ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.327.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 327

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
9 dicembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/818/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2011, concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo

1

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1276/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al trattamento per l’uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano ( 1 )

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1277/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

42

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, che approva la sostanza attiva bitertanolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissone e la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

49

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1279/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

56

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1280/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

58

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1281/2011 della Commissione, dell’8 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la prima gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011

60

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa

62

 

 

2011/820/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2011, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2011) 8929]  ( 1 )

66

 

 

2011/821/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa al riconoscimento di Capo Verde a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2011) 8998]  ( 1 )

67

 

 

2011/822/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa al riconoscimento del Bangladesh a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2011) 8999]  ( 1 )

68

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

9.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2011

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo

(2011/818/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

(2)

Conformemente alla decisione 2010/676/UE del Consiglio (1), l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo l’«accordo») è stato firmato in data 15 aprile 2011, con riserva della sua conclusione.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione previsto nell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo (2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)   GU L 292 del 10.11.2010, pag. 1.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo

A.   Lettera dell’Unione europea

Egregio signore,

mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia e conclusi il 28 gennaio 2010.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati sugli scambi di prodotti agricoli tra la Commissione europea e la Norvegia sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’accordo SEE), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra l’Unione europea e la Norvegia (le parti), su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione per l’evoluzione delle rispettive politiche e situazioni delle parti nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali in tutto il mondo.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1.

La Norvegia si impegna a garantire l’accesso in esenzione dai dazi ai prodotti elencati nell’allegato I originari dell’Unione europea.

2.

La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato II originari dell’Unione europea.

3.

La Norvegia si impegna a ridurre i dazi all’importazione per i prodotti elencati nell’allegato III originari dell’Unione europea.

4.

L’Unione europea si impegna a garantire l’accesso in esenzione dai dazi ai prodotti elencati nell’allegato IV originari della Norvegia.

5.

L’Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato V originari della Norvegia.

6.

I codici tariffari indicati negli allegati da I a V fanno riferimento ai codici applicabili alle parti al 1o gennaio 2009.

7.

Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell’OMC sull’agricoltura con l’assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia riguardanti la carne suina (600 tonnellate), la carne di volatili (800 tonnellate) e la carne bovina (900 tonnellate), come stabilito nell’allegato II, saranno gradualmente aboliti secondo la stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell’OMC relativi agli stessi prodotti.

8.

Le parti si impegnano a consolidare, quanto prima possibile, tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste nel presente scambio di lettere) in un nuovo scambio di lettere che sostituisce gli accordi bilaterali esistenti sui prodotti agricoli.

9.

Le norme di origine ai fini dell’applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V sono definite nell’allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Si applica tuttavia l’allegato II del protocollo 4 dell’accordo SEE anziché l’appendice dell’allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.

10.

Le parti adottano provvedimenti per garantire che i vantaggi che esse si concedono mutuamente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.

11.

Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l’importazione effettiva dei quantitativi concordati.

12.

Le parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti con indicazione geografica. Le parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di comprendere in maniera più adeguata le loro rispettive normative e procedure di registrazione, al fine di individuare il modo di rafforzare la protezione delle rispettive indicazioni geografiche nei loro territori e valuteranno la possibilità di concludere un apposito accordo bilaterale.

13.

Le parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull’andamento dei prezzi nonché tutte le informazioni utili concernenti i loro rispettivi mercati interni e l’applicazione dei risultati dei negoziati.

14.

Su richiesta di una delle parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all’applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell’applicazione di tali risultati, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell’adozione di appropriate misure correttive.

15.

Le parti prendono atto che le autorità doganali norvegesi intendono riesaminare la struttura del capitolo 6 delle tariffe doganali norvegesi. Si terranno consultazioni con la Commissione europea qualora tale riesame influisca sulle preferenze bilaterali. Le parti concordano sul fatto che si tratterà di un’operazione di carattere tecnico.

16.

Le parti ribadiscono il loro impegno, ai sensi dell’articolo 19 dell’accordo SEE, a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

17.

Per quanto riguarda l’attuale contingente tariffario di 4 500 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le parti stabiliscono di comune accordo la sostituzione, a partire dal 2014, dell’attuale amministrazione di tale contingente, basata su diritti storici e sul principio dei nuovi arrivati, con un sistema di gestione diverso da quello delle aste, come il sistema di concessione di licenze o quello del «primo arrivato, primo servito». Le autorità norvegesi dovrebbero stabilire le modalità per tale sistema, previa consultazione con la Commissione europea, in previsione del raggiungimento di un’intesa reciproca, allo scopo di garantire che i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l’importazione effettiva dei quantitativi concordati. L’attuale amministrazione sulla base di un elenco di formaggi, cui si fa riferimento nello scambio di lettere dell’11 aprile 1983, sarà abolita.

Le parti stabiliscono di comune accordo che la gestione del nuovo contingente tariffario di 2 700 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia rientrerà in un sistema di aste. L’amministrazione tramite aste sarà riesaminata come indicato nei paragrafi precedenti. In particolare, saranno valutati l’utilizzo dei contingenti e le commissioni d’asta.

I contingenti tariffari di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell’Unione europea e in Norvegia si applicano a tutti i tipi di formaggi.

18.

In caso di ulteriore allargamento dell’UE, le parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

Mi pregio di confermarLe che l’Unione europea è d’accordo con il contenuto della presente lettera.

La prego di confermare l’accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel, den

Image 1

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image 2

ALLEGATO I

Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell’Unione europea

Tariffa doganale norvegese

Designazione delle merci

Capitolo 01:   

Animali vivi

0106

Altri animali vivi

0106.39.10

Fagiani

Capitolo 02:   

Carni e frattaglie commestibili

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

0208.90.60

Cosce di rane

Capitolo 05:   

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

0511.99.21

Polvere di sangue, non atta all’alimentazione umana né all’alimentazione animale

0511.99.40

Carni e sangue, non destinati all’alimentazione animale

Capitolo 06:   

Piante vive e altre piante; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12

0601.10 01

Bulbi e tuberi destinati all’orticoltura

0601.10 02

Radici tuberose, zampe e rizomi destinati all’orticoltura

0601.10 09

Altri

0601.20 00

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0602.10.10

Talee senza radici o in vitro, di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile, destinate all’orticoltura

0602.10.22

Talee senza radici o in vitro, di Saintpaulia, Scaevola, e Streptocarpus, destinate all’orticoltura

0602.10.23

Talee senza radici o in vitro, di Dendranthema x grandiflora e Chrysanthemum x morifolium, dal 1o aprile al 15 ottobre, destinate all’orticoltura

0602.10.91

Talee senza radici eccetto le talee senza radici o in vitro destinate all’orticoltura

0602.10.92

Marze

0602.20.00

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

0602.30.11

Azalee da interni (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), anche innestate, fiorite

0602.30.12

Azalee da interni (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), anche innestate, non fiorite, dal 15 novembre al 23 dicembre

0602.30.90

Rododendri e azalee, anche innestati, eccetto le azalee da interni (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum)

0602.90.20

Scorte

0602.90.30

Bosso (Buxus), dracena, camelia, araucaria, agrifoglio (Ilex), lauro (Laurus), kalmia, magnolia, palma (Palmae), amamelide (Hamamelis), aucuba, pieris, piracanta (Pyracantha) e stranvaesia, con zolla di terra o altri mezzi di coltura

0602.90.41

Alberi e cespugli, diversi da quelli menzionati in precedenza, con zolla di terra o altri mezzi di coltura

0602.90.42

Piante perenni, con zolla di terra o altri mezzi di coltura

0602.90.50

Piante verdi in vaso dal 15 dicembre al 30 aprile, anche quelle importate nell’ambito di gruppi misti di piante, con zolla di terra o altri mezzi di coltura

0602.90.80

Altro, senza zolla di terra o altri mezzi di coltura

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0604.10.00

Muschi e licheni

0604.91.91

Capelvenere (Adianthum) e Asparagus dal 1o novembre al 31 maggio, freschi

0604.91.92

Alberi di Natale, tagliati

0604.91.99

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, freschi, per mazzi o per ornamento, eccetto capelvenere (Adianthum), Asparagus e alberi di Natale

0604.99.00

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, per mazzi o per ornamento, eccetto quelli freschi

Capitolo 07:   

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

ex 0703.90.01

Porri dal 20 febbraio al 31 maggio, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0704.10.50

Cavoli broccoli, freschi o refrigerati

0704.90.60

Cavoli cinesi, freschi o refrigerati

0704.90.94

Cavoli verza dal 1o luglio al 30 novembre, freschi o refrigerati

0704.90.96

Cavoli laciniati dal 1o agosto al 30 novembre, freschi o refrigerati

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate

0705 29 11

Indivie dal 1o aprile al 30 novembre, fresche o refrigerate

0705 29 19

Cicorie, eccetto le cicorie witloof e le indivie, dal 1o aprile al 30 novembre, fresche o refrigerate

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0708.90.00

Legumi da granella diversi da fagioli e piselli, freschi o refrigerati

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

ex 0709.40.20

Sedani, eccetto i sedani-rapa, dal 15 dicembre al 31 maggio, freschi o refrigerati

0709.70.10

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) dal 1o maggio al 30 settembre, freschi o refrigerati

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710.30.00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), congelati

0710.80.10

Asparagi e carciofi, congelati

0710.80.40

Funghi, congelati

0710.80.94

Cavoli broccoli, congelati

0712

Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0712.20.00

Cipolle, secche

0712.31.00

Funghi del genere Agaricus, secchi

0712.32.00

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.), secche

0712.33.00

Tremelle (Tremella spp.), secche

0712.39.01

Tartufi, secchi

0712.39.09

Funghi secchi, eccetto quelli del genere Agaricus

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (1)

0713.31.00

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek, secchi e sgranati

0713.32.00

Fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis), secchi e sgranati

0713.33.00

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris), secchi e sgranati

0713.39.00

Fagioli secchi e sgranati, eccetto i fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Heeper, Vigna radiata (L.) Wilczek, i fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis) e i fagioli comuni (Phaseolus vulgaris)

0713.90.00

Legumi da granella secchi e sgranati, eccetto piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave e favette

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

0714.10.90

Manioca (cassava), non atta all’alimentazione animale

0714.20.90

Patate dolci, non atte all’alimentazione animale

Capitolo 08:   

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

0802

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

0802.40.00

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi

0802.50.00

Pistacchi, freschi o secchi

0802.60.00

Noci macadamia, fresche o secche

0802.90.10

Noci di pecàn, fresche o secche

0802.90.99

Altra frutta a guscio eccetto mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni, pistacchi, noci macadamia, noci di pecàn e pinoli, freschi o secchi

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

0804.10.00

Datteri, freschi o secchi

0804.20.10

Fichi, freschi

0804.50.01

Guaiave, fresche o secche

0804.50.02

Manghi, freschi o secchi

0804.50.03

Mangostani, freschi o secchi

0805

Agrumi, freschi o secchi

0805.40.90

Pompelmi o pomeli, non destinati all’alimentazione animale, freschi o secchi

0805.90.90

Agrumi, freschi o secchi, eccetto arance, mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilking e ibridi simili di agrumi, pompelmi e pomeli, limoni e limette, non destinati all’alimentazione animale

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0807.20.00

Papaie, fresche

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0808.20.60

Cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

0809.40.60

Prugnole, fresche

0810

Altra frutta fresca

0810.20.91

More di rovo, fresche

0810.20.99

More di gelso e morelamponi, fresche

0810.40.90

Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium, freschi, eccetto i mirtilli rossi del genere «Vaccinium vitis-idaea»

0810.60.00

Durian, freschi

0810.90.90

Altra frutta eccetto fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium, kiwi, durian, camemori, uva spina, ribes a grappoli, compreso il ribes nero, fresca

0811

Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811.90.01

Mirtilli rossi, congelati

0811.90.02

Camemori, congelati

0811.90.04

Mirtilli neri, congelati

0903

Matè

0903.00.00

Matè

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro

0909.10.00

Semi di anice o di badiana

0909.20.00

Semi di coriandolo

0909.30.00

Semi di cumino

0909.40.00

Semi di carvi

0909.50.10

Finocchio

0909.50.20

Bacche di ginepro

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

0910.30.00

Curcuma

0910.91.00

Miscugli previsti nella nota 1 b) del capitolo 9

0910.99.90

Altre spezie eccetto zenzero, zafferano, curcuma, miscugli previsti nella nota 1 b) del capitolo 9, bacche di alloro, foglie di alloro, semi di sedano e timo

Capitolo 10:   

Cereali

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

1008.30.90

Scagliola, non atta all’alimentazione animale

Capitolo 11:   

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati); germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (eccetto farine di cereali, riso semigreggio e semilavorato o lavorato e rotture di riso)

1104.29.02

Grano saraceno lavorato eccetto quello schiacciato o in fiocchi, non destinato all’alimentazione animale

1104.29.04

Miglio lavorato eccetto quello schiacciato o in fiocchi, non destinato all’alimentazione animale

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

1106.10.90

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, non destinati all’alimentazione animale

1106.30.90

Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8, non destinati all’alimentazione animale

1108

Amidi e fecole; inulina

1108.11.90

Amido di frumento (grano) non contenente fecola di patate, non destinato all’alimentazione animale

1108.12.90

Amido di granturco non contenente fecola di patate, non destinato all’alimentazione animale

1108.14.90

Fecola di manioca non contenente fecola di patate, non destinata all’alimentazione animale

1108.19.10

Amido di riso

1108.19.90

Altri amidi e fecole diversi da amido di frumento (grano), amido di granturco, fecola di patate, fecola di manioca e amido di riso, non contenenti fecola di patate, non destinati all’alimentazione animale

1108.20.90

Inulina, non atta all’alimentazione animale

1109

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1109.00.90

Glutine di frumento, non destinato all’alimentazione animale

Capitolo 12:   

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

1207.50.90

Semi di senape, non destinati all’alimentazione animale

1209

Semi, frutti e spore da sementa

1209.10.00

Semi di barbabietole da zucchero

1209.91.10

Semi di cetriolo, cavolfiore, carota, cipolla, scalogno, porro, prezzemolo, indivia e lattuga

1209.91.91

Semi di cavolo

1209.91.99

Semi di ortaggi, eccetto quelli di cetriolo, cavolfiore, carota, cipolla, scalogno, porro, prezzemolo, indivia, lattuga e cavolo

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

1210.10.00

Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellet

1210.20.01

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet

1210.20.02

Luppolina

Capitolo 13:   

Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

1302

Oppio, oleoresina di vaniglia, altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

1302.11.00

Oppio

1302.19.09

Succhi ed estratti vegetali, eccetto gli estratti vegetali miscelati tra loro destinati alla fabbricazione di bevande o di preparati alimentari, eccetto i succhi e gli estratti di aloe, Quassia amara, manna, piretro o delle radici di piante contenenti rotenone; oleoresina di vaniglia

Capitolo 15:   

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03

1502.00.90

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03, non destinati all’alimentazione animale

1503

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1503.00.00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1504

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1504.10.20

Oli di fegato di pesci, non destinati all’alimentazione animale, frazioni solide

1504.20.40

Grassi ed oli di pesci e loro frazioni, non destinati all’alimentazione animale, frazioni solide

1504.20.99

Grassi ed oli di pesci e loro frazioni, non destinati all’alimentazione animale, eccetto le frazioni solide

1504.30.21

Grassi e loro frazioni, di mammiferi marini, non destinati all’alimentazione animale

1505

Grasso di lana e sostanze grasse

1505.00.00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina)

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1506.00.21

Grasso di ossa, olio di ossa e olio di piede di bue, non destinati all’alimentazione animale

1506.00.30

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, eccetto il grasso di ossa, l’olio di ossa e l’olio di piede di bue, frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1506.00.99

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, eccetto il grasso di ossa, l’olio di ossa e l’olio di piede di bue, eccetto le frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1507.90.90

Olio di soia e sue frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all’alimentazione animale

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508.10.90

Olio greggio di arachide e sue frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1508.90.90

Olio di arachide e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all’alimentazione animale

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511.90.20

Olio di palma e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512.11.90

Oli greggi di girasole o di cartamo, non destinati all’alimentazione animale

1512.19.90

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all’alimentazione animale

1512.21.90

Olio greggio di cotone, non destinato all’alimentazione animale

1512.29.20

Olio di cotone e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1512.29.99

Olio di cotone e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513.11.90

Olio greggio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1513.19.20

Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1513.19.99

Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1513.21.90

Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1513.29.20

Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, eccetto quelli greggi, frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1513.29.99

Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, eccetto quelli greggi e le frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514.19.90

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, tranne quelli greggi, non destinati all’alimentazione animale

1514.99.90

Oli di ravizzone, colza o senape e loro frazioni, eccetto gli oli di ravizzone e di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all’alimentazione animale

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515.11.90

Olio greggio di lino e sue frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1515.19.90

Olio di lino e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all’alimentazione animale

1515.21.90

Olio greggio di granturco e sue frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1515.29.90

Olio di granturco e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all’alimentazione animale

1515.50.20

Olio greggio di sesamo e sue frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1515.50.99

Olio di sesamo e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all’alimentazione animale

1515.90.70

Olio greggio di jojoba e sue frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1515.90.80

Olio di jojoba e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1515.90.99

Olio di jojoba e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

1516.10.20

Grassi e oli animali e loro frazioni, non destinati all’alimentazione animale, estratti interamente da pesci o mammiferi marini

1516.10.99

Grassi e oli animali e loro frazioni, non destinati all’alimentazione animale, eccetto quelli estratti interamente da pesci o mammiferi marini

1516.20.99

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, non destinati all’alimentazione animale, eccetto l’olio di castoro idrogenato

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

1517.90.21

Miscele alimentari liquide di oli vegetali, non atte all’alimentazione animale

1517.90.98

Miscele o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16, eccetto le miscele alimentari liquide di oli vegetali, le miscele alimentari liquide di oli animali e vegetali costituite essenzialmente da oli vegetali, le miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura, quelle aventi tenore, in peso, di grassi provenienti dal latte superiore al 10 %, non atte all’alimentazione alimentare

1518

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli del presente capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518.00.31

Oli siccativi, non destinati all’alimentazione animale

1518.00.41

Olio di lino, cotto, non destinato all’alimentazione animale

1518.00.99

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove, eccetto l’olio di tung (di abrasin) e altri oli simili per legno, olio di oiticica, oli siccativi, olio di lino cotto e linossina, non destinati all’alimentazione animale

Capitolo 16:   

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1602

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne):

1602.20.01

di fegato di oca o di anatra

1603

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1603.00.10

Estratti di carne di balena

1603.00.20

Estratti e sughi di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Capitolo 17:   

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1701.11.90

Zucchero di canna, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinato all’alimentazione animale

1701.12.90

Zucchero di barbabietola, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinato all’alimentazione animale

1701.91.90

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro diversi dallo zucchero greggio, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all’alimentazione animale

1701.99.91

Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all’alimentazione animale, in zollette o in polvere

1701.99.95

Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, non in zollette o in polvere e senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all’alimentazione animale, in imballaggi per la vendita al dettaglio di peso non superiore a 24 kg

1701.99.99

Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, non in zollette o in polvere e senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all’alimentazione animale, in imballaggi per la vendita all’ingrosso

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

1702.90.40

Zuccheri e melassi caramellati, compresi «zuccheri e melassi caramellati coloranti», non destinati all’alimentazione animale

Capitolo 20:   

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico

2003.20.00

Tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico

2003.90.09

Funghi, diversi da quelli del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, eccetto quelli coltivati

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005.40.03

Piselli (Pisum sativum), preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della rubrica 20.06 non destinati all’alimentazione animale

2005.91.00

Germogli di bambù, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2006.00.10

Zenzero, cotto nello zucchero o candito (sgocciolato, diacciato o cristallizzato)

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

2008.19.00

Frutta a guscio e altri semi, eccetto le arachidi, compresi i miscugli

ex 2008.92.09

Miscugli di frutta non contenenti ingredienti di capitoli diversi dal capitolo 8

2008.99.02

Prugne, altrimenti preparate o conservate

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

2009.11.19

Succhi di arancia, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67

2009.11.99

Succhi di arancia, congelati, non addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, concentrati, di un valore Brix non superiore a 67

2009.19.19

Succhi di arancia, non congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67

2009.19.99

Succhi di arancia, non congelati, non addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, di un valore Brix superiore a 67

2009.31.91

Succhi di altri agrumi diversi dalle arance e dai pompelmi, di un valore Brix non superiore a 20, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, addizionati di zuccheri

2009.39.91

Succhi di altri agrumi diversi dalle arance e dai pompelmi, di un valore Brix superiore a 20, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, addizionati di zuccheri

2009.41.90

Succo di ananasso, di un valore Brix non superiore a 20, eccetto quello in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg

2009.49.90

Succo di ananasso, di un valore Brix superiore a 20, eccetto quello in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg

2009.80.94

Succo di pesca o succo di albicocca

Capitolo 21:   

Preparazioni alimentari diverse

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106.90.31

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

Capitolo 23:   

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli

2301.20.10

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, destinati all’alimentazione animale

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

2309.10.11

Alimenti per cani, condizionati per la vendita al minuto, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi

2309.10.12

Alimenti per gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi

2309.90.11

Preparazioni per l’alimentazione degli animali domestici, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi

ALLEGATO II

Contingenti tariffari per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell’Unione europea

Tariffa doganale norvegese

Designazione delle merci

Contingenti tariffari consolidati

(quantitativo annuo in tonnellate)

Di cui contingenti supplementari

Dazio nell’ambito del contingente (NOK/kg)

0201/0202

Carni di animali della specie bovina

900  (2)

900

0

0201 10 00

Carcasse e mezze di carne bovina

0201 20 01

Quarti detti «compensati», ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente

0201 20 02

Altri quarti anteriori

0201 20 03

Altri quarti posteriori

0201 20 04

Tagli detti «pistola»

0202 10 00

Carcasse e mezzene

0202 20 01

Quarti detti «compensati», ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente

0202 20 02

Altri quarti anteriori

0202 20 03

Altri quarti posteriori

0202 20 04

Tagli detti «pistola»

0203

Carni di animali della specie suina

600  (2)

600

0

0203 11 10

Carni di animali della specie suina, fresche o refrigerate, carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica

0203 21 10

Carni di animali della specie suina, congelate, carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica

0206 41 00

Fegati di animali della specie suina, congelati

350

100

5

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

800  (2)

800

0

0207 11 00

di galli e galline della specie Gallus domesticus, intere, fresche o refrigerate

0207 12 00

di galli e galline della specie Gallus domesticus, intere, congelate

0207 24 00

di tacchine e di tacchini, intere, fresche o refrigerate

0207 25 00

di tacchine e di tacchini, intere, congelate

ex 0207 35 00

Petti d’anatra

100

100

30

0210 11 00 (3)

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati

400

200

0

0406

Formaggi e latticini

7 200  (4)

2 700

0

0511 99 11/0511 99 21

Polvere di sangue, non adatta all’alimentazione umana

350

50

0

0701 90 22

Patate di primizia dal 1o aprile al 14 maggio

2 500

2 500

0

0705 11 12/11 19

Lattuga iceberg dal 1o marzo al 31 maggio

400  (5)

400

0

0811 10 01/0811 10 09

Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate

2 200  (6)  (7)

300

0

1001 10 00

Frumento (grano) duro

5 000  (8)

5 000

0

ex 1002 00 00

Segala autunnale ibrida

1 000  (9)

1 000

0

1005 90 10

Granturco destinato all’alimentazione animale

10 000

10 000

0

1103 13 10

Semole e semolini di granturco destinati all’alimentazione animale

10 000

10 000

0

1209 23 00

Semi di festuca

400  (10)

345

0

1209 24 00

Semi di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

200  (10)

100

0

1601 00 00

Salsicce e salami

400

200

0

1602 49 10

«Bacon crisp»

350

100

0

1602 50 01

Polpette di carne

200

50

0

2009 71 00/2009 79 00

Succhi di mela, anche concentrati

3 300  (6)

1 000

0

2005 20 91

Patate, semilavorate per la produzione di spuntini

3 000  (5)

3 000

0

2009 80 10/2009 80 20

Succo di ribes nero

150  (6)

150

0

ex 2009 80 99

Succo concentrato di mirtilli neri

200  (6)

200

0

ALLEGATO III

Riduzioni delle tariffe per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell’Unione europea

Tariffa doganale norvegese

Designazione delle merci

Nuovo dazio ad valorem

Nuovo dazio specifico

(NOK/kg)

0209 00 00

Grassi di maiale

 

10,50

0602 10 21

Begonia, tutte le varietà

10  %

 

0602 10 24

Pelargonium

15  %

 

0602 90 62

Asplenium

15  %

 

0602 90 67

Begonia, tutte le varietà

30  %

 

0603 11 20

Rose (dal 1o aprile al 31 ottobre)

150  %

 

0603 14 20

Crisantemi (dal 16 marzo al 14 dicembre)

150  %

 

0603 19 10

Mazzi misti ecc. contenenti fiori classificati con i codici merceologici da 06.03.1110 a 06.03.1420, ma nei quali i fiori non conferiscono ai mazzi il loro carattere essenziale (tuttavia, le piante specificate con i codici merceologici da 06.03.1921 a 06.03.1998 restano classificate nel rispettivo numero di codice)

150  %

 

0603 19 92

Tulipani (dal 1o giugno al 30 aprile)

150  %

 

0603 19 93

Lilium

150  %

 

0603 19 94

Argyranthemum (dal 1o maggio al 31 ottobre)

150  %

 

0603 19 95

Gypsophila

150  %

 

0603 19 96

Alstroemeria

150  %

 

ex 0707 00 90

Cetriolini (dal 1o gennaio al 30 giugno)

 

1,60

2008 99 01

Mele

 

5,75

2009 80 91

Succhi di lampone

 

14,50

2009 80 92

Succhi di fragola

 

14,50

ALLEGATO IV

Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni nell’Unione europea di prodotti originari della Norvegia

Codici NC

Designazione delle merci

Capitolo 2:   

Carni e frattaglie commestibili

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

0208 90 70

Cosce di rane

Capitolo 5:   

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

0511 99 39

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana, eccetto lo sperma di bovini, eccetto i prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, di animali morti del capitolo 3, eccetto tendini e nervi di origine animale, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge, eccetto le spugne naturali di origine animale, eccetto quelli greggi

Capitolo 6:   

Piante vive o altre piante; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12

0601 10 10

Giacinti

0601 10 20

Narcisi

0601 10 30

Tulipani

0601 10 40

Gladioli

0601 10 90

Altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo

0601 20 30

Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

0601 20 90

Altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0602 90 10

Bianco di funghi (micelio)

0602 90 41

Alberi da bosco

0602 90 50

Altre piante da pien’aria

0602 90 91

Piante da fiori con boccioli o fiori, escluse le cactacee

0602 90 99

Altro

0604

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

0604 10 90

Muschi e licheni, eccetto i licheni delle renne

0604 91 20

Alberi di Natale

0604 91 40

Rami di conifere

0604 99 90

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, freschi, per mazzi o per ornamento (esclusi alberi di Natale e rami di conifere)

Capitolo 7:   

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

ex 0704 10 00

Cavoli broccoli, freschi o refrigerati

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 90

Cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati (esclusi cavolfiori, cavoli broccoli, cavolini di Bruxelles, cavoli bianchi e rossi)

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

0705 29 00

Cicorie eccetto quelle witloof

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0708 90 00

Legumi da granella diversi da piselli e fagioli

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 40 00

Sedani, eccetto i sedani-rapa

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

071030.00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 80 61

Funghi del genere Agaricus

0710 80 69

Altri funghi

0710 80 80

Carciofi

0710 80 85

Asparagi

ex 0710 80 95

Cavoli broccoli, congelati

0712

Ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0712 20 00

Cipolle

0712 31 00

Funghi del genere Agaricus

0712 32 00

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

0712 33 00

Tremelle (Tremella spp.)

0712 39 00

Tartufi e funghi secchi eccetto quelli del genere Agaricus

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

0713.9000

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave e favette)

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

0714 10 91

Manioca (cassava), del tipo utilizzato per il consumo umano, condizionata in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 28 kg, presentata fresca e intera oppure congelata senza pelle, anche tagliata in pezzi

0714 10 98

Manioca (cassava): altro

0714 20 10

Patate dolci fresche, intere, destinate al consumo umano

0714 20 90

Patate dolci; altro

Capitolo 8:   

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

0802

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

0802 40 00

Castagne e marroni (Castanea spp.)

0802 50 00

Pistacchi

0802 60 00

Noci macadamia

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico

0802 90 85

Altra frutta a guscio eccetto mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni, pistacchi, noci macadamia, noci di pecàn e pinoli

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

0804 10 00

Datteri

0804 20 10

Fichi freschi

0805

Agrumi, freschi o secchi

0805 40 00

Pompelmi e pomeli

0805 90 00

Agrumi, eccetto arance, mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilking e ibridi simili di agrumi, pompelmi e pomeli, limoni e limette

0806

Uve, fresche o secche

0806 10 10  (11)

Uve da tavola

0806 10 90

Altre uve fresche

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0808 20 90

Cotogne

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0809 40 90

Prugnole

0810

Altra frutta fresca

0810 20 90

More di rovo o di gelso e morelamponi

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 50

Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»

0810 40 90

Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium eccetto quelli dei generi «Vaccinium vitis-idaea», «Vaccinium myrtillus», «Vaccinium macrocarpon» e «Vaccinium corymbosum»

0810 60 00

Durian

0810 90 50

Ribes nero (cassis)

0810 90 60

Ribes rosso

0810 90 70

Ribes bianco e uva spina, freschi

0810 90 95

Frutta commestibile, fresca [eccetto frutta a guscio, banane, datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, agrumi, uve, meloni]

0811

Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811 90 95

Mirtilli rossi del genere «Vaccinium vitis-idaea», camemori, mirtilli neri, congelati

Capitolo 9:   

Caffè, tè, mate e spezie

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904 12 00

Pepe (del genere «Piper»), tritato o polverizzato

0904 20 10

Peperoni, non tritati né polverizzati

0904 20 90

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, tritati o polverizzati

0905

Vaniglia

0905 00 00

Vaniglia

0907

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

0910 20 90

Zafferano, tritato o polverizzato

0910 91 90

Miscugli di spezie di generi diversi, tritati o polverizzati

0910 99 33

Serpillo (Thymus serpyllum), eccetto quello tritato o polverizzato

0910 99 39

Timo (eccetto quello tritato o polverizzato e serpillo)

0910 99 50

Foglie di alloro (lauro)

0910 99 99

Spezie, tritate o polverizzate, eccetto pepe (del genere Piper), pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, vaniglia, cannella, fiori di cinnamomo, garofani (antofilli e steli), noci moscate, macis, amomi e cardamomi, semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi, e bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e semi di fieno greco e miscele di vari tipi di spezie

Capitolo 11:   

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

1104

Cereali altrimenti lavorati, per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati (eccetto farine di cereali, riso semigreggio e semilavorato o lavorato e rotture di riso)

1104 29 01

Cereali di orzo mondati (decorticati o pilati)

1104 29 03

Cereali di orzo mondati e tagliati o spezzettati (detti «Grütze» o «grutten»)

1104 29 05

Cereali di orzo, perlati

1104 29 07

Cereali di orzo, soltanto spezzati

1104 29 09

Cereali di orzo [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati) e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»), perlati e soltanto spezzati]

1104 29 11

Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati)

1104 29 18

Cereali mondati (decorticati o pilati), eccetto orzo, avena, granturco, riso o frumento (grano)

1104 29 30

Cereali perlati (eccetto orzo, avena, granturco o riso)

1104 29 51

Cereali di frumento (grano) soltanto spezzati

1104 29 55

Cereali di segala soltanto spezzati

1104 29 59

Cereali, soltanto spezzati [eccetto orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala]

1104 29 81

Cereali di frumento (grano) [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlati o soltanto spezzati]

1104 29 85

Cereali di segala [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlati o soltanto spezzati]

1104 29 89

Cereali [eccetto orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala, mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlati o soltanto spezzati]

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

1106 10 00

Farine, semolini e polveri di piselli, fagioli, lenticchie e degli altri legumi da granella secchi della voce 0713

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

1106 30 90

Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 «frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni» (eccetto le banane)

1108

Amidi e fecole; inulina

1108 11 00

Amido di frumento (grano)

1108 12 00

Amido di granturco

1108 14 00

Fecola di manioca

1108 19 10

Amido di riso

1108 19 90

Amido [eccetto quello di frumento (grano), granturco, patate, manioca e riso]

1108 20 00

Inulina

1109

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

Capitolo 12:   

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

1209

Semi, frutti e spore da sementa

1209 10 00

Semi di barbabietole da zucchero

1209 91 10

Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.) da sementa

1209 91 30

Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (Beta vulgaris var. conditiva) da sementa

1209 91 90

Semi di ortaggi da sementa [eccetto quelli di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.)]

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

1210 10 00

Coni di luppolo freschi o secchi (eccetto quelli tritati, macinati o in forma di pellet)

1210 20 10

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet, arricchiti di luppolina; luppolina

1210 20 90

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet (eccetto quelli arricchiti di luppolina)

Capitolo 13:   

Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

1302

Oppio, oleoresina di vaniglia, altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

1302 19 05

Oleoresina di vaniglia

Capitolo 15:   

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03

1502 00 90

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina (eccetto quelli per usi industriali, stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati)

1503

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1503 00 19

Stearina solare e oleostearina (eccetto quelle per usi industriali e quelle emulsionate, mescolate o altrimenti preparate)

1503 00 90

Olio di sevo, oleomargarina e olio di strutto (eccetto quelli emulsionati, mescolati o altrimenti preparati, nonché l’olio di sevo per usi industriali)

1504

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1504 10 10

Oli di fegato di pesci e loro frazioni, aventi tenore di vitamina non superiore a 2 500 unità internazionali per grammo, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente)

1504 10 99

Grassi e oli di pesci e frazioni liquide, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente e gli oli di fegato)

1505

Grasso di lana e sostanze grasse

1505 00 10

Grasso di lana greggio

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1507 10 10

Olio greggio di soia, anche depurato delle mucillagini, per usi tecnici o industriali (eccetto per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umanai)

1507 10 90

Olio greggio di soia, anche depurato delle mucillagini (tranne quello per usi tecnici o industriali)

1507 90 10

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1507 90 90

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati (eccetto quelli per usi tecnici o industriali, chimicamente modificati e greggi)

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508 10 90

Olio greggio di arachide (eccetto per usi tecnici o industriali)

1508 90 10

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, per usi industriali (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1508 90 90

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per usi tecnici o industriali)

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509 10 10

Olio d’oliva vergine lampante ottenuto dal frutto dell’olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio

1509 10 90

Olio d’oliva ottenuto dal frutto dell’olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, non trattato (eccetto l’olio d’oliva vergine lampante)

1509 90 00

Olio d’oliva e frazioni ottenuti dal frutto dell’olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio (eccetto l’olio d’oliva vergine e chimicamente modificato)

1510

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1510 00 10

Oli greggi

1510 00 90

Altro

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511 10 90

Olio greggio di palma (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1511 90 11

Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi di peso non superiore a 1 kg

1511 90 19

Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi di peso superiore a 1 kg o presentate diversamente

1511 90 91

Olio di palma e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana e greggi)

1511 90 99

Olio di palma e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi industriali e greggi)

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512 11 10

Oli greggi di girasole o di cartamo, per usi tecnici e industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1512 11 91

Olio greggio di girasole (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1512 11 99

Olio greggio di cartamo (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1512 19 10

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1512 19 90

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici e industriali e greggi)

1512 21 10

Olio greggio di cotone, per usi tecnici e industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1512 21 90

Olio greggio di cotone (eccetto quello per usi tecnici e industriali)

1512 29 10

Olio di cotone e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici e industriali (eccetto quelli greggi e per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1512 29 90

Olio di cotone e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici e industriali e greggi)

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 11 10

Olio greggio di cocco (olio di copra), per usi tecnici e industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1513 11 91

Olio greggio di cocco (olio di copra), in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1513 11 99

Olio greggio di cocco (olio di copra), in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentato diversamente (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1513 19 11

Frazioni solide di olio di cocco (olio di copra), anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg

1513 19 19

Frazioni solide di olio di cocco (olio di copra), anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg

1513 19 30

Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana e greggi)

1513 19 91

Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1513 19 99

Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1513 21 10

Oli greggi di palmisti o di babassù, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1513 21 30

Oli greggi di palmisti o di babassù, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali)

1513 21 90

Oli greggi di palmisti o di babassù in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto gli oli per usi tecnici o industriali)

1513 29 11

Frazioni solide di oli di palmisti e di babassù, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg

1513 29 19

Frazioni solide di oli di palmisti e di babassù, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente

1513 29 30

Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli destinati alla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana e greggi)

1513 29 50

Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1513 29 90

Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514 11 10

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2 %», greggi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1514 11 90

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2 %», greggi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali)

1514 19 10

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2 %» e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana e greggi)

1514 19 90

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2 %» e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1514 91 10

Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2 %», e olio di senape, greggi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1514 91 90

Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2 %», e olio di senape, greggi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali)

1514 99 10

Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2 %», e olio di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (tranne quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana e greggi)

1514 99 90

Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2 %», e olio di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515 11 00

Olio greggio di lino

1515 19 10

Olio di lino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1515 19 90

Olio di lino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1515 21 10

Olio greggio di granturco, per usi tecnici o industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1515 21 90

Olio greggio di granturco (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1515 29 10

Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1515 29 90

Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi industriali e greggi)

1515 30 90

Olio di castoro e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli destinati alla produzione dell’acido amminoundecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali)

1515 50 11

Olio greggio di sesamo, per usi tecnici o industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1515 50 19

Olio greggio di sesamo (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1515 50 91

Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi)

1515 50 99

Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1515 90 29

Olio greggio di semi di tabacco (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1515 90 39

Olio di semi di tabacco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1515 90 40

Grassi e oli vegetali greggi e loro frazioni, fissi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, colza e senape, semi di lino, granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba, oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)

1515 90 51

Grassi e oli vegetali greggi, solidi, fissi, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, colza e senape, semi di lino, granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba, oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)

1515 90 59

Grassi e oli vegetali greggi, fissi, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, o greggi, liquidi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, senape, semi di lino, germi di granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba od oiticica; cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)

1515 90 60

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente) per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana, i grassi e gli oli greggi e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, semi di senape, germi di granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba od oiticica, cera di mirica, cera del Giapppone e semi di tabacco)

1515 90 91

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, solidi, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, non nominati altrove (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e i grassi e gli oli greggi)

1515 90 99

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, solidi, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, non nominati altrove (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e i grassi e gli oli greggi)

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

1516 10 10

Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg

1516 10 90

Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o presentati diversamente

1516 20 91

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto l’olio di castoro idrogenato «opal wax» e ulteriormente preparato)

1516 20 95

Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d’illipè, di karité, di makorè, di touloucouna o di babassù e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, per usi tecnici o industriali, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o altrimenti preparati (eccetto per la fabbricazione di prodotti destinati all’alimentazione umana)

1516 20 96

Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole e loro frazioni (eccetto quelli della sottovoce 1516.20.95); altri oli e loro frazioni con tenore, in peso, di acidi grassi liberi inferiore al 50 %, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o altrimenti preparati (eccetto gli oli di palimisti, illipe, cocco «copra», semi di ravizzone o di copaiba e gli oli della sottovoce 1516.20.95)

1516 20 98

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o in altra forma (eccetto i grassi e gli oli e le loro frazioni ulteriormente preparati, gli oli di ricino idrogenati e gli oli della sottovoce 1516.20.95 e 1516.20.96)

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

1517 90 91

Oli vegetali alimentari, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte non superiore al 10 % (eccetto quelli parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati, e miscele di oli d’oliva)

1517 90 99

Miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali e frazioni di differenti grassi o oli alimentari, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte non superiore al 10 % (eccetto oli vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati e miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura nonché la margarino allo stato solido)

1518

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del presente capitolo, non nominate né comprese altrove

1518 00 31

Oli greggi vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, non alimentari, non nominati altrove, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1518 00 39

Oli vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, non alimentari, non nominati altrove, per usi tecnici o industriali (eccetto gli oli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1518 00 91

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, eccetto quelli della voce 1516

1518 00 95

Miscele o preparazioni non alimentari di grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni

1518 00 99

Altro

Capitolo 16:   

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1602

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne)

1602 20 10

Fegato di oca o di anatra

1603

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1603 00 10

Estratti e sughi di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg

Capitolo 20:   

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico

2003 20 00

Tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico

2003 90 00

Funghi diversi da quelli del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum), preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, non destinati all’alimentazione

2005 91 00

Germogli di bambù, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

2008 19 11

Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, comprese miscele contenenti guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec o di betel), noci di cola e noci di macadamia di peso non superiore al 50 %, preparate o conservate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg (tranne quelle conservate nello zucchero)

2008 19 13

Mandorle e pistacchi tostati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

2008 19 19

Frutta a guscio e altri semi, comprese le miscele, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, eccetto quelli preparati o conservati nell’aceto, quelli conservati nello zucchero, ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, frutta a guscio tostata, mandorle e pistacchi tostati, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia nonché miscele contenenti come minimo il 50 % in peso di frutta tropicale e noci

2008 19 91

Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, comprese miscele contenenti guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia di peso non superiore al 50 %, preparate o conservate in imballaggi immediati di contenuto non superiore ad 1 kg non nominate né comprese altrove

2008 19 93

Mandorle e pistacchi tostati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg

2008 19 95

Frutta a guscio tostata, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto arachidi, mandorle, pistacchi, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia)

2008 19 99

Frutta a guscio e altri semi, comprese le miscele, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, eccetto quelli preparati o conservati nell’aceto, quelli conservati nello zucchero, ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, arachidi, frutta a guscio tostata e noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia nonché miscele contenenti come minimo il 50 % in peso di frutta tropicale e noci

2008 92 12

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50 % o meno di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 92 14

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % e con titolo alcolometrico effettivo non superiore all’11,85 % massimo (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, aventi un contenuto netto pari o superiore al 50 % in peso, arachidi ed altri semi)

2008 92 16

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 92 18

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % e con titolo alcolometrico effettivo superiore all’11,85 % massimo (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50 %, arachidi ed altri semi)

2008 92 32

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %) con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 92 34

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo non superiore all’11,85 % massimo (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % e le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50 %, arachidi ed altri semi)

2008 92 36

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %) con titolo alcolometrico effettivo superiore a 11,85 % mas

2008 92 38

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo superiore all’11,85 % massimo (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % e le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50 %, arachidi ed altri semi)

2008 92 51

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2008 92 59

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, 50 % o più, arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)

2008 92 72

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50 % del peso totale, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg

2008 92 74

Miscele di frutta, nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50 % del peso totale, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50 % di arachidi e di altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)

2008 92 76

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati del contenuto netto non superiore ad 1 kg (eccetto le miscele nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50 % del peso totale)

2008 92 78

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50 % o più di arachidi e di altri semi e miscele nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50 % del peso totale, e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)

2008 92 92

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg

2008 92 93

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 5 kg, non nominati altrove (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50 % o più di arachidi e di altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)

2008 92 94

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto pari o superiore a 4,5 kg, ma inferiore a 5 kg

2008 92 96

Miscele di frutta o di altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati il cui contenuto netto è pari o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg, non nominate né comprese altrove, ad esclusione delle miscele di frutta a guscio, frutta tropicale o frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, 50 % o più di arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali della sottovoce 1904.20.10

2008 92 97

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg

2008 92 98

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg, non nominate altrove (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale di un tipo precisato nella nota aggiuntiva 7 del capitolo 20, arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della voce 1904.20.10)

2008 99 45

Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

2008 99 67

Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, eccetto quelle conservate nello zucchero, ma non sciroppate, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, e frutta a guscio, arachidi ed altri semi, ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliegie, pesche, fragole, zenzero, frutti della passione, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

2008 99 72

Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 5 kg

2008 99 78

Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 5 kg

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

2009 11 91

Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 % (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 11 99

Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg e con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 %)

2009 19 11

Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole e congelati)

2009 19 19

Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole e congelati)

2009 31 11

Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di arancia e succhi di pompelmo)

2009 31 51

Succhi di limone, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 31 91

Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di limone, di arancia e di pompelmo)

2009 39 91

Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix superiore a 20 ma non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 % (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di limone, di arancia e di pompelmo)

2009 41 10

Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °c, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 41 91

Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °c, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 41 99

Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)

2009 80 11

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 80 19

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 80 34

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, con un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore inferiore a 30 EUR per 100 kg (eccetto le miscele)

2009 80 35

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, eccetto miscele e succhi di agrumi, frutti della passione, manghi, mangostani, papaie, frutta di jack (pane di scimmia), guaiava, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, sapotiglie, carambole e pitahaya, ananassi, pomodori, uva, mele e pere

2009 80 36

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg eccetto i succhi contenenti alcole e le miscele

2009 80 38

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d’uva incluso il mosto d’uva, succo di mela e succo di pera

2009 80 50

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 18 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 80 61

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 18 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 % (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 80 63

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 18 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30 % (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 80 69

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)

2009 80 71

Succhi di ciliegia, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 80 73

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

2009 80 79

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d’uva, incluso il mosto d’uva, succo di mela, succo di pera e succo di ciliegia

2009 80 85

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 % (eccetto le miscele od i succhi con aggiunta di alcole)

2009 80 86

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 %, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d’uva, incluso il mosto d’uva, succo di mela e succo di pera

2009 80 88

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30 % (eccetto le miscele od i succhi con aggiunta di alcole)

2009 80 89

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30 %, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d’uva, incluso il mosto d’uva, succo di mela e succo di pera

2009 80 95

Succhi di frutta della specie vaccinium macrocarpum, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)

2009 80 96

Succhi di ciliegia, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)

2009 80 97

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)

2009 80 99

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole, miscele e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananas, pomodori, uva, incluso il mosto d’uva, mele, pere, ciliegie e frutti della specie vaccinium macrocarpon

ALLEGATO V

Contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione europea di prodotti originari della Norvegia

Codici NC

Descrizione del prodotto

Contingenti tariffari consolidati

(quantitativo annuo in tonnellate)

Di cui quantitativi supplementari

Dazio nell’ambito del contingente

(EUR/kg)

0406

Formaggi e latticini

7 200  (12)

3 200

0

0810 20 10

Lamponi freschi

400

400

0

2005 20 20

Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

200

200

0

0809 20 05

0809 20 95

Ciliege, fresche (13)

900

0

0

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 10 90

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

13 000

13 000

0

B.   Lettera del Regno di Norvegia

Signor,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

«Mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia e conclusi il 28 gennaio 2010.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati sugli scambi di prodotti agricoli tra la Commissione europea e la Norvegia sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’accordo SEE), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra l’Unione europea e la Norvegia (le parti), su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione per l’evoluzione delle rispettive politiche e situazioni delle parti nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali in tutto il mondo.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1.

La Norvegia si impegna a garantire l’accesso in esenzione dai dazi ai prodotti elencati nell’allegato I originari dell’Unione europea.

2.

La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato II originari dell’Unione europea.

3.

La Norvegia si impegna a ridurre i dazi all’importazione per i prodotti elencati nell’allegato III originari dell’Unione europea.

4.

L’Unione europea si impegna a garantire l’accesso in esenzione dai dazi ai prodotti elencati nell’allegato IV originari della Norvegia.

5.

L’Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato V originari della Norvegia.

6.

I codici tariffari indicati negli allegati da I a V fanno riferimento ai codici applicabili alle parti al 1o gennaio 2009.

7.

Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell’OMC sull’agricoltura con l’assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia riguardanti la carne suina (600 tonnellate), la carne di volatili (800 tonnellate) e la carne bovina (900 tonnellate), come stabilito nell’allegato II, saranno gradualmente aboliti secondo la stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell’OMC relativi agli stessi prodotti.

8.

Le parti si impegnano a consolidare, quanto prima possibile, tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste nel presente scambio di lettere) in un nuovo scambio di lettere che sostituisce gli accordi bilaterali esistenti sui prodotti agricoli.

9.

Le norme di origine ai fini dell’applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V sono definite nell’allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Si applica tuttavia l’allegato II del protocollo 4 dell’accordo SEE anziché l’appendice dell’allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.

10.

Le parti adottano provvedimenti per garantire che i vantaggi che esse si concedono mutuamente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.

11.

Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l’importazione effettiva dei quantitativi concordati.

12.

Le parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti con indicazione geografica. Le parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di comprendere in maniera più adeguata le loro rispettive normative e procedure di registrazione, al fine di individuare il modo di rafforzare la protezione delle rispettive indicazioni geografiche nei loro territori e valuteranno la possibilità di concludere un apposito accordo bilaterale.

13.

Le parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull’andamento dei prezzi nonché tutte le informazioni utili concernenti i loro rispettivi mercati interni e l’applicazione dei risultati dei negoziati.

14.

Su richiesta di una delle parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all’applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell’applicazione di tali risultati, tali consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell’adozione di appropriate misure correttive.

15.

Le parti prendono atto che le autorità doganali norvegesi intendono riesaminare la struttura del capitolo 6 delle tariffe doganali norvegesi. Si terranno consultazioni con la Commissione europea qualora tale riesame influisca sulle preferenze bilaterali. Le parti concordano sul fatto che si tratterà di un’operazione di carattere tecnico.

16.

Le parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell’articolo 19 dell’accordo SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

17.

Per quanto riguarda l’attuale contingente tariffario di 4 500 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le parti stabiliscono di comune accordo la sostituzione, a partire dal 2014, dell’attuale amministrazione di tale contingente, basata su diritti storici e sul principio dei nuovi arrivati, con un sistema di gestione diverso da quello delle aste, come il sistema di concessione di licenze o quello del “primo arrivato, primo servito”. Le autorità norvegesi dovrebbero stabilire le modalità per tale sistema, previa consultazione con la Commissione europea, in previsione del raggiungimento di un’intesa reciproca, allo scopo di garantire che i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l’importazione effettiva dei quantitativi concordati. L’attuale amministrazione sulla base di un elenco di formaggi, cui si fa riferimento nello scambio di lettere dell’11 aprile 1983, sarà abolita.

Le parti stabiliscono di comune accordo che la gestione del nuovo contingente tariffario di 2 700 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia rientrerà in un sistema di aste. L’amministrazione tramite aste sarà riesaminata come indicato nei paragrafi precedenti. In particolare, saranno valutati l’utilizzo dei contingenti e le commissioni d’asta.

I contingenti tariffari di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell’Unione europea e in Norvegia si applicano a tutti i tipi di formaggi.

18.

In caso di ulteriore allargamento dell’UE, le parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.»

Mi pregio confermarLe che il governo della Norvegia è d’accordo con il contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Utferdiget i Brussel, den

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 3

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Гια τо Βασίλειо της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image 4


(1)  Questi prodotti sono importati in esenzione dai dazi. La Norvegia si riserva tuttavia il diritto di introdurre un dazio se i prodotti sono importati per l’alimentazione animale.

(2)  Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell’OMC sull’agricoltura con l’assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia saranno gradualmente aboliti in base alla stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell’OMC relativi agli stessi prodotti.

(3)  L’aumento del contingente corrisponde al codice tariffario 02.10.1100 al momento della concessione originaria nel 2003.

(4)  Non si applicheranno più restrizioni riguardo ai tipi di formaggi che possono essere importati in Norvegia.

(5)  La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell’utilizzatore finale: industria di trasformazione.

(6)  La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell’utilizzatore finale: industria delle conserve di frutta e verdura.

(7)  Fusione dei contingenti esistenti.

(8)  Criteri dell’utilizzatore finale: produzione di pasta.

(9)  La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell’utilizzatore finale: per la sementa.

(10)  La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell’utilizzatore finale: soltanto per i prati.

(11)  Il regime del prezzo di entrata viene mantenuto.

(12)  Il contingente tariffario di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell’Unione europea si applica a tutti i tipi di formaggio.

(13)  Il periodo del contingente è prorogato dal 16 luglio - 31 agosto al 16 luglio - 15 settembre.


REGOLAMENTI

9.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/39


REGOLAMENTO (UE) N. 1276/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2011

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al trattamento per l’uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Esso dispone, tra l’altro, che gli operatori del settore alimentare immettano in commercio nell’Unione europea prodotti di origine animale solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che soddisfano i requisiti pertinenti di cui all’allegato III del regolamento.

(2)

L’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono garantire che determinati prodotti della pesca, inclusi i prodotti che vanno consumati crudi o praticamente crudi, vengano sottoposti ad un trattamento di congelamento per uccidere i parassiti vitali che potrebbero costituire un rischio per la salute dei consumatori.

(3)

Nell’aprile 2010, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere scientifico sulla valutazione dei rischi dovuti alla presenza di parassiti nei prodotti ittici (2) (il «parere dell’EFSA»). Detto parere comprende informazioni circa i casi in cui i prodotti della pesca possono costituire un rischio per la salute a causa della presenza di parassiti vitali. Il parere dell’EFSA analizza inoltre gli effetti dei vari trattamenti impiegati per uccidere detti parassiti nei prodotti della pesca.

(4)

Sebbene il parere dell’EFSA indichi che tutti i pesci pescati in libertà, marini o di acqua dolce, siano da considerarsi a rischio in quanto possono contenere parassiti vivi e vitali potenzialmente nocivi alla salute umana se destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, qualora i dati epidemiologici mostrino che le zone di pesca non presentano rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti, l’autorità competente può adottare misure nazionali che autorizzano un’esenzione dal trattamento di congelamento prescritto per i prodotti della pesca derivanti da pesca non di allevamento. Tali misure nazionali vanno notificate alla Commissione.

(5)

Il parere dell’EFSA conclude che qualora il salmone atlantico di allevamento sia allevato in gabbie in mare o vasche su terraferma e nutrito con mangimi compositi che difficilmente contengono parassiti vivi, il rischio d’infezione da Anisakis è trascurabile, salvo modifiche nei metodi di allevamento. Sebbene il parere dell’EFSA concluda che non esistono sufficienti dati di monitoraggio per altre specie ittiche di allevamento, l’EFSA ha stabilito dei criteri per valutare a quali condizioni i prodotti della pesca da acquacoltura non presentano rischi per la salute pubblica relativi alla presenza di parassiti.

(6)

Pertanto, se ci si attiene alle procedure nel rispetto di detti criteri il livello di rischio presentato da altre specie ittiche diverse dal salmone atlantico può essere considerato trascurabile per quanto riguarda i parassiti potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori. Detti prodotti della pesca di allevamento potrebbero pertanto essere esentati dall’obbligo di congelamento senza che venga compromesso un livello elevato di protezione della salute.

(7)

È quindi opportuno modificare i requisiti di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, del regolamento (CE) n. 853/2004 tenendo conto di alcuni punti espressi nel nuovo parere scientifico dell’EFSA nonché dell’esperienza pratica acquisita in materia.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(4):1543.


ALLEGATO

Nell’allegato III, sezione VIII, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004, la parte D è sostituita da quanto segue:

«D.   REQUISITI RELATIVI AI PARASSITI

1.

Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato i seguenti prodotti della pesca derivati da pesci pinnati o molluschi cefalopodi:

a)

i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi; oppure

b)

i prodotti della pesca marinati, salati e qualunque altro prodotto della pesca trattato, se il trattamento praticato non garantisce l’uccisione del parassita vivo,

devono assicurarsi che il materiale crudo o il prodotto finito siano sottoposti ad un trattamento di congelamento che uccide i parassiti vivi potenzialmente rischiosi per la salute dei consumatori.

2.

Per i parassiti diversi dai trematodi il congelamento deve consistere in un abbassamento della temperatura in ogni parte della massa del prodotto fino ad almeno:

a)

– 20 °C, per almeno 24 ore; oppure

b)

– 35 °C, per almeno 15 ore.

3.

Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a praticare i trattamenti di congelamento di cui al punto 1 per i prodotti della pesca:

a)

sottoposti, o destinati ad essere sottoposti, ad un trattamento termico che uccide il parassita vivo prima del consumo. Nel caso di parassiti diversi dai trematodi il prodotto è riscaldato ad una temperatura al centro del prodotto superiore o uguale a 60 °C per almeno un minuto;

b)

che sono stati conservati come prodotti della pesca congelati per un periodo di tempo sufficiente ad uccidere i parassiti vivi;

c)

derivanti da cattura in zone di pesca non di allevamento, a condizione che:

i)

esistano dati epidemiologici indicanti che le zone di pesca d’origine non presentano rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti; e

ii)

le autorità competenti lo autorizzino;

d)

derivati da piscicoltura, da colture di embrioni e nutriti esclusivamente secondo una dieta priva di parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario, e purché uno dei seguenti requisiti sia soddisfatto:

i)

sono stati allevati esclusivamente in un ambiente privo di parassiti vivi; oppure

ii)

l’operatore del settore alimentare verifica mediante procedure approvate dall’autorità competente che i prodotti della pesca non rappresentano un rischio sanitario con riguardo alla presenza di parassiti vivi.

4.

a)

Al momento dell’immissione sul mercato, a meno che non siano forniti al consumatore finale, i prodotti della pesca di cui al punto 1 devono essere accompagnati da un’attestazione dell’operatore del settore alimentare che ha effettuato il trattamento di congelamento, indicante il tipo di congelamento al quale sono stati sottoposti.

b)

Prima dell’immissione sul mercato dei prodotti di cui al punto 3, lettere c) e d), che non sono stati sottoposti al trattamento di congelamento o che non sono destinati ad essere sottoposti ad un trattamento, prima del consumo, volto ad uccidere i parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario, un operatore del settore alimentare deve assicurarsi che i prodotti della pesca in questione provengano da una zona di pesca o piscicoltura conforme alle condizioni specifiche di cui ai punti citati. La presente disposizione può essere ottemperata dalle informazioni presenti nel documento commerciale o da qualunque altra informazione che accompagna i prodotti della pesca.»


9.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1277/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2011

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I (l’elenco) ai punti d’entrata nei territori indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l’elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze delle missioni effettuate nei paesi terzi dall’Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l’elenco.

(4)

Occorre segnatamente modificare l’elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le suddette fonti di informazione indicano in generale un grado soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell’Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato.

(5)

Occorre inoltre modificare l’elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le fonti di informazione indicano un miglioramento generale della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti nella normativa dell’Unione e per i quali l’attuale livello di controlli ufficiali non è quindi più giustificato.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza nell’elenco le voci relative ad alcune importazioni dall’Argentina, dalla Repubblica dominicana, dall’Egitto e dall’India.

(7)

A fini di chiarezza della legislazione dell’Unione è inoltre necessario fornire precisazioni nell’elenco riguardo alle voci relative alle importazioni di peperoncini freschi dalla Thailandia e di additivi per mangimi e premiscele dall’India, nonché specificare la natura dei peperoni provenienti dalla Repubblica dominicana, dall’Egitto e dalla Thailandia.

(8)

Occorre che le modifiche dell’elenco, con la soppressione dei riferimenti a prodotti e la riduzione della frequenza dei controlli, si applichino quanto prima, dal momento che i problemi iniziali di sicurezza sono stati risolti. È opportuno pertanto che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(9)

In considerazione del numero di modifiche che occorre apportare all’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, è opportuno sostituire detto allegato con il testo dell’allegato del presente regolamento.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Le modifiche delle seguenti voci dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 si applicano tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a)

la soppressione delle seguenti voci relative a:

i)

arachidi (con guscio o sgusciate), burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (alimenti e mangimi) provenienti dall’Argentina;

ii)

zucca bottiglia (alimenti) proveniente dalla Repubblica dominicana;

iii)

fagioli verdi (alimenti) provenienti dall’Egitto;

b)

la riduzione della frequenza dei controlli fisici e d’identità delle spezie essiccate (alimenti) provenienti dall’India.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

A.   Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(utilizzazione prevista)

Codice NC (1)

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità

(%)

Nocciole

con guscio o sgusciate

0802 21 00 ; 0802 22 00

Azerbaigian (AZ)

Aflatossine

10

(Mangimi e alimenti)

Arachidi con guscio

1202 41 00

Brasile (BR)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Paste alimentari secche

ex 1902

Cina (CN)

Alluminio

10

(Alimenti)

Pomeli

ex 0805 40 00

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (11)

20

(Alimenti — freschi)

Foglie di tè nero e verde

0902

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (10)

10

(Alimenti)

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00

Repubblica dominicana(DO)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)

50

Melone amaro

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90 ; ex 0710 80 95

Peperoni (dolci e altri)

(Capsicum spp.)

0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; ex 0710 80 59

Melanzane

0709 30 00 ; ex 0710 80 95

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Arance fresche o secche

0805 10 20 ; 0805 10 80

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7)

10

Pesche, tranne le pesche noci

0809 30 90

Melagrane

ex 0810 90 75

Fragole

0810 10 00

(Alimenti — frutta e verdure fresche)

 

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; ex 0710 80 59

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (12)

10

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

Arachidi con guscio

1202 41 00

Ghana (GH)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

(Mangimi e alimenti)

 

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5)

10

(Alimenti — erbe aromatiche)

Capsicum annuum, interi

0904 21 10

India (IN)

Aflatossine

20

Capsicum annuum, tritati o polverizzati

ex 0904 22 00

Curry (prodotti derivati dal peperoncino)

0910 91 05

Noci moscate

(Myristica fragrans)

0908 11 00 , 0908 12 00

Macis

(Myristica fragrans)

0908 21 00 , 0908 22 00

Zenzero

(Zingiber officinale)

0910 11 00 , 0910 12 00

Curcuma longa (curcuma)

0910 30 00

(Alimenti — spezie essiccate)  (13)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

India (IN)

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Additivi per mangimi e premiscele

ex 2309 ; 2917 19 90 ; ex 2817 00 00 ; ex 2820 90 10 ; ex 2820 90 90 ; ex 2821 10 00 ; ex 2825 50 00 ; ex 2833 21 00 ; ex 2833 25 00 ; ex 2833 29 20 ; ex 2833 29 80 ; ex 2835 ; ex 2836 ; ex 2839 ; 2936

India (IN)

Cadmio e piombo

10

(Mangimi)

Gombo

ex 0709 99 90

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2)

10

(Alimenti — freschi)

Semi di cocomero (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 99 96 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99

Nigeria (NG)

Aflatossine

50

(Alimenti)

Capsicum annuum, interi

0904 21 10

Perù (PE)

Aflatossine e ocratossina A

10

Capsicum annuum, tritati o polverizzati

ex 0904 22 00

(Alimenti — spezie essiccate)

 

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (9)

10

(Alimenti — freschi)

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

Thailandia (TH)

Salmonella (6)

10

Basilico

ex 1211 90 85

Menta

ex 1211 90 85

(Alimenti – erbe aromatiche)

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

20

Basilico

ex 1211 90 85

(Alimenti — erbe aromatiche)

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

50

Melanzane

0709 30 00 ; ex 0710 80 95

Cavoli

0704 ; ex 0710 80 95

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Peperoni (Capsicum annuum)

0709 60 10 ; 0710 80 51

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8)

10

Pomodori

0702 00 00 ; 0710 80 70

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Uve secche

0806 20

Uzbekistan (UZ)

Ocratossina A

50

(Alimenti)

Arachidi con guscio

1202 41 00

Sud Africa (ZA)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Capsicum annuum, tritati o polverizzati

ex 0904 22 00

Tutti i paesi terzi

Coloranti Sudan

10

Curry (prodotti derivati dal peperoncino)

0910 91 05

Curcuma longa (curcuma)

0910 30 00

(Alimenti — spezie essiccate)

 

Olio di palma rosso

ex 1511 10 90

 

 

 

(Alimenti)

B.   Definizioni

Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche:

i)

Sudan I (numero CAS 842-07-9);

ii)

Sudan II (numero CAS 3118-97-6);

iii)

Sudan III (numero CAS 85-86-9);

iv)

Scarlet Red o Sudan IV.»


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex” (ad esempio, ex 1006 30 : è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano diretto).

(2)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos.

(3)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

(4)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-metile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

(5)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.

(6)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(7)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoato, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

(8)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezine, diafentiuron, dimetoato, formetanato, malation, procimidone, tetradifon, tiofenato-metile.

(9)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano, metomil, ometoato, dimetoato, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, carbendazim, triforina, procimidone, formetanato.

(10)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: buprofezin, imidacloprid, fenvalerate/esfenvalerate (somma di isomeri RS/SR e RR/SS), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)].

(11)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration metile, fentoato.

(12)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano (somma), clorpirifos, cipermetrina (somma), ciproconazolo, dicofol (somma), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz, profenofos, propiconazole, tiofanato-metile e triforina.

(13)  Tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data della sua applicazione (1o gennaio 2012) vanno utilizzati i seguenti codici NC:

Capsicum annuum, interi: 0904 20 10

Capsicum annuum, tritati o polverizzati: ex 0904 20 90

Noci moscate (Myristica fragrans): 0908 10 00

Maci (Myristica fragrans): 0908 20 00

Zenzero (Zingiber officinale): 0910 10 00


9.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1278/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2011

che approva la sostanza attiva bitertanolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissone e la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di applicazione, alle sostanze attive per le quali è stata verificata la completezza conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (3). Il bitertanolo è una sostanza attiva per la quale è stata verificata la completezza in conformità a tale regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il bitertanolo.

(3)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6), il notificante ha ritirato il proprio sostegno all’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall’entrata in vigore del suddetto regolamento. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (7), che prevede la non iscrizione del bitertanolo.

(4)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore con regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

Il Regno Unito ha valutato gli ulteriori dati presentati dal richiedente e ha elaborato una relazione aggiuntiva che ha provveduto a inviare, in data 29 novembre 2009, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione. L’Autorità ha trasmesso la relazione aggiuntiva agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione, in data 6 ottobre 2010 (8), le proprie conclusioni sul bitertanolo. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione aggiuntiva e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 11 ottobre 2011, inserite nel rapporto di riesame definitivo della Commissione per il bitertanolo.

(7)

Dalle valutazioni effettuate risulta che i prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo soddisfano in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno approvare il bitertanolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni.

(9)

Fatta salva la conclusione in base alla quale il bitertanolo dovrebbe essere approvato, si ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(10)

Sono state espresse alcune preoccupazioni in merito al profilo di rischio della sostanza attiva a causa della classificazione proposta per tale sostanza attiva quale «sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B» conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Le informazioni e i dati relativi al profilo di rischio della sostanza attiva dovranno essere riesaminati. È inoltre opportuno tenere conto della progressiva presa di coscienza della necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e della sostenibilità ambientale. Si ritiene quindi opportuno limitare il periodo di approvazione a tre anni e mezzo. Tale periodo è ritenuto il più breve periodo possibile per consentire al richiedente di presentare una domanda di rinnovo secondo le disposizioni del regolamento (CE) n 1107/2009.

(11)

È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad adempiere alle nuove prescrizioni risultanti dall’approvazione.

(12)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto della specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo. Gli Stati membri dovranno, a seconda dei casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, verrà concesso un periodo di tempo maggiore per presentare e valutare l’aggiornamento dell’intero fascicolo dell’allegato III, di cui alla direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato in base ai principi uniformi. Date le caratteristiche di pericolosità del bitertanolo, non dovrebbe essere superiore ai due anni e mezzo il periodo di cui gli Stati membri dispongono per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive siano conformi alle disposizioni dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n 1107/2009.

(13)

L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (10) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto a quelli già previsti dalle direttive finora adottate a modifica dell’allegato I della suddetta direttiva o dei regolamenti che approvano le sostanze attive.

(14)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n 540/2011 della Commissone (11) deve essere modificato di conseguenza.

(15)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del bitertanolo e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante il bitertanolo nell’allegato di tale decisione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(16)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale non ha espresso alcun parere in materia. Poiché era ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di ricorso per una nuova delibera. Il comitato di ricorso non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva bitertanolo, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle illustrate nella parte B di tale allegato nella colonna relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente bitertanolo come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche nell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1107/2009.

Dopo aver verificato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche della decisione 2008/934/CE

La riga relativa al bitertanolo nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)   GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)   GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

(7)   GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bitertanol. The EFSA Journal 2010; 8(10):1850. [63 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1850. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu

(9)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(10)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(11)   GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Bitertanolo

CAS: 55179-31-2

CIPAC: 386

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(bifenil-4-ilossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo (20:80 rapporto tra gli isomeri (1RS,2RS) e gli isomeri (1RS,2SR)]

≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20)

RS + SR 80 – 90 %

RR + SS 10 – 20 %

1o gennaio 2012

30 giugno 2015

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per il trattamento delle sementi.

Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano che il rivestimento delle sementi venga effettuato solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi e che tali strutture applichino le migliori tecniche disponibili per escludere il rilascio di nubi di polveri durante il magazzinaggio, il trasporto e l’applicazione.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bitertanolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 ottobre 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale;

b)

prestare particolare attenzione all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs);

c)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e per i mammiferi.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1)

la rilevanza tossicologica delle impurezze BUE 1662, così nominate per motivi di riservatezza, e del composto 3-clorofenossi;

2)

il rischio acuto e a breve termine per gli uccelli granivori;

3)

il rischio a lungo termine per i mammiferi granivori;

4)

i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale;

5)

i possibili effetti del rapporto variabile tra gli isomeri nel materiale tecnico e del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l’ambiente.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2012, le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 5 due anni dopo l’adozione di disposizioni specifiche.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«21

Bitertanolo

CAS: 55179-31-2

CIPAC: 386

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(bifenil-4-ilossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo (20:80 rapporto tra gli isomeri (1RS,2RS) e gli isomeri (1RS,2SR)]

≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20)

RS + SR 80–90 %

RR + SS 10–20 %

1o gennaio 2012

30 giugno 2015

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per il trattamento delle sementi.

Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano che il rivestimento delle sementi venga effettuato solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi e che tali strutture applichino le migliori tecniche disponibili per escludere il rilascio di nubi di polveri durante il magazzinaggio, il trasporto e l’applicazione.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bitertanolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 ottobre 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale;

b)

prestare particolare attenzione all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs);

c)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e per i mammiferi.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1)

la rilevanza tossicologica delle impurezze BUE 1662, così nominate per motivi di riservatezza, e del composto 3-clorofenossi;

2)

il rischio acuto e a breve termine per gli uccelli granivori;

3)

il rischio a lungo termine per i mammiferi granivori;

4)

i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale;

5)

i possibili effetti del rapporto variabile tra gli isomeri nel materiale tecnico e del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l’ambiente.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2012, le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 5 due anni dopo l’adozione di disposizioni specifiche.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


9.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/56


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1279/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

64,0

MA

59,8

TN

95,6

TR

87,5

ZZ

76,7

0707 00 05

EG

170,1

TR

114,5

ZZ

142,3

0709 90 70

MA

40,2

TR

133,7

ZZ

87,0

0805 10 20

AR

37,1

BR

41,5

MA

56,6

TR

48,7

UY

42,5

ZA

53,4

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

69,5

ZZ

69,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

32,0

IL

76,9

JM

129,1

TR

75,2

ZZ

78,3

0805 50 10

TR

57,8

ZZ

57,8

0808 10 80

CA

125,8

CL

90,0

CN

71,1

US

127,0

ZA

180,1

ZZ

118,8

0808 20 50

CN

48,8

TR

133,1

ZZ

91,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


9.12.2011   

IT

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L 327/58


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1280/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)   GU L 324 del 7.12.2011, pag. 25.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 9 dicembre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

39,86

0,00

1701 11 90  (1)

39,86

2,95

1701 12 10  (1)

39,86

0,00

1701 12 90  (1)

39,86

2,65

1701 91 00  (2)

45,89

3,70

1701 99 10  (2)

45,89

0,57

1701 99 90  (2)

45,89

0,57

1702 90 95  (3)

0,46

0,24


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


9.12.2011   

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L 327/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1281/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2011

relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la prima gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2011/12 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.

(2)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare un dazio doganale minimo per codice NC a otto cifre.

(3)

In base alle offerte ricevute nell’ambito della prima gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 , ma non per i restanti codici a otto cifre.

(4)

Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 dicembre 2011, per ogni codice a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 318 del 1.12.2011, pag. 4.


ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre

Dazio doganale minimo

1

2

1701 11 10

252,50

1701 11 90

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate).

(X)

nessuna offerta.


DECISIONI

9.12.2011   

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L 327/62


DECISIONE 2011/819/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2011

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

È necessaria una risposta regionale da parte dell’Unione alle sfide complesse ed interconnesse nella regione del Corno d’Africa.

(2)

Il Sig Alexander RONDOS dovrebbe essere nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

(3)

Il mandato dell’RSUE si svolgerà nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il sig. Alexander RONDOS è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012. Il mandato dell’RSUE può essere prorogato o terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Ai fini del mandato dell’RSUE, per Corno d’Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell’Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, compresa la pirateria, l’RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d’Africa.

Riconoscendo l’esigenza di un approccio regionale nel far fronte alle sfide interconnesse che caratterizzano la regione, l’RSUE per il Corno d’Africa lavora in stretta consultazione con gli RSUE per il Sudan e il Sud Sudan, che mantengono la responsabilità primaria per tali due paesi.

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea («UE» o «Unione») in relazione al Corno d’Africa, al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali ed internazionali volti a raggiungere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. Inoltre, l’RSUE punta a rafforzare la qualità, l’intensità e l’impatto degli svariati aspetti dell’impegno dell’UE nel Corno d’Africa.

2.   Inizialmente è dato carattere prioritario alla Somalia e alla dimensione regionale del conflitto, nonché alla pirateria, che trova le proprie radici nell’instabilità della Somalia.

3.   Per quanto riguarda la Somalia, gli obiettivi politici dell’UE intendono promuovere, mediante l’uso coordinato ed effettivo di tutti i propri strumenti, la ripresa del cammino verso la pace e la prosperità per tale paese ed il suo popolo. A tal fine, l’UE sostiene il ruolo delle Nazioni Unite (ONU) nell’agevolare un processo politico credibile ed inclusivo condotto dalla Somalia e continuerà a contribuire attivamente, insieme ai partner regionali ed internazionali, all’attuazione dell’accordo di pace di Gibuti ed alle modalità post-transitorie.

4.   Riguardo alla pirateria, il ruolo dell’RSUE consiste nel contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un approccio UE coerente, efficace ed equilibrato nei confronti della pirateria con origine in Somalia, che inglobi tutti gli aspetti dell’azione dell’UE, in particolare nei settori della politica, della sicurezza e dello sviluppo, nonché nel porsi come l’interlocutore principale dell’UE in materia di pirateria per la comunità internazionale, compresa la regione dell’Africa orientale e meridionale e dell’Oceano indiano (ESA/IO).

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell’UE relativi al Corno d’Africa l’RSUE ha il mandato di:

a)

avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, autorità regionali esistenti, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspore, nell’intento di promuovere gli obiettivi dell’UE e contribuire ad una migliore comprensione del ruolo dell’Unione nella regione;

b)

rappresentare l’Unione nei consessi internazionali pertinenti ed assicurare la visibilità del sostegno dell’UE alla gestione e alla prevenzione delle crisi;

c)

incoraggiare e sostenere una cooperazione politica ed un’integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell’UE con l’Unione africana (UA) e le organizzazioni subregionali;

d)

contribuire all’attuazione della politica dell’UE nei confronti del Corno d’Africa, in stretta cooperazione con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), le delegazioni dell’Unione nella regione e la Commissione;

e)

per quanto riguarda la Somalia, ed operando in stretto coordinamento con i partner pertinenti a livello regionale ed internazionale, contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all’attuazione dell’accordo di pace di Gibuti ed alle sue modalità post-transitorie, sostenendo lo sviluppo delle istituzioni, lo stato di diritto e la creazione di strutture di governance efficienti a tutti i livelli; migliorare la sicurezza; promuovere la giustizia, la riconciliazione nazionale ed il rispetto dei diritti umani; migliorare l’accesso umanitario, in particolare nella Somalia centro-meridionale, mediante attività adeguate di difesa relative al rispetto per il diritto umanitario internazionale; e vegliando alla conformità con i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza;

f)

mantenere una cooperazione stretta e attiva con il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Somalia, partecipare ai lavori del gruppo di contatto internazionale per la Somalia e di altri consessi pertinenti e promuovere un approccio internazionale coordinato e coerente nei confronti della Somalia, anche mediante la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), l’EUNAVFOR Atalanta e il continuo sostegno dell’UE alla missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), in stretta collaborazione con gli Stati membri;

g)

seguire da vicino la dimensione regionale della crisi somala, compresi il terrorismo, il contrabbando di armi, i flussi di rifugiati e migratori, la sicurezza marittima, la pirateria ed i flussi finanziari correlati;

h)

riguardo alla pirateria, mantenere una supervisione globale di tutte le azioni dell’UE nell’ambito del SEAE, della Commissione e degli Stati membri, nonché mantenere periodicamente contatti politici ad alto livello con i paesi della regione colpiti dalla pirateria con origine in Somalia, le organizzazioni regionali, il gruppo di contatto dell’ONU antipirateria al largo delle coste somale, l’ONU ed altri attori principali, al fine di assicurare un approccio coerente e globale alla pirateria ed assicurare il ruolo chiave dell’UE negli sforzi internazionali per combattere la pirateria. Ciò include il sostegno attivo dell’UE allo sviluppo di capacità marittime a livello regionale e al trattamento giudiziario dei pirati, nonché la garanzia che le cause primarie della pirateria all’interno della Somalia siano affrontate adeguatamente. Include inoltre il continuo sostegno della regione ESA/IO nell’attuazione della sua strategia antipirateria e del suo piano d’azione, nonché del codice di condotta di Gibuti;

i)

seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell’UE rivolte alla regione, anche in relazione alla questione della frontiera tra Etiopia ed Eritrea e all’attuazione dell’accordo di Algeri, all’iniziativa del Bacino del Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità, compresa la sfida di garantire governi responsabili o in caso di episodi di violenza o di sovvertimenti politici;

j)

seguire da vicino le sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d’Africa, comprese eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;

k)

contribuire all’attuazione delle politiche dell’UE in materia di diritti umani nel Corno d’Africa, compresi gli Orientamenti dell’UE sui diritti umani, in particolare gli Orientamenti dell’UE sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come delle politiche dell’UE in materia di donne, pace e sicurezza, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.

2.   Ai fini dell’espletamento del suo mandato, l’RSUE tra l’altro:

a)

fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell’UE nei consessi internazionali al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell’UE nei confronti del Corno d’Africa;

b)

mantiene una supervisione globale di tutte le attività dell’Unione e collabora strettamente con tutte le delegazioni dell’Unione pertinenti.

Articolo 4

Attuazione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno è pari a 670 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro, da un’istituzione dell’Unione o dal SEAE presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con il paese o i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (1).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1.   L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

2.   L’RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione, quali il contributo dell’Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell’Unione, in coordinamento con le delegazioni dell’Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione e assiste le delegazioni dell’Unione nell’assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell’Unione e della Commissione, nonché con quelle di altri RSUE attivi nella regione, in particolare con l’RSUE per il Sudan ed il Sud Sudan e con l’RSUE presso l’UA. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con le delegazioni dell’Unione ed i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione pertinenti, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta e al comandante della missione EUTM Somalia. Se necessario, l’RSUE ed il comandante dell’operazione dell’UE si consultano reciprocamente.

3.   L’RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l’ONU, l’UA, l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


9.12.2011   

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L 327/66


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2011) 8929]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/820/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da certe date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l’equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nell’Unione e conformi a detta direttiva.

(2)

Tuttavia, poiché i lavori per stabilire un’equivalenza nell’Unione per i tuberi-seme di patate di tutti i paesi terzi interessati non erano ancora stati conclusi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2011 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi ai quali non si applica un’equivalenza nell’Unione. Tale data è stata scelta poiché corrisponde alla fine del periodo di commercializzazione dei tuberi-seme di patate.

(3)

Poiché questi lavori non sono ancora stati conclusi e una nuova campagna di commercializzazione inizierà entro la fine del 2011, è necessario autorizzare gli Stati membri a prorogare la validità delle decisioni nazionali di equivalenza.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/56/CE, la data «31 marzo 2011» è sostituita dalla data «31 marzo 2014».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.


9.12.2011   

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L 327/67


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

relativa al riconoscimento di Capo Verde a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2011) 8998]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/821/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

vista la richiesta presentata da Cipro il 13 maggio 2005,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (di seguito: «convenzione STCW») (2), del 1978, quale modificata nel 1995.

(2)

Con lettere del 13 maggio 2005 e del 1o dicembre 2005, Cipro ha presentato una richiesta di riconoscimento di Capo Verde. In seguito a tale richiesta, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione di Capo Verde per verificare se tale paese soddisfi tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’ispezione eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di giugno 2006. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune lacune nei sistemi di formazione e abilitazione.

(3)

La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

(4)

Con lettere del 2 febbraio 2009, dell’8 dicembre 2009 e del 17 settembre 2010 la Commissione ha chiesto alle autorità di Capo Verde di fornire le prove che le lacune rilevate erano state colmate.

(5)

Con lettere del 23 aprile 2009, del 19 gennaio 2010, del 4 dicembre 2010, del 25 febbraio 2011, del 10 marzo 2011 e del 25 maggio 2011 le autorità di Capo Verde hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di interventi correttivi adeguati e sufficienti per rimediare alla maggior parte delle lacune rilevate durante la valutazione di conformità.

(6)

Le lacune rimanenti riguardano, da un lato, la mancanza di alcune attrezzature di addestramento presso il principale istituto di istruzione e di formazione professionale marittima di Capo Verde e, dall’altro, alcuni argomenti di insegnamento relativi alla sezione A-III/2 del codice STCW. Le autorità di Capo Verde sono state pertanto invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi in merito. Tali carenze non autorizzano tuttavia a mettere in dubbio il livello generale di conformità di Capo Verde alla convenzione STCW per quanto attiene alla formazione e all’abilitazione della gente di mare.

(7)

I risultati della valutazione di conformità e dell’analisi delle informazioni fornite dalle autorità di Capo Verde dimostrano che Capo Verde soddisfa i pertinenti obblighi imposti dalla convenzione STCW e che tale Stato ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Capo Verde è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)   GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.


9.12.2011   

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L 327/68


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

relativa al riconoscimento del Bangladesh a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2011) 8999]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/822/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

viste le richieste presentate da Cipro il 26 luglio 2007, dall'Italia il 24 dicembre 2007 e dal Belgio il 25 giugno 2008,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell'ambito della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (di seguito: «convenzione STCW») (2), del 1978, quale modificata nel 1995.

(2)

Con lettere di Cipro del 26 luglio 2007, dell'Italia del 24 dicembre 2007 e del Belgio del 25 giugno 2008 sono state presentate richieste di riconoscimento del Bangladesh. In seguito a tali richieste, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione del Bangladesh per verificare se tale paese soddisfi tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un'ispezione eseguita dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di febbraio 2008. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune lacune nei sistemi di formazione e abilitazione.

(3)

La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

(4)

Con lettere del 26 marzo 2009, del 9 dicembre 2009 e del 28 settembre 2010 la Commissione ha chiesto alle autorità del Bangladesh di fornire le prove che le lacune rilevate erano state colmate.

(5)

Con lettere del 29 marzo 2009, del 21 maggio 2009, del 12 luglio 2009, del 4 gennaio 2010, del 27 febbraio 2011 e del 14 marzo 2011 le autorità del Bangladesh hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l'attuazione di interventi correttivi adeguati e sufficienti per rimediare alla maggior parte delle lacune rilevate durante la valutazione di conformità.

(6)

Le lacune rimanenti riguardano, da un lato, la mancanza di alcune attrezzature di addestramento in uno degli istituti di istruzione e di formazione professionale marittima del Bangladesh e, dall'altro, la formazione per i corsi preparatori relativi alla sezione A-II/1 del codice STCW. Le autorità del Bangladesh sono state pertanto invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi in merito. Tali carenze non autorizzano tuttavia a mettere in dubbio il livello generale di conformità del Bangladesh alla convenzione STCW per quanto attiene alla formazione e all'abilitazione della gente di mare.

(7)

I risultati della valutazione di conformità e dell'analisi delle informazioni fornite dalle autorità del Bangladesh dimostrano che il Bangladesh soddisfa i pertinenti obblighi imposti dalla convenzione STCW e che tale Stato ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Bangladesh è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)   GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall'Organizzazione marittima internazionale.