ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.009.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 9

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
13 gennaio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vulture (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fasola Wrzawska (DOP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 23/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dauno (DOP)]

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 24/2012 della Commissione, del 12 gennaio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2012 della Commissione, del 12 gennaio 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2012 della Commissione, del 12 gennaio 2012, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o gennaio 2012 al 6 gennaio 2012 nell'ambito del sottocontingente IV del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 27/2012 della Commissione, del 12 gennaio 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011

12

 

 

DECISIONI

 

 

2012/27/PESC

 

*

Decisione del Comitato politico e di sicurezza EUBAM Rafah/2/2011, del 20 dicembre 2011, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah)

14

 

 

2012/28/PESC

 

*

Decisione EUPOL COPPS/1/2011 del Comitato politico e di sicurezza, del 20 dicembre 2011, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 21/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vulture (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Vulture", presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 133 del 4.5.2011, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

ITALIA

Vulture (DOP)


13.1.2012   

IT

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L 9/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 22/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fasola Wrzawska (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione “Fasola Wrzawska”, presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 129 del 30.4.2011, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

POLONIA

Fasola Wrzawska (DOP)


13.1.2012   

IT

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L 9/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 23/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dauno (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) come modificato dal regolamento (CE) n. 2325/97 (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernente la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è approvata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 322 del 25.11.1997, pag. 33.

(4)  GU C 129 del 30.4.2011, pag. 15.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 1.5.   Oli e grassi

ITALIA

Dauno (DOP)


13.1.2012   

IT

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L 9/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 24/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

62,7

TR

116,6

ZZ

89,7

0707 00 05

EG

206,0

TR

161,3

ZZ

183,7

0709 91 00

EG

252,4

MA

69,8

ZZ

161,1

0709 93 10

MA

92,6

TR

128,4

ZZ

110,5

0805 10 20

EG

70,3

MA

64,5

TR

66,9

ZZ

67,2

0805 20 10

MA

72,0

ZZ

72,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

76,7

MA

57,0

TR

85,1

ZZ

72,9

0805 50 10

TR

46,5

ZZ

46,5

0808 10 80

CA

124,6

CN

113,3

US

143,8

ZA

93,2

ZZ

118,7

0808 30 90

CN

73,0

US

113,5

ZZ

93,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


13.1.2012   

IT

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L 9/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 25/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 9/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 4 del 7.1.2012, pag. 5.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 13 gennaio 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 13 10 (1)

43,04

0,00

1701 14 10 (1)

43,04

0,00

1701 13 90 (1)

43,04

1,99

1701 14 90 (1)

43,04

1,99

1701 12 10 (1)

43,04

0,00

1701 12 90 (1)

43,04

1,70

1701 91 00 (2)

48,71

2,86

1701 99 10 (2)

48,71

0,00

1701 99 90 (2)

48,71

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


13.1.2012   

IT

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L 9/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 26/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2012

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o gennaio 2012 al 6 gennaio 2012 nell'ambito del sottocontingente IV del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l'importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in quattro sottocontingenti.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha fissato a 122 790 tonnellate il quantitativo del sottocontingente IV (numero d'ordine 09.4133) per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dal 1o gennaio 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 gennaio 2012, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente IV di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il periodo contingentale in corso.

(5)

Al fine di garantire una gestione efficace della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente IV di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dal 1o gennaio 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 gennaio 2012, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 2,484571 %.

2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 gennaio 2012 nell'ambito del sottocontingente IV di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.


13.1.2012   

IT

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L 9/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 27/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2012

relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2011/2012 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.

(2)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare o no un dazio doganale minimo per codice NC ad otto cifre.

(3)

In base alle offerte ricevute nell’ambito della quarta gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701, e nessun dazio minimo per i restanti codici a otto cifre dello stesso codice.

(4)

Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto l'11 gennaio 2012, per i codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 4.


ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre

Dazio doganale minimo

1

2

1701 12 10

X

1701 12 90

1701 13 10

X

1701 13 90

1701 14 10

270,16

1701 14 90

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate)

(X)

nessuna offerta


DECISIONI

13.1.2012   

IT

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L 9/14


DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA EUBAM RAFAH/2/2011

del 20 dicembre 2011

che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah)

(2012/27/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista l’azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’azione comune 2005/889/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS), conformemente all’articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti ai fini del controllo politico e della direzione strategica della missione EUBAM Rafah, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

In data 11 novembre 2008, con decisione EUBAM Rafah/1/2008 (2), il CPS, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, ha nominato il sig. Alain FAUGERAS capo della missione EUBAM Rafah. In data 21 maggio 2010, con decisione EUBAM Rafah/1/2010 (3), il CPS, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»), ha prorogato il mandato del sig. Alain FAUGERAS fino al 24 maggio 2011 e, con decisione EUBAM Rafah/1/2011 (4), tale mandato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011.

(3)

L’AR ha proposto al CPS di prorogare il mandato del sig. Alain FAUGERAS quale capo della missione EUBAM Rafah dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Alain FAUGERAS quale capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah) è prorogato dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  GU L 306 del 15.11.2008, pag. 99.

(3)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 25.

(4)  GU L 142 del 28.5.2011, pag. 63.


13.1.2012   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/15


DECISIONE EUPOL COPPS/1/2011 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 20 dicembre 2011

che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

(2012/28/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/784/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2010, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2010/784/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica di EUPOL COPPS, compresa, in particolare, la decisione relativa alla nomina di un capomissione.

(2)

Il 15 dicembre 2009, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il CPS, con decisione EUPOL COPPS/2/2009 (2), ha nominato il sig. Henrik MALMQUIST capo della missione EUPOL COPPS.

(3)

L’AR ha proposto di prorogare il mandato di capo di EUPOL COPPS del sig. MALMQUIST dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Henrik MALMQUIST quale capo della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) è prorogato dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica fino al 30 giugno 2012.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 335 del 18.12.2010, pag. 60.

(2)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 78.