ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.341.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 341

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
22 dicembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/863/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1359/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

11

 

*

Regolamento (UE) n. 1360/2011 del Consiglio, del 20 dicembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1361/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Terre Aurunche (DOP)]

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ptujski lük (IGP)]

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1363/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ciliegia dell'Etna (DOP)]

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1364/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (IGP)]

25

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (IGP)]

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1366/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pataca de Galicia / Patata de Galicia (IGP)]

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1367/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Figue de Solliès (DOP)]

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento e il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1369/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1370/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)]

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima ( 1 )

41

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetoclor conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che esclude, per il 2012, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

47

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1374/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

48

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ( 1 )

50

 

 

DECISIONI

 

 

2011/864/PESC

 

*

Decisione EUPM/1/2011 del Comitato politico e di sicurezza, del 16 dicembre 2011, che proroga il mandato del capomissione della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

52

 

 

2011/865/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante nomina di un membro del Comitato scientifico e tecnico

53

 

 

2011/866/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

54

 

*

Decisione 2011/867/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

56

 

 

2011/868/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2011, concernente una partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2011 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2011) 9243]

57

 

 

2011/869/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la decisione 2002/364/CE relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro [notificata con il numero C(2011) 9398]  ( 1 )

63

 

 

2011/870/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2011, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2011/25)

65

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2011/SC, del 29 settembre 2011, relativa al controllo dei programmi e dei progetti nell’ambito del meccanismo finanziario (2009-2014)

67

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2011, del 21 ottobre 2011, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

69

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2011, del 21 ottobre 2011, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

72

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2011, del 21 ottobre 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

74

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2011, del 21 ottobre 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

76

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2011, del 21 ottobre 2011, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

78

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 116/2011, del 21 ottobre 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

80

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2011, del 21 ottobre 2011, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

81

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2011, del 21 ottobre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

83

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2011, del 21 ottobre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

84

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011, del 21 ottobre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

85

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2011, del 21 ottobre 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

86

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2011, del 21 ottobre 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

87

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1192/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ricotta Romana (DOP)] ( GU L 333 del 17.12.2010 )

88

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2011

relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2011/863/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (2) ("accordo") è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'articolo 18 dell'accordo prevede che il Comitato misto possa decidere eventuali modifiche all'accordo, comprese modifiche all'allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

(3)

Al fine di garantire un'applicazione coerente e corretta degli atti giuridici dell'Unione e di evitare difficoltà amministrative ed eventualmente giuridiche, l'allegato II dell'accordo deve essere modificato per integrare i nuovi atti giuridici dell'Unione a cui l'accordo attualmente non fa riferimento.

(4)

A fini di chiarezza e di razionalità, è opportuno procedere alla codificazione dell'allegato II dell'accordo e del protocollo di tale allegato.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione di cui all'allegato I della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è basata sul progetto di decisione del Comitato misto acclusa all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La dichiarazione di cui all'allegato II della presente decisione è approvata e formulata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto quando quest'ultimo adotta la propria decisione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

del …

che sostituisce l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'allegato II dell'accordo che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del 6 luglio 2006 (2) e dovrebbe ora essere aggiornato per tenere conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), e le misure adottate per l'applicazione di tale regolamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4).

(4)

A fini di chiarezza e razionalità, l'allegato II dell'accordo e il protocollo di tale allegato dovrebbero essere consolidati in una versione giuridicamente vincolante.

(5)

L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere mantenuto in linea con l'evoluzione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («accordo») è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.

Articolo 3

La decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a …, …

Per il Comitato misto

Il presidente

I segretari


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)   GU L 270 del 29.9.2006, pag. 67.

(3)   GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)   GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

Articolo 1

1.   Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell'Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.

2.   I termini "Stato membro" o "Stati membri" che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell'Unione europea.

Articolo 2

1.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti tengono in debita considerazione gli atti giuridici dell'Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.

2.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti giuridici dell'Unione europea di cui alla sezione C del presente allegato.

Articolo 3

1.   Nel protocollo del presente allegato sono stabilite disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l'assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell'Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, relative agli assegni svizzeri per i grandi invalidi e alle prestazioni previste dal regime di previdenza professionale riguardanti le pensioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità.

2.   Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.

SEZIONE A:   ATTI GIURIDICI CUI SI FA RIFERIMENTO

1.

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (2).

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

a)

all'allegato I, sezione I, è aggiunto il testo seguente:

" Svizzera

Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull'articolo 131, capoverso 2, e sull'articolo 293, capoverso 2, del Codice civile svizzero.";

b)

all'allegato I, sezione II, è aggiunto il testo seguente:

" Svizzera

Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell'articolo 3, capoverso 2, della legge federale sugli assegni familiari.";

c)

all'allegato II è aggiunto il testo seguente:

" Germania-Svizzera

a)

Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 1975, e n. 2, del 2 marzo 1989:

i)

il punto 9 b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del protocollo finale (legislazione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell'exclave tedesca di Büsingen);

ii)

il punto 9 e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale (accesso all'assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania).

b)

Per quanto concerne l'Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992:

i)

l'articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

Spagna-Svizzera

Il punto 17 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 giugno 1982; le persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione spagnola in forza di tale disposizione sono esentate dall'affiliazione all'assicurazione malattie svizzera.

Italia-Svizzera

Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1, del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2, del 2 aprile 1980.";

d)

all'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

" Svizzera ";

e)

all'allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente:

" Svizzera;

Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità del regime di base (legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).";

f)

all'allegato VIII, parte 2, è aggiunto il testo seguente:

" Svizzera

Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).";

g)

Nell'allegato IX, parte II, è aggiunto il testo seguente:

" Svizzera

Rendite per i superstiti e d'invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).";

h)

all'allegato X è aggiunto il testo seguente:

" Svizzera

1.

Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.

2.

Le rendite per casi di rigore ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità (articolo 28, capoverso 1bis), della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, del 19 giugno 1959, così come modificata il 7 ottobre 1994).

3.

Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.

4.

Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale, del 19 giugno 1959, sull'assicurazione per l'invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un'attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.";

i)

Nell'allegato XI è aggiunto il testo seguente:

" Svizzera

1.

L'articolo 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l'articolo 1 della legge federale sull'assicurazione invalidità, che disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.

2.

Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.

3.

Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione

a)

Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l'assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:

i)

le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento;

ii)

le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;

iii)

le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell'assicurazione svizzera;

iv)

i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;

v)

i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.

Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.

b)

Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.

Detta richiesta

aa)

dev'essere depositata entro i tre mesi successivi all'insorgenza dell'obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l'esenzione prende effetto dall'inizio dell'obbligo di assicurazione;

bb)

si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

4.

Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento, è assoggettata ai fini dell'assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l'istituzione di assicurazione malattia competente dell'altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico dell'integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.

5.

Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un'assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonchè i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.

6.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l'assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.

7.

I periodi di assicurazione d'indennità giornaliera compiuti presso l'assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione straniera.

8.

Quando una persona che esercita in Svizzera un'attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, si considera assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d'integrazione fino all'erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera."

2.

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3).

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:

all'allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

"Accordo franco-svizzero, del 26 ottobre 2004, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie

Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 2005, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie ".

3.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (5), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell'entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

4.

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione del 9 febbraio 2009 (7), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell'entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

5.

Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (8).

SEZIONE B:   ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

1)

Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

2)

Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (10).

3)

Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

4)

Decisione E1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

5)

Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (13).

6)

Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (14).

7)

Decisione H2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (15).

8)

Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

9)

Decisione H4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (17).

10)

Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 e (CE) del Consiglio e del regolamento n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (18).

11)

Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (19).

12)

Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (20).

13)

Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le caratteristiche techniche della tessera europea di assicurazione malattia (21).

14)

Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all'articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (22).

15)

Decisione S4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

16)

Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, relativa all'interpretazione della nozione di "prestazioni in natura" definita all'articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all'articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

17)

Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (25).

18)

Decisione S7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso (26).

19)

Decisione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (27).

20)

Decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (28).

21)

Decisione U3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di "disoccupazione parziale" applicabile ai disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

SEZIONE C:   ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

1)

Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (30).

2)

Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un'attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (31).

PROTOCOLLO

dell'Allegato II dell'Accordo

I.   Assicurazione contro la disoccupazione

Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016.

1.

Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:

1.1

Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) (32) e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.

1.2

Una parte dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera in forza del punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine conformemente alle modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d'altronde diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Lo Stato d'origine si fa carico delle prestazioni, in caso di disoccupazione completa, a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell'occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d'origine.

1.3

La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori di cui al punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle seguenti disposizioni legali:

a)

Il prodotto dei contributi di detti lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).

b)

Dell'importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità di cui al punto 1.2 è rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori è mantenuta dalla Svizzera. (33)

c)

La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l'importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.

2.

In caso di difficoltà per uno Stato membro con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.

II.   Assegni per grandi invalidi

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale svizzera, del 19 giugno 1959, sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l'8 ottobre 1999 sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.

III.   Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 17 dicembre 1993, è versata a richiesta a un lavoratore dipendente o autonomo che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera in forza del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

»

(1)   GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

(3)   GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(4)   GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(5)   GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1.

(6)   GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(7)   GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29.

(8)   GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

(9)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.

(10)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.

(11)   GU C 149 dell'8.6.2010 pag. 3.

(12)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.

(13)   GU C 106 del 24.4.2010, pag.11.

(14)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.

(15)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.

(16)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.

(17)   GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.

(18)   GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 5.

(19)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.

(20)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.

(21)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.

(22)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.

(23)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.

(24)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.

(25)   GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.

(26)   GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.

(27)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.

(28)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.

(29)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.

(30)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.

(31)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.

(32)  Attualmente dodici mesi.

(33)  Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di almeno dodici mesi - durante soggiorni ripetuti – nell'arco di due anni.


ALLEGATO II

DICHIARAZIONE

riguardante la dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

La Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, di cui al secondo trattino della dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati (GU L 114 del 30.4.2002, pag.72), è stata rinominata Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.


REGOLAMENTI

22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/11


REGOLAMENTO (UE) N. 1359/2011 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012, un nuovo contingente tariffario ad aliquota nulla, per un volume adeguato, per i prodotti aventi numeri d’ordine 09.2928 e 09.2929, inserendo gli stessi nell’elenco di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

(2)

I volumi dei contingenti tariffari autonomi aventi numeri d’ordine 09.2624 e 09.2640 sono insufficienti per soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2011. È opportuno pertanto aumentare i volumi contingentali in questione con effetto a decorrere dal 1o luglio 2011.

(3)

I volumi dei contingenti tariffari autonomi aventi numeri d’ordine 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 e 09.2977 dovrebbero essere sostituiti dai volumi di cui all’allegato del presente regolamento.

(4)

L’Unione non ha più interesse a mantenere nel 2012 contingenti tariffari per i prodotti aventi numeri d’ordine 09.2815, 09.2841 e 09.2992, i cui contingenti sono stati stabiliti per il 2011. Tali contingenti dovrebbero pertanto essere chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012 e i prodotti corrispondenti dovrebbero essere cancellati dall’elenco di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

(5)

In considerazione delle numerose modifiche da apportare, a fini di chiarezza l’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 dovrebbe essere integralmente sostituito.

(6)

È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.

(7)

Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2011, nell’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010:

il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d’ordine 09.2624 è fissato a 950 tonnellate,

il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d’ordine 09.2640 è fissato a 11 000 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012, salvo che per l’articolo 2 che si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)   GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

1.1-31.12

700 tonnellate

0  %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00  (1)

1.1-31.12

6 000 tonnellate

0  %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

1.1-31.12

1 700 tonnellate

0  %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

1.1-31.12

13 000 tonnellate

0  %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1-31.12

12 000 tonnellate

0  %

09.2929

2903 22 00

 

Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

7 000 tonnellate

0  %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

1.1-31.12

600 tonnellate

0  %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

1.1-31.12

2 600 tonnellate

0  %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 , (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1-31.12

15 000 tonnellate

0  %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7)

1.1-31.12

20 000 tonnellate

0  %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Ossido di allile e glicidile (CAS RN 106-92-3)

1.1-31.12

4 300 tonnellate

0  %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide), (CAS RN 121-32-4)

1.1-31.12

950 tonnellate

0  %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 000064-19-7)

1.1-31.12

500 000 tonnellate

0  %

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

20 000 tonnellate

0  %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

1.1-31.12

1 300 tonnellate

0  %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN 000693-23-2)

1.1-31.12

4 600 tonnellate

0  %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

1.1-31.12

120 tonnellate

0  %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

1.1-31.12

1 000 tonnellate

0  %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Esametilendiammina (CAS RN 124-09-4)

1.1-31.12

40 000 tonnellate

0  %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

1.1-31.12

1 800 tonnellate

0  %

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1-31.12

75 000 tonnellate

0  %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistina (CAS RN 56-89-3)

1.1-31.12

600 tonnellate

0  %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 40372-72-3)

1.1-31.12

12 000 tonnellate

0  %

09.2810

2932 11 00

 

Tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9)

1.1-31.12

20 000 tonnellate

0  %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1-31.12

300 tonnellate

0  %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1-31.12

4 000 tonnellate

0  %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acido ribonucleico (CAS RN 63231-63-0)

1.1-31.12

110 tonnellate

0  %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

1.1-31.12

400 tonnellate

0  %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio

1.1-31.12

40 000 tonnellate

0  %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1-31.12

20 000 tonnellate

0  %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici resinici di gemma

1.1-31.12

280 000 tonnellate

0  %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1-31.12

2 200 tonnellate

0  %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110,

e

punto di fusione non inferiore a 100 °C

1.1-31.12

1 600 tonnellate

0  %

09.2986

ex 3824 90 97

76

Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:

60 % o più di dodecildimetilammina

20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

0,5 % o più di esadecildimetilammina

destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

1.1-31.12

14 315 tonnellate

0  %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli

non più del 25 % di stanoli

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

1.1-31.12

2 500 tonnellate

0  %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine

94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

1.1-31.12

4 500 tonnellate

0  %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

1.1-31.12

18 000 tonnellate

0  %

09.2640

ex 3905 99 90

91

Butirrale di polivinile

1.1-31.12

11 000 tonnellate

0  %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800  unità monomeriche (± 100)

1.1-31.12

1 300 tonnellate

0  %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1-31.12

75 000 tonnellate

0  %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso

un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

1.1-31.12

200  kg

0  %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante

1.1-31.12

3 000 000  m2

0  %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Mattoni refrattari

che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e

che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 % e

che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % e

che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700  °C

1.1-31.12

75 tonnellate

0  %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

1.1-31.12

1 900 000  m2

0  %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

1.1-31.12

50 000 tonnellate

0  %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.1-31.12

800 000  unità

0  %

09.2636

ex 8411 82 80

20

Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un’efficienza di ciclo semplice superiore a 40 %

1.1-31.12

10 unità

0  %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600  W, ma non superiore a 2 700  W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1-31.12

2 000 000 unità

0  %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Unità costitutita da

motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400  W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600  W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e

un ventilatore a induzione

destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1-31.12

120 000 unità

0  %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Adattatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)

1.1-31.12

4 500 000 unità

0  %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528  (1)

1.1-31.12

1 038 000 unità

0  %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

1.1-31.12

3 000 000 unità

0  %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm × 30 mm

1.1-31.12

1 400 000 unità

0  %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544  (1)

1.1-31.12

3 300 000  km

0  %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002 , 9005 , 9013 10 e 9015  (1)

1.1-31.12

5 000 000 unità

0  %


(1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].

(2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.»


22.12.2011   

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REGOLAMENTO (UE) N. 1360/2011 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/867/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2011 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 marzo 2011, in applicazione della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2), il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (3). Il regolamento (UE) n. 204/2011 prevede, in particolare, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche della Banca centrale della Libia nonché quelli della Libyan Arab Foreign Bank.

(2)

Tenuto conto dell’UNSCR 2009 (2011) e in applicazione della decisione 2011/625/PESC, del 22 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC (4), il regolamento (UE) n. 965/2011 dispone, in particolare, adeguamenti al congelamento delle attività di determinate entità libiche onde sostenere la ripresa economica del paese.

(3)

Il 16 dicembre 2011 il comitato del Consiglio di sicurezza, istituito a norma della UNSCR 1970 (2011), ha deciso di porre fine alle misure riguardanti la Banca centrale della Libia e la Libyan Arab Foreign Bank. In linea con la decisione 2011/867/PESC, è opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 204/2011.

(4)

Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

(5)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 204/2011 è sostituito dal seguente:

«4.   Tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati da:

a)

Libyan Investment Authority; e

b)

Libyan Africa Investment Portfolio,

e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia rimangono congelati.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Cfr. pag. 56 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(3)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

(4)   GU L 246 del 23.9.2011, pag. 30.


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1361/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Terre Aurunche (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall'Italia per la registrazione della denominazione "Terre Aurunche" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 108 del 7.4.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, oli, ecc.)

ITALIA

Terre Aurunche (DOP)


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L 341/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1362/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ptujski lük (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Slovenia per la registrazione della denominazione "Ptujski lük" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 108 del 7.4.2011, pag. 23.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

SLOVENIA

Ptujski lük (IGP)


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L 341/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1363/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ciliegia dell'Etna (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall'Italia per la registrazione della denominazione «Ciliegia dell'Etna» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 109 dell'8.4.2011, pag. 2.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Ciliegia dell'Etna (DOP)


22.12.2011   

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L 341/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1364/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche di elementi del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige» / «Südtiroler Markenspeck» / «Südtiroler Speck», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (3). Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)   GU C 119 del 16.4.2011, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

ITALIA

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (IGP)


22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1365/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 1483/2004 della Commissione (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernente la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)   GU L 273 del 21.8.2004, pag. 3.

(4)   GU C 96 del 29.3.2001, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

SPAGNA

Carne De Vacuno Del País Vasco/Euskal Okela (IGP)


22.12.2011   

IT

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L 341/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1366/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pataca de Galicia / Patata de Galicia (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione delle modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Pataca de Galicia / Patata de Galicia», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU L 46 del 16.2.2007, pag. 14.

(3)   GU C 108 del 7.4.11, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Pataca de Galicia/Patata de Galicia (IGP)


22.12.2011   

IT

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L 341/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1367/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Figue de Solliès (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Francia per la registrazione della denominazione «Figue de Solliès» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo gionro successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 119 del 16.4.2011, pag. 15.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

FRANCIA

Figue de Solliès (DOP)


22.12.2011   

IT

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L 341/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1368/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento e il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c), l) e n),

considerando quanto segue:

(1)

In base all’esperienza acquisita e in particolare delle migliorie apportate ai regimi di sostegno utilizzati dalle amministrazioni nazionali nell’attuazione dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1121/2009 (2) e (CE) n. 1122/2009 (3) appare appropriato migliorare e semplificare questi due regolamenti per quanto attiene alla gestione dei pagamenti diretti e ai relativi controlli.

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 gli Stati membri possono utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ai fini della domanda di aiuto per i capi bovini. È opportuno chiarire quale sia l’inizio del periodo di detenzione, applicabile a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1121/2009, nei casi in cui gli Stati membri si siano avvalsi della suddetta possibilità. Inoltre, a fini di semplificazione è opportuno autorizzare gli Stati membri a presentare una dichiarazione di partecipazione al posto della domanda di cui all’articolo 62 di tale regolamento. Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1121/2009.

(3)

È necessario aggiornare alcune definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1122/2009. Inoltre, il pagamento distinto per i frutti rossi di cui all’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009 sarà introdotto a partire dal 2012. Occorre pertanto modificare di conseguenza la definizione dei regimi di aiuto alla superficie e prevedere una procedura appropriata per la presentazione delle domande.

(4)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 gli Stati membri sono tenuti a fissare un termine ultimo per la presentazione della domanda unica. Dopo la presentazione della domanda unica gli agricoltori hanno la facoltà di modificarla entro i termini fissati all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. I controlli amministrativi e in loco dipendono dal ricevimento delle domande definitive da parte degli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri che scelgono di fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande a una data anteriore al termine ultimo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 siano in grado di avviare e portare a termine i controlli prima. È quindi appropriato che gli stessi Stati membri siano autorizzati a fissare un termine ultimo per la presentazione di modifiche della domanda unica a una data anteriore al termine ultimo fissato all’articolo 14, paragrafo 2. Tuttavia, per dare agli agricoltori il tempo sufficiente per comunicare eventuali modifiche, tale termine non dovrebbe precedere di oltre 15 giorni il termine ultimo fissato dagli Stati membri per la presentazione della domanda unica.

(5)

In seguito all’introduzione del sostegno per superficie disaccoppiato dalla produzione, in molti casi i controlli in loco si limitano alla verifica delle dimensioni e dell’ammissibilità della superficie di cui si tratta. La maggior parte di tali controlli avviene per telerilevamento. Parallelamente gli Stati membri procedono ad aggiornamenti periodici del loro sistema di identificazione delle parcelle agricole. La metodologia utilizzata per tali aggiornamenti può essere simile all’esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento. Per questo, a fini di semplificazione e per ridurre le spese amministrative, è opportuno autorizzare gli Stati membri che procedono all’aggiornamento sistematico dei sistemi di identificazione delle parcelle agricole a usarne i risultati per sostituire una parte dei loro controlli in loco tradizionali. Per non aumentare i rischi di pagamenti irregolari è opportuno definire i criteri cui devono rispondere i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità. Tali criteri devono riguardare, in particolare, gli intervalli e la portata degli aggiornamenti, i dettagli delle ortofoto usate, la qualità necessaria del sistema di identificazione delle parcelle agricole e il tasso massimo annuo di errore.

(6)

L’obbligo di rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (4) per i bovini detenuti da un’azienda è controllato mediante i controlli in loco effettuati nell’ambito della condizionalità. Attualmente nell’ambito dei controlli dell’ammissibilità ai pagamenti diretti è compreso anche l’obbligo di controllare i capi per i quali non è richiesto alcun aiuto. Questo controllo supplementare si applica solo negli Stati membri che hanno scelto di mantenere alcuni pagamenti diretti accoppiati per i bovini. Tuttavia, per garantire la pari distribuzione dell’onere di controllo in tutti gli Stati membri e per semplificare i controlli in loco sia per gli agricoltori che per le autorità nazionali, è appropriato abolire i controlli sui capi per i quali non è stato chiesto alcun aiuto nell’ambito dei controlli dell’ammissibilità, a meno che gli Stati membri non si avvalgano della facoltà prevista dall’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

(7)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, se un animale è trasferito in un altro luogo nel corso del periodo di detenzione l’agricoltore è tenuto a informare l’autorità competente. Per evitare il rischio di applicazione di riduzioni sproporzionate dei pagamenti, occorre stabilire le norme che disciplinano i casi di omessa comunicazione degli spostamenti di capi, se si tratta di animali accertati come ammissibili i quali tuttavia possano essere immediatamente identificati all’interno dell’azienda dell’agricoltore durante il controllo in loco.

(8)

Le norme sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali mirano in particolare a garantire la tracciabilità dei capi. La perdita di entrambi i marchi auricolari di un capo bovino e la perdita di uno dei marchi auricolari di un capo ovino o caprino determina l’inammissibilità del capo al pagamento oltre che l’applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 65 e 66 del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tuttavia, in certi casi, tali capi possono essere identificati con altri mezzi, che ne garantiscono così la tracciabilità.

(9)

A norma dell’articolo 63, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1122/2009 un bovino dichiarato ai fini dell’ottenimento del pagamento, che ha perso uno dei due marchi auricolari e che possa essere chiaramente e individualmente identificato per mezzo degli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, continua a far parte del numero di capi accertato ed è quindi ammesso al beneficio del pagamento. Inoltre, il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è in generale ben consolidato. Pertanto, è opportuno disporre che un capo bovino che abbia perso entrambi i marchi auricolari e la cui identità possa essere accertata senza alcun dubbio sia incluso nel numero dei capi accertati e quindi ammissibili al pagamento. Tuttavia questa disposizione dovrebbe valere soltanto se l’agricoltore ha preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco e, onde evitare il rischio di pagamenti irregolari, l’applicazione di questa norma dovrebbe essere limitata a un solo capo.

(10)

Con il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (5), è stato messo in atto un nuovo sistema di identificazione dei capi ovini e caprini ragion per cui appare appropriato introdurre una disposizione simile per gli ovini e i caprini dichiarati ai fini del pagamento.

(11)

È indicato autorizzare gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 a prevedere che le comunicazioni alla banca dati informatizzata per l’identificazione e la registrazione dei bovini sostituiscano la comunicazione da parte dell’agricoltore in caso di sostituzione di un capo nel corso del periodo di detenzione. È opportuno che tutti gli Stati membri possano avvalersi di tale possibilità.

(12)

Inoltre, talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1122/2009 sono diventate obsolete e devono essere soppresse.

(13)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1122/2009.

(14)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e il comitato di gestione per i pagamenti diretti non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 61 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, lo Stato membro che si avvale della facoltà prevista all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 fissa la data di inizio del periodo di cui al primo comma del presente articolo.»;

2)

all’articolo 62 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, la domanda di premio per vacca nutrice può assumere la forma di una dichiarazione di partecipazione che soddisfa anche i requisiti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo. Lo Stato membro può decidere che una dichiarazione di partecipazione presentata per un dato anno sia valida per uno o più anni successivi purché le informazioni ivi indicate restino corrette.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1122/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«(12)   “regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell’ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, a eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del medesimo regolamento, del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all’articolo 129 del medesimo regolamento;»

b)

il punto 21 è sostituito dal seguente:

«(21)   “periodo di detenzione”: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in forza dell’articolo 35, paragrafo 3, e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione (*1);

(*1)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.»;"

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

b)

al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.   Nel caso di una domanda relativa ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica è corredata di una copia del contratto di trasformazione o dell’impegno di conferimento a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1121/2009.»;

c)

al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«8.   Gli usi delle superfici contemplati all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e quelli elencati nell’allegato VI dello stesso regolamento, nonché le superfici dichiarate ai fini del sostegno specifico di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, ove tali superfici non debbano essere dichiarate a norma del presente articolo, sono dichiarati in una rubrica distinta del modulo di domanda unica.»;

3)

all’articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare un termine ultimo anteriore per la comunicazione di modifiche. Tale termine non può tuttavia precedere di oltre 15 giorni il termine ultimo di presentazione della domanda unica fissato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2.»;

4)

nella parte II, titolo II, il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:

« Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, pagamento distinto per lo zucchero, pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli e pagamento distinto per i frutti rossi »;

5)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Prescrizioni relative alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, al pagamento distinto per lo zucchero, al pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli e al pagamento distinto per i frutti rossi»;

b)

al paragrafo 1, l’alinea è sostituito dal seguente:

«1.   Per ottenere l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del medesimo regolamento, il pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del medesimo regolamento, o il pagamento distinto per i frutti rossi di cui all’articolo 129 del medesimo regolamento, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:»;

6)

all’articolo 28, paragrafo 1, la lettera f) è soppressa;

7)

è inserito il seguente nuovo articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

Controlli in loco combinati

1.   In deroga all’articolo 31 e alle condizioni stabilite dal presente articolo, per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III e al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono decidere di sostituire il campione di controllo, da stabilire in base all’analisi dei rischi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento, con controlli basati sulle ortofoto usate per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 6.

La decisione di cui al primo comma può essere adottata a livello nazionale o regionale. Una regione consta dell’intera superficie coperta da uno o più sistemi autonomi di identificazione delle parcelle agricole.

Gli Stati membri aggiornano sistematicamente il sistema di identificazione delle parcelle agricole e, entro un triennio al massimo, sottopongono a controllo tutti gli agricoltori situati nell’intera zona compresa nel sistema, coprendo almeno il 25 % all’anno degli ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tuttavia, gli Stati membri la cui superficie registrata nel sistema di identificazione delle parcelle agricole sia inferiore a 150 000 ha ammissibili possono derogare all’obbligo della copertura annua minima.

Prima di applicare il presente articolo gli Stati membri sono tenuti ad aver completato l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole interessate nel triennio precedente.

Le ortofoto usate per l’aggiornamento non risalgono a oltre 15 mesi prima della data in cui sono usate ai fini dell’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità al primo comma.

2.   La qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, nei due anni che precedono l’applicazione del presente articolo, è sufficiente per garantire la verifica effettiva delle condizioni di concessione dell’aiuto.

3.   Nei due anni che precedono l’applicazione del presente articolo il tasso di errore riscontrato nel campione casuale controllato in loco non supera il 2 %. Inoltre, il tasso di errore non supera il 2 % nel corso di due anni consecutivi di applicazione del presente articolo.

Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla metodologia elaborata a livello dell’Unione.

4.   L’articolo 35, paragrafo 1, si applica ai controlli effettuati in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3.»;

8)

all’articolo 33, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009.»;

9)

l’articolo 37 è soppresso;

10)

l’articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Tempi di esecuzione dei controlli in loco

1.   Almeno il 60 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, è effettuato nell’arco dell’intero periodo di detenzione previsto dal regime di aiuto in questione. La percentuale rimanente di controlli in loco è distribuita nel corso dell’anno.

Se tuttavia il periodo di detenzione inizia prima della presentazione di una domanda di aiuto o se non può essere fissato in anticipo, i controlli in loco previsti all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, sono distribuiti nel corso dell’anno.

2.   Almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), è distribuita nell’arco dell’intero periodo di detenzione. Tuttavia, negli Stati membri in cui non è pienamente funzionante e applicato il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 per gli ovini e i caprini, in particolare per quanto riguarda l’identificazione degli animali e la corretta tenuta dei registri, la percentuale minima totale di controlli in loco è interamente effettuata e distribuita nell’arco del periodo di detenzione.»;

11)

l’articolo 42 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I controlli in loco verificano che siano soddisfatte tutte le condizioni di ammissibilità e interessano tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto, inclusi i capi sostituiti nel corso del periodo di detenzione a norma dell’articolo 64 e che si trovano ancora nell’azienda, nell’ambito dei regimi di aiuto da controllare. Per i controlli relativi ai regimi di aiuto per i bovini e nel caso in cui gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista dall’articolo 16, paragrafo 3, sono controllati anche i capi bovini potenzialmente ammissibili.

I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell’azienda per i quali è stato chiesto un aiuto e, se del caso, il numero dei bovini potenzialmente ammissibili corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero di animali notificati alla banca dati informatizzata dei bovini.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

a)

la lettera c) è soppressa;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

l’identificazione dei bovini mediante marchi auricolari e, se del caso, passaporti degli animali, la loro iscrizione nel registro e l’avvenuta notificazione dei medesimi alla banca dati informatizzata dei bovini.

Le verifiche di cui alla lettera d) possono essere effettuate su un campione.»;

12)

gli articoli 43 e 44 sono soppressi;

13)

all’articolo 45, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

14)

l’articolo 57 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie dichiarata.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 58 e 60, per le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.»;

15)

all’articolo 58, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se per un gruppo di colture la superficie dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di un regime di aiuto per superficie è superiore alla superficie determinata a norma dell’articolo 57, l’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.»;

16)

gli articoli 59 e 61 sono soppressi;

17)

l’articolo 63 è così modificato:

a)

è inserito un nuovo paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Se un agricoltore ha omesso di informare le autorità competenti di aver trasferito in altro luogo gli animali durante il periodo di detenzione, come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 1, gli animali in questione si considerano accertati se in occasione del controllo in loco si è proceduto alla loro localizzazione immediata all’interno dell’azienda.»;

b)

al paragrafo 4 è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis)

se un solo bovino dell’azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l’animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto degli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e purché l’allevatore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco;»

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Il capo ovino o caprino che abbia perso un marchio auricolare si considera un capo accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.»;

18)

all’articolo 64, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, uno Stato membro può disporre che le comunicazioni alla banca dati informatizzata dei bovini relativamente a un animale che non si trova più nell’azienda e a un altro animale arrivato nell’azienda entro i termini di cui al primo comma del presente articolo sostituiscano le informazioni da trasmettere all’autorità competente in applicazione del primo comma. In tal caso, se non si avvale della possibilità prevista all’articolo 16, paragrafo 3, lo Stato membro garantisce con ogni mezzo che non vi sia alcun dubbio sugli animali effettivamente oggetto delle domande presentate dall’agricoltore.»;

19)

all’articolo 65, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità.»;

20)

all’articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito del regime di aiuto per gli ovini e i caprini si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 63, paragrafi 3, 3 bis, e 5, si applica, mutatis mutandis, il disposto dell’articolo 65, paragrafi 2, 3 e 4, a partire dal primo animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.»;

21)

l’articolo 68 è soppresso;

22)

all’articolo 78, paragrafo 2, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per i regimi di sostegno per i quali è fissato un massimale di bilancio a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’articolo 69, paragrafo 3, dell’articolo 123, paragrafo 1, e dell’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, o è applicato un massimale di bilancio a norma dell’articolo 126, paragrafo 2, dell’articolo 127, paragrafo 2, e dell’articolo 129, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro somma tra loro gli importi risultanti dall’applicazione delle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

(3)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(4)   GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

(5)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.


22.12.2011   

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L 341/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1369/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’introduzione di un sistema informatizzato di trasmissione dei prezzi dello zucchero per il sistema di rilevamento dei prezzi di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (2), è opportuno aumentare la frequenza con la quale la Commissione comunica tali informazioni al comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.

(2)

Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 952/2006.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 14 del regolamento (CE) n. 952/2006 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione informa mensilmente il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli in merito ai prezzi medi dello zucchero bianco comunicati nel corso del mese che precede la data della comunicazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.


22.12.2011   

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L 341/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1370/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Горнооряховски суджук" (Gornooryahovski sudzhuk), presentata dalla Bulgaria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Cipro ha depositato una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

(3)

Con lettera del 31 gennaio 2011, la Commissione ha chiesto alle parti interessate di cercare un accordo fra loro. Entro il termine di sei mesi è stato raggiunto un accordo e il 22 luglio 2011 Cipro ha ritirato la sua opposizione.

(4)

Pertanto è opportuno registrare tale denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 77 del 26.3.2010, pag. 10.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

BULGARIA

Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)


22.12.2011   

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L 341/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1371/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente, appropriate misure d’emergenza a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (2).

(3)

Le autorità giapponesi controllano la presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari e dai risultati delle analisi trasmessi risulta che alcuni alimenti per animali e prodotti alimentari provenienti da regioni vicine alla centrale nucleare di Fukushima continuano a contenere livelli di radioattività superiori ai livelli massimi. È pertanto opportuno prorogare la data di applicabilità delle misure di ulteriori tre mesi.

(4)

Da un numero significativo di campioni prelevati dalle autorità giapponesi da alimenti per animali e prodotti alimentari prodotti nella prefettura di Nagano risulta che la produzione di alimenti per animali e prodotti alimentari di tale prefettura è stata colpita in misura molto limitata dall’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima, poiché un solo campione di funghi sugli oltre 1 800 campioni di alimenti per animali e prodotti alimentari analizzati provenienti da tale regione presentava livelli di radioattività non conformi. In particolare, quasi tutti i campioni presentavano livelli di radioattività non rilevabili e solo alcuni campioni presentavano livelli di radioattività significativi. È quindi opportuno escludere tale prefettura dalla zona per la quale è prescritto che tutti i prodotti per l’alimentazione animale e umana che ne sono originari siano sottoposti a controlli prima di essere esportati nell’Unione.

(5)

I risultati dei controlli sulle importazioni effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri sono finora molto positivi e indicano che le misure di controllo imposte per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari destinati all’esportazione nell’UE sono applicate in modo corretto ed efficiente dalle autorità giapponesi. Pertanto, in occasione del prossimo riesame delle misure, è opportuno considerare una riduzione della frequenza dei controlli sulle importazioni.

(6)

Dato che il tempo di dimezzamento dello iodio-131 è breve (circa 8 giorni) e che recentemente non sono state segnalate nuove emissioni di iodio-131 nell’ambiente, la presenza di iodio-131 non è più rilevata negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari o nell’ambiente. Dato che la possibilità che si verifichino nuove emissioni di iodio-131 è estremamente bassa, è opportuno non richiedere più l’analisi per rilevare la presenza di iodio-131.

(7)

Per agevolare il rilascio degli attestati, è opportuno autorizzare l’autorità competente a designare un ente autorizzato a firmare in alcuni casi gli attestati sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità competente del Giappone.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Il regolamento (UE) n. 961/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le partite dei prodotti di cui all’articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione attestante:

a)

che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell’11 marzo 2011; oppure

b)

che il prodotto è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka; oppure

c)

che il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito; oppure

d)

che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, non contiene livelli dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137 superiori ai livelli massimi di cui all’allegato II del presente regolamento.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La dichiarazione di cui al paragrafo 3 è redatta secondo il modello di cui all’allegato I. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a), b) o c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall’autorità competente del Giappone sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità competente. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.»;

3)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano:

a)

controlli documentali su tutte le partite di prodotti di cui all’articolo 1; e

b)

controlli di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137, su almeno:

il 10 % delle partite dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e

il 20 % delle partite dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c).»;

4)

all’articolo 10, secondo comma, la data del «31 dicembre 2011» è sostituita da quella del «31 marzo 2012»;

5)

l’allegato I è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

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22.12.2011   

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L 341/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1372/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

concernente la non approvazione della sostanza attiva acetoclor conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) continua ad applicarsi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive delle quali è stata verificata la completezza conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell’allegato I (3). L’acetoclor è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza in conformità a detto regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono modalità dettagliate per l’attuazione della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I di tale direttiva. L’acetoclor figura in questo elenco.

(3)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6), il notificante ha ritirato il proprio sostegno all’inclusione di tale sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1095/2007. Di conseguenza è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (7), che prevede la non iscrizione dell’acetoclor.

(4)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda chiedendo l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La domanda è stata presentata alla Spagna, che era stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

La Spagna ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare inviata in data 22 aprile 2010 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione. L’Autorità ha trasmesso la relazione aggiuntiva agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni relative alla valutazione di rischio dell’acetoclor il 18 aprile 2011 (8). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 11 ottobre 2011, adottati sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per l’acetoclor.

(7)

Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni fattori di preoccupazione, che riguardano in particolare gli aspetti riportati qui di seguito. È stata individuata una potenziale esposizione umana superiore alla dose giornaliera accettabile. Esiste inoltre un potenziale di esposizione umana al metabolita delle acque di superficie t-norcloro acetoclor, la cui genotossicità non può essere esclusa. In particolare esiste un alto livello di rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte di diversi metaboliti, oltre che un rischio elevato per gli organismi acquatici e un alto livello di rischio a lungo termine per gli uccelli erbivori. Le informazioni disponibili non hanno infine dato modo di trarre conclusioni sulla valutazione dei rischi relativa alla contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti t-norcloracetoclor e t-idrossiacetoclor.

(8)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attento esame.

(9)

Tuttavia, nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato possibile dissipare le preoccupazioni menzionate al considerando 7. Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti acetoclor siano generalmente conformi ai requisiti specificati all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(10)

Pertanto l’acetoclor non va approvato a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

Per dare agli Stati membri il tempo di ritirare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti l’acetoclor, occorre prevedere una deroga al regolamento (CE) n. 1490/2002.

(12)

Per i prodotti fitosanitari contenenti acetoclor, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve scadere al più tardi entro un anno dal ritiro della relativa autorizzazione.

(13)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda relativa all’acetoclor ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(14)

A fini di chiarezza va cancellata la voce relativa all’acetoclor nell’allegato della decisione 2008/934/CE.

(15)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(16)

Il comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale non ha espresso un parere. È stato ritenuto necessario un atto di esecuzione e il presidente ha sottoposto il progetto di atto di esecuzione al comitato d’appello per una nuova delibera. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato d’appello,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva acetoclor non è approvata.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1490/2002, gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti acetoclor siano ritirate entro il 23 giugno 2012.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque scade trascorsi dodici mesi dal ritiro della relativa autorizzazione.

Articolo 4

Modifiche della decisione 2008/934/CE

Nell’allegato della decisione 2008/934/CE è cancellata la voce relativa all’acetoclor.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)   GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)   GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

(7)   GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetochlor (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva acetoclor). EFSA Journal 2011;9(5):2143. [109 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2143. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1373/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che esclude, per il 2012, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

(2)

Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, l’allegato II del regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 (2), ha stabilito le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico per il 2012.

(3)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca qualora le catture di merluzzo bianco siano inferiori a una determinata soglia nell’ultimo periodo di dichiarazione.

(4)

Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, è opportuno escludere nel 2012 le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1256/2011 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012. Allo scopo di assicurare la coerenza con il suddetto regolamento, anche il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applicano nel 2012 alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(2)   GU L 320 del 3.12.2011, pag. 3.


22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1374/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

64,0

MA

68,2

TN

86,6

TR

116,2

ZZ

83,8

0707 00 05

JO

182,1

TR

112,0

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

37,0

TR

140,5

ZZ

88,8

0805 10 20

AR

39,6

BR

41,5

CL

30,5

MA

48,5

TR

72,8

ZA

50,5

ZZ

47,2

0805 20 10

MA

69,0

TR

79,7

ZZ

74,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

76,3

MA

59,0

TR

79,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

52,9

MA

50,0

TR

52,3

ZZ

51,7

0808 10 80

CA

112,8

CN

99,1

US

104,4

ZA

121,8

ZZ

109,5

0808 20 50

CN

104,4

ZZ

104,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/50


DIRETTIVA 2011/100/UE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/79/CE, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di adottare le misure necessarie per aggiungere i test della «variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob» (vMCJ) all’elenco A dell’allegato II di tale direttiva.

(2)

Al fine di garantire il più elevato livello di tutela della salute e di assicurare che gli organismi notificati verifichino la conformità dei test della vMCJ ai requisiti essenziali di cui all’allegato I della direttiva 98/79/CE è opportuno aggiungere i test di screening ematico, diagnosi e conferma della vMCJ all’elenco A dell’allegato II della direttiva 98/79/CE.

(3)

Le misure stabilite nella presente direttiva sono in linea con il parere del comitato istituito all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio (2) e citato all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 98/79/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 98/79/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 30 giugno 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

(2)   GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.


ALLEGATO

Il seguente trattino è aggiunto alla fine dell’elenco A dell’allegato II della direttiva 98/79/CE:

«—

Test di screening ematico, diagnosi e conferma della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ).»


DECISIONI

22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/52


DECISIONE EUPM/1/2011 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 16 dicembre 2011

che proroga il mandato del capomissione della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

(2011/864/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2011/781/PESC dell’1 dicembre 2011 Consiglio relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2011/781/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica dell’EUPM in Bosnia-Erzegovina, compresa, in particolare, la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

In data 24 ottobre 2008, il CPS, con decisione 2008/835/PESC (2), ha nominato il sig. Stefan FELLER quale capomissione dell’EUPM in Bosnia-Erzegovina. Il suo mandato è stato prorogato con decisione 2009/958/PESC (3) fino al 31 dicembre 2010 e successivamente con decisione 2010/754/PESC (4) fino al 31 dicembre 2011.

(3)

Con decisione 2011/781/PESC il Consiglio, inter alia, ha prorogato la durata dell’EUPM in Bosnia-Erzegovina fino al 30 giugno 2012.

(4)

Il 7 dicembre 2011 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto al CPS di prorogare di ulteriori sei mesi il mandato del sig. Stefan FELLER quale capomissione dell’EUPM in Bosnia-Erzegovina, fino al 30 giugno 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Stefan FELLER quale capomissione della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina è prorogato dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)   GU L 319 del 2.12.2011, pag. 51.

(2)   GU L 298 del 7.11.2008, pag. 30.

(3)   GU L 330 del 16.12.2009, pag. 79.

(4)   GU L 320 del 7.12.2010, pag. 9.


22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/53


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

recante nomina di un membro del Comitato scientifico e tecnico

(2011/865/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 134,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 22 gennaio 2008 (1) il Consiglio ha nominato i membri del Comitato scientifico e tecnico (il «Comitato») per il periodo compreso tra il 22 gennaio 2008 e il 22 gennaio 2013.

(2)

A seguito del decesso del sig. Juan Antonio RUBIO RODRÍGUEZ un seggio nel Comitato è divenuto vacante. È opportuno pertanto nominare un nuovo membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Cayetano LÓPEZ è nominato membro del Comitato scientifico e tecnico, in sostituzione del sig. Juan Antonio RUBIO RODRÍGUEZ per la restante durata del mandato di quest’ultimo, ovvero fino al 22 gennaio 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)   GU C 21 del 26.1.2008, pag. 2.


22.12.2011   

IT

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L 341/54


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

(2011/866/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visti il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, in particolare l’articolo 65 e gli allegati VII, XI e XIII dello statuto, e l’articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione, in data 17 dicembre 2010 il Consiglio ha chiesto alla Commissione di applicare l’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto presentando un’appropriata proposta di adeguamento annuale per il 2011. In data 13 luglio 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione sulla clausola di eccezione (articolo 10 dell’allegato XI dello statuto) (la «relazione») che copre il periodo dal 1o luglio 2010 a metà maggio 2011. Sulla base della relazione la Commissione ha concluso che non sussistono le condizioni per l’applicazione della clausola di eccezione.

(2)

Il Consiglio non ha condiviso le conclusioni della Commissione in quanto, a suo parere, non rispecchiano la situazione economica e sociale all’interno dell’Unione.

(3)

Pertanto e tenuto conto della crisi economica e finanziaria attualmente in corso nell’Unione che ha reso necessari adeguamenti di bilancio sostanziali in un gran numero di Stati membri, in data 4 novembre 2011 il Consiglio ha rinnovato la richiesta alla Commissione di applicare l’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto sulla base di dati che rispecchiano la situazione economica e sociale nell’autunno 2011 e di presentare un’appropriata proposta di adeguamento delle retribuzioni in tempo utile per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminarla e adottarla prima della fine del 2011.

(4)

In data 25 novembre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio le informazioni supplementari alla relazione della Commissione sulla clausola di eccezione del 13 luglio 2011 (le «informazioni supplementari»). La Commissione ha nuovamente concluso che non sussistono le condizioni per l’attivazione della clausola di eccezione.

(5)

In realtà, la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni segue il metodo previsto all’allegato XI dello statuto. La cifra dell’adeguamento annuale per il 2011 proposta dalla Commissione è pari all’1,7 %.

(6)

Il Consiglio ritiene che nessuno dei documenti presentati dalla Commissione, vale a dire la «relazione» e le «informazioni supplementari», rispecchi in modo accurato e complessivo l’attuale situazione economica e sociale all’interno dell’Unione.

(7)

Inoltre, ad avviso del Consiglio, la Commissione ha commesso un errore nel definire in maniera troppo ristretta il periodo di tempo che deve essere coperto dalla sua analisi. Tale errore ha impedito alla Commissione di effettuare una valutazione corretta della situazione e ha pertanto distorto in maniera significativa le conclusioni tratte da entrambi i documenti, ossia che non si è verificato un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione.

(8)

Il Consiglio non condivide queste conclusioni. Il Consiglio è convinto che la crisi finanziaria ed economica attualmente in corso all’interno dell’Unione, che ha reso necessari adeguamenti di bilancio sostanziali, tra l’altro adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari, in un gran numero di Stati membri, costituisca un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione.

(9)

Inoltre, ad avviso del Consiglio, tale deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale non potrebbe riflettersi con sufficiente rapidità nelle retribuzioni dei funzionari attraverso l’applicazione del metodo.

(10)

Con riferimento alla situazione economica, le previsioni di crescita nell’Unione sono state ridotte in modo sostanziale per il 2012 dal + 1,9 % al + 0,6 %. La crescita trimestrale nell’Unione è calata dal + 0,7 % nel primo trimestre del 2011 al + 0,2 % nel secondo e nel terzo trimestre dello stesso anno. Per quanto riguarda il quarto trimestre del 2011 e il primo del 2012, non è prevista alcuna crescita del PIL.

(11)

Nella valutazione dell’attuale situazione economica e sociale, si sarebbe dovuto dare maggior rilievo alla situazione dei mercati finanziari, in particolare alle distorsioni sull’offerta di credito e al calo dei prezzi delle attività, che costituiscono i principali determinanti dello sviluppo economico.

(12)

Con riferimento alla situazione sociale, la creazione di posti di lavoro non è stata sufficiente per ridurre in modo sostanziale il tasso di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione nell’Unione nel 2010 e 2011 è oscillato raggiungendo il 9,8 % a ottobre 2011 e dovrebbe rimanere costantemente elevato.

(13)

Considerato quanto precede, il Consiglio ritiene che la posizione della Commissione per quanto riguarda l’esistenza di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale e il suo rifiuto di presentare una proposta ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto si fondi su motivi palesemente insufficienti ed erronei.

(14)

Dal momento che la Corte di giustizia europea nella causa C-40/10 ha affermato che, nella vigenza dell’allegato XI dello statuto, il procedimento previsto al suo l’articolo 10 costituisce l’unica possibilità di tenere conto di una crisi economica nell’ambito dell’adeguamento delle retribuzioni, il Consiglio dipendeva da una proposta della Commissione per applicare detto articolo in situazioni di crisi.

(15)

Il Consiglio è persuaso che, alla luce del testo dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto e secondo il dovere di leale cooperazione tra le istituzioni sancito nella seconda frase dell’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, la Commissione era obbligata a presentare una proposta appropriata al Consiglio. Le conclusioni della Commissione e la mancata presentazione da parte di quest’ultima di tale proposta, costituiscono pertanto una violazione di detto obbligo.

(16)

Dal momento che il Consiglio può agire soltanto su proposta della Commissione, il fatto che la Commissione abbia mancato di trarre dai dati le corrette conclusioni e di presentare una proposta a norma dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto ha impedito al Consiglio di reagire correttamente al deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale mediante l’adozione di un atto a norma dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto,

DECIDE DI NON ADOTTARE LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


22.12.2011   

IT

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L 341/56


DECISIONE 2011/867/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2011

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), al fine tra l’altro di attuare la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR).

(2)

Il 23 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/178/PESC (2), che modifica la decisione 2011/137/PESC, al fine di attuare l’UNSCR 1973 (2011).

(3)

Il 22 settembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/625/PESC (3), che modifica la decisione 2011/137/PESC, al fine di attuare l’UNSCR 2009 (2011).

(4)

Il 10 novembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/729/PESC (4), che modifica la decisione 2011/137/PESC, al fine di attuare l’UNSCR 2016 (2011).

(5)

Il 16 dicembre 2011 il comitato del Consiglio di sicurezza, istituito a norma dell’UNSCR 1970 (2011), agendo conformemente al punto 19 dell’UNSCR 2009 (2011), ha deciso di revocare la designazione relativa a due entità.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 6, paragrafo 1 bis, della decisione 2011/137/PESC è sostituito dal seguente:

«1 bis.   Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da:

a)

Libyan Investment Authority; nonché

b)

Libyan Africa Investment Portfolio,

che sono congelati a decorrere dal 16 settembre 2011 rimangono congelati.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(2)   GU L 78 del 24.3.2011, pag. 24.

(3)   GU L 246 del 23.9.2011, pag. 30.

(4)   GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 35.


22.12.2011   

IT

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L 341/57


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

concernente una partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2011 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2011) 9243]

(I testi nelle lingue greca, italiana, maltese, neerlandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/868/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 22 della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria dell’Unione per la lotta fitosanitaria per coprire le spese direttamente connesse alle misure adottate o prospettate in quanto necessarie per lottare contro gli organismi nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone dell’Unione, nell’intento di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2)

La Germania ha presentato due domande di partecipazione finanziaria. La prima è stata presentata il 20 dicembre 2010 e si riferisce alle misure di controllo della Anoplophora glabripennis nella Renania settentrionale-Vestfalia adottate nel 2009 e nel 2010. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2009.

(3)

La seconda domanda della Germania è stata presentata il 15 aprile 2011 e si riferisce alle misure adottate nel 2010 per debellare la Diabrotica virgifera o arginarne la diffusione nel Baden-Württemberg. I focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti in alcuni distretti di questo Stato federato (Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, città di Friburgo, Costanza, Loerrach, Ortenaukreis e Ravensburg) in diversi anni, ossia 2008, 2009 e 2010. Le misure adottate nel 2008 e nel 2009 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009 e nel 2010.

(4)

Il 29 aprile 2011 l’Italia ha presentato tre domande di partecipazione finanziaria. La prima domanda riguarda le misure di controllo della Anoplophora chinensis nel comune di Gussago, nella provincia di Brescia, in Lombardia, adottate nel 2011. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2008. Le misure adottate nel 2008, nel 2009 e nel 2010 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009 e nel 2010.

(5)

La seconda domanda dell’Italia riguarda le misure di controllo della Anoplophora glabripennis nel comune di Cornuda, nella provincia di Treviso, in Veneto, adottate nel 2011. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato individuato nel 2009. Le misure adottate nel 2009 e nel 2010 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2010.

(6)

La terza domanda dell’Italia riguarda le misure di controllo dello Pseudomonas syringae pv. actinidiae nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna, adottate nel 2010. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato confermato nel 2010.

(7)

Inoltre, il 20 aprile 2011 l’Italia ha presentato una quarta domanda di partecipazione finanziaria riguardante le misure di controllo della Anoplophora chinensis nel comune di Roma, nel Lazio, adottate nel 2011. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2008. Le misure adottate nel 2008, nel 2009 e nel 2010 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009 e nel 2010.

(8)

Il 29 aprile 2011 Cipro ha presentato una domanda di partecipazione finanziaria riguardante le misure di controllo del Rhynchophorus ferrugineus adottate o prospettate per il 2011. I focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti nel 2009, nel 2010 e nel 2011. Le misure adottate nel 2010 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2010.

(9)

Il 29 aprile 2011 Malta ha presentato una domanda di partecipazione finanziaria riguardante le misure di controllo del Rhynchophorus ferrugineus adottate nel 2010 e nel 2011. I focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti nel 2008, nel 2009 e nel 2010. Le misure adottate nel 2008 e nel 2009 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009.

(10)

Il 13 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno presentato tre domande di partecipazione finanziaria. La prima domanda riguarda le misure di controllo della Anoplophora chinensis nella zona di Boskoop adottate nel 2009 e nel 2010. La presenza di tale organismo nocivo è stata individuata nel dicembre 2009.

(11)

La seconda domanda dei Paesi Bassi riguarda le misure di controllo del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata (PSTVd) adottate nel 2009. La presunta presenza di tale organismo nocivo è stata individuata nel 2009.

(12)

La terza domanda dei Paesi Bassi riguarda le misure di controllo della Tuta absoluta adottate nel 2009. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2009.

(13)

Inoltre, il 13 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una quarta e una quinta domanda di partecipazione finanziaria. La quarta domanda riguarda le misure di controllo della Anoplophora chinensis nella zona di Westland adottate nel 2009 e nel 2010. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2007. Le misure adottate nel 2008 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009.

(14)

La quinta domanda dei Paesi Bassi riguarda le misure di controllo del Clavibacter michiganensis spp. michiganensis adottate nel 2009. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato individuato nel 2007. Le misure adottate nel 2007 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009. Per le misure adottate nel 2008 non è stato richiesto alcun cofinanziamento.

(15)

Il 30 aprile 2011 il Portogallo ha presentato tre domande di partecipazione finanziaria riguardanti misure di controllo del Bursaphelenchus xylophilus. La prima domanda riguarda le misure di controllo dei focolai scoperti nel 2008, adottate per il Portogallo continentale nel 2011, ad eccezione della zona originariamente infestata di Setubal del 1999. Le misure adottate nel 2008, nel 2009 e nel 2010 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009 e nel 2010.

(16)

Le altre due domande del Portogallo riguardano esclusivamente misure di trattamento termico del legno o del materiale da imballaggio di legno nella zona di Setubal adottate nel 2010 e nel 2011.

(17)

La Spagna ha presentato tre domande di partecipazione finanziaria. La prima è stata presentata il 15 aprile 2011 e riguarda le misure di controllo del Bursaphelenchus xylophilus in Estremadura adottate nel 2011. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2008. Le misure adottate nel 2008, nel 2009 e nel 2010 sono già state oggetto di cofinanziamento nel 2009 e nel 2010.

(18)

La seconda domanda della Spagna è stata presentata il 28 aprile 2011 e riguarda le misure di controllo del Bursaphelenchus xylophilus in Galizia adottate nel 2011 e prospettate per il 2011. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2010.

(19)

La terza domanda della Spagna è stata presentata il 27 aprile 2011 e riguarda le misure di controllo della Pomacea insularum in Catalogna adottate nel 2010 e nel 2011, e anche prospettate per il 2011. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2010.

(20)

Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo hanno varato programmi d’azione per debellare gli organismi nocivi sopraccitati introdotti sui rispettivi territori o per arginarne la diffusione. Tali programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, i relativi costi e la loro durata.

(21)

Tutte le misure in questione consistono in una serie di provvedimenti fitosanitari, fra cui eradicazione di alberi o colture contaminati, impiego di prodotti fitosanitari, tecniche di pulizia, ispezioni e verifiche effettuate ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti al fine di controllare la presenza o la gravità dell’attacco a opera dei rispettivi organismi nocivi e sostituzione degli alberi distrutti, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE.

(22)

Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo hanno richiesto l’assegnazione della partecipazione finanziaria dell’Unione a tali programmi conformemente a quanto prescritto dall’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, in particolare i paragrafi 1 e 4, e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all’assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (2).

(23)

Le informazioni tecniche fornite da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo hanno consentito alla Commissione di effettuare un’analisi esauriente e accurata della situazione. La Commissione ha concluso che sussistono le condizioni per la concessione di una partecipazione finanziaria dell’Unione, a norma in particolare dall’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE. È quindi opportuno che l’Unione conceda un contributo finanziario alla copertura delle spese incorse per questi programmi.

(24)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, la partecipazione finanziaria dell’Unione può coprire fino al 50 % delle spese sovvenzionabili sostenute in relazione alle misure adottate in un periodo non superiore a due anni dalla data della scoperta dell’organismo nocivo o programmate per quel periodo. A norma del terzo comma del suddetto articolo, tale periodo può essere comunque esteso se si è stabilito che l’obiettivo dei provvedimenti possa essere raggiunto entro un periodo supplementare ragionevole, nel qual caso il tasso di partecipazione finanziaria dell’Unione sarà decrescente nel corso degli anni considerati. Tenuto conto delle conclusioni del gruppo di lavoro sulla valutazione delle rispettive domande, è opportuno prolungare il periodo di due anni per i piani considerati, riducendo il tasso di partecipazione finanziaria dell’Unione per questi provvedimenti al 45 % delle spese sovvenzionabili nel terzo anno e al 40 % nel quarto anno dei suddetti piani.

(25)

La partecipazione finanziaria dell’Unione fino al 50 % delle spese sovvenzionabili dovrebbe pertanto applicarsi a: Germania, Renania settentrionale-Vestfalia, Anoplophora glabripennis (2009, 2010); Germania, Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, distretti rurali di Breisgau-Hochschwarzwald e città di Friburgo (2010), distretti rurali di Emmendingen, Lörrach, e Costanza (2009); Italia, Emilia-Romagna, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena (2010); Cipro, Rhynchophorus ferrugineus (2011); Paesi Bassi, Anoplophora chinensis, zona di Boskoop (2009, 2010); Paesi Bassi, PSTVd (2009); Paesi Bassi, Tuta absoluta (2009); Paesi Bassi, Anoplophora chinensis, Westland (2009); Portogallo, Bursaphelenchus xylophilus, zona di Setubal (2010, 2011); Spagna, Galizia, Bursaphelenchus xylophilus (2010, 2011) e Spagna, Catalogna, Pomacea insularum (2010, 2011).

(26)

La partecipazione finanziaria dell’Unione fino al 45 % delle spese sovvenzionabili dovrebbe pertanto applicarsi ai seguenti piani: Italia, Veneto, Anoplophora glabripennis (2011); Malta, Rhynchophorus ferrugineus (2010); Paesi Bassi, Clavibacter michiganesis spp. michiganensis (2009), poiché le misure in questione sono già state oggetto di partecipazione finanziaria dell’Unione a norma della decisione 2009/996/UE della Commissione (3) (Malta, Paesi Bassi) o della decisione 2010/772/EU della Commissione (4) (Italia) nei primi due anni della loro applicazione. Ciò vale anche per il programma dei Paesi Bassi, Anoplophora chinensis, Westland (2010), le cui misure per il 2009 (secondo anno del programma) sono cofinanziate nella presente decisione.

(27)

Lo stesso livello di partecipazione dovrebbe applicarsi al terzo anno (2010) del programma presentato dalla Germania nel Baden-Württemberg per la Diabrotica virgifera nel distretto rurale di Ravensburg, le cui misure sono state oggetto di partecipazione finanziaria dell’Unione a norma della decisione 2009/996/UE e alla decisione 2010/772/UE.

(28)

Una partecipazione dell’Unione fino al 40 % dovrebbe inoltre applicarsi al quarto anno dei seguenti programmi: Spagna, Estremadura, Bursaphelenchus xylophilus (2011); Italia, Lombardia, Anoplophora chinensis (2011); Italia, Lazio, Anoplophora chinensis (2011); Malta, Rhynchophorus ferrugineus (2011); Portogallo, Bursaphelenchus xylophilus (2011); Portogallo continentale ad eccezione della zona originariamente infestata di Setubal del 1999, in quanto le misure sono state oggetto di partecipazione finanziaria dell’Unione a norma della decisione 2009/996/UE (Spagna, Italia, Portogallo) e della decisione 2010/772/UE (Spagna, Italia, Portogallo) per i primi tre anni di attuazione.

(29)

Lo stesso livello di partecipazione dovrebbe applicarsi al quarto anno (2010) del programma presentato dalla Germania nel Baden-Württemberg per la Diabrotica virgifera nel distretto rurale di Ortenaukreis, le cui misure sono state oggetto di partecipazione finanziaria dell’Unione a norma della decisione 2009/147/CE della Commissione (5), della decisione 2009/996/UE e della decisione 2010/772/UE.

(30)

Secondo le conclusioni della missione di controllo effettuata dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione in Portogallo dal 29 marzo 2011 all’11 aprile 2011, soltanto il 25 % delle conifere ospiti infestate dal nematode del pino o che presentavano sintomi della malattia era stato abbattuto e distrutto alla data del 1o aprile 2011. Questa mancanza da parte delle autorità portoghesi non è conforme alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), punto iii), dell’allegato della decisione 2006/133/CE della Commissione (6). Alla luce di ciò, è opportuno ridurre il livello delle spese sovvenzionabili nella domanda relativa alle misure adottate nel Portogallo continentale, a eccezione della zona originariamente infestata di Setubal, relativamente al costo di abbattimento delle conifere; pertanto soltanto il 25 % di questa categoria di spesa va considerato sovvenzionabile.

(31)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), gli interventi fitosanitari vanno finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del suddetto regolamento.

(32)

Secondo quanto disposto dall’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8) e dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, presa dall’istituzione cui sono stati delegati i poteri, che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa.

(33)

La presente decisione costituisce decisione di finanziamento delle spese di cui alle domande di cofinanziamento presentate dagli Stati membri.

(34)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sulla base dei fascicoli presentati dagli Stati membri ed esaminati dalla Commissione, è approvata l’assegnazione di una partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2011 destinata a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo in relazione alle misure necessarie a termini dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE e prese ai fini della lotta contro gli organismi oggetto dei programmi di eradicazione o di contenimento della diffusione figuranti nell’allegato.

Articolo 2

L’importo complessivo della partecipazione finanziaria dell’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 15 006 869,89 EUR. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria dell’Unione a ogni singolo programma sono indicati nell’allegato.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria dell’Unione di cui all’allegato è soggetta alle seguenti condizioni:

a)

presentazione di prove dell’avvenuta attuazione delle misure decise dagli Stati membri in questione a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;

b)

presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro interessato, di una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

Il versamento della partecipazione finanziaria non pregiudica eventuali verifiche da parte della Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, dell’articolo 23, paragrafo 10, e dell’articolo 24, della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38.

(3)   GU L 339 del 22.12.2009, pag. 49.

(4)   GU L 330 del 15.12.2010, pag. 9.

(5)   GU L 49 del 20.2.2009, pag. 43.

(6)   GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.

(7)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(8)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE/CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE

Legenda:

a= anno di attuazione del programma di eradicazione.

Sezione I

Pprogrammi per i quali la partecipazione finanziaria dell’Unione corrisponde al 50 % delle spese rimborsabili

(EUR)

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali o prodotti vegetali interessati

Anno

a

Spesa rimborsabile

Partecipazione UE massima per programma

Germania, Renania settentrionale-Vestfalia

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

2009 e 2010

1 e 2

194 369,65

97 184,82

Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Breisgau-Hochschwarzwald e città di Friburgo (anno 1 delle misure) Emmendingen, Lörrach, Costanza (anno 2 delle misure)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2009 o 2010

1 o 2

84 846,51

42 423,25

Spagna, Galizia

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2010 e 2011

1 e 2

6 178 612

3 089 306

Spagna, Catalogna

Pomacea insularum

Oryza sativa

2010 e 2011

1 e 2

2 218 507

1 109 253,50

Italia, Emilia Romagna

(province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Actinidia sinensis

2010

1

89 100

44 550

Cipro

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2011

2

134 750

67 375

Paesi Bassi, zona di Boskoop

Anoplophora chinensis

Varie specie arboree

2009 e 2010

1 e 2

2 160 037

1 080 018,50

Paesi Bassi

PSTVd

Petunia sp.

2009

1

102 269

51 134,50

Paesi Bassi

Tuta absoluta

Solanum lycopersicum

2009

1

170 778

85 389

Paesi Bassi, zona di Westland

Anoplophora chinensis

Varie specie arboree

2009

2

285 671

142 835,50

Portogallo, zona di Setubal, trattamento termico

Bursaphelenchus xylophilus

Legno e materiale da imballaggio di legno

2010 e 2011

1 e 2

3 791 500

1 895 750


Sezione II

Programmi per i quali la quota di partecipazione finanziaria dell’Unione varia in misura decrescente

(EUR)

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali interessati

Anno

a

Spesa rimborsabile

Tasso (%)

Partecipazione UE massima

Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Ravensburg

Diabrotica virgifera

Zea mays

2010

3

9 480,99

45

4 266,44

Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Ortenaukreis

Diabrotica virgifera

Zea mays

2010

4

46 118,53

40

18 447,41

Spagna, Estremadura

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2011

4

419 941

40

167 976,40

Italia, Veneto

(zona di Cornuda)

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

2011

3

287 500

45

129 375

Italia, Lombardia

(zona di Gussago)

Anoplophora chinensis

Varie specie arboree

2011

4

280 150

40

112 060

Italia, Lazio

(zona di Roma)

Anoplophora chinensis

Varie specie arboree

2011

4

410 694

40

164 277,60

Malta

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2010

3

606 347

45

272 856,29

2011

4

865 834

40

346 333,76

Paesi Bassi

Clavibacter michiganesis spp. michiganensis

Solanum lycopersicum

2009

3

40 866

45

18 389,70

Paesi Bassi, zona di Westland

Anoplophora chinensis

Varie specie arboree

2010

3

212 152

45

95 468,4

Portogallo, Portogallo continentale, ad eccezione della zona di Setubal

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2011

4

14 930 497,02

40

5 972 198,81


Partecipazione UE massima (EUR)

15 006 869,89


22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/63


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

che modifica la decisione 2002/364/CE relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro

[notificata con il numero C(2011) 9398]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/869/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/364/CE della Commissione (2) descrive le specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

(2)

Nell’interesse della sanità pubblica è opportuno, ove possibile, stabilire specifiche tecniche comuni per i dispositivi citati nell’elenco A dell’allegato II della direttiva 98/79/CE.

(3)

La direttiva 2011/100/UE (3) della Commissione ha aggiunto i test di screening ematico, diagnosi e conferma della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) all’elenco A dell’allegato II della direttiva 98/79/CE.

(4)

Considerati lo stato dell’arte e le attuali conoscenze scientifiche sulla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, è possibile definire specifiche tecniche comuni per i test di screening ematico della vMCJ.

(5)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio (4) e citato all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 98/79/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2002/364/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dall’1o luglio 2012.

Gli Stati membri autorizzano tuttavia i fabbricanti ad applicare i requisiti di cui all’allegato prima della data specificata nel primo paragrafo del presente articolo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

(2)   GU L 131 del 16.5.2002, pag. 17.

(3)  Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)   GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.


ALLEGATO

1.   

La presente sezione è aggiunta alla fine della sezione 3 dell’allegato della decisione 2002/364/CE:

«3.7.   CTS per i test di screening ematico della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ)

Le CTS per i test di screening ematico della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) sono riportate nella tabella 11»

2.   

La seguente tabella è aggiunta alla fine dell’allegato della decisione 2002/364/CE:

«Tabella 11

test di screening ematico della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ)

 

Materiale

Numero di campioni

Criteri di accettazione

Sensibilità analitica

Porzioni di cervello affette da vMCJ nel plasma umano (numero di riferimento dell’OMS: NHBY0/0003)

24 replicati di ciascuna di tre diluizioni del materiale, numero di riferimento dell’OMS: NHBY0/0003

(1×104, 1×105, 1×106)

23 dei 24 replicati individuati a

1×104

Porzioni di milza affette da vMCJ nel plasma umano (10 % omogenato di milza — numero di riferimento NIBSC: NHSY0/0009)

24 replicati di ciascuna di tre diluizioni del materiale, numero di riferimento NIBSC: NHSY0/0009

(1×10, 1×102, 1×103)

23 dei 24 replicati individuati a

1×10

Sensibilità diagnostica

A)

campione da modelli animali appropriati

Tanti campioni quanti sono ragionevolmente possibili e disponibili e minimo 10

90  %

B)

campioni da esseri umani affetti da vMCJ clinica conclamata

Tanti campioni quanti sono ragionevolmente possibili e disponibili e minimo 10

90  %

Solo nel caso in cui 10 campioni non siano disponibili:

il numero di campioni sottoposti a prova può essere compreso tra 6 e 9

tutti i campioni disponibili devono essere sottoposti a prova

Non più di un risultato falso negativo

Specificità analitica

Campioni di sangue a possibile reazione incrociata

100

 

Specificità diagnostica

Campioni di plasma umano normale provenienti da una zona a bassa esposizione alla BSE

5 000

Almeno 99,5 %»


22.12.2011   

IT

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L 341/65


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 dicembre 2011

relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2011/25)

(2011/870/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono fissate nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) (di seguito «caratteristiche generali»).

(2)

L’8 dicembre 2011 il Consiglio direttivo ha deciso in merito a misure supplementari rafforzate di supporto al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità del mercato monetario dell’area dell’euro. Conformemente a tale decisione, e al fine di migliorare, la fornitura di liquidità nei confronti delle controparti delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, è opportuno prevedere la facoltà di porre fine o modificare determinate operazioni di rifinanziamento a lungo termine prima della scadenza e ampliare i criteri per determinare l’idoneità delle attività a essere utilizzate come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(3)

Tali misure devono essere applicate temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che la stabilità del sistema finanziario consente l’applicazione del quadro generale dell’Eurosistema per le operazioni di politica monetaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull’idoneità delle garanzie

1.   Le regole per la conduzione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nella presente decisione si applicano congiuntamente alle caratteristiche generali.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e le caratteristiche generali, come attuate a livello nazionale da parte delle BCN, prevale la prima. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni delle caratteristiche generali senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nella presente decisione.

Articolo 2

Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine

L’Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possono porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l’ammontare prima della scadenza.

Articolo 3

Ammissione di determinati titoli garantiti da attività

1.   Oltre ai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 delle caratteristiche generali, anche i titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti comprendono rispettivamente solo mutui ipotecari residenziali oppure solo prestiti a piccole e medie imprese (PMI) sono idonei come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema anche se tali titoli garantiti da attività non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 delle caratteristiche generali, ma soddisfano per il resto tutti i criteri di idoneità applicabili ai titoli garantiti da attività ai sensi delle caratteristiche generali, purché, all’emissione e in seguito in qualsiasi momento, abbiano un secondo miglior rating pari almeno alla soglia minima di qualità creditizia dell’Eurosistema del grado 2 della scala di rating armonizzato dell’Eurosistema, di cui alla sezione 6.3.1 delle caratteristiche generali. Devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:

a)

le attività che producono flussi di cassa e che garantiscono i titoli garantiti da attività appartengono alla medesima categoria di attività, ossia i gruppi di attività comprenderanno solo mutui ipotecari residenziali, oppure solo prestiti a PMI, e non vengono mischiate attività appartenenti a diverse categorie di attività;

b)

le attività che producono flussi di cassa e che garantiscono i titoli garantiti da attività non comprendono prestiti che:

i)

al momento dell’emissione dei titoli garantiti da attività, siano non performanti; o

ii)

in qualsiasi momento, siano strutturati, sindacati o a leva;

c)

la controparte che stanzia a garanzia un titolo garantito da attività, o qualsiasi terzo con cui abbia stretti legami, non fornisce quale copertura su tassi di interesse in relazione al titolo garantito da attività;

d)

i documenti dell’operazione in titoli garantiti da attività contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

2.   Ai fini del paragrafo 1 i termini «piccole imprese» e «medie imprese» hanno il significato attribuito loro dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2).

Articolo 4

Ammissione di taluni crediti aggiuntivi

1.   Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema crediti che non soddisfano i criteri di idoneità dell’Eurosistema.

2.   Le BCN stabiliranno criteri di idoneità e misure di controllo del rischio al fine di accettare i crediti di cui al paragrafo 1. Tali criteri di idoneità e misure di controllo del rischio sono soggetti a previa approvazione da parte del consiglio direttivo.

Articolo 5

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2011

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)   GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1. Da gennaio 2012, l’indirizzo BCE/2000/7 è sostituito dall’indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (GU L 331, 14.12.2011, pag. 1).

(2)   GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

22.12.2011   

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L 341/67


DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

N. 1/2011/SC

del 29 settembre 2011

relativa al controllo dei programmi e dei progetti nell’ambito del meccanismo finanziario (2009-2014)

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l’accordo SEE»,

visto l’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014,

visto il protocollo 38 ter sul meccanismo finanziario del SEE, inserito nell’accordo SEE dal suddetto accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014,

visto l’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 5/2010/SC, del 9 dicembre 2010, che modifica la decisione del comitato permanente n. 4/2004/SC che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario (1),

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 6/2010/SC, del 9 dicembre 2010, che amplia i compiti dell’ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese (2),

vista la decisione del comitato «ESA/Corte» n. 5/2002, del 23 ottobre 2002, relativa al mandato dell’organo contabile dell’EFTA («a tre»),

DECIDE:

Articolo 1

L’organo contabile funge da autorità suprema per il controllo dei programmi e dei progetti nell’ambito del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 (in appresso «meccanismo finanziario SEE»). Tale controllo si applica ai programmi e ai progetti negli Stati beneficiari, alla loro gestione da parte degli Stati beneficiari e all’attuazione del meccanismo finanziario SEE. L’organo contabile può altresì controllare l’Ufficio del meccanismo finanziario per quanto concerne tale meccanismo.

Articolo 2

L’organo contabile è composto da cittadini degli Stati EFTA parti dell’accordo SEE, preferibilmente membri delle supreme istituzioni di controllo dei conti degli Stati EFTA. Essi devono offrire tutte le garanzie d’indipendenza. Un funzionario EFTA non può essere nominato revisore prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla fine del suo mandato in una qualsiasi delle istituzioni EFTA.

Articolo 3

I membri dell’organo contabile che procedono a controlli a norma dell’articolo 1 sono le stesse persone nominate nella decisione del comitato «ESA/Corte» n. 1, del 26 maggio 2010, relativa alla nomina dei membri dell’organo contabile dell’EFTA («a tre»). Alla scadenza del loro mandato i membri dell’organo contabile che procedono a controlli a norma dell’articolo 1 sono le stesse persone nominate con decisione del comitato «ESA/Corte».

Articolo 4

I membri dell’organo contabile esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Articolo 5

I membri dell’organo contabile collaborano strettamente con la/e persona/e cui sono affidati controlli corrispondenti nell’ambito del meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, nelle attività relative a entrambi i meccanismi finanziari.

Articolo 6

Il costo dei controlli adeguati e proporzionali di cui all’articolo 1 è finanziato dal bilancio amministrativo del meccanismo finanziario del SEE. Il comitato permanente stabilisce l’importo da concedere a tal fine basandosi su una proposta di bilancio formulata dall’organo contabile e su una raccomandazione del comitato per il meccanismo finanziario.

Articolo 7

L’organo contabile può valersi dell’assistenza di esperti esterni. Gli esperti esterni devono soddisfare gli stessi requisiti di indipendenza dei membri dell’organo contabile e sono soggetti al loro stesso obbligo di cooperazione di cui all’articolo 6.

Articolo 8

L’organo contabile informa il comitato per il meccanismo finanziario e riferisce al comitato permanente degli Stati EFTA in merito al controllo di cui all’articolo 1. Può presentare proposte di azione.

Articolo 9

L’organo contabile propone il proprio mandato per i controlli di cui all’articolo 1 e lo presenta per l’adozione al comitato permanente degli Stati EFTA, previa consultazione con il comitato per il meccanismo finanziario.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto immediato.

Articolo 11

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per il comitato permanente

Il presidente

Kurt JÄGER

Il segretario generale

Kåre BRYN


(1)   GU L 78 del 24.3.2011, pag. 57.

(2)   GU L 78 del 24.3.2011, pag. 58.


22.12.2011   

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L 341/69


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 111/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 515/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 per quanto concerne l’impiego dell’additivo per mangimi Bacillus subtilis (O35) in mangimi contenenti lasalocid sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina, salinomicina sodica e semduramicina sodica (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all’autorizzazione permanente di un additivo destinato all’alimentazione animale (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 568/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all’età di 16 settimane [titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (6), rettifica nella GU L 264 del 7.10.2010, pag. 19.

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 875/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione decennale di un additivo nell’alimentazione animale (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 879/2010 della Commissione, del 6 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 554/2008 per quanto riguarda il tenore minimo di 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 883/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento (titolare dell’autorizzazione Société industrielle Lesaffre) (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 884/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1464/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione dell’additivo «Monteban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd), che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 891/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi come additivo dei mangimi per tacchini (titolare dell’autorizzazione Roal Oy) (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 939/2010 della Commissione, del 20 ottobre 2010, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto concerne le tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5 (14).

(15)

Il regolamento (UE) n. 568/2010 abroga la decisione 85/382/CEE della Commissione (15), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(16)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 1k [regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0874: Regolamento (CE) n. 874/2010 della Commissione del 5 ottobre 2010 (GU L 263 del 6.10.2010, pag. 1), rettifica nella GU L 264 del 7.10.2010, pag. 19,

32010 R 0885: Regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione del 7 ottobre 2010 (GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 5).»;

2)

al punto 1zzc [regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0884: Regolamento (UE) n. 884/2010 della Commissione del 7 ottobre 2010 (GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 4).»;

3)

al punto 1zzzy [regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0515: Regolamento (UE) n. 515/2010 della Commissione del 15 giugno 2010 (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 44).»;

4)

al punto 1zzzzq [regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32010 R 0879: Regolamento (UE) n. 879/2010 della Commissione del 6 ottobre 2010 (GU L 264 del 7.10.2010, pag. 7).»;

5)

dopo il punto 2e [regolamento (UE) n. 350/2010 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«2f.

32010 R 0514: Regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 42).

2g.

32010 R 0516: Regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all’autorizzazione permanente di un additivo destinato all’alimentazione animale (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 46).

2h.

32010 R 0874: Regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all’età di 16 settimane [titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999, rettifica nella GU L 264 del 7.10.2010, pag. 19.

2i.

32010 R 0875: Regolamento (UE) n. 875/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione decennale di un additivo nell’alimentazione animale (GU L 263 del 6.10.2010, pag. 4).

2j.

32010 R 0883: Regolamento (UE) n. 883/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento (titolare dell’autorizzazione Société industrielle Lesaffre) (GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 1).

2k.

32010 R 0885: Regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd), che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 5).

2l.

32010 R 0891: Regolamento (UE) n. 891/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi come additivo dei mangimi per tacchini (titolare dell’autorizzazione Roal Oy) (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 4).

2m.

32010 R 0892: Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 6).»;

6)

il testo del punto 17 (decisione 85/382/CEE della Commissione) è soppresso;

7)

al punto 48 [regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 0568: Regolamento (UE) n. 568/2010 della Commissione del 29 giugno 2010 (GU L 163 del 30.6.2010, pag. 30),

32010 R 0939: Regolamento (UE) n. 939/2010 della Commissione del 20 ottobre 2010 (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 514/2010, (UE) n. 515/2010, (UE) n. 516/2010, (UE) n. 568/2010, (UE) n. 874/2010, rettifica nella GU L 264 del 7.10.2010, pag. 19, (UE) n. 875/2010, (UE) n. 879/2010, (UE) n. 883/2010, (UE) n. 884/2010, (UE) n. 885/2010, (UE) n. 891/2010, (UE) n. 892/2010 e (UE) n. 939/2010, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 196 del 28.7.2011, pag. 25.

(2)   GU L 150 del 16.6.2010, pag. 42.

(3)   GU L 150 del 16.6.2010, pag. 44.

(4)   GU L 150 del 16.6.2010, pag. 46.

(5)   GU L 163 del 30.6.2010, pag. 30.

(6)   GU L 263 del 6.10.2010, pag. 1.

(7)   GU L 263 del 6.10.2010, pag. 4.

(8)   GU L 264 del 7.10.2010, pag. 7.

(9)   GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 1.

(10)   GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 4.

(11)   GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 5.

(12)   GU L 266 del 9.10.2010, pag. 4.

(13)   GU L 266 del 9.10.2010, pag. 6.

(14)   GU L 277 del 21.10.2010, pag. 4.

(15)   GU L 217 del 14.8.1985, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2011   

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L 341/72


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 112/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2011 del 30 settembre 2011 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2011 del 30 settembre 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 365/2010 della Commissione, del 28 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati e Listeria monocytogenes nel sale alimentare (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 956/2010, del 22 ottobre 2010, che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei test rapidi (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1034/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2003 per quanto riguarda i controlli relativi alle prescrizioni per l’identificazione e la registrazione dei bovini (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1053/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 494/98 per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni amministrative nell’ambito del sistema di identificazione di un animale (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/692/UE della Commissione, del 15 novembre 2010, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati lettone per i bovini (8).

(9)

La presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, per i settori che non si applicavano all’Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (9).

(10)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 76 [regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 1053: Regolamento (UE) n. 1053/2010 della Commissione del 18 novembre 2010 (GU L 303 del 19.11.2010, pag. 1).»;

2)

al punto 134 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 1.2 e al punto 53 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 6.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0015: Regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione del 10 gennaio 2011 (GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 3).»;

3)

al punto 140 [regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 1034: Regolamento (UE) n. 1034/2010 della Commissione del 15 novembre 2010 (GU L 298 del 16.11.2010, pag. 7).»;

4)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 25 (decisione 2006/132/CE della Commissione) della parte 1.2 è inserito il punto seguente:

«26.

32010 D 0692: Decisione 2010/692/UE della Commissione, del 15 novembre 2010, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati lettone per i bovini (GU L 299 del 17.11.2010, pag. 45).»;

5)

al punto 52 [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0365: Regolamento (UE) n. 365/2010 della Commissione del 28 aprile 2010 (GU L 107 del 29.4.2010, pag. 9).»;

6)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0956: Regolamento (UE) n. 956/2010 della Commissione del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 10).»

Articolo 2

Al punto 54zzzj [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0365: Regolamento (UE) n. 365/2010 della Commissione del 28 aprile 2010 (GU L 107 del 29.4.2010, pag. 9).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 365/2010, (UE) n. 956/2010, (UE) n. 1034/2010, (UE) n. 1053/2010 e (UE) n. 15/2011 e della decisione 2010/692/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 32.

(2)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 32.

(3)   GU L 107 del 29.4.2010, pag. 9.

(4)   GU L 279 del 23.10.2010, pag. 10.

(5)   GU L 298 del 16.11.2010, pag. 7.

(6)   GU L 303 del 19.11.2010, pag. 1.

(7)   GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 3.

(8)   GU L 299 del 17.11.2010, pag. 45.

(9)   GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2011   

IT

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L 341/74


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 113/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 66/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008, che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE (2) riguardo all’omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli.

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/1/CE della Commissione, del 7 gennaio 2009, che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (5).

(6)

La direttiva 2009/67/CE abroga la direttiva 93/92/CEE del Consiglio (6), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(7)

La direttiva 2009/78/CE abroga la direttiva 93/31/CEE del Consiglio (7), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo dei punti 45k (direttiva 92/31/CEE del Consiglio) e 45o (direttiva 93/93/CEE del Consiglio) è soppresso;

2)

al punto 45zn (direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«modificata da:

32009 L 0001: Direttiva 2009/1/CE della Commissione, del 7 gennaio 2009 (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 31).»;

3)

ai punti 45zl (direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45zo (direttiva 2005/78/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 L 0074: Direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51)»;

4)

dopo il punto 45zu [regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«45zv.

32009 L 0067: Direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 222 del 25.8.2009, pag. 1).

45zw.

32009 L 0078: Direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (GU L 231 del 3.9.2009, pag. 8).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2008/74/CE, 2009/1/CE, 2009/67/CE e 2009/78/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 262 del 6.10.2011, pag. 20.

(2)   GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51.

(3)   GU L 9 del 14.1.2009, pag. 31.

(4)   GU L 222 del 25.8.2009, pag. 1.

(5)   GU L 231 del 3.9.2009, pag. 8.

(6)   GU L 311 del 14.12.1993, pag. 1.

(7)   GU L 188 del 29.7.1993, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2011   

IT

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L 341/76


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 114/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2011 del 30 settembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 353/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008, che fissa le norme d’attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, relativo all’autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 984/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1024/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, relativo all’autorizzazione e al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1025/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1167/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1168/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, relativo al rifiuto di autorizzare un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari (9).

(10)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 54zzi (direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1170: Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 36).»;

2)

al punto 54zzzu [regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32009 R 1170: Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 36).»;

3)

dopo il punto 54zzzzz [regolamento (UE) n. 958/2010 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:

«54zzzzza.

32008 R 0353: Regolamento (CE) n. 353/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008, che fissa le norme d’attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 11).

54zzzzzb.

32009 R 0983: Regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, relativo all’autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 277 del 22.10.2009, pag. 3).

54zzzzzc.

32009 R 0984: Regolamento (CE) n. 984/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 277 del 22.10.2009, pag. 13).

54zzzzzd.

32009 R 1024: Regolamento (CE) n. 1024/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, relativo all’autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 22).

54zzzzze.

32009 R 1025: Regolamento (CE) n. 1025/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 30).

54zzzzzf.

32009 R 1167: Regolamento (CE) n. 1167/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 29).

54zzzzzg.

32009 R 1168: Regolamento (CE) n. 1168/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 32).»

Article 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 353/2008, (CE) n. 983/2009, (CE) n. 984/2009, (CE) n. 1024/2009, (CE) n. 1025/2009, (CE) n. 1167/2009, (CE) n. 1168/2007 e (CE) n. 1170/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 32.

(2)   GU L 109 del 19.4.2008, pag. 11.

(3)   GU L 277 del 22.10.2009, pag. 3.

(4)   GU L 277 del 22.10.2009, pag. 13.

(5)   GU L 283 del 30.10.2009, pag. 22.

(6)   GU L 283 del 30.10.2009, pag. 30.

(7)   GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 29.

(8)   GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 32.

(9)   GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 36.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2011   

IT

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L 341/78


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 115/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 9/2011 del 1o aprile 2011 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2011 del 30 settembre 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 304/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo in o su determinati prodotti (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 375/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 376/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 983/2009 relativo all’autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 382/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 383/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 384/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo all’autorizzazione e al rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/169/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, concernente la non iscrizione del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere nell’elenco dell’Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/172/CE della Commissione, del 22 marzo 2010, che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2010/161/UE della Commissione, del 17 marzo 2010, relativa al controllo della presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti (11).

(12)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0304: Regolamento (UE) n. 304/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010 (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 1).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 54zze (decisione 2002/840/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0172: Decisione 2010/172/UE della Commissione, del 22 marzo 2010 (GU L 75 del 23.3.2010, pag. 33).»;

2)

al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0304: Regolamento (UE) n. 304/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010 (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 1).»;

3)

al punto 54zzzzzb [regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 0376: Regolamento (UE) n. 376/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010 (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 3).»;

4)

dopo il punto 54zzzzzg [regolamento (CE) n. 1168/2009 della Commissione] sono aggiunti i punti seguenti:

«54zzzzzh.

32010 R 0375: Regolamento (UE) n. 375/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 1).

54zzzzzi.

32010 R 0382: Regolamento (UE) n. 382/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113 del 6.5.2010, pag. 1).

54zzzzzj.

32010 R 0383: Regolamento (UE) n. 383/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113 del 6.5.2010, pag. 4).

54zzzzzk.

32010 R 0384: Regolamento (UE) n. 384/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo all’autorizzazione e al rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113 del 6.5.2010, pag. 6).

54zzzzzl.

32010 D 0169: Decisione 2010/169/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, concernente la non iscrizione del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere nell’elenco dell’Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (GU L 75 del 23.3.2010, pag. 25).»;

5)

dopo il punto 66 (raccomandazione 2010/307/UE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«67.

32010 H 0161: Raccomandazione 2010/161/UE della Commissione, del 17 marzo 2010, relativa al controllo della presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 304/2010, (UE) n. 375/2010, (UE) n. 376/2010, (UE) n. 382/2010, (UE) n. 383/2010 e (UE) n. 384/2010, delle decisioni 2010/169/UE e 2010/172/UE e della raccomandazione 2010/161/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 171 del 30.6.2011, pag. 5.

(2)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 32.

(3)   GU L 94 del 15.4.2010, pag. 1.

(4)   GU L 111 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)   GU L 111 del 4.5.2010, pag. 3.

(6)   GU L 113 del 6.5.2010, pag. 1.

(7)   GU L 113 del 6.5.2010, pag. 4.

(8)   GU L 113 del 6.5.2010, pag. 6.

(9)   GU L 75 del 23.3.2010, pag. 25.

(10)   GU L 75 del 23.3.2010, pag. 33.

(11)   GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2011   

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L 341/80


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 116/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2011, del 30 settembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») (2), rettificato dalla GU L 49 del 24.2.2011, pag. 52.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 207/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS) (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 R 0143: Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione del 17 febbraio 2011 (GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2), rettificato dalla GU L 49 del 24.2.2011, pag. 52,

32011 R 0207: Regolamento (UE) n. 207/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 27)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 143/2011, rettificato dalla GU L 49 del 24.2.2011, pag. 52 e (UE) n. 207/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 34.

(2)   GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2.

(3)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2011   

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L 341/81


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 117/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (2)

(3)

La direttiva 2009/103/CE abroga le direttive del Consiglio 72/166/CEE (3), 84/5/CEE (4) e 90/232/CEE (5) e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/26/CE (6) e 2005/14/CE (7), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi dell’accordo, fatta eccezione per quelle disposizioni delle direttive 2000/26/CE e 2005/14/CE che modificano le direttive del Consiglio 73/239/CEE (8) e 88/357/CEE (9), che saranno abrogate ai sensi dell’accordo mediante decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) nell’accordo.

(4)

Occorre mantenere l’attuale adattamento SEE della direttiva 2000/26/CE nei confronti della direttiva 2009/103/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 8 (direttiva 72/166/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

« 32009 L 0103: Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come di seguito:

all’articolo 21, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

“La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE.”»;

2)

sono soppressi i testi dei punti 9 (Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio), 10 (Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio) e 10 A (direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/103/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 262 del 6.10.2011, pag. 45.

(2)   GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.

(3)   GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1.

(4)   GU L 8 dell’11.1.1984, pag. 17.

(5)   GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33.

(6)   GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

(7)   GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14.

(8)   GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(9)   GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1.

(10)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2011   

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L 341/83


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 118/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2011 del 30 settembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 42g [direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il punto seguente:

«42ga.

32010 D 0017: Decisione 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 17).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/17/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 42.

(2)   GU L 8 del 13.1.2010, pag. 17.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2011   

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L 341/84


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 119/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2011 del 30 settembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 56bc [regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo sono inseriti i seguenti punti:

«56bd.

32010 R 0801: Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1).

56be

32010 R 0802: Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 801/2010 e (UE) n. 802/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 42.

(2)   GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1.

(3)   GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2011   

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L 341/85


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 120/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2011 del 30 settembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66zab [regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0390: Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011 (GU L 104 del 20.4.2011, pag. 10).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 390/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 42.

(2)   GU L 104 del 20.4.2011, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2011   

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L 341/86


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 121/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2011 del 20 luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (2).

(3)

La direttiva 2008/50/CE abroga la direttiva 96/62/CE del Consiglio (3), la direttiva 1999/30/CE del Consiglio (4), la direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la decisione 97/101/CE del Consiglio (7), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere soppresse dal medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo è così modificato:

1)

dopo il punto 14b (decisione 97/101/CE del Consiglio) è aggiunto il punto seguente:

«14c.

32008 L 0050: Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1).»;

2)

i testi dei punti 13d (direttiva 2008/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 13e (direttiva 1999/30/CE del Consiglio), 14a (direttiva 96/62/CE del Consiglio), 14b (decisione 97/101/CE del Consiglio) e 21ag (direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono soppressi.

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/50/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 262 del 6.10.2011, pag. 65.

(2)   GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1.

(3)   GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

(4)   GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

(5)   GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12.

(6)   GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14.

(7)   GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.12.2011   

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L 341/87


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 122/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2011 del 20 luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/638/UE della Commissione, del 26 settembre 2011, relativa ai parametri di riferimento per l’assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21apc (decisione 2011/389/UE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il punto seguente:

«21apd.

32011 D 0638: Decisione 2011/638/UE della Commissione, del 26 settembre 2011, relativa ai parametri di riferimento per l’assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 20).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/638/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 ottobre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 262 del 6.10.2011, pag. 65.

(2)   GU L 252 del 28.9.2011, pag. 20.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Rettifiche

22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/88


Rettifica del regolamento (UE) n. 1192/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ricotta Romana (DOP)]

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 333 del 17 dicembre 2010 )

A pagina 22, nell’allegato, seconda riga:

anziché:

«Classe 1.3.   Formaggi»,

leggi:

«Classe 1.4.   Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari, a eccezione del burro ecc.)».