ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.016.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 16

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
19 gennaio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 37/2012 della Commissione, del 18 gennaio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

33

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 38/2012 della Commissione, del 18 gennaio 2012, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 6 al 13 gennaio 2012 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 39/2012 della Commissione, del 18 gennaio 2012, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di gennaio 2012 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

37

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 40/2012 della Commissione, del 18 gennaio 2012, concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o marzo 2012 al 31 maggio 2012

38

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 41/2012 della Commissione, del 18 gennaio 2012, che sospende la presentazione di domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari

40

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 42/2012 della Commissione, del 18 gennaio 2012, relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2012 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame

42

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/1


REGOLAMENTO (UE) N. 36/2012 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2012

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2).

(2)

Il Consiglio ha ampliato la portata delle sue misure contro la Siria con i regolamenti del Consiglio del 2 settembre, 23 settembre, 13 ottobre e 14 novembre 2011 (3), nonché apportando modifiche e integrazioni all'elenco delle persone e delle entità designate tramite successivi regolamenti di esecuzione del Consiglio (4). Ulteriori misure, che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sono previste da corrispondenti decisioni PESC del Consiglio (5).

(3)

In considerazione dei continui atti di repressione brutale e di violazione dei diritti umani da parte del governo della Siria, la decisione 2011/782/PESC del Consiglio prevede nuove misure, vale a dire il divieto di esportazione di apparecchiature destinate ad essere usate dal regime siriano per il controllo delle telecomunicazioni, il divieto di partecipazione ad alcuni progetti di infrastrutture e di investimenti in detti progetti e ulteriori restrizioni sui trasferimenti di fondi e la fornitura di servizi finanziari.

(4)

È opportuno precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un'entità o un organismo non menzionati nell'elenco per attivare pagamenti autorizzati a norma dell'articolo 20, non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell'articolo 14.

(5)

La facoltà di modificare l'elenco figurante negli allegati II e II bis del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Siria e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/273/PESC.

(6)

La procedura di modifica degli elenchi di cui agli allegati II e II bis del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.

(7)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7).

(8)

Tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.

(9)

In considerazione della portata delle modifiche introdotte, che si aggiungono alle varie misure già adottate nei confronti della Siria, è opportuno consolidare tutte le misure in un nuovo regolamento che abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 442/2011.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

"succursale" di un ente finanziario o creditizio, una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;

b)

"servizi di intermediazione",

i)

la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

ii)

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

c)

"contratto o transazione", qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, giuridicamente indipendente o meno, nonché qualsiasi disposizione annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

d)

"ente creditizio", un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (8), comprese le sue succursali all'interno o al di fuori dell'Unione;

e)

"petrolio greggio e prodotti petroliferi", i prodotti elencati nell'allegato IV;

f)

"risorse economiche", le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

g)

"ente finanziario",

i)

un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute (bureaux de change);

ii)

un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (9), nella misura in cui svolga attività contemplate da detta direttiva;

iii)

un'impresa d'investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (10);

iv)

un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni; o

v)

un intermediario assicurativo, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (11), ad eccezione degli intermediari di cui all'articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;

comprese le sue succursali, siano esse all'interno o all'esterno dell'Unione;

h)

"congelamento delle risorse economiche", il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

i)

"congelamento di fondi", il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

j)

"fondi", tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non in via esaustiva:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

k)

"beni", segnatamente prodotti, materiali e attrezzature;

l)

"assicurazione", un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra persona o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;

m)

"riassicurazione", l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

n)

"ente creditizio o finanziario siriano",

i)

qualsiasi ente creditizio o finanziario con sede in Siria, compresa la Banca centrale della Siria;

ii)

qualsiasi succursale o controllata, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;

iii)

qualsiasi succursale o controllata, anche se non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;

iv)

qualsiasi ente creditizio o finanziario privo di sede in Siria ma controllato da una o più persone o entità domiciliate in Siria;

o)

"persona, entità o organismo siriani",

i)

lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;

ii)

qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria;

iii)

qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede legale in Siria;

iv)

qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicati in Siria o al di fuori della Siria, di proprietà o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi controllati;

p)

"assistenza tecnica", qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

q)

"territorio dell'Unione", i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

CAPO II

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 2

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2.   Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Siria da personale delle Nazioni Unite (ONU), da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale.

3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

Articolo 3

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ("elenco comune delle attrezzature militari") (12) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a:

assistenza tecnica destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF);

materiale militare non letale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU e dell'Unione o a programmi di gestione delle crisi dell'Unione o dell'ONU; o

veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Siria,

purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro, identificata sui siti web elencati nell'allegato III.

Articolo 4

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato V, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell'allegato III.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati ad operare controlli o intercettazioni, da parte o per conto del governo siriano, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Siria.

3.   L'allegato V elenca soltanto le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l'autorizzazione.

Articolo 5

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato V o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato V o relativi alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato V;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato V;

c)

fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet allo Stato siriano, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto; e

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsivoglia attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c);

a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all'allegato III, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per "controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet" si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie e i software elencati nell'allegato V, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi e archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

Articolo 6

È vietato:

a)

importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:

i)

siano originari della Siria; o

ii)

siano stati esportati dalla Siria;

b)

acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria;

c)

trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c); e

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) o d).

Articolo 7

I divieti di cui all'articolo 6 non si applicano:

a)

all'esecuzione, il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire l'obbligazione abbia notificato, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, individuata nei siti web elencati nell'allegato III; o

b)

all'acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre 2011, oppure, qualora l'esportazione sia stata effettuata ai sensi della lettera a), il 15 novembre 2011 o prima di tale data.

Articolo 8

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o le tecnologie elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria.

2.   L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori dell'industria del petrolio e del gas in Siria:

a)

esplorazione di greggio e gas naturale;

b)

produzione di greggio e gas naturale;

c)

raffinazione;

d)

liquefazione di gas naturale.

3.   L'allegato VI non comprende i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari.

Articolo 9

È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle attrezzature e tecnologie elencate nell'allegato VI, o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti elencati nell'allegato V, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle attrezzature e tecnologie di cui all'allegato VI; e

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsiasi attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 10

1.   I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano all'adempimento degli obblighi derivanti da un contratto aggiudicato o concluso prima del 19 gennaio 2012, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia informato, con almeno ventuno giorni civili di anticipo, l'autorità competente, identificata nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.

2.   Ai fini del presente articolo, si ritiene che un contratto sia stato "aggiudicato" a una persona o entità qualora, al termine di una procedura formale di gara, l'altra parte contraente abbia inviato esplicita conferma scritta dell'aggiudicazione del contratto a tale persona o entità.

Articolo 11

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell'Unione, alla Banca centrale della Siria.

CAPO III

RESTRIZIONI ALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

Articolo 12

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate nell'allegato VII per uso nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria o tecnica relativa a qualsiasi progetto di cui alla lettera a).

2.   Tale divieto non si applica all'esecuzi0one di un obbligo previsto da un contratto o un accordo concluso prima del 19 gennaio 2012, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia informato, con almeno ventuno giorni civili di anticipo, l'autorità competente, identificata nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.

CAPO IV

RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE

Articolo 13

1.   Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

c)

la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

d)

la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani attivi:

a)

nell'esplorazione, produzione o raffinazione di petrolio greggio; o

b)

nella costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica.

3.   Ai fini del solo paragrafo 2 si intende per:

a)

"esplorazione di greggio", l'esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;

b)

"raffinazione di petrolio greggio", la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.

4.   I divieti di cui al paragrafo 1:

a)

si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti da contratti o accordi relativi:

i)

all'esplorazione, la produzione e la raffinazione di petrolio greggio conclusi prima del 23 settembre 2011;

ii)

alla costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica prima conclusi prima del 19 gennaio 2012;

b)

non impediscono l'aumento di una partecipazione in materia di:

i)

esplorazione, produzione e raffinazione di petrolio greggio, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011;

ii)

costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 19 gennaio 2012.

CAPO V

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 14

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e II bis.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II bis o utilizzato a loro beneficio.

3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 15

1.   Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:

a)

nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate, e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento;

b)

nell'allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come entità associate alle persone o alle entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e a cui si applica l'articolo 21 del presente regolamento.

2.   Gli allegati II e II bis riportano i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi interessati nell'elenco.

3.   Gli allegati II e II bis riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 16

In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato II e II bis e dei familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;

e)

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale;

f)

necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui materiale medico, cibo, operatori umanitari e assistenza connessa, o per le operazioni di evacuazione dalla Siria.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l'autorizzazione.

Articolo 17

In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che l'erogazione di tali fondi o risorse economiche è necessaria per soddisfare le esigenze energetiche di base della popolazione civile in Siria, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato per ciascun contratto di fornitura alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione almeno quattro settimane prima dell'autorizzazione i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

Articolo 18

In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 14 è stato inserito negli allegati II o II bis o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o II bis; e

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 19

1.   L'articolo 14, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.

2.   L'articolo 14, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 20

In deroga all'articolo 14, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II o II bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché il pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all'articolo 14.

Articolo 21

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, un'entità elencata nell'allegato II bis può, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché:

a)

tale pagamento sia dovuto in forza di un contratto commerciale; e

b)

l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona o da un'entità elencata nell'allegato II o nell'allegato II bis.

Articolo 22

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche siano stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

CAPO VI

RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI

Articolo 23

La Banca europea per gli investimenti (BEI):

a)

non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra lo Stato siriano o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi; e

b)

sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di prestito di cui alla lettera a) e che devono essere eseguiti in Siria a beneficio diretto e indiretto dello Stato siriano o di qualsiasi sua autorità pubblica.

Articolo 24

È vietato:

a)

vendere o acquistare obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012, direttamente o indirettamente, ai seguenti soggetti:

i)

lo Stato siriano o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

ii)

qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano;

iii)

persone fisiche o persone giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

iv)

persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

b)

fornire a persone, entità o organismi di cui alla lettera a) servizi di intermediazione relativi alle obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012;

c)

assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 25

1.   È vietato agli enti creditizi e finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35 di:

a)

aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano;

b)

aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente creditizio o finanziario siriano;

c)

aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Siria;

d)

costituire una nuova impresa comune con un ente creditizio o finanziario siriano.

2.   È vietato:

a)

autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura di una succursale o controllata di un ente creditizio o finanziario siriano nell'Unione;

b)

concludere accordi per, o per conto di, qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;

c)

concedere un’autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio o finanziario o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non erano operativi prima del 19 gennaio 2012;

d)

acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente creditizio o finanziario che rientri nell'ambito d'applicazione dell'articolo 35 da parte di qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano.

Articolo 26

1.   È vietato:

a)

fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:

i)

allo Stato siriano, al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o

ii)

a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i);

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere il divieto di cui alla lettera a).

2.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alla fornitura di servizi di assicuraziona obbligatoria o della responsabilità civile a persone, ad entità od organismi siriani basati nell'Unione o alla fornitura di servizi di assicurazione per missioni diplomatiche o consolari siriane nell'Unione.

3.   Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si applica alla fornitura di servizi di assicurazione, ivi comprese l'assicurazione sanitaria e di viaggio, alle persone che agiscono a titolo privato nonché ai connessi servizi di riassicurazione.

Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un'entità o un organismo menzionati al paragrafo 1, lettera a), punto i), e non elencati negli allegati II o II bis.

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si considera che una persona, un'entità o un organismo agisca sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell'attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo siriani.

4.   Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 19 gennaio 2012 (salvo in caso di precedente obbligo contrattuale a carico dell'assicuratore o del riassicuratore di accettare la proroga o il rinnovo di una polizza) ma, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di tale data.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 27

Nessun diritto, incluso ai fini di risarcimento o indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione pecuniaria o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi, dovrebbe essere concesso al governo della Siria, ai suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanzi diritti tramite o a favore di tale governo, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 28

I divieti di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 29

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 14, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e

b)

collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 30

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 31

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 32

1.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 14, esso modifica di conseguenza l'allegato II o l'allegato II bis.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano avanzate osservazioni o presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

4.   Gli elenchi degli allegati II e II bis sono riesaminati periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 33

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo il 19 gennaio 2012 e le notificano ogni successiva modifica.

Articolo 34

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 35

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 36

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è abrogato.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

(2)  GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

(3)  Regolamenti (UE) n. 878/2011 del Consiglio (GU L 228, del 3.9.2011, pag. 1), (EU) n. 950/2011 del Consiglio (GU L 247, del 24.9.2011, pag. 3), (EU) n. 1011/2011 del Consiglio (GU L 269, del 14.10.2011, pag. 18), (EU) n. 1150/2011 del Consiglio (GU L 296, del 15.11.2011, pag. 1).

(4)  Regolamenti di esecuzione (EU) n. 504/2011 del Consiglio (GU L 136, del 24.5.2011, pag. 45), (EU) n. 611/2011 del Consiglio (GU L 164, del 24.6.2011, pag. 1), (EU) n. 755/2011 del Consiglio (GU L 199, del 2.8.2011, pag. 33), (EU) n. 843/2011 del Consiglio (GU L 218, del 24.8.2011, pag. 1), (EU) n. 1151/2011 del Consiglio (GU L 296, del 15.11.2011, pag. 3).

(5)  Decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio (GU L 136, del 24.5.2011, pag. 91), decisione di esecuzione 2011/367/PESC del COnsiglio (GU L 164, del 24.6.2011, pag. 14), decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio (GU L 199, del 2.8.2011, pag. 74), decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio (GU L 218, del 24.8.2011, pag. 20), decisione 2011/522/PESC del Consiglio (GU L 228, del 3.9.2011, pag. 16), decisione 2011/628/PESC del Consiglio (GU L 247, del 24.9.2011, pag. 17), decisione 2011/684/PESC del Consiglio (GU L 269, del 14.10.2011, pag. 33),decisione 2011/735/PESC del Consiglio (GU L 296, del 15.11.2011, pag. 53), decisione di esecuzione 2011/736/PESC del Consiglio (GU L 296, del 15.11.2011, pag. 55).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(8)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(9)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(10)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(11)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

(12)  GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

ELENCO DEL MATERIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 E ALL'ARTICOLO 3 CHE POTREBBE ESSERE USATO PER LA REPRESSIONE INTERNA

1.

Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1

armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari;

1.2

munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3

congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

2.

Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

3.

Veicoli:

3.1

veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2

veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3

veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4

veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5

veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6

componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1

Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2

Ai fini del punto 3.5 il termine "veicoli" include i rimorchi.

4.

Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2

cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;

4.3

Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

a)

amatolo;

b)

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);

c)

nitroglicole;

d)

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e)

cloruro di picrile;

f)

2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5.

Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:

5.1

giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2

elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione:

le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6.

Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

8.

Filo spinato tagliente.

9.

Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10.

Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11.

Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DEGLI ORGANISMI O DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bashar Al-Assad

Nato l'11 settembre 1965 a Damasco; passaporto diplomatico n. D1903

Presidente della Repubblica; responsabile dell'autorizzazione e della supervisione della repressione violenta contro i manifestanti.

23.5.2011

2.

Maher (alias Mahir) Al-Assad

Nato l'8 dicembre 1967; passaporto diplomatico n. D4138

Capo della quarta divisione dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; principale responsabile della repressione dei manifestanti.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamluk)

Nato il 19 febbraio 1946 a Damasco; passaporto diplomatico n. 983

Capo dei servizi d'informazione generali siriani; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Ministro dell'interno, coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Ex responsabile della sicurezza politica a Dar'a; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Nato il 2 aprile 1971 a Damasco; passaporto diplomatico n. 2246

Colonnello e capo unità presso l'ufficio di Damasco dei servizi d'informazione generali; cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Maher Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Nato il 20 maggio 1951 a Damasco; passaporto diplomatico n. D000001300

Capo della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Capo della sicurezza politica di Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Nato il 10 luglio 1969 a Damasco, passaporto n. 454224

Uomo d'affari siriano; associato a Maher Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Nato a Hama nel 1953; passaporto diplomatico n. D0005788

Capo dei servizi d'informazione militari siriani; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Capo dei servizi d'informazione dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Nato il 3 maggio 1953 a Dar'a; passaporto diplomatico n. D000000887

Capo dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco, coinvolto nella repressione della popolazione civile.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Nato il 18 giugno 1962 a Kerdal; passaporto n. 88238

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Nato il 1o marzo 1961 a Latakia; passaporto n. 86449 e n. 842781

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Nato il 15 gennaio 1950 a Al-Madehleh, Tartus

Vicecapo del personale dei servizi di sicurezza e ricognizione; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Nato nel 1941

Capo dei servizi di sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar'

Nato il 10 dicembre 1938

Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Nato il 10 aprile (o il 20 maggio) 1937 a Hama, passaporto diplomatico n. 0002250

Vicepresidente delegato dei servizi di sicurezza nazionale siriani; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Nato il 20 maggio 1966; passaporto n. 002954347

Cognato di Maher Al-Assad; uomo d'affari e agente locale di numerose società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

23.5.2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

Nato il 21 gennaio 1973 a Damasco; passaporto n. N001820740

Fratello di Rami Makhlouf e ufficiale dei servizi d'informazione generali coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Consigliere del presidente in materia di affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Capo di Stato maggiore delle Forze Armate, responsabile del coinvolgimento dell'esercito nella repressione di manifestanti pacifici.

23.5.2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Nato il 21 gennaio 1973 a Damasco; passaporto n. N002848852

Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhlouf finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Nato nel 1951 o nel 1946 a Kerdaha.

Capo della sicurezza presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bashar Al-Assad

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Direttore del Military Housing Establishment; finanzia il regime; cugino di primo grado del presidente Bashar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Comandante di brigata Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Nato il 1o settembre 1957 a Yazd, Iran.

Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

27.

Generale di divisione Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

Comandante del corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane - Qods, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Nato nel 1963 a Teheran, Iran.

Vicecomandante per i servizi d'informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Socio d'affari di Maher Al-Assad; finanzia il regime.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli)

 

Socio d'affari di Maher Al-Assad; finanzia il regime.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Capo dei servizi d'informazione di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti.

1.8.2011

32.

Generale di divisione Tawfiq Younes

 

Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione dei servizi d'informazione generali; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Nato il 19 ottobre 1932 a Latakia, Siria

Stretto collaboratore e zio materno di Bashar e Mahir Al-Assad. Socio d'affari e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Nato a Latakia

Collaboratore di Mahir Al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha.

1.8.2011

35.

Generale Ali Labi Mahmoud

Nato nel 1939 a Tartus. Nominato ministro della Difesa il 3 giugno 2009.

Ministro della Difesa. Responsabile della conduzione e delle operazioni delle Forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile.

1.8.2011

36.

Hayek Al-Assad

 

Vice di Maher Al-Assad, capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolta nella repressione.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della Difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d'armi dell'esercito siriano.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Cugino del presidente Bashar Al-Assad; In precedenza direttore della società Nizar Oilfield Supplies.

Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziatore della milizia Shabiha nella regione di Latakia.

23.8.2011

39.

Generale di brigata Rafiq Shahadah

 

Capo dei servizi d'informazione militari siriani - dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad in materia di questioni strategiche e di informazioni militari.

23.8.2011

40.

Generale di brigata Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Capo dipartimento dei servizi d'informazione militari siriani a Deir el-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Deir el-Zor e Alboukamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Nato nel 1935 ad Aleppo

Viceministro aggiunto, ex ministro della Difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000-2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto dirigente del regime con responsabilità nella repressione della popolazione civile.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

Generale di brigata Nawful Al-Husayn

 

Capo dipartimento dei servizi d'informazione militari siriani a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib.

23.8.2011

45.

Generale di brigata Husam Sukkar

 

Consigliere del presidente in materia di sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate dai servizi di sicurezza contro la popolazione civile.

23.8.2011

46.

Generale di brigata Muhammed Zamrini

 

Capo dipartimento dei servizi d'informazione militari siriani a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs.

23.8.2011

47.

Tenente generale Mudir Adanov (Adnuf)

 

Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

23.8.2011

48.

Generale di brigata Ghassan Khalil

 

Capo del dipartimento informazioni dei servizi d'informazione generali. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Nato a Latakia

Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher Al-Assad in ordine alla milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Socio d'affari di Maher Al-Assad. Risulta sostenere economicamente il regime siriano.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Presidente della camera dell'industria di Aleppo. Finanzia il regime siriano.

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

Nato nel marzo 1959 a Damasco

Presidente della camera dell'industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Finanzia il regime siriano.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Nato nel 1949 a Homs

Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Finanzia il regime siriano.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Nato nel 1949 a Latakia, Siria

Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Finanzia il regime siriano.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Nato nel 1943 a Damasco

Ministro della giustizia. Associato al regime siriano, anche sostenendo le politiche e le pratiche dell'arresto e della detenzione arbitrari del regime.

23.9.2011

56.

Dott. Adnan Hassan Mahmoud

Nato nel 1966 a Tartus

Ministro dell'informazione. Associato al regime siriano, anche sostenendo e promuovendo la politica d'informazione del regime.

23.9.2011

57.

Generale di divisione Jumah Al-Ahmad

 

Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

58.

Colonnello Lu'ai Al-Ali

 

Capo dell'Intelligence militare siriana, dipartimento di Dar'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dar'a.

14.11.2011

59.

Tenente generale Ali Abdullah Ayyub

 

Vicecapo di Stato maggiore (Personale e manodopera). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

60.

Tenente generale Jasim al-Furayj

 

Capo di Stato maggiore. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

61.

Generale Aous (Aws) Aslan

Nato nel 1958

Capo di battaglione della guardia repubblicana. Persona vicina a Maher Al-Assad e al presidente Al-Assad. Coinvolto nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

62.

Generale Ghassan Belal

 

Generale a capo del reserve bureau della quarta divisione. Consigliere di Maher Al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

65.

Generale di divisione Zuhair Hamad

 

Vicecapo dei servizi d'informazione generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizi d'informazione territoriale dell'esercito). Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Ministro aggiunto dell'Interno. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

14.11.2011

69.

Generale di divisione Nazih

 

Vicedirettore dei servizi d'informazione generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Comandante di battaglione della quarta divisione. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deir el-Zor.

14.11.2011

71.

Generale di divisione Wajih Mahmud

 

Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Nato il 24 agosto 1959 a Damasco. Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile "al Midani", Damasco Passaporto siriano n. 004326765 emesso il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014.

Avvocato del foro di Parigi.

Dirige lo studio legale Sabbagh e associati (Damasco). Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bashar Al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Latakia. Fornisce sostegno finanziario al regime.

14.11.2011

73.

Tenente generale Mustafa Tlass

 

Vicecapo di Stato maggiore (logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

74.

Generale di divisione Fu'ad Tawil

 

Vicecapo dei servizi d'informazione dell'aeronautica militare siriana. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Nato nel 1945 a Damasco

Ministero delle Finanze. Responsabile dell'economia siriana.

1.12.2011

76.

Dott. Mohammad Nidal Al-Shaar

Nato nel 1956 ad Aleppo

Ministro dell'Economia e del commercio. Responsabile dell'economia siriana.

1.12.2011

77.

Tenente generale Fahid Al-Jassim

 

Capo di stato maggiore. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs.

1.12.2011

78.

Generale di divisione Ibrahim Al-Hassan

 

Vicecapo di Stato maggiore. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs.

1.12.2011

79.

Generale di brigata Khalil Zghraybih

 

Quattordicesima divisione. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs.

1.12.2011

80.

Generale di brigata Ali Barakat

 

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs.

1.12.2011

81.

Generale di brigata Talal Makhluf

 

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs.

1.12.2011

82.

Generale di brigata Nazih Hassun

 

Servizi d'informazione dell'aeronautica militare siriana. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs.

1.12.2011

83.

Capitano Maan Jdiid

 

Guardia presidenziale. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Divisione della sicurezza politica. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Divisione della sicurezza politica. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Divisione della sicurezza politica. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs.

1.12.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bena Properties

 

Sotto il controllo di Rami Makhlouf, finanzia il regime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108 – Damasco

Numero di telefono: 963 112110059 / 963 112110043

Numero di fax: 963 933333149

Sotto il controllo di Rami Makhlouf, finanzia il regime.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damasco

Numero di telefono: 963 112316675

Numero di fax: 963 112318875

Sito web: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com

Sotto il controllo di Mohammad Hamcho o Hamsho; finanzia il regime.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Shalish e del ministero della Difesa; finanzia il regime.

23.6.2011

5.

Direzione della sicurezza politica.

 

Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione.

23.8.2011

6.

Servizi d'informazione generali

 

Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione.

23.8.2011

7.

Servizi d'informazione militari

 

Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione.

23.8.2011

8.

Agenzia d'informazione dell'aeronautica militare

 

Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione.

23.8.2011

9.

Force Qods (Quds) dell'IRGC.

Teheran, Iran

La forza Qods (Quds) è un braccio speciale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell'IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filiale della Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525

Numero di telefono: 00 963 11 99 62)

Entità economica che finanzia il regime.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Filiale della Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525

Numero di telefono: 00 963 11 99 62)

Entità economica che finanzia il regime.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damasco P.O. Box: 2337 Damasco (Repubblica araba di Siria)

Numero di telefono: (+963) 11 2456777 e 2218602.

Numero di fax: (+963) 11 2237938 e 2211186.

E-mail: Publicrelations@reb.sy.

Sito web: www.reb.sy.

Banca di proprietà dello Stato che finanzia il regime.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Numero di telefono: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Numero di fax: +963-11-5667272.

Sito web: http://www.addounia.tv

Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria P.O. Box 9525

Numero di telefono: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Numero di fax +963 (11) 673 1274

E-mail: info@chamholding.sy.

Sito web:www.chamholding.sy

Sotto il controllo di Rami Makhlouf, la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damasco – Siria

Numero di telefono: +963-11-2212345

Numero di fax: +963-11-44694450

E-mail: sales@eltelm.com

Sito web: www.eltelme.com

Produzione e fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per l'esercito.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Indirizzo: Dara'a Highway, Damasco, Siria

Numero di telefono: +963-11-6858111

Numero di telefono cellulare: +963-933-240231

Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Indirizzo: Adra Free Zone Area Damasco, Siria

Numero di telefono: +963-11-5327266

Numero di telefono cellulare: +963-933-526812 +963-932-878282

Numero di fax: +963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco

Investimenti in progetti industriali e militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Il 100% della società è di proprietà di Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Numero di telefono: +963 11 61 26 270

Numero di fax: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy

Sito web: http://syriatel.sy/

Sotto il controllo di Rami Makhlouf, finanzia il regime. Conformemente al contratto di licenza versa il 50% degli utili al governo.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2o piano - Baramkeh - Damasco

Numero di telefono: +963 - 11- 2260805

Numero di fax: +963 - 11 - 2260806

E-mail: mail@champress.com

Sito web: www.champress.net

Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damasco – Duty Free Zone

Numero di telefono: 00963 11 2137400

Numero di fax: 00963 11 2139928

Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti.

1.12.2011

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco

Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damasco

Numero di telefono: 963112725499

Numero di fax: 963112725399

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damasco

Numero di telefono/fax: 963114471080

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damasco

Numero di telefono: +963-11-5111352

Numero di fax: +963-11-5110117

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damasco

P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damasco

P.O. Box 21120 Baramkeh, Damasco.

Numeri di telefono: 963112121816 963112121834 963112214650 963112212743 963115110117

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasco, Siria.

Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Finanzia il regime.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damasco, Siria

Numero di telefono: 963113141635

Numero di fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Società petrolifera statale. Finanzia il regime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660 Damasco – Siria.

Numeri di telefono: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Numeri di fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Joint venture detenuta per il 50 % dalla GPC. Finanzia il regime.

1.12.2011

ALLEGATO II bis

ELENCO DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasco, Siria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; tutti gli uffici [NPWMD]

Sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Numero di telefono: +963 11 2218890

Numero di fax: +963 11 2216975

Direzione generale: dir.cbs@mail.sy

Banca di proprietà dello Stato che finanzia il regime.

13.10.2011


ALLEGATO III

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

A.

Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Numero di telefono: +(32 2) 295 55 85


ALLEGATO IV

ELENCO DI «PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI» DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Codice SA

Descrizione delle merci

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato).

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs").


ALLEGATO V

APPARECCHIATURE, TECNOLOGIE E SOFTWARE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Nota generale

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

a)

apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (1) o nell'elenco comune delle attrezzature militari; o

b)

software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:

i)

al banco;

ii)

per corrispondenza;

iii)

per transazione elettronica; o

iv)

su ordinazione telefonica;; o

c)

software che sono sono di pubblico dominio.

Le categorie A, B, C, D ed E fanno riferimento alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Per "apparecchiature, tecnologie e software" ai sensi dell'articolo 4 si intende quanto segue:

A.

Elenco delle apparecchiature

apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti

apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati

apparecchiature di controllo delle radiofrequenze

apparecchiature di interferenze di reti e satelliti

apparecchiature di infezione a distanza

apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale

apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI (2)/MSISDN (3)/IMEI (4)/TMSI (5)

apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS (6)/GSM (7)/GPS (8)/GPRS (9)/UMTS (10)/CDMA (11)/ PSTN (12)

apparecchiature di intercettazione e controllo di informazioni DHCP (13)/SMTP (14)/GTP (15)

apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica

apparecchiature forensi a distanza

apparecchiature di motori di trattamento semantico

apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici

apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard

B.

Non utilizzato

C.

Non utilizzato

D.

"Software" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate sopra in A.

E.

"Tecnologie" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di "sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari".

Ai fini del presente allegato, per "controllo" si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.


(1)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(2)  IMSI è la sigla di "International Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

(3)  MSISDN è la sigla di "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number" (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

(4)  IMEI è la sigla di "International Mobile Equipment Identity" (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'MSISDN.

(5)  TMSI è la sigla di "Temporary Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

(6)  SMS è la sigla di "Short Message System" (servizio di messaggi brevi).

(7)  GSM è la sigla di "Global System for Mobile Communications" (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

(8)  GPS è la sigla di "Global Positioning System" (sistema di localizzazione globale via satellite).

(9)  GPRS è la sigla di "General Package Radio Service" (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

(10)  UMTS è la sigla di "Universal Mobile Telecommunication System" (sistema universale di comunicazioni mobili).

(11)  CDMA è la sigla di "Code Division Multiple Access" (accesso multiplo a divisione di codice).

(12)  PSTN è la sigla di "Public Switch Telephone Networks" (rete telefonica pubblica commutata).

(13)  DHCP è la sigla di "Dynamic Host Configuration Protocol" (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

(14)  SMTP è la sigla di "Simple Mail Transfer Protocol" (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

(15)  GTP è la sigla di "GPRS Tunneling Protocol" (protocollo di tunneling per GPRS).


ALLEGATO VI

ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DELLE TECNOLOGIE CHIAVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8

Note generali

1.

Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell'elenco che ne costituiscono l'elemento principale e che possano essere facilmente rimossi da questi o utilizzati per altri scopi.

N.B.:

Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

3.

Le definizioni di termini tra "virgolette singole" sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

4.

Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

1.

La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

2.

I divieti non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del presente regolamento.

3.

Il divieto di trasferimento di "tecnologia" non si applica per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

Prospezione e produzione di greggio e di gas naturale

1.A   Attrezzature

1.

Attrezzature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2.

Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori.

3.

Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale.

4.

Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

5.

Teste di pozzo di perforazione, ‧blowout preventer‧ e ‧alberi di Natale o croci di produzione‧ e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle "specifiche API e ISO" per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

Note tecniche:

a.

Il blowout preventer è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione.

b.

L'albero di Natale o croce di produzione è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale.

c.

Ai fini della presente voce, le specifiche API e ISO si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell'American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

6.

Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale.

7.

Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale.

8.

Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi.

9.

Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 e/o ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm3/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine.

10.

Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle "specifiche API e ISO" per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas.

Nota tecnica:

Ai fini di questa voce le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 17F dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina.

11.

Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m3/min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

1.B   Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1.

Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l'analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale.

2.

Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l'analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati.

3.

Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

1.C   Materiali

1.

Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo.

2.

Cementi e altri materiali rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale.

Nota tecnica:

Le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 10A dell'American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

3.

Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

1.D   Software

1.

"Software" appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale.

2.

"Software" appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni acquisite durate la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas.

3.

"Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità.

1.E   Tecnologia

1.

"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" e l'"utilizzazione" delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A11.

Raffinazione di olio greggio e liquefazione di gas naturale

2.A   Attrezzature

1.

Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:

a.

Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a 500 m2/m3, specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;

b.

scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffredddamento del gas naturale.

2.

Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore ai -120 °C e con una capacità di trasporto di più di 500 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

3.

"Coldbox" ed attrezzature della ‧coldbox‧ non specificate al punto 2.A.1.

Nota tecnica:

Il termine attrezzature della coldbox indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La coldbox comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno della coldbox si aggira sui –120 °C (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della coldbox è l'isolamento termico dell'attrezzatura sopra descritta.

4.

Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore ai –120 °C e componenti appositamente progettati a tal fine.

5.

Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore ai –120 °C.

6.

Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL.

7.

Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine.

8.

Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine.

9.

Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine.

10.

Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine.

11.

Unità di raffinazione per l'isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere, per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburici.

12.

Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

13.

Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali:

a.

acciai inossidabili con il 23% o più di cromo in peso;

b.

acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice ‧PRE (Pitting Resistance Equivalent Number)‧ superiore a 33.

Nota tecnica:

Il Pitting Resistance Equivalent Number (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per calcolare l'indice PRE è:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

"Pigs" (dispositivi per l'ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati

Nota tecnica:

Il pig è un'apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una conduttura dall'interno (stato di corrosione o formazione di fessure) ed è spinto dalla pressione del prodotto nella conduttura.

15.

Pig launcher (cassette di lancio) e pig catcher (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la rimozione dei pig.

16.

Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1 000 m3 (1 000 000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:

a.

serbatoi a tetto fisso,

b.

serbatoi a tetto galleggiante.

17.

Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm.

18.

Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine.

19.

Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2.B   Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1.

Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili.

2.

Sistemi di controllo d'interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione.

2.C   Materiali

1.

Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6)

2.

N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0).

3.

Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali.

4.

Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:

a.

metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;

b.

specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinate al processo di reforming catalitico;

c.

catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;

d.

catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di idrocracking catalitico e

5.

additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano.

Nota:

Questa voce include l'etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Software

1.

"Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità.

2.

"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

2.E   Tecnologia

1.

"Tecnologia" di condizionamento e purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità).

2.

"Tecnologia" di liquefazione del gas naturale, compresa la "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di impianti di GNL.

3.

"Tecnologia" di trasporto del gas naturale liquefatto.

4.

"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto.

5.

"Tecnologia" di stoccaggio del greggio e dei combustibili.

6.

"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di una raffineria, ad esempio:

6.1.

"Tecnologia" per la conversione delle olefine leggere in benzina;

6.2.

Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;

6.3.

Tecnologia di cracking catalitico e termico.


ALLEGATO VII

Attrezzature e tecnologie di cui all'articolo 12

8406 81

Turbine a vapore di potenza superiore a 40 MW

8411 82

Turbine a gas di potenza superiore a 5 000 kW

ex 8501

Tutti i motori e i generatori elettrici di potenza superiore a 3 MW o 5 000 kVA.


19.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 37/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

134,3

MA

66,0

TN

80,7

TR

118,4

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

229,9

TR

138,7

ZZ

184,3

0709 91 00

EG

82,2

MA

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

132,1

TR

133,4

ZZ

132,8

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

53,7

MA

53,6

TR

64,1

ZA

42,6

ZZ

49,5

0805 20 10

MA

72,3

ZZ

72,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,2

IL

83,4

JM

134,7

KR

92,8

MA

57,9

TR

85,4

ZZ

85,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

69,9

TR

55,3

UY

45,3

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

124,6

CL

82,5

CN

86,6

MK

29,3

US

149,0

ZA

93,2

ZZ

92,0

0808 30 90

CN

42,5

TR

116,3

US

143,6

ZZ

100,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


19.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 38/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2012

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 6 al 13 gennaio 2012 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l'importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in quattro sottocontingenti.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha suddiviso il sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) in quattro sottoperiodi trimestrali e ha fissato in 594 597 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 1, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1324/2011 della Commissione (4) ha derogato all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 per l'anno 2012 fondendo i sottoperiodi nn. 1 e 2 del sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) e ha fissato in 1 189 194 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 1, cha va dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

(4)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 gennaio 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 13 gennaio 2012, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(5)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il sottoperiodo contingentale in corso.

(6)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 gennaio 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 13 gennaio 2012, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 65,561415 %.

2.   È sospeso, per il sottoperiodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 13 gennaio 2012 nell'ambito del sottocontingente III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(4)  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 65.


19.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 39/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2012

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di gennaio 2012 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 gennaio 2012 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 gennaio 2012 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione del 0,395364 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.


19.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 40/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2012

concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o marzo 2012 al 31 maggio 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, dell'Argentina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di gennaio 2012 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007.

(4)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2012 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese gennaio 2012 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

100 %

Nuovi importatori

09.4099

1,219456 %

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

41,003539 %

Nuovi importatori

09.4100

0,365686 %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

100 %

Nuovi importatori

09.4102

3,905585 %


19.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 41/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2012

che sospende la presentazione di domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi oggetto di domande di titoli d’importazione presentate alle autorità competenti dal 1o al 7 gennaio 2012 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 sono pari alla quantità disponibile con i numeri d'ordine 09.4318, 09.4319 e 09.4321.

(2)

Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i numeri d’ordine 09.4318, 09.4319 e 09.4321,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2011/12 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d’ordine indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Campagna di commercializzazione 2011/2012

Domande presentate dall’1.1.2012 al 7.1.2012

Numero d’ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4317

Australia

Sospese

09.4318

Brasile

 (1)

Sospese

09.4319

Cuba

 (1)

Sospese

09.4320

Altri paesi terzi

Sospese

09.4321

India

 (1)

Sospese

«—»

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2011/2012

Domande presentate dall’1.1.2012 al 7.1.2012

Numero d’ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

 (2)

 

09.4326

Serbia

 (2)

 

09.4327

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

09.4328

Croazia

 (2)

 

«—»

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»

Campagna di commercializzazione 2011/2012

Domande presentate dall’1.1.2012 al 7.1.2012

Numero d’ordine

Tipo

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

 

«—»

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


(1)  Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

(2)  Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.


19.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 42/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2012

relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2012 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2012 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

(3)

Le domande di diritti di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2012 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2012 per quanto concerne il gruppo 5 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2012 relativamente ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   Alle domande dei diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2012, per quanto concerne il gruppo 5, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.4.2012-30.6.2012

(in %)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo 1.4.2012-30.6.2012

(in %)

5

09.4215

1,220003