ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.006.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 6

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
10 gennaio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/15/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2011, che abroga la decisione 2011/491/UE relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

1

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 11/2012 della Commissione, del 9 gennaio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

DECISIONI

 

 

2012/16/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 dicembre 2011, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/019 FR/Renault presentata dalla Francia)

5

 

 

2012/17/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che definisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno alle istanze competenti dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito all’adesione della Federazione russa all’OMC

6

 

 

2012/18/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che definisce la posizione che deve adottare l’Unione europea in seno alla Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito all’adesione di Samoa all’OMC

7

 

 

2012/19/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

8

 

 

2012/20/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2012, relativa alla definizione di norme e procedure riguardo agli esperti di contabilità nazionale che assistono la Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [notificata con il numero C(2011) 9973]

10

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2011/698/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2011, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 276 del 21.10.2011)

12

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2011 del Consiglio, del 20 ottobre 2011, che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 276 del 21.10.2011)

12

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

10.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2011

che abroga la decisione 2011/491/UE relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

(2012/15/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (di seguito, «il protocollo») è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011, secondo quanto previsto dalla decisione 2011/491/UE del Consiglio (2).

(2)

A seguito dalla richiesta presentata dal Consiglio il 15 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con voto del 14 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha deciso di non approvare la conclusione del protocollo da parte del Consiglio.

(3)

È pertanto necessario abrogare la decisione 2011/491/UE del Consiglio e notificare al Regno del Marocco la cessazione dell’applicazione provvisoria del protocollo, a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/491/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è abrogata.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare al Regno del Marocco, a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che l’Unione europea non intende più divenire parte del protocollo. La notifica è effettuata in forma di lettera.

Il testo della lettera è allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Doc. ST 18774/11 PECHE 411 — COM(2011) 939 definitivo.

(2)  GU L 202 del 5.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Signor …,

in riferimento al protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, siglato il 25 febbraio 2011, e con riguardo alla sua applicazione provvisoria, prevista all’articolo 12 del protocollo e sancita dalla firma del medesimo ad opera delle due parti in data 13 luglio 2011:

L’Unione europea notifica al Regno del Marocco che, a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, non intende più divenire parte del summenzionato protocollo.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dell’Unione europea

K. OSTRZYNIEWSKA


REGOLAMENTI

10.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 11/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

60,0

TN

101,1

TR

86,6

ZZ

82,6

0707 00 05

EG

182,1

TR

155,0

ZZ

168,6

0709 91 00

EG

208,4

ZZ

208,4

0709 93 10

MA

57,7

TR

102,6

ZZ

80,2

0805 10 20

CL

33,0

MA

62,6

TR

61,8

ZZ

52,5

0805 20 10

MA

74,1

ZZ

74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

74,4

MA

62,0

TR

89,1

ZZ

75,2

0805 50 10

AR

53,1

MA

126,4

TR

47,0

ZZ

75,5

0808 10 80

CA

125,9

US

94,3

ZA

128,3

ZZ

116,2

0808 30 90

CN

107,0

US

112,3

ZZ

109,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

10.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/5


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2011

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/019 FR/Renault presentata dalla Francia)

(2012/16/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28 dello stesso,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati in conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 9 ottobre 2009 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, in relazione ai licenziamenti nell’impresa Renault s.a.s. e in sette dei suoi fornitori, integrandola fino al 25 gennaio 2011 con informazioni complementari. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 24 493 525 EUR.

(5)

È quindi opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Francia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 24 493 525 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


10.1.2012   

IT

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L 6/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2011

che definisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno alle istanze competenti dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito all’adesione della Federazione russa all’OMC

(2012/17/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel giugno 1993 il governo della Federazione russa ha presentato domanda di adesione all’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell’articolo XII dello stesso.

(2)

Il 16 giugno 1993 è stato istituito il gruppo di lavoro sull’adesione della Federazione russa, con l’incarico di concordare condizioni di adesione accettabili sia per la Federazione russa che per tutti i membri dell’OMC.

(3)

La Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato una serie completa di impegni da parte della Federazione russa in materia di apertura del mercato e regolamentazione, che soddisfano le richieste dell’Unione, sono coerenti con gli obiettivi di quest’ultima e sono in linea con il livello di sviluppo della Federazione Russa.

(4)

Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Federazione russa all’OMC.

(5)

L’adesione all’OMC dovrebbe dare un contributo positivo e duraturo al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato dalla Federazione Russa.

(6)

È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.

(7)

A norma dell’articolo XII dell’accordo che istituisce l’OMC, le condizioni di adesione devono essere concordate tra il paese candidato e l’OMC e approvate dalla Conferenza dei ministri dell’OMC per conto dell’OMC. A norma dell’articolo IV, paragrafo 2 dell’accordo che istituisce l’OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.

(8)

Di conseguenza, è necessario stabilire la posizione che l’Unione deve adottare in seno alle istanze competenti dell’OMC, siano esse la Conferenza dei ministri o il Consiglio generale, in merito all’adesione della Federazione russa dell’OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in seno alle istanze competenti dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito all’adesione della Federazione russa all’OMC è di approvare l’adesione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOGAJ


10.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2011

che definisce la posizione che deve adottare l’Unione europea in seno alla Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito all’adesione di Samoa all’OMC

(2012/18/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 aprile 1998 il governo di Samoa ha presentato domanda di adesione all’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell’articolo XII dello stesso.

(2)

Un gruppo di lavoro sull’adesione di Samoa è stato istituito il 15 luglio 1998 con l’incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per Samoa e per tutti i membri dell’OMC.

(3)

La Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato una serie di impegni in materia di apertura del mercato da parte di Samoa, che rispondono alle richieste dell’Unione e sono in linea con il livello di sviluppo di Samoa.

(4)

Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione di Samoa all’OMC.

(5)

L’adesione all’OMC dovrebbe dare un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato da Samoa.

(6)

Il protocollo di adesione dovrebbe pertanto essere approvato.

(7)

A norma dell’articolo XII dell’accordo che istituisce l’OMC, le condizioni di adesione devono essere concordate tra il membro aderente e l’OMC e approvate, per l’OMC, dalla Conferenza dei Ministri della stessa.

(8)

Di conseguenza, è necessario definire la posizione che l’Unione deve adottare in seno alla Conferenza dei Ministri dell’OMC in merito all’adesione di Samoa all’OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in seno alla Conferenza dei Ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio in merito all’adesione di Samoa all’OMC è favorevole all’adesione stessa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOGAJ


10.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2011

che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

(2012/19/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa consultazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Nel rispetto degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione applicabili in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, i pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela («Venezuela») operano da molti decenni nelle acque UE della zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese.

(2)

L’industria di trasformazione installata nella Guyana francese dipende dagli sbarchi di tali pescherecci ed è pertanto opportuno assicurare la continuità di tali operazioni.

(3)

Al fine di assicurare tale continuità è necessario che l’Unione faccia una dichiarazione rivolta al Venezuela, che confermi la sua disponibilità a rilasciare autorizzazioni di pesca ad un numero limitato di pescherecci battenti bandiera del Venezuela a condizione che questi ultimi si conformino agli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione applicabili in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La dichiarazione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese («dichiarazione») è approvata a nome dell’Unione europea.

Il testo della dichiarazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare la dichiarazione alla Repubblica bolivariana del Venezuela.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


Dichiarazione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

1.

L’Unione europea rilascia autorizzazioni di pesca a un numero limitato di pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela per la pesca nella parte della zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese situata oltre le 12 miglia marine dalle linee di base, alle condizioni stabilite nella presente dichiarazione.

2.

In conformità dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (1), i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela, quando svolgono attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 1, si conformano alle disposizioni della politica comune della pesca dell’Unione europea relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni dell’Unione europea che disciplinano l’esercizio della pesca in tale zona.

3.

Più specificamente, i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela si conformano a tutte le pertinenti norme o regolamentazioni dell’Unione europea che precisano, tra l’altro, gli stock ittici che possono essere sfruttati, il numero massimo di pescherecci autorizzati e la percentuale di catture da sbarcare nei porti della Guyana francese.

4.

Fatto salvo il ritiro delle autorizzazioni accordate ai singoli pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela in caso di loro inosservanza di tutte le pertinenti norme o regolamentazioni dell’Unione europea, l’Unione europea può ritirare in qualsiasi momento, mediante una dichiarazione unilaterale, l’impegno specifico espresso nella presente dichiarazione ad accordare possibilità di pesca.


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


10.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2012

relativa alla definizione di norme e procedure riguardo agli esperti di contabilità nazionale che assistono la Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

[notificata con il numero C(2011) 9973]

(2012/20/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù del regolamento (CE) n. 479/2009 la Commissione (Eurostat) è tenuta a valutare la qualità dei dati da utilizzare ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, anche con il ricorso a visite metodologiche. Nell’effettuazione di tali visite la Commissione (Eurostat) può essere assistita da esperti di contabilità nazionale.

(2)

Occorre definire norme e procedure per la selezione degli esperti, tenuto conto della necessità di una loro opportuna distribuzione tra gli Stati membri e di una appropriata rotazione degli esperti tra gli Stati membri, le loro modalità di lavoro e gli aspetti finanziari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della presente decisione definisce le norme e le procedure per la selezione degli esperti di contabilità nazionale che assisteranno la Commissione (Eurostat) nelle visite negli Stati membri ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009, le loro modalità di lavoro e la ripartizione dei costi di tali visite tra la Commissione e l’autorità nazionale degli esperti responsabile della trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

Articolo 2

La presente decisione si applica all’assistenza di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009, prestata a partire dal 1o gennaio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.


ALLEGATO

1.   Elenco di esperti di contabilità nazionale

La Commissione (Eurostat) compila l’elenco di esperti di contabilità nazionale sulla base delle proposte inviatele dalle autorità nazionali responsabili della trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. L’elenco è aggiornato regolarmente.

2.   Definizione di esperto di contabilità nazionale

Gli esperti di contabilità nazionale sono specializzati in statistiche e dati relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi. Essi assistono gli esperti della Commissione competenti in materia di procedura per i disavanzi eccessivi in occasione delle visite da questi effettuate in uno Stato membro. In tale veste, gli esperti di contabilità nazionale forniscono una consulenza indipendente e non rappresentano il parere dei rispettivi Stati membri.

3.   Selezione degli esperti

La Commissione (Eurostat) seleziona, per le visite eccezionali nei casi ritenuti appropriati, uno o più esperti nazionali per accompagnare i propri esperti nella visita. Gli esperti sono selezionati a partire dall’elenco in modo tale che lo stesso esperto non sia scelto per effettuare una visita più di tre volte ogni tre anni.

4.   Rimborso delle spese all’autorità nazionale responsabile della trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi

L’importo da corrispondere a rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e delle indennità forfettarie giornaliere è calcolato conformemente alle disposizioni della decisione della Commissione del 5 dicembre 2007, relativa alle norme sul rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti (1).

5.   Riservatezza

Anteriormente alla visita l’esperto è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza in merito al contenuto, al calendario e agli aspetti pratici dell’organizzazione della visita.


(1)  C(2007) 5858.


Rettifiche

10.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/12


Rettifica della decisione di esecuzione 2011/698/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2011, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276 del 21 ottobre 2011 )

A pagina 48, allegato, punto 1:

anziché:

«Data di nascita: a) 1962, b) 1961, c) tra il 1968 e il 1970.»,

leggi:

«Data di nascita: a) 1966, b) 1961, c) tra il 1968 e il 1970.»


10.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/12


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2011 del Consiglio, del 20 ottobre 2011, che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276 del 21 ottobre 2011 )

A pagina 3, allegato, punto 1:

anziché:

«Data di nascita: a) 1962, b) 1961, c) tra il 1968 e il 1970.»,

leggi:

«Data di nascita: a) 1966, b) 1961, c) tra il 1968 e il 1970.»