ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.024.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 24

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
27 gennaio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/41/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2012, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno

1

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 68/2012 della Commissione, del 26 gennaio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 69/2012 della Commissione, del 26 gennaio 2012, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2012

7

 

 

DECISIONI

 

 

2012/42/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2012, relativa alla nomina del presidente del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica

11

 

 

2012/43/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 gennaio 2012, che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e ciascuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 141]

12

 

 

2012/44/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 gennaio 2012, sulle norme applicabili ai controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d’oltremare e provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2012) 222]  ( 1 )

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

27.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno

(2012/41/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114, 207, paragrafo 2, e 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 10 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 2009 (2) al fine di inserirvi un nuovo capo II bis sulle misure doganali di sicurezza.

(2)

L’articolo 9 ter del protocollo 10 stabilisce che negli scambi bilaterali le parti contraenti rinunciano all’applicazione delle misure doganali di sicurezza, se è garantito un livello di sicurezza equivalente nei loro rispettivi territori.

(3)

L’articolo 9 septies del protocollo 10 stabilisce altresì che il Comitato misto SEE definisce le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell’attuazione del capo II bis di detto protocollo e di accertare il rispetto delle disposizioni del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo citato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. GJERSKOV


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 40.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2011 DEL COMITATO MISTO SEE

del …

in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 92 e 94, paragrafo 3, e l’articolo 9 septies, paragrafo 1, del protocollo 10 dell’accordo SEE,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 10 dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 2009 (1) al fine di inserirvi un nuovo capo II bis sulle misure doganali di sicurezza.

(2)

L’articolo 9 ter del protocollo 10 stabilisce che negli scambi bilaterali le parti contraenti rinunciano all’applicazione delle misure doganali di sicurezza, se è garantito un livello di sicurezza equivalente nei loro rispettivi territori.

(3)

L’articolo 9 septies del protocollo 10 stabilisce altresì che il Comitato misto SEE definisce le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE e di accertare il rispetto delle disposizioni del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo citato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È istituito un gruppo di lavoro congiunto sulle misure doganali di sicurezza («il gruppo di lavoro»), per garantire il controllo dell’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza doganale del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE e per accertare il rispetto delle disposizioni del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo citato.

2.   Il gruppo di lavoro svolge le sue funzioni conformemente al regolamento interno specificato nell’allegato della presente decisione.

3.   Il gruppo di lavoro riferisce al sottocomitato congiunto I sulla libera circolazione delle merci, come indicato all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento interno del Comitato misto SEE (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, …

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 40.

(2)  Decisione n. 1/94 del Comitato misto SEE, dell’8 febbraio 1994, relativa all’adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60).

(3)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]

ALLEGATO

della Decisione n. …/2011 del Comitato misto SEE

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO SULLE MISURE DOGANALI DI SICUREZZA

Articolo 1

Composizione

Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell’Unione europea, degli Stati EFTA e degli Stati membri dell’Unione europea.

Articolo 2

Funzioni

1.   Il gruppo di lavoro valuta l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza definite nella normativa delle parti contraenti. In particolare, controlla l’attuazione della normativa sulle dichiarazioni preliminari all’arrivo e alla partenza, sui controlli doganali di sicurezza e sulla gestione dei rischi e della normativa sugli operatori economici autorizzati. Esso scambia anche informazioni sulle modifiche della normativa in questione.

2.   Il gruppo di lavoro discute le necessarie modifiche tecniche del capo II bis del protocollo 10.

3.   Su richiesta di una delle parti contraenti, il gruppo di lavoro organizza una riunione di un gruppo di esperti per discutere una questione specifica. Il gruppo di lavoro riesamina inoltre le procedure amministrative delle parti contraenti. Per effettuare tale riesame, il gruppo di lavoro può decidere di organizzare visite in loco.

4.   Su richiesta di una delle parti contraenti, il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione giudicata pertinente per l’attuazione delle misure doganali di sicurezza definite nel capo II bis del protocollo 10.

Articolo 3

Presidenza

Le riunioni del gruppo di lavoro sono presiedute alternativamente per periodi di sei mesi da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante di uno degli Stati EFTA a cui si applica il capo II bis del protocollo 10.

Articolo 4

Riunioni

1.   Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente e almeno una volta all’anno.

2.   Le riunioni si svolgono a Bruxelles o in qualsiasi altro luogo deciso dal presidente del gruppo di lavoro.

3.   La presidenza convoca le riunioni del gruppo di lavoro. Gli inviti alla riunione sono inviati ai partecipanti di cui all’articolo 1 almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione. In casi urgenti, gli inviti possono essere inviati in un termine più breve.

4.   La lingua di lavoro del gruppo di lavoro è l’inglese.

5.   Salvo decisione contraria, le riunioni non sono pubbliche.

Articolo 5

Ordine del giorno

1.   La presidenza stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni riunione. L’ordine del giorno provvisorio è inviato ai partecipanti di cui all’articolo 1 almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

2.   Le parti contraenti possono chiedere l’iscrizione di un punto all’ordine del giorno per iscritto al presidente o il giorno della riunione, prima che l’ordine del giorno sia adottato.

Articolo 6

Verbale

1.   Il processo verbale di ogni riunione del gruppo di lavoro viene stilato sotto la responsabilità del presidente. Nel verbale, per ogni punto all’ordine del giorno, figurano le raccomandazioni e/o le conclusioni del gruppo di lavoro.

2.   Il progetto di verbale è trasmesso alle parti contraenti e approvato entro venti giorni lavorativi dalla riunione.

Articolo 7

Spese

I rappresentanti delle parti contraenti e gli esperti delle amministrazioni doganali degli Stati membri dell’Unione europea si fanno carico di tutte le spese sostenute per la loro partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro.


REGOLAMENTI

27.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 68/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

160,4

MA

51,6

TN

83,0

TR

103,5

ZZ

99,6

0707 00 05

EG

217,9

JO

229,9

MA

148,6

TR

169,0

ZZ

191,4

0709 91 00

EG

143,2

ZZ

143,2

0709 93 10

MA

126,9

TR

160,1

ZZ

143,5

0805 10 20

EG

52,8

MA

54,0

TN

58,7

TR

63,6

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

81,7

ZZ

81,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

79,2

IL

84,0

KR

91,9

MA

39,3

PK

50,1

TR

99,3

ZZ

72,2

0805 50 10

TR

56,1

ZZ

56,1

0808 10 80

CA

126,3

CL

74,9

CN

97,5

MK

30,8

US

152,7

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

55,6

TR

95,1

US

159,7

ZA

87,1

ZZ

99,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


27.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 69/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2012

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l’articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Il sottoperiodo del mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.

(3)

Dalle comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2012, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Dalle comunicazioni suddette risulta poi che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2012, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre inoltre fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166.

(6)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2012, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato del presente regolamento.

2.   Il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo contingentale successivo nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 è fissato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di gennaio 2012 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2012

(in %)

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di aprile 2012

(in kg)

Stati Uniti

09.4127

 (1)

23 803 600

Thailandia

09.4128

 (1)

9 812 999

Australia

09.4129

 (2)

1 019 000

Altre origini

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2012

(in %)

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2012

(in kg)

Tutti i paesi

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2012

(in %)

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2012

(in kg)

Thailandia

09.4149

 (4)

44 047 269

Australia

09.4150

 (5)

16 000 000

Guiana

09.4152

 (5)

11 000 000

Stati Uniti

09.4153

 (4)

5 455 000

Altre origini

09.4154

1,447729

6 000 011

d)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2012

(in %)

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2012

(in kg)

Thailandia

09.4112

1,073576

0

Stati Uniti

09.4116

2

0

India

09.4117

0,91078

0

Pakistan

09.4118

0,933048

0

Altre origini

09.4119

0,997548

0

Tutti i paesi

09.4166

0,842279

17 011 014


(1)  Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

(3)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(4)  Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(5)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.


DECISIONI

27.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2012

relativa alla nomina del presidente del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica

(2012/42/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (1), in particolare l’articolo 3,

visto il parere della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 marzo 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/249/CE (2) che nomina il sig. Johnny ÅKERHOLM presidente del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica per un periodo di tre anni a decorrere dal 23 marzo 2009.

(2)

È pertanto necessario nominare un nuovo presidente per assumere le funzioni alla scadenza del mandato iniziato il 23 marzo 2009.

(3)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione n. 235/2008/CE, il presidente non deve essere membro in carica di un istituto nazionale di statistica o della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Thomas WIESER è nominato presidente del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica per un periodo di tre anni a decorrere dal 23 marzo 2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)  GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17.

(2)  GU L 74 del 20.3.2009, pag. 30.


27.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/12


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2012

che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e ciascuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 141]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2012/43/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (1), in particolare l’articolo 17,

vista la domanda del Regno di Danimarca,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’aprile 2011 la Danimarca ha completato, dopo averla avviata nel dicembre 2006, la domanda di deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1781/2006, relativa ai trasferimenti di fondi tra la Danimarca e la Groenlandia e tra la Danimarca e le Isole Fær Øer.

(2)

In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1781/2006, a partire dal dicembre 2006 i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e la Groenlandia e tra la Danimarca e le Isole Fær Øer sono provvisoriamente considerati alla stessa stregua dei trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca.

(3)

Il 27 aprile 2011 la Commissione ha informato gli Stati membri di ritenere di aver ricevuto le informazioni necessarie per valutare le richieste presentate dalla Danimarca.

(4)

Né la Groenlandia né le Isole Fær Øer fanno parte del territorio dell’Unione ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ma rientrano nell’area monetaria della Danimarca. Pertanto, la Groenlandia e le Isole Fær Øer soddisfano il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1781/2006.

(5)

I prestatori di servizi di pagamento in Groenlandia e nelle Isole Fær Øer partecipano direttamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in Danimarca, cioè Kronos o Sumclearing. Pertanto, essi soddisfano il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006.

(6)

Sia la Groenlandia che le Isole Fær Øer hanno integrato nei rispettivi ordinamenti giuridici disposizioni corrispondenti a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1781/2006, in particolare per la Groenlandia, attraverso la legge n. 399, del 21 aprile 2010, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante da allegare ai trasferimenti di fondi e la legge n. 6, del 19 maggio 2010, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante da allegare ai trasferimenti di fondi, mentre per le Isole Fær Øer attraverso la legge n. 467, del 17 giugno 2008, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante da allegare ai trasferimento di fondi, modificato dalla legge n. 579, del 1o giugno 2010.

(7)

La Groenlandia e le Isole Fær Øer hanno adottato una normativa finalizzata a contribuire all’istituzione di un solido regime antiriciclaggio. In Groenlandia, tale normativa consiste segnatamente nel decreto reale n. 1034, del 30 agosto 2010, relativo a misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo e nella legge n. 5, del 19 maggio 2010, relativa a misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo. Nelle Isole Fær Øer la normativa antiriciclaggio comprende, in particolare, il decreto reale n. 79, del 29 gennaio 2010, relativo a misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo nonché la legge sulle misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo, legge n. 56, del 9 giugno 2008, con modifiche del 26 maggio 2010.

(8)

In Groenlandia e nelle Isole Fær Øer è in vigore una legislazione adeguata per imporre sanzioni pecuniarie nei confronti di soggetti presenti negli elenchi compilati dalle Nazioni Unite o dall’Unione europea.

(9)

Pertanto, sia la Groenlandia che le Isole Fær Øer hanno adottato norme identiche a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1781/2006 e hanno imposto ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento di applicarle, soddisfacendo quindi il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

(10)

È quindi opportuno concedere alla Danimarca la deroga richiesta.

(11)

Gli accordi da concludere tra la Danimarca e la Groenlandia devono prevedere disposizioni atte a garantire la conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e in particolare agli articoli 25 e 26.

(12)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Danimarca è autorizzato a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer, affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e la Groenlandia e tra la Danimarca e le Isole Fær Øer siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca ai fini del regolamento (CE) n. 1781/2006.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


27.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/14


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2012

sulle norme applicabili ai controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d’oltremare e provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2012) 222]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/44/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 13,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE stabiliscono i requisiti specifici dei controlli veterinari da effettuare su ciascuna partita di animali vivi e di prodotti di origine animale proveniente da un paese terzo e destinata all’Unione in un posto di ispezione frontaliero (PIF) da essa approvato.

(2)

L’articolo 13 della direttiva 91/496/CEE consente di applicare norme speciali ai controlli da effettuare alle importazioni in territori lontani, facenti parte degli Stati membri, di animali vivi destinati al macello e al consumo locale, nonché alle importazioni di animali da allevamento o da produzione. Queste norme prevedono l’invio alla Commissione di programmi che illustrano le modalità di esecuzione dei controlli. Tali programmi devono precisare quali controlli vengono eseguiti per far sì che in nessun caso gli animali introdotti nelle regioni lontane in questione, o i prodotti ricavati da detti animali, vengano spediti in altre parti del territorio dell’Unione.

(3)

L’articolo 18 della direttiva 97/78/CE consente l’applicazione di norme speciali ai controlli effettuati sui prodotti di origine animale importati per il consumo locale in zone lontane, fra cui le zone appartenenti alla Repubblica francese. Queste norme prevedono l’invio alla Commissione di programmi che illustrano le modalità di esecuzione dei controlli. Tali programmi devono precisare quali controlli vengono eseguiti per far sì che in nessun caso prodotti di origine animale introdotti nelle regioni lontane in questione vengano spediti in altre parti del territorio dell’Unione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (3) e il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (4) illustrano i controlli veterinari, e le relative procedure di notifica, effettuati sui prodotti di origine animale e sugli animali vivi, nonché i documenti veterinari comuni di entrata (DVCE) necessari per documentare i risultati dei controlli veterinari effettuati sulle partite in questione.

(5)

Le autorità francesi hanno inviato alla Commissione i programmi relativi a determinati punti di entrata situati nei dipartimenti francesi d’oltremare Guadalupa, Martinica e Guyana francese.

(6)

I programmi inviati dalla Francia dimostrano che tutte le partite di animali vivi o di prodotti di origine animale devono essere presentate per l’importazione presso i punti di entrata designati nei dipartimenti, per essere sottoposte ai controlli veterinari. Detti programmi dimostrano, inoltre, che l’invio in altre parti dei territori dell’Unione di partite non conformi ai requisiti della normativa pertinente dell’Unione è effettivamente impedito. Ciò avviene grazie ad una stampigliatura apposta sui DVCE degli animali vivi o dei prodotti di origine animale dei quali è approvata l’importazione nei dipartimenti, indicante che il loro uso è limitato al territorio del dipartimento in questione. Gli importatori sono informati che non è possibile spedire questi animali vivi, i prodotti da essi derivati, o i prodotti di origine animale in altre parti del territorio dell’Unione e, nell’autorizzare i certificati per gli scambi intra-UE, le autorità competenti dei dipartimenti francesi d’oltremare vigilano affinché questo requisito sia rispettato.

(7)

I programmi inviati dalla Francia descrivono inoltre le infrastrutture degli impianti, dotati di locali sufficientemente grandi da consentire il campionamento nel rispetto delle norme d’igiene e la presenza di attrezzature necessarie allo svolgimento dei controlli veterinari richiesti per verificare la conformità degli animali vivi e dei prodotti di origine animale ai requisiti sanitari e di polizia sanitaria dell’Unione. Vi sono inoltre locali e depositi frigoriferi per il deposito di partite sottoposte a campionamento, detenzione o ispezione sul posto nonché impianti adeguati per accogliere gli animali vivi in attesa del risultato dei controlli.

(8)

I programmi inviati dalla Francia indicano che un numero sufficiente di veterinari e di personale tecnico è a disposizione per effettuare i controlli veterinari a norma dell'articolo 4 delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 136/2004 e del regolamento (CE) n. 282/2004.

(9)

Nonostante, in linea generale, i controlli veterinari siano obbligatori per tutte le partite di prodotti di origine animale, l’articolo 10 della direttiva 97/78/CE consente di ridurre la frequenza dei controlli materiali su certi prodotti di origine animale elencati negli allegati I e II della decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio (5), insieme alla rispettiva frequenza dei relativi controlli materiali. Per coerenza con i controlli veterinari effettuati alle frontiere dell’Unione, detta riduzione di frequenza può essere applicata alle partite d’interesse veterinario destinate ai tre dipartimenti francesi d’oltremare.

(10)

Il sistema europeo Traces (Trade Control and Expert System) istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema Traces (6), dispone che gli Stati membri introducano il sistema ed inizino ad utilizzarlo soprattutto per le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale provenienti da paesi non appartenenti all’Unione.

(11)

L’utilizzo del sistema Traces per le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale richiede l’emissione di un DVCE per ciascuna partita che si desidera introdurre. Detti documenti devono essere utilizzati per garantire che le partite importate di animali vivi o di prodotti di origine animale non siano spedite in altre parti del territorio dell’Unione e vengano effettivamente destinate al consumo locale.

(12)

È pertanto necessario, nella presente decisione, individuare i punti di entrata dei dipartimenti francesi d’oltremare Guadalupa, Martinica e Guyana francese e definire i requisiti relativi al loro funzionamento.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 13 della direttiva 91/496/CEE e dell’articolo 18 della direttiva 97/78/CE, i punti di entrata autorizzati nei dipartimenti francesi d’oltremare Guadalupa, Martinica e Guyana francese sono elencati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   Ciascun punto di entrata figurante nell’allegato rientra sotto la responsabilità di un’autorità competente che dispone, se necessario, di veterinari ufficiali e tecnici designati.

2.   Ciascun punto di entrata è dotato di tutti gli impianti, le attrezzature e il personale necessario ad effettuare i controlli veterinari sulle partite di animali vivi o di prodotti di origine animale di cui si prevede la ricezione.

Articolo 3

L’importatore o il suo rappresentante devono:

1)

informare l’autorità competente responsabile per il punto di entrata prima dell’arrivo fisico della partita di prodotti, utilizzando la prima parte del DVCE in conformità all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 136/2004 e tramite il sistema Traces in conformità all’articolo 3 della decisione 2004/292/CE;

2)

informare l’autorità competente con un preavviso di un giorno lavorativo circa il luogo in cui gli animali devono essere presentati, specificando il numero, la natura e l’ora di arrivo prevista, utilizzando la prima parte del DVCE in conformità all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 282/2004 e tramite il sistema Traces in conformità all’articolo 3 della decisione 2004/292/CE;

3)

mantenere un registro approvato dall’autorità competente che indica le quantità di prodotti o di animali importate nonché il nome e l’indirizzo degli acquirenti;

4)

informare gli acquirenti che i prodotti derivati dagli animali o i prodotti di origine animale importati sono destinati unicamente al consumo locale e che gli animali da allevamento o da produzione non possono in nessun caso essere spediti in altri territori dell’Unione;

5)

informare gli acquirenti che, in caso di rivendita, essi sono tenuti ad informare i nuovi acquirenti, se si tratta di operatori economici, che i prodotti sono destinati unicamente al consumo locale e che gli animali da allevamento o da produzione non possono in nessun caso essere spediti in altre parti del territorio dell’Unione.

Articolo 4

1.   Il veterinario ufficiale, assistito dai tecnici designati, effettua i controlli presso i punti di entrata elencati nell’allegato della presente decisione in conformità agli articoli 4 delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 136/2004 e del regolamento (CE) n. 282/2004.

2.   Su determinati prodotti di origine animale i controlli materiali possono essere effettuati alle frequenze indicate negli allegati I e II della decisione 94/360/CE.

3.   I veterinari ufficiali si assicurano che tutti i dati contenuti nel DVCE per gli animali vivi e i prodotti di origine animale presentati per l’importazione siano inseriti nel sistema Traces conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2004/292/CE.

4.   I veterinari ufficiali si assicurano che, in seguito ai controlli veterinari, venga apposta la stampigliatura sul DVCE pertinente, al fine di indicare che gli animali o i prodotti di origine animale possono essere destinati unicamente al consumo locale e non possono in nessun caso essere spediti in altre parti del territorio dell’Unione.

5.   Il veterinario ufficiale effettua ispezioni regolari dei luoghi adibiti all’accoglienza/al deposito degli animali importati o dei prodotti di origine animale, al fine di verificare che i requisiti per la salute umana o di polizia sanitaria siano rispettati e che le partite non vengano spedite in altre parti del territorio dell’Unione.

Articolo 5

Le disposizioni definite nella direttiva 91/496/CEE, ad eccezione di quelle dell’articolo 6, e nella direttiva 97/78/CE, ad eccezione di quelle dell’articolo 6, continuano ad applicarsi.

Articolo 6

Le autorità francesi adottano le adeguate misure amministrative o penali per prevenire qualunque infrazione della presente decisione da parte di persone fisiche o giuridiche.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2012.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

(4)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

(5)  GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

(6)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.


ALLEGATO

ELENCO DEI PUNTI DI ENTRATA AUTORIZZATI

1

2

3

4

5

Guadalupa — porto di Baie-Mahault

FR09600

P

HC, NHC

 

Guadalupa — aeroporto di Les Abymes

FR09600

A

HC, NHC-NT

 

Martinica — porto di Fort-de-France

FR09700

P

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Martinica — aeroporto Aimé Césaire

FR09700

A

HC-T(CH), HC-NT, NHC-T(CH), NHC-NT

O, E

Guyana francese — St Georges de l’Oyapock

FR09800

R

HC, NHC

O

Note ed abbreviazioni:

1

=

Nome

2

=

Codice Traces dell’unità veterinaria locale

3

=

Tipo: A = Aeroporto, P = Porto, R = Strada

4

=

Prodotti:

HC

=

Prodotti per il consumo umano

NHC

=

Altri prodotti non destinati al consumo umano

NT

=

che non richiedono temperature specifiche

T

=

Prodotti congelati/refrigerati

T(FR)

=

Prodotti congelati

T(CH)

=

Prodotti refrigerati

5

=

Animali vivi:

E

=

Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio (1)

O

=

Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) diversi da quelli della categorie E e U (ungulati quali bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici)


(1)  Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42).