ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.330.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 330

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
14 dicembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1295/2011 del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1296/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1297/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Seggiano (DOP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1298/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pélardon (DOP)]

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1299/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Azeites do Ribatejo (DOP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1300/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Magyar szürkemarha hús (IGP)]

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1301/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vitellone bianco dell'Appennino centrale (IGP)]

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1302/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1303/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1304/2011 della Commissione, del 13 dicembre 2011, relativo alla revoca della sospensione temporanea del regime di franchigia doganale per l’anno 2012 applicabile all’importazione nell’Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

19

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2011 della Commissione, del 13 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

21

 

 

DECISIONI

 

 

2011/831/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa alle modalità pratiche e procedurali per la nomina da parte del Consiglio di quattro membri del panel europeo nel quadro dell’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo

23

 

 

2011/832/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [notificata con il numero C(2011) 8896]  ( 1 )

25

 

 

2011/833/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione

39

 

 

2011/834/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2011, che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita

43

 

 

2011/835/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2011, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di polietilene tereftalato originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita

45

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011)

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2011 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/706/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (2) ha imposto determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio (3) [in seguito sostituita dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio (4)], in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

(2)

La decisione 2010/638/PESC è stata modificata dalla decisione 2011/706/PESC con riguardo, tra l’altro, alla portata delle misure riguardanti il materiale militare e il materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.

(3)

Alcuni aspetti di tali misure in questione rientrano nell’ambito del trattato e, pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1284/2009 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate neii siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare, in casi debitamente giustificati:

a)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, purché siano destinate unicamente a uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione europea, o a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e dell’ONU;

b)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature non letali che potrebbe essere utilizzate a fini di repressione interna, purché siano destinate unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Repubblica di Guinea di mantenere l’ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza;

c)

la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attrezzature o programmi ed operazioni di cui alle lettere a) e b);

d)

la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente a uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU e dell’Unione europea o a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e dell’ONU;

e)

la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Repubblica di Guinea di mantenere l’ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza;

f)

la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, destinati unicamente alla protezione del personale dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. CICHOCKI


(1)  GU L 281 del 28.10.2011, pag. 28.

(2)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

(3)  GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

(4)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.


14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1296/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3). Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 217 del 22.8.2007, pag. 22.

(3)  GU C 56 del 22.2.2011, pag. 18.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)


14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1297/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Seggiano (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione della denominazione «Seggiano» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Il Regno Unito si è dichiarato contrario alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. L’opposizione è stata ritenuta ricevibile a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di cui sopra.

(3)

Nella sua dichiarazione di opposizione il Regno Unito ha affermato che la registrazione della denominazione in parola sarebbe contraria all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 e metterebbe a repentaglio l’esistenza dei marchi registrati nel suo territorio.

(4)

Con lettera del 18 novembre 2010, la Commissione ha chiesto agli Stati membri interessati di raggiungere un accordo fra loro in base alle proprie procedure interne.

(5)

Poiché l’Italia e il Regno Unito sono giunte ad un accordo entro i termini previsti, con modifiche di poco rilievo del disciplinare e nessuna modifica del documento unico pubblicato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Seggiano» deve essere iscritta nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 77 del 26.3.2010, pag. 6.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)

ITALIA

Seggiano (DOP)


14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1298/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pélardon (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del documento unico della denominazione d'origine protetta “Pélardon”, registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/1996 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 2372/2001 (3).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (4). Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 320 del 5.12.2001, pag. 9.

(4)  GU C 35 del 4.2.2011, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

FRANCIA

Pélardon (DOP)


14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1299/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Azeites do Ribatejo (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all’approvazione di modifiche degli elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta “Azeites do Ribatejo”, registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU C 56 del 22.2.2010, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

PORTOGALLO

Azeites do Ribatejo (DOP)


14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1300/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Magyar szürkemarha hús (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Magyar szürkemarha hús» presentata dall'Ungheria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 83 del 17.3.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

UNGHERIA

Magyar szürkemarha hús (IGP)


14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1301/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vitellone bianco dell'Appennino centrale (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 134/98 (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4). Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 6.

(4)  GU C 82 del 16.3.2011, pag. 7.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

ITALIA

Vitellone bianco dell'Appennino centrale (IGP)


14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1302/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Bottiglia di plastica in polietilene a base circolare, con tappo.

L’articolo, alto circa 20 cm e dalla capacità di 0,5 litri, va inserito nel portabottiglie di una bicicletta ed è usato per il trasporto di bevande.

(Vedasi l’immagine) (1)

3923 30 10

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3923, 3923 30 e 3923 30 10.

Poiché trattasi di una bottiglia di plastica con tappo usata per il trasporto di bevande rinfrescanti e priva di altri elementi quali, ad esempio, tazze staccabili, l’articolo non può considerarsi né un oggetto per il servizio da tavola o da cucina, né un qualsiasi altro articolo per la casa rientranti nella voce 3924. Ne è pertanto esclusa la classificazione alla voce 3924.

Trattandosi di un articolo per il trasporto o il condizionamento di merci, l’oggetto va classificato alla voce 3923 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato per la voce 3923, primo comma, lettera a).

Image


(1)  L’immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.


14.12.2011   

IT

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L 330/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1303/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Gel antidolorifico contenente i seguenti ingredienti:

alcole isopropilico

acqua

estratto di erbe (Ilex paraguariensis)

polimeri di acido acrilico (carbomer)

trietanolammina

mentolo

canfora

biossido di silicio

metilparabene

glicerina

glicole propilenico

tartrazina (E102)

blu brillante FCF (E133).

Sulla confezione non sono indicate le quantità degli ingredienti.

Sulla confezione si prescrive l'utilizzo del prodotto per il sollievo temporaneo di piccoli traumi e dolori alla muscolatura e alle articolazioni associati ad artrite, mal di schiena, distorsioni e stiramenti.

3824 90 97

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 30, nonché dal testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 97.

Il prodotto non è adatto a scopo terapeutico, poiché non tratta né cura malattie, né profilattico in quanto non difende né protegge da alcuna malattia. Il prodotto inoltre non soddisfa i requisiti richiesti dalla nota complementare 1 del capitolo 30. La classificazione come medicamento alla voce 3004 è pertanto esclusa.

Il prodotto non è utilizzabile per trattamenti di bellezza o per il trucco in quanto non adatto ad un uso dermatologico. Sebbene il prodotto abbia l'effetto di raffreddare la pelle nella zona trattata, esso non cura realmente la pelle in nessun modo. La classificazione alla voce 3304 è pertanto esclusa.

Il prodotto è perciò classificato nel codice NC 3824 90 97 fra gli altri prodotti chimici o preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse non nominati né compresi altrove.


14.12.2011   

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L 330/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1304/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

relativo alla revoca della sospensione temporanea del regime di franchigia doganale per l’anno 2012 applicabile all’importazione nell’Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3) e il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (4) fissano il regime di scambi tra le parti contraenti per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

(2)

Il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione n. 138/2004 del Comitato misto SEE (5), dispone un’esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad alcune altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate con il codice NC ex 2202 90 10.

(3)

L’esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (6), in appresso denominato «l’accordo», approvato con la decisione 2004/859/CE. Il punto IV del verbale concordato dell’accordo prevede che le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia siano consentite solo entro i limiti di un contingente tariffario esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente tariffario sono soggette a dazi.

(4)

Il punto IV, terzo trattino, ultima frase del verbale concordato dell’accordo prevede che ai prodotti in questione sia concesso l’accesso all’Unione europea senza restrizioni e in esenzione da dazi doganali a condizione che il contingente tariffario non sia stato esaurito entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Dalle statistiche fornite alla Commissione risulta che il contingente annuale per il 2011 per le acque e le bevande in questione, aperto a norma del regolamento (UE) n. 1248/2010 della Commissione (7), in data 31 ottobre 2011 non era esaurito. Occorre pertanto concedere ai prodotti in questione l’accesso all’Unione europea senza restrizioni e in esenzione da dazi doganali dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

(5)

È quindi necessario revocare la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato a norma del protocollo n. 2.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti trasformati non figuranti nell’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 è revocata la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato a norma del protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ai prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)].

2.   Le norme d’origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle stabilite nel protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(2)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(3)  GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

(4)  GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.

(5)  GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

(6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

(7)  GU L 341 del 23.12.2010, pag. 1.


14.12.2011   

IT

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L 330/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1305/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

58,0

MA

72,2

TN

80,5

TR

94,4

ZZ

76,3

0707 00 05

EG

170,1

TR

111,9

ZZ

141,0

0709 90 70

MA

41,1

TR

146,0

ZZ

93,6

0805 10 20

AR

40,2

BR

41,5

CL

30,5

MA

56,3

TR

58,8

ZA

54,0

ZZ

46,9

0805 20 10

MA

65,1

ZZ

65,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

84,5

TR

80,1

ZZ

82,3

0805 50 10

TR

55,7

ZZ

55,7

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

118,0

ZA

80,2

ZZ

99,5

0808 20 50

CN

60,4

ZZ

60,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

14.12.2011   

IT

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L 330/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2011

relativa alle modalità pratiche e procedurali per la nomina da parte del Consiglio di quattro membri del panel europeo nel quadro dell’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo

(2011/831/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre, che istituisce un’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8 della decisione n. 1194/2011/UE prevede che sia istituito un panel europeo di esperti indipendenti («panel europeo»), composto da tredici membri nominati dalle istituzioni e dagli organi europei, quattro dei quali sono nominati per un mandato di tre anni dal Consiglio.

(2)

Ciascuna istituzione ed organo dovrebbe cercare di garantire che le competenze dei membri del panel europeo che nomina siano il più possibile complementari.

(3)

Al momento della presentazione delle candidature per i membri del panel europeo, gli Stati membri che hanno già uno o più esperti in detto panel che sono stati nominati da un’istituzione o un organo diversi dal Consiglio, sono esortati a tenere in considerazione il miglioramento dell’equilibrio geografico e di genere in seno al panel europeo all’atto della decisione sulla loro partecipazione alla procedura.

(4)

È opportuno che il Consiglio decida in merito alle modalità pratiche e procedurali per la nomina dei suoi quattro membri del panel europeo.

(5)

Dette modalità dovrebbero essere eque, semplici da attuare, non discriminatorie, trasparenti e dovrebbero cercare di garantire che i membri nominati nel panel europeo adempiano debitamente ai propri obblighi.

(6)

Dette modalità dovrebbero essere adattate, se necessario, alla luce dei risultati delle valutazioni dell’azione per il marchio del patrimonio europeo di cui all’articolo 18 della decisione n. 1194/2011/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio decide la nomina di quattro membri del panel europeo conformemente alle modalità pratiche e procedurali stabilite dall’articolo 2.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri sono invitati a presentare le candidature per i membri del panel europeo. La partecipazione degli Stati membri alla procedura è volontaria. Ciascuno Stato membro ha il diritto di presentare un solo candidato. Al fine di garantire una rappresentanza geografica equilibrata, gli Stati membri che hanno esperti nominati dal Consiglio per il mandato precedente sono esclusi dalla partecipazione.

2.   Le candidature sono presentate per iscritto e mostrano chiaramente che il candidato è un esperto indipendente in possesso di una solida esperienza e competenza nei campi pertinenti agli obiettivi dell’azione, e che si impegna a lavorare nell’ambito del panel europeo in linea con i requisiti stabiliti nell’allegato, parte 1. Tali candidature contengono inoltre la dichiarazione debitamente firmata di cui all’allegato, parte 2.

3.   Le candidature indicano una categoria principale di competenza fra le seguenti:

storia e culture europee,

istruzione e gioventù,

gestione culturale, compresa la dimensione dei beni culturali,

comunicazione e turismo.

4.   L’organo preparatorio competente del Consiglio organizza un sorteggio tra le candidature ammesse per selezionare un candidato in ciascuna delle quattro categorie di cui al paragrafo 3. Si considera selezionato il primo nome sorteggiato per ciascuna categoria. Detta selezione è approvata successivamente dal Consiglio.

5.   Se mancano candidati in una o più categorie, uno o più candidati supplementari sono sorteggiati dalle categorie in cui vi è il maggior numero di candidati. Se vi è un solo candidato in una determinata categoria, tale candidato si considera selezionato senza sorteggio.

6.   Se un membro del panel europeo non è in grado di svolgere il suo mandato, lo Stato membro che ha nominato tale membro nomina un sostituto prima possibile. Tale nomina soddisfa i requisiti di cui all’allegato, parti 1 e 2, e si applica per la restante durata del mandato di tale membro.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

W. KOSINIAK-KAMYSZ


(1)  GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DEI REQUISITI CHE I CANDIDATI DEVONO SODDISFARE

PARTE 1

CIASCUNA CANDIDATURA SCRITTA CONTIENE:

una descrizione della formazione, dell’esperienza lavorativa del candidato e dei particolari meriti pertinenti agli obiettivi dell’azione e ai criteri che i siti devono soddisfare,

una scelta di una categoria specifica di competenza corredata della relativa motivazione.

PARTE 2

CIASCUNA CANDIDATURA CONTIENE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE SCRITTA:

«Sono consapevole:

degli obblighi che il ruolo comporta e sono in grado di dedicare un numero adeguato di giornate lavorative all’anno al lavoro per il panel europeo,

che l’appartenenza al panel europeo non è una funzione onoraria e che per questo lavoro mi verrà corrisposta un’indennità nonché un rimborso delle spese di viaggio e alloggio da parte della Commissione,

che le funzioni richiedono indipendenza e che dovrò firmare annualmente una dichiarazione in cui confermo di non avere alcun conflitto di interessi in corso o potenziale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della decisione n. 1194/2011/UE.»


14.12.2011   

IT

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L 330/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

relativa a una guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

[notificata con il numero C(2011) 8896]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/832/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1), in particolare l’articolo 3 e l’articolo 46, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1221/2009 dispone che le organizzazioni aventi siti ubicati in uno o più Stati membri o in paesi terzi possano essere registrate nel sistema EMAS.

(2)

Occorre che le imprese e le altre organizzazioni aventi siti ubicati in diversi Stati membri o in paesi terzi dispongano di ulteriori informazioni e orientamenti sulle possibilità di registrazione nel sistema EMAS.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, e per chiarire il disposto dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1221/2009, la Commissione adotta la presente guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale al sistema EMAS.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Guida alla registrazione cumulativa UE, alla registrazione per i paesi terzi e alla registrazione globale nel sistema EMAS [regolamento (CE) n. 1221/2009]

1.   INTRODUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di fornire orientamenti sul funzionamento del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per le organizzazioni che comprendono filiali e siti ubicati in più di uno Stato membro dell’UE e/o in paesi terzi e istruzioni specifiche per gli Stati membri, i verificatori e le organizzazioni ai fini della registrazione. La presente guida nasce dall’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento EMAS (1), secondo cui «la Commissione, in collaborazione con il Forum degli organismi competenti, elabora linee guida sulla registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità» e dell’articolo 16, paragrafo 3, a norma del quale «il Forum degli organismi competenti prepara documenti di orientamento per garantire l’uniformità delle procedure di registrazione delle organizzazioni conformemente al presente regolamento, ivi inclusi il rinnovo della registrazione e la sospensione e la cancellazione dell’organizzazione dal registro sia all’interno che all’esterno della Comunità».

All’epoca della sua introduzione nel 1993 EMAS doveva servire a coprire singoli siti di organizzazioni dei settori industriali e manifatturieri. Con la prima modifica, avvenuta nel 2001, EMAS II è stato aperto a tutte le organizzazioni con più siti (ubicati negli Stati membri dell’UE e nel SEE, come prima). EMAS III si è ampliato ulteriormente e oggi si applica a organizzazioni all’interno e all’esterno dell’UE.

L’apertura di EMAS ai paesi terzi mette a disposizione di organizzazioni di tutti i settori uno strumento per realizzare elevati livelli di prestazioni ambientali che possono essere pubblicamente riconosciuti dai soggetti interessati della Comunità europea.

Gli Stati membri sono liberi di decidere se i loro organismi competenti nazionali provvederanno alla registrazione di organizzazioni di paesi terzi a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento EMAS.

Registrazione

In considerazione dell’interdipendenza fra la registrazione di organizzazioni con più siti nell’UE e quella di organizzazioni esterne all’UE, esistono svariate situazioni distinte che possono prodursi in pratica. Il presente documento fornisce linee guida generali per casi che possono presentarsi agli organismi competenti, ai verificatori ambientali e alle organizzazioni che si candidano a EMAS. Si analizzano i seguenti tre casi specifici:

caso 1: registrazione di organizzazioni con siti ubicati in più di uno Stato membro dell’UE (registrazione cumulativa UE),

caso 2: registrazione di organizzazioni in modalità singola o cumulativa con siti ubicati in paesi terzi (registrazione per i paesi terzi),

caso 3: registrazione di organizzazioni con siti ubicati sia negli Stati membri che in paesi terzi (registrazione globale).

In tutte e tre queste procedure, l’organizzazione può richiedere un’unica registrazione cumulativa per tutti i siti o per alcuni di essi. La scelta dei siti da includere nella registrazione spetta all’organizzazione stessa.

Nota:

la presente guida non tratta il caso più semplice di una registrazione cumulativa UE nazionale.

La presente guida riguarda temi quali:

l’identificazione dell’organismo competente,

l’accreditamento o l’abilitazione dei verificatori ambientali che operano fuori dell’UE,

il coordinamento fra Stati membri ai fini di tali procedure,

il rispetto degli obblighi normativi nei paesi terzi,

il rinnovo, la cancellazione e la sospensione delle registrazioni cumulative.

I requisiti relativi ai tre casi sopra descritti sono spesso simili; tuttavia, l’uso di riferimenti incrociati fra capitoli è limitato al minimo assoluto al fine di una miglior leggibilità del testo. Possono quindi verificarsi ripetizioni.

Ai fini della credibilità di EMAS, è importante che il regolamento sia applicato in modo analogo all’interno e all’esterno dell’UE. È quindi necessario tenere conto di differenze e difficoltà nell’attuazione di elementi specifici di EMAS, ad esempio per quanto riguarda il rispetto degli obblighi normativi. Gli organismi competenti degli Stati membri che rilasciano registrazioni per i paesi terzi devono adottare procedure specifiche per garantire che l’applicazione di EMAS all’interno e all’esterno dell’UE dia luogo a sistemi equivalenti. Si ritiene che i rapporti storici, economici e culturali esistenti fra gli Stati membri dell’UE e i paesi terzi stimoleranno l’attuazione di registrazioni EMAS per i paesi terzi e globali, promuovendo così la diffusione del sistema EMAS nel mondo.

2.   TERMINOLOGIA

Il presente documento guida si avvale della terminologia seguente.

 

Per sede principale si intende un’entità direttiva alla testa di un’organizzazione con più siti, che controlla e coordina le funzioni principali dell’organizzazione, quali la pianificazione strategica, le comunicazioni, gli aspetti tributari e giuridici, il marketing, le finanze e altri;

 

Per centro direttivo si intende un sito diverso dalla sede principale dell’organizzazione con più siti, designato particolarmente ai fini della registrazione a norma del regolamento EMAS, incaricato del controllo e del coordinamento del sistema di gestione ambientale.

 

Per organismo competente capofila si intende l’organismo competente incaricato della procedura di registrazione cumulativa UE, per i paesi terzi e globale.

Nota:

l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento EMAS disciplina la designazione dell’organismo competente (capofila).

La designazione dell’organismo competente capofila può variare in funzione dei tre casi sopra descritti, come segue:

nel caso 1 (registrazione cumulativa UE) l’organismo competente capofila è l’organismo competente dello Stato membro in cui si trovano la sede principale o il centro direttivo dell’organizzazione candidata,

nel caso della registrazione per i paesi terzi e globale, si tratta dell’organismo competente dello Stato membro incaricato della registrazione di organizzazioni esterne all’Unione e in cui il verificatore è stato accreditato. In altri termini, occorre in primo luogo che lo Stato membro provveda a registrazioni per i paesi terzi e in secondo luogo che siano disponibili verificatori accreditati o abilitati per eseguire verifiche nei paesi terzi in cui si trovano i siti inclusi nel processo di registrazione.

3.   REGISTRAZIONE CUMULATIVA UE — REGISTRAZIONE DI ORGANIZZAZIONI CON PIÙ SITI IN DIVERSI STATI MEMBRI

3.1.   Normativa applicabile e rispetto degli obblighi normativi negli Stati membri dell’UE

3.1.1.

Le organizzazioni devono sempre adempiere agli obblighi normativi unionali e nazionali applicabili ai siti inclusi nella registrazione EMAS.

3.1.2.

A norma dell’allegato IV, parte B, lettera g), del regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale delle organizzazioni deve contenere un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

3.1.3.

Per fornire il «materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi» di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento EMAS, l’organizzazione può presentare dichiarazioni delle autorità responsabili dell’applicazione da cui risulti l’assenza di rilievi di inottemperanza e/o di procedimenti di infrazione, cause legali o procedimenti di investigazione di denunce a carico dell’impresa. Nell’ambito del procedimento di verifica i verificatori controllano tutte le licenze e i permessi ambientali di cui l’organizzazione deve essere in possesso e qualsiasi altro tipo di prova richiesta dall’ordinamento giuridico dello Stato membro in cui è ubicato il sito.

3.2.   Funzioni degli organismi competenti

3.2.1.

Nel caso della registrazione cumulativa UE, l’ubicazione della sede principale o del centro direttivo (in quest’ordine) dell’organizzazione è decisiva per determinare quale sia l’organismo competente capofila.

3.2.2.

Nel caso della registrazione cumulativa UE, l’organismo competente capofila collabora esclusivamente con tutti gli organismi competenti degli Stati membri in cui sono ubicati i siti inclusi nel procedimento di registrazione cumulativa.

3.2.3.

L’organismo competente capofila è responsabile della registrazione e coordina il procedimento con gli altri organismi competenti.

L’organismo competente capofila non rilascia, sospende, cancella o rinnova la registrazione di un’organizzazione se l’organismo competente di un altro Stato membro in cui sono ubicati siti dell’organizzazione inclusi nella registrazione non concorda con tale registrazione, sospensione, cancellazione o rinnovo (cfr. le sezioni 3.4 e 3.6 della presente guida). Come spiegato nel punto 3.4.6, l’organismo competente capofila può anche decidere di procedere con un procedimento di registrazione cumulativa di portata più limitata (per esempio, senza il sito controverso).

3.2.4.

Gli organismi competenti devono coordinare le loro attività con gli organismi di accreditamento e abilitazione dei loro Stati membri, per garantire che l’organismo competente e l’organismo di accreditamento o abilitazione siano in grado di svolgere le loro funzioni rispettive in modo coordinato.

3.2.5.

Il Forum degli organismi competenti stabilisce e approva, entro sei mesi dall’adozione del presente documento di orientamento, i principi generali e le specifiche procedure del coordinamento fra organismi competenti. Successivamente, tali principi e procedure sono adottati mediante la procedura di regolamentazione con controllo di cui agli articoli 48, paragrafo 2, e 49, paragrafo 3, del regolamento EMAS.

3.2.6.

Il Forum degli organismi competenti elaborerà formulari standard in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea per attuare le «procedure di coordinamento» di cui sopra. Per consentire una comunicazione efficiente e ridurre al minimo le incomprensioni derivanti da difficoltà linguistiche, i formulari standard consisteranno principalmente di caselline da spuntare, con un numero molto limitato di campi di «commento» da compilare con testo libero. Occorre conservare le prove scritte dell’avvenuta comunicazione, quali lettere, messaggi di posta elettronica o fax, per l’eventualità di controversie fra organismi competenti.

I formulari dovranno contenere un elenco di diritti applicabili per tutti gli Stati membri, in forma di allegato aggiornabile.

3.3.   Funzioni dei verificatori accreditati o abilitati

3.3.1.

Le regole generali che si applicano ai verificatori ambientali EMAS, all’accreditamento o abilitazione degli stessi e al processo di verifica sono stabilite nei capi V e VI del regolamento EMAS.

3.3.2.

La verifica del sistema di gestione ambientale e la convalida della dichiarazione ambientale EMAS devono essere effettuate da un verificatore ambientale EMAS accreditato o abilitato per l’ambito pertinente conformemente ai codici NACE (2).

3.3.3.

In caso di registrazione di un’organizzazione con più siti e attività, l’accreditamento del verificatore (o dei verificatori) deve coprire tutti i codici NACE relativi ai siti e alle attività dell’organizzazione. Qualora un verificatore non sia accreditato o abilitato per tutti i codici NACE pertinenti, devono partecipare al processo altri verificatori ambientali accreditati, secondo necessità, nell’ambito della cooperazione. Spetta all’organizzazione che ha richiesto la registrazione decidere se desidera ricorrere a più verificatori accreditati in considerazione dell’articolo 4 del regolamento EMAS. Oltre a motivi quali la mancanza di verificatori accreditati per i codici NACE pertinenti, le organizzazioni possono anche avere altri motivi (ad esempio esperienza a livello locale, conoscenze linguistiche o l’intenzione di combinare la verifica EMAS con la certificazione per altre norme) per ricorrere a più verificatori. Tutti i verificatori che cooperano fra loro devono sottoscrivere la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento EMAS e la dichiarazione ambientale EMAS. Ciascun verificatore partecipante è responsabile dell’esito delle parti della verifica attinenti al proprio settore di competenza (in generale connesso con specifici codici NACE). Il fatto di richiedere che tutti i verificatori sottoscrivano la stessa dichiarazione consente all’organismo competente capofila di identificare tutti i verificatori partecipanti. Di conseguenza, l’organismo competente capofila può controllare, attraverso gli organismi competenti partecipanti (che a loro volta devono coordinare le loro attività con gli organismi di accreditamento e abilitazione), che tutti i verificatori partecipanti abbiano rispettato l’obbligo di notifica preventiva stabilito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento EMAS. Inoltre, l’organismo competente capofila può controllare che i codici NACE dei verificatori partecipanti corrispondano a quelli dell’organizzazione richiedente.

3.3.4.

I verificatori accreditati o abilitati in uno Stato membro possono operare in altri Stati membri. I verificatori inviano una notifica all’organismo di accreditamento o abilitazione ubicato nello Stato membro in cui intendono operare almeno quattro settimane prima di iniziarvi le loro attività.

3.3.5.

L’organismo di accreditamento o abilitazione che controlla l’attività del verificatore (o dei verificatori) nel proprio Stato membro invia una relazione di supervisione all’organismo competente di quello Stato in caso di problemi o di esiti negativi. Quest’ultimo organismo competente provvede successivamente a trasmettere la relazione di supervisione all’organismo competente capofila incaricato della registrazione cumulativa UE.

3.3.6.

Il verificatore che rilevi una situazione di inottemperanza al momento della verifica per la prima registrazione non sottoscrive la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento EMAS e la dichiarazione ambientale EMAS.

3.3.7.

Qualora rilevi un caso di inottemperanza durante il periodo di validità della registrazione o al momento del rinnovo, il verificatore riferisce all’organismo competente (capofila) che l’organizzazione di cui trattasi ha cessato di ottemperare alle prescrizioni del sistema EMAS. Al momento del rinnovo della registrazione EMAS, detto verificatore può sottoscrivere la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, e la dichiarazione ambientale EMAS aggiornata solamente se l’organizzazione dimostra di avere adottato misure (ad esempio in collaborazione con le autorità responsabili dell’applicazione) per garantire il ripristino del rispetto degli obblighi normativi. Se l’organizzazione non adotta misure sufficienti per risolvere il problema di ottemperanza, il verificatore non convalida la dichiarazione aggiornata e non sottoscrive la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, e la dichiarazione ambientale EMAS. In altri termini, il verificatore ambientale EMAS sottoscrive la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, e convalida la dichiarazione ambientale EMAS solamente in caso di piena ottemperanza.

3.4.   Il processo di registrazione

3.4.1.

Le regole generali applicabili alla registrazione sono stabilite nei capi II, III e IV del regolamento EMAS.

3.4.2.

L’organizzazione deve entrare in contatto per tempo con il verificatore (o i verificatori) e con l’organismo competente capofila per chiarire le questioni linguistiche relative ai documenti necessari per la registrazione, tenendo conto dei requisiti dell’articolo 5, paragrafo 3 e dell’allegato IV, parte D, del regolamento EMAS.

3.4.3.

L’organismo competente capofila controlla le informazioni riportate sulla domanda e conferisce al riguardo con gli altri organismi competenti partecipanti. Di conseguenza, l’organismo competente capofila è informato dagli organismi competenti partecipanti circa la validità delle informazioni sui siti nazionali inclusi.

3.4.4.

Gli organismi competenti partecipanti controllano, per i loro Stati membri e mediante i loro organismi di accreditamento e abilitazione, che il verificatore (o i verificatori) che partecipa al procedimento di registrazione sia accreditato o abilitato per tutti i codici NACE pertinenti per il processo di registrazione. Di conseguenza, l’organismo competente controlla che il verificatore (o i verificatori) abbia esperito notifica appropriata e tempestiva (almeno quattro settimane prima di ciascuna verifica in uno Stato membro) a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento EMAS. L’organismo competente deve quindi mettersi in comunicazione con l’organismo di accreditamento o abilitazione del proprio Stato membro, inviando comunque un breve messaggio indicando che esistono siti da registrare sulla base di attività di verifica/convalida di verificatori provenienti da altri Stati membri. Qualora la competenza del verificatore non sia approvata dall’organismo di accreditamento o abilitazione, quest’ultimo può obbligare il verificatore a ottemperare ai requisiti pertinenti oppure informare l’organismo competente del problema esistente. L’assenza di tale minima comunicazione fra gli organismi competenti e gli organismi di accreditamento e abilitazione, nonché fra gli organismi competenti e l’organismo competente capofila, può compromettere le attività di supervisione.

3.4.5.

Tutti gli organismi competenti che partecipano al processo di registrazione applicano le procedure nazionali per controllare, per i siti ubicati nel loro Stato membro, l’osservanza del regolamento EMAS. Essi comunicano la propria decisione all’organismo competente capofila (può/non può essere registrato). In caso di decisione negativa, l’organismo competente ne comunica la motivazione all’organismo competente capofila, in forma di dichiarazione. Poiché tale dichiarazione è vincolante, l’organismo competente capofila può decidere di porre termine al procedimento di registrazione cumulativa in attesa dell’ottemperanza alle prescrizioni del regolamento (e in tal caso nessun sito otterrà la registrazione EMAS), oppure comunicare all’organizzazione che può portare avanti il procedimento di registrazione cumulativa senza il sito controverso.

3.4.6.

In seguito alla decisione di registrazione l’organismo competente capofila ne informa tutti gli organismi competenti nazionali partecipanti, che a loro volta ne informano le rispettive autorità responsabili dell’applicazione.

Nota:

La Commissione europea auspica che gli organismi competenti partecipanti scambino fra loro le informazioni di contatto delle rispettive autorità responsabili dell’applicazione al fine di agevolare lo scambio di informazioni fra gli organismi competenti e dette autorità qualora queste ultime non siano a conoscenza di eventuali situazioni di inottemperanza.

3.4.7.

Il controllo del rispetto degli obblighi normativi a livello nazionale è esercitato dalle autorità nazionali responsabili dell’applicazione e dai verificatori durante il processo di verifica. Qualora dette autorità rilevino una situazione di inottemperanza, devono informarne l’organismo competente nazionale, il quale a sua volta ne informa l’organismo competente capofila.

3.4.8.

Un organismo competente dello Stato membro in cui è ubicato un sito dell’organizzazione che ha richiesto la registrazione cumulativa, se rileva violazioni di obblighi normativi applicabili, denunce o altre informazioni pertinenti relative all’ottemperanza ai requisiti di registrazione, rinnovo, sospensione e cancellazione, trasmette senza indugio all’organismo competente capofila una relazione di supervisione con una descrizione del problema.

3.4.9.

Alcuni Stati membri sono obbligati a imporre il pagamento di diritti a norma della legislazione nazionale. Di conseguenza, l’organismo competente capofila non può deliberare sui diritti stabiliti a norma della legislazione di altri Stati membri. Il ruolo dell’organismo competente capofila in materia di diritti consiste appena nell’informare l’organizzazione circa l’ammontare complessivo e i singoli diritti dovuti agli organismi competenti nazionali che partecipano al procedimento di registrazione. L’organismo competente capofila comunica anche all’organizzazione che tutti gli organismi competenti partecipanti addebitano i diritti risultanti dalla registrazione dei siti nazionali inclusi in un procedimento di registrazione cumulativa direttamente ai rispettivi siti nazionali dell’organizzazione richiedente.

Tutti gli organismi competenti partecipanti comunicano all’organismo competente capofila l’avvenuto versamento dei diritti prima della registrazione, come disposto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento EMAS.

Nota:

La Commissione europea incentiva fortemente tutti gli Stati membri a studiare la possibilità di diminuire i diritti applicabili alle organizzazioni che richiedono la registrazione cumulativa. Nei casi di registrazione cumulativa, solo l’organismo competente capofila sostiene costi amministrativi paragonabili a quelli di una registrazione ordinaria, mentre gli organismi competenti partecipanti hanno un livello di partecipazione minore e quindi costi più contenuti. Diritti più bassi aumenterebbero l’attrattiva del sistema EMAS e della registrazione cumulativa.

3.4.10.

Tutti gli organismi competenti interessati devono addebitare i diritti risultanti dalla registrazione dei siti nazionali inclusi in un procedimento di registrazione cumulativa direttamente ai rispettivi siti nazionali dell’organizzazione richiedente.

3.5.   Organizzazioni già registrate

3.5.1.

Qualora un’organizzazione già registrata decida di richiedere una registrazione cumulativa UE, l’organismo competente capofila può, su richiesta dell’organizzazione, ampliare la portata della registrazione esistente mantenendo il numero attuale nel registro nazionale. In tal caso, occorre completare il registro con il nuovo numero di registrazione nel registro nazionale. Nei casi siffatti, tutti gli altri organismi competenti partecipanti negli Stati membri in cui l’organizzazione ha già registrato dei siti curano che le registrazioni esistenti siano registrate con il nuovo numero di registrazione nei loro rispettivi registri.

3.6.   Cancellazione e sospensione di registrazioni

3.6.1.

Le regole generali di sospensione e cancellazione stabilite all’articolo 15 del regolamento EMAS si applicano a questa procedura specifica.

3.6.2.

Qualsiasi denuncia relativa all’organizzazione registrata va notificata all’organismo competente capofila.

3.6.3.

Ogni organismo competente è incaricato dei procedimenti relativi ai siti dell’organizzazione nel suo rispettivo Stato membro. Qualora un’organizzazione debba essere sospesa o radiata dal registro EMAS, l’organismo competente interessato trasmette all’organismo competente capofila una dichiarazione contenente il proprio punto di vista. In tal modo, gli organismi competenti nazionali rilasciano dichiarazioni esclusivamente sui loro siti nazionali. Qualora una dichiarazione confermi che un sito nazionale non può essere registrato, l’organismo competente capofila avvia il procedimento di cancellazione o sospensione, osservando i requisiti di cui all’articolo 15 del regolamento EMAS. Prima di adottare una decisione definitiva sulla cancellazione o sulla sospensione di un’organizzazione, l’organismo competente capofila deve informarne gli altri organismi competenti interessati comunicando i motivi della sospensione/cancellazione da parte di uno o più organismi competenti. L’organismo competente capofila comunica anche alla sede principale o al centro direttivo dell’organizzazione la decisione adottata e i motivi della proposta cancellazione o sospensione. Successivamente, l’organismo competente capofila dà all’organizzazione la possibilità di decidere la cancellazione di tutta l’organizzazione dal sistema EMAS o la rimozione dei siti controversi dall’ambito della registrazione cumulativa.

3.6.4.

Le controversie fra singoli organismi competenti nazionali che partecipano al procedimento di registrazione cumulativa sono composte nell’ambito del Forum degli organismi competenti. Le controversie fra l’organismo competente capofila e l’organizzazione sono composte a norma dell’ordinamento nazionale dello Stato in cui ha sede l’organismo competente capofila. Le controversie fra l’organizzazione e singoli organismi competenti, ad esempio riguardo alla situazione in termini di rispetto degli obblighi normativi in singoli siti nazionali inclusi nel procedimento di registrazione cumulativa, sono composte a norma dell’ordinamento nazionale dello Stato membro di cui trattasi. Le controversie sono composte nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 15 del regolamento EMAS.

3.6.5.

Ove non sia possibile comporre una controversia fra organismi competenti partecipanti nell’ambito del forum degli organismi competenti, è possibile dare prosieguo al procedimento di registrazione escludendone i siti controversi.

3.7.   Questioni linguistiche

3.7.1.

La dichiarazione ambientale EMAS e gli altri documenti pertinenti sono presentati in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l’organismo competente capofila (articolo 5, paragrafo 3). Qualora un’organizzazione presenti una dichiarazione ambientale cumulativa contenente informazioni su singoli siti, tali informazioni devono figurare anche in una lingua ufficiale dei rispettivi Stati membri in cui detti siti sono ubicati.

4.   REGISTRAZIONE PER I PAESI TERZI — REGISTRAZIONE DI ORGANIZZAZIONI CON UNO O PIÙ SITI UBICATI IN PAESI TERZI (CASO 2)

La registrazione EMAS per i paesi terzi è la registrazione di un’organizzazione attiva in uno o più paesi terzi. A norma del regolamento EMAS, gli Stati membri sono liberi di decidere se i loro organismi competenti nazionali provvederanno alla registrazione di organizzazioni di paesi terzi a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento EMAS.

4.1.   Normativa applicabile e rispetto degli obblighi normativi nei paesi terzi

4.1.1.

Le organizzazioni devono sempre adempiere ai rispettivi obblighi normativi nazionali dei paesi terzi in cui sono ubicati i siti inclusi nella registrazione EMAS.

4.1.2.

Per garantire che il sistema EMAS conservi un elevato livello di ambizione e credibilità, è opportuno che il livello delle prestazioni ambientali di un’organizzazione di un paese terzo sia il più vicino possibile a quello cui devono conformarsi le organizzazioni aventi sede nell’UE a norma della legislazione europea e nazionale pertinente. È pertanto auspicabile che le organizzazioni situate al di fuori dell’Unione nelle loro dichiarazioni ambientali facciano riferimento, oltre ai requisiti ambientali nazionali applicabili, anche ai requisiti normativi in materia ambientale applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri in cui l’organizzazione intende richiedere la registrazione (articolo 4, paragrafo 4, del regolamento EMAS). I requisiti ambientali inclusi in tale elenco devono essere usati come riferimento per stabilire eventuali mete supplementari di prestazioni più ambiziose, ma non sono obbligatori per la valutazione dell’ottemperanza dell’organizzazione agli obblighi normativi.

4.1.3.

A norma dell’allegato IV, parte B, punto g), del regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale delle organizzazioni deve contenere un riferimento agli obblighi normativi nazionali in materia di ambiente.

4.1.4.

Per i siti ubicati in paesi terzi, i documenti giustificativi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento EMAS consistono preferibilmente in:

dichiarazioni delle autorità responsabili dell’applicazione nel paese terzo contenenti informazioni sui permessi ambientali cui è soggetta l’organizzazione e che attestino l’assenza di rilievi di inottemperanza e/o di procedimenti di infrazione, cause legali o procedimenti di investigazione di denunce a carico dell’impresa,

inoltre, è preferibile che la dichiarazione ambientale contenga tabelle comparative fra la legislazione nazionale del paese terzo e la legislazione del paese in cui l’organizzazione richiede la registrazione, come indicato nel punto 4.1.2.

4.2.   Accreditamento e abilitazione EMAS nei paesi terzi

4.2.1.

Gli Stati membri decidono se provvedere alla registrazione per i paesi terzi in funzione dei mezzi a loro disposizione e delle loro procedure operative. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che i loro organismi nazionali di accreditamento o abilitazione provvederanno all’accreditamento o all’abilitazione dei verificatori ambientali per i paesi terzi EMAS. Solamente gli Stati membri che accettano il principio della «registrazione per i paesi terzi» possono registrare organizzazioni che operano in paesi terzi.

4.2.2.

Qualora uno Stato membro decida di provvedere alla registrazione per i paesi terzi a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento EMAS, la possibilità di ottenere una registrazione in tale Stato membro dipenderà, in pratica, dalla disponibilità di verificatori accreditati. Il verificatore potenziale deve essere accreditato nello specifico Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, per lo specifico paese terzo di cui trattasi e per lo specifico settore economico interessato (o settori economici interessati) dal procedimento di registrazione (settori determinati sulla base di codici NACE).

Chiarimento:

Ciò significa che il verificatore che esegue la verifica in un determinato paese terzo deve essere accreditato per quello specifico paese terzo dall’organismo di accreditamento e abilitazione dello Stato membro che provvede alle registrazioni per i paesi terzi e in cui l’organizzazione intende registrarsi.

4.2.3.

L’accreditamento o abilitazione che i verificatori possono ottenere per i paesi terzi deve specificare i paesi terzi per i quali è valido, di modo che l’autorizzazione di registrazione sia conforme alle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento EMAS. Spetta agli Stati membri decidere se rilasciare certificati distinti per ciascun paese terzo, oppure un certificato generale di accreditamento corredato di un’appendice geografica con l’elenco dei paesi in cui gli organismi di verifica sono accreditati per esercitare la loro attività.

Chiarimento:

In considerazione dell’articolo 22, «Prescrizioni supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi», risulta evidente che l’accreditamento/abilitazione per i paesi terzi può esclusivamente configurarsi come accreditamento/abilitazione supplementare di un accreditamento/abilitazione ordinario per l’Europa. Ne deriva che l’accreditamento/abilitazione per i paesi terzi è concesso come requisito supplementare a un accreditamento/abilitazione generale, per un determinato ambito e con le relative prescrizioni. Di conseguenza, l’accreditamento/abilitazione per i paesi terzi deve includere l’accreditamento/abilitazione per uno Stato membro ed essere valido entro un determinato ambito.

Una volta accreditato o abilitato in uno Stato membro, il verificatore può svolgere attività di verifica in altri Stati membri a norma dell’articolo 24 del regolamento.

4.3.   Funzioni degli organismi competenti

4.3.1.

Uno Stato membro con più di un organismo competente deve determinare a quale organismo competente debbano essere indirizzate le domande di registrazione per i paesi terzi; deve trattarsi del medesimo organismo designato conformemente al punto 5.3.1.

4.3.2.

La domanda di registrazione per i paesi terzi emanante da organizzazioni con siti ubicati esclusivamente in paesi terzi è indirizzata a qualsiasi organismo competente appositamente designato negli Stati membri che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro provvede alla registrazione di organizzazioni di paesi terzi;

b)

sono disponibili verificatori accreditati o abilitati per effettuare verifiche nei paesi terzi in cui sono ubicati i siti inclusi nella registrazione e detti verificatori coprono i codici NACE pertinenti (in altri termini, la decisione della scelta di un verificatore determina lo Stato membro di registrazione e viceversa).

4.3.3.

Gli organismi competenti devono coordinare le loro attività con gli organismi di accreditamento e abilitazione dei loro Stati membri, per garantire che ogniqualvolta gli Stati membri provvedono alla registrazione di organizzazioni di paesi terzi l’organismo competente e l’organismo di accreditamento o abilitazione siano in grado di svolgere le loro funzioni rispettive in modo coordinato.

4.4.   Funzioni dei verificatori accreditati o abilitati

4.4.1.

Le regole generali che si applicano ai verificatori ambientali EMAS, all’accreditamento o abilitazione degli stessi e al processo di verifica sono stabilite nei capi V e VI del regolamento EMAS.

4.4.2.

Gli Stati membri che prevedono la registrazione per i paesi terzi devono istituire un sistema specifico per accreditare o abilitare i verificatori a operare in paesi terzi. L’accreditamento o l’abilitazione dei verificatori sono concessi per singoli paesi a complemento di un accreditamento o abilitazione generali, a norma delle specifiche qui descritte.

4.4.3.

Il verificatore (o i verificatori) deve essere accreditato o abilitato per tutti i codici NACE relativi alle attività connesse ai siti dell’organizzazione richiedente da includere nel procedimento di registrazione. In considerazione dell’ampio spettro potenziale di attività, le organizzazioni possono avvalersi di più verificatori accreditati, a loro criterio. Infatti, potrebbe essere difficile o impossibile incaricare un unico verificatore di tutte le attività di una grande organizzazione. Qualora un verificatore non sia accreditato o abilitato per tutti i codici NACE pertinenti, altri verificatori ambientali devono partecipare al processo, secondo necessità, mediante un meccanismo di cooperazione. Spetta all’organizzazione che ha richiesto la registrazione decidere se desidera ricorrere a più verificatori accreditati/abilitati in conformità dell’articolo 4 del regolamento EMAS. Oltre a motivi quali la mancanza di verificatori accreditati per i codici NACE pertinenti, le organizzazioni possono anche avere altri motivi (ad esempio esperienza a livello locale, conoscenze linguistiche o l’intenzione di combinare la certificazione EMAS con la certificazione per altre norme) per ricorrere a più verificatori.

4.4.4.

Tutti i verificatori che cooperano fra loro devono sottoscrivere la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, e la dichiarazione ambientale EMAS. Ciascun verificatore partecipante è responsabile dell’esito delle parti della verifica attinenti al proprio settore di competenza (in generale connesso con specifici codici NACE). Il fatto di richiedere che tutti i verificatori sottoscrivano la stessa dichiarazione consente all’organismo competente di identificare tutti i verificatori partecipanti. Di conseguenza, l’organismo competente può controllare, attraverso gli organismi di accreditamento e abilitazione, che tutti i verificatori partecipanti abbiano rispettato l’obbligo di avviso previo stabilito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento EMAS. Inoltre, l’organismo competente può controllare che i codici NACE dei verificatori partecipanti corrispondano a quelli dell’organizzazione richiedente.

4.4.5.

I verificatori che intendono operare in paesi terzi devono ottenere un accreditamento o un’abilitazione specifici per il paese di cui trattasi a complemento di un accreditamento o abilitazione generali, a norma delle specifiche di cui al regolamento EMAS. Essi devono quindi essere in possesso di:

a)

un accreditamento o abilitazione specifici per i codici NACE applicabili all’organizzazione;

b)

conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione;

c)

conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione.

4.4.6.

Nell’ambito del procedimento di verifica i verificatori controllano tutte le licenze e i permessi ambientali di cui l’organizzazione deve essere in possesso e qualsiasi altro tipo di prova a norma dell’ordinamento giuridico dei paesi interessati dalla domanda di registrazione.

4.4.7.

Nei paesi terzi il verificatore, oltre alle sue funzioni ordinarie, esegue anche un controllo approfondito del rispetto degli obblighi normativi da parte di un’organizzazione e dei suoi siti inclusi nel processo di registrazione. In tal modo, alla luce in particolare del disposto dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento EMAS, i verificatori controllano che non vi siano rilievi di inottemperanza in materia ambientale. I verificatori devono avvalersi dei risultati dell’operato delle autorità responsabili dell’applicazione e devono pertanto entrare in contatto con dette autorità per ottenere informazioni dettagliate sul rispetto degli obblighi normativi. Il verificatore deve assicurarsi della completezza dei materiali probanti pervenutigli, ad esempio mediante una relazione scritta stilata dall’autorità competente responsabile dell’applicazione. Qualora non rilevi alcuna inottemperanza, il verificatore ambientale lo dichiara nella propria dichiarazione sulle attività di verifica e convalida (allegato VII del regolamento EMAS). La dichiarazione dev’essere firmata dal verificatore. Il verificatore ha il dovere di controllare che le prescrizioni del regolamento EMAS siano soddisfatte, avvalendosi di tecniche di audit ordinarie da esperire a norma del regolamento EMAS. Per garantire un livello di qualità equivalente della registrazione dei siti di paesi terzi rispetto a siti analoghi nell’UE, il verificatore può considerare la possibilità di eseguire una valutazione di rischio.

4.4.8.

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EMAS, il verificatore deve controllare che non vi siano reclami pertinenti fatti da parti interessate e che eventuali reclami siano stati risolti positivamente.

4.4.9.

Gli Stati membri che provvedono alla registrazione per i paesi terzi valutano la possibilità di attuare misure volte a rafforzare il processo di registrazione al fine di garantire che i verificatori accreditati per specifici paesi terzi abbiano una preparazione adeguata per controllare il rispetto, da parte dell’organizzazione, della normativa nazionale applicabile nel paese terzo di cui trattasi.

4.4.10.

Gli Stati membri che provvedono alla registrazione per i paesi terzi possono valutare la possibilità di attuare disposizioni specifiche opzionali volte a rafforzare il controllo del rispetto degli obblighi normativi e garantire un processo di registrazione analogo a quello in vigore nell’UE. In particolare, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di concludere accordi (accordi bilaterali, protocolli d’intesa ecc.). Tali accordi potrebbero comprendere una procedura per la comunicazione del rispetto degli obblighi normativi fra le rispettive autorità responsabili dell’applicazione nel paese terzo e nello Stato membro, nonché le modalità per comunicare le violazioni delle prescrizioni legali applicabili all’organismo competente dello Stato membro nel periodo fra la registrazione iniziale o il rinnovo e il rinnovo successivo.

4.4.11.

Con almeno sei settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica o convalida da svolgere in un paese terzo, il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata i dati sul proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica o della convalida. Tale notifica può essere inviata anche all’organismo competente dello Stato membro in cui si intendono registrare i siti.

4.4.12.

Qualora rilevi una situazione di inottemperanza al momento della registrazione, il verificatore non sottoscrive la dichiarazione ambientale EMAS e la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento EMAS.

4.4.13.

Qualora rilevi un caso di inottemperanza durante il periodo di validità delle registrazioni o al momento del rinnovo, il verificatore riferisce all’organismo competente che l’organizzazione di cui trattasi ha cessato di ottemperare alle prescrizioni del sistema EMAS. Al momento del rinnovo, il verificatore può sottoscrivere la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, e la dichiarazione ambientale EMAS aggiornata solamente se l’organizzazione dimostra di avere adottato misure adeguate (ad esempio in collaborazione con le autorità responsabili dell’applicazione) per garantire il ripristino del rispetto degli obblighi normativi. Se l’organizzazione non può dimostrare al verificatore di avere adottato misure sufficienti per ripristinare il rispetto degli obblighi normativi, il verificatore non convalida la dichiarazione aggiornata e non sottoscrive la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, né la dichiarazione ambientale EMAS.

4.5.   Il processo di registrazione

4.5.1.

L’organizzazione deve entrare in contatto per tempo con il verificatore (o i verificatori) e con l’organismo competente per chiarire le questioni linguistiche relative ai documenti necessari per la registrazione, tenendo conto dei requisiti dell’articolo 5, paragrafo 3 e dell’allegato IV, parte D, del regolamento EMAS.

4.5.2.

Prima dell’invio di una domanda di registrazione all’organismo competente, l’organizzazione fornisce materiale e documenti giustificativi al verificatore per dimostrare l’assenza di rilievi di inottemperanza alle prescrizioni di legge applicabili in materia di ambiente conformemente al punto 4.1.4 della presente guida.

4.5.3.

Dopo aver soddisfatto i requisiti EMAS, in particolare quelli applicabili al processo di registrazione elencati nell’allegato II del regolamento, e dopo la convalida della dichiarazione ambientale EMAS da parte di un verificatore accreditato o abilitato, l’organizzazione inoltra all’organismo competente il formulario di domanda e i documenti di accompagnamento, compresi gli allegati VI e VII, ai fini della registrazione.

4.5.4.

L’organismo competente controlla le informazioni contenute nella domanda e, a tal fine, comunica con l’organismo nazionale di accreditamento o abilitazione.

4.5.5.

L’organismo di accreditamento e di abilitazione valuta la competenza del verificatore ambientale alla luce degli elementi descritti negli articoli 20, 21 e 22 del regolamento EMAS. Qualora la competenza del verificatore non sia approvata, l’organismo di accreditamento e abilitazione può obbligare il verificatore a ottemperare ai requisiti pertinenti e informare l’organismo competente del problema esistente. Inversamente, l’organismo competente deve trasmettere all’organismo di accreditamento o abilitazione, in ogni caso, un breve messaggio per comunicare la ricezione di una domanda di registrazione che include siti di paesi terzi. In seguito alla ricezione di un messaggio siffatto, l’organismo di accreditamento e abilitazione deve comunicare i propri rilievi relativi al verificatore interessato (o ai verificatori interessati) all’organismo competente. Ciò agevola il controllo finale da parte dell’organismo competente volto ad accertare che il verificatore (o i verificatori) che partecipa al procedimento di registrazione sia accreditato o abilitato per tutti i codici NACE pertinenti per il processo di registrazione. L’assenza di tale comunicazione minima fra l’organismo competente e l’organismo di accreditamento e abilitazione può compromettere le attività di supervisione.

4.5.6.

L’organismo competente incaricato della registrazione coordinerà il controllo del rispetto degli obblighi normativi sulla base delle informazioni fornite al verificatore dall’organizzazione. Solamente nei casi in cui uno Stato membro abbia concluso accordi speciali con paesi terzi le cui disposizioni consentono allo Stato membro di entrare in contatto con le autorità responsabili dell’applicazione nei paesi terzi di cui trattasi, l’organismo competente può controllare il rispetto degli obblighi normativi consultando direttamente le autorità responsabili dell’applicazione nel paese terzo interessato. Altrimenti, l’organismo competente deve affidarsi al verificatore e/o all’organizzazione per ottenere materiale o documenti giustificativi che dimostrino l’ottemperanza alle prescrizioni di legge applicabili.

4.6.   Cancellazione e sospensione di registrazioni

4.6.1.

L’organismo competente segue le regole generali stabilite nel regolamento EMAS in materia di cancellazione e sospensione.

4.6.2.

Qualsiasi denuncia relativa all’organizzazione registrata va notificata all’organismo competente.

4.6.3.

Le organizzazioni di paesi terzi che intendano ottenere una registrazione EMAS e desiderino avviare un procedimento di registrazione devono accettare che l’organismo competente possa chiedere al verificatore di controllare possibili motivi di cancellazione o sospensione che possano verificarsi nel paese terzo in cui sono ubicati i siti, prima di prendere qualsiasi decisione. L’organizzazione collabora e risponde a tutte le domande relative a possibili motivi di sospensione e cancellazione poste dal verificatore o dall’organismo competente. L’organizzazione deve anche essere disposta a farsi carico dei costi incorsi dal verificatore per chiarire la situazione.

4.6.4.

Gli accordi eventualmente sottoscritti fra lo Stato membro responsabile della registrazione e il paese terzo possono includere disposizioni specifiche per garantire il controllo degli adempimenti di legge e la comunicazione attiva di violazioni da parte delle autorità responsabili dell’applicazione nel paese terzo all’organismo competente.

4.6.5.

In ogni caso, anche in presenza di tali accordi, il verificatore è responsabile del controllo del rispetto degli obblighi normativi. Eventuali denunce e non conformità che possano dar luogo alla cancellazione o alla sospensione della registrazione devono essere incluse nei controlli del rispetto degli obblighi normativi.

4.6.6.

Le ONG che operano nel paese terzo possono essere consultate e utilizzate come fonti di informazione. In ogni caso, il verificatore riferisce all’organismo competente qualsiasi informazione pertinente rilevata durante il processo di verifica.

4.7.   Questioni linguistiche

4.7.1.

La dichiarazione ambientale EMAS e gli altri documenti pertinenti sono presentati, ai fini della registrazione, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l’organismo competente (articolo 5, paragrafo 3). Qualora un’organizzazione presenti una dichiarazione ambientale cumulativa contenente informazioni su singoli siti ubicati in paesi terzi diversi, tali informazioni devono anche figurare in una lingua ufficiale dei rispettivi paesi terzi in cui sono ubicati i siti.

5.   REGISTRAZIONE GLOBALE — ORGANIZZAZIONE CON PIÙ SITI IN STATI MEMBRI E PAESI TERZI (CASO 3)

La registrazione globale EMAS è la registrazione di un’organizzazione avente più siti all’interno e all’esterno dell’UE che presenta una domanda di registrazione unica di tutti i siti o di parte di essi in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi.

Una registrazione che include più siti ubicati in Stati membri e in paesi terzi è un procedimento complesso che rappresenta una combinazione dei due procedimenti già descritti: la registrazione cumulativa UE e la registrazione per i paesi terzi. Il presente capitolo delucida aspetti che differiscono da quanto già illustrato nei capitoli 3 e 4.

5.1.   Normativa applicabile e rispetto degli obblighi normativi negli Stati membri e nei paesi terzi

5.1.1.

Le organizzazioni devono sempre adempiere agli obblighi normativi unionali e nazionali applicabili ai siti inclusi nella registrazione EMAS.

5.1.2.

Per garantire che il sistema EMAS conservi un elevato livello di ambizione e credibilità, è opportuno che il livello delle prestazioni ambientali di un’organizzazione di un paese terzo sia il più vicino possibile a quello cui devono conformarsi le organizzazioni aventi sede nell’UE a norma della legislazione unionale e nazionale pertinente. È pertanto auspicabile che le organizzazioni con siti ubicati al di fuori dell’Unione, nelle loro dichiarazioni ambientali facciano riferimento, oltre ai requisiti ambientali nazionali applicabili, anche ai requisiti normativi in materia ambientale applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri in cui l’organizzazione intende richiedere la registrazione (articolo 4, paragrafo 4, del regolamento EMAS). I requisiti ambientali inclusi in tale elenco devono essere usati come riferimento per stabilire mete supplementari di prestazioni più ambiziose, ma non sono pertinenti per la valutazione dell’ottemperanza dell’organizzazione agli obblighi normativi.

5.1.3.

Per i siti ubicati in paesi terzi, i documenti giustificativi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento devono consistere in:

dichiarazioni delle autorità responsabili dell’applicazione nel paese terzo contenenti informazioni sui permessi ambientali cui è soggetta l’organizzazione e che attestino l’assenza di rilievi di inottemperanza e/o di procedimenti di infrazione, cause legali o procedimenti di investigazione di denunce a carico dell’impresa,

inoltre, è preferibile che la dichiarazione ambientale contenga tabelle comparative fra la legislazione nazionale del paese terzo e la legislazione del paese in cui l’organizzazione richiede la registrazione, come indicato nel punto 5.1.2.

5.2.   Accreditamento e abilitazione

5.2.1.

Si applicano le disposizioni di cui alla sezione 4.2 relative all’accreditamento e all’abilitazione EMAS per i paesi terzi.

5.3.   Funzioni degli organismi competenti

5.3.1.

Uno Stato membro con più di un organismo competente deve determinare a quale organismo competente debbano essere indirizzate le domande di registrazione globale; deve trattarsi del medesimo organismo competente designato conformemente al punto 4.3.1.

5.3.2.

La domanda di registrazione globale, cioè quella di organizzazioni con siti ubicati in Stati membri dell’UE e in paesi terzi, è presentata a qualsiasi organismo competente designato a tal fine in uno Stato membro in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro provvede alla registrazione di organizzazioni al di fuori dell’UE;

b)

sono disponibili verificatori accreditati o abilitati per verifiche nei paesi terzi in cui sono ubicati i siti inclusi nella registrazione e l’accreditamento o abilitazione di tali verificatori coprono i codici NACE pertinenti.

5.3.3.

La determinazione dello Stato membro in cui ha sede l’organismo competente incaricato del procedimento avviene sulla base delle seguenti condizioni, nel seguente ordine di preferenza:

1)

se l’organizzazione ha la propria sede principale in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, la domanda deve essere presentata all’organismo competente di tale Stato membro;

2)

se la sede principale dell’organizzazione non si trova in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, ma il suo centro direttivo è ubicato in un siffatto Stato membro, la domanda deve essere presentata all’organismo competente del secondo Stato membro;

3)

se l’organizzazione che richiede la registrazione globale non ha la propria sede principale o un centro direttivo in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, detta organizzazione deve istituire un centro direttivo ad hoc in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi e la domanda di registrazione deve essere presentata all’organismo competente di tale Stato membro.

5.3.4.

Qualora la domanda interessi più di uno Stato membro, occorre seguire la procedura di coordinamento fra gli organismi competenti partecipanti stabilita nella sezione 3.2. In tal caso, quell’organismo competente agirà come organismo competente capofila per gli aspetti di registrazione cumulativa UE del procedimento.

5.4.   Funzioni dei verificatori accreditati o abilitati

5.4.1.

Le regole generali che si applicano ai verificatori ambientali EMAS, all’accreditamento o abilitazione degli stessi e al processo di verifica sono stabilite nei capi V e VI del regolamento EMAS.

5.4.2.

Gli Stati membri che prevedono la registrazione per i paesi terzi devono istituire un sistema specifico per accreditare o abilitare i verificatori a operare nei paesi terzi. L’accreditamento o l’abilitazione dei verificatori sono concessi per singoli paesi a guisa di supplemento a un accreditamento o abilitazione generali, a norma delle specifiche qui descritte.

5.4.3.

In caso di registrazione globale di un’organizzazione con più siti e attività, l’accreditamento del verificatore (o dei verificatori) deve coprire tutti i codici NACE relativi ai siti e alle attività dell’organizzazione. Per quanto riguarda i siti nei paesi terzi, il verificatore (o i verificatori) deve essere accreditato o abilitato per tutti i paesi terzi e tutti i codici NACE di tutti i siti inclusi nella registrazione globale nello Stato membro in cui l’organizzazione intende richiedere la registrazione. In considerazione dell’ampio spettro potenziale di attività, le organizzazioni possono avvalersi di più verificatori accreditati, a loro criterio. Infatti, potrebbe essere difficile o impossibile incaricare un unico verificatore per tutte le attività di una grande organizzazione. Qualora un verificatore non sia accreditato o abilitato per tutti i codici NACE o per tutti i paesi pertinenti, altri verificatori ambientali accreditati devono partecipare al processo, secondo necessità, mediante un meccanismo di cooperazione. Spetta all’organizzazione che ha richiesto la registrazione decidere se desidera ricorrere a più verificatori accreditati/abilitati in conformità dell’articolo 4 del regolamento EMAS. Oltre a motivi quali la mancanza di verificatori accreditati per i codici NACE pertinenti, le organizzazioni possono anche avere altri motivi (ad esempio esperienza a livello locale, conoscenze linguistiche o l’intenzione di combinare la certificazione EMAS con la certificazione per altre norme) per ricorrere a più verificatori.

5.4.4.

Tutti i verificatori che cooperano fra loro devono sottoscrivere la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento EMAS e la dichiarazione ambientale EMAS. Ciascun verificatore partecipante è responsabile dell’esito delle parti della verifica attinenti al proprio settore di competenza (in generale connesso con specifici codici NACE). Il fatto di richiedere che tutti i verificatori sottoscrivano la stessa dichiarazione consente all’organismo competente capofila di identificare tutti i verificatori partecipanti. Di conseguenza, l’organismo competente capofila può controllare, attraverso gli organismi competenti partecipanti (che a loro volta devono coordinare le loro attività con gli organismi di accreditamento e abilitazione), che tutti i verificatori partecipanti abbiano rispettato l’obbligo di notifica preventiva stabilito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento EMAS. Inoltre, l’organismo competente capofila può controllare che i codici NACE dei verificatori partecipanti corrispondano a quelli dell’organizzazione richiedente.

5.4.5.

I verificatori che intendono operare in paesi terzi devono ottenere un accreditamento o un’abilitazione specifici per il paese di cui trattasi a complemento di un accreditamento o abilitazione generali, a norma delle specifiche di cui al regolamento EMAS. Essi devono quindi essere in possesso di:

a)

un accreditamento o abilitazione specifici per i codici NACE applicabili all’organizzazione di cui trattasi;

b)

conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione;

c)

conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione.

5.4.6.

Nell’ambito del procedimento di verifica i verificatori controllano tutte le licenze e i permessi ambientali di cui l’organizzazione deve essere in possesso e qualsiasi altro tipo di prova a norma dell’ordinamento giuridico dei paesi interessati dalla domanda di registrazione.

5.4.7.

Nei paesi terzi il verificatore, oltre alle sue funzioni ordinarie, esegue anche un controllo approfondito del rispetto degli obblighi normativi da parte dell’organizzazione e dei suoi siti inclusi nel processo di registrazione. In tal modo, alla luce in particolare del disposto dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento EMAS, i verificatori controllano che non vi siano rilievi di inottemperanza in materia ambientale. I verificatori devono avvalersi dei risultati dell’operato delle autorità responsabili dell’applicazione e devono pertanto entrare in contatto con dette autorità per ottenere informazioni dettagliate sul rispetto degli obblighi normativi. Il verificatore deve assicurarsi della completezza dei materiali probanti pervenutigli, ad esempio mediante una relazione scritta stilata dall’autorità competente responsabile dell’applicazione. Qualora non rilevi alcuna inottemperanza, il verificatore ambientale lo dichiara nella propria dichiarazione sulle attività di verifica e convalida (allegato VII del regolamento EMAS). La dichiarazione dev’essere firmata dal verificatore. Il verificatore ha il dovere di controllare l’ottemperanza alle prescrizioni del regolamento EMAS mediante l’uso di tecniche ordinarie di audit. Per garantire un livello di qualità equivalente della registrazione dei siti di paesi terzi e dei siti UE inclusi nella registrazione, il verificatore può considerare la possibilità di eseguire una valutazione di rischio.

5.4.8.

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento EMAS, il verificatore deve controllare che non vi siano reclami pertinenti fatti da parti interessate e che eventuali reclami siano stati risolti positivamente.

5.4.9.

Gli Stati membri che provvedono alla registrazione per i paesi terzi (e quindi anche alla registrazione globale) valutano la possibilità di attuare misure volte a rafforzare il processo di registrazione al fine di garantire che i verificatori accreditati per specifici paesi terzi abbiano una preparazione adeguata per controllare il rispetto, da parte dell’organizzazione, della normativa nazionale applicabile nel paese terzo di cui trattasi.

5.4.10.

Gli Stati membri che provvedono alla registrazione globale possono valutare la possibilità di attuare specifiche disposizioni opzionali volte a rafforzare il controllo del rispetto degli obblighi normativi e garantire un processo di registrazione analogo a quello in vigore nell’UE. In particolare, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di concludere accordi (accordi bilaterali, protocolli d’intesa ecc.). Tali accordi potrebbero comprendere una procedura per la comunicazione del rispetto degli obblighi normativi fra le rispettive autorità responsabili dell’applicazione nel paese terzo e nello Stato membro, nonché le modalità per comunicare le violazioni delle prescrizioni legali applicabili all’organismo competente dello Stato membro nel periodo fra la registrazione iniziale o il rinnovo e il rinnovo successivo.

5.4.11.

Con almeno sei settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica o convalida da svolgere in un paese terzo, il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata i dati sul proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica o della convalida. Inoltre, il verificatore (o i verificatori) deve notificare le informazioni relative al proprio accreditamento o abilitazione a tutti gli organismi di accreditamento o abilitazione degli Stati membri in cui sono ubicati siti inclusi nella registrazione.

5.4.12.

Qualora rilevi una situazione di inottemperanza al momento della registrazione, il verificatore non sottoscrive la dichiarazione ambientale EMAS e la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento EMAS.

5.4.13.

Qualora rilevi un caso di inottemperanza durante il periodo di validità delle registrazioni o al momento del rinnovo, il verificatore riferisce all’organismo competente che l’organizzazione di cui trattasi ha cessato di ottemperare alle prescrizioni del sistema EMAS. Al momento del rinnovo, il verificatore può sottoscrivere la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, e la dichiarazione ambientale EMAS aggiornata solamente se l’organizzazione dimostra di avere adottato misure adeguate (ad esempio in collaborazione con le autorità responsabili dell’applicazione) per garantire il ripristino del rispetto degli obblighi normativi. Se l’organizzazione non può dimostrare al verificatore di avere adottato misure sufficienti per ripristinare il rispetto degli obblighi normativi, il verificatore non convalida la dichiarazione aggiornata e non sottoscrive la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, né la dichiarazione ambientale EMAS.

5.5.   Il processo di registrazione

5.5.1.

L’organizzazione deve entrare in contatto per tempo con il verificatore (o i verificatori) e con l’organismo competente per chiarire le questioni linguistiche relative ai documenti necessari per la registrazione, tenendo conto dei requisiti dell’articolo 5, paragrafo 3 e dell’allegato IV, parte D, del regolamento EMAS.

5.5.2.

L’organizzazione fornisce elementi materiali che ne comprovino il rispetto degli obblighi normativi, come descritto nel punto 5.1.3.

5.5.3.

Dopo aver soddisfatto i requisiti EMAS, in particolare quelli applicabili al processo di registrazione elencati nell’allegato II del regolamento, e dopo la convalida della dichiarazione ambientale EMAS da parte di un verificatore accreditato o abilitato, l’organizzazione inoltra all’organismo competente (capofila) il formulario di domanda e i documenti di accompagnamento, compresi gli allegati VI e VII, ai fini della registrazione.

5.5.4.

L’organismo competente incaricato della registrazione controlla le informazioni contenute nella domanda e, a tal fine, comunica con l’organismo nazionale di accreditamento o abilitazione e, se del caso, con gli altri organismi competenti partecipanti. Se necessario, il verificatore responsabile della verifica può essere incluso in tale comunicazione. La posta ordinaria, quella elettronica e il fax sono modalità possibili di comunicazione, di cui occorre conservare una traccia scritta.

5.5.5.

Gli organismi di accreditamento e di abilitazione in tutti gli Stati membri interessati valutano la competenza del verificatore ambientale alla luce degli elementi descritti negli articoli 20, 21 e 22 del regolamento EMAS. Qualora la competenza del verificatore non sia approvata, l’organismo di accreditamento e abilitazione può obbligare il verificatore a ottemperare ai requisiti pertinenti e informare l’organismo competente nazionale del problema esistente. Inversamente, l’organismo competente deve trasmettere all’organismo di accreditamento o abilitazione, in ogni caso, un breve messaggio per comunicare il ricezione di una domanda di registrazione e l’esistenza di siti da registrare. In seguito alla ricezione di un messaggio siffatto, l’organismo di accreditamento e abilitazione deve comunicare i propri rilievi relativi al verificatore interessato (o ai verificatori interessati) all’organismo competente nazionale. A loro volta, tutti gli organismi competenti nazionali partecipanti trasmettono tale comunicazione all’organismo competente capofila. Ciò agevola il controllo finale da parte degli organismi competenti partecipanti e dell’organismo competente capofila volto ad accertare che il verificatore (o i verificatori) che partecipa al procedimento di registrazione sia accreditato o abilitato per tutti i codici NACE pertinenti per il processo di registrazione. L’assenza di tale comunicazione minima fra gli organismi competenti e gli organismi di accreditamento e abilitazione può compromettere le attività di supervisione.

5.5.6.

L’organismo competente incaricato della registrazione coordinerà il controllo del rispetto degli obblighi normativi sulla base delle informazioni fornite al verificatore dall’organizzazione. Solamente nei casi in cui uno Stato membro ha concluso accordi speciali con paesi terzi le cui disposizioni consentono allo Stato membro di entrare in contatto con le autorità responsabili dell’applicazione nei paesi terzi di cui trattasi, l’organismo competente può controllare il rispetto degli obblighi normativi consultando direttamente le autorità responsabili dell’applicazione nel paese terzo interessato. Altrimenti, l’organismo competente deve affidarsi al verificatore e/o all’organizzazione per ottenere materiale o documenti giustificativi che dimostrino l’ottemperanza alle prescrizioni di legge applicabili.

5.5.7.

Se del caso, in seguito alla decisione di registrazione l’organismo competente capofila ne informa tutti gli organismi competenti nazionali partecipanti, che a loro volta ne informano le rispettive autorità responsabili dell’applicazione.

5.5.8.

Qualora più organismi competenti partecipino a un procedimento di registrazione, si applicano le condizioni in materia di diritti di cui alla sezione 3.4.

5.6.   Cancellazione e sospensione di registrazioni

5.6.1.

L’organismo competente segue le regole generali stabilite nel regolamento EMAS in materia di cancellazione e sospensione.

5.6.2.

Qualsiasi denuncia relativa all’organizzazione registrata va notificata all’organismo competente.

5.6.3.

Le organizzazioni di paesi terzi che intendano ottenere una registrazione EMAS e desiderino avviare un procedimento di registrazione devono accettare che gli organismi competenti possano chiedere al verificatore di controllare possibili motivi di cancellazione o sospensione che possano verificarsi nel paese terzo in cui sono ubicati i siti, prima di prendere qualsiasi decisione. L’organizzazione collabora e risponde a tutte le domande relative a possibili motivi di sospensione e cancellazione poste dal verificatore o dall’organismo competente. L’organizzazione deve anche essere disposta a farsi carico dei costi incorsi dai verificatori per chiarire la situazione.

5.6.4.

In ogni caso, anche in presenza di tali accordi, il verificatore è responsabile del controllo del rispetto degli obblighi normativi. Eventuali denunce e non conformità che possano comportare la cancellazione o la sospensione della registrazione devono essere incluse nei controlli del rispetto degli obblighi normativi.

5.6.5.

Le ONG che operano nel paese terzo interessato possono essere consultate e utilizzate come fonti di informazione. In ogni caso, il verificatore riferisce all’organismo competente qualsiasi informazione pertinente rilevata durante il processo di verifica.

5.7.   Questioni linguistiche

5.7.1.

La dichiarazione ambientale EMAS e gli altri documenti pertinenti sono presentati in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l’organismo competente capofila (articolo 5, paragrafo 3). Inoltre, se un’organizzazione presenta una dichiarazione ambientale cumulativa con informazioni relative a singoli siti, le informazioni relativi ai siti ubicati nell’UE devono essere in una lingua ufficiale dei rispettivi Stati membri in cui sono ubicati e le informazioni relative a siti ubicati in paesi terzi devono essere preferibilmente in una lingua ufficiale dei rispettivi paesi terzi.


(1)  Regolamento (CE) n. 1221/2009.

(2)  Stabilite dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2011

relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione

(2011/833/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 249,

considerando quanto segue:

(1)

Europa 2020 presenta un quadro dell’economia di mercato sociale europea per il XXI secolo, che ha tra le sue priorità la seguente tematica «Crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione».

(2)

Le nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni hanno creato possibilità senza precedenti di aggregare e combinare contenuti provenienti da fonti differenti.

(3)

Le informazioni del settore pubblico costituiscono una fonte rilevante di crescita potenziale di servizi online innovativi grazie a prodotti e servizi che garantiscono un valore aggiunto. I governi possono stimolare i mercati dei contenuti mettendo a disposizione le informazioni del settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. Per questo motivo l’Agenda digitale europea (1) ha indicato nel riutilizzo delle informazioni del settore pubblico uno dei principali ambiti di intervento.

(4)

La Commissione stessa, così come le altre istituzioni, detiene numerosi documenti di tutti i tipi che potrebbero essere riutilizzati in prodotti e servizi d’informazione a valore aggiunto e che potrebbero costituire un’utile fonte di contenuti per le imprese e i cittadini.

(5)

Il diritto di accesso ai documenti della Commissione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2).

(6)

La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme minime per il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico nell’Unione europea. Nei considerando della stessa si incoraggiano gli Stati membri a spingersi oltre le norme minime e ad adottare politiche meno restrittive in materia di dati, al fine di permettere un ampio utilizzo dei documenti in possesso degli organismi del settore pubblico.

(7)

In questo ambito la Commissione ha dato l’esempio alle pubbliche amministrazioni mettendo liberamente a disposizione del pubblico statistiche, pubblicazioni e l’intero corpus legislativo dell’Unione. Si tratta di una buona base di partenza per migliorare ulteriormente la disponibilità e le possibilità di riutilizzo dei dati in possesso dell’istituzione.

(8)

La decisione 2006/291/CE, Euratom della Commissione, del 7 aprile 2006, relativa al riutilizzo delle informazioni della Commissione (4) stabilisce le condizioni per il riutilizzo dei documenti in possesso della Commissione.

(9)

Al fine di rendere più efficace il regime di riutilizzo dei documenti della Commissione, è opportuno adeguare le norme pertinenti per garantire un utilizzo più ampio di tali documenti.

(10)

È opportuno creare un portale di dati come punto unico di accesso ai documenti di cui è consentito il riutilizzo. Inoltre è opportuno inserire tra i documenti disponibili per il riutilizzo le informazioni del settore della ricerca prodotte dal Centro comune di ricerca. È opportuno adottare disposizioni per tenere conto del passaggio verso formati a lettura ottica. Un importante passo in avanti rispetto alla decisione 2006/291/CE, Euratom, consisterebbe nel rendere i documenti della Commissione generalmente disponibili per il riutilizzo senza che sia necessario presentare singole domande, bensì mediante licenze aperte di riutilizzo o semplici clausole di esclusione della responsabilità.

(11)

Occorre pertanto sostituire la decisione 2006/291/CE, Euratom con la presente decisione.

(12)

Una politica di riutilizzo meno restrittiva da parte della Commissione favorirà una nuova attività economica, porterà a un utilizzo e a una diffusione più ampia delle informazioni dell’Unione, migliorerà l’immagine di apertura e trasparenza delle istituzioni ed eviterà inutili oneri amministrativi ai servizi della Commissione e agli utilizzatori. Nel 2012 la Commissione intende verificare con altre istituzioni dell’Unione e con le principali agenzie se e in che misura quest’ultime possano adottare norme proprie in materia di riutilizzo dei documenti.

(13)

È opportuno attuare e applicare la presente decisione nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

(14)

È opportuno che la presente decisione non si applichi ai documenti per i quali la Commissione non può consentire il riutilizzo, ad esempio, a causa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi o nei casi in cui i documenti provengano da altre istituzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione fissa le condizioni per il riutilizzo dei documenti detenuti dalla Commissione o per suo conto dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (Ufficio delle pubblicazioni), al fine di facilitare un riutilizzo più ampio delle informazioni, di migliorare l’immagine di apertura della Commissione e di evitare oneri amministrativi inutili per coloro che riutilizzano le informazioni e per i servizi della Commissione.

Articolo 2

Campo d’applicazione

1.   La presente decisione si applica ai documenti pubblici prodotti dalla Commissione o da enti pubblici e privati per suo conto:

a)

che sono stati pubblicati dalla Commissione o dall’Ufficio delle pubblicazioni per suo conto attraverso pubblicazioni, siti Internet o strumenti di diffusione; oppure

b)

che non sono stati pubblicati per motivi economici o altre ragioni pratiche, ad esempio nel caso di studi, relazioni e altri dati.

2.   La presente decisione non si applica:

a)

al software o ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli, loghi e nomi;

b)

ai documenti di cui la Commissione non può consentire il riutilizzo a causa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi;

c)

ai documenti per i quali, a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001, non può essere consentito l’accesso o che possono essere resi accessibili a un terzo soltanto subordinatamente a regole specifiche che disciplinano l’accesso privilegiato ai documenti;

d)

ai dati riservati, quali definiti nel regolamento (CE) n. 223/2009 DEL Parlamento europeo E DEL Consiglio (6);

e)

ai documenti relativi a progetti di ricerca in corso condotti dal personale della Commissione, che non sono stati pubblicati o non sono disponibili in una banca dati accessibile al pubblico e il cui riutilizzo potrebbe interferire con la convalida dei risultati provvisori della ricerca o nel caso in cui tale riutilizzo potrebbe costituire un motivo per rifiutare la registrazione dei diritti di proprietà industriale a favore della Commissione.

3.   La presente decisione non pregiudica e non incide in alcun modo sul regolamento (CE) n. 1049/2001.

4.   Nessuna disposizione della presente decisione autorizza il riutilizzo dei documenti in modo ingannevole o fraudolento. La Commissione intende adottare tutte le misure adeguate per proteggere gli interessi e l’immagine pubblica dell’Unione europea in conformità delle norme applicabili.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1.

«documento»:

a)

qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva);

b)

qualsiasi parte di tale contenuto;

2.

«riutilizzo», l’uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti. Lo scambio di documenti tra la Commissione e altri enti pubblici che utilizzano tali documenti esclusivamente per l’adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo;

3.

«dati personali», i dati quali definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001;

4.

«licenza», il rilascio dell’autorizzazione a riutilizzare i documenti a condizioni specifiche; «licenza aperta», una licenza che consente il riutilizzo dei documenti per tutti gli utilizzi specificati in una dichiarazione unilaterale del titolare;

5.

«a lettura ottica», i documenti digitali sono sufficientemente strutturati per consentire ad applicazioni informatiche di identificare in modo affidabile le singole dichiarazioni di fatti e la loro struttura interna;

6.

«dati strutturati», dati organizzati in modo tale da consentire un’identificazione affidabile delle singole dichiarazioni fattuali e tutti i relativi componenti, come esemplificato in banche dati e fogli elettronici;

7.

«portale», un punto singolo di accesso ai dati provenienti da una varietà di fonti web. Le fonti generano sia i dati sia i relativi metadati. I metadati necessari a fini di indicizzazione sono generati automaticamente dal portale e integrati nella misura necessaria a facilitare funzionalità comuni quali la ricerca e il collegamento. Il portale può inoltre memorizzare dati provenienti dalle fonti che lo alimentano al fine di migliorare l’efficacia o garantire funzionalità supplementari.

Articolo 4

Principio generale

Tutti i documenti sono disponibili a fini di riutilizzo:

a)

per fini commerciali o non commerciali alle condizioni di cui all’articolo 6;

b)

a titolo gratuito, subordinatamente alle disposizioni di cui all’articolo 9;

c)

e senza che sia necessario presentare una domanda individuale, salvo quando diversamente stabilito all’articolo 7.

La presente decisione è attuata nel pieno rispetto delle norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Portale dei dati

La Commissione istituisce un portale dei dati come punto di accesso unico ai suoi dati strutturati, così da facilitarne il collegamento e il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali.

I servizi della Commissione intendono individuare e mettere progressivamente a disposizione i dati in loro possesso che possono essere divulgati. Il portale dei dati può fornire l’accesso ai dati di altre istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell’Unione europea, a richiesta di quest’ultimi.

Articolo 6

Condizioni per il riutilizzo dei documenti

1.   I documenti sono messi a disposizione per il riutilizzo senza che sia necessario presentare domanda, salvo se altrimenti specificato, e senza restrizioni o, se del caso, mediante una licenza aperta o una clausola di esclusione della responsabilità assortite di condizioni che illustrano i diritti dei riutilizzatori.

2.   Tra le condizioni citate, che non devono limitare le possibilità di riutilizzo, quando ciò non sia necessario, possono figurare le seguenti:

a)

l’obbligo per i riutilizzatori di indicare la fonte dei documenti;

b)

l’obbligo di non stravolgere il significato o messaggio originali dei documenti;

c)

la non responsabilità della Commissione per qualsiasi conseguenza derivante dal riutilizzo.

Laddove sia necessario applicare altre condizioni a una particolare classe di documenti, viene consultato il gruppo interservizi di cui all’articolo 12.

Articolo 7

Domande individuali per il riutilizzo dei documenti

1.   Qualora sia necessario presentare una domanda individuale per il riutilizzo dei documenti, i servizi della Commissione lo specificano chiaramente nel documento pertinente o nella comunicazione relativa allo stesso e indicano l’indirizzo per la presentazione della domanda.

2.   Le domande individuali di riutilizzo dei documenti sono gestite sollecitamente dai servizi competenti della Commissione. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, il servizio della Commissione o l’Ufficio delle pubblicazioni autorizzano il riutilizzo del documento oggetto della domanda e, ove necessario, ne forniscono una copia oppure comunicano con una risposta scritta il rifiuto totale o parziale della domanda, precisandone i motivi.

3.   Qualora una domanda di riutilizzo riguardi un documento particolarmente lungo o un elevato numero di documenti, oppure qualora sia necessario tradurre la domanda, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, sempre che il richiedente ne sia informato in anticipo e che le ragioni della proroga siano indicate chiaramente.

4.   In caso di rifiuto del riutilizzo di un documento, il servizio della Commissione o l’Ufficio delle pubblicazioni informano il richiedente del suo diritto di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea o di presentare un reclamo presso il Mediatore europeo, alle condizioni previste rispettivamente, agli articoli 263 e 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5.   Quando un rifiuto è basato sull’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione, la risposta al richiedente contiene inoltre un riferimento alla persona fisica o giuridica titolare del diritto, se nota, oppure il licenziante dal quale la Commissione ha ottenuto il materiale pertinente, se noto.

Articolo 8

Formati dei documenti disponibili per il riutilizzo

1.   I documenti sono resi disponibili in qualsiasi formato o versione linguistica esistente, ove possibile e opportuno in un formato adatto alla lettura ottica.

2.   Ciò non comporta l’obbligo di creare, adeguare o aggiornare i documenti per soddisfare la richiesta, né l’obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.

3.   La presente decisione non determina, altresì, l’obbligo per la Commissione di tradurre i documenti richiesti in versioni linguistiche diverse da quelle già disponibili al momento della richiesta.

4.   La Commissione o l’Ufficio delle pubblicazioni non possono essere tenuti a continuare la produzione di determinati tipi di documenti o a conservarli in un dato formato in vista del loro riutilizzo da parte di una persona fisica o giuridica.

Articolo 9

Norme sulla fatturazione dei costi

1.   Il riutilizzo di documenti è in linea di principio gratuito.

2.   In casi eccezionali possono essere recuperati i costi marginali sostenuti per la riproduzione e la diffusione di documenti.

3.   Quando la Commissione decide di adattare un documento al fine di soddisfare una domanda specifica, le spese sostenute per l’adattamento possono essere addebitate al richiedente. Per valutare la necessità di recuperare tali spese, si tiene conto degli sforzi necessari per l’adattamento dei documenti, nonché dei potenziali vantaggi che il loro riutilizzo potrebbe apportare all’Unione, ad esempio attraverso la diffusione di informazioni sul funzionamento dell’Unione oppure il miglioramento dell’immagine pubblica dell’istituzione.

Articolo 10

Trasparenza

1.   Le condizioni e le tariffe standard applicabili al riutilizzo di documenti sono fissate in anticipo e pubblicate, ove possibile e opportuno per via elettronica.

2.   La ricerca di documenti è agevolata da modalità pratiche, ad esempio elenchi di contenuti dei documenti più importanti disponibili per il riutilizzo.

Articolo 11

Diritti esclusivi e non discriminatori

1.   Le condizioni applicabili per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo.

2.   Il riutilizzo di documenti è aperto a tutti i potenziali attori del mercato. Non sono concessi diritti esclusivi.

3.   Tuttavia, se per l’erogazione di un servizio d’interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l’attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico e comunque dopo tre anni. Ogni eventuale accordo di esclusiva è trasparente ed è reso pubblico.

4.   Diritti esclusivi possono essere concessi, per un breve periodo, agli editori di riviste scientifiche o accademiche per articoli basati sul lavoro di funzionari della Commissione.

Articolo 12

Gruppo interservizi

1.   È istituito un gruppo interservizi presieduto dal direttore generale responsabile dell’applicazione della presente decisione o da un suo rappresentante. Il gruppo, composto da personale delle direzioni generali e dei servizi, analizza le questioni di interesse comune e redige ogni 12 mesi una relazione sull’applicazione della decisione.

2.   È istituito un comitato direttivo presieduto dall’Ufficio delle pubblicazioni e in cui sono rappresentati il segretariato generale, le direzioni generali Comunicazione, Società dell’informazione e dei media e Informatica e diverse direzioni generali in rappresentanza dei fornitori di dati, il quale garantirà la supervisione del progetto per l’attuazione del portale di dati. Altre istituzioni potrebbero essere invitate a partecipare ai lavori del comitato in una fase successiva.

3.   Il termine della licenza aperta di cui all’articolo 6 sono definiti mediante accordo tra i direttori generali responsabili della presente decisione e dell’esecuzione amministrativa delle decisioni relative ai diritti di proprietà intellettuale presso la Commissione, previa consultazione del gruppo interservizi di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Riesame

La presente decisione è oggetto di un riesame tre anni dopo l’entrata in vigore.

Articolo 14

Abrogazione

La decisione 2006/291/CE, Euratom è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2010) 245.

(2)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(3)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

(4)  GU L 107 del 20.4.2006, pag. 38.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.


14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita

(2011/834/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 3 gennaio 2011 la Commissione europea (Commissione) ha ricevuto una denuncia relativa a presunte pratiche di sovvenzione riguardanti taluni tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita (i «paesi interessati»), causa di pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(2)

La denuncia è stata presentata dal Comitato dei produttori europei di polietilene tereftalato (PET) («il denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione complessiva dell’Unione di taluni tipi di polietilene tereftalato a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.

(3)

La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di sovvenzioni e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antisovvenzioni.

(4)

Prima dell’apertura del procedimento e conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell’Oman e dell’Arabia Saudita di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si sostiene che le importazioni di determinati tipi di PET originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita e oggetto di sovvenzioni arrecano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. I governi dell’Oman e dell’Arabia Saudita sono stati invitati separatamente a prendere parte a consultazioni nell’intento di chiarire la situazione per quanto riguarda il contenuto della denuncia e di giungere a una soluzione concordata. Durante le consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata.

(5)

Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) il 16 febbraio 2011, un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione europea di determinati tipi di PET originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita.

(6)

Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di determinati tipi di PET originari dei paesi interessati (3).

(7)

La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione, ai produttori/esportatori dei paesi interessati, agli importatori, alle associazioni notoriamente interessate e alle autorità dei paesi interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(8)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(9)

Con lettera del 12 ottobre 2011 indirizzata alla Commissione, il CPME ha formalmente ritirato la denuncia.

(10)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura non sia contraria all’interesse dell’Unione.

(11)

A tale riguardo va notato che nessun motivo per il quale la chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione è stato rilevato dalla Commissione o addotto dalle parti interessate. La Commissione ha quindi ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni.

(12)

Talune parti interessate hanno manifestato il loro sostegno alla chiusura del procedimento. Altre parti interessate, pur sostenendo la chiusura del procedimento, hanno chiesto che venissero loro comunicate le conclusioni dell’inchiesta.

(13)

Al riguardo si osserva che la Commissione non è giunta a una conclusione in merito ai risultati ottenuti e non è quindi in grado di comunicare informazioni rilevate prima del ritiro della denuncia.

(14)

In considerazione di quanto finora esposto, si conclude che non vi sono motivi validi e convincenti per non concludere il procedimento.

(15)

La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di determinati tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita deve essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antisovvenzioni concernente le importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Oman e dell’Arabia Saudita.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU C 49 del 16.2.2011, pag. 21.

(3)  GU C 49 del 16.2.2011, pag. 16.


14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di polietilene tereftalato originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita

(2011/835/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 3 gennaio 2011 la Commissione europea (Commissione) ha ricevuto una denuncia relativa a presunte pratiche di dumping riguardanti taluni tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita (i «paesi interessati»), causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(2)

La denuncia è stata presentata dal Comitato dei produttori europei di polietilene tereftalato (PET) (il «denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione complessiva dell'Unione di taluni tipi di polietilene tereftalato a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

(3)

La denuncia conteneva elementi di prova diretti dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(4)

Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) il 16 febbraio 2011, un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione europea di determinati tipi di PET originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita.

(5)

Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di determinati tipi di PET originari dei paesi interessati (3).

(6)

La Commissione ha inviato questionari all'industria dell'Unione, ai produttori/esportatori dei paesi interessati, agli importatori, alle associazioni notoriamente interessate e alle autorità dei paesi interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(7)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(8)

Con lettera del 12 ottobre 2011 indirizzata alla Commissione, il CPME ha formalmente ritirato la denuncia.

(9)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura non sia contraria all'interesse dell'Unione.

(10)

A tale riguardo va notato che nessun motivo per il quale la chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione è stato rilevato dalla Commissione o addotto dalle parti interessate. La Commissione ha quindi ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni.

(11)

Talune parti interessate hanno manifestato il loro sostegno alla chiusura del procedimento. Altre parti interessate, pur sostenendo la chiusura del procedimento, hanno chiesto che venissero loro comunicate le conclusioni dell'inchiesta.

(12)

Al riguardo si osserva che la Commissione non è giunta a una conclusione in merito ai risultati ottenuti e non è quindi in grado di comunicare informazioni rilevate prima del ritiro della denuncia.

(13)

In considerazione di quanto finora esposto, si conclude che non vi sono motivi validi e convincenti per non concludere il procedimento.

(14)

La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di determinati tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita deve essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping concernente le importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'Oman e dell'Arabia Saudita.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 49 del 16.2.2011, pag. 16.

(3)  GU C 49 del 16.2.2011, pag. 21.


Rettifiche

14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/47


Rettifica del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65 dell'11 marzo 2011 )

A pagina 3, articolo 2, punto 1):

anziché:

«1)

“iniziativa dei cittadini”, un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati;»

leggi:

«1)

“iniziativa dei cittadini”, un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati;».