ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.325.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 325

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
8 dicembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1272/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ( 1 )

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

44

 

 

III   Altri atti

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 34/10/COL, del 3 febbraio 2010, che modifica per la settantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga

46

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1270/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota (GU L 324 del 7.12.2011)

63

 

*

Rettifica della decisione 2011/791/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 320 del 3.12.2011)

63

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1271/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha formulato un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Il prodotto consiste in una polvere di colore beige costituita da (% in peso):

fibra alimentare:

66,1

(di cui fibra grezza

15,2)

proteine

18,8

umidità

7,5

ceneri

2,3

grassi

0,2

Il prodotto è un residuo solido vegetale ottenuto dai semi di soia dopo l'estrazione dell’olio e la parziale rimozione delle proteine, cui seguono l’essiccatura e la macinatura. Il prodotto ha le caratteristiche di una farina non testurizzata.

Il prodotto è un sottoprodotto della produzione dei concentrati e degli isolati di proteine di soia e ha di conseguenza un ridotto contenuto proteico.

Il prodotto è utilizzato per arricchire le preparazioni alimentari e gli alimenti per animali. Il prodotto è confezionato in sacchi da 25 kg.

2304 00 00

La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo del codice NC 2304 00 00.

Nonostante il prodotto sia adoperato nell’industria alimentare, non costituisce una preparazione alimentare rispondente alle caratteristiche della voce 1901, né una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove della voce 2106. Si esclude pertanto la classificazione alle voci 1901 e 2106.

Poiché il prodotto è composto di diversi residui e cascami provenienti da materie vegetali utilizzate dalle industrie alimentari come alimenti per animali e per il consumo umano, esso deve essere classificato al capitolo 23 (vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato del capitolo 23, generale, primo paragrafo).

Il prodotto deve pertanto essere classificato al codice NC 2304 00 00 come panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia.


8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1272/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

Codice NC

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Preparazione aromatica composta da una miscela di sostanze odorifere (carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di «Capsicum») e grassi vegetali idrogenati (microincapsulazione).

Il prodotto è utilizzato nell’industria mangimistica per rendere più appetibili gli alimenti, in quantitativi variabili da 75 a 300 g in 1 000 kg di alimenti per animali monogastrici.

3302 90 90

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3, lettera a), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 del capitolo 23, della nota 2 del capitolo 33, e del testo dei codici NC 3302, 3302 90 e 3302 90 90.

Il prodotto è costituito da sostanze odorifere ai sensi della nota 2 del capitolo 33.

Nonostante sia destinato a essere utilizzato nell’alimentazione degli animali, come premiscela di sostanze appetizzanti, il prodotto ha mantenuto le caratteristiche essenziali della materia d’origine (sostanze odorifere). La classificazione alla voce 2309 come preparazione utilizzata per l’alimentazione degli animali è pertanto esclusa in conformità della nota 1 del capitolo 23.

Poiché il prodotto deve essere considerato una miscela di una o più sostanze odorifere con l’aggiunta di un eccipiente, rientra nella voce 3302 (cfr. anche il primo comma, punto 6, delle note esplicative del sistema armonizzato relative a tale voce).

Pertanto deve essere classificato nel codice NC 3302 90 90.

2.

Preparazione aromatica composta da oleoresine di «Capsicum» in grassi vegetali idrogenati (microincapsulazione) con idrossipropil-metilcellulosa come legante.

Il prodotto è utilizzato nell’industria mangimistica per rendere più appetibili gli alimenti, in quantitativi variabili da 12,5 a 50 g in 1 000 kg di alimenti per ruminanti.

3302 90 90

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3, lettera a), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 del capitolo 23, della nota 2 del capitolo 33, e del testo dei codici NC 3302, 3302 90 e 3302 90 90.

Il prodotto è costituito da una sostanza odorifera ai sensi della nota 2 del capitolo 33.

Nonostante sia destinato a essere utilizzato nell’alimentazione degli animali come premiscela di sostanze appetizzanti, il prodotto ha mantenuto le caratteristiche essenziali della materia d’origine (sostanza odorifera). La classificazione alla voce 2309 come preparazione utilizzata per l’alimentazione degli animali è pertanto esclusa in conformità della nota 1 del capitolo 23.

Poiché il prodotto deve essere considerato una miscela di una o più sostanze odorifere con l’aggiunta di un eccipiente, rientra nella voce 3302 (cfr. anche il primo comma, punto 6, delle note esplicative del sistema armonizzato relative a tale voce).

Pertanto deve essere classificato nel codice NC 3302 90 90.

3.

Preparazione aromatica composta da una miscela di sostanze odorifere (cinnamaldeide ed eugenolo) su un supporto di silice, in cellulosa e metilcellulosa (microincapsulazione).

Il prodotto è utilizzato nell’industria mangimistica per rendere più appetibili gli alimenti, in quantitativi variabili da 12,5 a 50 g in 1 000 kg di alimenti per vacche da latte.

3302 90 90

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3, lettera a), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 del capitolo 23, della nota 2 del capitolo 33, e del testo dei codici NC 3302, 3302 90 e 3302 90 90.

Il prodotto è costituito da sostanze odorifere ai sensi della nota 2 del capitolo 33.

Nonostante sia destinato a essere utilizzato nell’alimentazione degli animali come premiscela di sostanze appetizzanti, il prodotto ha mantenuto le caratteristiche essenziali della materia d’origine (sostanze odorifere). La classificazione alla voce 2309 come preparazione utilizzata per l’alimentazione degli animali è pertanto esclusa in conformità della nota 1 del capitolo 23.

Poiché il prodotto deve essere considerato una miscela di una o più sostanze odorifere con l’aggiunta di un eccipiente, rientra nella voce 3302 (cfr. anche il primo comma, punto 6, delle note esplicative del sistema armonizzato relative a tale voce).

Pertanto deve essere classificato nel codice NC 3302 90 90.


8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1273/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l’articolo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996 relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Nel quadro dei negoziati condotti a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT dopo l’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea, è stata decisa l’apertura, dal 1o gennaio 1996, di un contingente annuale per l’importazione di 63 000 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 a dazio zero. Tale contingente è stato incluso nell’elenco concernente le Comunità europee di cui all’articolo II, paragrafo 1, lettera a), del GATT 1994.

(3)

Nel quadro delle consultazioni con la Thailandia ai sensi dell’articolo XXIII del GATT, è stato convenuto di aprire un contingente d’importazione annuale di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 con una riduzione di 28 EUR/t del dazio all’importazione.

(4)

La decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (5) prevede l’apertura di un nuovo contingente d’importazione annuo globale di 13 500 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice CN 1006 30 a dazio zero, mentre il contingente d’importazione annuo globale di rotture di riso del codice CN 1006 40 00, è portato a 100 000 tonnellate.

(5)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (6), approvato con decisione 2006/324/CE del Consiglio (7), prevede l’aumento del contingente tariffario annuo globale a dazio zero di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 in ragione, rispettivamente, di 25 516 tonnellate di riso di qualsiasi origine e di 1 200 tonnellate di riso proveniente dalla Thailandia. Esso prevede anche l’apertura di un contingente tariffario addizionale annuo a dazio zero di 31 788 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 di qualsiasi origine, e inoltre l’apertura di nuovi contingenti con un dazio doganale del 15 %, applicabile senza distinzione di origine, rispettivamente per 7 tonnellate di risone del codice NC 1006 10 e 1 634 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20.

(6)

Gli impegni per i contingenti tariffari annuali di importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del presente regolamento prevedono che nella gestione di tali contingenti si tenga conto dei fornitori tradizionali.

(7)

Per evitare che le importazioni effettuate nell’ambito di tali contingenti perturbino la commercializzazione normale del riso di produzione dell’Unione, è opportuno scaglionarle nell’arco dell’anno in modo che possano essere meglio assorbite dal mercato dell’Unione.

(8)

Ai fini di una corretta gestione amministrativa dei contingenti e in particolare per garantire che le quantità stabilite non siano superate, dovrebbero essere stabilite modalità particolari per quanto concerne la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli. Tali modalità dovrebbero essere complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (8).

(9)

È necessario indicare che nel quadro del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (9) e del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (10).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il 1o gennaio di ogni anno sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali globali di importazione:

a)

63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero;

b)

1 634 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 con un dazio fissato al 15 % ad valorem;

c)

100 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, con una riduzione del 30,77 % del dazio stabilito all’articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (11);

d)

40 216 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero;

e)

31 788 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, a dazio zero.

I suddetti contingenti tariffari globali d’importazione sono ripartiti in contingenti tariffari d’importazione per paese d’origine e divisi in più sottoperiodi conformemente all’allegato I.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle quote di cui al primo comma si applicano i regolamenti (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

2.   Un contingente tariffario annuo di 7 tonnellate di risone del codice NC 1006 10, con dazio fissato al 15 % ad valorem, è aperto il 1o gennaio di ogni anno con il numero d’ordine 09.0083.

Tale contingente è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (12).

Articolo 2

Per le quantità per le quali non sono stati rilasciati titoli per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), a valere sul sottoperiodo del mese di settembre, possono essere chiesti titoli d’importazione, per tutti i paesi di origine previsti dal rispettivo contingente, a valere sul sottoperiodo del mese di ottobre, per tutte le origini previste dal contingente tariffario globale d’importazione.

Articolo 3

Le domande di titoli di importazione relative a riso e rotture di riso originario della Tailandia o a riso originario dell’Australia o degli Stati Uniti, nell’ambito delle quantità previste all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), devono essere accompagnate dall’originale del titolo di esportazione, conforme agli allegati II, III e IV, rilasciato dall’organismo competente di tali paesi ivi indicato.

Per quanto riguarda le parti 7, 8 e 9 dell’allegato II, le indicazioni sono facoltative.

Articolo 4

1.   Le domande di titolo sono presentate nei primi dieci giorni lavorativi del primo mese di ciascun sottoperiodo.

2.   In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione per i titoli d’importazione è fissato a:

46 EUR/t per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d),

5 EUR/t per i contingenti di cui all’all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) ed e).

3.   Nella casella 8 della domanda di titolo d’importazione e del titolo stesso è indicato il paese di origine ed è contrassegnata con una crocetta la dicitura «sì».

I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

4.   I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:

a)

nel caso del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), una delle diciture elencate nell’allegato V;

b)

nel caso del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), una delle diciture elencate nell’allegato VI;

c)

nel caso del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), una delle diciture elencate nell’allegato VII;

d)

nel caso del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), una delle diciture riportate nell’allegato VIII;

e)

nel caso del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), una delle diciture elencate nell’allegato IX.

5.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i contingenti tariffari oggetto delle domande di titoli d’importazione di cui all’articolo 3, primo comma, del presente regolamento, i richiedenti possono presentare più domande per uno stesso numero d’ordine di contingente per sottoperiodo contingentale d’importazione.

Articolo 5

Il coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è fissato dalla Commissione entro un termine di dieci giorni a decorrere dall’ultimo giorno del termine per la comunicazione di cui all’articolo 8, lettera a), del presente regolamento. Nella stessa occasione, la Commissione fissa anche i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo e, se necessario, per il sottoperiodo complementare del mese di ottobre.

Se dal coefficiente di attribuzione di cui al primo comma risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l’aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.

Se, in seguito all’applicazione del secondo comma, il quantitativo per il quale deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall’operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.

Articolo 6

Entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione che fissa i quantitativi disponibili, di cui all’articolo 5, i titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall’applicazione dell’articolo 5.

Articolo 7

1.   Non si applica l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del primo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008.

2.   I benefici in termini di dazi doganali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non sono applicabili alle quantità importate nel quadro della tolleranza di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008.

3.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione e in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, i titoli d’importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al termine del terzo mese successivo.

4.   Nel quadro dei contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, l’immissione in libera pratica dei prodotti all’interno dell’Unione è subordinata alla presentazione di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti dei paesi interessati conformemente all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il certificato d’origine non è tuttavia richiesto per le parti dei suddetti contingenti relative ai paesi per i quali è richiesto un titolo di esportazione ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, o per quelle la cui origine è descritta come «Tutti i paesi».

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

a)

entro il secondo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo alle ore 18:00 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d’importazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d’origine dei quantitativi su cui vertono le domande, precisando il numero del titolo d’importazione nonché quello del titolo di esportazione, se quest’ultimo è richiesto;

b)

entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d’importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d’origine dei quantitativi per i quali i titoli d’importazione sono stati rilasciati, precisando il numero del titolo d’importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate conformemente all’articolo 5, terzo comma del presente regolamento;

c)

entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d’origine, precisando il tipo di imballaggio se si tratta di confezioni di peso pari o inferiore a 5 kg. Se nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica nel corso del periodo in questione viene trasmessa una comunicazione negativa.

Articolo 9

1.   La Commissione sorveglia le quantità di beni importati ai sensi del presente regolamento, in particolare al fine di stabilire:

a)

in che misura i flussi di scambi tradizionali, in termini di volume e di presentazione, verso l’Unione si sono significativamente modificati; e

b)

se vi sono sovvenzioni incrociate fra le esportazioni che beneficiano direttamente del presente regolamento e esportazioni soggette al dazio ordinario.

2.   Qualora ricorra una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, in particolare qualora le importazioni di riso in confezioni di cinque chilogrammi o meno eccedano la quantità di 33 428 tonnellate, e comunque ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se necessario, da opportune proposte per evitare perturbazioni nel settore unionale del riso.

3.   Le quantità importate in confezioni del tipo indicato al paragrafo 2 e immesse in libera pratica sono annotate sul rispettivo titolo d’importazione, conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 376/2008.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 327/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XI.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(3)  GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5.

(4)  Cfr. allegato X.

(5)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 24.

(6)  GU L 120 del 5.5.2006, pag. 19.

(7)  GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17.

(8)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(9)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(10)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(11)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(12)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Contingenti e sottoperiodi previsti a partire dal 2007

a)

Contingente di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Sottoperiodi (quantità in tonnellate)

Gennaio

Aprile

Luglio

Settembre

Ottobre

Stati Uniti

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Thailandia

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Australia

1 019

09.4129

0

1 019

 

Altre origini

1 805

09.4130

0

1 805

 

Tutti i paesi

 

09.4138

 

 

 

 

 (1)

Totale

63 000

20 408

27 548

15 044

 

b)

Contingente di 1 634 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Sottoperiodi (quantità in tonnellate)

Gennaio

Luglio

Ottobre

Tutti i paesi

1 634

09.4148

1 634

 (2)

Totale

1 634

1 634

 

c)

Contingente di 100 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Sottoperiodi (quantità in tonnellate)

Gennaio

Luglio

Thailandia

52 000

09.4149

36 400

15 600

Australia

16 000

09.4150

8 000

8 000

Guyana

11 000

09.4152

5 500

5 500

Stati Uniti

9 000

09.4153

4 500

4 500

Altre origini

12 000

09.4154

6 000

6 000

Totale

100 000

60 400

39 600

d)

Contingente di 40 216 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Sottoperiodi (quantità in tonnellate)

Gennaio

Luglio

Settembre

Thailandia

5 513

09.4112

5 513

Stati Uniti

2 388

09.4116

2 388

India

1 769

09.4117

1 769

Pakistan

1 595

09.4118

1 595

Altre origini

3 435

09.4119

3 435

Tutti i paesi

25 516

09.4166

8 505

17 011

Totale

40 216

23 205

17 011

e)

Contingente di 31 788 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e):

Origine

Quantità in tonnellate

Numero d’ordine

Sottoperiodi (quantità in tonnellate)

Settembre

Ottobre

Tutti i paesi

31 788

09.4168

31 788

 (3)

Totale

31 788

31 788

 


(1)  Saldo dei quantitativi non utilizzati dei sottoperiodi precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.

(2)  Saldo dei quantitativi non utilizzati dei sottoperiodi precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.

(3)  Saldo dei quantitativi non utilizzati dei sottoperiodi precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.


ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a)

:

in bulgaro

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕC) № 1273/2011)

:

in spagnolo

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

:

in ceco

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

in danese

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

:

in tedesco

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

:

in estone

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (määrus (EL) nr 1273/2011)

:

in greco

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011]

:

in inglese

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

:

in francese

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

:

in italiano

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

:

in lettone

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011)

:

in lituano

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skiltyse (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

:

in ungherese

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

:

in maltese

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

in olandese

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

in polacco

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

:

in portoghese

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

:

in rumeno

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

:

in slovacco

:

Oslobodenie od cla po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

:

in sloveno

:

Oprostitev carin do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

:

in finlandese

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

:

in svedese

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011).


ALLEGATO VI

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

:

in bulgaro

:

Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕC) № 1273/2011)

:

in spagnolo

:

Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

:

in ceco

:

Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

in danese

:

Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

:

in tedesco

:

Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

:

in estone

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EL) nr 1273/2011)

:

in greco

:

Δασμός με όριο 15 % κατ’ αξία μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011)

:

in inglese

:

Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

:

in francese

:

droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

:

in italiano

:

Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

:

in lettone

:

Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs licences (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011) 17. un 18. ailē

:

in lituano

:

Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

:

in ungherese

:

15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

:

in maltese

:

Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indikata fil-kaxxi 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

in olandese

:

Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

in polacco

:

Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

:

in portoghese

:

Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

:

in rumeno

:

Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

:

in slovacco

:

Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

:

in sloveno

:

Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

:

in finlandese

:

Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

:

in svedese

:

Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011)


ALLEGATO VII

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c)

:

in bulgaro

:

Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 140 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

:

in spagnolo

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 140 del Reglamento (CE) no 1234/2007, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

:

in ceco

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 140 nařízení (ES) č. 1234/2007 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

in danese

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 140 i forordning (EF) nr. 1234/2007, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

:

in tedesco

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 140 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

:

in estone

:

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 140 kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EL) nr 1273/2011)

:

in greco

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011]

:

in inglese

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 140 of Regulation (EC) No 1234/2007 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

:

in francese

:

droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 140 du règlement (CE) no 1234/2007 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

:

in italiano

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

:

in lettone

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 140. pantā, līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011)

:

in lituano

:

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 140 straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skiltyse (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

:

in ungherese

:

Az 1234/2007/EK rendelet 140. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

:

in maltese

:

Dazju mnaqqas ta’ 30,77 % tad-dazju fiss fl-Artikolu 140 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

in olandese

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 140 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

in polacco

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 140 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

:

in portoghese

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 140.o do Regulamento (CE) n.o 1234/2007 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

:

in rumeno

:

Drept redus cu 30,77 % din dreptul stabilit de articolul 140 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

:

in slovacco

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 140 nariadenia (ES) č. 1234/2007 až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

:

in sloveno

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 140 Uredbe (ES) št. 1234/2007 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

:

in finlandese

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1234/2007 140 artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

:

in svedese

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 140 i förordning (EG) nr 1234/2007 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011).


ALLEGATO VIII

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera d)

:

in bulgaro

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (член 1, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

:

in spagnolo

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, artículo 1, apartado 1, letra d)]

:

in ceco

:

Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

in danese

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, artikel 1, stk. 1, litra d))

:

in tedesco

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

:

in estone

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EL) nr 1273/2011) artikli 1 lõike 1 punkt d)

:

in greco

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

:

in inglese

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011, Article 1(1)(d)),

:

in francese

:

exemption du droit de douane jusquùà la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, article 1er, paragraphe 1, point d)]

:

in italiano

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

:

in lettone

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

:

in lituano

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

:

in ungherese

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

:

in maltese

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

in olandese

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

in polacco

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1273/2011)

:

in portoghese

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

in rumeno

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, articolul 1 alineatul (1) litera (d)]

:

in slovacco

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (článok 1 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011)

:

in sloveno

:

Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (EU) št. 1273/2011)

:

in finlandese

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

:

in svedese

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, artikel 1.1 d).


ALLEGATO IX

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera e)

:

in bulgaro

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (член 1, параграф 1, буква д) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

:

in spagnolo

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, artículo 1, apartado 1, letra e)]

:

in ceco

:

Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

in danese

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, artikel 1, stk. 1, litra e))

:

in tedesco

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

:

in estone

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EL) nr 1273/2011) artikli 1 lõike 1 punkt e)

:

in greco

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

:

in inglese

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011, Article 1(1)(e))

:

in francese

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, article 1er, paragraphe 1, point e)]

:

in italiano

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

:

in lettone

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

:

in lituano

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011, 1 straipsnio 1 dalies e punktas)

:

in ungherese

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig ([1273/2011/EU] végrehajtási rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

:

in maltese

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

in olandese

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

in polacco

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011, art. 1 ust. 1 lit. e))

:

in portoghese

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

in rumeno

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, articolul 1 alineatul (1) litera (e)]

:

in slovacco

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (článok 1 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011)

:

in sloveno

:

Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(e) Uredbe (EU) št. 1273/2011)

:

in finlandese

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan e alakohta)

:

in svedese

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, artikel 1.1 e).


ALLEGATO X

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione

(GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5).

 

Regolamento (CE) n. 648/98 della Commissione

(GU L 88 del 24.3.1998, pag. 3).

 

Regolamento (CE) n. 2458/2001 della Commissione

(GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10).

 

Regolamento (CE) n. 1950/2005 della Commissione

(GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).

limitatamente all’articolo 7

Regolamento (CE) n. 2152/2005 della Commissione

(GU L 342 del 24.12.2005, pag. 30).

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 965/2006 della Commissione

(GU L 176 del 30.6.2006, pag. 12).

 

Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione

(GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

limitatamente all’articolo 9

Regolamento (CE) n. 2019/2006 della Commissione

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CE) n. 488/2007 della Commissione

(GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 13).

limitatamente alle versioni danese, finlandese e svedese

Regolamento (CE) n. 1538/2007 della Commissione

(GU L 337 del 21.12.2007, pag. 49).

 


ALLEGATO XI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 327/98

Presente regolamento

Articoli 1-6

Articoli 1-6

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo e secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articoli 9, paragrafi 2 e 3

Articoli 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato I

Allegato XI

Allegato IX

Allegato X

Allegato XI


8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1274/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare gli articoli 28 e 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 (2) della Commissione ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione. L'ultimo è stato il regolamento (UE) n. 915/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2011, il 2012 e il 2013 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (3).

(2)

Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Considerando la notevole evoluzione dell'utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, è opportuno controllare a cicli triennali gli antiparassitari in tali prodotti alimentari per consentire la valutazione dell'esposizione dei consumatori e dell'applicazione della normativa dell'Unione.

(3)

Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, si può calcolare che l’esame di 642 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari oltre il limite di determinazione (LOD), a condizione che almeno l’1 % dei prodotti contenga residui in misura superiore a tale limite. La raccolta di tali campioni va ripartita tra gli Stati membri a seconda della popolazione, con un minimo di 12 campioni all'anno per ogni prodotto.

(4)

Dai risultati analitici del programma ufficiale di controllo dell'UE 2009 (4) si evince che alcuni antiparassitari sono, più che in passato, comunemente presenti sui prodotti agricoli, il che indica mutamenti nell'impiego di tali antiparassitari. Questi antiparassitari dovrebbero essere inclusi nel programma di controllo in aggiunta a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 915/2010, di modo che la gamma di antiparassitari coperta dal programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati.

(5)

L'analisi di alcuni antiparassitari, in particolare di quelli aggiunti al programma di controllo a seguito del presente regolamento o di quelli con una definizione molto difficile del residuo, dovrebbe essere facoltativa nel 2012, in modo da consentire ai laboratori ufficiali, ove non lo avessero ancora fatto, di convalidare i metodi richiesti per l'analisi dei antiparassitari in questione.

(6)

Se la definizione del residuo di un antiparassitario include altre sostanze attive, metaboliti o prodotti di degradazione, i metaboliti vanno dichiarati separatamente.

(7)

Le linee guida sulle «Procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi» sono pubblicate nel sito Internet della Commissione (5). A determinate condizioni è opportuno consentire agli Stati membri di utilizzare metodi di screening qualitativi.

(8)

Gli Stati membri, la Commissione e l'EFSA si sono accordati su misure di applicazione, quali la Standard Sample Description (SSD) (6), per la trasmissione dei risultati dell'analisi dei residui degli antiparassitari, conseguente all'invio di informazioni da parte degli Stati membri.

(9)

Per le procedure di campionamento occorre applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (7) che integra i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(10)

È necessario valutare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti per lattanti stabiliti dall'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (8) e dall'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (9) tenendo conto unicamente delle definizioni di residui che figurano nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

Non appena sia disponibile una metodologia, occorre inoltre valutare i possibili effetti aggregati, cumulativi e sinergici degli antiparassitari. Tale valutazione va iniziata con alcuni organofosfati, carbammati, triazoli e piretroidi indicati nell'allegato I.

(12)

Quanto alle metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono soddisfare gli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongano dei metodi richiesti convalidati.

(13)

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.

(14)

Onde evitare qualsiasi confusione dovuta a una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, il regolamento (UE) n. 915/2010 va abrogato nell'interesse della certezza del diritto. È tuttavia opportuno che continui ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2011.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014, i campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto figura all'allegato II.

Articolo 2

1.   Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto su base casuale.

La procedura di campionamento, compreso il numero delle unità, è conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE.

2.   I campioni sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005. Ove quest'ultimo non preveda alcuna definizione esplicita del residuo per un dato antiparassitario, si applica la definizione del residuo di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri forniscono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2012, 2013 e 2014 rispettivamente entro il 31 agosto 2013, 2014 e 2015. I risultati vanno trasmessi conformemente alla Standard Sample Description (SSD), di cui all'allegato III.

2.   Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati dell'analisi conformemente alla definizione giuridica del residuo. I risultati di ciascuno dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo vanno forniti separatamente, qualora siano misurati individualmente.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 915/2010 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2011.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

(3)  GU L 269 del 13.10.2010, pag. 8.

(4)  The 2009 European Union Report on Pesticide Residues in Food. EFSA Journal 2011; 9(11):2430 [529 pagg.].sul sito: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/2009_eu_report_ppesticide_residues_food_en.pdf.

(5)  Documento SANCO/10684/2009 dell'1.1.2010: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf.

(6)  Orientamenti generali sull'SSD per la raccolta completa di dati dell'EFSA disponibili nell'EFSA journal 2010; 8(1):1457 [54 pp.] at http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm

(7)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(8)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(9)  GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.


ALLEGATO I

Parte A:

Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale

 

2012

2013

2014

Osservazioni

2,4-D

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (8)

Definizione del residuo: somma di 2,4-D e dei suoi esteri, espressi in 2,4-D.

Acido libero 2,4-D da analizzare nel 2012 nelle melanzane, nei cavolfiori e nell'uva da tavola; nel 2013 nelle albicocche e nell'uva da tavola e nel 2014 nelle arance/mandarini. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

2-Fenilfenol compresi i suoi sali, come il sale sodico)

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Abamectina

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (8)

Definizione del residuo: somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a.

Isomero delta-8,9 di avermectina B1a da analizzare su base volontaria nel 2012.

Acefato

 (2)

 (3)

 (1)

 

Acetamiprid

 (2)

 (3)

 (1)

 

Acrinatrin

 (2)

 (3)

 (1)

 

Aldicarb

 (2)

 (3)

 (1)

 

Amitraz

 (2)

 (3)

 (1)

Definizione del residuo: amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz.

Da analizzare nel 2012 nei peperoni dolci; nel 2013 nelle mele e nei pomodori e nel 2014 nelle pere. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

Accettabile se l'amitraz (precursore) e i suoi metaboliti riducibili a un metodo multiresiduo 2,4 –dimetilformanilide (DMF) e N-(2,4 –dimetilfenil)-N′-metilformammide (DMPF) sono individuati e dichiarati separatamente.

Amitrolo

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)

Azinfos-metile

 (2)

 (3)

 (1)

 

Azossistrobina

 (2)

 (3)

 (1)

 

Benfuracarb

 (2)

 (3)

 (1)

Degradazione rapida e completa a carbofurano e 3-idrossi-carbofurano. Composto precursore (benfuracarb) da analizzare su base volontaria.

Bifentrin

 (2)

 (3)

 (1)

 

Bifenil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Bitertanolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Boscalid

 (2)

 (3)

 (1)

 

Ione bromuro

 (2)

 (3)

 (1)

Da analizzare nel 2012 soltanto nei peperoni dolci; nel 2013 nella lattuga e nel 2014 nel riso. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

Bromopropilato

 (2)

 (3)

 (1)

 

Bromuconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)

Bupirimato

 (2)

 (3)

 (1)

 

Buprofezin

 (2)

 (3)

 (1)

 

Captano

 (2)

 (3)

 (1)

La definizione specifica del residuo della somma di captano e di folpet si applicherà alle pomacee, alle fragole, ai lamponi, al ribes, ai pomodori e ai fagioli. Per i restanti prodotti la definizione del residuo comprende soltanto il captano.

Come convenuto nell'SSD, il captano e il folpet vanno dichiarati sia individualmente che sommati.

Carbaril

 (2)

 (3)

 (1)

 

Carbendazim

 (2)

 (3)

 (1)

 

Carbofuran

 (2)

 (3)

 (1)

 

Carbosulfan

 (2)

 (3)

 (1)

Degradazione rapida e rilevante a carbofurano e 3-idrossi-carbofurano. Composto precursore (carbosulfan) da analizzare su base volontaria.

Chlorantraniliprole

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Clorfenapir

 (2)

 (3)

 (1)

 

Clorfenvinfos

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)

Clormequat

 (2)

 (3)

 (1)

Sarà analizzato nel 2012 nelle melanzane, nelle uve da tavola e nel frumento, nel 2013 nella segala/avena, nei pomodori e nelle uve da tavola e nel 2014 nelle carote, nelle pere, nel riso e nella farina di frumento. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

Clorotalonil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Clorprofam

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (8)

Definizione del residuo: clorprofam e 3-cloroanilina, espressi in clorprofam.

Per le patate (elencate per il 2014) la definizione del residuo si limita al composto precursore.

Clorpirifos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Clorpirifos metile

 (2)

 (3)

 (1)

 

Clofentezina

 (2)

 (3)

 (1)

Da non analizzare nei cereali.

Clotianidin

 (2)

 (3)

 (1)

 

Ciflutrin

 (2)

 (3)

 (1)

 

Cimoxanil

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Cipermetrina

 (2)

 (3)

 (1)

 

Ciproconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Ciprodinil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Ciromazina

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Deltametrina (cis-deltametrina)

 (2)

 (3)

 (1)

 

Diazinone

 (2)

 (3)

 (1)

 

Diclofluanide

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)  (8)

La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore. Il metabolita DMSA (N,N-Dimetil-N-fenilsulfamide) va monitorato e dichiarato purché il metodo sia convalidato.

Diclorvos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Dicloran

 (2)

 (3)

 (1)

 

Dicofol

 (2)

 (3)

 (1)

Da non analizzare nei cereali.

Dicrotofos

 (2)

 (3)

 (1)

La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore.

Sarà analizzato nel 2012 nelle melanzane e nei cavolfiori e nei 2014 nei fagioli. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

Dietofencarb

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Difenoconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Diflubenzurone

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Dimetoato

 (2)

 (3)

 (1)

Definizione del residuo: somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato. Come convenuto nell'SSD, il dimetoato e l'ometoato vanno dichiarati sia individualmente che sommati.

Dimetomorf

 (2)

 (3)

 (1)

Da non analizzare nei cereali.

Diniconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Difenilammina

 (2)

 (3)

 (1)

 

Dithianon

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Ditiocarbammati

 (2)

 (3)

 (1)

Definizione del residuo: ditiocarbammati, espressi in CS2, ivi inclusi maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram.

Sarà analizzato in tutti i prodotti elencati, ad eccezione del succo d'arancia e dell'olio d'oliva.

Dodina

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Endosulfan

 (2)

 (3)

 (1)

 

EPN

 (2)

 (3)

 (1)

 

Epossiconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Etefon

 (2)

 (3)

 (1)

Sarà analizzato nel 2012 nel succo d'arancia, nei peperoni dolci, nel frumento e nelle uve da tavola, nel 2013 nelle mele, nella segala/avena, nei pomodori e nelle uve da tavola e nel 2014 nelle arance/mandarini, nel riso e nella farina di frumento. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

Etion

 (2)

 (3)

 (1)

 

Etirimol

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Da non analizzare nei cereali.

Etofenprox

 (2)

 (3)

 (1)

 

Etoprofos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Famoxadone

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Fenamifos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fenamidone

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fenarimol

 (2)

 (3)

 (1)

Da non analizzare nei cereali.

Fenazaquin

 (2)

 (3)

 (1)

Da non analizzare nei cereali.

Fenbuconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fenbutatin ossido

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (8)

Sarà analizzato nel 2012 nelle melanzane, nei peperoni dolci e nelle uve da tavola, nel 2013 nelle mele e nei pomodori e nel 2014 nelle arance/mandarini e nelle pere. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

Fenexamid

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fenitrotion

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fenoxicarb

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fenpropatrin

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fenpropimorf

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fenpirossimato

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Fention

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)

Fenvalerate/Esfenvalerate (somma)

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fipronil

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (8)

Definizione del residuo: somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressi in fipronil.

Fluazifop

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (8)

Definizione del residuo: Fluazifop-P-butile [fluazifop acido (libero e coniugato)].

L'acido libero fluazifop e l'estere di butile saranno analizzati nel 2012 nei cavolfiori, nei piselli e nei peperoni dolci, nel 2013 nei cavoli cappucci e nelle fragole e nel 2014 nei fagioli, nelle carote, nelle patate e negli spinaci. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

Fludioxonil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Flufenoxuron

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fluopyram

 

 (3)

 (1)

Nota (7)

Fluquinconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)

Flusilazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Flutriafol

 (2)

 (3)

 (1)

 

Folpet

 (2)

 (3)

 (1)

La definizione specifica del residuo della somma di captano e di folpet si applicherà alle pomacee, alle fragole, ai lamponi, al ribes, ai pomodori e ai fagioli. Per i restanti prodotti la definizione del residuo comprende soltanto il folpet.

Come convenuto nell'SSD, il folpet e il captano vanno dichiarati sia individualmente che sommati.

Formentanato

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)

Definizione del residuo: somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato.

Formotion

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Fostiazato

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)

Glifosate

 (2)

 (3)

 (1)

Sarà analizzato nel 2012 nel frumento, nel 2013 nella segala/avena e nel 2014 nella farina di frumento. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

Alossifop incluso alossifop-R

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (8)

Definizione del residuo: estere metilico di alossifop-R, alossifop-R e coniugati di alossifop-R, espressi in alossifop-R.

L'acido libero alossifop sarà analizzato nel 2012 nei cavolfiori e nei piselli, nel 2013 nei cavoli cappucci e nelle fragole e nel 2014 nei fagioli (con baccello), nelle carote, nelle patate e negli spinaci. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

Esaconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Exitiazox

 (2)

 (3)

 (1)

Da non analizzare nei cereali.

Imazalil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Imidacloprid

 (2)

 (3)

 (1)

 

Indoxacarb

 (2)

 (3)

 (1)

 

Iprodione

 (2)

 (3)

 (1)

 

Iprovalicarb

 (2)

 (3)

 (1)

 

Isocarbophos

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7). La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore.

Isofenphos-metile

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Isoprocarb

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Kresoxim-metile

 (2)

 (3)

 (1)

 

Lambda-cialotrina

 (2)

 (3)

 (1)

 

Linuron

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)

Lufenuron

 (2)

 (3)

 (1)

 

Malation

 (2)

 (3)

 (1)

 

Mandipropamid

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Mepanipirim

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (8)

Definizione del residuo: mepanipirim e il relativo metabolita (2-anilino-4-2-idrossipropil)-6-metilpirimidina) espressi in mepanipirim.

Mepiquat

 (2)

 (3)

 (1)

Sarà analizzato nel 2012 nel frumento, nel 2013 nella segala/avena e nei pomodori e nel 2014 nelle pere, nel riso e nella farina di frumento. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

Meptildinocap

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Definizione del residuo: somma di 2,4-DNOPC e 2,4-DNOP espressi in meptildinocap.

Metalaxil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Metconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Metamidofos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Metidation

 (2)

 (3)

 (1)

 

Metiocarb

 (2)

 (3)

 (1)

 

Metomil

 (2)

 (3)

 (1)

Come convenuto nell'SSD, il metonil e il tiodicarb vanno dichiarati sia individualmente che sommati.

Metossicloro

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)

Metossifenozide

 (2)

 (3)

 (1)

 

Metobromuron

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore.

Monocrotofos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Miclobutanil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Nitenpyram

 (2)

 (3)

 (1)

Sarà analizzato nel 2012 nei peperoni dolci, in 2013 nelle pesche e nel 2014 nei cetrioli e nei fagioli (con baccello). Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore.

Oxadixil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Oxamil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Ossidemeton-metile

 (2)

 (3)

 (1)

 

Paclobutrazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Paratione

 (2)

 (3)

 (1)

 

Paration-metile

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)

Penconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Pencicuron

 (2)

 (3)

 (1)

 

Pendimetalin

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fentoato

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fosalone

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fosmet

 (2)

 (3)

 (1)

 

Foxim

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)

Pirimicarb

 (2)

 (3)

 (1)

 

Pirimifosmetile

 (2)

 (3)

 (1)

 

Procloraz

 (2)

 (3)

 (1)

Definizione del residuo: somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz.

Procimidone

 (2)

 (3)

 (1)

 

Profenofos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Propamocarb

 (2)

 (3)

 (1)

Sarà analizzato nel 2012 nelle melanzane, nei cavolfiori e nei peperoni dolci, nel 2013 nelle mele, nei cavoli cappucci, nella lattuga, nelle uve da tavola e nei pomodori, e nel 2014 nei fagioli, nelle carote, nei cetrioli, nelle arance/clementine, nelle patate e nelle fragole. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

Propargite

 (2)

 (3)

 (1)

 

Propiconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Propoxur

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Propizamide

 (2)

 (3)

 (1)

 

Protioconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (9)

Definizione del residuo: protioconazolo-destio.

Protiofos

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore.

Pimetrozina

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Da analizzare nel 2012 su base volontaria (con particolare attenzione alle melanzane e ai peperoni dolci). Nel 2013 sarà analizzata nei cavoli cappucci, nella lattuga, nelle fragole e nei pomodori e nel 2014 nei cetrioli. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.

Pyraclostrobin

 (2)

 (3)

 (1)

 

Piretrine

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (8)

Piridaben

 (2)

 (3)

 (1)

 

Pirimetanil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Piriprossifen

 (2)

 (3)

 (1)

 

Quinoxifen

 (2)

 (3)

 (1)

 

Rotenone

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Spinosad

 (2)

 (3)

 (1)

 

Spirodiclofen

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Spiromesifen

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Spiroxamina

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tau-fluvalinato

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tebuconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tebufenozide

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tebufenpirad

 (2)

 (3)

 (1)

Da non analizzare nei cereali.

Teflubenzurone

 (2)

 (3)

 (1)

 

Teflutrin

 (2)

 (3)

 (1)

 

Terbutilazina

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Tetraconazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tetradifon

 (2)

 (3)

 (1)

Da non analizzare nei cereali.

Tetrametrina

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore.

Tiabendazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tiacloprid

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tiametoxam

 (2)

 (3)

 (1)

Definizione del residuo: somma di tiametoxam e clotianidin, espressi in tiametoxam.

Come convenuto nell'SSD, il tiametoxam e clotianidin vanno dichiarati sia individualmente che sommati.

Tiofanato metile

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tolclofos metile

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tolilfluanide

 (2)

 (3)

 (1)

Da non analizzare nei cereali.

Triadimefon e triadimenol

 (2)

 (3)

 (1)

Definizione del residuo: somma di triadimefon e triadimenol.

Come convenuto nell'SSD, entrambi vanno dichiarati sia individualmente che sommati.

Triazofos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Triclorfon

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (7)

Triflossistrobina

 (2)

 (3)

 (1)

 

Triflumuron

 (2)

 (3)

 (1)

 

Trifluralin

 (2)

 (3)

 (1)

 

Triticonazolo

 (2)

 (3)

 (1)

 

Vinclozolin

 (2)

 (3)

 (1)

Nota (8)

Da non analizzare nei cereali.

Definizione del residuo: somma di vinclozolin e tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in vinclozolin.

Zoxamide

 (2)

 (3)

 (1)

 


Parte B:

Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale

 

2012

2013

2014

Osservazioni

Aldrin e dieldrin

 (4)

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: aldrin e dieldrin combinati, espressi in dieldrin.

Azinfos-etile

 (4)

 (5)

 (6)

 

Bifentrin

 (4)

 (5)

 (6)

 

Bixafen

 (4)

 (5)

 (6)

Nota (7)

Da analizzare su base volontaria nelle uova (2012), nel latte e nella carne suina (2013).

Boscalid

 (4)

 (5)

 (6)

Nota (7)

Definizione del residuo: Somma di boscalid e M 510F01 inclusi relativi coniugati espressi in boscalid.

Il precursore boscalid da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).

Carbendazim e tiofanato metile espressi in carbendazim

 

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: carbendazim e tiofanato metile espressi in carbendazim.

Il carbendazim da analizzare su base volontaria dal 2013 in poi.

Clordano

 (4)

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: somma degli isomeri cis- e trans- e ossiclordano, espressi in clordano.

Clormequat

 

 (5)

 (6)

Da analizzare su base volontaria nel latte vaccino dal 2013 in poi.

Clorobenzilato

 (4)

 (5)

 (6)

Nota (7)

Clorprofam

 (4)

 (5)

 (6)

Nota (7)

Definizione del residuo: Clorprofam e 4′- 4′-idrossiclorprofam-O-acido sulfonico (4-HSA), espresso in clorprofam.

Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).

Clorpirifos

 (4)

 (5)

 (6)

 

Clorpirifos metile

 (4)

 (5)

 (6)

 

Clopiralid

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Ciflutrin

 (4)

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: ciflutrin, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri) (F).

Cipermetrina

 (4)

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: cipermetrina, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri).

Ciproconazolo

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Da analizzare su base volontaria nel 2014.

DDT

 (4)

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: somma di p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE e p,p′-DDD (TDE) espressi in DDT (F).

Deltametrina

 (4)

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: cis-deltametrina.

Diazinone

 (4)

 (5)

 (6)

 

Dicamba

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Da analizzare su base volontaria nel 2014.

Diclorprop-P incl. diclorprop-P

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Da analizzare su base volontaria nel 2014.

Endosulfan

 (4)

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: somma degli isomeri alfa- e beta- e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan.

Endrin

 (4)

 (5)

 (6)

 

Epossiconazolo

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Da analizzare su base volontaria nel 2014.

Etofenprox

 (4)

 (5)

 (6)

Nota (7)

Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).

Famoxadone

 (4)

 (5)

 (6)

Nota (7)

Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).

Fenpropidin

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Definizione del residuo: somma di fenpropidin e CGA289267 espressi in fenpropidin.

Da analizzare su base volontaria nel 2014.

Fenpropimorf

 

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: acido carbossilico fenpropimorf (BF 421-2) espresso in fenpropimorf.

Da analizzare su base volontaria nella carne suina nel 2013.

Fention

 (4)

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: somma di fention, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressi in composto precursore (F).

Fenvalerate/Esfenvalerate

 (4)

 (5)

 (6)

 

Fluazifop

 

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: fluazifop-P-butile [fluazifop acido (libero e coniugato)].

Da analizzare su base volontaria nel latte nel 2013.

Fluquinconazolo

 (4)

 (5)

 (6)

Nota (7)

Da analizzare su base volontaria nel burro nel 2012.

Fluopyram

 

 (5)

 (6)

Nota (7)

Flurossipir

 

 

 (6)

 

Flusilazolo

 

 (5)

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012).

Definizione del residuo: somma del flusilazolo e del suo metabolita IN-F7321 [bis-(4-fluorofenil)metil]silanolo) espressa in flusilazolo (F).

Da analizzare su base volontaria nella carne suina nel 2013.

Glufosinato-ammonio

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Definizione del residuo: somma del glufosinato, suoi sali, MPP e NAG espressi in equivalenti di glufosinato.

Da analizzare su base volontaria nel 2014.

Glifosate

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Da analizzare su base volontaria nel 2014.

Aloxifop

 (4)

 (5)

 (6)

Nota (7)

Definizione del residuo: alossifop-R e coniugati di alossifop-R, espressi in alossifop-R (F).

Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).

Eptacloro

 (4)

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: somma di eptacloro ed eptacloro epossido, espressi in eptacloro.

Esaclorobenzene

 (4)

 (5)

 (6)

 

Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa

 (4)

 (5)

 (6)

 

Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta

 (4)

 (5)

 (6)

 

Esaclorocicloesano (HCH) isomero gamma) (lindano) (F)

 (4)

 (5)

 (6)

 

Indoxacarb

 (4)

 (5)

 (6)

Nota (7)

Definizione del residuo: indoxacarb quale somma degli isomeri S e R.

Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).

Iossinilo

 

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: somma di iossinilo, suoi sali e suoi esteri, espressi in iossinilo (F).

Da analizzare su base volontaria nella carne suina nel 2013.

Idrazide maleica

 (4)

 (5)

 (6)

Nota (7)

Per il latte e i prodotti lattiero-caseari la definizione del residuo è: idrazide maleica e suoi coniugati espressi in idrazide maleica.

Da analizzare su base volontaria nel latte vaccino nel 2013.

Da analizzare su base volontaria nelle uova nel 2012.

Mepiquat

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Da analizzare su base volontaria nel 2014.

Metaflumizone

 (4)

 (5)

 (6)

Nota (7)

Definizione del residuo: somma degli isomeri E- e Z-.

Da analizzare su base volontaria nelle uova nel 2012.

Metazaclor

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Definizione del residuo: metazaclor, inclusi i prodotti di degradazione e di reazione, che possono essere determinati come 2,6-dimetilanilina, calcolati in totale come metazaclor.

Metidation

 (4)

 (5)

 (6)

 

Metossicloro

 (4)

 (5)

 (6)

 

Paratione

 (4)

 (5)

 (6)

 

Paration-metile

 (4)

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressi in paration-metile.

Permetrin

 (4)

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: somma di permetrina cis e trans.

Pirimifosmetile

 (4)

 (5)

 (6)

 

Procloraz

 

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz.

Da analizzare su base volontaria nella carne suina nel 2013.

Profenofos

 (4)

 (5)

 (6)

 

Protioconazolo

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Definizione del residuo: protioconazolo-destio.

Pirazofos

 (4)

 (5)

 (6)

 

Piridato

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Definizione del residuo: somma del piridato e del suo prodotto dell’idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3-fenilpiridazina) e di coniugati idrolizzabili di CL 9673, espressa in piridato.

Resmetrina

 (4)

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: somma di isomeri (F).

Spinosad

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Definizione del residuo: somma di spinosin A e spinosin D, espressi in spinosad (F).

Spiroxamina

 

 (5)

 (6)

Definizione del residuo: acido carbossilico spiroxamina espresso in spiroxamina.

Da analizzare su base volontaria nel latte nel 2013.

Tau-fluvalinato

 (4)

 (5)

 (6)

Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).

Tebuconazolo

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Da analizzare su base volontaria nel 2014.

Tetraconazolo

 (4)

 (5)

 (6)

Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).

Tiacloprid

 

 

 (6)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Da analizzare su base volontaria nel 2014.

Topramezone

 

 

 (6)

Nota (7)

Non pertinente per i prodotti (2012/2013).

Definizione del residuo: BAS 670H.

Triazofos

 (4)

 (5)

 (6)

 


(1)  Fagioli con baccello (freschi o congelati), carote, cetrioli, arance o mandarini, pere, patate, riso, spinaci (freschi o congelati) e farina di frumento.

(2)  Melanzane, banane, cavolfiori o broccoli, uve da tavola, succo di arancia, piselli senza baccello (freschi o congelati), peperoni (dolci), frumento e olio d'oliva vergine (fattore di trasformazione dell'olio = 5, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta di olive).

(3)  Mele, cavoli cappucci, porri, lattuga, pomodori, pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili; segala o avena, fragole e uve da vino (rosso o bianco).

(4)  Burro, uova di gallina.

(5)  Latte vaccino, carne suina.

(6)  Carne di pollame, fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame).

(7)  Da analizzare su base volontaria nel 2012.

(8)  Sostanza con una definizione difficile dei residui. I laboratori ufficiali le analizzeranno per una definizione completa dei residui, a seconda delle risorse e della capacità e comunicheranno i risultati come convenuto nell'SSD.

(9)  Sostanze con risultati di scarso livello secondo il programma ufficiale di controllo 2009. Saranno analizzate dai laboratori ufficiali che dispongono del metodo richiesto già convalidato. Per i laboratori senza un metodo convalidato, nel 2012 e nel 2013 non è obbligatorio convalidare un metodo.


ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all'articolo 1

1)

Il numero dei campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e ad analizzare è fissato nella tabella di cui al punto 5.

2)

Oltre ai campioni prescritti a norma della tabella di cui al punto 5, ciascuno Stato membro nel 2012 preleva e analizza dieci campioni di alimenti per lattanti a base di cereali, trattati.

Oltre ai campioni prescritti a norma di detta tabella, ciascuno Stato membro nel 2013 preleva e analizza complessivamente dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

Oltre ai campioni prescritti a norma di detta tabella, ciascuno Stato membro nel 2014 preleva e analizza complessivamente dieci campioni di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

3)

Un campione per alimento, da prelevare e analizzare a norma della tabella di cui al punto 5, deve provenire, se del caso, da prodotti dell'agricoltura biologica.

4)

Gli Stati membri che ricorrono a metodi pluriresiduo possono applicare metodi di screening qualitativo fino al 15 % dei campioni da prelevare e analizzare a norma della tabella di cui al punto 5. Qualora uno Stato membro applichi metodi di screening qualitativo, i campioni rimanenti vanno analizzati con metodi pluriresiduo.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta abituale per quantificare i risultati.

5)

Numero di campioni per Stato membro

Stato membro

Campioni

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

NUMERO COMPLESSIVO MINIMO DI CAMPIONI: 642


(1)  Numero minimo dei campioni per metodiche monoresiduo.

(2)  Numero minimo dei campioni per metodiche pluriresiduo.


ALLEGATO III

1)

La «Standard Sample Description (SSD)» per prodotti alimentari e mangimi è il formato per l'indicazione dei risultati delle analisi sui residui di antiparassitari.

2)

LA SSD comprende un elenco di elementi standardizzati di dati che descrivono le caratteristiche dei campioni o i risultati analitici, ad esempio, paese di origine, prodotto, metodo analitico, limite di rilevamento, risultato, ecc.), la terminologia controllata e le norme di convalida per migliorare la qualità dei dati.

Tabella 1

Elenco degli elementi di dati della Standard Sample Description

Codice dell'elemento

Nome dell'elemento

Label dell'elemento

Tipo di dati (1)

Terminologia controllata

Descrizione

S.01

labSampCode

Codice del campione di laboratorio

xs:string (20)

 

Codice alfanumerico del campione analizzato

S.03

lang

Lingua

xs:string (2)

LANG

Lingua utilizzata per compilare i campi a testo integrale (ISO-639-1).

S.04

sampCountry

Paese di campionamento

xs:string (2)

COUNTRY

Paese dove è stato eseguito il campionamento. (ISO 3166-1-alfa-2).

S.06

origCountry

Paese di origine del prodotto

xs:string (2)

COUNTRY

Paese di origine del prodotto (codice del paese ISO 3166-1-alfa-2).

S.13

prodCode

Codice del prodotto

xs:string (20)

MATRIX

Prodotto alimentare analizzato descritto conformemente al catalogo MATRIX.

S.14

prodText

Descrizione a testo integrale del prodotto

xs:string (250)

 

Testo libero per descrivere dettagliatamente il prodotto campionato. Questo elemento diviene obbligatorio se il «codice del prodotto» è «XXXXXXA» (Non figurante nell'elenco).

S.15

prodProdMeth

Metodo di produzione

xs:string (5)

PRODMD

Codice che fornisce informazioni supplementari sul tipo di produzione dell'alimento sotto analisi.

S.17

prodTreat

Trattamento del prodotto

xs:string(5)

PRODTR

Utilizzato per descrivere i trattamenti o i processi del prodotto alimentare.

S.21

prodCom

Osservazione sul prodotto

xs:string (250)

 

Informazioni supplementari sul prodotto, in particolare dettagli, se disponibili, sulla preparazione casalinga.

S.28

sampY

Anno di campionamento

xs:decimal (4,0)

 

Anno di campionamento.

S.29

sampM

Mese di campionamento

xs:decimal (2,0)

 

Mese di campionamento. Se la misurazione è il risultato di un campionamento durante un lasso di tempo, questo campo dovrebbe indicare il mese in cui è stato raccolto il primo campione.

S.30

sampD

Giorno di campionamento

xs:decimal (2,0)

 

Giorno di campionamento. Se la misurazione è il risultato di un campionamento durante un lasso di tempo, questo campo dovrebbe indicare il giorno in cui è stato raccolto il primo campione.

S.31

progCode

Numero del programma

xs:string (20)

 

Codice unico di identificazione del programma o del progetto per il quale è stato prelevato il campione analizzato.

S.32

progLegalRef

Riferimento normativo del programma

xs:string (100)

 

Riferimento alla legislazione per il programma identificato dal numero di programma.

S.33

progSampStrategy

Strategia di campionamento

xs:string (5)

SAMPSTR

Strategia di campionamento (rif. EUROSTAT - Typology of sampling strategy, versione del luglio 2009) applicata nel programma o nel progetto identificato dal codice del programma.

S.34

progType

Tipo di programma di campionamento

xs:string (5)

SRCTYP

Indicare il tipo di programma per il quale sono stati prelevati i campioni.

S.35

sampMethod

Metodo di campionamento

xs:string (5)

SAMPMD

Codice che descrive il metodo di campionamento.

S.39

sampPoint

Punto di campionamento

xs:string (10)

SAMPNT

Punto nella catena alimentare in cui è stato prelevato il campione. (Doc. ESTAT/F5/ES/155 «Data dictionary of activities of the establishments»).

L.01

labCode

Laboratorio

xs:string (100)

 

Codice del laboratorio (se disponibile, codice del laboratorio nazionale). Il codice dovrebbe essere unico e lo stesso in tutte le trasmissioni.

L.02

labAccred

Accreditamento del laboratorio

xs:string (5)

LABACC

Accreditamento del laboratorio nell'ISO/IEC 17025.

R.01

resultCode

Codice del risultato

xs:string (40)

 

Numero unico di identificazione di un risultato analitico (una riga della tabella dei dati) nel file trasmesso. Il codice del risultato deve essere mantenuto a livello organizzativo e sarà utilizzato nelle successive operazioni di aggiornamento/eliminazione da parte dei mittenti.

R.02

analysisY

Anno dell'analisi

xs:decimal (4,0)

 

Anno di completamento dell'analisi.

R.06

paramCode

Codice del parametro

xs:string (20)

PARAM

Parametro/analita dell'analisi descritto secondo il «Substance Code» del catalogo PARAM.

R.07

paramText

Testo del parametro

xs:string (250)

 

testo libero per descrivere il parametro. Questo elemento diviene obbligatorio se il «Codice del parametro» è «RF-XXXX-XXX-XXX» (Non figurante nell'elenco).

R.08

paramType

Tipo di parametro

xs:string (5)

PARTYP

Indicare se il parametro dichiarato è un residuo individuale/analita, una definizione di una somma di residui o parte di una somma.

R.12

accredProc

Procedura di accreditamento per il metodo analitico

xs:string (5)

MDSTAT

Procedura di accreditamento per il metodo analitico utilizzato.

R.13

resUnit

Unità di risultato

xs:string(5)

UNIT

Tutti i risultati andrebbero espressi in mg/kg.

R.14

resLOD

Risultato LOD

xs:double

 

Limite di rilevamento indicato nell'unità specificata dalla variabile «Unità di risultato».

R.15

resLOQ

Risultato LOQ

xs:double

 

Limite di quantificazione indicato nell'unità specificata dalla variabile «Unità di risultato».

R.18

resVal

Valore del risultato

xs:double

 

Risultato della misurazione analitica espressa in mg/kg ove resType = «VAL».

R.19

resValRec

Valore di recupero del risultato

xs:double

 

Valore di recupero associato alla misurazione della concentrazione espressa in percentuale (%), ossia rapporto 100 per 100 %.

R.20

resValRecCorr

Valore del risultato corretto del recupero

xs:string (1)

YESNO

Indicare se il valore del risultato è stato corretto dal calcolo del recupero.

R.21

resValUncertSD

Incertezza del valore del risultato

xs:double

 

Deviazione standard per la misurazione dell'incertezza.

R.22

resValUncert

Incertezza del valore del risultato

xs:double

 

Indicare il valore ampliato dell'incertezza (in genere, intervallo di confidenza del 95 %) associato alla misurazione espressa nell'unità di cui al campo «Unità di risultato».

R.23

moistPerc

Percentuale di umidità nel campione originario

xs:double

 

Percentuale di umidità nel campione originario.

R.24

fatPerc

Percentuale di grasso nel campione originario

xs:double

 

Percentuale di grasso nel campione originario.

R.25

exprRes

Espressione del risultato

xs:string (5)

EXRES

Codice per descrivere come il risultato è stato espresso: Peso totale, peso delle materie grasse, peso secco, ecc.

R.27

resType

Tipo di risultato

xs:string (3)

VALTYP

Indicare il tipo di risultato, se possa o meno essere quantificato/determinato.

R.28

resLegalLimit

Limite legale per il risultato

xs:double

 

Indicare il limite legale per l'analita nel prodotto campionato.

R.29

resLegalLimitType

Tipo di limite legale

xs:string(5)

LMTTYP

Tipo di limite legale applicato per la valutazione del risultato. ML, MRPL, MRL, limite d'azione, ecc.

R.30

resEvaluation

Valutazione del risultato

xs:string (5)

RESEVAL

Indicare se il risultato supera un limite legale.

R.31

actTakenCode

Azione intrapresa

xs:string (5)

ACTION

Descrivere eventuali azioni intraprese a motivo del superamento di un limite legale da parte di un risultato.

R.32

resComm

Osservazione sul risultato

xs:string (250)

 

Osservazioni supplementari su tale risultato analitico.


(1)  Il tipo di dati doppio corrisponde al tipo IEEE 64-bit duplice precisione a virgola mobile, il decimale rappresenta numeri decimali a precisione arbitraria, il tipo di dati a stringa corrisponde a stringhe di caratteri in XML. Il tipo di dati xs: per i tipi di dati doppi e altri dati numerici che consentono la separazione decimale il separatore decimale dovrebbe essere «.», mentre non è consentito il separatore «,».


8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1275/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

58,7

MA

51,1

MK

68,6

TN

95,6

TR

87,5

ZZ

72,3

0707 00 05

TR

159,0

ZZ

159,0

0709 90 70

MA

41,1

TR

152,1

ZZ

96,6

0805 10 20

AR

29,4

BR

41,5

MA

56,6

TR

48,7

UY

42,5

ZA

55,6

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

81,2

ZZ

81,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

32,0

IL

76,9

JM

129,1

TR

78,6

ZZ

79,2

0805 50 10

TR

54,3

ZZ

54,3

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

71,1

US

137,2

ZA

180,1

ZZ

119,8

0808 20 50

CN

56,5

TR

133,1

ZZ

94,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


III Altri atti

8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/46


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 34/10/COL

del 3 febbraio 2010

che modifica per la settantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato;

a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario;

le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sono state adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità (4);

il 30 settembre 2009, la Commissione europea (in appresso denominata «la Commissione») ha pubblicato una comunicazione della Commissione dal titolo Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (5);

la comunicazione della Commissione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo;

l’applicazione uniforme delle norme SEE in materia di aiuti di Stato va garantita in tutto lo Spazio economico europeo;

ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione;

l’Autorità ha consultato la Commissione e gli Stati EFTA in materia mediante lettere del 22 gennaio 2010 (docc. nn. 543740, 543741 e 543742),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga. Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2010

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kurt JÄGER

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «l’Autorità».

(2)  In appresso denominato «l’accordo SEE».

(3)  In appresso denominato «l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1, come modificato (in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato»). La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è disponibile sul sito Internet dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines

(5)  GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7.


ALLEGATO

APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO RAPIDO DI RETI A BANDA LARGA  (1)

1.   INTRODUZIONE

(1)

La connettività a banda larga riveste un ruolo centrale ai fini dello sviluppo, dell’adozione e dell’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (di seguito denominate «TIC») nell’economia e nella società. L’importanza strategica della banda larga consiste nella sua capacità di accelerare il contributo di queste tecnologie alla crescita e all’innovazione in tutti i comparti economici nonché alla coesione sociale e territoriale. In linea con la strategia di Lisbona e successive comunicazioni (2) della Commissione europea (di seguito denominata «la Commissione»), anche l’Autorità sostiene attivamente l’accesso generalizzato ai servizi a banda larga per tutti i cittadini europei.

(2)

Va ricordato che nel Piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato — Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009  (3), la Commissione ha osservato che, a determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono costituire strumenti efficaci per realizzare obiettivi di interesse comune. Essi consentono, in particolare, di correggere i fallimenti del mercato, migliorando il funzionamento dei mercati e rafforzando la competitività. Inoltre, quando il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo della politica di coesione, il ricorso agli aiuti di Stato può consentire di ottenere risultati più auspicabili e più equi. Per quanto riguarda, in particolare, il comparto della banda larga, un intervento pubblico ben mirato può contribuire a ridurre il «divario digitale» (4) tra le aree e le regioni di un paese che hanno accesso a servizi a banda larga abbordabili e competitivi e le aree in cui questa offerta è assente.

(3)

È tuttavia necessario garantire, al tempo stesso, che gli aiuti di Stato non vadano a sostituire l’iniziativa di mercato nel settore della banda larga. L’intervento pubblico a sostegno della banda larga in aree in cui gli operatori di mercato sarebbero normalmente portati a investire o nelle quali hanno già investito potrebbe incidere sugli investimenti già realizzati dagli operatori del settore a condizioni di mercato e ripercuotersi pesantemente sugli incentivi a investire in questo comparto. In tal caso, gli aiuti di Stato a sostegno della banda larga potrebbero rivelarsi controproducenti rispetto all’obiettivo perseguito. Il controllo degli aiuti di Stato in materia di banda larga è pertanto essenzialmente inteso a garantire che le misure di aiuto pervengano a una copertura e a una diffusione della banda larga più ampie, o in tempi più brevi, rispetto alla situazione in assenza di aiuti e che gli effetti positivi dell’intervento pubblico siano superiori agli effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza.

(4)

Si ricorda che il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche copre anche questioni connesse all’accesso in banda larga (5). Pertanto, in tutti gli Stati EFTA, i mercati all’ingrosso della banda larga formano oggetto di una regolamentazione ex ante (6). A tale riguardo, sono state intraprese una serie di iniziative volte a fronteggiare le nuove sfide in campo normativo rappresentate dalle reti d’accesso di nuova generazione (di seguito definite NGA) (7), in particolare per quanto riguarda le questioni connesse all’accesso (8).

(5)

Il presente capitolo riassume la linea seguita dall’Autorità nell’applicare le norme dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato alle misure a sostegno dello sviluppo di reti a banda larga tradizionali, basata sulla prassi decisionale esistente della Commissione (sezione 2) e affronta altresì una serie di questioni attinenti alla valutazione delle misure intese a promuovere e sostenere una rapida introduzione delle reti NGA (sezione 3).

(6)

Nel valutare gli aiuti di Stato a sostegno della banda larga, l’Autorità applica gli orientamenti definiti nel presente capitolo onde garantire maggiore certezza del diritto e un’accresciuta trasparenza della sua prassi decisionale.

2.   LA POLITICA DELL’AUTORITÀ IN MATERIA DI AIUTI DI STATO PER PROGETTI A BANDA LARGA

2.1.   Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

(7)

Nella sua prassi decisionale, sebbene la Commissione veda con favore l’intervento pubblico a sostegno dello sviluppo della banda larga nelle aree rurali e scarsamente servite, la sua posizione è invece più critica per quanto riguarda misure di aiuto a beneficio di zone in cui è già presente un’infrastruttura a banda larga e in cui vigono condizioni di concorrenza. Sotto il profilo della compatibilità, gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo della banda larga che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito denominato TFUE), corrispondente all’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE, sono stati valutati dalla Commissione principalmente alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3 del TFUE, corrispondente all’articolo 61, paragrafo 3 dell’accordo SEE. La politica della Commissione in materia di aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo di reti a banda larga è riassunta nelle sezioni 2.2 e 2.3 qui di seguito

2.2.   Articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE: presenza di aiuti

(8)

In forza dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, «sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Ne consegue che, per qualificarsi come aiuto di Stato, una misura deve rispondere cumulativamente ai seguenti requisiti:

a)

la misura è concessa mediante risorse statali;

b)

la misura conferisce alle imprese un vantaggio economico;

c)

detto vantaggio è selettivo e falsa o rischia di falsare la concorrenza;

d)

la misura incide negativamente sugli scambi intra-SEE.

(9)

L’intervento pubblico a sostegno di progetti di banda larga implica spesso la presenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE (9).

(10)

In primo luogo, le misure sono tipicamente concesse mediante risorse statali (ad esempio quando lo Stato interviene a sostegno di progetti di banda larga con sovvenzioni, agevolazioni fiscali o altri tipi di condizioni preferenziali di finanziamento) (10).

(11)

In secondo luogo, per quanto riguarda gli aiuti concessi a un’attività economica, le misure statali a favore di progetti di sviluppo della banda larga riguardano di solito l’esercizio di un’attività economica [come, ad esempio, la costruzione, la gestione e la concessione dell’accesso a infrastrutture a banda larga, tra cui infrastrutture di backhaul (connessione cablata) e gli impianti al suolo quali sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di questi sistemi]. Tuttavia, nei casi eccezionali in cui la rete così finanziata non è destinata a usi commerciali (ad esempio la rete fornisce accesso in banda larga unicamente a siti web, servizi e informazioni non commerciali) (11), il suddetto intervento pubblico non è tale da conferire alle imprese un vantaggio economico e, pertanto, non si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

(12)

In terzo luogo, per quanto riguarda il conferimento di un vantaggio, gli aiuti sono di solito concessi direttamente agli investitori (12) della rete, selezionati nella maggior parte dei casi tramite gara d’appalto a procedura aperta (13). La procedura di gara garantisce che l’importo d’aiuto si limiti al minimo necessario per la realizzazione di un determinato progetto; tuttavia, grazie al sostegno finanziario, l’aggiudicatario potrebbe svolgere un’attività commerciale a condizioni che non si verificherebbero altrimenti sul mercato. Tra i beneficiari indiretti degli aiuti possono figurare gli operatori terzi, che dispongono di un accesso all’ingrosso all’infrastruttura così realizzata, e l’utenza commerciale, che beneficia di connessioni a banda larga a termini e condizioni che non si verificherebbero in assenza dell’intervento pubblico (14).

(13)

In quarto luogo, per quanto riguarda il criterio della selettività, le misure statali intese a sostenere lo sviluppo di reti a banda larga hanno una natura selettiva in quanto si rivolgono a imprese attive unicamente in determinate regioni o in particolari segmenti dell’intero mercato dei servizi delle comunicazioni elettroniche. Inoltre, per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza, l’intervento pubblico tende ad alterare le condizioni vigenti sul mercato in quanto offre a una serie di imprese la scelta di abbonarsi ai servizi offerti dai fornitori aggiudicatari preferendoli a soluzioni alternative esistenti, probabilmente più dispendiose perché offerte a condizioni di mercato (15). Pertanto, il fatto stesso che un servizio a banda larga sia disponibile o venga offerto a un prezzo inferiore a quello altrimenti possibile, produce effetti distorsivi della concorrenza. Gli aiuti di Stato a sostegno della banda larga possono inoltre incidere negativamente sulla redditività e avere un effetto di esclusione degli investimenti di operatori di mercato che sarebbero altrimenti disposti a investire in tutta la regione interessata o in parte di essa.

(14)

Infine, dal momento che potrebbero avere un’incidenza sui fornitori di servizi di altri Stati del SEE, gli aiuti di Stato falsano anche gli scambi, visto che gli operatori e i fornitori di servizi sui mercati dei servizi delle comunicazioni elettroniche (compresi i mercati della banda larga all’ingrosso e al dettaglio) operano in condizioni di concorrenza (16).

2.2.1.   Assenza di aiuti: applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato

(15)

Qualora l’intervento pubblico a sostegno dell’introduzione della banda larga assuma la forma di partecipazione societaria o apporto di capitale a beneficio dell’impresa che realizzerà il progetto, è opportuno valutare se tale investimento si configura o meno come aiuto di Stato. Dal principio della parità di trattamento discende che i capitali messi a disposizione di un’impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato.

(16)

Qualora la partecipazione societaria o l’apporto di capitale da parte di un investitore pubblico non offrano sufficienti prospettive di redditività, neppure a lungo termine, un tale intervento deve essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE e la sua compatibilità con il mercato comune deve valutarsi unicamente alla luce dei criteri previsti da tale articolo (17).

(17)

La Commissione ha esaminato l’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato nel settore della banda larga nella decisione «Citynet Amsterdam» (18). Come sottolineato in tale decisione, la conformità di un investimento pubblico con le condizioni di mercato va dimostrata in modo accurato ed esaustivo, in virtù di una partecipazione significativa di investitori privati oppure dell’esistenza di un solido piano d’attività che mostri un utile adeguato sul capitale investito. Quando investitori privati partecipano a un progetto, la conditio sine qua non è che questi si assumeranno il rischio commerciale connesso all’investimento alle stesse condizioni e negli stessi termini dell’investitore pubblico.

2.2.2.   Assenza di aiuti: compensazione degli obblighi di servizio pubblico e criteri Altmark

(18)

In alcuni casi, gli Stati EFTA possono ritenere la fornitura di una rete a banda larga come un servizio di interesse economico generale (di seguito denominato SIEG) ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE (19).

(19)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un intervento statale inteso a compensazione della fornitura di un SIEG non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE se risultano soddisfatte quattro condizioni principali (comunemente note come «criteri Altmark») (20). Si tratta delle quattro condizioni seguenti: a) il beneficiario di un regime di finanziamento pubblico che compensa un SIEG deve essere formalmente incaricato dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro; b) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti; c) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi del SIEG, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento; d) quando il beneficiario non è selezionato nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole.

(20)

In due decisioni (21) riguardanti provvedimenti emanati da autorità regionali per la concessione di servizi pubblici (sovvenzionati) (22) a operatori privati per lo sviluppo di reti a banda larga di base in regioni scarsamente servite, la Commissione ha ritenuto che i regimi di aiuto notificati fossero in linea con i quattro criteri Altmark e non rientrassero pertanto nel campo d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE (23). In particolare, in entrambi i casi l’aggiudicatario era stato selezionato sulla base dell’importo d’aiuto minimo necessario e l’importo della compensazione accordata era stato stabilito conformemente a criteri trasparenti previamente definiti. La Commissione non aveva peraltro riscontrato alcuna prova di un eccesso di compensazione né individuato alcun rischio in tal senso.

(21)

Inversamente, la Commissione ha stabilito che la nozione di SIEG e la relativa giurisprudenza Altmark non siano applicabili qualora il fornitore non abbia ricevuto alcun chiaro incarico, non incomba su di lui alcun obbligo di fornire accesso e connessione a banda larga alla cittadinanza e all’utenza commerciale delle zone scarsamente servite e il servizio sia piuttosto orientato alle imprese (24).

(22)

Inoltre, secondo la giurisprudenza, malgrado l’ampia discrezionalità di cui godono gli Stati EFTA nel definire ciò che viene considerato servizio di interesse economico generale, l’Autorità può mettere in discussione la suddetta definizione di servizio o di missione nei casi di errore manifesto (25). In altre parole, sebbene la definizione della natura e della portata di una missione SIEG rientri nella competenza e nei poteri discrezionali degli Stati membri, detta competenza non è illimitata né può essere esercitata in modo arbitrario (26). In particolare, perché possa considerarsi un SIEG, un’attività dovrebbe presentare specifiche caratteristiche che la differenziano da attività economiche ordinarie (27). In tal senso, nelle zone in cui gli investitori privati hanno già investito in un’infrastruttura di rete a banda larga (o stanno per estendere ulteriormente l’infrastruttura di rete) e forniscono già servizi competitivi a banda larga con una copertura adeguata, l’Autorità ritiene che la realizzazione, con fondi pubblici, di infrastrutture a banda larga concorrenziali non dovrebbe essere considerata un SIEG ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2 dell’accordo SEE (28). Ove si possa tuttavia dimostrare che gli investitori privati potrebbero non essere in grado di fornire nel futuro prossimo (29) un’adeguata copertura a banda larga a tutti i cittadini o utenti, lasciando pertanto scoperta buona parte della popolazione, sarà possibile concedere una compensazione degli obblighi di servizio pubblico a un’impresa incaricata della fornitura di un SIEG, sempre che siano rispettate le condizioni di cui ai punti da 23 a 27. Come osservazione preliminare, va sottolineato che le considerazioni illustrate in detti punti si basano sulle caratteristiche specifiche del settore della banda larga e riflettono l’esperienza fin qui acquisita dalla Commissione in questa materia. Pertanto, per quanto non esaustivi, i criteri definiti in detti punti sono indicativi dell’approccio utilizzato dall’Autorità per stabilire, caso per caso, se le attività in questione possano rientrare nella definizione di SIEG e se il finanziamento pubblico concesso a tal fine rispetti le norme dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

(23)

In merito alla definizione della portata di una missione SIEG intesa a garantire l’ampio sviluppo di un’infrastruttura a banda larga, gli Stati EFTA sono tenuti a indicare le ragioni per le quali ritengono che il servizio in questione meriti, per il suo carattere specifico, di essere qualificato come SIEG e distinto da altre attività economiche (30). Devono inoltre garantire che tale missione SIEG soddisfi taluni criteri minimi comuni a tutte le missioni SIEG e dimostrare che tali criteri sono effettivamente soddisfatti nel caso di specie.

(24)

Questi criteri devono comprendere, come minimo: a) la presenza di un atto della pubblica autorità che investa gli operatori in questione di una missione SIEG e b) il carattere universale e obbligatorio di tale missione. Pertanto, nel decidere se la definizione di un SIEG per lo sviluppo della banda larga non comporti un errore manifesto di valutazione, gli Stati EFTA devono garantire che l’infrastruttura di banda larga da sviluppare offra una connessione universale a tutti gli utenti di una regione determinata, cioè tanto all’utenza residenziale quanto a quella commerciale. Inoltre, il carattere obbligatorio della missione SIEG implica che il fornitore della rete da sviluppare non potrà rifiutare l’accesso all’infrastruttura in base a criteri discrezionali e/o discriminatori (ad esempio, perché fornire servizi d’accesso in una determinata area può non essere redditizio sotto il profilo commerciale).

(25)

Tenuto conto del livello di concorrenza conseguito da quando è stato liberalizzato il settore delle comunicazioni elettroniche nel SEE, e soprattutto della situazione attuale della concorrenza nel mercato al dettaglio della banda larga, la possibilità di realizzare una rete sovvenzionata da finanziamenti pubblici nell’ambito di un SIEG dovrebbe essere offerta a tutti gli operatori interessati. Di conseguenza, perché lo sviluppo della banda larga possa essere qualificato come missione SIEG è necessario che l’infrastruttura fornita sia passiva, neutra (31) e dotata di un accesso aperto. Una simile rete deve fornire agli interessati tutte le possibili forme di accesso alla rete e permettere un’effettiva concorrenza nel comparto al dettaglio, garantendo agli utenti finali l’offerta di servizi concorrenziali e a prezzi abbordabili (32). Pertanto, la missione SIEG deve riguardare esclusivamente lo sviluppo di una rete a banda larga in grado di offrire una connessione universale e la fornitura dei servizi connessi di accesso all’ingrosso, senza includere i servizi di comunicazione al dettaglio (33). Nel caso in cui l’incaricato della missione SIEG sia anche un operatore di rete a banda larga verticalmente integrato, è necessario introdurre adeguate misure di salvaguardia per evitare conflitti di interesse, indebite discriminazioni ed eventuali altri vantaggi indiretti occulti (34).

(26)

Dal momento che il mercato delle comunicazioni elettroniche è interamente liberalizzato, ne consegue che un SIEG per lo sviluppo della banda larga non può fondarsi sulla concessione di un diritto speciale o esclusivo al prestatore del SIEG ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

(27)

Nell’adempiere alla missione di copertura universale affidatagli, un prestatore di SIEG può avere necessità di sviluppare un’infrastruttura di rete non solo in aree non redditizie ma anche in aree redditizie, vale a dire aree in cui operatori concorrenti possono aver già installato la loro infrastruttura di rete o possono prevedere di farlo in un futuro prossimo. In tal caso, tuttavia, date le caratteristiche specifiche del settore della banda larga, l’eventuale compensazione concessa deve coprire unicamente i costi dell’installazione dell’infrastruttura in aree non redditizie (35). Qualora un SIEG per lo sviluppo di una rete a banda larga non sia basato sullo sviluppo di un’infrastruttura di proprietà pubblica, occorre prevedere adeguati meccanismi di revisione e di recupero onde evitare che il prestatore del SIEG ottenga un indebito vantaggio per il fatto di poter conservare, una volta scaduta la concessione del SIEG, la proprietà di una rete che era stata finanziata con fondi pubblici. Infine, la compensazione per il SIEG deve, in linea di principio, essere accordata mediante una gara d’appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, nel cui ambito tutti gli operatori candidati siano obbligati a definire in modo trasparente le aree redditizie e quelle non redditizie, a fornire una stima degli introiti previsti e a indicare il livello di compensazione che ritengono corrisponda allo stretto necessario, onde evitare i rischi di un eccesso di compensazione. L’organizzazione della gara d’appalto a queste condizioni dovrebbe garantire il rispetto del quarto criterio Altmark (cfr. il punto 19).

(28)

Nel caso in cui i quattro criteri sanciti dalla sentenza Altmark non siano soddisfatti, ma siano rispettati i criteri generali per l’applicabilità dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico per lo sviluppo di un’infrastruttura a banda larga costituisce un aiuto di Stato e ricade nel disposto degli articoli 49, 59 e 61 del medesimo accordo SEE e dell’articolo 1, parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito denominato protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte). In tal caso, gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (cfr. i punti 23-27) potrebbero essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE ed esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite nell’atto di cui al punto 1 h dell’allegato XV all’accordo SEE (decisione della Commissione 2005/842/CE, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale) (36), adattato all’accordo SEE dal protocollo 1 (37).

2.3.   Valutazione della compatibilità ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo SEE

(29)

Una volta stabilito che una misura notificata nel settore della banda larga si configura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione sino a oggi ne ha valutato la compatibilità direttamente in base al disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del medesimo trattato (38).

(30)

Le aree interessate da un progetto di banda larga sovvenzionato da misure statali possono essere al tempo stesso «aree assistite» ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE e del capitolo in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità (di seguito definito capitolo in materia di aiuti di Stato a finalità regionale) (39). In tal caso, è possibile che l’intervento pubblico a sostegno della banda larga si qualifichi ugualmente come aiuto agli investimenti iniziali ai sensi del succitato capitolo in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Tuttavia, in molti dei casi fin qui esaminati, la Commissione ha constatato che le misure notificate interessavano anche altre aree che non si qualificavano come «assistite» e non ha potuto pertanto effettuare una valutazione in base ai corrispondenti orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (40).

(31)

Quando una misura che rientra nel campo di applicazione del capitolo in materia di aiuti di Stato a finalità regionale è intesa a concedere aiuti individuali ad hoc a una singola impresa o aiuti a esclusivo beneficio di un settore d’attività, spetta allo Stato EFTA dimostrare che sono soddisfatte le condizioni poste dal capitolo in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Occorrerà nello specifico dimostrare che il progetto interessato contribuisce a una strategia coerente di sviluppo regionale e che, per quanto riguarda la sua natura e le sue dimensioni, esso non è tale da determinare distorsioni della concorrenza inammissibili.

2.3.1.   Valutazione comparata e relativa applicazione agli aiuti a sostegno dello sviluppo di reti a banda larga

(32)

Nel valutare la compatibilità di una misura di aiuto con funzionamento dell’accordo SEE, l’Autorità pondera gli effetti positivi ai fini del conseguimento di un obiettivo di interesse comune con gli effetti potenzialmente negativi della misura, quali eventuali distorsioni degli scambi e della concorrenza.

(33)

A tal fine, la valutazione comparata dell’Autorità si articola attorno ai seguenti quesiti:

a)

la misura di aiuto è finalizzata al conseguimento di un obiettivo di interesse comune chiaramente definito, in altri termini gli aiuti proposti sono intesi a rimediare a un fallimento del mercato o a conseguire altri obiettivi? (41)

b)

Gli aiuti sono appropriati al raggiungimento dell’obiettivo di interesse comune? In particolare:

i)

gli aiuti sono uno strumento d’intervento adeguato oppure esistono altri strumenti più adatti?

ii)

Gli aiuti producono un effetto di incentivazione, ossia provvedono a modificare il comportamento delle imprese?

iii)

Gli aiuti sono proporzionati, in altri termini è possibile ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un intervento pubblico di minore entità?

c)

Le distorsioni della concorrenza e l’incidenza sugli scambi sono limitate in modo da ottener un bilancio complessivamente positivo?

(34)

Le singole tappe della valutazione comparata nel settore della banda larga sono illustrate più in dettaglio nelle sezioni 2.3.2 e 2.3.3.

2.3.2.   Obiettivo della misura

(35)

Come indicato nell’introduzione, l’accesso diffuso a servizi a banda larga a prezzi abbordabili riveste una grande importanza in quanto consente di accelerare il contributo delle TIC alla crescita e all’innovazione in tutti i comparti dell’economia nonché alla coesione sociale e territoriale.

(36)

Data la natura economica di questi servizi, la loro fornitura non è considerata sempre redditizia dagli investitori. Tenuto conto delle implicazioni economiche della densità abitativa, risulta in generale più redditizio introdurre reti a banda larga quando la domanda potenziale è più elevata e concentrata, ovvero in zone densamente popolate. Considerato che l’investimento comporta costi fissi elevati, i costi unitari aumentano sensibilmente col diminuire della densità abitativa. Ne consegue che, per motivi di redditività, le reti a banda larga tendono ad assicurare in genere una copertura parziale della popolazione. Analogamente, sempre per motivi di redditività, alcune aree potrebbero prestarsi alla presenza di un unico fornitore e non di due o più fornitori.

(37)

Gli aiuti di Stato possono rivelarsi utili nei casi in cui il mercato non garantisce servizi a banda larga abbastanza diffusi o condizioni di accesso adeguate. Nello specifico, gli aiuti di Stato a sostegno della banda larga possono rimediare a un fallimento del mercato in quanto consentono di ovviare a situazioni in cui singoli investitori privati non ritengono opportuno investire sebbene l’investimento risulti efficiente in una più ampia prospettiva economica, ad esempio perché sarà in grado di innescare ripercussioni positive. D’altro canto, gli aiuti di Stato a sostegno della banda larga possono prestarsi ugualmente al conseguimento di obiettivi di equità, vale a dire servire da strumento in grado di migliorare l’accesso a un mezzo di comunicazione e di partecipazione fondamentale alla vita sociale, nonché come strumento per rafforzare la libertà di espressione di tutti gli attori sociali, consolidando così la coesione sociale e territoriale.

(38)

È utile operare, sin da ora, una distinzione fondamentale tra i tipi di aree potenzialmente interessate in funzione del livello di connessione a banda larga già disponibile. La Commissione ha distinto sistematicamente tra: aree in cui le infrastrutture a banda larga sono inesistenti e non si prevede verranno sviluppate nel medio termine (aree bianche); aree caratterizzate dalla presenza di un unico operatore di rete a banda larga (aree grigie); e aree in cui operano almeno due fornitori di servizi di rete a banda larga (aree nere) (42).

2.3.2.1.   Aree bianche: promuovere obiettivi di coesione territoriale e di sviluppo economico

(39)

L’Autorità ritiene gli aiuti allo sviluppo di reti a banda larga nelle aree bianche rurali o scarsamente servite uno strumento in grado di promuovere la coesione economica e sociale territoriale e di correggere i fallimenti del mercato. Le reti a banda larga tendono ad assicurare una copertura parziale della popolazione, rendendo necessario l’intervento pubblico onde raggiungere una copertura completa.

(40)

L’Autorità riconosce che, nel fornire sostegno finanziario alla fornitura di servizi a banda larga in aree in cui la banda non è presente né è prevista l’introduzione di una simile infrastruttura da parte di investitori privati nel futuro prossimo, gli Stati EFTA perseguono autentici obiettivi di coesione e di sviluppo economico e l’intervento è quindi probabilmente conforme all’interesse comune (43). Con «futuro prossimo» si intende un periodo di tre anni. In tal senso, lo sforzo di investimento previsto dagli investitori privati deve essere tale da garantire almeno notevoli progressi in termini di copertura nell’arco di tre anni, facendo sì che l’investimento previsto venga portato a termine in tempi ragionevoli dopo detto periodo (a seconda delle specificità di ciascun progetto e di ciascuna area). Le autorità pubbliche possono chiedere agli investitori privati la presentazione di un piano d’impresa, unitamente a un calendario dettagliato del piano di sviluppo dell’infrastruttura, come pure la presentazione di prove che essi dispongono di un finanziamento adeguato o di qualsiasi altro tipo di prova che dimostri che l’investimento pianificato da operatori di rete privati è credibile e fattibile.

2.3.2.2.   Aree nere: l’intervento statale non è necessario

(41)

Quando, in una determinata zona geografica, operano almeno due fornitori di servizi di rete a banda larga e la fornitura avviene in condizioni di concorrenza (concorrenza basata sulle infrastrutture), non vi è fallimento del mercato. È, di conseguenza, molto improbabile che l’intervento pubblico apporti ulteriori benefici, mentre aiuti pubblici intesi a finanziare la costruzione di un’ulteriore rete a banda larga saranno tali da falsare, in linea di principio, la concorrenza in misura inammissibile, avendo per effetto l’esclusione degli investitori privati. Pertanto, in assenza di un fallimento del mercato chiaramente dimostrato, l’Autorità giudica negativamente le misure intese a finanziare l’introduzione di una nuova infrastruttura a banda larga in una area nera (44).

2.3.2.3.   Aree grigie: necessità di una valutazione più approfondita

(42)

La presenza di un operatore di rete in una determinata area non esclude necessariamente un fallimento del mercato o l’esistenza di problemi di coesione. Forniture monopolistiche possono incidere sulla qualità o sul prezzo dei servizi offerti ai cittadini. D’altro canto, nelle zone in cui è presente un unico operatore di rete a banda larga, il sostegno pubblico alla costruzione di una rete alternativa può, per definizione, interferire sulle dinamiche di mercato. Pertanto, gli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo di reti a banda larga nelle aree grigie richiedono un’analisi più particolareggiata e un’attenta valutazione della compatibilità.

(43)

Sebbene nella zona interessata dall’intervento pubblico possa già essere presente un operatore di rete, è possibile che alcune categorie di utenti non siano adeguatamente servite, nel senso che non risultano disponibili alcuni servizi a banda larga richiesti dall’utenza oppure che, in mancanza di tariffe di accesso all’ingrosso regolamentate, i prezzi al dettaglio praticati sono inaccessibili rispetto a quelli degli stessi servizi offerti in altre zone o regioni del paese più competitive (45). Se, inoltre, è piuttosto improbabile che infrastrutture alternative vengano realizzate da terzi, il finanziamento pubblico potrebbe rivelarsi una misura adeguata per perseguire un tale scopo. Ponendo allora rimedio all’assenza di concorrenza infrastrutturale, gli aiuti ridurrebbero i problemi connessi al monopolio di fatto dell’operatore storico (46). Quando concede aiuti in queste circostanze, lo Stato EFTA deve tuttavia garantire il rispetto di una serie di condizioni.

(44)

Di conseguenza, l’Autorità può, a determinate condizioni, dichiarare compatibili misure di aiuto che interessano aree in cui le infrastrutture a banda larga sono gestite di fatto in regime di monopolio ammesso che: i) non siano offerti servizi abbordabili o adeguati a soddisfare il fabbisogno dei cittadini e dell’utenza commerciale; ii) gli stessi obiettivi non possano essere raggiunti con misure meno distorsive (compresa una regolamentazione ex ante). Al fine di stabilire quanto sopra, l’Autorità procede nello specifico a valutare i seguenti elementi:

a)

inadeguatezza delle condizioni generali di mercato, analizzando, tra l’altro, il livello dei prezzi correnti della banda larga, il tipo di servizio offerto all’utenza finale (residenziale e commerciale) e relative condizioni;

b)

in assenza di una regolamentazione ex ante imposta da un’autorità nazionale di regolamentazione, impossibilità di un accesso effettivo alla rete da parte di terzi o presenza di condizioni di accesso tali da non favorire una concorrenza efficace;

c)

esistenza di ostacoli generali tali da impedire l’eventuale ingresso di nuovi operatori del mercato delle comunicazioni elettroniche; e

d)

nessun provvedimento adottato o misura correttiva emanante dalla competente autorità nazionale di regolamentazione o dall’autorità garante della concorrenza competente nei confronti dell’operatore di rete esistente è stato in grado di ovviare ai suddetti problemi.

2.3.3.   Impianto della misura e necessità di limitare le distorsioni della concorrenza

(45)

L’intervento pubblico può ritenersi necessario qualora la copertura a banda larga risulti insufficiente. Una prima domanda da porsi è se gli aiuti di Stato siano uno strumento d’intervento adeguato per risolvere il problema o se non esistano altri strumenti più appropriati.

(46)

A questo riguardo, l’Autorità osserva che, pur avendo facilitato in molti casi lo sviluppo della banda larga nelle aree urbane e più densamente popolate, la regolamentazione ex ante può rivelarsi uno strumento inadeguato a garantire la fornitura di servizi a banda larga, specie nelle zone scarsamente servite in cui la redditività intrinseca dell’investimento è bassa (47).

(47)

Analogamente, provvedimenti volti a incentivare la banda larga stimolando la domanda (ad esempio buoni per gli utenti finali) — benché possano contribuire positivamente ad una maggiore diffusione della banda larga e vadano quindi incoraggiati come misure alternative o complementari ad altri provvedimenti statali — non sempre riescono a porre rimedio ad una fornitura carente (48). È pertanto possibile che, in circostanze simili, non vi siano alternative alla concessione di finanziamenti pubblici per rimediare alla scarsa disponibilità di connessione a banda larga.

(48)

Per quanto riguarda l’effetto di incentivazione della misura, occorre esaminare se l’investimento interessato nella rete a banda larga sarebbe stato intrapreso negli stessi tempi anche in assenza di aiuti di Stato.

(49)

Nel valutare la proporzionalità delle misure notificate destinate ad aree «bianche» o «grigie», in assenza di una delle suddette condizioni, illustrate di seguito alle lettere da a) ad h), sarebbe necessario procedere ad una valutazione approfondita (49) che condurrebbe, con ogni probabilità, a conclusioni negative circa la compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell’accordo SEE.

a)

Mappatura particolareggiata e analisi dettagliata della copertura: è opportuno che gli Stati membri individuino chiaramente le aree geografiche che la misura d’aiuto interessata andrà a coprire. Un’analisi delle condizioni e della struttura prevalente della concorrenza nell’area considerata, condotta in parallelo a una consultazione di tutte le parti interessate dalla misura, consentirà allo Stato EFTA di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza sui fornitori esistenti e sugli operatori che hanno già approntato piani d’investimento in un futuro prossimo, permettendo loro di pianificare le loro attività (50). Pertanto una mappatura particolareggiata e un’accurata consultazione permetteranno non solo di garantire un elevato livello di trasparenza ma anche di definire l’esistenza di aree bianche, grigie e nere (51).

b)

Gara d’appalto a procedura aperta: l’aggiudicazione tramite gara d’appalto aperta garantisce trasparenza a tutti gli investitori che desiderino presentare un’offerta per la realizzazione di un progetto sovvenzionato. La condizione essenziale della gara aperta è che tutti gli offerenti siano trattati in modo equo e non discriminatorio. Il ricorso alla gara d’appalto aperta è un metodo per minimizzare il vantaggio potenzialmente insito negli aiuti di Stato e per ridurre, al tempo stesso, la natura selettiva della misura dal momento che la scelta del beneficiario non è predeterminata (52).

c)

Offerta economicamente più vantaggiosa: onde garantire livelli minimi di intervento pubblico, è opportuno che la valutazione globale di un’offerta nell’ambito della procedura di gara aperta attribuisca più punti all’offerta che, a condizioni qualitative simili se non identiche, richiede l’importo d’aiuto più basso (53). Lasciando in tal modo al mercato il compito di stabilire il livello realmente necessario di intervento pubblico, lo Stato EFTA può ridurre l’asimmetria informativa che, nella maggior parte dei casi, favorisce gli investitori privati.

d)

Neutralità tecnologica: considerato che i servizi a banda larga possono essere forniti tramite una serie di infrastrutture di rete basate su soluzioni con fili (xDSL, cavo), senza fili (Wi-Fi, WiMAX), via satellite o tecnologie mobili, è opportuno che gli Stati EFTA non favoriscano alcuna tecnologia o piattaforma di rete particolare, a meno che non adducano giustificazioni oggettive in tal senso (54). Gli offerenti dovranno poter proporre la fornitura dei servizi a banda larga interessati avvalendosi delle soluzioni tecnologiche che ritengono più adeguate o di una combinazione di tali tecnologie.

e)

Utilizzo delle infrastrutture esistenti: ove possibile, è opportuno che gli Stati EFTA incoraggino gli offerenti ad avvalersi di qualsiasi infrastruttura esistente onde evitare duplicazioni inutili e sprechi di risorse. Nel tentare di limitare le ripercussioni economiche sugli operatori di rete esistenti, occorre dare loro la possibilità di mettere la propria infrastruttura a disposizione di un progetto notificato. Al tempo stesso, è importante che una tale condizione non finisca per favorire gli operatori storici, specie nei casi in cui non è concesso a terzi l’accesso all’infrastruttura o a fattori produttivi necessari per competere con un operatore storico. Analogamente, nelle aree grigie dove è provato che parte del problema consiste nella dipendenza dall’operatore storico, può rivelarsi necessario dare più spazio ad una concorrenza basata sulle infrastrutture.

f)

Accesso all’ingrosso: porre l’obbligo di concedere a terzi l’accesso all’ingrosso effettivo all’infrastruttura a banda larga sovvenzionata è un elemento essenziale di qualsiasi misura statale di aiuto volta a finanziare la costruzione di nuove infrastrutture. In particolare, l’accesso all’ingrosso consente ad operatori terzi di concorrere con l’aggiudicatario (quando questi opera anche al dettaglio) garantendo così maggiore scelta e più concorrenza nelle aree interessate dalla misura e evitando al tempo stesso la creazione di servizi monopolistici a livello regionale. È opportuno che l’accesso all’ingrosso effettivo all’infrastruttura sovvenzionata sia garantito per almeno sette anni. La suddetta condizione non è subordinata alla previa esecuzione di analisi di mercato ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) (55). Tuttavia, se allo scadere del periodo di sette anni l’autorità nazionale di regolamentazione dichiara, ai sensi del quadro normativo vigente, che l’operatore dell’infrastruttura in questione dispone di un significativo potere di mercato nello specifico mercato interessato (56), il periodo in cui vige l’obbligo di garantire l’accesso deve essere adeguatamente prorogato.

g)

Parametrazione dei prezzi: al fine di assicurare un accesso all’ingrosso effettivo e di ridurre al minimo i rischi di distorsione della concorrenza, è fondamentale evitare prezzi all’ingrosso eccessivi oppure, al contrario, prezzi predatori o compressione dei prezzi da parte dell’aggiudicatario. È opportuno che i prezzi per l’accesso all’ingrosso si basino sui prezzi all’ingrosso medi pubblicati (regolamentati) in altre aree comparabili, ma più competitive, del paese o del SEE, oppure, in assenza di dati pubblicati, sui prezzi già stabiliti o approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati. Pertanto, nelle aree in cui la regolamentazione ex ante è già in vigore (vale a dire, in un’area grigia), i prezzi all’ingrosso per l’accesso a un’infrastruttura sovvenzionata non devono essere inferiori ai prezzi d’accesso stabiliti per la stessa area dall’autorità nazionale di regolamentazione. La parametrazione è un’importante garanzia che permette di evitare la definizione anticipata dei prezzi d’accesso all’ingrosso e al dettaglio da parte degli Stati EFTA e di assicurare che gli aiuti concessi serviranno a riprodurre condizioni di mercato simili a quelle prevalenti in altri mercati della banda larga concorrenziali. È opportuno che la documentazione di gara indichi chiaramente i criteri della parametrazione.

h)

Meccanismo di recupero per evitare un eccesso di compensazione: onde evitare che, nei casi in cui la domanda per la banda larga nell’area interessata cresca oltre i livelli preventivati, l’aggiudicatario benefici di un eccesso di compensazione, è importante che il contratto di appalto preveda meccanismi di rimborso (57). L’introduzione di un tale meccanismo consente di minimizzare ex post e in modo retroattivo gli importi d’aiuto ritenuti inizialmente necessari.

3.   AIUTI DI STATO A SOSTEGNO DELLE RETI NGA

3.1.   Sostegno allo sviluppo rapido di reti NGA

(50)

Diversi Stati del SEE si stanno attualmente orientando a concedere aiuti a sostegno di reti a banda larga tali da consentire la fornitura di servizi ad altissima velocità e da permettere la convergenza di numerosi servizi digitali avanzati. Si tratta delle reti NGA, ovvero di reti in fibra ottica o reti cablate avanzate in grado di sostituire totalmente o in larga misura le attuali reti a banda larga in rame o via cavo.

(51)

Le NGA sono reti d’accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici e in grado di fornire servizi d’accesso in banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelli forniti tramite le reti in rame esistenti (58).

(52)

In sostanza, le reti NGA sono tali da garantire in futuro la velocità e la capacità necessarie a distribuire contenuti ad alta definizione, sostenere applicazioni su richiesta che richiedono una grande larghezza di banda e offrire alle imprese, a prezzi abbordabili, connessioni a banda larga simmetriche attualmente accessibili solo alle grandi imprese. Nel complesso, le reti NGA possono aiutare a migliorare la tecnologia e i servizi a banda larga sotto tutti gli aspetti.

(53)

La Commissione ha già trattato casi di aiuti notificati dagli Stati che contemplavano il sostegno all’introduzione di reti a fibre ottiche. I casi trattati riguardavano la costruzione di una rete NGA principale regionale (59) oppure la fornitura di connessioni in fibra ottica ad un numero limitato di utenti commerciali (60).

(54)

Come per la cosiddetta «prima generazione» di reti a banda larga di base, le autorità nazionali, comunali o regionali possono motivare il ricorso all’intervento pubblico a sostegno dell’introduzione rapida di reti a fibre ottiche con la necessità di ovviare a un fallimento del mercato o di conseguire obiettivi di coesione. Se, nel caso dell’introduzione dell’infrastruttura a banda larga di base, gli esempi di aiuti di Stato nella prassi decisionale della Commissione riguardavano prevalentemente aree/comunità rurali (scarsa densità abitativa, costo elevato degli investimenti) o aree economicamente arretrate (scarsa capacità di pagare per i servizi), nel caso delle reti NGA viene sostenuto che la natura economica di queste reti è tale da scoraggiarne l’istallazione non solo nelle zone scarsamente popolate ma anche in alcune aree urbane. In particolare, lo sviluppo rapido e su ampia scala delle reti NGA risulterebbe soprattutto ostacolato dal fattore costo più che dalla scarsa densità abitativa (61).

(55)

L’intervento pubblico diretto potrebbe ritenersi pertanto giustificato se inteso a garantire che aree non ritenute redditizie dagli operatori di rete beneficino comunque dei notevoli effetti di ricaduta positivi che le reti NGA possono innescare nell’economia, evitando così un nuovo «divario digitale» relativo alle reti NGA. È pertanto possibile che gli Stati EFTA desiderino incentivare lo sviluppo di reti NGA in aree dove occorrerebbe attendere diversi anni prima che gli operatori di rete a banda larga esistenti si decidano ad investire, dal momento che considerano le suddette aree finanziariamente meno attraenti di altre aree urbane più importanti. In alcuni casi, onde stimolare l’occupazione e creare nuove opportunità economiche in tempi brevi, gli Stati EFTA potrebbero decidere di investire direttamente o di finanziare operatori privati affinché rendano disponibili, o rendano disponibili prima del previsto, connessioni di rete NGA.

(56)

Gli interventi pubblici intesi a sostenere la fornitura o ad accelerare i tempi per lo sviluppo di reti NGA dovranno essere compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato.

3.2.   Tipi di intervento pubblico

(57)

Al fine di stimolare o velocizzare l’introduzione di reti NGA, gli Stati EFTA possono decidere di intervenire in diversi modi sul mercato. In tal senso, le considerazioni illustrate alle sezioni 2.2.1 e 2.2.2 (applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, compensazione degli obblighi di servizio pubblico e criteri Altmark) valgono, mutatis mutandis, per gli interventi statali a sostegno dello sviluppo di reti NGA. In funzione della natura e degli effetti del tipo di intervento prescelto, il ricorso a modelli diversi di approccio analitico può essere giustificato ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

(58)

In aree in cui si prevede la futura introduzione di reti NGA da parte di investitori privati, gli Stati EFTA possono decidere di adottare una serie di misure volte ad accelerare il ciclo degli investimenti incentivando così gli investitori a realizzare i loro piani di investimento. Queste misure non implicano necessariamente la presenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Dato che i costi d’installazione delle reti a fibre ottiche sono in larga parte imputabili alla realizzazione di lavori civili (ad esempio scavo, posa dei cavi, cablatura di interni ecc.), gli Stati EFTA potrebbero decidere ad esempio, conformemente al quadro normativo del SEE in materia di comunicazioni elettroniche, di agevolare il processo di acquisizione dei diritti di passaggio e di imporre che gli operatori di rete coordinino i lavori civili di propria competenza e/o condividano parte dell’infrastruttura (62). Gli Stati EFTA potrebbero altresì decidere di dotare di connessioni a fibre ottiche tutte le nuove infrastrutture (tra cui reti idriche, energetiche, di trasporto e fognarie) e/o i nuovi edifici.

(59)

Analogamente, le autorità pubbliche potrebbero decidere di intraprendere parte dei lavori civili (quali scavi in aree del demanio pubblico, costruzione di condotte) in modo da facilitare e accelerare lo sviluppo di elementi di rete privati da parte degli operatori interessati. È tuttavia opportuno che questo tipo di intervento non sia ristretto ad un settore o ad un’industria specifici ma che si rivolga, in linea di principio, a tutti i potenziali utenti (ad esempio gas, elettricità, acqua, ecc.) e non solo agli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche. Quando interventi pubblici di questo tipo, volti a creare i prerequisiti necessari affinché i gestori di servizi possano sviluppare le proprie infrastrutture, non sono intesi ad esclusivo beneficio di un determinato settore o di una determinata società (segnatamente riducendo il costo degli investimenti sostenuto da quest’ultima), essi non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

(60)

Misure simili possono inoltre essere adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione al fine di garantire un accesso equo e non discriminatorio ai poli o di condividere le condotte di proprietà dei gestori di servizi o degli operatori di rete esistenti.

(61)

Come dimostra la prassi decisionale della Commissione nel settore di base della banda larga, nella maggior parte dei casi, gli aiuti di Stato a sostegno delle reti a banda larga sono concessi da autorità locali o regionali che intendono colmare le carenze regionali in termini di connettività a banda larga oppure potenziare la competitività regionale migliorando ulteriormente la copertura a banda larga esistente e la connettività di rete. Questi due obiettivi sono stati finora perseguiti dalle autorità pubbliche in due modi: appaltando la costruzione e la gestione di infrastrutture a banda larga di proprietà pubblica oppure fornendo sostegno finanziario alla costruzione di reti a banda larga di proprietà privata (63).

(62)

Ove si configuri come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, l’intervento pubblico dovrà essere notificato all’Autorità che ne valuterà la compatibilità con il mercato comune alla luce dei principi fondamentali illustrati nelle sezioni 3.3 e 3.4 (64).

3.3.   Distinzione tra aree bianche, grigie e nere per quanto riguarda le reti NGA

(63)

Come già ricordato al punto 38, la compatibilità degli aiuti di Stato intesi allo sviluppo della banda larga tradizionale è valutata in funzione della distinzione tra aree bianche, grigie e nere. L’Autorità ritiene che detta distinzione sia altresì rilevante ai fini della valutazione degli aiuti di Stato a sostegno delle reti NGA sotto il profilo della compatibilità ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE, sebbene la definizione delle aree vada affinata in considerazione delle specificità delle reti NGA.

(64)

In tal senso, è necessario tener presente che, nel lungo periodo, le reti NGA sono destinate a sostituire la tecnologia a banda larga di base. Considerato che le reti NGA implicano una struttura di rete diversa, tale da offrire servizi a banda larga di qualità notevolmente più elevata rispetto a quelli attuali, e consentono la fornitura di servizi difficilmente realizzabile utilizzando le reti a banda larga esistenti, è probabile supporre l’emergere in futuro di marcate differenze tra aree coperte e aree non coperte dalle reti NGA (65).

(65)

Attualmente, alcune reti a banda larga di base avanzate [ad esempio ADSL 2+ (66)] permettono, in una certa misura, anche la fornitura di determinati servizi a banda larga che verranno probabilmente offerti, nel futuro prossimo, sulle reti NGA (ad esempio servizi «triple play» di base). Tuttavia, ferma restando l’adozione di regolamentazioni ex ante, è possibile prevedere la comparsa di prodotti e servizi nuovi non sostituibili in termini di domanda e di offerta che richiedano una velocità di banda oltre i massimi limiti fisici consentiti dall’infrastruttura a banda larga.

(66)

Pertanto, ai fini della valutazione degli aiuti di Stato a sostegno delle reti NGA, sono ritenute «aree bianche NGA» le aree momentaneamente sprovviste di reti di questo tipo e nelle quali è improbabile che, in un futuro prossimo, investitori privati provvederanno a svilupparle e renderle pienamente operative (67). L’espressione «futuro prossimo» corrisponde ad un periodo di tre anni (68). Nel rispetto di determinate condizioni, l’intervento pubblico inteso a risolvere questioni di coesione sociale, di sviluppo regionale o un fallimento del mercato è autorizzato qualora si dimostri che gli investitori privati non intendono sviluppare reti NGA nei tre anni successivi. Lo sforzo di investimento previsto dagli investitori privati deve essere tale da garantire almeno notevoli progressi in termini di copertura nell’arco di tre anni, facendo sì che l’investimento previsto venga portato a termine in tempi ragionevoli dopo detto periodo (a seconda delle specificità di ciascuna area e di ciascun progetto). Un lasso di tempo più lungo sarebbe inadeguato in quanto rischierebbe di danneggiare le regioni meno servite rispetto ad altre parti del paese che godono di una copertura adeguata in termini di reti a banda larga avanzate. Le autorità pubbliche possono chiedere agli investitori privati la presentazione di un piano d’impresa, unitamente a un calendario dettagliato del piano di sviluppo dell’infrastruttura, come pure la presentazione di prove che essi dispongono di un finanziamento adeguato o di qualsiasi altro tipo di prova che dimostri che l’investimento pianificato da operatori di rete privati è credibile e fattibile.

(67)

In senso analogo, va considerata un’«area grigia NGA» quella in cui è presente o verrà sviluppata nei tre anni successivi un’unica rete NGA e dove nessun altro operatore intende sviluppare una rete NGA nei tre anni successivi (69). Nel valutare la possibilità che altri investitori possano sviluppare ulteriori reti NGA in una determinata area, occorre considerare l’eventuale presenza di misure regolamentari o legislative (accesso alle condotte, infrastrutture condivise, ecc.) atte a ridurre gli ostacoli a sviluppi in tal senso.

(68)

È considerata «un’area nera NGA», in linea di principio, quella in cui sono presenti o verranno sviluppate nei tre anni successivi più reti NGA (70).

3.4.   Valutazione della compatibilità

(69)

Come già menzionato ai punti 64 e 65, sebbene le reti NGA risultino qualitativamente molto più avanzate delle tradizionali reti a banda larga in rame attualmente esistenti, nel valutare la compatibilità degli aiuti in favore dello sviluppo di reti NGA con le norme in materia di aiuti di Stato, l’Autorità esaminerà ugualmente le ripercussioni degli aiuti sulle reti a banda larga esistenti tenuto conto del grado di sostituibilità che attualmente sembra esistere tra i servizi di banda larga offerti su reti a banda larga e quelli offerti su reti NGA. Nel valutare la compatibilità degli aiuti di Stato a sostegno delle reti NGA, l’Autorità applicherà inoltre il metodo della valutazione comparata [cfr. punto 33]. Nello specifico, l’Autorità valuterà il carattere proporzionale di una misura notificata alla luce del rispetto delle condizioni elencate al punto 49 (Mappatura particolareggiata e analisi dettagliata della copertura, Gara d’appalto a procedura aperta, Offerta economicamente più vantaggiosa, Neutralità tecnologica, Utilizzo delle infrastrutture esistenti, Obbligo di un libero accesso all’ingrosso, Parametrazione e Meccanismo di recupero). Tuttavia, ai fini della valutazione delle reti NGA, assumono specifica rilevanza i punti illustrati di seguito.

3.4.1.   Aree bianche NGA: sostegno allo sviluppo di reti NGA nelle aree scarsamente servite

(70)

Per quanto riguarda i servizi di base a banda larga, nel rispetto delle condizioni cui sono soggetti gli Stati EFTA [si vedano i punti 49 e 69], l’Autorità riterrà compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato previste dall’accordo SEE le misure a sostegno dello sviluppo di reti NGA in aree in cui l’infrastruttura a banda larga è del tutto insistente oppure dove gli operatori a banda larga esistenti considerano poco redditizio lo sviluppo di reti NGA.

(71)

Nelle aree bianche NGA già servite da una rete a banda larga di base (aree tradizionalmente grigie), gli Stati EFTA dovranno dimostrare che la concessione di aiuti alle reti NGA rispetta le seguenti condizioni: i) i servizi a banda larga forniti tramite le reti esistenti non soddisfano il fabbisogno dell’utenza residenziale e commerciale nell’area interessata (anche tenuto conto di un loro eventuale potenziamento in futuro); ii) gli obiettivi prefissi non possono essere raggiunti con strumenti meno distorsivi (tra cui la regolamentazione ex ante).

3.4.2.   Aree grigie NGA: necessità di un’analisi più approfondita

(72)

Nelle aree in cui un investitore privato ha già sviluppato o potrebbe essere in procinto di sviluppare una rete NGA nei tre anni successivi (cfr. anche il punto 66) e dove nessun altro investitore privato progetta di sviluppare una seconda rete NGA nei tre anni successivi, l’Autorità dovrà svolgere un’analisi più dettagliata intesa a verificare se l’intervento pubblico può ritenersi compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato. L’intervento pubblico in queste aree rischia in effetti di escludere dal mercato gli investitori esistenti e di falsare la concorrenza.

(73)

Perché l’Autorità si pronunci per la compatibilità, è necessario che gli Stati EFTA dimostrino, in primo luogo, che la rete NGA esistente o prevista non è o non sarà sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’utenza residenziale e commerciale nell’area interessata, e, in secondo luogo, che gli obiettivi prefissi non possono essere raggiunti con strumenti meno distorsivi (tra cui la regolamentazione ex ante). Nell’ambito di questa valutazione dettagliata, l’Autorità procede nello specifico a valutare i seguenti elementi:

a)

inadeguatezza delle condizioni generali di mercato, analizzando, tra l’altro, il livello dei prezzi correnti della banda larga NGA, il tipo di servizi offerti all’utenza residenziale e commerciale e relative condizioni, nonché l’esistenza, concreta o presumibile, di una domanda di nuovi servizi che la rete NGA esistente non è in grado di soddisfare;

b)

in assenza di una regolamentazione ex ante imposta da un’autorità nazionale di regolamentazione, impossibilità di un accesso effettivo alla rete da parte di terzi o presenza di condizioni di accesso tali da non favorire una concorrenza efficace;

c)

esistenza di ostacoli generali tali da impedire l’eventuale ingresso di nuovi investitori di reti NGA;

d)

modalità di utilizzo/accesso privilegiato alle condotte da parte della rete NGA già esistente che precludano l’accesso a o la condivisione con altri operatori di rete;

e)

nessun provvedimento adottato o misura correttiva emanante dalla competente autorità nazionale di regolamentazione o dall’autorità garante della concorrenza competente nei confronti dell’operatore di rete esistente è stato in grado di ovviare ai suddetti problemi.

3.4.3.   Aree nere NGA: l’intervento statale non è necessario

(74)

Nelle aree già servite da più di una rete NGA o in cui investitori privati potrebbero essere in procinto di sviluppare reti NGA concorrenti, l’Autorità ritiene probabile che l’intervento pubblico a sostegno di una nuova rete NGA concorrente sovvenzionata falsi gravemente la concorrenza e sia pertanto incompatibile con le norme in materia di aiuti di Stato.

3.4.4.   Il caso specifico di aree nere esistenti (banda larga di base): ulteriori garanzie

(75)

Le tradizionali aree nere, ovvero aree in cui infrastrutture a banda larga (xDSL e reti cablate) forniscono servizi a banda larga in condizioni di concorrenza, sono considerate dall’Autorità aree in cui gli operatori di rete esistenti dovrebbero essere incentivati a trasformare le tradizionali reti a banda larga esistenti in reti NGA super veloci verso le quali poter trasferire la clientela. Ulteriori interventi pubblici in queste aree non sono ritenuti, in linea di principio, necessari.

(76)

Gli Stati EFTA possono tuttavia confutare tale argomentazione dimostrando che gli operatori delle reti a banda larga di base esistenti non prevedono di investire in reti NGA nei tre anni successivi, ad esempio esibendo prove del fatto che l’evoluzione storica degli investimenti effettuati dagli operatori di rete esistenti negli ultimi anni per introdurre soluzioni infrastrutturali a banda larga più veloci in risposta alla domanda da parte dell’utenza si è rivelata insoddisfacente. In questi casi, l’intervento pubblico a sostegno dello sviluppo di reti NGA sarà sottoposto all’analisi dettagliata di cui al punto 73 e dovrà rispettare le condizioni illustrate in dettaglio nella sezione 3.4.5.

3.4.5.   Impianto della misura e necessità di limitare le distorsioni della concorrenza

(77)

Analogamente a quanto affermato per lo sviluppo della banda larga di base, gli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo di reti NGA possono costituire uno strumento adeguato e giustificato, purché sia soddisfatta una serie di condizioni fondamentali. Ad eccezione delle aree bianche NGA coincidenti con le aree bianche per la banda larga di base (per le quali non valgono requisiti aggiuntivi), l’Autorità ritiene che, oltre alle garanzie di cui alla sezione 2.3.3, e in particolare quelle elencate al punto 49 (Mappatura particolareggiata e analisi dettagliata della copertura, Gara d’appalto a procedura aperta, Offerta economicamente più vantaggiosa, Neutralità tecnologica, Utilizzo delle infrastrutture esistenti, Obbligo di un libero accesso all’ingrosso, Parametrazione e Meccanismo di recupero), debbano risultare soddisfatte anche le seguenti condizioni:

il beneficiario degli aiuti statali sarà tenuto, in contropartita, a garantire l’accesso all’ingrosso effettivo di terzi per almeno sette anni. Tale obbligo dovrà comportare, in particolare, il diritto di utilizzo da parte dei terzi delle condotte o degli armadi di commutazione posti in strada onde garantire l’accesso non solo all’infrastruttura attiva ma anche a quella passiva. Un tale obbligo non pregiudica eventuali obblighi regolamentari equivalenti imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione nello specifico mercato interessato al fine di promuovere una concorrenza effettiva né l’adozione di misure allo scadere del suddetto termine (71). L’obbligo di «accesso aperto» riveste un’importanza estrema anche per far fronte al summenzionato avvicendamento, nel corso del tempo, tra i servizi offerti dagli operatori di reti ADSL esistenti e quelli offerti dagli operatori di reti NGA futuri. L’obbligo di accesso aperto garantisce agli operatori ADSL la migrazione della clientela verso la rete NGA sovvenzionata non appena questa sarà ultimata, consentendo loro di poter cominciare a pianificare gli investimenti futuri senza subire reali svantaggi concorrenziali,

inoltre, nel definire le condizioni d’accesso all’ingrosso alla rete, è necessario che gli Stati EFTA consultino la competente autorità nazionale di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione continueranno, in futuro, a produrre regolamentazione ex ante o a monitorare molto attentamente le condizioni concorrenziali del mercato della banda larga nella sua globalità, adottando, se del caso, le necessarie misure correttive previste dal quadro normativo vigente. Di conseguenza, chiedendo alle autorità nazionali di regolamentazione di approvare o stabilire le condizioni di accesso in forza della normativa del SEE applicabile, gli Stati EFTA potranno garantire l’applicazione di condizioni di accesso uniformi o almeno molto simili su tutti i mercati della banda larga individuati dalla competente autorità nazionale di regolamentazione,

inoltre, quale che sia il tipo di struttura di rete NGA che beneficerà degli aiuti di Stato, esso dovrà essere in grado di consentire un accesso effettivo e completamente disaggregato, come pure tutti i diversi tipi di accesso alla rete che potranno essere richiesti dagli operatori (compresi gli accessi alle condotte, alle fibre, di tipo «bitstream» e altri ancora). A tale riguardo, si deve osservare che una struttura «a fibre multiple» permette soluzioni d’accesso completamente indipendenti, tali da fornire servizi a banda larga super veloci e favorire pertanto una concorrenza sostenibile nel lungo periodo. Inoltre, lo sviluppo di reti NGA basate su linee a fibre multiple consente sia topologie punto a punto (point-to-point) che topologie punto-multi punto (point-to-multipoint) e, pertanto, è neutro sotto il profilo tecnologico.

4.   DISPOSIZIONI FINALI

(78)

Il presente capitolo si applicherà a partire dal primo giorno successivo a quello della sua adozione.

(79)

L’Autorità riesaminerà il presente capitolo sulla base di future revisioni da parte della Commissione della corrispondente comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga.


(1)  Il presente capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7).

(2)  Cfr. a titolo di esempio, «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione», [COM(2005) 229 definitivo], 1o giugno 2005; «eEurope 2005: una società dell’informazione per tutti» [COM(2002) 263 definitivo]; «Colmare il divario nella banda larga» [COM(2006) 129].

(3)  COM(2005) 107 definitivo.

(4)  Nell’ultimo decennio, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono diventate accessibili per il grande pubblico, a prezzi abbordabili. Il termine «divario digitale» è comunemente inteso ad indicare la disparità tra coloro (singoli e comunità) che hanno accesso alle tecnologie dell’informazione e coloro che non lo hanno. Tra le molteplici cause all’origine del «divario digitale», la più importante è la mancanza di adeguate infrastrutture a banda larga. Nella dimensione regionale, il grado di urbanizzazione è un importante fattore per l’accesso e l’utilizzo delle TIC. La diffusione di Internet rimane pertanto molto più ridotta nelle aree scarsamente popolate dello Spazio economico europeo.

(5)  Cfr: l’atto di cui al punto 5 cl dell’allegato XI all’accordo SEE [direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33]; l’atto di cui al punto 5ck dell’allegato XI all’accordo SEE [direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21] e l’atto di cui al punto 5cj dell’allegato XI all’accordo SEE [direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7], adattati all’accordo SEE dal protocollo 1.

(6)  Cfr. decisione dell’Autorità norvegese delle poste e delle telecomunicazioni, del 3 aprile 2009, sulla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e che impone obblighi specifici nel mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato 5), decisione dell’Autorità delle poste e delle telecomunicazioni n. 8/2008, del 18 aprile 2008, sulla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e sull’imposizione di obblighi specifici nel mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso in Islanda e decisione dell’Ufficio per le comunicazioni, del 16 dicembre 2009, relativa alla regolamentazione specifica del settore sul mercato all’ingrosso per l’accesso a banda larga in Liechtenstein.

(7)  Ai fini del presente documento, con «NGA» (next-generation access) si intendono reti di accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici e in grado di fornire servizi d’accesso in banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelli forniti tramite le reti in rame esistenti (cfr. anche la nota 58).

(8)  Cfr. il progetto di raccomandazione della Commissione relativo all’accesso regolamentato alle reti NGA, disponibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/public_consult/nga/dr_recomm_nga.pdf e la dichiarazione del gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni sullo sviluppo dell’accesso alle reti NGA, ERG (08) 68, disponibile all’indirizzo http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_08_68_statement_on_nga_devolopment_081211.pdf

(9)  Per un elenco delle decisioni adottate dalla Commissione in forza delle norme in materia di aiuti di Stato nel settore della banda larga si veda: http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf

(10)  Cfr. anche la sezione 2.2.1 infra sull’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato.

(11)  Cfr. la decisione della Commissione del 30 maggio 2007 sul caso NN 24/07 — Repubblica ceca, Pražská městská bezdrátová síť.

(12)  (Il termine «investitori» indica imprese o operatori di reti di comunicazione elettronica che investono nella costruzione e nello sviluppo di infrastrutture a banda larga.

(13)  La Commissione ha approvato un unico caso di misura che non contemplava una gara a procedura aperta bensì un regime di credito d’imposta a sostegno dell’introduzione della banda larga in regioni scarsamente servite dell’Ungheria, cfr. la decisione N 398/05 — Ungheria, Sgravio fiscale a favore dello sviluppo della banda larga.

(14)  Cfr. a titolo di esempio, le seguenti decisioni della Commissione: N 570/07 — Germania, Eckpunkte zur Breitbandversorgung des ländlichen Raums in Baden-Württemberg; N 157/06 — Regno Unito, South Yorkshire Digital Region Broadband Project; N 264/06 — Italia, Banda larga nelle aree rurali della Toscana; N 201/06 — Grecia, Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές; N 131/05 — Regno Unito, FibreSpeed Broadband Project Wales. Sebbene sia anch’essa beneficiaria di questo tipo di misure, l’utenza residenziale non è tuttavia soggetta alla normativa in materia di aiuti di Stato poiché non si configura né come impresa né come operatore economico ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

(15)  Cfr. la decisione della Commissione N 266/08 — Germania, Richtlinie zur Förderung der Breitbanderschließung in ländlichen Gebieten (Breitbandrichtlinie).

(16)  Cfr. la decisione della Commissione N 237/08 — Germania, Breitbandförderung Niedersachsen.

(17)  Causa C-303/88, Italia/Commissione, Raccolta 1991, pag. I-1433, punti 20-22.

(18)  Decisione della Commissione dell’11 dicembre 2007 sul caso C 53/2006 Citynet Amsterdam: investimento della città di Amsterdam in una rete di comunicazione fibre-casa (FttH), GU L 247 del 16.9.2008, pag. 27. Il caso riguardava la costruzione di una rete di accesso a banda larga alle telecomunicazioni fibre-casa (FttH) a beneficio di 37 000 nuclei familiari ad Amsterdam già serviti da diverse reti a banda larga concorrenti. L’amministrazione comunale di Amsterdam aveva deciso di investire nello strato passivo della rete insieme a due investitori privati e a cinque società di edilizia popolare. L’infrastruttura passiva era di proprietà di un soggetto giuridico separato preposto alla gestione, il quale era controllato per un terzo dal comune di Amsterdam, per un terzo da due investitori privati (ING Real Estate e Reggefiber) e per la rimanente quota azionaria dalle società di edilizia popolare.

(19)  Secondo la giurisprudenza, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale devono aver ricevuto detto incarico con un atto della pubblica autorità. In tal senso, un servizio di interesse economico generale può essere affidato ad un operatore tramite una concessione di servizio pubblico; cfr.: cause riunite T-204/97 e T-270/97 EPAC/Commissione, Raccolta 2000, pag. II-2267, punto 126; causa T-17/02 Fred Olsen/Commissione, Raccolta 2005, pag. II-2031, punti 186 e 188-189.

(20)  Cfr. causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Raccolta 2003, pag. I-7747. In appresso denominata «sentenza Altmark».

(21)  Cfr. le decisioni della Commissione: N 381/04 — Francia, Projet de réseau de télécommunication haut débit des Pyrénées-Atlantiques; N 382/04 — Francia, Mise en place d’une infrastructure haut débit sur le territoire de la région Limousin (DORSAL).

(22)  Sebbene il presente capitolo faccia riferimento alla «concessione» di un servizio pubblico, la forma dello strumento contrattuale prescelto per il conferimento di una missione di servizio pubblico o di un SIEG varia da uno Stato EFTA all’altro. Detto strumento dovrà tuttavia indicare con precisione perlomeno la natura, la portata e la durata degli obblighi di servizio pubblico imposti nonché l’identità delle imprese coinvolte, unitamente ai costi che queste dovranno sostenere.

(23)  In particolare, data l’ampia discrezionalità di cui godono gli Stati membri nel definire la portata di un servizio di interesse economico generale, le suddette due decisioni della Commissione hanno riconosciuto che, nella misura in cui un’infrastruttura a banda larga universale sia aperta a tutti gli altri fornitori, ponga rimedio a un fallimento del mercato e garantisca la connessione a tutti gli utenti della regione interessata, lo Stato membro in questione non incorre in un errore manifesto nel ritenere che un tale servizio rientri nella nozione di servizio di interesse economico generale.

(24)  Cfr. la decisione della Commissione N 284/05 — Irlanda, Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MANs»), phases II and III, paragrafi 23 e 37-40. In questo caso, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti all’introduzione e alla gestione delle reti MAN (Metropolitan Area Networks) in una serie di città dell’Irlanda non fossero una compensazione a fronte di un SIEG dal momento che la misura notificata presentava le caratteristiche di un partenariato pubblico-privato piuttosto che di una compensazione a fronte della concessione e dello svolgimento di un SIEG. Si veda anche la decisione N 890/06 – Francia, Aide du Sicoval pour un réseau de très haut débit. In questo caso, la Commissione ha sottolineato che la misura notificata mirava a sostenere la fornitura di servizi di connessione a banda larga destinati unicamente a parchi industriali e ad organizzazioni del settore pubblico in una parte della città di Tolosa e che il settore residenziale ne rimaneva escluso. Il progetto riguardava inoltre solo una parte della regione. La Commissione ha pertanto ritenuto che non si trattasse di un SIEG in quanto la misura notificata non era intesa nell’interesse dei cittadini bensì del settore imprenditoriale.

(25)  Cfr. le seguenti cause: T-289/03, BUPA et al./Commissione, Raccolta 2008, pag. II-741, punto 165; T-106/95 FFSA et al./Commissione, Raccolta 1997, pag. II-229, punto 99. Cfr. anche il punto 14 della comunicazione della Commissione «I servizi d’interesse generale in Europa», GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4).

(26)  Cfr. le seguenti cause: T-442/03, SIC/Commissione, Raccolta 2008, pag. II-1161, punto 195; T-289/03, BUPA et al./Commissione, cit., punto 166; T-17/02, Fred Olsen/Commissione, cit., punto 216. Il punto 22 della comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa stabilisce che «[l]a libertà di definizione [dei servizi di interesse economico generale] significa che spetta fondamentalmente agli Stati membri definire che cosa considerino «servizi d’interesse economico generale» […], in funzione delle specifiche caratteristiche delle attività. Tale definizione può essere soggetta a controllo soltanto in caso di errore manifesto».

(27)  In tal senso, l’obiettivo di interesse generale perseguito dai pubblici poteri non può ridursi allo sviluppo di talune attività o regioni economiche come previsto all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c). Cfr. le decisioni della Commissione: N 381/04 — Francia, Projet de réseau de télécommunication haut débit des Pyrénées-Atlantiques, punto 53; N 382/04 — Francia, Mise en place d’une infrastructure haut débit sur le territoire de la région Limousin (DORSAL).

(28)  A tal fine, per valutare l’eventuale necessità di un SIEG, occorrerà sempre tener conto di reti dotate di strutture paragonabili, segnatamente o reti di base a banda larga o reti NGA.

(29)  Con «futuro prossimo» si intende un periodo di tre anni. In tal senso, lo sforzo di investimento previsto dagli investitori privati deve essere tale da garantire almeno notevoli progressi in termini di copertura nell’arco di tre anni, facendo sì che l’investimento previsto venga portato a termine in tempi ragionevoli dopo detto periodo (a seconda delle specificità di ciascuna area e di ciascun progetto).

(30)  Senza una siffatta motivazione, un controllo, anche marginale, da parte dell’Autorità, ai sensi sia del primo criterio enunciato nella sentenza Altmark, sia dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, vertente sull’esistenza di un errore manifesto commesso dallo Stato EFTA nell’ambito del suo potere discrezionale, non sarebbe possibile: cfr. la causa T-289/03, BUPA et al./Commissione, cit., punto 172.

(31)  Una rete deve essere neutra sotto il profilo tecnologico e consentire quindi agli interessati all’accesso l’uso di una qualsiasi delle tecnologie disponibili per la fornitura di servizi agli utenti finali. Benché un simile requisito possa avere un’applicazione limitata nel caso dello sviluppo di un’infrastruttura di rete ADSL, questo può non essere vero nel caso invece di una rete NGA a fibre ottiche, per la quale gli operatori possono utilizzare diverse tecnologie basate sulle fibre ottiche [cioè punto a punto (point-to-point) o G-PON] per la fornitura di servizi agli utenti finali.

(32)  Ad esempio, una rete ADSL deve fornire un accesso ad alta velocità «bitstream» e un accesso completamente disaggregato, mentre una rete NGA a fibre ottiche deve fornire quantomeno un accesso alla fibra inattiva, un accesso «bitstream» e, se è installata una rete FTTC, anche un accesso disaggregato alla sottorete locale (sub loop unbundling).

(33)  Questa esclusione è giustificata dal fatto che, una volta sviluppata e installata una rete a banda larga in grado di offrire una connessione universale, l’azione delle forze di mercato è sufficiente, di norma, per offrire servizi di comunicazione a tutti gli utenti a un prezzo concorrenziale.

(34)  Le misure di salvaguardia possono prevedere, in particolare, l’obbligo di una contabilità separata, come pure la costituzione di un soggetto distinto, tanto sotto il profilo giuridico quanto dal punto di vista della struttura aziendale, dall’operatore verticalmente integrato. La responsabilità di adempiere alla missione SIEG affidatagli dovrebbe ricadere esclusivamente su tale soggetto giuridico distinto.

(35)  Spetta agli Stati EFTA definire, considerate le specifiche caratteristiche dei singoli casi, il metodo migliore per garantire che la compensazione accordata copra unicamente i costi dell’adempimento della missione SIEG nelle aree non redditizie. Ad esempio, il livello della compensazione può essere basato sul confronto tra gli introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale dell’infrastruttura nelle aree redditizie e gli introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale dell’infrastruttura nelle aree non redditizie. Eventuali utili in eccesso, cioè gli utili superiori all’utile medio sul capitale investito registrato nel settore nel caso dello sviluppo di una determinata infrastruttura a banda larga, potrebbero essere assegnati al finanziamento del SIEG nelle aree non redditizie, mentre l’importo rimanente verrebbe a costituire la compensazione finanziaria accordata al prestatore del SIEG.

(36)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(37)  Cfr. anche capitolo sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità, GU L 109 del 26.4.2007, pag. 44 e supplemento SEE n. 20 del 26.4.2007, pag. 1, disponibile altresì sul sito Internet dell’Autorità http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/partvi-stateaidintheformofpublicservicecompensation.pdf

(38)  Occorre ricordare che, secondo il disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, corrispondente all’articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell’accordo SEE, possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione».

(39)  GU L 54 del 28.2.2008, pag. 1 e supplemento SEE n. 11 del 28.2.2008, pag. 1.

(40)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13). Inoltre, dato che in alcuni casi gli aiuti concessi si limitavano ad «aree assistite» e avrebbero potuto qualificarsi anche come aiuti agli investimenti iniziali ai sensi dei succitati orientamenti, spesso l’intensità d’aiuto consentita era superiore alle soglie previste per gli aiuti regionali in quelle aree.

(41)  Cfr. ad esempio, le decisioni della Commissione sui seguenti casi: N 508/08 — Regno Unito, Provision of remote Broadband services in Northern Ireland; N 201/06 — Grecia, Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές; N 118/06 Lettonia, Platjoslas komunikācijas tīklu attīstība lauku apvidos.

(42)  Cfr. ad esempio, la decisione della Commissione N 201/06 — Grecia, Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές.

(43)  Cfr. ad esempio, la decisione della Commissione N 118/06 — Lettonia, Platjoslas komunikācijas tīklu attīstība lauku apvidos.

(44)  Cfr. la decisione della Commissione del 19 luglio 2006 concernente l’aiuto di Stato C 35/05 (ex N 59/05) al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione relativamente all’installazione di una rete a banda larga a Appingedam (GU L 86 del 27.3.2007, pag. 1). Il caso riguardava lo sviluppo di una rete passiva (condotte e fibre) di proprietà comunale il cui strato attivo (gestione e funzionamento della rete) sarebbe stato appaltato ad un operatore del settore privato che avrebbe fornito servizi all’ingrosso ad altri prestatori di servizi a banda larga. La Commissione ha constatato, nella decisione, che il mercato della banda larga nei Paesi Bassi è un mercato in rapida evoluzione e che i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, gli operatori cavo e i prestatori di servizi Internet stavano per introdurre sul mercato nazionale servizi a banda larga ad elevata capacità non sovvenzionati. La situazione di Appingedam non risultava diversa da quella del resto del paese. Tanto l’operatore di linea fissa che l’operatore cavo presenti sul mercato offrivano già ad Appingedam un pacchetto di servizi «triple play» (telefonia, banda larga e TV digitale/analogica) e entrambi gli operatori vantavano le capacità tecniche per estendere la capienza di banda nell’ambito delle reti esistenti.

(45)  Come si è già ricordato al punto 4, occorre sottolineare che, ad oggi, l’accesso in banda larga forma oggetto di una regolamentazione ex ante in tutti gli Stati EFTA.

(46)  Nella decisione N 131/05 — Regno Unito, FibreSpeed Broadband Project Wales, la Commissione ha valutato se il sostegno finanziario concesso dalle autorità gallesi alla costruzione di una rete in fibre ottiche aperta e neutrale sotto il profilo dell’operatore che collegava 14 parchi industriali potesse ritenersi compatibile, considerato che le zone interessate erano già servite dall’operatore di rete esistente il quale offriva linee dedicate a prezzi regolamentati. La Commissione ha ritenuto che il prezzo del servizio offerto dall’operatore esistente fosse molto elevato, quasi inaccessibile per le PMI. Data la distanza dalle centrali telefoniche dell’operatore esistente, i parchi industriali interessati non potevano neanche accedere a servizi simmetrici ADSL superiori ai 2 Mbps. Inoltre l’operatore esistente non consentiva l’accesso di terzi alle condotte e alla fibra inattiva. Pertanto la presenza di un operatore nelle zone interessate non garantiva la fornitura di connessioni Internet ad alta velocità a prezzi abbordabili per le PMI. Né sussisteva tantomeno la possibilità che un’infrastruttura alternativa tale da fornire servizi ad alta velocità ai parchi industriali interessati sarebbe stata realizzata da terzi. Cfr. anche le decisioni della Commissione: N 890/06 — Francia, Aide du Sicoval pour un réseau de très haut débit; N 284/05 — Irlanda, Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MANs»), phases II and III.

(47)  Cfr. ad esempio, le seguenti decisioni della Commissione: N 473/07 – Italia, Messa a disposizione di connessioni a banda larga in Alto Adige; N 570/07 — Germania, Eckpunkte zur Breitbandversorgung des ländlichen Raums in Baden-Württemberg; N 131/05 — Regno Unito, FibreSpeed Broadband Project Wales; N 284/05 — Irlanda, Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MANs»), phases II and III; N 118/06 — Lettonia, Platjoslas komunikācijas tīklu attīstība lauku apvidos; N 157/06 — Regno Unito, South Yorkshire Digital Region Broadband Project.

(48)  Cfr. ad esempio, le decisioni della Commissione: N 222/06 — Italia, Piano d’azione per il superamento del digital divide in Sardegna — Telecom Italia; N 398/05 — Ungheria, Sgravio fiscale a favore dello sviluppo della banda larga; N 264/06 — Italia, Banda larga nelle aree rurali della Toscana.

(49)  Di norma, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

(50)  Qualora possa essere dimostrato che gli operatori esistenti non hanno fornito alle autorità pubbliche alcuna informazione utile ai fini della necessaria opera di mappatura, dette autorità saranno costrette a basarsi unicamente su tutte le informazioni messe a loro disposizione.

(51)  Cfr. ad esempio, le decisioni: N 201/06 — Grecia, Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές; N 264/06 — Italia, Banda larga nelle aree rurali della Toscana; N 475/07 — Irlanda, National Broadband Scheme («NBS»); N 115/08 — Germania, Breitbandversorgung ldndlicher Rdume in Deutschland.

(52)  Cfr. ad esempio, le decisioni della Commissione: N 508/08 — Regno Unito, Provision of Remote Broadband Services in Northern Ireland; N 475/07 — Irlanda, National Broadband Scheme (NBS); N 157/06 — Regno Unito, South Yorkshire Digital region Broadband Project.

(53)  Al fine di determinare quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa, l’autorità aggiudicatrice deve indicare, prima dello svolgimento della gara d’appalto, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri (qualitativi) prescelti.

(54)  Fin ad oggi, la Commissione ha ammesso il ricorso ad una specifica soluzione tecnologica in un solo caso: si veda la decisione della Commissione N 222/06 — Italia, Piano d’azione per il superamento del digital divide in Sardegna – Telecom Italia. In questo caso, la Commissione ha ritenuto che, date le circostanze specifiche, segnatamente «la topografia della regione, la mancanza di reti via cavo e l’esigenza di aumentare al massimo i vantaggi conferiti dall’aiuto, […] la tecnologia ADSL sia la più appropriata per conseguire gli obiettivi del progetto» (punto 45).

(55)  Inoltre, qualora gli Stati EFTA optino per un modello gestionale in cui l’infrastruttura sovvenzionata offre unicamente servizi all’ingrosso a banda larga a beneficio di terzi, escludendo quindi i servizi al dettaglio, le distorsioni probabili della concorrenza risultano ulteriormente ridotte in quanto un tale modello di gestione della rete consente di evitare questioni potenzialmente complesse di prezzi predatori e forme occulte di discriminazione all’accesso.

(56)  A tale proposito, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe tener conto dell’eventuale persistenza delle specifiche condizioni che avevano inizialmente giustificato la concessione di un aiuto all’operatore dell’infrastruttura in questione.

(57)  In circostanze eccezionali, debitamente comprovate dagli Stati EFTA notificanti, l’Autorità non riterrà necessaria l’introduzione di un tale meccanismo per gli aiuti di importo molto esiguo, o per progetti «una tantum» di modeste dimensioni e basati su procedure di appalto semplici, poiché comporterebbe un onere eccessivo per le autorità erogatrici.

(58)  Allo stadio attuale dello sviluppo tecnologico e commerciale, le tecnologie di rete tanto satellitari che mobili non consentono la fornitura di servizi simmetrici a banda larga ultraveloci, per quanto la situazione potrebbe cambiare in futuro specie per i servizi mobili (quando e se verrà compiuto il prossimo grande passo nel settore delle comunicazioni radiomobili con l’adozione del sistema «LTE — Long Term Evolution», le velocità massime potranno raggiungere in teoria i 100 Mbps downlink e i 50 Mbps uplink).

(59)  Cfr. la decisione della Commissione N 157/06 — Regno Unito, South Yorkshire Digital region Broadband Project e la decisione della Commissione N 284/05 — Irlanda, Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MANs»), phases II and III.

(60)  Fino ad oggi, sono stati notificati solo due casi (Appingedam e Amsterdam) di intervento pubblico a sostegno della costruzione di una rete «d’accesso» di nuova generazione intesa a fornire connessioni in fibra ottica al segmento residenziale del mercato.

(61)  Gli operatori di reti a banda larga sostengono che l’installazione di una rete a fibre ottiche rimane un investimento molto caro e rischioso, tranne nelle aree densamente popolate/molto commerciali dove esiste già un cospicuo bacino d’utenza per i servizi a banda larga che può essere trasferito su servizi più veloci. In alcuni casi, si sostiene che i costi per l’introduzione delle reti NGA o a fibre ottiche siano troppo elevati rispetto al possibile profitto, il che spiegherebbe l’assenza o il numero esiguo di fornitori del settore privato disposti ad entrare sul mercato.

(62)  È importante che dette misure non siano specificamente mirate agli operatori delle comunicazioni elettroniche ma si applichino indistintamente a tutti gli operatori dei settori interessati (tra cui, ad esempio, i gestori di altre forniture quali gas, elettricità e/o acqua). Misure intese unicamente a beneficio di operatori del settore delle comunicazioni elettroniche potrebbero configurarsi come aiuti settoriali e rientrare pertanto nel divieto disposto dall’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

(63)  Cfr. ad esempio, le decisioni della Commissione: N 157/06 — Regno Unito, South Yorkshire Digital Region Broadband Project; N 201/06 — Grecia, Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές; N 131/05 — Regno Unito, FibreSpeed Broadband Project Wales; N 284/05 — Irlanda, Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MANs»), phases II and III; N 381/04 — Francia, Projet de réseau de télécommunications haut débit des Pyrénées-Atlantiques; N 382/05 — Francia, Mise en place d’une infrastructure haut débit sur le territoire de la région Limousin (DORSAL); N 57/05 — Regno Unito, Regional Innovative Broadband Support in Wales; N 14/08 — Regno Unito, Broadband in Scotland — Extending Broadband Reach.

(64)  Ciò non pregiudica l’eventuale applicazione del capitolo in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, come si è già menzionato al punto 31.

(65)  Se attualmente un’area coperta da connessioni Internet a banda stretta (dial-up) è considerata un’area bianca rispetto ad aree coperte da servizi a banda larga, analogamente un’area in cui non sono presenti infrastrutture a banda larga di nuova generazione ma che dispone di un’infrastruttura a banda larga di base va anch’essa considerata un’area bianca.

(66)  Rispetto alla rete ADSL di base, la rete ADSL 2 + offre una larghezza di banda maggiore fino a 24 Mbps.

(67)  Un’area bianca NGA può essere un’area sprovvista di infrastrutture a banda larga di base (aree tradizionali bianche), un’area in cui opera un unico fornitore a banda larga di base (aree tradizionali grigie) oppure un’area in cui sono presenti diversi fornitori a banda larga di base (aree tradizionali nere). Come viene illustrato nella sezione 3.4, la compatibilità degli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo della banda larga in queste diverse circostanze richiede il rispetto di condizioni diverse.

(68)  Tale periodo corrisponderebbe ad un lasso di tempo medio necessario allo sviluppo di una rete d’accesso di nuova generazione in un nucleo urbano medio-grande. In tal senso, l’operatore deve poter dimostrare che avrebbe intrapreso, nei tre anni successivi, gli investimenti strutturali necessari a coprire, entro quella data, una parte considerevole del territorio e della popolazione interessati.

(69)  Un’area grigia NGA può essere un’area in cui: a) non esistono altre infrastrutture a banda larga di base ad eccezione dell’infrastruttura NGA; b) opera almeno un fornitore a banda larga di base (equivalente ad una tradizionale area grigia o nera). Come viene illustrato nella sezione 3.4, la compatibilità degli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo della banda larga in queste diverse circostanze richiede il rispetto di condizioni diverse.

(70)  Un’area nera NGA può anche essere un’area in cui opera un fornitore a banda larga (area tradizionale grigia) o operano più fornitori a banda larga (area tradizionale nera). Come verrà di seguito illustrato, la compatibilità degli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo della banda larga in queste diverse circostanze richiede il rispetto di condizioni diverse.

(71)  A tale proposito, si dovrebbe tener conto dell’eventuale persistenza delle specifiche condizioni del mercato che avevano inizialmente giustificato la concessione di un aiuto per l’infrastruttura in questione.


Rettifiche

8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/63


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1270/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 324 del 7 dicembre 2011 )

A pagina 27:

considerando 3:

anziché:

«(3)

I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti il 1o dicembre 2011, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 2 dicembre 2011 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,»

leggi:

«(3)

I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti il 1o dicembre 2011 e il 2 dicembre 2011, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 2 dicembre 2011 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,»

articolo 1, paragrafo 1:

anziché:

«1.   I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate il 1o dicembre 2011 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 51,679586 %.»,

leggi:

«1.   I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate il 1o dicembre 2011 e il 2 dicembre 2011 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 51,679586 %.»


8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/63


Rettifica della decisione 2011/791/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 320 del 3 dicembre 2011 )

A pagina 31, firma:

anziché:

«Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI»,

leggi:

«Per il Consiglio

Il presidente

W. PAWLAK».