ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.335.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 335

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
17 dicembre 2011


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1320/2011 del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1322/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

42

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1323/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2012 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

57

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1324/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, recante deroga, per l’anno 2012, al regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi

65

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1325/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 con riguardo ai livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

66

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1326/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

68

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1327/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2011 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

70

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1328/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2011 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

72

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2011 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

74

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1330/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2011 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

76

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/845/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2011, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

78

 

 

2011/846/PESC

 

*

Decisione del Comitato politico e di sicurezza ATALANTA/5/2011, del 16 dicembre 2011, che modifica la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

79

 

*

Decisione di esecuzione 2011/847/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

81

 

*

Decisione di esecuzione 2011/848/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

83

 

 

2011/849/PESC

 

*

Decisione del Comitato politico e di sicurezza EULEX/2/2011, del 16 dicembre 2011, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

85

 

 

2011/850/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2011, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell’aria ambiente [notificata con il numero C(2011) 9068]

86

 

 

2011/851/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa a un contributo finanziario dell’Unione, per il 2006 e il 2007, alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2011) 9247]

107

 

 

2011/852/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2011, che modifica la decisione 2005/363/CE relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia [notificata con il numero C(2011) 9248]  ( 1 )

109

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/1


DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (3).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui articolo 24, paragrafo 2, prevede che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Inoltre, il programma di Stoccolma: «Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (4), attribuisce una chiara priorità alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

(3)

La pornografia minorile, che consiste in immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori, sono in crescita e si diffondono mediante l’uso delle nuove tecnologie e di internet.

(4)

La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (5) ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, sia esteso l’ambito di giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (6) stabilisce una serie di diritti delle vittime nel procedimento penale, compresi il diritto alla protezione e al risarcimento. L’attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (7) agevolerà inoltre il coordinamento dell’azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e di pornografia minorile.

(5)

A norma dell’articolo 34 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, gli Stati contraenti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale. Il protocollo opzionale delle Nazioni Unite del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e, in particolare, la Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali segnano una tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione internazionale in questo settore.

(6)

Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile richiedono un approccio globale che comprenda l’azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, nell’applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. È opportuno sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.

(7)

La presente direttiva dovrebbe essere pienamente complementare alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (8), dal momento che alcune vittime minorenni della tratta di esseri umani sono anche vittime di abusi o sfruttamento sessuale.

(8)

La presente direttiva qualifica come reati gli atti connessi allo spettacolo pornografico e definisce tali atti quelli che consistono in un’esibizione organizzata dal vivo, diretta al pubblico. La comunicazione personale faccia a faccia tra coetanei consenzienti, i minori che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale e i loro partner sono pertanto esclusi da tale definizione.

(9)

La pornografia minorile comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Essa può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di pornografia minorile comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali.

(10)

La disabilità di per sé non costituisce automaticamente un’impossibilità ad acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, dovrebbe costituire reato l’abuso dell’esistenza di una disabilità al fine di compiere attività sessuali con un minore.

(11)

Nell’adottare norme di diritto penale sostanziale, l’Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l’entità delle pene. È opportuno tenere conto, alla luce del trattato di Lisbona, delle conclusioni del Consiglio del 24 e del 25 aprile 2002 sull’approccio da adottare per l’armonizzazione delle pene, che prevede quattro livelli di pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell’Unione.

(12)

È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, quali l’adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social networking e forum di discussione. È inoltre opportuno chiarire la definizione di pornografia minorile e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali.

(13)

La pena detentiva massima prevista dalla presente direttiva per i reati a cui essa fa riferimento dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati.

(14)

Per raggiungere il massimo della pena detentiva previsto dalla presente direttiva per i reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile, gli Stati membri possono combinare le pene detentive previste nella legislazione nazionale per tali reati.

(15)

La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni penali nel proprio diritto nazionale rispetto alle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l’applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.

(16)

In particolare nei casi in cui i reati previsti nella presente direttiva siano commessi a fini di lucro, gli Stati membri sono invitati ad esaminare l’opportunità di applicare sanzioni pecuniarie, oltre alla pena detentiva.

(17)

Nel contesto della pornografia minorile, l’espressione «senza diritto» consente agli Stati membri di limitare la punibilità in relazione ad alcune condotte di pornografia minorile, quali ad esempio quelle aventi finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell’ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi. Inoltre tale espressione non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze, come nel caso, ad esempio di linee dirette telefoniche o su internet che svolgono attività per segnalare questi casi.

(18)

Dovrebbe costituire reato l’accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. Per essere considerata responsabile, una persona dovrebbe avere sia l’intenzione di entrare in un sito in cui è disponibile materiale pedopornografico, sia essere a conoscenza del fatto che vi sia presente tale materiale. Non dovrebbero essere punibili le persone che accedono inavvertitamente a siti contenenti materiale pedopornografico. Il carattere intenzionale del reato può dedursi in particolare dal fatto che gli accessi siano ricorrenti o che i reati siano stati commessi attraverso un servizio a pagamento.

(19)

L’adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest’ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l’importanza di combattere anche l’adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l’adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l’autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l’adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti in un modo o nell’altro.

(20)

La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Si tratta di questioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell’esercizio delle proprie competenze.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti e dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano avvalersene all’atto di determinare la pena, pur non avendo l’obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.

(22)

L’incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall’influenza di droghe e alcool.

(23)

Nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori è opportuno avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (9), e la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (10). È opportuno promuovere l’uso degli strumenti e dei proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l’assistenza alle vittime e la loro protezione.

(24)

È opportuno evitare la vittimizzazione secondaria per le vittime dei reati di cui alla presente direttiva. Negli Stati membri in cui è punibile la prostituzione o l’apparire su materiale pornografico conformemente al diritto penale nazionale, dovrebbe essere possibile non perseguire né comminare pene in virtù di tale normativa, qualora il minore in questione abbia commesso tali atti in quanto vittima di sfruttamento sessuale, o qualora il minore sia stato costretto a partecipare ad attività di pornografia minorile.

(25)

Quale strumento di ravvicinamento del diritto penale, la presente direttiva prevede livelli di pene che dovrebbero applicarsi fatte salve le specifiche politiche penali degli Stati membri in materia di reati minorili.

(26)

È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell’azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le vittime minorenni a denunciare gli abusi sessuali e l’anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell’azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, l’avvio delle indagini e dell’azione penale non dovrebbe essere subordinato, in principio, alla denuncia o alla querela formulate dalla vittima o da un suo rappresentante. La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente al diritto nazionale.

(27)

Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell’azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l’intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l’altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d’indagine. Se del caso, e conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura.

(28)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto «in buona fede» dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.

(29)

È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell’Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell’Unione stessa, in particolare nell’ambito del cosiddetto «turismo sessuale». Per turismo sessuale a danno di minori si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che viaggiano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all’estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove il turismo sessuale a danno di minori si svolga al di fuori dell’Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l’assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere il turismo sessuale. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell’Unione affinché siano in grado di procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell’Unione a scopo di turismo sessuale a danno di minori.

(30)

È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l’abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un’indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un’istituzione o un’autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l’autore del reato. Un’approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un’elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di fornire un’assistenza a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione. Data la natura dei danni causati dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, l’assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l’assistenza e la consulenza ai genitori o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.

(32)

La decisione quadro 2001/220/GAI stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Le vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale e di pornografia minorile dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all’assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l’assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.

(33)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell’abuso sessuale di minori e del turismo sessuale a danno di minori. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l’elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l’istituzione di un codice etico o di «marchi di qualità» per le organizzazioni turistiche che combattono il turismo sessuale a danno di minori, o che applicano un’esplicita politica di contrasto al turismo sessuale a danno di minori.

(34)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l’informazione e le campagne di sensibilizzazione, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell’ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate e sufficientemente comprensibili. Si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di linee di assistenza telefonica o di linee telefoniche dirette.

(35)

Per quanto riguarda la segnalazione dei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e l’assistenza ai minori in difficoltà, è opportuno promuovere le linee telefoniche dirette raggiungibili ai numeri 116 000 per i minori scomparsi, 116 006 per le vittime di reati e 116 111 per i minori in generale, istituite dalla decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (11), tenendo altresì conto dell’esperienza acquisita relativamente al loro funzionamento.

(36)

Gli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale dovrebbero essere adeguatamente preparati a individuare tali vittime e a occuparsene. Tale formazione dovrebbe essere promossa per i membri delle categorie seguenti che possono entrare in contatto con le vittime minorenni: funzionari di polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, operatori dell’infanzia e personale sanitario, ma potrebbe anche estendersi ad altri gruppi di persone che possono entrare in contatto con vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale durante il loro lavoro.

(37)

Al fine di prevenire l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, è opportuno proporre agli autori di reati sessuali appositi programmi o misure d’intervento a essi destinati. Tali programmi o misure di intervento dovrebbero rispondere a un approccio ampio, flessibile e incentrato sugli aspetti medici e psicosociali e avere carattere non obbligatorio. Tali programmi o misure di intervento non pregiudicano i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti.

(38)

I programmi o le misure di intervento non sono forniti in quanto diritti automatici. Spetta allo Stato membro decidere quali programmi o misure di intervento siano appropriati.

(39)

Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori del reato dovrebbero essere sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali a danno di minori. Le modalità di tale valutazione, come il tipo di autorità competente a disporre e a effettuare la valutazione, o il momento durante o dopo il procedimento penale in cui procedere a tale valutazione, nonché le modalità di programmi o misure di intervento efficaci offerti in seguito a tale valutazione dovrebbero essere conformi alle procedure interne degli Stati membri. Al medesimo fine di prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori di reato dovrebbero altresì avere accesso a programmi o misure di intervento efficaci su base volontaria. Tali programmi o misure di intervento non dovrebbero interferire con i piani nazionali riferiti al trattamento di persone affette da disturbi mentali.

(40)

Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall’esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori. I datori di lavoro hanno il diritto di essere informati, al momento dell’assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, delle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziario o delle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di «datore di lavoro» dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un’organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia e/o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi. È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l’accesso tramite l’interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale.

(41)

Tenendo in debita considerazione le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, la presente direttiva tiene conto del fatto che l’accesso al casellario giudiziario è consentito solo alle autorità competenti o alla persona interessata. La presente direttiva non stabilisce l’obbligo di modificare i sistemi nazionali in materia di casellari giudiziari o le modalità di accesso a tali casellari.

(42)

L’obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziari. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.

(43)

Gli Stati membri possono prendere in considerazione l’adozione di misure amministrative supplementari in relazione agli autori di reati, quali l’iscrizione delle persone condannate per uno dei reati di cui alla presente direttiva in registri di autori di reati sessuali. L’accesso a tali registri dovrebbe essere soggetto alle limitazioni di cui ai principi costituzionali nazionali e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, ad esempio limitandone l’accesso alla magistratura e/o alle autorità di polizia.

(44)

Gli Stati membri sono incoraggiati a creare meccanismi per la raccolta di dati o punti informativi, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale di minori. Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni di contrasto degli abusi e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile, l’Unione dovrebbe continuare a sviluppare il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili.

(45)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per la creazione di servizi di informazione al fine di fornire informazioni su come riconoscere i segni di abuso e sfruttamento sessuale.

(46)

La pornografia minorile che raffigura immagini di abusi sessuali su minori è un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come l’espressione di un’opinione, e contro la quale è necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto e arrestare coloro che sono responsabili di produrre, distribuire e scaricare immagini di abusi sessuali su minori. Al fine di sostenere gli sforzi dell’Unione nella lotta alla pornografia minorile, gli Stati membri dovrebbero fare del loro meglio per cooperare con i paesi terzi nel tentativo di assicurare l’eliminazione di tale contenuto dai server nel proprio territorio.

(47)

Tuttavia, malgrado questi sforzi, spesso non è possibile eliminare alla fonte il contenuto pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell’Unione, perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare, ovvero perché il processo per ottenere l’eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. È anche possibile istituire meccanismi che impediscano l’accesso, dal territorio dell’Unione, alle pagine internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti pornografia minorile potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l’azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Sia per eliminare che per bloccare i materiali pedopornografici, è opportuno stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l’esaustività degli elenchi nazionali dei siti web a contenuto pedopornografico e siano evitate duplicazioni. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell’utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il programma «Internet più sicuro» ha istituito una rete di linee telefoniche dirette, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on line.

(48)

La presente direttiva è intesa a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, la decisione quadro sia sostituita nella sua interezza, in relazione alla partecipazione degli Stati membri nell’adozione della presente direttiva.

(49)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla libertà di espressione e d’informazione, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. La presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.

(51)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(52)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)   «minore»: la persona di età inferiore ai diciotto anni;

b)   «età del consenso sessuale»: età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;

c)   «pornografia minorile» o «materiale pedopornografico»::

i)

il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;

ii)

la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;

iii)

il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure

iv)

immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

d)   «prostituzione minorile»: l’utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;

e)   «spettacolo pornografico»: l’esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione di:

i)

un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

ii)

organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

f)   «persona giuridica»: un’entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati di abuso sessuale

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

3.   Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

4.   Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.

5.   Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:

i)

abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età;

ii)

abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure

iii)

fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

6.   Chiunque costringe, con l’uso di violenza o minaccia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

Articolo 4

Reati di sfruttamento sessuale

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2.   Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.

3.   Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

4.   Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età.

5.   Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

6.   Chiunque costringe o fa uso di violenza o minaccia nei confronti di un minore a fini di prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

7.   Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.

Articolo 5

Reati di pornografia minorile

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali, allorché non giustificate, di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2.   L’acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

3.   L’accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

4.   La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

5.   L’offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

6.   La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

7.   Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se il presente articolo si applichi ai casi di pornografia minorile, di cui all’articolo 2, lettera c), punto iii), qualora la persona che sembra un minore abbia avuto in realtà diciotto anni o più al momento in cui è stata ritratta.

8.   Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se i paragrafi 2 e 6 del presente articolo si applichino ai casi in cui si accerti che il materiale pornografico quale definito all’articolo 2, lettera c), punto iv) è prodotto e posseduto dal produttore unicamente a uso privato, a condizione che non sia stato utilizzato ai fini della sua produzione alcun materiale pornografico di cui all’articolo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), e purché l’attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale.

Articolo 6

Adescamento di minori per scopi sessuali

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale:

Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale di incontrarlo con l’intento di commettere i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 5, paragrafo 6, e ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito il tentativo, per mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore che non abbia raggiunto l’età del consenso sessuale per fornire materiale pedopornografico che ritragga tale minore.

Articolo 7

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, all’articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all’articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 8

Atti sessuali consensuali

1.   Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo e maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.

2.   Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l’articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli pornografici che hanno luogo nell’ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico.

3.   Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l’articolo 5, paragrafi 2 e 6, si applichi alla produzione, all’acquisto o al possesso di materiale pedopornografico in cui sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso di tali minori e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché l’atto non implichi alcun abuso.

Articolo 9

Circostanze aggravanti

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a 7:

a)

il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;

b)

il reato è stato commesso da un familiare del minore, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona che ha abusato della sua riconosciuta posizione di fiducia o di autorità;

c)

il reato è stato commesso da più persone riunite;

d)

il reato è stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (12);

e)

l’autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;

f)

l’autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore; oppure

g)

il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.

Articolo 10

Misure interdittive derivanti dalle condanne

1.   Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall’esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell’assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l’accesso su richiesta o tramite l’interessato, sull’esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, iscritte nel casellario giudiziario, o dell’esistenza di eventuali misure interdittive dell’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le informazioni sull’esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 o di eventuali misure interdittive dell’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali siano trasmesse in conformità delle procedure previste dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (13) quando la richiesta è rivolta ai sensi dell’articolo 6 della richiamata decisione quadro con il consenso dell’interessato.

Articolo 11

Sequestro e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 12

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:

a)

il potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b)

il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c)

l’autorità sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2.   Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto.

3.   La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli da 3 a 7, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o che vi abbiano concorso.

Articolo 13

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

a)

l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

b)

l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;

c)

l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d)

provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure

e)

la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Mancato esercizio dell’azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime

Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire, né imporre sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all’articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all’articolo 5, paragrafo 6.

Articolo 15

Indagini e azione penale

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le indagini o l’azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alla querela o alla denuncia formulate dalla vittima o dal suo rappresentante e che il procedimento penale possa continuare anche se tale persona ritratta le proprie dichiarazioni.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, nonché i reati gravi di cui all’articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell’articolo 2, lettera c), punti i) e ii), possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico, quali foto e registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Articolo 16

Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori aventi il compito principale di lavorare a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti.

Articolo 17

Giurisdizione e coordinamento dell’azione penale

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 nei seguenti casi:

a)

il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio; oppure

b)

l’autore del reato è un loro cittadino.

2.   Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del suo territorio, tra l’altro nei casi seguenti:

a)

il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio;

b)

il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; oppure

c)

l’autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 e 6 e, nella misura in cui sia pertinente, dagli articoli 3 e 7, sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a cui l’autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio.

4.   Per le azioni penali relative ai reati di cui all’articolo 3, paragrafi da 4, 5 e 6, all’articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all’articolo 5, paragrafo 6, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.

5.   Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

Articolo 18

Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni

1.   Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 19 e 20, tenuto conto dell’interesse superiore del minore.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la vittima riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere stata vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove l’età della vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 19 e 20.

Articolo 19

Assistenza e sostegno alle vittime

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI e dalla presente direttiva. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell’ambito del loro contesto familiare.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l’assistenza e il sostegno alla vittima minorenne non siano subordinati alla sua volontà di cooperare nel quadro delle indagini, dell’azione penale o del processo.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell’esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.

4.   Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.

5.   Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima minorenne nell’esercizio dei diritti ai sensi della presente direttiva allorché la famiglia si trovi nel territorio di uno degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia della vittima minorenne l’articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.

Articolo 20

Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni accedano senza ritardo alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all’assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza e l’assistenza legale sono gratuite quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.

3.   Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7:

a)

l’audizione della vittima minorenne abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

b)

l’audizione della vittima minorenne si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati a tale scopo;

c)

la vittima minorenne sia ascoltata da o mediante operatori formati a tale scopo;

d)

ove possibile e opportuno, la vittima minorenne sia ascoltata sempre dalle stesse persone;

e)

le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini delle relative indagini o del procedimento penali;

f)

la vittima minorenne sia accompagnata dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, possa essere disposto che:

a)

l’udienza si svolga a porte chiuse;

b)

la vittima minorenne sia ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell’interesse della vittima minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l’identità e l’immagine delle vittime minorenni e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l’identificazione.

Articolo 21

Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:

a)

la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6; e

b)

l’organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 5.

Articolo 22

Programmi o misure di intervento di natura preventiva

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 7 possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d’intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.

Articolo 23

Prevenzione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell’istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale di minori.

2.   Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.

3.   Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.

Articolo 24

Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale

1.   Fatti salvi i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano predisposti programmi o misure di intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all’interno e all’esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

2.   I programmi o le misure di intervento di cui al paragrafo 1 soddisfano le specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reati sessuali.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti persone possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1:

a)

le persone soggette a un procedimento penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno rispetto del principio della presunzione d’innocenza; e

b)

le persone condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 alle quali siano stati proposti programmi o misure d’intervento ai sensi del paragrafo 4:

a)

siano pienamente informate delle motivazioni della proposta;

b)

acconsentano a partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;

c)

possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un tale rifiuto.

Articolo 25

Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.

2.   Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l’accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

Articolo 26

Sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI

La decisione quadro 2004/68/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2004/68/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 27

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 dicembre 2013.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28

Relazione

1.   Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2.   Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione delle misure di cui all’articolo 25.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)   GU C 48 del 15.2.2011, pag. 138.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2011.

(3)   GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(4)   GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)   GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

(6)   GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

(7)   GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

(8)   GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(9)   GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

(10)   GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

(11)   GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.

(12)   GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42.

(13)   GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1320/2011 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2011

che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia, altre persone dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

T. NALEWAJK


(1)   GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Persone di cui all'articolo 1

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome (grafia bielorussa)

Nome (grafia russa)

Luogo e data di nascita

Carica

«1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Indirizzo: Dipartimento giuridico, Amministrazione del distretto di Pervomaysky, Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Giudice presso il tribunale del distretto di Pervomaiski di Minsk. Il 24 novembre 2011, ha condannato Ales Byalyatski, uno dei massimi difensori dei diritti dell'uomo, capo del centro bielorusso "Vyasna" per i diritti umani, vicepresidente dell'FIDH. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale.

Byalyatski operava in difesa e a sostegno delle vittime delle azioni repressive in relazione alle elezioni del 19 dicembre 2010 e alla repressione della società civile e dell'opposizione democratica.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Indirizzo: Dipartimento giuridico, Amministrazione del distretto di Pervomaysky, Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Procuratore generale presso il tribunale del distretto di Pervomaiski di Minsk. Si è occupato del processo contro Ales Byalyatski, uno dei massimi difensori dei diritti dell'uomo, capo del centro bielorusso "Vyasna" per i diritti umani, vicepresidente dell'FIDH. L'accusa presentata dal procuratore durante il processo denotava una chiara e immediata motivazione politica e ha costituito una palese violazione del codice di procedura penale.

Byalyatski operava in difesa e a sostegno delle vittime delle azioni repressive in relazione alle elezioni del 19 dicembre 2010 e alla repressione della società civile e dell'opposizione democratica.»


17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1321/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto delle modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), che riguardano anche taluni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1  (1)

1.

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da «ex», i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2.

Quando la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari della Cina non è specificata, tali prodotti si considerano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.

3.

Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

4.

L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bebè)» comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2012

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPO I A

1

Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

2

Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

 

 

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

2 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

3

Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

 

 

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

3 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

GRUPPO I B

4

Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia

6,48

154

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

5

Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

6

Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, «short» (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; Pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,76

568

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

7

Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza

5,55

180

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

8

Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo

4,60

217

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

GRUPPO II A

9

Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone

 

 

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

20

Biancheria da letto diversa da quella a maglia

 

 

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

22

Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

22 a)

Di cui: acrilico

 

 

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

23

Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili «tufted» di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali

 

 

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

32 a)

Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone

 

 

5801 22 00

39

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone

 

 

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

GRUPPO II B

12

Calzemaglie (collants), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70

24,3 paia

41

6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

13

Slips, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 51

14

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

0,72

1 389

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

15

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

0,84

1 190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

16

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

0,80

1 250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

17

Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,43

700

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

18

Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia

 

 

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 59

19

Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

21

Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

26

Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

27

Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

28

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio e «shorts» (diversi da quello da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

29

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,37

730

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia

18,2

55

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88

 

 

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 51 ex 9619 00 59

73

Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

1,67

600

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia

 

 

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

77

Tute da sci, non a maglia

 

 

ex 6211 20 00

78

Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

 

 

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

83

Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 51

GRUPPO III A

33

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m

 

 

5407 20 11

Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili

6305 32 19 6305 33 90

34

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m

 

 

5407 20 19

35

Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

 

 

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

35 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

36

Tessuti di filamenti artificiali, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

 

 

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

36 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

37

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

 

 

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

37 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

38 A

Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine

 

 

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

38 B

Tendine, non a maglia

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

40

Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali;

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

41

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

 

 

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

42

Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5401 20 10

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

43

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto

 

 

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

46

Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

 

 

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

47

Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

48

Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

49

Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto

 

 

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

50

Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

 

 

5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99

51

Cotone, cardato o pettinato

 

 

5203 00 00

53

Tessuti di cotone a punto di garza

 

 

5803 00 10

54

Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

 

 

5507 00 00

55

Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

 

 

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

56

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

58

Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

 

 

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

59

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58

 

 

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80

60

Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati

 

 

5805 00 00

61

Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati ed incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62

Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

 

 

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

62

Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)

 

 

5606 00 91 5606 00 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

5807 10 10 5807 10 90

Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

5808 10 00 5808 90 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

 

 

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

65

Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

66

Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

 

 

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

GRUPPO III B

10

Guanti a maglia

17 paia

59

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

 

 

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 9619 00 41 ex 9619 00 51

67 a)

Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

 

 

6305 32 11 6305 33 10

69

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia

7,8

128

6108 11 00 6108 19 00

70

Calzemaglie (collants) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)

30,4 paia

33

ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19

Calze da donna di fibre sintetiche

ex 6115 10 90 6115 96 91

72

Costumi, mutandine e slips da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

9,7

103

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci;

1,54

650

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci

0,80

1 250

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

 

 

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

17,9

56

6215 20 00 6215 90 00

86

Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

8,8

114

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Guanti, non a maglia

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

88

Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

90

Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati

 

 

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

91

Tende

 

 

6306 22 00 6306 29 00

93

Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

 

 

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

 

 

5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 31 9619 00 39

95

Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo

 

 

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

96

Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

 

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 9619 00 49 ex 9619 00 59

97

Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi

 

 

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

98

Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97

 

 

5609 00 00 5905 00 10

99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

 

 

5901 10 00 5901 90 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

5904 10 00 5904 90 00

Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100

5907 00 00

100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica

 

 

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

101

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche

 

 

ex 5607 90 90

109

Copertoni, vele, tende per l'esterno

 

 

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

110

Materassi pneumatici, tessuti

 

 

6306 40 00

111

Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende

 

 

6306 90 00

112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

 

 

6307 20 00 ex 6307 90 98

113

Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia

 

 

6307 10 90

114

Tessuti e manufatti per usi tecnici

 

 

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

117

Tessuti di lino o di ramiè

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

118

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

120

Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

 

 

ex 5607 90 90

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia

 

 

ex 6305 90 00

123

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia

ex 6214 90 00

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

125 A

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41

 

 

5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

126

Fibre artificiali in fiocco

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

127 A

Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42

 

 

5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

 

 

5105 40 00

129

Filati di peli grossolani o di crine

 

 

5110 00 00

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

130 B

Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

 

 

5308 90 90

132

Filati di carta

 

 

5308 90 50

133

Filati di canapa

 

 

5308 20 10 5308 20 90

134

Filati metallici e filati metallizzati

 

 

5605 00 00

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

 

 

5113 00 00

136

Tessuti di seta o di cascami di seta

 

 

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

137

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

139

Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati

 

 

5809 00 00

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

 

 

ex 6301 90 90

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

144

Feltri di peli grossolani

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

146 A

Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

5307 10 00 5307 20 00

148 B

Filati di cocco

 

 

5308 10 00

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

151 A

Rivestimenti del suolo di cocco

 

 

5702 20 00

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non «tufted» né «floccati»

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

152

Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo

 

 

5602 10 11

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

6305 10 10

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

 

 

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

5104 00 00

Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca

5305 00 00

Cotone, non cardato né pettinato

5201 00 10 5201 00 90

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 00 5302 90 00

Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 00 5303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

157

Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

159

Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

 

 

6204 49 10 6206 10 00

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6214 10 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

6215 10 00

160

Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta

 

 

ex 6213 90 00

161

Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

«ALLEGATO I A

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2012

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto

 

 

3005 90 31

«ALLEGATO I B

1.   

Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti e i filati delle categorie 124, 125A, 125B, 126, 127A e 127B.

2.   

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da «ex», i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

3.   

Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

4.   

L'espressione «indumenti per bambini piccoli (’bébés’)» comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2012

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

pezzi/kg

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPO I

ex 20

Biancheria da letto, esclusa quella a maglia

 

 

ex 6302 29 90 ex 6302 39 90

ex 32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e superfici tessili «tufted»

 

 

ex 5802 20 00 ex 5802 30 00

ex 39

Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella della categoria 118

 

 

ex 6302 59 90 ex 6302 99 90

GRUPPO II

ex 12

Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè)

24,3

41

ex 6115 10 90 ex 6115 29 00 ex 6115 30 90 ex 6115 99 00

ex 13

Mutande, mutandine e slip per uomo o ragazzo e per donna o ragazza, a maglia

17

59

ex 6107 19 00 ex 6108 29 00 ex 6212 10 10

ex 14

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per uomo o ragazzo

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o ragazza, esclusi gli eskimo

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia

 

 

ex 6207 19 00 ex 6207 29 00 ex 6207 99 90

Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia

ex 6208 19 00 ex 6208 29 00 ex 6208 99 00 ex 6212 10 10

ex 19

Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli di seta o di cascami di seta

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo

3,9

257

ex 6107 29 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza

ex 6108 39 00

ex 27

Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia

1,61

620

ex 6103 49 00 ex 6104 69 00

ex 31

Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia

18,2

55

ex 6212 10 10 ex 6212 10 90

ex 68

Indumenti per bambini piccoli (bebè) ed accessori per abbigliamento, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie ex 10 ed ex 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, non a maglia, della categoria ex 88

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Tute sportive a maglia

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Indumenti di tessuti delle voci 5903 , 5906 e 5907 , esclusi gli indumenti delle categorie ex 14 e ex 15

 

 

ex 6210 40 00 ex 6210 50 00

ex 83

Indumenti di tessuti a maglia delle voci 5903 e 5907 ; tute e insiemi da sci, a maglia

 

 

ex 6112 20 00 ex 6113 00 90

GRUPPO III A

ex 38 B

Tendine, escluse quelle a maglia

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia

 

 

ex 6303 99 90 ex 6304 19 90 ex 6304 99 00

ex 58

Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati

 

 

ex 5701 90 10 ex 5701 90 90

ex 59

Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli delle categorie ex 58, 142 e 151B

 

 

ex 5702 10 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5703 90 20 ex 5703 90 80 ex 5704 10 00 ex 5704 90 00 ex 5705 00 80

ex 60

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria ex 62 e della categoria 137

Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

 

 

ex 5806 10 00 ex 5806 20 00 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00

ex 62

Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)

 

 

ex 5606 00 91 ex 5606 00 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi

ex 5804 10 10 ex 5804 10 90 ex 5804 29 10 ex 5804 29 90 ex 5804 30 00

Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

ex 5807 10 10 ex 5807 10 90

Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

ex 5808 10 00 ex 5808 90 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

ex 5810 10 10 ex 5810 10 90 ex 5810 99 10 ex 5810 99 90

ex 63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

 

 

ex 5906 91 00 ex 6002 40 00 ex 6002 90 00 ex 6004 10 00 ex 6004 90 00

ex 65

Stoffe a maglia, diverse da quelle della categoria ex 63

 

 

ex 5606 00 10 ex 6002 40 00 ex 6004 10 00

ex 66

Coperte, escluse quelle a maglia

 

 

ex 6301 10 00

GRUPPO III B

ex 10

Guanti a maglia

17 paia

59

ex 6116 10 20 ex 6116 10 80 ex 6116 99 00

ex 67

Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

 

 

ex 5807 90 90 ex 6113 00 10 ex 6117 10 00 ex 6117 80 10 ex 6117 80 80 ex 6117 90 00 ex 6301 90 10 ex 6302 10 00 ex 6302 40 00 ex 6303 19 00 ex 6304 11 00 ex 6304 91 00 ex 6307 10 10 ex 6307 90 10

ex 69

Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Costumi, mutandine e slip da bagno

9,7

103

ex 6112 39 10 ex 6112 39 90 ex 6112 49 10 ex 6112 49 90 ex 6211 11 00 ex 6211 12 00

ex 75

Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo o ragazzo

0,80

1 250

ex 6103 10 90 ex 6103 29 00

ex 85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, escluse quelle a maglia, diverse da quelle della categoria 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia

8,8

114

ex 6212 20 00 ex 6212 30 00 ex 6212 90 00

ex 87

Guanti, diversi da quelli a maglia

 

 

ex 6209 90 90 ex 6216 00 00

ex 88

Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bebé»), esclusi quelli a maglia

 

 

ex 6209 90 90 ex 6217 10 00 ex 6217 90 00

ex 91

Tende

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

 

 

ex 9619 00 39 ex 5601 29 00 ex 5601 30 00

ex 95

Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti

 

 

ex 5602 10 19 ex 5602 10 38 ex 5602 10 90 ex 5602 29 00 ex 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 6210 10 10 ex 6307 90 91

ex 97

Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97

 

 

ex 5609 00 00 ex 5905 00 10

ex 99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria

 

 

ex 5901 10 00 ex 5901 90 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

ex 5904 10 00 ex 5904 90 00

Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici

ex 5906 10 00 ex 5906 99 10 ex 5906 99 90

Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri o per sfondi di studi, escluse quelle della categoria ex 100

ex 5907 00 00

ex 100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie

 

 

ex 5903 10 10 ex 5903 10 90 ex 5903 20 10 ex 5903 20 90 ex 5903 90 10 ex 5903 90 91 ex 5903 90 99

ex 109

Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno

 

 

ex 6306 19 00 ex 6306 30 00

ex 110

Materassi pneumatici, tessuti

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie ex 113 e ex 114

 

 

ex 6307 20 00 ex 6307 90 98

ex 113

Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Tessuti e manufatti per usi tecnici, diversi da quelli della categoria 136

 

 

ex 5908 00 00 ex 5909 00 90 ex 5910 00 00 ex 5911 10 00 ex 5911 31 19 ex 5911 31 90 ex 5911 32 11 ex 5911 32 19 ex 5911 32 90 ex 5911 40 00 ex 5911 90 10 ex 5911 90 90

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

117

Tessuti di lino o di ramiè

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

118

Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

120

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

 

 

ex 5607 90 90

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia

 

 

ex 6305 90 00

123

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia

ex 6214 90 00

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

125 A

Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

ex 5402 44 00 5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

126

Fibre artificiali in fiocco

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

127 A

Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

 

 

ex 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

 

 

5105 40 00

129

Filati di peli grossolani o di crine

 

 

5110 00 00

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

130 B

Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

 

 

5308 90 90

132

Filati di carta

 

 

5308 90 50

133

Filati di canapa

 

 

5308 20 10 5308 20 90

134

Filati metallici

 

 

5605 00 00

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

 

 

5113 00 00

136 A

Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli greggi, sgommati o imbianchiti

 

 

5007 20 19 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90

136 B

Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli della categoria 136 A

 

 

ex 5007 10 00 5007 20 11 5007 20 21 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 51 5007 90 10 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

137

Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

139

Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati

 

 

5809 00 00

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali

 

 

ex 6301 90 90

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

144

Feltri di peli grossolani

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

146 A

Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

5307 10 00 5307 20 00

148 B

Filati di cocco

 

 

5308 10 00

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

151 A

Rivestimenti del suolo, di cocco

 

 

5702 20 00

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati»

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

152

Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti

 

 

5602 10 11

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303

 

 

6305 10 10

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

 

 

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani

5104 00 00

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca

5305 00 00

Cotone non cardato né pettinato

5201 00 10 5201 00 90

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 00 5302 90 00

Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 00 5303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

157

Indumenti, a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 e 156

 

 

6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

159

Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

 

 

6204 49 10 6206 10 00

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6214 10 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

6215 10 00

160

Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta

 

 

ex 6213 90 00

161

Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 e 159

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 6211 49 00

»

(1)  N.B.: Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Federazione russa e Serbia (categorie da 1 a 161).

(2)  Si applica solo alle importazioni dalla Cina.


17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1322/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno aggiornare il regime comune applicabile alle importazioni di taluni prodotti tessili da paesi terzi per tenere conto delle modifiche al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2) che hanno effetto anche su alcuni codici dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94.

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 517/94.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 è modificato in base all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

(2)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come segue:

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

A.   PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1.

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo “ex”, i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2.

Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

3.

L'espressione “indumenti per bambini piccoli (bebè)” comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2012

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPO I A

1

Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

2

Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

 

 

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

2 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

3

Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

 

 

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

3 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

GRUPPO I B

4

Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia

6,48

154

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

5

Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

6

Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, “short” (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,76

568

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

7

Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza

5,55

180

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

8

Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo

4,60

217

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

GRUPPO II A

9

Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone

 

 

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

20

Biancheria da letto diversa da quella a maglia

 

 

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

22

Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

22 a)

Di cui: acrilico

 

 

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

23

Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili “tufted” di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali

 

 

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

32 a)

Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone

 

 

5801 22 00

39

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone

 

 

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

GRUPPO II B

12

Calzemaglie (collants), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70

24,3 paia

41

6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

13

Slips, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 51

14

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

0,72

1 389

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

15

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

0,84

1 190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

16

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

0,80

1 250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

17

Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,43

700

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

18

Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia

 

 

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 59

19

Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

21

Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

26

Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

27

Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

28

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio e "shorts" (diversi da quello da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

29

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali

1,37

730

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia

18,2

55

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88

 

 

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 51 ex 9619 00 59

73

Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

1,67

600

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia

 

 

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

77

Tute da sci, non a maglia

 

 

ex 6211 20 00

78

Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

 

 

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

83

Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 51

GRUPPO III A

33

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m

 

 

5407 20 11

Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili

6305 32 19 6305 33 90

34

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m

 

 

5407 20 19

35

Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

 

 

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

35 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

36

Tessuti di filamenti artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

 

 

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

36 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

37

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

 

 

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

37 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

 

 

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

38 A

Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine

 

 

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

38 B

Tendine, non a maglia

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

40

Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali;

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

41

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

 

 

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

42

Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5401 20 10

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

43

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto

 

 

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

46

Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

 

 

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

47

Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

48

Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

49

Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto

 

 

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

50

Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini

 

 

5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99

51

Cotone, cardato o pettinato

 

 

5203 00 00

53

Tessuti di cotone a punto di garza

 

 

5803 00 10

54

Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

 

 

5507 00 00

55

Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

 

 

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

56

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

58

Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

 

 

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

59

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58

 

 

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80

60

Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati

 

 

5805 00 00

61

Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati ed incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62

Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

 

 

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

62

Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)

 

 

5606 00 91 5606 00 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

5807 10 10 5807 10 90

Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

5808 10 00 5808 90 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5% o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5% o più di fili di gomma

 

 

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

65

Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

66

Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

 

 

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

GRUPPO III B

10

Guanti a maglia

17 paia

59

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

 

 

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 9619 00 41 ex 9619 00 51

67 a)

Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

 

 

6305 32 11 6305 33 10

69

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia

7,8

128

6108 11 00 6108 19 00

70

Calzemaglie (collants) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)

30,4 paia

33

ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19

Calze da donna di fibre sintetiche

ex 6115 10 90 6115 96 91

72

Costumi, mutandine e slips da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

9,7

103

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci

1,54

650

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci

0,80

1 250

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

 

 

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali

17,9

56

6215 20 00 6215 90 00

86

Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

8,8

114

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Guanti, non a maglia

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

88

Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

90

Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati

 

 

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

91

Tende

 

 

6306 22 00 6306 29 00

93

Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

 

 

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

 

 

5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 31 9619 00 39

95

Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo

 

 

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

96

Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

 

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 9619 00 49 ex 9619 00 59

97

Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi

 

 

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

98

Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97

 

 

5609 00 00 5905 00 10

99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

 

 

5901 10 00 5901 90 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

5904 10 00 5904 90 00

Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100

5907 00 00

100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica

 

 

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

101

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche

 

 

ex 5607 90 90

109

Copertoni, vele, tende per l'esterno

 

 

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

110

Materassi pneumatici, tessuti

 

 

6306 40 00

111

Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende

 

 

6306 90 00

112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

 

 

6307 20 00 ex 6307 90 98

113

Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia

 

 

6307 10 90

114

Tessuti e manufatti per usi tecnici

 

 

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

117

Tessuti di lino o di ramiè

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

118

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

120

Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

 

 

ex 5607 90 90

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia

 

 

ex 6305 90 00

123

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia

ex 6214 90 00

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

125 A

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41

 

 

5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

126

Fibre artificiali in fiocco

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

127 A

Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42

 

 

5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

 

 

5105 40 00

129

Filati di peli grossolani o di crine

 

 

5110 00 00

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

130 B

Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

 

 

5308 90 90

132

Filati di carta

 

 

5308 90 50

133

Filati di canapa

 

 

5308 20 10 5308 20 90

134

Filati metallici e filati metallizzati

 

 

5605 00 00

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

 

 

5113 00 00

136

Tessuti di seta o di cascami di seta

 

 

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

137

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

139

Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati

 

 

5809 00 00

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana,

 

 

ex 6301 90 90

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

144

Feltri di peli grossolani

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

146 A

Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

5307 10 00 5307 20 00

148 B

Filati di cocco

 

 

5308 10 00

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

151 A

Rivestimenti del suolo di cocco

 

 

5702 20 00

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non "tufted" né "floccati"

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

152

Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo

 

 

5602 10 11

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

6305 10 10

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

 

 

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati

ex 5003 00 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

5104 00 00

Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca

5305 00 00

Cotone, non cardato né pettinato

5201 00 10 5201 00 90

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 00 5302 90 00

Abaca (canapa di Manila o “Musa textilis Nee”), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 00 5303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 00 00

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

157

Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

159

Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

 

 

6204 49 10 6206 10 00

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6214 10 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta

6215 10 00

160

Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta

 

 

ex 6213 90 00

161

Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

B.   ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Codici della nomenclatura combinata

3005 90

3921 12 00

ex 3921 13

ex 3921 90 60

4202 12 19

4202 12 50

4202 12 91

4202 12 99

4202 22 10

4202 22 90

4202 32 10

4202 32 90

4202 92 11

4202 92 15

4202 92 19

4202 92 91

4202 92 98

5604 10 00

6309 00 00

6310 10 00

6310 90 00

ex 6405 20

ex 6406 10

ex 6406 90

ex 6501 00 00

ex 6502 00 00

ex 6504 00 00

ex 6505 00

ex 6506 99

6601 10 00

6601 91 00

6601 99

6601 99 90

7019 11 00

7019 12 00

ex 7019 19

8708 21 10

8708 21 90

8804 00 00

ex 9113 90 00

ex 9404 90

ex 9612 10 »


17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1323/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2012 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l’articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l’articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(2)

A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.

(3)

Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2012 siano adottate prima che inizi l’anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

(4)

Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (UE) n. 1159/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2011 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (2), si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2012.

(5)

Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

(6)

A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un’efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d’importazione per il 2012 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2011.

(7)

Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8)

A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d’importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell’anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l’operatore interessato può dimostrare l’esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un’autorizzazione d’importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti, su richiesta degli importatori interessati, siano autorizzate a prorogare di tre mesi, fino al 31 marzo 2013, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha l’obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2012.

Articolo 2

I contingenti di cui all’articolo 1 sono assegnati secondo l’ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all’allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2012, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d’importazione loro concesse per il 2011.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2011 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d’origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all’allegato I.

Articolo 4

1.   A partire dal 9 gennaio 2012 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti elencate nell’allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione d’importazione.

L’orario fissato al primo comma è indicato secondo l’ora di Bruxelles.

2.   Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l’operatore interessato:

a)

dimostri l’esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;

b)

certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:

i)

di non avere già beneficiato del rilascio di un’autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure

ii)

di aver beneficiato del rilascio di un’autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3.   Le autorizzazioni d’importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2012.

Su richiesta dell’importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2013.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

(2)   GU L 326 del 10.12.2010, pag. 25.


ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese

Categoria

Unità

Importo massimo

Bielorussia

1

Chilogrammi

20 000

2

Chilogrammi

80 000

3

Chilogrammi

5 000

4

Pezzi

20 000

5

Pezzi

15 000

6

Pezzi

20 000

7

Pezzi

20 000

8

Pezzi

20 000

15

Pezzi

17 000

20

Chilogrammi

5 000

21

Pezzi

5 000

22

Chilogrammi

6 000

24

Pezzi

5 000

26/27

Pezzi

10 000

29

Pezzi

5 000

67

Chilogrammi

3 000

73

Pezzi

6 000

115

Chilogrammi

20 000

117

Chilogrammi

30 000

118

Chilogrammi

5 000

Corea del Nord

1

Chilogrammi

10 000

2

Chilogrammi

10 000

3

Chilogrammi

10 000

4

Pezzi

10 000

5

Pezzi

10 000

6

Pezzi

10 000

7

Pezzi

10 000

8

Pezzi

10 000

9

Chilogrammi

10 000

12

Paia

10 000

13

Pezzi

10 000

14

Pezzi

10 000

15

Pezzi

10 000

16

Pezzi

10 000

17

Pezzi

10 000

18

Chilogrammi

10 000

19

Pezzi

10 000

20

Chilogrammi

10 000

21

Pezzi

10 000

24

Pezzi

10 000

26

Pezzi

10 000

27

Pezzi

10 000

28

Pezzi

10 000

29

Pezzi

10 000

31

Pezzi

10 000

36

Chilogrammi

10 000

37

Chilogrammi

10 000

39

Chilogrammi

10 000

59

Chilogrammi

10 000

61

Chilogrammi

10 000

68

Chilogrammi

10 000

69

Pezzi

10 000

70

Paia

10 000

73

Pezzi

10 000

74

Pezzi

10 000

75

Pezzi

10 000

76

Chilogrammi

10 000

77

Chilogrammi

5 000

78

Chilogrammi

5 000

83

Chilogrammi

10 000

87

Chilogrammi

8 000

109

Chilogrammi

10 000

117

Chilogrammi

10 000

118

Chilogrammi

10 000

142

Chilogrammi

10 000

151A

Chilogrammi

10 000

151B

Chilogrammi

10 000

161

Chilogrammi

10 000


ALLEGATO II

Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all’articolo 4

1.   Austria

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgio

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bulgaria

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Cipro

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Repubblica ceca

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Danimarca

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Finlandia

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Francia

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Germania

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Grecia

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Ungheria

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Irlanda

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Italia

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Lettonia

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Lituania

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Lussemburgo

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Paesi Bassi

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Polonia

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portogallo

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Romania

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Slovacchia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Spagna

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Svezia

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Regno Unito

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1324/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

recante deroga, per l’anno 2012, al regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) prevede che il sottocontigente III per gli altri paesi terzi sia diviso in quattro sotto-periodi trimestrali, che coprono segnatamente il sottoperiodo 1 dal 1o gennaio al 31 marzo per un quantitativo di 594 597 tonnellate e il sottoperiodo 2 dal 1o aprile al 30 giugno per un quantitativo di 594 597 tonnellate.

(2)

Onde favorire, per l’anno 2012, considerata la situazione del mercato, un approvvigionamento fluido del mercato dell’Unione in cereali del sottocontingente III, è necessario unire il sottoperiodo 1 e il sottoperiodo 2 in un unico sottoperiodo, che copre il quantitativo cumulato dei sottoperiodi 1 e 2, ovvero 1 189 194 tonnellate.

(3)

Occorre pertanto derogare, per l’anno 2012, al regolamento (CE) n. 1067/2008.

(4)

Allo scopo di garantire un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d’importazione a decorrere dal 1o gennaio 2012, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2012, il sottoperiodo 1 è compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 30 giugno 2012 e copre il quantitativo di 1 189 194 tonnellate.

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1067/2008, il sottoperiodo 2 è soppresso per il 2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile fino al 30 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.


17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/66


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1325/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 con riguardo ai livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2008, il 2009 e il 2010, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(3)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)   GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite (tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre - 31 maggio

481 762

78.0020

1o giugno - 30 settembre

44 251

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio - 31 ottobre

92 229

78.0075

1o novembre - 30 aprile

55 270

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre - 30 giugno

11 620

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio - 31 dicembre

54 760

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre - 31 maggio

292 760

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre - fine febbraio

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); wilking e simili ibridi di agrumi

1o novembre - fine febbraio

99 128

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno - 31 dicembre

340 920

78.0160

1o gennaio - 31 maggio

90 108

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio - 20 novembre

80 588

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio - 31 agosto

701 247

78.0180

1o settembre - 31 dicembre

64 981

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio - 30 aprile

230 148

78.0235

1o luglio - 31 dicembre

35 573

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno - 31 luglio

5 794

78.0265

0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

21 maggio - 10 agosto

30 783

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno - 30 settembre

5 613

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno - 30 settembre

10 293 »


17.12.2011   

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L 335/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1326/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


17.12.2011   

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L 335/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1327/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2011 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2011 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2012-31.3.2012

(%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

IT

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L 335/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1328/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2011 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2011 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2012-31.3.2012

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

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L 335/74


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1329/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2011 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2011 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2012-31.3.2012

(%)

1

09.4410

0,339444

3

09.4412

0,379075

4

09.4420

0,385208

6

09.4422

0,388953


17.12.2011   

IT

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L 335/76


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1330/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2011 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di gestione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2011 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 riguardano, per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4092, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2012-31.3.2012

(in %)

IL1

09.4092

77,639751


DECISIONI

17.12.2011   

IT

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L 335/78


DECISIONE 2011/845/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2011

sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29 e l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 novembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/694/PESC sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea (1), che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d’ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC, del 21 maggio 2002, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea (2), per un ulteriore periodo di dodici mesi.

(2)

Sulla base di una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all’articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.

Articolo 2

Il Consiglio procede ad una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall’adozione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

T. NALEWAJK


(1)   GU L 303 del 19.11.2010, pag. 13.

(2)   GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.


17.12.2011   

IT

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L 335/79


DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA ATALANTA/5/2011

del 16 dicembre 2011

che modifica la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2011/846/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l’articolo 10,

viste la decisione Atalanta/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza (2) e la decisione Atalanta/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza (3), e il relativo addendum (4),

considerando quanto segue:

(1)

Il comandante dell’operazione dell’UE ha tenuto una conferenza sulla costituzione della forza il 16 dicembre 2008.

(2)

A seguito dell’offerta da parte della Serbia di contribuire all’operazione Atalanta, della raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e del parere del Comitato militare dell’Unione europea (EUMC), il contributo della Serbia dovrebbe essere accettato.

(3)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni di difesa.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione Atalanta/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi e delle raccomandazioni del comandante dell’operazione dell’UE e del Comitato militare dell’Unione europea, i contributi della Norvegia, della Croazia, del Montenegro, dell’Ucraina e della Serbia sono accettati per l’operazione militare dell’UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)».

Articolo 2

L’allegato della decisione Atalanta/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)   GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)   GU L 109 del 30.4.2009, pag. 52.

(3)   GU L 112 del 6.5.2009, pag. 9.

(4)   GU L 119 del 14.5.2009, pag. 40.


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Norvegia

Croazia

Montenegro

Ucraina

Serbia»


17.12.2011   

IT

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L 335/81


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/847/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2011

che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia, altre persone dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all’allegato IIIA della decisione 2010/639/PESC.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IIIA della decisione 2010/639/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato IIIA della decisione 2010/639/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

T. NALEWAJK


(1)   GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.


ALLEGATO

Persone di cui all'articolo 1

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Luogo e data di nascita

Carica

«1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Indirizzo: Dipartimento giuridico, Amministrazione del distretto di Pervomaysky, Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Giudice presso il tribunale del distretto di Pervomaiski di Minsk. Il 24 novembre 2011, ha condannato Ales Byalyatski, uno dei massimi difensori dei diritti dell'uomo, capo del centro bielorusso "Vyasna" per i diritti umani, vicepresidente dell'FIDH. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale.

Byalyatski operava in difesa e a sostegno delle vittime delle azioni repressive in relazione alle elezioni del 19 dicembre 2010 e alla repressione della società civile e dell'opposizione democratica.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Indirizzo: Dipartimento giuridico, Amministrazione del distretto di Pervomaysky, Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Procuratore generale presso il tribunale del distretto di Pervomaiski di Minsk. Si è occupato del processo contro Ales Byalyatski, uno dei massimi difensori dei diritti dell'uomo, capo del centro bielorusso "Vyasna" per i diritti umani, vicepresidente dell'FIDH. L'accusa presentata dal procuratore durante il processo denotava una chiara e immediata motivazione politica e ha costituito una palese violazione del codice di procedura penale.

Byalyatski operava in difesa e a sostegno delle vittime delle azioni repressive in relazione alle elezioni del 19 dicembre 2010 e alla repressione della società civile e dell'opposizione democratica.»


17.12.2011   

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L 335/83


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/848/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2011

che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

(2)

Il 12 ottobre e il 28 novembre 2011 il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Repubblica democratica del Congo ha aggiornato l’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive.

(3)

L’allegato della decisione 2010/788/PESC dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato della decisione 2010/788/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

T. NALEWAJK


(1)   GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.


ALLEGATO

Persone di cui all’articolo 1

Denominazione

Pseudonimi

Data e luogo di nascita

Informazioni identificative

Motivazione

Data della designazione

Jamil MUKULU

Professor Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

Altra data di nascita: 1o gennaio 1964

Villaggio di Ntoke,

sottocontea di Ntenjeru,

distretto di Kayunga,

Uganda

Ugandese

Capo delle Forze democratiche alleate (ADF)

Comandante, Forze democratiche alleate

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l’RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle Forze democratiche alleate (ADF), un gruppo armato straniero operante nella RDC che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti dell’ADF, come indicato nel punto 4b) della risoluzione 1857 (2008).

12.10.2011

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

Il gruppo di esperti per l’RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riferito che Jamil Mukulu ha fornito leadership e supporto materiale all’ADF, un gruppo armato che opera nel territorio della RDC.

Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l’RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha inoltre continuato a influenzare le politiche, ha fornito finanziamenti e mantenuto il comando e il controllo diretti delle attività delle forze dell’ADF in loco, compresi legami di controllo con le reti terroristiche internazionali

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

4 aprile 1976

Territorio Walikale,

Repubblica democratica del Congo

Congolese

Comandante in capo, Nduma Defence of Congo, gruppo Mayi Mayi Sheka

Ntabo Ntaberi Sheka, Comandante in capo dell’ala politica del gruppo Mayi Mayi Sheka, è il leader politico di un gruppo armato congolese che impedisce il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione dei combattenti. Il Mayi Mayi Sheka è un gruppo di miliziani basato in Congo che opera a partire da basi situate nel territorio Walikale, nella parte orientale della RDC.

Il gruppo Mayi Mayi Sheka si è reso responsabile di attacchi contro miniere nella parte orientale della RDC, impadronendosi tra l’altro delle miniere di Bisiye, nonché di estorsioni ai danni della popolazione locale.

Ntabo Ntaberi Sheka ha inoltre commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro bambini. Ha pianificato e ordinato una serie di attacchi nel territorio Walikale dal 30 luglio al 2 agosto 2010 per punire la popolazione locale, accusata di collaborare con le forze governative congolesi. Nel corso degli attacchi, bamini sono stati violentati e rapiti, obbligati al lavoro forzato e sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il gruppo di miliziani Mayi Mayi Sheka procede inoltre al reclutamento forzato di ragazzi e recluta bambini.

28.11.2011


17.12.2011   

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L 335/85


DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA EULEX/2/2011

del 16 dicembre 2011

che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO

(2011/849/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista l’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

In data 8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC del Consiglio (3) che proroga la durata dell’EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2012.

(3)

Con decisione 2010/431/PESC (4), a seguito di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il CPS ha nominato il sig. Xavier BOUT DE MARNHAC capo della missione EULEX KOSOVO con effetto dal 15 ottobre 2010.

(4)

Con decisione 2011/688/PESC (5) il CPS ha prorogato il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione EULEX KOSOVO fino al 14 dicembre 2011.

(5)

In data 9 dicembre 2011, l’AR ha proposto di prorogare il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione EULEX KOSOVO è prorogato fino al 14 giugno 2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  Conformemente alla risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)   GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)   GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 13.

(4)   GU L 202 del 4.8.2010, pag. 10.

(5)   GU L 270 del 15.10.2011, pag. 32.


17.12.2011   

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L 335/86


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2011

recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell’aria ambiente

[notificata con il numero C(2011) 9068]

(2011/850/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (2), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/107/CE fissa i valori obiettivo da raggiungere entro una certa data, definisce metodi e criteri comuni per la valutazione delle sostanze inquinanti in essa elencate, stabilisce le informazioni da trasmettere alla Commissione e garantisce che adeguate informazioni sui livelli di concentrazione di tali inquinanti siano messe a disposizione del pubblico. Essa prevede che vengano adottate modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente.

(2)

La direttiva 2008/50/CE stabilisce un quadro per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente. Essa prevede che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente e il calendario secondo il quale tali informazioni devono essere rese disponibili da parte degli Stati membri siano stabilite ai fini della comunicazione e dello scambio reciproco di informazioni sulla qualità dell’aria. La direttiva dispone inoltre che vengano individuate soluzioni per razionalizzare il modo in cui le informazioni vengono comunicate e scambiate.

(3)

La decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico negli Stati membri (3), elenca le informazioni sulla qualità dell’aria che gli Stati membri sono tenuti a fornire in vista dello scambio reciproco.

(4)

La direttiva 2008/50/CE stabilisce che la decisione 97/101/CE è abrogata con effetto dalla fine del secondo anno civile successivo all’entrata in vigore delle misure di attuazione in materia di trasmissione e comunicazione di informazioni. Di conseguenza, è opportuno che le disposizioni della decisione 97/101/CE siano riportate nella presente decisione.

(5)

L’ambito della presente decisione riguarda la relazione annuale sulla valutazione della qualità dell’aria ambiente e la presentazione di informazioni sui piani e i programmi relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell’aria ambiente attualmente disciplinati dalla decisione 2004/224/CE della Commissione, del 20 febbraio 2004, che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell’aria ambiente (4) e dalla decisione 2004/461/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa al questionario annaule da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Di conseguenza, per esigenza di chiarezza e coerenza della legislazione dell’Unione, occorre abrogare le predette decisioni.

(6)

È opportuno che la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, predisponga un’interfaccia internet chiamata «portale della qualità dell’aria ambiente», nella quale gli Stati membri possano rendere disponibili le informazioni sulla qualità dell’aria e dove il pubblico abbia accesso alle informazioni sull’ambiente fornite dagli Stati membri.

(7)

Per razionalizzare la quantità di informazioni messe a disposizione dagli Stati membri, massimizzare l’utilità di tali informazioni e ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri trasmettano le informazioni in un formato standardizzato leggibile automaticamente. È opportuno che la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, predisponga tale formato standardizzato, leggibile automaticamente, conformemente alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (6). Particolare importanza riveste il fatto che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(8)

Per ridurre l’onere amministrativo e la possibilità di errori, è opportuno che, ai fini della trasmissione delle informazioni, gli Stati membri utilizzino uno strumento elettronico basato sulle tecnologie di internet, accessibile dal portale della qualità dell’aria ambiente. Tale strumento deve essere utilizzato per verificare la coerenza delle informazioni e la qualità dei dati nonché per aggregare i dati primari nei casi in cui la presente decisione prevede che le informazioni siano disponibili in forma aggregata. Gli Stati membri devono essere in grado di utilizzare lo strumento indipendentemente dalla trasmissione delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente alla Commissione per adempiere a un obbligo di notifica o per scambiare dati sulla qualità dell’aria ambiente.

(9)

È necessario che l’Agenzia europea per l’ambiente coadiuvi la Commissione, se del caso, nella gestione del portale della qualità dell’aria ambiente e nello sviluppo dello strumento per la coerenza delle informazioni, la qualità dei dati e l’aggregazione dei dati primari. L’Agenzia europea per l’ambiente deve in particolare assistere la Commissione nel monitoraggio dell’archivio dati e nell’analisi relativa al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi a essi imposti dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE.

(10)

È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e valutino informazioni aggiornate relative alla qualità dell’aria per meglio comprendere gli effetti dell’inquinamento atmosferico e per formulare strategie adeguate. Al fine di agevolare il trattamento e il confronto di informazioni aggiornate sulla qualità dell’aria, tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione nella stessa forma standardizzata dei dati convalidati entro un lasso di tempo ragionevole dopo essere state rese disponibili al pubblico.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la qualità dell’aria ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE per quanto riguarda:

a)

gli obblighi degli Stati membri di comunicare informazioni sulla valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente;

b)

lo scambio reciproco di informazioni tra gli Stati membri sulle reti, le stazioni e le misurazioni della qualità dell’aria fornite dalle stazioni da questi selezionate ai fini di scambio reciproco tra le stazioni esistenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione e in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/107/CE, all’articolo 3 della direttiva 2007/2/CE, all’articolo 2 e all’allegato VII della direttiva 2008/50/CE, si applicano le seguenti definizioni:

(1)   «stazione»: luogo in cui si effettuano misurazioni o si prelevano campioni in uno o più punti di campionamento nello stesso sito all’interno di un’area di circa 100 m2;

(2)   «rete»: struttura organizzativa che esegue attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente mediante misurazioni in una o più stazioni;

(3)   «configurazione di misurazione»: attrezzature tecniche utilizzate per la misurazione di un singolo inquinante o di uno dei suoi composti in una determinata stazione;

(4)   «dati di misurazione»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante misurazioni;

(5)   «dati di modellizzazione»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante simulazione numerica di una realtà fisica;

(6)   «dati di stima obiettiva»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante analisi di esperti, anche con l’ausilio di strumenti statistici;

(7)   «dati primari»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico alla massima risoluzione temporale considerata nella presente decisione;

(8)   «dati primari aggiornati di valutazione»: dati primari raccolti con la frequenza appropriata per ciascun metodo di valutazione degli inquinanti e resi immediatamente accessibili al pubblico;

(9)   «portale della qualità dell’aria ambiente»: pagina web gestita dalla Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, mediante la quale vengono fornite le informazioni relative all’attuazione della presente decisione, compreso l’archivio dati;

(10)   «archivio dati»: sistema di informazione, collegato al portale della qualità dell’aria ambiente e gestito dall’Agenzia europea per l’ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell’aria e dati resi disponibili mediante nodi nazionali di comunicazione e di scambio dei dati sotto il controllo degli Stati membri;

(11)   «tipo di dati»: descrittore mediante il quale dati analoghi da utilizzare per scopi diversi sono classificati come indicato nella parte A dell’allegato II della presente decisione;

(12)   «obiettivo ambientale»: obiettivo della qualità dell’aria ambiente che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito o, se del caso, nell’arco di un determinato periodo o a lungo termine, come disposto dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI SUL PROCESSO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Articolo 3

Portale della qualità dell’aria ambiente e archivio dati

1.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, istituisce un archivio dati e lo rende accessibile attraverso il portale della qualità dell’aria ambiente (di seguito denominato «il portale»).

2.   Gli Stati membri trasmettono all’archivio dati, in conformità all’articolo 5, le informazioni utilizzate per la comunicazione e lo scambio reciproco di informazioni.

3.   L’Agenzia europea per l’ambiente gestisce l’archivio dati.

4.   Il pubblico ha accesso gratuito all’archivio dati.

5.   Ogni Stato membro nomina una o più persone responsabili della trasmissione all’archivio dati, a suo nome, di ogni informazione comunicata e scambiata. Solo le persone nominate possono rendere disponibili le informazioni da comunicare o scambiare.

6.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome della persona o delle persone di cui al paragrafo 5.

Articolo 4

Codifica delle informazioni

La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, mette a disposizione degli Stati membri, nel portale, la descrizione standardizzata leggibile automaticamente della maniera di codificare le informazioni previste dalla presente decisione.

Articolo 5

Procedura per rendere disponibili le informazioni

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione dell’archivio dati le informazioni previste dalla presente decisione in conformità ai requisiti dei dati di cui alla parte A dell’allegato I. Tali informazioni sono automaticamente elaborate da uno strumento elettronico.

2.   Lo strumento di cui al paragrafo 1 è utilizzato per svolgere le seguenti funzioni:

a)

un controllo della coerenza delle informazioni che devono essere rese disponibili;

b)

una verifica dei dati primari relativi agli obiettivi specifici di qualità dei dati di cui all’allegato IV della direttiva 2004/107/CE e all’allegato I della direttiva 2008/50/CE;

c)

l’aggregazione dei dati primari in conformità alle norme di cui all’allegato I della presente decisione e agli allegati VII e XI della direttiva 2008/50/CE.

3.   Se i dati aggregati devono essere resi disponibili conformemente agli articoli da 6 a 14, essi sono generati dallo strumento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   La Commissione notifica il ricevimento delle informazioni.

5.   Qualora uno Stato membro desideri aggiornare le informazioni, all’atto della trasmissione delle informazioni aggiornate all’archivio dati esso descrive le differenze tra le informazioni originali e quelle aggiornate e i motivi di tale aggiornamento.

La Commissione notifica il ricevimento delle informazioni aggiornate che, dopo tale notifica, sono considerate informazioni ufficiali.

CAPO III

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 6

Zone e agglomerati

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni di cui alla parte B dell’allegato II della presente decisione relativamente alla delimitazione e al tipo di zone e agglomerati stabiliti in conformità all’articolo 3 della direttiva 2004/107/CE e all’articolo 4 della direttiva 2008/50/CE e in cui vengono svolte la valutazione e la gestione della qualità dell’aria nell’anno civile successivo.

Per le zone e gli agglomerati in cui si applica una deroga o una proroga ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE, le informazioni messe a disposizione includono un’indicazione di detta deroga o proroga.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre di ogni anno civile. Gli Stati membri possono indicare che non vi sono state modifiche alle informazioni precedentemente comunicate.

3.   Nei casi in cui vengano apportate modifiche alla delimitazione e al tipo di zone e agglomerati, gli Stati membri informano la Commissione entro nove mesi a decorrere dal termine dell’anno civile in cui le modifiche sono state inserite.

Articolo 7

Sistema di valutazione

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni stabilite nella parte C dell’allegato II concernenti il sistema di valutazione da applicare per l’anno civile successivo per ciascun inquinante all’interno delle singole zone e agglomerati, conformemente all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 5 e 9 della direttiva 2008/50/CE.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre di ogni anno civile. Essi possono indicare che non vi sono state modifiche alle informazioni precedentemente comunicate.

Articolo 8

Metodi per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali o a sabbiatura o salatura invernali

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni di cui alla parte D dell’allegato II relative ai metodi utilizzati per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali o alla sabbiatura o salatura invernali applicati all’interno delle singole zone e agglomerati ai sensi degli articoli 20 e 21 della direttiva 2008/50/CE.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 per un intero anno civile non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.

Articolo 9

Metodi di valutazione

1.   In conformità alla procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni definite nella parte D dell’allegato II relative alla qualità e alla tracciabilità dei metodi di valutazione applicati.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 per un intero anno civile non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.

3.   Qualora in una particolare zona o agglomerato siano obbligatorie misurazioni in siti fissi in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 6, 9 e 10, paragrafo 6, della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

la configurazione di misurazione;

b)

la dimostrazione di equivalenza quando si utilizza un metodo diverso da quelli di riferimento;

c)

l’ubicazione del punto di campionamento, la sua descrizione e classificazione;

d)

la documentazione della qualità dei dati.

4.   Qualora in una particolare zona o agglomerato si utilizzino misurazioni indicative in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 6, 9 e 10, paragrafo 6, della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

il metodo di misurazione applicato;

b)

i punti di campionamento e l’area di copertura;

c)

il metodo di convalida;

d)

la documentazione della qualità dei dati.

5.   Qualora in una particolare zona o agglomerato si utilizzino tecniche di modellizzazione in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 6 e 9 della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

la descrizione del modello e dei suoi fattori;

b)

la convalida del modello mediante misurazioni;

c)

la zona di copertura;

d)

la documentazione della qualità dei dati.

6.   Qualora in una particolare zona o agglomerato si utilizzi la stima obiettiva in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 6 e 9 della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

la descrizione del metodo di stima;

b)

la documentazione della qualità dei dati.

7.   Gli Stati membri rendono inoltre disponibili le informazioni di cui alla parte D dell’allegato II sulla qualità e la tracciabilità dei metodi di valutazione applicati per le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri ai fini dello scambio reciproco di informazioni come stabilito all’articolo 1, lettera b), per gli inquinanti elencati nella parte B dell’allegato I e, dove disponibili, per gli altri inquinanti elencati nella parte C dell’allegato I e per gli altri inquinanti elencati sul portale a questo scopo. I paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano alle informazioni scambiate.

Articolo 10

Dati primari di valutazione convalidati e dati primari di valutazione aggiornati

1.   In conformità alla procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni definite nella parte E dell’allegato II relative ai dati primari di valutazione convalidati per tutti i punti di campionamento in cui sono raccolti i dati di misurazione ai fini della valutazione, come indicato dagli Stati membri a norma dell’articolo 9 per gli inquinanti elencati nelle parti B e C dell’allegato I.

Qualora in una particolare zona o agglomerato vengano utilizzate tecniche di modellizzazione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni definite nella parte E dell’allegato II con la massima risoluzione temporale disponibile.

2.   I dati primari di valutazione convalidati sono messi a disposizione della Commissione per un intero anno civile sotto forma di serie cronologiche complete non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.

3.   Se si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri comunicano le informazioni riguardanti la quantificazione del contributo proveniente da fonti naturali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, o dalla sabbiatura o salatura invernali delle strade a norma dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/50/CE.

Tali informazioni comprendono:

a)

l’estensione territoriale della detrazione;

b)

la quantità di dati primari di valutazione convalidati messi a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo imputabili a fonti naturali o a sabbiatura o salatura invernali;

c)

i risultati dell’applicazione dei metodi dichiarati conformemente all’articolo 8.

4.   Gli Stati membri trasmettono inoltre le informazioni di cui alla parte E dell’allegato II relative ai dati primari di valutazione aggiornati per le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri al fine specifico di rendere disponibili le informazioni aggiornate tra le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri per lo scambio reciproco di informazioni conformemente all’articolo 1, lettera b), per quanto riguarda gli inquinanti elencati nella parte B dell’allegato I e, se disponibili, per gli altriinquinanti elencati nella parte C dell’allegato I e per gli altri inquinanti elencati sul portale a questo scopo.

5.   Gli Stati membri mettono altresì a disposizione le informazioni di cui alla parte E dell’allegato II sui dati primari di valutazione aggiornati per le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri ai fini dello scambio reciproco di informazioni ai sensi dell’articolo 1, lettera b), per gli inquinanti elencati nella parte B dell’allegato I e, se disponibili, per gli altri inquinanti elencati nella parte C dell’allegato I e per gli altri inquinanti elencati sul portale a questo scopo. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle informazioni scambiate.

6.   I dati primari di valutazione aggiornati a norma del paragrafo 4 sono comunicati alla Commissione a titolo provvisorio con la frequenza appropriata per ciascun metodo di valutazione degli inquinanti e entro un lasso di tempo ragionevole, dopo che i dati sono stati messi a disposizione del pubblico a norma dell’articolo 26 della direttiva 2008/50/CE, per gli inquinanti specificati a tal fine nella parte B dell’allegato I della presente decisione.

Le informazioni comprendono:

a)

i livelli di concentrazione valutati;

b)

un’indicazione dello status del controllo di qualità.

7.   Le informazioni primarie aggiornate rese disponibili a norma dell’articolo 4 devono essere coerenti con le informazioni comunicate a norma degli articoli 6, 7 e 9.

8.   Gli Stati membri possono aggiornare, a seguito di ulteriori controlli qualità, i dati primari di valutazione aggiornati resi disponibili a norma del paragrafo 4. Le informazioni aggiornate sostituiscono le informazioni iniziali e il loro status deve essere chiaramente indicato.

Articolo 11

Dati di valutazione aggregati e convalidati

1.   Lo strumento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, genera le informazioni di cui alla parte F dell’allegato II relative ai dati di valutazione aggregati e convalidati, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri sui dati primari di valutazione convalidati a norma dell’articolo 10.

2.   Per gli inquinanti soggetti a obblighi di monitoraggio, le informazioni generate dallo strumento consistono in livelli di concentrazione misurati e aggregati per tutti i punti di campionamento per i quali gli Stati membri sono tenuti a trasmettere informazioni a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera c).

3.   Per gli inquinanti per i quali sono stati definiti obiettivi ambientali, le informazioni generate dallo strumento consistono in livelli di concentrazione espressi nell’unità associata all’obiettivo ambientale definito di cui alla parte B dell’allegato I e comprendono:

a)

la media annua, se è stato definito un obiettivo di media annua o un valore limite;

b)

il numero totale di ore di superamento se è stato definito un valore limite orario;

c)

il numero complessivo di giorni di superamento se è stato definito un valore limite giornaliero, o il percentile 90,4 per il PM10 nel caso specifico in cui vengano applicate misurazioni casuali invece di misurazioni continue;

d)

il numero totale dei giorni di superamento se è stato definito un obiettivo massimo giornaliero di otto ore o un valore limite;

e)

il valore AOT40 come definito nella parte A dell’allegato VII della direttiva 2008/50/CE, nel caso del valore obiettivo dell’ozono per la protezione della vegetazione;

f)

l’indicatore di esposizione media per il PM2,5 nel caso dell’obiettivo di riduzione dell’esposizione e dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione.

Articolo 12

Conseguimento degli obiettivi ambientali

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni indicate nella parte G dell’allegato II relative al conseguimento degli obiettivi ambientali fissati dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione per un intero anno civile non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.

Le informazioni comprendono:

a)

una dichiarazione di conseguimento di tutti gli obiettivi ambientali in ogni zona o agglomerato specifici, comprese le informazioni relative al superamento di qualsiasi margine applicabile di tolleranza;

b)

se del caso, una dichiarazione attestante che il superamento della zona è imputabile a fonti naturali;

c)

se del caso, una dichiarazione attestante che il superamento di un obiettivo di qualità dell’aria relativo al PM10 nella zona o agglomerato è causato della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura invernali delle strade;

d)

informazioni sul conseguimento dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione per il PM2,5.

3.   Quando si verifica un superamento, le informazioni fornite devono comprendere anche informazioni sulla zona di superamento e sul numero delle persone esposte.

4.   Le informazioni messe a disposizione sono coerenti con la delimitazione della zona indicata a norma dell’articolo 6 per lo stesso anno civile e con i dati di valutazione aggregati e convalidati comunicati a norma dell’articolo 11.

Articolo 13

Piani per la qualità dell’aria

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni riportate nelle parti H, I, J e K dell’allegato II della presente decisione relative ai piani per la qualità dell’aria, come previsto dall’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE, compresi:

a)

gli elementi obbligatori del piano per la qualità dell’aria come da elenco di cui all’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE nella sezione A dell’allegato XV della medesima direttiva;

b)

i riferimenti attraverso i quali il pubblico può avere accesso a informazioni regolarmente aggiornate sull’esecuzione dei piani per la qualità dell’aria.

2.   Le informazioni sono messe a disposizione della Commissione immediatamente e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato rilevato il primo superamento.

Articolo 14

Misure per la conformità ai valori obiettivo della direttiva 2004/107/CE

1.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni indicate nella parte K dell’allegato II della presente decisione in relazione alle misure adottate per conformarsi ai valori obiettivo previsti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/107/CE.

2.   Le informazioni sono messe a disposizione della Commissione al più tardi entro due anni a decorrere dal termine dell’anno in cui il superamento che ha dato luogo alla misura è stato osservato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Abrogazione

Le decisioni 2004/224/CE e 2004/461/CE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 16

Applicabilità

1.   La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni richieste a norma degli articoli 6 e 7 per la prima volta entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)   GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.

(2)   GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1.

(3)   GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14.

(4)   GU L 68 del 6.3.2004, pag. 27.

(5)   GU L 156 del 30.4.2004, pag. 93.

(6)   GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

A)   Requisiti relativi ai dati

1)   Riferimenti temporali

Ogni riferimento temporale viene comunicato in conformità alla norma ISO 8601:2004(E) utilizzando il formato (AAAA-MM-GG hh:mm:ss ± hh:mm), che include le informazioni sulle differenze rispetto al tempo universale coordinato (UTC).

L’orodotazione si riferisce alla fine del periodo di misurazione.

2)   Numero di cifre e arrotondamento

I dati vengono resi disponibili con lo stesso numero di cifre che sono utilizzate nella rete di monitoraggio.

L’arrotondamento deve costituire l’ultima fase per qualsiasi calcolo, vale a dire immediatamente prima di confrontare il risultato con l’obiettivo ambientale e deve essere effettuato un’unica volta. Il sistema eseguirà automaticamente un arrotondamento dei dati resi disponibili ove appropriato, seguendo le regole di arrotondamento commerciale.

3)   Equivalenza

Quando più di un metodo di valutazione è utilizzato in un luogo specifico, i dati dovrebbero essere forniti usando il metodo di valutazione che presenta l’incertezza più bassa e in quel determinato luogo.

4)   Normalizzazione

Le disposizioni di cui alla parte IV dell’allegato IV della direttiva 2004/107/CE e alla parte C dell’allegato VI della direttiva 2008/50/CE sono applicate allo scambio reciproco di informazioni.

5)   Disposizioni per il PM2,5

Valori limite + margine di tolleranza

Per il PM2,5, conformemente alla parte E dell’allegato XIV della direttiva 2008/50/CE, la seguente somma dei valori limite (LV) + margine di tolleranza (MOT) si applica ai rispettivi anni indicati di seguito:

Anno

LV + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Calcolo dell’indicatore di esposizione media (IEM), conformemente alla parte A dell’allegato XIV della direttiva 2008/50/CE

Il calcolo viene effettuato per ogni singolo anno, calcolando le medie annuali del PM2,5 per ciascuno dei punti di campionamento designati. La selezione dei punti di campionamento deve essere chiaramente indicata nelle informazioni pertinenti disponibili.

Le medie annuali valide conformi agli obiettivi di qualità dei dati sono misurate in tutti i siti IEM dello Stato membro per ottenere una media annua.

Il procedimento viene ripetuto per ciascuno dei tre anni e tra le tre le medie annuali viene poi effettuata una media per ottenere l’IEM.

L’IEM è reso disponibile annualmente come media basata su tre anni consecutivi. Qualora sia necessario aggiornare dei dati che potrebbero direttamente o indirettamente (mediante selezione del punto di campionamento) influenzare l’IEM, occorre effettuare l’aggiornamento completo di tutte le informazioni interessate.

B)   Obiettivi ambientali e parametri per le comunicazioni

Formula

Obiettivo protezione

Tipo di obiettivo ambientale (codice (1))

Periodo medio di valutazione

Parametri per l’obiettivo ambientale

Valori numerici dell’obiettivo ambientale

(numero consentito di superamenti)

Inquinanti per i quali devono essere comunicati dati aggiornati e convalidati

NO2

Salute

LV

Un’ora

Ore di superamento in un anno civile

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

Un anno civile

MEDIA annua

40 μg/m3

LVMT

ALT

Un’ora

Tre ore consecutive di superamento (in siti rappresentativi della qualità dell’aria su un’area di almeno 100 km2 oppure in una zona o un agglomerato interi, se tale superficie è inferiore)

400 μg/m3

NOx

Vegetazione

CL

Un anno civile

MEDIA annua

30 μg/m3

PM10

Salute

LV

Un giorno

Giorni di superamento in un anno civile

50 μg/m3 (35)

Percentile di 90,4

LV

Un anno civile

MEDIA annua

40 μg/m3

WSS (2)

Un giorno

Giorni di superamento dedotti in un anno civile

n.a.

Un anno civile

Deduzione della media annua

n.a.

NAT (2)

Un giorno

Giorni di superamento dedotti in un anno civile

n.a.

Un anno civile

Deduzione della media annua

n.a.

PM2,5

Salute

ECO

Tre anni civili consecutivi

Indicatore di esposizione media: (per il calcolo cfr. direttiva 2008/50/CE)

20 μg/m3

ERT

In conformità all’allegato XIV, parte B, della direttiva 2008/50/CE

TV

Un anno civile

MEDIA annua

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Salute

LV

Un’ora

Ore di superamento in un anno civile

350 μg/m3 (24)

Un giorno

Giorni di superamento in un anno civile

125 μg/m3 (3)

ALT

Un’ora

Tre ore consecutive di superamento (in siti rappresentativi della qualità dell’aria su un’area di almeno 100 km2 oppure in una zona o un agglomerato interi, se tale superficie è inferiore)

500 μg/m3

NAT (2)

Un’ora

Ore di superamento dedotte in un anno civile

n.a.

Un giorno

Giorni di superamento dedotti in un anno civile

n.a.

Vegetazione

CL

Un anno civile

MEDIA annuale

20 μg/m3

Inverno

Valore medio durante i mesi invernali, vale a dire dal 1o ottobre anno x-1 al 31 marzo anno x

20 μg/m3

O3

Salute

TV

MEDIA massima giornaliera su otto ore

Giorni in cui la media massima giornaliera su otto ore ha superato il valore obiettivo medio calcolato in tre anni

120 μg/m3 (25)

LTO

MEDIA massima giornaliera su otto ore

Giorni in cui la media massima giornaliera su otto ore ha superato l’obiettivo a lungo termine in un anno civile

120 μg/m3

INT

Un’ora

Ore di superamento in un anno civile

180 μg/m3

ALT

Un’ora

Ore di superamento in un anno civile

240 μg/m3

Vegetazione

TV

Dal 1o maggio al 31 luglio

AOT40 (per il calcolo cfr. direttiva 2008/50/CE, allegato VII)

18 000 μg/m3·h

LTO

Dal 1o maggio al 31 luglio

AOT40 (per il calcolo cfr. direttiva 2008/50/CE, allegato VII)

6 000 μg/m3 ·h

CO

Salute

LV

MEDIA massima giornaliera su otto ore

Giorni in cui la media massima giornaliera su otto ore ha superato il valore limite

10  mg/m3

Inquinanti per i quali devono essere comunicati soltanto dati convalidati

Benzene

Salute

LV

Un anno civile

MEDIA annuale

5 μg/m3

Piombo

Salute

LV

Un anno civile

MEDIA annuale

0,5 μg/m3

Cadmio

Salute

TV

Un anno civile

MEDIA annuale

5 ng/m3

Arsenico

Salute

TV

Un anno civile

MEDIA annuale

6 ng/m3

Nickel

Salute

TV

Un anno civile

MEDIA annuale

10 ng/m3

B(a)P

Salute

TV

Un anno civile

MEDIA annuale

1 ng/m3

C)   Inquinanti soggetti ad obblighi di monitoraggio

L’elenco comprende tutti gli inquinanti soggetti ad obblighi di monitoraggio di cui alle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE. L’Agenzia europea per l’Ambiente mantiene un elenco, consultabile sul portale, in cui figurano altri inquinanti riguardo ai quali gli Stati membri procedono allo scambio reciproco dei datidisponibili.

Codice airbase

Formula dell’inquinante

Nome dell’inquinante

Unità di misura

Inquinanti gassosi inorganici

1

SO2

Biossido di zolfo

μg/m3

8

NO2

Biossido di azoto

μg/m3

9

NOx  (3)

Ossidi di azoto

μg/m3

7

O3

Ozono

μg/m3

10

CO

Monossido di carbonio

mg/m3

Particolato (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

Speciazione del PM2,5

1047

SO4 2 + nel PM2,5

Solfato nel PM2,5

μg/m3

1046

NO3 - nel PM2,5

Nitrato nel PM2,5

μg/m3

1045

NH4 + nel PM2,5

Ammonio nel PM2,5

μg/m3

1771

C elem. nel PM2,5

Carbonio elementare nel PM2,5

μg/m3

1772

C org. nel PM2,5

Carbonio organico nel PM2,5

μg/m3

1629

Ca2 + nel PM2,5

Calcio nel PM2,5

μg/m3

1659

Mg2 + nel PM2,5

Magnesio nel PM2,5

μg/m3

1657

K + nel PM2,5

Potassio nel PM2,5

μg/m3

1668

Na + nel PM2,5

Sodio nel PM2,5

μg/m3

1631

Cl- nel PM2,5

Cloruro nel PM2,5

μg/m3

Metalli pesanti

5012

Pb

Piombo nel PM10

μg/m3

5014

Cd

Cadmio nel PM10

ng/m3

5018

As

Arsenico nel PM10

ng/m3

5015

Ni

Nickel nel PM10

ng/m3

Deposizione di metalli pesanti

2012

Deposizione di Pb

Deposizione umida/totale di Pb

μg/m2.giorno

2014

Deposizione di Cd

Deposizione umida/totale di Cd

μg m2.giorno

2018

Deposizione di As

Deposizione umida/totale di As

μg/m2.giorno

2015

Deposizione di Ni

Deposizione umida/totale di Ni

μg/m2.giorno

7013

Deposizione di Hg

Deposizione umida/totale di Hg

μg/m2.giorno

Mercurio

4013

Hg metallico gassoso

Mercurio elementare gassoso

ng/m3

4813

Hg totale gassoso

Hg totale gassoso

ng/m3

653

Hg reattivo gassoso

Mercurio reattivo gassoso

ng/m3

5013

Particolato di Hg

Particolato di mercurio

ng/m3

Idrocarburi policiclici aromatici

5029

B(a)P

Benzo(a)pirene nel PM10

ng/m3

5610

Benzo(a)antracene

Benzo(a)antracene nel PM10

ng/m3

5617

Benzo(b)fluorantene

Benzo(b)fluorantene nel PM10

ng/m3

5759

Benzo(j)fluorantene

Benzo(j)fluorantene nel PM10

ng/m3

5626

Benzo(k)fluorantene

Benzo(k)fluorantene nel PM10

ng/m3

5655

Indeno(1,2,3,-cd)pirene

Indeno(1,2,3,-cd)pirene nel PM10

ng/m3

5763

Dibenzo(a,h)antracene

Dibenzo(a,h)antracene nel PM10

ng/m3

Deposizione di idrocarburi policiclici aromatici

7029

B(a)P

Deposizione di benzo(a)pirene

μg/m2.giorno

611

Benzo(a)antracene

Deposizione di benzo(a)antracene

μg/m2.giorno

618

Benzo(b)fluorantene

Deposizione di benzo(b)fluorantene

μg/m2.giorno

760

Benzo(j)fluorantene

Deposizione di benzo(j)fluorantene

μg/m2.giorno

627

Benzo(k)fluorantene

Deposizione di benzo(k)fluorantene

μg/m2.giorno

656

Indeno(1,2,3,-cd)pirene

Deposizione di indeno(1,2,3,-cd)pirene

μg/m2.giorno

7419

Dibenzo(a,h)antracene

Deposizione di dibenzo(a,h)antracene

μg/m2.giorno

Composti organici volatili

20

C6H6

Benzene

μg/m3

428

C2H6

Etano

μg/m3

430

C2H4

Etene (etilene)

μg/m3

432

HC≡CH

Etino (acetilene)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

Propano

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

Propene

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-butano

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-metilproprano (i-butano)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-butene

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

trans-2-butene

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

cis-2-butene

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-butadiene

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentano

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metilbutano (i-pentano)

μg/m3

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-pentene

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-pentene

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-metil-1,3-butadiene (isoprene)

μg/m3

443

C6H14

n-esano

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-metilpentaneo(i-esano)

μg/m3

441

C7H16

n-eptano

μg/m3

475

C8H18

n-ottano

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-trimetilpentano (i-ottano)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

Toluene

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

Etil benzene

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-xilene

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-xilene

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-trimetilbenzene

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimetilbenzene

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-trimetilbenzene

μg/m3

32

THC(NM)

Idrocarburi non metanici totali

μg/m3

25

HCHO

Metanale (formaldeide)

μg/m3


(1)  LV (Limit value): valore limite; LVMT (Limit value plus margin of tolerance): valore limite più margine di tolleranza; TV (Target value): valore obiettivo; LTO (Long-term objective): obiettivo a lungo termine; INT (Information threshold): soglia di informazione; ALT (Alert threshold): soglia di allarme; CL (Critical level): livello critico; NAT (Assessment of natural contribution): valutazione del contributo naturale; WSS (Assessment of winter sanding and salting): valutazione della salatura e sabbiatura invernali; ERT (Exposure reduction target): obiettivo di riduzione dell’esposizione; ECO (Exposure concentration obligation): obbligo di concentrazione dell’esposizione.

(2)  Non devono essere comunicati dati aggiornati.

(3)  Si può notificare NOx o la somma delle misure NO e NO2 prese ello stesso punto. Da notificare in μg NO2/m3.


ALLEGATO II

A)   Tipi di dati comuni

Se un certo tipo di dati deve essere reso disponibile ai sensi delle parti da B a K del presente allegato, devono essere incluse tutte le informazioni elencate nel tipo di dati pertinente specificato qui di seguito.

1)   Tipo di dati «Contatti»

1.

Nome dell’autorità, istituzione o organismo responsabile

2.

Nome della persona responsabile

3.

Sito Web

4.

Indirizzo

5.

Numero di telefono

6.

E-mail

2)   Tipo di dati «Situazione di superamento»

1.

Codice della situazione di superamento

2.

Obiettivo ambientale superato

3.

Area della situazione di superamento (tipo di dati «Estensione territoriale»)

4.

Classificazione dell’area

5.

Unità amministrative

6.

Stima della superficie in cui il livello ha superato l’obiettivo ambientale

7.

Stima della lunghezza della strada in cui il livello ha superato l’obiettivo ambientale

8.

Stazioni di monitoraggio nell’area di superamento (collegamento a D)

9.

Superamento modellizzato (collegamento a D)

10.

Stima della popolazione totale che risiede nell’area di superamento

11.

Stima della dell’ecosistema/della vegetazione esposta a valori superiori rispetto all’obiettivo ambientale

12.

Anno di riferimento

3)   Tipo di dati «Obiettivo ambientale»

1.

Tipo di obiettivo

2.

Periodo medio di valutazione

3.

Obiettivo di protezione

4)   Tipo di dati «Estensione territoriale»

1.

Informazioni del SIG fornite sotto forma di coordinate

5)   Tipo di dati «Osservazione territoriale»

1.

Dati sulla valutazione territoriale

6)   Tipo di dati «Pubblicazione»

1.

Pubblicazione

2.

Titolo

3.

Autore/i

4.

Data pubblicazione

5.

Editore

6.

Sito web

7)   Tipo di dati «Documentazione della modifica»

1.

Modifica

2.

Descrizione della modifica

B)   Informazioni sulle zone e gli agglomerati (articolo 6)

1)

Fornitore (tipo di dati «Contatti»)

2)

Documentazione della modifica (tipo di dati «Documentazione della modifica»)

3)

Codice della zona

4)

Denominazione della zona

5)

Tipo di zona

6)

Delimitazione zona (tipo di dati «Estensione territoriale»)

7)

Cronistoria della zona: date di inizio e fine dell’applicazione

8)

Predecessori (collegamento a B)

9)

Popolazione residente

10)

Popolazione residente nell’anno di riferimento

11)

Codice dell’inquinante considerato

12)

Obiettivo protezione

13)

Deroga o proroga ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE

C)   Informazioni sul sistema di valutazione (articolo 7)

1)

Fornitore (tipo di dati «Contatti»)

2)

Documentazione della modifica (tipo di dati «Documentazione della modifica»)

3)

Informazioni sulla zona (collegamento a B)

4)

Inquinante

5)

Obiettivo ambientale (tipo di dati «Obiettivo ambientale»)

6)

Conseguimento della soglia di valutazione

7)

Anno di classificazione della soglia di valutazione

8)

Documentazione della classificazione (sito web)

9)

Tipo di valutazione

10)

Tipo di valutazione: descrizione

11)

Metadati individuali di valutazione, compresi il codice della stazione e le informazioni di localizzazione (collegamento a D)

12)

Autorità responsabile della valutazione della qualità dell’aria (tipo di dati «Contatti»)

13)

Autorità responsabile dell’approvazione dei sistemi di misurazione (tipo di dati «Contatti»)

14)

Autorità responsabile della precisione delle misurazioni (tipo di dati «Contatti»)

15)

Autorità responsabile dell’analisi del metodo di valutazione (tipo di dati «Contatti»)

16)

Autorità responsabile del coordinamento della garanzia della qualità a livello nazionale (tipo di dati «Contatti»)

17)

Autorità responsabile della cooperazione con gli altri Stati membri e con la Commissione (tipo di dati «Contatti»)

D)   Informazioni sui metodi di valutazione (articoli 8 e 9)

i)   Informazioni generali relative a tutti i metodi di valutazione

1)

Fornitore (tipo di dati «Contatti»)

2)

Documentazione della modifica (tipo di dati «Documentazione della modifica»)

3)

Tipo di valutazione

4)

Informazioni sulla zona (collegamento a B)

5)

Inquinante

ii)   Informazioni sulle misurazioni fisse

1)

Codice della configurazione di misurazione

2)

Codice della stazione europea

3)

Codice della rete

4)

Codice della stazione nazionale

5)

Nome della stazione di monitoraggio

6)

Nome del comune

7)

Date di inizio e fine della misurazione

8)

Tipo di misurazione

9)

Metodo di misurazione/campionamento/analisi

10)

Apparecchiatura di misurazione/campionamento (se disponibile)

11)

Limite di rilevamento (se disponibile)

12)

Dimostrazione di equivalenza

13)

Dimostrazione di equivalenza: documentazione (sito web)

14)

Tempi di campionamento

15)

Intervallo di campionamento

16)

Estensione territoriale dell’area rappresentativa (tipo di dati «Estensione territoriale») (se disponibile)

17)

Valutazione della rappresentatività (se disponibile)

18)

Documentazione della rappresentatività (sito web) (se disponibile)

19)

Ubicazione del punto di campionamento: altezza dal suolo della presa dell’aria

20)

Ubicazione del punto di campionamento: distanza orizzontale della presa dell’aria dall’edificio più vicino (per stazioni di traffico)

21)

Ubicazione del punto di campionamento: distanza della presa dell’aria dalla strada più vicina (per stazioni di traffico)

22)

Classificazione della stazione in relazione alle fonti predominanti di emissioni rilevanti per la configurazione di misurazione di ciascun inquinante

23)

Principali fonti (traffico, riscaldamento domestico, fonti industriali o zona fonte, ecc.) (se disponibile)

24)

Distanza dalla fonte industriale o dalla zona fonte predominante (per le stazioni industriali)

25)

Riferimenti temporali della stazione: date di inizio e fine

26)

Coordinate geografiche: longitudine, latitudine e altitudine della stazione di monitoraggio

27)

Documentazione delle informazioni della stazione con mappe e fotografie (sito web) (se disponibile)

28)

Classificazione dell’area

29)

Distanza dall’incrocio principale (per le stazioni di traffico)

30)

Volume stimato del traffico (per le stazioni di traffico)

31)

Percentuale di traffico imputabile al traffico pesante (per le stazioni di traffico, se disponibile)

32)

Velocità del traffico (per le stazioni di traffico, se disponibile)

33)

Canyon urbano — larghezza della strada (per le stazioni di traffico, se disponibile)

34)

Canyon urbano — altezza media delle facciate degli edifici (per le stazioni di traffico, se disponibile)

35)

Nome della rete

36)

Rete: date di inizio e fine del funzionamento

37)

Organismo responsabile della gestione della rete (tipo di dati «Contatti»)

38)

Metodo di valutazione per la sabbiatura e la salatura invernali (in caso di applicazione dell’articolo 21 della direttiva 2008/50/CE)

39)

Metodo di valutazione per il contributo naturale (in caso di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 2008/50/CE)

40)

Obiettivi di qualità dei dati: copertura temporale

41)

Obiettivi di qualità dei dati: raccolta dei dati

42)

Obiettivi di qualità dei dati: stima dell’incertezza

43)

Obiettivi di qualità dei dati: documentazione sulla tracciabilità e la stima dell’incertezza

44)

Documentazione degli obiettivi di qualità dei dati GQ/CQ (sito web)

iii)   Informazioni sulle misurazioni indicative

1)

Codice delle misurazioni indicative

2)

Descrizione del metodo di misurazione

3)

Tipo di misurazione

4)

Metodo di misurazione

5)

Apparecchiatura di misurazione/campionamento (se disponibile)

6)

Limite di rilevamento (se disponibile)

7)

Tempi di campionamento

8)

Intervallo di campionamento

9)

Coordinate geografiche: longitudine, latitudine e altitudine geografica

10)

Metodo di valutazione per la sabbiatura e la salatura invernali (in caso di applicazione dell’articolo 21 della direttiva 2008/50/CE)

11)

Metodo di valutazione per il contributo naturale (in caso di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 2008/50/CE)

12)

Obiettivi di qualità dei dati: copertura temporale

13)

Obiettivi di qualità dei dati: raccolta dei dati

14)

Obiettivi di qualità dei dati: stima dell’incertezza

15)

Obiettivi di qualità dei dati: documentazione sulla tracciabilità e la stima dell’incertezza

16)

Obiettivi di qualità dei dati: documentazione GQ/CQ (sito web)

iv)   Informazioni sulla modellizzazione

1)

Codice della modellizzazione

2)

Tipo di obiettivo ambientale (tipo di dati «Obiettivo ambientale»)

3)

Metodo di modellizzazione: nome

4)

Metodo di modellizzazione: descrizione

5)

Metodo di modellizzazione: documentazione (sito web)

6)

Metodo di modellizzazione: convalida tramite misurazione

7)

Metodo di modellizzazione: convalida mediante misurazioni in luoghi che non sono oggetto di notifica ai sensi della direttiva sulla qualità dell’aria

8)

Periodo di modellizzazione

9)

Area di modellizzazione (tipo di dati «Estensione territoriale»)

10)

Risoluzione spaziale

11)

Metodo di valutazione per la sabbiatura e la salatura invernali (in caso di applicazione dell’articolo 21 della direttiva 2008/50/CE)

12)

Metodo di valutazione per il contributo naturale (in caso di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 2008/50/CE)

13)

Obiettivi di qualità dei dati: stima dell’incertezza

14)

Obiettivi di qualità dei dati: documentazione GQ/CQ (sito web)

v)   Informazioni sulla stima obiettiva

1)

Codice della stima obiettiva

2)

Descrizione

3)

Area della stima obiettiva (tipo di dati «Estensione territoriale»)

4)

Obiettivi di qualità dei dati: stima dell’incertezza

5)

Obiettivi di qualità dei dati: documentazione sulla tracciabilità e la stima dell’incertezza

6)

Obiettivi di qualità dei dati: documentazione GQ/CQ (sito web)

E)   Informazioni sui dati primari di valutazione convalidati e i dati primari di valutazione aggiornati (articolo 10)

1)

Fornitore (tipo di dati «Contatti»)

2)

Documentazione della modifica (tipo di dati «Documentazione della modifica»)

3)

Numero della versione

4)

Inquinante

5)

Unità dell’inquinante

6)

Tipo di valutazione

7)

Metodo di valutazione (collegamento a D)

8)

Date di inizio e fine del campionamento

9)

Unità temporali e numero di unità di campionamento

10)

Valore di misurazione [incluso il quantitativo dei livelli di concentrazione dell’inquinante imputabile a fonti naturali e a sabbiatura e salatura invernali (in caso di applicazione degli articoli 20 e 21 della direttiva 2008/50/CE)]

11)

Valore di modellizzazione (tipo dati «Osservazione territoriale») [incluso il quantitativo dei livelli di concentrazione dell’inquinante imputabile a fonti naturali e a sabbiatura e salatura invernali (in caso di applicazione degli articoli 20 e 21 della direttiva 2008/50/CE)]

12)

Validità

13)

Stato della verifica

F)   Informazioni sui dati aggregati generati (articolo 11)

1)

Codice di valutazione

2)

Informazioni sulla zona (collegamento a B)

3)

Inquinante

4)

Unità dell’inquinante

5)

Obiettivo ambientale (tipo di dati «Obiettivo ambientale»)

6)

Tipo di valutazione

7)

Metodo di valutazione (collegamento a D)

8)

Tempo di riferimento: date di inizio e fine del periodo di aggregazione

9)

Valore aggregato di misurazione

10)

Valore aggregato di modellizzazione (tipo di dati «Estensione territoriale»)

11)

Obiettivo di qualità dei dati: copertura temporale

12)

Obiettivo di qualità dei dati: raccolta dati

13)

Obiettivo di qualità dei dati: stima dell’incertezza

14)

Validità

15)

Stato della verifica

G)   Informazioni sul conseguimento degli obiettivi ambientali (articolo 12)

Queste informazioni devono coprire tutte le zone e gli agglomerati ed essere pienamente coerenti con le informazioni generate nell’ambito della parte F del presente allegato relative ai dati di valutazione aggregati e convalidati per gli inquinanti per i quali sono stati definiti obiettivi ambientali.

1)

Fornitore (tipo di dati «Contatti»)

2)

Anno di notifica

3)

Documentazione della modifica (tipo di dati «Documentazione della modifica»)

4)

Informazioni sulla zona (collegamento a B)

5)

Situazione del superamento (tipo di dati «Situazione di superamento»)

6)

Inquinante

7)

Informazioni di valutazione (collegamento a D)

8)

Superamento dell’obiettivo ambientale

9)

Superamento dell’obiettivo ambientale e del margine di tolleranza

10)

Superamento tenendo conto delle fonti naturali

11)

Superamento tenendo conto della sabbiatura o della salatura invernali

12)

Situazione di superamento dopo aver preso in considerazione i contributi naturali e la sabbiatura o salatura invernali (tipo di dati «Situazione di superamento»).

13)

Numero totale di superamenti (secondo i punti da 8 a 11)

H)   Informazioni sui piani per la qualità dell’aria (articolo 13)

1)

Fornitore (tipo di dati «Contatti»)

2)

Documentazione della modifica (tipo di dati «Documentazione della modifica»)

3)

Piano per la qualità dell’aria: codice

4)

Piano per la qualità dell’aria: nome

5)

Piano per la qualità dell’aria: anno di riferimento del primo superamento

6)

Autorità competente (tipo di dati «Contatti»)

7)

Piano per la qualità dell’aria: stato

8)

Piano per la qualità dell’aria: inquinanti considerati

9)

Piano per la qualità dell’aria: data di adozione ufficiale

10)

Piano per la qualità dell’aria: calendario di attuazione

11)

Riferimento al piano per la qualità dell’aria (sito web)

12)

Riferimento all’attuazione (sito web)

13)

Pubblicazione pertinente (tipo di dati «Pubblicazione»)

14)

Codice della/e situazione/i di superamento pertinente/i (collegamento a G)

I)   Informazioni sulla ripartizione delle fonti (articolo 13)

1)

Codice/i della situazione di superamento (collegamento a G)

2)

Anno di riferimento

3)

Livello di fondo regionale: totale

4)

Livello di fondo regionale: all’interno dello Stato membro

5)

Livello di fondo regionale: transfrontaliero

6)

Livello di fondo regionale: naturale

7)

Incremento del livello di fondo urbano: totale

8)

Incremento del livello di fondo urbano: traffico

9)

Incremento del livello di fondo urbano: industria, compresa la produzione di calore e di elettricità

10)

Incremento del livello di fondo urbano: agricoltura

11)

Incremento del livello di fondo urbano: commerciale e residenziale

12)

Incremento del livello di fondo urbano: navigazione

13)

Incremento del livello di fondo urbano: macchine mobili non stradali

14)

Incremento del livello di fondo urbano: naturale

15)

Incremento del livello di fondo urbano: transfrontaliero

16)

Incremento locale: totale

17)

Incremento locale: traffico

18)

Incremento locale: industria, compresa la produzione di calore e di elettricità

19)

Incremento locale: agricoltura

20)

Incremento locale: settore commerciale e residenziale

21)

Incremento locale: traffico marittimo

22)

Incremento locale: macchine mobili non stradali

23)

Incremento locale: naturale

24)

Incremento locale: transfrontaliero

J)   Informazioni sullo scenario dell’anno di conseguimento (articolo 13)

1)

Codice della situazione di superamento (collegamento a G)

2)

Codice dello scenario

3)

Codice del piano per la qualità dell’aria (collegamento a H)

4)

Anno di riferimento per il quale le proiezioni sono elaborate

5)

Anno di riferimento a partire dal quale iniziano le proiezioni

6)

Ripartizione delle fonti (collegamento a I)

7)

Pubblicazione pertinente (tipo di dati «Pubblicazione»)

8)

Scenario di riferimento: descrizione dello scenario di emissione

9)

Scenario di riferimento: emissioni totali nell’unità territoriale pertinente

10)

Scenario di riferimento: misure considerate (collegamento a K)

11)

Scenario di riferimento: livelli di concentrazione previsti nell’anno della proiezione

12)

Scenario di riferimento: numero previsto di superamenti nell’anno della proiezione

13)

Proiezione: descrizione dello scenario di emissione

14)

Proiezione: emissioni totali nell’unità territoriale pertinente

15)

Proiezione: misure considerate (collegamento a K)

16)

Proiezione: livelli di concentrazione previsti nell’anno della proiezione

17)

Proiezione: numero previsto di superamenti nell’anno della proiezione

K)   Informazioni sulle misure (articoli 13 e 14)

1)

Codice/i della situazione di superamento (collegamento a G)

2)

Codice del piano per la qualità dell’aria (collegamento a H)

3)

Codice dello scenario di valutazione (collegamento a J)

4)

Misura: codice

5)

Misura: nome

6)

Misura: descrizione

7)

Misura: classificazione

8)

Misura: tipo

9)

Misura: livello amministrativo

10)

Misura: calendario

11)

Misura: settore delle fonti interessato

12)

Misura: estensione

13)

Costi stimati di attuazione (se disponibili)

14)

Attuazione prevista: date di inizio e fine

15)

Data in cui si prevede che la misura produrrà piena efficacia

16)

Altre date chiave di attuazione

17)

Indicatore per il monitoraggio dei progressi

18)

Riduzione delle emissioni annue dovuta alla misura applicata

19)

Impatto previsto sul livello delle concentrazioni nell’anno di proiezione (se disponibile)

20)

Impatto previsto sul numero dei superamenti nell’anno di proiezione (se disponibile)

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/107


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2011

relativa a un contributo finanziario dell’Unione, per il 2006 e il 2007, alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2011) 9247]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2011/851/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2006/923/CE (2) è stato approvato un contributo finanziario dell’Unione a favore di un programma di misure adottato dal Portogallo nel 2007 e 2008 per la lotta contro la propagazione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) in altri Stati membri. Tali misure consistevano nella creazione di una zona priva di tutti gli alberi ospiti del vettore del nematode del pino (di seguito «fascia di contenimento fitosanitario»).

(2)

Il contributo finanziario concesso dalla decisione 2006/923/CE era basato sul programma di azioni supplementari per il nematode del pino (di seguito NP) e sulla relativa previsione di bilancio presentata dal Portogallo alla Commissione il 28 luglio 2006.

(3)

I pagamenti finali al Portogallo relativi alle azioni indicate nella decisione 2006/923/CE hanno avuto luogo nel giugno 2008.

(4)

Il Portogallo ha informato la Commissione il 28 settembre 2007, presentando il 30 giugno 2009 i relativi documenti giustificativi, del fatto che la spesa per la creazione della fascia di contenimento fitosanitario superava di molto la stima presentata nel giugno 2006. Il Portogallo ha presentato al riguardo un’ulteriore richiesta di contributo finanziario dell’Unione a una spesa supplementare di 10 230 256,59 EUR. La sottostima iniziale è stata dovuta a diversi fattori, tra cui una sottostima del numero di grandi alberi ospiti del NP, la modesta percentuale di alberi ospiti del NP abbattuti dai proprietari e il fatto che non sia stato tenuto conto del costo dell’abbattimento dei giovani alberi ospiti del NP.

(5)

Nel luglio 2010 la Commissione ha realizzato un audit sulle informazioni comunicate dal Portogallo il 30 giugno 2009. Sulla base dell’esame di tutta la documentazione presentata a sostegno della richiesta supplementare, la relazione di audit è giunta alla conclusione che poteva essere convalidato un importo ammissibile di 5 314 851,15 EUR di fatture pagate (compresi i costi di coordinamento).

(6)

Poiché le misure comprese nella domanda supplementare sono della stessa natura e hanno lo stesso scopo delle misure oggetto della decisione 2006/923/CE, è opportuno concedere lo stesso tasso di contributo finanziario dell’Unione previsto da tale decisione, ossia il 75 %.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), gli interventi fitosanitari sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del citato regolamento.

(8)

Secondo quanto disposto dall’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che viene adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate e in cui sono indicati gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa.

(9)

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese di cui alle domande di cofinanziamento presentate dagli Stati membri.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Principio

È approvata la concessione di un contributo finanziario supplementare dell’Unione destinato alla copertura delle spese sostenute dal Portogallo nel 2006 e nel 2007 per la creazione di una fascia di contenimento fitosanitario ai fini della lotta contro il nematode del pino.

Articolo 2

Importo del contributo finanziario

L’importo massimo del contributo finanziario supplementare dell’Unione di cui all’articolo 1 è di 3 986 138,36 EUR.

Articolo 3

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)   GU L 354 del 14.12.2006, pag. 42.

(3)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(4)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/109


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2011

che modifica la decisione 2005/363/CE relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia

[notificata con il numero C(2011) 9248]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/852/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/363/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia (4), è stata adottata per far fronte a una grave recrudescenza della peste suina africana nei suini domestici e selvatici in Sardegna, dove tale malattia è endemica.

(2)

Tale decisione vieta la spedizione dalla Sardegna di suini vivi, sperma, ovuli, embrioni, carni suine, prodotti a base di carne suina e altri prodotti contenenti carne suina.

(3)

La decisione prevede tuttavia alcune deroghe, in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/99/CE, per la spedizione di alcuni prodotti a base di carne suina originari di aziende situate al di fuori delle zone a rischio indicate nell’allegato I della decisione, che soddisfano specifici requisiti in materia di biosicurezza.

(4)

Nelle ultime settimane l’Italia ha informato la Commissione di un notevole aumento del numero dei focolai e dell’estensione territoriale in sette delle otto provincie della Sardegna della peste suina africana, che ha colpito anche grandi aziende suinicole commerciali.

(5)

L’attuale evoluzione della malattia in Sardegna può costituire un pericolo per il patrimonio suino di altre regioni d’Italia e di altri Stati membri, in considerazione dell’immissione sul mercato di carni suine, prodotti a base di carne suina e altri prodotti contenenti carne suina. È quindi necessario estendere le zone a rischio figuranti nell’allegato I della decisione 2005/363/CE a tutta la regione Sardegna. Di conseguenza, dato che le condizioni stabilite nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2005/363/CE non possono più essere soddisfatte, la deroga concessa all’Italia che autorizza la spedizione di carni suine dalla Sardegna verso regioni situate al di fuori della Sardegna è sospesa. Lo stesso vale per la deroga, di cui all’articolo 6 di detta decisione, che autorizza la spedizione di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina dalla Sardegna verso regioni situate al di fuori della Sardegna.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/363/CE.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2005/363/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)   GU L 118 del 5.5.2005, pag. 39.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Tutto il territorio della Sardegna.»