ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.333.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 333

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
15 dicembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2011/823/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 aprile 2011, riguardante le misure C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 e N 19/10) alle quali lo Stato olandese ha dato esecuzione a favore del gruppo ABN AMRO NV (creato a seguito della fusione tra Fortis Bank Nederland e ABN AMRO N) [notificata con il numero C(2011) 2114]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

15.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2011

riguardante le misure C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 e N 19/10) alle quali lo Stato olandese ha dato esecuzione a favore del gruppo ABN AMRO NV (creato a seguito della fusione tra Fortis Bank Nederland e ABN AMRO N)

[notificata con il numero C(2011) 2114]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/823/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni (1) a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 3 ottobre 2008 lo Stato olandese ha acquistato Fortis Bank Nederland («FBN») (ossia la filiale bancaria olandese della società di partecipazione finanziaria Fortis SA/NV (2)) e le attività di ABN AMRO Holding possedute da FBN («ABN AMRO N») per un importo di 12,8 miliardi di EUR. Nella stessa operazione, lo Stato olandese ha anche sostituito Fortis Bank SA/NV, la filiale bancaria belga di Fortis SA/NV, come creditore per i prestiti a favore di FBN con un valore nominale di 16,1 miliardi di EUR (3). Lo Stato olandese ha inoltre concesso a FBN una linea di credito a breve termine di 45 miliardi di EUR e ha deciso di indennizzare Fortis SA/NV per i costi e gli obblighi derivanti dall’accordo degli azionisti del consorzio («AAC»). L’AAC descriveva i diritti e gli obblighi dei tre istituti finanziari (Fortis SA/NV, Banco Santander e Royal Bank of Scotland («RBS») o i tre «membri del consorzio») che avevano presentato un’offerta congiunta per ABN AMRO Holding attraverso l’entità giuridica di nuova creazione «RFS Holdings». Il 7 ottobre 2008 lo Stato olandese ha notificato alla Commissione le misure adottate il 3 ottobre 2008 (ovvero l’acquisizione di FBN per 12,8 miliardi di EUR, la novazione di prestiti a lungo termine con un valore nominale di 16,1 miliardi di EUR e la linea di credito a breve termine di 45 miliardi di EUR, in appresso «le operazioni integrate del 3 ottobre 2008») come misure che non costituiscono un aiuto di Stato allo scopo di ottenere la certezza giuridica riguardo a tali misure. Poiché le misure erano già state attuate, la Commissione ha protocollato il caso con il numero NN (ossia, NN53b/08).

(2)

Durante i negoziati che hanno portato all’acquisizione di FBN il 3 ottobre 2008, lo Stato olandese si è avvalso di una relazione di valutazione esterna di […] (4), di cui il 15 ottobre 2008 è stata inviata una copia alla Commissione.

(3)

Con lettera del 30 ottobre 2008, la Commissione ha informato il ministro delle Finanze olandese del suo parere preliminare secondo cui le misure del 3 ottobre 2008 sembravano costituire un aiuto di Stato a favore di FBN. Il 20 novembre 2008 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e lo Stato olandese.

(4)

Il 21 novembre 2008 lo Stato olandese ha ufficialmente deciso che non avrebbe tenuto FBN e ABN AMRO N separate, ma che avrebbe proceduto a una fusione delle due società («la fusione»), in linea con i piani precedenti di Fortis SA/NV.

(5)

Il 3 dicembre 2008 la Commissione ha adottato una decisione (5) («la decisione del 3 dicembre 2008») che dichiara le misure dello Stato olandese del 3 ottobre 2008 a favore di Fortis Bank SA/NV un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune. Il considerando (4) della decisione ha stabilito tuttavia esplicitamente che la Commissione avrebbe valutato in un procedimento separato se le misure attuate il 3 ottobre 2008 contenessero anche un aiuto a favore di FBN.

(6)

Il 17 dicembre 2008 lo Stato olandese ha informato la Commissione della sua intenzione di acquisire ABN AMRO N da FBN per 6,5 miliardi di EUR. L’acquisizione ha avuto luogo il 24 dicembre 2008. Il 2 febbraio 2009 le autorità olandesi hanno notificato l’acquisizione alla Commissione come misura che non costituisce un aiuto di Stato per motivi di certezza giuridica.

(7)

Il 24 dicembre 2008 RBS, Banco Santander e lo Stato olandese hanno firmato una modifica dell’AAC con la quale lo Stato olandese ha sostituito Fortis SA/NV nell’AAC.

(8)

Il 6 marzo 2009 lo Stato olandese ha inviato alla Commissione una relazione di «due diligence» (6) delle attività acquisite redatta da […] su richiesta dello Stato olandese.

(9)

Con decisione dell’8 aprile 2009 («la decisione dell’8 aprile 2009»), la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE con il numero C11/09 (ex-NN53b/08), relativamente a un presunto aiuto a favore di FBN e ABN AMRO N.

(10)

Il 6 maggio 2009 la Commissione ha ricevuto un reclamo da Van Lanschot Bank («la reclamante»), una concorrente olandese di FBN e ABN AMRO N. Il 22 luglio 2009 la Commissione ha trasmesso tale lettera allo Stato olandese, chiedendo che esprimesse le proprie osservazioni al riguardo. Il 20 agosto 2009 lo Stato olandese ha chiesto una proroga della scadenza e il 22 settembre 2009 ha inviato una risposta approfondita al reclamo. Con lettere del 21 agosto 2009 e del 28 agosto 2009 la reclamante ha fornito ulteriori informazioni. Tali lettere sono state trasmesse allo Stato olandese il 23 settembre 2009 e lo Stato olandese ha risposto il 29 ottobre 2009.

(11)

Il 15 maggio 2009 lo Stato olandese ha inviato una lettera alla Commissione rispondendo ad alcune questioni sollevate nella decisione dell’8 aprile 2009. L’11 agosto 2009 è stata inviata alla Commissione una dettagliata risposta nel merito, per la quale lo Stato olandese aveva richiesto più tempo.

(12)

In un documento non ufficiale inviato il 15 giugno 2009 e durante una riunione di verifica con la Commissione svoltasi il 16 giugno 2009, lo Stato olandese ha informato la Commissione della sua intenzione di attuare un piano di ricapitalizzazione di 2,5 miliardi di EUR per consentire ad ABN AMRO N di separarsi dalla sua società madre ABN AMRO Bank (7). Durante la riunione, lo Stato olandese ha affermato che, dopo il primo apporto di capitale di 2,5 miliardi di EUR, sarebbero state necessarie altre misure non ancora quantificabili.

(13)

Nella decisione dell’8 aprile 2009, la Commissione ha invitato l’autorità di vigilanza finanziaria olandese («DNB») a esprimersi in merito alla solidità di FBN e ABN AMRO N rispettivamente. La Commissione ha ricevuto le informazioni richieste su FBN con lettera del 18 giugno 2009 e un aggiornamento il 5 gennaio 2010. Il 20 gennaio 2010 lo Stato olandese ha anche inviato una lettera di DNB su ABN AMRO N.

(14)

Il 6 luglio 2009 ABN AMRO Bank – la società madre di ABN AMRO N – ha inviato una lettera alla Commissione formulando le sue osservazioni sulla decisione dell’8 aprile 2009. Tale lettera è stata trasmessa allo Stato olandese il 22 luglio 2009 e lo Stato olandese ha risposto il 22 settembre 2009.

(15)

Il 9 luglio 2009 lo Stato olandese ha informato la Commissione che FBN aveva rimborsato tutti i finanziamenti a breve termine che aveva ricevuto dallo Stato olandese nell’ambito della linea di credito di 45 miliardi di EUR del 3 ottobre 2008.

(16)

Il 15 luglio 2009 lo Stato olandese ha informato la Commissione dell’intenzione di FBN di acquisire Fortis Clearing Americas («FCA») da Fortis Bank SA/NV.

(17)

Il 17 luglio 2009 lo Stato olandese ha formalmente notificato un piano con misure di ricapitalizzazione del valore di 2,5 miliardi di EUR (8) consistenti in un credit default swap («CDS») con un effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali di 1,7 miliardi di EUR («lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali») e in un titolo obbligazionario convertibile di 800 milioni di EUR. Le misure sono state inizialmente registrate con il numero N429/09, tuttavia, poiché le misure sono state attuate prima dell’adozione di una decisione da parte della Commissione, il caso è stato trasferito dal registro degli aiuti notificati al registro degli aiuti non notificati (con il numero NN 2/10).

(18)

Il 10 settembre 2009 lo Stato olandese ha inviato alla Commissione un documento non ufficiale con un aggiornamento del processo di separazione e indicazioni secondo cui sarebbero state inevitabili misure di aiuto di Stato supplementari (non quantificate).

(19)

Durante una riunione con la Commissione svoltasi il 9 novembre 2009, lo Stato olandese ha comunicato che FBN e ABN AMRO N avrebbero avuto bisogno di misure supplementari per un valore di 4,39 miliardi di EUR, portando quindi l’importo totale delle misure (comprese quelle notificate il 17 luglio 2009) a 6,89 miliardi di EUR. Le misure sono state ulteriormente precisate in un’appendice del 10 novembre 2009 al documento non ufficiale del 10 settembre 2009 e in una nota esplicativa supplementare del 13 novembre 2009.

(20)

Il 26 novembre 2009 lo Stato olandese ha fornito alla Commissione una relazione di […] contenente osservazioni sull’operazione del 24 dicembre 2008. Il documento trasmesso conteneva anche materiale di riferimento che spiegava […].

(21)

Il 4 dicembre 2009 lo Stato olandese ha presentato alla Commissione una prima versione (9) di un piano di ristrutturazione per il gruppo ABN AMRO (il «piano di ristrutturazione del dicembre 2009»), la nuova entità derivante dalla fusione tra FBN e ABN AMRO N. Il piano descriveva la strategia della nuova entità e conteneva anche previsioni finanziarie per uno scenario di base.

(22)

Il 14 gennaio 2010 lo Stato olandese ha notificato formalmente le nuove misure di aiuto di Stato di 4,39 miliardi di EUR in aggiunta alle misure già notificate nel luglio 2009. La Commissione ha registrato le nuove misure con il numero N19/10.

(23)

Con decisione del 5 febbraio 2010 («la decisione del 5 febbraio 2010»), la Commissione ha deciso di estendere il procedimento di indagine C11/09 alle misure registrate con il numero NN2/10 e N19/10. Nella decisione, la Commissione ha approvato temporaneamente tali misure come aiuti al salvataggio fino al 31 luglio 2010. Lo Stato olandese ha inviato alla Commissione una lettera con un impegno a imporre un divieto di esercizio di un’influenza predominante sui prezzi applicabile fino alla fine del 2010.

(24)

Il 23 marzo 2010 la Commissione ha ricevuto una risposta dallo Stato olandese, che aveva chiesto una proroga del termine di scadenza, alla decisione del 5 febbraio 2010. Lo Stato olandese ha anche fornito ulteriori informazioni sul piano di ristrutturazione del dicembre 2009 del nuovo gruppo ABN AMRO con, tra gli altri, le previsioni finanziarie per uno scenario più sfavorevole.

(25)

L’8 aprile 2010 la Commissione ha rivolto altre domande alle quali è stata fornita risposta il 7 maggio 2010. Il 26 maggio 2010 lo Stato olandese ha anche fornito alla Commissione ulteriori informazioni sulle obbligazioni incrociate derivanti dall’attuazione della misura correttiva in materia di concentrazioni (10). Lo stesso giorno, la Commissione ha inviato un messaggio di posta elettronica con domande di chiarimento alle quali è stata fornita risposta il 9 giugno 2010.

(26)

Il 20 luglio 2010 lo Stato olandese ha chiesto alla Commissione di prorogare l’approvazione temporanea delle misure di aiuto al salvataggio registrate con il numero NN2/10 e N19/10. Lo Stato olandese ha anche inviato una lettera prorogando l’impegno ad applicare il divieto di esercitare un’influenza predominante sui prezzi fino alla data del 30 giugno 2011 o, se anteriore, fino alla data di adozione della decisione finale della Commissione.

(27)

Il 30 luglio 2010 la Commissione ha deciso di prorogare l’approvazione temporanea delle misure di aiuto al salvataggio registrate con i numeri NN2/10 e N19/10 fino al completamento del procedimento di indagine C11/09 da parte della Commissione.

(28)

Il 20 agosto 2010 lo Stato olandese ha inviato alla Commissione un documento in cui spiegava in maniera approfondita la sua strategia di uscita.

(29)

Il 5 ottobre 2010 lo Stato olandese ha fornito un piano di risanamento per la divisione di private equity del gruppo ABN AMRO. Il 10 gennaio 2010 è stato inviato alla Commissione un piano simile per la divisione «Energy, Commodities and Transportation» del gruppo ABN AMRO.

(30)

Il 15 ottobre 2010 il gruppo ABN AMRO ha annunciato che avrebbe esercitato la sua opzione call per porre fine allo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali il 31 ottobre 2010.

(31)

L’8 novembre 2010 lo Stato olandese ha inviato un aggiornamento («il piano di ristrutturazione del novembre 2010»), datato 29 ottobre 2010, del piano di ristrutturazione del gruppo ABN AMRO del 4 dicembre 2009. Il 10 gennaio 2011 lo Stato olandese ha inviato un documento in cui spiegava il modo in cui il gruppo ABN AMRO aveva aggiornato le previsioni dell’8 novembre 2010 rispetto alle previsioni originarie del 4 dicembre 2009.

(32)

Durante il procedimento, si sono svolti numerosi scambi di informazioni, teleconferenze e riunioni tra rappresentanti dello Stato olandese, di ABN AMRO N e FBN e la Commissione europea.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI BENEFICIARI E DELLE MISURE

2.1.   La creazione del gruppo ABN AMRO

(33)

Nella primavera del 2007 i membri del consorzio hanno creato la nuova entità giuridica «RFS Holdings» per acquisire ABN AMRO Holding.

(34)

I membri del consorzio intendevano separare ABN AMRO Holding in tre parti e «nell’AAC» sono state fissate le disposizioni per il processo di separazione.

(35)

Per facilitare la suddivisione, i membri del consorzio hanno creato le cosiddette «tracking shares» che rappresentano la proprietà economica delle società attribuita a ogni membro del consorzio. RBS, Banco Santander e Fortis SA/NV sono pertanto diventati i proprietari economici (11) rispettivamente delle cosiddette quota R, quota S e quota N («ABN AMRO R», «ABN AMRO S» e «ABN AMRO N»).

(36)

ABN AMRO R comprendeva, tra gli altri, l’unità operativa («UO») Global Business & Markets, la UO Asia, la UO Global Transaction Services and the international network, mentre ABN AMRO S comprendeva, tra gli altri, la UO America latina e la UO Antonveneta (Italia).

(37)

ABN AMRO N comprendeva le UO Paesi Bassi e Private Banking e il gruppo International Diamond and Jewelry.

(38)

I beni non assegnati ai singoli membri del consorzio sono stati riuniti nella cosiddetta quota Z di ABN AMRO («ABN AMRO Z»), che, ad esempio, restava responsabile delle funzioni della sede principale. Ciascun membro del consorzio deteneva una quota proporzionale (12) di ABN AMRO Z.

(39)

Il 3 ottobre 2008 lo Stato olandese ha acquisito FBN da Fortis Bank SA/NV per 12,8 miliardi di EUR. In seguito a tale acquisizione, lo Stato olandese è anche diventato il proprietario indiretto di ABN AMRO N, in quanto FBN era, nell’ambito di Fortis Bank SA/NV, il proprietario giuridico di ABN AMRO N. Il 3 ottobre 2008 lo Stato olandese si è anche impegnato a indennizzare Fortis SA/NV per qualsiasi onere che Fortis SA/NV avrebbe dovuto sostenere in seguito alla continuità della sua presenza nell’AAC. Il 24 dicembre 2008 RBS, Banco Santander e lo Stato olandese hanno firmato una modifica dell’AAC, con la quale lo Stato olandese ha sostituito Fortis SA/NV nell’AAC.

(40)

Il 24 dicembre 2008 lo Stato olandese ha acquisito ABN AMRO N da FBN per 6,5 miliardi di EUR, diventando quindi il proprietario diretto di ABN AMRO N. Prima di tale acquisizione, lo Stato olandese controllava ABN AMRO N indirettamente tramite FBN.

(41)

Grafico 1:

Separazione di ABN AMRO N

Image

(42)

Il 21 novembre 2008 lo Stato olandese ha deciso che avrebbe proceduto alla fusione di ABN AMRO N con FBN (che era stata l’intenzione non realizzata di Fortis SA/NV). La fusione poteva essere effettuata soltanto dopo la separazione di ABN AMRO N da ABN AMRO Bank, la sua società madre. Quale primo passo, le attività di ABN AMRO N sono state trasferite a una nuova entità giuridica nell’ambito di ABN AMRO Bank denominata ABN AMRO II.

(43)

Il 6 febbraio 2010 ABN AMRO II è stata separata come descritto nel considerando 41 e rinominata ABN AMRO Bank. Nel contempo, l’entità giuridica nota in precedenza come ABN AMRO Bank era stata rinominata «The Royal Bank of Scotland NV» («RBS NV») (cfr. grafico sopra).

(44)

Prima che potesse fondersi con FBN, la nuova entità, ABN AMRO Bank, doveva attuare una misura correttiva in materia di concentrazioni. Quando Fortis SA/NV aveva acquisito ABN AMRO N nel 2007, la Commissione era giunta alla conclusione (13) (la «decisione sulla concentrazione») che una fusione tra ABN AMRO N e FBN avrebbe creato problemi di concentrazione nel mercato bancario olandese, soprattutto nei segmenti dei servizi bancari commerciali e del factoring.

(45)

Per porre rimedio a tali problemi di concentrazione, Fortis SA/NV si è impegnata a vendere alcune attività (vale a dire, la divisione factoring IFN e le attività relative ai servizi bancari commerciali di «New HBU») a Deutsche Bank. Quando lo Stato olandese ha acquisito FBN e ABN AMRO N il 3 ottobre 2008, Fortis SA/NV non aveva ancora completato la vendita prevista di New HBU e IFN a Deutsche Bank. Dopo che lo Stato olandese aveva deciso di procedere con la fusione tra FBN e ABN AMRO N, sono stati ripresi i negoziati con Deutsche Bank (14). La vendita di New HBU e IFN a Deutsche Bank si è chiusa il 1o aprile 2010.

(46)

New HBU disponeva di attività totali per un importo di [10 - 20] miliardi di EUR e impiegava circa [1 000 - 1 500] equivalenti a tempo pieno. New HBU comprendeva Hollandsche Bank Unie («HBU») (una banca commerciale di cui ABN AMRO N era proprietaria), alcuni uffici di vendita di ABN AMRO (13 su un totale di 78) e alcune unità per le imprese di ABN AMRO (2 su un totale di 5).

(47)

ABN AMRO Bank e FBN si sono fuse ufficialmente per formare il gruppo ABN AMRO il 1o luglio 2010, come descritto nel grafico del considerando 49.

(48)

Lo Stato olandese ha trasferito la gestione della sua partecipazione in ABN AMRO Z alla nuova ABN AMRO Bank in quanto non voleva dedicare risorse alla gestione ordinaria di tale partecipazione. Lo Stato olandese ha mantenuto comunque la proprietà giuridica di ABN AMRO Z e ha diritto a tutti i possibili utili ed è responsabile di tutte le possibili perdite di ABN AMRO Z (15).

(49)

Grafico 2:

Creazione del gruppo ABN AMRO

Image

2.2.   Beneficiari

2.2.1.   Attività economiche di ABN AMRO N e ABN AMRO Z

(50)

ABN AMRO N, che in quanto istituto autonomo è la terza banca più grande nei Paesi Bassi dopo Rabobank e ING, era costituita dalla UO Paesi Bassi e dalla UO Private Banking.

(51)

La prima unità operativa, la UO Paesi Bassi, offriva servizi bancari di carattere commerciale e al dettaglio attraverso una rete di 150 sportelli bancari e 78 filiali di consulenza nonché mediante canali alternativi come Internet, ATM (16) e call centre. La UO Paesi Bassi impiegava circa 19 000 equivalenti a tempo pieno.

(52)

Nel settore dei servizi bancari al dettaglio, la UO Paesi Bassi aveva una consolidata base di clienti suddivisa nei due segmenti del «mass retail» (più di [3,5 - 5] milioni di clienti) e del «preferred banking» (più di [250 000 – 420 000] clienti) (17), alla quale offriva un’ampia seri di prodotti (come risparmi, investimenti, mutui, assicurazioni, finanziamenti, prestiti e pagamenti con carta di credito).

(53)

Nel settore dei servizi bancari di carattere commerciale, ABN AMRO N si rivolgeva a PMI (18) [300 000 – 400 000 clienti] e imprese di maggiori dimensioni [9 000 – 21 000 clienti] (anche se in base all’AAC i clienti di maggiori dimensioni di ABN AMRO Bank erano attribuiti a RBS) con un’ampia varietà di prodotti (come crediti, gestione di pagamenti e contanti, risparmi, tesoreria, gestione di rischi e assicurazioni, soluzioni e prodotti finanziari complessi, leasing e factoring).

(54)

La seconda unità operativa, la UO Private Banking si rivolgeva a persone fisiche con un patrimonio investibile netto superiore a 1 milione di EUR con vari prodotti per la gestione di attivi e la gestione patrimoniale. La UO Private Banking aveva creato una rete ben sviluppata attraverso la crescita organica nei Paesi Bassi e in Francia e tramite acquisizioni in Germania (Delbrück Bethmann Maffei) e in Belgio (Bank Corluy). La UO Private Banking comprendeva inoltre l’impresa comune francese nel settore delle assicurazioni Neuflize Vie.

(55)

Le società acquisite il 3 ottobre 2008 dallo Stato olandese comprendevano anche il gruppo International Diamond and Jewelry, che è una divisione dedicata alle imprese che producono articoli di gioielleria e che commerciano diamanti.

(56)

ABN AMRO Z non conteneva attività operative, ma comprendeva, tra gli altri, attività fiscali, alcune partecipazioni (tra le quali nella Saudi Hollandi Bank) e il restante portafoglio di private equity. In termini di passività, esisteva una riserva per estinguere le obbligazioni nei confronti del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, altre riserve (in parte riguardanti il personale) e finanziamenti interaziendali di attività societarie. Come indicato nella nota 11, la quota detenuta dallo Stato olandese rappresenta il 33,81 % di ABN AMRO Z.

(57)

Nella tabella 1 che segue sono sintetizzati alcuni dei principali dati finanziari proforma di ABN AMRO N.

Tabella 1

Principali dati finanziari di ABN AMRO N (in milioni di euro)

2008

2009

Utile di gestione totale (19)

5 189

4 899

Utile netto

471

(117)

Rendimento del capitale netto

6,7 %

–2,7 %

Rapporto costi operativi/reddito

73 %

77,5 %

Totale attivi

183 539

202 084

Totale capitale proprio

7 044

4 278 (20)

RWA (21)

91 700

74 973 (22)

Capitale di classe 1

9,4 %

10,2 % (23)

Coefficiente patrimoniale totale o coefficiente BIS

12,6 %

14,8 %

Finanziamenti stabili/attività non liquide

107 %

110 %

Fonte: ABN AMRO Bank NV, Resoconto annuale 2009, ex ABN AMRO Z e consolidamento del private equity, ma compresa New HBU.

(58)

Per l’esercizio finanziario 2009, ABN AMRO N ha dichiarato una perdita di 117 milioni di EUR. La perdita era dovuta a un aumento dei crediti in sofferenza, alla pressione sui margini di interesse, a un aumento degli oneri legati al sistema olandese di garanzia dei depositi e ai costi di separazione e di integrazione (24). Escludendo i costi di separazione e di integrazione, ABN AMRO N avrebbe registrato un leggero utile netto di 52 milioni di EUR per il 2009.

2.2.2.   Fortis Bank Nederland (FBN)

(59)

In quanto istituto autonomo, FBN era la quarta banca più grande sul mercato olandese (dopo Rabobank, ING e ABN AMRO N, ma prima di SNS REAAL).

(60)

Lo Stato olandese (e in precedenza Fortis SA/NV) deteneva direttamente il 92,6 % di FBN, con lo strumento di investimento Fortis FBN(H) Preferred Investments BV in possesso della restante quota del 7,4 % sotto forma di azioni privilegiate. Lo Stato olandese possedeva il 70 % delle azioni di tale strumento di investimento, mentre il restante 30 % era detenuto da alcuni investitori privati (25). Le azioni privilegiate di proprietà di privati avevano un valore nominale di 210 milioni di EUR e un dividendo (non cumulativo) del 5,85 % (26).

(61)

Le attività di FBN sono state suddivise in tre segmenti – servizi bancari al dettaglio, private banking e merchant banking.

(62)

Le attività bancarie al dettaglio comprendevano le attività bancarie al dettaglio tradizionali (con una rete di 157 filiali, [2 - 3] milioni di clienti privati e [20 000 – 60 000] PMI), ma anche servizi bancari diretti (che offrivano soluzioni per mutui tramite intermediari) e prodotti di finanziamento al consumo e di carte di pagamento di Alfam e ICS rispettivamente.

(63)

Il segmento del private banking è stato sviluppato principalmente con il nome Fortis Mees Pierson e offriva servizi di gestione patrimoniale (gestione di patrimoni, investimenti, prestiti e assicurazioni) su base segmentata a [15 000 – 40 000] clienti in tutti i Paesi Bassi.

(64)

Nel segmento del merchant banking, FBN distingueva sette diverse sottodivisioni. Nella divisione «Commercial Banking» (1), FBN aveva 23 centri di attività che offrivano vari prodotti a imprese con un fatturato fino a 250 milioni di EUR. Le imprese con un fatturato superiore a 250 milioni di EUR e il settore pubblico si avvalevano dei servizi di un’altra sottodivisione, «Corporate & Public Banking» (2). Vi erano inoltre le sottodivisioni «Investment banking» (3) (27), «Specialised Financial Services» (4) (28), «Energy, Commodities & Transportation» (5), «Global Markets & Institutional Banking» (6) (29) e «Clearing Funds & Custody» (7) (30).

(65)

Nella tabella che segue sono sintetizzati alcuni dei principali dati finanziari di FBN.

Tabella 2

Principali dati finanziari di FBN

(in milioni di euro)

2006

2007

2008 (31)

2009

Utile di gestione totale

3 473

3 553

3 096

2 171

Utile netto

1 157

1 296

–18 486

406

Rendimento del capitale netto (norm.) (32)

20,1 %

8,9 %

4,9 %

0,7 %

Rapporto costi operativi/reddito

50,5 %

54,2 %

64,9 %

84,2 %

Totale attivi

209 749

272 378

184 203

189 785

Totale capitale netto

5 910

21 763

2 944

4 716

RWA

66 995

75 850

70 932

53 730 (33)

Capitale di classe 1

8,6 %

11,2 %

7,4 %

12,5 %

Coefficiente patrimoniale totale

10,5 %

11,2 %

11,2 %

16,7 %

Rapporto prestiti/depositi

 

167 %

237 %

208 %

Fonte: relazioni annuali di FBN del periodo 2008/2009.

(66)

Nel 2008 FBN ha registrato una perdita di 18,5 miliardi di EUR, tuttavia tale perdita era in larga misura dovuta a eventi eccezionali. La società è stata costretta a dichiarare una perdita netta di 16,8 miliardi di EUR per quanto riguarda la sua partecipazione in RFS Holdings e la vendita di quest’ultima e ha subito anche una svalutazione di 922 milioni di EUR (al netto delle imposte) della sua divisione Prime Fund Solutions in seguito alla frode Madoff (34). L’utile netto sottostante, escludendo tali elementi, è risultato essere pari a un importo 604 milioni di EUR, quasi esclusivamente realizzato nella prima metà del 2008.

(67)

Nel 2009 FBN ha realizzato un utile netto di 406 milioni di EUR, cui hanno contribuito due proventi eccezionali (un pagamento in contanti di 362,5 milioni di EUR con Fortis Capital Company) e il recupero di riserve per un importo di 16 milioni di EUR legato al caso Madoff. L’utile netto sottostante è stato pari a 27 milioni di EUR (35) (con una riduzione dai 604 milioni di EUR del 2008).

2.2.3.   gruppo ABN AMRO

(68)

Il gruppo ABN AMRO, creato il 1o luglio 2010 a seguito della fusione tra FBN e ABN AMRO Bank (ossia le attività di ABN AMRO N), raggruppa tutte le attività di FBN e ABN AMRO N in due unità operative separate, ossia «Retail and Private banking» e «Commercial and Merchant banking». Nel 2008 il gruppo aveva un utile di gestione proforma di 7,15 miliardi di EUR e un attivo proforma totale di 360 miliardi di EUR. In base agli ultimi dati (36), il gruppo ABN AMRO ha un patrimonio netto secondo gli IFRS (37) di 11,7 miliardi di EUR.

(69)

Il gruppo ABN AMRO è ben diversificato con 4,2 miliardi di EUR di utile di gestione nel settore «Retail e Private banking» e 2,8 miliardi di EUR di utile di gestione nel settore «Commercial e Merchant banking». Dal punto di vista geografico, la maggior parte dei proventi del gruppo ABN AMRO (ossia [65 - 95] % del totale) proviene dai Paesi Bassi.

(70)

Nel settore «Retail e Private banking», il gruppo integrato ABN AMRO detiene quote di mercato pari al [15 - 20] % e al [15 - 20] % (38) rispettivamente nei segmenti «mass retail» e «preferred banking» (39), che lo rendono il terzo gruppo più importante sul mercato bancario olandese in termini di quota di mercato. Nel settore del private banking (con il nome ABN AMRO Mees Pierson), il gruppo ABN AMRO è nettamente il più grande nel mercato olandese con una quota di mercato di circa il [30 - 40] % (40). Nel settore «Commercial e Merchant banking», la quota di mercato del gruppo ABN AMRO è pari a circa il [15 - 25] %. (41)

(71)

Il gruppo ABN AMRO non comprende più New HBU e le attività di factoring di IFN che sono state cedute il 1o aprile 2010 nel quadro della misura correttiva in materia di concentrazioni.

(72)

Nel contesto del processo di ristrutturazione, sono state cedute anche due divisioni minori di FBN (vale a dire Intertrust e Prime Fund Solutions («PFS»)], che non fanno più parte del gruppo ABN AMRO.

(73)

Nel settembre 2009 FBN (e il suo partner Banque Générale du Luxembourg («BGL») (42) ha venduto Intertrust alla società specializzata in private equity Waterland. Intertrust è uno degli maggiori operatori nel campo della gestione fiduciaria e della gestione aziendale a livello mondiale. Impiega 1 000 esperti in 19 paesi e ha un utile di gestione e RWA pari rispettivamente a […] milioni di EUR e […] milioni di EUR.

(74)

Nel maggio 2010 FBN ha anche annunciato la vendita di PFS a Credit Suisse. PFS fornisce servizi per fondi al settore alternativo della gestione patrimoniale fra cui, ad esempio, amministrazione, servizi bancari, custodia e finanziamento. I suoi clienti spaziano dai gestori degli attivi di negozi a istituzioni mondiali di grandi dimensioni come quelle che gestiscono fondi pensionistici e fondi sovrani. PFS era responsabile della riserva al netto delle imposte di 922 milioni di EUR legata alla frode Madoff registrata da FBN nel 2008. PFS ha un utile di […] milioni di EUR e RWA di […] milioni di EUR.

(75)

Il 4 marzo 2011 il gruppo ABN AMRO ha pubblicato i suoi risultati per l’esercizio finanziario 2010, da cui emerge una perdita netta di 414 milioni di EUR. Escludendo i costi di separazione e di integrazione, il gruppo ABN AMRO ha dichiarato un utile sottostante di 1 077 milioni di EUR. Al 31 dicembre 2010 il capitale di classe 1 di base, il capitale di classe 1 e il coefficiente patrimoniale del gruppo ABN AMRO erano pari a 10,4 %, 12,8 % e 16,6 % rispettivamente. In consultazione con lo Stato olandese, il gruppo ABN AMRO ha definito una politica in materia di dividendi che mira al pagamento di dividendi pari al 40 % dell’utile annuale dichiarato.

2.3.   Descrizione del piano di ristrutturazione del dicembre 2009 e del piano di ristrutturazione aggiornato del novembre 2010

(76)

Il 4 dicembre 2009 lo Stato olandese ha fornito alla Commissione il piano di ristrutturazione del dicembre 2009. Nel marzo 2010 sono state fornite ulteriori informazioni (43). Una fusione tra FBN e ABN AMRO N è fondamentale per il progetto imprenditoriale definito nel piano di ristrutturazione del dicembre 2009. Il gruppo ABN AMRO, ossia la nuova banca che emerge dal piano di ristrutturazione del dicembre 2009, si concentrerà sul segmento medio del mercato nei Paesi Bassi (44) e sarà attivo nei settori «Retail e Private Banking» e «Commercial e Merchant Banking».

(77)

Il piano di ristrutturazione del dicembre 2009 inizia dalla constatazione che il fabbisogno di capitale non era legato al risultato sottostante di FBN e ABN AMRO N, ma alla necessità di finanziare la rispettiva separazione dalle società madri e i costi iniziali di integrazione della fusione.

(78)

In uno scenario controfattuale senza aiuti di Stato, il piano di ristrutturazione del dicembre 2009 riconosce che, senza uno sforzo coordinato dei governi del Benelux, Fortis SA/NV avrebbe subito un tracollo, coinvolgendo anche FBN e ABN AMRO N.

(79)

Il piano di ristrutturazione del dicembre 2009 contiene previsioni finanziarie per il periodo 2009-2012 con una ripartizione per le divisioni Retail Banking, Private Banking NL, Private Banking International e Commercial e Merchant Banking. Per il 2012 in particolare, il gruppo ABN AMRO ha anche calcolato un utile al tasso di crescita corrente dell’ultimo trimestre annualizzato (run-rate), che esclude i costi di transizione e presume che le sinergie dei costi siano già state prese in considerazione per l’intero esercizio. Le previsioni sono state fornite per uno scenario di base e per uno scenario più sfavorevole.

(80)

L’8 novembre 2010 lo Stato olandese ha aggiornato le previsioni finanziarie del piano di ristrutturazione del dicembre 2009 per il periodo fino al 2012, includendo altre previsioni per il 2013 nel piano di ristrutturazione del novembre 2010.

(81)

Nello scenario di base, lo Stato olandese parte dal presupposto che i volumi delle operazioni cresceranno in linea con l’inflazione. I costi del personale dovrebbero aumentare dell’[1 - 6] % all’anno e gli altri costi di un più moderato [1 - 5] % all’anno. Lo Stato olandese prevede inoltre che le riserve per perdite da prestiti del gruppo ABN AMRO inizieranno a diminuire dal livello elevato dichiarato nel 2009.

(82)

Nello scenario di base del piano di ristrutturazione del novembre 2010 il gruppo ABN AMRO realizza un risultato netto negativo di […] milioni di EUR nel 2010 prima di tornare a registrare utili a partire dal 2011 (ossia, […] milioni di EUR nel 2011).

(83)

Nel 2012 e nel 2013 si prevede che gli utili netti del gruppo ABN AMRO aumentino a […] milioni di EUR e […] milioni di EUR rispettivamente, con un rendimento del capitale netto (45) di circa […] %. Il miglioramento della redditività del gruppo ABN AMRO è dovuto al miglioramento dell’utile di gestione (che dovrebbe registrare un recupero dopo lo scarso dato del 2009), al programma di taglio dei costi che a pieno regime dovrebbe consentire di ridurre i costi di 1,1 miliardi di EUR al lordo delle imposte all’anno e di normalizzare le riserve per perdite da prestiti dopo un picco nel 2009. Nel 2013 il rapporto tra costi operativi e reddito del gruppo ABN AMRO dovrebbe essere pari a […] %.

(84)

Scenario di base

Tabella 3

 

2009 (effettivo)

2010 (S (46))

2011 (S)

2012 (S)

2012 run rate (S)

2013 (S)

Utile di gestione

7 039

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Proventi netti da interessi

4 528

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Proventi netti da commissioni e oneri

1 933

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Altri proventi

849

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Spese di esercizio

–5 568

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Spese di es. - status quo

–5 258

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Spese di es. - transizione

– 310

[…]

[…]

[…]

 

 

Risultato di gestione

1 471

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Crediti in sofferenza

–1 585

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile al lordo delle imposte

– 114

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Imposte e interessi di terzi

45

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile netto

–68

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile netto sottostante

(esclusi i costi di transizione)

163

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(85)

Nell’ambito dello scenario più sfavorevole del piano di ristrutturazione del novembre 2010, lo Stato olandese ha iniziato da presupposti più conservativi rispetto a quelli dello scenario di base. Ha utilizzato margini di interesse più bassi del 7,5 % rispetto a quelli dello scenario di base, previsioni più caute per i proventi da commissioni e oneri (crescita del 4 % all’anno contro il 7 % dello scenario di base), sinergie inferiori (impatto di […] milioni di EUR sugli utili del 2013) e tasso di recupero delle riserve per le perdite da prestiti più basso del 15 % (impatto di […] milioni di EUR sugli utili del 2013).

(86)

Anche se tali dati più conservativi comportano risultati inferiori, il gruppo ABN AMRO sarebbe comunque in grado di registrare un utile. Lo scenario più sfavorevole prevede un utile netto sottostante di […] milioni di EUR e […] milioni di EUR rispettivamente nel 2012 e nel 2013 (rispetto a […] milioni di EUR e […] milioni di EUR rispettivamente nello scenario di base).

(87)

Nel piano di ristrutturazione del dicembre 2009, lo Stato olandese ha anche accennato alla sua strategia di uscita, sottolineando di non avere intenzione di restare un investitore a lungo termine nel gruppo ABN AMRO.

(88)

Con lettera del 20 agosto 2010, lo Stato olandese ha fornito alla Commissione maggiori informazioni sulla sua strategia di uscita. Lo Stato olandese ha spiegato di aver preso in considerazione un collocamento di titoli sotto forma di una OPI (47), ma tiene aperte altre possibilità come la vendita privata a un investitore o a un partecipante al mercato. Nella sua lettera del 20 agosto 2010, lo Stato olandese indica che una prima quota compresa tra [0 - 50] - [10 - 60] % poteva essere resa disponibile per una OPI nel […], seguita da un’offerta secondaria di un altro [0 - 50] - [10 - 60] % nel 2015. Lo Stato olandese vuole recuperare il suo investimento iniziale maggiorato del suo costo di finanziamento del [2 - 5] %. Lo Stato olandese intende ridurre la sua quota di partecipazione nel gruppo ABN AMRO a un massimo del [25 - 65] %, preferibilmente entro la fine del [2014 - 2018]. In definitiva, lo Stato olandese è pienamente intenzionato a effettuare un’uscita completa. La decisione finale sulla OPI spetta al ministro delle Finanze olandese e dipenderà dalla situazione del mercato, dalla disponibilità del gruppo ABN AMRO nei confronti della OPI e dai ricavi previsti. Il 24 gennaio 2011 il governo olandese ha anche reso pubblica la sua strategia di uscita (48).

(89)

Dal piano di ristrutturazione del dicembre 2009 (e anche dal piano di ristrutturazione aggiornato del novembre 2010) emerge che - dopo l’attuazione di tutte le misure di aiuto di Stato – il gruppo ABN AMRO è sufficientemente capitalizzato. Durante il periodo di ristrutturazione, i coefficienti di capitale di classe 1 previsti dovrebbero restare ampiamente al di sopra del […] % tra il 2009 e il 2012, aumentando ulteriormente a […] % nel 2013.

(90)

Nel suo piano di ristrutturazione del dicembre 2009, lo Stato olandese spiega che il gruppo ABN AMRO ha già ceduto varie attività. A parte la vendita di New HBU e IFN durante il processo di applicazione della misura correttiva in materia di concentrazioni, ABN AMRO N e FBN hanno ceduto anche Intertrust e PFS.

(91)

Rispetto al gruppo ABN AMRO, Intertrust e PFS rappresentano congiuntamente [0 - 5] %, [0 - 5] % [0 - 5] % in termini di utile di gestione totale, costi e RWA previsti rispettivamente.

(92)

Durante il processo di ristrutturazione, FBN ha anche effettuato un’acquisizione per porre rimedio a un disallineamento derivante dalla scissione di Fortis SA/NV. FBN era il proprietario giuridico della UO Brokerage, Clearing and Custody e di tutti gli uffici relativi a tale attività ad eccezione di quello di Chicago, che aveva continuato a far parte di Fortis Bank SA/NV. Per porre rimedio al disallineamento legato alla separazione, il 31 luglio 2009 FBN ha acquisito la filiale di Chicago di Fortis Clearing Americas da Fortis Bank SA/NV per un prezzo di circa […] milioni di dollari.

2.4.   Descrizione delle misure

(93)

Per individuare le singole misure di aiuto di Stato, la Commissione utilizza nella presente decisione gli stessi codici alfabetici indicati nella sua decisione del 5 febbraio 2010.

2.4.1.   Misure oggetto della decisione dell’8 aprile 2009

(94)

Il 3 ottobre 2008 lo Stato olandese ha acquisito FBN (che comprende ABN AMRO N) da Fortis SA/NV per 12,8 milioni di EUR («misura X»). La Commissione non ha avviato il procedimento riguardo a tale misura, che in quanto tale non costituiva un aiuto di Stato a favore di FBN, anche se faceva parte di un’operazione con cui si forniva un aiuto di Stato a favore di FBN (cfr. considerando 32 della decisione dell’8 aprile 2009).

(95)

Al momento dell’acquisizione di FBN da parte dello Stato olandese, FBN dipendeva in larga misura da Fortis Bank SA/NV per i suoi finanziamenti. Per garantire la piena separazione di FBN da Fortis Bank SA/NV, lo Stato olandese doveva porre fine al rapporto di finanziamento tra FBN e Fortis Bank SA/NV. Per scindere i legami esistenti, il 3 ottobre 2008 lo Stato olandese ha concesso a FBN una linea di credito a breve termine di 45 miliardi di EUR («misura Y1»). Tale linea di credito ha consentito a FBN di rimborsare a Fortis Bank SA/NV prestiti a breve termine pari a 34 miliardi di EUR. Lo Stato olandese ha anche sostituito Fortis Bank SA/NV come erogatore di prestiti a lungo termine a FBN per un importo nominale di 16,1 miliardi di EUR nell’ambito di una cosiddetta «novazione» («misura Y2») (49).

(96)

La linea di credito a breve termine rientrante nella misura Y1 è restata in vigore fino alla fine di giugno 2009. Nel periodo di durata di tale misura la remunerazione è cambiata varie volte. Nel periodo compreso tra il 6 ottobre 2008 e il 23 ottobre 2008, lo Stato olandese ha fornito a FBN un finanziamento a breve termine al tasso EONIA (50) (per i prestiti overnight di importo massimo di 5 miliardi di EUR) o al tasso EURIBOR (51) (per crediti a più lungo termine con un importo massimo di 40 miliardi di EUR) senza alcun ulteriore spread. Dopo il 23 ottobre 2008, per un breve periodo (fino al 5 novembre 2008) lo Stato olandese ha applicato il tasso EONIA + 50 punti base e il tasso EURIBOR + 50 punti base. In questo secondo periodo, tali condizioni valevano ancora per importi massimi di 5 miliardi di EUR per crediti overnight e di 40 miliardi di EUR per crediti a più lungo termine. Nel periodo compreso tra il 5 novembre 2008 e il 1o marzo 2009, lo Stato olandese ha modificato la remunerazione al tasso EONIA + 25 punti base per i prestiti overnight, al tasso EURIBOR + 25 punti base per prestiti con scadenza (52) inferiore a 3 mesi e al tasso EURIBOR + 50 punti base per i prestiti con scadenza superiore a tre mesi (53). Dopo il 1o marzo 2009, lo Stato olandese ha creato un sistema in due fasi per incoraggiare FBN a ridurre la sua dipendenza dallo Stato. Una prima parte dei finanziamenti (a prescindere dalla scadenza) è stata messa a disposizione al tasso EURIBOR + 25 punti base, tuttavia dopo il superamento della soglia, FBN ha potuto ottenere altri crediti soltanto al tasso EURIBOR + 50 punti base (54). L’importo della linea di credito totale e l’importo della prima soglia sono stati gradualmente ridotti. Il 9 luglio 2009 lo Stato olandese ha informato la Commissione che FBN aveva rimborsato tutti i prestiti a breve termine allo Stato.

(97)

I prestiti a lungo termine oggetto di novazione nei confronti dello Stato olandese (misura Y2) erano pari a 16,1 miliardi di EUR, fra cui 8,15 miliardi di EUR di capitale di classe 2 (di cui 3 miliardi di EUR di classe 2 superiore) e 7,95 miliardi di EUR di prestiti privilegiati.

(98)

Il 24 dicembre 2008 lo Stato olandese ha acquisito ABN AMRO N da FBN per 6,5 miliardi di EUR («misura Z»). Lo Stato olandese non ha pagato l’acquisto in contanti, ma cancellando un debito a lungo termine di 6,5 miliardi di EUR ottenuto nelle operazioni integrate del 3 ottobre 2008 nell’ambito della misura Y2. In altre parole, lo Stato olandese ha rinunciato alla riscossione di crediti vantati nei confronti di FBN per un importo di 6,5 miliardi di EUR per pagare l’acquisto di ABN AMRO N (55).

2.4.2.   Misure oggetto della decisione del 5 febbraio 2010

(99)

Alcune delle misure oggetto della decisione del 5 febbraio 2010 (56) sono state notificate alla Commissione nel luglio 2009 e quelle restanti nel gennaio 2010. Nel luglio 2009 lo Stato olandese ha notificato uno strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali («misura A» con un effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali di 1,7 miliardi di EUR), un titolo obbligazionario convertibile di 500 milioni di EUR («misura B1») e una seconda quota di titoli obbligazionari convertibili di 300 milioni di EUR («misura B2»).

(100)

Nel gennaio 2010 lo Stato olandese ha notificato altre misure patrimoniali per un importo di 4,39 miliardi di EUR. Lo Stato olandese ha sottoscritto altri titoli obbligazionari convertibili pari a 2,28 miliardi di EUR per coprire ulteriori costi di separazione (780 milioni di EUR, «misura B3»), la riduzione di capitale derivante dalla vendita di New HBU (300 milioni di EUR, «misura B4») e i costi di integrazione (1,2 miliardi di EUR, «misura B5»). Per rendere il capitale di classe 1 di FBN conforme ai requisiti normativi, lo Stato olandese ha anche convertito 1,35 miliardi di EUR del capitale di classe 2 di FBN che già deteneva in capitale di classe 1 («misura C»). Lo Stato olandese ha anche pagato agli altri membri del consorzio 740 milioni di EUR in contanti («misura D») come previsto nell’AAC per risolvere questioni emerse soltanto nel corso del processo di separazione. Infine, lo Stato olandese ha anche fornito una garanzia su obbligazioni incrociate derivanti dalla vendita di New HBU («misura E»).

(101)

Lo Stato olandese ha venduto una protezione del credito tramite un contratto CDS su un portafoglio di crediti ipotecari olandese di ABN AMRO N, che rappresentava circa il [30 - 80] % del portafoglio di prestiti nazionali totali di ABN AMRO N. Tale misura ha avuto l’effetto di ridurre le attività ponderate per il rischio di ABN AMRO N.

(102)

Per remunerare la protezione del credito, lo Stato olandese riceveva un compenso annuo di 51,5 punti base (calcolato come percentuale del valore del portafoglio all’inizio di ciascun periodo di riferimento).

(103)

Il compenso veniva calcolato utilizzando la metodologia dell’equivalente in capitale. Lo Stato olandese determinava il capitale che ABN AMRO N poteva rendere disponibile grazie allo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali (ossia 1,7 miliardi di EUR, sulla base dei requisiti di Basilea I ancora in vigore al momento dell’attuazione dell’accordo relativo allo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali) e quindi calcolava un ricavo del 10 % su tale alleggerimento dei requisiti patrimoniali (ossia il 10 % su 1,7 miliardi di EUR), che equivaleva a 51,5 punti base del valore iniziale del portafoglio di 34,5 miliardi di EUR.

(104)

Ogni anno ABN AMRO N ha mantenuto un segmento first loss di 20 punti base (calcolato in percentuale del valore del portafoglio iniziale).

(105)

ABN AMRO N ha mantenuto una soglia per le perdite relative alla quota garantita dalla banca (vertical slice) del 5 % del restante rischio.

(106)

Il prezzo fissato per lo strumento di protezione del credito non sarebbe stato adeguato dopo la piena adozione dei requisiti patrimoniali di Basilea II da parte di ABN AMRO N, anche se l’effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali del relativo strumento sarebbe stato molto più limitato.

(107)

In linea di principio, il contratto CDS aveva una scadenza di sette anni, tuttavia ABN AMRO N disponeva di opzioni call che le consentivano di rescindere il contratto in alcune date di riferimento predeterminate (per esempio, ottobre 2010, gennaio 2011 e gennaio 2012) (57).

(108)

In base all’AAC, i tre partner del consorzio dovevano garantire il mantenimento di una sufficiente capitalizzazione di ABN AMRO Z. In questo contesto, lo Stato olandese doveva fornire un contributo di 2,2 miliardi di EUR per la riduzione di capitale di ABN AMRO Z. Lo scopo dello strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali era consentire ad ABN AMRO N di destinare parte del contributo di 2,2 miliardi di EUR a ABN AMRO Z.

(109)

Lo Stato olandese ha preferito la soluzione non convenzionale dello strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali al tradizionale aumento di capitale in quanto, prima della separazione, non poteva circoscrivere gli apporti di capitale all’interno di ABN AMRO Bank. In altre parole, poiché ABN AMRO N non era un’entità giuridica separata, un apporto di capitale in ABN AMRO Bank avrebbe potuto avvantaggiare anche gli altri due membri del consorzio. Tale linea di azione avrebbe potuto avere gravi implicazioni soprattutto in scenari di aumentate difficoltà.

(110)

Quando è stata realizzata la separazione, ABN AMRO N è diventata un’entità giuridica separata (la nuova ABN AMRO Bank). Lo Stato olandese ha continuato ad avere la responsabilità, in base all’AAC, di colmare la riduzione di capitale di 2,2 miliardi di EUR di ABN AMRO Z. Lo Stato olandese ha deciso che ABN AMRO N utilizzasse risorse derivanti dai titoli obbligazionari convertibili (ossia la misura B3 in quanto legata al margine prudenziale di 500 milioni di EUR e 1,2 miliardi di EUR della misura B5) per fornire 1,7 miliardi di EUR ad ABN AMRO Z, mantenendo lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali nella nuova ABN AMRO Bank per coprire il margine prudenziale di 500 milioni di EUR e i costi di integrazione di 1,2 miliardi di EUR.

(111)

Il 15 ottobre 2010 ABN AMRO Bank e lo Stato olandese hanno annunciato che lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali sarebbe terminato il 30 ottobre 2010. In effetti, poiché nel frattempo ABN AMRO Bank aveva attuato i requisiti di Basilea II, lo strumento era diventato meno interessante e meno necessario (58).

(112)

Poiché lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali non era sufficiente per coprire tutta la riduzione di capitale di 2,2 miliardi di EUR di ABN AMRO Z, lo Stato olandese ha fornito capitale supplementare ad ABN AMRO Bank tramite un titolo obbligazionario convertibile.

(113)

Tale titolo è stato classificato come capitale ibrido di classe 1, comportava una cedola del 10 % ed è stato automaticamente convertito in azioni di ABN AMRO II al momento della separazione di ABN AMRO N da ABN AMRO Bank. A partire da quel momento, poteva essere considerato capitale di classe 1 di base. La conversione è stata effettuata al valore nominale (59). La misura ha consentito ad ABN AMRO II (rinominata ABN AMRO Bank) di fornire un contributo di 500 milioni di EUR ad ABN AMRO Z.

(114)

Per coprire i costi legati alla separazione di ABN AMRO N da ABN AMRO Bank, lo Stato olandese ha sottoscritto un titolo obbligazionario convertibile supplementare. Nel luglio 2009 è stata notificata una prima quota di circa 300 milioni di EUR (misura B2), mentre nel gennaio 2010 è stata notificata la parte restante, ossia 780 milioni di EUR (misura B3).

(115)

L’intero importo di 1,08 miliardi di EUR (ossia le misure B2 e B3 insieme) era necessario per coprire i seguenti costi:

480 milioni di EUR di costi di separazione ben definiti;

90 milioni di EUR per istituire uno sportello per il mercato monetario;

500 milioni di EUR per garantire un margine prudenziale.

(116)

Lo Stato olandese ha fornito un’ulteriore suddivisione dei costi di separazione di 480 milioni di EUR che riguardavano le obbligazioni incrociate ([0 - 200] milioni di EUR), la correzione delle lettere di ripartizione dei rischi ([0 - 200] milioni di EUR), il riacquisto di cartolarizzazioni ([0 - 200] milioni di EUR), il trasferimento da ABN AMRO R del rischio di mercato legato agli scambi di clienti di ABN AMRO N ([0 - 200] milioni di EUR), la cessazione degli strumenti di alleggerimento dei requisiti patrimoniali ([0 - 200] milioni di EUR) e costi vari di separazione e di chiusura ([0 - 300] milioni di EUR).

(117)

Dopo la separazione dalla società madre ABN AMRO Bank, ABN AMRO II doveva istituire un proprio sportello per il mercato monetario, il cui costo era di 90 milioni di EUR.

(118)

Infine, lo Stato olandese ha fornito altri 500 milioni di EUR di capitale per garantire che ABN AMRO N potesse operare con un margine superiore ai requisiti normativi minimi.

(119)

La fusione di FBN e ABN AMRO N poteva essere effettuata soltanto dopo aver risolto i problemi di concentrazione individuati nella decisione relativa alla concentrazione. Lo Stato olandese ha pertanto deciso di vendere New HBU e IFN a Deutsche Bank. Tale operazione ha tuttavia comportato un ulteriore fabbisogno di capitale di 470 milioni di EUR, al quale ABN AMRO N non poteva far fronte da sola. Lo Stato olandese ha deciso di intervenire fornendo un importo di 300 milioni di EUR sotto forma di titoli obbligazionari convertibili (60).

(120)

Per attuare la fusione, ABN AMRO N e FBN (e dopo la fusione il gruppo ABN AMRO) hanno dovuto pagare i costi di integrazione iniziali di 1,2 miliardi di EUR (al netto delle imposte) relativi ai costi degli esuberi, all’integrazione di piattaforme informatiche e alla ristrutturazione della rete di filiali. Poiché ABN AMRO N e FBN non erano in grado di finanziare esse stesse tali costi, lo Stato olandese ha deciso di fornire capitale sotto forma di titoli obbligazionari convertibili (61).

(121)

FBN è stata costretta ad aumentare il proprio capitale di classe 1 dopo che DNB (62) aveva comunicato che vi era una riduzione di capitale di classe 1 di circa 1,26 miliardi di EUR. Dopo la separazione dalla sua società madre Fortis SA/NV, FBN ha anche dovuto pagare 90 milioni di EUR per coprire i costi relativi all’istituzione di uno sportello di tesoreria, ai modelli, alle licenze e ai servizi di consulenza legati a Basilea.

(122)

Lo Stato olandese ha fornito l’ulteriore capitale necessario convertendo il debito di classe 2 con un valore nominale di 1,35 miliardi di EUR in capitale di classe 1. L’operazione non ha comportato quindi nuove risorse in contanti (63).

(123)

Quando hanno negoziato l’acquisizione di ABN AMRO Holding nel 2007, i membri del consorzio si sono resi conto che non tutti i fatti erano già noti all’epoca. L’AAC conteneva pertanto alcuni principi generali per adempiere taluni obblighi di pagamento, che sarebbero diventati evidenti soltanto durante il processo di separazione. Gli importi esatti risultavano da un processo di negoziazione al quale lo Stato olandese (e Fortis SA/NV in precedenza) aveva partecipato.

(124)

L’importo totale di 740 milioni di EUR riguarda:

[…]

Tali flussi finanziari in uscita sono in parte compensati dal fatto che lo Stato olandese ha ricevuto […] dagli altri membri del consorzio in relazione ai costi non recuperabili.

(125)

L’importo degli obblighi di pagamento nei confronti degli altri membri del consorzio (ossia 740 milioni di EUR) è stato versato in contanti, in parte direttamente agli altri membri del consorzio e in parte ad ABN AMRO Bank (ora RBS NV).

(126)

Anche dopo la cessione di New HBU, ABN AMRO Bank (ora RBS NV) e ABN AMRO II (o i suoi successor giuridici) resteranno responsabili nei confronti dei creditori di New HBU se New HBU non può rispettare i suoi obblighi nei confronti dei propri creditori. Allo stesso modo, New HBU dovrà far fronte a obbligazioni incrociate nei confronti dei creditori di ABN AMRO Bank e ABN AMRO II. Poiché le obbligazioni incrociate traevano origine dalla vendita di New HBU decisa da ABN AMRO II e dai suoi azionisti, spettava loro trovare una soluzione. La soluzione proposta implicava che lo Stato olandese e Deutsche Bank (ossia l’acquirente di New HBU) accettassero che New HBU e ABN AMRO II si indennizzassero a vicenda per le obbligazioni incrociate fornendosi garanzie, in modo da ridurre i requisiti patrimoniali previsti dalla normativa a un auspicato 20 %. In seguito a tale accordo, ABN AMRO II doveva fornire garanzie a New HBU per un importo di 950 milioni di EUR (che si sarebbe ridotto nel tempo in quanto le obbligazioni sarebbero giunte a scadenza) per le obbligazioni di New HBU nei confronti di ABN AMRO II e di ABN AMRO Bank (ora RBS NV). Poiché ABN AMRO II non aveva le risorse per fornire la garanzia necessaria riguardo alle obbligazioni nei confronti di ABN AMRO Bank (ora RBS NV), lo Stato ha fornito una controgaranzia sotto forma di garanzia sul debito di ABN AMRO Bank (ora RBS NV).

(127)

Lo Stato olandese ha stabilito per tale rischio un prezzo come se si trattasse di una garanzia statale sul debito subordinato di ABN AMRO Bank (ora RBS NV). Il prezzo – basato sulla raccomandazione della Banca centrale europea («BCE») relativa alle ricapitalizzazioni (64)– è stato fissato a 200 punti base più lo spread CDS medio (65).

(128)

La tabella 4 sintetizza le misure valutate nella presente decisione. La colonna «Motivo» corrisponde a quella della tabella 1 al punto (57) della decisione del 5 febbraio 2010. Come indicato nel considerando 110, in seguito alla separazione di ABN AMRO N e ABN AMRO Bank del 6 febbraio 2010, le misure e i relativi obiettivi sono stati rimescolati. Più specificamente, a partire da tale data la misura A è stata utilizzata per gli obiettivi della misura B3 (per quanto riguarda il margine prudenziale) e la misura B5 e viceversa.

Tabella 4

Misure di aiuto di Stato

Descrizione

Valore

(in miliardi di EUR)

Motivo

Entità giuridica alla quale le misure sono concesse

Misure oggetto della decisione dell’8 aprile 2009

Y1

Finanziamenti a breve termine

45

 

FBN

Y2

Finanziamenti a lungo termine

16,1

 

FBN (per consentire il rimborso a Fortis Bank SA/NV)

Z

Acquisizione di ABN AMRO N

6,5

 

FBN (prezzo di acquisto pagato rinunciando al debito)

Misure patrimoniali notificate nel luglio 2009 e attuate nei mesi di luglio/agosto 2009

Misura A

Strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali

Protezione con contratto di CDS su un portafoglio di 34,5 miliardi di EUR (con un effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali di 1,7 miliardi di EUR)

Ovviare alla riduzione di capitale di ABN AMRO Z

ABN AMRO Bank (ora RBS NV) e quindi ABN AMRO II (ora ABN AMRO Bank) alla data di separazione

Misura B1

Titolo obbligazionario convertibile

0,5

Misura B2

Titolo obbligazionario convertibile

0,3

Prima quota dei costi di separazione

ABN AMRO Bank NV (ora RBS NV) e quindi ABN AMRO II (ora ABN AMRO Bank al momento della separazione)

Altre misure patrimoniali notificate nel gennaio 2010

Misura B3

Titolo obbligazionario convertibile

0,78

Seconda quota dei costi di separazione e margine prudenziale di 0,5 miliardi di EUR

Importo di 967 milioni di EUR pagato a ABN AMRO Bank (ora RBS NV) e quindi trasferito ad ABN AMRO II (ora ABN AMRO Bank) alla separazione, la parte restante pagata direttamente ad ABN AMRO II

Misura B4

Titolo obbligazionario convertibile

0,3

Impatto sul patrimonio dovuto alla vendita di New HBU

Misura B5

Titolo obbligazionario convertibile

1,2

Costi di integrazione

Misura C

Conversione di capitale di classe 2 in capitale proprio

1,35

Riduzione di capitale di classe 1 a livello di FBN

FBN

Misura D

Pagamento in contanti ai partner del consorzio

0,74

Obblighi di pagamento derivanti dall’AAC

Altri partner del consorzio/ABN AMRO Bank (ora RBS NV)

Misura E

Garanzia su obbligazioni di 950 milioni di EUR

0,95

Obbligazioni incrociate derivanti dalla vendita di New

ABN AMRO II (ora ABN AMRO Bank)

3.   MOTIVI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3.1.   Motivi di avvio del procedimento indicati nella decisione dell’8 aprile 2009

(129)

Nella decisione dell’8 aprile 2009, la Commissione ha avviato il procedimento in quanto aveva motivo di ritenere che le misure Y1, Y2 and Z (66) rappresentassero aiuti di Stato a favore di FBN e ABN AMRO. La Commissione era del parere che tali misure consentissero a FBN e ABN AMRO N di restare sul mercato e di svolgere le loro attività. Aveva motivo di ritenere che tali misure fossero selettivamente vantaggiose per FBN e ABN AMRO N.

(130)

Nei considerando 29 e 30 della decisione dell’8 aprile 2009, la Commissione ha sottolineato che le misure X, Y1 e Y2 facevano parte dello stesso contratto di vendita, il cui scopo era separare FBN dal resto di Fortis SA/NV. La decisione del 3 dicembre 2008 era già giunta alla conclusione che, aderendo a tale contratto il 3 ottobre 2008, lo Stato olandese non aveva agito come un normale investitore in un’economia di mercato.

(131)

Nel considerando 33 della decisione dell’8 aprile 2009 la Commissione ha sostenuto che la misura Y1 risultava essere vantaggiosa per FBN in quanto FBN aveva ricevuto finanziamenti per un importo che non avrebbe potuto reperire sui mercati, che all’epoca erano in una situazione di caos totale. Tenendo presenti tale situazione di mercato estrema, la Commissione dubitava inoltre che i tassi di interesse applicati dallo Stato olandese sarebbero stati accettabili per un investiture privato. La Commissione ha anche sottolineato che la solidità del nuovo fornitore di finanziamenti sembrava vantaggiosa per FBN. FBN non dipendeva più da una società con problemi di liquidità in gravi difficoltà come Fortis SA/NV, ma riceveva finanziamenti dallo Stato olandese.

(132)

La Commissione dubitava che la misura Y1 fosse compatibile con la comunicazione della Commissione intitolata «L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale» (la «comunicazione relativa alle banche») (67) in quanto non era proporzionata né limitata al minimo necessario. Preoccupazioni più specifiche sono state sollevate nel considerando 52 della decisione dell’8 aprile 2009 sulla compatibilità dei seguenti elementi: (1) la remunerazione pagata da FBN, (2) il periodo massimo durante il quale FBN ha potuto beneficiare di finanziamenti, (3) la scadenza massima degli strumenti interessati e (4) il volume della linea di credito.

(133)

La Commissione ha anche sostenuto che la misura Y2 poteva contenere elementi di aiuti di Stato se al momento dell’acquisizione Fortis Bank SA/NV era in grado di richiedere il rimborso immediato dei prestiti a lungo termine in caso di variazione della proprietà di FBN. In effetti, qualora fosse esistita una clausola di rimborso legata alla proprietà, la misura Y2 avrebbe consentito a FBN di usufruire di prestiti a lungo termine ai tassi di interesse in vigore prima della crisi. La misura Y2 implicava che FBN non fosse costretta a trovare finanziamenti alternativi alle condizioni di mercato all’epoca prevalenti. Inoltre, poiché Fortis Bank SA/NV aveva il diritto di richiedere un rimborso, potrebbe essere messa in discussione la decisione dello Stato olandese di fornire prestiti a lungo termine anziché prestiti a breve termine. Pertanto, nella decisione dell’8 aprile 2009 la Commissione ha espresso dubbi riguardo al fatto che la misura Y2 contenesse aiuti di Stato per un periodo più a lungo termine di quanto strettamente necessario. Per poter valutare le implicazioni in materia di aiuti di Stato della misura Y2, la Commissione ha richiesto allo Stato olandese di fornire maggiori informazioni sui termini di rimborso anticipato dei contratti di prestito a lungo termine.

(134)

Nel considerando 54 della decisione dell’8 aprile 2009 la Commissione ha anche messo in dubbio che lo Stato olandese avesse adottato misure sufficienti per limitare indebite distorsioni della concorrenza, in linea con il punto (27) della comunicazione relativa alle banche.

(135)

La Commissione ha inoltre espresso dubbi sul fatto che AMRO N avesse – forse indirettamente – beneficiato delle misure di liquidità concesse a FBN. Pertanto, ha chiesto allo Stato olandese di fornire maggiori informazioni sulla posizione finanziaria e sulla strategia di finanziamento di ABN AMRO N.

(136)

Riguardo alla misura Z, la Commissione dubitava che lo Stato olandese avesse pagato a FBN il prezzo di mercato per l’acquisizione di ABN AMRO N. La Commissione ha osservato che lo Stato olandese aveva pagato un importo superiore a quello della valutazione delle «condizioni di mercato esistenti» del 2 ottobre 2008 effettuata dall’esperto dello Stato olandese […] nella relazione menzionata nel considerando 2. Inoltre, la Commissione ha osservato che lo Stato olandese non aveva applicato un fattore di correzione per tenere conto del declino del mercato azionario verificatosi tra ottobre e dicembre 2008 e che era particolarmente evidente per le azioni bancarie. Se lo Stato olandese aveva pagato un importo eccessivo per l’acquisto di ABN AMRO N, la misura Z equivaleva a un aiuto di Stato per la ricapitalizzazione di FBN.

(137)

In generale, nella decisione dell’8 aprile 2008 la Commissione ha anche osservato che lo Stato olandese non aveva ancora presentato una valutazione di FBN e ABN AMRO N da parte della DNB. Lo Stato olandese non aveva neppure fornito un piano di redditività o un piano di ristrutturazione con dettagliate previsioni finanziarie. Poiché non era disponibile un piano di redditività né un piano di ristrutturazione, la Commissione non poteva determinare se, in seguito alle misure X, Y1, Y2 e Z, ABN AMRO N e FBN disponevano di capitali sufficienti e potevano ottenere un livello di redditività accettabile.

3.2.   Motivi per estendere il procedimento di cui alla decisione del 5 febbraio 2010

(138)

Quando il 17 luglio 2009 e il 15 gennaio 2010 lo Stato olandese ha notificato misure supplementari a favore di FBN e ABN AMRO N come misure che non costituiscono aiuti di Stato, la Commissione ha ritenuto che alcune di tali misure supplementari rappresentassero aiuti di Stato supplementari a favore di FBN e ABN AMRO N.

(139)

Nella decisione del 5 febbraio 2010 la Commissione ha osservato che in base all’AAC lo Stato olandese aveva alcuni obblighi, che non erano obblighi di ABN AMRO N. Le misure adottate dallo Stato olandese per rispettare gli obblighi derivanti dall’AAC (e in particolare l’obbligo di sostenere il costo di ABN AMRO Z e l’obbligo di separare ABN AMRO N da ABN AMRO Bank) non si configurerebbero a prima vista come aiuti di Stato a favore di ABN AMRO N.

(140)

La Commissione ha affermato che le misure A e B1 sembravano essere intese principalmente a coprire la riduzione di capitale di ABN AMRO Z, tuttavia nel contempo non era chiaro alla Commissione se non esisteva anche un vantaggio indiretto per le attività economiche di ABN AMRO N. A questo proposito, la Commissione voleva sapere se ABN AMRO N e ABN AMRO Z, senza uno status giuridico separato, erano sufficientemente autonome tra loro. La Commissione voleva anche ricevere maggiori informazioni sui motivi alla base della riduzione di capitale di ABN AMRO Z e, per esempio, sul trasferimento di azioni di Unicredito da ABN AMRO Z a ABN AMRO N. La Commissione aveva anche dubbi riguardo alla remunerazione riconosciuta da ABN AMRO N a ABN AMRO Z per lo svolgimento di funzioni di sede principale. La Commissione sospettava che la sottocapitalizzazione di ABN AMRO Z, o almeno una sua parte, fosse legata al fatto che ABN AMRO N non aveva pagato un prezzo di mercato per i servizi di sede principale di ABN AMRO Z.

(141)

Anche se la separazione di AMRO N da ABN AMRO Bank è un obbligo per lo Stato olandese in base all’AAC, la Commissione non poteva escludere che la ricapitalizzazione di Stato con cui sono stati finanziati i costi di separazione potesse costituire un aiuto di Stato. La Commissione ha osservato che non tutti i costi classificati come costi di separazione erano in senso stretto collegati agli obblighi di separazione descritti nell’AAC. La Commissione ha sottolineato che la categoria «costi di separazione» includeva un importo di 500 milioni di EUR che era necessario per fornire al gruppo ABN AMRO un margine prudenziale superiore ai requisiti prudenziali minimi.

(142)

La Commissione ha osservato che lo Stato olandese aveva aiutato FBN e ABN AMRO N a pagare i costi relativi alla fusione. Per risolvere i problemi di concentrazione creati dalla fusione, ABN AMRO N ha deciso di vendere IFN e New HBU, con la conseguenza di una nuova riduzione di capitale. La Commissione ha osservato che FBN e ABN AMRO N potevano trarre vantaggi dalla fusione (per esempio, le sinergie derivanti dalla fusione, i vantaggi di essere una società più forte con quote di mercato più elevate sul mercato olandese, …), mentre lo Stato olandese ha finanziato i costi iniziali. A questo proposito, la Commissione ha osservato che lo Stato olandese non aveva alcun obbligo giuridico di pagare tali costi in quanto traevano origine dalla decisione dello Stato olandese del 21 novembre 2008 di procedere alla fusione di FBN e ABN AMRO N e non dall’AAC.

(143)

La Commissione ha preso atto del fatto che la fusione e le condizioni specifiche che riguardano la separazione hanno determinato obbligazioni incrociate (misura E). Il diritto societario olandese implicava che ABN AMRO Bank (ora RBS NV) e ABN AMRO II mantenessero la responsabilità nei confronti dei detentori di titoli di debito di New HBU qualora New HBU (o il suo nuovo proprietario, Deutsche Bank) non avesse rispettato i suoi obblighi di pagamento. New HBU aveva obblighi analoghi nei confronti dei detentori di titoli di debito di ABN AMRO Bank (ora RBS NV) e ABN AMRO II. La Commissione non poteva escludere che la soluzione di indennizzazione, che implicava che lo Stato olandese garantisse i detentori di titoli di debito di ABN AMRO Bank (ora RBS NV) con un premio di 200 punti base più il valore medio dello spread dei CDS, si configurasse come aiuto di Stato.

(144)

La Commissione ha espresso dubbi anche riguardo alla concezione dello strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali (misura A). La Commissione ha riconosciuto che la misura A era sostanzialmente diversa da alter misure riguardanti le attività deteriorate in quanto non era stata attuata per proteggere ABN AMRO N da ulteriori diminuzioni delle attività tossiche con una valutazione estremamente incerta. La Commissione ha tuttavia ritenuto che, per essere compatibile con il mercato interno, la misura A doveva essere conforme ai principi generali della comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (68) (la «comunicazione sulle attività deteriorate»). Più specificamente, devono esistere prove sufficienti di un’adeguata fissazione dei prezzi, nel senso che la banca non dovrebbe trasferire le perdite previste allo Stato. A questo proposito, la Commissione voleva anche capire gli effetti che alcuni elementi contrattuali specifici (per esempio, il meccanismo di riduzione e la soglia per le perdite relative alla quota garantita dalla banca (vertical slice)] avrebbero avuto sui flussi di cassa e la fissazione dei prezzi effettivi. Infine, la Commissione ha anche espresso dubbi sulla scarsità di incentivi che potessero garantire che ABN AMRO N avrebbe posto fine allo strumento nel momento in cui non fosse più stato strettamente necessario.

(145)

La Commissione dubitava che il piano di ristrutturazione del dicembre 2009 rispettasse i criteri fissati nella comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (69) (la «comunicazione relativa alla ristrutturazione») in termini di redditività, condivisione degli oneri e indebite distorsioni della concorrenza.

(146)

La Commissione ha riconosciuto che il gruppo ABN AMRO avrebbe a prima vista realizzato proventi sufficienti per coprire tutti i suoi costi di gestione (comprese le svalutazioni) e ottenuto un rendimento del capitale netto accettabile. Tuttavia, la Commissione ha anche sottolineato che il rendimento del capitale netto del gruppo ABN AMRO dipendeva in larga misura dalla realizzazione di alcuni presupposti fondamentali. In primo luogo, se il gruppo ABN AMRO vuole diventare efficiente sotto il profilo dei costi con un rapporto costi operativi/reddito accettabile, è indispensabile che attui le sinergie previste (ossia 1,1 miliardi di EUR al lordo delle imposte a fronte di un utile netto di […] miliardi di EUR nel 2013). In secondo luogo, come indicato nel considerando 118 della decisione del 5 febbraio 2010, per la redditività del gruppo ABN AMRO rivestiva fondamentale importanza anche il fatto che il gruppo potesse migliorare il proprio margine di interesse netto rispetto ai bassi livelli di FBN e ABN AMRO N della seconda metà del 2008 e della prima metà del 2009. Nella sua decisione del 5 febbraio 2010, la Commissione ha precisato di aver bisogno di maggiori informazioni al riguardo in modo da poter valutare l’effettivo ripristino della redditività a lungo termine.

(147)

La Commissione ha anche sottolineato che il piano di ristrutturazione del dicembre 2009 non comprendeva ancora previsioni finanziarie per uno scenario più sfavorevole come richiesto al punto (13) della comunicazione relativa alla ristrutturazione. La Commissione ha pertanto richiesto tali previsioni, per consentirle di verificare in quale modo il gruppo ABN AMRO si sarebbe comportato in condizioni di mercato di maggiore stress.

(148)

La Commissione ha anche osservato che il piano di ristrutturazione del dicembre 2009 conteneva poche informazioni sulle sottodivisioni più piccole, impedendo alla Commissione di stabilire se erano stati affrontati in maniera sufficiente tutti i problemi di redditività a tale livello. Più specificamente, la Commissione dubitava che fosse sufficientemente garantita la redditività di PFS, una divisione di FBN, che nel 2008 aveva subito considerevoli perdite nell’ambito del caso Madoff.

(149)

La Commissione dubitava che l’aiuto di Stato fosse limitato al minimo necessario per ripristinare la redditività del gruppo ABN AMRO. A questo proposito, ha sottolineato che il gruppo ABN AMRO aveva precisato che intendeva effettuare limitate acquisizioni aggiuntive che riteneva necessarie per recuperare le competenze sui prodotti che erano state perse durante i processi di separazione da Fortis SA/NV e ABN AMRO Holding. Nella decisione del 5 febbraio 2010, la Commissione ha sostenuto che gli aiuti di Stato non devono essere utilizzati per finanziare acquisizioni o nuovi investimenti salvo che siano essenziali per ripristinare la redditività di un’impresa. La Commissione ha chiesto allo Stato olandese di fare maggiore chiarezza sulla politica in materia di acquisizioni del gruppo ABN AMRO e di fornire, tra gli altri, un elenco dettagliato delle attività che il gruppo ABN AMRO doveva riorganizzare per motivi di redditività.

(150)

La Commissione ha anche espresso dubbi sul fatto che tutti i fornitori di capitale ibrido di FBN e ABN AMRO N avessero pagato la loro parte della ristrutturazione. La Commissione dubitava che, per esempio, gli azionisti privilegiati di FBN (70) non avessero contribuito in misura sufficiente per garantire che l’intervento dello Stato olandese non fosse limitato al minimo necessario.

(151)

Anche in termini di durata l’aiuto di Stato dovrebbe essere limitato al minimo necessario. A questo proposito, la Commissione ha osservato che alcune misure erano necessarie per affrontare problemi temporanei, tuttavia dubitava che lo Stato olandese avesse adottato provvedimenti sufficienti per garantire che le misure sarebbero state abrogate nel momento in cui non fossero state più necessarie.

(152)

Riguardo alla misura A, la Commissione ha osservato che lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali sarebbe diventato poco allettante nel momento in cui ABN AMRO N avesse potuto attuare i requisiti di Basilea II. Sebbene lo strumento in questione contenesse elementi in base ai quale era possibile rescindere anticipatamente il contratto, la Commissione ha osservato che non esisteva un calendario chiaro per l’uscita dello Stato olandese.

(153)

Per quanto riguarda inoltre il margine prudenziale di 500 milioni di EUR, la Commissione ha sottolineato che l’intenzione era che il gruppo ABN AMRO sostituisse tale importo con capitale autofinanziato. Anche in questo caso, la Commissione ha sottolineato che non esisteva alcun tipo di indicazione riguardo ai tempi.

(154)

In merito ai costi di integrazione di 1,2 miliardi di EUR (ossia la misura B5), la Commissione ha osservato che lo Stato olandese sosteneva che tali costi avrebbero comportato importanti sinergie di 1,1 miliardi di EUR (al lordo delle imposte) all’anno, che in linea di principio potevano essere utilizzate per rimborsare l’aiuto di Stato. Ciononostante, la Commissione ha osservato che lo Stato olandese non aveva istituito un meccanismo che garantisse tale rimborso. Riguardo al fabbisogno di capitale legato alla vendita di New HBU, la Commissione ha concluso che i requisiti patrimoniali legati alla protezione del credito si sarebbero ridotti rapidamente in quanto i prestiti sarebbero giunti gradualmente a scadenza. La Commissione ha ancora una volta sottolineato che l’aiuto di Stato doveva essere rimborsato nel momento in cui non fosse stato più necessario.

(155)

In termini di distorsione della concorrenza, la Commissione ha sottolineato che il fabbisogno di capitale di FBN e ABN AMRO N derivava in una certa misura dalla loro separazione dalle ex società madri e dai costi di integrazione iniziali, e non dall’assunzione di eccessivi rischi o dalla cattiva gestione all’interno di FBN e ABN AMRO N. In questo contesto, la Commissione ha concluso che con ogni probabilità non sarebbero state necessarie altre cessioni.

(156)

Nel contempo tuttavia, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il piano di ristrutturazione del dicembre 2009 contenesse sufficienti misure comportamentali per garantire che FBN e ABN AMRO N non avrebbero utilizzato l’aiuto di Stato per crescere a scapito dei loro concorrenti, per esempio attuando una politica dei prezzi insostenibile o acquisendo altri istituti finanziari, riducendo gli incentivi per i non beneficiari a competere, investire e innovare e scoraggiando l’ingresso nel mercato bancario olandese.

(157)

In termini di uscita, la Commissione ha sostenuto che sarebbe stato utile se lo Stato olandese avesse definito e comunicato chiaramente una strategia di uscita. In effetti, gli interventi massicci e ripetuti dello Stato olandese potevano essere percepiti dai depositanti come il segno di un suo sostegno permanente.

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

4.1.   Prima serie di osservazioni di Van Lanschot (lettera del 6 maggio 2009)

(158)

La reclamante sosteneva che grazie all’aiuto di Stato e alla proprietà statale, FBN e ABN AMRO N (comprese le loro controllate come MoneYou e Mees Pierson) offrivano tassi di interesse elevati in maniera insostenibile sui risparmi e i depositi di privati, destabilizzando il mercato bancario olandese.

(159)

La reclamante riteneva che i tassi di interesse offerti da FBN e ABN AMRO N fossero causa di perdite. A questo proposito, faceva riferimento al fatto che i tassi EURIBOR erano diminuiti dal 5 % nel settembre 2008 a meno del 2 % nei mesi di gennaio/febbraio 2009, mentre i tassi di interesse offerti da FBN e ABN AMRO N sui risparmi erano aumentati.

(160)

La reclamante sottolinea inoltre le caratteristiche specifiche del mercato bancario privato olandese rispetto al mercato bancario al dettaglio, che tendono ad aumentare l’effetto distorsivo delle misure adottate. I risparmi nel settore bancario privato sono in media maggiori di quelli del settore bancario al dettaglio. Per i risparmi di modesta entità, i clienti sono meno preoccupati riguardo al profilo di rischio della banca in quanto sono tutelati dal programma di garanzia dei depositi olandese (fino a un importo di 100 000 EUR). La consapevolezza del rischio aumenta tuttavia quando si supera tale soglia, che è un caso molto comune nel settore bancario privato.

(161)

La reclamante ha anche sostenuto che FBN e ABN AMRO N beneficiano di una garanzia di Stato implicita e che i clienti di FBN e ABN AMRO N sono convinti che lo Stato olandese non consenta alle banche di proprietà dello Stato di fallire.

(162)

La reclamante – che aveva affrontato la crisi senza aiuti di Stato – sottolineava che aveva subito gravi ripercussioni in seguito al comportamento distorsivo di FBN e ABN AMRO N in quanto tradizionalmente dipendeva in larga misura dal mercato olandese dei risparmi per finanziare le proprie attività (71). In termini assoluti, la reclamante aveva risparmi e depositi pari a 15 miliardi di EUR, con la conseguenza che un aumento dell’1 % dei tassi di interesse poteva costare alla società circa 150 milioni di EUR all’anno (72). Oltre all’aumento dei costi, vi era anche un effetto di volume in quanto Van Lanschot perdeva clienti.

4.2.   Osservazioni successive di Van Lanschot (lettere del 21 e del 28 agosto 2009)

(163)

Secondo la reclamante, il comportamento inusuale di FBN e ABN AMRO N era continuato nei mesi estivi del 2009.

(164)

Quale argomento supplementare, la reclamante ha fatto riferimento al volume insolitamente elevato e alle variazioni delle quote di mercato nel mercato dei risparmi olandese tradizionalmente stabile. A questo proposito, la reclamante ha richiamato l’attenzione sui comunicati stampa di FBN e ABN AMRO N che riportavano flussi di depositi in entrata di 9 miliardi di EUR e 21 miliardi di EUR rispettivamente nella prima metà del 2009 (73). La reclamante riteneva tali dati estremamente elevati tenuto conto del fatto che il mercato dei risparmi olandese vale in totale circa 287 miliardi di EUR.

(165)

Quale ulteriore dimostrazione di modalità di fissazione dei prezzi inconsuete, il denunciante ha fatto riferimento al fatto che i tassi di interesse sui risparmi in paesi vicini quali Belgio, Francia e Germania avevano seguito la riduzione dei tassi EURIBOR, mentre i tassi di interesse sui risparmi nei Paesi Basi erano rimasti tenacemente elevati.

4.3.   Osservazioni di ABN AMRO Bank (lettera del 6 luglio 2009)

(166)

Esprimendosi sulla decisione dell’8 aprile 2009 con cui è stato avviato il procedimento di indagine formale, ABN AMRO Bank (ossia la società madre di ABN AMRO N) ha fornito maggiori informazioni sulla sua posizione finanziaria e sulla sua strategia di finanziamento. ABN AMRO Bank ha negato di aver beneficiato, direttamente o indirettamente, di aiuti al finanziamento forniti a FBN (misure Y1 e Y2). ABN AMRO Bank ha sottolineato che non aveva bisogno di aiuti per finanziarsi nel periodo di crisi grazie alla sua strategia di finanziamento diversificata. Ha anche posto in evidenza che le statistiche sulla sua liquidità restavano entro i limiti regolamentari ed entro i suoi limiti interni.

5.   OSSERVAZIONI DELLO STATO OLANDESE

5.1.   Osservazioni dello Stato olandese sulla decisione dell’8 aprile 2009

(167)

Lo Stato olandese ha riconosciuto che FBN aveva potuto proseguire le proprie attività grazie alla sua acquisizione da parte dello Stato (74), tuttavia ha sostenuto che l’acquisizione era in linea con il cosiddetto «principio dell’investitore in un’economia di mercato». Ne consegue che, secondo lo Stato olandese, non esisteva un vantaggio selettivo e pertanto non esistevano aiuti di Stato. Lo Stato olandese ha ritenuto che, sebbene le operazioni integrate del 3 ottobre 2008 fossero principalmente intese a prevenire la destabilizzazione di FBN e ABN AMRO N e del sistema bancario olandese in generale, acquistando partecipazioni in FBN e ABN AMRO N intendeva ottenere un rendimento a lungo termine positivo. Lo Stato olandese ha sottolineato che il prezzo per FBN (compresa ABN AMRO N) rientrava nei limiti della valutazione del suo esperto esterno.

(168)

Lo Stato olandese ha sostenuto di aver pagato un prezzo di mercato equo per FBN, sottolineando tuttavia che se avesse pagato un importo eccessivo, il pagamento sarebbe stato un aiuto di Stato a favore di Fortis SA/NV (che era la società venditrice) e non un aiuto di Stato a favore di FBN.

(169)

Riguardo alla misura Y1, lo Stato olandese ha sostenuto di aver fornito finanziamenti a breve termine a FBN alle condizioni di mercato. Ha affermato che prima della crisi FBN aveva ricevuto finanziamenti dalla società madre ai tassi EONIA o EURIBOR senza alcun altro spread. Lo Stato olandese ha sostenuto che le modalità di fissazione dei prezzi che applicava (descritte nel considerando 96) erano in linea con la prassi del mercato. Più specificamente, ha anche sostenuto che il suo sistema di fissazione dei prezzi utilizzato per il periodo dopo il 5 novembre 2008 (con uno spread di 50 punti base per prestiti di più di tre mesi) era in linea con il programma di garanzia olandese (75).

(170)

Riguardo al periodo durante il quale era stata resa disponibile la linea di credito di FBN, lo Stato olandese ha spiegato che aveva avviato negoziati sulla cessazione della linea di credito nel gennaio 2009 allo scopo di porre fine a tale linea il più presto possibile. Tenuto conto di questo obiettivo, nel marzo 2009 lo Stato olandese ha introdotto un nuovo sistema di fissazione dei prezzi in due fasi, che rendeva i finanziamenti più costosi al superamento di una soglia predefinita. Lo Stato olandese ha presupposto che FBN potesse rimborsare il credito pagando un importo compreso tra 4 e 5 miliardi di EUR al mese e intendeva porre fine alla linea di credito entro la fine del 2009. In realtà, FBN ha rimborsato la linea di credito più velocemente del previsto. La linea di credito era già terminata il 1o luglio 2009.

(171)

Lo Stato olandese ha sostenuto che la scadenza massima del credito fornito nell’ambito della linea di credito era proporzionata. A questo proposito, lo Stato olandese ha spiegato che nel primo periodo (vale a dire dal 6 al 23 ottobre 2008), aveva concesso crediti con una scadenza di poche settimane. Quando in seguito la linea di credito è stata adeguata, la scadenza massima è stata prorogata a nove mesi per evitare un’eccessiva concentrazione di rimborsi.

(172)

Lo Stato olandese ha spiegato che il volume totale della linea di credito (ossia 5 miliardi di EUR overnight (a un solo giorno) e 40 miliardi di finanziamenti a più lungo termine) era basato sul fabbisogno di finanziamenti effettivo di FBN e che pertanto costituiva il minimo necessario. La linea di credito a breve termine di 45 miliardi di EUR teneva conto della normale volatilità della posizione finanziaria di FBN e consentiva inoltre a FBN di rimborsare immediatamente circa 34 miliardi di EUR a Fortis SA/NV.

(173)

Riguardo ai prestiti a lungo termine (vale a dire la misura Y2), lo Stato olandese ha riconosciuto che Fortis Bank SA/NV avrebbe potuto richiedere il rimborso dei prestiti a tasso di interesse fisso (ma non dei prestiti a tasso variabile) (76). Lo Stato olandese ha sostenuto che aveva soltanto sostituito Fortis Bank SA/NV lasciando invariate tutte le condizioni dei contratti esistenti. Secondo lo Stato olandese, il contratto tra Fortis Bank SA/NV e FBN era un normale contratto di mercato tra operatori privati del mercato. Lo Stato olandese ha sostenuto che, poiché aveva sostituito un investiture in un’economia di mercato, il suo comportamento era automaticamente in linea con il principio dell’investitore in un’economia di mercato. In quanto tale, lo Stato olandese ha ritenuto di non dover giustificare i motivi per cui i tassi avrebbero potuto essere più elevati o per cui avrebbe dovuto sostituire i prestiti a lungo termine con prestiti a più breve termine (77).

(174)

Lo Stato olandese ha anche sostenuto che era molto comune per le imprese che intendevano effettuare acquisizioni fornire contemporaneamente liquidità alle collegate appena acquisite.

(175)

Riguardo agli eventuali aiuti di Stato diretti o indiretti forniti a ABN AMRO N, lo Stato olandese ha negato che ABN AMRO N abbia ricevuto finanziamenti dallo Stato olandese o da FBN. Lo Stato olandese ha spiegato che ABN AMRO N, con la sua ampia rete nel settore dei servizi bancari privati e al dettaglio, disponeva di per sé di fondi sufficienti.

(176)

In merito alla misura Z, lo Stato olandese ha sostenuto che il prezzo dell’operazione di 6,5 miliardi di EUR era un prezzo di mercato equo. Ha sottolineato che il prezzo era compreso tra la valutazione alle «condizioni di mercato attuali» di [4 - 6,5] miliardi di EUR e la valutazione «per la durata del ciclo» di [6,5 - 9] miliardi di EUR secondo i calcoli effettuati dal suo esperto esterno di valutazioni all’inizio di ottobre 2008 (prima dell’operazione del 3 ottobre 2008). Riguardo al fatto che l’acquisizione (misura Z) era stata effettuata due mesi e mezzo dopo tale valutazione, lo Stato olandese ha ritenuto che non fossero necessarie rettifiche in quanto nella valutazione degli inizi di ottobre 2008 erano già state prese in considerazione le incertezze (78). Lo Stato olandese ha anche sostenuto che i servizi bancari di investimento e le attività tossiche erano di solito alla base dei problemi di fiducia nei confronti di altre banche, con la conseguenza di una considerevole riduzione del prezzo delle azioni delle banche in questione. ABN AMRO N, per contro, con il suo profilo stabile nel settore bancario commerciale e al dettaglio, era sostanzialmente diversa da altre banche. Tenuto conto di questo contesto, lo Stato olandese ha sostenuto che la rettifica del prezzo per analogia con altre banche non aveva alcun senso.

(177)

Lo Stato olandese ha anche sottolineato che altri membri del consorzio, e in particolare RBS, dovevano approvare l’operazione e che […]. Lo Stato olandese ha anche fatto riferimento ai punti (166) e (177) della relazione preliminare di esperti presentata nel corso della riunione generale degli azionisti di Fortis SA/NV svoltasi l’11 febbraio 2009 a Bruxelles (79), affermando che tali punti sostengono l’argomentazione dello Stato olandese secondo cui il 3 ottobre 2008 aveva pagato per FBN, ABN AMRO N, Fortis Insurance e Fortis Corporate Insurance un prezzo equo, che costituisce quindi un prezzo di riferimento valido per la vendita del dicembre 2008.

(178)

Lo Stato olandese ha attuato la misura Z rinunciando ai crediti vantati nei confronti di FBN. Inoltre, lo Stato olandese ha sostenuto che la Commissione, nel caso in cui fosse arrivata alla conclusione che la misura Z implicava aiuti di Stato, doveva applicare una rettifica. Poiché strumenti simili di altre banche venivano venduti a un prezzo notevolmente scontato rispetto al valore nominale (80), era logico che anche il valore di mercato degli strumenti di debito cui lo Stato olandese aveva rinunciato era inferiore al valore nominale. In altre parole, dalla situazione di mercato esistente risultava che lo Stato olandese non aveva diritto al valore nominale, ma a un valore di mercato inferiore. Lo Stato olandese ha sostenuto che, tenendo conto della situazione di mercato esistente, aveva diritto soltanto a un valore di mercato di [4,55 - 5,85] miliardi di EUR (quindi il valore nominale dei prestiti di 6,5 miliardi di EUR rettificato per uno sconto del prezzo di mercato di [0,65 - 1,95] miliardi di EUR).

(179)

Il 18 giugno 2009 il ministero delle Finanze olandese ha trasmesso alla Commissione la valutazione di FBN effettuata da DNB come richiesto nella decisione dell’8 aprile 2009. […] (81), (82), (83)

(180)

Con lettera del 20 gennaio 2010, DNB ha anche informato la Commissione riguardo a […] ABN AMRO N. […]

5.2.   Osservazioni dello Stato olandese sulla decisione del 5 febbraio 2010

(181)

In generale, lo Stato olandese ha sostenuto che le misure adottate non costituivano un aiuto di Stato in quanto:

i)

non avvantaggiavano ABN AMRO N o FBN,

ii)

erano necessarie per separare ABN AMRO N e FBN dalle rispettive ex società madri e derivavano da obblighi contrattuali dello Stato olandese quale successore di Fortis SA/NV nell’AAC,

iii)

erano economicamente giustificate dal punto di vista di un investitore privato.

(182)

Lo Stato olandese ha sostenuto che la Commissione doveva applicare il principio dell’investitore in un’economica di mercato a ogni singola misura adottata dallo Stato olandese. Per quanto riguarda in particolare le misure legate alla fusione (ossia le misure B4 e B5), lo Stato olandese ha sottolineato che la fusione era un investimento con un valore netto attuale positivo e che pertanto era compatibile con il principio dell’investitore in un’economia di mercato.

(183)

In altre parole, lo Stato olandese non ha accettato la posizione preliminare della Commissione, formulata nel considerando 96 della decisione del 5 febbraio 2010, secondo cui il principio dell’investitore in un’economia di mercato non valeva per le misure che hanno fatto seguito alle operazioni integrate del 3 ottobre 2008, in quanto tali misure facevano parte di una più ampia operazione di salvataggio e di ristrutturazione.

(184)

Lo Stato olandese ha riconosciuto che le norme in materia di aiuti di Stato implicano che il principio dell’investitore in un’economia di mercato non si applica quando vengono effettuati vari apporti di capitale interconnessi entro un breve periodo di tempo. Ciononostante, ha sostenuto che questa analisi non valeva per FBN e ABN AMRO N in quanto era del parere che le operazioni integrate del 3 ottobre 2008 non contenevano misure di aiuto di Stato e, inoltre, le misure successive non erano legate all’operazione iniziale.

(185)

Lo Stato olandese ha sostenuto che la Commissione doveva tenere conto della situazione molto specifica in cui lo Stato olandese era stato costretto ad acquistare FBN. Lo Stato olandese ha anche sottolineato che la vendita di New HBU era stata molto onerosa per lo Stato olandese e per ABN AMRO N con un impatto patrimoniale negativo di 470 milioni di EUR.

(186)

Lo Stato olandese ha sostenuto di aver basato tutte le sue misure sui principi fissati nella comunicazione relativa alle banche (84) e nella comunicazione della Commissione La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (85) (la «comunicazione relativa alla ricapitalizzazione»). In generale, lo Stato olandese ha sostenuto che le sue misure erano adeguatamente mirate, proporzionate alle sfide da affrontare e concepite in modo da ridurre al minimo le ricadute sui concorrenti.

(187)

Lo Stato olandese ha sostenuto che la misura A e la misura B1 non potevano essere considerate aiuti di Stato, in quanto lo Stato aveva l’obbligo contrattuale di risolvere i problemi di capitale cui doveva far fronte ABN AMRO Z. Nell’ambito dell’AAC, lo Stato olandese aveva l’obbligo contrattuale di attuare la separazione di ABN AMRO Holding. DNB consentiva l’avvio della separazione di ABN AMRO II soltanto se tutti i membri del consorzio avevano pagato la loro quota della riduzione di capitale di ABN AMRO Z. Lo Stato olandese ha ammesso di aver fornito capitale a ABN AMRO Z tramite ABN AMRO N, sottolineando tuttavia che ABN AMRO N aveva agito soltanto come intermediario. In definitiva, ABN AMRO N si era limitata a trasmettere capitale a ABN AMRO Z e la misura A non avvantaggiava selettivamente ABN AMRO N.

(188)

Riguardo al fatto che la riduzione di capitale di ABN AMRO Z fosse o meno la conseguenza di vantaggi selettivi concessi a ABN AMRO N, lo Stato olandese ha affermato che i membri del consorzio avevano già garantito all’epoca dell’acquisizione di ABN AMRO Holdings da parte del consorzio (cfr. considerando 33] che le attività delle varie «tracking shares» (cfr. considerando 35] fossero sufficientemente indipendenti le une dalle altre. Tale disposizione implicava anche l’esistenza di una chiara distinzione tra le attività di ABN AMRO N e ABN AMRO Z, ossia, per esempio, che ABN AMRO N aveva la propria struttura di governo societario e la propria rendicontazione. Lo Stato olandese ha anche richiamato l’attenzione della Commissione sul fatto che dal 6 febbraio 2010 ABN AMRO N aveva uno status giuridico separato (86).

(189)

Lo Stato olandese ha anche fornito la prova che la riduzione di capitale di ABN AMRO Z esisteva già al momento dell’acquisizione del 3 ottobre 2008. Il bilancio iniziale di ABN AMRO Z riportava già un risultato negativo di 7,4 miliardi di EUR il 3 ottobre 2008 e la partecipazione di Fortis SA/NV in questo contesto era di circa 2,5 miliardi di EUR. Riguardo alle fonti della riduzione di capitale, lo Stato olandese ha ammesso che era stato effettuato un trasferimento di 1 miliardo di EUR di azioni di Unicredito da ABN AMRO Z alle «tracking shares» operative (fra cui circa 300 milioni di EUR a ABN AMRO N), tuttavia ha fornito informazioni da cui risultava che il trasferimento di azioni di Unicredito aveva avuto luogo nel febbraio 2008, molto prima dell’intervento dello Stato olandese. Il trasferimento di azioni di Unicredito non poteva quindi essere considerato un aiuto di Stato.

(190)

In merito ai costi sostenuti da ABN AMRO Z in relazione alle funzioni di sede principale, lo Stato olandese ha sottolineato che tali costi sono nettamente diminuiti dopo l’acquisizione di ABN AMRO Holding da parte dei membri del consorzio descritta nel considerando 33. Poiché i membri del consorzio non avevano interesse a mantenere una sede principale integrata di grandi dimensioni, era logico mantenere i costi al minimo possibile. I dati forniti dallo Stato olandese dimostrano che i costi per le funzioni del gruppo sostenuti da ABN AMRO Z sono stati pari a [0 - 0,5] miliardi di EUR nel 2008 e a [0 - 0,2] miliardi di EUR nel 2009, che sono importi considerati trascurabili dallo Stato olandese. Lo Stato olandese ha anche sottolineato che aveva l’obbligo di assorbire tali costi quando ha sostituito Fortis SA/NV nell’ambito dell’AAC, in seguito all’acquisizione di FBN (compresa ABN AMRO N) il 3 ottobre 2008.

(191)

Qualora la Commissione ritenesse la misura A un aiuto di Stato, lo Stato olandese ha sostenuto che non si applicherebbe la comunicazione sulle attività deteriorate (87). Secondo lo Stato olandese, non vi era alcuna incertezza riguardo alla valutazione delle attività protette, che pertanto non potevano essere considerate «deteriorate» nel senso utilizzato nella comunicazione. Qualora la Commissione non condivida il suo punto di vista, il governo olandese ha affermato che i CDS di ABN AMRO N erano comunque conformi ai principi generali di tale comunicazione. Inoltre, ha sostenuto che lo strumento di protezione del credito era necessario e proporzionato, mantenendo al minimo le distorsioni della concorrenza.

(192)

Lo Stato olandese ha affermato che la remunerazione dello strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali (un ricavo del 10 % del capitale reso disponibile) era sufficientemente elevata. Ha anche fornito la prova che il segmento first loss di 20 punti base era molto più elevato delle perdite previste. Lo Stato olandese ha sostenuto che le perdite storiche (vale a dire [0 - 15] punti base) e le perdite previste nel 2010 (vale a dire [0 - 30] punti base) sul portafoglio dei crediti ipotecari di ABN AMRO N consentivano di prevedere con buona probabilità una serie di perdite che avrebbero potuto verificarsi in futuro. Anche le informazioni di mercato riportate nelle relazioni di rating (88) hanno confermato che il segmento first loss superava le perdite previste. Lo Stato olandese ha anche fatto riferimento a un documento della banca di investimento […], che simulava il modo in cui i flussi di cassa dello Stato olandese variavano in vari scenari di stress.

(193)

Lo Stato olandese ha anche ritenuto che lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali contenesse sufficienti incentivi di uscita. Lo Stato olandese ha richiamato l’attenzione della Commissione sulle richieste incluse nello strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali e sul fatto che tale strumento sarebbe diventato poco allettante dopo che al gruppo ABN AMRO fosse stato consentito di operare in base ai requisiti di Basilea II. In questo contesto, lo Stato olandese ha ritenuto che ABN AMRO N avrebbe fatto ricorso allo strumento in questione nel gennaio 2011, quando la transizione ai requisiti di Basilea II avrebbe potuto comportare una riduzione del capitale reso disponibile.

(194)

Lo Stato olandese ha spiegato che i costi di separazione (ossia le misure B2 e B3) erano la conseguenza dell’AAC, di cui lo Stato olandese era di fatto una parte aderente dal 3 ottobre 2008. In base ai termini dell’AAC, lo Stato – a differenza di ABN AMRO N – aveva l’obbligo di suddividere ABN AMRO Holding in tre parti. Lo Stato olandese ha negato che tali costi costituissero per ABN AMRO N un vantaggio e ha anche spiegato di aver pagato i costi di separazione in quanto lo Stato aveva l’obbligo contrattuale di attuare la separazione.

(195)

In merito al margine prudenziale di 500 milioni di EUR, anch’esso incluso tra i costi di separazione, lo Stato olandese ha sostenuto che era una prassi bancaria comune. Le banche non possono operare soltanto con il capitale minimo richiesto, ma hanno bisogno di un ulteriore margine di sicurezza. In caso contrario, se le banche dovessero affrontare una battuta d’arresto, anche minima, andrebbero immediatamente incontro a problemi finanziari. Lo Stato olandese ha specificato tuttavia che il suo contributo al margine prudenziale doveva essere temporaneo e che, nel più lungo termine, ABN AMRO N doveva realizzare il margine prudenziale per proprio conto senza alcun aiuto da parte dello Stato olandese.

(196)

Riguardo alla misura B4, lo Stato olandese ha sostenuto che la misura non costituiva un aiuto di Stato. Lo Stato olandese ha asserito che la decisione di procedere alla fusone di entrambe le banche era già stata presa e in parte attuata quando aveva acquistato FBN. Lo Stato olandese ha giustificato la sua affermazione facendo riferimento al fatto che ABN AMRO Asset Management era già stata separata e integrata in Fortis SA/NV al momento delle operazioni integrate del 3 ottobre 2008. Lo Stato olandese ha anche sottolineato che la Commissione lo aveva obbligato ad attuare misure correttive in materia di concentrazioni per risolvere i problemi di concentrazione e che aveva ereditato da Fortis SA/NV le misure correttive in materia di concentrazioni per New HBU. Lo Stato olandese ha anche precisato che in definitiva le risorse finanziarie di ABN AMRO N non sarebbero aumentate e pertanto difendeva la posizione secondo cui la misura B4 non costituiva un aiuto di Stato.

(197)

Lo Stato olandese ha indicato che i fondi statali concessi per finanziare i costi di integrazione (misura B5) dovevano essere considerati un investimento razionale, che avrebbe comportato consistenti ricavi sotto forma di sinergie. Il governo olandese ha ritenuto che tali sinergie sarebbero state pari a circa 1,1 miliardi di EUR all’anno (al lordo delle imposte), mentre i costi di integrazione iniziali sono pari a 1,2 miliardi di EUR (al netto delle imposte). Secondo lo Stato olandese, il valore attuale netto della fusione (tenendo conto di sinergie, costi di integrazione e costo delle misure correttive) dovrebbe essere pari a 2,88 miliardi di EUR (89).

(198)

Secondo lo Stato olandese, la conversione del capitale di classe 2 in capitale di classe 1 (misura C) non avvantaggiava selettivamente FBN. Lo Stato olandese ha sostenuto che la conversione non era nell’interesse dello Stato olandese in quanto poteva convertire i prestiti con una cedola media del 2,976 % in capitale proprio che, a suo parere, aveva una remunerazione allettante. A questo proposito, lo Stato olandese ha fatto riferimento alla RoE (redditività del capitale proprio) normalizzata di circa […] % del gruppo ABN AMRO prevista per il 2012 indicata nel piano di ristrutturazione del dicembre 2009.

(199)

Qualora la Commissione considerasse la misura C un aiuto di Stato, lo Stato olandese ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe considerare tutti i prestiti cui ha rinunciato come aiuti di Stato. Ha spiegato che la conversione poteva essere suddivisa in un rimborso di capitale di classe 2 al valore nominale combinato con un apporto di capitale di classe 1 di base (senza implicazioni in termini di liquidità nette). Secondo lo Stato olandese, all’epoca non poteva aspettarsi ragionevolmente il rimborso di capitale di classe 2 al valore nominale, in quanto strumenti comparabili di altre banche venivano venduti a un prezzo notevolmente scontato rispetto al valore nominale tenendo conto della situazione di debolezza del mercato. Lo Stato olandese ha precisato che uno sconto di [135 - 405] milioni di EUR era giustificato, sulla base di dati comparabili.

(200)

Lo Stato olandese ha indicato che il pagamento di 740 milioni di EUR (misura D) era uno degli obblighi derivanti dall’AAC. Inoltre, lo Stato olandese ha sottolineato che vi erano soltanto pagamenti destinati ai membri del consorzio e non ad ABN AMRO N, e che pertanto non erano stati forniti aiuti di Stato ad ABN AMRO N.

(201)

Per la misura E, lo Stato olandese ha sostenuto che ABN AMRO II non aveva tratto vantaggio dalla controgaranzia (descritta nel considerando 126), ma che la misura E poneva semplicemente ABN AMRO II in condizione di fornire una controgaranzia a Deutsche Bank. Ha sostenuto che la controgaranzia non poteva essere utilizzata dalla banca per lo sviluppo di nuove attività e che pertanto non avrebbe determinato distorsioni della concorrenza.

(202)

Lo Stato olandese ha ritenuto che la controgaranzia fosse in linea con la comunicazione della Commissione relativa alla ricapitalizzazione. Lo Stato olandese ha sottolineato che aveva basato i suoi criteri di fissazione dei prezzi sulla raccomandazione della BCE sulla ricapitalizzazione.

(203)

Lo Stato olandese si è anche espresso sul sospetto della Commissione secondo cui gli azionisti privilegiati di FBN (90) non avevano fornito un contributo sufficiente in termini di condivisione degli oneri. Lo Stato olandese ha spiegato che gli investitori in azioni privilegiate non avevano ricevuto dividendi nel 2008 (né contanti né ratei) e che le azioni privilegiate venivano vendute a un prezzo inferiore al valore nominale. Lo Stato olandese ha aggiunto che la capacità di FBN di pagare o di riservare dividendi fissi in futuro dipendeva dal fatto che FBN avesse utili sufficienti secondo gli IFRS. Lo Stato olandese ha sottolineato che la clausola sui dividendi che disciplina le azioni privilegiate di FBN includeva il cosiddetto linguaggio dei dividend stopper/pusher (91) e che le incertezze riguardanti la politica in materia di dividendi del gruppo ABN AMRO riducevano il margine di sicurezza che gli investitori in azioni privilegiate potevano ottenere dal linguaggio dei dividend stopper/pusher.

(204)

Riguardo al fatto che il capitale sarebbe stato rimborsato nel momento in cui fosse cessato il fabbisogno (temporaneo) di capitale, lo Stato olandese ha sostenuto che intendeva utilizzare la politica in materia di dividendi del gruppo ABN AMRO in modo tale che quest’ultimo non avrebbe avuto a disposizione un capitale eccessivo che potesse determinare una distorsione della concorrenza (92).

(205)

Riguardo alle distorsioni della concorrenza, lo Stato olandese ha indicato che non era d’accordo sulla posizione della Commissione secondo cui ABN AMRO N e FBN erano state rafforzate nei Paesi Bassi grazie alla fusione e che tale sviluppo avrebbe rischiato di creare indebite distorsioni della concorrenza. Era di parere contrario e ha sottolineato a questo proposito il fatto che la separazione di FBN e ABN AMRO N dalle rispettive società madri e la conseguente fusione presentavano un’elevata intensità di manodopera e implicavano che l’amministrazione di FBN e ABN AMRO N poteva dedicare meno tempo all’attività commerciale ordinaria e pertanto ha sostenuto che la separazione e la conseguente fusione avevano avuto ripercussioni negative sulla posizione competitiva di FBN e ABN AMRO N (o del gruppo ABN AMRO dopo la fusione).

5.3.   Osservazioni dello Stato olandese sulle osservazioni delle parti interessate

5.3.1.   Osservazioni dello Stato olandese sulla lettera del reclamante del 6 maggio 2009

(206)

In generale, lo Stato olandese ha sottolineato che a suo parere le misure a favore di FBN e ABN AMRO N non corrispondevano alla definizione di aiuto di Stato data dall’Unione europea e che pertanto non avevano effetti distorsivi. Ha ritenuto che il comportamento di FBN e ABN AMRO N sul mercato dei risparmi e dei depositi fosse in linea con quello di un operatore razionale del mercato che tutela i propri interessi commerciali. Lo Stato olandese riteneva che i tassi di interesse offerti da FBN e ABN AMRO N non fossero distorsivi. Ne consegue che ha sostenuto che non esisteva alcuna violazione della normativa dell’Unione europea in materia di concorrenza.

(207)

Lo Stato olandese ha presentato alcune tabelle comparative con i tassi di interesse offerti su specifici prodotti di deposito e di risparmio. Lo Stato olandese ha negato che FBN e ABN AMRO N offrissero costantemente i tassi di interesse più elevati, soprattutto in confronto a banche olandesi più piccole come SNS, NIBC e DSB. Lo Stato olandese ha anche sottolineato che i tassi di interesse sui risparmi erano già elevati nei Paesi Bassi prima della crisi finanziaria, in parte a causa del comportamento delle banche più piccole con una politica dei prezzi aggressiva. Lo Stato olandese era del parere che durante la crisi finanziaria le banche cercavano di tutelare la propria base di risparmi offrendo tassi di interesse relativamente alti sui prodotti di risparmio per i clienti.

(208)

Lo Stato olandese si è anche espresso sulla strategia in materia di prezzi di MoneYou, il ramo di servizi bancari su Internet di ABN AMRO N, che era stata introdotta nel mercato nel settembre 2008. Lo Stato olandese ha sostenuto che MoneYou è un prodotto Internet dedicato considerevolmente diverso dai prodotti più tradizionali in termini di base di costo e di livello di servizio. Lo Stato olandese ha indicato che MoneYou doveva rafforzare la riconoscibilità del proprio marchio nei primi sei mesi di esistenza e che pertanto doveva offrire tassi di interesse che nella maggior parte dei casi fossero leggermente inferiori o identici a quelli offerti da operatori del mercato dell’internet-banking simili (93). A partire dal secondo trimestre del 2009, i tassi di interesse offerti da MoneYou sono stati ridotti e MoneYou si è posizionata nel segmento medio (94). Riguardo a MoneYou, lo Stato olandese ha aggiunto che raccoglieva soltanto volumi limitati di fondi (vale a dire [0 - 5] miliardi di EUR), che rappresentavano circa [0 - 5] % del volume totale sul mercato dei risparmi olandese. Lo Stato olandese ha aggiunto che gli ex clienti di Van Lanschot rappresentavano soltanto una piccola parte delle attività di MoneYou (ossia [0 - 5 000] conti o [0 - 5] % dei conti di MoneYou).

(209)

Lo Stato olandese ha anche negato che ABN AMRO N e FBN dipendessero esclusivamente dal mercato dei risparmi olandese per finanziarsi. Lo Stato olandese ha fornito nuove informazioni da cui risultava che il 6 luglio 2009 ABN AMRO N aveva emesso un’obbligazione garantita di 2 miliardi di EUR e che FBN aveva emesso strumenti di debito garantiti dallo Stato per un importo di 15,5 miliardi di EUR. Secondo lo Stato olandese, le affermazioni del reclamante erano errate e premature. Ha precisato che FBN aveva bisogno di un po’ di tempo per organizzare operazioni di tesoreria ed emettere strumenti di debito garantiti dallo Stato. Lo Stato olandese ha inoltre sostenuto che i prodotti di deposito e di risparmio sono anche importanti per stabilire un rapporto con i clienti e per avere uno scopo diverso e più ampio rispetto a quello di altri strumenti di finanziamento. A questo proposito, lo Stato olandese ha sottolineato che una perdita della quota di mercato dei depositi e dei risparmi di una banca potrebbe comportare perdite di quote di mercato per altri prodotti bancari.

(210)

Lo Stato olandese ha anche negato che i clienti e i partecipanti al mercato abbiano percepito ABN AMRO N e FBN come banche più sicure rispetto ai concorrenti. Ha fatto riferimento alle valutazioni di FBN e ABN AMRO N da parte delle agenzie di rating, che erano inferiori al rating AAA di Rabobank per esempio. Lo stesso valeva per gli spread legati ai suoi CDS. Lo Stato olandese ha ritenuto inoltre che la proprietà dello Stato non rendeva ABN AMRO N o FBN più sicure agli occhi dei consumatori e dei partecipanti al mercato. A questo proposito, ha sottolineato che i molti interventi ad hoc dello Stato avevano dimostrato che lo Stato olandese, se possibile, sarebbe intervenuto riguardo a qualsiasi altra banca privata. Riteneva pertanto che di fatto non venisse percepita alcuna differenza tra la sicurezza offerta da banche olandesi private rispetto a quella offerta da banche pubbliche olandesi.

(211)

Per calcolare se i tassi di interesse offerti sui prodotti di risparmio facevano registrare perdite, lo Stato olandese ha sostenuto che non dovevano essere confrontati con i tassi EURIBOR, ma con i tassi derivanti dalla cosiddetta «metodologia del portafoglio di replica» (95). Utilizzando tale metodologia lo Stato olandese ha riconosciuto che per alcuni prodotti era stato registrato un margine negativo temporaneo. Ha tuttavia sostenuto che era un comportamento di mercato razionale e in linea con il comportamento di mercato dei concorrenti (privati) in quel preciso momento.

5.3.2.   Osservazioni dello Stato olandese sulle argomentazioni del reclamante del 21 e 28 agosto 2009

(212)

Lo Stato olandese ha sostenuto che le sue osservazioni precedenti sintetizzate nei considerando da 206 a 211 riguardo al reclamante erano ancora valide.

(213)

Inoltre, lo Stato olandese ha sottolineato che l’affermazione del reclamante secondo cui la quota di mercato di ABN AMRO N e FBN era aumentata era basata su statistiche errate. Riguardo al presunto aumento di 21 miliardi di EUR dei depositi raccolti da ABN AMRO N, lo Stato olandese ha sostenuto che soltanto 5,1 miliardi di EUR erano dovuti ai risparmi al dettaglio olandesi, mentre il resto proveniva principalmente da risparmi di imprese e depositi stranieri. Lo Stato olandese ha anche fornito dati da cui risultava che gran parte dell’aumento del volume dei depositi e dei risparmi di FBN derivava da servizi bancari per le imprese anziché da servizi bancari privati e al dettaglio.

(214)

Lo Stato olandese ha osservato che i clienti olandesi avevano investito maggiormente nei loro risparmi tenuto conto dell’incertezza della situazione macroeconomica. Ha fatto riferimento ai dati dell’Ufficio centrale di statistica secondo il quale i risparmi sono aumentati del 7,7 % rispetto all’anno precedente nella prima metà del 2009. I risparmi dei clienti di ABN AMRO N sono aumentati del 7,5 % rispetto all’anno precedente, indicando che la quota di mercato di ABN AMRO N era diminuita. FBN ha anche presentato le prove da cui risulta che l’andamento dei risparmi dei suoi clienti era in linea con il mercato.

5.3.3.   Osservazioni dello Stato olandese sulle osservazioni di ABN AMRO Bank

(215)

Lo Stato olandese ha confermato che non aveva fornito una linea di credito ad ABN AMRO N, confermando quindi in generale le argomentazioni di ABN AMRO Bank.

6.   VALUTAZIONE

6.1.   Esistenza di aiuti

(216)

L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato prevede che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Ne consegue che una misura di Stato deve essere considerata un aiuto di Stato se soddisfa i quattro criteri (cumulativi) di seguito specificati:

risorse statali;

vantaggio selettivo;

effetto distorsivo sulla concorrenza;

incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

(217)

Il primo criterio è soddisfatto per le misure da (Y1) a (E) riportate nella tabella 4 del considerando 128 in quanto tutte le misure in questione sono finanziate direttamente con risorse dello Stato olandese.

(218)

Il fatto che una misura costituisca o meno un vantaggio selettivo per FBN, ABN AMRO N o il gruppo ABN AMRO dopo la fusione (il secondo criterio) viene analizzato nei considerando da 220 a 278, esaminando ogni misura separatamente.

(219)

Se in questo caso esistesse un vantaggio selettivo, sarebbero soddisfatti anche il terzo e quarto criterio. Tutte le misure falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto collocano FBN, ABN AMRO N o il gruppo ABN AMRO dopo la fusione in una posizione vantaggiosa rispetto ad altre banche concorrenti (terzo criterio). Inoltre, le misure incidono anche sugli scambi tra gli Stati membri. FBN, ABN AMRO N e il gruppo ABN AMRO dopo la fusione sono banche orientate verso la dimensione internazionale con attività al di fuori dei Paesi Bassi e in concorrenza nel mercato nazionale con controllate di banche estere (quarto criterio).

6.1.1.   Misure Y1 e Y2 del 3 ottobre 2008

(220)

È opportuno rammentare che la presente decisione valuta soltanto possibili aiuti a FBN, ABN AMRO N o al gruppo ABN AMRO dopo la fusione. I possibili aiuti a Fortis Bank SA/NV derivanti dalle misure Y1 e Y2 sono stati valutati nella decisione del 3 dicembre 2008.

(221)

Come indicato nel considerando 52 della decisione del 3 dicembre 2008 (96) e nella valutazione iniziale degli aiuti legati a tali misure nella decisione dell’8 aprile 2009, le misure adottate il 3 ottobre 2008 (ossia le misure X, Y1 e Y2) sono indissolubilmente legate. Lo Stato olandese ha separato FBN e ABN AMRO N dalla loro società madre in crisi di liquidità mediante l’acquisizione di FBN, tuttavia, per isolare completamente FBN dai problemi di liquidità della società madre, lo Stato olandese aveva anche dovuto assumere il ruolo di finanziatore di FBN. Tale obiettivo si è tradotto nelle misure Y1 e Y2. Inoltre, il 3 ottobre 2008 lo Stato olandese ha rilevato gli obblighi di Fortis SA/NV derivanti dall’AAC.

(222)

Come indicato nel considerando 50 della decisione del 3 dicembre 2008, la Commissione non può ammettere che sia soddisfatto il principio dell’investitore in un’economia di mercato per le operazioni integrate del 3 ottobre 2008 con le quali lo Stato olandese ha acquisito FBN (compresa ABN AMRO N) per 12,8 miliardi di EUR fornendo anche a FBN un finanziamento di notevole entità. Tenuto conto della situazione di mercato esistente, nessun acquirente avrebbe potuto o voluto offrire un importo così elevato per salvare FBN (97). Inoltre, ulteriori informazioni fornite dallo Stato olandese hanno confermato che il 3 ottobre 2008 lo Stato olandese ha anche accordato di indennizzare Fortis SA/NV per gli obblighi derivanti dall’AAC. Tale accordo riguardante l’AAC avrebbe reso le operazioni integrate del 3 ottobre 2008 ancor meno accettabili per un investitore in un’economia di mercato. Senza un’adeguata «due diligence», nessun investitore avrebbe rilevato gli obblighi di Fortis SA/NV nell’ambito dell’AAC, che in una fase successiva hanno avuto come conseguenza considerevoli passività (di cui lo Stato olandese era già in parte consapevole il 3 ottobre 2008).

(223)

Per lo Stato olandese, le operazioni integrate del 3 ottobre 2008 erano necessarie per evitare considerevoli ricadute sul sistema bancario e sull’economia dei Paesi Bassi (98). Un investiture in un’economia di mercato solitamente non tiene conto di tali ricadute.

(224)

La volontà di evitare una grave perturbazione del sistema bancario e dell’economia dei Paesi Bassi spiega anche il motivo per cui lo Stato olandese ha adottato la sua decisione in tempi così rapidi. Un investiture in un’economia di mercato avrebbe dedicato molto più tempo alla valutazione della possibile necessità di apporti di capitale supplementari e avrebbe anche esaminato in maniera più approfondita gli aspetti finanziari delle imprese. Ne consegue che, un investitore in un’economia di mercato, con tempo sufficiente per effettuare un’adeguata «due diligence», avrebbe avuto una visione più chiara degli investimenti successivi e avrebbe tenuto conto di tali informazioni nella sua valutazione. Poiché doveva agire in tempi brevi per salvaguardare la stabilità finanziaria nei Paesi Bassi, lo Stato olandese non poteva comportarsi come un investiture in un’economia di mercato e dedicare più tempo a una valutazione approfondita delle operazioni integrate del 3 ottobre 2008 e degli obblighi legati all’AAC.

(225)

La Commissione conferma pertanto che le operazioni integrate del 3 ottobre 2008 non erano in linea con il principio dell’investitore in un’economia di mercato (tale conclusione era già stata tratta nella decisione del 3 dicembre 2008, che considerava tali operazioni aiuti di Stato a favore di Fortis Bank SA/NV).

(226)

Per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio, le misure del 3 ottobre 2008 considerate nel complesso consentivano la separazione di FBN e ABN AMRO N da Fortis SA/NV e pertanto conferivano un considerevole vantaggio selettivo a FBN, che era estremamente integrata in Fortis Bank SA/NV e in particolare dipendeva in larga misura da quest’ultima per i finanziamenti. Nel piano di ristrutturazione del dicembre 2009 (cfr. anche considerando 78), lo Stato olandese ha ammesso che, se non fosse intervenuto, FBN sarebbe stata danneggiata da Fortis SA/NV. Senza le misure di aiuto di Stato, FBN sarebbe rimasta esposta alle passività di Fortis SA/NV, che era sull’orlo del fallimento, e tale esposizione avrebbe ostacolato in maniera sostanziale le attività di FBN. Isolando le sue attività da Fortis SA/NV, FBN aveva potuto evitare in larga misura i problemi e i costi tipici di una società (finanziaria) in difficoltà (per esempio, costi di finanziamento più elevati, condizioni di pagamento meno favorevoli da parte di fornitori e controparti, costi più elevati per trattenere il personale, riduzione delle attività e degli attivi ponderati per il rischio per salvaguardare il capitale) (99). Sebbene ABN AMRO N rimanesse a livello operativo una società separata, lo Stato olandese temeva una contaminazione derivante dal fatto che i mercati potevano associare ABN AMRO N a suo futuro proprietario, ossia Fortis SA/NV.

(227)

Anche la misura Y1, che costituisce una componente importante delle operazioni integrate del 3 ottobre 2008, ha fornito un considerevole vantaggio a FBN, soprattutto se si tiene conto delle dimensioni dell’operazione e della situazione di mercato esistente.

(228)

L’elevata linea di credito di 45 miliardi di EUR (100) era stata fornita quando i mercati all’ingrosso erano praticamente chiusi, in particolare per importi consistenti e per imprese con un rapporto tra prestiti e depositi relativamente elevato come FBN. Il fatto che crediti per un importo così elevato non fossero prontamente disponibile sul mercato è confermato dal fatto che erano stati necessari vari trimestri per FBN per sostituire la linea di credito a breve termine con altre fonti di finanziamento. In definitiva, FBN ha rimborsato tutti i finanziamenti a breve termine nel giugno 2009, nove mesi dopo la concessione dell’aiuto di tesoreria. Il rifinanziamento è stato in parte effettuato mediante emissioni di debito garantite dallo Stato (101).

(229)

Pertanto, si deve concludere che la misura Y1 costituisce un aiuto di Stato in quanto ha garantito a FBN un vantaggio sotto forma di finanziamento che non poteva essere reperito sul mercato nella situazione di mercato esistente.

(230)

Riguardo alla misura Y2, ossia la novazione dei prestiti a lungo termine effettuata da Fortis Bank SA/NV, la Commissione ritiene che tale misura fornisca un vantaggio selettivo a FBN. Le informazioni trasmesse dallo Stato olandese dimostrano che Fortis Bank SA/NV aveva diritto al rimborso immediato dei prestiti a tasso fisso a lungo termine (con un valore nominale di 7,9 miliardi di EUR) in seguito al cambiamento di proprietà a livello di FBN. Grazie alla misura Y2, FBN non aveva dovuto reperire nuovi finanziamenti sul mercato per rimborsare tali prestiti a lungo termine e poteva continuare a usufruire dei prestiti esistenti ai tassi in vigore prima della crisi.

(231)

Accettando la novazione, lo Stato olandese ha fornito a FBN un debito a lungo termine ai tassi in vigore prima della crisi. Un investitore in un’economia di mercato non avrebbe concesso tali prestiti ai tassi di interesse in vigore prima della crisi, ma avrebbe negoziato i tassi di interesse tenendo conto nel miglior modo possibile della situazione di mercato esistente, soprattutto se si tiene presente che si trattava di prestiti di importo molto elevato.

(232)

Pertanto, si deve concludere cha la misura Y2 costituisce un aiuto di Stato a favore di FBN in quanto forniva un vantaggio selettivo a FBN sotto forma di un prestito ai tassi in vigore prima della crisi. Lo Stato olandese non ha cercato di allineare i tassi di interesse dei prestiti riscattabili ai tassi di interesse in vigore dopo la crisi, non comportandosi quindi come un investitore in un’economia di mercato.

(233)

La Commissione ha ricevuto informazioni sufficienti per giungere alla conclusione che ABN AMRO N non ha ricevuto finanziamenti tramite le misure Y1 e Y2 e che pertanto non ne ha tratto vantaggio.

(234)

Le operazioni integrate del 3 ottobre 2008 non sono pertanto in linea con il principio dell’investitore in un’economia di mercato e forniscono a FBN un vantaggio selettivo. Tali misure hanno consentito a FBN di restare sul mercato e di svolgere le proprie attività, senza essere ulteriormente contaminata dai problemi della sua società madre. FBN ha anche ricevuto un aiuto al finanziamento di importo molto elevato che non era disponibile sul mercato in un tempo così breve. Le misure Y1 e Y2 costituiscono pertanto un aiuto di Stato mentre, come stabilito nel considerando 32 della decisione dell’8 aprile 2009, la misura X in quanto tale non costituisce un aiuto di Stato a favore di FBN, ma fa parte di un’operazione più ampia, ossia la separazione di FBN da Fortis Bank SA/NV, che comportava un aiuto di Stato a favore di FBN.

6.1.2.   Applicabilità del principio dell’investitore in un’economia di mercato per le misure attuate dopo l’aiuto iniziale del 3 ottobre 2008

(235)

Lo Stato olandese ha adottato molte misure a favore di FBN e ABN AMRO N, distribuite nell’arco di un periodo di circa 18 mesi. Lo Stato olandese sostiene che il principio dell’investitore in un’economia di mercato deve essere applicato a tali misure singolarmente (e soprattutto alle misure B4 e B5 legate alla fusione). Tuttavia, sulla base della cronologia delle misure (I), dello scopo comune delle misure (II) e della situazione delle imprese all’epoca delle misure (III), la Commissione conclude che non sono sufficientemente distinte per essere valutate indipendentemente rispetto al principio in questione. La Commissione ritiene che tutte le misure facciano parte di un lungo processo di ristrutturazione (102), (103).

(236)

La cronologia delle misure (I) descritta in precedenza nella sezione 2.1 e nella sezione 2.4 della presente decisione dimostra che tutte le misure sono interconnesse e sono state adottate entro un breve periodo di tempo.

(237)

Inoltre, le misure legate alla fusione sono chiaramente legate agli interventi precedenti. Quando il 21 novembre 2008, ossia poco più di sei settimane dopo l’intervento di salvataggio del 3 ottobre 2008, ha deciso di procedere alla fusione di FBN e ABN AMRO N, lo Stato olandese poteva farlo soltanto per il motivo che aveva appena evitato il fallimento delle due imprese. In altre parole, in uno scenario controfattuale senza l’intervento del 3 ottobre 2008, l’attuazione della fusione non sarebbe stata un’opzione in quanto le due imprese non sarebbero più esistite o sarebbero state presenti soltanto in una forma sostanzialmente ridotta che avrebbe determinato la creazione di un’entità conseguente alla concentrazione molto più piccola e meno allettante, come ammesso anche dallo Stato olandese nel piano di ristrutturazione del dicembre 2009 (cfr. considerando 78).

(238)

Tutte le misure avevano l’obiettivo comune (II) di ripristinare la piena redditività di FBN e ABN AMRO N. Subito dopo le operazioni integrate del 3 ottobre 2008, era chiaro che lo Stato olandese aveva soltanto stabilizzato la situazione, in cui restavano ancora molti problemi operativi irrisolti, in particolare a causa della separazione di ciascuna entità dall’ex società madre.

(239)

Inoltre, la concentrazione era una misura necessaria per conseguire tale obiettivo comune, ossia ripristinare la piena redditività. La posizione finanziaria di FBN, in quanto entità indipendente, era debole tenuto conto della rete al dettaglio relativamente piccola di cui disponeva e della forte dipendenza da finanziamenti su vasta scala (104). ABN AMRO N aveva perso importanti competenze riguardanti i prodotti e gran parte della sua rete internazionale. Entrambe le società dovevano far fronte a problemi operativi legati, per esempio, ai sistemi informativi, alle imposte e alla gestione del rischio ed erano anche incerte riguardo al fatto di avere dimensioni sufficienti in tutte le attività in cui erano coinvolte. Lo Stato olandese ha preso in considerazione alcune alternative e ha rapidamente deciso che una combinazione di fusione e ulteriori aumenti di capitale era il modo migliore per ripristinare la piena redditività. Nell’ipotesi di una fusione, le attività al dettaglio con un elevato numero di depositi di ABN AMRO N compensavano la debole posizione finanziaria di FBN, mentre FBN poteva offrire ad ABN AMRO N filiali internazionali di maggiori dimensioni. Inoltre, l’entità conseguente alla fusione poteva affrontare in modo migliore i problemi pratici e poteva anche trarre vantaggio da altre economie di scala. La fusione consentiva di evitare di dover riorganizzare ciascuna entità separatamente.

(240)

Riguardo alla situazione delle società all’epoca di ciascuna misura (III), la Commissione sottolinea che la redditività delle società era stata pienamente ripristinata solo dopo l’attuazione di tutte le misure. Le società non avevano ancora recuperato la redditività in una fase intermedia, come ad esempio il 21 novembre 2008 quanto è stata adottata la decisione relativa alla fusione. A questo proposito, la Commissione sottolinea che alla fine del dicembre 2008, e quindi dopo la decisione relativa alla fusione, FBN rischiava di scendere al di sotto dei requisiti patrimoniali minimi della DNB, in quanto doveva far fronte a una svalutazione di ABN AMRO N. ABN AMRO N era ancora presente nelle scritture contabili di FBN con una valutazione che non era più realistica (105) dopo la valutazione utilizzata nella misura X e pertanto era diventata inevitabile una svalutazione. Per risolvere il problema patrimoniale di FBN, lo Stato olandese ha acquisito ABN AMRO N da FBN per 6,5 miliardi di EUR e ha attuato un’ulteriore azione correttiva alla fine del 2009 con la conversione di capitale di classe 2 in capitale di classe 1 (cfr. considerando 121 e nota 52 della presente decisione). Le dichiarazioni dello Stato olandese, […] e […] confermano che FBN e ABN AMRO N presentavano ancora considerevoli problemi legati alla redditività dopo le operazioni integrate del 3 ottobre 2008 (106).

(241)

La Commissione osserva inoltre che lo Stato olandese ha presentato un piano di ristrutturazione completo solo dopo che tutte le misure erano state decise, lasciando intendere che la redditività era stata pienamente ripristinata soltanto in quel momento. Durante il procedimento, la Commissione ha chiesto ripetutamente un piano di ristrutturazione dettagliato (cfr. per esempio il considerando (137)], che era indispensabile per valutare se era stata ripristinata la redditività di una società che aveva usufruito di aiuti.

(242)

Il 4 dicembre 2009 lo Stato olandese ha presentato il piano di ristrutturazione del dicembre 2009, tuttavia tale primo piano era ancora privo degli importanti elementi menzionati nella comunicazione relativa alla ristrutturazione come le previsioni finanziarie per uno scenario più sfavorevole. Le integrazioni necessarie sono arrivate il 23 marzo 2010. Lo Stato olandese ha risposto alle precedenti richieste della Commissione relative alla presentazione di un piano di ristrutturazione sostenendo che la concentrazione tra FBN e ABN AMRO N svolgeva un ruolo determinante per la ristrutturazione delle società in questione. Secondo lo Stato olandese, il gruppo che si occupava della gestione della transazione del gruppo ABN AMRO aveva bisogno di tempo per preparare un piano e non poteva avere una visione completa della forma che il gruppo avrebbe assunto in futuro prima dell’attuazione della fusione.

6.1.3.   Esistenza di un vantaggio e conclusione sull’esistenza di un aiuto per le misure attuate dopo le operazioni integrate del 3 ottobre 2008

(243)

La misura Z era necessaria per evitare che i coefficienti di capitale di FBN scendessero al di sotto dei requisiti patrimoniali minimi previsti dalla normativa.

(244)

Il problema di capitale di FBN era dovuto all’elevata valutazione di ABN AMRO N nei suoi conti. Dalle simulazioni contenute nella relazione di «due diligence» di […] emerge che una riduzione del valore contabile di ABN AMRO N a 6,5 miliardi di EUR avrebbe determinato coefficienti di capitale di classe 1 e di capitale totale del 3,8 % e del 7,6 % rispettivamente per FBN (107). In altre parole, FBN rischiava di scendere al di sotto dei coefficienti minimi previsti dalla normativa secondo i quali il coefficiente di capitale totale minimo deve essere pari all’8 % (di cui metà al massimo deve essere costituita da capitale di classe 2). Secondo la relazione […], la vendita di ABN AMRO N allo Stato olandese per un prezzo di 6,5 miliardi di EUR aveva aumentato i coefficienti del capitale di classe 1 e del capitale totale rispettivamente al 7,8 % e al 15,7 %, risolvendo quindi il problema di capitale di FBN e consentendo alla società di restare sul mercato.

(245)

La misura offriva a FBN un vantaggio sotto forma di capitale che non avrebbe potuto reperire sui mercati. La società non poteva neppure utilizzare l’utile sottostante realizzato internamente per risolvere il problema (in parte), a causa, tra gli altri, delle perdite di 922 milioni di EUR subite nel 2008 in relazione alla frode Madoff. Poiché FBN rischiava di scendere al di sotto dei requisiti patrimoniali minimi, la misura consentiva alla società di rispettare i requisiti normativi e di continuare a svolgere le proprie attività.

(246)

La Commissione è giunta alla conclusione che l’acquisto di ABN AMRO N da parte dello Stato olandese non è stato effettuato alle condizioni di mercato per i motivi di seguito specificati.

(247)

Un investitore in un’economia di mercato (108) interessato ad acquistare ABN AMRO N nel dicembre 2008 avrebbe applicato un prezzo di mercato, tenendo conto delle condizioni di mercato esistenti in quel particolare momento. Nella relazione […], lo Stato olandese aveva due valutazioni: una valutazione «per la durata del ciclo» di [5 - 9] miliardi di EUR che presupponeva una normalizzazione dei mercati e una valutazione alle «condizioni di mercato attuali» di [4 - 6,5] miliardi di EUR che era basata sulle condizioni di mercato esistenti nei primi giorni di ottobre 2008 (109). Un investitore in un’economia di mercato avrebbe utilizzato come punto di partenza la valutazione alle «condizioni di mercato esistenti».

(248)

Una correzione della valutazione alle «condizioni di mercato esistenti» sarebbe stata comunque necessaria per tenere conto del deterioramento delle condizioni di mercato tra il 3 ottobre 2008 (ossia la data della relazione di valutazione di […]) e la data effettiva in cui è stata decisa l’acquisizione di ABN AMRO N da parte dello Stato olandese. In tale periodo, l’indice euro Stoxx 50 è diminuito del 22,2 % mentre l’indice euro Stoxx Banks del 45,3 %.

(249)

L’argomento dello Stato olandese secondo cui non è necessaria alcuna correzione tenuto conto del profilo di rischio conservativo di ABN AMRO N (ossia nessuna attività tossica, buona posizione finanziaria e così via) non è accettabile. Il declino del mercato era diffuso, e questo valeva soprattutto per i titoli bancari, a dimostrazione del fatto che non era legato alle caratteristiche specifiche dei titoli, ma al peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del mercato e al relativo aumento dei premi di rischio richiesti. In tale contesto, è necessario adeguare la valutazione alle «condizioni di mercato esistenti» del 3 ottobre 2008 al ribasso per ottenere una stima ragionevole del valore di ABN AMRO N il 14 dicembre 2008. Applicando le riduzioni percentuali osservate dell’indice euro Stoxx 50 e dell’indice euro Stoxx Banks (22,2 % e 45,3 %) si ottiene una gamma di prezzi di mercato per dicembre 2008 compresa tra [2,2 - 3,6] miliardi di EUR e [3,1 - 5,1] miliardi di EUR (ossia [4 - 6,5] miliardi di EUR diminuiti del 22,2 % e del 45,3 %) (110).

(250)

La Commissione può ammettere che, come sostenuto dallo Stato olandese, debba essere effettuata una correzione per tenere conto del fatto che lo Stato olandese non ha pagato l’operazione in contanti. In seguito alla misura Y2, lo Stato olandese deteneva il debito emesso da FBN e quindi ha pagato FBN per ABN AMRO N rinunciando a parte di tale debito con un valore nominale di 6,5 miliardi di EUR. Poiché il debito emesso da altre banche era stato venduto all’epoca a un prezzo scontato rispetto al valore nominale, la Commissione può ammettere che il valore degli strumenti di debito oggetto di rinuncia fosse inferiore a quello nominale. Sulla base delle informazioni sul mercato disponibili, la Commissione potrebbe ammettere una correzione del [10 - 30] % o di [0,65 - 1,95] miliardi di EUR. Ciò implicherebbe un prezzo effettivo per l’operazione di [4,55 - 5,85] miliardi di EUR (6,5 miliardi di EUR meno [0,65 - 1,95] miliardi di EUR), anziché di 6,5 miliardi di EUR (111).

(251)

L’importo dell’aiuto contenuto nella misura Z sarebbe stato quindi pari alla differenza tra il prezzo pagato e il valore di mercato di ABN AMRO N. Sarebbe stato compreso tra [0 - 2,75] miliardi di EUR ([4,55 - 5,85] miliardi di EUR meno [3,1 - 5,1] miliardi di EUR) e [0,95 - 3,65]-miliardi di EUR ([4,55 - 5,85] miliardi di EUR meno [2,2 - 3,6] miliardi di EUR).

(252)

La Commissione ritiene infondate le affermazioni dello Stato olandese secondo cui la sua valutazione di 6,5 miliardi di EUR era corroborata in maniera convincente dall’approvazione degli altri membri del consorzio e da una relazione di […]. Il pagamento di un prezzo eccessivo per ABN AMRO N non ha influito sugli altri membri del consorzio, per cui la loro approvazione della vendita non era l’approvazione della valutazione. Non esiste inoltre alcuna indicazione da cui risulti che i membri del consorzio abbiano effettuato essi stessi una nuova valutazione. Neppure la lettera di […] può avvalorare quanto affermato dallo Stato olandese. […] ha semplicemente verificato la metodologia e la procedura, e la sua breve relazione non può essere considerata una valutazione credibile. La relazione di […] ha anche utilizzato come base il prezzo pagato dallo Stato olandese per FBN e ABN AMRO N il 3 ottobre 2008. Come indicato in precedenza, l’operazione del 3 ottobre 2008 non è un’operazione basata sul mercato. Un’operazione contenente un aiuto non può essere utilizzata per desumere un prezzo di mercato.

(253)

Neppure la relazione degli esperti che lavorano per gli azionisti di Fortis SA/NV può suffragare l’ipotesi secondo cui lo Stato olandese non ha pagato un prezzo eccessivo. La relazione è solo un’analisi secondaria delle valutazioni e dei metodi di valutazione utilizzati durante la procedura e non una nuova valutazione. Inoltre, la relazione deve essere considerata nel suo contesto. Gli azionisti di Fortis SA/NV erano preoccupati di aver ricevuto un prezzo troppo basso per le attività acquisite dallo Stato olandese e la relazione affronta semplicemente tale asserzione, ossia che lo Stato olandese ha pagato un prezzo troppo basso. Infine, va anche detto che i paragrafi ai quali lo Stato olandese fa riferimento non fanno alcun accenno a ABN AMRO N come entità isolata, ma fanno riferimento soltanto a tutto il pacchetto di attività acquistato dallo Stato olandese.

(254)

Si deve concludere pertanto che la misura Z è una misura di aiuto di Stato a favore di FBN in quanto fornisce a FBN capitale consentendole di restare sul mercato. L’importo individuato dell’aiuto è compreso tra [0 - 2,75] miliardi di EUR e [0,95 - 3,65] miliardi di EUR.

(255)

La Commissione ha concluso che spettava allo Stato olandese, e non ad ABN AMRO N, coprire la riduzione di capitale di ABN AMRO Z. Dal 3 ottobre 2008, lo Stato olandese era vincolato dai termini dell’AAC. Ne consegue che aveva l’obbligo di effettuare la separazione di ABN AMRO Holding secondo i termini descritti nell’AAC. Poiché l’autorità di vigilanza finanziaria aveva consentito l’avvio del processo di separazione soltanto dopo che fosse stato risolto il problema di capitale di ABN AMRO Z, lo Stato olandese e gli altri membri del consorzio non avevano altra scelta se non quella di colmare la riduzione di capitale di ABN AMRO Z.

(256)

ABN AMRO N ha agito esclusivamente come intermediario in un’operazione intesa a fornire ad ABN AMRO Z, che non ha attività operative, il capitale necessario.

(257)

La Commissione non ha trovato prove di un aiuto indiretto a favore di ABN AMRO N. I chiarimenti forniti dallo Stato olandese hanno confermato che tutte le operazioni finanziarie significative tra ABN AMRO Z e ABN AMRO N si sono svolte alle condizioni di mercato o prima dell’intervento dello Stato del 3 ottobre 2008.

(258)

Come menzionato nel considerando (110), lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali è stato mantenuto dopo la separazione di ABN AMRO II da ABN AMRO Bank per coprire il margine prudenziale di 500 milioni di EUR e i costi di integrazione di 1,2 miliardi di EUR, mentre ad ABN AMRO Z è stato fornito contante proveniente dai titoli obbligazionari convertibili. Dalla data della separazione di ABN AMRO II da ABN AMRO Bank (ossia il 6 febbraio 2010) (fino alla cessazione dello strumento in questione nell’ottobre 2010), lo strumento ha costituito un aiuto di Stato a favore di ABN AMRO II, mentre l’importo di 1,7 miliardi dei titoli obbligazionari convertibili i cui ricavi sono stati trasferiti ad ABN AMRO Z hanno cessato di essere un aiuto a favore di ABN AMRO N/ABN AMRO II nella stessa data. Tali variazioni non cambiano quindi il livello di aiuto, ma soltanto gli strumenti con i quali l’aiuto è stato fornito e la sua durata. Tale cambiamento di forma non solleva questioni che devono essere considerate nella parte restante della presente decisione.

(259)

Si deve concludere pertanto che la misura A non costituisce un aiuto di Stato. In base all’AAC, lo Stato olandese, quale successore di Fortis SA/NV, aveva l’obbligo contrattuale di risolvere il problema della riduzione di capitale di ABN AMRO Z. La misura non rappresenta quindi un vantaggio selettivo per ABN AMRO N e non esonera lo Stato olandese dai costi che avrebbe dovuto normalmente sostenere.

(260)

Poiché lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali non era sufficiente per coprire la riduzione di capitale di ABN AMRO Z, lo Stato olandese doveva fornire altro capitale tramite un titolo obbligazionario convertibile. Il ragionamento su cui la misura A è basata vale anche per la misura B1.

(261)

Si deve concludere pertanto che la misura B1 non costituisce un aiuto di Stato, in quanto il finanziamento della riduzione di capitale di ABN AMRO Z era un obbligo dello Stato olandese in base all’AAC e non avvantaggia selettivamente ABN AMRO N.

(262)

L’importo totale di 1,08 miliardi di EUR (ossia le misure B2 e B3 insieme) comprende i costi di separazione generali di 480 milioni di EUR, 90 milioni di EUR di costi relativi all’istituzione di uno sportello per il mercato monetario e una riserva prudenziale di 500 milioni di EUR. È importante distinguere tra la riserva prudenziale di 500 milioni di EUR e gli altri costi di separazione di 580 milioni di EUR.

(263)

Riguardo agli altri costi di separazione, la Commissione ammette che l’AAC obbligava lo Stato olandese a procedere alla suddivisione di ABN AMRO Holding in tre parti separate, seguendo le indicazioni dell’AAC. In altre parole, i costi di separazione sono la conseguenza degli obblighi contrattuali derivanti dall’AAC per lo Stato olandese nella sua qualità di successore di Fortis SA/NV. Su una base netta, ABN AMRO N non avrà una posizione patrimoniale migliore in seguito a tale misura, in quanto lo Stato olandese fornisce capitale che viene immediatamente assorbito dai costi di separazione.

(264)

Tale ragionamento non vale tuttavia per il margine prudenziale di 500 milioni di EUR in quanto lo Stato non aveva alcun obbligo contrattuale di intervenire a questo proposito. Se lo Stato olandese non avesse fornito assistenza, ABN AMRO N sarebbe stata in una situazione finanziaria peggiore e sarebbe stata costretta, per esempio, a ridurre il suo RWA per rendere disponibile del capitale. In altre parole, il margine prudenziale è un vantaggio selettivo che ha migliorato la posizione competitiva di ABN AMRO N rispetto a uno scenario in cui la misura non fosse stata attuata.

(265)

Si deve concludere pertanto che, sebbene i costi di separazione generali non costituiscano un aiuto di Stato, il margine prudenziale di 500 milioni di EUR (ossia parte della misura B3) costituisce un aiuto di Stato in quanto fornisce ad ABN AMRO N ulteriore capitale e rappresenta un vantaggio selettivo.

(266)

La Commissione osserva che non esisteva alcun obbligo contrattuale o economico di procedere alla fusione tra FBN e ABN AMRO N quando lo Stato olandese ha acquistato tali società. La divisione per la gestione di attivi di ABN AMRO N era stata integrata in Fortis Bank SA/NV, tuttavia tale divisione non è un elemento indispensabile per le banche in quanto molte altre banche ottengono i loro prodotti di gestione di attivi da fornitori esterni specializzati. È stato lo stesso Stato olandese che il 21 novembre 2008 ha deciso di procedere a una fusione di ABN AMRO N e FBN in quanto preferiva tale opzione ad altre alternative di ristrutturazione come la strategia di indipendenza per le due banche, la rapida vendita di una società o di entrambe o la rapida vendita delle principali controllate.

(267)

FBN e ABN AMRO N non potevano pagare i costi di integrazione iniziali della fusione. La Commissione osserva che lo Stato olandese ha difeso la fusione in pubblico dicendo che «le due banche sono più forti insieme che separate» (112). La fusione dovrebbe comportare considerevoli vantaggi sotto forma di sinergie (che si calcola possano essere pari a 1,1 miliardi di EUR al lordo delle imposte all’anno) e una posizione competitiva più forte (per esempio, quote di mercato più elevate, base di finanziamento migliore e così via).

(268)

Per ottenere i vantaggi della fusione, FBN e ABN AMRO N dovevano sostenere una serie di costi (ossia costi relativi alle misure correttive in materia di concentrazioni, costi di integrazione). Lo Stato olandese ha pagato tali costi tramite una ricapitalizzazione (in un momento in cui il capitale era ancora disponibile soltanto con difficoltà), mentre FBN e ABN AMRO N hanno goduto di tutti i benefici. Viene fornito pertanto un chiaro vantaggio a FBN e ABN AMRO N.

(269)

Secondo lo Stato olandese, la fusione ha un valore attuale netto positivo (113). Tuttavia, come già indicato in maniera approfondita nei considerando da 235 a 242, le misure B4 e B5 fanno seguito ad altre misure di aiuto di Stato e fanno parte di un piano di ristrutturazione più ampio, per cui non si applica il principio dell’investitore in un’economia di mercato.

(270)

Si deve pertanto concludere che le misure B4 e B5 costituiscono un aiuto di Stato rispettivamente di 300 milioni di EUR e 1,2 miliardi di EUR. Rappresentano per FBN e ABN AMRO N un vantaggio selettivo fornendo loro capitale.

(271)

La misura C fornisce a FBN capitale, che ha consentito a FBN di rispettare i requisiti minimi normativi stabiliti dall’autorità di vigilanza finanziaria. Se lo Stato olandese non avesse convertito il suo capitale di classe 2 in capitale di classe 1, FBN avrebbe dovuto interrompere le sue operazioni o sarebbe stata costretta a cercare soluzioni alternative, come una riduzione del suo RWA per rendere disponibile capitale di classe 1. Grazie alla misura, alle fine FBN disponeva di più capitali e aveva una posizione competitiva più forte rispetto a uno scenario senza aiuto.

(272)

Lo Stato olandese ha convertito gli strumenti di debito di classe 2 con un valore nominale di 1,35 miliardi di EUR in capitale di classe 1 di importo equivalente. Tale conversione comporta gli stessi flussi di cassa che si avrebbero nell’ipotesi in cui FBN avesse riacquistato gli strumenti di classe 2 detenuti dallo Stato al valore nominale, con un aumento di capitale dello stesso importo. Per analogia con il considerando 250, la Commissione potrebbe ammettere che il valore di mercato degli strumenti di debito cui lo Stato olandese ha rinunciato fosse inferiore a quello nominale. Tenendo conto degli sconti di strumenti simili di banche di pari livello, uno sconto di [135 - 405] milioni di EUR (o [10 - 30] %) è giustificato. In altre parole, FBN ha pagato indirettamente [135 - 405] milioni di EUR in eccesso allo Stato olandese riacquistando implicitamente gli strumenti al valore nominale. L’importo dell’aiuto sarebbe stato quindi pari a [0,945 - 1,215] miliardi di EUR, anziché 1,35 miliardi di EUR.

(273)

L’affermazione dello Stato olandese secondo cui la misura è in linea con il principio dell’investitore in un’economia di mercato è inaccettabile. La misura segue altre misure contaminate da aiuti di Stato come spiegato nei considerando da 235 a 242, per cui tale principio non è applicabile.

(274)

Si deve pertanto concludere che la misura C costituisce un aiuto di Stato per un importo di [0,945 - 1,215] miliardi di EUR in quanto fornisce a FBN un vantaggio sotto forma di ulteriore capitale.

(275)

Riguardo ai pagamenti agli altri membri del consorzio, la Commissione ha concluso che i pagamenti rientrano negli obblighi derivanti dall’AAC. I membri del consorzio avevano ritenuto che si sarebbero presentati alcuni problemi imprevisti durante il processo di separazione e l’AAC descrive le procedure da utilizzare per risolvere tali problemi. La Commissione non ha trovato alcuna prova da cui risulti che i pagamenti dello Stato olandese agli altri membri del consorzio abbiano comportato un ulteriore trasferimento di attivi netti ad ABN AMRO N o qualsiasi altro vantaggio per la società.

(276)

Si deve pertanto concludere che la misura D non costituisce un aiuto di Stato in quanto la misura D era un obbligo derivante dall’AAC per lo Stato e non per ABN AMRO N. La misura non implicava alcun vantaggio selettivo per ABN AMRO N.

(277)

La Commissione è giunta alla conclusione che le obbligazioni incrociate sono legate in larga misura al contesto specifico della separazione di ABN AMRO N dalla sua società madre ABN AMRO Bank (ora RBS NV). In base al diritto societario olandese, Deutsche Bank in qualità di acquirente di New HBU resta responsabile per i debiti di ABN AMRO Bank se quest’ultima non rispetta i suoi obblighi. Deutsche Bank vuole pertanto essere indennizzata per il rischio assunto nei confronti di ABN AMRO Bank. Se ABN AMRO N non si fosse separata da ABN AMRO Bank, le obbligazioni incrociate tra New HBU e ABN AMRO Bank non sarebbero esistite. Lo Stato olandese fornisce pertanto una garanzia su un’obbligazione incrociata che esiste esclusivamente a causa della separazione di ABN AMRO N. Lo Stato olandese non fornisce una garanzia sull’obbligazione incrociata tra New HBU e ABN AMRO N.

(278)

Si deve pertanto concludere che si può ammettere che la misura E non costituisce un aiuto di Stato in quanto la separazione di ABN AMRO N da ABN AMRO Bank è un obbligo derivante per lo Stato olandese dall’AAC.

6.1.4.   Quantificazione dell’aiuto di Stato

(279)

Il gruppo ABN AMRO (o FBN e ABN AMRO N prima della fusione) ha usufruito di un aiuto alla ricapitalizzazione compreso tra 4,2 miliardi di EUR e 5,45 miliardi di EUR. Tale importo corrisponde a un intervallo pari al 2,75 %-3,5 % rispetto agli attivi ponderati per il rischio del gruppo ABN AMRO.

(280)

La Commissione osserva che FBN ha anche usufruito di un importo di tesoreria molto elevato, in termini relativi e assoluti.

Tabella 5

Aiuto di Stato: tabella sintetica dell’aiuto alla ricapitalizzazione e dell’aiuto di tesoreria

Aiuto alla ricapitalizzazione

(tutti i dati sono in miliardi di EUR)

Aiuto di Stato minimo

Aiuto di Stato massimo

RWA dell’entità conseguente alla fusione FBN-ABN AMRO N

% minima dell’RWA

% massima dell’RWA

Misura Z: lo Stato olandese acquisisce AA da FBN

[0 - 2,75]

[0,95 - 3,65]

162,6 (114)

[0 - 1,7] %

[0,6 - 2,25] %

Misura B3: costi di separazione (margine prudenziale)

0,5

0,5

149,5 (115)

0,33 %

0,33 %

Misura B4: riduzione di capitale legata alla vendita di HBU

0,3

0,3

149,5

0,20 %

0,20 %

Misura B5: costi di integrazione

1,2

1,2

149,5

0,80 %

0,80 %

Misura C: conversione classe 2 ==> classe 1

[0,945 - 1,215]

[0,945 - 1,215]

149,5

[0,63 - 0,82] %

[0,63 - 0,82 %]

Totale aiuto alla ricapitalizzazione

4,2

5,45

 

2,75 %

3,5 %

Finanziamenti/aiuto di tesoreria

Misura Y1: linea di credito a breve termine

45

 

 

 

 

Misura Y2: prestiti a lungo termine

7,9

 

 

 

 

Emissione di un nuovo strumento di debito garantito nell’ambito del programma di garanzia olandese

18,8

 

 

 

 

Totale finanziamenti/aiuto di tesoreria

71,7 (o 52,9 se corretto per doppio conteggio) (116)

 

 

 

 

6.2.   Compatibilità delle varie misure di aiuto

(281)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare un aiuto compatibile con il mercato interno se è inteso a «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». Riguardo all’economia olandese, il rischio di grave turbamento è stato confermato nelle varie approvazioni della Commissione delle misure adottate dalle autorità olandesi per lottare contro la crisi finanziaria come il programma di garanzia.

(282)

A questo proposito, è tuttavia importante sottolineare che il Tribunale di primo grado ha posto in evidenza che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato deve essere applicato in senso restrittivo (117), in modo che il turbamento dell’economia deve riguardare lo Stato membro nel suo complesso e non deve avere soltanto una dimensione regionale. La Commissione sottolinea che ABN AMRO N e FBN sono tra le principali banche olandesi con una rete di filiali a livello nazionale e posizioni di mercato estremamente elevate in un’ampia serie di segmenti del mercato olandese dei servizi bancari al dettaglio e per le PMI. Nel contesto delle varie incertezze riguardo alla ripresa dalla crisi economica e finanziaria mondiale, la cessazione dell’attività di tali banche creerebbe un grave turbamento per l’economica olandese e pertanto l’aiuto di Stato da parte del governo olandese può essere valutato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

(283)

La Commissione ha fornito ulteriori precisazioni sulla compatibilità di misure specifiche nella comunicazione relativa alle banche, nella comunicazione sulla ricapitalizzazione e nella comunicazione sulle attività deteriorate, nonché sulla ristrutturazione necessaria nella comunicazione relativa alla ristrutturazione.

(284)

Le singole misure devono essere valutate rispetto alle comunicazioni pertinenti della Commissione. Lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali non copre le attività deteriorate e viene di fatto utilizzato al posto di una misura di ricapitalizzazione. I principi generali alla base della comunicazione sulle attività deteriorate dovrebbero tuttavia valere anche per lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per essere in linea con il mercato interno. Per mantenere condizioni di parità di trattamento, la Commissione ha dovuto verificare se lo strumento in questione non veniva utilizzato per trasferire le perdite previste sul portafoglio allo Stato. La misura A deve anche prevedere sufficienti incentivi all’uscita e in caso di deterioramento della situazione economica ABN AMRO N avrebbe dovuto comunque assumere alcune perdite tramite un «vertical slice». Le misure di tesoreria (misure Y1 e Y2) devono essere valutate rispetto alla comunicazione relativa alle banche e le misure di ricapitalizzazione (e più specificamente le misure Z, B4 e B5 e il margine prudenziale di 500 milioni di EUR che faceva parte delle misure B3 e C) rispetto alla comunicazione relativa alla ristrutturazione.

6.2.1.   Compatibilità delle misure Y1 e Y2 con la comunicazione relativa alle banche

(285)

Per essere conformi alla comunicazione relativa alle banche, le misure Y1 e Y2 devono essere adeguatamente mirate, proporzionate e concepite in modo da evitare indebite distorsioni della concorrenza.

(286)

La Commissione ribadisce la conclusione del considerando 51 della decisione dell’8 aprile 2009 secondo cui la misura intesa a interrompere tutti i legami tra FBN e la sua società madre in difficoltà finanziarie Fortis SA/NV era necessaria per tutelare FBN dalle gravi difficoltà della sua società madre. Le misure possono pertanto essere considerate adeguatamente mirate per ottenere il salvataggio di FBN.

(287)

Le misure Y1 e Y2 devono anche essere proporzionate e non devono creare inutili distorsioni della concorrenza. A questo proposito, la Commissione considera in modo favorevole il sistema di fissazione dei prezzi definito dallo Stato olandese, il cui scopo era creare condizioni di parità di trattamento con il programma di garanzia (cfr. considerando 169). Riguardo ai programmi di garanzia, la Commissione ha costantemente richiesto agli Stati membri di applicare un premio minimo di 50 punti base per le garanzie di durata superiore a tre mesi (ma inferiore a 12 mesi). La Commissione ha constatato che lo Stato olandese non ha chiesto costantemente il tasso EURIBOR + 50 punti base per i prestiti superiori a tre mesi. Pertanto, la Commissione può dichiarare compatibile con il mercato interno la misura Y1 soltanto a condizione che sia effettuato un pagamento correttivo di 18,2 milioni di EUR per garantire che i prestiti con scadenza superiore a tre mesi siano effettivamente remunerati al tasso EURIBOR + 50 punti base. La Commissione constata con favore che tutte le linee di credito sono state rimborsate e sono cessate nel giugno 2009.

(288)

Riguardo alla misura Y2, la Commissione osserva che, poiché lo Stato olandese non ha variato il tasso di interesse e la scadenza dei prestiti, FBN ha usufruito di prestiti a un costo relativamente basso, e ciò poteva creare distorsioni della concorrenza. Pertanto, la Commissione può dichiarare la misura compatibile con la comunicazione relativa alle banche soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni fissate successivamente nella presente decisione e più specificamente vengono attuate correttamente le misure intese a limitare le distorsioni della concorrenza.

6.2.2.   Compatibilità delle misure Z, B3 (ossia 500 milioni di EUR), B4 e B5 e C in base alla comunicazione relativa alla ristrutturazione

(289)

La Commissione è giunta alla conclusione che le misure in questione sono state istituite per far fronte a un’effettiva necessità e rappresentavano il minimo necessario per ripristinare la piena redditività delle società interessate.

(290)

Riguardo alla remunerazione, la Commissione ha osservato che lo Stato era già proprietario del 100 % delle azioni ordinarie di FBN (e indirettamente del 100 % di ABN AMRO N). Tutte le misure menzionate erano indispensabili per salvaguardare il valore di tale partecipazione azionaria.

(291)

Il gruppo ABN AMRO realizzerà un RoE di circa […] % nel 2013, a dimostrazione del fatto che grazie agli interventi dello Stato è stata creata un’entità vitale e redditizia.

(292)

Tutte le valutazioni disponibili del gruppo ABN AMRO sono molto al di sopra dell’importo dell’aiuto previsto dalle misure Z, B3, B4, B5 e C (ossia un importo compreso tra 4,2 miliardi di EUR e 5,45 miliardi di EUR). Lo Stato riceverà quindi una remunerazione adeguata sull’aiuto concesso ad ABN AMRO N e FBN (118).

(293)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che le misure Z, B3, B4, B5 e C sono compatibili con la comunicazione relativa alla ricapitalizzazione se le condizioni fissate successivamente nella presente decisione sono correttamente rispettate.

6.2.3.   Compatibilità dello strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali con i principi fissati nella comunicazione sulle attività deteriorate

(294)

La Commissione riconosce che lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali istituito dallo Stato olandese è diverso dalle misure tradizionali di gestione delle attività deteriorate valutate in altri casi. Mentre altre misure di gestione delle attività deteriorate erano intese a liberare le banche dalle attività deteriorate, il portafoglio protetto mediante lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali è un portafoglio di crediti ipotecari olandese tradizionale riguardo al quale né ABN AMRO N né esperti esterni si aspettavano che il rendimento si deteriorasse in misura così significativa.

(295)

La Commissione osserva che una ricapitalizzazione tradizionale al livello di ABN AMRO N non era opportuna per lo Stato olandese, in quanto non si trattava di un’entità giuridica separata nel momento pertinente e lo Stato olandese non sarebbe stato in grado di isolare il suo contributo di capitale, con conseguenze negative soprattutto in scenari di crisi. Inoltre, gli strumenti privati di alleggerimento dei requisiti patrimoniali non erano applicabili tenuto conto della portata dell’operazione e delle complessità legate alla separazione di ABN AMRO Bank NV, la società madre di ABN AMRO N e ABN AMRO Z.

(296)

Visto il contesto particolare, la Commissione può ammettere che lo strumento in questione sia un’alternativa al tradizionale aumento di capitale anziché una protezione contro le attività tossiche e pertanto è una misura necessaria e adeguatamente mirata per risolvere il problema di capitale specifico di ABN AMRO Z.

(297)

Nonostante il fatto che costituisca principalmente una base per la ricapitalizzazione, la misura deve essere coerente con altri sistemi di alleggerimento dei requisiti patrimoniali, proteggendo il mercato interno come spiegato nel considerando 284.

(298)

La Commissione è giunta alla conclusione che lo Stato olandese ha fornito prove sufficienti a dimostrazione del fatto che ABN AMRO N o il suo successore giuridico sosterranno le perdite previste. Dai dati relativi al mercato (in particolare le valutazioni del rating), dai dati storici e dalle prove recenti fornite da ABN AMRO N emerge che il segmento di first loss annuale di 20 punti base è sufficiente per coprire le perdite previste.

(299)

La remunerazione pagata da ABN AMRO N non è inferiore a quella richiesta nella comunicazione sulle attività deteriorate e nella comunicazione sulla ricapitalizzazione. La remunerazione implica che ABN AMRO N paghi il 10 % sul capitale per il quale è stato applicato lo strumento mediante l’operazione in seguito alla riduzione dell’RWA. Tale tasso regge favorevolmente il confronto con i tassi minimi di cui al punto (27) della comunicazione relativa alla ricapitalizzazione. Tenuto conto della remunerazione relativamente elevata, il vertical slice del 5 % e i meccanismi di recupero possono essere considerati in linea con il punto (24) e la nota 15 della comunicazione sulle attività deteriorate.

(300)

Anche la misura A prevede sufficienti incentivi all’uscita. Le opzioni call descritte nel considerando 107 indicano che è facile per ABN AMRO N (o adesso il gruppo ABN AMRO) porre fine alla misura. Inoltre, i prezzi fissati sono tali che la misura diventa più costosa con il passare del tempo. I termini contrattuali implicano che i prezzi fissati non sarebbero stati adeguati quando il gruppo ABN AMRO ha iniziato a calcolare il fabbisogno di capitale sulla base di Basilea II. La mancanza di adeguamento ridurrà l’effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali della misura mentre i premi per le garanzie non subiranno alcuna diminuzione. Inoltre, il segmento di first loss viene calcolato in percentuale del valore del portafoglio iniziale, per cui il segmento di first loss in percentuale del portafoglio in essere (ossia il portafoglio iniziale rettificato, tra gli altri, per i rimborsi) aumenterà gradualmente nel corso del tempo.

(301)

Tenuto conto delle caratteristiche dello strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali, del piano di ristrutturazione del dicembre 2009 e del piano di ristrutturazione aggiornato del novembre 2010 descritti al punto 2.3 della presente decisione, la Commissione ritiene che la misura A sia compatibile con i principi generali della misura di gestione delle attività deteriorate e con i principi del mercato interno come spiegato nel considerando 284.

(302)

Il fatto che lo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali sia stato invocato dal gruppo ABN AMRO subito dopo aver attuato i requisiti di Basilea II conferma ex post l’analisi effettuata nei considerando da 294 a 301.

6.3.   Valutazione dell’aiuto e del piano di ristrutturazione del dicembre 2009 e del piano di ristrutturazione aggiornato del novembre 2010 sulla base della comunicazione relativa alla ristrutturazione

(303)

Tenuto conto dell’importo e dell’ambito dell’aiuto descritto nei paragrafi precedenti e in particolare del fatto che l’aiuto alla ricapitalizzazione supera del 2 % l’RWA, la Commissione ritiene che sia necessaria una profonda ristrutturazione, in linea con il punto (4) della comunicazione relativa alla ristrutturazione.

6.3.1.   Redditività

(304)

Un piano di ristrutturazione deve dimostrare che la strategia della banca è basata su un concetto coerente e che la banca ha ripristinato la redditività a lungo termine senza dipendere dal sostegno dello Stato.

(305)

Come già concluso nella decisione del 5 febbraio 2010, i modelli aziendali di FBN e ABN AMRO N non erano basati sull’assunzione di rischi eccessivi e su prassi di erogazione di prestiti insostenibili. Le due entità erano tuttavia vulnerabili e non dotate di risorse adeguate in alcuni settori fondamentali in seguito alla separazione dai rispettivi gruppi madre. Dopo la scissione della sua società madre, ABN AMRO N aveva scarso accesso alle imprese di maggiori dimensioni, non aveva più una rete internazionale ed era priva di alcuni prodotti e funzionalità informatiche. Anche FBN era stata particolarmente colpita dalla separazione dalla sua società madre e i suoi finanziamenti dipendevano in larga misura dai mercati all’ingrosso. Dal piano di ristrutturazione del dicembre 2009 del gruppo ABN AMRO (e anche dal piano di ristrutturazione aggiornato del novembre 2010) emerge che l’integrazione di ABN AMRO N e FBN riduce sostanzialmente le carenze di ciascuna entità. La combinazione di FBN e ABN AMRO N ha contributo a fugare alcune di tali preoccupazioni. L’ampia base di depositi di ABN AMRO N nel settore dei servizi bancari privati e al dettaglio ha determinato un profilo di finanziamento migliore per il gruppo integrato, FBN ha risolto parte del problema relativo alla rete internazionale di ABN AMRO N e i due gruppi insieme hanno potuto risolvere in maniera più adeguata, per esempio, i problemi informatici (ossia ognuno di loro non ha dovuto riorganizzare separatamente una piattaforma informatica e altri strumenti di supporto).

(306)

Dalle previsioni finanziarie risulta che alla fine del periodo di ristrutturazione l’entità conseguente alla fusione dovrebbe poter coprire i propri costi e realizzare un rendimento del capitale netto appropriato di circa […] %. Anche in uno scenario di stress, la società continuerà a realizzare utili e i suoi coefficienti di adeguatezza patrimoniale resteranno superiori alle soglie minime previste dalla normativa. La riserva di capitale della società sembra pertanto sufficientemente elevata, dopo i ripetuti interventi dello Stato, per far fronte a future situazioni avverse senza dover ricorrere nuovamente all’aiuto dello Stato.

(307)

Come risulta dai dati della seconda metà del 2008 e della prima metà del 2009, riveste fondamentale importanza realizzare proventi netti da interessi sufficientemente elevati per creare una società pienamente redditizia. Il piano di ristrutturazione del dicembre 2009 e il piano di ristrutturazione aggiornato del novembre 2010 possono quindi essere dichiarati compatibili con i requisiti di redditività della comunicazione relativa alla ristrutturazione soltanto a condizione che il gruppo ABN AMRO compia ogni possibile sforzo per realizzare i proventi netti da interessi fissati nel piano di ristrutturazione del novembre 2010. Il gruppo ABN AMRO deve riferire su base regolare, almeno ogni trimestre, alla Commissione in merito ai progressi compiuti. Se il gruppo ABN AMRO osserva divergenze rispetto alle previsioni, deve adottare immediatamente azioni correttive.

(308)

Un piano di ristrutturazione deve contenere previsioni con la necessaria ripartizione e la ristrutturazione richiede anche un ritiro dalle attività che strutturalmente rimarrebbero in perdita nel medio termine (119). Nel considerando 120 della decisione del 5 febbraio 2010, la Commissione dubitava che i problemi di redditività della divisione Prime Fund Solutions, che nel 2008 ha subito una perdita considerevole in relazione al caso Madoff, fossero stati affrontati in maniera adeguata. Vendendo PFS a Credit Suisse (cfr. anche il considerando 74), tale questione è stata risolta. Le previsioni dettagliate a livello di divisione dimostrano che in un caso di base e in un caso di stress tutte le divisioni contribuiscono positivamente ai risultati. La Commissione può pertanto concludere che non vi sono altre divisioni con problemi strutturali di redditività e, alla luce di tale conclusione, non sono necessarie ulteriori cessioni per migliorare la redditività della società.

6.3.2.   Condivisione degli oneri/minimo necessario

(309)

Un piano di ristrutturazione deve indicare chiaramente che l’aiuto è rimasto limitato al minimo necessario. I costi legati alla ristrutturazione non devono essere sostenuti soltanto dallo Stato, ma nella massima misura possibile anche da chi ha investito nella banca. In altre parole, la banca e chi ne detiene il capitale devono contribuire alla ristrutturazione per quanto possibile con le proprie risorse. L’aiuto alla ristrutturazione deve limitarsi a coprire i costi che sono necessari per il ripristino della redditività. Ne consegue che un’impresa non deve ricevere risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per finanziare attività che distorcono il mercato e non sono connesse al processo di ristrutturazione come, ad esempio, le acquisizioni (120).

(310)

La comunicazione relativa alla ristrutturazione rammenta che il divieto di acquisizioni è indispensabile per mantenere l’aiuto limitato al minimo necessario. Il punto (23) della comunicazione sulla ristrutturazione precisa esplicitamente che «un’impresa non dovrebbe ricevere risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per finanziare attività che distorcono il mercato e non sono connesse al processo di ristrutturazione. Ad esempio, le acquisizioni di partecipazioni in altre imprese o i nuovi investimenti non possono essere finanziati attraverso aiuti di Stato a meno che questo non sia essenziale per il ripristino della redditività di un’impresa».

(311)

La comunicazione relativa alla ristrutturazione lega anche il divieto di acquisizioni alle distorsioni della concorrenza. Ai punti (39) e (40), la comunicazione spiega che «gli aiuti di Stato non devono essere utilizzati a scapito di concorrenti che non godono di un sostegno pubblico simile» e che «le banche non dovrebbero utilizzare gli aiuti di Stato per acquisire imprese concorrenti. Tale condizione dovrebbe applicarsi per almeno tre anni e può valere fino alla fine del periodo di ristrutturazione, a seconda dell’entità e della durata dell’aiuto».

(312)

In linea con il punto (40) della comunicazione relativa alla ristrutturazione, l’aiuto può essere dichiarato compatibile soltanto a condizione che il gruppo ABN AMRO si attenga rigorosamente al divieto di acquisizioni (121) nei tre anni successivi alla data della presente decisione. Il divieto di acquisizioni deve essere prorogato se lo Stato olandese continua a possedere più del 50 % del gruppo ABN AMRO dopo tre anni. Il divieto di acquisizioni non deve tuttavia essere prorogato per un periodo superiore a cinque anni. Anche se parte dell’aiuto è già stata riscattata, alcune misure (in particolare le misure Z e C) non possono essere riscattate dalla banca a causa della forma in cui sono state concesse (ossia, non nella forma di uno strumento di debito ibrido). La fine della proprietà dello Stato serve a valutare quando cessa il vantaggio derivante dall’aiuto.

(313)

La Commissione osserva che il piano di ristrutturazione del dicembre 2009 (integrato il 23 marzo 2010 con le previsioni finanziarie per lo scenario più sfavorevole) riportava già che il gruppo ABN AMRO era diventato un’entità redditizia che avrebbe ottenuto un rendimento del capitale netto soddisfacente e che avrebbe dovuto realizzare utili soddisfacenti nelle condizioni economiche peggiori. Il piano di ristrutturazione aggiornato del novembre 2010 ha confermato questa analisi. Il ripristino della redditività non dipende dalle acquisizioni. Un divieto di acquisizioni non è pertanto in contrasto con il ripristino della redditività.

(314)

La Commissione ritiene che, ai sensi del punto (26) della comunicazione relativa alla ristrutturazione, sono inevitabili un divieto di pagamento di cedole su strumenti di capitale ibridi e un divieto di rimborsi anticipati di strumenti ibridi (122). In un contesto di ristrutturazione, le misure che riducono l’importo totale dei fondi propri non sono compatibili con l’obiettivo della condivisione degli oneri e il requisito del minimo necessario.

(315)

Come stabilito al punto (26) della comunicazione relativa alla ristrutturazione, «le banche non dovrebbero tuttavia utilizzare gli aiuti di Stato per remunerare i fondi propri (capitale proprio e debito subordinato) quando tali settori di operatività non generano utili sufficienti». Una valutazione approfondita del piano di ristrutturazione del dicembre 2009 del gruppo ABN AMRO (e del piano di ristrutturazione aggiornato del novembre 2010) consente alla Commissione di concludere che nell’arco di circa due anni, il gruppo ABN AMRO dovrebbe ripristinare la propria redditività come illustrato da un rendimento del capitale accettabile di circa […] % rispettivamente nel 2012 e nel 2013. In questo contesto, un divieto di pagamento di cedole su strumenti di capitale ibridi e di rimborsi anticipati di strumenti ibridi di 2 anni (123) sembra garantire un’adeguata condivisione degli oneri da parte dei titolari del capitale della società (124). Pertanto, l’aiuto può essere dichiarato compatibile soltanto a condizione che sia imposto un divieto di pagamento di cedole su strumenti di capitale ibridi e di rimborsi anticipati di strumenti ibridi di 2 anni di cui all’articolo 8 del dispositivo della decisione. Tale divieto deve valere anche per i titolari di azioni privilegiate FBNH per eliminare il dubbio espresso dalla Commissione nel considerando 130 della decisione del 5 febbraio 2010.

(316)

In altri casi, le misure di condivisione degli oneri sono anche necessarie per garantire che le banche oggetto di salvataggio siano rese debitamente responsabili delle conseguenze dei loro comportamenti passati in modo da creare incentivi adeguati per i loro comportamenti futuri e quello di altri. Tale fattore è meno pertinente in questo caso in quanto i problemi della società erano in larga misura legati all’ex società madre Fortis SA/NV (cfr. sezione 6.3.3 «Misure per limitare le distorsioni della concorrenza»). Pertanto, si può anche ammettere, da un punto di vista della condivisione degli oneri, che non esistono importanti cessioni a parte la cessione di PFS e Intertrust che insieme rappresentavano il […] % dell’utile di gestione totale e il […] % dell’RWA.

6.3.3.   Misure per limitare le distorsioni della concorrenza

(317)

Riguardo alle misure necessarie per limitare la distorsione della concorrenza, il caso in esame presenta alcuni elementi atipici.

(318)

Il punto (28) della comunicazione relativa alla ristrutturazione indica il tipo di distorsione della concorrenza che può verificarsi quando viene fornito un aiuto di Stato per sostenere la stabilità finanziaria in tempi di crisi sistemica: «Qualora le banche competano sulla base del merito dei loro prodotti e servizi, coloro che accumulano rischi eccessivi e/o si basano su modelli aziendali insostenibili finiscono per perdere quote di mercato ed eventualmente uscire dal mercato stesso, mentre i concorrenti più efficienti si espandono o fanno il loro ingresso sui mercati interessati. Gli aiuti di Stato prolungano precedenti distorsioni della concorrenza determinate da un comportamento eccessivamente imprudente e da modelli aziendali insostenibili sostenendo in modo artificiale il potere di mercato del beneficiario. In questo modo si può creare un rischio morale per i beneficiari, riducendo nel contempo gli incentivi per i non beneficiari a competere, investire ed innovare».

(319)

Come spiegato nella decisione del 3 dicembre 2008, le difficoltà di Fortis SA/NV e Fortis Bank SA/NV erano la conseguenza di rischi eccessivi: (i) Fortis Bank SA/NV aveva investito un importo molto consistente in credito strutturato e (ii) Fortis SA/NV aveva deciso di acquistare ABN AMRO N a un prezzo molto elevato. Per autorizzare un aiuto a favore di tali banche, la Commissione richiede una considerevole riduzione della presenza sul mercato del beneficiario. A questo proposito, la Commissione osserva che Fortis SA/NV è stata scissa in quattro parti: le attività assicurative belghe e internazionali facevano ancora parte di Fortis SA/NV quotata in borsa (che dopo il tracollo di Fortis SA/NV era stata rinominata Ageas); Fortis Bank SA/NV e BGL sono state acquisite da BNP Paribas; lo Stato olandese ha acquisito FBN (compresa ABN AMRO N); lo Stato olandese ha anche acquisito le attività assicurative olandesi (125). In altre parole, Fortis SA/NV è stata suddivisa in quattro entità più piccole e la stessa Fortis Bank SA/NV è stata scissa in due parti (126).

(320)

La Commissione osserva che le misure a favore di FBN e ABN AMRO N esaminate nella presente decisione presentano elementi specifici che le rendono diverse rispetto a quelle di altri casi di ristrutturazione che ha dovuto affrontare durante la crisi attuale, compresi quelli di Fortis Bank SA/NV e Fortis SA/NV. In questo caso, FBN e ABN AMRO N non hanno bisogno principalmente di aiuti di Stato in quanto hanno adottato decisioni di gestione errate. La necessità di aiuti di Stato non deriva, ad esempio, dall’accumulo di rischi eccessivi nei loro investimenti o nella loro politica di concessione di prestiti, o dal fatto che hanno intrapreso una politica di fissazione dei prezzi insostenibile. Allo stesso modo, le difficoltà di Fortis SA/NV e Fortis Bank SA/NV non derivavano da politiche di erogazione di prestiti o di fissazione dei prezzi rischiose nelle attività relative ai servizi bancari al dettaglio, i servizi bancari privati e i servizi bancari commerciali, che invece erano redditizie. Ne consegue che la Commissione ritiene che l’aiuto a favore di FBN a ABN AMRO N è molto meno distorsivo dell’aiuto approvato a favore di istituti finanziari che avevano accumulato rischi eccessivi. Pertanto, la Commissione ritiene che non siano necessarie ulteriori cessioni.

(321)

Tuttavia, deve essere garantito che l’aiuto di Stato non sia utilizzato da FBN e ABN AMRO N per crescere a scapito dei concorrenti, ad esempio attuando una politica di fissazione dei prezzi insostenibile o acquisendo altri istituti finanziari. In tale caso, l’aiuto ridurrebbe «gli incentivi per i non beneficiari a competere, investire ed innovare» e potrebbe compromettere «gli incentivi per le attività transfrontaliere» scoraggiando l’ingresso nel mercato olandese.

(322)

L’aiuto di Stato può quindi essere dichiarato compatibile soltanto se esistono misure sufficienti per garantire che l’aiuto di Stato non sia utilizzato a scapito dei concorrenti, alcuni dei quali non hanno ricevuto un sostegno pubblico simile. Deve essere garantito il mantenimento di condizioni di parità di trattamento tra le banche che hanno ricevuto sostegno pubblico e quello che non l’hanno ricevuto. Va anche evitato che l’aiuto di Stato riduca gli incentivi per i non beneficiari a competere, investire e innovare creando nel contempo barriere all’ingresso sul mercato che potrebbero compromettere gli incentivi per le attività transfrontaliere.

(323)

La comunicazione relativa alla ristrutturazione prevede che la natura e la forma di tali misure dipenderanno dall’importo degli aiuti e dalle condizioni e circostanze in cui sono stati concessi e, in secondo luogo, dalle caratteristiche del mercato o dei mercati sui quali opererà la banca beneficiaria. L’importo dell’aiuto è stato descritto nella sezione 6.1.3 «Quantificazione dell’aiuto». Le condizioni e circostanze specifiche in cui è stato concesso sono state trattate all’inizio della presente sezione. Come menzionato al punto (32) della comunicazione relativa alla ristrutturazione, svolgono un ruolo anche le dimensioni e l’importanza relativa della banca sul suo mercato o sui suoi mercati. Se la presenza rimanente sul mercato della banca ristrutturata è limitata, è meno probabile che siano necessarie misure supplementari. Pertanto, le condizioni necessarie per dichiarare l’aiuto compatibile sono legate principalmente ai servizi bancari al dettaglio e privati in quanto la società ha già ridotto in misura considerevole la sua presenza nel settore dei servizi bancari di carattere commerciale con la cessione di New HBU.

(324)

L’aiuto può essere dichiarato compatibile con la comunicazione relativa alla ristrutturazione a condizione che il gruppo ABN AMRO applichi le misure di cui ai punti da (325) a (329).

(325)

Nel settore dei servizi bancari al dettaglio e privati, l’aiuto può essere dichiarato compatibile a condizione che il gruppo ABN AMRO Group non influenzi il prezzo in modo predominante per quanto riguarda i prodotti di risparmio e di credito ipotecario standardizzati. In linea con il punto (44) della comunicazione relativa alla ristrutturazione, il gruppo ABN AMRO non deve offrire condizioni di prezzo con le quali i concorrenti che non beneficiano di aiuti di Stato non possono competere.

(326)

Poiché un divieto di esercizio di un’influenza predominante sui prezzi potrebbe essere meno efficace in segmenti con molti prodotti non standardizzati come i servizi bancari privati nei Paesi Bassi in cui vi era un reclamo specifico, per dichiarare l’aiuto compatibile è necessaria una condizione supplementare in linea con il punto (44) della comunicazione relativa alla ristrutturazione. Il gruppo ABN AMRO deve mirare a raggiungere i proventi netti da interessi presentati alla Commissione l’8 novembre 2010. Il gruppo ABN AMRO deve pertanto intraprendere azioni adeguate non appena osserva che i suoi risultati sono inferiori alle previsioni, soprattutto quando ciò dipende da un basso livello dei margini di interesse.

(327)

Poiché un divieto di esercizio di un’influenza predominante sui prezzi è difficile da attuare e da controllare, è necessario far ricorso ad altre misure adeguate per garantire un’effettiva concorrenza, come quelle che favoriscono l’ingresso sul mercato di cui al punto (44) della comunicazione relativa alla ristrutturazione. A questo proposito, una condizione necessaria per dichiarare l’aiuto compatibile è che il gruppo ABN AMRO attui una misura che favorisca il passaggio a un altro fornitore. In concreto, il gruppo ABN AMRO deve coprire i propri costi amministrativi, di trasferimento e di transazione per i propri clienti di Private Banking NL, che sono la diretta conseguenza della fine del rapporto bancario privato e del trasferimento dei portafogli (127). Tale misura deve essere applicata per un periodo di due mesi consecutivi, iniziando il più presto possibile e al massimo entro un anno dalla data della decisione. All’inizio del periodo di due mesi, la banca informa tutti i suoi clienti privati in modo inequivocabile della possibilità ad essi offerta. Il gruppo ABN AMRO deve anche fornire alla Commissione la prova che i trasferimenti di clienti sono eseguiti secondo le normali procedure e che non vi sono ritardi nel processo di trasferimento dei clienti.

(328)

Se correttamente applicate, le misure intese a limitare indebite distorsioni della concorrenza e in particolare le misure specifiche nel settore dei servizi bancari privati e al dettaglio risponderebbero anche in maniera sufficiente alle questioni sollevate dal reclamante. Quando ha esaminato tali questioni, la Commissione ha constatato che ABN AMRO ha fissato per alcuni prodotti prezzi temporaneamente in perdita, ma che tale politica dei prezzi è stata attuata in un contesto caratterizzato da problemi di liquidità in cui tutte le banche si facevano un’agguerrita concorrenza per aggiudicarsi i risparmi, mentre si doveva anche affrontare il problema specifico dell’avvio di MoneYou, che era stato deciso prima del tracollo di Fortis SA/NV.

(329)

Il punto (44) della comunicazione relativa alla ristrutturazione stabilisce inoltre che le banche non possono addurre il sostegno statale come vantaggio competitivo nella commercializzazione delle proprie offerte finanziarie. Pertanto, una delle condizioni per dichiarare l’aiuto compatibile è che il gruppo ABN AMRO non utilizzi l’aiuto di Stato nelle sue campagne di commercializzazione e di comunicazione agli investitori, per un periodo di tre anni. Tali divieti vanno prorogati per un periodo fino a cinque anni se lo Stato olandese detiene una partecipazione azionaria minima del 50 % nel gruppo ABN AMRO.

(330)

Dalla prospettiva delle indebite distorsioni della concorrenza, la Commissione valuta positivamente le cessioni di PFS e Intertrust. La cessione di PFS riduce l’attrattiva della società verso i clienti istituzionali, mentre Intertrust forniva, tra gli altri, servizi che potevano rafforzare la base di clienti nel settore dei servizi bancari privati. Ne consegue che la sua vendita avrebbe potuto rendere più facile per i concorrenti migliorare la loro posizione competitiva rispetto a quella di ABN AMRO Mees Pierson. La Commissione ritiene inoltre che il fatto che parte dell’aiuto sia stato rimborsato contribuisca a limitare le distorsioni della concorrenza. La Commissione si esprime anche favorevolmente riguardo alla politica dei dividenti descritta nel considerando 75.

6.3.4.   Conclusione

(331)

Pertanto, se tutte le condizioni descritte nelle sezioni 6.2 e 6.3 sono correttamente soddisfatte, il piano di ristrutturazione del dicembre 2009 aggiornato dal piano di ristrutturazione del novembre 2010 fornisce prove sufficienti del ripristino della redditività a lungo termine del gruppo ABN AMRO. Il piano di ristrutturazione del dicembre 2009 aggiornato dal piano di ristrutturazione del novembre 2010 garantisce una condivisione degli oneri sufficiente e prevede misure adeguate per limitare indebite distorsioni della concorrenza. Pertanto, la Commissione può dichiarare il piano di ristrutturazione del dicembre 2009 aggiornato dal piano di ristrutturazione del novembre 2010 in linea, a determinate condizioni, con la comunicazione relativa alla ristrutturazione.

7.   CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che i Paesi Bassi abbiano dato illegalmente esecuzione all’aiuto di Stato di cui alla sezione 6.1.3 «Quantificazione dell’aiuto di Stato» in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, l’aiuto può essere considerato compatibile se sono soddisfatte le condizioni di cui alle sezioni 6.2 e 6.3 e descritte in maniera più dettagliata nel dispositivo della presente decisione.

La Commissione prende atto che lo Stato olandese ha accettato in via eccezionale di ricevere il testo della presente decisione solo in lingua inglese.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato fornito dai Paesi Bassi al gruppo ABN AMRO è compatibile con il mercato interno alle condizioni previste agli articoli da 3 a 9.

L’aiuto di Stato è stato fornito nel modo di seguito specificato:

aiuto alla ricapitalizzazione per un importo compreso tra 4,2 miliardi di EUR e 5,45 miliardi di EUR rispettivamente a favore di FBN e ABN AMRO N, e

71,7 miliardi di EUR di aiuto di tesorerie.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«gruppo ABN AMRO», il gruppo ABN AMRO e le sue controllate al 100 % dirette o indirette, comprese le entità in cui il gruppo ABN AMRO ha il controllo esclusivo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (128);

b)

«occupare il primo posto», offrire il prezzo più allettante;

c)

«clienti al dettaglio», tutti i clienti privati (diversi dai clienti commerciali);

d)

«prodotti di risparmio e di deposito standardizzati», tutti i prodotti di risparmio e di deposito standardizzati che coprono in qualsiasi momento almeno l’85 % in volume dei prodotti del gruppo ABN AMRO nel mercato dei risparmi e dei depositi al dettaglio;

e)

«prodotti di credito ipotecario standardizzati», tutti i prodotti al dettaglio e di deposito standardizzati che coprono in qualsiasi momento almeno l’85 % in volume dei prodotti del gruppo ABN AMRO nel settore dei crediti ipotecari;

f)

Private Banking NL, tutti i clienti della UO Private Banking tranne quelli che fanno parte di Private Banking International (129)

Articolo 3

1.   In assenza della previa autorizzazione della Commissione, il gruppo ABN AMRO non potrà occupare il primo posto riguardo ai prodotti di risparmio e di deposito al dettaglio standardizzati tra gli […] istituti finanziari che hanno la quota di mercato più ampia in volume sul mercato olandese dei risparmi al dettaglio nei segmenti di seguito indicati:

conti di risparmio;

depositi a termine fisso con un periodo di 1 anno;

depositi a termine fisso con un periodo di 2 anni;

depositi a termine fisso con un periodo di 3 anni;

depositi a termine fisso con un periodo di 4 anni;

depositi a termine fisso con un periodo di 5 anni.

In deroga al primo comma, laddove tre istituti finanziari occupano congiuntamente il primo posto tra gli […] istituti finanziari che hanno la quota di mercato più ampia in un segmento del mercato olandese dei risparmi e dei depositi al dettaglio, il gruppo ABN AMRO può applicare il tasso di questi tre istituti finanziari riguardo ai prodotti standardizzati nel segmento corrispondente.

2.   In assenza della previa autorizzazione della Commissione, il gruppo ABN AMRO non potrà occupare il primo posto riguardo a qualsiasi tipo di credito ipotecario standardizzato tra gli […] istituti finanziari che hanno la quota di mercato più ampia nel mercato olandese dei crediti ipotecari al dettaglio.

In deroga al primo comma, laddove tre istituti finanziari occupano congiuntamente il primo posto tra gli […] istituti finanziari che hanno la quota di mercato più ampia nel mercato olandese dei crediti ipotecari al dettaglio, il gruppo ABN AMRO può applicare il tasso di questi tre istituti finanziari riguardo al tipo di credito ipotecario standardizzato corrispondente.

3.   Per garantire la conformità ai paragrafi 1 e 2, il gruppo ABN AMRO deve controllare su base permanente, e almeno ogni settimana, le condizioni offerte dagli […] altri istituti finanziari che hanno la quota di mercato più ampia in volume sui rispettivi mercati olandesi dei risparmi, a patto che tali condizioni siano di pubblico dominio. Se i dati di tali […] altri istituti finanziari non sono disponibili al pubblico, saranno sostituiti dai dati degli istituti finanziari di maggiori dimensioni che occupano le posizioni successive in base alle quote di mercato detenute.

Nel momento in cui il gruppo ABN AMRO rileva che offre per qualsiasi suo prodotto un prezzo più favorevole rispetto al prezzo che può offrire sulla base del paragrafo 1 e 2 del presente articolo, il gruppo ABN AMRO ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione. Adegua immediatamente il prezzo dei prodotti e applica l’adeguamento del prezzo appena possibile.

Riguardo ai prodotti di risparmio e di deposito al dettaglio, il gruppo ABN AMRO applica l’adeguamento entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha constatato la variazione delle condizioni. Tuttavia, se la variazione riguarda prodotti per i quali il prezzo può essere modificato soltanto alla fine del mese e vi sono meno di dieci giorni lavorativi tra il momento in cui la variazione è stata constatata e la fine del mese, il gruppo ABN AMRO applica l’adeguamento alla prima occasione dalla fine del mese successivo.

Riguardo ai crediti ipotecari, il gruppo ABN AMRO adegua i suoi prezzi entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha constatato la variazione delle condizioni e applica l’adeguamento entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è stata constatata la variazione delle condizioni.

4.   La condizione di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica per tre anni dalla data della presente decisione. Il gruppo ABN AMRO presenta alla Commissione una relazione di conformità a questa condizione trimestralmente e al massimo entro due settimane dalla data di pubblicazione dei risultati finanziari trimestrali del gruppo ABN AMRO Group.

Articolo 4

1.   Il gruppo ABN AMRO compie ogni possibile sforzo per raggiungere le previsioni (comprese quelle relative ai proventi netti da interessi) presentate alla Commissione nel piano di ristrutturazione del dicembre 2009, aggiornato dal piano di ristrutturazione del novembre 2010. Le previsioni del novembre 2010 vengono raggiunte a livello consolidato del gruppo ABN AMRO.

Il gruppo ABN AMRO trasmette trimestralmente alla Commissione una relazione che riporta la ripartizione delle previsioni e i dati effettivi (compresi i proventi netti da interessi) al livello dei quattro segmenti definiti nel piano di ristrutturazione del dicembre 2009 e nel piano di ristrutturazione del novembre 2010, ossia Retail Banking, Private Banking NL, Private Banking International, Commercial & Merchant Banking.

Il gruppo ABN AMRO può presentare alla Commissione una richiesta motivata di revisione di tali previsioni (compresi i proventi netti da interessi) per tenere conto di sviluppi esterni.

2.   Il gruppo ABN AMRO fornisce una ripartizione delle previsioni dei proventi netti da interessi per volume e margini a livello consolidato e a livello di servizi bancari privati.

Il gruppo ABN AMRO riferisce trimestralmente alla Commissione, e al massimo entro due settimane dalla data di pubblicazione dei suoi risultati finanziari trimestrali, se i proventi netti da interessi conseguiti a livello consolidato sono in linea con le previsioni di cui al paragrafo 1. La relazione riporta anche un confronto dei margini previsti e dei margini effettivi a livello consolidato e a livello di servizi bancari privati.

Se i proventi netti da interessi conseguiti a livello consolidato non sono in linea con quelli previsti, il gruppo ABN AMRO indica nella relazione le misure adottate per conseguire le previsioni.

3.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano per tre anni dalla data della presente decisione.

Articolo 5

1.   Il gruppo ABN AMRO non acquisisce il controllo di più dello [0 - 7] % di qualsiasi impresa.

2.   In deroga al paragrafo 1, il gruppo ABN AMRO può effettuare acquisizioni se il prezzo di acquisto cumulativo lordo totale (esclusi l’assunzione o il trasferimento di debiti in relazione a tali acquisizioni) pagato dal gruppo ABN AMRO per tutte le acquisizioni per un periodo di tre anni dalla data della presente decisione è inferiore a [0-600] milioni di EUR.

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle acquisizioni di private equity da parte del gruppo ABN AMRO se si inseriscono nel suo piano aziendale e nel bilancio previsto della sua divisione «Private Equity» presentati alla Commissione il 5 ottobre 2010.

Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche alle […] partecipazioni al capitale di rischio assunte dalla divisione «Energy, Commodities and Transportation» del gruppo AMRO a sostegno della sua normale attività di finanziamento se si inseriscono nel piano aziendale del gruppo ABN AMRO e nel bilancio previsto di tale divisione presentati alla Commissione il 10 gennaio 2010.

Il gruppo ABN AMRO presenta una relazione alla Commissione trimestralmente e al massimo entro due settimane dalla data di pubblicazione dei suoi risultati finanziari trimestrali. La relazione riporta le acquisizioni effettive delle divisioni «Private Equity» e «Energy, Commodities and Transportation». La relazione fornisce inoltre informazioni dettagliate sulle altre acquisizioni del gruppo ABN AMRO che è possibile effettuare in virtù del primo comma.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica per almeno tre anni dalla data della presente decisione o, se successiva, fino alla data in cui la partecipazione azionaria dei Paesi Bassi nel gruppo ABN AMRO non si riduce a un livello inferiore al 50 %. Tale divieto cessa di essere applicato al massimo dopo cinque anni dalla data della presente decisione.

Qualora il divieto di cui al paragrafo 1 si applichi per più di tre anni dalla data della presente decisione, il prezzo di acquisto cumulativo lordo totale applicabile ai sensi del primo comma o del paragrafo 2 aumenta di [0 - 200] milioni di EUR all’anno.

Articolo 6

Il gruppo ABN AMRO non pubblicizza il fatto che è di proprietà dello Stato né fa alcun riferimento al sostegno statale ricevuto nelle sue comunicazioni con i clienti attuali o potenziali e/o gli investitori per un periodo minimo di tre anni dalla data della presente decisione o, se successiva, fino alla data in cui la partecipazione dei Paesi Bassi non si riduce a un livello inferiore al 50 % delle azioni del gruppo ABN AMRO. Tale divieto cessa di essere applicato al massimo dopo cinque anni dalla data della presente decisione.

In deroga a tale divieto, il gruppo ABN AMRO può far riferimento al fatto che è di proprietà dello Stato e a qualsiasi altro sostegno statale che ha ricevuto nei casi in cui tale riferimento sia richiesto in base alle disposizioni legislative o regolamentati applicabili.

Articolo 7

1.   Il gruppo ABN AMRO offre ai clienti di Private Banking NL la possibilità di porre fine al loro rapporto bancario privato con il gruppo ABN AMRO e di trasferire i loro portafogli di investimenti ad altre banche. Tale offerta è valida per un periodo di due mesi consecutivi («il periodo pertinente»).

Il periodo pertinente inizia appena possibile dopo la data della presente decisione, prevedendo (se necessario) un periodo di preparazione ragionevole, ed entro un anno dalla data della presente decisione. Il gruppo ABN AMRO presenta per l’approvazione alla Commissione una data di inizio per il periodo pertinente almeno quattro settimane prima del presunto inizio del periodo pertinente.

2.   Il gruppo ABN AMRO fornisce a tutti i suoi clienti di Private Banking NL i termini dell’offerta, descritti nel paragrafo 1, in maniera inequivocabile al massimo il primo giorno del periodo pertinente. Le informazioni che il gruppo ABN AMRO invia ai suoi clienti devono essere fornite preliminarmente alla Commissione almeno quattro settimane prima dell’invio delle informazioni ai clienti.

3.   Il gruppo ABN AMRO facilita la chiusura dei rapporti bancari privati in caso di richiesta dei clienti, applicando le procedure ordinarie al minor costo possibile. Se il cliente decide di trasferire la sua posizione e/o i suoi (relativi) diritti sui titoli, e se tale trasferimento è possibile dal punto di vista della banca conferitaria, il gruppo ABN AMRO facilita tale trasferimento. I clienti devono essere informati della possibilità di trasferire posizioni anziché di liquidarle e dei costi delle due opzioni.

Il gruppo ABN AMRO copre i suoi costi amministrativi, di trasferimento e di esecuzione delle operazioni che sono la diretta conseguenza della fine del rapporto bancario privato e del trasferimento dei portafogli (130).

Il gruppo ABN AMRO non ha l’obbligo di coprire altre conseguenze finanziarie per il cliente.

Articolo 8

Il gruppo ABN AMRO non paga alcuna cedola sugli strumenti di capitale di classe 1 di base, di classe 1 e di classe 2 (compresi gli strumenti di capitale ibridi e le azioni privilegiate) emessi prima della data della presente decisione né esercita alcun diritto di opzione call in relazione a tali strumenti di capitale fino al 10 marzo 2013 compreso, salvo che vi sia l’obbligo giuridico di farlo.

Il gruppo ABN AMRO può emettere nuovi strumenti di capitale dopo la data della presente decisione o pagare cedole su tali nuovi strumenti di capitale, salvo che tali emissioni o pagamenti comportino l’obbligo di pagare cedole sui propri strumenti di capitale esistenti.

In deroga al primo comma, il gruppo ABN AMRO può richiedere il rimborso anticipato dello strumento FCC (ossia, un importo di 87,5 milioni di EUR o il 6,25 % di azioni privilegiate non cumulative, perpetue, senza diritto di voto, di serie I, di classe A emesse da Fortis Capital Company Ltd).

Fino al 10 marzo 2013 incluso, il gruppo ABN AMRO paga un dividendo soltanto sulle sue azioni ordinarie se tale dividendo è superiore a 100 milioni di EUR (131).

Articolo 9

Entro il 30 giugno 2011 al più tardi, il gruppo ABN AMRO paga ai Paesi Bassi un tasso di interesse commisurato sui prestiti individuati nella comunicazione inviata tramite posta elettronica dalla Commissione allo Stato olandese il 24 giugno 2010. Gli importi comprensivi di interessi sono pari a 18 152 722 EUR.

Articolo 10

I Paesi Bassi comunicano alla Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure previste per conformarsi alla medesima.

Articolo 11

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 124 del 4.6.2009, pag. 19 e GU C 95 del 15.4.2010, pag. 10.

(2)  Fortis SA/NV è nota anche come Fortis Holding. La struttura precedente alla crisi finanziaria di Fortis SA/NV – che è relativamente complessa – è descritta al punto (6) della decisione del 3 dicembre 2008. La società di partecipazione finanziaria Fortis SA/NV aveva raggruppato le sue attività bancarie nell’entità giuridica Fortis Bank SA/NV. Fortis Bank SA/NV a sua volta era proprietaria, tra gli altri, di FBN.

(3)  La cosiddetta «novazione» è un’operazione giuridica con la quale una parte firmataria di un accordo viene sostituita con una nuova parte lasciando invariati tutti gli altri termini dell’accordo.

(4)  […] coperta dall’obbligo del segreto professionale.

(5)  Aiuti di Stato NN42/08 (BE), NN46/08 (LUX), NN53a/08 (NL), GU C 80 del 3.4.2009, pag. 8.

(6)  La relazione di «due diligence» è costituita da cinque volumi: 1. ABN AMRO, 2. Fortis Bank Netherlands, 3. Fortis Insurance Netherlands, 4. Fortis Corporate Insurance, 5. Note sull’argomento.

(7)  La società di partecipazione finanziaria ABN AMRO Holding svolgeva la sua attività quasi interamente attraverso la sua controllata al 100 % ABN AMRO Bank o le controllate di tale società. Per uno schema dettagliato della situazione societaria al momento dell’acquisizione da parte di RFS Holdings, cfr. il grafico del considerando 41.

(8)  Già annunciata informalmente a metà giugno come descritto nel considerando 12.

(9)  L’8 novembre 2010 è stata fornita una versione aggiornata come descritto nel considerando 31.

(10)  ABN AMRO N ha venduto due entità (ossia New HBU e IFN) a Deutsche Bank allo scopo di risolvere i problemi di concentrazione sul mercato bancario olandese derivanti dalla fusione tra ABN AMRO N e FBN. Ulteriori informazioni al riguardo sono reperibili nei considerando 44 e 45.

(11)  Le cosiddette tracking shares non avevano uno status giuridico.

(12)  RBS (38,28 %), Santander (27,91 %) e Fortis SA/NV (33,81 %).

(13)  Per maggiori informazioni, cfr. decisione della Commissione del 3 ottobre 2007 adottata nel caso M/4844 – Attivi Fortis/ABN AMRO - GU C 265 del 7.11.2007, pag. 2.

(14)  Il 23 dicembre 2009 ABN AMRO Bank e Deutsche Bank hanno concluso un accordo di acquisto di azioni per New HBU e IFN. Il prezzo dell’operazione è stato pari a 700 milioni di EUR e l’operazione comprendeva anche una garanzia fornita per il 75 % delle perdite di credito di New HBU («protezione del credito») fino a un massimo di 1,6 miliardi di euro.

(15)  Con lettera del 26 maggio 2010 alla Commissione, lo Stato olandese ha descritto la situazione di governo societario di ABN AMRO Z nel seguente modo: «Ciò significa, per esempio, che se viene venduta un’attività e la vendita crea un’eccedenza di capitale obbligatorio, RFS Holdings avrebbe l’obbligo … di rimpatriare l’eccedenza di capitale ai membri del consorzio. In caso di perdita su un’attività o di riconoscimento di una nuova passività o di un aumento di passività, i membri del consorzio avrebbero l’obbligo di ovviare a qualsiasi riduzione del capitale obbligatorio. I membri del consorzio sono pertanto i proprietari economici diretti della quota Z.»

(16)  Automated Teller Machine (Bancomat).

(17)  L’unità «preferred banking» di ABN AMRO era rivolta al segmento della clientela più facoltosa e comprendeva clienti con liquidità superiore a 50 000 EUR e un reddito mensile netto superiore a 5 000 EUR.

(18)  Piccole e medie imprese.

(19)  Principalmente «proventi da interessi» e «proventi netti da commissioni e oneri».

(20)  Secondo il comunicato stampa di ABN AMRO del 26 marzo 2010 sui risultati del 2009, nel 2009 il patrimonio netto era pari a 4,3 miliardi di euro, con una riduzione di 2,7 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2008 dovuta principalmente alla riassegnazione di capitale all’interno di ABN AMRO Holding per coprire il fabbisogno di capitale per la partecipazione dello Stato olandese in ABN AMRO Z (cfr. di seguito la misura A).

(21)  Attivi ponderati per il rischio.

(22)  Tale importo comprende già la riduzione dell’RWA dovuta allo strumento di alleggerimento dei requisiti patrimoniali.

(23)  Il comunicato stampa del 26 marzo 2010 sui risultati del 2009 spiegava che l’aumento dei coefficienti di capitale (nel 2009 rispetto al 2008) era dovuto principalmente alle seguenti operazioni su capitali: «Il 31 agosto 2009 il ministero delle Finanze ha acquisito un titolo obbligazionario convertibile di classe 1 di 800 milioni di EUR emesso da ABN AMRO Bank. Sempre in tale data, è stato concluso un accordo di credit default swap con il ministero delle Finanze con il quale ABN AMRO Bank ha acquistato una protezione del credito su un portafoglio di prestiti ipotecari di 34,5 miliardi di euro. Il 23 dicembre 2009 lo Stato olandese ha acquistato due titoli obbligazionari convertibili. Nel dicembre 2009 è stato emesso un titolo obbligazionario convertibile di 967 milioni di EUR a favore dell’ex ABN AMRO Bank. L’ex ABN AMRO II N.V, ora ABN AMRO Bank N.V., ha emesso direttamente un titolo obbligazionario convertibile di 833 milioni di EUR per coprire le perdite previste in relazione allo strumento comunitario per la cessione di imprese, che fissa i requisiti regolamentari in materia di fondi propri a partire da gennaio 2010. La conversione dei tre titoli obbligazionari convertibili dopo la separazione giuridica determinerà un aumento del capitale sociale per un importo di 2,6 miliardi di euro.»

(24)  I proventi netti da interessi sono diminuiti da 3 223 milioni di EUR (2008) a 2 994 milioni d euro (2009) soprattutto a causa delle pressioni sul margine di interesse nella prima metà del 2009. I proventi non derivanti da interessi sono stati pari a 1 905 milioni di EUR, con una diminuzione di 61 milioni di EUR o del 3 %, e i crediti in sofferenza sono aumentati da 776 milioni di EUR nel 2008 a 1 172 milioni di EUR nel 2009 (fonte: comunicato stampa del 26 marzo 2010 sui risultati del 2009).

(25)  […].

(26)  Il 1o gennaio 2013 e successivamente ogni cinque anni, il dividendo sarà ricalcolato e reimpostato come: tasso di interesse di riferimento + uno spread, con il tasso di interesse di riferimento pari allo swap su tassi di interesse denominato in euro quinquennale + uno spread tenendo conto della situazione di mercato esistente.

(27)  Questa sottodivisione comprendeva, tra gli altri, l’erogazione di prestiti alle imprese, finanziamenti al settore immobiliare, finanziamenti per acquisizioni, consulenza, prodotti finanziari strutturati e capitali.

(28)  Questa sottodivisione comprendeva, tra gli altri, factoring, servizi commerciali e gestione di flussi di cassa e di capitale circolante.

(29)  Questa sottodivisione comprendeva, tra gli altri, attività di cambio, mercati monetari, capitali, prodotti finanziari a reddito fisso e titoli.

(30)  Questa sottodivisione comprendeva, tra gli altri, intermediazione, compensazione e custodia e Prime Fund Solutions («PFS») (amministrazione di fondi, finanziamenti ponte/di riacquisto di capitale e servizi bancari per fondi speculativi (hedge fund)].

(31)  I conti del 2008 tenevano già conto della vendita di ABN AMRO N allo Stato olandese.

(32)  Il rendimento del capitale netto normalizzato esclude gli elementi eccezionali.

(33)  Basilea II con una soglia minima di capitale (floor) di Basilea I dell’80 %.

(34)  FBN non aveva alcuna esposizione diretta ricollegabile alla frode Madoff, tuttavia aveva un’esposizione debitoria legata a finanziamenti per riacquisti di capitale garantiti forniti per alcuni fondi speculativi (hedge fund) investiti in conti gestiti da Madoff.

(35)  I proventi netti da interessi sono diminuiti da 1 584 milioni di EUR nel 2008 a 1 150 milioni di EUR nel 2009 in seguito a un aumento dei costi di finanziamento per risparmi e debiti emessi. Anche i proventi netti da commissioni e oneri sono diminuiti (da 823 milioni di EUR nel 2008 a 724 milioni di EUR nel 2009). Nonostante una riduzione delle spese totali da 2 010 milioni di EUR nel 2008 a 1 827 milioni di EUR nel 2009, le svalutazioni sono aumentate da 331 milioni di EUR nel 2008 a 412 milioni di EUR nel 2009. Altri elementi che hanno influito sui risultati sono stati i proventi della vendita di Intertrust (81 milioni di EUR), le riserve relative al fallimento della banca olandese DSB (15 milioni di EUR) e i costi di separazione e integrazione (66 milioni di EUR).

(36)  Situazione alla fine del terzo trimestre del 2010 (fonte: comunicato stampa del 19 novembre 2010).

(37)  International Financial Reporting Standards (principi internazionali di informativa finanziaria).

(38)  Cfr. pagina 14 del piano di ristrutturazione del 4 dicembre 2009, basato sui dati di Milward Brown/Teletrack.

(39)  «Preferred banking» si rivolge al segmento della clientela facoltosa che comprende le famiglie con un reddito annuo superiore a 50 000 EUR e/o un patrimonio disponibile compreso tra 50 000 EUR e 1 milione di EUR.

(40)  Cfr. pagina 15 del piano di ristrutturazione del 4 dicembre 2009, basato sui dati relativi alle attività in gestione di, tra gli altri, BCG Wealth Management Database 2007.

(41)  Tale dato relativo alla quota di mercato tiene già conto delle cessioni di New HBU e IFN; cfr. pagina 16 del piano di ristrutturazione del 4 dicembre 2009, basato su TNS/NIPO-/-Financial Monitor for Commercial Banking and Corporate Clients.

(42)  BGL è una delle maggiori banche in Lussemburgo ed era una società affiliata di FBN in Fortis SA/NV. Nel maggio 2009 BGL è diventata membro del gruppo BNP Paribas.

(43)  Il piano di ristrutturazione del 2009 era privo di informazioni fondamentali come le previsioni finanziarie per uno scenario più sfavorevole. Le informazioni mancanti sono state fornite il 23 marzo 2010.

(44)  Circa il [65 - 95] % dell’utile di gestione proverrà dai Paesi Bassi.

(45)  Il rendimento del capitale netto è l’importo dell’utile netto espresso in percentuale del valore netto.

(46)  «S» significa «stima».

(47)  Offerta pubblica iniziale o prima vendita di un’impresa al pubblico. Dopo una OPI, le azioni di un’impresa vengono quotate in borsa.

(48)  http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/01/24/exitbeleid-financiele-deelnemingen.html

(49)  Tutti gli elementi dei contratti di prestito esistenti sono rimasti invariati, tranne il nome dell’erogatore dei prestiti.

(50)  Eonia® (euro OverNight Index Average) è il tasso overnight effettivo calcolato come media ponderata di tutte le operazioni di prestito overnight non garantite effettuate sul mercato interbancario nella zona dell’euro dalle banche partecipanti.

(51)  Euribor® (euro Interbank Offered Rate) è il tasso al quale vengono offerti i depositi a termine interbancari da una banca a un’altra nella zona dell’Unione monetaria europea.

(52)  La data alla quale un debito diventa esigibile.

(53)  Agli inizi di novembre 2009 la linea di credito era ancora pari a 45 miliardi di euro (5 miliardi di euro di crediti overnight (a un solo giorno) e 40 miliardi di euro di crediti a più lungo termine). A partire dal 14 novembre 2008 la linea di credito è stata tuttavia ridotta a 39 miliardi di euro (sempre 5 miliardi di euro di crediti overnight, ma soltanto 34 miliardi di euro di crediti a più lungo termine).

(54)  Per esempio, nel marzo 2009, l’importo massimo della linea di credito era di 34 miliardi di euro con i primi 24 miliardi di euro messi a disposizione al tasso EURIBOR + 25 punti base e i restanti 10 miliardi di euro al tasso EURIBOR + 50 punti base.

(55)  Tale importo includeva 4,9 miliardi di euro di prestiti di classe 2 (di cui 3 miliardi di euro di prestiti di classe 2 superiore) e 1,6 miliardi di euro di prestiti privilegiati.

(56)  GU C 95 del 15.4.2010, pag. 10.

(57)  Maggiori informazioni su tale misura sono riportate nella sezione 2.2.1 della decisione del 5 febbraio 2010, GU C 95 del 15.4.2010, pag. 10.

(58)  Come indicato anche il 15 ottobre 2010 nella lettera ufficiale del ministro delle Finanze olandese al parlamento olandese-: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31789-40.html.

(59)  Gli elementi contrattuali del titolo obbligazionario convertibile implicavano che se prima della separazione erano emersi problemi patrimoniali, il titolo obbligazionario convertibile sarebbe stato convertito in titoli modificati non cumulativi, la cui unica differenza rispetto ai titoli originari è il fatto che i pagamenti delle cedole non sarebbero più stati cumulativi. In base agli IFRS, i titoli modificati non cumulativi avrebbero dovuto essere considerati capitale proprio.

(60)  Nella sua comunicazione al Parlamento del 19 novembre 2009 (pagina 10 di http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/11/20/ec-remedy-en-herkapitalisatie-abn-amro-en-fortis-bank-nederland.html), lo Stato olandese ha affermato che l’impatto totale negativo sul patrimonio di 470 milioni di EUR è stato la conseguenza della differenza negativa tra il prezzo dell’operazione e il valore contabile (ossia 180 milioni di EUR) e i costi di una protezione del credito concessa a Deutsche Bank (ossia 740 milioni di EUR), in parte compensati dall’alleggerimento dei requisiti patrimoniali dell’RWA trasferito (ossia 450 milioni di EUR). Lo Stato olandese ha spiegato in tale documento che l’impatto totale sul patrimonio sarebbe gradualmente diminuito (principalmente per il fatto che il portafoglio di prestiti garantiti dalla protezione del credito giungerà a scadenza). L’impatto sul patrimonio dopo un anno sarebbe stato pari soltanto a 180 milioni di EUR (contro i 470 milioni di EUR al momento dell’operazione).

(61)  Quando ha fornito capitale sotto forma di titoli obbligazionari convertibili (misure da B1 a B5) dopo la separazione di ABN AMRO II, lo Stato olandese ha immediatamente convertito i titoli obbligazionari convertibili in azioni, rendendoli di fatto un apporto di capitale in contanti.

(62)  In una lettera del 17 dicembre 2009 registrata il 5 gennaio 2010, DNB ha scritto alla Commissione che il 3 settembre 2009 aveva informato FBN sui risultati del suo «processo di riesame e valutazione del 2009». DNB ha deciso […] - che FBN aveva una riduzione di capitale di classe 1 di 1,26 miliardi di euro al 31 dicembre 2008. Contemporaneamente, DNB ha anche fissato il coefficiente minimo di classe 1 di FBN a […] %.

(63)  Il 3 ottobre 2008 lo Stato olandese ha assunto un debito a lungo termine di FBN di 16,1 miliardi di euro (misura Y2). I prestiti di classe 2 sono diminuiti da un importo iniziale di 8,15 miliardi di euro a 1,9 miliardi di euro (meno 4,9 miliardi di euro in seguito alla misura Z e meno 1,35 miliardi di euro in seguito alla misura C). I prestiti privilegiati sono diminuiti da 7,95 miliardi di euro a 5,95 miliardi di euro in seguito alla misura Z (meno 1,6 miliardi di euro) e in seguito ai prestiti di 0,4 miliardi di euro giunti a scadenza (situazione al 4 maggio 2010).

(64)  Determinazione dei prezzi basata sulla raccomandazione della Banca centrale europea relativa alle ricapitalizzazioni, reperibile al seguente indirizzo: www.ecb.eu/pub/pdf/other/recommendations_on_pricing_for_recapitalisationsen.pdf

(65)  Il periodo di riferimento del CDS è gennaio 2007 - agosto 2008.

(66)  Riguardo alla misura X, nel considerando 32 della decisione dell’8 aprile 2009 la Commissione ha affermato che, sebbene non costituisse un aiuto di Stato in quanto tale per le banche in questione, la misura X faceva tuttavia parte di operazioni integrate contenenti aiuti di Stato a favore delle banche interessate.

(67)  GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

(68)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(69)  GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

(70)  Per maggiori informazioni si rimanda al considerando 60.

(71)  Ciò è illustrato anche dal basso rapporto tra prestiti e depositi del reclamante, che al momento del reclamo era pari a circa 110 %.

(72)  Gli utili netti di Van Lanschot erano pari a 215,4 milioni di EUR, 30,1 milioni di EUR e 14,8 milioni di EUR rispettivamente nel 2007, nel 2008 e nel 2009. Nella prima metà del 2010, la società ha registrato un utile netto di 20,3 milioni di EUR.

(73)  I comunicati stampa di ABN AMRO del 25 maggio 2009 e del 26 agosto 2009 sui risultati del primo trimestre del 2009 e del secondo trimestre del 2009 e il comunicato stampa di FBN del 20 agosto 2009 sui risultati del primo semestre 2009.

(74)  Risposta dello Stato olandese sulla decisione dell’8 aprile 2009, 11 agosto 2009, pagina 6.

(75)  Nella sua lettera del 15 maggio 2009, lo Stato olandese ha indicato che il suo sistema di fissazione dei prezzi era intesto a «prevenire un’eccessiva divergenza tra i prezzi per i prestiti a FBN e i prezzi applicati alle banche per fornire una garanzia nell’ambito del programma di garanzia».

(76)  Gli estratti pertinenti del prospetto dei prestiti a tasso fisso contengono quanto segue: «L’importo totale dei prestiti in essere …. è esigibile e pagabile immediatamente alla prima richiesta ….qualora si verifichi uno dei seguenti eventi: d) se viene presentata una petizione, viene emesso un ordine o viene approvata un risoluzione effettiva per la liquidazione del mutuatario,… o se il mutuatario cessa di svolgere la propria attività, o le azioni del mutuatario sono trasferite o consegnate a terzi o il controllo sul mutuatario viene altrimenti trasferito a terzi;» (fonte: lettera delle autorità olandesi del 15 maggio 2009, pagina 4) (posta in evidenza dalla Commissione). Dell’importo totale di 16,1 miliardi di euro di prestiti a lungo termine, 7,9 miliardi di euro erano costituiti da prestiti a interesse fisso.

(77)  A pagina 7 della risposta olandese dell’11 agosto 2009 sulla decisione dell’8 aprile 2009 si legge quanto segue: «Lo Stato olandese ha sostituito soltanto Fortis Bank SA/NV in un contratto che (come già detto) era stato concluso tra due operatori del mercato. Le tariffe del contratto sono pertanto conformi ai tassi di mercato. Non sono chiari i motivi per cui deve essere dimostrato che tali tariffe potevano essere più elevate o che le scadenze potevano essere più brevi, in quanto le condizioni attuali sono già conformi alla prassi di mercato.» (testo originale in olandese, traduzione della Commissione).

(78)  Nella valutazione del 3 ottobre 2008, l’esperto esterno di valutazioni dello Stato olandese ha applicato uno sconto del 20 % sui ricavi annualizzati delle imprese interessate.

(79)  http://www.ageas.com/Documents/FR_ER_27012009.pdf.

(80)  Si tratta del valore nominale di un titolo. Un’obbligazione venduta al valore nominale è pari a un importo equivalente al suo valore al momento del rimborso alla scadenza - solitamente 1 000 EUR per obbligazione.

(81)  […]

(82)  […]

(83)  Cfr. anche i considerando 121 e 122 e la nota a piè di pagina 52.

(84)  GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

(85)  GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.

(86)  Un giorno dopo la decisione del 5 febbraio 2010.

(87)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(88)  La relazione Fitch del 2 febbraio 2010 sui crediti ipotecari olandesi specifica che «I portafogli dei crediti ipotecari nei Paesi Bassi hanno registrato perdite irrilevanti e bassi livelli di insolvenza rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei. Attualmente i Paesi Bassi hanno i tassi di pignoramento e di perdite più bassi in Europa».

(89)  Secondo lo Stato olandese, il valore attuale netto delle sinergie nette (ossia le sinergie lorde di 1,1 miliardi di euro all’anno al lordo delle imposte meno i costi di integrazione di 1,2 miliardi di euro al netto delle imposte) sarà pari a 4 miliardi di euro, mentre i costi delle misure correttive in materia di concentrazioni saranno pari a circa 1,12 miliardi di euro. Lo Stato olandese ritiene pertanto che la fusione avrebbe un valore attuale netto positivo di circa 2,88 miliardi di euro.

(90)  Cfr. anche considerando 60.

(91)  Un dividend pusher richiede che l’emettitore paghi le sue cedole sulle azioni ibride se ha pagato dividendi sulle sue azioni ordinarie, in linea con il livello di subordinazione della sua struttura patrimoniale. Un dividend stopper impedisce all’emettitore di pagare dividendi in qualsiasi periodo in cui l’emettitore non effettua i pagamenti ai detentori di azioni ibride.

(92)  Successivamente, il gruppo ABN AMRO e lo Stato olandese hanno concordato che la politica in materia di dividendi del gruppo ABN AMRO si sarebbe basata su un tasso di pagamento dei dividendi di 40 % come descritto nel considerando 75.

(93)  Lo Stato olandese e ABN AMRO N includono nel loro elenco di pari del 1o settembre 2008: […].

(94)  Lo Stato olandese e ABN AMRO N fanno riferimento a questo proposito a SNS, DSB e assicuratori come Aegon.

(95)  La metodologia del portafoglio di replica è basata su un modello che tiene conto del periodo medio di tenuta in banca di depositi e risparmi. La metodologia è basata sull’andamento storico dei depositi e dei prelievi e viene continuamente aggiornata. L’applicazione di tale metodologia parte dal presupposto dell’esistenza di depositi e risparmi a breve termine che la banca investe in un portafoglio virtuale costituito da depositi a breve termine ma anche investimenti a lungo termine. Il metodo comporta un margine di risparmio che non dipende soltanto dai tassi EURIBOR, ma anche dai rendimenti di investimenti a lungo termine su una base a più lungo termine.

(96)  GU C 80 del 3.4.2009, pag. 8.

(97)  Nella sua comunicazione al parlamento olandese del 6 ottobre 2008, lo Stato olandese ha indicato che aveva valutato altre opzioni come la vendita di FBN e/o ABN AMRO N – o di parti di tali società – a un acquirente solvente, ma era giunto alla conclusione che, data la situazione di mercato e il breve periodo di preavviso, tali opzioni non erano fattibili e non erano sufficienti per garantire la stabilità di FBN e ABN AMRO N.

Cfr. il testo completo al seguente indirizzo: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kredietcrisis/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/03/10/staatsdeelnemingen-fortis-en-abn-amro.html

(98)  La valutazione è confermata dalle osservazioni del ministero delle Finanze olandese che ha sempre sostenuto che lo Stato olandese era intervenuto principalmente per motivi di stabilità finanziaria, aggiungendo che non era l’obiettivo primario dello Stato olandese, ma solo la sua ambizione, recuperare il proprio investimento.

(99)  Anche FBN ha precisato nel suo materiale di marketing per gli investitori nel debito, che la proprietà statale era un elemento favorevole «che suscitava la fiducia di depositanti e creditori»; Roadshow presentation aprile 2009, pagina 3, penultimo punto del bollettino; Roadshow presentation giugno 2009 (Parigi), pagina 3, penultimo punto del bollettino; Roadshow presentation luglio 2009 (Madrid), pagina 3, penultimo punto del bollettino (tutti disponibili al pubblico sul sito Internet della società: http://www.abnAMRO.com/en/investor-relations/latest-presentations/index.html).

(100)  A titolo di confronto, alla fine del 2008 le attività totali di FBN erano pari a 185 miliardi di euro, per cui la linea di credito rappresentava circa il 25 % dello stato patrimoniale totale.

(101)  FBN ha emesso strumenti garantiti dallo Stato per un importo totale di 18,8 miliardi di euro.

(102)  Causa T-11/95 BP Chemicals Ltd/Commissione, Racc. 1998, pag. II-3235.

(103)  Cfr. anche altre cause relative a banche come Northern Rock, GU L 112 del 5.5.2010, pag. 38 e Bank of Ireland, GU C 40 del 9.2.2011, pag. 9.

(104)  Alla fine del 2008, il rapporto tra prestiti e debiti di FBN era pari al 237 %.

(105)  La partecipazione rappresentava ancora circa 24 miliardi di euro.

(106)  Cfr. per esempio le osservazioni di […] e anche le osservazioni del ministero delle finanze formulate in una lettera al parlamento olandese del 19 novembre 2009: «L’ipotesi di un’entità indipendente comporterebbe la creazione di scarso valore. FBN aveva potuto registrare un risultato positivo negli anni passati, tuttavia è considerata troppo piccola per crescere nel lungo periodo e per restare competitiva. ABN AMRO II ha una quota di mercato sufficientemente ampia nel settore dei servizi bancari al dettaglio, ma ha perso clienti commerciali dopo la separazione.» (il testo originale è in olandese). Il testo completo è disponibile al seguente indirizzo-:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/11/20/ec-remedy-en-herkapitalisatie-abn-amro-en-fortis-bank-nederland.html)

(107)  Cfr. la relazione di «due diligence» di […]: Volume 2 Fortis Bank Netherlands, pagina 44 e volume 5 relativo alle note sull’argomento, pagina 65 e seguenti. Poiché FBN aveva registrato ABN AMRO N in base alle norme relative al filtro prudenziale delle «partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto», FBN avrebbe dovuto dedurre il valore di ABN AMRO N dal proprio capitale, ossia il 50 % dal suo capitale di classe 2 (se era disponibile in misura sufficiente) e il 50 % (o più in caso di capitale di classe 2 insufficiente) dal suo capitale di classe 1. La svalutazione di ABN AMRO N doveva essere dedotta dalle riserve disponibili riducendo quindi il capitale di classe 1. Effettuando una svalutazione e vendendo immediatamente la partecipazione, FBN non doveva più applicare il filtro prudenziale delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto al suo capitale di classe 1 e di classe 2.

(108)  La Commissione osserva che nessun investitore privato aveva presentato un’offerta per ABN AMRO N. La Commissione ha appreso che ING aveva esaminato il fascicolo, ma dopo un’attenta valutazione aveva deciso che un’operazione non avrebbe soddisfatto i suoi requisiti finanziari. La società ha sottolineato che in definitiva è responsabile soltanto nei confronti dei suoi azionisti (il che rappresenta una differenza importante rispetto allo Stato olandese che deve tenere conto anche dell’interesse pubblico). Cfr. il comunicato stampa del 29 settembre 2008: http://www.ing.com/group/showdoc.jsp?docid=343126_EN&menopt=prm|pre.

(109)  La valutazione alle condizioni di mercato esistenti era basata su due metodi: un’analisi tra pari del rapporto tra prezzo e ricavi e il modello dei dividendi scontati. Entrambi i metodi di valutazione hanno avuto come risultato una valutazione di [4 - 6,5] miliardi di euro (cfr. pagina 7 della relazione di valutazione di […]).

(110)  Non esiste alcun motivo per aumentare il valore di ABN AMRO N con le sinergie di una possibile concentrazione già detenute dallo Stato olandese dall’operazione del 3 ottobre 2008. La misura Z ha eliminato ABN AMRO N dallo stato patrimoniale di FBN e non vi erano altri investitori potenziali che potessero realizzare la stessa quantità di sinergie e che fossero disposti a incorporare tali sinergie nel prezzo di offerta. Come un investitore in un’economica di mercato che cerca di effettuare un’acquisizione al prezzo più basso possibile, lo Stato olandese non ha incluso tali sinergie nel suo prezzo di offerta. Inoltre, come argomentazione secondaria, va sottolineato che l’operazione era intesa principalmente a mantenere i coefficienti di capitale di FBN al di sopra dei livelli minimi richiesti. La posizione patrimoniale di FBN era molto vulnerabile e la società non era in grado di prefinanziare essa stessa la fusione. In uno scenario senza la misura Z, FBN avrebbe avuto difficoltà finanziare e sarebbe stato impossibile realizzare la fusione e le sinergie ad essa associate.

(111)  Varie banche hanno riacquistato il proprio debito subordinato a un prezzo molto scontato durante l’attuale crisi finanziaria (la cosiddetta «gestione delle passività «), potendo quindi creare capitale di classe 1 di base proporzionato allo sconto.

(112)  «Le banche sono più forti insieme che separate. Le banche hanno qualità che sono complementari. ABN AMRO ha buoni servizi al dettaglio e per le PMI e Fortis ha buone qualità commerciali interne. Poiché Fortis SA/NV non esiste più, entrambe le banche hanno dovuto effettuare nuovi investimenti. Tali investimenti possono essere effettuati in maniera più adeguata una volta anziché due volte.» (testo originale in olandese) (fonte: «Vragen over de ingeslagen richting voor de bedrijven en de besluitvorming daartoe, het beloningsbeleid en de toekomstige rol van de Staat in deze bedrijven», comunicato stampa esplicativo della decisione dello Stato olandese del 21 novembre 2008 di procedere alla fusione di FBN e ABN AMRO N).

(113)  Una relazione della Corte dei conti olandese formula alcune osservazioni sui calcoli dello Stato (cfr. il sito Internet: http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Onderzoeksrapporten/Bronnen/2009/12/Verkoop_onderdelen_ABN_AMRO_als_EC_remedy/Rapport_Verkoop_onderdelen_ABN_AMRO_als_EC_remedy).

(114)  RWA combinati delle due entità (ossia FBN e ABN AMRO N) alla fine del 2008.

(115)  RWA combinati delle due entità (ossia FBN e ABN AMRO N) alla fine del 2009.

(116)  Il debito garantito dallo Stato è stato utilizzato per rimborsare i finanziamenti usufruiti nell’ambito della linea di credito a breve termine di 45 miliardi di euro. In altre parole, le due misure non erano in vigore contemporaneamente, ma una ha fatto seguito all’altra. La correzione per doppio conteggio ne tiene conto.

(117)  Cfr. cause riunite T-132/96 e T-143/96 Freistaat Sachsen e Volkswagen AG/Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663, punto 167.

(118)  Tale valutazione non prevede che anche lo Stato ottenga una remunerazione sulle somme versate il 3 ottobre 2008 per acquisire FBN e ABN AMRO N, che non sono considerate aiuti nella presente decisione.

(119)  Cfr. anche il punto (12) della comunicazione relativa alla ristrutturazione.

(120)  Cfr. causa T-17/03 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH/Commissione, Racc. [2006], pag. II-1139.

(121)  Quando le banche si trovano di fronte a prestiti in sofferenza nei loro portafogli di prestiti, la ristrutturazione di tali prestiti richiede talvolta soluzioni come la conversione del debito in capitale. Si ritiene che tali situazioni facciano parte della normale prassi bancaria e non sono oggetto del divieto di acquisizioni.

(122)  La Commissione ha ammesso un’eccezione. Uno degli strumenti ibridi di FBN, il cosiddetto strumento FCC (strumento FCC: un importo di 87,5 milioni di EUR o il 6,25 % di azioni privilegiate non cumulative, perpetue, senza diritto di voto, di serie I, di classe A emesse da Fortis Capital Company Ltd), è stato emesso quando Fortis SA/NV era ancora un gruppo integrato e il prospetto stabiliva chiaramente che il pagamento delle cedole sugli strumenti era reso obbligatorio anche dai dividendi pagati da Fortis SA/NV (adesso rinominata Ageas). Quando è venuta a conoscenza di questa situazione, l’autorità di vigilanza finanziaria ha concluso che FBN aveva perso il potere discrezionale sui pagamenti delle cedole sullo strumento e che pertanto lo strumento non poteva più essere considerato di classe 1. L’autorità di vigilanza finanziaria ha sostenuto che anche un altro strumento di classe 1 del gruppo ABN AMRO, le cui cedole dopo la fusione sono state trainate dallo strumento FCC e quindi su di esse il gruppo ABN AMRO aveva perso di fatto il suo potere discrezionale, non poteva più essere considerato di classe 1. Sulla base degli argomenti relativi alla redditività derivanti dalla possibile perdita di capitale di classe 1 e dallo specifico contesto di separazione, la Commissione può ammettere che lo strumento FCC sia esentato dal divieto di richiesta di rimborso immediato degli strumenti ibridi.

(123)  Per motivi pratici, la Commissione può ammettere la cedola sugli strumenti ibridi e che il divieto di richiesta di rimborso immediato inizi il 10 marzo 2011 (ossia dopo l’ultima cedola forzata) e duri fino al 10 marzo 2013 compreso.

(124)  La Commissione è consapevole del fatto che i dividendi pagati dal gruppo ABN AMRO allo Stato – il suo unico azionista – potevano rendere obbligatorio il pagamento di cedole su strumenti ibridi. La Commissione vuole evitare una situazione in cui il gruppo ABN AMRO paghi dividendi marginali allo Stato per evitare il divieto di pagamento delle cedole sugli strumenti ibridi. La Commissione non ha obiezioni da sollevare riguardo al pagamento di un dividendo consistente allo Stato di almeno 100 milioni di EUR anche se tale pagamento ha determinate conseguenze sulle cedole sugli strumenti ibridi in quanto un dividendo elevato lascia intendere che sia stata ripristinata la redditività e contribuisce inoltre a mantenere sotto controllo un possibile eccesso di capitale, consentendo quindi di limitare indebite distorsioni della concorrenza.

(125)  Queste ultime due società sono gestite come entità separate e nel novembre 2008 le autorità olandesi hanno annunciato che non saranno integrate.

(126)  Nella sue decisioni del 3 dicembre 2008 e del 12 maggio 2009, la Commissione ha osservato su tale base e sulla base di altri impegni che erano state attuate misure sufficienti per limitare la distorsione della concorrenza create dall’aiuto a favore di Fortis SA/NV e Fortis Bank SA/NV.

(127)  Il gruppo ABN AMRO non ha l’obbligo di coprire altre conseguenze finanziarie per il cliente, come ad esempio i costi o i danni associate alla liquidazione (anticipata) o al termine di posizioni, crediti ipotecari, depositi di risparmio, diritti su titoli o partecipazioni azionarie del cliente e qualsiasi costo sostenuto da un altro istituto finanziario e/o i costi sostenuti dal cliente in relazione alla sottoscrizione di nuove posizioni e/o contratti e altre conseguenze finanziarie legate alla cessazione di qualsiasi prodotto e servizio da parte del cliente.

(128)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(129)  Si fa riferimento alla ripartizione per segmento utilizzata nel piano di ristrutturazione del dicembre 2009 (cfr. considerando 79).

(130)  In linea con gli esempi numerici forniti dal gruppo ABN AMRO alla Commissione il 18 novembre 2010.

(131)  Su base annua, vale a dire dividendo intermedio e dividendo finale.