ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.337.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 337

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
20 dicembre 2011


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1310/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta

9

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009)

27

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno avuto esperienze positive con i regimi di aiuto rimborsabile a livello delle operazioni durante il periodo di programmazione 2000-2006 ed hanno quindi continuato ad applicare detti regimi o iniziato ad attuare regimi di aiuto rimborsabile nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013. Alcuni Stati membri hanno anche incluso le descrizioni di questi regimi ai loro documenti di programmazione, che sono stati approvati dalla Commissione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (3) istituisce strumenti di ingegneria finanziaria con una portata e un ambito d'intervento precisi. Tuttavia, i regimi di aiuto rimborsabile attuati dagli Stati membri sotto forma di sovvenzioni rimborsabili e di linee di credito gestite dalle autorità di gestione tramite organismi intermedi non sono coperti in modo appropriato dalle disposizioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria né da altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (4), che stabilisce già che gli aiuti possono assumere la forma di sovvenzioni rimborsabili, è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1083/2006 per prevedere che i fondi strutturali possano cofinanziare gli aiuti rimborsabili. Tale modifica dovrebbe coprire le sovvenzioni rimborsabili e le linee di credito gestite da autorità di gestione tramite organismi intermedi che sono istituzioni finanziarie.

(3)

Poiché che le risorse finanziarie utilizzate tramite aiuti rimborsabili sono totalmente o parzialmente rimborsate dai beneficiari, è necessario introdurre adeguate disposizioni affinché l'aiuto rimborsabile che è stato rimborsato sia riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma operativo in questione, in modo da garantire che i fondi ripagati siano adeguatamente investiti e che il sostegno fornito dall’Unione sia utilizzato nel modo più efficace possibile.

(4)

È necessario precisare che le disposizioni sui grandi progetti, sui progetti generatori di entrate e sulla stabilità delle operazioni non dovrebbero, per principio, essere applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria, poiché tali disposizioni sono destinate ad altri tipi di operazione.

(5)

È necessario accrescere la trasparenza del processo di attuazione e garantire un adeguato monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione, dell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare per consentire agli Stati membri di fornire alla Commissione adeguate informazioni sul tipo di strumenti applicati e sulle pertinenti azioni intraprese sul campo mediante tali strumenti. È opportuno pertanto introdurre una disposizione relativa alla relazione sull'attività degli strumenti di ingegneria finanziaria. Tale relazione consentirebbe anche alla Commissione di valutare in maniera piú adeguata le prestazioni globali degli strumenti di ingegneria finanziaria e di fornire una sintesi dei progressi conseguiti a livello di Unione e di Stati membri.

(6)

Per garantire il rispetto dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), la dichiarazione di spesa presentata alla Commissione dovrebbe fornire tutte le informazioni necessarie alla Commissione per l'elaborazione di conti trasparenti che presentino un quadro fedele del patrimonio dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine, un allegato a ogni dichiarazione di spesa dovrebbe includere informazioni sull'importo delle spese totali sostenute per istituire o contribuire agli strumenti di ingegneria finanziaria e sugli anticipi versati ai beneficiari nel quadro dell'aiuto di Stato. Il formato dell'allegato dovrebbe essere definito in un allegato del regolamento (CE) n. 1083/2006 a fini di certezza giuridica e coerenza. Tuttavia, l'attuazione pratica della raccolta di dati necessari ai fini dell'allegato dovrebbe essere condotta a livello nazionale e, nella misura in cui il quadro giuridico applicabile lo consenta, non dovrebbe risultare in una modifica dei sistemi informatici nazionali.

(7)

Le modifiche relative alle forme e al riutilizzo dell'aiuto rimborsabile, nonché all'esclusione dell'applicazione delle disposizioni concernenti i grandi progetti, i progetti generatori di entrate e la stabilità delle operazioni, alle operazioni di cui all'articolo 44 (strumenti di ingegneria finanziaria) mirano a fornire maggiore certezza e chiarezza giuridica per quanto concerne l'applicazione di una prassi esistente in tali ambiti a partire dall'inizio del periodo di ammissibilità, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006. Tali modifiche dovrebbero pertanto avere un effetto retroattivo a partire dall'inizio dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:

1)

all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«8)   “sovvenzione rimborsabile”: un contributo finanziario diretto accordato a titolo di liberalità che può essere totalmente o parzialmente rimborsabile, senza interessi.

9)   “linea di credito”: un meccanismo finanziario che consente al beneficiario di prelevare il contributo finanziario, che può essere totalmente o parzialmente rimborsabile, relativo alle spese versate dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.»;

2)

nel titolo III, capo II, è inserita la seguente sezione:

«SEZIONE 3 bis

Aiuto rimborsabile

Articolo 43 bis

Forme di aiuto rimborsabile

1.   Nel quadro di un programma operativo, i fondi strutturali possono co-finanziare un aiuto rimborsabile sotto forma di:

a)

sovvenzioni rimborsabili; o

b)

linee di credito gestite dall'autorità di gestione tramite organismi intermedi che siano istituzioni finanziarie.

2.   La dichiarazione di spesa relativa all'aiuto rimborsabile è presentata conformemente all'articolo 78, paragrafi da 1 a 5.

Articolo 43 ter

Riutilizzo dell'aiuto rimborsabile

L'aiuto rimborsabile rimborsato all'organismo che ha fornito tale aiuto o a un'altra autorità competente dello Stato membro è riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma operativo in questione. Gli Stati membri garantiscono che il rimborso dell'aiuto rimborsabile sia correttamente registrato nel sistema contabile dell'organismo o autorità competente.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 44 bis

Non applicazione di determinate disposizioni

Gli articoli 39, 55 e 57 non si applicano alle operazioni che rientrano nell'articolo 44.»;

4)

l'articolo 67 é cosí modificato:

a)

al paragrafo 2, primo comma, è aggiunto il punto seguente:

«j)

i progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria quali definiti all'articolo 44, in particolare:

i)

una descrizione dello strumento di ingegneria finanziaria e le modalità di attuazione;

ii)

l'identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria, comprese quelle che intervengono tramite fondi di partecipazione;

iii)

gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato allo strumento di ingegneria finanziaria;

iv)

gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato dallo strumento di ingegneria finanziaria.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Entro il 1o ottobre di ogni anno, la Commissione fornisce una sintesi dei dati relativi ai progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, inviati dalle autorità di gestione conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, lettera j).»;

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 78 bis

Obbligo di fornire informazioni supplementari nella dichiarazione di spesa per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria e agli anticipi versati ai beneficiari nel quadro dell'aiuto di Stato

Un allegato a ciascuna dichiarazione di spesa da presentare alla Commissione, nel formato indicato all'allegato V, riporta le seguenti informazioni in relazione alla spesa totale inclusa nella dichiarazione di spesa:

a)

per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria definiti all'articolo 44 e previsti all'articolo 78, paragrafo 6, la spesa totale versata per istituire o contribuire a tali fondi o fondi di partecipazione e il contribuito pubblico corrispondente;

b)

per quanto riguarda gli anticipi versati nel quadro dell'aiuto di Stato, conformemente all'articolo 78, paragrafo 2, la spesa totale versata sotto forma di anticipo ai beneficiari dall'organismo che concede gli aiuti e il contributo pubblico corrispondente.»;

6)

è aggiunto il testo di cui all'allegato del presente regolamento quale allegato V del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punti 1, 2 e 3, si applica retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Parere del 27 ottobre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2011.

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(4)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO V

Allegato alla dichiarazione di spesa di cui all'articolo 78 bis

Riferimento del programma operativo (n. CCI): …

Nome del programma operativo: …

Data della chiusura provvisoria dei conti: …

Data di presentazione alla Commissione: …

Strumenti di ingegneria finanziaria (articolo 78, paragrafo 6) (importi cumulativi):

Asse prioritario

Base per il calcolo del contributo comunitario (pubblico o totale)

2007-2015

Importo totale della spesa ammissibile dichiarato ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6

Contributo pubblico corrispondente

Asse prioritario 1

 

 

 

Asse prioritario 2

 

 

 

Asse prioritario 3

 

 

 

Totale

 

 

 

Anticipi versati nel quadro dell'aiuto di Stato (articolo 78, paragrafo 2) (importi cumulativi):

Asse prioritario

Base per il calcolo del contributo comunitario (pubblico o totale)

2007-2015

Importo totale della spesa ammissibile dichiarato ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 2

Contributo pubblico corrispondente

Asse prioritario 1

 

 

 

Asse prioritario 2

 

 

 

Asse prioritario 3

 

 

 

Totale

 

 

 

N.B.: Nel caso di programmi operativi con più obiettivi o finanziati da più fondi l’asse prioritario indica gli obiettivi e i Fondi interessati.»


20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1311/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la recessione economica hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche, finanziarie e sociali in diversi Stati membri. In particolare taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà, sperimentando segnatamente problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della sfavorevole congiuntura economica e finanziaria internazionale.

(2)

Anche se sono già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l’impatto della crisi finanziaria si fa pesantemente sentire sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed è necessario procedere all’adozione rapida di ulteriori misure per attenuare tale pressione mediante la massimizzazione e l’ottimizzazione dell’uso dei finanziamenti dei fondi strutturali e del fondo di coesione.

(3)

Ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che prevede la possibilità della concessione di un’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (3), ha istituito tale meccanismo allo scopo di preservare la stabilità finanziaria dell’Unione.

(4)

Con le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE (4) e 2011/344/UE (5), è stata concessa tale assistenza finanziaria rispettivamente all’Irlanda e al Portogallo.

(5)

La Grecia si trovava già in gravi difficoltà relativamente alla propria stabilità finanziaria prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010. Non è stato pertanto possibile fornire l’assistenza finanziaria alla Grecia sulla base di tale regolamento.

(6)

L’accordo tra creditori e l’accordo sul programma di prestiti per la Grecia stipulati l’8 maggio 2010 sono entrati in vigore l’11 maggio 2010. È previsto che l’accordo tra creditori resti pienamente in vigore e produca effetti per un periodo di tre anni, fino a quando vi siano importi in sospeso ai sensi dell’accordo sul programma di prestiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (6), prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l’euro, il Consiglio debba concedere a tale Stato membro assistenza finanziaria a medio termine.

(8)

Ungheria, Lettonia e Romania hanno ottenuto tale assistenza finanziaria rispettivamente mediante le decisioni del Consiglio 2009/102/CE (7), 2009/290/CE (8) e 2009/459/CE (9).

(9)

Il periodo durante il quale l’Irlanda, l’Ungheria, la Lettonia, il Portogallo e la Romania possono beneficiare di tale assistenza finanziaria è precisato nelle rispettive decisioni del Consiglio. Il periodo durante il quale l’Ungheria poteva beneficiare di tale assistenza finanziaria è scaduto il 4 novembre 2010.

(10)

Il periodo durante il quale la Grecia può beneficiare di un’assistenza ai sensi dell’accordo fra i creditori e dell’accordo sul programma di prestiti è differente a seconda dei vari Stati membri partecipanti a tali strumenti.

(11)

L’11 luglio 2011 i ministri delle Finanze dei diciassette Stati membri della zona euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES). Tale trattato, che fa seguito alla decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (10), prevede che entro il 2013 il MES assolverà i compiti attualmente svolti dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). È pertanto opportuno che il presente regolamento tenga già conto del MES.

(12)

Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha espresso compiacimento per l’intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie tra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell’Unione, e ha espresso sostegno agli sforzi tesi ad aumentare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell’Unione per stimolare la crescita e l’occupazione, concentrando l’attenzione sul miglioramento della competitività e sulla creazione di posti di lavoro. Inoltre, nelle stesse conclusioni, il Consiglio europeo ha accolto con favore e intende sostenere l’elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. Tale modifica al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (11), contribuisce a rafforzare tali sinergie.

(13)

Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell’Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni e di accrescere la disponibilità di risorse finanziarie per attuare la politica di coesione è necessario consentire, in casi giustificati, in via temporanea e fatto salvo il periodo di programmazione 2014-2020, l’aumento dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale dei fondi strutturali, nonché del fondo di coesione per un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile per ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano di fronte a gravi difficoltà nella salvaguardia della loro stabilità finanziaria, e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura. Di conseguenza, la quota-parte nazionale richiesta sarà ridotta in proporzione. Dato il carattere temporaneo di tale aumento e al fine di mantenere i tassi di co-finanziamento originari come punto di riferimento per il calcolo degli importi aumentati in via temporanea, i cambiamenti derivanti dall’applicazione del meccanismo non dovrebbero riflettersi nel piano finanziario incluso nel programma operativo. Tuttavia, potrebbe risultare necessario aggiornare i programmi operativi per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione e per allineare i loro traguardi e obiettivi alla diminuzione del totale dei finanziamenti disponibili.

(14)

È opportuno che lo Stato membro che presenti una richiesta di beneficiare della deroga ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, indichi chiaramente nella richiesta la data a decorrere dalla quale ritiene giustificata l’applicazione della deroga. Nella sua richiesta, lo Stato membro interessato dovrebbe fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per accertare l’indisponibilità di risorse per la quota-parte nazionale mediante dati sulla propria situazione macroeconomica e fiscale. Dovrebbe inoltre mostrare che un aumento dei pagamenti in virtù della deroga è necessario per salvaguardare il proseguimento dell’attuazione di programmi operativi e che i problemi della capacità di assorbimento persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di co-finanziamento di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006. Lo Stato membro interessato dovrebbe altresì fornire il riferimento alla pertinente decisione del Consiglio o ad altro atto normativo in base a cui lo Stato membro è ammesso a beneficiare della deroga. È opportuno che la Commissione verifichi la precisione delle informazioni fornite e disponga pertanto di un termine di trenta giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta per formulare obiezioni. Al fine di rendere la deroga efficace e operativa, è inoltre necessario prevedere che, in assenza di obiezioni da parte della Commissione, la richiesta dello Stato membro si consideri fondata. Tuttavia, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, una decisione su eventuali obiezioni alla richiesta dello Stato membro, e in tal caso la Commissione dovrebbe fornire una motivazione.

(15)

È opportuno procedere di conseguenza a una revisione delle norme di calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale per i programmi operativi nel periodo in cui gli Stati membri beneficiano di un’assistenza finanziaria per far fronte a gravi difficoltà nella salvaguardia della loro stabilità finanziaria.

(16)

È necessario assicurare un adeguato rendiconto sull’utilizzo degli importi maggiorati messi a disposizione degli Stati membri che beneficiano dell’aumento temporaneo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale in conformità della deroga di cui all’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(17)

Al termine del periodo durante il quale è concessa l’assistenza finanziaria, nell’ambito delle valutazioni effettuate conformemente all’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 potrebbe essere necessario verificare, tra l’altro, se la riduzione del co-finanziamento nazionale non comporti un significativo scostamento rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Tali valutazioni potrebbero condurre a una revisione del programma operativo.

(18)

Dato che la crisi senza precedenti che interessa i mercati finanziari mondiali e la recessione economica hanno seriamente danneggiato la stabilità economica di molti Stati membri, è necessario reagire rapidamente in modo da limitare le conseguenze sull’economia nel suo complesso; per tale ragione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile. Tenuto conto della situazione eccezionale degli Stati membri interessati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, ovvero dalla data di decorrenza della messa a disposizione dell’assistenza finanziaria, a seconda dello status dello Stato membro richiedente, per i periodi in cui gli Stati membri hanno ricevuto assistenza finanziaria dall’Unione o da altri Stati membri della zona euro per poter affrontare gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria.

(19)

Qualora un aumento temporaneo dei pagamenti intermedi o dei pagamenti del saldo finale sia previsto conformemente alla deroga di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1083/2006, dovrebbe inoltre essere considerato nel contesto delle restrizioni di bilancio che riguardano tutti gli Stati membri, di cui si dovrebbe tenere adeguatamente conto nel bilancio generale dell’Unione europea. Inoltre, dato che l’obiettivo principale del meccanismo è far fronte a specifiche difficoltà attuali, la sua applicazione dovrebbe essere limitata nel tempo. Il meccanismo dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010 e avere una durata limitata fino al 31 dicembre 2013.

(20)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale

1.   I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento, di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario, alla spesa ammissibile indicata nell’ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione.

2.   In deroga all’articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda frase dell’articolo 53, paragrafo 4, e ai massimali fissati nell’allegato III, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale sono maggiorati di un importo pari a dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, senza superare il 100 %, da applicare all’ammontare delle spese ammissibili da ultimo dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata, presentata durante il periodo in cui uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (12), oppure è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria da parte di altri Stati membri della zona euro prima dell’entrata in vigore di tale regolamento;

b)

è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (13);

c)

è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, dopo la sua entrata in vigore.

3.   Lo Stato membro che desideri beneficiare della deroga di cui al paragrafo 2 presenta una richiesta scritta alla Commissione entro 21 febbraio 2012 o entro due mesi a decorrere dalla data in cui lo Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4.   Nella richiesta presentata ai sensi del paragrafo 3, lo Stato membro giustifica la necessità della deroga fornendo le informazioni necessarie per accertare:

a)

che non sono disponibili risorse per la quota-parte nazionale mediante dati sulla propria situazione macroeconomica e di bilancio;

b)

che l’aumento dei pagamenti di cui al paragrafo 2 è necessario per salvaguardare il proseguimento dell’attuazione di programmi operativi;

c)

che i problemi persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento fissati nell’allegato III;

d)

che esso soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c), fornendo un riferimento a una decisione del Consiglio o a un altro atto giuridico, nonché la data effettiva di decorrenza della messa a disposizione dell’assistenza finanziaria allo Stato membro.

La Commissione verifica se le informazioni presentate giustificano la concessione di una deroga ai sensi del paragrafo 2. La Commissione dispone di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta per formulare obiezioni sull’esattezza delle informazioni fornite.

Tuttavia, se la Commissione decide di formulare obiezioni alla richiesta dello Stato membro, essa adotta una decisione motivata al riguardo mediante un atto di esecuzione.

Se la Commissione non solleva obiezioni alla richiesta dello Stato membro ai sensi del paragrafo 3, la richiesta è considerata giustificata

5.   La richiesta dello Stato membro precisa anche il previsto utilizzo della deroga di cui al paragrafo 2 e fornisce informazioni sulle misure complementari previste per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione, ivi compresa, se del caso, una modifica dei programmi operativi.

6.   La deroga di cui al paragrafo 2 non si applica alle dichiarazioni di spesa presentate dopo il 31 dicembre 2013.

7.   Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale dopo che gli Stati membri hanno smesso di beneficiare dell’assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, la Commissione non tiene conto degli importi maggiorati versati conformemente a detto paragrafo.

Tali importi sono tuttavia presi in considerazione ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 79, paragrafo 1.

8.   I pagamenti intermedi maggiorati derivanti dall’applicazione del paragrafo 2 sono resi disponibili alle autorità di gestione nel più breve lasso di tempo possibile e sono utilizzati unicamente per effettuare pagamenti nell’ambito dell’attuazione del programma operativo.

9.   Nel contesto del rapporto strategico di cui all’articolo 29, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione opportune informazioni sull’utilizzo della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, indicando come l’importo maggiorato dell’assistenza abbia contribuito a promuovere la competitività, la crescita e l’occupazione nello Stato membro interessato. La Commissione tiene conto di tali informazioni nell’elaborazione del rapporto strategico di cui all’articolo 30, paragrafo 1.

10.   In deroga al paragrafo 2, il contributo dell’Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non è superiore al contributo pubblico e all’importo massimo della partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

11.   I paragrafi da 2 a 9 non si applicano ai programmi operativi che rientrano nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica tuttavia retroattivamente ai seguenti Stati membri: nel caso di Irlanda, Grecia e Portogallo, a decorrere dalla data in cui l’assistenza finanziaria è stata messa a disposizione di tali Stati membri ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e, nel caso di Ungheria, Lettonia e Romania, a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Parere del 27 ottobre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2011.

(3)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(4)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

(5)  GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

(6)  GU L 53 del 23. 2.2002, pag. 1.

(7)  GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5.

(8)  GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39.

(9)  GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

(10)  GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.

(11)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(12)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(13)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1


DIRETTIVE

20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/9


DIRETTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (3). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(2)

Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema comune europeo di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo dell’Unione europea relativo all’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione.

(3)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 («convenzione di Ginevra»), integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («protocollo»), e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di «non respingimento» (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione).

(4)

La convenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

(5)

Le conclusioni di Tampere stabiliscono che il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere, a breve termine, il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e al contenuto dello status di rifugiato.

(6)

Le conclusioni di Tampere precisano inoltre che lo status di rifugiato dovrebbe essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale.

(7)

Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l’istituzione di un sistema comune europeo di asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(8)

Nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 15 e 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e ha sollecitato ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l’istituzione, prevista dal programma dell’Aia, del sistema europeo comune di asilo, e offrire così un livello di protezione più elevato.

(9)

Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire entro il 2012 uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d’asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, conformemente all’articolo 78 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(10)

Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2004/83/CE e cercare di realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale sulla base di livelli più elevati.

(11)

È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell’attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(12)

Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(13)

Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe contribuire a limitare il movimento secondario dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità dei quadri giuridici.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli delle norme stabilite nella presente direttiva per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono protezione internazionale a uno Stato membro, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è o un rifugiato ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra o una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

(15)

La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale.

(16)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e a promuovere l’applicazione degli articoli 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 e 35 di detta Carta, e dovrebbe pertanto essere attuata di conseguenza.

(17)

Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni.

(18)

Nell’applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all’«interesse superiore del minore», in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l’interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell’unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell’età o della maturità del medesimo.

(19)

È necessario ampliare la nozione di «familiari» tenendo conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all’interesse superiore del minore.

(20)

La presente direttiva si applica nel rispetto del protocollo sull’asilo dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE.

(21)

Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto ricognitivo.

(22)

Le consultazioni con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati possono offrire preziose indicazioni agli Stati membri all’atto di decidere se riconoscere lo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra.

(23)

Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell’applicazione della convenzione di Ginevra.

(24)

È necessario introdurre dei criteri comuni per l’attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra.

(25)

In particolare, è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d’origine («sur place»), le fonti del danno e della protezione, la protezione interna e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

(26)

La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui alla presente direttiva e che controllano una regione o una zona più estesa all’interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

(27)

La protezione contro persecuzioni o danni gravi all’interno del paese d’origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d’origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l’esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell’interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile.

(28)

Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che gli Stati membri considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.

(29)

Una delle condizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l’esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti.

(30)

È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall’«appartenenza a un determinato gruppo sociale». Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l’identità di genere e l’orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l’aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

(31)

Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l’altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che «atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite» e che «chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite».

(32)

In linea con il riferimento di cui all’articolo 14, «status» può includere anche lo status di rifugiato.

(33)

Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.

(34)

È necessario introdurre criteri comuni per l’attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi esistente negli Stati membri.

(35)

I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave.

(36)

I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato.

(37)

Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di un paese terzo faccia parte di un’organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

(38)

Nel decidere se concedere i diritti ai benefici previsti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l’interesse superiore del minore nonché delle situazioni particolari di dipendenza dal beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello Stato membro e che non sono suoi familiari. In casi eccezionali, in cui il congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l’interesse superiore del minore sia presso la sua famiglia d’origine.

(39)

In risposta alla richiesta del programma di Stoccolma di instaurare uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della presente direttiva, alle stesse condizioni di ammissibilità.

(40)

Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, gli Stati membri possono stabilire che la concessione di prestazioni in materia di accesso all’occupazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e accesso agli strumenti d’integrazione sia subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

(41)

Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dalla presente direttiva, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte. Tale considerazione di norma non dovrebbe tradursi in un trattamento più favorevole di quello concesso dagli Stati membri ai propri cittadini, ferma restando la facoltà degli stessi di introdurre o mantenere norme più favorevoli.

(42)

In questo contesto, sono opportuni sforzi in particolare per risolvere i problemi che precludono ai beneficiari di protezione internazionale di godere di un accesso effettivo alle opportunità di formazione occupazionale e alla formazione professionale connessi, tra l’altro, alle costrizioni finanziarie.

(43)

La presente direttiva non si applica alle agevolazioni finanziarie accordate dagli Stati membri per promuovere l’istruzione.

(44)

Dovrebbero essere contemplate misure speciali per risolvere efficacemente le difficoltà pratiche incontrate dai beneficiari di protezione internazionale per quanto riguarda l’autentificazione dei loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri, dovute in particolare alla mancanza di prove documentali e di mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

(45)

Per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati, senza discriminazioni in materia di servizi sociali. Con riferimento all’assistenza sociale, le modalità e i dettagli concernenti l’attribuzione delle prestazioni essenziali ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria dovrebbero essere determinate secondo il diritto nazionale. La possibilità di limitare tale assistenza alle prestazioni essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l’assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale.

(46)

Occorre assicurare l’accesso all’assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari di protezione internazionale.

(47)

I programmi di integrazione rivolti ai beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, delle particolari esigenze e delle specificità della situazione degli interessati, ivi inclusa ove opportuno, l’offerta di una formazione linguistica e di informazioni sui diritti e sugli obblighi individuali connessi allo status di protezione riconosciuto nello Stato membro in questione.

(48)

L’attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di valutazioni periodiche, tenendo conto in particolare dell’evolversi degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di «non respingimento», dell’evoluzione dei mercati del lavoro negli Stati membri e dell’elaborazione di principi fondamentali comuni in materia d’integrazione.

(49)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l’elaborazione di norme per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50)

A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(51)

La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(52)

L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2004/83/EC. L’obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da tale direttiva.

(53)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva 2004/83/CE indicati nell’allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)   «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

b)   «beneficiario di protezione internazionale»: la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

c)   «convenzione di Ginevra»: la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

d)   «rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;

e)   «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

f)   «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

g)   «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

h)   «domanda di protezione internazionale»: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata;

i)   «richiedente»: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva;

j)   «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,

i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che siano non sposati, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni della normativa nazionale,

il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;

k)   «minore»: il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto;

l)   «minore non accompagnato»: il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

m)   «permesso di soggiorno»: qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla normativa nazionale, che permetta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso;

n)   «paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Articolo 3

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

CAPO II

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 4

Esame dei fatti e delle circostanze

1.   Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

2.   Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3.   L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a)

di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione;

b)

delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c)

della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d)

dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

e)

dell’eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4.   Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

5.   Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;

b)

tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c)

le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;

d)

il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e

e)

è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Articolo 5

Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine («sur place»)

1.   Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.

2.   Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d’origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine.

3.   Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

Articolo 6

Responsabili della persecuzione o del danno grave

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

a)

lo Stato;

b)

i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c)

soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7.

Articolo 7

Soggetti che offrono protezione

1.   La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:

a)

dallo Stato; oppure

b)

dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

2.   La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

3.   Per stabilire se un’organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come enunciato al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti dell’Unione.

Articolo 8

Protezione all’interno del paese d’origine

1.   Nell’ambito dell’esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se, in una parte del territorio del paese d’origine, questi:

a)

non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure

b)

ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7;

e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.

2.   Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d’origine conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese, nonché delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell’articolo 4. A tal fine gli Stati membri assicurano che informazioni precise e aggiornate pervengano da fonti pertinenti, quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo.

CAPO III

REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATO RIFUGIATO

Articolo 9

Atti di persecuzione

1.   Sono atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti che:

a)

sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; oppure

b)

costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2.   Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di:

a)

atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b)

provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c)

azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d)

rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e)

azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell’ambito dei motivi di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2;

f)

atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia.

3.   In conformità dell’articolo 2, lettera d), i motivi di cui all’articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti.

Articolo 10

Motivi di persecuzione

1.   Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

a)

il termine «razza» si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all’appartenenza a un determinato gruppo etnico;

b)

il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c)

il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all’assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l’appartenenza a un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d)

si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale. L’interpretazione dell’espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere;

e)

il termine «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all’articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2.   Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni.

Articolo 11

Cessazione

1.   Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

a)

si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o

b)

avendo perso la cittadinanza, l’abbia volontariamente riacquistata; o

c)

abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o

d)

si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o

e)

non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; o

f)

se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

2.   Ai fini dell’applicazione delle lettere e) e f) del paragrafo 1, gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni.

3.   Il paragrafo 1, lettere e) e f), non si applica al rifugiato che possa invocare l’esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Articolo 12

Esclusione

1.   Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

a)

rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;

b)

le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.

2.   Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a)

abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b)

abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;

c)

si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.

3.   Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

CAPO IV

STATUS DI RIFUGIATO

Articolo 13

Riconoscimento dello status di rifugiato

Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III.

Articolo 14

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

1.   Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell’articolo 11.

2.   Fatto salvo l’obbligo del rifugiato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l’interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

a)

la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 12;

b)

il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di rifugiato.

4.   Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

a)

vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

b)

la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

5.   Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.

6.   Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

CAPO V

REQUISITI PER LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Articolo 15

Danno grave

Sono considerati danni gravi:

a)

la condanna o l’esecuzione della pena di morte; o

b)

la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c)

la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Articolo 16

Cessazione

1.   Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

2.   Nell’applicare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.

3.   Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Articolo 17

Esclusione

1.   Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a)

abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b)

abbia commesso un reato grave;

c)

si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite;

d)

rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.

2.   Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

3.   Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d’origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

CAPO VI

STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Articolo 18

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.

Articolo 19

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

1.   Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE, gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dell’articolo 16.

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall’avere titolo a beneficiare di tale status in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

a)

questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2;

b)

il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di protezione sussidiaria.

4.   Fatto salvo l’obbligo del cittadino di un paese terzo o dell’apolide ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l’interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

CAPO VII

CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 20

Disposizioni generali

1.   Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti sanciti dalla convenzione di Ginevra.

2.   Le disposizioni del presente capo si applicano sia ai rifugiati sia alle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, ove non diversamente indicato.

3.   Nell’attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale.

4.   Il paragrafo 3 si applica soltanto alle persone per cui si riscontrano esigenze particolari mediante la valutazione della loro situazione individuale.

5.   L’interesse superiore del minore è la principale considerazione degli Stati membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori.

Articolo 21

Protezione dal respingimento

1.   Gli Stati membri rispettano il principio di «non refoulement» in conformità dei propri obblighi internazionali.

2.   Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno:

a)

quando vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o

b)

quando, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno di un (o a un) rifugiato al quale si applichi il paragrafo 2.

Articolo 22

Informazioni

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, quanto prima a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, in una lingua che essi capiscono o è ragionevole supporre possano capire, l’accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.

Articolo 23

Mantenimento dell’unità del nucleo familiare

1.   Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare.

2.   Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il familiare è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V.

4.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o revocare i benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

5.   Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d’origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale.

Articolo 24

Permesso di soggiorno

1.   Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato, quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno tre anni e rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico e fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 3.

Fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 1, il permesso di soggiorno da rilasciare ai familiari dei beneficiari dello status di rifugiato può essere valido per un periodo inferiore a tre anni e rinnovabile.

2.   Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria e ai loro familiari, quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno rinnovabile che deve essere valido per un periodo di almeno un anno e, in caso di rinnovo, per un periodo di almeno due anni, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Articolo 25

Documenti di viaggio

1.   Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista dall’allegato della convenzione di Ginevra, allo scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

2.   Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell’impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Articolo 26

Accesso all’occupazione

1.   Gli Stati membri autorizzano i beneficiari di protezione internazionale a esercitare un’attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stata loro riconosciuta la protezione.

2.   Gli Stati membri provvedono a che siano offerte ai beneficiari di protezione internazionale opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze, tirocinio sul luogo di lavoro e servizi di consulenza forniti dagli uffici di collocamento, secondo modalità equivalenti a quelle previste per i loro cittadini.

3.   Gli Stati membri si adoperano per agevolare il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale alle attività di cui al paragrafo 2.

4.   Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all’attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

Articolo 27

Accesso all’istruzione

1.   Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari di protezione internazionale.

2.   Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari di protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

Articolo 28

Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche

1.   Gli Stati membri garantiscono la parità di trattamento tra i beneficiari di protezione internazionale e i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri.

2.   Gli Stati membri si adoperano per agevolare il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell’apprendimento precedente. Qualunque misura di questo tipo rispetta l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4).

Articolo 29

Assistenza sociale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione.

2.   In deroga alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l’assistenza sociale concessa ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione.

Articolo 30

Assistenza sanitaria

1.   Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso all’assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto loro tale protezione.

2.   Gli Stati membri forniscono adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso se necessario, il trattamento dei disturbi psichici, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione, ai beneficiari di protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato.

Articolo 31

Minori non accompagnati

1.   Gli Stati membri adottano quanto prima dopo la concessione della protezione internazionale misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

2.   Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore o rappresentante designato. Le autorità competenti procedono a verifiche periodiche.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati:

a)

presso familiari adulti; o

b)

presso una famiglia affidataria; o

c)

in centri specializzati nell’ospitare i minori; o

d)

secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

In questo contesto si tiene conto del parere del minore conformemente all’età e al grado di maturità dello stesso.

4.   Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell’interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

5.   Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e la ricerca dei suoi familiari non è ancora stata avviata, gli Stati membri procedono a rintracciarli quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l’interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, gli Stati membri ove opportuno continuano la procedura di ricerca. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l’integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.

6.   Le persone che si occupano di minori non accompagnati devono aver ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

Articolo 32

Accesso all’alloggio

1.   Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nei loro territori.

2.   Pur autorizzando la prassi della distribuzione nel territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale, gli Stati membri si adoperano per attuare politiche dirette a prevenire le discriminazioni nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale e a garantire pari opportunità in materia di accesso all’alloggio.

Articolo 33

Libera circolazione nel territorio dello Stato membro

Gli Stati membri concedono ai beneficiari di protezione internazionale la libertà di circolazione all’interno del territorio nazionale secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nei loro territori.

Articolo 34

Accesso agli strumenti di integrazione

Al fine di facilitare l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nella società, gli Stati membri garantiscono l’accesso ai programmi d’integrazione che considerano adeguati, in modo da tenere conto delle esigenze particolari dei beneficiari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o creano i presupposti che garantiscono l’accesso a tali programmi.

Articolo 35

Rimpatrio

Gli Stati membri possono fornire assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare.

CAPO VIII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 36

Cooperazione

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l’indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Articolo 37

Personale

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base e siano soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all’obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l’attività da loro svolta.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Relazioni

1.   Entro 21 giugno 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Tali proposte di modifica riguardano in via prioritaria gli articoli 2 e 7. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione entro 21 dicembre 2014.

2.   Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull’applicazione della presente direttiva.

Articolo 39

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 entro 21 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un’indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, sono da intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento, nonché la forma redazionale di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 40

Abrogazione

La direttiva 2004/83/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto a decorrere da 21 dicembre 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all’allegato I, parte B.

Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 41

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, e 35 si applicano a decorrere da 22 dicembre 2013.

Articolo 42

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  GU C 18 del 19.1.2011, pag. 80.

(2)  Posizione del parlamento europeo del 27 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 novembre 2011.

(3)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(4)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata

(di cui all’articolo 40)

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio

(GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all’articolo 39)

Direttiva

Termine di recepimento

2004/83/CE

10 ottobre 2006


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 2004/83/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettere da b) a g)

Articolo 2, lettere da c) a h)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera j) primo e secondo trattino

Articolo 2, lettera j), terzo trattino

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera m)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera n)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20, paragrafi da 1 a 5

Articolo 20, paragrafi da 1 a 5

Articolo 20, paragrafi 6 e 7

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2, primo comma

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 23, paragrafi da 3 a 5

Articolo 23, paragrafi da 3 a 5

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26, paragrafi da 1 a 3

Articolo 26, paragrafi da 1 a 3

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafi 1 e 2

Articolo 27, paragrafi 1 e 2

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 31

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 39

Articolo 41

Articolo 40

Articolo 42

Allegato I

Allegato II


Rettifiche

20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/27


Rettifica del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 31 luglio 2009 )

1)

A pagina 14, articolo 20, terzo e quarto comma

anziché:

«L’articolo 13, paragrafo 15, e l’articolo 14 nonché il punto 1, lettera a), punto iii), punto 1, lettera b), punti iii) e iv), punto 2, lettera c), punto 3, lettera a), punto iii), punto 3, lettera b), punto iii), punto 3, lettera c), punto iii), punto 3, lettera d), punto iii), punto 3, lettera e), punto iii), e punto 3, lettera f), punto i), dell’allegato III si applicano a decorrere dal 20 agosto 2009.

Il punto 1, lettera a), punto i), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 2, lettera a), il punto 3, lettera a), punto i), il punto 3, lettera b), punto i), il punto 3, lettera c), punto i), il punto 3, lettera d), punto i), il punto 3, lettera e), punto i), e il punto 3, lettera f), punto ii), dell’allegato III si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014.»,

leggi:

«L’articolo 13, paragrafo 15, e l’articolo 14 nonché il punto 1, lettera a), punto iii), il punto 1, lettera b), punti iii) e iv), il punto 2, lettera c), il punto 3, lettera a), punto iii), il punto 3, lettera b), punto iii), il punto 3, lettera c), punto iii), il punto 3, lettera d), punto iii), il punto 3, lettera e), punto iii), e il punto 3, lettera f), punto ii), dell’allegato III si applicano a decorrere dal 20 agosto 2009.

Il punto 1, lettera a), punto i), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 2, lettera a), il punto 3, lettera a), punto i), il punto 3, lettera b), punto i), il punto 3, lettera c), punto i), il punto 3, lettera d), punto i), il punto 3, lettera e), punto i), e il punto 3, lettera f), punto i), dell’allegato III si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014.»;

2)

a pagina 17, allegato II, parte B, frase che segue la tabella 2

anziché:

«Per gli pneumatici invernali i limiti di cui alla tabella 2 sono incrementati di 1 kg/t.»,

leggi:

«Per gli pneumatici invernali i limiti di cui alla tabella 1 e alla tabella 2 sono incrementati di 1 kg/t.»