ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.008.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 8

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
12 gennaio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/22/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all’adesione dell’Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso

1

 

 

2012/23/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso

13

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 13/2012 del Consiglio, del 6 gennaio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 15/2012 della Commissione, del 10 gennaio 2012, recante centosessantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

27

 

*

Regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano ( 1 )

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda la proroga dei contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti manufatti di iuta e di cocco

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 18/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

32

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 19/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

34

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 20/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 01/01/2012 al 06/01/2012 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 2305/2003 per l’orzo

35

 

 

DECISIONI

 

 

2012/24/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d’America e che svincola gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

36

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/25/UE

 

*

Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell’11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo

38

 

 

Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell’11 novembre 2011, relativo all’utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell’osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2011

relativa all’adesione dell’Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso

(2012/22/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio («protocollo di Atene») migliora sensibilmente il regime vigente in materia di responsabilità dei vettori e risarcimento dei passeggeri nel trasporto marittimo. In particolare prevede la responsabilità oggettiva del vettore e l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione, con il diritto di rivalersi direttamente nei confronti dell’assicuratore entro limiti definiti, nonché norme in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Il protocollo di Atene è pertanto in linea con l’obiettivo dell’Unione di migliorare il regime giuridico della responsabilità dei vettori.

(2)

Il protocollo di Atene modifica la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio («convenzione di Atene») disponendo, all’articolo 15, che, nelle relazioni tra le parti del protocollo, i due strumenti siano letti ed interpretati congiuntamente come un unico strumento.

(3)

La maggior parte delle norme del protocollo di Atene sono state integrate nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (1). L’Unione ha quindi esercitato la propria competenza nelle materie disciplinate da detto regolamento. Gli Stati membri, tuttavia, restano competenti riguardo a una serie di disposizioni del protocollo di Atene, quali la clausola di non partecipazione, che consente loro di stabilire limiti di responsabilità più elevati rispetto a quanto prescritto dal protocollo di Atene. Gli aspetti di competenza degli Stati membri ai sensi del protocollo di Atene e quelli che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione sono correlati. Pertanto, tenendo conto del loro dovere di leale cooperazione, negli ambiti di loro competenza ai sensi del protocollo di Atene gli Stati membri dovrebbero agire in modo coordinato.

(4)

Il protocollo di Atene è aperto alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani alle quali sia stata trasferita la competenza in alcune materie disciplinate dal protocollo di Atene.

(5)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19 del protocollo di Atene, le organizzazioni regionali di integrazione economica possono concludere il protocollo di Atene.

(6)

Nell’ottobre 2006 il comitato giuridico dell’Organizzazione marittima internazionale ha adottato la riserva e gli orientamenti IMO per l’attuazione della convenzione di Atene («orientamenti IMO») che riguardano alcuni suoi aspetti, tra cui, in particolare, il risarcimento dei danni connessi al terrorismo.

(7)

Il regolamento (CE) n. 392/2009 riporta in allegato le pertinenti disposizioni del testo consolidato della convenzione di Atene, nella versione modificata dal protocollo di Atene, e gli orientamenti IMO.

(8)

A norma dell’articolo 19 del protocollo di Atene, all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal protocollo di Atene.

(9)

È pertanto opportuno che l’Unione aderisca al protocollo di Atene e formuli la riserva prevista negli orientamenti IMO. Il fatto che una tale riserva sia formulata non dovrebbe essere interpretato come un’alterazione dell’attuale ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri per quanto concerne la certificazione e i controlli da parte delle autorità statali.

(10)

Talune disposizioni del protocollo di Atene riguardano la cooperazione giudiziaria in materia civile e rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del titolo V della parte terza del TFUE. Una decisione distinta relativa a tali disposizioni deve essere adottata parallelamente alla presente decisione.

(11)

Se possibile, gli Stati membri che devono ratificare il protocollo di Atene o aderirvi dovrebbero farlo simultaneamente. Detti Stati membri dovrebbero pertanto scambiarsi informazioni sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure di ratifica o di adesione per poter predisporre, per quanto possibile, il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o di adesione. All’atto di ratificare il protocollo di Atene o di aderirvi, gli Stati membri dovrebbero formulare la riserva prevista negli orientamenti IMO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’adesione dell’Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio («protocollo di Atene») è approvata a nome dell’Unione europea, per quanto concerne le materie di competenza esclusiva dell’Unione, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso.

Il testo del protocollo di Atene, ad eccezione degli gli articoli 10 e 11, è riportato nell’allegato.

Articolo 2

1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di adesione dell’Unione al protocollo di Atene ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, e dell’articolo 19 di detto protocollo.

2.   All’atto del deposito dello strumento di adesione l’Unione rende la seguente dichiarazione sulla competenza:

«1.

Il protocollo di Atene del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio dispone, all’articolo 19, che un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani che le hanno trasferito la propria competenza in determinate materie regolate dal protocollo possa firmarlo, a condizione di presentare la dichiarazione di cui al detto articolo. L’Unione ha deciso di aderire al protocollo di Atene e procede quindi alla dichiarazione.

2.

Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3.

La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri dell’Unione europea cui non si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), né pregiudica le misure che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù del protocollo a nome e nell’interesse di quei territori.

4.

Gli Stati membri dell’Unione europea hanno attribuito competenza esclusiva all’Unione per quanto concerne le misure adottate in base all’articolo 100 TFUE. Dette misure sono state adottate, per quanto concerne gli articoli 1 e 1 bis, l’articolo 2, paragrafo 2, gli articoli da 3 a 16 e gli articoli 18, 20 e 21 della convenzione di Atene, come modificata dal protocollo di Atene, e le disposizioni degli orientamenti IMO, mediante il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

5.

L’esercizio della competenza che gli Stati membri hanno trasferito all’Unione europea a norma del TFUE è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Nel quadro del TFUE le istituzioni competenti possono prendere decisioni che determinano l’estensione della competenza dell’Unione europea. L’Unione europea si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca un prerequisito per l’esercizio della sua competenza in ordine alle questioni disciplinate dal protocollo di Atene. L’Unione europea comunicherà la dichiarazione modificata al segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale.».

3.   La persona o le persone designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo formulano la riserva contenuta negli orientamenti IMO all’atto di depositare lo strumento di adesione dell’Unione al protocollo di Atene.

Articolo 3

L’Unione deposita il suo strumento di adesione al protocollo di Atene entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché gli strumenti di ratifica o adesione al protocollo di Atene siano depositati entro un termine ragionevole e, se possibile, entro il 31 dicembre 2011.

2.   Gli Stati membri formulano la riserva prevista negli orientamenti IMO all’atto di depositare gli strumenti di ratifica o adesione al protocollo di Atene.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

S. NOWAK


(1)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.


ALLEGATO

TRADUZIONE

PROTOCOLLO DEL 2002 ALLA CONVENZIONE DI ATENE RELATIVA AL TRASPORTO VIA MARE DEI PASSEGGERI E DEL LORO BAGAGLIO

GLI STATI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO che è opportuno rivedere la convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, conclusa ad Atene il 13 dicembre 1974, per prevedere un risarcimento più elevato, introdurre un regime di responsabilità oggettiva, stabilire una procedura semplificata per l’aggiornamento dei limiti di responsabilità, e per garantire l’assicurazione obbligatoria a beneficio dei passeggeri,

RICORDANDO che il protocollo del 1976 alla convenzione introduce il diritto speciale di prelievo quale unità di conto in sostituzione del franco-oro,

PRESO ATTO della mancata entrata in vigore del protocollo del 1990 alla convenzione, che prevede un risarcimento più elevato e una procedura semplificata per l’aggiornamento dei limiti di responsabilità,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente protocollo si intende per:

1.

«convenzione», il testo della convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio;

2.

«Organizzazione», l’Organizzazione marittima internazionale;

3.

«Segretario generale», il segretario generale dell’Organizzazione.

Articolo 2

L’articolo 1, paragrafo 1 della convenzione è sostituito dal seguente testo:

«1.

a)

«vettore», la persona dalla quale o per conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia eseguito effettivamente da tale persona o da un vettore di fatto;

b)

«vettore di fatto», la persona diversa dal vettore, sia essa il proprietario, il noleggiatore o l’armatore della nave, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto; e

c)

«vettore che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto», il vettore di fatto o il vettore, nella misura in cui quest’ultimo esegua effettivamente il trasporto.’

Articolo 3

1.   L’articolo 1, paragrafo 10, della convenzione è sostituito dal seguente testo:

«10.   «Organizzazione», l’Organizzazione marittima internazionale.»

2.   All’articolo 1 della convenzione è aggiunto il seguente paragrafo 11:

«11.   «Segretario generale», il segretario generale dell’Organizzazione.»

Articolo 4

L’articolo 3 della convenzione è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3

Responsabilità del vettore

1.   Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un passeggero a causa di un sinistro marittimo nella misura in cui, per il suddetto passeggero, tali danni non siano superiori a 250 000 unità di conto per ogni singolo evento, a meno che il vettore stesso non dimostri che il sinistro:

a)

è dovuto a un atto di guerra, ad ostilità, a una guerra civile, a un’insurrezione o a un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile; o

b)

è stato interamente causato da un atto o un’omissione intenzionale di un terzo.

Se e nella misura in cui i danni superano il suddetto limite, il vettore è ulteriormente responsabile a meno che non provi che l’evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.

2.   Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un passeggero per cause diverse da un sinistro marittimo se l’evento dannoso è imputabile a sua colpa o negligenza. L’onere di provare la colpa o la negligenza spetta al ricorrente.

3.   Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento del bagaglio a mano se l’evento dannoso è imputabile a sua colpa o negligenza. La colpa o la negligenza del vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente marittimo.

4.   Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di bagagli diversi dal bagaglio a mano a meno che non provi che l’evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.

5.   Ai fini del presente articolo:

a)

per «sinistro marittimo» si intende il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l’incaglio della nave, o un’esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave;

b)

l’espressione «colpa o negligenza del vettore» comprende la colpa o la negligenza dei suoi dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni;

c)

per «difetto della nave» si intende qualsiasi malfunzionamento, guasto o non conformità alle regole di sicurezza applicabili in relazione a qualsiasi parte della nave o delle sue attrezzature utilizzata per la fuga, l’evacuazione, l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, o per la propulsione o il governo della nave, la sicurezza della navigazione, l’ormeggio, l’ancoraggio, l’arrivo o la partenza dal luogo di ormeggio o di ancoraggio, o il contenimento dei danni dopo un allagamento, o per la messa in mare dei mezzi di salvataggio; e

d)

il termine «danni» non comprende i danni punitivi o esemplari.

6.   La responsabilità del vettore ai sensi del presente articolo si riferisce unicamente ai danni derivanti da eventi verificatisi durante il trasporto. Il ricorrente ha l’onere di provare che l’evento dannoso è avvenuto durante il trasporto, nonché l’entità del danno.

7.   La presente convenzione lascia impregiudicato il diritto del vettore di esercitare un’azione di regresso nei confronti di eventuali terzi o di invocare il concorso di colpa ai sensi dell’articolo 6. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto alla limitazione della responsabilità di cui agli articoli 7 e 8 della presente convenzione.

8.   La presunzione di colpa o negligenza di una parte o l’attribuzione ad essa dell’onere della prova non impediscono l’esame delle prove a favore di tale parte.»

Articolo 5

Alla convenzione è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Assicurazione obbligatoria

1.   In caso di trasporto di passeggeri a bordo di una nave immatricolata in uno Stato contraente e abilitata a trasportare più di dodici passeggeri, il vettore che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto è tenuto a sottoscrivere un’assicurazione o altra garanzia finanziaria, quale la garanzia di una banca o di analogo istituto finanziario, a copertura della responsabilità prevista dalla presente convenzione per morte o lesioni personali dei passeggeri. Il limite dell’assicurazione obbligatoria o della garanzia finanziaria non deve essere inferiore a 250 000 unità di conto per passeggero per ogni singolo evento.

2.   Una volta che l’autorità competente di uno Stato contraente abbia accertato il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, ad ogni nave è rilasciato un certificato attestante l’esistenza di un’assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente al disposto della presente convenzione. Qualora si tratti di una nave immatricolata in uno Stato contraente, il certificato è rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; qualora si tratti di una nave non immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall’autorità competente di qualsiasi Stato contraente. Il certificato deve essere conforme al modello allegato alla presente convenzione e contenere le seguenti informazioni:

a)

nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di immatricolazione;

b)

nome e sede principale del vettore che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;

c)

numero IMO di identificazione della nave;

d)

tipo e durata della garanzia;

e)

nome e luogo della sede principale dell’assicuratore o del garante, ed eventualmente sede presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia; e

f)

periodo di validità del certificato, che non deve superare quello dell’assicurazione o della garanzia.

3.

a)

Ciascuno Stato contraente può autorizzare un’istituzione o un organismo da esso riconosciuto a rilasciare il certificato. L’istituzione o l’organismo informa lo Stato in questione del rilascio di ciascun certificato. In ogni caso lo Stato contraente garantisce la completezza e l’esattezza del certificato rilasciato e si impegna ad assicurare l’adozione delle misure necessarie a soddisfare tale obbligo.

b)

Ciascuno Stato contraente notifica al segretario generale:

i)

le responsabilità e le condizioni specifiche dell’autorizzazione concessa all’istituzione o all’organismo da esso riconosciuto;

ii)

la revoca dell’autorizzazione; e

iii)

la data a partire dalla quale decorrono gli effetti dell’autorizzazione o della revoca.

L’autorizzazione non ha effetto se non trascorsi tre mesi dalla data della trasmissione dell’apposita notifica al segretario generale.

c)

L’istituzione o l’organismo autorizzato a rilasciare i certificati a norma del presente paragrafo ha quantomeno la facoltà di revocare i certificati qualora non siano state rispettate le condizioni alle quali sono stati rilasciati. In ogni caso l’istituzione o l’organismo informa della revoca lo Stato per conto del quale è stato rilasciato il certificato.

4.   Il certificato è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non è né l’inglese, né il francese, né lo spagnolo, il testo deve essere accompagnato da una traduzione in una di queste lingue; previa decisione dello Stato, la lingua ufficiale nazionale può essere omessa.

5.   Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l’autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è immatricolata in uno Stato contraente, presso l’autorità che ha rilasciato o autenticato il certificato.

6.   Non sono conformi alle disposizioni del presente articolo le assicurazioni o altre garanzie finanziarie i cui effetti, per un motivo diverso dalla scadenza del termine di validità indicato nel certificato, possono cessare prima del termine di tre mesi dal giorno in cui ne è stato dato preavviso all’autorità di cui al paragrafo 5, a meno che il certificato non sia stato restituito a detta autorità o non sia stato rilasciato un nuovo certificato entro tale termine. Le disposizioni che precedono sono altresì applicabili ad ogni modifica in seguito alla quale l’assicurazione o la garanzia finanziaria cessi di soddisfare le disposizioni del presente articolo.

7.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo, lo Stato di immatricolazione della nave stabilisce le condizioni di rilascio e di validità del certificato.

8.   Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata in modo da impedire ad uno Stato contraente di dare credito alle informazioni ottenute da altri Stati, dall’Organizzazione o da altre organizzazioni internazionali riguardo alla situazione finanziaria degli assicuratori o dei garanti ai fini della presente convenzione. In questi casi lo Stato contraente che dà credito alle informazioni non è sollevato dalla sua responsabilità in quanto Stato che ha rilasciato il certificato.

9.   Ai fini della presente convenzione, ciascuno Stato contraente accetta i certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di un altro Stato contraente e li considera equivalenti ai certificati da esso rilasciati o autenticati, anche qualora riguardino una nave non immatricolata in uno Stato contraente. Uno Stato contraente può in qualsiasi momento chiedere una consultazione con lo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato ove ritenga che l’assicuratore o il garante indicato nel certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla convenzione.

10.   Le richieste di risarcimento dei danni coperti da assicurazione o altra garanzia finanziaria in virtù del presente articolo possono essere proposte direttamente nei confronti dell’assicuratore o del garante. In questo caso, il limite di responsabilità dell’assicuratore o del garante è l’importo di cui al paragrafo 1, anche qualora il vettore o il vettore di fatto non abbiano diritto alla limitazione della responsabilità. Il convenuto può sollevare le eccezioni (diverse dal fallimento o dalla messa in liquidazione) che sarebbero invocabili dal vettore di cui al paragrafo 1, ai sensi della presente convenzione. Egli può inoltre eccepire che il danno è imputabile al comportamento doloso dell’assicurato, ma non può avvalersi di alcun’altra eccezione che sarebbe invocabile nel caso di un’azione dell’assicurato nei suoi confronti. In ogni caso il convenuto ha il diritto di chiamare in giudizio il vettore e il vettore di fatto.

11.   Le somme previste a titolo di assicurazione o altra garanzia finanziaria sottoscritta a norma del paragrafo 1 sono destinate esclusivamente a soddisfare le richieste di risarcimento promosse in virtù della presente convenzione; il pagamento di tali somme libera da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente convenzione a concorrenza dell’importo corrisposto.

12.   Ciascuno Stato contraente autorizza ad operare le navi battenti la propria bandiera e soggette alle disposizioni del presente articolo solo qualora siano munite di un certificato rilasciato a norma del paragrafo 2 o 15.

13.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo, nella misura in cui sia applicabile la presente convenzione ogni Stato contraente provvede affinché, secondo la propria legislazione nazionale, le navi in entrata o in uscita dai suoi porti autorizzate a trasportare più di dodici passeggeri, a prescindere dal luogo di immatricolazione, siano coperte da un’assicurazione o altra garanzia finanziaria conforme ai requisiti del paragrafo 1.

14.   In deroga al paragrafo 5, ciascuno Stato contraente può notificare al segretario generale che ai fini del paragrafo 13, le navi in entrata o in uscita dai suoi porti non sono tenute ad avere a bordo o ad esibire il certificato di cui al paragrafo 2, a condizione che lo Stato contraente che rilascia il certificato abbia comunicato al segretario generale di disporre di una documentazione in formato elettronico, accessibile a tutti gli Stati contraenti, che attesta l’esistenza del certificato e consente agli Stati contraenti di adempiere ai propri obblighi in virtù del paragrafo 13.

15.   Qualora le navi di proprietà di uno Stato contraente non siano coperte da un’assicurazione o altra garanzia finanziaria, le pertinenti disposizioni del presente articolo non sono applicabili; tali navi devono tuttavia disporre di un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione in cui si attesti che esse sono di proprietà di tale Stato e che la responsabilità è coperta a concorrenza dei limiti di cui al paragrafo 1. Il certificato deve essere conforme per quanto possibile al modello prescritto dal paragrafo 2.»

Articolo 6

L’articolo 7 della convenzione è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 7

Limiti di responsabilità in caso di morte o lesioni personali

1.   La responsabilità del vettore in caso di morte o lesioni personali di un passeggero ai sensi dell’articolo 3 è limitata in ogni caso a 400 000 unità di conto per passeggero per ogni singolo evento. Se, in base alla legge del tribunale adito, il risarcimento è corrisposto sotto forma di rendita periodica, il valore capitale della rendita non può superare tale limite.

2.   Ciascuno Stato contraente può stabilire mediante specifiche norme di diritto nazionale il limite di responsabilità di cui al paragrafo 1, a condizione che l’eventuale limite nazionale di responsabilità non sia inferiore a quello stabilito al paragrafo 1. Gli Stati contraenti che si avvalgono della facoltà prevista nel presente paragrafo informano il segretario generale dei limiti di responsabilità fissati o dell’assenza di limiti.»

Articolo 7

L’articolo 8 della convenzione è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 8

Limiti di responsabilità in caso di perdita o danni ai bagagli e ai veicoli

1.   La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni al bagaglio a mano è limitata in ogni caso a 2 250 unità di conto per passeggero per ciascun trasporto.

2.   La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni ai veicoli, compresi tutti i bagagli trasportati sopra o all’interno del veicolo, è limitata in ogni caso a 12 700 unità di conto per veicolo per ciascun trasporto.

3.   La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni a bagagli diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 è in ogni caso limitata a 3 375 unità di conto per passeggero per ciascun trasporto.

4.   Il vettore e il passeggero possono convenire che la responsabilità del vettore sia soggetta ad una franchigia non superiore a 330 unità di conto in caso di danni a un veicolo e a 149 unità di conto per passeggero in caso di perdita o danni ad altri bagagli; tale somma è dedotta dall’importo della perdita o del danno.»

Articolo 8

L’articolo 9 della convenzione è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 9

Unità di conto e conversione

1.   L’unità di conto di cui alla presente convenzione è il diritto speciale di prelievo, quale definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4 bis, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo l e all’articolo 8 sono convertiti nella moneta nazionale dello Stato del tribunale adito sulla base del valore di tale moneta in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza o alla data stabilita di comune accordo dalle parti. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di calcolo applicato dal Fondo stesso a tale data per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato contraente.

2.   Tuttavia, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi momento successivo, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il cui ordinamento non consenta l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 possono dichiarare che l’unità di conto di cui al paragrafo 1 è pari a 15 franchi-oro. Il franco-oro di cui al presente paragrafo corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro fino al titolo di novecento millesimi. La conversione del franco-oro nella moneta nazionale è effettuata secondo la legislazione dello Stato interessato.

3.   Il calcolo di cui all’ultima frase del paragrafo 1 e la conversione di cui al paragrafo 2 sono effettuati in maniera tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato contraente, nella misura del possibile, lo stesso valore reale, per gli importi di cui agli articoli 3, paragrafo 1, 4 bis, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e all’articolo 8, che risulterebbe dall’applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati contraenti comunicano al segretario generale il metodo di calcolo adottato in applicazione del paragrafo 1 o, a seconda dei casi, il risultato della conversione di cui al paragrafo 2, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione e ogniqualvolta si proceda alla loro modifica.»

Articolo 9

L’articolo 16, paragrafo 3 della convenzione è sostituito dal seguente testo:

«3.   Le cause di sospensione e di interruzione dei termini di prescrizione sono regolate dalla legge del tribunale adito, ma in nessun caso le azioni previste dalla presente convenzione potranno essere proposte qualora siano trascorsi:

a)

cinque anni dalla data dello sbarco del passeggero o, se posteriore, dalla data in cui lo sbarco avrebbe dovuto aver luogo; oppure

b)

tre anni dalla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto ragionevolmente avere conoscenza della lesione, della perdita o del danno causato dall’incidente, qualora tale data sia anteriore.»

Articolo 10

[non riprodotto]

Articolo 11

[non riprodotto]

Articolo 12

L’articolo 18 della convenzione è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

Nullità delle clausole contrattuali

È nulla ogni clausola contrattuale conclusa prima dell’evento che ha causato la morte o le lesioni personali del passeggero, o la perdita o i danni ai bagagli, intesa ad escludere la responsabilità nei confronti del passeggero di qualsiasi soggetto responsabile ai sensi della presente convenzione o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella presente convenzione, salvo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, nonché qualsiasi clausola diretta ad invertire l’onere della prova incombente al vettore o al vettore di fatto o avente l’effetto di limitare le possibilità di scelta di cui all’articolo 17, paragrafo 1 o 2; tuttavia la nullità di tale clausola non determina la nullità dell’intero contratto di trasporto, che rimane soggetto alle disposizioni della presente convenzione.»

Articolo 13

L’articolo 20 della convenzione è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 20

Danni nucleari

I danni causati da incidenti nucleari non comportano alcuna responsabilità ai sensi della presente convenzione:

a)

qualora siano imputabili all’esercente di un impianto nucleare ai sensi della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, come modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, o della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilità civile in materia di danno nucleare, o dei relativi emendamenti o protocolli in vigore; o

b)

qualora siano imputabili all’esercente di un impianto nucleare in virtù di una legge nazionale sulla responsabilità per danni nucleari, a condizione che tale legge sia sotto ogni profilo altrettanto favorevole nei confronti delle potenziali vittime dei danni della convenzione di Parigi o della convenzione di Vienna o dei relativi emendamenti o protocolli in vigore.»

Articolo 14

Modello di certificato

1.   Il modello di certificato riportato nell’allegato del presente protocollo è aggiunto come allegato alla convenzione.

2.   Alla convenzione è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Allegato

L’allegato costituisce parte integrante della presente convenzione.»

Articolo 15

Interpretazione e applicazione

1.   Nei rapporti tra le parti del presente protocollo, la convenzione e il protocollo saranno letti e interpretati congiuntamente come un unico strumento.

2.   La convenzione, nel testo riveduto dal presente protocollo, si applica unicamente alle richieste di risarcimento dei danni per fatti avvenuti dopo l’entrata in vigore del presente protocollo nei confronti di ciascuno Stato.

3.   Gli articoli da 1 a 22 della convenzione, nel testo riveduto dal presente protocollo, insieme agli articoli da 17 a 25 del presente protocollo e al relativo allegato, costituiscono la convenzione di Atene del 2002 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio.

Articolo 16

Alla convenzione è aggiunto il seguente articolo 22 bis:

«Articolo 22 bis

Clausole finali della convenzione

Gli articoli da 17 a 25 del protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio costituiscono le clausole finali della convenzione. Nella presente convenzione i riferimenti agli Stati contraenti si intendono come riferimenti agli Stati contraenti del protocollo.»

CLAUSOLE FINALI

Articolo 17

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1.   Il presente protocollo è aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione dal 1o maggio 2003 fino al 30 aprile 2004 e resta successivamente aperto all’adesione.

2.   Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente protocollo mediante:

a)

firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o

b)

firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o

c)

adesione.

3.   La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il segretario generale.

4.   Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l’entrata in vigore di una modifica al presente protocollo nei confronti di tutti gli Stati contraenti esistenti, o dopo l’adempimento di tutte le formalità richieste per l’entrata in vigore della modifica nei confronti di tali Stati contraenti, si considera riferito al presente protocollo come modificato.

5.   Uno Stato non può esprimere il proprio consenso ad essere vincolato dal presente protocollo a meno che, in quanto parte, non denunci:

a)

la convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, conclusa ad Atene il 13 dicembre 1974;

b)

il protocollo alla convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, concluso a Londra il 19 novembre 1976; e

c)

il protocollo del 1990 che modifica la convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, concluso a Londra il 29 marzo 1990,

con effetto a partire dalla data in cui il presente protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato ai sensi dell’articolo 20.

Articolo 18

Stati con più ordinamenti giuridici

1.   Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto del presente protocollo, vigono ordinamenti giuridici diversi possono dichiarare che il presente protocollo si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e possono in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione.

2.   Tale dichiarazione dovrà essere notificata al segretario generale e dovrà indicare esattamente le unità territoriali alle quali si applica il presente protocollo.

3.   Nel caso di uno Stato contraente che abbia presentato la predetta dichiarazione:

a)

i riferimenti allo Stato di immatricolazione della nave e - in relazione al certificato di assicurazione obbligatoria - allo Stato di rilascio o di autenticazione devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, all’unità territoriale in cui la nave è immatricolata e a quella che rilascia o autentica il certificato;

b)

i riferimenti alle disposizioni legislative nazionali, ai limiti nazionali di responsabilità e alla moneta nazionale devono intendersi come riferimenti alle disposizioni legislative, ai limiti di responsabilità e alla moneta della pertinente unità territoriale; e

c)

i riferimenti ai tribunali e alle sentenze che devono essere riconosciute negli Stati contraenti devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, ai tribunali dell’unità territoriale e alle sentenze che devono essere riconosciute in tale unità.

Articolo 19

Organizzazioni regionali di integrazione economica

1.   Le organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani alle quali sia stata trasferita la competenza in alcune materie disciplinate dal presente protocollo possono firmare, ratificare, accettare o approvare il protocollo o aderirvi. Le organizzazioni regionali di integrazione economica che siano parti del presente protocollo hanno gli stessi diritti ed obblighi degli Stati contraenti, nella misura in cui siano competenti nelle materie ivi disciplinate.

2.   Per l’esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei rispettivi Stati membri che sono parti del presente protocollo e che hanno trasferito a dette organizzazioni le proprie competenze nella materia in questione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.

3.   Nel caso in cui, ai fini del presente protocollo, il numero di Stati contraenti sia rilevante, e in particolare (ma non esclusivamente) ai fini degli articoli 20 e 23, le organizzazioni regionali di integrazione economica non contano come Stati contraenti in aggiunta ai rispettivi Stati membri che siano Stati contraenti.

4.   All’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica formula una dichiarazione indirizzata al segretario generale, specificando le materie disciplinate dal presente protocollo oggetto di un trasferimento di competenze da parte dei rispettivi Stati membri che siano firmatari o parti del presente protocollo, nonché eventuali restrizioni relative all’ambito di tali competenze. L’organizzazione regionale di integrazione economica comunica tempestivamente al segretario generale qualsiasi modifica della ripartizione delle competenze specificata nella dichiarazione di cui al presente paragrafo, compresi i nuovi trasferimenti di competenze. Tali dichiarazioni sono trasmesse dal segretario generale ai sensi dell’articolo 24 del presente protocollo.

5.   Si presume che gli Stati contraenti che siano Stati membri di un’organizzazione regionale di integrazione economica a sua volta parte contraente del presente protocollo abbiano competenza in tutte le materie disciplinate dal presente protocollo in relazione alle quali non sia stato specificamente dichiarato o notificato un trasferimento di competenze ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 20

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo entra in vigore trascorsi dodici mesi dalla data alla data in cui dieci Stati l’abbiano firmato senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o abbiano depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale.

2.   Per ogni Stato che ratifichi, accetti, approvi il presente protocollo o vi aderisca dopo che siano state soddisfatte le condizioni relative all’entrata in vigore specificate nel paragrafo 1, il protocollo entra in vigore trascorsi tre mesi dalla data del deposito del pertinente strumento, ma non prima della sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 21

Denuncia

1.   Ciascuno Stato contraente può denunciare il presente protocollo in qualsiasi momento a partire dalla data dell’entrata in vigore nei propri confronti.

2.   La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il segretario generale.

3.   La denuncia ha effetto trascorsi dodici mesi dalla data del deposito del relativo strumento presso il segretariato generale o in qualsiasi altra data successiva specificata nel suddetto strumento.

4.   Tra gli Stati contraenti del presente protocollo, la denuncia della convenzione ai sensi dell’articolo 25 della medesima non deve intendersi come denuncia della convenzione nel testo riveduto dal presente protocollo.

Articolo 22

Revisione e modifica

1.   L’Organizzazione può convocare una conferenza ai fini della revisione o della modifica del presente protocollo.

2.   L’Organizzazione convoca una Conferenza degli Stati contraenti ai fini della revisione o della modifica del presente protocollo su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.

Articolo 23

Modifica dei limiti

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 22, la procedura speciale descritta nel presente articolo si applica esclusivamente per la modifica dei limiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4 bis, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 1 e all’articolo 8 della convenzione, nel testo riveduto dal presente protocollo.

2.   Su richiesta di almeno la metà e in ogni caso di almeno sei Stati contraenti, le proposte di modifica dei limiti (ivi comprese le franchigie) di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4 bis, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 1 e all’articolo 8 della convenzione, come riveduta dal presente protocollo, sono trasmesse dal segretario generale a tutti i membri dell’Organizzazione e a tutti gli Stati contraenti.

3.   Le proposte di modifica presentate e trasmesse a norma del paragrafo 2 sono sottoposte all’esame del comitato giuridico dell’Organizzazione (di seguito il comitato giuridico) almeno sei mesi dopo la loro trasmissione.

4.   Tutti gli Stati contraenti della convenzione, come riveduta dal presente protocollo, siano essi membri dell’Organizzazione o meno, hanno il diritto partecipare ai lavori del comitato giuridico per l’esame e l’adozione delle modifiche.

5.   Le modifiche sono adottate a maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al comitato giuridico, ampliato conformemente al paragrafo 4, a condizione che al momento della votazione sia presente almeno metà degli Stati contraenti della convenzione come riveduta dal presente protocollo.

6.   In sede di esame delle proposte di modifica dei limiti, il comitato giuridico tiene conto degli eventi già verificatisi, e in particolare dell’ammontare dei danni da essi derivati, delle variazioni del valore monetario e delle ripercussioni della modifica proposta sul costo dell’assicurazione.

7.

a)

Le modifiche dei limiti di cui al presente articolo non possono essere prese in esame prima che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la presente convenzione è stata aperta alla firma né prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’entrata in vigore di una precedente modifica ai sensi del presente articolo.

b)

I limiti non possono essere aumentati al punto da superare un importo corrispondente al limite fissato dalla convenzione, nel testo riveduto dal presente protocollo, maggiorato di un interesse composto annuo del 6 % a partire dalla data in cui la presente convenzione è stata aperta alla firma.

c)

I limiti non possono essere aumentati al punto da superare un importo corrispondente al triplo del limite fissato dalla convenzione nel testo riveduto dal presente protocollo.

8.   L’Organizzazione notifica a tutti gli Stati contraenti ogni modifica adottata ai sensi del paragrafo 5. La modifica si considera accettata trascorsi diciotto mesi dalla data della sua notifica, salvo qualora entro questo termine almeno un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento della sua adozione abbia comunicato al segretario generale che non intende accettarla, nel qual caso la modifica è respinta e priva di efficacia.

9.   Una modifica considerata accettata a norma del paragrafo 8 entra in vigore diciotto mesi dopo l’accettazione.

10.   Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dalla modifica a meno che non denuncino il presente protocollo a norma dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima che essa entri in vigore. La denuncia ha effetto a partire dall’entrata in vigore della modifica.

11.   Qualora sia stata adottata una modifica ma non sia ancora scaduto il termine di diciotto mesi per la sua accettazione, gli Stati che diventino parti contraenti durante tale periodo sono vincolati dalla modifica qualora essa entri in vigore. Gli Stati che diventino parti contraenti dopo tale periodo sono vincolati dalle modifiche già accettate a norma del paragrafo 8. Nei casi di cui al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da una modifica al momento della sua entrata in vigore o, se posteriore, al momento dell’entrata in vigore nei suoi confronti del presente protocollo.

Articolo 24

Depositario

1.   Il presente protocollo e le eventuali modifiche adottate a norma dell’articolo 23 sono depositati presso il segretario generale.

2.   Il segretario generale:

a)

informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o che vi hanno aderito:

i)

di ogni nuova firma o del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della relativa data;

ii)

di ogni dichiarazione e comunicazione prevista a norma dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 18, paragrafo 1 e dell’articolo 19, paragrafo 4 della convenzione nel testo riveduto dal presente protocollo;

iii)

della data di entrata in vigore del presente protocollo;

iv)

di ogni proposta di modifica dei limiti presentata ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2 del presente protocollo;

v)

di ogni modifica adottata ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5 del presente protocollo;

vi)

di ogni modifica che si consideri accettata ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 8 del presente protocollo, e della data della sua entrata in vigore ai sensi dei paragrafi 8 e 9 del medesimo articolo;

vii)

del deposito di ogni strumento di denuncia del presente protocollo, della data di ricezione e della data a partire dalla quale la denuncia ha effetto;

viii)

di ogni comunicazione prevista da uno qualsiasi degli articoli del presente protocollo;

b)

trasmette copie certificate conformi del presente protocollo a tutti gli Stati che lo abbiano firmato o vi abbiano aderito.

3.   Al momento dell’entrata in vigore del presente protocollo, il segretario generale ne trasmette il testo al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 25

Lingue

Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

FATTO A LONDRA, il primo novembre duemiladue.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.

 

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO DI ATENE

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12.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2011

relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso

(2012/23/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 1, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio ("protocollo di Atene") migliora sensibilmente il regime vigente in materia di responsabilità dei vettori e risarcimento dei passeggeri nel trasporto marittimo.

(2)

Il protocollo di Atene modifica la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio disponendo, all'articolo 15, che, nelle relazioni tra le parti del protocollo, i due strumenti siano letti ed interpretati congiuntamente come un unico strumento.

(3)

Gli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1). L'Unione ha quindi competenza esclusiva per quanto concerne gli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene.

(4)

All'atto di adesione dell'Unione al protocollo di Atene, le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui all'articolo 10 dello stesso dovrebbero prevalere sulle pertinenti norme dell'Unione.

(5)

Tuttavia, le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di cui all'articolo 11 del protocollo di Atene non dovrebbero prevalere né sulle pertinenti norme dell'Unione, estese alla Danimarca con l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), né sulle norme della convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 16 settembre 1988 (3), o della convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 30 ottobre 2007 (4), in quanto l'applicazione di tali norme ha l'effetto di far riconoscere ed eseguire le sentenze almeno nella stessa misura prevista dal protocollo di Atene.

(6)

Il protocollo di Atene è aperto alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani alle quali sia stata trasferita la competenza in alcune materie disciplinate dal protocollo di Atene.

(7)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 19 del protocollo di Atene, le organizzazioni regionali di integrazione economica possono concludere il protocollo di Atene.

(8)

Il Regno Unito e l'Irlanda, cui si applica il protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, saranno vincolati in quanto parte dell'Unione europea dagli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione in relazione gli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene. Essa sarà vincolata da tali articoli solo in quanto parte contraente distinta.

(10)

La maggior parte delle norme del protocollo di Atene sono state integrate nel diritto dell'Unione dal regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (5). L'Unione ha quindi esercitato la propria competenza nelle materie disciplinate da detto regolamento. Una decisione distinta relativa a tali disposizioni deve essere adottata parallelamente alla presente decisione.

(11)

Se possibile, gli Stati membri che devono ratificare il protocollo di Atene o aderirvi dovrebbero farlo simultaneamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto scambiarsi informazioni sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure di ratifica o di adesione per poter predisporre, per quanto possibile, il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o di adesione. All'atto di ratificare il protocollo di Atene o di aderirvi, gli Stati membri dovrebbero formulare la riserva prevista negli orientamenti IMO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio ("protocollo di Atene") è approvata a nome dell'Unione europea per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso.

Il testo dei suddetti articoli è riportato nell'allegato.

Articolo 2

1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di adesione dell'Unione al protocollo di Atene per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 19 di detto protocollo.

2.   All'atto del deposito dello strumento di adesione l'Unione rende la seguente dichiarazione sulla competenza:

"Per quanto concerne le materie disciplinate dagli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, che rientrano nell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione del Regno di Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, hanno trasferito competenze all'Unione. L'Unione ha esercitato la propria competenza adottando il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.".

3.   All'atto del deposito dello strumento di adesione, l'Unione rende la seguente dichiarazione relativa all'articolo 17 bis, paragrafo 3, della convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, come modificata dall'articolo 11 del protocollo di Atene:

"1.

Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, se emesse da un giudice del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, dell'Irlanda, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono riconosciute ed eseguite in uno degli Stati membri dell'Unione europea conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea in materia.

2.

Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene, se emesse da un giudice del Regno di Danimarca, sono riconosciute ed eseguite in uno degli Stati membri dell'Unione europea conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

3.

Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene, se emesse da un giudice di uno Stato terzo:

a)

vincolato dalla convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 sono riconosciute ed eseguite negli Stati membri dell'Unione europea conformemente a tale convenzione;

b)

vincolato dalla convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 sono riconosciute ed eseguite negli Stati membri dell'Unione europea conformemente a tale convenzione.".

4.   La persona o le persone designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo formulano la riserva prevista negli orientamenti IMO all'atto di depositare lo strumento di adesione dell'Unione al protocollo di Atene per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso.

Articolo 3

L'Unione deposita il suo strumento di adesione al protocollo di Atene per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché gli strumenti di ratifica o adesione al protocollo di Atene siano depositati entro un termine ragionevole e, se possibile, entro il 31 dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

S. NOWAK


(1)   GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2)   GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

(3)   GU L 319 del 25.11.1988, pag. 9.

(4)   GU L 339 del 21.12.2007, pag. 3.

(5)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.


ALLEGATO

TRADUZIONE

ARTICOLI 10 E 11 DEL PROTOCOLLO DEL 2002 ALLA CONVENZIONE DI ATENE RELATIVA AL TRASPORTO VIA MARE DEI PASSEGGERI E DEL LORO BAGAGLIO, 1974

Articolo 10

L'articolo 17 della convenzione è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 17

Competenza giurisdizionale

1.   Le azioni intentate ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente convenzione sono promosse, a scelta dell'attore, dinanzi ad uno dei tribunali di seguito indicati, a condizione che siano situati in uno Stato contraente della presente convenzione e fatte salve le disposizioni di diritto interno di ciascuno Stato contraente in materia di competenza giurisdizionale negli Stati in cui possono essere competenti più tribunali:

a)

il tribunale dello Stato in cui il convenuto ha la residenza permanente o la sede principale delle sue attività;

b)

il tribunale dello Stato di partenza o dello Stato di destinazione secondo il contratto di trasporto;

c)

il tribunale dello Stato in cui il ricorrente ha il proprio domicilio o la residenza permanente, a condizione che il convenuto abbia una sede in tale Stato e sia soggetto alla sua giurisdizione;

d)

il tribunale dello Stato in cui è stato concluso il contratto di trasporto, a condizione che il convenuto abbia una sede in tale Stato e sia soggetto alla sua giurisdizione.

2.   Le azioni intentate ai sensi dell’articolo 4 bis della presente convenzione sono promosse, a scelta dell’attore, dinanzi ad uno dei tribunali presso i quali è possibile promuovere un’azione contro il vettore o il vettore di fatto ai sensi del paragrafo 1.

3.   Successivamente al verificarsi dell'evento dannoso, le parti possono convenire di sottoporre la controversia alla giurisdizione di un qualsiasi tribunale o ad arbitrato.».

Articolo 11

Alla convenzione è aggiunto il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Riconoscimento ed esecuzione

1.   Le sentenze pronunciate da un tribunale competente ai sensi dell'articolo 17 che siano diventate esecutive nello Stato di origine della causa e che non possano più essere oggetto di ricorso ordinario sono riconosciute in ogni altro Stato contraente salvo qualora:

a)

siano state ottenute con la frode; o

b)

il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole e posto in grado di presentare la propria difesa.

2.   Le sentenze riconosciute ai sensi del paragrafo 1 sono esecutive in ogni Stato contraente non appena siano state espletate tutte le formalità ivi richieste. Tali formalità non devono tuttavia consentire il riesame del merito della questione.

3.   Gli Stati contraenti possono applicare altre norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, a condizione che abbiano l'effetto di far riconoscere ed eseguire le sentenze almeno nella stessa misura prevista dai paragrafi 1 e 2.».


REGOLAMENTI

12.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 13/2012 DEL CONSIGLIO

del 6 gennaio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

(1)

Nell’agosto del 2001 il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1676/2001 (2) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem, compreso tra lo 0 % e il 62,6 %, applicabile alle importazioni provenienti da singoli produttori esportatori figuranti in un elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 53,3 % applicata alle importazioni da tutte le altre società.

(2)

Con la decisione 2001/645/CE (3) la Commissione ha accettato nell’agosto 2001 gli impegni sui prezzi offerti da cinque produttori indiani. Nel marzo del 2006 è stata successivamente ritirata l’accettazione degli impegni offerti (4).

(3)

Con il regolamento (CE) n. 366/2006 (5) il Consiglio ha modificato nel marzo 2006 le misure prese mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il dazio antidumping così rivisto, la cui aliquota era compresa tra lo 0 % e il 18 %, teneva conto dei risultati del riesame in previsione della scadenza dei dazi compensativi definitivi di cui al regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio (6).

(4)

In seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore il Consiglio ha modificato nel settembre 2006 il regolamento (CE) n. 1424/2006 (7) nei confronti di un esportatore indiano mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il regolamento modificato stabilisce un margine di dumping del 15,5 % per le società non incluse nel campione e fissa un’aliquota di dazio antidumping del 3,5 % per la società in questione, tenendo conto del margine di sovvenzione all’esportazione accertato per la società medesima dall’inchiesta antisovvenzioni che ha determinato l’adozione del regolamento (CE) n. 367/2006. Giacché per la società non era stata fissata un’aliquota individuale per il dazio compensativo, si è applicata l’aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.

(5)

Con il regolamento (CE) n. 1292/2007 (8) del Consiglio è stato imposto nel novembre 2007 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza condotto in ottemperanza all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Con lo stesso regolamento è stato chiuso il riesame intermedio parziale in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, con portata limitata all’esame del dumping relativo a un produttore esportatore indiano.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1292/2007 ha inoltre mantenuto l’estensione delle misure a Brasile e Israele, con l’esenzione di alcune società. L’ultima modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 a questo proposito è stata introdotta con il regolamento d’esecuzione (UE) n. 806/2010 del Consiglio (9).

(7)

In seguito a un riesame intermedio parziale avviato di propria iniziativa dalla Commissione in merito al sovvenzionamento di cinque produttori indiani di fogli di PET, il Consiglio ha modificato nel gennaio del 2009, mediante il regolamento (CE) n. 15/2009 (10), i dazi antidumping definitivi imposti a tali società dal regolamento (CE) n. 1292/2007 e i dazi compensativi imposti alle medesime dal regolamento (CE) n. 367/2006.

(8)

Nel maggio 2011 il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1292/2007 con il regolamento d’esecuzione (UE) n. 469/2011 (11), adattando così le aliquote di dazio antidumping in vista della scadenza, fissata per il 9 marzo 2011 (12), del dazio compensativo previsto dal regolamento (CE) n. 367/2006.

(9)

Al richiedente considerato in questo esame intermedio, ovvero Ester Industries Limited, si applica attualmente un dazio antidumping definitivo del 29,3 %.

2.   Domanda di riesame intermedio parziale

(10)

Nell’luglio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta, limitata all’esame del dumping, è stata presentata dalla Ester Industries Limited, un produttore esportatore dell’India («Ester» o «il richiedente»). Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base delle misure siano mutate e che tali mutamenti avessero carattere duraturo. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non sia più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole.

3.   Apertura di un riesame

(11)

Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha avviato, con un avviso di apertura pubblicato il 29 ottobre 2010 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (13) («avviso di apertura»), un riesame intermedio parziale, limitato all’esame del dumping concernente il richiedente, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(12)

Secondo l’avviso d’apertura lo scopo dell’inchiesta di riesame intermedio parziale era anche di valutare, in base ai risultati del riesame, la necessità di modificare l’aliquota del dazio applicabile alle importazioni del prodotto in esame effettuate dai produttori esportatori del paese interessato non citati singolarmente nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007, ovvero l’aliquota del dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» in India.

4.   Inchiesta

(13)

L’inchiesta relativa al livello di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 («il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).

(14)

La Commissione ha formalmente informato il richiedente, le autorità del Paese esportatore e i produttori comunitari dell’apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(15)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.

(16)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la portata di un eventuale dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(17)

Il prodotto in esame, ovvero i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India attualmente classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 , è lo stesso definito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 nella sua stesura più recente, che istituisce i provvedimenti in vigore.

2.   Prodotto simile

(18)

Come nelle inchieste precedenti, con la presente inchiesta è stato dimostrato che i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti in India ed esportati nell’Unione, così come i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti localmente sul mercato indiano e i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti da produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione, presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base.

(19)

Questi prodotti sono pertanto considerati simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

a)   Valore normale

(20)

In ottemperanza all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti esportazioni verso l’Unione.

(21)

La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto simile venduti dalla società sul mercato interno, identici o direttamente comparabili ai tipi esportati nell’Unione.

(22)

Si è quindi proceduto ad appurare se le vendite sul mercato interno del richiedente fossero rappresentative per ciascun tipo di prodotto, ovvero se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto costituissero almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate nell’Unione. Per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative si è quindi esaminato se tali vendite fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(23)

L’esame per accertare se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno in quantitativi rappresentativi potessero essere considerate come vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali è stato effettuato calcolando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. In tutti i casi in cui le vendite interne di un particolare tipo di prodotto siano state realizzate in quantità sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, determinato a sua volta calcolando la media ponderata di tutte le vendite interne di questo tipo di prodotto effettuate nel PIR.

(24)

Per gli altri tipi di prodotto, le cui vendite sul mercato interno non sono state rappresentative o non sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato ricostruito con le modalità previste dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale è stato ricostruito sommando ai costi di produzione dei tipi esportati, eventualmente adeguati, una ragionevole percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita e un ragionevole margine di profitto sulla base dei dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore esportatore sottoposto all’inchiesta nel corso di normali operazioni commerciali, in ottemperanza all’articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base.

b)   Prezzo all’esportazione

(25)

Dal precedente esame intermedio, che ha portato all’adozione del regolamento (CE) n. 366/2006, è emerso che in passato gli impegni relativi ai prezzi hanno inciso sui prezzi all’esportazione in modo tale da renderli inattendibili per la determinazione del futuro andamento delle esportazioni. Poiché la Ester ha venduto il prodotto in esame in quantità considerevoli sul mercato mondiale durante il PIR, nel corso del riesame intermedio è stato deciso di stabilire il prezzo all’esportazione in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili verso tutti i paesi terzi.

(26)

Si ricorda che nel marzo del 2006, ossia più di tre anni prima dell’attuale PIR, è stata ritirata l’accettazione degli impegni relativi ai prezzi. Per tale motivo durante l’attuale PIR i prezzi all’esportazione verso l’Unione non sono stati influenzati dagli impegni relativi ai prezzi. È pertanto possibile considerarli attendibili per la determinazione del futuro andamento delle esportazioni.

(27)

Dato che tutte le vendite all’esportazione del richiedente verso l’Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, i prezzi all’esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

c)   Confronto

(28)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, in ottemperanza all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze attinenti a vari fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se applicabili e giustificati, per tener conto delle differenze di costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, commissioni, costi finanziari e spese d’imballaggio pagati dal richiedente.

(29)

Il richiedente ha dichiarato di offrire una maggiore variazione di rivestimenti chimici rispetto a quelli offerti nel periodo della precedente inchiesta ai fini del riesame intermedio e che tale aspetto va preso in considerazione durante la classificazione per tipo del prodotto in questione. La società non ha tuttavia dimostrato che i diversi tipi di rivestimento incidono sulla comparabilità dei prezzi e, in particolare, che gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno e sul mercato d’esportazione nell’UE a causa della differenza fra tali fattori. Per tale motivo la classificazione del prodotto resta invariata rispetto alle precedenti inchieste e la richiesta non può essere accolta.

(30)

Il richiedente ha inoltre chiesto un adeguamento del prezzo all’esportazione corrispondente ai vantaggi ottenuti al momento dell’esportazione nel quadro del sistema di credito di dazi d’importazione («Duty Entitlement Passbook Scheme», DEPBS) su base post-esportazione. A questo proposito si è rilevato che, nell’ambito di questo sistema, i crediti ottenuti all’esportazione del prodotto in esame possono essere utilizzati per compensare i dazi dovuti sulle importazioni di qualsiasi tipo di merce oppure possono essere venduti liberamente ad altre società. Non è inoltre previsto che le merci importate siano destinate soltanto alla produzione del prodotto esportato in questione. La Ester non ha dimostrato che i vantaggi ottenuti a titolo del DEPBS incidano sulla comparabilità dei prezzi e, in particolare, che gli acquirenti abbiano pagato prezzi diversi sul mercato interno a causa dell’applicazione di tale sistema. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(31)

Il richiedente ha inoltre chiesto un adeguamento del prezzo all’esportazione sulla base dei vantaggi ottenuti grazie al regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali («Export Promotion Capital Goods Scheme», EPCGS) e ai crediti all’esportazione («Export Credit Scheme», ECS). A questo proposito va detto che, analogamente ai sistemi di cui sopra, non è previsto che le merci importate applicando l’EPCGS siano destinate soltanto alla produzione del prodotto esportato in questione. In secondo luogo, il richiedente non ha presentato alcuna prova che dimostrasse un collegamento esplicito tra le merci esportate e i vantaggi ottenuti grazie ai sistemi EPCGS ed ECS. Infine il richiedente non ha provato che i vantaggi ottenuti grazie a questi due sistemi incidano sulla comparabilità dei prezzi e, in particolare, che gli acquirenti abbiano sistematicamente pagato prezzi diversi sul mercato interno a causa dell’applicazione dell’EPCGS e dell’ECS. L’argomento viene quindi respinto.

d)   Margine di dumping

(32)

Come previsto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente a quello del prodotto in esame. In seguito alle osservazioni riguardanti la diffusione di cui ai considerando 44 e 45, il margine di dumping espresso sotto forma di percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, al netto del dazio, è dell’8,3 %.

D.   CARATTERE DURATURO DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE

(33)

In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è inoltre verificato se il cambiamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo.

(34)

A questo proposito l’inchiesta ha rivelato che la Ester ha effettivamente adottato parecchi provvedimenti per la riduzione dei costi e l’incremento dell’efficienza. In particolare la società ha modernizzato e costruito una nuova linea di produzione. A seguito del considerevole aumento di produttività, le spese generali sono inoltre diminuite. La società ha anche cominciato a effettuare un approvvigionamento delle materie prime più efficiente (ottenendole da un luogo più vicino) ed è riuscita in tal modo ad abbassare considerevolmente le spese di trasporto. Tale riduzione dei costi ha un effetto diretto sul margine di dumping. Il cambiamento di circostanze può pertanto ritenersi duraturo.

(35)

Per quanto riguarda il prezzo all’esportazione, dall’inchiesta è emersa una certa stabilità nelle politiche dei prezzi della Ester su un lungo periodo, ovvero tra il 2006 (anno in cui gli impegni sono stati revocati) e il 2010 (quasi alla fine del PIR). In base al cambiamento del metodo per la determinazione dei prezzi della Ester all’esportazione nell’Unione, come descritto nei considerando 24 e 25, e alla sopra citata stabilità dei prezzi, il nuovo margine di dumping è stato ricalcolato, probabilmente in modo duraturo.

(36)

Si ritiene perciò che le circostanze che hanno condotto all’apertura del presente riesame intermedio non dovrebbero in un futuro prossimo evolvere in modo tale da inficiarne le conclusioni. Si è pertanto concluso che il cambiamento delle circostanze è di natura duratura e che l’applicazione della misura al suo livello attuale non è più giustificata.

E.   MISURE ANTIDUMPING

(37)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il margine di dumping medio del campione dovrebbe essere ricalcolato nel caso in cui l’attuale esame intermedio dovesse dare luogo a un abbassamento del margine di dumping per la Ester (una delle società del campione) rispetto a quello imposto in precedenza. Va ricordato che, in ottemperanza all’articolo 11, paragrafo 3, il campo d’applicazione dell’inchiesta ai fini del riesame intermedio è esplicitamente limitato alla revisione del margine di dumping del richiedente, un singolo esportatore, ovvero la Ester. Per tale motivo l’inchiesta è stata limitata alle circostanze specifiche del richiedente, tenendo conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati (14). Le conclusioni a cui si è giunti su tale base non sono applicabili alle altre società del campione o a qualsiasi altro produttore esportatore del paese in questione.

(38)

Si ritiene che in tali circostanze la determinazione di un nuovo margine di dumping medio per il campione conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non sia né possibile dal punto di vista giuridico, né opportuno dal punto di vista economico per i motivi che seguono: va ricordato che si ricorrerà a un calcolo del margine di dumping medio per l’intero campione soltanto se, nel contesto di una data inchiesta, il numero degli esportatori è così elevato che lo svolgimento di indagini individuali per ciascun esportatore che abbia collaborato costituirebbe un onere eccessivo per le istituzioni e pregiudicherebbe la conclusione dell’inchiesta entro il termine imperativo di cui al regolamento di base. In tale caso si presume che il margine di dumping medio ponderato, calcolato sulla base dei margini di dumping degli esportatori del campione, sia rappresentativo per il margine di dumping degli esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione. I calcoli risultano rappresentativi soltanto se fatti sulla base dei margini di dumping relativi allo stesso periodo. Nell’ambito dell’attuale riesame intermedio limitato a una società facente originariamente parte del campione, come è il caso per l’inchiesta in questione, non sussiste nessuna delle condizioni summenzionate. Si è quindi giunti alla conclusione che le circostanze obiettive dell’attuale riesame intermedio parziale siano tali da determinare chiaramente l’inapplicabilità delle discipline di cui all’articolo 9, paragrafo 6.

(39)

Va ricordato che la dichiarazione nell’avviso di apertura in cui viene asserito che «se viene accertato che le misure debbano essere abrogate o modificate in relazione al richiedente, potrà essere necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da altre società indiane» significa che conseguentemente all’inchiesta il dazio residuo potrebbe aumentare per evitarne l’elusione (15). Dato che l’aliquota del dazio del richiedente è stata abbassata, la disposizione di cui all’avviso di apertura non è pertinente.

(40)

Tenuto conto dei motivi di cui ai considerando da 37 a 39, la richiesta di ricalcolare il margine di dumping medio del campione è stata respinta.

(41)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dell’aliquota del dazio applicabile al richiedente ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni.

(42)

Il richiedente ha ribadito le proprie richieste riguardanti la classificazione del prodotto di cui al considerando 29 e l’adeguamento della restituzione del dazio sul prezzo all’esportazione dovuto ai vantaggi ottenuti grazie al DEPBS, l’EOCGS e l’ECS, come descritto nei considerando 30 e 31. Dato che non sono stati forniti elementi nuovi che potessero determinare una modifica delle conclusioni della Commissione, le richieste sono state tuttavia respinte.

(43)

Il metodo di calcolo del valore cif delle operazioni eseguite su base fob è stato ulteriormente contestato dal richiedente. Per stabilire il valore unitario cif la Commissione ha messo in relazione il totale delle spese di trasporto pagate dalla società con tutte le operazioni di esportazione, incluse quelle fob. La società ha avanzato la richiesta di mettere in relazione il totale delle spese di trasporto soltanto con le operazioni cif. Tale richiesta è stata accettata.

(44)

In conclusione il richiedente ha sostenuto che non tutte le vendite del campione siano state escluse dal calcolo per stabilire il margine di dumping. Anche questa richiesta è stata accettata.

(45)

Dopo il periodo di riesame parziale il margine di dumping e l’aliquota del dazio antidumping riveduti e proposti, applicabili alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla Ester Industries Limited, ammontano all’8,3 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007 la voce concernente la Ester Industries Limited è sostituita dalla seguente:

«Ester Industries Limited, DLF City, Phase II, Sector 25, Gurgaon, Haryana — 122022, India

8,3

A026 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

(3)   GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

(4)   GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 37.

(5)   GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 6.

(6)   GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15.

(7)   GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.

(8)   GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.

(9)   GU L 242 del 15.9.2010, pag. 6.

(10)   GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.

(11)   GU L 129 del 17.5.2011, pag. 1.

(12)  Avviso di scadenza (GU C 68 del 3.3.2011, pag. 6).

(13)   GU C 294 del 29.10.2010, pag. 10.

(14)  Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010, EWRIA e altri/Commissione, Causa T-369/08, punti 7 e 79 e la giurisprudenza ivi citata.

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 del Consiglio, del 29 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 13).


12.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 14/2012 DEL CONSIGLIO

del 9 gennaio 2012

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento d’esecuzione (UE) n. 511/2010 (2) («il regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 64,3 % sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno definiti dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento citato («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»). Dette misure sono denominate di seguito «misure in vigore» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

2.   Domanda

(2)

Il 4 aprile 2011 la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure in vigore. La domanda è stata presentata dall’Associazione europea dei Metalli (Eurometaux) per conto di un produttore dell’Unione che fabbrica determinati cavi di molibdeno («il richiedente»).

(3)

Nella domanda si affermava che, dopo l’istituzione delle misure in vigore, si era verificato un notevole cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e la Svizzera, da un lato, e l’Unione, dall’altro. Il richiedente ha sostenuto che tale cambiamento fosse dovuto al trasbordo dei cavi di molibdeno attraverso la Malaysia o la Svizzera.

(4)

La domanda concludeva che non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica per il trasbordo a parte l’esistenza delle misure in vigore.

(5)

Il richiedente ha infine affermato che gli effetti riparatori delle misure in vigore venivano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzo e che considerando il valore normale del prodotto determinato durante l’inchiesta iniziale i prezzi dei cavi di molibdeno provenienti dalla Malaysia e dalla Svizzera erano oggetto di dumping.

3.   Apertura

(6)

Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (UE) n. 477/2011 (3) («il regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare a partire dal 19 maggio 2011 le importazioni del prodotto in esame spedite dalla Malaysia o dalla Svizzera, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia o della Svizzera.

4.   Inchiesta

(7)

La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della RPC, della Malaysia e della Svizzera, ai produttori esportatori e agli operatori commerciali di tali paesi, agli importatori nell’Unione notoriamente interessati nonché ai produttori dell’Unione.

(8)

Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori in Malaysia, Svizzera e nella RPC nonché agli importatori dell’Unione notoriamente interessati e/o menzionati nella domanda. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.

(9)

Un importatore dell’Unione ha contattato la Commissione affermando di non aver mai acquistato cavi di molibdeno al di fuori dell’Unione.

(10)

Due società malesi hanno comunicato di non aver prodotto o esportato durante il PI di cui al considerando 14 cavi di molibdeno verso l’Unione.

(11)

Una società svizzera ha dichiarato di non essere coinvolta da tre anni nella produzione o nella vendita di cavi di molibdeno.

(12)

Un produttore della RPC ha risposto al questionario comunicando di non esportare cavi di molibdeno né verso l’Unione né verso la Malaysia o la Svizzera a decorrere dal 2009.

(13)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle autorità della RPC, malesi o svizzere.

5.   Periodo dell’inchiesta

(14)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e il 31 marzo 2011 («il PI»). Per verificare l’esistenza del presunto cambiamento della configurazione degli scambi sono stati esaminati dati relativi al periodo compreso tra il 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

B.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

1.   Considerazioni generali/livello di collaborazione

(15)

Come indicato nel considerando 10, hanno collaborato solo due società malesi, le quali però non hanno esportato il prodotto in esame verso l’Unione durante il PI. Come indicato nel considerando 11, solamente una società svizzera ha fornito informazioni, comunicando di non essere coinvolta da tre anni nella produzione o nella vendita del prodotto in esame. A norma dell’articolo 18 del regolamento di base i risultati sono stati pertanto elaborati sulla base dei dati disponibili.

(16)

La valutazione relativa alla possibile esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base esaminando: 1) se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e la Svizzera, da un lato, e l’Unione, dall’altro; 2) se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio; 3) se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile; e 4) se vi fossero prove dell’esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario a norma dell’articolo 2 del regolamento di base.

2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(17)

Il prodotto in esame è quello definito nell’ambito dell’inchiesta iniziale: cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, originari della RPC, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 .

(18)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso definito nel considerando 17 ma spedito dalla Malaysia o dalla Svizzera, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi.

(19)

Per quanto riguarda le importazioni dichiarate originarie della Svizzera, è stato stabilito, sulla base dei dati provenienti dalla banca dati Surveillance II, che durante il PI non si sono verificate importazioni del prodotto in esame nell’Unione.

(20)

Per quanto riguarda le importazioni dichiarate originarie della Malaysia, in assenza di collaborazione, il confronto tra i cavi di molibdeno esportati dalla RPC verso l’Unione e i cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia nell’Unione è stato basato sulle informazioni disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, comprese le informazioni fornite nella domanda. Nessuna informazione ottenuta nel corso della presente inchiesta suggerisce che i cavi di molibdeno esportati dalla RPC verso l’Unione e i cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia all’Unione non abbiano le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Sono pertanto considerati prodotti simili, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Durante l’inchiesta non sono pervenute prove del contrario.

3.   Cambiamento della configurazione degli scambi

Importazioni di cavi di molibdeno nell’Unione

3.1.   RPC e Malaysia

(21)

A causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori della RPC la stima del livello delle importazioni per l’anno 2010 e per il PI è stata determinata attraverso il confronto di varie fonti statistiche, fra cui fonti accessibili al pubblico, come Eurostat, nonché altre fonti, come la banca dati, a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, e la banca dati Surveillance II.

(22)

Le importazioni dalla RPC erano pari a 87 tonnellate nel 2007, a 100 tonnellate nel 2008 e a 97 tonnellate nel PI iniziale (dal 1o aprile 2008 al 31 marzo 2009), come indicato nel considerando 27 del regolamento iniziale.

(23)

Le importazioni dalla RPC del prodotto in esame sono diminuite in modo significativo in seguito all’istituzione delle misure (da 97 tonnellate nel PI iniziale a meno di 10 tonnellate nel PI). D’altro canto, si è registrato un aumento delle importazioni dalla Malaysia da zero nel 2009 a circa 6 tonnellate nel PI.

3.2.   RPC e Svizzera

(24)

Secondo i dati forniti da Eurostat, ovvero dati a livello del codice NC, le importazioni dalla Svizzera sono aumentate da uno zero virtuale nel 2009 e negli anni precedenti a 5 tonnellate sia nel 2010 che nel 2011. L’inchiesta ha tuttavia stabilito che durante il PI non è stata effettuata nessuna importazione del prodotto in esame dalla Svizzera nell’Unione, dichiarate originarie della Svizzera. Nessuna di tali importazioni, inoltre, ha avuto luogo nel 2010, mentre le misure provvisorie iniziali sono in vigore dal dicembre 2009.

3.3.   Importazioni dalla RPC verso la Malaysia e la Svizzera

(25)

Le fonti statistiche della RPC indicano che le esportazioni del prodotto in esame verso la Malaysia sono cominciate nel 2010 e che nel 2008 e 2009 venivano esportati quantitativi trascurabili.

(26)

Le fonti statistiche svizzere mostrano che le importazioni dalla RPC nella Svizzera sono cominciate nel 2010 e sono continuate nel 2011, anche se nel 2008 e 2009 venivano importati quantitativi trascurabili. Tali dati sulle importazioni fanno tuttavia riferimento ai codici NC e hanno conseguentemente una portata più ampia rispetto alla definizione del prodotto in esame nella presente inchiesta. Come già menzionato, è stato stabilito che non sono state effettuate importazioni del prodotto in esame dalla Svizzera nell’Unione, dichiarate originarie della Svizzera. L’inchiesta non ha pertanto potuto stabilire l’esistenza di pratiche di trasbordo di cavi di molibdeno originari della RPC attraverso la Svizzera.

3.4.   Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

Malaysia

(27)

Il generale declino delle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l’Unione a partire dal 2010 e il parallelo incremento delle esportazioni dalla Malaysia nonché delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia dopo l’istituzione delle misure iniziali hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra i suddetti paesi, da un lato, e l’Unione, dall’altro.

Svizzera

(28)

Per quanto riguarda la Svizzera, non si è potuto osservare alcun cambiamento della configurazione degli scambi relativo alle importazioni del prodotto in esame tra la RPC, la Svizzera e l’Unione. L’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping mediante importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Svizzera va pertanto chiusa.

4.   Forma di elusione e insufficiente motivazione o giustificazione economica

(29)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l’altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi.

(30)

Il confronto dei flussi commerciali tra la RPC e la Malaysia, da un lato, e la Malaysia e l’Unione, dall’altro, indicano l’esistenza di pratiche di trasbordo. L’asserzione figurante nella domanda non è stata contestata da nessun operatore; né quelle della RPC o della Malaysia né dell’Unione. Si ricorda che nessun produttore di cavi di molibdeno in Malaysia ha collaborato nella presente inchiesta.

(31)

Dall’inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l’elusione delle misure in vigore. Non sono stati individuati altri elementi, se non l’elusione del pagamento del dazio, che si possono considerare come una compensazione dei costi di trasbordo del prodotto in esame dalla RPC attraverso la Malaysia.

(32)

La presente conclusione è inoltre corroborata dal fatto che nessun produttore di cavi di molibdeno in Malaysia si è manifestato nel corso della presente inchiesta.

(33)

Si osserva inoltre che le importazioni dalla Malaysia si sono interrotte all’incirca al momento della pubblicazione del regolamento di apertura.

(34)

Si è pertanto giunti alla conclusione che, in mancanza di una motivazione o giustificazione economica sufficiente a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC e la Malaysia, da un lato, e l’Unione, dall’altro, è riconducibile all’imposizione delle misure in vigore.

5.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile

(35)

Per valutare se i prodotti importati dalla Malaysia, in termini di quantitativi e di prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore, sono stati impiegati i dati delle fonti statistiche disponibili, come indicato nel considerando 21, quali migliori dati disponibili sui quantitativi e sui prezzi delle esportazioni dalla Malaysia.

(36)

L’aumento delle importazioni dalla Malaysia è stato considerato significativo in termini di quantitativi. Il livello delle importazioni dalla Malaysia durante il PI ammonta a circa il 6 % del livello delle importazioni del prodotto originario della RPC nell’Unione prima dell’istituzione delle misure.

(37)

Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media ponderata del prezzo all’esportazione ha evidenziato un notevole fenomeno di underselling (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengono compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzo.

6.   Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile

(38)

Tenuto conto della mancata collaborazione da parte di tutti i produttori esportatori, i prezzi all’esportazione sono stati calcolati sulla base dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. I prezzi ricavati da fonti statistiche, come indicato nel considerando 21, sono stati considerati i più attendibili.

(39)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto adeguato che il valore normale da utilizzare in un’inchiesta antielusione sia il valore normale determinato durante l’inchiesta iniziale. In assenza di collaborazione e a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, per confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale si è ritenuto appropriato supporre che la gamma di prodotti considerata nel corso della presente inchiesta fosse la stessa presa in considerazione durante l’inchiesta iniziale.

(40)

Nell’ambito dell’inchiesta iniziale gli Stati Uniti sono stati scelti come adeguato paese di riferimento ad economia di mercato. Poiché il produttore del paese di riferimento effettua solo marginalmente vendite sul mercato nazionale statunitense, non si è ritenuto ragionevole utilizzare i dati relativi a dette vendite per determinare o costruire il valore normale. Di conseguenza il valore normale per la RPC è stato stabilito sulla base dei prezzi all’esportazione dagli Stati Uniti verso altri paesi terzi, compresa l’Unione.

(41)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale, come stabilito nel regolamento iniziale, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione durante il PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(42)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

C.   MISURE

(43)

Alla luce dei risultati di cui sopra si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di cavi di molibdeno originari della RPC è stato eluso mediante trasbordo attraverso la Malaysia.

(44)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping esistenti applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC vanno estese alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato originario o no di tale paese.

(45)

Le misure da estendere sono quelle definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010, che corrispondono a un dazio antidumping definitivo pari al 64,3 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(46)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le misure estese vanno applicate alle importazioni soggette a registrazione all’ingresso dell’Unione in forza del regolamento di apertura e su tali importazioni registrate di cavi di molibdeno spedite dalla Malaysia vanno prelevati dazi.

D.   CHIUSURA DELL’INCHIESTA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI DALLA SVIZZERA

(47)

In considerazione dei risultati relativi alla Svizzera, l’inchiesta sull’eventuale elusione di misure antidumping da parte di importazioni del prodotto in esame spedite dalla Svizzera va chiusa e la registrazione delle importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Svizzera, avviata con il regolamento di apertura, va sospesa.

E.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(48)

Si ricorda che nel corso della presente inchiesta nessun produttore/esportatore di cavi di molibdeno verso l’Unione si è presentato o è risultato esistere in Malaysia. Tuttavia, i produttori malesi che durante il PI non hanno esportato il prodotto in esame verso l’Unione e che intendano presentare, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso saranno invitati a compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l’esenzione è giustificata. L’esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità produttiva e dell’utilizzo degli impianti, dell’approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che continuino a essere applicate pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica e degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche a una visita di verifica in loco. La richiesta va inviata alla Commissione quanto prima e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare ogni eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.

(49)

Se concede un’esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l’opportuna modifica delle misure estese in vigore. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite.

F.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(50)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 , originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 11), spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia.

2.   I dazi estesi a norma del paragrafo 1 sono riscossi sulle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia, registrate a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 477/2011 e dell’articolo 13, paragrafo 3, nonché dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dai dazi estesi a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22979881

E-mail: TRADE-13-3-MOLYBDENUM@ec.europa.eu

2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 del presente regolamento delle importazioni che non eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010.

Articolo 3

È chiusa l’inchiesta avviata dal regolamento (UE) n. 477/2011 concernente l'eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Svizzera dichiarati o no originari della Svizzera.

Articolo 4

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 477/2011.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17.

(3)   GU L 131 del 18.5.2011, pag. 14.


12.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 15/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2012

recante centosessantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 28 dicembre 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare sei entità dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da queste entità e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Inoltre, il 30 dicembre 2011 il Comitato per le sanzioni ha deciso di depennare una persona fisica dall'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Article 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità”:

«(a)

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.

(b)

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, Somalia.

(c)

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio, Somalia.

(d)

Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Mogadiscio; Dubai, EAU.

(e)

Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalia.

(f)

Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, UAU.»

(2)

La voce seguente è depennata dall’elenco "Persone fisiche":

"Sajid Mohammed Badat (alias (a) Abu Issa, (b) Saajid Badat, (c) Sajid Badat, (d) Muhammed Badat, (e) Sajid Muhammad Badat, (f) Saajid Mohammad Badet, (g) Muhammed Badet, (h) Sajid Muhammad Badet, (i) Sajid Mahomed Badat). Data di nascita: 28.3.1979. Luogo di nascita: Gloucester, Regno Unito. Nazionalità: britannica. Passaporto n.: (a) 703114075 (passaporto del Regno Unito), (b) 026725401 (passaporto del Regno Unito, scaduto il 22.4.2007), (c) 0103211414 (passaporto del Regno Unito). Altre informazioni: rilasciato nel Regno Unito nel novembre 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.12.2005."


12.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/29


REGOLAMENTO (UE) N. 16/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a soddisfare i requisiti stabiliti nell'allegato II.

(2)

L'esperienza acquisita dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 ha messo in luce talune difficoltà relative alla conservazione degli alimenti di origine animale. Se tali alimenti riportassero la data iniziale di congelamento, gli operatori del settore alimentare sarebbero in grado di valutarne meglio l'idoneità al consumo umano.

(3)

La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (2), riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale e taluni aspetti della relativa presentazione e pubblicità. Tale direttiva non si applica tuttavia alle fasi precedenti della produzione alimentare.

(4)

Il controllo della conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 da parte delle autorità competenti ha inoltre rivelato che è necessario stabilire requisiti più specifici in merito alla produzione e al congelamento degli alimenti di origine animale nelle fasi della produzione precedenti alla loro consegna come tali al consumatore finale.

(5)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 va modificato di conseguenza al fine di includere i requisiti applicabili agli alimenti congelati di origine animale.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 853/2004.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)   GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.


ALLEGATO

La seguente sezione IV è aggiunta all'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004:

«SEZIONE IV:   REQUISITI APPLICABILI AGLI ALIMENTI CONGELATI DI ORIGINE ANIMALE

1.

Ai fini della presente sezione, per “data di produzione” si intende:

a)

la data di macellazione per le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse;

b)

la data di uccisione per la selvaggina;

c)

la data di raccolta o di pesca per i prodotti ittici;

d)

la data di trasformazione, taglio, tritatura o preparazione, a seconda dei casi, per qualsiasi altro alimento di origine animale.

2.

Prima della fase di etichettatura degli alimenti in conformità alla direttiva 2000/13/CE o della loro ulteriore trasformazione, gli operatori del settore alimentare devono garantire che gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano riportino le seguenti informazioni ad uso dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e, su richiesta, dell'autorità competente:

a)

la data di produzione; e

b)

la data di congelamento, qualora diversa dalla data di produzione.

Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di produzione e di congelamento, devono essere rese note le date di produzione e/o congelamento meno recenti, a seconda dei casi.

3.

La scelta della forma più idonea in cui vanno riportate tali informazioni resta a discrezione del fornitore degli alimenti congelati, purché le informazioni richieste al paragrafo 2 siano chiaramente e inequivocabilmente rese disponibili all'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e da questo rintracciabili.»

12.1.2012   

IT

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L 8/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 17/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda la proroga dei contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti manufatti di iuta e di cocco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’offerta che ha depositato nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) e parallelamente al suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal 1971 la Comunità ha concesso ai prodotti manufatti di iuta e di cocco, originari di taluni paesi in via di sviluppo, preferenze tariffarie che consistono in una riduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, in una sospensione totale di tali dazi.

(2)

Dall’entrata in vigore del regime SPG nel 1995, la Comunità ha proceduto in margine al GATT all’apertura autonoma di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per determinati quantitativi di prodotti manufatti di iuta e di cocco. I contingenti tariffari aperti per tali prodotti dal regolamento (CE) n. 32/2000 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2011 dal regolamento (CE) n. 204/2009 della Commissione (2).

(3)

Poiché il regime SPG è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013 dal regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (3), è necessario prorogare fino al 31 dicembre 2013 anche il regime dei contingenti tariffari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000, quinta colonna («periodo contingentale»), per i numeri d’ordine 09.0107, 09.0109 e 09.0111, i termini «dall'1.1.2009 al 31.12.2009», «dall'1.1.2010 al 31.12.2010» e «dall'1.1.2011 al 31.12.2011» sono sostituiti da «dall'1.1.2012 al 31.12.2012» e «dall'1.1.2013 al 31.12.2013».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1.

(2)   GU L 71 del 17.3.2009, pag. 13.

(3)   GU L 145 del 31.5.2011, pag. 28.


12.1.2012   

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L 8/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 18/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

62,1

TN

101,1

TR

107,7

ZZ

90,3

0707 00 05

EG

206,0

TR

160,5

ZZ

183,3

0709 91 00

EG

208,4

ZZ

208,4

0709 93 10

MA

74,1

TR

143,7

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

55,7

MA

65,9

TR

65,7

ZZ

62,4

0805 20 10

MA

94,1

ZZ

94,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

67,0

MA

62,0

TR

83,5

ZZ

70,8

0805 50 10

TR

50,6

ZZ

50,6

0808 10 80

CA

125,9

US

134,7

ZZ

130,3

0808 30 90

CN

99,0

US

133,6

ZZ

116,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


12.1.2012   

IT

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L 8/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 19/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/12 (3), stabilisce i suddetti limiti.

(3)

I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 2 al 6 gennaio 2012, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 6 gennaio 2012 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 2 al 6 gennaio 2012 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 38,474060 %.

2.   Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 9, 10, 11, 12 e 13 gennaio 2012 sono respinte.

3.   Per il periodo dal 16 gennaio 2012 al 30 settembre 2012 la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 102 del 16.4.2011, pag. 8.


12.1.2012   

IT

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L 8/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 20/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 01/01/2012 al 06/01/2012 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 2305/2003 per l’orzo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1)

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 307 105 tonnellate di orzo (numero d’ordine 09.4126).

(2)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2305/2003, risulta che le domande presentate dal 1o gennaio 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 gennaio 2012, secondo il disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2305/2003 per il periodo contingentale in corso.

(4)

Ai fini di una gestione efficiente della procedura di rilascio dei titoli d’importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d’importazione di orzo nell’ambito del contingente di cui al all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2305/2003, presentata dal 1o gennaio 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 gennaio 2012, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 3,989135 %.

2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 gennaio 2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.


DECISIONI

12.1.2012   

IT

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L 8/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d’America e che svincola gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

(2012/24/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Inizio del procedimento e istituzione di misure provvisorie

(1)

Il 22 ottobre 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia in virtù dell’articolo 5 del regolamento di base secondo cui alcune importazioni di acetato di vinile (di seguito «il prodotto in esame») originario degli Stati Uniti d’America («USA») sarebbero state oggetto di dumping pregiudizievole.

(2)

La denuncia è stata presentata da Ineos Oxide Ltd (di seguito: «il denunziante»), che rappresenta una proporzione rilevante, in questo caso superiore al 25 % della produzione industriale totale di acetato di vinile dell’Unione.

(3)

Il 4 dicembre 2010, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di acetato di vinile originario degli USA.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 821/2011 (3) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acetato di vinile attualmente classificato al codice NC 2915 32 00 e originario degli USA.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(5)

Con una lettera del 4 novembre 2011 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia.

(6)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura non sia contraria all’interesse dell’Unione.

(7)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che tale chiusura non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

(8)

In seguito alla comunicazione di tale decisione, una delle parti ha sostenuto di essere stata ingiustamente esclusa dalla definizione dell’industria dell’Unione o che, in alternativa, sarebbe opportuno modificare il regolamento provvisorio così da includere la parte in tale definizione. A tale proposito, è opportuno precisare che le conclusioni del regolamento provvisorio, sulla base delle informazioni ottenute del corso dell’inchiesta, erano solo temporanee, come stabilito al considerando 31 dello stesso regolamento provvisorio. Dato che le procedure antidumping sono terminate senza l’istituzione di misure definitive, in seguito al ritiro della denuncia, non è appropriato, in una decisione che chiude un procedimento, fornire decisioni definitive né modificare il regolamento provvisorio.

(9)

Si ricorda che le conclusioni in questione erano provvisorie. Ne consegue che in futuro qualunque altro caso relativo al prodotto o alle parti interessate da questo procedimento sarà valutato in modo autonomo.

(10)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario degli USA debba essere chiuso senza l’istituzione di misure antidumping.

(11)

Eventuali dazi depositati provvisoriamente a norma del regolamento (UE) n. 821/2011 vanno svincolati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acetato di vinile, attualmente classificato al codice NC 2915 32 00 e originario degli Stati Uniti d’America, viene chiuso senza l’imposizione di misure antidumping.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 821/2011 è abrogato.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi provvisori antidumping a norma del regolamento (UE) n. 821/2011 relativo alle importazioni di acetato di vinile attualmente classificato al codice NC 2915 32 00 e originario degli Stati Uniti d’America sono svincolati.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU C 327 del 4.12.2010, pag. 23.

(3)   GU L 209 del 17.8.2011, pag. 24.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

12.1.2012   

IT

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L 8/38


DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO INTERBUS RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS

dell’11 novembre 2011

che adotta il proprio regolamento interno e adatta l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo

(2012/25/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (1), in particolare gli articoli 23 e 24,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («l’accordo»), il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(2)

In conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, il comitato misto è incaricato di adattare l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada e l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo, il comitato misto è parimenti incaricato di adattare le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo, allo scopo di recepire le nuove misure adottate nell’Unione,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto, che figura all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo sono adattati conformemente all’allegato II della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2011

Il presidente

Sz. SCHMIDT

Il segretario

G. PATRIS


(1)   GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.


ALLEGATO I

Regolamento interno del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

Articolo 1

Denominazione del comitato misto

Il comitato misto istituito dall’articolo 23 dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è di seguito denominato «il comitato».

Articolo 2

Presidenza

1.   La presidenza del comitato è esercitata da un rappresentante della Commissione europea («la Commissione»), a nome dell’Unione europea.

2.   Il capo della delegazione dell’Unione o, se del caso, il suo sostituto esercitano le funzioni di presidente del comitato.

3.   Il presidente dirige i lavori del comitato.

Articolo 3

Delegazioni

1.   Le parti nei confronti delle quali l’accordo è in vigore («le parti») nominano i rispettivi rappresentanti nel comitato. La delegazione dell’Unione è composta da rappresentanti della Commissione, assistiti da rappresentanti degli Stati membri.

2.   Ciascuna delle parti nomina il capo della propria delegazione ed, eventualmente, il suo sostituto.

3.   Ciascuna delle parti può designare nuovi rappresentanti nel comitato. Il segretariato del comitato è informato immediatamente per iscritto di tali cambiamenti.

4.   Alle riunioni del comitato possono assistere rappresentanti del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea in qualità di osservatori. Il presidente, d’intesa con gli altri capi delegazione, può invitare persone che non sono membri delle delegazioni ad assistere ad una riunione del comitato allo scopo di fornire informazioni su determinate materie.

5.   Almeno una settimana prima della riunione, le parti comunicano al segretariato del comitato la composizione della propria delegazione.

Articolo 4

Segretariato

1.   Un rappresentante della Commissione esercita le funzioni di segretariato del comitato. Il segretario è designato dal presidente del comitato ed esercita le sue funzioni sino alla nomina di un nuovo segretario. Il presidente comunica alle altre parti il nome e le coordinate del segretario.

2.   Il segretario è responsabile della comunicazione tra le delegazioni, compresa la trasmissione dei documenti, e sovrintende alle attività del segretariato.

Articolo 5

Riunioni del comitato

1.   Il comitato si riunisce su richiesta di almeno una delle parti. Il comitato è convocato dal presidente.

2.   Il presidente invia ai capi delle altre delegazioni la convocazione accompagnata dal progetto di ordine del giorno e dai documenti di seduta almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

3.   Una parte può chiedere al presidente di abbreviare i termini di cui al paragrafo 2 per tener conto dell’urgenza di un caso particolare.

4.   Salvo decisione contraria dei capi delegazione le riunioni del comitato non sono pubbliche.

5.   Il comitato si riunisce a Bruxelles, salvo che le parti non convengano di tenere la riunione altrove.

Articolo 6

Ordine del giorno

1.   Il presidente, assistito dal segretario, stabilisce il progetto di ordine del giorno di ogni riunione e fissa, previa consultazione dei capi delle altre delegazioni, la data e il luogo della riunione. Il presidente trasmette l’ordine del giorno provvisorio agli altri capi delegazione almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione. L’ordine del giorno è accompagnato da tutti i documenti di lavoro necessari.

2.   Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica alle riunioni urgenti convocate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3.

3.   Ciascuna delle parti può proporre di aggiungere all’ordine del giorno provvisorio uno o più punti, al più tardi 24 ore prima dell’inizio della riunione. La domanda di iscrizione di ulteriori punti all’ordine del giorno è motivata e rivolta per iscritto al presidente.

4.   All’inizio della riunione il comitato adotta l’ordine del giorno. Il comitato può decidere di iscrivere all’ordine del giorno un punto che non figura nell’ordine del giorno provvisorio.

Articolo 7

Adozione degli atti

1.   Le decisioni del comitato sono adottate all’unanimità delle parti rappresentate, conformemente all’articolo 23, paragrafi 5 e 6, dell’accordo. Le raccomandazioni, in particolare quelle di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera g), dell’accordo, sono prese in via consensuale dalle delegazioni delle parti rappresentate. Le decisioni e le raccomandazioni recano il titolo «decisione» o «raccomandazione», seguito da un numero d’ordine, dalla data della loro adozione e dall’indicazione del loro oggetto.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano la firma del presidente e del segretario. Il segretario provvede a trasmetterle agli altri capi delegazione.

3.   Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal comitato.

4.   Gli atti del comitato possono essere adottati mediante procedimento scritto previa decisione in tal senso dei capi delegazione. Il presidente comunica il progetto dell’atto agli altri capi delegazione, i quali rispondono precisando se lo accettano o meno, ovvero se propongono modifiche o se chiedono un periodo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, il presidente conclude la decisione o la raccomandazione conformemente ai paragrafi 1 e 2.

5.   Le raccomandazioni e le decisioni sono redatte in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti fede. Ciascuna delle parti è responsabile della traduzione corretta delle raccomandazioni e delle decisioni nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. La Commissione provvede alla traduzione nelle altre lingue dell’Unione.

Articolo 8

Verbale

1.   Sotto la responsabilità del presidente, il segretario redige un progetto di verbale di ogni riunione del comitato entro un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della riunione.

2.   Il verbale contiene, di norma, relativamente a ciascun punto iscritto all’ordine del giorno:

l’indicazione dei documenti presentati al comitato,

le dichiarazioni di cui una parte ha chiesto l’iscrizione a verbale,

le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate.

3.   Il progetto di verbale è presentato al comitato per approvazione secondo il procedimento scritto di cui all’articolo 7, paragrafo 4. Se il procedimento non giunge a conclusione, il verbale è adottato dal comitato nella riunione successiva.

4.   Una volta adottato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e conservato da quest’ultimo. Il segretario ne trasmette copia agli altri capi delegazione.

Articolo 9

Riservatezza

Ferma restando la disposizione relativa alla pubblicazione degli atti prevista all’articolo 7, paragrafo 3, le deliberazioni delle riunioni e i documenti del comitato sono coperti dal segreto d’ufficio.

Articolo 10

Spese

1.   Ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della propria partecipazione alle riunioni del comitato.

2.   Il comitato decide in merito al rimborso delle spese connesse alle missioni affidate a persone invitate dal presidente in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 11

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato o inviata da quest’ultimo è trasmessa al segretario del comitato. Il segretario trasmette a tutte le delegazioni copia di tutta la corrispondenza relativa all’accordo.

Articolo 12

Lingue

Le lingue utilizzate nelle riunioni del comitato e nei documenti sono decise dal comitato. La parte che ospita la riunione non ha alcun obbligo di fornire l’interpretazione nelle altre lingue.


ALLEGATO II

Adattamento dell’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, dell’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e delle prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo  (1)

1.   Adattamento dell’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada

All’allegato 1 dell’accordo è aggiunto il seguente atto dell’Unione:

«Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51)».

2.   Adattamento dell’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus

1.

All’articolo 1 dell’allegato 2 dell’accordo le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dal testo seguente:

«a)

controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12),

direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata dalla direttiva 2003/26/CE della Commissione (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 37);

b)

limitatori di velocità:

direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8);

c)

dimensioni massime autorizzate e pesi massimi autorizzati:

direttiva 96/53/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47),

direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1), modificata dalla direttiva 2003/19/CE della Commissione (GU L 79 del 26.3.2003, pag. 6);

d)

apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada:

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 3) o regole equivalenti stabilite dall’accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli.»

2.

L’articolo 2 dell’allegato 2 dell’accordo è così modificato:

a)

dopo il primo comma e prima della tabella è inserito il testo seguente:

 

«Emissioni allo scarico:

direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10),

direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51),

regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (EURO VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1);

 

Fumi:

direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/21/CE della Commissione (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 25);

 

Emissioni sonore:

direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42, del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49);

 

Frenatura:

direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/78/CE della Commissione (GU L 267 del 4.10.2002, pag. 23);

 

Pneumatici:

direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/11/CE della Commissione (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 42);

 

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/89/CE della Commissione (GU L 257 del 25.9.2008, pag. 14);

 

Serbatoi di carburante:

direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/20/CE della Commissione (GU L 48 del 18.2.2006, pag. 16);

 

Retrovisori:

direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/27/CE della Commissione (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 44);

 

Cinture di sicurezza — installazione:

direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 146);

 

Cinture di sicurezza — ancoraggio:

direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 149);

 

Sedili:

direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi) (GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 143);

 

Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme):

direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1);

 

Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.):

direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1).»;

b)

la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Voce

Regolamento UN-ECE ultima serie di modifiche

Atti dell’Unione

(originale/ultima modifica)

Emissioni allo scarico

49/01

49/02, omologazione A

49/02, omologazione B

Direttiva 88/77/CEE

Direttiva 2001/27/CE

Direttiva 2005/55/CE

Direttiva 2008/74/CE

Regolamento (CE) n. 595/2009

Fumi

24/03

Direttiva 72/306/CEE

Direttiva 2005/21/CE

Emissioni sonore

51/02

Direttiva 70/157/CEE

Direttiva 2007/34/CE

Frenatura

13/11

Direttiva 71/320/CEE

Direttiva 2002/78/CE

Pneumatici

54

Direttiva 92/23/CEE

Direttiva 2005/11/CE

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

48/01

Direttiva 76/756/CEE

Direttiva 2008/89/CE

Serbatoi di carburante

34/02

67/01

110

Direttiva 70/221/CEE

Direttiva 2006/20/CE

Retrovisori

46/01

Direttiva 2003/97/CE

Direttiva 2005/27/CE

Cinture di sicurezza — installazione

16/06

Direttiva 77/541/CEE

Direttiva 2005/40/CE

Cinture di sicurezza — ancoraggio

14/07

Direttiva 76/115/CEE

Direttiva 2005/41/CE

Sedili

17/08

80/01

Direttiva 74/408/CEE

Direttiva 2005/39/CE

Allestimento interno

(prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme)

118

Direttiva 95/28/CE

Allestimento interno

(uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi)

107.02

Direttiva 2001/85/CE

Protezione contro il ribaltamento

66.01

Direttiva 2001/85/CE»

3.   Adattamento delle prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo

1.

A seguito dell’inclusione della direttiva 2000/30/CE. L’articolo 8 dell’allegato 2 dell’accordo, dell’allegato II bis dell’accordo e dell’allegato II ter dell’accordo è soppresso.

2.

Gli atti dell’Unione elencati nell’articolo 8 dell’accordo sono sostituiti dai seguenti atti dell’Unione (2):

«—

regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio e che abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1073/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88),

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 3),

direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/5/CE della Commissione (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45),

direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9),

direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35),

direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).»


(1)  Per l’aggiornamento dell’elenco degli atti si è tenuto conto dei nuovi provvedimenti adottati dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2009.

(2)  Per l’aggiornamento dell’elenco degli atti si è tenuto conto dei nuovi provvedimenti adottati dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2009.


12.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/46


RACCOMANDAZIONE N. 1/2011 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO INTERBUS RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS

dell’11 novembre 2011

relativo all’utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell’osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, in particolare gli articoli 23 e 24,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («l’accordo») è entrato in vigore il 1o gennaio 2003.

(2)

In conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’accordo il comitato misto garantisce la corretta applicazione dell’accordo. A tale fine è opportuno raccomandare l’utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell’osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo,

RACCOMANDA:

Le parti contraenti dell’accordo diverse dall’Unione dovrebbero utilizzare per gli autobus soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo un rapporto tecnico secondo le modalità enunciate nell’allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2011

Il presidente

Sz. SCHMIDT

Il segretario

G. PATRIS


ALLEGATO

RAPPORTO TECNICO PER GLI AUTOBUS

Marca e tipo del veicolo:

Targa di immatricolazione e codice del paese:

Data della prima immatricolazione:

Telaio n.:


 

Legislazione dell’Unione

Regolamento UN-ECE

Approvazione n.

Marca/Indicazione sul veicolo

Limitatori di velocità

Direttiva 92/6/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE

 

 

Dimensioni massime

Direttiva 96/53/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE

Direttiva 97/27/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/19/CE.

 

 

Tachigrafo

Regolamento (CEE) n. 3821/85 modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1266/2009

 

 

Emissioni allo scarico

Direttiva 88/77/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE

Direttiva 2005/55/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE

Regolamento (CE) n. 595/2009

49/01

49/02, omologazione A

49/02, omologazione B

 

 

Fumi

Direttiva 72/306/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/21/CE

24/03

 

 

Emissioni sonore

Direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE

51/02

 

 

Frenatura

Direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/78/CE

13/11

 

 

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/11/CE

54

 

 

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/89/CE

48/01

 

 

Serbatoi di carburante

Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/20/CE

34/02

67/01

110

 

 

Retrovisori

Direttiva 2003/97/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/27/CE

46/01

 

 

Cinture di sicurezza — installazione

Direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/40/CE

16/06

 

 

Cinture di sicurezza — ancoraggio

Direttiva 76/115/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/41/CE

14/07

 

 

Sedili

Direttiva 74/408/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/39/CE

17/08

80/01

 

 

Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme)

Direttiva 95/28/CE

118

 

 

Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi)

Direttiva 2001/85/CE

107/02

 

 

Protezione contro il ribaltamento

Direttiva 2001/85/CE

66/01