ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.029.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 29

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
1 febbraio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/54/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2012, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

1

 

 

2012/55/Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 2 marzo 2011, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo dell’Australia

3

 

*

Accordo di cooperazione tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) sugli usi pacifici dell’energia nucleare

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, relativo al diniego di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi ( 1 )

36

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2012

40

 

 

DECISIONI

 

 

2012/56/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2012, relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario

43

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/57/UE

 

*

Decisione n. 1/2012 del Comitato misto UE-Andorra, del 25 gennaio 2012, che stabilisce l’elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all’articolo 12 ter, paragrafo 1, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

(2012/54/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti.

(2)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (3).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE.

(4)

La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. GJERSKOV


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)   GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …

del …

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (1).

(2)

È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66wh [regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il punto seguente:

«66wi.

32010 R 0255: Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 255/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L …

(2)   GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10.

(*1)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


1.2.2012   

IT

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L 29/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2011

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo dell’Australia

(2012/55/Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista l’approvazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

È opportuno concludere l’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo dell’Australia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea dell’energia atomica l’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo dell’Australia. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente della Commissione o il membro della Commissione responsabile per l’energia è autorizzato a firmare l’accordo e ad espletare tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore dello stesso, che viene concluso per conto della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


1.2.2012   

IT

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L 29/4


ACCORDO

di cooperazione tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) sugli usi pacifici dell’energia nucleare

IL GOVERNO DELL’AUSTRALIA,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (Euratom), di seguito denominata «la Comunità»,

DESIDEROSI di promuovere la cooperazione sull’uso dell’energia nucleare per scopi pacifici;

CONSIDERANDO che l’accordo tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica sui trasferimenti di materiale nucleare dall’Australia alla Comunità europea dell’energia atomica, firmato a Bruxelles il 21 settembre 1981, ha una portata limitata e scade nel 2012;

RIBADENDO il fermo impegno del governo dell’Australia, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri a favore della non proliferazione nucleare e segnatamente del rafforzamento e dell'efficace applicazione dei relativi controlli di sicurezza e regimi di controllo sulle esportazioni, nel rispetto dei quali si svolge la cooperazione tra l’Australia e la Comunità sugli usi pacifici dell’energia nucleare;

RIAFFERMANDO il sostegno del governo dell’Australia, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri agli obiettivi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (di seguito denominata «AIEA») e al suo sistema di controlli di sicurezza;

REITERANDO la piena adesione del governo dell’Australia, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri alla Convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a New York e a Vienna il 3 marzo 1980 ed entrata in vigore in generale l’8 febbraio 1987;

CONSIDERANDO che l’Australia e tutti gli Stati membri della Comunità sono Parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari firmato a Washington, Londra e Mosca il 1o luglio 1968 ed entrato in vigore il 5 marzo 1970, di seguito denominato «TNP»;

CONSIDERANDO che i controlli di sicurezza nucleari sono applicati in tutti gli Stati membri della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (di seguito denominato «trattato Euratom») e agli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l’AIEA;

CONSIDERANDO che i governi dell’Australia e di tutti gli Stati membri della Comunità fanno parte del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare;

CONSIDERANDO che è necessario tener conto degli impegni assunti dal governo dell’Australia e dal governo di ciascuno Stato membro della Comunità nell’ambito del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare;

RICONOSCENDO il principio fondamentale della libera circolazione nel mercato interno nel territorio dell'Unione europea;

CONVENENDO che l’accordo deve essere conforme agli obblighi internazionali assunti dall’Unione europea e dal governo dell’Australia nel quadro degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio;

REITERANDO l’impegno del governo dell’Australia e dei governi degli Stati membri della Comunità ad applicare i rispettivi accordi bilaterali sugli usi pacifici dell’energia nucleare,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Definizioni

Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si intende per:

1)   «sottoprodotto»: un materiale fissile speciale ottenuto mediante uno o più processi, consecutivi o no, da materiale nucleare trasferito ai sensi del presente accordo;

2)   «autorità competente»:

per il governo dell’Australia, l’Australian Safeguards and Non-Proliferation Office (Ufficio australiano per i controlli di sicurezza e la non proliferazione),

per la Comunità, la Commissione europea,

o un’altra autorità che la Parte interessata ha facoltà di notificare in qualsiasi momento all’altra Parte;

3)   «apparecchiatura»: i materiali elencati nell’allegato B, sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari);

4)   «proprietà intellettuale»: ha il significato di cui all’articolo 2 della convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967 che istituisce l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, modificata il 28 settembre 1979, e può comprendere altri elementi concordati dalle Parti;

5)   «materiale non nucleare»:

deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) e qualsiasi altro composto di deuterio in cui il rapporto deuterio/idrogeno sia superiore a 1:5000, utilizzabile nei reattori nucleari di cui all’allegato B, punto 1,1, della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari),

grafite di qualità nucleare: grafite utilizzabile nei reattori nucleari di cui all’allegato B, punto 1,1, della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari), avente un grado di purezza superiore a 5 ppm di boro equivalente e densità superiore a 1,5 g/cm3;

6)   «materiale nucleare»: qualsiasi materiale grezzo o materiale fissile speciale ai sensi dell’articolo XX dello statuto dell’AIEA firmato il 23 ottobre 1956 presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 29 luglio 1957 (di seguito denominato «statuto dell’AIEA»). Ogni decisione del consiglio dei governatori dell’AIEA presa in virtù dell’articolo XX dello statuto dell’AIEA ed intesa a modificare l’elenco dei materiali considerati come «materiale grezzo» o «materiale fissile speciale» è valida agli effetti del presente accordo soltanto se entrambe le Parti si sono reciprocamente informate per iscritto del fatto che accettano tale decisione;

7)   «le Parti»: il governo dell’Australia, da un lato, e la Comunità, dall’altro;

8)   «scopi pacifici»: comprende l'uso di materiale nucleare, materiale non nucleare, apparecchiatura e tecnologia in settori quali la produzione di energia elettrica, la medicina, l'agricoltura e l'industria, ma non comprende né la ricerca o lo sviluppo di dispositivi esplosivi, né scopi militari. Gli scopi militari non comprendono l’alimentazione di una base militare a partire da reti elettriche o la produzione di radioisotopi per scopi medici in ospedali militari;

9)   «persona»: ogni persona fisica, impresa o altra persona giuridica soggetta alle leggi e ai regolamenti vigenti nei territori rientranti nella giurisdizione delle Parti, ad esclusione delle Parti stesse del presente accordo;

10)   «tecnologia»: ha il significato di cui all’allegato A della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari);

11)   «la Comunità»:

sia la persona giuridica istituita dal trattato Euratom, e

sia i territori cui si applica il trattato Euratom.

Articolo II

Obiettivo

L’obiettivo del presente accordo è fornire un quadro per la cooperazione tra le Parti sugli usi pacifici dell’energia nucleare sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità, senza pregiudizio delle prerogative di ciascuna delle Parti.

Articolo III

Ambito di cooperazione

1.   Il materiale nucleare, il materiale non nucleare, le apparecchiature e la tecnologia cui si applica il presente accordo sono utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non vengono utilizzati per la fabbricazione di armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, per la ricerca o lo sviluppo di armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, o per scopi militari o in qualsiasi modo per favorire scopi militari.

Il materiale nucleare, le apparecchiature, il materiale non nucleare e il materiale nucleare ottenuto come sottoprodotto sono utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non vengono usati a scopi militari.

2.   La cooperazione tra le Parti prevista dal presente accordo può riguardare i seguenti aspetti:

a)

la fornitura di materiale nucleare, di materiale non nucleare e di apparecchiature;

b)

il trasferimento tecnologico, compresa la trasmissione di informazioni pertinenti ai fini del presente articolo, a condizione che l'Australia e i pertinenti Stati membri della Comunità abbiano espresso la loro volontà di includere tali trasferimenti nel campo di applicazione del presente accordo;

c)

il trasferimento di apparecchiature che siano state designate dalle Parti come apparecchiature progettate, costruite o messe in opera sulla base o con l’ausilio di informazioni ottenute dall’altra Parte e poste sotto la giurisdizione di una delle Parti al momento della designazione;

d)

l'appalto di apparecchiature e dispositivi;

e)

l’accesso alle apparecchiature e agli impianti e l’uso dei medesimi;

f)

la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;

g)

la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

h)

i controlli di sicurezza;

i)

l’uso di radioisotopi e radiazioni nell’agricoltura, nell’industria e nella medicina;

j)

l’esplorazione geologica e geofisica, lo sviluppo, la produzione, la trasformazione e l’uso delle risorse di uranio;

k)

gli aspetti normativi degli usi pacifici dell’energia nucleare; e

l)

altri settori pertinenti all’oggetto del presente accordo, sempreché rientrino nei rispettivi programmi delle Parti.

3.   La cooperazione comprende anche attività di ricerca e sviluppo in campo nucleare di reciproco interesse per le Parti, secondo disposizioni complementari da concordarsi tra le Parti.

4.   La cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può rivestire le seguenti forme:

a)

organizzazione di convegni e seminari;

b)

organizzazione di progetti comuni e costituzione di joint venture;

c)

costituzione di gruppi di lavoro bilaterali per la realizzazione dei progetti comuni;

d)

prestazione di servizi per il ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l’arricchimento isotopico dell’uranio;

e)

scambi e cooperazione commerciale in relazione al ciclo del combustibile nucleare;

f)

trasferimento di apparecchiature e di tecnologia industriali; e

g)

altre forme di cooperazione che le Parti potranno definire per iscritto.

5.   La cooperazione negli ambiti specifici di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere attuata, se necessario, tramite accordi stipulati tra un soggetto giuridico dell’Australia e un soggetto giuridico della Comunità, entrambi designati dalle rispettive autorità competenti come soggetti debitamente autorizzati ad attuare la cooperazione in parola. Detti accordi contengono disposizioni in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale qualora tali diritti esistano o dovessero sorgere.

Articolo IV

Materiali soggetti all’accordo

1.   Il presente accordo si applica ai seguenti materiali:

a)

materiale nucleare, materiale non nucleare e apparecchiature trasferiti tra le Parti o tra le loro rispettive persone, direttamente o attraverso un paese terzo.

I suddetti materiali sono soggetti alle disposizioni del presente accordo fin dal loro ingresso nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Parte che li riceve a condizione che la Parte fornitrice abbia dato comunicazione scritta del trasferimento alla Parte ricevente, la quale conferma per iscritto che il materiale in questione è o sarà soggetto al presente accordo e che il destinatario proposto, se diverso dalla Parte ricevente, è una persona autorizzata soggetta alla giurisdizione territoriale della Parte ricevente;

b)

tutte le forme di materiale nucleare preparato mediante processi chimici o fisici o di separazione isotopica, a condizione che la quantità di materiale nucleare così preparato rientri nel campo di applicazione del presente accordo nella stessa proporzione in cui la quantità di materiale nucleare usata nella sua preparazione e soggetta al presente accordo si rapporta alla quantità totale di materiale nucleare così utilizzato;

c)

tutte le generazioni di materiale nucleare prodotto mediante irraggiamento neutronico, a condizione che la quantità di materiale nucleare così prodotto rientri nel campo di applicazione del presente accordo nella stessa proporzione in cui la quantità di materiale nucleare usata nella sua produzione e soggetta al presente accordo contribuisce a tale produzione;

d)

materiale nucleare prodotto, trattato o utilizzato in una apparecchiatura in cui:

i)

il materiale non nucleare soggetto al presente accordo ha contribuito interamente o prevalentemente alla produzione, al trattamento o all’uso di detto materiale nucleare;

ii)

l’apparecchiatura soggetta al presente accordo ha contribuito interamente alla produzione, al trattamento o all’uso di detto materiale nucleare; e

iii)

l’apparecchiatura è stata designata dalla Parte fornitrice, previa consultazione con la Parte ricevente, come progettata, costruita, fabbricata o messa in opera sulla base o con l’ausilio di tecnologia trasferita a norma del presente accordo; e

iv)

l'apparecchiatura di cui ai punti ii) e iii) è limitata alle voci di cui all’allegato B, sezioni 1.1, 3, 4, 5, 6 e 7 della circolare INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1, ed esclude esplicitamente i sottocomponenti di tale apparecchiatura;

e)

materiale nucleare cui si applicava l’accordo di Bruxelles del 21 settembre 1981 sui trasferimenti di materiale nucleare dall’Australia alla Comunità europea dell’energia atomica;

f)

materiale nucleare trasferito dagli Stati membri della Comunità all’Australia in virtù di accordi bilaterali e notificato alla Comunità al momento dell’entrata in vigore del presente accordo; e

g)

materiale nucleare recuperato a fini nucleari da minerali o concentrati, diversi dai concentrati di minerale uranio, trasferiti tra le Parti direttamente, o attraverso un paese terzo, e il cui recupero è stato notificato dalla Parte che ha effettuato il trasferimento in quanto pertinente al presente accordo. Se il materiale nucleare in questione non può essere soggetto a tutte le condizioni di cui all’articolo VII, non viene utilizzato finché le Parti non abbiano deciso di comune accordo i necessari controlli di sicurezza e le misure di protezione fisica da applicare.

2.   Il materiale nucleare, il materiale non nucleare e le apparecchiature di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano soggetti alle disposizioni del presente accordo fino a quando, conformemente alle procedure previste dalle disposizioni amministrative, non sia stato stabilito:

a)

che i suddetti materiali sono stati ritrasferiti al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Parte ricevente, conformemente all’articolo VII, paragrafi 5 e 6, del presente accordo;

b)

che il materiale nucleare non è più utilizzabile per alcuna attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza di cui all’articolo VII, paragrafo 1, o è diventato praticamente irrecuperabile. Al fine di stabilire quando il materiale nucleare soggetto al presente accordo non è più utilizzabile o è diventato praticamente irrecuperabile ai fini di un trattamento che lo renda utilizzabile in una qualsiasi attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza, entrambe le Parti accettano la decisione presa dall’AIEA conformemente alle disposizioni sulla cessazione dei controlli di sicurezza contenute nel pertinente accordo sui controlli di sicurezza di cui l’AIEA è parte contraente;

c)

che il materiale non nucleare e le apparecchiature non sono più utilizzabili per scopi nucleari; oppure

d)

che le Parti convengono che i materiali in questione non sono più soggetti alle disposizioni del presente accordo.

3.   Il trasferimento tecnologico è soggetto al presente accordo per gli Stati membri della Comunità che hanno espresso la loro volontà di includere tali trasferimenti nel campo di applicazione del presente accordo mediante comunicazione scritta indirizzata alla Commissione europea. Ogni trasferimento è previamente notificato tra lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e la Commissione europea, da un lato, e il governo dell’Australia, dall’altro.

Articolo V

Arricchimento

L’arricchimento di qualsiasi materiale nucleare al venti per cento (20 %) e oltre nell’isotopo uranio 235 richiede il previo consenso scritto di entrambe le Parti. Detto consenso scritto specifica le condizioni alle quali può essere usato l’uranio arricchito al venti per cento (20%) e oltre. Le Parti possono stipulare un accordo per agevolare l’applicazione di tale disposizione.

Articolo VI

Scambi di materiale nucleare, di materiale non nucleare, di apparecchiature o tecnologia

1.   Ogni trasferimento di materiale nucleare, di materiale non nucleare o di apparecchiature effettuato nell’ambito delle attività di cooperazione è realizzato in conformità ai pertinenti impegni internazionali assunti dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dall’Australia in relazione agli usi pacifici dell’energia nucleare di cui all’articolo VII.

2.   Le Parti si prestano, nella misura del possibile, reciproca assistenza per l'appalto di materiale nucleare, di materiale non nucleare o di apparecchiature ad opera delle Parti o di persone stabilite nel territorio della Comunità o soggette alla giurisdizione del governo dell’Australia.

3.   Il proseguimento della cooperazione di cui al presente accordo dipende dall’applicazione, soddisfacente per entrambe le Parti, del sistema di controlli di sicurezza istituito dalla Comunità conformemente al trattato Euratom e del sistema di controlli di sicurezza del materiale nucleare, del materiale non nucleare e delle apparecchiature istituito dal governo dell’Australia.

4.   Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate per ostacolare l'applicazione del principio della libera circolazione nel mercato interno nel territorio dell'UE.

5.   I trasferimenti di materiale nucleare e di idonei servizi sono effettuati ad eque condizioni commerciali. L’applicazione del presente paragrafo lascia impregiudicati il trattato Euratom e la legislazione da esso derivata, nonché le leggi e i regolamenti dell’Australia.

6.   Fatti salvi i paragrafi 5 e 6 dell’articolo VII, i ritrasferimenti di materiali o di tecnologia soggetti al presente accordo al di fuori del territorio sottoposto alla giurisdizione delle Parti sono effettuati unicamente nel quadro degli impegni assunti dai governi dei singoli Stati membri della Comunità e dal governo dell’Australia in seno al gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare («Nuclear Suppliers Group»). In particolare, ai ritrasferimenti di materiali soggetti al presente accordo si applicano le linee guida per i trasferimenti nucleari di cui alla circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev. 9/Parte 1.

Articolo VII

Materiale nucleare soggetto all’accordo

1.   Il materiale nucleare cui si applica il presente accordo è soggetto alle seguenti condizioni:

a)

nella Comunità, ai controlli di sicurezza Euratom a norma del trattato Euratom e ai controlli di sicurezza dell’AIEA a norma dei seguenti accordi, nella versione eventualmente aggiornata o sostituita, e conformemente al trattato di non proliferazione delle armi nucleari:

i)

l’accordo tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973 ed entrato in vigore il 21 febbraio 1977 (AIEA INFCIRC/193);

ii)

l’accordo del luglio 1978 tra la Francia, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, entrato in vigore il 12 settembre 1981 (AIEA INFCIRC/290);

iii)

l’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione dei controlli di sicurezza nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato a Vienna il 6 settembre 1976 ed entrato in vigore il 14 agosto 1978 (AIEA INFCIRC/263);

iv)

i protocolli aggiuntivi AIEA INFCIRC/193/Add.8, AIEA INFCIRC/263/Add.1, e AIEA INFCIRC/290/Add.1 firmati a Vienna il 22 settembre 1998 ed entrati in vigore il 30 aprile 2004 sulla base della circolare dell’AIEA INFCIRC/540, nella versione corretta (Sistema di controlli di sicurezza rafforzati, parte II);

b)

in Australia, ai controlli di sicurezza dell’AIEA a norma dell’accordo tra l’Australia e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, entrato in vigore il 10 luglio 1974 (AIEA INFCIRC/217), integrato da un protocollo addizionale all’accordo tra l’Australia e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato a Vienna il 23 settembre 1997 ed entrato in vigore il 12 dicembre 1998 (AIEA INFCIRC/217/Add.1).

2.   Qualora l’applicazione di uno degli accordi conclusi con l’AIEA di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia sospesa o venga a cessare, per qualsiasi motivo, nella Comunità o in Australia, la Parte interessata conclude con l’AIEA un accordo che garantisca un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle dei pertinenti accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo, oppure, se ciò non è possibile,

a)

la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom e idonei a garantire un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, oppure, se ciò non è possibile,

b)

le Parti stipulano accordi per l’applicazione dei controlli di sicurezza che garantiscano un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo.

3.   Le Parti applicano in ogni momento misure di protezione fisica a livelli che soddisfino come minimo i criteri stabiliti nell’allegato C della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari); in aggiunta a questa circolare, gli Stati membri della Comunità, se del caso la Commissione europea e l’Australia faranno riferimento, nell’applicare le misure di protezione fisica, agli obblighi loro incombenti in virtù della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, del 3 marzo 1980, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna delle Parti, nonché alle raccomandazioni contenute nella circolare dell’AIEA INFCIRC/225/Rev.5 (Raccomandazioni sulla sicurezza nucleare per la protezione fisica del materiale nucleare e degli impianti nucleari). Il trasporto è soggetto alle disposizioni della convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna delle Parti, e ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi (Standard di sicurezza AIEA — Serie n. TS-R-1).

4.   La sicurezza nucleare e la gestione dei residui sono soggette alla convenzione sulla sicurezza nucleare, firmata a Vienna il 17 giugno 1994 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1996 (AIEA INFCIRC/449), alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, firmata a Vienna il 5 settembre 1997 ed entrata in vigore il 18 giugno 2001 (AIEA INFCIRC/546), alla convenzione sull’assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica, firmata a Vienna il 26 settembre 1986 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1987 (AIEA INFCIRC/336), e alla convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, firmata a Vienna il 26 settembre 1986 ed entrata in vigore il 27 ottobre 1986 (AIEA INFCIRC/335).

5.   Il materiale nucleare soggetto al presente accordo non è trasferito al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Parte ricevente senza previo consenso scritto della Parte fornitrice, salvo in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo.

6.   Al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, le Parti si scambiano elenchi dei paesi terzi verso i quali l’altra Parte può effettuare ritrasferimenti ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Ciascuna delle Parti notifica all’altra Parte le modifiche apportate al proprio elenco di paesi terzi.

Articolo VIII

Ritrattamento

Le Parti autorizzano il ritrattamento di combustibile nucleare contenente materiale nucleare soggetto al presente accordo a condizione che tale ritrattamento avvenga alle condizioni specificate nell’allegato A.

Articolo IX

Proprietà intellettuale

Le Parti provvedono a tutelare adeguatamente ed efficacemente la proprietà intellettuale creata e la tecnologia trasferita nell’ambito della cooperazione di cui al presente accordo, conformemente agli accordi internazionali e alle disposizioni pertinenti, nonché alle leggi e ai regolamenti vigenti in Australia e nell’Unione europea, nella Comunità o nei suoi Stati membri.

Articolo X

Scambio di informazioni

1.   Le Parti possono scambiarsi reciprocamente, o mettere a disposizione di persone stabilite nel territorio della Comunità o soggette alla giurisdizione del governo dell’Australia, le informazioni in loro possesso su questioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo le informazioni ricevute da terzi a condizioni tali da escluderne l'ulteriore trasmissione.

Le informazioni che la Parte fornitrice considera di interesse commerciale sono trasmesse solo a condizioni stabilite dalla parte fornitrice.

2.   Le Parti incoraggiano e favoriscono lo scambio di informazioni tra persone soggette alla giurisdizione del governo dell’Australia, da un lato, e persone stabilite nel territorio della Comunità, dall’altro, su questioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo.

Le informazioni in possesso di tali persone sono trasmesse solo con il loro consenso e alle condizioni da esse stabilite.

3.   Le Parti prendono tutte le precauzioni del caso per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in sede di applicazione del presente accordo.

Articolo XI

Applicazione dell’accordo

1.   Le disposizioni del presente accordo sono applicate in buona fede e in modo tale da evitare ostacoli, ritardi o indebite interferenze nelle attività nucleari in Australia e nella Comunità e da conformarsi a una prassi di gestione oculata necessaria allo svolgimento sicuro ed economico delle attività nucleari.

2.   Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate allo scopo di procurarsi vantaggi commerciali o industriali, né per interferire con interessi commerciali o industriali, sia nazionali che internazionali, di una delle Parti o delle persone autorizzate, né allo scopo di interferire con la politica nucleare attuata da una delle Parti o dai governi degli Stati membri della Comunità, né allo scopo di ostacolare la promozione degli usi pacifici e non esplosivi dell’energia nucleare, né per ostacolare il movimento di materiali soggetti al presente accordo (o di cui sia stata fatta la relativa notificazione) sul territorio soggetto alla giurisdizione delle Parti o tra il governo dell’Australia e la Comunità.

3.   Il materiale nucleare e il materiale non nucleare soggetti al presente accordo saranno contabilizzati in base alla loro fungibilità e ai principi di proporzionalità e di equivalenza dei materiali nucleari, come previsto dalle disposizioni amministrative di cui all’articolo XII del presente accordo.

4.   Ogni modifica delle circolari informative dell’AIEA menzionate agli articoli I, IV, VI e VII del presente accordo prende effetto ai fini del presente accordo solo quando le Parti si saranno comunicate per iscritto, attraverso le vie diplomatiche, che accettano la modifica in questione.

Articolo XII

Disposizioni amministrative

1.   Le autorità competenti di entrambe le Parti adottano disposizioni amministrative atte a garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni del presente accordo.

2.   Le disposizioni amministrative adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono essere modificate come concordato per iscritto dalle autorità competenti.

Articolo XIII

Diritto applicabile

1.   La cooperazione di cui al presente accordo è conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti in Australia e nell’Unione europea, nonché agli accordi internazionali firmati dalle Parti. Nel caso della Comunità, il diritto applicabile comprende il trattato Euratom e la legislazione da esso derivata.

2.   Ciascuna delle Parti si impegna nei confronti dell’altra a garantire che le disposizioni del presente accordo siano accettate e rispettate, per quanto riguarda l’Australia, da tutte le sue imprese governative e da tutte le persone soggette alla sua giurisdizione e debitamente autorizzate a norma del presente accordo e, per quanto riguarda la Comunità, da tutte le persone stabilite nel territorio della Comunità e debitamente autorizzate a norma del presente accordo.

Articolo XIV

Inadempienza

1.   Se una delle due Parti o uno Stato membro della Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l’altra Parte può, previa comunicazione scritta, sospendere o denunciare in tutto o in parte la cooperazione contemplata dal presente accordo.

2.   Prima che una delle Parti proceda in tal senso, le Parti si consultano allo scopo di stabilire se siano necessarie misure correttive o di altro tipo e, in caso affermativo, le misure da adottare e i tempi entro i quali devono essere attuate.

3.   La sospensione o la denuncia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo interviene solo qualora le misure correttive o di altro tipo non siano state attuate entro il termine stabilito dalle Parti o qualora non sia stato possibile trovare una soluzione decorso un periodo di tempo ragionevole. In tali casi, la Parte fornitrice ha il diritto di esigere la restituzione del materiale nucleare, del materiale non nucleare, dell'apparecchiatura e della tecnologia soggetti al presente accordo.

4.   I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano anche qualora uno Stato membro della Comunità non detentore di armi nucleari o l’Australia facciano esplodere un dispositivo nucleare.

Articolo XV

Consultazione e arbitrato

1.   I rappresentanti delle Parti si riuniscono, su richiesta di una di esse, per consultarsi su questioni scaturite dall’applicazione del presente accordo, sorvegliarne l’esecuzione e concordare modalità di cooperazione aggiuntive a quelle previste dal presente accordo. Tali consultazioni possono anche assumere la forma di scambi di lettere. In particolare, le Parti si consultano prima dell’avvio di nuovi progetti di arricchimento o di ritrattamento riguardanti il materiale nucleare soggetto al presente accordo.

2.   Ogni controversia sull’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, non risolta direttamente tra le Parti mediante negoziato o in altra forma, è deferita, su richiesta di una delle Parti, ad un tribunale arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna delle due Parti designa un arbitro e i due arbitri così designati ne eleggono un terzo, non avente la nazionalità di alcuna delle due Parti, che ricopre la funzione di presidente. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non ha designato un arbitro, l’altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro per la Parte che non ha provveduto a designarlo. Se entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina degli arbitri di entrambe le Parti, il terzo arbitro non è stato eletto, ciascuna delle Parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare il terzo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituisce il quorum e tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti espressi da tutti i membri del tribunale arbitrale. La procedura di arbitrato è stabilita dal tribunale stesso. Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per entrambe le Parti e da queste applicate. Gli onorari degli arbitri sono fissati in base alle stesse tariffe in vigore per i giudici ad hoc della Corte internazionale di giustizia.

3.   Ai fini della risoluzione delle controversie fa fede il testo in lingua inglese del presente accordo.

Articolo XVI

Disposizioni complementari

Le disposizioni di ogni accordo bilaterale di cooperazione nucleare in vigore tra l’Australia e gli Stati membri della Comunità sono considerate complementari alle disposizioni del presente accordo e, se del caso, sono da queste sostituite.

Articolo XVII

Modifiche

1.   Le Parti possono consultarsi, su richiesta di una di esse, su eventuali modifiche del presente accordo, in particolare per tener conto di sviluppi internazionali nel settore dei controlli di sicurezza nucleare.

2.   Il presente accordo può essere modificato se le Parti decidono in tal senso.

3.   Le modifiche entrano in vigore alla data specificata dalle Parti mediante scambio di note diplomatiche con le quali si informano dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore della modifica.

L’allegato forma parte integrante del presente accordo e può essere modificato ai sensi del presente articolo.

Articolo XVIII

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica scritta dell’avvenuto espletamento, ad opera delle Parti, delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Il presente accordo resta in vigore per un periodo iniziale di trenta anni. Successivamente, l’accordo è automaticamente rinnovato per periodi di dieci anni, a meno che una delle Parti non notifichi mediante scambio di note diplomatiche all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza di uno dei periodi supplementari, la propria intenzione di denunciare l’accordo.

3.   A prescindere dalla sospensione, dalla denuncia o dalla scadenza del presente accordo o, per qualsiasi motivo, di ogni forma di cooperazione intrapresa in applicazione dello stesso, gli obblighi di cui agli articoli III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII restano validi fintantoché ogni materiale nucleare, ogni materiale non nucleare e ogni apparecchiatura soggetti ai predetti articoli rimangano nel territorio dell’altra Parte o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, ovvero le Parti non convengano, conformemente alle disposizioni dell’articolo IV, che il materiale nucleare in questione non è più utilizzabile o è diventato praticamente irrecuperabile ai fini di un trattamento che lo renda utilizzabile in una qualsiasi attività nucleare rilevante sotto il profilo dei controlli di sicurezza.

4.   Il presente accordo sostituisce:

a)

l’accordo tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica sui trasferimenti di materiale nucleare dall’Australia alla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), firmato a Bruxelles il 21 settembre 1981;

b)

lo scambio di note che costituisce un accordo di attuazione, riguardo ai reciproci obblighi internazionali, dell’accordo del 21 settembre 1981 tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui trasferimenti di materiale nucleare, firmato a Bruxelles l’8 settembre 1993;

c)

lo scambio di note che costituisce un accordo di attuazione, riguardo ai trasferimenti di plutonio, dell’accordo del 21 settembre 1981 tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui trasferimenti di materiale nucleare, firmato a Bruxelles l’8 settembre 1993; e

d)

lo scambio di note che costituisce un accordo di attuazione tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui trasferimenti di plutonio ai sensi dell’accordo del 21 settembre 1981 tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui trasferimenti di materiale nucleare dall’Australia alla Comunità europea dell’energia atomica, e della relativa lettera di accompagnamento n. 2, e dell’accordo di attuazione sui trasferimenti di plutonio dell’8 settembre 1993.

Fatto in duplice copia a Canberra, addì cinque settembre duemilaundici, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Per la Comunità europea dell’energia atomica

J. M. BARROSO

Per il governo dell’Australia

J. GILLARD


ALLEGATO A

RITRATTAMENTO

Considerando che a norma dell’articolo VIII del presente accordo il materiale nucleare soggetto all’accordo (di seguito denominato «MNSA») è ritrattato soltanto alle condizioni specificate nel presente allegato.

Le Parti del presente accordo,

consapevoli che la separazione, il deposito, il trasporto e l’uso del plutonio richiedono misure speciali per ridurre i rischi di proliferazione nucleare;

riconoscendo l’importanza del ritrattamento in relazione all’uso efficiente dell’energia, alla gestione del materiale contenuto nel combustibile esaurito o ad altri usi pacifici non esplosivi tra cui la ricerca;

auspicando un’applicazione prevedibile e pratica delle condizioni concordate, specificate nel presente allegato, in considerazione sia della loro ferma volontà di assicurare il perseguimento dell’obiettivo della non proliferazione, sia delle necessità a lungo termine dei programmi del ciclo del combustibile nucleare delle Parti;

decise a continuare a promuovere lo sviluppo dei controlli di sicurezza internazionali e delle altre misure connesse al ritrattamento e al plutonio, comprese le misure volte a promuovere la resistenza alla proliferazione e un’efficace protezione fisica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il MNSA può essere ritrattato alle seguenti condizioni:

a)

il ritrattamento ha luogo per scopi energetici o di gestione dei materiali contenuti nel combustibile esaurito, conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare concordato mediante consultazioni tra le autorità competenti;

b)

la Parte che prevede di porre in essere le attività di cui trattasi fornisce una descrizione del programma del ciclo del combustibile nucleare proposto, recante indicazioni sul quadro politico, giuridico e normativo afferente al ritrattamento nonché al deposito, all’uso e al trasporto del plutonio;

c)

il plutonio recuperato è depositato e utilizzato conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare di cui alla lettera a); e

d)

il ritrattamento e l’uso del plutonio recuperato per altri scopi pacifici non esplosivi, compresa la ricerca, hanno luogo soltanto alle condizioni concordate per iscritto dalle Parti a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 2 del presente allegato.

Articolo 2

Entro i quaranta giorni successivi al ricevimento di una richiesta trasmessa da una delle Parti, si svolgono consultazioni:

a)

per riesaminare l’applicazione delle disposizioni del presente allegato;

b)

per esaminare eventuali modifiche del programma del ciclo del combustibile nucleare di cui all’articolo 1 del presente allegato;

c)

per esaminare i miglioramenti da apportare ai controlli di sicurezza internazionali e ad altre tecniche di controllo, compresa l’istituzione di nuovi meccanismi accettati su scala internazionale relativi al ritrattamento e al plutonio; oppure

d)

per esaminare proposte di ritrattamento, uso, deposito e trasporto del plutonio recuperato per altri scopi pacifici non esplosivi, tra cui la ricerca.


REGOLAMENTI

1.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 79/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2012

che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

(rifusione)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare gli articoli 14, 32, 48, 49 e 51, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di migliorare e integrare gli strumenti mirati alla lotta contro la frode, il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (2), è stato rifuso e abrogato dal regolamento (UE) n. 904/2010. È opportuno che le disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 siano rispecchiate al livello degli atti di attuazione del regolamento in parola.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004,che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (3), è stato modificato in modo sostanziale. Poiché devono essere apportate ulteriori modifiche in seguito all’adozione del regolamento (UE) n. 904/2010 e al fine di disporre di un unico insieme di norme in materia di scambio di informazioni, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione con il regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di esecuzione degli articoli 34 bis e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio per quanto riguarda il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2008/9/CE del Consiglio (4).

(3)

Al fine di agevolare lo scambio di informazioni fra gli Stati membri occorre specificare le categorie esatte di informazioni oggetto dello scambio senza preventiva richiesta, oltre alla periodicità e alle modalità pratiche di tali scambi. Nella misura in cui gli Stati membri intendono astenersi da tale scambio, essi ne danno comunicazione alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.

(4)

A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 904/2010 le informazioni sono trasmesse fra autorità tributarie, per quanto possibile, con mezzi elettronici. È di conseguenza opportuno adottare, a tal fine, modalità pratiche e dettagli tecnici i.

(5)

È opportuno determinare le modalità pratiche che disciplinano la trasmissione di informazioni relative alle norme in materia di fatturazione, le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabili nell’ambito dei regimi speciali ai soggetti passivi non stabiliti e le ulteriori informazioni elettroniche codificate di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (5).

(6)

Al fine di garantire che gli Stati membri siano in grado di avvalersi efficacemente delle possibilità di richiedere le informazioni previste da talune disposizioni della direttiva 2008/9/CE, è necessario specificare i pertinenti codici armonizzati da applicare nello scambio delle informazioni pertinenti, compresi i mezzi attraverso i quali avviene tale scambio, conformemente al regolamento (UE) n. 904/2010.

(7)

L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE prevede che lo Stato membro di rimborso possa esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (6), o per l’applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva

(8)

Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010, le autorità competenti dello Stato membro di rimborso devono notificare, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE.

(9)

A tal fine, occorre fissare i dettagli tecnici della trasmissione delle informazioni aggiuntive richieste dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. In particolare, occorre specificare i codici da utilizzare per la trasmissione delle predette informazioni. I codici stabiliti nell’allegato III del presente regolamento sono stati elaborati dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC) sulla base delle informazioni richieste dagli Stati membri ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE.

(10)

Conformemente all’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, i richiedenti possono essere tenuti a fornire la descrizione della loro attività economica utilizzando codici armonizzati. A tal fine occorre utilizzare i codici normalmente utilizzati, stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (7).

(11)

L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 prevede che, su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifichi al destinatario tutti gli atti e tutte le decisioni delle autorità amministrative relativi all’applicazione della legislazione sull’IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.

(12)

Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di notificare al richiedente le sue decisioni e i suoi atti ai fini dell’applicazione della direttiva 2008/9/CE, occorre che, per ragioni di tutela dei dati personali, sia possibile effettuare la notificazione mediante la rete comune di comunicazione/l’interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (UE) n. 904/2010.

(13)

È opportuno fissa re le modalità di esecuzione, tra l’altro, dell’articolo 48 del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto concerne l’introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto.

(14)

Occorre, da ultimo, elaborare un elenco dei dati statistici necessari alla valutazione del regolamento (UE) n. 904/2010.

(15)

Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione degli articoli 14, 32, 48, 49 e dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.

Articolo 2

Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Le categorie d’informazioni oggetto di uno scambio automatico ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 904/2010 sono le seguenti:

1)

informazioni relative agli operatori non stabiliti;

2)

informazioni sui mezzi di trasporto nuovi.

Articolo 3

Sottocategorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

1.   Per quanto riguarda gli operatori non stabiliti, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:

a)

informazioni relative al l’attribuzione di numeri di identificazione IVA a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro;

b)

informazioni relative alle modalità di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, ai sensi della procedura di cui alla direttiva 2008/9/CE.

2.   Per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:

a)

informazioni relative al l’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, identificati ai fini dell’IVA;

b)

informazioni relative al l’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di imbarcazioni e aeromobili nuovi quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA, diversi da quelli di cui alla lettera a), nei confronti di persone non identificate ai fini dell’IVA;

c)

informazioni relative al l’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di veicoli terrestri nuovi a motore quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA, diversi da quelli di cui alla lettera a), nei confronti di persone non identificate ai fini dell’IVA.

Articolo 4

Notifica di astensione dalla partecipazione allo scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Entro il 20 maggio 2012 ciascuno Stato membro notifica, per iscritto, alla Commissione la decisione che esso intende adottare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010, circa la sua eventuale astensione dalla partecipazione allo scambio automatico di una o più categorie o sottocategorie d’informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le informazioni relative alle categorie per le quali uno Stato membro si è astenuto.

Articolo 5

Frequenza della trasmissione di informazioni

Se si utilizza il sistema di scambio automatico, le informazioni relative alle categorie e alle sottocategorie contemplate rispettivamente dagli articoli 2 e 3 sono trasmesse non appena sono disponibili e, in ogni caso, entro tre mesi dalla fine del trimestre durante il quale tali informazioni sono state messe a disposizione.

Articolo 6

Trasmissione delle informazioni da comunicare

1.   Le informazioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 sono trasmesse, per quanto possibile, unicamente con mezzi elettronici, tramite la rete CCN/CSI, ad eccezione:

a)

della richiesta di notifica di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 e dell’atto o della decisione di cui è richiesta la notifica;

b)

dei documenti originali comunicati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 904/2010.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di comunicare con mezzi elettronici le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

Articolo 7

Informazioni ai soggetti passivi

1.   Gli Stati membri forniscono i dettagli relativi alla fatturazione di cui all’allegato I del presente regolamento a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 904/2010 attraverso il portale web creato dalla Commissione.

2.   La Commissione mette il portale web di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri che scelgano di pubblicare le seguenti informazioni supplementari:

a)

le informazioni in materia di archiviazione delle fatture elencate all’allegato II;

b)

le ulteriori informazioni elettroniche codificate richieste dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE;

c)

fino al 31 dicembre 2014 l’aliquota normale dell’imposta di cui all’articolo 42, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010;

d)

a decorrere dal 1o gennaio 2015 l’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica di cui all’articolo 47, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010.

Articolo 8

Informazioni scambiate nell’ambito del rimborso dell’IVA

Quando lo Stato membro del rimborso notifica ad altri Stati membri che esso richiede ulteriori informazioni elettroniche codificate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE, per la trasmissione delle predette informazioni vengono utilizzati i codici specificati nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 9

Descrizione dell’attività economica scambiata nell’ambito del rimborso dell’IVA

Quando lo Stato membro di rimborso esige la descrizione dell’attività economica del richiedente ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, le informazioni vengono fornite al quarto livello dei codici NACE Rev. 2, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006.

Articolo 10

Notifica degli strumenti e delle decisioni relativi a un rimborso dell’IVA

Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di un destinatario di notificare allo stesso le sue decisioni e i suoi atti relativi ad un rimborso ai sensi della direttiva 2008/9/CE, la notificazione può essere trasmessa tramite la rete CCN/CSI di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (UE) n. 904/2010.

Articolo 11

Dati statistici

L’elenco degli elementi statistici di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 figura all’allegato IV.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi statistici di cui al primo comma, entro il 30 aprile di ogni anno, per via elettronica, mediante il formulario tipo di cui all’allegato IV.

Articolo 12

Comunicazione delle disposizioni nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi applicate nel settore disciplinato dal presente regolamento.

La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.

Articolo 13

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1925/2004 e (CE) n. 1174/2009 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato VI.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(2)   GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

(3)   GU L 331 del 5.11.2004, pag. 13.

(4)   GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 50.

(5)   GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

(6)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(7)   GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Dettagli relativi alla fatturazione a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 904/2010

1.   Emissione delle fatture

Articolo 221, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre l’obbligo di emissione di fattura

Q1.

In quali altri casi sono obbligatorie le fatture?

Q2.

Se obbligatorie, trattasi di fatture semplificate o complete?

Articolo 221, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre l’obbligo di emissione di fattura per servizi finanziari e assicurativi esenti

Q3.

È obbligatoria la fattura per servizi finanziari e assicurativi esenti?

Q4.

In caso affermativo, trattasi di una fattura semplificata o completa?

Articolo 221, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di dispensare dall’obbligo di emissione di fattura per cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti

Q5.

Se del caso, per quali cessioni o prestazioni esenti non è obbligatoria la fattura?

2.   Termini per l’emissione delle fatture

Articolo 222 della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre un termine per l’emissione delle fatture

Q6.

Esiste un termine per emettere fatture diverso da quello relativo alle cessioni intracomunitarie o alle prestazioni transfrontaliere di servizi soggette al regime dell’inversione contabile?

Q7.

In caso affermativo, entro quale termine deve essere emessa la fattura?

3.   Fatturazione periodica

Articolo 223 della direttiva 2006/112/CE — Termine per emettere una fattura periodica

Q8.

È possibile emettere fatture periodiche relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi la cui imposta è esigibile per un periodo superiore a un mese civile? Sono escluse le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi transfrontaliere soggette al regime dell’inversione contabile.

Q9.

In caso affermativo, qual è il termine?

4.   Autofatture

Articolo 224 della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di esigere autofatture a nome e per conto del soggetto passivo

Q10.

Esiste un obbligo di emissione delle autofatture a nome e per conto del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione?

5.   Esternalizzazione della fatturazione a terzi stabiliti fuori dell’UE

Articolo 225 della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre condizioni a terzi stabiliti fuori dell’UE che emettono fatture per conto di cessionari/prestatori dell’UE

Q11.

Esistono condizioni obbligatorie per l’esternalizzazione della fatturazione a terzi stabiliti fuori dall’UE?

Q12.

In caso affermativo, quali sono tali condizioni?

6.   Contenuto della fattura

Articolo 227 della direttiva 2006/112/CE — Obbligo di indicare il numero di identificazione IVA dell’acquirente/del destinatario

Q13.

Il numero di identificazione IVA dell’acquirente/del destinatario sulle fatture è obbligatorio per i casi diversi dalle cessioni intracomunitarie di beni o dalle cessioni/prestazioni soggette al regime dell’inversione contabile?

Q14.

In caso affermativo, in quali casi è obbligatorio indicare sulla fattura il numero di identificazione IVA dell’acquirente/destinatario?

Articolo 230 della direttiva 2006/112/CE — Moneta degli importi riportati sulla fattura IVA

Q15.

Qualora l’importo dell’IVA sia convertito nella moneta nazionale al tasso di cambio della Banca centrale europea, è necessario darne comunicazione?

Articolo 239 della direttiva 2006/112/CE — Utilizzo di un numero di registrazione fiscale

Q16.

È attribuito un numero di identificazione IVA nel caso in cui il cessionario/prestatore o l’acquirente/il destinatario non effettui acquisizioni intracomunitarie di beni, vendite a distanza o cessioni/prestazioni intracomunitarie?

Articolo 240 della direttiva 2006/112/CE — Utilizzo di un numero di identificazione IVA e di un numero di registrazione fiscale

Q17.

Nel caso in cui siano attribuiti sia un numero di identificazione IVA sia un numero di registrazione fiscale, in quali casi è obbligatorio indicarne uno o entrambi nella fattura?

7.   Fatture cartacee ed elettroniche

Articolo 235 della direttiva 2006/112/CE — Fatture elettroniche emesse a partire da un paese non appartenente all’UE

Q18.

Esistono condizioni specifiche relative alle fatture elettroniche emesse a partire da un paese terzo?

Q19.

In caso affermativo, quali?

8.   Fatturazione semplificata

Articolo 238 della direttiva 2006/112/CE — Utilizzo della fatturazione semplificata

Q20.

In quali casi è ammessa la fatturazione semplificata?

Articolo 226 bis della direttiva 2006/112/CE — Indicazioni obbligatorie della fattura semplificata

Q21.

Quali sono le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sulle fatture semplificate?

ALLEGATO II

Informazioni relative all’archiviazione delle fatture che gli Stati membri possono trasmettere per mezzo del portale web

Articolo 245 della direttiva 2006/112/CE — Luogo di archiviazione

Q1.

Se il luogo di archiviazione è stabilito fuori dallo Stato membro, è obbligatoria la comunicazione di tale luogo?

Q2.

In caso affermativo, con quali modalità deve essere effettuata la comunicazione?

Q3.

Le fatture su supporto cartaceo possono essere archiviate fuori dallo Stato membro?

Articolo 247, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Periodo di archiviazione

Q4.

Quali i sono i periodi di archiviazione delle fatture?

Articolo 247, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Forma di archiviazione

Q5.

Le fatture su supporto cartaceo possono essere archiviate in forma elettronica?

Q6.

Le fatture su supporto elettronico possono essere archiviate in forma cartacea?

Q7.

È obbligatorio custodire i dati a garanzia dell’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto delle fatture archiviate in forma elettronica nel caso in cui si usino firme elettroniche o EDI?

Articolo 247, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE — Archiviazione in un paese terzo

Q8.

Le fatture possono essere archiviate in un paese terzo?

Q9.

In caso affermativo, a quali condizioni?

ALLEGATO III

Codici da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 48 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010

Codice 1.   Carburante

1.1.

Carburante per mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

1.1.1.

Benzina

1.1.2.

Diesel

1.1.3.

GPL

1.1.4.

Metano

1.1.5.

Biocarburante

1.2.

Carburante per mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

1.2.1.

Benzina

1.2.2.

Diesel

1.2.3.

GPL

1.2.4.

Metano

1.2.5.

Biocarburante

1.2.6.

PKW

1.2.7.

LKW

1.3.

Carburante per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

1.3.1.

Benzina

1.3.2.

Diesel

1.3.3.

GPL

1.3.4.

Metano

1.3.5.

Biocarburante

1.4.

Carburante utilizzato specificamente per veicoli di prova

 

1.5.

Prodotti petroliferi utilizzati per la lubrificazione di mezzi di trasporto o motori

 

1.6.

Carburante acquistato per la rivendita

 

1.7.

Carburante per mezzi di trasporto di merci

 

1.8.

Carburante per autovetture e veicoli multiuso

1.8.1.

Utilizzati esclusivamente a fini commerciali

1.8.2.

Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio

1.8.3.

Utilizzati in parte per scopi diversi da quelli di cui al punto 1.8.2

1.9.

Carburante per motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa inferiore a 1 550  kg

1.9.1.

Utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri, per scuola guida o per noleggio

1.9.2.

Utilizzati a fini commerciali

1.10.

Carburante per macchine e trattori agricoli

1.10.1.

Benzina

1.10.2.

Diesel

1.10.3.

GPL

1.10.4.

Metano

1.10.5.

Biocarburante

1.11.

Carburante per mezzi destinati al trasporto di persone con meno di 9 posti o autovetture a noleggio

1.11.1.

Benzina

1.11.2.

Diesel

1.11.3.

GPL

1.11.4.

Metano

1.11.5.

Biocarburante

1.12.

Carburante per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento diversi da quelli indicati ai punti 1.8 e 1.9

 

1.13.

Carburante per mezzi di trasporto per i quali non esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

1.14.

Carburante per mezzi di trasporto per i quali esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

Codice 2.   Locazione di mezzi di trasporto

2.1.

Locazione di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

 

2.2.

Locazione di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

2.2.1.

Per un periodo continuato superiore a 6 mesi

2.2.2.

Per un periodo continuato inferiore o uguale a 6 mesi

2.2.3.

PKW

2.2.4.

LKW

2.3.

Locazione di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

2.3.1.

Per un periodo continuato superiore a 6 mesi

2.3.2.

Per un periodo continuato inferiore o uguale a 6 mesi

2.4.

Locazione di mezzi destinati al trasporto di merci

 

2.5.

Locazione di autovetture e veicoli multiuso

2.5.1.

Utilizzati esclusivamente a fini commerciali

2.5.2.

Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di passeggeri e per scuola guida

2.5.3.

Utilizzati in parte per scopi diversi da quelli di cui al punto 2.5.2

2.6.

Locazione di motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa inferiore a 1 550  kg

2.6.1.

Utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri e per scuola guida

2.6.2.

Utilizzati ad altri fini commerciali

2.7.

Locazione di veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1

 

2.8.

Locazione di mezzi destinati al trasporto di persone con più di 9 posti

 

2.9.

Locazione di mezzi destinati al trasporto di persone con meno di 9 posti

2.9.1.

Utilizzati per operazioni commerciali

2.9.2.

Utilizzati per operazioni diverse dalle operazioni commerciali

2.10.

Locazione di mezzi di trasporto per i quali non esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

2.11.

Locazione di mezzi di trasporto per i quali esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

2.12.

Locazione di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati ai punti 2.5 e 2.6

 

Codice 3.   Spese relative a mezzi di trasporto, a eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2

3.1.

Spese relative a mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.1.

Acquisto di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.2.

Manutenzione di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.3.

Acquisto e istallazione di accessori per mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.4.

Rimessaggio o parcheggio di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.5.

Altre spese relative a mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.

Spese relative a mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.1.

Acquisto di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.2.

Manutenzione di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.3.

Acquisto e istallazione di accessori per mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.4.

Rimessaggio o parcheggio di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.5.

Altre spese relative a mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.6.

PKW

3.2.7.

LKW

3.3.

Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.1.

Acquisto di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.2.

Manutenzione di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.3.

Acquisto e istallazione di accessori per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.4.

Rimessaggio o parcheggio di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.5.

Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.4.

Spese relative a mezzi di trasporto merci

3.4.1.

Acquisto di mezzi di trasporto merci

3.4.2.

Manutenzione di mezzi di trasporto merci

3.4.3.

Rimessaggio o parcheggio di mezzi di trasporto merci

3.4.4.

Spese relative a mezzi di trasporto merci diversi da quelli indicati ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3

3.5.

Manutenzione di autovetture e veicoli multiuso

3.5.1.

Utilizzati esclusivamente a fini commerciali

3.5.2.

Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio

3.5.3.

Utilizzati in parte per scopi commerciali diversi da quelli di cui al punto 3.5.2

3.6.

Manutenzione di motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550  kg

3.6.1.

Utilizzati per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio

3.6.2.

Utilizzati ad altri fini commerciali

3.7.

Spese relative ad autovetture e veicoli multiuso diverse dalle spese per manutenzione, rimessaggio e parcheggio

3.7.1.

Utilizzati esclusivamente a fini commerciali

3.7.2.

Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio

3.7.3.

Utilizzati in parte a fini diversi da quelli di cui al punto 3.7.2

3.8.

Spese relative a motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550  kg diverse dalle spese per manutenzione, rimessaggio e parcheggio

3.8.1.

Utilizzati per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida, per noleggio o per rivendita

3.8.2.

Utilizzati ad altri fini commerciali

3.9.

Acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1

 

3.10.

Acquisto di accessori per veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1, compresi l’assemblaggio e l’installazione

 

3.11.

Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone con più di 9 posti o a mezzi di trasporto merci

 

3.12.

Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone con meno di 9 posti utilizzati per operazioni commerciali

 

3.13.

Spese relative a mezzi di trasporto per i quali non esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

3.14.

Spese relative a mezzi di trasporto per i quali esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

3.15.

Manutenzione di mezzi destinati al trasporto di persone diversi da autovetture, veicoli multiuso, motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550  kg

 

3.16.

Rimessaggio o parcheggio di mezzi destinati al trasporto di persone

 

3.17.

Spese relative a mezzi di trasporto diversi da autovetture, veicoli multiuso, motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550  kg diverse dalle spese per manutenzione, rimessaggio o parcheggio

 

Codice 4.   Pedaggi stradali e oneri per l’uso della strada

4.1.

Pedaggi stradali per mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

 

4.2.

Pedaggi stradali per veicoli di massa inferiore o uguale a 3 500  kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

4.2.1.

PKW

4.2.2.

LKW

4.3.

Pedaggi stradali per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

 

4.4.

Pedaggi stradali per mezzi di trasporto sul ponte del Grande Belt

 

4.5.

Pedaggi stradali per mezzi di trasporto sul ponte di Öresund

 

4.6.

Pedaggi stradali per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento con più di 9 posti

 

4.7.

Pedaggi stradali per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento con meno di 9 posti

 

4.8.

Pedaggi stradali per veicoli utilizzati nel contesto di conferenze, fiere, mostre o congressi

4.8.1.

Per l’organizzatore dell’evento

4.8.2.

Per i partecipanti all’evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall’organizzatore

Codice 5.   Spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici

5.1.

Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo

 

5.2.

Per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo

 

5.3.

Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo nel contesto di conferenze fiere, mostre o congressi

5.3.1.

Per l’organizzatore dell’evento

5.3.2.

Per i partecipanti all’evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall’organizzatore

Codice 6.   Alloggio

6.1.

Spese di alloggio per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo

 

6.2.

Spese di alloggio per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo

 

6.3.

Spese di alloggio per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo per la partecipazione a conferenze di lavoro

 

6.4.

Spese di alloggio per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo nel contesto di conferenze fiere, mostre o congressi

6.4.1.

Per l’organizzatore dell’evento

6.4.2.

Per i partecipanti all’evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall’organizzatore

6.5.

Spese di alloggio per un dipendente del soggetto passivo per la fornitura di merci o la prestazione di servizi

 

6.6.

Spese di alloggio per cessione successiva

 

6.7.

Spese di alloggio diverse dalle spese di cui ai punti 6.5 e 6.6

 

Codice 7.   Alimenti, bevande e servizi di ristorazione

7.1.

Alimenti e bevande forniti da alberghi, bar, ristoranti e pensioni, compresa la colazione

7.1.1.

Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo

7.1.2.

Per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo

7.2.

Alimenti e bevande fornite nel contesto di conferenze, fiere, mostre o congressi

7.2.1.

Per l’organizzatore dell’evento

7.2.2.

Per i partecipanti all’evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall’organizzatore

7.3.

Spese per alimenti e bevande per un dipendente del soggetto passivo per la fornitura di merci o la prestazione di servizi

 

7.4.

Servizi di ristorazione acquistati per cessione successiva

 

7.5.

Acquisto di alimenti, bevande e servizi di ristorante diversi da quelli di cui ai punti 7.2, 7.3 e 7.4

 

Codice 8.   Ingresso a fiere ed esposizioni

8.1.

Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo

 

8.2.

Per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo

 

Codice 9.   Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza

9.1.

Acquisto di alcolici

 

9.2.

Acquisto di tabacchi lavorati

 

9.3.

Spese per ricevimenti e divertimenti

9.3.1.

A fini pubblicitari

9.3.2.

Non a fini pubblicitari

9.4.

Spese per la manutenzione di imbarcazioni da diporto

 

9.5.

Spese per oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato

 

9.6.

Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza a fini pubblicitari

 

9.7.

Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza diverse da quelle di cui ai punti 9.1, 9.2 e 9.3

 

Codice 10.   Altro

10.1.

Strumenti

 

10.2.

Riparazioni nel periodo di garanzia

 

10.3.

Servizi legati all’istruzione

 

10.4.

Lavori su beni

10.4.1.

Lavori su beni immobili

10.4.2.

Lavori su beni immobili destinati ad abitazione

10.4.3.

Lavori su beni mobili diversi da quelli di cui al codice 3

10.5.

Acquisto o locazione di beni

10.5.1.

Acquisto o locazione di beni immobili

10.5.2.

Acquisto o locazione di beni immobili destinati ad abitazione o a essere usati per scopi ricreativi o di divertimento

10.5.3.

Acquisto o locazione di beni mobili collegati a beni immobili o utilizzati in beni immobili destinati ad abitazione o per scopi ricreativi o di divertimento

10.5.4.

Acquisto o locazione di beni mobili diversi da quelli di cui al codice 2

10.6.

Fornitura di acqua, gas ed energia elettrica tramite la rete di distribuzione

 

10.7.

Elargizioni liberali di limitato valore

 

10.8.

Spese di ufficio

 

10.9.

Partecipazione a fiere e seminari, istruzione o formazione

10.9.1.

Fiere

10.9.2.

Seminari

10.9.3.

Istruzione

10.9.4.

Formazione

10.10.

Prelievo forfetario sui prodotti agricoli e dell’allevamento

 

10.11.

Spese postali per invio in paesi extra-UE

 

10.12.

Spese di fax e telefono in relazione all’alloggio

 

10.13.

Merci e servizi acquistati da un organizzatore di viaggi a beneficio diretto del viaggiatore

 

10.14.

Merci acquistate per la rivendita diverse da quelle di cui al punto 1.6

 

10.15.

Servizi acquistati per la rivendita diversi da quelli di cui ai punti 6.6 e 7.4

 

10.16.

Lavori su beni

10.16.1.

Lavori su beni immobili destinati ad abitazione e scopi ricreativi o di divertimento

10.16.2.

Lavori su beni immobili diversi da quelli di cui al punto 10.16.1

10.16.3.

Lavori su beni mobili collegati ai beni immobili di cui al punto 10.16.1 o utilizzati con essi

10.16.4.

Lavori su beni mobili diversi da quelli di cui al punto 10.16.3

10.17.

Spese per beni

10.17.1.

Spese per beni immobili destinati ad abitazione o a essere usati per scopi ricreativi o di divertimento

10.17.2.

Spese per beni immobili diversi da quelli di cui al punto 10.17.1


ALLEGATO IV

Documento tipo da utilizzare per la comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione, di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010

Stato membro:

Anno:

Parte A:   statistiche per Stato membro:

 

Articoli 7-12

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 25

Casella

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Richieste di informazioni ricevute

Richieste di informazioni inviate

Risposte tardive e non pervenute

Risposte ricevute entro 1 mese

Comunicazioni a norma dell’articolo 12

Informazioni spontanee ricevute

Informazioni spontanee inviate

Richieste di feedback in entrata

Feedback inviato

Richieste di feedback in uscita

Feedback ricevuto

Richieste di notifica amministrativa ricevute

Richieste di notifica amministrativa inviate

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte B:   altre statistiche globali:

Statistiche riguardanti gli operatori

14

Numero di operatori che hanno dichiarato acquisti intracomunitari durante l’anno solare

 

15

Numero di operatori che hanno dichiarato vendite intracomunitarie di beni e/o servizi durante l’anno solare

 

Statistiche sui controlli e le indagini

16

Numero di volte in cui è stato usato l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 904/2010 (presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative in altri Stati membri)

 

17

Numero di controlli simultanei eseguiti che sono stati avviati dallo Stato membro [articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. 904/2010]

 

18

Numero di controlli simultanei eseguiti cui ha partecipato lo Stato membro [articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. 904/2010]

 

Statistiche sugli scambi automatici di informazioni senza preventiva richiesta [regolamento (UE) n. 79/2012 della Commissione, rifusione]

19

Quantitativo di numeri d’identificazione IVA assegnati a soggetti passivi non stabiliti nel Vostro Stato membro [articolo 3, paragrafo 1, lettera a),del regolamento (UE) n. 79/2012]

 

20

Volumi d’informazioni relative ai nuovi mezzi di trasporto [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 79/2012] trasmessi agli altri Stati membri

 

Caselle facoltative (testo libero)

21

Ogni altro scambio (automatico) di informazioni non incluse in caselle precedenti.

 

22

Benefici e/o risultati della cooperazione amministrativa.

 


ALLEGATO V

Regolamenti abrogati

 

Regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione

(GU L 331 del 5.11.2004, pag. 13)

 

Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione

(GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione

(GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 50)


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1925/2004

Regolamento (CE) n. 1174/2009

Presente regolamento

Articolo 1

 

Articolo 1

Articolo 2

 

Articolo 3, punti 1 e 2

 

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, punti 3, 4 e 5

 

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5

 

Articolo 5, primo comma

 

Articolo 4

Articolo 5, secondo comma

 

Articolo 6

 

Articolo 5

Articolo 7

 

Articolo 6

Articolo 8

 

Articolo 9

 

Articolo 11

Articolo 10

 

Articolo 12

Articolo 11

 

Articolo 14

Allegato

 

Allegato IV

 

Articolo 1

Articolo 8

 

Articolo 2

Articolo 9

 

Articolo 3

Articolo 10

 

Allegato

Allegato III


1.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 80/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2012

che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1186/2009 prevede l’ammissione in franchigia dai dazi all’importazione di sostanze biologiche o chimiche importate esclusivamente per scopi non commerciali, destinate sia a istituti pubblici o di utilità pubblica o a servizi da essi dipendenti, sia a istituti privati autorizzati, la cui attività principale consiste nell’insegnamento o nella ricerca scientifica. La concessione di tali franchigie è tuttavia limitata alle sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione e che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 247 bis, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4).

(3)

Dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che per le sostanze biologiche o chimiche riprese nell’allegato I del presente regolamento non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco delle sostanze biologiche o chimiche che possono beneficiare della franchigia di cui all’articolo 53, paragrafo l, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009, si trova all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2288/83 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(2)   GU L 220 dell’11.8.1983, pag. 13.

(3)  Cfr. allegato II.

(4)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO I

Numero CUS

Codice NC (1)

Designazioni delle merci

 

ex 2845 90 90

Elio 3

 

ex 2845 90 90

(Ossigeno-18) acque

0020273-3

ex 2901 29 00

3-Metilpent-1-ene

0020274-4

ex 2901 29 00

4-Metilpent-l-ene

0020275-5

ex 2901 29 00

2-Metilpent-2-ene

0020276-6

ex 2901 29 00

3-Metilpent-2-ene

0020277-7

ex 2901 29 00

4-Metilpent-2-ene

0025634-8

ex 2902 19 00

P-Menta-1 (7), 2-diene (Beta-Fellandrene)

0014769-3

ex 2903 99 90

4,4′-Dibrorpobifenile

0017305-7

ex 2904 10 00

Metansolfonato di etile

0014364-6

ex 2923 90 00

Bromuro di decametonio (DCI)

0020641-7

ex 2926 90 95

1-Naftonitrile

0020642-8

ex 2926 90 95

2-Naftonitrile

0022830-8

ex 2936 21 00

Acetato di retinile

0045091-9

ex 3204 12 00

Sulphorhodamine G (C.I. Acid Red 50)

0021887-1

ex 3507 90 90

Fosfoglucomutasi


(1)  Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione

(GU L 220 dell’11.8.1983, pag. 13).

 

Regolamento (CEE) n. 1798/84 della Commissione

(GU L 168 del 28.6.1984, pag. 22).

 

Regolamento (CEE) n. 2340/86 della Commissione

(GU L 203 del 26.7.1986, pag. 15).

 

Regolamento (CEE) n. 3692/87 della Commissione

(GU L 347 dell’11.12.1987, pag. 16).

 

Regolamento (CEE) n. 213/89 della Commissione

(GU L 25 del 28.1.1989, pag. 70).


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2288/83

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


1.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 81/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2012

relativo al diniego di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano coperti da un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che le sostanze, i microrganismi e le preparazioni utilizzati nell’Unione come additivi per l’insilaggio alla data di entrata in vigore di detto regolamento sono soggetti a una valutazione. In base alla precedente normativa dell’Unione, gli additivi per l’insilaggio non erano soggetti a una valutazione o autorizzazione.

(2)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la preparazione Lactobacillus pentosus (DSM 14025) è stata iscritta nel registro degli additivi per mangimi come additivo per l’insilaggio per tutte le specie animali.

(3)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, e in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi per tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 16 novembre 2011 (2) che il Lactobacillus pentosus (DSM 14025) è resistente a tre antibiotici utilizzati in medicina umana e veterinaria.

(5)

Le informazioni disponibili non permettono di escludere il rischio che il Lactobacillus pentosus (DSM 14025) possa trasmettere ai microorganismi la resistenza a tali antibiotici. Di conseguenza, non è stato dimostrato che il Lactobacillus pentosus (DSM 14025) non abbia effetti dannosi sulla salute umana, sulla salute degli animali e sull’ambiente quando utilizzato alle condizioni proposte.

(6)

Non sono quindi soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l’autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi è negata.

(7)

Dato che l’ulteriore utilizzo del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi può comportare un rischio per la salute umana e animale, è necessario ritirare dal mercato i rispettivi prodotti al più presto possibile.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per l’alimentazione animale è negata.

Articolo 2

Le scorte di Lactobacillus pentosus (DSM 14025) e delle premiscele che lo contengono sono ritirate dal mercato al più presto e, comunque, entro il 22 aprile 2012. L’insilato prodotto con il Lactobacillus pentosus (DSM 14025) prima della data di entrata in vigore del presente regolamento può essere utilizzato fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2011; 9(11):2449.


1.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 82/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

138,3

MA

51,9

TN

91,3

TR

123,6

ZZ

101,3

0707 00 05

EG

217,9

JO

241,9

MA

148,6

TR

175,4

ZZ

196,0

0709 91 00

EG

143,2

ZZ

143,2

0709 93 10

MA

107,2

TR

182,4

ZZ

144,8

0805 10 20

EG

52,6

MA

53,2

TN

58,6

TR

64,0

ZZ

57,1

0805 20 10

IL

185,7

MA

87,2

ZZ

136,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

61,2

EG

88,5

IL

101,9

JM

118,0

KR

91,7

MA

124,1

PK

50,1

TR

87,8

ZZ

90,4

0805 50 10

EG

69,0

TR

53,5

ZZ

61,3

0808 10 80

CA

118,4

CL

98,4

CN

74,5

US

141,9

ZZ

108,3

0808 30 90

CN

53,7

TR

95,1

US

118,8

ZA

92,8

ZZ

90,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


1.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 83/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o febbraio 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o febbraio 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

17.1.2012-30.1.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

243,28

188,27

Prezzo fob USA

330,76

320,76

300,76

Premio sul Golfo

88,08

17,87

Premio sui Grandi Laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

17,88  EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

1.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2012

relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario

(2012/56/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l’articolo 271,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione (2), ha modificato le soglie applicabili in materia di appalti pubblici previste dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (3).

(2)

Per ragioni di coerenza, occorre modificare di conseguenza le soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

(3)

Poiché le soglie modificate dal regolamento (UE) n. 1251/2011 sono applicabili a partire dal 1o gennaio 2012, anche la presente decisione si applica a decorrere dalla stessa data. È pertanto necessario che la medesima entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)

La decisione 2010/78/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (4) non è più valida e deve pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori in euro delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici sono stabilite come segue:

5 000 000 EUR all’articolo 157, lettera b),

130 000 EUR all’articolo 158, paragrafo 1, lettera a),

200 000 EUR all’articolo 158, paragrafo 1, lettera b),

5 000 000 EUR all’articolo 158, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 2

La decisione 2010/78/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(2)   GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43.

(3)   GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(4)   GU L 37 del 10.2.2010, pag. 73.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

1.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/44


DECISIONE N. 1/2012 del COMITATO MISTO UE-ANDORRA

del 25 gennaio 2012

che stabilisce l’elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all’articolo 12 ter, paragrafo 1, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

(2012/57/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo (l’accordo), in particolare l’articolo 12 ter, paragrafo 1,

considerando che l’articolo 12 ter, paragrafo 1, dispone che il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall’Unione e che l’elenco dettagliato delle disposizioni relative dell’acquis comunitario è stabilito dal comitato misto previsto all’articolo 17 dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle disposizioni dell’acquis comunitario che devono essere adottate dal Principato di Andorra a norma dell’articolo 12 ter, paragrafo 1, dell’accordo è così stabilito:

Categoria di misure doganali di sicurezza

Disposizioni del codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1)

Disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2)

Dichiarazioni preliminari all’entrata e all’uscita delle merci

Entrata: articoli da 36 bis a 36 quater

Entrata: articoli da 181 ter a 184 quater

 

Uscita: articoli da 182 bis a 182 quinquies

Uscita:

articoli da 592 bis a 592 quinquies e 592 septies (dichiarazione doganale all’esportazione)

articoli da 842 bis a 842 septies (dichiarazione sommaria di uscita)

Operatore economico autorizzato

Articolo 5 bis

Articoli da 14 bis a 14 quinquies, da 14 septies a 14 duodecies e da 14 octodecies a 14 quinvicies

Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

Articolo 13

Generali: articoli da 4 septies a 4 undecies

 

Entrata: articoli da 184 quinquies a 184 sexies

Uscita:

articoli 592 sexies e 592 octies (dichiarazione doganale all’esportazione)

articolo 842 quinquies, paragrafo 2 (dichiarazione sommaria di uscita)

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012

Per il Comitato misto

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).