ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.017.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 17

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
20 gennaio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 45/2012 della Commissione, del 19 gennaio 2012, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda il contenuto dei documenti di trasporto ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 46/2012 della Commissione, del 19 gennaio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 47/2012 della Commissione, del 19 gennaio 2012, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 48/2012 della Commissione, del 19 gennaio 2012, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 49/2012 della Commissione, del 19 gennaio 2012, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2012 della Commissione, del 19 gennaio 2012, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 51/2012 della Commissione, del 19 gennaio 2012, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 45/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2012

che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda il contenuto dei documenti di trasporto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina conformemente alle disposizioni di detto regolamento.

(2)

Tale sistema comprende i seguenti quattro elementi: mezzi di identificazione di ciascun animale, registri aggiornati tenuti presso ciascuna azienda, documenti di trasporto e un registro centrale o una banca dati informatizzata. L’allegato di detto regolamento definisce i requisiti di questi elementi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce l’uso obbligatorio, dal 31 dicembre 2009, dell’identificazione elettronica per tutti gli animali nati dopo tale data. Tuttavia, la maggior parte degli animali nati prima di tale data è ancora identificata solo con identificatori non elettronici.

(4)

I codici individuali degli animali contenuti negli identificatori non elettronici possono essere registrati solo manualmente. La registrazione manuale degli identificatori non elettronici richiede un considerevole sforzo da parte degli allevatori e rappresenta una potenziale fonte di errori.

(5)

La situazione particolare degli animali nati prima del 31 dicembre 2009 è stata presa in considerazione per quanto riguarda l’obbligo di registrare nel documento di trasporto i codici individuali degli animali. I rischi connessi al trasporto di tali animali a un macello sono limitati e non giustificano l’onere amministrativo supplementare imposto da tale obbligo. Gli animali trasportati direttamente a un macello nello stesso Stato membro sono stati quindi esentati da quest’obbligo, indipendentemente dalla data del trasporto.

(6)

Al fine di ridurre ulteriormente l’onere amministrativo per gli operatori, l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, modificato dal regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione (2), stabilisce che per gli animali nati prima del 31 dicembre 2009 la registrazione nel documento di trasporto del codice individuale dell’animale non è obbligatoria fino al 31 dicembre 2011 per tutti i trasporti diversi dal trasporto a un macello, direttamente o attraverso procedure di incanalamento.

(7)

Nel corso di tale periodo di transizione non è stata segnalata ai servizi della Commissione alcuna grave disfunzione del sistema derivante dall’applicazione di questa deroga.

(8)

Dai dati disponibili risulta tuttavia che in alcuni Stati membri, dato il modo particolare in cui sono allevati gli animali delle specie ovina e caprina, gli animali nati prima del 31 dicembre 2009 formeranno ancora una parte sostanziale della popolazione ovina e caprina fino al 31 dicembre 2014. I rischi associati al loro trasporto diminuiranno costantemente, in modo proporzionale alla riduzione del numero di questi animali. La registrazione manuale degli identificatori non elettronici rappresenterebbe però in questi casi ancora un notevole onere amministrativo per gli allevatori di detti animali.

(9)

È perciò necessario continuare ad esentare i trasporti di tali animali dall’obbligo di registrare nei documenti di trasporto i codici individuali degli animali fino al 31 dicembre 2014. Dopo tale data, l’onere costituito per gli allevatori dalla registrazione e le potenziali fonti d’errore ritorneranno a livelli accettabili.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 21/2004.

(11)

Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento sia applicato con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2012 per garantire la continuità dell’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di registrare nei documenti di trasporto i codici individuali degli animali.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella sezione C.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

fino al 31 dicembre 2014, per tutti gli altri trasporti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(2)  GU L 256 del 24.9.2008, pag. 5.


20.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 46/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

134,3

MA

65,8

TN

81,8

TR

138,2

ZZ

105,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

180,1

ZZ

205,0

0709 91 00

EG

82,2

MA

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

122,9

TR

139,0

ZZ

131,0

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,0

MA

53,9

TN

58,5

TR

65,7

ZA

41,5

ZZ

50,7

0805 20 10

MA

70,4

ZZ

70,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,2

IL

74,7

JM

134,7

KR

92,8

MA

57,9

TR

79,4

ZZ

82,8

0805 50 10

AR

45,3

EG

69,9

TR

58,6

UY

45,3

ZZ

54,8

0808 10 80

AR

78,5

CL

82,5

CN

86,6

MK

30,8

US

151,5

ZZ

86,0

0808 30 90

CN

46,5

TR

116,3

US

160,6

ZZ

107,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


20.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 47/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2012

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1057/2011 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1057/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  GU L 276 del 21.10.2011, pag. 33.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 20 gennaio 2012

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

0407 11 00 9000

A02

EUR/100 unità

0,00

0407 19 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,00

0407 19 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,00

0407 21 00 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

19,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 29 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

19,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 90 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

19,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

63,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

23,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

5,90

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

:

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

:

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19

:

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.


20.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 48/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2012

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1056/2011 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il regolamento d'esecuzione (UE) n. 1056/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 276 del 21.10.2011, pag. 31.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 20 gennaio 2012

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

V03

:

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


20.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 49/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2012

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XVII, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1058/2011 della Commissione (5). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1058/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)  GU L 276 del 21.10.2011, pag. 35.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine applicabili a partire dal 20 gennaio 2012

Codice del prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).


20.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 50/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2012

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 19 gennaio 2012 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

119,2

0

AR

128,7

0

BR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

138,1

0

AR

136,1

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

284,7

5

AR

222,5

23

BR

328,5

0

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

222,0

0

BR

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

249,8

0

BR

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

223,5

0

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

333,8

0

BR

415,1

0

CL

0408 11 80

Tuorli

303,9

2

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

328,9

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

297,1

0

BR

361,2

0

CL

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

498,7

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


20.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 51/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2012

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso, e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2011 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

(3)  GU L 276 del 21.10.2011, pag. 44.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 gennaio 2012 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– altre uova fresche:

 

 

0407 21 00

– – di galline della specie Gallus domesticus

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

19,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0407 29

– – altri:

 

 

0407 29 10

– – – di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie Gallus domesticus

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

19,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

63,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

20,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

23,50

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

5,90


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia;

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine;

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.