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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.029.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2012/54/UE |
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2012/55/Euratom |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, relativo al diniego di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2012/56/UE |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2012/57/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
(2012/54/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti. |
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(2) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (3). |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE. |
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(4) |
La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. GJERSKOV
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
PROGETTO DI
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …
del …
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (1). |
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(2) |
È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 66wh [regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il punto seguente:
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«66wi. |
32010 R 0255: Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.». |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) n. 255/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il …
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L …
(2) GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10.
(*1) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]
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1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/3 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2011
relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo dell’Australia
(2012/55/Euratom)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista l’approvazione del Consiglio,
considerando quanto segue:
È opportuno concludere l’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo dell’Australia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità europea dell’energia atomica l’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo dell’Australia. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente della Commissione o il membro della Commissione responsabile per l’energia è autorizzato a firmare l’accordo e ad espletare tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore dello stesso, che viene concluso per conto della Comunità europea dell’energia atomica.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
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1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/4 |
ACCORDO
di cooperazione tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) sugli usi pacifici dell’energia nucleare
IL GOVERNO DELL’AUSTRALIA,
e
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (Euratom), di seguito denominata «la Comunità»,
DESIDEROSI di promuovere la cooperazione sull’uso dell’energia nucleare per scopi pacifici;
CONSIDERANDO che l’accordo tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica sui trasferimenti di materiale nucleare dall’Australia alla Comunità europea dell’energia atomica, firmato a Bruxelles il 21 settembre 1981, ha una portata limitata e scade nel 2012;
RIBADENDO il fermo impegno del governo dell’Australia, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri a favore della non proliferazione nucleare e segnatamente del rafforzamento e dell'efficace applicazione dei relativi controlli di sicurezza e regimi di controllo sulle esportazioni, nel rispetto dei quali si svolge la cooperazione tra l’Australia e la Comunità sugli usi pacifici dell’energia nucleare;
RIAFFERMANDO il sostegno del governo dell’Australia, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri agli obiettivi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (di seguito denominata «AIEA») e al suo sistema di controlli di sicurezza;
REITERANDO la piena adesione del governo dell’Australia, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri alla Convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a New York e a Vienna il 3 marzo 1980 ed entrata in vigore in generale l’8 febbraio 1987;
CONSIDERANDO che l’Australia e tutti gli Stati membri della Comunità sono Parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari firmato a Washington, Londra e Mosca il 1o luglio 1968 ed entrato in vigore il 5 marzo 1970, di seguito denominato «TNP»;
CONSIDERANDO che i controlli di sicurezza nucleari sono applicati in tutti gli Stati membri della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (di seguito denominato «trattato Euratom») e agli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l’AIEA;
CONSIDERANDO che i governi dell’Australia e di tutti gli Stati membri della Comunità fanno parte del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare;
CONSIDERANDO che è necessario tener conto degli impegni assunti dal governo dell’Australia e dal governo di ciascuno Stato membro della Comunità nell’ambito del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare;
RICONOSCENDO il principio fondamentale della libera circolazione nel mercato interno nel territorio dell'Unione europea;
CONVENENDO che l’accordo deve essere conforme agli obblighi internazionali assunti dall’Unione europea e dal governo dell’Australia nel quadro degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio;
REITERANDO l’impegno del governo dell’Australia e dei governi degli Stati membri della Comunità ad applicare i rispettivi accordi bilaterali sugli usi pacifici dell’energia nucleare,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo I
Definizioni
Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si intende per:
1) «sottoprodotto»: un materiale fissile speciale ottenuto mediante uno o più processi, consecutivi o no, da materiale nucleare trasferito ai sensi del presente accordo;
2) «autorità competente»:
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per il governo dell’Australia, l’Australian Safeguards and Non-Proliferation Office (Ufficio australiano per i controlli di sicurezza e la non proliferazione), |
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per la Comunità, la Commissione europea, |
o un’altra autorità che la Parte interessata ha facoltà di notificare in qualsiasi momento all’altra Parte;
3) «apparecchiatura»: i materiali elencati nell’allegato B, sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari);
4) «proprietà intellettuale»: ha il significato di cui all’articolo 2 della convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967 che istituisce l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, modificata il 28 settembre 1979, e può comprendere altri elementi concordati dalle Parti;
5) «materiale non nucleare»:
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deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) e qualsiasi altro composto di deuterio in cui il rapporto deuterio/idrogeno sia superiore a 1:5000, utilizzabile nei reattori nucleari di cui all’allegato B, punto 1,1, della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari), |
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grafite di qualità nucleare: grafite utilizzabile nei reattori nucleari di cui all’allegato B, punto 1,1, della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari), avente un grado di purezza superiore a 5 ppm di boro equivalente e densità superiore a 1,5 g/cm3; |
6) «materiale nucleare»: qualsiasi materiale grezzo o materiale fissile speciale ai sensi dell’articolo XX dello statuto dell’AIEA firmato il 23 ottobre 1956 presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 29 luglio 1957 (di seguito denominato «statuto dell’AIEA»). Ogni decisione del consiglio dei governatori dell’AIEA presa in virtù dell’articolo XX dello statuto dell’AIEA ed intesa a modificare l’elenco dei materiali considerati come «materiale grezzo» o «materiale fissile speciale» è valida agli effetti del presente accordo soltanto se entrambe le Parti si sono reciprocamente informate per iscritto del fatto che accettano tale decisione;
7) «le Parti»: il governo dell’Australia, da un lato, e la Comunità, dall’altro;
8) «scopi pacifici»: comprende l'uso di materiale nucleare, materiale non nucleare, apparecchiatura e tecnologia in settori quali la produzione di energia elettrica, la medicina, l'agricoltura e l'industria, ma non comprende né la ricerca o lo sviluppo di dispositivi esplosivi, né scopi militari. Gli scopi militari non comprendono l’alimentazione di una base militare a partire da reti elettriche o la produzione di radioisotopi per scopi medici in ospedali militari;
9) «persona»: ogni persona fisica, impresa o altra persona giuridica soggetta alle leggi e ai regolamenti vigenti nei territori rientranti nella giurisdizione delle Parti, ad esclusione delle Parti stesse del presente accordo;
10) «tecnologia»: ha il significato di cui all’allegato A della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari);
11) «la Comunità»:
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sia la persona giuridica istituita dal trattato Euratom, e |
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sia i territori cui si applica il trattato Euratom. |
Articolo II
Obiettivo
L’obiettivo del presente accordo è fornire un quadro per la cooperazione tra le Parti sugli usi pacifici dell’energia nucleare sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità, senza pregiudizio delle prerogative di ciascuna delle Parti.
Articolo III
Ambito di cooperazione
1. Il materiale nucleare, il materiale non nucleare, le apparecchiature e la tecnologia cui si applica il presente accordo sono utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non vengono utilizzati per la fabbricazione di armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, per la ricerca o lo sviluppo di armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, o per scopi militari o in qualsiasi modo per favorire scopi militari.
Il materiale nucleare, le apparecchiature, il materiale non nucleare e il materiale nucleare ottenuto come sottoprodotto sono utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non vengono usati a scopi militari.
2. La cooperazione tra le Parti prevista dal presente accordo può riguardare i seguenti aspetti:
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a) |
la fornitura di materiale nucleare, di materiale non nucleare e di apparecchiature; |
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b) |
il trasferimento tecnologico, compresa la trasmissione di informazioni pertinenti ai fini del presente articolo, a condizione che l'Australia e i pertinenti Stati membri della Comunità abbiano espresso la loro volontà di includere tali trasferimenti nel campo di applicazione del presente accordo; |
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c) |
il trasferimento di apparecchiature che siano state designate dalle Parti come apparecchiature progettate, costruite o messe in opera sulla base o con l’ausilio di informazioni ottenute dall’altra Parte e poste sotto la giurisdizione di una delle Parti al momento della designazione; |
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d) |
l'appalto di apparecchiature e dispositivi; |
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e) |
l’accesso alle apparecchiature e agli impianti e l’uso dei medesimi; |
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f) |
la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi; |
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g) |
la sicurezza nucleare e la radioprotezione; |
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h) |
i controlli di sicurezza; |
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i) |
l’uso di radioisotopi e radiazioni nell’agricoltura, nell’industria e nella medicina; |
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j) |
l’esplorazione geologica e geofisica, lo sviluppo, la produzione, la trasformazione e l’uso delle risorse di uranio; |
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k) |
gli aspetti normativi degli usi pacifici dell’energia nucleare; e |
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l) |
altri settori pertinenti all’oggetto del presente accordo, sempreché rientrino nei rispettivi programmi delle Parti. |
3. La cooperazione comprende anche attività di ricerca e sviluppo in campo nucleare di reciproco interesse per le Parti, secondo disposizioni complementari da concordarsi tra le Parti.
4. La cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può rivestire le seguenti forme:
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a) |
organizzazione di convegni e seminari; |
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b) |
organizzazione di progetti comuni e costituzione di joint venture; |
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c) |
costituzione di gruppi di lavoro bilaterali per la realizzazione dei progetti comuni; |
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d) |
prestazione di servizi per il ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l’arricchimento isotopico dell’uranio; |
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e) |
scambi e cooperazione commerciale in relazione al ciclo del combustibile nucleare; |
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f) |
trasferimento di apparecchiature e di tecnologia industriali; e |
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g) |
altre forme di cooperazione che le Parti potranno definire per iscritto. |
5. La cooperazione negli ambiti specifici di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere attuata, se necessario, tramite accordi stipulati tra un soggetto giuridico dell’Australia e un soggetto giuridico della Comunità, entrambi designati dalle rispettive autorità competenti come soggetti debitamente autorizzati ad attuare la cooperazione in parola. Detti accordi contengono disposizioni in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale qualora tali diritti esistano o dovessero sorgere.
Articolo IV
Materiali soggetti all’accordo
1. Il presente accordo si applica ai seguenti materiali:
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a) |
materiale nucleare, materiale non nucleare e apparecchiature trasferiti tra le Parti o tra le loro rispettive persone, direttamente o attraverso un paese terzo. I suddetti materiali sono soggetti alle disposizioni del presente accordo fin dal loro ingresso nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Parte che li riceve a condizione che la Parte fornitrice abbia dato comunicazione scritta del trasferimento alla Parte ricevente, la quale conferma per iscritto che il materiale in questione è o sarà soggetto al presente accordo e che il destinatario proposto, se diverso dalla Parte ricevente, è una persona autorizzata soggetta alla giurisdizione territoriale della Parte ricevente; |
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b) |
tutte le forme di materiale nucleare preparato mediante processi chimici o fisici o di separazione isotopica, a condizione che la quantità di materiale nucleare così preparato rientri nel campo di applicazione del presente accordo nella stessa proporzione in cui la quantità di materiale nucleare usata nella sua preparazione e soggetta al presente accordo si rapporta alla quantità totale di materiale nucleare così utilizzato; |
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c) |
tutte le generazioni di materiale nucleare prodotto mediante irraggiamento neutronico, a condizione che la quantità di materiale nucleare così prodotto rientri nel campo di applicazione del presente accordo nella stessa proporzione in cui la quantità di materiale nucleare usata nella sua produzione e soggetta al presente accordo contribuisce a tale produzione; |
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d) |
materiale nucleare prodotto, trattato o utilizzato in una apparecchiatura in cui:
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e) |
materiale nucleare cui si applicava l’accordo di Bruxelles del 21 settembre 1981 sui trasferimenti di materiale nucleare dall’Australia alla Comunità europea dell’energia atomica; |
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f) |
materiale nucleare trasferito dagli Stati membri della Comunità all’Australia in virtù di accordi bilaterali e notificato alla Comunità al momento dell’entrata in vigore del presente accordo; e |
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g) |
materiale nucleare recuperato a fini nucleari da minerali o concentrati, diversi dai concentrati di minerale uranio, trasferiti tra le Parti direttamente, o attraverso un paese terzo, e il cui recupero è stato notificato dalla Parte che ha effettuato il trasferimento in quanto pertinente al presente accordo. Se il materiale nucleare in questione non può essere soggetto a tutte le condizioni di cui all’articolo VII, non viene utilizzato finché le Parti non abbiano deciso di comune accordo i necessari controlli di sicurezza e le misure di protezione fisica da applicare. |
2. Il materiale nucleare, il materiale non nucleare e le apparecchiature di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano soggetti alle disposizioni del presente accordo fino a quando, conformemente alle procedure previste dalle disposizioni amministrative, non sia stato stabilito:
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a) |
che i suddetti materiali sono stati ritrasferiti al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Parte ricevente, conformemente all’articolo VII, paragrafi 5 e 6, del presente accordo; |
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b) |
che il materiale nucleare non è più utilizzabile per alcuna attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza di cui all’articolo VII, paragrafo 1, o è diventato praticamente irrecuperabile. Al fine di stabilire quando il materiale nucleare soggetto al presente accordo non è più utilizzabile o è diventato praticamente irrecuperabile ai fini di un trattamento che lo renda utilizzabile in una qualsiasi attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza, entrambe le Parti accettano la decisione presa dall’AIEA conformemente alle disposizioni sulla cessazione dei controlli di sicurezza contenute nel pertinente accordo sui controlli di sicurezza di cui l’AIEA è parte contraente; |
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c) |
che il materiale non nucleare e le apparecchiature non sono più utilizzabili per scopi nucleari; oppure |
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d) |
che le Parti convengono che i materiali in questione non sono più soggetti alle disposizioni del presente accordo. |
3. Il trasferimento tecnologico è soggetto al presente accordo per gli Stati membri della Comunità che hanno espresso la loro volontà di includere tali trasferimenti nel campo di applicazione del presente accordo mediante comunicazione scritta indirizzata alla Commissione europea. Ogni trasferimento è previamente notificato tra lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e la Commissione europea, da un lato, e il governo dell’Australia, dall’altro.
Articolo V
Arricchimento
L’arricchimento di qualsiasi materiale nucleare al venti per cento (20 %) e oltre nell’isotopo uranio 235 richiede il previo consenso scritto di entrambe le Parti. Detto consenso scritto specifica le condizioni alle quali può essere usato l’uranio arricchito al venti per cento (20%) e oltre. Le Parti possono stipulare un accordo per agevolare l’applicazione di tale disposizione.
Articolo VI
Scambi di materiale nucleare, di materiale non nucleare, di apparecchiature o tecnologia
1. Ogni trasferimento di materiale nucleare, di materiale non nucleare o di apparecchiature effettuato nell’ambito delle attività di cooperazione è realizzato in conformità ai pertinenti impegni internazionali assunti dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dall’Australia in relazione agli usi pacifici dell’energia nucleare di cui all’articolo VII.
2. Le Parti si prestano, nella misura del possibile, reciproca assistenza per l'appalto di materiale nucleare, di materiale non nucleare o di apparecchiature ad opera delle Parti o di persone stabilite nel territorio della Comunità o soggette alla giurisdizione del governo dell’Australia.
3. Il proseguimento della cooperazione di cui al presente accordo dipende dall’applicazione, soddisfacente per entrambe le Parti, del sistema di controlli di sicurezza istituito dalla Comunità conformemente al trattato Euratom e del sistema di controlli di sicurezza del materiale nucleare, del materiale non nucleare e delle apparecchiature istituito dal governo dell’Australia.
4. Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate per ostacolare l'applicazione del principio della libera circolazione nel mercato interno nel territorio dell'UE.
5. I trasferimenti di materiale nucleare e di idonei servizi sono effettuati ad eque condizioni commerciali. L’applicazione del presente paragrafo lascia impregiudicati il trattato Euratom e la legislazione da esso derivata, nonché le leggi e i regolamenti dell’Australia.
6. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6 dell’articolo VII, i ritrasferimenti di materiali o di tecnologia soggetti al presente accordo al di fuori del territorio sottoposto alla giurisdizione delle Parti sono effettuati unicamente nel quadro degli impegni assunti dai governi dei singoli Stati membri della Comunità e dal governo dell’Australia in seno al gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare («Nuclear Suppliers Group»). In particolare, ai ritrasferimenti di materiali soggetti al presente accordo si applicano le linee guida per i trasferimenti nucleari di cui alla circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev. 9/Parte 1.
Articolo VII
Materiale nucleare soggetto all’accordo
1. Il materiale nucleare cui si applica il presente accordo è soggetto alle seguenti condizioni:
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a) |
nella Comunità, ai controlli di sicurezza Euratom a norma del trattato Euratom e ai controlli di sicurezza dell’AIEA a norma dei seguenti accordi, nella versione eventualmente aggiornata o sostituita, e conformemente al trattato di non proliferazione delle armi nucleari:
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b) |
in Australia, ai controlli di sicurezza dell’AIEA a norma dell’accordo tra l’Australia e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, entrato in vigore il 10 luglio 1974 (AIEA INFCIRC/217), integrato da un protocollo addizionale all’accordo tra l’Australia e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato a Vienna il 23 settembre 1997 ed entrato in vigore il 12 dicembre 1998 (AIEA INFCIRC/217/Add.1). |
2. Qualora l’applicazione di uno degli accordi conclusi con l’AIEA di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia sospesa o venga a cessare, per qualsiasi motivo, nella Comunità o in Australia, la Parte interessata conclude con l’AIEA un accordo che garantisca un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle dei pertinenti accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo, oppure, se ciò non è possibile,
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a) |
la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom e idonei a garantire un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, oppure, se ciò non è possibile, |
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b) |
le Parti stipulano accordi per l’applicazione dei controlli di sicurezza che garantiscano un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo. |
3. Le Parti applicano in ogni momento misure di protezione fisica a livelli che soddisfino come minimo i criteri stabiliti nell’allegato C della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari); in aggiunta a questa circolare, gli Stati membri della Comunità, se del caso la Commissione europea e l’Australia faranno riferimento, nell’applicare le misure di protezione fisica, agli obblighi loro incombenti in virtù della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, del 3 marzo 1980, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna delle Parti, nonché alle raccomandazioni contenute nella circolare dell’AIEA INFCIRC/225/Rev.5 (Raccomandazioni sulla sicurezza nucleare per la protezione fisica del materiale nucleare e degli impianti nucleari). Il trasporto è soggetto alle disposizioni della convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna delle Parti, e ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi (Standard di sicurezza AIEA — Serie n. TS-R-1).
4. La sicurezza nucleare e la gestione dei residui sono soggette alla convenzione sulla sicurezza nucleare, firmata a Vienna il 17 giugno 1994 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1996 (AIEA INFCIRC/449), alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, firmata a Vienna il 5 settembre 1997 ed entrata in vigore il 18 giugno 2001 (AIEA INFCIRC/546), alla convenzione sull’assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica, firmata a Vienna il 26 settembre 1986 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1987 (AIEA INFCIRC/336), e alla convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, firmata a Vienna il 26 settembre 1986 ed entrata in vigore il 27 ottobre 1986 (AIEA INFCIRC/335).
5. Il materiale nucleare soggetto al presente accordo non è trasferito al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Parte ricevente senza previo consenso scritto della Parte fornitrice, salvo in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo.
6. Al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, le Parti si scambiano elenchi dei paesi terzi verso i quali l’altra Parte può effettuare ritrasferimenti ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Ciascuna delle Parti notifica all’altra Parte le modifiche apportate al proprio elenco di paesi terzi.
Articolo VIII
Ritrattamento
Le Parti autorizzano il ritrattamento di combustibile nucleare contenente materiale nucleare soggetto al presente accordo a condizione che tale ritrattamento avvenga alle condizioni specificate nell’allegato A.
Articolo IX
Proprietà intellettuale
Le Parti provvedono a tutelare adeguatamente ed efficacemente la proprietà intellettuale creata e la tecnologia trasferita nell’ambito della cooperazione di cui al presente accordo, conformemente agli accordi internazionali e alle disposizioni pertinenti, nonché alle leggi e ai regolamenti vigenti in Australia e nell’Unione europea, nella Comunità o nei suoi Stati membri.
Articolo X
Scambio di informazioni
1. Le Parti possono scambiarsi reciprocamente, o mettere a disposizione di persone stabilite nel territorio della Comunità o soggette alla giurisdizione del governo dell’Australia, le informazioni in loro possesso su questioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo.
Non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo le informazioni ricevute da terzi a condizioni tali da escluderne l'ulteriore trasmissione.
Le informazioni che la Parte fornitrice considera di interesse commerciale sono trasmesse solo a condizioni stabilite dalla parte fornitrice.
2. Le Parti incoraggiano e favoriscono lo scambio di informazioni tra persone soggette alla giurisdizione del governo dell’Australia, da un lato, e persone stabilite nel territorio della Comunità, dall’altro, su questioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo.
Le informazioni in possesso di tali persone sono trasmesse solo con il loro consenso e alle condizioni da esse stabilite.
3. Le Parti prendono tutte le precauzioni del caso per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in sede di applicazione del presente accordo.
Articolo XI
Applicazione dell’accordo
1. Le disposizioni del presente accordo sono applicate in buona fede e in modo tale da evitare ostacoli, ritardi o indebite interferenze nelle attività nucleari in Australia e nella Comunità e da conformarsi a una prassi di gestione oculata necessaria allo svolgimento sicuro ed economico delle attività nucleari.
2. Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate allo scopo di procurarsi vantaggi commerciali o industriali, né per interferire con interessi commerciali o industriali, sia nazionali che internazionali, di una delle Parti o delle persone autorizzate, né allo scopo di interferire con la politica nucleare attuata da una delle Parti o dai governi degli Stati membri della Comunità, né allo scopo di ostacolare la promozione degli usi pacifici e non esplosivi dell’energia nucleare, né per ostacolare il movimento di materiali soggetti al presente accordo (o di cui sia stata fatta la relativa notificazione) sul territorio soggetto alla giurisdizione delle Parti o tra il governo dell’Australia e la Comunità.
3. Il materiale nucleare e il materiale non nucleare soggetti al presente accordo saranno contabilizzati in base alla loro fungibilità e ai principi di proporzionalità e di equivalenza dei materiali nucleari, come previsto dalle disposizioni amministrative di cui all’articolo XII del presente accordo.
4. Ogni modifica delle circolari informative dell’AIEA menzionate agli articoli I, IV, VI e VII del presente accordo prende effetto ai fini del presente accordo solo quando le Parti si saranno comunicate per iscritto, attraverso le vie diplomatiche, che accettano la modifica in questione.
Articolo XII
Disposizioni amministrative
1. Le autorità competenti di entrambe le Parti adottano disposizioni amministrative atte a garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni del presente accordo.
2. Le disposizioni amministrative adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono essere modificate come concordato per iscritto dalle autorità competenti.
Articolo XIII
Diritto applicabile
1. La cooperazione di cui al presente accordo è conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti in Australia e nell’Unione europea, nonché agli accordi internazionali firmati dalle Parti. Nel caso della Comunità, il diritto applicabile comprende il trattato Euratom e la legislazione da esso derivata.
2. Ciascuna delle Parti si impegna nei confronti dell’altra a garantire che le disposizioni del presente accordo siano accettate e rispettate, per quanto riguarda l’Australia, da tutte le sue imprese governative e da tutte le persone soggette alla sua giurisdizione e debitamente autorizzate a norma del presente accordo e, per quanto riguarda la Comunità, da tutte le persone stabilite nel territorio della Comunità e debitamente autorizzate a norma del presente accordo.
Articolo XIV
Inadempienza
1. Se una delle due Parti o uno Stato membro della Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l’altra Parte può, previa comunicazione scritta, sospendere o denunciare in tutto o in parte la cooperazione contemplata dal presente accordo.
2. Prima che una delle Parti proceda in tal senso, le Parti si consultano allo scopo di stabilire se siano necessarie misure correttive o di altro tipo e, in caso affermativo, le misure da adottare e i tempi entro i quali devono essere attuate.
3. La sospensione o la denuncia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo interviene solo qualora le misure correttive o di altro tipo non siano state attuate entro il termine stabilito dalle Parti o qualora non sia stato possibile trovare una soluzione decorso un periodo di tempo ragionevole. In tali casi, la Parte fornitrice ha il diritto di esigere la restituzione del materiale nucleare, del materiale non nucleare, dell'apparecchiatura e della tecnologia soggetti al presente accordo.
4. I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano anche qualora uno Stato membro della Comunità non detentore di armi nucleari o l’Australia facciano esplodere un dispositivo nucleare.
Articolo XV
Consultazione e arbitrato
1. I rappresentanti delle Parti si riuniscono, su richiesta di una di esse, per consultarsi su questioni scaturite dall’applicazione del presente accordo, sorvegliarne l’esecuzione e concordare modalità di cooperazione aggiuntive a quelle previste dal presente accordo. Tali consultazioni possono anche assumere la forma di scambi di lettere. In particolare, le Parti si consultano prima dell’avvio di nuovi progetti di arricchimento o di ritrattamento riguardanti il materiale nucleare soggetto al presente accordo.
2. Ogni controversia sull’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, non risolta direttamente tra le Parti mediante negoziato o in altra forma, è deferita, su richiesta di una delle Parti, ad un tribunale arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna delle due Parti designa un arbitro e i due arbitri così designati ne eleggono un terzo, non avente la nazionalità di alcuna delle due Parti, che ricopre la funzione di presidente. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non ha designato un arbitro, l’altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro per la Parte che non ha provveduto a designarlo. Se entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina degli arbitri di entrambe le Parti, il terzo arbitro non è stato eletto, ciascuna delle Parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare il terzo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituisce il quorum e tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti espressi da tutti i membri del tribunale arbitrale. La procedura di arbitrato è stabilita dal tribunale stesso. Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per entrambe le Parti e da queste applicate. Gli onorari degli arbitri sono fissati in base alle stesse tariffe in vigore per i giudici ad hoc della Corte internazionale di giustizia.
3. Ai fini della risoluzione delle controversie fa fede il testo in lingua inglese del presente accordo.
Articolo XVI
Disposizioni complementari
Le disposizioni di ogni accordo bilaterale di cooperazione nucleare in vigore tra l’Australia e gli Stati membri della Comunità sono considerate complementari alle disposizioni del presente accordo e, se del caso, sono da queste sostituite.
Articolo XVII
Modifiche
1. Le Parti possono consultarsi, su richiesta di una di esse, su eventuali modifiche del presente accordo, in particolare per tener conto di sviluppi internazionali nel settore dei controlli di sicurezza nucleare.
2. Il presente accordo può essere modificato se le Parti decidono in tal senso.
3. Le modifiche entrano in vigore alla data specificata dalle Parti mediante scambio di note diplomatiche con le quali si informano dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore della modifica.
L’allegato forma parte integrante del presente accordo e può essere modificato ai sensi del presente articolo.
Articolo XVIII
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica scritta dell’avvenuto espletamento, ad opera delle Parti, delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo resta in vigore per un periodo iniziale di trenta anni. Successivamente, l’accordo è automaticamente rinnovato per periodi di dieci anni, a meno che una delle Parti non notifichi mediante scambio di note diplomatiche all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza di uno dei periodi supplementari, la propria intenzione di denunciare l’accordo.
3. A prescindere dalla sospensione, dalla denuncia o dalla scadenza del presente accordo o, per qualsiasi motivo, di ogni forma di cooperazione intrapresa in applicazione dello stesso, gli obblighi di cui agli articoli III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII restano validi fintantoché ogni materiale nucleare, ogni materiale non nucleare e ogni apparecchiatura soggetti ai predetti articoli rimangano nel territorio dell’altra Parte o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, ovvero le Parti non convengano, conformemente alle disposizioni dell’articolo IV, che il materiale nucleare in questione non è più utilizzabile o è diventato praticamente irrecuperabile ai fini di un trattamento che lo renda utilizzabile in una qualsiasi attività nucleare rilevante sotto il profilo dei controlli di sicurezza.
4. Il presente accordo sostituisce:
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a) |
l’accordo tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica sui trasferimenti di materiale nucleare dall’Australia alla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), firmato a Bruxelles il 21 settembre 1981; |
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b) |
lo scambio di note che costituisce un accordo di attuazione, riguardo ai reciproci obblighi internazionali, dell’accordo del 21 settembre 1981 tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui trasferimenti di materiale nucleare, firmato a Bruxelles l’8 settembre 1993; |
|
c) |
lo scambio di note che costituisce un accordo di attuazione, riguardo ai trasferimenti di plutonio, dell’accordo del 21 settembre 1981 tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui trasferimenti di materiale nucleare, firmato a Bruxelles l’8 settembre 1993; e |
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d) |
lo scambio di note che costituisce un accordo di attuazione tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui trasferimenti di plutonio ai sensi dell’accordo del 21 settembre 1981 tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui trasferimenti di materiale nucleare dall’Australia alla Comunità europea dell’energia atomica, e della relativa lettera di accompagnamento n. 2, e dell’accordo di attuazione sui trasferimenti di plutonio dell’8 settembre 1993. |
Fatto in duplice copia a Canberra, addì cinque settembre duemilaundici, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Per la Comunità europea dell’energia atomica
J. M. BARROSO
Per il governo dell’Australia
J. GILLARD
ALLEGATO A
RITRATTAMENTO
Considerando che a norma dell’articolo VIII del presente accordo il materiale nucleare soggetto all’accordo (di seguito denominato «MNSA») è ritrattato soltanto alle condizioni specificate nel presente allegato.
Le Parti del presente accordo,
consapevoli che la separazione, il deposito, il trasporto e l’uso del plutonio richiedono misure speciali per ridurre i rischi di proliferazione nucleare;
riconoscendo l’importanza del ritrattamento in relazione all’uso efficiente dell’energia, alla gestione del materiale contenuto nel combustibile esaurito o ad altri usi pacifici non esplosivi tra cui la ricerca;
auspicando un’applicazione prevedibile e pratica delle condizioni concordate, specificate nel presente allegato, in considerazione sia della loro ferma volontà di assicurare il perseguimento dell’obiettivo della non proliferazione, sia delle necessità a lungo termine dei programmi del ciclo del combustibile nucleare delle Parti;
decise a continuare a promuovere lo sviluppo dei controlli di sicurezza internazionali e delle altre misure connesse al ritrattamento e al plutonio, comprese le misure volte a promuovere la resistenza alla proliferazione e un’efficace protezione fisica,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il MNSA può essere ritrattato alle seguenti condizioni:
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a) |
il ritrattamento ha luogo per scopi energetici o di gestione dei materiali contenuti nel combustibile esaurito, conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare concordato mediante consultazioni tra le autorità competenti; |
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b) |
la Parte che prevede di porre in essere le attività di cui trattasi fornisce una descrizione del programma del ciclo del combustibile nucleare proposto, recante indicazioni sul quadro politico, giuridico e normativo afferente al ritrattamento nonché al deposito, all’uso e al trasporto del plutonio; |
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c) |
il plutonio recuperato è depositato e utilizzato conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare di cui alla lettera a); e |
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d) |
il ritrattamento e l’uso del plutonio recuperato per altri scopi pacifici non esplosivi, compresa la ricerca, hanno luogo soltanto alle condizioni concordate per iscritto dalle Parti a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 2 del presente allegato. |
Articolo 2
Entro i quaranta giorni successivi al ricevimento di una richiesta trasmessa da una delle Parti, si svolgono consultazioni:
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a) |
per riesaminare l’applicazione delle disposizioni del presente allegato; |
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b) |
per esaminare eventuali modifiche del programma del ciclo del combustibile nucleare di cui all’articolo 1 del presente allegato; |
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c) |
per esaminare i miglioramenti da apportare ai controlli di sicurezza internazionali e ad altre tecniche di controllo, compresa l’istituzione di nuovi meccanismi accettati su scala internazionale relativi al ritrattamento e al plutonio; oppure |
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d) |
per esaminare proposte di ritrattamento, uso, deposito e trasporto del plutonio recuperato per altri scopi pacifici non esplosivi, tra cui la ricerca. |
REGOLAMENTI
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1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 79/2012 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2012
che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
(rifusione)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare gli articoli 14, 32, 48, 49 e 51, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di migliorare e integrare gli strumenti mirati alla lotta contro la frode, il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (2), è stato rifuso e abrogato dal regolamento (UE) n. 904/2010. È opportuno che le disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 siano rispecchiate al livello degli atti di attuazione del regolamento in parola. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004,che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (3), è stato modificato in modo sostanziale. Poiché devono essere apportate ulteriori modifiche in seguito all’adozione del regolamento (UE) n. 904/2010 e al fine di disporre di un unico insieme di norme in materia di scambio di informazioni, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione con il regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di esecuzione degli articoli 34 bis e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio per quanto riguarda il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2008/9/CE del Consiglio (4). |
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(3) |
Al fine di agevolare lo scambio di informazioni fra gli Stati membri occorre specificare le categorie esatte di informazioni oggetto dello scambio senza preventiva richiesta, oltre alla periodicità e alle modalità pratiche di tali scambi. Nella misura in cui gli Stati membri intendono astenersi da tale scambio, essi ne danno comunicazione alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010. |
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(4) |
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 904/2010 le informazioni sono trasmesse fra autorità tributarie, per quanto possibile, con mezzi elettronici. È di conseguenza opportuno adottare, a tal fine, modalità pratiche e dettagli tecnici i. |
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(5) |
È opportuno determinare le modalità pratiche che disciplinano la trasmissione di informazioni relative alle norme in materia di fatturazione, le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabili nell’ambito dei regimi speciali ai soggetti passivi non stabiliti e le ulteriori informazioni elettroniche codificate di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (5). |
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(6) |
Al fine di garantire che gli Stati membri siano in grado di avvalersi efficacemente delle possibilità di richiedere le informazioni previste da talune disposizioni della direttiva 2008/9/CE, è necessario specificare i pertinenti codici armonizzati da applicare nello scambio delle informazioni pertinenti, compresi i mezzi attraverso i quali avviene tale scambio, conformemente al regolamento (UE) n. 904/2010. |
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(7) |
L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE prevede che lo Stato membro di rimborso possa esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (6), o per l’applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva |
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(8) |
Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010, le autorità competenti dello Stato membro di rimborso devono notificare, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. |
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(9) |
A tal fine, occorre fissare i dettagli tecnici della trasmissione delle informazioni aggiuntive richieste dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. In particolare, occorre specificare i codici da utilizzare per la trasmissione delle predette informazioni. I codici stabiliti nell’allegato III del presente regolamento sono stati elaborati dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC) sulla base delle informazioni richieste dagli Stati membri ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. |
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(10) |
Conformemente all’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, i richiedenti possono essere tenuti a fornire la descrizione della loro attività economica utilizzando codici armonizzati. A tal fine occorre utilizzare i codici normalmente utilizzati, stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (7). |
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(11) |
L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 prevede che, su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifichi al destinatario tutti gli atti e tutte le decisioni delle autorità amministrative relativi all’applicazione della legislazione sull’IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente. |
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(12) |
Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di notificare al richiedente le sue decisioni e i suoi atti ai fini dell’applicazione della direttiva 2008/9/CE, occorre che, per ragioni di tutela dei dati personali, sia possibile effettuare la notificazione mediante la rete comune di comunicazione/l’interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (UE) n. 904/2010. |
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(13) |
È opportuno fissa re le modalità di esecuzione, tra l’altro, dell’articolo 48 del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto concerne l’introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto. |
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(14) |
Occorre, da ultimo, elaborare un elenco dei dati statistici necessari alla valutazione del regolamento (UE) n. 904/2010. |
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(15) |
Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione degli articoli 14, 32, 48, 49 e dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.
Articolo 2
Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Le categorie d’informazioni oggetto di uno scambio automatico ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 904/2010 sono le seguenti:
|
1) |
informazioni relative agli operatori non stabiliti; |
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2) |
informazioni sui mezzi di trasporto nuovi. |
Articolo 3
Sottocategorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta
1. Per quanto riguarda gli operatori non stabiliti, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:
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a) |
informazioni relative al l’attribuzione di numeri di identificazione IVA a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro; |
|
b) |
informazioni relative alle modalità di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, ai sensi della procedura di cui alla direttiva 2008/9/CE. |
2. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:
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a) |
informazioni relative al l’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, identificati ai fini dell’IVA; |
|
b) |
informazioni relative al l’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di imbarcazioni e aeromobili nuovi quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA, diversi da quelli di cui alla lettera a), nei confronti di persone non identificate ai fini dell’IVA; |
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c) |
informazioni relative al l’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di veicoli terrestri nuovi a motore quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA, diversi da quelli di cui alla lettera a), nei confronti di persone non identificate ai fini dell’IVA. |
Articolo 4
Notifica di astensione dalla partecipazione allo scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Entro il 20 maggio 2012 ciascuno Stato membro notifica, per iscritto, alla Commissione la decisione che esso intende adottare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010, circa la sua eventuale astensione dalla partecipazione allo scambio automatico di una o più categorie o sottocategorie d’informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le informazioni relative alle categorie per le quali uno Stato membro si è astenuto.
Articolo 5
Frequenza della trasmissione di informazioni
Se si utilizza il sistema di scambio automatico, le informazioni relative alle categorie e alle sottocategorie contemplate rispettivamente dagli articoli 2 e 3 sono trasmesse non appena sono disponibili e, in ogni caso, entro tre mesi dalla fine del trimestre durante il quale tali informazioni sono state messe a disposizione.
Articolo 6
Trasmissione delle informazioni da comunicare
1. Le informazioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 sono trasmesse, per quanto possibile, unicamente con mezzi elettronici, tramite la rete CCN/CSI, ad eccezione:
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a) |
della richiesta di notifica di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 e dell’atto o della decisione di cui è richiesta la notifica; |
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b) |
dei documenti originali comunicati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 904/2010. |
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di comunicare con mezzi elettronici le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.
Articolo 7
Informazioni ai soggetti passivi
1. Gli Stati membri forniscono i dettagli relativi alla fatturazione di cui all’allegato I del presente regolamento a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 904/2010 attraverso il portale web creato dalla Commissione.
2. La Commissione mette il portale web di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri che scelgano di pubblicare le seguenti informazioni supplementari:
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a) |
le informazioni in materia di archiviazione delle fatture elencate all’allegato II; |
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b) |
le ulteriori informazioni elettroniche codificate richieste dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE; |
|
c) |
fino al 31 dicembre 2014 l’aliquota normale dell’imposta di cui all’articolo 42, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010; |
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d) |
a decorrere dal 1o gennaio 2015 l’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica di cui all’articolo 47, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010. |
Articolo 8
Informazioni scambiate nell’ambito del rimborso dell’IVA
Quando lo Stato membro del rimborso notifica ad altri Stati membri che esso richiede ulteriori informazioni elettroniche codificate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE, per la trasmissione delle predette informazioni vengono utilizzati i codici specificati nell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 9
Descrizione dell’attività economica scambiata nell’ambito del rimborso dell’IVA
Quando lo Stato membro di rimborso esige la descrizione dell’attività economica del richiedente ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, le informazioni vengono fornite al quarto livello dei codici NACE Rev. 2, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006.
Articolo 10
Notifica degli strumenti e delle decisioni relativi a un rimborso dell’IVA
Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di un destinatario di notificare allo stesso le sue decisioni e i suoi atti relativi ad un rimborso ai sensi della direttiva 2008/9/CE, la notificazione può essere trasmessa tramite la rete CCN/CSI di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (UE) n. 904/2010.
Articolo 11
Dati statistici
L’elenco degli elementi statistici di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 figura all’allegato IV.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi statistici di cui al primo comma, entro il 30 aprile di ogni anno, per via elettronica, mediante il formulario tipo di cui all’allegato IV.
Articolo 12
Comunicazione delle disposizioni nazionali
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi applicate nel settore disciplinato dal presente regolamento.
La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.
Articolo 13
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 1925/2004 e (CE) n. 1174/2009 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato VI.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(2) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 331 del 5.11.2004, pag. 13.
(4) GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 50.
(5) GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.
ALLEGATO I
Dettagli relativi alla fatturazione a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 904/2010
1. Emissione delle fatture
Articolo 221, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre l’obbligo di emissione di fattura
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Q1. |
In quali altri casi sono obbligatorie le fatture? |
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Q2. |
Se obbligatorie, trattasi di fatture semplificate o complete? |
Articolo 221, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre l’obbligo di emissione di fattura per servizi finanziari e assicurativi esenti
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Q3. |
È obbligatoria la fattura per servizi finanziari e assicurativi esenti? |
|
Q4. |
In caso affermativo, trattasi di una fattura semplificata o completa? |
Articolo 221, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di dispensare dall’obbligo di emissione di fattura per cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti
|
Q5. |
Se del caso, per quali cessioni o prestazioni esenti non è obbligatoria la fattura? |
2. Termini per l’emissione delle fatture
Articolo 222 della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre un termine per l’emissione delle fatture
|
Q6. |
Esiste un termine per emettere fatture diverso da quello relativo alle cessioni intracomunitarie o alle prestazioni transfrontaliere di servizi soggette al regime dell’inversione contabile? |
|
Q7. |
In caso affermativo, entro quale termine deve essere emessa la fattura? |
3. Fatturazione periodica
Articolo 223 della direttiva 2006/112/CE — Termine per emettere una fattura periodica
|
Q8. |
È possibile emettere fatture periodiche relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi la cui imposta è esigibile per un periodo superiore a un mese civile? Sono escluse le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi transfrontaliere soggette al regime dell’inversione contabile. |
|
Q9. |
In caso affermativo, qual è il termine? |
4. Autofatture
Articolo 224 della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di esigere autofatture a nome e per conto del soggetto passivo
|
Q10. |
Esiste un obbligo di emissione delle autofatture a nome e per conto del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione? |
5. Esternalizzazione della fatturazione a terzi stabiliti fuori dell’UE
Articolo 225 della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre condizioni a terzi stabiliti fuori dell’UE che emettono fatture per conto di cessionari/prestatori dell’UE
|
Q11. |
Esistono condizioni obbligatorie per l’esternalizzazione della fatturazione a terzi stabiliti fuori dall’UE? |
|
Q12. |
In caso affermativo, quali sono tali condizioni? |
6. Contenuto della fattura
Articolo 227 della direttiva 2006/112/CE — Obbligo di indicare il numero di identificazione IVA dell’acquirente/del destinatario
|
Q13. |
Il numero di identificazione IVA dell’acquirente/del destinatario sulle fatture è obbligatorio per i casi diversi dalle cessioni intracomunitarie di beni o dalle cessioni/prestazioni soggette al regime dell’inversione contabile? |
|
Q14. |
In caso affermativo, in quali casi è obbligatorio indicare sulla fattura il numero di identificazione IVA dell’acquirente/destinatario? |
Articolo 230 della direttiva 2006/112/CE — Moneta degli importi riportati sulla fattura IVA
|
Q15. |
Qualora l’importo dell’IVA sia convertito nella moneta nazionale al tasso di cambio della Banca centrale europea, è necessario darne comunicazione? |
Articolo 239 della direttiva 2006/112/CE — Utilizzo di un numero di registrazione fiscale
|
Q16. |
È attribuito un numero di identificazione IVA nel caso in cui il cessionario/prestatore o l’acquirente/il destinatario non effettui acquisizioni intracomunitarie di beni, vendite a distanza o cessioni/prestazioni intracomunitarie? |
Articolo 240 della direttiva 2006/112/CE — Utilizzo di un numero di identificazione IVA e di un numero di registrazione fiscale
|
Q17. |
Nel caso in cui siano attribuiti sia un numero di identificazione IVA sia un numero di registrazione fiscale, in quali casi è obbligatorio indicarne uno o entrambi nella fattura? |
7. Fatture cartacee ed elettroniche
Articolo 235 della direttiva 2006/112/CE — Fatture elettroniche emesse a partire da un paese non appartenente all’UE
|
Q18. |
Esistono condizioni specifiche relative alle fatture elettroniche emesse a partire da un paese terzo? |
|
Q19. |
In caso affermativo, quali? |
8. Fatturazione semplificata
Articolo 238 della direttiva 2006/112/CE — Utilizzo della fatturazione semplificata
|
Q20. |
In quali casi è ammessa la fatturazione semplificata? |
Articolo 226 bis della direttiva 2006/112/CE — Indicazioni obbligatorie della fattura semplificata
|
Q21. |
Quali sono le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sulle fatture semplificate? |
ALLEGATO II
Informazioni relative all’archiviazione delle fatture che gli Stati membri possono trasmettere per mezzo del portale web
Articolo 245 della direttiva 2006/112/CE — Luogo di archiviazione
|
Q1. |
Se il luogo di archiviazione è stabilito fuori dallo Stato membro, è obbligatoria la comunicazione di tale luogo? |
|
Q2. |
In caso affermativo, con quali modalità deve essere effettuata la comunicazione? |
|
Q3. |
Le fatture su supporto cartaceo possono essere archiviate fuori dallo Stato membro? |
Articolo 247, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Periodo di archiviazione
|
Q4. |
Quali i sono i periodi di archiviazione delle fatture? |
Articolo 247, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Forma di archiviazione
|
Q5. |
Le fatture su supporto cartaceo possono essere archiviate in forma elettronica? |
|
Q6. |
Le fatture su supporto elettronico possono essere archiviate in forma cartacea? |
|
Q7. |
È obbligatorio custodire i dati a garanzia dell’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto delle fatture archiviate in forma elettronica nel caso in cui si usino firme elettroniche o EDI? |
Articolo 247, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE — Archiviazione in un paese terzo
|
Q8. |
Le fatture possono essere archiviate in un paese terzo? |
|
Q9. |
In caso affermativo, a quali condizioni? |
ALLEGATO III
Codici da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 48 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010
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Codice 1. Carburante |
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Codice 2. Locazione di mezzi di trasporto |
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Codice 3. Spese relative a mezzi di trasporto, a eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2 |
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Codice 4. Pedaggi stradali e oneri per l’uso della strada |
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Codice 5. Spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici |
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Codice 6. Alloggio |
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Codice 7. Alimenti, bevande e servizi di ristorazione |
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Codice 8. Ingresso a fiere ed esposizioni |
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Codice 9. Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza |
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Codice 10. Altro |
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ALLEGATO IV
Documento tipo da utilizzare per la comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione, di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010
Stato membro:
Anno:
Parte A: statistiche per Stato membro:
|
|
Articoli 7-12 |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Articolo 25 |
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Casella |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Richieste di informazioni ricevute |
Richieste di informazioni inviate |
Risposte tardive e non pervenute |
Risposte ricevute entro 1 mese |
Comunicazioni a norma dell’articolo 12 |
Informazioni spontanee ricevute |
Informazioni spontanee inviate |
Richieste di feedback in entrata |
Feedback inviato |
Richieste di feedback in uscita |
Feedback ricevuto |
Richieste di notifica amministrativa ricevute |
Richieste di notifica amministrativa inviate |
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AT |
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BE |
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BG |
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CY |
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CZ |
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DE |
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DK |
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EE |
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EL |
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ES |
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FI |
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FR |
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IE |
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IT |
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LT |
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LU |
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MT |
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NL |
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PL |
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PT |
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RO |
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SE |
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SI |
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SK |
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Totale |
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Parte B: altre statistiche globali:
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Statistiche riguardanti gli operatori |
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14 |
Numero di operatori che hanno dichiarato acquisti intracomunitari durante l’anno solare |
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15 |
Numero di operatori che hanno dichiarato vendite intracomunitarie di beni e/o servizi durante l’anno solare |
|
|
Statistiche sui controlli e le indagini |
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|
16 |
Numero di volte in cui è stato usato l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 904/2010 (presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative in altri Stati membri) |
|
|
17 |
Numero di controlli simultanei eseguiti che sono stati avviati dallo Stato membro [articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. 904/2010] |
|
|
18 |
Numero di controlli simultanei eseguiti cui ha partecipato lo Stato membro [articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. 904/2010] |
|
|
Statistiche sugli scambi automatici di informazioni senza preventiva richiesta [regolamento (UE) n. 79/2012 della Commissione, rifusione] |
||
|
19 |
Quantitativo di numeri d’identificazione IVA assegnati a soggetti passivi non stabiliti nel Vostro Stato membro [articolo 3, paragrafo 1, lettera a),del regolamento (UE) n. 79/2012] |
|
|
20 |
Volumi d’informazioni relative ai nuovi mezzi di trasporto [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 79/2012] trasmessi agli altri Stati membri |
|
|
Caselle facoltative (testo libero) |
||
|
21 |
Ogni altro scambio (automatico) di informazioni non incluse in caselle precedenti. |
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22 |
Benefici e/o risultati della cooperazione amministrativa. |
|
ALLEGATO V
Regolamenti abrogati
|
|
Regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione |
|
|
Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione |
|
|
Regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione |
ALLEGATO VI
Tavola di concordanza
|
Regolamento (CE) n. 1925/2004 |
Regolamento (CE) n. 1174/2009 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
|
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
|
— |
|
Articolo 3, punti 1 e 2 |
|
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 3, punti 3, 4 e 5 |
|
— |
|
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5 |
|
— |
|
Articolo 5, primo comma |
|
Articolo 4 |
|
Articolo 5, secondo comma |
|
— |
|
Articolo 6 |
|
Articolo 5 |
|
Articolo 7 |
|
Articolo 6 |
|
Articolo 8 |
|
— |
|
Articolo 9 |
|
Articolo 11 |
|
Articolo 10 |
|
Articolo 12 |
|
Articolo 11 |
|
Articolo 14 |
|
Allegato |
|
Allegato IV |
|
|
Articolo 1 |
Articolo 8 |
|
|
Articolo 2 |
Articolo 9 |
|
|
Articolo 3 |
Articolo 10 |
|
|
Allegato |
Allegato III |
|
1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 80/2012 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2012
che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
(codificazione)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
|
(2) |
L’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1186/2009 prevede l’ammissione in franchigia dai dazi all’importazione di sostanze biologiche o chimiche importate esclusivamente per scopi non commerciali, destinate sia a istituti pubblici o di utilità pubblica o a servizi da essi dipendenti, sia a istituti privati autorizzati, la cui attività principale consiste nell’insegnamento o nella ricerca scientifica. La concessione di tali franchigie è tuttavia limitata alle sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione e che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 247 bis, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4). |
|
(3) |
Dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che per le sostanze biologiche o chimiche riprese nell’allegato I del presente regolamento non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco delle sostanze biologiche o chimiche che possono beneficiare della franchigia di cui all’articolo 53, paragrafo l, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009, si trova all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 2288/83 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.
(2) GU L 220 dell’11.8.1983, pag. 13.
(3) Cfr. allegato II.
ALLEGATO I
|
Numero CUS |
Codice NC (1) |
Designazioni delle merci |
|
|
ex 2845 90 90 |
Elio 3 |
|
|
ex 2845 90 90 |
(Ossigeno-18) acque |
|
0020273-3 |
ex 2901 29 00 |
3-Metilpent-1-ene |
|
0020274-4 |
ex 2901 29 00 |
4-Metilpent-l-ene |
|
0020275-5 |
ex 2901 29 00 |
2-Metilpent-2-ene |
|
0020276-6 |
ex 2901 29 00 |
3-Metilpent-2-ene |
|
0020277-7 |
ex 2901 29 00 |
4-Metilpent-2-ene |
|
0025634-8 |
ex 2902 19 00 |
P-Menta-1 (7), 2-diene (Beta-Fellandrene) |
|
0014769-3 |
ex 2903 99 90 |
4,4′-Dibrorpobifenile |
|
0017305-7 |
ex 2904 10 00 |
Metansolfonato di etile |
|
0014364-6 |
ex 2923 90 00 |
Bromuro di decametonio (DCI) |
|
0020641-7 |
ex 2926 90 95 |
1-Naftonitrile |
|
0020642-8 |
ex 2926 90 95 |
2-Naftonitrile |
|
0022830-8 |
ex 2936 21 00 |
Acetato di retinile |
|
0045091-9 |
ex 3204 12 00 |
Sulphorhodamine G (C.I. Acid Red 50) |
|
0021887-1 |
ex 3507 90 90 |
Fosfoglucomutasi |
(1) Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
ALLEGATO II
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
|
|
Regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione |
|
|
Regolamento (CEE) n. 1798/84 della Commissione |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2340/86 della Commissione |
|
|
Regolamento (CEE) n. 3692/87 della Commissione |
|
|
Regolamento (CEE) n. 213/89 della Commissione |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Regolamento (CEE) n. 2288/83 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
— |
Articolo 2 |
|
Articolo 2 |
Articolo 3 |
|
Allegato |
Allegato I |
|
— |
Allegato II |
|
— |
Allegato III |
|
1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 81/2012 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2012
relativo al diniego di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano coperti da un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che le sostanze, i microrganismi e le preparazioni utilizzati nell’Unione come additivi per l’insilaggio alla data di entrata in vigore di detto regolamento sono soggetti a una valutazione. In base alla precedente normativa dell’Unione, gli additivi per l’insilaggio non erano soggetti a una valutazione o autorizzazione. |
|
(2) |
In conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la preparazione Lactobacillus pentosus (DSM 14025) è stata iscritta nel registro degli additivi per mangimi come additivo per l’insilaggio per tutte le specie animali. |
|
(3) |
In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, e in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi per tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 16 novembre 2011 (2) che il Lactobacillus pentosus (DSM 14025) è resistente a tre antibiotici utilizzati in medicina umana e veterinaria. |
|
(5) |
Le informazioni disponibili non permettono di escludere il rischio che il Lactobacillus pentosus (DSM 14025) possa trasmettere ai microorganismi la resistenza a tali antibiotici. Di conseguenza, non è stato dimostrato che il Lactobacillus pentosus (DSM 14025) non abbia effetti dannosi sulla salute umana, sulla salute degli animali e sull’ambiente quando utilizzato alle condizioni proposte. |
|
(6) |
Non sono quindi soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l’autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi è negata. |
|
(7) |
Dato che l’ulteriore utilizzo del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi può comportare un rischio per la salute umana e animale, è necessario ritirare dal mercato i rispettivi prodotti al più presto possibile. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per l’alimentazione animale è negata.
Articolo 2
Le scorte di Lactobacillus pentosus (DSM 14025) e delle premiscele che lo contengono sono ritirate dal mercato al più presto e, comunque, entro il 22 aprile 2012. L’insilato prodotto con il Lactobacillus pentosus (DSM 14025) prima della data di entrata in vigore del presente regolamento può essere utilizzato fino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2011; 9(11):2449.
|
1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 82/2012 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
138,3 |
|
MA |
51,9 |
|
|
TN |
91,3 |
|
|
TR |
123,6 |
|
|
ZZ |
101,3 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
217,9 |
|
JO |
241,9 |
|
|
MA |
148,6 |
|
|
TR |
175,4 |
|
|
ZZ |
196,0 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
143,2 |
|
ZZ |
143,2 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
107,2 |
|
TR |
182,4 |
|
|
ZZ |
144,8 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
52,6 |
|
MA |
53,2 |
|
|
TN |
58,6 |
|
|
TR |
64,0 |
|
|
ZZ |
57,1 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
185,7 |
|
MA |
87,2 |
|
|
ZZ |
136,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
61,2 |
|
EG |
88,5 |
|
|
IL |
101,9 |
|
|
JM |
118,0 |
|
|
KR |
91,7 |
|
|
MA |
124,1 |
|
|
PK |
50,1 |
|
|
TR |
87,8 |
|
|
ZZ |
90,4 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
69,0 |
|
TR |
53,5 |
|
|
ZZ |
61,3 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
118,4 |
|
CL |
98,4 |
|
|
CN |
74,5 |
|
|
US |
141,9 |
|
|
ZZ |
108,3 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
53,7 |
|
TR |
95,1 |
|
|
US |
118,8 |
|
|
ZA |
92,8 |
|
|
ZZ |
90,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 83/2012 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2012
recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2012
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. |
|
(4) |
Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o febbraio 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione. |
|
(5) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o febbraio 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2012
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio all'importazione (1) (EUR/t) |
|
1001 19 00 1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
|
di media qualità |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
ex 1001 91 20 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
|
ex 1001 99 00 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
1002 10 00 1002 90 00 |
SEGALA |
0,00 |
|
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
|
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
|
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez, |
|
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I
17.1.2012-30.1.2012
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
|
1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2012
relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario
(2012/56/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l’articolo 271,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione (2), ha modificato le soglie applicabili in materia di appalti pubblici previste dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (3). |
|
(2) |
Per ragioni di coerenza, occorre modificare di conseguenza le soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. |
|
(3) |
Poiché le soglie modificate dal regolamento (UE) n. 1251/2011 sono applicabili a partire dal 1o gennaio 2012, anche la presente decisione si applica a decorrere dalla stessa data. È pertanto necessario che la medesima entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(4) |
La decisione 2010/78/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (4) non è più valida e deve pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I valori in euro delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici sono stabilite come segue:
|
— |
5 000 000 EUR all’articolo 157, lettera b), |
|
— |
130 000 EUR all’articolo 158, paragrafo 1, lettera a), |
|
— |
200 000 EUR all’articolo 158, paragrafo 1, lettera b), |
|
— |
5 000 000 EUR all’articolo 158, paragrafo 1, lettera c). |
Articolo 2
La decisione 2010/78/UE è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(2) GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/44 |
DECISIONE N. 1/2012 del COMITATO MISTO UE-ANDORRA
del 25 gennaio 2012
che stabilisce l’elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all’articolo 12 ter, paragrafo 1, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra
(2012/57/UE)
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo (l’accordo), in particolare l’articolo 12 ter, paragrafo 1,
considerando che l’articolo 12 ter, paragrafo 1, dispone che il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall’Unione e che l’elenco dettagliato delle disposizioni relative dell’acquis comunitario è stabilito dal comitato misto previsto all’articolo 17 dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco delle disposizioni dell’acquis comunitario che devono essere adottate dal Principato di Andorra a norma dell’articolo 12 ter, paragrafo 1, dell’accordo è così stabilito:
|
Categoria di misure doganali di sicurezza |
Disposizioni del codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1) |
Disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) |
||||
|
Dichiarazioni preliminari all’entrata e all’uscita delle merci |
Entrata: articoli da 36 bis a 36 quater |
Entrata: articoli da 181 ter a 184 quater |
||||
|
|
Uscita: articoli da 182 bis a 182 quinquies |
Uscita:
|
||||
|
Operatore economico autorizzato |
Articolo 5 bis |
Articoli da 14 bis a 14 quinquies, da 14 septies a 14 duodecies e da 14 octodecies a 14 quinvicies |
||||
|
Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza |
Articolo 13 |
Generali: articoli da 4 septies a 4 undecies |
||||
|
|
Entrata: articoli da 184 quinquies a 184 sexies |
|||||
|
Uscita:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012
Per il Comitato misto
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).