ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.332.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 332

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
15 dicembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1306/2011 del Consiglio, del 12 dicembre 2011, che chiarisce l’ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 261/2008 sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1307/2011 della Commissione, del 14 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1308/2011 della Commissione, del 14 dicembre 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1309/2011 della Commissione, del 14 dicembre 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di isoglucosio fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/2012

9

 

 

DECISIONI

 

 

2011/836/PESC

 

*

Decisione BiH/18/2011 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 dicembre 2011, relativa alla nomina di un comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

10

 

 

2011/837/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2011, recante rettifica della decisione 2010/399/UE che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2011) 9130]

11

 

 

2011/838/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2011, che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto concerne il periodo di applicazione delle misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2011) 9128]  ( 1 )

13

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 532/09/COL, del 16 dicembre 2009, che modifica per la settantaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sui criteri per l’analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale

14

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 57/11/COL, del 2 marzo 2011, che modifica per l’ottantaduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull’applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia ( GU L 117 dell’11.5.2010 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1306/2011 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2011

che chiarisce l’ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 261/2008 sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Inchiesta iniziale e dazio antidumping

(1)

Il 21 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese («inchiesta iniziale»).

(2)

Mediante il regolamento (CE) n. 261/2008 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese («misura in questione» e/o «regolamento definitivo»). La misura in questione è scaduta il 21 marzo 2010 (4).

2.   Riapertura dell’inchiesta iniziale

(3)

L’inchiesta iniziale è stata riaperta su iniziativa della Commissione dopo che alcuni importatori di compressori originari della Repubblica popolare cinese («RPC») hanno sollevato dubbi in merito ai dazi antidumping applicabili alle importazioni dei cosiddetti minicompressori, vale a dire compressori senza serbatoio in grado di funzionare con un’alimentazione a 12 V («minicompressori»).

(4)

Nonostante i minicompressori rientrino nella definizione letterale del prodotto in esame di cui all’articolo 1 del regolamento definitivo, dalle informazioni a disposizione della Commissione risultava che i minicompressori fossero diversi dagli altri compressori soggetti alla misura in questione («altri compressori soggetti alla misura in questione»).

(5)

È stato pertanto ritenuto opportuno procedere alla riapertura parziale dell’inchiesta per definire con maggiore precisione il prodotto in esame, prevedendo la possibilità di un effetto retroattivo delle conclusioni dalla data di istituzione della misura in questione.

3.   Inchiesta attuale

(6)

Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati compressori originari della RPC avviata conformemente all’articolo 5 del regolamento di base.

(7)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento tutte le parti che hanno collaborato all’inchiesta iniziale, nonché le autorità della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso di apertura.

(8)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(9)

Quindici parti interessate, compresi undici importatori di minicompressori, un produttore dell’UE e un esportatore cinese di minicompressori, un produttore di compressori dell’UE (uno dei denunzianti nell’inchiesta iniziale) e il suo esportatore collegato cinese hanno presentato osservazioni.

(10)

Poiché la presente riapertura dell’inchiesta si limita a chiarire la definizione del prodotto nell’ambito del regolamento definitivo, non è stato fissato alcun periodo di inchiesta per detta riapertura parziale.

(11)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali sono state formulate le presenti conclusioni. Conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato concesso alle parti un termine per formulare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

B.   PRODOTTO IN ESAME

(12)

Il prodotto in esame è lo stesso definito all’articolo 1 del regolamento definitivo, vale a dire compressori alternativi (escluse le pompe per compressori alternativi) di portata non superiore a 2 metri cubi al minuto,

(13)

Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 8414 40 10 , ex 8414 80 22 , ex 8414 80 28 ed ex 8414 80 51 .

(14)

La presente riapertura d’inchiesta mira a determinare se i cosiddetti minicompressori, vale a dire compressori senza serbatoio in grado di funzionare con un’alimentazione a 12 V, rientrano nella definizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento definitivo.

C.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

1.   Metodologia

(15)

Al fine di valutare se i minicompressori rientrassero nella definizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento definitivo, si è esaminato se i minicompressori e gli altri compressori soggetti alla misura in questione condividessero le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse utilizzazioni finali fondamentali. A questo proposito è stata inoltre valutata l’intercambiabilità tra i minicompressori e gli altri compressori soggetti alla misura in questione nell’Unione. Si è inoltre esaminato se l’inchiesta iniziale effettivamente comprendesse e analizzasse i minicompressori.

2.   Caratteristiche fisiche e tecniche di base

(16)

Con la riapertura dell’inchiesta attuale si è appurato che i minicompressori sono costituiti da un motore elettrico che aziona una pompa, la quale espelle continuamente l’aria a una pressione variabile attraverso il tubo dell’aria ad essa collegato. I minicompressori non sono dotati di serbatoio, generalmente non hanno un regolatore di pressione e sono in grado di funzionare con un’alimentazione a corrente continua di 12 V. Sono relativamente piccoli e dal momento che devono essere facilmente trasportabili il loro peso di norma non supera i 2-3 kg. I minicompressori hanno un tempo massimo di funzionamento (di solito fino a 20 minuti) e la loro portata d’aria normalmente non supera i 50 l/min.

(17)

D’altra parte, oltre alla definizione di cui all’articolo 1 ripresa al considerando 12, il regolamento definitivo contiene informazioni dettagliate relative ad altri compressori soggetti alla misura in questione. Nel considerando 17, in particolare, il regolamento definitivo specifica che «un compressore è costituito generalmente da una pompa azionata da un motore elettrico o direttamente o tramite un meccanismo a cinghia. Nella maggior parte dei casi, l’aria pressurizzata è pompata in un serbatoio, da cui esce passando per un regolatore di pressione e un tubo flessibile di gomma. I compressori, in particolare quelli più grandi, possono essere muniti di ruote per essere più mobili». In compressori di questo tipo il serbatoio e il regolatore di pressione consentono un flusso d’aria costante. In genere sono relativamente grandi e il loro peso è di almeno 25 kg, spesso anche superiore. Essi sono concepiti per funzionare con corrente alternata a 120 V e oltre, il loro tempo di funzionamento è illimitato e la loro portata d’aria arriva fino a 2 000 l/min.

(18)

Si conclude pertanto che i minicompressori e gli altri compressori soggetti alla misura in questione non condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base.

3.   Utilizzazioni finali fondamentali e intercambiabilità

(19)

Con la riapertura dell’inchiesta attuale si è constatato che i minicompressori vengono prevalentemente utilizzati nel settore automobilistico, sono destinati al gonfiaggio degli pneumatici e spesso vengono venduti come parte di un kit di riparazione pneumatici assieme a un sigillante che può essere pompato nello pneumatico forato. Alcuni minicompressori vengono usati anche in ambito domestico per gonfiare giocattoli, palloni, materassi ad aria o altri oggetti gonfiabili.

(20)

D’altra parte, al considerando 19 il regolamento definitivo specifica che «il prodotto in esame è utilizzato per azionare strumenti pneumatici o per polverizzare, pulire o gonfiare pneumatici e altri oggetti». Tali compressori possono essere usati per attività semiprofessionali o nel settore del «fai da te» per azionare strumenti pneumatici o per polverizzare, dipingere o pulire. Questi impieghi sono possibili grazie a un flusso d’aria costante che può essere regolato. I minicompressori non sono dotati di tale funzionalità.

(21)

Le informazioni raccolte hanno mostrato che i minicompressori vengono generalmente venduti a un prezzo decisamente più basso rispetto agli altri compressori. I minicompressori sono destinati a clienti diversi e vengono distribuiti attraverso canali differenti rispetto agli altri compressori soggetti alla misura in questione. Inoltre, mentre i minicompressori di norma vengono venduti come parte del kit di riparazione pneumatici (al posto della ruota di scorta) in dotazione con l’auto, in negozi specializzati per automobili o nei supermercati (per usi alternativi come il gonfiaggio di giocattoli), gli altri compressori soggetti alla misura in questione di solito si trovano solo in negozi specializzati per il «fai da te».

(22)

Alla luce di quanto esposto, si può concludere che i minicompressori e gli altri compressori soggetti alla misura in questione hanno utilizzazioni finali diverse, si rivolgono a segmenti di mercato diversi e in linea di principio non sono intercambiabili.

4.   Prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale

(23)

Nessuna delle parti che hanno collaborato all’inchiesta iniziale (tre produttori dell’UE, quattordici produttori esportatori della RPC e un produttore indipendente dell’UE) è coinvolta nella fabbricazione e/o nel commercio di minicompressori. Dall’inchiesta iniziale risulta evidente che all’epoca non sono state raccolte le informazioni rilevanti relative ai minicompressori.

(24)

Sembra pertanto che l’inchiesta non intendesse prendere in considerazione i minicompressori, anche se essi non sono stati esplicitamente esclusi.

(25)

Ciò viene confermato anche dalla dichiarazione di uno dei denunzianti nell’inchiesta iniziale. A seguito di una richiesta della Commissione, ha indicato chiaramente che a suo parere i minicompressori non dovevano essere oggetto della denuncia e del conseguente procedimento antidumping.

(26)

Alla luce di quanto esposto, si conclude che i minicompressori non sono stati oggetto dell’inchiesta iniziale.

D.   CONCLUSIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

(27)

Dalle conclusioni di cui sopra risulta che i minicompressori e gli altri compressori soggetti alla misura in questione non condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Essi hanno utilizzazioni finali diverse, si rivolgono a segmenti di mercato diversi e in linea di principio non sono intercambiabili. Inoltre, i minicompressori non sono stati oggetto dell’inchiesta iniziale. Su queste basi si conclude che i minicompressori e gli altri compressori sono due prodotti diversi.

(28)

Quasi tutte le parti che hanno partecipato all’inchiesta attuale conseguente alla riapertura hanno chiesto che i minicompressori vengano esclusi dal campo di applicazione della misura originaria.

(29)

D’altra parte, il produttore di minicompressori dell’UE che ha collaborato all’inchiesta ha sostenuto che la misura originaria includeva i suoi prodotti e che tutelava opportunamente i suoi interessi. Di conseguenza ha affermato che il dazio antidumping andrebbe applicato ai minicompressori retroattivamente e in futuro in quanto continuano a verificarsi pratiche di dumping pregiudizievole in relazione ai minicompressori.

(30)

A questo proposito si noti che né tale produttore né altri produttori di minicompressori hanno collaborato all’inchiesta iniziale. Inoltre, come si è concluso al considerando 26, i minicompressori non erano stati presi in esame all’epoca dell’inchiesta iniziale. Come stabilito dalla presente inchiesta conseguente alla riapertura, si noti altresì che esistono differenze significative tra i minicompressori e i compressori presi in esame nell’inchiesta iniziale. Di conseguenza la posizione del suddetto produttore di minicompressori dell’UE non può modificare le conclusioni della presente inchiesta conseguente alla riapertura.

(31)

Per quanto riguarda l’affermazione relativa al persistere di pratiche di dumping pregiudizievole sui minicompressori e la possibile istituzione di misure antidumping, andrebbe rilevato, come spiegato nei considerando da 23 a 26, che i minicompressori non sono stati presi in esame nell’inchiesta iniziale e che la presente inchiesta conseguente alla riapertura non può stabilire se sia prodotto o si stia producendo un dumping pregiudizievole, dato che la presente inchiesta si limita a chiarire la definizione del prodotto nell’ambito della misura originaria.

(32)

Dopo avere ricevuto comunicazione delle conclusioni, il produttore di minicompressori dell’UE ha confermato la propria posizione, sostenendo che l’esclusione retroattiva dei minicompressori dalle misure rafforzerebbe retroattivamente la posizione dei concorrenti cinesi e falserebbe la concorrenza.

(33)

A questo proposito, si ricorda che l’inchiesta conseguente alla riapertura non ha analizzato la situazione del mercato dei minicompressori, né intendeva farlo. Essa mirava semplicemente a chiarire se i minicompressori fossero diversi dai compressori presi in esame nell’inchiesta iniziale. L’esito, inoltre, non dovrebbe distorcere la situazione di alcun mercato ma fornire chiarezza per quanto riguarda i dazi applicabili.

(34)

Dopo la pubblicazione delle conclusioni, un importatore che ha collaborato all’inchiesta ha affermato che i minicompressori sono di fatto semplici pompe e che per definizione ogni dazio sui compressori non è applicabile alle pompe che sono state esplicitamente escluse dall’ambito dei prodotti coperti dalla misura originaria.

(35)

A questo proposito, andrebbe notato che la presente inchiesta conseguente alla riapertura non sostiene tale interpretazione e che dal punto di vista tecnico i minicompressori sono chiaramente compressori in quanto spostano l’aria da un punto a un altro (così come le pompe) ma comprimono anche l’aria all’interno dell’oggetto cui vengono collegati.

(36)

Alla luce di quanto esposto, si conclude che i minicompressori (vale a dire compressori senza serbatoio in grado di funzionare con un’alimentazione a 12 V) sono diversi dai compressori presi in esame nell’inchiesta iniziale.

(37)

Considerando che i minicompressori non rientravano nell’ambito dell’inchiesta iniziale, il dazio antidumping non dovrebbe essere stato applicato alle importazioni di minicompressori. Di conseguenza è opportuno precisare retroattivamente il campo di applicazione della misura in questione mediante une modifica del regolamento definitivo.

E.   APPLICAZIONE RETROATTIVA

(38)

Poiché la presente riapertura dell’inchiesta si limita a chiarire la definizione del prodotto e dato che i minicompressori non erano oggetto dell’inchiesta iniziale, né della misura antidumping conseguente, si ritiene opportuno applicare tali conclusioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento definitivo.

(39)

Di conseguenza si dovrebbe procedere al rimborso o allo sgravio di ogni dazio antidumping definitivo pagato o contabilizzato a norma del regolamento (CE) n. 261/2008 sulle importazioni di minicompressori originari della RPC. Conformemente alla vigente legislazione doganale, il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali. Inoltre, al fine di evitare che gli importatori interessati non possano chiedere il rimborso per via delle scadenze previste da tale legislazione, nel caso in cui i termini siano scaduti prima della data di pubblicazione del presente regolamento o il giorno stesso della sua pubblicazione, o qualora scadano entro sei mesi da tale data, essi vanno prorogati in modo da scadere sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 261/2008 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compressori alternativi (escluse le pompe per compressori alternativi) di portata non superiore a 2 metri cubi al minuto, rientranti nei codici NC ex 8414 40 10 , ex 8414 80 22 , ex 8414 80 28 ed ex 8414 80 51 (codici TARIC 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 e 8414 80 51 99) e originari della Repubblica popolare cinese. I cosiddetti minicompressori, vale a dire compressori senza serbatoio in grado di funzionare con un’alimentazione a 12 V e classificati ai codici NC sopramenzionati non sono coperti dal dazio antidumping definitivo.»

Articolo 2

Per i prodotti non contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2008 quale modificato dal presente regolamento, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2008 nella sua versione iniziale.

Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile. Nei casi in cui i termini previsti dall’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (6), siano scaduti prima della data di pubblicazione del presente regolamento o il giorno stesso della sua pubblicazione o qualora scadano entro sei mesi da tale data, essi sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica retroattivamente a decorrere dal 21 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

S. NOWAK


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU C 314 del 21.12.2006, pag. 2.

(3)   GU L 81 del 20.3.2008, pag. 1.

(4)   GU C 73 del 23.3.2010, pag. 39.

(5)   GU C 98 del 30.3.2011, pag. 22.

(6)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


15.12.2011   

IT

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L 332/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1307/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

58,0

MA

66,8

TN

79,2

TR

95,8

ZZ

75,0

0707 00 05

EG

170,1

TR

157,0

ZZ

163,6

0709 90 70

MA

41,9

TR

147,3

ZZ

94,6

0805 10 20

AR

27,1

BR

41,5

CL

30,5

MA

56,3

TR

61,0

ZA

56,4

ZZ

45,5

0805 20 10

MA

65,2

TR

79,7

ZZ

72,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

87,9

TR

83,9

ZZ

85,9

0805 50 10

TR

49,9

ZZ

49,9

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

117,1

ZA

80,2

ZZ

99,3

0808 20 50

CN

70,9

ZZ

70,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


15.12.2011   

IT

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L 332/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1308/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2011

recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/2012 (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi oggetto delle domande di certificato per lo zucchero prodotto fuori quota presentate dal 4 dicembre 2011 al 7 dicembre 2011 e notificate alla Commissione superano il limite stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011.

(2)

Pertanto, in conformità all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011, è necessario fissare un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata, respingere le domande non ancora notificate e disporre la chiusura dei periodi di presentazione delle domande.

(3)

Perché abbia effetto prima del rilascio dei certificati richiesti, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 4 dicembre 2011 al 7 dicembre 2011, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011, sono state presentate domande di certificato per lo zucchero fuori quota, notificate alla Commissione, è applicato un coefficiente di attribuzione del 21,680216 %.

Le domande di certificato presentate dall’8 dicembre 2011 al 15 dicembre 2011 sono respinte.

Dal 15 dicembre 2011 è disposta la chiusura dei periodi di presentazione delle domande di certificati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 9.


15.12.2011   

IT

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L 332/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1309/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2011

recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di isoglucosio fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/2012 (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi oggetto delle domande di certificato per l'isoglucosio prodotto fuori quota presentate dal 4 dicembre 2011 al 7 dicembre 2011 e notificate alla Commissione superano il limite stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011.

(2)

Pertanto, in conformità all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011 è necessario fissare un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata, respingere le domande non ancora notificate e disporre la chiusura i periodi di presentazione delle domande.

(3)

Perché abbia effetto prima del rilascio dei certificati richiesti, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 4 dicembre 2011 al 7 dicembre 2011, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011, sono state presentate domande di certificato per l'isoglucosio fuori quota, notificate alla Commissione, è applicato un coefficiente di attribuzione del 99,290780 %.

Le domande di certificato presentate dall'8 dicembre 2011 al 15 dicembre 2011 sono respinte.

Dal 15 dicembre 2011 è disposta la chiusura dei periodi di presentazione delle domande di certificati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 9.


DECISIONI

15.12.2011   

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L 332/10


DECISIONE BiH/18/2011 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 2 dicembre 2011

relativa alla nomina di un comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2011/836/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, paragrafo 3,

vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo1, dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE.

(2)

Con decisione 2009/836/PESC (2) il CPS ha nominato il maggior generale Bernhard BAIR comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il comandante dell’operazione dell’UE ha raccomandato di nominare il brigadier generale Robert BRIEGER nuovo comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(4)

Il comitato militare dell’Unione europea ha appoggiato tale raccomandazione.

(5)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni di difesa.

(6)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace», e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il brigadier generale Robert BRIEGER è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 6 dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)   GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)   GU L 299 del 14.11.2009, pag. 17.


15.12.2011   

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L 332/11


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2011

recante rettifica della decisione 2010/399/UE che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2011) 9130]

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(2011/837/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2010/399/UE (3) la Commissione ha escluso dal finanziamento dell’Unione europea l’importo di 2 280 860 EUR destinato alla Slovenia nell’ambito dello sviluppo rurale, concernente misure agroambientali e per le zone svantaggiate, riguardo a importi che non erano stati ancora recuperati dai beneficiari alla data del 23 giugno 2009. Tale importo risulta dai dati forniti dalla Slovenia alla Commissione. La Slovenia è stata informata che qualsiasi somma di denaro recuperata dopo il 23 giugno 2009 non deve essere né dichiarata né rimborsata alla Commissione.

(2)

Quando ha presentato alla Commissione europea la dichiarazione di spesa finale e la richiesta di pagamento del saldo per la chiusura dei programmi transitori di sviluppo rurale, la Slovenia ha erroneamente incluso gli importi recuperati che erano stati oggetto della suddetta rettifica finanziaria nelle sue dichiarazioni finali. Sulla base degli importi indicati dalla Slovenia è stata adottata la decisione 2009/984/UE della Commissione che stabilisce, per la Repubblica ceca, l’Ungheria e la Slovenia il saldo finale da versare o da recuperare alla chiusura dei programmi transitori di sviluppo rurale finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4).

(3)

Dopo aver ricevuto l’ordine di recupero relativo alla rettifica di cui alla decisione 2010/399/UE, la Slovenia ha comunicato alla Commissione che parte della rettifica era stata già dedotta in virtù della decisione 2009/984/UE. A seguito di un’analisi accurata e della conferma da parte dell’organismo di certificazione dei conti dell’organismo pagatore, è stata confermata una sovrapposizione di 2 170 331,88 EUR.

(4)

Pertanto, la Slovenia deve alla Commissione solo la differenza tra l’importo della rettifica originale di 2 280 860 EUR di cui alla decisione 2010/399/UE e il totale dei recuperi dichiarati nell’ambito della decisione 2009/984/UE pari a 2 170 331,88 EUR. Tale differenza equivale a 110 528,12 EUR. Occorre sostituire l’importo dell’ordine di recupero originale con 110 528,12 EUR.

(5)

Occorre pertanto rettificare la decisione 2010/399/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tutte le voci dell’allegato alla decisione 2010/399/UE riguardanti la Slovenia sono sostituite da quelle che figurano nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(3)   GU L 184 del 17.7.2010, pag. 6.

(4)   GU L 338 del 19.12.2009, pag. 95.


ALLEGATO

VOCE DI BILANCIO 6500

SM

Misura

EF

Motivo della rettifica

Rettifica forfettaria

%

Valuta

Importo

Detrazioni

Incidenza finanziaria

SI

Sviluppo rurale — Strumento temporaneo

2005

Applicazione tardiva delle procedure di verifica e di recupero

specifica

 

EUR

–1 354 253,00

–1 263 363,80

–90 889,20

SI

Sviluppo rurale — Strumento temporaneo

2006

Applicazione tardiva delle procedure di verifica e di recupero

specifica

 

EUR

– 926 607,00

– 906 968,08

–19 638,92

Totale SI

–2 280 860,00

–2 170 331,88

– 110 528,12


15.12.2011   

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L 332/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto concerne il periodo di applicazione delle misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2011) 9128]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/838/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3) stabilisce determinate misure di protezione applicabili per quanto concerne la peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui al suo allegato.

(2)

La decisione 2008/855/CE si applica fino al 31 dicembre 2011. Data la situazione della malattia, in particolare per quanto riguarda i cinghiali in determinate zone di Bulgaria, Germania, Ungheria e Romania, è opportuno prorogare il periodo di applicazione di tale decisione fino al 31 dicembre 2013.

(3)

La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 15 della decisione 2008/855/CE, la data del «31 dicembre 2011» è sostituita dal «31 dicembre 2013».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)   GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

15.12.2011   

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L 332/14


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 532/09/COL

del 16 dicembre 2009

che modifica per la settantaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sui criteri per l’analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità (4),

Considerando quanto segue:

ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato;

a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario,

l’11 agosto 2009 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (5),

detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

l’Autorità ha consultato la Commissione europea con lettera del 27 novembre 2009 (doc. n. 538332) e gli Stati EFTA con lettera del 16 ottobre 2009 (doc. n. 5333819, n. 533835 e n. 533836),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La guida sugli aiuti di Stato è modificata con l’introduzione di un nuovo capitolo sui criteri per l’analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale. Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «Autorità».

(2)  In appresso denominato «accordo SEE».

(3)  In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in appresso «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata nel sito internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(5)   GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 6.


ALLEGATO

CRITERI PER L’ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO A FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DISABILI SOGGETTI A SOGLIA DI NOTIFICA INDIVIDUALE  (1)

1.   Introduzione

1.

Promuovere l’occupazione e la coesione sociale è un obiettivo dell’accordo SEE e degli Stati EFTA (2). La disoccupazione, in particolare la disoccupazione strutturale di determinate categorie di lavoratori, è tuttora un problema in alcune zone degli Stati EFTA. Per le imprese, gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni ai costi salariali, in cui per costi salariali si intende l’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro in oggetto, che comprende: a) la retribuzione lorda, al lordo delle imposte, b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e c) i contributi assistenziali per figli e familiari («integrazioni salariali») possono rappresentare un incentivo supplementare ad alzare il livello di occupazione dei lavoratori svantaggiati e disabili. L’obiettivo dell’aiuto è quindi quello di promuovere l’occupazione delle categorie di lavoratori in oggetto.

2.

Il presente capitolo fornisce orientamenti sui criteri che l’Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «Autorità») applicherà per valutare gli aiuti di Stato sotto forma di integrazioni salariali soggetti alla soglia di notifica individuale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e i), dell’atto di cui al punto 1 j) dell’allegato XV dell’accordo SEE [Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)] (3) (in appresso «regolamento generale di esenzione per categoria»), adattato all’accordo SEE dal protocollo 1 (4). Tali orientamenti sono volti a rendere trasparenti le decisioni dell’Autorità e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto.

3.

I presenti orientamenti si applicano agli aiuti di Stato sotto forma di integrazioni salariali per lavoratori svantaggiati, lavoratori molto svantaggiati e lavoratori disabili secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafi 18, 19 e 20, del regolamento generale di esenzione per categoria. Ogni misura individuale, sia concessa ad hoc che nel quadro di un regime, è soggetta ai presenti orientamenti se l’equivalente sovvenzione supera i 5 milioni di EUR per impresa all’anno nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati (in prosieguo definiti collettivamente «lavoratori svantaggiati») e i 10 milioni di EUR per impresa all’anno in caso di assunzione di lavoratori disabili (5).

4.

I criteri di cui ai presenti orientamenti non sono applicati meccanicamente. Il livello della valutazione dell’Autorità e il tipo di informazioni che essa potrà richiedere saranno proporzionati al rischio di distorsione della concorrenza, per cui la portata dell’analisi dipenderà dalla natura del caso.

2.   Effetti positivi degli aiuti

2.1.   Esistenza di un obiettivo comune

5.

Talune categorie di lavoratori hanno particolari difficoltà a trovare un lavoro, in quanto i datori di lavoro le considerano meno produttive o nutrono pregiudizi nei loro confronti. Tale effettiva o presunta produttività inferiore può essere dovuta alla mancanza di esperienze lavorative recenti (è il caso dei giovani o dei disoccupati di lunga durata) o alla presenza di una disabilità permanente. A causa della loro effettiva o presunta produttività inferiore, tali lavoratori rischiano di venire esclusi dal mercato del lavoro se i datori di lavoro non ricevono forme di compensazione per la loro assunzione.

6.

Da un punto di vista sociale, è auspicabile che tutte le categorie di lavoratori siano integrate nel mercato del lavoro. Ciò significa che una quota del reddito nazionale può venire ridistribuita alle categorie di lavoratori cui si applicano tali misure. Coprendo i sovraccosti a fronte di una minore produttività vera o percepita, gli aiuti di Stato possono favorire l’inserimento professionale dei lavoratori svantaggiati e disabili e possono aiutarli a trovare lavoro o a rimanere in attività.

7.

Gli Stati EFTA dovrebbero dimostrare che gli aiuti saranno utilizzati per raggiungere l’obiettivo di interesse comune. Nella sua analisi, l’Autorità tiene conto, tra l’altro, dei seguenti fattori:

a)

il numero e le categorie dei lavoratori oggetto della misura;

b)

il tasso di occupazione, a livello nazionale e/o regionale e nelle imprese interessate, delle categorie di lavoratori oggetto della misura;

c)

il tasso di disoccupazione, a livello nazionale e/o regionale, delle categorie di lavoratori oggetto della misura;

d)

i sottogruppi particolarmente discriminati all’interno delle categorie più ampie dei lavoratori disabili e svantaggiati.

2.2.   Adeguatezza dell’aiuto di Stato come strumento politico

8.

Gli aiuti di Stato sotto forma di integrazioni salariali non rappresentano l’unico strumento politico di cui gli Stati EFTA dispongono per favorire l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili. Gli Stati EFTA possono anche adottare misure generali, per esempio la riduzione degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul lavoro, la promozione degli investimenti a favore dell’istruzione generale e della formazione, misure destinate ad assicurare servizi di orientamento e di consulenza o finalizzate all’assistenza o alla formazione dei disoccupati, nonché misure destinate a migliorare il quadro generale della legislazione del lavoro.

9.

Se lo Stato EFTA ha preso in considerazione altre opzioni di politica e sono dimostrati i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l’aiuto di Stato destinato a una particolare impresa, le misure sono considerate strumenti adeguati. L’Autorità terrà conto, in particolare, di tutte le valutazioni di impatto della misura proposta eventualmente realizzate dallo Stato EFTA.

2.3.   Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

10.

Gli aiuti di Stato a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili devono determinare un cambiamento di comportamento da parte del beneficiario degli aiuti che si traduca nell’incremento netto del numero dei dipendenti svantaggiati e disabili nell’impresa in questione. I lavoratori svantaggiati neoassunti devono occupare posti appositamente creati o posti che si sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. I posti che si creano a causa di licenziamenti di natura economica non devono essere occupati da lavoratori svantaggiati e disabili sovvenzionati. Pertanto, gli aiuti di Stato non possono essere utilizzati per sostituire lavoratori sovvenzionati per cui l’impresa ha smesso di ricevere sovvenzioni e che per questo motivo siano stati licenziati.

11.

Spetta agli Stati EFTA dimostrare all’Autorità l’esistenza dell’effetto di incentivazione e della necessità dell’aiuto. In primo luogo, il beneficiario deve avere presentato una domanda di aiuto allo Stato EFTA in questione prima di assumere i lavoratori appartenenti alle categorie interessate. In secondo luogo, lo Stato EFTA deve dimostrare che l’aiuto riguarda un lavoratore svantaggiato o disabile in un’impresa in cui l’assunzione non sarebbe avvenuta senza l’aiuto.

12.

Nella sua analisi, l’Autorità tiene conto, tra l’altro, dei seguenti fattori:

a)

i documenti interni del beneficiario dell’aiuto relativi al costo della manodopera e ai lavoratori interessati in presenza o in assenza degli aiuti;

b)

le integrazioni salariali attuali e passate destinate all’impresa in questione: le categorie e il numero di lavoratori oggetto delle integrazioni;

c)

il fatturato annuo realizzato dalle categorie dei lavoratori oggetto della misura.

2.4.   Proporzionalità degli aiuti

13.

Lo Stato EFTA deve provare che gli aiuti sono necessari e che il loro importo è limitato al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo degli aiuti.

Gli Stati EFTA dovrebbero dimostrare che l’importo degli aiuti non supera i sovraccosti netti imputabili all’assunzione delle categorie dei lavoratori svantaggiati o disabili oggetto della misura rispetto ai costi di assunzione di lavoratori non svantaggiati e non disabili (6).

In ogni caso, le intensità degli aiuti non possono superare le percentuali di cui agli articoli 40 (7) e 41 (8) del regolamento generale di esenzione per categoria. I costi ammissibili, cui si applicano le intensità degli aiuti, vanno calcolati in base alle indicazioni di cui agli articoli 40 (9) e 41 (10) del regolamento generale di esenzione per categoria.

3.   Effetti negativi degli aiuti

14.

Se gli aiuti sono proporzionati al raggiungimento dell’obiettivo degli aiuti, è probabile che gli effetti negativi degli aiuti siano limitati e che non sia necessario procedere all’analisi degli effetti negativi. Tuttavia, in alcuni casi, anche se gli aiuti sono necessari e proporzionati per permettere a una determinata impresa di incrementare l’occupazione di lavoratori appartenenti alle categorie in questione, gli aiuti possono determinare nel beneficiario un cambiamento di comportamento che falsa la concorrenza in misura significativa. In tali casi, l’Autorità procede a un’analisi delle distorsioni della concorrenza. L’entità della distorsione della concorrenza provocata dagli aiuti può variare in base alla tipologia degli aiuti e dei mercati interessati (11).

15.

Le caratteristiche degli aiuti che possono incidere sui rischi e sull’entità di distorsione sono:

a)

la selettività;

b)

l’entità dell’aiuto;

c)

la ripetizione e la durata dell’aiuto;

d)

l’incidenza dell’aiuto sui costi aziendali.

16.

Per esempio, un regime di aiuti utilizzato per incoraggiare le imprese di uno Stato EFTA in generale ad assumere un numero maggiore di lavoratori svantaggiati o disabili eserciterà probabilmente un’incidenza diversa sul mercato rispetto a un aiuto ingente concesso ad hoc a una sola impresa per permetterle di incrementare il livello di occupazione di una certa categoria di lavoratori. In questo secondo caso, il rischio di distorsione della concorrenza è maggiore in quanto i concorrenti del beneficiario degli aiuti sono meno in grado di competere. La distorsione risulterà ancora maggiore se nell’impresa beneficiaria i costi della manodopera rappresentano una porzione elevata dei costi complessivi.

17.

Nella valutazione delle caratteristiche del mercato, grazie alla quale si può ottenere un’indicazione più precisa della probabile incidenza dell’aiuto, l’Autorità terrà conto, tra l’altro, dei seguenti fattori:

a)

la struttura del mercato;

b)

le caratteristiche del settore o dell’industria;

c)

la situazione del mercato del lavoro nazionale/regionale.

18.

La struttura del mercato viene valutata prendendo in esame la concentrazione del mercato, le dimensioni delle imprese (12), l’importanza della differenziazione dei prodotti (13) e gli ostacoli all’accesso e all’uscita. Le quote di mercato e i rapporti di concentrazione saranno calcolati dopo che è stato definito il mercato rilevante. In genere, se vi sono poche imprese, la loro quota sul mercato è maggiore e si osserva un minore livello di concorrenza (14). Se il mercato in oggetto è concentrato ed è caratterizzato da forti ostacoli all’accesso (15) e il beneficiario degli aiuti è uno degli operatori principali, allora è più probabile che i concorrenti debbano modificare il proprio comportamento per effetto degli aiuti, per esempio rimandando l’introduzione di un nuovo prodotto o di nuova tecnologia, rinunciandovi o addirittura abbandonando il mercato.

19.

L’Autorità esamina inoltre le caratteristiche del settore, quali l’eccesso di capacità produttiva o se il mercato del settore sia in crescita (16), in equilibrio o in flessione. La presenza di eccesso di capacità produttiva in un settore può, per esempio, aumentare il rischio che un aiuto produca casi di inefficienza o di spostamento della produzione a scapito delle imprese che non hanno lavoratori sovvenzionati.

20.

Infine, la misura viene analizzata nel contesto della situazione del mercato del lavoro, ovvero alla luce di parametri quali i tassi di occupazione e disoccupazione, i livelli dei salari e la legislazione del lavoro.

21.

Le integrazioni salariali possono, in casi particolari, produrre le distorsioni della concorrenza descritte dal punto 22 al punto 27.

Effetti di sostituzione e spostamento

22.

Gli effetti di sostituzione si producono in una situazione in cui i posti di lavoro assegnati a una determinata categoria di lavoratori sostituiscono i posti di lavoro destinati ad altre categorie. L’integrazione salariale a favore di un determinato sottogruppo di lavoratori crea, all’interno della manodopera, una divisione tra lavoratori sovvenzionati e lavoratori non sovvenzionati e può indurre le imprese a sostituire lavoratori non sovvenzionati con lavoratori sovvenzionati, in quanto i costi salariali relativi alle due categorie di lavoratori sono diversi (17).

23.

Poiché le imprese con lavoratori sovvenzionati competono sugli stessi mercati di beni e servizi con quelle prive di lavoratori sovvenzionati, le integrazioni salariali possono contribuire alla riduzione dei posti di lavoro in altri settori dell’economia. Tale situazione si verifica quando un’impresa con lavoratori sovvenzionati aumenta la produzione a scapito delle imprese che non hanno lavoratori sovvenzionati; in questo modo, gli aiuti escludono i lavoratori non sovvenzionati.

Accesso al mercato e uscita dal mercato

24.

I costi salariali rientrano nei normali costi di funzionamento di qualsiasi impresa. È pertanto particolarmente importante che gli aiuti producano un effetto positivo sull’occupazione e non si limitino a consentire alle imprese di ridurre costi che esse avrebbero altrimenti dovuto sostenere. Per esempio, le integrazioni salariali riducono i costi correnti e di conseguenza rendono più appetibile l’ingresso nel mercato, permettendo alle imprese che avrebbero in caso contrario prospettive commerciali poco incoraggianti di accedere al mercato o introdurre nuovi prodotti, a scapito dei concorrenti più efficienti.

25.

La disponibilità di aiuti di Stato può inoltre incidere sulla decisione di un’impresa di abbandonare un mercato in cui opera. Le integrazioni salariali possono ridurre l’entità delle perdite e permettere a un’impresa di rimanere nel mercato più a lungo; ciò implica che imprese più efficienti che non beneficiano di aiuti potrebbero vedersi costrette ad abbandonare il mercato al loro posto.

Incentivi agli investimenti

26.

Nei mercati in cui vengono concesse integrazioni salariali, le imprese non sono incoraggiate a competere e possono pertanto ridurre gli investimenti e l’impegno a promuovere l’efficienza e l’innovazione. I beneficiari di aiuti possono ritardare l’introduzione di nuove tecnologie che presuppongono una minore intensità di lavoro a causa del cambiamento dei costi relativi dei metodi produttivi ad alta intensità di lavoro o ad alta intensità di tecnologia. Anche i fabbricanti di prodotti concorrenti o complementari possono essere indotti a diminuire o rallentare i propri investimenti. Di conseguenza, diminuisce il livello generale degli investimenti nell’industria in oggetto.

Ripercussioni sui flussi di scambio

27.

La presenza di integrazioni salariali in una determinata regione può creare una situazione in cui alcuni territori beneficiano di condizioni produttive più favorevoli e ciò può portare allo spostamento dei flussi di scambio verso tali territori.

4.   Bilancio e decisione

28.

Come ultima fase dell’analisi, si valuterà in quale misura gli effetti positivi degli aiuti superano quelli negativi. La valutazione sarà effettuata caso per caso. A tal fine, l’Autorità metterà a confronto gli effetti positivi e negativi, elaborando un giudizio globale relativo al loro impatto sui produttori e consumatori in ciascuno dei mercati interessati. Ai fini della valutazione l’Autorità utilizzerà informazioni qualitative, a meno che non siano subito disponibili informazioni quantitative.

29.

L’Autorità tende ad assumere un atteggiamento più positivo e ad accettare un livello maggiore di distorsione della concorrenza se gli aiuti sono necessari e mirati per raggiungere l’obiettivo degli aiuti e si limitano ai sovraccosti netti necessari per compensare la minore produttività dei lavoratori appartenenti alle categorie in questione.

(1)  Il presente capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione europea - Criteri per l’analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale, GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 6.

(2)  Articolo 66 e seguenti dell’accordo SEE e articolo 5 (Politica sociale) del protocollo 31 dell’accordo SEE.

(3)   GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(4)  Decisione del Comitato misto n. 120/2008 del 7.11.2008 (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 111, e supplemento SEE n. 79 del 18.12.2008, pag. 20), entrata in vigore l’8.11.2008.

(5)  A causa della loro natura specifica, le misure individuali che si applicano alla compensazione dei sovraccosti dovuti all’assunzione di lavoratori disabili e dei sovraccosti sostenuti dalle imprese sociali il cui equivalente sovvenzione supera i 10 milioni di EUR per impresa per anno saranno valutate sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. Per quanto riguarda gli aiuti ad hoc all’occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati inferiori ai 5 milioni di EUR e gli aiuti ad hoc all’occupazione dei lavoratori disabili inferiori ai 10 milioni di EUR, l’Autorità applicherà mutatis mutandis i principi di cui sopra, anche se in modo meno dettagliato.

(6)  I sovraccosti netti tengono conto dei costi legati all’assunzione delle categorie interessate dei lavoratori svantaggiati o disabili (per esempio, a causa della produttività inferiore) e dei vantaggi che il beneficiario degli aiuti trae da tale assunzione (per esempio, grazie al miglioramento dell’immagine dell’impresa).

(7)  L’intensità di aiuto a favore dei lavoratori svantaggiati non supera il 50 % dei costi ammissibili.

(8)  L’intensità di aiuto a favore dei lavoratori disabili non supera il 75 % dei costi ammissibili.

(9)  Per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione.

(10)  Per l’assunzione di lavoratori disabili, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato impiegato.

(11)  Alcuni mercati subiscono gli effetti negativi degli aiuti in quanto l’impatto dell’aiuto non si limita ai mercati in cui opera il beneficiario degli aiuti, ma si estende ad altri mercati, ad esempio quelli dei fattori produttivi.

(12)  La dimensione dell’impresa si può esprimere in termini di quota di mercato nonché di fatturato e/o dipendenti.

(13)  Quanto più debole sarà il livello di differenziazione dei prodotti, tanto più forte sarà l’incidenza dell’aiuto sui profitti dei concorrenti.

(14)  È tuttavia importante notare che alcuni mercati sono competitivi nonostante la presenza di poche imprese.

(15)  Tuttavia, talvolta la concessione di un aiuto aiuta a superare gli ostacoli all’accesso, permettendo a nuove imprese di entrare in un mercato.

(16)  L’esistenza di mercati in crescita comporta di solito un’incidenza meno pronunciata degli aiuti sui concorrenti.

(17)  L’effetto di sostituzione dipende dall’elasticità della domanda di manodopera, sia per quanto riguarda i lavoratori sovvenzionati che quelli non sovvenzionati.


15.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/20


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 57/11/COL

del 2 marzo 2011

che modifica per l’ottantaduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull’applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l’Autorità»),

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 61,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario,

CONSIDERANDO che il 1o dicembre 2010 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa all’applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (1),

CONSIDERANDO che detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE,

CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» a pagina 11 dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

VISTO il parere della Commissione europea,

PREVIA consultazione in merito degli Stati EFTA con lettere del 10 febbraio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo sull’applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

Il testo del nuovo capitolo è riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membro del Collegio


(1)   GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7.


ALLEGATO

APPLICAZIONE, DAL 1o GENNAIO 2011, DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE BANCHE NEL CONTESTO DELLA CRISI FINANZIARIA

1.   Introduzione

1.

Dall’autunno 2008, quando è iniziata la crisi finanziaria mondiale, l’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») ha adottato quattro serie di orientamenti (1) che contengono indicazioni dettagliate sui criteri per la valutazione della compatibilità del sostegno pubblico alle istituzioni finanziarie (2) con il disposto dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»). Gli orientamenti in questione riguardano l’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie (3) («gli orientamenti sul settore bancario»), la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria (4) («gli orientamenti sulla ricapitalizzazione»), il trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario del SEE (5) («gli orientamenti sulle attività deteriorate») e il ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (6) («gli orientamenti sulla ristrutturazione»). Tre di questi quattro orientamenti, cioè quelli sul settore bancario, sulla ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate, stabiliscono le condizioni essenziali per la compatibilità dei principali tipi di assistenza concessi dagli Stati EFTA (garanzie sulle passività, ricapitalizzazioni e misure di sostegno a fronte di attività deteriorate), mentre gli orientamenti sulla ristrutturazione indicano le caratteristiche particolari che un piano di ristrutturazione (o un piano di redditività) deve presentare nello specifico contesto degli aiuti di Stato collegati alla crisi concessi alle istituzioni finanziarie in base all’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE.

2.

Tutti e quattro gli orientamenti sottolineano la natura temporanea dell’accettabilità di queste misure di aiuto; ciascun capitolo precisa che tali misure di aiuto possono essere giustificate unicamente come risposta di emergenza a uno stress senza precedenti sui mercati finanziari e solo per la durata di queste circostanze eccezionali. Gli orientamenti sulla ristrutturazione si applicano agli aiuti alla ristrutturazione notificati entro il 31 dicembre 2010, mentre gli altri non hanno una data di scadenza.

3.

I presenti orientamenti stabiliscono i parametri per l’accettabilità temporanea dell’assistenza collegata alla crisi fornita alle banche dal 1o gennaio 2011.

2.   Mantenimento dell’applicabilità dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE e proroga degli orientamenti sulla ristrutturazione

4.

La base giuridica degli orientamenti dell’Autorità sugli aiuti collegati alla crisi forniti alle banche e delle singole decisioni sulle misure e sui regimi di aiuto che rientrano nel loro ambito è l’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, che autorizza in via eccezionale gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato EFTA. Nella fase più acuta della crisi, la condizione relativa al grave turbamento risultava indiscutibilmente soddisfatta in tutto il SEE a causa dello stress eccezionale presente sui mercati finanziari, successivamente aggravato da una contrazione eccezionalmente grave dell’economia reale.

5.

L’economia, che è ripartita lentamente dall’inizio del 2010, cresce un po’ più rapidamente di quanto all’epoca previsto. Anche se la ripresa è ancora fragile e disomogenea nel SEE, alcuni Stati registrano tassi di crescita moderati o anche più elevati. Inoltre, nonostante alcune sacche di vulnerabilità, lo stato di salute generale del settore bancario è migliorato rispetto alla situazione di un anno fa. Di conseguenza, l’esistenza di un grave turbamento dell’economia di tutti gli Stati EFTA non è più inconfutabile come nelle fasi iniziali della crisi. Pur essendo consapevole di questi sviluppi, l’Autorità ritiene che le condizioni per l’approvazione degli aiuti di Stato a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE sussistano ancora in considerazione della situazione tuttora precaria dei mercati finanziari e del rischio di ricadute negative più ampie, per i motivi indicati nei presenti orientamenti.

6.

Il riemergere di tensioni sui mercati del debito sovrano evidenzia in modo eclatante la persistente volatilità dei mercati finanziari. L’elevato livello di interconnessione e di interdipendenza che caratterizza il settore finanziario del SEE ha fatto sì che venisse percepito un rischio di contagio. La grande instabilità dei mercati finanziari e l’incertezza sulle prospettive economiche giustificano il mantenimento della rete di sicurezza costituita dalla possibilità per gli Stati EFTA di addurre la necessità di ricorrere a misure di sostegno collegate alla crisi a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE.

7.

Ciò significa che gli orientamenti sul settore bancario, sulla ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate che forniscono indicazioni sui criteri per valutare la compatibilità degli aiuti collegati alla crisi forniti alle banche a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE — essenzialmente sotto forma di garanzie pubbliche, ricapitalizzazioni e misure di sostegno a fronte di attività deteriorate — devono rimanere in vigore anche dopo il 31 dicembre 2010. Ciò vale anche per gli orientamenti sulla ristrutturazione, che riguardano il follow-up di queste misure di sostegno. Occorre quindi estendere la validità degli orientamenti sulla ristrutturazione, gli unici per i quali sia stata specificata una data di scadenza, vale a dire il 31 dicembre 2010, agli aiuti alla ristrutturazione notificati entro il 31 dicembre 2011.

8.

Gli orientamenti suddetti, tuttavia, devono essere adattati per preparare la transizione al quadro normativo post-crisi. Parallelamente, occorrerà definire nuove norme permanenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche in condizioni di mercato normali; dette norme dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2012, sempre che le condizioni del mercato lo permettano. Questo obiettivo va tenuto presente nel valutare l’eventuale necessità di mantenere gli aiuti di Stato straordinari concessi al settore finanziario a seguito della crisi. A tal fine occorre stabilire i criteri di compatibilità di tale assistenza nel modo più atto a preparare il nuovo quadro normativo per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche in forza dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE.

3.   Avanzamento del processo di uscita

9.

Il mantenimento della possibilità di beneficiare di misure di aiuto a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE in presenza di condizioni di mercato eccezionali non deve ostacolare il processo di abbandono graduale delle misure di sostegno temporaneo straordinario alle banche. Il Consiglio Ecofin del 2 dicembre 2009 ha riconosciuto la necessità di definire una strategia per la riduzione graduale delle misure di sostegno, strategia che dovrebbe essere trasparente e debitamente coordinata tra gli Stati membri UE per evitare ricadute negative, tenendo però conto delle specificità di ciascun paese (7). Nelle conclusioni si precisava inoltre che, in linea di massima, il processo di riduzione graduale delle diverse forme di assistenza alle banche dovrebbe iniziare dai regimi di garanzie pubbliche, incentivando l’uscita delle banche in posizione solida e stimolando le altre ad affrontare le loro debolezze.

10.

Nei paragrafi seguenti, l’Autorità definisce le fasi di una graduale riduzione delle misure di ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate.

3.1.   Condizioni più rigorose per valutare la compatibilità delle garanzie pubbliche a norma dell’articolo 61, paragrafo3, lettera b), dell’accordo SEE

11.

Dal 1o gennaio 2011 l’Autorità applicherà condizioni più rigorose per valutare la compatibilità delle garanzie pubbliche a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE mediante l’introduzione di una commissione di garanzia maggiorata e del nuovo obbligo di presentare un piano di redditività per i beneficiari che si avvalgono delle nuove garanzie e superano una certa soglia relativa a tutte le passività in essere garantite, sia in termini assoluti che in relazione alle passività totali (8). Considerata l’attuale situazione del mercato, ora come ora si ritiene che queste condizioni siano indispensabili. I regimi di garanzie pubbliche possono pertanto essere autorizzati fino al 30 giugno 2011, alle condizioni introdotte dal 1o gennaio 2011. Nella prima metà del 2011 l’Autorità valuterà nuovamente le condizioni di compatibilità delle garanzie pubbliche oltre il 30 giugno 2011.

3.1.1.   Condizioni tariffarie

12.

L’accesso alle garanzie pubbliche è soggetto ad una commissione, che è determinata in base alle raccomandazioni della BCE. Nel caso di un’obbligazione con scadenza superiore ad un anno, la commissione comprende un importo forfettario di 50 punti base maggiorato della mediana dello spread dei CDS (credit default swap) relativo al debito di primo rango a cinque anni di ogni banca calcolato sul periodo tra il 1o gennaio 2007 e il 31 agosto 2008 (9).

13.

L’elemento di rischio di credito dell’attuale modello tariffario si basa su dati anteriori alla fase più acuta della crisi nel 2008. Attualmente le differenze dello spread dei CDS tra banche sono molto più elevate rispetto al periodo precedente la crisi ed è probabile che lo rimarranno. Finora, questo stato di cose era considerato necessario per agevolare l’accesso delle banche al finanziamento esterno e salvaguardare così la stabilità finanziaria. Tuttavia, non si è tenuto conto dell’evoluzione del mercato finanziario nei due anni trascorsi dal 31 agosto 2008, e soprattutto dei cambiamenti relativi al merito creditizio delle banche. Così, anche se in generale l’accesso al finanziamento sul mercato è migliorato, le banche che sono state declassate beneficiano ancora del rating di credito loro attribuito prima della crisi e della percezione che si aveva della loro solvibilità in quel momento. In questo modo aumentano le possibilità di distorsione della concorrenza. È dimostrato che le banche con un rating basso beneficiano molto più delle garanzie rispetto alle banche con un rating più alto, poiché di norma dovrebbero pagare un prezzo più elevato sul mercato in ragione del loro rating basso.

14.

Per tenere conto di queste distorsioni, il costo del sostegno pubblico dovrebbe essere ravvicinato alle condizioni di mercato del momento, per riflettere meglio la solvibilità attuale delle banche. Ne consegue la necessità di aumentare la commissione di garanzia pagabile dalle istituzioni beneficiarie.

15.

Un approccio coordinato tra Stati EFTA dovrebbe promuovere una soppressione progressiva dei regimi di garanzia permettendo di conservare una certa flessibilità per tenere conto delle diverse situazioni degli Stati EFTA e delle loro banche. A tal fine, l’Autorità considera opportuno procedere ad un aumento minimo della commissione di garanzia, che dovrebbe essere differenziata in funzione della solvibilità della banca beneficiaria. Questa differenziazione basata sulla solvibilità rafforza il segnale di prezzo per le banche più deboli e permette di allineare meglio il costo delle garanzie al profilo di rischio dell’istituzione beneficiaria, limitando così le distorsioni di concorrenza tra istituzioni e contribuendo ad assicurare condizioni uguali per tutte le banche del mercato unico.

16.

Affinché la proroga del regime di garanzia (10) oltre il 1o gennaio 2011 sia approvata, occorre pertanto che la commissione per la garanzia pubblica (11) sia superiore a quella proposta nel quadro della formula tariffaria raccomandata dalla BCE nell’ottobre 2008, di almeno:

20 punti base per le banche con un rating A + o A (12),

30 punti base per le banche con un rating A- (13), e

40 punti base per le banche con un rating inferiore a A-. Le banche sprovviste di rating saranno considerate appartenenti alla categoria di banche con un rating BBB (14).

17.

Gli Stati EFTA avrebbero la possibilità di andare al di là di queste esigenze minime nel fissare le maggiorazioni per la commissione di garanzia. Come ulteriore elemento di flessibilità che consentirebbe agli Stati EFTA di adattare le condizioni alle circostanze specifiche prevalenti nel loro settore finanziario, l’Autorità accetterebbe un modello diverso per il calcolo dell’aumento della commissione, purché si dimostrasse inequivocabilmente che con tale formula si ottiene almeno l’aumento minimo sopra indicato per le banche in questione (15).

3.1.2.   Esame della redditività delle banche che dipendono ancora da garanzie pubbliche sui debiti

18.

Tenuto conto della situazione attuale, l’accesso alla liquidità sul mercato non costituisce più, come nella fase più acuta della crisi, un grave ostacolo per le banche. Di conseguenza, appare giustificato differenziare le condizioni per l’uso delle garanzie pubbliche in funzione del grado di dipendenza delle banche da queste ultime. Anche se un ricorso limitato alle garanzie potrebbe non comportare un esame approfondito, un loro uso più massiccio, sia in termini assoluti che proporzionalmente all’importo totale delle passività della banca, dovrebbe far scattare l’obbligo di un esame della redditività per stabilire la conformità dell’ulteriore proroga dei regimi di garanzia con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE. Un’incapacità persistente nell’ottenere una percentuale considerevole del finanziamento necessario senza garanzie pubbliche potrebbe indicare una mancanza di fiducia nella redditività del modello aziendale di una banca. Bisognerebbe evitare che una banca continui a dipendere pesantemente da regimi di garanzia pensati per rimediare a difficoltà senza precedenti in materia di accesso al finanziamento anche quando queste difficoltà sono state superate, per non incoraggiarla a rimandare i necessari adeguamenti strutturali.

19.

L’Autorità ritiene pertanto opportuno che i regimi di garanzia prorogati oltre il 1o gennaio 2011 prevedano una soglia relativa al rapporto tra tutte le passività in essere garantite e le passività totali di una banca, nonché al totale assoluto delle passività garantite, soglia che, se superata, impone alla banca l’obbligo di sottoporsi ad un esame della redditività. Se una banca, nel quadro di un regime, chiede una garanzia pubblica su un debito nuovo o rinnovato da emettere a partire dal 1o gennaio 2011 che porta o mantiene l’importo complessivo delle passività in essere garantite al di là di questa soglia (in termini assoluti e relativi) (16), lo Stato EFTA in questione sarebbe tenuto a presentare all’Autorità, entro tre mesi dalla concessione della garanzia, un’analisi che dimostri la redditività della banca a lungo termine.

20.

Questo meccanismo non si applica alle banche che sono già in fase di ristrutturazione o che sono obbligate a presentare un piano di ristrutturazione oppure che in quel momento sono già in attesa di un esame della redditività. In questi casi, la concessione di un aiuto di Stato supplementare dovrà essere considerata nel quadro del processo di ristrutturazione/esame di redditività in corso (17).

21.

La soglia è fissata al 5 % per il rapporto tra le passività in essere garantite e le passività totali e a 500 milioni di EUR per l’importo totale di debito garantito. La determinazione di questa soglia si basa su un’analisi comparativa che dimostra che la maggior parte delle banche che ricorre alle garanzie senza essere attualmente soggetta ad un obbligo di ristrutturazione (e persino una percentuale considerevole di banche soggette a tale obbligo) rimane ben al di sotto di questo livello. Per il piccolo ma non trascurabile gruppo di banche che supera questo limite, è legittimo esaminare se la loro dipendenza considerevole dalle garanzie per il finanziamento sia il segno di una debolezza più strutturale del loro modello aziendale. Questa soglia spinge le banche sane a impegnarsi in un processo di ritorno rapido a un finanziamento essenzialmente o esclusivamente assicurato alle condizioni del mercato, senza distorsione di concorrenza. Per quanto riguarda tutte le banche sottoposte ad un esame della redditività approfondito: o la loro redditività a lungo termine sarà confermata, oppure i dubbi emersi in proposito indicheranno la necessità di procedere ad una ristrutturazione profonda.

22.

Per quanto riguarda gli elementi da fornire nel quadro di un esame della redditività, si può fare riferimento agli orientamenti sulla ristrutturazione, che stabiliscono che i principi alla base dell’analisi della situazione di una banca in vista del ripristino della sua redditività a lungo termine nel quadro di un piano di ristrutturazione si applicano per analogia ai casi in cui il beneficiario dell’aiuto, pur non essendo soggetto ad un obbligo formale di presentare un piano di ristrutturazione, è tenuto nondimeno a dimostrare la sua redditività lungo termine. In particolare, la banca dovrà dimostrare la solidità delle sue capacità di finanziamento e, se necessario, sottoporsi ad un test di liquidità (18). Un esame della redditività deve tenere inoltre conto di ogni fattore specifico delle istituzioni finanziarie beneficiarie (19) e dello Stato EFTA in questione (20), nonché della situazione dei mercati finanziari di quest’ultimo che hanno un impatto sull’esame della redditività e sul valore indicativo del rapporto tra le passività garantite e le passività totali. Generalmente, più la dipendenza dalle garanzie pubbliche è forte e più è associata ad altre forme di aiuto di Stato e/o ad una scarsa solvibilità (21), più si fa sentire la necessità di modificare il modello aziendale per assicurare la redditività della banca a lungo termine.

23.

Il meccanismo che fa scattare l’obbligo di sottoporsi a un esame della redditività serve ad inviare alle banche un segnale secondo cui esse devono prepararsi a ritornare ai meccanismi normali del mercato senza il sostegno dello Stato, tenuto conto che il settore finanziario sta uscendo progressivamente dalla crisi. Spinge inoltre le singole istituzioni a ridurre la loro dipendenza dalle garanzie pubbliche o a rinunciarvi completamente. Nel contempo, questo meccanismo offre la flessibilità sufficiente per tenere debito conto delle circostanze potenzialmente diverse che condizionano la situazione di una banca o di un mercato finanziario nazionale e contempla anche l’ipotesi di un deterioramento globale della stabilità finanziaria, che non può attualmente essere escluso, tenuto conto della ripresa ancora fragile dei mercati finanziari.

4.   Eliminazione della distinzione tra banche sane e banche in difficoltà ai fini della presentazione di un piano di ristrutturazione

24.

All’inizio della crisi, l’Autorità ha fatto una distinzione tra le istituzioni finanziarie non sane/in difficoltà e quelle fondamentalmente sane, vale a dire tra le istituzioni finanziarie che risentono di problemi strutturali endogeni legati, ad esempio, al loro particolare modello aziendale o alla loro strategia di investimento e le istituzioni finanziarie i cui problemi derivano per lo più da una situazione gravissima nel contesto della crisi finanziaria e non dalla solidità del loro modello commerciale, da inefficienze o da un comportamento eccessivamente imprudente. Questa distinzione si basa, in particolare, su una serie di indicatori definiti negli orientamenti sulla ricapitalizzazione: adeguatezza patrimoniale, attuale spread dei CDS, rating attuale della banca e relative prospettive, tra cui l’entità relativa della ricapitalizzazione. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, l’Autorità ritiene che gli aiuti ricevuti sotto forma di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate che superano il 2 % delle attività delle banche ponderate per il rischio possano fungere da indicatore per distinguere le banche fondamentalmente sane da quelle in difficoltà. La ricapitalizzazione di una banca in difficoltà comporta l’obbligo di presentare un piano di ristrutturazione all’Autorità, mentre per la ricapitalizzazione di una banca sana occorre presentare un piano di redditività.

25.

La motivazione iniziale all’origine di tale distinzione e della fissazione di una serie di indicatori, tra cui una soglia del 2 % delle attività delle banche ponderate per il rischio, era il timore che il fabbisogno di capitale derivante dal deterioramento delle attività, dalle maggiori aspettative dei mercati riguardo ai livelli patrimoniali delle banche e dalle difficoltà temporanee di reperimento di capitali sui mercati inducesse le banche sane a ridurre i prestiti all’economia reale per evitare di dover presentare un piano di ristrutturazione al momento di ricorrere alle risorse statali. Attualmente, tuttavia, il settore bancario ha in generale meno problemi a reperire capitale o sui mercati o, tra l’altro, attraverso una non distribuzione degli utili (22), e può pertanto soddisfare il proprio fabbisogno di capitale senza ricorrere agli aiuti di Stato (23). L’ammontare del capitale reperito dalle istituzioni finanziarie sul mercato è notevolmente aumentato nel 2009 e nel 2010, a dimostrazione del rinnovato accesso delle istituzioni finanziarie ai mercati dei capitali e in preparazione ai nuovi requisiti normativi (24).

26.

Si ritiene pertanto che la distinzione tra banche sane e banche in difficoltà non sia più pertinente per individuare le banche che devono discutere con l’Autorità in merito alla loro ristrutturazione. Di conseguenza, alle banche che nel 2011 ricorreranno ancora allo Stato per il reperimento di capitale o per misure di sostegno a fronte di attività deteriorate dovrebbe essere imposto di presentare all’Autorità un piano di ristrutturazione da cui risulti che sono fermamente decise a intraprendere gli sforzi di ristrutturazione necessari e a ripristinare la redditività senza indebiti ritardi. A decorrere dal 1o gennaio 2011, pertanto, tutti i beneficiari di nuove ricapitalizzazioni o di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate saranno tenuti a presentare un piano di ristrutturazione (25).

27.

Nel valutare le esigenze di ristrutturazione delle banche, l’Autorità terrà conto della situazione specifica di ciascuna istituzione, della misura in cui tale ristrutturazione è necessaria per ripristinare la redditività senza un ulteriore sostegno statale e della precedente dipendenza dagli aiuti di Stato. In linea generale, il bisogno di ricorrere ad aiuti di Stato è direttamente proporzionale alla necessità di effettuare una ristrutturazione approfondita per garantire la redditività a lungo termine. Inoltre, la valutazione individuale terrà conto di qualsiasi situazione specifica sui mercati e applicherà il quadro di ristrutturazione con la debita flessibilità nel caso di una grave crisi che rischi di compromettere la stabilità finanziaria in uno o più Stati EFTA.

28.

Chiedendo alle banche che beneficiano di aiuti strutturali (misure di ricapitalizzazione e/o misure di sostegno a fronte di attività deteriorate) di presentare un piano di ristrutturazione, accettando al tempo stesso che il semplice uso di garanzie di rifinanziamento non determini l’obbligo di presentare tale piano, si indica alle banche che devono prepararsi a ritornare a normali meccanismi di mercato senza sostegno da parte dello Stato a mano a mano che il settore finanziario emerge dalla crisi. Questo costituisce un incentivo per le singole istituzioni che hanno ancora bisogno di aiuti ad accelerare la necessaria ristrutturazione, consentendo al tempo stesso una flessibilità sufficiente per tenere debitamente conto di circostanze potenzialmente diverse che incidano sulla situazione di varie banche o di mercati finanziari nazionali. Si contempla inoltre la possibilità di un deterioramento generale o nazionale della stabilità finanziaria, che al momento non può essere escluso considerata la fragilità che ancora caratterizza la situazione dei mercati finanziari.

5.   Durata e quadro generale

29.

Il mantenimento dell’applicabilità dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE e la proroga degli orientamenti sulla ristrutturazione hanno validità dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (26). Questa proroga in presenza di mutate condizioni va vista anche nel contesto di un graduale passaggio a un regime più permanente di orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche basato sull’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, che dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2012, sempre che le condizioni del mercato lo consentano.

(1)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19.1.1994, pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida («guida sugli aiuti di Stato») è stata modificata da ultimo il 17 dicembre 2008. La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata sul sito internet dell’Autorità al seguente indirizzo:

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(2)  Per facilità di lettura, nel presente documento le istituzioni finanziarie vengono semplicemente denominate «banche».

(3)  Decisione 28/09/COL del 29.1.2009.

(4)  Decisione 28/09/COL del 29.1.2009.

(5)  Decisione 191/09/COL del 22.4.2009.

(6)  Decisione 472/09/COL del 25.11.2009.

(7)  Queste conclusioni sono state avallate dal Consiglio europeo dell’11 dicembre 2009. Nello stesso ordine di idee, nella risoluzione del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2010-0050), il Parlamento europeo ha insistito sul fatto che l’intervento statale non deve prolungarsi oltre misura e che è necessario elaborare quanto prima possibile delle strategie di uscita.

(8)  Con una clausola di flessibilità che consenta di riesaminare la situazione e di adottare misure correttive adeguate nel caso di una nuova grave crisi dei mercati finanziari in tutto il SEE o in uno o più Stati EFTA.

(9)  Cfr. http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recommendations_on_guaranteesen.pdf

(10)  Per le notifiche individuali di garanzie pubbliche non facenti parti di un regime di garanzia sarà richiesta generalmente una commissione di garanzia secondo gli stessi principi. Se il beneficiario è soggetto ad un obbligo di ristrutturazione e le circostanze giustificano una commissione d’importo inferiore, è opportuno tenere conto di questa deroga nella valutazione globale della ristrutturazione e per le misure necessarie per minimizzare le distorsioni di concorrenza.

(11)  Si tratta di garanzie relative a passività con scadenza pari o inferiore ad un anno.

(12)  Oppure A1 e A2 in funzione del sistema di rating utilizzato.

(13)  Oppure A3 in funzione del sistema di rating utilizzato.

(14)  Se le valutazioni delle diverse agenzie di rating non corrispondono, per calcolare l’aumento della commissione sarebbe opportuno considerare il rating più elevato. Per stabilire la data del rating da applicare ai fini della fissazione della commissione di garanzia, si considera il giorno in cui la garanzia è accordata previa emissione di un’obbligazione specifica da parte del beneficiario.

(15)  Per esempio, un aggiornamento del periodo di riferimento dei CDS stipulato nelle raccomandazioni della BCE dell’ottobre 2008 che determini chiaramente un aumento di almeno 20 punti base per le banche con un rating A + e A, 30 punti base per le banche con un rating A- e 40 punti base per le banche con un rating inferiore a A-.

(16)  La valutazione sarà effettuata quando lo Stato EFTA riceve la domanda per l’approvazione di garanzie per l’emissione di un debito nuovo o rinnovato a partire dal 1o gennaio 2011 e includerà l’importo del debito da coprire con le garanzie richieste, nonché tutte le passività in essere garantite rispetto al totale delle passività/bilancio alla data della valutazione. Le passività in essere che superano la soglia a causa delle emissioni precedenti al 1o gennaio 2011 non fanno scattare l’obbligo di un esame della redditività, a meno che la banca non ricorra all’emissione di un nuovo debito mantenendo le passività garantite al di sopra della soglia.

(17)  Per esempio, se per una banca è già in corso un esame della redditività per via di una ricapitalizzazione e la soglia di garanzia è superata, l’esame deve vertere anche sulle ragioni per cui la banca continua a dipendere dalle garanzie pubbliche e deve includere un test di liquidità. L’esame deve valutare anche se la banca prevede di usare ulteriori garanzie pubbliche ed eventualmente in quale misura intende farlo.

(18)  Orientamenti sulla ristrutturazione, punto 8 e sezione 2, nonché sezione del punto 40 degli orientamenti sulla ricapitalizzazione e allegato V degli orientamenti sulle attività deteriorate.

(19)  Incluso, per esempio, un tasso più elevato del debito garantito che si spiega con uno sforzo particolare per mantenere o aumentare i prestiti all’economia reale nell’interesse pubblico e con il sostegno dello Stato EFTA interessato, purché questa situazione sia compatibile con il mercato comune.

(20)  Tenendo debito conto della situazione macroeconomica dello Stato EFTA in generale e in particolare degli elementi, quali il rischio sovrano, che hanno un effetto diretto sulle condizioni di accesso al finanziamento delle banche situate nello Stato EFTA

(21)  Quale espressa nel rating del beneficiario o spread dei CDS.

(22)  Per aumentare i buffer di capitale, le banche hanno deciso di vendere attività non strategiche, quali le partecipazioni industriali, o di concentrarsi su settori geografici specifici. Su questo punto si veda BCE, EU Banking Sector Stability, settembre 2010.

(23)  Secondo la BCE, nel 2009 il coefficiente di solvibilità generale delle banche è notevolmente aumentato in tutti gli Stati membri dell’UE. Dalle informazioni relative a un campione di grandi banche dell’UE risulta inoltre che il miglioramento dei coefficienti patrimoniali è proseguito nel primo semestre del 2010, sostenuto da un incremento degli utili non distribuiti e, per alcune banche, dal maggiore reperimento di capitale privato e da ulteriori conferimenti di capitale pubblico. Si veda BCE: EU Banking Sector Stability, settembre 2010.

(24)  Il futuro contesto normativo stabilito dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision — BCBS), il cosiddetto Basilea III, fornisce indicazioni per l’applicazione delle nuove norme patrimoniali che dovrebbero permettere alle banche di soddisfare, col tempo, il nuovo fabbisogno di capitale. In tale contesto, va sottolineato che negli ultimi due anni la maggior parte delle principali banche dell’Unione europea ha rafforzato i propri buffer di capitale per aumentare la propria capacità di assorbimento delle perdite e che le altre banche dell’UE dovrebbero disporre di tempo sufficiente (fino al 2019) per costituire il proprio buffer di capitale utilizzando, tra l’altro, gli utili non distribuiti. Va osservato anche che il «regime transitorio» previsto dal nuovo quadro normativo ha fissato un periodo di «grandfathering» fino al 1o gennaio 2018 per gli attuali conferimenti di capitale del settore pubblico. Inoltre, una valutazione d’impatto quantitativo effettuata dal comitato di Basilea, e confermata dai calcoli della Commissione, indica un’incidenza abbastanza moderata sui prestiti bancari. Di conseguenza, i nuovi requisiti patrimoniali non dovrebbero avere alcuna incidenza sulla proposta contenuta nei presenti orientamenti.

(25)  Questa disposizione si applicherà a tutte le misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate, a prescindere dal fatto che siano concepite come misure individuali o concesse nell’ambito di un regime.

(26)  I regimi esistenti o nuovi di sostegno alle banche (a prescindere dagli strumenti di sostegno che contengono, cioè garanzie, ricapitalizzazione, liquidità, sostegno a fronte di attività deteriorate ecc.) saranno prorogati/approvati solo per un periodo di sei mesi onde consentire di apportare gli ulteriori adeguamenti eventualmente necessari a metà del 2011.


Rettifiche

15.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/26


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 117 dell’11 maggio 2010 )

A pagina 11, articolo 1, tabella, seconda colonna «Società», quarta voce:

anziché:

« Cosmo Wire Ltd, 447-1, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan »,

leggi:

« Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan ».