ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.323.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 323

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
6 dicembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 3 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi

1

 

*

Regolamento n. 28 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici

33

 

*

Regolamento n. 48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

46

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

6.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/1


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 3 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 12 alla serie di modifiche 02; data di entrata in vigore: 23 giugno 2011

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Specifiche generali

7.

Specifiche particolari (prove)

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

12.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Dispositivi catadiottri, simboli, unità

Allegato 2 —

Comunicazione relativa all’omologazione, nonché al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di catadiottro ai sensi del regolamento n. 3

Allegato 3 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 4 —

Procedura di prova — classe IA e classe IIIA

Allegato 5 —

Specifiche riguardanti forma e dimensioni

Appendice —

Catadiottri per rimorchi — classi IIIA e IIIB

Allegato 6 —

Specifiche colorimetriche

Allegato 7 —

Specifiche fotometriche

Allegato 8 —

Resistenza ad agenti esterni

Allegato 9 —

Stabilità nel tempo delle proprietà ottiche dei dispositivi catadiottri

Allegato 10 —

Resistenza al calore

Allegato 11 —

Stabilità del colore

Allegato 12 —

Ordine cronologico delle prove

Allegato 13 —

Resistenza all’impatto — classe IVA

Allegato 14 —

Procedura di prova — classe IVA

Allegato 15 —

Ordine cronologico delle prove per la classe IVA

Allegato 16 —

Procedura di prova dei dispositivi appartenenti alle classi IB e IIIB

Allegato 17 —

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 18 —

Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai catadiottri (1) dei veicoli appartenenti alle categorie L, M, N, O, e T (2).

2.   DEFINIZIONI (3)

Ai fini del presente regolamento,

2.1.

al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione.

2.2.

«Riflessione catadiottrica» si intende una riflessione caratterizzata dal rinvio della luce nelle direzioni vicine a quella da cui essa proviene. Questa proprietà si mantiene per notevoli variazioni dell’angolo di illuminazione.

2.3.

«Unità ottica catadiottrica» indica una combinazione di elementi ottici che permette di ottenere la riflessione catadiottrica.

2.4.

«Dispositivo catadiottrico» (1) indica un insieme di elementi pronti per l’uso, comprendente una o più unità ottiche catadiottriche.

2.5.

«Angolo di divergenza» indica l’angolo compreso tra le rette che uniscono il centro di riferimento al centro del ricevitore e al centro della fonte di illuminazione.

2.6.

«Angolo di illuminazione» indica l’angolo compreso tra l’asse di riferimento e la retta che unisce il centro di riferimento al centro della sorgente luminosa.

2.7.

«Angolo di rotazione» indica l’angolo di rotazione del dispositivo catadiottrico intorno al proprio asse di riferimento, a partire da una determinata posizione.

2.8.

«Apertura angolare del dispositivo catadiottrico» indica l’angolo sotteso dalla dimensione maggiore dell’area visibile della superficie illuminante, al centro della sorgente luminosa oppure al centro del ricevitore.

2.9.

«Illuminamento del dispositivo catadiottrico» è l’espressione abbreviata usata convenzionalmente per designare l’illuminamento misurato in un piano perpendicolare ai raggi incidenti e passante per il centro di riferimento.

2.10.

«Coefficiente di intensità luminosa (CIL)», indica il quoziente dell’intensità luminosa riflessa, nella direzione considerata diviso per l’illuminamento del dispositivo catadiottrico, per determinati angoli di illuminazione, di divergenza o di rotazione.

2.11.

I simboli e le unità utilizzati nel presente regolamento sono elencati nell’allegato 1 del presente regolamento.

2.12.

Un tipo di «dispositivo catadiottrico» viene definito in base ai modelli e al materiale descrittivo depositati contestualmente alla domanda di omologazione. Possono essere considerati appartenenti a un medesimo tipo i dispositivi catadiottrici aventi una o più «unità ottiche catadiottriche» identiche a quelle del modello standard o, se non identiche, simmetriche e adatte a essere installate una sul lato sinistro e una sul lato destro del veicolo, i cui accessori differiscano da quelli del modello standard solo in dettagli senza influenza sulle caratteristiche cui si applica il presente regolamento.

2.13.

I dispositivi catadiottrici sono suddivisi, in base alle loro caratteristiche fotometriche, in tre classi: Classe IA o IB, classe IIIA o IIIB, e classe IVA.

2.14.

I dispositivi catadiottrici appartenenti alle classi IB e IIIB sono dispositivi combinati con altre luci di segnalazione non impermeabili ai sensi dell’allegato 8, paragrafo 1.1, integrate nella carrozzeria di un veicolo.

2.15.

«Colore della luce riflessa dal dispositivo»: le definizioni dei colori della luce riflessa si trovano al paragrafo 2.30 del regolamento n. 48.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o eventualmente da un suo rappresentante autorizzato.

Se il richiedente lo desidera; essa indicherà che il dispositivo può essere installato su un veicolo con diverse inclinazioni dell’asse di riferimento rispetto ai piani di riferimento del veicolo e al terreno o, per i catadiottri delle classi IA, IB e IVA, ruotare intorno al suo asse di riferimento; queste diverse condizioni d’installazione vanno indicate sulla scheda di comunicazione. La domanda va corredata della seguente documentazione:

3.1.1.

disegni, in triplice copia, il cui grado di dettaglio consenta di identificare il tipo, di indicare la/le posizione/i geometrica/che in cui il dispositivo catadiottrico può essere applicato al veicolo e i particolari d’installazione dei catadiottri appartenenti alle classi IB o IIIB. I disegni devono indicare lo spazio riservato al numero di omologazione e all’indicazione della classe rispetto al cerchio del marchio di omologazione;

3.1.2.

una descrizione sommaria delle specifiche tecniche dei materiali che compongono l’unità ottica catadiottrica;

3.1.3.

campioni del dispositivo catadiottrico di un colore scelto dal produttore ed eventualmente dei mezzi per fissarlo; il numero di campioni da presentare è precisato nell’allegato 4 del presente regolamento;

3.1.4.

se necessario, due esemplari di altro/i colore/i in caso di contemporanea o successiva estensione dell’omologazione a dispositivi di altro/i colore/i;

3.1.5.

nel caso di dispositivi appartenenti alla classe IVA: campioni del dispositivo catadiottrico ed eventualmente dei mezzi per fissarlo; il numero di campioni da presentare è precisato nell’allegato 14 del presente regolamento.

4.   MARCATURE

4.1.

Ogni dispositivo catadiottrico presentato per l’omologazione deve recare:

4.1.1.

il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;

4.1.2.

la parola «TOP» scritta orizzontalmente sulla parte più alta della superficie di illuminazione, se tale indicazione fosse determinante per stabilire senza ambiguità l’angolo o gli angoli di rotazione prescritti dal produttore.

4.2.

Ogni dispositivo dovrà avere uno spazio sufficiente ad accogliere il marchio di omologazione. Tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui al paragrafo 3.1.1.

4.3.

Le marcature vanno applicate alla superficie di illuminazione o a una delle superfici di illuminazione del dispositivo catadiottrico e devono essere visibili dall’esterno quando tale dispositivo è installato sul veicolo.

4.4.

Le marcature devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.

L’omologazione viene rilasciata se tutti i campioni presentati soddisfano i requisiti del presente regolamento.

5.2.

Se l’omologazione rilasciata a un dispositivo catadiottrico è estesa ad altri dispositivi simili che differiscono solo nel colore, i 2 campioni in altri colori, presentati in conformità al paragrafo 3.1.4 del presente regolamento, devono soddisfare solo le specifiche colorimetriche; non sono necessarie altre prove. Il paragrafo 5.2 non si applica ai dispositivi appartenenti alla classe IVA.

5.3.

Ad ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le sue prime 2 cifre (attualmente 02, per la serie di modifiche 02 entrata in vigore il 1o luglio 1985) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti e rilevanti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. Una parte contraente non assegnerà lo stesso numero a un altro tipo di catadiottro cui si applichi il presente regolamento a meno che non si tratti dell’estensione dell’omologazione a un dispositivo diverso solo per il colore.

5.4.

La notifica del rilascio, dell’estensione o del rifiuto dell’omologazione di un tipo di catadiottro ai sensi del presente regolamento va comunicata alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello riportato nell’allegato 2 del presente regolamento.

5.5.

A ogni catadiottro conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, va applicato nello spazio di cui al paragrafo 4.2, oltre ai marchi prescritti al paragrafo 4.1.

5.5.1.

Un marchio di omologazione internazionale, consistente in:

5.5.1.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (4);

5.5.1.2.

un numero di omologazione;

5.5.1.3.

la numerazione IA, IB, IIIA, IIIB o IVA, indicante la classe cui appartiene il catadiottro omologato.

5.6.

Se due o più luci fanno parte della stessa unità di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate (comprendenti un catadiottro), l’omologazione viene rilasciata solo se ciascuna luce risponde ai requisiti del presente o di un altro regolamento. Le luci che non soddisfano nessuno di tali regolamenti non devono far parte di una siffatta unità di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate.

5.6.1.

Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano i requisiti di più regolamenti, può essere apposto un unico marchio d’omologazione internazionale, consistente in un cerchio che racchiude la lettera «E» seguito dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione, dal numero di omologazione e, se necessario, dalla freccia prescritta. Tale marchio d’omologazione può essere apposto ovunque sulle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:

5.6.1.1.

sia visibile dopo che esse siano state installate;

5.6.1.2.

nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

5.6.2.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, corrispondente al regolamento nel cui ambito è stata rilasciata l’omologazione e la relativa serie di modifiche comprendenti le più recenti principali modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione, vanno indicate nel modo che segue:

5.6.2.1.

o sulla superficie appropriata di uscita della luce,

5.6.2.2.

o in un gruppo, in modo da poter chiaramente identificare ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate (cfr. i possibili esempi all’allegato 3).

5.6.3.

La dimensione delle componenti di un singolo marchio d’omologazione non sarà inferiore alla dimensione minima del più piccolo dei singoli marchi prescritti dal regolamento nel cui ambito è stata rilasciata l’omologazione.

5.6.4.

Ad ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate trattate dal presente regolamento.

5.7.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.8.

L’allegato 3 del presente regolamento fornisce esempi di disposizioni di marchi d’omologazione per una luce singola (figura 1) e per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate (figura 2) con tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra.

6.   SPECIFICHE GENERALI

6.1.

I dispositivi catadiottrici devono essere costruiti in modo da funzionare correttamente e in modo continuo nelle normali condizioni d’impiego. Essi inoltre non devono presentare difetti di progettazione o di costruzione che possano nuocere al loro buon funzionamento o al loro mantenimento in buone condizioni.

6.2.

Le singole componenti dei dispositivi catadiottrici non devono poter essere facilmente smontate.

6.3.

Le unità ottiche catadiottriche non possono essere sostituibili.

6.4.

La superficie esterna dei dispositivi catadiottrici deve poter essere pulita senza difficoltà. quindi non deve essere una superficie ruvida; eventuali protuberanze da essa presentate non deve impedirne un’agevole pulizia.

6.5.

I mezzi di fissaggio dei dispositivi della classe IVA devono essere tali da consentire una connessione stabile e durevole tra il dispositivo e il veicolo.

6.6.

In condizioni d’uso normali, non devono esservi accessi alla superficie interna dei catadiottri.

7.   SPECIFICHE PARTICOLARI (PROVE)

7.1.

I dispositivi catadiottrici devono anche soddisfare i requisiti dimensionali, formali, colorimetrici, fotometrici, fisici e meccanici indicati negli allegati da 5 a 11 e nell’allegato 13 del presente regolamento. Le procedure di prova sono descritte all’allegato 4 (classi IA e IIIA), all’allegato 14 (classe IVA) e all’allegato 16 (classi IB e IIIB).

7.2.

A seconda della natura dei materiali con cui sono fabbricati i catadiottri, e in particolare le loro unità ottiche, le autorità competenti possono autorizzare i laboratori a non effettuare alcune prove ritenute non necessarie, a condizione di farne esplicita menzione nella scheda di notifica dell’omologazione, alla voce «Osservazioni».

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le modalità di controllo della conformità della produzione devono soddisfare quelle definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), rispettando i seguenti requisiti:

8.1.

i catadiottri omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in modo da conformarsi al tipo omologato, rispettando le prescrizioni di cui ai paragrafi 6 e 7;

8.2.

devono essere soddisfatti i requisiti minimi per la conformità delle procedure di controllo della produzione, fissati nell’allegato 17 del presente regolamento;

8.3.

riguardo al campionamento effettuato da un ispettore, devono essere soddisfatti i requisiti minimi specificati nell’allegato 18 del presente regolamento;

8.4.

l’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. La frequenza normale di tali verifiche è di una ogni due anni.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L’omologazione rilasciata per un tipo di dispositivo catadiottrico può essere ritirata se i requisiti prescritti cessano di essere soddisfatti o se un catadiottro recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

9.2.

Se una delle parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione in precedenza concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, con una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa del tutto di produrre un tipo di dispositivo catadiottrico omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito di tale comunicazione, l’autorità interessata ne informerà le altre parti dell’accordo 1958 che applica il presente regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

11.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione nonché i nomi e gli indirizzi dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e cui devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni concesse in altri paesi.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento:

12.1.

continueranno a riconoscere le omologazioni rilasciate per le ex classi I, II e III riguardo al montaggio di dispositivi catadiottrici come di ricambi su veicoli in circolazione;

12.2.

possono rilasciare omologazioni per le classi I e II in base al regolamento originario (documento /ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Add.2 del 23 settembre 1964) se i dispositivi sono ricambi da montare su veicoli in circolazione e se tali dispositivi non possono tecnicamente soddisfare i requisiti fotometrici della classe IA;

12.3.

possono vietare il montaggio di dispositivi catadiottrici che non rispettino i requisiti del presente regolamento:

12.3.1.

su veicoli per i quali l’omologazione per tipo o singola è stata rilasciata dopo il 20 marzo 1984;

12.3.2.

su veicoli ammessi per la prima volta alla circolazione dopo il 20 marzo 1985.


(1)  Denominati anche «retroriflettore/i».

(2)  Quali definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 modificato da ultimo da Amend.4).

(3)  Le definizioni dei termini tecnici (escluse quelle del regolamento n. 48) si riferiscono alle definizioni adottate dalla Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE).

(4)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l'Azerbaigian, 40 per la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l'Australia, 46 per l'Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta e 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malaysia, 53 per la Thailandia, 54 e 55 (omessi) e 56 per il Montenegro. I numeri successivi verranno assegnati ad altri paesi nell’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate o utilizzate sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati dal Segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell’accordo.


ALLEGATO 1

DISPOSITIVI CATADIOTTRICI

Simboli ed unità

A

=

Settore della superficie illuminante del dispositivo catadiottrico (cm2)

C

=

Centro di riferimento

NC

=

Asse di riferimento

Rr

=

Ricevitore, osservatore o dispositivo di misurazione

Cr

=

Centro del ricevitore

Ør

=

Diametro del ricevitore Rr, se circolare (in cm)

Se

=

Sorgente luminosa

Cs

=

Centro della sorgente luminosa

Øs

=

Diametro della sorgente luminosa (in cm)

De

=

Distanza dal centro Cs al centro C (in m)

D'e

=

Distanza dal centro Cr al centro C (in m)

Nota:

generalmente, De e D'e sono praticamente coincidenti e in circostanze normali di osservazione si può presupporre che De = D'e.

D

=

Distanza di osservazione dalla superficie illuminante a partire dalla quale essa appare come continua

α

=

Angolo di divergenza

β

=

Angolo di illuminazione. Rispetto alla retta CsC, considerata sempre orizzontale, questo angolo è preceduto da prefissi – (sinistra), + (destra), + (alto) o – (basso), a seconda della posizione della sorgente luminosa Se rispetto all’asse NC, quando si guarda verso il dispositivo catadiottrico. Per tutte le direzioni definite da 2 angoli, uno verticale e l’altro orizzontale, l’angolo verticale viene sempre citato per primo.

γ

=

Apertura angolare del dispositivo di misurazione Rr visto dal punto C

δ

=

Apertura angolare della sorgente luminosa Se vista dal punto C

ε

=

Angolo di rotazione. Quest'angolo è positivo quando la rotazione si svolge in senso orario, guardando verso la superficie illuminante. Se il dispositivo catadiottrico reca l’indicazione «TOP», la posizione corrispondente è indicata come origine.

E

=

Illuminamento del dispositivo catadiottrico (in lux)

CIL

=

Coefficiente d’intensità luminosa (in millicandele/lux)

Gli angoli sono espressi in gradi e in minuti primi.

CATADIOTTRI

Simboli

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ALLEGATO 2

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 3

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Figura 1

(Marcatura per luci singole)

MODELLO A

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MODELLO B

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MODELLO C

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Nota:

Il numero di omologazione di cui sopra va collocato vicino al cerchio che circonda la lettera «E» e, comunque, in una posizione che ne risalti la reciproca relazione. Le cifre che compongono il numero di omologazione vanno orientate allo stesso modo della lettera «E». Il gruppo di simboli che indicano la classe vanno collocate in una posizione diametralmente opposta al numero di omologazione. Le autorità competenti dovranno evitare di usare i numeri di omologazione IA, IB, IIIA, IIIB e IVA che possono essere confusi con i simboli delle classi IA, IB, IIIA, IIIB e IVA.

Gli schizzi allegati mostrano diverse possibili disposizioni e sono solo a titolo d’esempio.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto a un dispositivo catadiottrico, indica che il tipo di dispositivo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 02216. Il numero di omologazione indica che l’omologazione è stata rilasciata in conformità ai requisiti del regolamento nella versione modificata dalla serie di modifiche 02.

Figura 2

(Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate)

MODELLO D

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MODELLO E

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MODELLO F

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Nota:

I tre esempi di marchi di omologazione, modelli D, E ed F, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione, quando 2 o più luci fanno parte della stessa unità di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate. Il marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 3333 e comprende:

 

un catadiottro appartenente alla classe IA omologato in conformità alle serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 3;

 

un indicatore di direzione posteriore appartenente alla categoria 2a omologato in conformità al regolamento n. 6 nella sua versione originale;

 

una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata in conformità della serie di modifiche 01 del regolamento n. 7;

 

una luce posteriore per nebbia (F) omologata in conformità al regolamento n. 38 nella sua versione originale;

 

un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità al regolamento n. 23 nella sua versione originale;

 

una luce di arresto a due livelli d’intensità (S2) omologata in conformità della serie di modifiche 01 del regolamento n. 7.


ALLEGATO 4

PROCEDURA DI PROVA — CLASSE IA E CLASSE IIIA

1.

Il richiedente deve presentare per l’omologazione 10 campioni che saranno provati nell’ordine cronologico indicato all’allegato 12.

2.

Dopo la verifica delle specifiche generali (paragrafo 6 del regolamento) e delle specifiche riguardanti forma e dimensioni (allegato 5), i 10 campioni sono sottoposti alla prova di resistenza al calore descritta all’allegato 10 del presente regolamento e, almeno un’ora dopo la fine della prova, sono sottoposti al controllo delle caratteristiche colorimetriche e del CIL (allegato 7) per un angolo di divergenza di 20' e per un angolo di illuminazione V = H = 0° o, eventualmente, nella posizione definita all’allegato 7, paragrafi 4 e 4.1. I due dispositivi per i quali risulteranno i valori minimi e massimi saranno poi sottoposti a un esame completo secondo le indicazioni di cui all’allegato 7. Questi due campioni saranno conservati dai laboratori per ulteriori verifiche eventualmente ritenute necessarie. Gli altri 8 campioni sono divisi in quattro gruppi di due campioni ciascuno:

primo gruppo

:

i due campioni sono sottoposti in ordine successivo alla prova di impermeabilità (allegato 8, paragrafo 1.1) e, se il risultato è soddisfacente, alle prove di resistenza ai carburanti e agli oli lubrificanti (allegato 8, paragrafi 3 e 4),

secondo gruppo

:

i due campioni sono eventualmente sottoposti alla prova di corrosione (allegato 8, paragrafo 2) e poi alla prova di resistenza all’abrasione della parte posteriore del dispositivo catadiottrico (allegato 8, paragrafo 5),

terzo gruppo

:

i due campioni sono sottoposti alla prova di stabilità nel tempo delle proprietà ottiche del dispositivo catadiottrico (allegato 9),

quarto gruppo

:

i due campioni sono sottoposti alla prova di stabilità del colore (allegato 11).

3.

Dopo essere stati sottoposti alle prove sopra elencate, i dispositivi di ciascun gruppo devono:

3.1.

presentare un colore che soddisfi le condizioni dell’allegato 6. La verifica si effettua con un metodo qualitativo e confermata, in caso di dubbio, con un metodo quantitativo;

3.2.

presentare un CIL che soddisfi le condizioni dell’allegato 7. La verifica si effettua solo per un angolo di divergenza di 20' e per un angolo d’illuminazione V = H = 0° o, eventualmente, nella posizione specificata all’allegato 7, paragrafi 4 e 4.1.


ALLEGATO 5

SPECIFICHE RIGUARDANTI FORMA E DIMENSIONI

1.   FORMA E DIMENSIONI DEI DISPOSITIVI CATADIOTTRICI DELLA CLASSE IA O IB

1.1.

La forma delle superfici illuminanti deve essere semplice e non deve essere facilmente confusa, alle usuali distanze di osservazione, con una lettera, una cifra o un triangolo.

1.2.

In deroga al paragrafo 1.1, è ammessa una forma simile a lettere e a cifre di forma semplice come O, I, U e 8.

2.   FORMA E DIMENSIONI DI DISPOSITIVI CATADIOTTRICI DELLE CLASSI IIIA E IIIB (cfr. appendice al presente allegato)

2.1.

Le superfici illuminanti dei dispositivi catadiottrici delle classi IIIA e IIIB devono avere la forma di un triangolo equilatero. Se recano su un angolo la dicitura «TOP», questa indica che il vertice dell’angolo così indicato deve essere rivolto verso l’alto.

2.2.

La superficie illuminante può avere, al centro, una parte triangolare non catadiottrica i cui lati sono paralleli a quelli del triangolo esterno.

2.3.

La superficie illuminante può essere continua o meno. La distanza minima tra due unità ottiche catadiottriche adiacenti non deve comunque superare i 15 mm.

2.4.

Si considera continua la superficie illuminante di un dispositivo catadiottrico se i bordi delle superfici illuminanti di unità ottiche singole adiacenti sono paralleli e se tali unità ottiche sono ripartite uniformemente su tutta la superficie piena del triangolo.

2.5.

Se la superficie illuminante non è continua, il numero delle unità ottiche catadiottriche singole non può essere inferiore a 4 per ciascun lato del triangolo.

2.5.1.

Le unità ottiche catadiottriche singole non devono essere sostituibili a meno che non consistano in dispositivi catadiottrici omologati nella classe IA.

2.6.

I bordi esterni delle superfici illuminanti dei dispositivi catadiottrici triangolari appartenenti alle classi IIIA e IIIB saranno di lunghezza compresa tra 150 e 200 mm. Per i dispositivi triangolari aventi la parte centrale vuota, la larghezza dei bordi, misurata perpendicolarmente a questi, deve essere almeno pari al 20 % della lunghezza utile tra le estremità della superficie illuminante.

3.   FORMA E DIMENSIONI DEI DISPOSITIVI CATADIOTTRICI DELLA CLASSE IVA

3.1.

La forma delle superfici di uscita della luce deve essere semplice e non deve essere facilmente confusa con una lettera, una cifra o un triangolo, alle usuali distanze di osservazione. È tuttavia ammessa una forma simile a lettere e a cifre di forma semplice come O, I, U e 8.

3.2.

La superficie di uscita della luce del dispositivo catadiottrico deve essere almeno di 25 cm2.

4.   La conformità alle specifiche sopra indicate va verificata con un esame visivo.

Appendice

Catadiottri per rimorchi — Classi IIIA e IIIB

Image

Nota: I disegni sono riportati solo a titolo d’esempio.


ALLEGATO 6

SPECIFICHE COLORIMETRICHE

1.

Le specifiche che seguono si applicano solo ai dispositivi catadiottrici incolori, rossi o gialli.

1.1.

I dispositivi catadiottrici possono consistere in una combinazione tra un’unità ottica catadiottrica e un filtro che, per costruzione, in normali condizioni di uso siano inseparabili.

1.2.

È vietata la colorazione delle unità ottiche catadiottriche e dei filtri per mezzo di pitture o vernici.

2.

Quando il catadiottro viene illuminato da una sorgente illuminante A secondo la norma CIE, con un angolo di divergenza di 1/3 gradi e con un angolo di illuminazione V = H = 0 gradi o, se ciò producesse sulla superficie un riflesso incolore, un angolo V = +/– 5 gradi, H = 0 gradi, le coordinate tricromatiche del flusso luminoso riflesso devono essere comprese entro i limiti di cui al paragrafo 2.30 del regolamento n. 48.

3.

I catadiottri incolori non devono produrre una riflessione selettiva: le coordinate tricromatiche «x» e «y» dell’illuminante standard «A» usato per illuminare il dispositivo non devono cioè subire una modifica superiore a 0,01 dopo la riflessione da parte del dispositivo.


ALLEGATO 7

SPECIFICHE FOTOMETRICHE

1.   Nella domanda di omologazione, il richiedente preciserà uno, più o una serie di assi di riferimento, che corrispondano all’angolo d’illuminazione V = H = 0° nella tabella dei coefficienti dell’intensità luminosa (CIL).

Se il costruttore indica più di un asse o una gamma di più assi di riferimento, le misure fotometriche vanno ripetute facendo riferimento ogni volta a un diverso asse di riferimento o all’asse di riferimento estremo della gamma indicata dal costruttore.

2.   Ai fini delle misure fotometriche si considera solo la superficie illuminante compresa tra i piani attigui alle parti più esterne del sistema ottico del catadiottro, indicata dal produttore e contenuta in un cerchio di 200 mm di diametro per la classe IA o IB; la superficie illuminante stessa sarà limitata a 100 cm2 anche se la superficie delle unità ottiche catadiottriche non deve necessariamente raggiungere quest’ordine di grandezza. Il costruttore indica il perimetro della superficie da utilizzare. Per le classi IIIA, IIIB e IVA, si considera l’intera superficie illuminante senza limiti di dimensione.

3.   Valori CIL

3.1.   Classe IA, classe IB, classe IIIA e classe IIIB

3.1.1.

I valori CIL dei dispositivi catadiottrici rossi devono corrispondere almeno a quelli della tabella che segue, espressi in millicandele per lux, per gli angoli di divergenza e di illuminazione indicati:

(in gradi)

Classe

Angolo di divergenza

α

Angoli di illuminazione

V verticale

0

± 10

± 5

H orizzontale

0

0

± 20

IA, IB

20′

 

300

200

100

1°30′

 

5

2,8

2,5

IIIA, IIIB

20′

 

450

200

150

1°30′

 

12

8

8

Valori CIL inferiori a quelli indicati nelle ultime due colonne della tabella non sono ammessi all’interno dell’angolo solido avente per vertice il centro di riferimento e delimitato dai piani che si intersecano lungo le linee sotto indicate:

(V = ± 10°, H = 0°)

(V = ± 5°, H = ± 20°).

3.1.2.

I valori CIL dei dispositivi gialli della classe IA o IB devono corrispondere almeno a quelli della tabella di cui al paragrafo 3.1.1, moltiplicati per il coefficiente 2,5.

3.1.3.

I valori CIL dei dispositivi incolori della classe IA o IB devono corrispondere almeno a quelli della tabella di cui al paragrafo 3.1.1, moltiplicati per il coefficiente 4.

3.2.   I valori CIL dei dispositivi appartenenti alla classe IVA devono corrispondere almeno a quelli della tabella che segue, espressi in millicandele per lux, per gli angoli di divergenza e di illuminazione indicati:

(in gradi)

Colore

Angolo di divergenza

α

Angoli di illuminazione

V verticale

0

± 10

0

0

0

0

H orizzontale

0

0

± 20

± 30

± 40

± 50

Bianco

20′

 

1 800

1 200

610

540

470

400

1°30′

 

34

24

15

15

15

15

Giallo:

20′

 

1 125

750

380

335

290

250

1°30′

 

21

15

10

10

10

10

Rosso

20′

 

450

300

150

135

115

100

1°30′

 

9

6

4

4

4

4

4.   Quando si misura il CIL di un dispositivo catadiottrico per un angolo β pari a V = H = 0°, occorre verificare se ruotando leggermente il dispositivo si produce un effetto di specchio. Se ciò avviene, si deve effettuare la misura per un angolo β uguale a V = ± 5°, H = 0°. La posizione scelta deve essere quella corrispondente al CIL minimo per una di queste posizioni.

4.1.   Per un angolo di illuminazione β paria a V = H = 0° o per quello indicato al paragrafo 4 e per un angolo di divergenza di 20', si fanno ruotare attorno al proprio asse di riferimento i catadiottri privi dell’indicazione «TOP» fino ad ottenere il CIL minimo, che deve corrispondere al valore indicato al paragrafo 3. Quando si misura il CIL per gli altri angoli di illuminazione e di divergenza, il catadiottro va posto nella posizione corrispondente a tale valore di ε. Se i valori prescritti non vengono ottenuti, si può far ruotare il dispositivo di ± 5° intorno all’asse di riferimento partendo da questa posizione.

4.2.   Per un angolo di illuminazione β pari a V = H = 0° o per quello indicato al paragrafo 4 e per un angolo di divergenza di 20', i catadiottri recanti l’indicazione «TOP» si fanno ruotare di ± 5° attorno al proprio asse. Il CIL non deve essere inferiore al valore prescritto in nessuna delle posizioni assunte dal dispositivo durante la rotazione.

4.3.   Se per la direzione V = H = 0° e per ε = 0° il CIL supera il valore prescritto di almeno il 50 %, tutte le misure per tutti gli angoli di illuminazione e di divergenza vanno effettuate con ε = 0°.


ALLEGATO 8

RESISTENZA AD AGENTI ESTERNI

1.   RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL’ACQUA E DELLA SPORCIZIA

1.1.   Prova d’immersione nell’acqua

1.1.1.   I dispositivi catadiottrici, anche quelli combinati con altre luci, dopo la rimozione di eventuali parti smontabili vanno immersi per 10 minuti in acqua alla temperatura di 50° ± 5 °C, in modo che il punto più alto della parte superiore della superficie illuminante si trovi a 20 mm circa dalla superficie dell’acqua. La prova va ripetuta ruotando il dispositivo di 180° in modo che la superficie illuminante sia rivolta verso il basso e la superficie posteriore sia coperta da 20 mm circa di acqua. Immediatamente dopo, le stesse unità ottiche vengono immerse, alle stesse condizioni, in acqua alla temperatura di 25° ± 5 °C.

1.1.2.   L'acqua non deve penetrare nella superficie riflettente dell’unità ottica catadiottrica. Se l’esame visivo rivela senza possibilità di dubbio la presenza di acqua, il dispositivo non ha superato la prova.

1.1.3.   Se il controllo visivo non rivela la presenza di acqua oppure se permane un dubbio, si misura il CIL con il metodo descritto all’allegato 4, paragrafo 3.2 o all’allegato 14, paragrafo 4.2, dopo aver leggermente scosso il dispositivo per eliminare l’acqua dalla superficie esterna.

1.2.   Procedura di prova alternativa per dispositivi appartenenti alle classi IB e IIIB

In alternativa, a richiesta del costruttore, invece della prova di immersione di cui al paragrafo 1.1 si può effettuare la seguente prova (prova dell’umidità e della polvere).

1.2.1.   Prova dell’umidità

La prova valuta la capacità del dispositivo campione di resistere alla penetrazione dell’umidità dovuta a spruzzi d’acqua e determina la capacità di scarico dei dispositivi muniti di fori di scolo o di altre apposite aperture.

1.2.1.1.   Attrezzatura per la prova degli spruzzi d’acqua

Si usa una cabina per spruzzi d’acqua dalle seguenti caratteristiche:

1.2.1.1.1.   Cabina

La cabina sarà munita di uno/più ugello/i che spruzzi/no un cono/i d’acqua con un’angolatura sufficientemente ampia da investire completamente il catadiottro campione. La linea centrale del/gli ugello/i va diretta verso il basso con un angolo di 45° + 5 rispetto all’asse verticale di una piattaforma rotante di prova.

1.2.1.1.2.   Piattaforma rotante di prova

La piattaforma rotante di prova avrà un diametro minimo di 140 mm e ruoterà intorno a un asse verticale passante per il centro della cabina.

1.2.1.1.3.   Quantità di acqua irrorata

La quantità d’acqua irrorata dallo spruzzo al catadiottro sarà di 2,5 (+ 1,6/– 0) mm/min, misurata con un collettore cilindrico verticale centrato sull’asse verticale della piattaforma rotante di prova. L’altezza del collettore sarà di 100 mm e il suo diametro interno di almeno 140 mm.

1.2.1.2.   Procedura di prova degli spruzzi d’acqua

Il dispositivo campione fissato all’attrezzatura di prova, con CIL iniziale misurato e registrato, sarà sottoposto agli spruzzi d’acqua nel modo che segue:

1.2.1.2.1.   Aperture del dispositivo

Tutti i fori di scolo e le aperture d’altro tipo devono restare aperti. Eventuali stoppini di scolo vanno testati nel dispositivo.

1.2.1.2.2.   Velocità di rotazione

Il dispositivo deve ruotare intorno al suo asse verticale alla velocità di 4 ± 0,5 min– 1.

1.2.1.2.3.   Se il catadiottro è raggruppato o reciprocamente incorporato a luci di segnalazione o d’illuminazione, tali luci vanno azionate a tensione di progettazione secondo un ciclo di accensione (on) e spegnimento (off) di 5 min (lampeggiante, se necessario) e 55 min, rispettivamente.

1.2.1.2.4.   Durata della prova

La prova degli spruzzi d’acqua durerà 12 h (12 cicli di 5/55 min).

1.2.1.2.5.   Durata dello sgocciolamento

Cessata la rotazione e gli spruzzi d’acqua, il dispositivo deve poter sgocciolare per 1 h tenendo chiusa la porta della cabina.

1.2.1.2.6.   Esame del campione

Terminato il periodo di sgocciolamento: osservare se all’interno del catadiottro si è accumulata dell’umidità. Non devono esserci residui d’acqua, nemmeno inclinando o scuotendo il dispositivo. Il CIL va misurato con il metodo di cui all’allegato 4 paragrafo 3.2 dopo avere asciugato l’esterno del dispositivo con un panno di cotone asciutto.

1.2.2.   Prova di esposizione alla polvere

La prova valuta la capacità del dispositivo campione di resistere alla penetrazione della polvere che potrebbe ridurre notevolmente le prestazioni fotometriche del catadiottro.

1.2.2.1.   Attrezzatura per la prova di esposizione alla polvere

Per la prova di esposizione alla polvere, si usa la seguente attrezzatura:

1.2.2.1.1.   Camera per la prova di esposizione alla polvere

L’interno della camera di prova avrà la forma di un cubo di 0,9-1,5 m di spigolo. Il lato inferiore può avere una forma a imbuto per facilitare la raccolta della polvere. Il volume interno della camera, escluso il fondo a imbuto, sarà di 2 m3 al massimo e sarà riempito di 3-5 kg di polvere di prova. La camera dovrà poter agitare la polvere di prova per mezzo di aria compressa o ventilatori in modo che essa si diffonda in tutta la camera.

1.2.2.1.2.   La polvere

Per la prova si usa cemento finemente polverizzato in conformità alla norma ASTM C 150-84 (1).

1.2.2.2.   Procedura della prova di esposizione alla polvere

Il dispositivo campione fissato all’attrezzatura di prova, con CIL iniziale misurato e registrato, sarà esposto alla polvere nel modo che segue:

1.2.2.2.1.   Aperture del dispositivo

Tutti i fori di scolo e le aperture d’altro tipo devono restare aperti. Eventuali stoppini di scolo vanno testati nel dispositivo.

1.2.2.2.2.   Esposizione alla polvere

Il dispositivo fissato va posto nella camera a polvere a non meno di 150 mm da una parete. I dispositivi di lunghezza superiore a 600 mm vanno centrati orizzontalmente nella camera di prova. La polvere di prova va agitata nel modo più completo possibile mediante aria compressa o ventilatore/i a intervalli di 15 minuti per periodi di 2-15 secondi nel corso di 5 ore di seguito. La polvere deve potersi depositare tra un periodo di agitazione e l’altro.

1.2.2.2.3.   Valutazione del campione provato

Al termine della prova di esposizione alla polvere, il dispositivo va pulito e asciugato all’esterno con un panno di cotone asciutto; il CIL si misura con il metodo di cui all’allegato 4, paragrafo 3.2.

2.   RESISTENZA ALLA CORROSIONE

2.1.   I dispositivi catadiottrici devono essere costruiti in modo da conservare le caratteristiche fotometriche e colorimetriche prescritte, nonostante le condizioni di umidità e di corrosione cui sono normalmente sottoposti. La resistenza della superficie anteriore all’offuscamento e della superficie posteriore al deterioramento, va verificata soprattutto quando una componente metallica essenziale risulta particolarmente esposta all’azione di agenti esterni.

2.2.   Il dispositivo catadiottrico, oppure la luce con cui è raggruppato, va privato delle parti smontabili e sottoposto all’azione di nebbia salina per un periodo di 50 ore, suddiviso in due tempi di esposizione di 24 ore ciascuno, con un intervallo di due ore fra l’uno e l’altro durante il quale il campione va fatto asciugare.

2.3.   La nebbia salina si produce nebulizzando a 35 ± 2 °C una soluzione salina ottenuta sciogliendo 20 ± 2 parti di cloruro di sodio in 80 parti di acqua distillata contenente non più dello 0,02 % di impurità.

2.4.   Immediatamente dopo la fine della prova, il campione non deve presentare tracce di corrosione eccessiva tale da influire sul buon funzionamento del dispositivo.

3.   RESISTENZA AI CARBURANTI

Strofinare lievemente la superficie esterna del dispositivo catadiottrico, soprattutto la superficie illuminante, con un panno di cotone imbevuto di una miscela formata per il 70 % in volume di n-eptano e per il 30 % in volume di toluolo. Dopo circa 5 minuti, sottoporre la suddetta superficie a un esame visivo. Non deve risultare alcun mutamento visibile; sono tuttavia tollerate leggere incrinature superficiali.

4.   RESISTENZA AGLI OLI LUBRIFICANTI

Strofinare lievemente la superficie esterna del dispositivo catadiottrico, soprattutto la superficie illuminante, con un panno di cotone imbevuto di olio lubrificante detergente. Dopo circa 5 minuti, pulire la superficie. Misurare quindi il CIL (in conformità all’allegato 4, paragrafo 3.2 oppure all’allegato 14, paragrafo 4.2).

5.   RESISTENZA DELLA SUPERFICIE POSTERIORE ACCESSIBILE DEI DISPOSITIVI CATADIOTTRICI A SPECCHIO

5.1.   Spazzolata la superficie posteriore del dispositivo con una spazzola a setole di nylon rigide, applicare per 1 minuto un panno di cotone imbevuto nella miscela di cui al paragrafo 3. Levato quindi il panno di cotone, lasciar asciugare il dispositivo.

5.2.   Terminata l’evaporazione, effettuare una prova di abrasione spazzolando la superficie posteriore con la stessa spazzola di cui sopra.

5.3.   Misurare poi il CIL (cfr. allegato 4, paragrafo 3.2 o allegato 14, paragrafo 4.2) dopo aver ricoperto con inchiostro di china tutta la superficie posteriore a specchio.


(1)  American Society for Testing and Materials.


ALLEGATO 9

STABILITÀ NEL TEMPO DELLE PROPRIETÀ OTTICHE  (1) DEI DISPOSITIVI CATADIOTTRICI

1.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione ha il diritto di verificare la stabilità nel tempo delle proprietà ottiche di un tipo di dispositivo catadiottrico in uso.

2.

Le autorità competenti dei paesi diversi da quello che ha rilasciato l’omologazione possono effettuare verifiche analoghe sul loro territorio. Se un tipo di catadiottro in uso presenta un difetto sistematico, tali autorità inviano le componenti smontate per la prova all’autorità che ha rilasciato l’omologazione per chiederne il parere.

3.

In mancanza di altri criteri, il concetto di «difetto sistematico» di un tipo di catadiottro in uso va interpretato in conformità al paragrafo 6.1 del presente regolamento.


(1)  Nonostante l’importanza delle prove volte a controllare la stabilità nel tempo delle proprietà ottiche dei dispositivi catadiottrici, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche non è ancora possibile effettuare questo esame con prove di laboratorio di breve durata.


ALLEGATO 10

RESISTENZA AL CALORE

1.

Il dispositivo catadiottrico va tenuto per 48 ore consecutive in atmosfera secca alla temperatura di 65 ± 2 °C.

2.

Dopo la prova non devono essere visibili deformazioni o incrinature del dispositivo e, soprattutto, degli elementi ottici.


ALLEGATO 11

STABILITÀ DEL COLORE  (1)

1.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione ha il diritto di verificare la stabilità del colore di un tipo di dispositivo catadiottrico in uso.

2.

Le autorità competenti dei paesi diversi da quello che ha rilasciato l’omologazione possono effettuare verifiche analoghe sul loro territorio. Se un tipo di catadiottro in uso presenta un difetto sistematico, tali autorità inviano le componenti smontate per la prova all’autorità che ha rilasciato l’omologazione per chiederne il parere.

3.

In mancanza di altri criteri, il concetto di «difetto sistematico» di un tipo di catadiottro in uso va interpretato in conformità al paragrafo 9.1 del presente regolamento.


(1)  Nonostante l'importanza delle prove volte a controllare nei dispositivi catadiottrici la stabilità del colore, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche non è ancora possibile effettuare tale esame con prove di laboratorio di durata limitata.


ALLEGATO 12

ORDINE CRONOLOGICO DELLE PROVE

Numero dell’allegato

N. del paragrafo

Prove

Campioni

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

6 (1)

Specifiche generali: esame visivo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Forme e dimensioni: esame visivo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Calore:

48 h a 65° ± 2 °C

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

esame visivo — deformazioni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Colorimetria: esame visivo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

coordinate tricromatiche in caso di dubbio

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Fotometria: limitata a 20′ e a V = H = 0°

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

3

Fotometria completa

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

8

1

Acqua:

10 min. in posizione normale

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

10 min. in posizione invertita

x

x

esame visivo

x

x

4

3.1

Colorimetria: esame visivo

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

coordinate tricromatiche in caso di dubbio

x

x

4

3.2

Fotometria: limitata a 20′ e a V = H = 0°

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

8

3

Combustibili:

5 min.

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

esame visivo

x

x

8

4

Oli:

5 min.

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

esame visivo

x

x

4

3.1

Colorimetria: esame visivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coordinate tricromatiche in caso di dubbio

x

x

4

3.2

Fotometria: limitata a 20′ e a V = H = 0°

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

8

2

Corrosione:

24 ore

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

intervallo di 2 ore

x

x

24 ore

x

x

esame visivo

x

x

8

5

Parte posteriore:

1 min.

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

esame visivo

x

x

4

3.1

Colorimetria: esame visivo

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

coordinate tricromatiche in caso di dubbio

x

x

4

3.2

Fotometria: limitata a 20′ e a V = H = 0°

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

9

Stabilità nel tempo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3.1

Colorimetria:

ispezione visiva o coordinate tricromatiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3.2

Fotometria: limitata a 20′ e a V = H = 0°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Resistenza dei colori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3.1

Colorimetria:

ispezione visiva o coordinate tricromatiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3.2

Fotometria: limitata a 20′ e a V = H = 0°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

Deposito dei campioni presso l’autorità

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 


(1)  del regolamento.


ALLEGATO 13

RESISTENZA ALL’IMPATTO — CLASSE IVA

1.

Montare il dispositivo catadiottrico in modo analogo a quello con cui è montato sul veicolo, ma con il trasparente orizzontale e rivolto verso l’alto.

2.

Lasciar cadere verticalmente da un’altezza di 0,76 m una sfera d’acciaio, lucida, piena, 13 mm di diametro, una sola volta, sulla parte centrale del trasparente. La sfera può essere guidata senza che ciò limiti la caduta libera.

3.

Quando si prova un dispositivo con questo metodo a temperatura ambiente, il trasparente non deve incrinarsi.


ALLEGATO 14

PROCEDURA DI PROVA — CLASSE IVA

1.

Il richiedente deve presentare per l’omologazione 10 campioni che saranno provati nell’ordine cronologico indicato all’allegato 15.

2.

Dopo la verifica delle specifiche di cui ai paragrafi da 6.1 a 6.5 e delle specifiche riguardanti forma e dimensioni (allegato 5), sottoporre i 10 campioni alla prova di resistenza al calore (allegato 10) e, almeno un’ora dopo la fine della prova, controllare le caratteristiche colorimetriche e il CIL (allegato 7) per un angolo di divergenza di 20' e per un angolo di illuminazione V = H = 0° o, eventualmente, nella posizione definita all’allegato 7. Sottoporre successivamente i 2 dispositivi per i quali risultano i valori minimi e massimi a un esame completo come indicato all’allegato 7. I 2 campioni saranno conservati dai laboratori per ulteriori verifiche eventualmente necessarie.

3.

Scegliere a caso 4 degli 8 campioni restanti e dividerli in 2 gruppi di 2 campioni ciascuno.

Primo gruppo

:

Sottoporre i 2 campioni uno di seguito all’altro alla prova di impermeabilità (allegato 8, paragrafo 1) e, se il risultato è soddisfacente, alle prove di resistenza ai carburanti e agli oli lubrificanti (allegato 8, paragrafi 3 e 4).

Secondo gruppo

:

Se necessario, sottoporre i 2 campioni alla prova di corrosione (allegato 8, paragrafo 2) e successivamente alla prova di resistenza all’abrasione della parte posteriore del dispositivo catadiottrico (allegato 8, paragrafo 5). Sottoporre i 2 campioni anche alla prova d’urto (allegato 13).

4.

Dopo essere stati sottoposti alle prove sopra elencate, i dispositivi di ciascun gruppo devono:

4.1.

presentare un colore che soddisfi le condizioni dell’allegato 6. La verifica si effettua con un metodo qualitativo e confermata, in caso di dubbio, con un metodo quantitativo;

4.2.

presentare un CIL che soddisfi le condizioni dell’allegato 7. La verifica si effettua solo per un angolo di divergenza di 20' e per un angolo d’illuminazione V = H = 0° o, eventualmente, nella posizione specificata all’allegato 7.

5.

Gli ultimi 4 campioni possono essere impiegati per altri scopi che si rendessero necessari.


ALLEGATO 15

ORDINE CRONOLOGICO DELLE DI PROVE PER LA CLASSE IVA

Numero dell’allegato

N. del paragrafo

Prove

Campioni

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

6 (1)

Specifiche generali: esame visivo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Forme e dimensioni: esame visivo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Calore:

48 h a 65° ± 20 °C

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

esame visivo — deformazioni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Colorimetria: esame visivo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

coordinate tricromatiche in caso di dubbio

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Fotometria: limitata a 20′ e a V = H = 0°

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

Fotometria completa

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1

Acqua:

10 min. in posizione normale

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

10 min. in posizione invertita

x

x

esame visivo

x

x

8

3

Combustibili:

5 min.

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

esame visivo

x

x

8

4

Oli:

5 min.

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

esame visivo

x

x

6

Colorimetria: esame visivo

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

coordinate tricromatiche in caso di dubbio

x

x

7

Fotometria: limitata a 20′ e a V = H = 0°

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

8

2

Corrosione:

24 ore

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

intervallo di 2 ore

x

x

24 ore

x

x

esame visivo

x

x

8

5

Parte posteriore:

1 min.

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

esame visivo

x

x

13

Impatto

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

esame visivo

x

x

6

Colorimetria: esame visivo

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

coordinate tricromatiche in caso di dubbio

x

x

7

Fotometria: limitata a 20′ e a V = H = 0°

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

14

2

Deposito dei campioni presso l’autorità

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  del regolamento.


ALLEGATO 16

PROCEDURA DI PROVA DEI DISPOSITIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI IB E IIIB

I dispositivi catadiottrici appartenenti alle classi IB e IIIB vanno provati in base al metodo di cui all’allegato 4, secondo l’ordine cronologico delle prove di cui all’allegato 12, esclusa la prova di cui all’allegato 8, paragrafo 1, che — per i dispositivi delle classi suddette — può essere sostituita dalla prova di cui all’allegato 8, paragrafo 1.2.


ALLEGATO 17

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico se in conformità alle disposizioni del presente regolamento non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2.   Riguardo alle prestazioni fotometriche, la conformità dei catadiottri prodotti in serie non va contestata se, nella prova delle prestazioni fotometriche di un catadiottro scelto a caso, nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole.

1.3.   Le coordinate cromatiche devono essere rispettate.

2.   REQUISITI MINIMI CHE IL COSTRUTTORE DEVE SODDISFARE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

Per ciascun tipo di catadiottro, a opportuni intervalli di tempo, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono. Le prove vanno effettuate in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Se riguardo al tipo di prova considerato un campione risulta non conforme, occorre scegliere un nuovo campione e procedere a un’altra prova. Il costruttore garantisce con opportuni provvedimenti la conformità della relativa produzione.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità secondo il presente regolamento coprono le caratteristiche fotometriche e colorimetriche e la resistenza alla penetrazione dell’acqua.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.

In generale, le prove vanno eseguite con i metodi fissati dal presente regolamento.

2.2.2.

Nelle prove di conformità effettuate dal costruttore si può ricorrere a metodi equivalenti, previa autorizzazione dell’autorità competente che controlla le prove di omologazione. Il costruttore deve dimostrare che i metodi applicati sono equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento.

2.2.3.

L’applicazione dei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 presuppone una calibrazione regolare dell’apparecchiatura di prova e una correlazione con le misurazioni effettuate da un’autorità competente.

2.2.4.

I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli presentati nel presente regolamento, in particolare per il campionamento e i controlli amministrativi.

2.3.   Modalità di campionamento

I campioni dei catadiottri vanno selezionati a caso da una partita di produzione uniforme. Con partita di produzione uniforme si intende una serie di catadiottri dello stesso tipo, definita in base ai metodi di produzione del costruttore.

La verifica interesserà di solito la produzione di serie di vari stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di proiettore prodotto da più stabilimenti, purché essi operino in base allo stesso sistema di qualità e gestione della qualità.

2.4.   Misura e registrazione delle caratteristiche fotometriche

Il campione di catadiottri andrà sottoposto alle misure fotometriche nei punti e con le coordinate di cromaticità previsti dal regolamento.

2.5.   Criteri di accettabilità

Il costruttore è tenuto a effettuare uno studio statistico sui risultati delle prove e a definire, d’accordo con l’autorità competente, i criteri di accettabilità del suo prodotto al fine di rispettare i requisiti di verifica della conformità dei prodotti, stabiliti al paragrafo 8.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità saranno tali che, con un livello di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo saltuario ai sensi dell’allegato 18 (primo campionamento) sia di 0,95.


ALLEGATO 18

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico se in conformità alle disposizioni del presente regolamento non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2.   Riguardo alle prestazioni fotometriche, la conformità dei catadiottri prodotti in serie non va contestata se, nella prova delle prestazioni fotometriche di un catadiottro scelto a caso:

1.2.1.

nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole.

1.2.2.

Non si tiene conto dei catadiottri con evidenti imperfezioni.

1.3.   Le coordinate cromatiche devono essere rispettate.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento si scelgono a caso 4 catadiottri. Il primo campione di 2 catadiottri viene contrassegnato con la lettera «A»; il secondo con la lettera «B».

2.1.   Conformità non contestata

2.1.1.

Secondo la procedura di campionamento di cui alla figura del presente allegato, la conformità dei proiettori prodotti in serie non va contestata se i valori misurati dei proiettori si discostano nelle percentuali che seguono:

2.1.1.1.

Campione «A»

A1:

un catadiottro

0 %

un catadiottro non più del

20 %

A2:

entrambi i catadiottri, più dello

0 %

ma meno del

20 %

Passare al campione «B»

 

2.1.1.2.

Campione «B»

B1:

entrambi i catadiottri

0 %

2.2.   Conformità contestata

2.2.1.

Secondo la procedura di campionamento di cui alla figura del presente allegato, la conformità dei catadiottri prodotti in serie va contestata e il costruttore va invitato a portare a norma la produzione (adeguamento), se le divergenze tra i valori misurati ai catadiottri si discostano nelle percentuali che seguono:

2.2.1.1.

Campione «A»

A3:

un catadiottro non più del

20 %

un catadiottro più del

20 %

ma meno del

30 %

2.2.1.2.

Campione «B»

B2:

nel caso di A2

 

un catadiottro più dello

0 %

ma meno del

20 %

un catadiottro non più del

20 %

B3:

nel caso di A2

 

un catadiottro

0 %

un catadiottro più del

20 %

ma meno del

30 %

2.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità va contestata e si applica il paragrafo 9 se, seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura del presente allegato, le deviazioni dai valori misurati nei catadiottri sono:

2.3.1.

Campione «A»

A4:

un catadiottro non più del

20 %

un catadiottro più del

30 %

A5:

entrambi i catadiottri, più del

20 %

2.3.2.

Campione «B»

B4:

nel caso di A2

 

un catadiottro più dello

0 %

ma meno del

20 %

un catadiottro più del

20 %

B5:

nel caso di A2

 

entrambi i catadiottri, più del

20 %

B6:

nel caso di A2

 

un catadiottro

0 %

un catadiottro più del

30 %

3.   RIPETIZIONE DEL CAMPIONAMENTO

Nei casi di A3, B2, B3 è necessario, entro 2 mesi dalla notifica, ripetere la procedura e scegliere un terzo e un quarto campione «C» e «D» rispettivamente, ciascuno di 2 catadiottri, prelevati da lotti fabbricati dopo l’adeguamento.

3.1.   Conformità non contestata

3.1.1.

Secondo la procedura di campionamento di cui alla figura del presente allegato, la conformità dei catadiottri prodotti in serie non va contestata se le divergenze tra i valori misurati ai catadiottri si discostano nelle percentuali che seguono:

3.1.1.1.

Campione «C»

C1:

un catadiottro

0 %

un catadiottro non più del

20 %

C2:

entrambi i catadiottri, più dello

0 %

ma meno del

20 %

Passare al campione D

 

3.1.1.2.

Campione «D»

D1:

nel caso di C2

 

entrambi i catadiottri

0 %

3.2.   Conformità contestata

3.2.1.

Secondo la procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, la conformità dei catadiottri prodotti in serie va contestata e il costruttore va invitato a portare a norma la produzione (adeguamento), se le divergenze tra i valori misurati ai catadiottri si discostano nelle percentuali che seguono:

3.2.1.1.

Campione «D»

D2:

nel caso di C2

 

un catadiottro più dello

0 %

ma meno del

20 %

un catadiottro non più del

20 %

3.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità va contestata e si applica il paragrafo 9 se, seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura del presente allegato, le deviazioni dai valori misurati nei catadiottri sono:

3.3.1.

Campione «C»

C3:

un catadiottro, non più del

20 %

un catadiottro, più del

20 %

C4:

entrambi i catadiottri, più del

20 %

3.3.2.

Campione «D»

D3:

nel caso di C2

 

un catadiottro, 0 % o più dello

0 %

un catadiottro, più del

20 %

4.   RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL’ACQUA

Al fine di verificare la resistenza alla penetrazione dell’acqua, si applica la seguente procedura:

Si sottopone a prova uno dei catadiottri appartenenti al campione «A», selezionato con la procedura di campionamento di cui alla figura del presente allegato, in base alla procedura descritta all’allegato 8, paragrafo 1 o, nel caso dei catadiottri appartenenti alla classe IVA, in base a quella dell’allegato 14, paragrafo 3.

I catadiottri saranno ritenuti accettabili se risultano idonei al termine della prova.

Se il campione A non risulta idoneo al termine della prova, sottoporre alla stessa procedura i 2 catadiottri appartenenti al campione B: entrambi devono superare la prova.

Figura

Image


6.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/33


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 28 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento n. 3 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 28 dicembre 2000

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

I.   SEGNALATORI ACUSTICI

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Specifiche

7.

Modifica del tipo di segnalatore acustico ed estensione dell’omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione della produzione

II.   SEGNALI ACUSTICI DI VEICOLI A MOTORE

11.

Definizioni

12.

Domanda di omologazione

13.

Omologazione

14.

Specifiche

15.

Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione

16.

Conformità della produzione

17.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

18.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione relativa al rilascio (o al rifiuto, alla revoca o all’estensione di un’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione) di un tipo di segnalatore acustico per veicoli a motore a norma del regolamento n. 28

Allegato 2 —

Comunicazione relativa al rilascio (o al rifiuto o alla revoca o all’estensione dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione) di un tipo di veicolo per quanto riguarda i segnali acustici a norma del regolamento n. 28

Allegato 3 —

I.

Configurazione del marchio di omologazione del segnalatore acustico

II.

Configurazione del marchio di omologazione di un veicolo per quanto riguarda i segnali acustici

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica:

1.1.

ai segnalatori acustici (SA) (1), alimentati con corrente continua o alternata o ad aria compressa e destinati ai veicoli delle categorie L3-L5, M e N, esclusi i ciclomotori (categorie L1 e L2) (2)

1.2.

ai segnali acustici (3) dei veicoli a motore elencati al punto 1.1.

I.   SEGNALATORI ACUSTICI

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento per segnalatori acustici di «tipi» diversi s’intendono dispositivi che si differenziano in modo sostanziale riguardo ai seguenti aspetti:

2.1.

marchio di fabbrica o denominazione commerciale;

2.2.

principi di funzionamento;

2.3.

tipo di alimentazione elettrica (corrente continua o alternata);

2.4.

forma esterna della scatola;

2.5.

forma e dimensioni delle membrane;

2.6.

forma o tipo dei punti di uscita del suono;

2.7.

frequenza o frequenze sonore nominali;

2.8.

tensione nominale di alimentazione;

2.9.

per i dispositivi alimentati direttamente da una fonte esterna di aria compressa, pressione nominale di funzionamento.

2.10.

I segnalatori acustici sono principalmente destinati:

2.10.1.

ai motocicli di potenza inferiore o pari a 7kW (classe I);

2.10.2.

ai veicoli di categoria M e N e ai motocicli di potenza superiore a 7 kW (classe II).

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di segnalatore acustico deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.

3.2.   La domanda deve essere accompagnata dai documenti sottoelencati in triplice copia e dalle seguenti informazioni:

3.2.1.

una descrizione del tipo di segnalatore acustico, con particolare attenzione agli aspetti di cui al punto 2;

3.2.2.

un disegno che mostri tra l’altro la sezione trasversale del segnalatore;

3.2.3.

un elenco dei componenti utilizzati nella produzione debitamente identificati, con l’indicazione dei materiali impiegati;

3.2.4.

disegni dettagliati di tutti i componenti utilizzati nella produzione. Nei disegni va indicato il punto in cui collocare il numero di omologazione rispetto al cerchio del marchio di omologazione.

3.3.   La domanda di omologazione deve inoltre essere accompagnata da due campioni del tipo di segnalatore.

3.4.   Prima di rilasciare l’omologazione l’autorità competente verifica l’esistenza di disposizioni adeguate per garantire un efficace controllo della conformità della produzione.

4.   MARCATURE

4.1.   I campioni di segnalatori acustici presentati ai fini dell’omologazione recano il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale del fabbricante, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.2.   Ogni campione deve disporre di uno spazio adeguato per il marchio di omologazione. Tale spazio va indicato nel disegno di cui al punto 3.2.2.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.   Se i campioni presentati ai fini dell’omologazione sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 6 e 7 di seguito riportati, viene rilasciata l’omologazione per tale tipo di segnalatore.

5.2.   A ciascun tipo omologato va assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 per il regolamento nella sua versione originaria) devono indicare la serie di emendamenti comprendente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. Una stessa parte contraente non può attribuire tale numero a un altro tipo di segnalatore acustico.

5.3.   Lo stesso numero di omologazione può essere attribuito a tipi di segnalatori che si differenziano solo per tensione nominale, frequenze sonore nominali o, per i dispositivi di cui al precedente punto 2,8, pressione nominale di funzionamento.

5.4.   L’omologazione, il rifiuto, l’estensione o la revoca dell’omologazione ovvero la cessazione definitiva della produzione di un tipo di segnalatore acustico a norma del presente regolamento vanno comunicati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del regolamento corredata dei disegni del segnalatore acustico (forniti dal richiedente ai fini di omologazione) di formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) o piegati in tale formato e in scala 1:1.

5.5.   Ogni segnalatore acustico conforme al tipo omologato a norma del presente regolamento deve recare, in modo ben visibile e in un punto facilmente accessibile specificato nella scheda di omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto da:

5.5.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che rilascia l’omologazione (4);

5.5.2.

un numero di omologazione;

5.5.3.

un simbolo supplementare costituito da una cifra in numeri romani indicante la classe di appartenenza del segnalatore acustico.

5.6.   Il marchio di omologazione e il simbolo supplementare devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

5.7.   Nell’allegato 3, sezione 1, del presente regolamento figura un esempio del marchio di omologazione.

6.   SPECIFICHE

6.1.   Specifiche generali

6.1.1.

Il segnalatore acustico deve emettere un suono continuo e uniforme; durante il funzionamento lo spettro acustico non deve variare in maniera sensibile.

Per segnalatori alimentati con corrente alternata tale prescrizione si applica unicamente a regime costante del generatore nella gamma specificata al punto 6.2.3.2.

6.1.2.

Il segnalatore deve possedere determinate caratteristiche acustiche (ripartizione spettrale dell’energia acustica, livello di pressione sonora) e meccaniche in modo da superare, nell’ordine, le prove sottoindicate.

6.2.   Misurazione delle caratteristiche sonore

6.2.1.

Di preferenza il segnalatore acustico deve essere collaudato in ambiente anecoico.

In alternativa, può essere collaudato in una camera semianecoica oppure all’esterno (5) in condizioni di campo libero. In tal caso si deve fare in modo da evitare riflessi dal suolo nella zona di misurazione (per esempio, predisponendo una serie di schermi assorbenti). Occorre controllare che la divergenza sferica sia rispettata con un’approssimazione di 1 dB in un emisfero di almeno 5 m di raggio sino al raggiungimento della frequenza massima da misurare, principalmente nella direzione di misurazione e all’altezza dell’apparecchio e del microfono.

Il rumore ambientale deve essere inferiore di almeno 10 dB ai livelli di pressione sonora da misurare.

L’apparecchio sottoposto alla prova e il microfono devono trovarsi alla stessa altezza, compresa tra 1,15 e 1,25 m. L’asse di massima sensibilità del microfono deve coincidere con la direzione di massimo livello sonoro del segnalatore.

Il microfono deve essere sistemato in modo che la membrana si trovi a una distanza di 2 ± 0,01 m dal piano di uscita del suono del dispositivo. Nel caso di dispositivi con più uscite la distanza è determinata rispetto al piano dell’uscita più vicina al microfono.

6.2.2.

I livelli di pressione sonora devono essere misurati con un fonometro di precisione di classe 1 conforme allo specifico della pubblicazione CEI n. 651, prima edizione (1979). Tutte le misurazioni sono effettuate impiegando la costante di tempo «F». I livelli globali di pressione sonora sono misurati applicando la curva di ponderazione A. Lo spettro del suono emesso deve essere misurato applicando la trasformata di Fourier del segnale acustico.

In alternativa, possono essere impiegati filtri a un terzo di ottava conformi allo specifico della pubblicazione CEI n. 225, prima edizione (1966) in questo caso il livello di pressione sonora nella frequenza media di 2 500 Hz è determinato sommando le medie quadratiche delle pressioni sonore nelle bande di terzi di ottava di frequenza media di 2 000, 2 500 e 3 150 Hz.

In ogni caso come metodo di riferimento può essere considerato solo quello della trasformata di Fourier.

6.2.3.

Il segnalatore acustico è alimentato, secondo i casi, con le seguenti tensioni:

6.2.3.1.

per quanto riguarda i segnalatori acustici alimentati a corrente continua, a una tensione di 13/12 della tensione nominale, misurata al terminale della fonte di alimentazione elettrica;

6.2.3.2.

per quanto riguarda i segnalatori alimentati a corrente alternata, la corrente è fornita da un generatore elettrico del genere normalmente impiegato per questo tipo di segnalatore acustico. Le caratteristiche acustiche del segnalatore sono registrate per velocità del generatore elettrico corrispondenti al 50 %, al 75 % e al 100 % della velocità massima indicata dal fabbricante del generatore per un funzionamento continuo. Durante la prova il generatore elettrico non viene sottoposto a nessun’altra carica elettrica. La prova di durata descritta al punto 6.3 viene effettuata alla velocità indicata dal fabbricante del dispositivo e deve essere compresa nella gamma sopraindicata.

6.2.4.

Se per la prova di un dispositivo alimentato a corrente continua viene impiegata una fonte di corrente rettificata, la componente alternata della tensione ai terminali, misurata da picco a picco durante l’azionamento dei segnalatori, non deve superare 0,1 V.

6.2.5.

Per i segnalatori acustici alimentati a corrente continua la resistenza dei cavi di collegamento (espressa in ohm), compresi i terminali e i contatti, deve essere il più possibile vicino a (0,10/12) × tensione nominale espressa in volt.

6.2.6.

Il segnalatore acustico deve essere montato rigidamente, mediante l’attrezzatura prevista dal fabbricante, su un supporto avente una massa almeno 10 volte maggiore di quella del segnalatore sottoposto a prova e comunque non inferiore a 30 kg. Il supporto deve essere inoltre sistemato in modo che i riflessi sui suoi lati e sulle vibrazioni non influiscano sensibilmente sui risultati della misurazione.

6.2.7.

Nelle condizioni sopraindicate il livello di pressione sonora, ponderato secondo la curva A, non deve superare i seguenti valori:

a)

115 dB(A) per segnalatori destinati principalmente a motocicli di potenza inferiore o pari a 7 kW;

b)

118 dB(A) per segnalatori destinati principalmente a veicoli di categoria M e N e motocicli di potenza superiore a 7 kW.

6.2.7.1.

Il livello di pressione sonora della banda di frequenze compresa tra 1 800 e 3 550 Hz deve inoltre essere superiore a quello di qualsiasi componente di frequenza superiore a 3 550 Hz e in ogni caso uguale o superiore a:

a)

95 dB(A) per segnalatori destinati principalmente a motocicli di potenza inferiore o pari a 7 kW;

b)

105 dB(A) per segnalatori destinati principalmente a veicoli di categoria M e N e motocicli di potenza superiore a 7 kW.

6.2.7.2.

I segnalatori acustici conformi alle prescrizioni di cui alla lettera b) possono essere impiegati sui veicoli di cui alla lettera a).

6.2.8.

Le caratteristiche sopra indicate devono inoltre essere rispettate da un segnalatore che sia stato sottoposto alla prova di durata di cui al punto 6.3, con una tensione di alimentazione compresa tra il 115 % e il 95 % della tensione nominale per i segnalatori acustici alimentati a corrente continua, oppure, per quelli alimentati a corrente alternata, tra il 50 % e il 100 % della velocità massima del generatore indicata dal fabbricante per un funzionamento continuo.

6.2.9.

L’intervallo tra il momento dell’azionamento e il momento in cui il suono raggiunge il livello minimo prescritto al precedente punto 6.2.7 non deve superare 0,2 secondi, misurati alla temperatura ambiente di 20 ± 5 °C. Tale prescrizione si applica tra l’altro ai segnalatori a funzionamento pneumatico o elettropneumatico.

6.2.10.

I segnalatori a funzionamento pneumatico o elettropneumatico devono fornire, se azionati a condizioni di alimentazione conformi alle specifiche del fabbricante, le stesse prestazioni acustiche prescritte per i segnalatori acustici azionati elettricamente.

6.2.11.

Per i segnalatori a suono multiplo in cui ciascun elemento che emette un suono può funzionare in maniera indipendente, i valori minimi sopraindicati devono essere ottenuti per ciascuno degli elementi costitutivi azionato isolatamente. Il valore massimo del livello sonoro globale non deve essere superato quando tutti gli elementi sono azionati simultaneamente.

6.3.   Prova di durata

6.3.1.

Il segnalatore acustico alimentato da corrente a tensione nominale e con le resistenze dei cavi indicate ai punti ai precedenti punti 6.2.3-6.2.5 deve essere azionato:

10 000 volte nel caso di segnalatori destinati principalmente a motocicli di potenza inferiore o pari a 7 kW;

50 000 volte per segnalatori destinati principalmente a veicoli di categoria M e N e motocicli di potenza superiore a 7 kW, alla frequenza di un secondo di funzionamento seguito da quattro secondi di arresto. Durante la prova, il segnalatore acustico viene investito da una corrente d’aria della velocità di circa 10 m/s.

6.3.2.

Se la prova è effettuata all’interno di una camera anecoica, questa deve essere sufficientemente ampia per permettere la normale dispersione del calore emesso dal segnalatore durante la prova.

6.3.3.

La temperatura ambiente nella sala di prova deve essere compresa tra + 15 e + 30 °C.

6.3.4.

Se, dopo la metà del numero prescritto di azionamenti, le caratteristiche del livello sonoro hanno subito una variazione rispetto alle caratteristiche del segnalatore acustico prima della prova, si può procedere a una regolazione dello stesso. Dopo il numero prescritto di azionamenti il segnalatore acustico deve superare, eventualmente dopo una nuova regolazione, la prova prescritta al precedente punto 6.2.

6.3.5.

Per i segnalatori acustici di tipo elettropneumatico è consentito procedere a una lubrificazione dopo 10 000 azionamenti utilizzando l’olio raccomandato dal fabbricante.

7.   MODIFICA DEL TIPO DI SEGNALATORE ACUSTICO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

7.1.   Ogni modifica del tipo di segnalatore acustico va segnalata al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione di tale dispositivo. Detto servizio può allora:

7.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo;

7.1.2.

oppure chiedere un nuovo rapporto al servizio tecnico incaricato delle prove.

7.2.   La conferma o il rifiuto di un’omologazione vanno notificati, con indicazione delle modifiche, alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento conformemente alla procedura di cui al precedente punto 5.4.

7.3.   L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione compilata per le estensioni.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di conformità della produzione devono essere conformi a quelle stabilite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2), in particolare alle prescrizioni riportate di seguito.

8.1.

I segnalatori acustici omologati a norma del presente regolamento vanno fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 6.

8.2.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione potrà verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno di norma cadenza biennale.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L’omologazione rilasciata per un tipo di segnalatore acustico a norma del presente regolamento può essere revocata ove non vengano rispettate le prescrizioni di cui al punto 8.1 oppure se il segnalatore acustico non supera i controlli di cui al punto 8.2.

9.2.   Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, la dicitura «OMOLOGAZIONE REVOCATA» firmata e datata.

10.   CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione rilasciata a norma del presente regolamento cessa la produzione del tipo di segnalatore acustico omologato ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito di tale comunicazione l’autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, la dicitura «CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE» firmata e datata.

II.   SEGNALI ACUSTICI DI VEICOLI A MOTORE

11.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

11.1.   «omologazione del veicolo a motore»: l’omologazione del tipo di veicolo relativamente al segnale acustico;

11.2.   «tipo di veicolo»: veicoli che non si differenziano in modo sostanziale riguardo ai seguenti aspetti:

11.2.1.

numero e tipi di segnalatori montati sul veicolo;

11.2.2.

supporti impiegati per montare i segnalatori sul veicolo;

11.2.3.

posizione dei segnalatori nel veicolo;

11.2.4.

rigidità delle parti della struttura su cui sono montati i segnalatori;

11.2.5.

forma e materiali della carrozzeria della parte anteriore del veicolo che può influenzare il livello del suono emesso dai segnalatori ed avere un effetto di mascheramento.

12.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

12.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda i segnali acustici va presentata dal fabbricante del veicolo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.

12.2.   La domanda deve essere accompagnata dai documenti sottoelencati in triplice copia e dalle seguenti informazioni:

12.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo con riferimento agli aspetti di cui al precedente punto 11.2;

12.2.2.

un elenco delle componenti necessarie per identificare i segnatori che possono essere montati sul veicolo;

12.2.3.

disegni che indichino la posizione dei segnalatori e dei loro supporti sul veicolo.

12.3.   Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare va presentato al servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove di omologazione.

13.   OMOLOGAZIONE

13.1.   Se il veicolo presentato ai fini di omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle disposizioni di cui ai punti 14 e 15 viene concessa l’omologazione di quel tipo di veicolo.

13.2.   A ciascun tipo omologato va assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 per il regolamento nella sua versione originaria) devono indicare la serie di emendamenti comprendente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. Una stessa parte contraente non può attribuire tale numero a un altro tipo di veicolo.

13.3.   L’omologazione, il rifiuto, l’estensione o la revoca dell’omologazione ovvero la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento vanno comunicati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 2 del regolamento corredata da disegni (forniti dal richiedente ai fini di omologazione) di formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) o piegati in tale formato e in una scala appropriata.

13.4.   Ogni veicolo conforme al tipo omologato a norma del presente regolamento deve recare, in modo ben visibile e in un punto facilmente accessibile specificato nella scheda di omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto da:

13.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che rilascia l’omologazione;

13.4.2.

il numero del presente regolamento a destra del cerchio di cui al punto 13.4.1.

13.5.   Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di altri regolamenti allegati all’accordo nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 13.4. In tal caso i numeri e i simboli supplementari di tutti i regolamenti applicati ai fini dell’omologazione nel paese che l’ha rilasciata a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 13.4.

13.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

13.7.   Il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità della stessa.

13.8.   Nell’allegato 3, sezione II, del presente regolamento figura un esempio del marchio di omologazione.

13.9.   Prima di rilasciare l’omologazione l’autorità competente verifica l’esistenza di disposizioni adeguate per garantire un efficace controllo della conformità della produzione.

14.   SPECIFICHE

Il veicolo rispetta le seguenti disposizioni:

14.1.

i segnalatori acustici (o i sistemi) montati sul veicolo sono conformi al tipo omologato a norma del presente regolamento;

i segnalatori acustici della classe II omologati a norma della versione originaria del presente regolamento, che pertanto non recano il simbolo II nel marchio di omologazione, possono continuare a essere montati sui tipi di veicoli presentati ai fini di omologazione in conformità del presente regolamento;

14.2.

la tensione di prova deve essere conforme a quanto indicato al punto 6.2.3 del regolamento;

14.3.

la misurazione della pressione sonora è effettuata alle condizioni di cui al punto 6.2.2 del presente regolamento;

14.4.

il livello di pressione sonora ponderata A raggiunto dal dispositivo montato sul veicolo è misurato a una distanza di 7 m dal veicolo, che viene collocato in uno spazio aperto, su una superficie il più possibile liscia e, nel caso di veicoli alimentati a corrente diretta, a motore spento;

14.5.

il microfono dello strumento di misura è posizionato approssimativamente sul piano mediano longitudinale del veicolo;

14.6.

il livello di pressione sonora del rumore di fondo e del rumore del vento deve essere inferiore di almeno 10 dB(A) al suono da misurare;

14.7.

il livello massimo di pressione sonora è compreso tra 0,5 m e 1,5 m dalla superficie del terreno;

14.8.

misurato alle condizioni di cui ai punti 14.2-14.7 il livello massimo di pressione sonora (14.7) del segnale acustico oggetto della prova deve essere almeno:

a)

pari a 83 dB(A) e non superiore a 112 dB(A) per i segnali di motocicli di potenza inferiore o pari a 7 kW;

b)

pari a 93 dB e non superiore a 112 dB(A) per i segnali di veicoli di categoria M e N e i motocicli di potenza superiore a 7 kW.

15.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

15.1.   Ogni modifica del tipo di veicolo va segnalata al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione del tipo di veicolo. Detto servizio può allora:

15.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che in tal caso il veicolo è ancora conforme alle prescrizioni; oppure

15.1.2.

chiedere un nuovo rapporto al servizio tecnico incaricato delle prove.

15.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione vanno notificati, con indicazione delle modifiche, alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento conformemente alla procedura di cui al precedente punto 13.3.

15.3.   L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione compilata per le estensioni.

16.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di conformità della produzione devono essere conformi a quelle stabilite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2), in particolare alle prescrizioni riportate di seguito:

16.1.

un veicolo omologato a norma del presente regolamento va fabbricato in modo da essere conforme al tipo omologato e da rispettare le prescrizioni di cui al precedente punto 14;

16.2.

l’autorità che ha rilasciato l’omologazione potrà verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno di norma cadenza biennale.

17.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

17.1.   L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata ove non vengano rispettate le prescrizioni di cui al punto 16.1 oppure se il veicolo non supera i controlli di cui al punto 16.2.

17.2.   Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, la dicitura «OMOLOGAZIONE REVOCATA» firmata e datata.

18.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI CHE ESEGUONO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui vanno inviate le schede di omologazione, di rifiuto o di revoca dell’omologazione rilasciate in altri paesi.


(1)  Un dispositivo costituito da diversi punti di uscita del suono attivati da un’unica unità di alimentazione va considerato un SA.

(2)  Conformemente alla definizione di cui alla risoluzione consolidata (R.E.3).

(3)  Il dispositivo costituito da diverse unità, ciascuna delle quali emette un segnale sonoro ed è azionata simultaneamente alle altre mediante un unico comando, va considerato un segnalatore acustico.

(4)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Jugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (non assegnato), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (non assegnato), 34 per la Bulgaria, 35-36 (non assegnati), 37 per la Turchia, 38-39 (non assegnati), 40 per la l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (non assegnato), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina e 47 per il Sud Africa. I numeri successivi vanno attribuiti agli altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni; il segretariato generale delle Nazioni Unite comunicherà i numeri così assegnati alle parti contraenti dell’accordo.

(5)  Il luogo può consistere, per esempio, in uno spazio esterno di 50 metri di raggio, la cui parte centrale deve essere essenzialmente piana per un raggio di almeno 20 metri con una superficie in cemento, asfalto o materiali simili, che non deve essere ricoperta da neve polverosa, erbe alte, terra smossa o ceneri. Le misurazioni vanno effettuate in un giorno sereno. Solo l’osservatore che legge lo strumento può rimanere vicino al segnalatore acustico o al microfono, poiché la presenza di spettatori nei pressi può influenzare sensibilmente la lettura dello strumento. Nella lettura non è tenuto conto di punte che sembrino non essere in rapporto con le caratteristiche del livello sonoro generale.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (4 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 3

I.   CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DEL SEGNALATORE ACUSTICO

(cfr. il punto 5.5 del presente regolamento)

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Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un segnalatore acustico, indica che questo segnalatore di classe I è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni della versione originaria del regolamento n. 28.

Nota:

Il numero di omologazione va posto in prossimità del cerchio e deve trovarsi sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa. Le cifre del numero di omologazione vanno posizionate tutte sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. L’impiego di cifre romane nei numeri di omologazione deve essere evitato per non creare confusione con altri simboli.

II.   CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA I SEGNALI ACUSTICI

(cfr. il punto 13.4 del presente regolamento)

MODELLO A

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Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che relativamente ai segnali acustici questo tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 28.

MODELLO B

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Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che a norma dei regolamenti n. 24 e n. 28 questo tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) relativamente ai segnali acustici e alle emissioni inquinanti del motore Diesel. Per quanto riguarda l’ultimo regolamento, il valore corretto del coefficiente di assorbimento è 1,30 m–1.


6.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/46


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Comprendente tutto il testo valido fino a:

 

Supplemento 6 alla serie di modifiche 04 — Data di entrata in vigore: 30 gennaio 2011

 

Serie di modifiche 05 — Data di entrata in vigore: 30 gennaio 2011

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni generali

6.

Prescrizioni particolari

7.

Modifiche ed estensioni dell’omologazione del tipo di veicolo o dell’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su di esso montati

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

12.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo all’installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa ai sensi del regolamento n. 48

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 —

Esempi di superfici, assi, centri di riferimento e angoli di visibilità geometrica dei dispositivi di illuminazione

Allegato 4 —

Visibilità di una luce rossa verso l’avanti e visibilità di una luce bianca all’indietro

Allegato 5 —

Stati di carico da prendere in considerazione per determinare le variazioni nell’orientamento verticale dei proiettori anabbaglianti

Allegato 6 —

Metodo per misurare il variare dell’inclinazione del fascio anabbagliante in funzione del carico

Allegato 7 —

Indicazione dell’inclinazione verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante, di cui al paragrafo 6.2.6.1.1 e dell’inclinazione verso il basso della linea di demarcazione del proiettore fendinebbia anteriore, di cui al paragrafo 6.3.6.1.2 del presente regolamento

Allegato 8 —

Comandi dei dispositivi per regolare l’inclinazione dei proiettori di cui al paragrafo 6.2.6.2.2 del presente regolamento

Allegato 9 —

Controllo della conformità della produzione

Allegato 10 —

Esempi di sorgenti luminose

Allegato 11 —

Visibilità posteriore, anteriore e laterale dei marcatori di sagoma di un veicolo

Allegato 12

 

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M e N, nonché ai loro rimorchi (categoria O) (1), riguardo all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.1.   «omologazione di un veicolo» indica l’omologazione di un tipo di veicolo riguardo al numero e alle modalità di installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

2.2.   «tipo di veicolo riguardo all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa» indica veicoli che non differiscono tra loro negli aspetti essenziali di cui ai paragrafi da 2.2.1 a 2.2.4.

I veicoli degli esempi che seguono non sono perciò considerati «veicoli di tipo diverso»: veicoli che, pur diversi da quelli indicati ai paragrafi da 2.2.1 a 2.2.4, rispettano genere, numero, posizione, visibilità geometrica delle luci e inclinazione del fascio anabbagliante prescritti per il tipo di veicolo in questione, e veicoli sui quali sono montate, o mancano, luci facoltative:

2.2.1.

le dimensioni e la forma esterna del veicolo;

2.2.2.

il numero e la posizione dei dispositivi;

2.2.3.

il sistema per regolare l’inclinazione del proiettore;

2.2.4.

il sistema della sospensione.

2.3.   «piano trasversale» indica un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;

2.4.   «veicolo a vuoto» indica un veicolo senza conducente, equipaggio, passeggeri o carico, munito di serbatoio del carburante pieno, ruota di scorta e utensili normalmente presenti;

2.5.   «veicolo a pieno carico» indica un veicolo caricato fino a raggiungere la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore, il quale stabilisce anche la ripartizione del carico sugli assi secondo il metodo descritto nell’allegato 5;

2.6.   «dispositivo» indica un elemento o un insieme di elementi che svolgono una o più funzioni;

2.6.1.   «funzione di illuminazione» indica la luce emessa da un dispositivo per illuminare la strada e gli oggetti nella direzione in cui si muove il veicolo;

2.6.2.   «funzione di segnalazione luminosa» indica la luce emessa o riflessa da un dispositivo per dare agli altri utenti della strada informazioni visive sulla presenza, l’identificazione e/o i cambiamenti di direzione del veicolo;

2.7.   «luce» indica un dispositivo destinato ad illuminare la strada o a emettere un segnale luminoso destinato agli altri utenti della strada. Analogamente, sono considerati luci anche i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri. Ai fini del presente regolamento, le targhe posteriori di immatricolazione auto-illuminanti e il sistema di illuminazione delle porte di accesso ai sensi del regolamento n. 107 sui veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3 non sono considerati luci;

2.7.1.   sorgente luminosa (2)

2.7.1.1.

«sorgente luminosa» indica uno o più elementi destinati alla produzione di radiazioni visibili, che possano essere assemblati con uno o più involucri trasparenti e con una base per i collegamenti meccanici ed elettrici.

Una sorgente luminosa può anche essere costituita dall’estremità di uscita di una guida di luce facente parte di un sistema di illuminazione o segnalazione luminosa a fibre ottiche sprovvisto di trasparente esterno incorporato;

2.7.1.1.1.

«sorgente luminosa sostituibile» indica una sorgente luminosa progettata per essere inserita nel portalampada del dispositivo cui è destinata, o da esso rimossa, senza bisogno di utensili;

2.7.1.1.2.

«sorgente luminosa non sostituibile» indica una sorgente luminosa che può essere sostituita solo sostituendo anche il dispositivo cui essa è fissata;

a)

nel caso di un modulo di sorgenti luminose: una sorgente luminosa che possa essere sostituita solo sostituendo il modulo di sorgenti luminose, cui è fissata;

b)

nei sistemi di fari adattivi anteriori (adaptive front-lighting systems — AFS): una sorgente luminosa che possa essere sostituita solo sostituendo l’unità di illuminazione, cui essa è fissata;

2.7.1.1.3.

«modulo di sorgenti luminose» indica la parte ottica specifica di un dispositivo contenente una o più sorgenti luminose non sostituibili e amovibile dal dispositivo in cui è montata solo mediante l’uso di utensili. Un modulo di sorgenti luminose va progettato in modo che, indipendentemente dall’uso di utensili, non sia meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile omologata;

2.7.1.1.4.

«sorgente luminosa a incandescenza» (lampada a incandescenza) indica una sorgente luminosa in cui l’elemento destinato a produrre la radiazione visibile è costituito da uno o più filamenti riscaldati che producono radiazioni termiche;

2.7.1.1.5.

«sorgente luminosa a scarica di gas» indica una sorgente luminosa in cui l’elemento della radiazione visibile è un arco di scarica, che produce elettroluminescenza/fluorescenza;

2.7.1.1.6.

«sorgente a diodo luminoso (LED)» indica una sorgente luminosa in cui l’elemento della radiazione visibile è costituito da una o più giunzioni allo stato solido che producono luminescenza/fluorescenza per iniezione;

2.7.1.1.7.

«modulo LED» indica un modulo di sorgenti luminose le cui sorgenti luminose sono costituite soltanto da LED;

2.7.1.2.

«dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa» indica uno o più componenti interposti tra l’alimentazione e la sorgente luminosa per controllare la tensione e/o la corrente elettrica della sorgente luminosa;

2.7.1.2.1.

«Stabilizzatore (ballast)» indica un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa interposto tra l’alimentazione e la sorgente luminosa per stabilizzare la corrente elettrica di una sorgente luminosa a scarica di gas;

2.7.1.2.2.

«accenditore» indica una dispositivo elettronico di comando della sorgente luminosa destinato a innescare l’arco in una sorgente luminosa a scarica;

2.7.1.3.

«dispositivo di comando dell’intensità variabile» indica un dispositivo che comanda automaticamente i dispositivi di segnalazione luminosa posteriori che producono intensità variabili in modo che la percezione dei loro segnali non cambi. Il dispositivo di comando dell'intensità variabile fa parte della luce, oppure del veicolo, oppure è diviso tra la luce e il veicolo;

2.7.2.   «luci equivalenti» indica luci aventi funzioni identiche e omologate nel paese di immatricolazione del veicolo; tali luci possono avere caratteristiche differenti da quelle installate sul veicolo quando viene omologato, purché soddisfino le condizioni del presente regolamento;

2.7.3.   «luci indipendenti» indica dispositivi aventi superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento (3), sorgenti luminose e contenitori distinti;

2.7.4.   «luci raggruppate» indica dispositivi aventi superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento (3) e sorgenti luminose distinti ma un contenitore in comune;

2.7.5.   «luci combinate» indica dispositivi aventi superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento distinte (3) ma una sorgente luminosa e un contenitore in comune;

2.7.6.   «luci reciprocamente incorporate» indica dispositivi aventi sorgenti luminose distinte oppure una sorgente luminosa unica capace di funzionare in varie condizioni (per esempio, differenze ottiche, meccaniche o elettriche), superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento totalmente o parzialmente in comune (3) e un contenitore in comune (4);

2.7.7.   «luce semplice» indica una parte del dispositivo che svolge una sola funzione di illuminazione o di segnalazione luminosa;

2.7.8.   «luce occultabile» indica una luce che se inutilizzata può essere parzialmente o totalmente nascosta. Ciò si può ottenere con un dispositivo di chiusura mobile, spostando la luce o con qualsiasi altro mezzo idoneo. Il termine di «luce a scomparsa» designa più particolarmente una luce occultabile il cui spostamento la fa rientrare all’interno della carrozzeria;

2.7.9.   «proiettore abbagliante (di profondità)» indica la luce destinata a illuminare in profondità il piano stradale antistante il veicolo;

2.7.10.   «proiettore anabbagliante» indica la luce destinata ad illuminare il piano stradale antistante il veicolo senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti dalla direzione opposta o gli altri utenti della strada;

2.7.10.1.

«fascio anabbagliante principale» indica il fascio anabbagliante, prodotto senza il contributo di emettitori di infrarossi (IR) e/o di sorgenti luminose aggiuntive destinate all’lluminazione di svolta;

2.7.11.   «indicatore luminoso di direzione» indica la luce che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra.

Gli indicatori di direzione possono essere usati anche ai sensi delle prescrizioni del regolamento n. 97;

2.7.12.   «luce di arresto» indica una luce destinata a segnalare agli altri utenti della strada che si trovino dietro il veicolo che il conducente sta intenzionalmente rallentando il movimento longitudinale del veicolo;

2.7.13.   «dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore» indica un dispositivo destinato ad illuminare lo spazio riservato alla targa di immatricolazione posteriore; può essere composto di vari elementi ottici;

2.7.14.   «luce di posizione anteriore» indica una luce destinata a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte anteriore;

2.7.15.   «luce di posizione posteriore» indica una luce destinata a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte posteriore;

2.7.16.   «catadiottro» indica un dispositivo che, grazie alla riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, segnala la presenza del veicolo a un osservatore situato in prossimità della sorgente luminosa.

Ai fini del presente regolamento, non si considerano come catadiottri:

2.7.16.1.

le targhe di immatricolazione catarifrangenti;

2.7.16.2.

i segnali retroriflettenti di cui all’ADR (Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada);

2.7.16.3.

altre targhe e segnali retroriflettenti da usare in conformità alle prescrizioni nazionali di impiego per quanto riguarda alcune categorie di veicoli o alcuni metodi operativi;

2.7.16.4.

materiali retroriflettenti omologati quali classe D o E ai sensi del regolamento n. 104 e usati per altri scopi in conformità alle prescrizioni nazionali, per esempio a scopi pubblicitari;

2.7.17.   «marcatore di ingombro» indica un dispositivo destinato a rendere più percepibile la presenza di un veicolo visto lateralmente o posteriormente (e nel caso dei rimorchi, anche anteriormente) grazie alla riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, ma in prossimità della quale si trova l’osservatore;

2.7.17.1.

«marcatore di sagoma» indica un marcatore d’ingombro che indica le dimensioni orizzontali e verticali (lunghezza, larghezza e altezza) di un veicolo;

2.7.17.1.1.

«marcatore di sagoma completo» indica un marcatore di sagoma che delinea la sagoma di un veicolo per mezzo di una linea continua;

2.7.17.1.2.

«marcatore di sagoma parziale» indica un marcatore di sagoma che indica la dimensione orizzontale di un veicolo per mezzo di una linea continua e quella verticale segnalandone gli angoli superiori;

2.7.17.2.

«marcatore lineare» indica un marcatore che indica le dimensioni orizzontali (lunghezza e larghezza) di un veicolo per mezzo di una linea continua;

2.7.18.   «segnalazione luminosa di pericolo» indica la messa in funzione simultanea di tutti gli indicatori di direzione per segnalare che il veicolo rappresenta temporaneamente un pericolo particolare per gli altri utenti della strada;

2.7.19.   «proiettore fendinebbia anteriore» indica una luce usata per migliorare l’illuminazione della strada antistante il veicolo in caso di nebbia o in condizioni analoghe di visibilità ridotta;

2.7.20.   «proiettore fendinebbia posteriore» indica una luce usata per rendere più visibile il veicolo visto posteriormente, in caso di nebbia densa;

2.7.21.   «proiettore di retromarcia» indica una luce usata per illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare una retromarcia;

2.7.22.   «luce di stazionamento» indica una luce usata per segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. in tali circostanze, essa sostituisce le luci di posizione anteriori e posteriori;

2.7.23.   «luce di ingombro» indica una luce montata presso il bordo più esterno del veicolo, sia in larghezza che in altezza, e destinata a segnalare la larghezza complessiva del veicolo stesso. questa luce completa, su alcuni veicoli a motore e rimorchi, le luci di posizione anteriori e posteriori del veicolo e attira in particolare l’attenzione sull’ingombro del medesimo;

2.7.24.   «marcatore laterale» indica una luce che segnala la presenza del veicolo visto lateralmente;

2.7.25.   «luce di marcia diurna» indica una luce rivolta verso l’avanti che rende più visibile il veicolo durante la circolazione diurna;

2.7.26.   «luce d’angolo» indica una luce usata per assicurare un’illuminazione supplementare della parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo sul lato verso il quale il veicolo è il procinto di curvare;

2.7.27.   «flusso luminoso obiettivo» indica un valore di progetto del flusso luminoso di una sorgente luminosa, o di un modulo di sorgenti luminose, sostituibili. Esso deve essere ottenuto, entro le tolleranze indicate, quando sorgente luminosa, o modulo di sorgenti luminose, sostituibili sono alimentati dall’alimentatore alla tensione di prova specificata, indicata nella scheda tecnica della sorgente luminosa o nelle specifiche tecniche presentate con il modulo di sorgenti luminose;

2.7.28.   «sistema di illuminazione anteriore adattivo» (Adaptive front lighting system — AFS) indica un dispositivo di illuminazione omologato ai sensi del regolamento n. 123, che emette fasci luminosi con caratteristiche diverse per adattarsi automaticamente alle varie condizioni d’uso del fascio anabbagliante ed eventualmente del fascio abbagliante;

2.7.28.1.

«unità di illuminazione» indica una componente che emette luce, progettata per produrre o contribuire a produrre una o più delle funzioni di illuminazione anteriore dell’afs;

2.7.28.2.

«gruppo ottico» indica l’involucro indivisibile (corpo) contenente una o più unità di illuminazione;

2.7.28.3.

«modo di illuminazione» o «modo» indica lo stato di una funzione di illuminazione anteriore messa in atto dall’AFS, specificato dal costruttore e concepito per adattarsi a specifiche condizioni del veicolo e dell’ambiente;

2.7.28.4.

«sistema di comando» indica che parte o parti dell’AFS ricevono segnali di comando AFS e comandano automaticamente il funzionamento delle unità di illuminazione;

2.7.28.5.

«segnale di comando AFS» (V, E, W, T) indica il segnale in entrata verso l’AFS in conformità al paragrafo 6.22.7.4 del presente regolamento;

2.7.28.6.

«stato neutro» indica lo stato in cui si trova l’AFS quando veine emesso un determinato modo del fascio anabbagliante di classe C (fascio anabbagliante di base), o dell’eventuale fascio abbagliante, ma no vi corrisponde un segnale di comando AFS;

2.7.29.   «luce esterna di cortesia» indica una luce che eroga illuminazione aggiuntiva per agevolare l’entrata o l’uscita del conducente e dei passeggeri o le operazioni di carico;

2.7.30.   «sistema di luci interdipendenti» indica un insieme di 2 o 3 luci interdipendenti che svolgono la stessa funzione;

2.7.30.1.

«luce interdipendente» indica un dispositivo che funziona come elemento di un sistema di luci interdipendenti. Le luci interdipendenti funzionano insieme se attivate, hanno superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento distinte e gruppi ottici separati e possono avere sorgenti luminose distinte.

2.8.   «superficie di uscita della luce» di un dispositivo di illuminazione o di un dispositivo di segnalazione luminosa o di un catadiottro indica la superficie dichiarata nella figura di cui alla domanda di omologazione del fabbricante del dispositivo (cfr. allegato 3, per esempio parti 1 e 4).

Essa deve essere dichiarata ai sensi di una delle condizioni che seguono:

a)

se il trasparente esterno è testurizzato, la superficie di uscita della luce dichiarata corrisponderà, del tutto o in parte, alla superficie esterna del trasparente esterno;

b)

se il trasparente esterno non è testurizzato, può essere ignorato e la superficie di uscita della luce sarà quella dichiarata sulla figura all’allegato 3 (per esempio, parte 5);

2.8.1.   «trasparente esterno testurizzato» o «zona testurizzata del trasparente esterno» indica la zona del trasparente esterno, o parte di essa, che modifica o influenza la propagazione della luce emessa dalla sorgente luminosa, in modo che i raggi luminosi divergano in misura significativa dalla loro direzione originale;

2.9.   «superficie illuminante» (cfr. allegato 3);

2.9.1.   «superficie illuminante di un dispositivo di illuminazione» (paragrafi 2.7.9, 2.7.10, 2.7.19, 2.7.21 e 2.7.26) indica la proiezione ortogonale dell’apertura totale del riflettore o, per proiettori con «trasparente di proiezione» avente riflettore ellissoidale, su un piano trasversale. Se il dispositivo di illuminazione non ha riflettore, si applica la definizione del paragrafo 2.9.2. Se la superficie di uscita della luce del proiettore ricopre solo una parte dell’apertura totale del riflettore, si prende in considerazione unicamente la proiezione di questa parte.

In un proiettore anabbagliante, la superficie illuminante è delimitata dalla traccia della linea di demarcazione che appare sul trasparente. Se riflettore e trasparente si regolano uno rispetto all’altro, si prende come base la posizione di regolazione intermedia.

In caso di installazione di un AFS: quando una funzione di illuminazione è prodotta dal funzionamento simultaneo di 2 o più unità di illuminazione su un lato del veicolo, le singole superfici illuminanti, esaminate insieme, formano la superficie illuminante da considerare (per esempio nella figura del paragrafo 6.22.4, le singole superfici illuminanti delle unità di illuminazione 8, 9 e 11, esaminate insieme e tenendo conto della rispettiva posizione, formano la superficie illuminante da considerare per il lato destro del veicolo);

2.9.2.   «superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa diverso da un catadiottro» (paragrafi da 2.7.11 a 2.7.15, 2.7.18, 2.7.20 e da 2.7.22 a 2.7.25) indica la proiezione ortogonale della luce su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento e in contatto con la superficie esterna di uscita della luce. Tale proiezione è delimitata dai margini di schermi situati in questo piano, ciascuno dei quali lascia passare solo il 98 % dell’intensità totale della luce in direzione dell’asse di riferimento.

Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali della superficie illuminante, si prendono in considerazione solo schermi a margine orizzontale e verticale al fine di verificare la distanza dai bordi estremi del veicolo e l’altezza dal suolo.

Per altre applicazioni della superficie illuminante, come la distanza tra due luci o funzioni, si deve utilizzare la forma della parte periferica della superficie illuminante. Gli schermi devono rimanere paralleli, ma è ammesso l’uso di altri orientamenti.

Nel caso di un dispositivo di segnalazione luminosa la cui superficie illuminante incorpora tutta la superficie illuminante di un’altra funzione o di parte di essa, oppure una superficie non illuminata, la superficie illuminante può essere considerata la superficie di uscita della luce del dispositivo stesso (cfr. per esempio allegato 3, parti 2, 3, 5 e 6);

2.9.3.   «superficie illuminante di un catadiottro» (paragrafo 2.7.16) indica, come dichiarato dal richiedente nella procedura di omologazione di una componente che si applica ai catadiottri, la proiezione ortogonale del catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dichiarate dell’ottica catadiottrica e paralleli a questo asse. Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali del dispositivo, si considerano solo i piani verticali e orizzontali.

2.10.   «superficie apparente» indica, per una direzione di osservazione definita, a richiesta del fabbricante oppure del suo mandatario, la proiezione ortogonale:

 

dei bordi della superficie illuminante proiettata sulla superficie esterna del trasparente,

 

oppure, la superficie di uscita della luce;

 

su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione e tangente al punto più esterno del trasparente. Vari esempi dell’applicazione della superficie apparente si trovano all’allegato 3 del presente regolamento.

Solo nel caso di un dispositivo di segnalazione luminosa che produca intensità luminose variabili, occorre considerare la superficie apparente, che può essere variabile come specificato al paragrafo 2.7.1.3, in tutte le condizioni eventualmente consentite dal dispositivo di comando dell’intensità variabile.

2.11.   «asse di riferimento» indica l’asse caratteristico del dispositivo luminoso, determinato dal fabbricante (del medesimo) come direzione di riferimento (H = 0°, V = 0°) per gli angoli di campo nelle misure fotometriche e per l'installazione del dispositivo sul veicolo;

2.12.   «centro di riferimento» indica l’intersezione dell’asse di riferimento con la superficie di uscita della luce; è specificato dal fabbricante del dispositivo;

2.13.   «angoli di visibilità geometrica» indicano gli angoli che determinano la zona dell’angolo solido minimo nella quale la superficie apparente del dispositivo è visibile. Tale zona dell’angolo solido è determinata dai segmenti di una sfera, il cui centro coincide con il centro di riferimento del dispositivo e il cui equatore è parallelo al suolo. I segmenti sono determinati relativamente all’asse di riferimento. Gli angoli orizzontali ß corrispondono alla longitudine e gli angoli verticali α alla latitudine.

Se le misurazioni vengono effettuate a minor distanza dal dispositivo, la direzione di osservazione va spostata parallelamente per ottenere la stessa precisione.

All’interno degli angoli di visibilità geometrica non si tiene conto di ostacoli che esistevano già all’atto dell’omologazione del dispositivo.

Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della sua superficie apparente rimane nascosta da una qualsiasi parte del veicolo, deve essere provato che la parte del dispositivo non nascosta è ancora conforme ai valori fotometrici prescritti per l’omologazione del dispositivo stesso quale unità ottica (cfr. allegato 3 del presente regolamento). Tuttavia, se l’angolo verticale di visibilità geometrica sotto il piano orizzontale può essere ridotto a 5° (quando la luce si trova a un’altezza dal suolo inferiore a 750 mm), il campo fotometrico delle misure dell’unità ottica installata può essere limitato a 5° sotto il piano orizzontale;

2.14.   «bordo esterno estremo» di ciascun lato del veicolo indica il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo tangente all’estremità laterale di quest’ultimo, senza tener conto dello sporgere:

2.14.1.

dei pneumatici, in prossimità del loro punto di contatto con il suolo e dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici;

2.14.2.

di eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote;

2.14.3.

di dispositivi per la visione indiretta;

2.14.4.

degli indicatori di direzione laterali, delle luci di ingombro, delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di stazionamento, dei catadiottri e delle luci di posizione laterali;

2.14.5.

di sigilli doganali apposti sul veicolo e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di tali sigilli;

2.14.6.

di sistemi di illuminazione delle porte di accesso nei veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3 come specificato al paragrafo 2.7;

2.15.   «dimensioni fuori tutto» indica la distanza fra i due piani verticali definiti al paragrafo 2.14;

2.15.1.   «larghezza fuori tutto» indica la distanza fra i due piani verticali definiti al paragrafo 2.14;

2.15.2.   «lunghezza fuori tutto» indica la distanza tra i due piani verticali perpendicolari al piano centrale longitudinale del veicolo, tangenti alle estremità anteriori e posteriori esterne, senza tener conto della sporgenza:

a)

di dispositivi per la visione indiretta;

b)

di luci d’ingombro;

c)

di dispositivi d’accoppiamento, nel caso di veicoli a motore.

Per i rimorchi, nella nozione di «lunghezza fuori tutto» e in tutte le misurazioni di lunghezza va compreso il timone, tranne quando esso sia esplicitamente escluso;

2.16.   «luci singole e multiple»

2.16.1.   Una «luce singola» indica

a)

un dispositivo o una parte di un dispositivo avente una sola funzione di illuminazione o di segnalazione luminosa, una o più sorgenti luminose e una sola superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento, che potrà essere una superficie continua o essere composta da 2 o più parti distinte; o

b)

qualsiasi insieme di 2 luci indipendenti, identiche o no, aventi la stessa funzione, entrambe omologate come luci di tipo «D» e installate in modo che:

i)

la proiezione delle superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento occupi almeno il 60 % della superficie del quadrilatero più piccolo che circoscrive le proiezioni di dette superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento; oppure

ii)

la distanza tra 2 parti distinte adiacenti/tangenti, misurata perpendicolarmente all’asse di riferimento, non superi 15 mm; ovvero

c)

qualsiasi insieme di 2 catadiottri indipendenti, identici o no, omologati separatamente e installati in modo che:

i)

la proiezione delle superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento occupi almeno il 60 % della superficie del quadrilatero più piccolo che circoscrive le proiezioni di dette superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento; oppure

ii)

la distanza tra 2 parti distinte adiacenti/tangenti, misurata perpendicolarmente all’asse di riferimento, non superi 15 mm; ovvero

d)

ogni sistema di luci interdipendenti costituito da 2 o da 3 luci interdipendenti aventi la stessa funzione, omologate insieme in quanto luci «Y» e installate in modo che la distanza tra le superfici apparenti adiacenti in direzione dell’asse di riferimento, misurata perpendicolarmente all’asse di riferimento non superi 75mm;

2.16.2.   «coppia di luci» o un «numero pari di luci» indica un’unica superficie di uscita della luce a forma di striscia o fascia, disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, che si estende, su entrambi i lati fino ad almeno 0,4 m dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo, e lunga almeno 0,8 m; L’illuminazione di questa superficie deve provenire da almeno 2 sorgenti luminose situate il più vicino possibile alle sue estremità; La superficie di uscita della luce può essere costituita da un insieme di elementi giustapposti, purché le proiezioni delle diverse singole superfici di uscita della luce su un piano trasversale occupino almeno il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo che circoscrive le proiezioni di dette singole superfici di uscita della luce;

2.17.   «distanza fra le 2 luci di una coppia», orientate nella stessa direzione, indica la distanza minima fra le 2 superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento. Quando la distanza tra le luci soddisfa chiaramente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici apparenti;

2.18.   «spia di funzionamento» indica il segnale ottico o acustico (o altro segnale equivalente) che segnala se un dispositivo è stato attivato e se funziona correttamente o no;

2.19.   «spia di innesto» indica il segnale ottico (o altro segnale equivalente) che segnala se un dispositivo è stato attivato, senza indicare se funziona correttamente o no;

2.20.   «luce facoltativa» indica una luce che il fabbricante è libero di installare oppure no;

2.21.   «suolo» indica la superficie, sostanzialmente orizzontale, su cui si trova il veicolo;

2.22.   «parti mobili» del veicolo indica pannelli di carrozzeria o altre parti del veicolo la cui posizione può essere cambiata per ribaltamento, rotazione o scorrimento senza l’uso di utensili. Tra le parti mobili non sono comprese le cabine ribaltabili degli autocarri;

2.23.   «posizione normale di impiego di una parte mobile» indica la/le posizione/i di una parte mobile che il costruttore del veicolo indica come condizione normale di impiego e di stazionamento del veicolo;

2.24.   «condizione normale di impiego del veicolo» indica:

2.24.1.

nei veicoli a motore, la condizione del veicolo quando è pronto a muoversi, con il motore acceso e le parti mobili nella/e posizione/i normale/i di impiego di cui al paragrafo 2.23;

2.24.2.

nei rimorchi, la condizione del rimorchio quando è agganciato a un veicolo a motore trainante, a sua volta nelle condizioni di cui al paragrafo 2.24.1, e le sue parti mobili sono nella/e posizione/i normale/i di impiego di cui al paragrafo 2.23;

2.25.   «condizione di stazionamento di un veicolo» indica:

2.25.1

nei veicoli a motore, la condizione del veicolo quando è fermo, con motore spento e le parti mobili nella/e posizione/i normale/i di impiego di cui al paragrafo 2.23;

2.25.2.

nei rimorchi, la condizione del rimorchio quando è agganciato a un veicolo a motore trainante, a sua volta nelle condizioni di cui al paragrafo 2.25.1, e le sue parti mobili sono nella/e posizione/i normale/i di impiego di cui al paragrafo 2.23.;

2.26.   «illuminazione dell’interno di una curva» indica una funzione luminosa che migliora l’illuminazione nelle curve;

2.27.   «coppia» indica l’insieme di luci aventi la stessa funzione, montate sul lato destro e sul lato sinistro del veicolo;

2.27.1.   «coppia appaiata» indica l’insieme di luci aventi la stessa funzione, montate sul lato destro e sul lato sinistro del veicolo, che, in quanto coppia, soddisfano le prescrizioni fotometriche;

2.28.   «segnalazione di arresto di emergenza» indica un segnale che avverte gli altri utenti della strada dietro al veicolo che è stata applicata al veicolo una forza di decelerazione elevata in relazione alle condizioni prevalenti della strada;

2.29.   colore della luce emessa dal dispositivo

2.29.1.   «bianco» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce emessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

W12

limite verso il verde:

y = 0,150 + 0,640 x

W23

limite verso il giallo-verde:

y = 0,440

W34

limite verso il giallo:

x = 0,500

W45

limite verso il rosso-violetto:

y = 0,382

W56

limite verso il violetto:

y = 0,050 + 0,750 x

W61

limite verso il blu:

x = 0,310

punti d’intersezione:

 

x

y

W1

0,310

0,348

W2

0,453

0,440

W3

0,500

0,440

W4

0,500

0,382

W5

0,443

0,382

W6

0,310

0,283

2.29.2.   «giallo selettivo» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce emessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

SY12

limite verso il verde:

y = 1,290 x – 0,100

SY23

in seno allo spectrum locus

 

SY34

limite verso il rosso:

y = 0,138 + 0,580 x

SY45

limite verso il giallo-verde:

y = 0,440

SY51

limite verso il bianco:

y 0,940 – x

punti d’intersezione:

 

x

y

SY1

0,454

0,486

SY2

0,480

0,519

SY3

0,545

0,454

SY4

0,521

0,440

SY5

0,500

0,440

2.29.3.   «giallo ambra» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce emessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

A12

limite verso il verde:

y = x – 0,120

A23

in seno allo spectrum locus

 

A34

limite verso il rosso:

y = 0,390

A41

limite verso il bianco:

y = 0,790 + 0,670 x

punti d’intersezione:

 

x

y

A1

0,545

0,425

A2

0,560

0,440

A3

0,609

0,390

A4

0,597

0,390

2.29.4.   «rosso» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce emessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

R12

limite verso il giallo:

y = 0,335

R23

in seno allo spectrum locus

 

R34

linea violetta:

(la sua estensione lineare nella gamma dei violetti tra le estremità rosse e blu dello spectrum locus)

R41

limite verso il violetto:

y = 0,980 – x

punti d’intersezione:

 

x

y

R1

0,645

0,335

R2

0,665

0,335

R3

0,735

0,265

R4

0,721

0,259

2.30.   colore notturno della luce riflessa da un dispositivo, esclusi i pneumatici catarinfrangenti definiti ai sensi del regolamento n. 88

2.30.1.   «bianco» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

W12

limite verso il blu:

y = 0,843 – 1,182 x

W23

limite verso il violetto:

y = 0,489 x + 0,146

W34

limite verso il giallo:

y = 0,968 – 1,010 x

W41

limite verso il verde:

y = 1,442 x – 0,136

punti d’intersezione:

 

x

y

W1

0,373

0,402

W2

0,417

0,350

W3

0,548

0,414

W4

0,450

0,513

2.30.2.   «giallo» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

Y12

limite verso il verde:

y = x – 0,040

Y23

in seno allo spectrum locus

 

Y34

limite verso il rosso:

y = 0,200 x + 0,268

Y41

limite verso il bianco:

y 0,970 – x

punti d’intersezione:

 

x

y

Y1

0,505

0,465

Y2

0,520

0,480

Y3

0,610

0,390

Y4

0,585

0,385

2.30.3.   «giallo ambra» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

A12

limite verso il verde:

y = 1,417 x – 0,347

A23

in seno allo spectrum locus

 

A34

limite verso il rosso:

y = 0,390

A41

limite verso il bianco:

y = 0,790 – 0,670 x

punti d’intersezione:

 

x

y

A1

0,545

0,425

A2

0,557

0,442

A3

0,609

0,390

A4

0,597

0,390

2.30.4.   «rosso» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

R12

limite verso il giallo:

y = 0,335

R23

in seno allo spectrum locus

 

R34

linea violetta:

 

R41

limite verso il violetto:

y 0,978 – x

punti d’intersezione:

 

x

y

R1

0,643

0,335

R2

0,665

0,335

R3

0,735

0,265

R4

0,720

0,258

2.31.   colore diurno della luce riflessa da un dispositivo

2.31.1.   «bianco» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

W12

limite verso il violetto:

y = x – 0,030

W23

limite verso il giallo:

y = 0,740 – x

W34

limite verso il verde:

y = x + 0,050

W41

limite verso il blu:

y = 0,570 – x

punti d’intersezione:

 

x

y

W1:

0,300

0,270

W2:

0,385

0,355

W3:

0,345

0,395

W4:

0,260

0,310

2.31.2.   «giallo» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

Y12

limite verso il rosso:

y = 0,534 x + 0,163

Y23

limite verso il bianco:

y 0,910 – x

Y34

limite verso il verde:

y = 1,342 x – 0,090

Y41

in seno allo spectrum locus

 

punti d’intersezione:

 

x

y

Y1

0,545

0,454

Y2

0,487

0,423

Y3

0,427

0,483

Y4

0,465

0,534

2.31.3.   «rosso» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

R12

limite verso il rosso:

y = 0,346 – 0,053 x

R23

limite verso il violetto:

y = 0,910 – x

R34

limite verso il giallo:

y = 0,350

R41

in seno allo spectrum locus

 

Punti d’intersezione:

 

x

y

R1

0,690

0,310

R2

0,595

0,315

R3

0,560

0,350

R4

0,650

0,350

2.32.   colore diurno della luce fluorescente emessa da un dispositivo

2.32.1.   «rosso» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

FR12

limite verso il rosso:

y = 0,346 – 0,053 x

FR23

limite verso il violetto:

y = 0,910 – x

FR34

limite verso il giallo:

y = 0,315 + 0,047 x

FR41

in seno allo spectrum locus

 

punti d’intersezione:

 

x

y

FR1

0,690

0,310

FR2

0,595

0,315

FR3

0,569

0,341

FR4

0,655

0,345

2.33.   «segnale di allarme per possibile urto posteriore (Rear-end collision alert signal — RECAS)» indica un segnale automatico emesso da un veicolo che precede destinato a un veicolo che segue per avvertirlo di eseguire una manovra d’emergenza per evitare un urto.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un veicolo riguardo all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa è presentata dal costruttore o dal suo mandatario.

3.2.

Essa sarà accompagnata dai documenti e dalle informazioni che seguono, in triplice copia:

3.2.1.

una descrizione degli elementi del veicolo indicati ai paragrafi da 2.2.1 a 2.2.4, che menzioni le limitazioni di carico, in particolare il carico massimo ammissibile nel vano bagagli;

3.2.2.

un’elenco dei dispositivi previsti dal fabbricante per l’impianto di illuminazione e di segnalazione luminosa. L’elenco può comprendere vari tipi di dispositivi per ciascuna funzione. Ogni tipo va debitamente identificato (componente, marchio di omologazione, nome del fabbricante ecc.). L’elenco può anche comprendere, per ogni funzione, la seguente indicazione aggiuntiva: «o dispositivi equivalenti»;

3.2.3.

uno schema dell’insieme dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa indicante l’ubicazione dei vari dispositivi sul veicolo;

3.2.4.

se necessario, per verificare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, schemi che indichino per ciascuna luce singola la superficie illuminante (cfr. paragrafo 2.9), la superficie di uscita della luce (cfr. paragrafo 2.8), l’asse di riferimento (cfr. paragrafo 2.11) e il centro di riferimento (cfr. paragrafo 2.12). Questi dati non sono necessari per il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (paragrafo 2.7.13);

3.2.5.

indicare nella domanda il metodo impiegato per definire la superficie apparente (cfr. paragrafo 2.10).

3.2.6.

Se sul veicolo è montato un AFS, il richiedente presenterà una descrizione dettagliata contenente le informazioni seguenti:

3.2.6.1.

le funzioni e i modi di illuminazione per i quali l’AFS è stato omologato;

3.2.6.2.

i segnali di comando AFS e le relative caratteristiche tecniche, definite ai sensi dell’allegato 10 del regolamento n. 123;

3.2.6.3.

i sistemi di adattamento automatico delle funzioni e dei modi di illuminazione anteriore di cui al paragrafo 6.22.7.4 del presente regolamento;

3.2.6.4.

eventuali istruzioni specifiche relative al controllo delle sorgenti luminose e all’osservazione visiva del fascio;

3.2.6.5.

i documenti indicati nel paragrafo 6.22.9.2 del presente regolamento;

3.2.6.6.

le luci raggruppate o combinate con l’AFS o reciprocamente incorporate nell’AFS;

3.2.6.7.

unità di illuminazione progettate per soddisfare i requisiti del paragrafo 6.22.5 del presente regolamento.

3.2.7.

Per i veicoli appartenenti alle categorie M e N, una descrizione delle condizioni dell’alimentazione elettrica dei dispositivi indicati ai paragrafi 2.7.9, 2.7.10, 2.7.12, 2.7.14 e 2.7.15, che informi su eventuali alimentatori speciali e/o dispositivi elettronici di controllo della sorgente luminosa o di variazione dell’intensità.

3.3.

Presentare al servizio tecnico che esegue le prove di omologazione un veicolo vuoto, dotato della serie completa di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui al paragrafo 3.2.2 e rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

3.4.

Allegare ai documenti dell’omologazione per tipo la notifica di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Si rilascia l’omologazione di un tipo di veicolo se il tipo di veicolo presentato ai sensi del presente regolamento è conforme alle prescrizioni del regolamento rispetto a tutti i dispositivi indicati nell’elenco.

4.2.

A ciascun tipo omologato si attribuisce un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 05, corrispondenti alla serie di modifiche 05) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può successivamente assegnare questo numero a un altro tipo di veicolo o allo stesso tipo di veicolo ma dotato di dispositivi non compresi nell’elenco di cui al paragrafo 3.2.2, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 del presente regolamento.

4.3.

Il rilascio, l’estensione, il rifiuto dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo/parte di veicolo ai sensi del presente regolamento, vengono notificati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.

Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:

4.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (6);

4.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

4.5.

Se il veicolo è conforme a un tipo omologato ai sensi di uno o più regolamenti allegati all’accordo, nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1; in tal caso, i numeri di regolamento e di omologazione e i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti applicati per l’omologazione nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi del presente regolamento devono essere indicati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

4.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati collocata dal costruttore, o accanto ad essa.

4.8.

L’allegato 2 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI GENERALI

5.1.   I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che, nelle normali condizioni di impiego definite ai paragrafi 2.24, 2.24.1 e 2.24.2 e malgrado le vibrazioni cui possano essere sottoposti, conservino le caratteristiche imposte dal presente regolamento e il veicolo possa soddisfare i requisiti da esso prescritti. Deve soprattutto risultare impossibile effettuare inavvertitamente un’erronea regolazione delle luci.

5.2.   I dispositivi di illuminazione descritti ai paragrafi 2.7.9, 2.7.10 e 2.7.19 devono essere installati in modo da poter effettuare facilmente una corretta regolazione dell’orientamento.

5.2.1.

Nel caso di proiettori muniti di dispositivi in grado di evitare disagi agli utenti della strada in un paese la cui circolazione avvenga sul lato della strada opposto a quello del paese cui era destinato il riflettore, tali dispositivi devono potersi inserire automaticamente o per mano del conducente, a veicolo fermo, senza ricorrere a utensili speciali [diversi da quelli forniti dal fabbricante con il veicolo (7)]. Il fabbricante del veicolo deve fornire insieme al veicolo delle istruzioni dettagliate.

5.3.   Per tutti i dispositivi di segnalazione luminosa, compresi quelli montati sulle pareti laterali, l’asse di riferimento della luce installata sul veicolo deve essere parallelo al piano d’appoggio del veicolo sulla strada; tale asse inoltre sarà, per i catadiottri laterali e le luci di posizione laterali, perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo e, per tutti gli altri dispositivi di segnalazione, parallelo ad esso. In ogni direzione è ammessa una tolleranza di ± 3°. Devono essere inoltre rispettate disposizioni d’installazione particolari eventualmente previste dal fabbricante.

5.4.   In mancanza di istruzioni specifiche, l’altezza e l’orientamento delle luci devono essere verificati a veicolo vuoto e collocato su una superficie piana e orizzontale, nelle condizioni di cui ai punti 2.24, 2.24.1 e 2.24.2 e, se è stato installato un AFS, con questo sistema in posizione neutra.

5.5.   In mancanza di istruzioni specifiche, le luci di una stessa coppia devono:

5.5.1.

essere montate simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano (la stima va effettuata sulla forma geometrica esterna del dispositivo e non sul bordo della superficie illuminante di cui al paragrafo 2.9);

5.5.2.

essere simmetriche l’una rispetto all’altra in rapporto al piano longitudinale mediano; questa prescrizione non vale per la struttura interna del dispositivo;

5.5.3.

soddisfare le stesse prescrizioni colorimetriche e avere caratteristiche fotometriche sostanzialmente identiche. Ciò non si applica alle coppie appaiate di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe F3;

5.5.4.

avere caratteristiche fotometriche sostanzialmente identiche.

5.6.   Su veicoli caratterizzati da una forma esterna asimmetrica, questi requisiti devono essere rispettati nella misura del possibile.

5.7   Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

5.7.1.

Le luci possono essere raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché siano rispettati tutti i requisiti relativi a colore, posizione, orientamento, visibilità geometrica, collegamenti elettrici e altri requisiti eventualmente stabiliti.

5.7.1.1.

Una luce deve soddisfare i requisiti fotometrici e colorimetrici anche se tutte le altre funzioni con le quali essa è raggruppata, combinata o reciprocamente incorporata, sono spente (OFF).

Se tuttavia una luce di posizione anteriore o posteriore è reciprocamente incorporata con altre funzioni, passibili di essere attivate insieme a tale luce, i requisiti relativi al colore di ciascuna di queste altre funzioni devono essere soddisfatti se le funzioni reciprocamente incorporate e le luci di posizione anteriori o posteriori sono accese (ON).

5.7.1.2.

Non sono autorizzate luci d’arresto e indicatori di direzione reciprocamente incorporati.

5.7.1.3.

Quando luci d’arresto e indicatori di direzione sono raggruppati, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

5.7.1.3.1.

nessuna linea retta, orizzontale o verticale, passante attraverso le proiezioni delle superfici apparenti di tali funzioni su un piano perpendicolare all’asse di riferimento, deve intersecare più di 2 linee di delimitazione tra aree adiacenti di colore diverso;

5.7.1.3.2.

le loro superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento, stimate in base alle zone delimitate dalla sagoma delle superfici di uscita della luce, non si sovrappongono.

5.7.2.

Se la superficie apparente di una luce unica è composta da 2 o più parti distinte, essa deve soddisfare i requisiti seguenti:

5.7.2.1.

l’area totale della proiezione delle parti distinte su un piano tangente alla superficie esterna del trasparente esterno e perpendicolare all’asse di riferimento non deve occupare meno del 60 % del quadrilatero più piccolo che circoscriva tale proiezione; in alternativa, la distanza tra 2 parti distinte adiacenti/tangenti, misurata perpendicolarmente all’asse di riferimento, non deve superare 15 mm. Questo requisito non si applica ai catadiottri.

5.7.2.2.

oppure, nel caso di luci interdipendenti, la distanza misurata perpendicolarmente all’asse di riferimento tra superfici apparenti adiacenti in direzione dell’asse di riferimento, non deve superare 75 mm.

5.8.   L’altezza massima dal suolo si misura a partire dal punto più elevato e l’altezza minima a partire dal punto più basso della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento.

Nel caso di proiettori anabbaglianti, l’altezza minima dal suolo è determinata a partire dal punto più basso dell’uscita effettiva del sistema ottico (per esempio riflettore, trasparente, trasparente di proiezione), indipendentemente dal suo impiego.

Se è chiaro che l’altezza (massima o minima) dal suolo soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici.

5.8.1.

La posizione, nel senso della larghezza, si determina a partire dal bordo della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo rispetto alla larghezza fuori tutto, e a partire dai bordi interni della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento rispetto alla distanza fra i dispositivi.

Quando la posizione per quanto riguarda la larghezza soddisfa inequivocabilmente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici.

5.9.   In assenza di istruzioni specifiche, le caratteristiche fotometriche (come intensità, colore, superficie apparente ecc.) di una luce non devono essere variate intenzionalmente durante il periodo di attivazione della luce.

5.9.1.

Gli indicatori di direzione, la segnalazione luminosa di pericolo, le luci di posizione laterali color giallo ambra conformi al paragrafo 6.18.7 e la segnalazione di arresto di emergenza devono emettere luce lampeggiante.

5.9.2.

Le caratteristiche fotometriche di una luce possono variare:

a)

a seconda della luminosità dell’ambiente;

b)

in conseguenza dell’attivazione di altre luci; o

c)

quando la luce viene usata per un’altra funzione di illuminazione;

sempreché la variazione delle caratteristiche fotometriche sia conforme alle prescrizioni tecniche indicate per la luce in questione.

5.10.   Un dispositivo definito al paragrafo 2.7 non deve emettere in direzione anteriore nessuna luce rossa che possa causare confusione e un dispositivo definito al paragrafo 2.7 non deve emettere in direzione posteriore nessuna luce bianca che possa causare confusione. In proposito, non si tiene conto dei dispositivi destinati all’illuminazione interna del veicolo. In caso di dubbio, questa prescrizione deve essere verificata come segue:

5.10.1.

per la visibilità della luce rossa in direzione anteriore rispetto al veicolo, escluse le luci di posizione laterali rosse più arretrate, a un osservatore che si trovi nella zona 1 indicata all’allegato 4, non deve essere direttamente visibile la superficie apparente di alcuna luce rossa.

5.10.2.

per la visibilità della luce bianca in direzione posteriore rispetto al veicolo, escluse le luci di retromarcia e dei marcatori di sagoma bianchi applicati lateralmente al veicolo, a un osservatore che si trovi nella zona 2 in un piano trasversale posto a 25 m di distanza dietro il veicolo (cfr. allegato 4), non deve essere direttamente visibile la superficie apparente di alcuna luce bianca.

5.10.3.

Nei rispettivi piani, le zone 1 e 2 che rientrano nel campo visivo dell’osservatore sono delimitate:

5.10.3.1.

in altezza, da 2 piani orizzontali posti rispettivamente a 1 m e a 2,2 m dal suolo;

5.10.3.2.

in larghezza, da 2 piani verticali che formano in direzione anteriore e posteriore rispettivamente un angolo di 15° verso l’esterno rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e passano nel/nei punto/i di contatto tra i piani verticali paralleli al piano longitudinale mediano che delimitano la larghezza fuori tutto del veicolo; se esistono più punti di contatto, quello più avanzato corrisponde al piano anteriore e quello più arretrato al piano posteriore.

5.11.   I collegamenti elettrici devono far sì che le luci di posizione anteriori e posteriori, le eventuali luci di ingombro, le eventuali luci di posizione laterali e il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti (ON/OFF) solo simultaneamente.

5.11.1.

Questa condizione non si applica:

5.11.1.1.

quando le luci di posizione anteriori e posteriori, ed eventualmente le luci di posizione laterali se combinate o reciprocamente incorporate con tali luci, sono accese e impiegate come luci di stazionamento; o

5.11.1.2.

quando le luci di posizione laterali lampeggiano insieme agli indicatori di direzione; oppure

5.11.1.3.

quando il sistema di segnalazione luminosa funziona in conformità al paragrafo 6.2.7.6.2; ovvero

5.11.2.

alle luci di posizione anteriori quando la loro funzione è sostituita ai sensi delle disposizioni del paragrafo 5.12.1.

5.11.3.

Nel caso di un sistema di luci interdipendenti, tutte le sorgenti luminose devono accendersi e spegnersi simultaneamente.

5.12.   I collegamenti elettrici devono essere tali che i proiettori abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia anteriori possano accendersi solo quando sono accese anche le luci indicate al paragrafo 5.11. Tuttavia questa condizione non si applica ai proiettori abbaglianti o anabbaglianti se i loro segnali luminosi consistono nell’accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori abbaglianti o dei proiettori anabbaglianti oppure nell’accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori abbaglianti e anabbaglianti.

5.12.1.

I proiettori anabbaglianti e/o i proiettori abbaglianti e/o i proiettori fendinebbia anteriori possono sostituire la funzione delle luci di posizione anteriori; purché:

5.12.1.1.

i loro collegamenti elettrici siano tali che in caso di guasto di uno qualsiasi di tali dispositivi, le luci di posizione anteriori si riaccendano automaticamente; e

5.12.1.2.

la luce/funzione di sostituzione soddisfi, per la rispettiva luce di posizione, le prescrizioni riguardanti:

a)

la visibilità geometrica prescritta al paragrafo 6.9.5 per le luci di posizione anteriori; e

b)

i valori fotometrici minimi a seconda degli angoli di ripartizione della luce; e

5.12.1.3.

nei verbali di prova sulle luci di sostituzione sia debitamente dimostrata la conformità alle prescrizioni del paragrafo 5.12.1.2.

5.13.   Spia luminosa

Se il presente regolamento prescrive una «spia d’innesto», essa può essere sostituita da una «spia di funzionamento».

5.14.   Luci occultabili

5.14.1.

L’occultamento delle luci è proibito, escluso il caso di proiettori abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia anteriori che possono essere occultati quando non sono in funzione.

5.14.2.

In caso di guasto del funzionamento del/dei dispositivo/i di occultamento, la luce deve rimanere nella posizione di impiego, se già accesa, o deve poter essere portata nella posizione di impiego senza dover far uso di utensili.

5.14.3.

Deve essere possibile mettere le luci in posizione di impiego e accenderle per mezzo di un solo comando, senza escludere la possibilità di metterle in posizione di impiego senza accenderle. Tuttavia, nel caso di proiettori abbaglianti e anabbaglianti raggruppati, il comando di cui sopra è richiesto solo per accendere i proiettori anabbaglianti.

5.14.4.

Dal posto del conducente, non deve essere possibile arrestare intenzionalmente il movimento delle luci accese prima che esse raggiungano la posizione di impiego. Quando si rischia di abbagliare altri utenti della strada con il movimento delle luci, queste ultime devono potersi accendere solo dopo aver raggiunto la posizione di impiego.

5.14.5.

Quando il dispositivo di occultamento ha una temperatura compresa fra – 30 °C e + 50 °C, i proiettori devono poter raggiungere la posizione di impiego entro 3 secondi dall’azionamento iniziale del comando.

5.15.   I colori della luce emessa dalle luci (8) sono i seguenti:

Proiettore abbagliante:

bianco

Proiettore anabbagliante:

bianco

Proiettore fendinebbia anteriore:

bianco o giallo selettivo

Proiettore di retromarcia:

bianco

Indicatore di direzione:

giallo ambra

Segnale luminosa di pericolo:

giallo ambra

Luce di arresto:

rosso

Segnale di arresto di emergenza:

giallo ambra o rosso

Segnale di allarme per possibile urto posteriore:

giallo ambra

Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore:

bianco

Luce di posizione anteriore:

bianco

Luce di posizione posteriore:

rosso

Proiettore fendinebbia anteriore:

bianco o giallo selettivo

Proiettore fendinebbia posteriore:

rosso

Luce di stazionamento:

bianco anteriormente, rosso posteriormente, giallo ambra se incorporata negli indicatori di direzione laterali o nelle luci di posizione laterali

Luci di posizione laterali:

giallo ambra; tuttavia, la luce di posizione laterale più arretrata può essere di color rosso se è raggruppata o combinata o reciprocamente incorporata con la luce di posizione posteriore, con la luce di ingombro posteriore, con il proiettore fendinebbia posteriore, con la luce di arresto oppure è raggruppata o ha una parte della superficie di uscita della luce in comune con il catadiottro posteriore

Luce d’ingombro:

bianco anteriormente, rosso posteriormente

Luce di marcia diurna:

bianco

Catadiottro posteriore, non triangolare:

rosso

Catadiottro posteriore, triangolare:

rosso

Catadiottro anteriore, non triangolare:

identico al colore della luce incidente (9)

Catadiottro laterale, non triangolare:

giallo ambra; tuttavia, il catadiottro laterale più arretrato può essere di colore rosso se è raggruppato o ha una parte della superficie di uscita della luce in comune con la luce di posizione posteriore, la luce di ingombro posteriore, il proiettore fendinebbia posteriore, la luce di arresto, la luce di posizione laterale più arretrata, oppure il catadiottro posteriore non triangolare

Luce d’angolo:

bianco

Marcatore di sagoma:

bianco, in direzione anteriore

 

bianco o giallo se laterale;

 

rosso o giallo in direzione posteriore (10)

Sistema di illuminazione anteriore adattivo (AFS):

bianco

Luce esterna di cortesia:

bianco

5.16.   Numero di luci

5.16.1.

Il numero delle luci montate sul veicolo deve essere uguale al numero indicato nelle prescrizioni particolari contenute nel presente regolamento.

5.17.   Tutte le luci possono essere installate su componenti mobili purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi 5.18, 5.19 e 5.20.

5.18.   Le luci di posizione posteriori, gli indicatori di direzione posteriori e i catadiottri posteriori, triangolari o non triangolari, possono essere montati su componenti mobili solo alle condizioni di seguito esposte:

5.18.1.

in tutte le posizioni fisse delle componenti mobili, le luci montate su tali componenti devono rispettare tutti i requisiti di posizione e di visibilità geometrica nonché le prescrizioni fotometriche applicabili a tali luci;

5.18.2.

se le funzioni di cui al paragrafo 5.18 sono svolte da un insieme di 2 luci marcate «D» (cfr. paragrafo 2.16.1) basta che una sola di esse soddisfi i requisiti di posizione e di visibilità geometrica nonché le caratteristiche fotometriche applicabili a tali luci, in tutte le posizioni fisse delle componenti mobili; oppure

5.18.3.

se per le funzioni sopra indicate sono montate e attivate delle luci aggiuntive e la componente mobile è in una posizione fissa qualsiasi; le luci aggiuntive devono soddisfare tutti i requisiti di posizione e di visibilità geometrica nonché le prescrizioni fotometriche applicabili alle luci installate sulla componente mobile.

5.18.4.

Se le funzioni di cui al paragrafo 5.18 sono svolte da un sistema di luci interdipendenti, esistono 2 possibili condizioni:

a)

se l’intero sistema di luci interdipendenti è montato su uno o più componenti mobili, devono essere soddisfatti i requisiti del paragrafo 5.18.1. Se la componente mobile è in una posizione fissa qualsiasi, per le funzioni sopra indicate possono essere montate e attivate delle luci aggiuntive; esse dovranno soddisfare tutti i requisiti di posizione e di visibilità geometrica nonché le prescrizioni fotometriche applicabili alle luci installate sulla componente mobile; oppure

b)

se il sistema di luci interdipendenti è in parte montato su una componente fissa e in parte su una componente mobile, le luci interdipendenti indicate dal richiedente nel corso della procedura di omologazione del dispositivo devono soddsfare tutti i requisiti di posizione e di visibilità geometrica nonché le prescrizioni fotometriche applicabili a tali luci, in tutte le posizioni fisse delle componenti mobili. I requisiti di visibilità geometrica verso l’interno si riterranno soddisfatti quando le luci interdipendenti sono conformi ai valori fotometrici prescritti nel campo di ripartizione della luce per l’omologazione del dispositivo, in tutte le posizioni fisse delle componenti mobili.

5.19.   Quando le componenti mobili si trovano in una posizione diversa dalla «posizione normale di impiego», i dispositivi installati su di esse non devono disturbare indebitamente gli utenti della strada.

5.20.   Quando una luce è installata su una componente mobile e la componente mobile si trova in «posizione normale di impiego», la luce deve sempre ritornare nella/e posizione/i specificata/e dal fabbricante in conformità al presente regolamento. Nel caso dei proiettori anabbaglianti e dei proiettori fendinebbia anteriori, questa prescrizione si considera soddisfatta se, muovendo le componenti mobili e riportandole nella posizione normale per 10 volte, nessun valore dell’inclinazione angolare di queste luci, in relazione al loro supporto, misurato dopo ogni azionamento della componente mobile, diverge per più dello 0,15 % dalla media dei 10 valori misurati. Se questo valore viene superato, ciascuno dei valori limite indicato al paragrafo 6.2.6.1.1 deve essere allora modificato del valore in eccesso per ridurre il campo di inclinazione ammesso prima di verificare il veicolo ai sensi dell’allegato 6.

5.21.   La superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento delle luci di posizione anteriori o posteriori, degli indicatori di direzione anteriori o posteriori o dei catadiottri non deve essere occultata per più 50 % da una componente mobile qualsiasi, munita o no di un dispositivo di segnalazione luminosa, in una qualunque posizione fissa diversa dalla «posizione normale di impiego».

Se non è possibile rispettare questa prescrizione:

5.21.1.

si devono accendere luci aggiuntive conformi a tutti i requisiti di posizione e di visibilità geometrica nonché alle prescrizioni fotometriche applicabili a tali luci, quando la superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento di tali luci è nascosta per più del 50 % dalla componente mobile; oppure

5.21.2.

una nota della scheda di notifica (punto 10.1 dell’allegato 1) informerà le altre amministrazioni che più del 50 % della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento può essere occultata da componenti mobili; e

un avviso sul veicolo informerà l’utente che quando le parti mobili si trovano in una determinata posizione, gli altri utenti della strada devono essere avvertiti della presenza del veicolo sulla strada, per esempio per mezzo di un triangolo d’emergenza o di altri dispositivi conformi alle norme nazionali di circolazione stradale.

5.21.3.

Il paragrafo 5.21.2 non si applica ai catadiottri.

5.22.   A eccezione dei catadiottri, una luce, pur dotata di marchio di omologazione, è considerata non presente se non è possibile farla funzionare con la semplice installazione di una sorgente luminosa e/o di un fusibile.

5.23.   Le luci devono essere montate sul veicolo in modo che la sorgente luminosa possa essere sostituita correttamente senza l’assistenza di esperti e senza utensili speciali diversi da quelli forniti dal fabbricante con il veicolo. Il fabbricante deve fornire con il veicolo une descrizione dettagliata della procedura di sostituzione. Il presente paragrafo non si applica:

a)

ai dispositivi omologati con una sorgente luminosa non sostituibile;

b)

ai dispositivi omologati con sorgenti luminose ai sensi del regolamento n. 99.

5.24.   È ammessa la sostituzione temporanea di emergenza della funzione di segnalazione luminosa fornita da una luce di posizione posteriore, a condizione che la funzione sostitutiva in caso di guasto sia simile per colore, intensità principale e posizione alla funzione che ha cessato di funzionare e che il dispositivo sostitutivo rimanga operativo nella sua funzione di sicurezza originaria. Durante il funzionamento del dispositivo sostitutivo, una spia sul cruscotto (cfr. paragrafo 2.18 del presente regolamento) deve indicare la sostituzione temporanea e la necessità della riparazione.

5.25.   In presenza di un AFS, questo va considerato equivalente a una coppia di proiettori anabbaglianti e, se produce la/le funzione/i del fascio abbagliante, a una coppia di proiettori abbaglianti.

5.26.   Sono ammessi indicatori di direzione posteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto (tranne luci di arresto appartenenti alla categoria S4) e proiettori fendinebbia posteriori con dispositivo di comando dell’intensità variabile, che rispondano simultaneamente ad almeno uno dei seguenti fattori esterni: illuminazione ambientale, nebbia, neve, pioggia, spruzzi, nuvole di polvere, sporcizia sulla superficie di uscita della luce; tuttavia, durante le transizioni deve essere rispettato il rapporto prescritto tra le rispettive intensità. Durante le transizioni non devono prodursi brusche variazioni di intensità. Luci di arresto appartenenti alla categoria S4 possono produrre un’intensità luminosa variabile indipendente dalle altre luci. Il conducente deve poter impostare le luci nel modo «intensità costante» e poi tornare al modo «intensità variabile».

5.27.   Per veicoli appartenenti alle categorie M e N, il richiedente deve dimostrare al servizio tecnico, che esegue le prove di omologazione, che le condizioni di alimentazione elettrica dei dispositivi definiti ai paragrafi 2.7.9, 2.7.10, 2.7.12, 2.7.14 e 2.7.15 sono, se l’impianto elettrico del veicolo funziona a una tensione costante rappresentativa della categoria del veicolo a motore specificata dal richiedente, conformi alle seguenti disposizioni;

5.27.1.

la tensione fornita ai connettori dei dispositivi che, secondo i documenti di omologazione, sono stati provati applicando un modulo d’alimentazione speciale/modulo di comando della sorgente luminosa, o su un modo di funzionamento secondario o a una tensione voluta dal richiedente, non deve essere superiore alla tensione definita per tali dispositivi o funzioni quando sono stati omologati;

5.27.2.

in tutte le condizioni di alimentazione elettrica diverse da quelle descritte al paragrafo 5.27.1, la tensione ai connettori del/dei dispositivo/i o della/delle funzione/i non deve oltrepassare i valori di 6,75 V (circuiti a 6 V), 13,5 V (circuiti a 12 V) ou 28 V (circuiti a 24 V) in misura superiore al 3 %;

5.27.3.

le disposizioni dei paragrafi 5.27.1 e 5.27.2 non si applicano ai dispositivi comprendenti un modulo elettronico di comando della sorgente luminosa o un modulo di comando dell’intensità variabile;

5.27.4.

ai documenti di omologazione va allegata una relazione che descriva i metodi impiegati e i risultati ottenuti.

5.28.   Disposizioni generali riguardanti la visibilità geometrica

5.28.1.

All’interno degli angoli di visibilità geometrica non devono esistere ostacoli alla propagazione della luce proveniente da una parte qualunque della superficie apparente della luce osservata dall’infinito. Tuttavia, non si tiene conto di ostacoli già presenti all’atto dell’omologazione per tipo della luce.

5.28.2.

Se le misurazioni vengono effettuate a una distanza inferiore dal dispositivo, per ottenere la stessa precisione la direzione di osservazione va spostata parallelamente.

5.28.3.

Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della sua superficie apparente viene nascosta da una parte qualsiasi del veicolo, occorre provare che la parte del dispositivo non nascosta è ancora conforme ai valori fotometrici prescritti per l’omologazione del dispositivo.

5.28.4.

Se l’angolo verticale di visibilità geometrica sotto il piano orizzontale può essere ridotto a 5° (se la luce si trova a un’altezza dal suolo inferiore a 750 mm), il campo fotometrico delle misure dell’unità ottica installata può essere limitato a 5° sotto il piano orizzontale.

5.28.5.

Nel caso di un sistema di luci interdipendenti, i requisiti di visibilità geometrica devono essere soddisfatti quando tutte le luci interdipendenti sono azionate contemporaneamente.

6.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

6.1.   Proiettore abbagliante (regolamenti n. 98 e n. 112)

6.1.1.   Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

6.1.2.   Numero

2 o 4, omologati ai sensi dei regolamenti n. 31, n. 98 o n. 112, esclusi i proiettori appartenenti alla classe A.

Per i veicoli appartenenti alla categoria N3: è ammessa l’installazione di 2 proiettori abbaglianti aggiuntivi.

Quando un veicolo è dotato di 4 proiettori occultabili si può autorizzare l’installazione di 2 proiettori aggiuntivi solo per effettuare segnali luminosi consistenti nell’accensione intermittente a brevi intervalli (cfr. paragrafo 5.12) in condizioni diurne.

6.1.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare.

6.1.4.   Posizione

6.1.4.1.   In larghezza: nessuna prescrizione particolare.

6.1.4.2.   In altezza: nessuna prescrizione particolare.

6.1.4.3.   In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso i dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.1.5.   Visibilità geometrica

Occorre garantire la visibilità della superficie illuminante, anche in zone che non sembrano illuminate nella direzione d’osservazione considerata, all’interno di uno spazio divergente delimitato da linee generatrici che seguono il contorno della superficie illuminante e formano un angolo di almeno 5° con l’asse di riferimento del proiettore. Quale origine degli angoli di visibilità geometrica si prende il contorno della proiezione della superficie illuminante su un piano trasversale tangente alla parte anteriore del trasparente del proiettore.

6.1.6.   Orientamento

Verso l’avanti.

Per produrre l’illuminazione di svolta, è ammesso lo spostamento di non più di un proiettore abbagliante per ciascun lato del veicolo.

6.1.7.   Collegamenti elettrici

6.1.7.1.   A parte quando sono usati per dare segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli, i proiettori abbaglianti possono essere accesi solo se l’interruttore principale è in posizione «acceso» (ON) o in posizione «automatico» (AUTO) ed esistono le condizioni di accensione automatica del fascio anabbagliante. In quest’ultimo caso, se le condizioni di accensione automatica del fascio anabbagliante cessano di esistere, i proiettori abbaglianti devono spegnersi automaticamente.

6.1.7.2.   L’accensione dei proiettori abbaglianti può avvenire simultaneamente o a coppie. Quando sono montati 2 proiettori abbaglianti supplementari, come consentito dal paragrafo 6.1.2 solo per i veicoli appartenenti alla categoria N3, non se ne devono poter accendere simultaneamente più di 2 paia. Per passare dal fascio anabbagliante a quello abbagliante devono essere accesi almeno 1 paio di proiettori abbaglianti. Per passare dal fascio abbagliante a quello anabbagliante tutti i proiettori abbaglianti devono spegnersi simultaneamente.

6.1.7.3.   I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.

6.1.7.4.   Se sono installati 4 proiettori occultabili, la loro posizione di funzionamento è incompatibile con il contemporaneo funzionamento di eventuali proiettori supplementari, se destinati a effettuare segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli (cfr. paragrafo 5.12) in condizioni diurne.

6.1.8.   Spia luminosa

Spia di innesto obbligatoria.

6.1.9.   Altre prescrizioni

6.1.9.1.   L’intensità massima dell’insieme dei proiettori abbaglianti che possano essere accesi simultaneamente non deve superare 430 000 cd, pari ad un valore di riferimento di 100.

6.1.9.2.   Tale intensità massima si ottiene sommando i singoli valori di riferimento indicati su ciascun proiettore. A ciascun proiettore su cui siano apposte le lettere «R» o «CR» deve essere attribuito il valore di riferimento «10».

6.2.   Proiettore anabbagliante (regolamenti n. 98 e n. 112)

6.2.1.   Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

6.2.2.   Numero

2, omologati ai sensi dei regolamenti n. 31, n. 98 o n. 112, esclusi i proiettori della classe A.

6.2.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare.

6.2.4.   Posizione

6.2.4.1.   In larghezza: il bordo della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

I bordi interni della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento devono essere distanti almeno 600 mm. Ciò non si applica, tuttavia, ai veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1; per tutte le altre categorie di veicoli, tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.2.4.2.   In altezza: dal suolo: minima, 500 mm; massima, 1 200 mm. Per veicoli appartenenti alla categoria N3G (fuoristrada) (11), l’altezza massima può arrivare a 1 500 mm.

6.2.4.3.   In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso i dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.2.5.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e ß indicati al paragrafo 2.13:

α

=

15° verso l’alto e 10° verso il basso,

ß

=

45° verso l’esterno e 10° verso l’interno.

Dato che i valori fotometrici richiesti per i proiettori anabbaglianti non coprono l’intero campo di visibilità geometrica, è necessario, per l’omologazione del veicolo, un valore minimo di 1 cd nello spazio rimanente. La presenza di pannelli divisori o di altri apparecchi in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo agli altri utenti della strada.

6.2.6.   Orientamento

Verso l’avanti.

6.2.6.1.   Orientamento verticale

6.2.6.1.1.   L’inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante, da regolare con il veicolo a vuoto e con una persona sul sedile del conducente, deve essere specificata dal costruttore con una tolleranza dello 0,1 % e indicata in modo chiaramente leggibile e indelebile su ciascun veicolo, accanto al proiettore oppure sulla targhetta del fabbricante, usando il simbolo illustrato nell’allegato 7.

Il valore di questa inclinazione verso il basso è definito in conformità al paragrafo 6.2.6.1.2.

6.2.6.1.2.   In funzione dell’altezza di installazione in metri (h) del proiettore anabbagliante, misurata al bordo inferiore della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento, con il veicolo a vuoto, l’inclinazione verticale della linea di demarcazione del fascio anabbagliante deve rimanere, in tutte le condizioni statiche di cui all’allegato 5, entro i seguenti limiti e l’orientamento iniziale deve avere i seguenti valori:

 

h < 0,8

limiti

:

tra – 0,5 % e – 2,5 %

orientamento iniziale

:

tra – 1 % e – 1,5 %

 

0,8 ≤ h ≤ 1

limiti

:

tra – 0,5 % e – 2,5 %

orientamento iniziale

:

tra – 1 % e – 1,5 %

oppure, a discrezione del fabbricante,

limiti

:

tra – 1 % e – 3 %

orientamento iniziale

:

tra – 1,5 % e – 2 %

La domanda di omologazione del veicolo deve indicare, in questo caso, quale delle due alternative debba essere impiegata.

 

h > 1

limiti

:

tra – 1 % e – 3 %

orientamento iniziale

:

tra – 1,5 % e – 2 %

I limiti e i valori di orientamento iniziale di cui sopra sono riassunti nello schema seguente.

Per i veicoli della categoria N3G (fuoristrada) i cui proiettori superano l'altezza di 1 200 mm, i limiti relativi all'inclinazione verticale della linea di demarcazione devono essere compresi tra: – 1,5 % e – 3,5 %.

L'orientamento iniziale deve essere regolato tra – 2 % e – 2,5 %.

Image

6.2.6.2.   Dispositivo per regolare l’inclinazione dei proiettori

6.2.6.2.1.   Se è necessario per soddisfare le prescrizioni dei paragrafi 6.2.6.1.1 e 6.2.6.1.2, il dispositivo per regolare l’inclinazione del fascio anabbagliante deve essere automatico.

6.2.6.2.2.   Sono tuttavia ammessi dispositivi di regolazione manuale, di tipo continuo o discontinuo, purché abbiano una posizione di arresto nella quale i proiettori possano essere riportati all’orientamento iniziale indicato al paragrafo 6.2.6.1.1 per mezzo di normali viti di regolazione o strumenti simili.

Tali dispositivi di regolazione manuale devono poter essere azionati dal posto di guida.

I dispositivi di tipo continuo devono avere punti di riferimento che indichino le condizioni di carico che rendono necessaria una regolazione del fascio anabbagliante.

Il numero delle posizioni dei dispositivi di tipo discontinuo deve permettere la conformità alla gamma di valori prescritti al paragrafo 6.2.6.1.2 in tutte le condizioni di carico definite all’allegato 5.

Anche per questi dispositivi le condizioni di carico dell’allegato 5 che rendono necessaria la regolazione del fascio anabbagliante devono essere chiaramente indicate vicino al comando del dispositivo (cfr. allegato 8).

6.2.6.2.3.   In caso di guasto dei dispositivi descritti ai paragrafi 6.2.6.2.1 e 6.2.6.2.2, il fascio luminoso non deve assumere una posizione in cui l’inclinazione sia minore di quella in cui si trovava quando si è prodotto il guasto.

6.2.6.3.   Procedura di misurazione

6.2.6.3.1.   Dopo aver regolato l’inclinazione iniziale, l’inclinazione verticale del fascio anabbagliante, espressa in percentuale, deve essere misurata in condizione statica in tutte le condizioni di carico di cui all’allegato 5.

6.2.6.3.2.   La variazione dell’inclinazione del fascio anabbagliante in funzione del carico deve essere misurata col procedimento illustrato nell’allegato 6.

6.2.6.4.   Orientamento orizzontale

L’orientamento orizzontale di uno o entrambi i proiettori anabbaglianti può essere variato in modo da ottenere la funzione di illuminazione di svolta a condizione che, se si spostano l’intero fascio o l’angolo della linea di demarcazione, l’angolo della linea di demarcazione non deve intersecare la linea della traiettoria del baricentro del veicolo a distanze dalla parte frontale del veicolo superiori a 100 volte l’altezza di montaggio dei rispettivi proiettori anabbaglianti.

6.2.7.   Collegamenti elettrici

6.2.7.1.   Il comando per il passaggio al proiettore anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo di tutti i proiettori abbaglianti.

6.2.7.2.   I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.

6.2.7.3.   Nei proiettori anabbaglianti conformi al regolamento n. 98, le sorgenti luminose a scarica devono rimanere accese durante il funzionamento dei proiettori abbaglianti.

6.2.7.4.   Per produrre l’illuminazione di svolta si possono attivare una sorgente luminosa supplementare o uno o più moduli LED, posti all’interno dei proiettori anabbaglianti o in una luce (che non sia il proiettore abbagliante) raggruppata o reciprocamente incorporata con i rispettivi proiettori anabbaglianti, a condizione che il raggio orizzontale di curvatura della traiettoria del baricentro del veicolo non sia superiore a 500 m. Tale valore può essere dimostrato dal fabbricante con calcoli o altri mezzi accettati dall’autorità che rilascia l’omologazione.

6.2.7.5.   I proiettori anabbaglianti possono essere accesi e spenti automaticamente. Tuttavia, deve sempre essere possibile accenderli e spegnerli manualmente.

6.2.7.6.   Se sono presenti luci di marcia diurna e funzionano ai sensi del paragrafo 6.19, allora:

6.2.7.6.1.

o i proiettori anabbaglianti si devono accendere (ON) e spegnere (OFF) automaticamente in funzione della luminosità ambientale (per esempio, di notte, nei tunnel ecc.) a seconda delle prescrizioni dell’allegato 12; oppure

6.2.7.6.2.

le luci di marcia diurna funzionano contemporaneamente alle luci di cui al paragrafo 5.11 e, in tal caso, almeno 2 luci di posizione posteriori devono essere accese; ovvero

6.2.7.6.3.

esistono diversi modi per informare il conducente che i proiettori, le luci di posizione ed, eventualmente, le luci di ingombro e le luci di posizione laterali non sono accese. Tali modi sono i seguenti:

6.2.7.6.3.1.

l’esistenza di 2 livelli d’intensità nettamente diversi d’illuminazione del cruscotto per il giorno e per la notte, che indicano al conducente che i proiettori anabbaglianti devono essere accesi (ON); o

6.2.7.6.3.2.

l’accensione degli indicatori e dell’identificazione dei comandi manuali, prescritti dal regolamento n. 121, quando i proiettori vengono accesi; oppure

6.2.7.6.3.3.

l’attivazione, solo in condizioni di scarsa luminosità ambientale ai sensi dell’allegato 12, di una spia ottica, sonora (o entrambe), che informi il conducente che i proiettori anabbaglianti devono essere accesi. Una volta accesasi la spia, essa si potrà spegnere solo dopo aver acceso i suddetti proiettori anabbaglianti o quando il dispositivo che comanda l’avvio e/o l’arresto del motore (sistema di propulsione) si trova in una posizione in cui il motore (sistema di propulsione) non possa funzionare.

6.2.7.7.   Fatto salvo il paragrafo 6.2.7.6.1, i proiettori anabbaglianti possono accendersi e spegnersi automaticamente in funzione di altri fattori come una determinata ora o le condizioni ambientali (momento della giornata, posizione del veicolo, pioggia, nebbia ecc.).

6.2.8.   Spia

6.2.8.1.   Spia facoltativa.

6.2.8.2.   È obbligatoria una spia ottica, lampeggiante o no:

a)

se l’illuminazione di svolta viene prodotta per mezzo spostando l’intero fascio o l’angolo della linea di demarcazione; oppure

b)

se il fascio anabbagliante principale viene prodotto con uno o più moduli LED.

La spia si deve accendere:

a)

in caso di spostamento difettoso dell’angolo della linea di demarcazione; oppure

b)

in caso di guasto del modulo o di uno dei moduli LED che producono il fascio anabbagliante principale.

La spia deve rimanere accesa finché perdura il guasto. Essa può spegnersi temporaneamente, ma deve riattivarsi quando il dispositivo che permette di accendere e spegnere il motore viene posto su «on» e «off».

6.2.9.   Altre prescrizioni

Le prescrizioni del paragrafo 5.5.2 non si applicano ai proiettori anabbaglianti.

L’installazione di proiettori anabbaglianti, il cui fascio anabbagliante principale è prodotto da una sorgente luminosa o da uno o più moduli LED e il cui flusso luminoso obiettivo totale supera i 2 000 lumen, è ammessa solo all’installazione contestuale di un dispositivo per la pulizia dei proiettori, ai sensi del regolamento n. 45 (12).

Riguardo all’inclinazione verticale, le disposizioni del paragrafo 6.2.6.2.2 non si applicano ai proiettori anabbaglianti:

a)

il cui fascio anabbagliante principale è prodotto da uno o più moduli LED; oppure

b)

il cui fascio anabbagliante principale è prodotto da una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo superiore a 2 000 lumen. Inoltre, riguardo all’inclinazione verticale, non si applicano le disposizioni del paragrafo 6.2.6.2.2.

Per produrre l’illuminazione di svolta, è ammesso esclusivamente l’uso di proiettori anabbaglianti conformi ai regolamenti n. 98 o n. 112.

Se l’illuminazione di svolta è prodotta dallo spostamento orizzontale dell’intero fascio o dell’angolo della linea di demarcazione, essa si deve attivare solo a veicolo in moto verso l’avanti; questa prescrizione non si applica se l’illuminazione di svolta viene prodotta per una curva a destra in una situazione di circolazione a destra (o per una curva a sinistra in una situazione di circolazione a sinistra).

6.3.   Proiettore fendinebbia anteriore (regolamento n. 19)

6.3.1.   Presenza

Facoltativa sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

6.3.2.   Numero

Due

6.3.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.3.4.   Posizione

6.3.4.1.   In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

6.3.4.2.   In altezza:

minima

:

almeno 250 mm dal suolo.

massima

:

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1: 800 mm dal suolo.

per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie, ma non a N3G (fuoristrada) (13): 1 200 mm dal suolo.

Per i veicoli appartenenti alla categoria N3G: l’altezza massima può essere aumentata fino a 1 500 mm.

Nessun punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento deve trovarsi a un’altezza superiore al punto più alto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento del proiettore anabbagliante.

6.3.4.3.   In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso i dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.3.5.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e β indicati al paragrafo 2.13:

α

=

5° verso l’alto e verso il basso,

ß

=

45° verso l’esterno e 10° verso l’interno.

Dato che i valori fotometrici richiesti per i proiettori fendinebbia anteriori non coprono l’intero campo di visibilità geometrica, è necessario, per l’omologazione del veicolo, un valore minimo di 1 cd nello spazio rimanente. La presenza di pannelli divisori o di altri apparecchi in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo agli altri utenti della strada (14).

6.3.6.   Orientamento

Verso l’avanti

6.3.6.1.   Orientamento verticale.

6.3.6.1.1.   Nei proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe «B», l’inclinazione verticale della linea di demarcazione, da regolare a veicolo vuoto e con una persona sul sedile del conducente, non deve superare – 1,5 % (14).

6.3.6.1.2.   Nel caso dei proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe «F3»:

6.3.6.1.2.1.

l’inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione, da regolare con il veicolo a vuoto e con una persona sul sedile del conducente, deve essere indicata dal costruttore con la precisione di un decimale e apposta in modo chiaramente leggibile e indelebile su ciascun veicolo, accanto al proiettore fendinebbia anteriore o sulla targhetta del fabbricante oppure insieme all’indicazione di cui al paragrafo 6.2.6.1.1, usando il simbolo illustrato nell’allegato 7 del presente regolamento. Il valore di questa inclinazione verso il basso deve essere definito ai sensi del paragrafo 6.3.6.1.2.2.

6.3.6.1.2.2.

In funzione dell’altezza di installazione in metri (h) del proiettore fendinebbia anteriore, misurata al bordo inferiore della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento con il veicolo a vuoto, l’inclinazione verticale della linea di demarcazione, da regolare con il veicolo a vuoto e con una persona sul sedile del conducente, deve avere il/i valore/i seguente/i:

 

h ≤ 0,8

Limiti

:

tra – 1 % e – 3 %

Orientamento iniziale

:

tra – 1,5 % e – 2 %

 

h > 0,8

Limiti

:

tra – 1,5 % e – 3,5 %

Orientamento iniziale

:

tra – 2 % e – 2,5 %

6.3.6.2.   Dispositivo per regolare l'inclinazione dei proiettori fendinebbia anteriori

6.3.6.2.1.   Nel caso di un proiettore fendinebbia anteriore munito di una o più sorgenti luminose con flusso luminoso obiettivo totale superiore a 2 000 lumen, le prescrizioni del paragrafo 6.3.6.1.2.2 devono essere soddisfatte automaticamente in tutte le condizioni di carico indicate nell’allegato 5 del presente regolamento.

6.3.6.2.2.   Se il veicolo è munito di un dispositivo per regolare l’inclinazione di un proiettore fendinebbia anteriore, indipendente o raggruppato con altre funzioni di illuminazione o di segnalazione luminosa anteriore, il dispositivo deve far sì che in tutte le condizioni di carico statico di cui all’allegato 5 del presente regolamento l’inclinazione verticale rimanga compresa entro i limiti prescritti nel paragrafo 6.3.6.1.2.2.

6.3.6.2.3.   Se il proiettore fendinebbia anteriore appartenente alla categoria «F3» fa parte del proiettore anabbagliante o di un sistema AFS, si applicano i requisiti del paragrafo 6.2.6 quando il fascio fendinebbia anteriore contribuisce a produrre il fascio anabbagliante.

In questo caso, i limiti di inclinazione definiti al paragrafo 6.2.6 si possono applicare anche quando il proiettore fendinebbia anteriore viene usato come tale.

6.3.6.2.4.   Il dispositivo per regolare l’inclinazione può essere usato anche per adattare automaticamente l’inclinazione del fascio fendinebbia anteriore in funzione delle condizioni ambientali prevalenti, purché non siano superati i limiti di inclinazione verso il basso indicati al paragrafo 6.3.6.1.2.2.

6.3.6.2.5.   In caso di guasto del dispositivo per regolare l’inclinazione, il fascio anabbagliante non deve assumere una posizione in cui l’inclinazione della linea di demarcazione è minore di quella in cui si trovava quando si è prodotto il guasto.

6.3.7.   Collegamenti elettrici

Deve essere possibile accendere e spegnere i proiettori fendinebbia anteriori indipendentemente dai proiettori abbaglianti, dai proiettori anabbaglianti o da qualsiasi combinazione di proiettori abbaglianti-anabbaglianti, tranne nel caso in cui i proiettori fendinebbia anteriori siano usati per contribuire a produrre un’altra funzione di illuminazione in un sistema AFS; tuttavia, l’accensione della funzione di fendinebbia anteriori deve avere la priorità su un’altra funzione che i proiettori fendinebbia anteriori contribuiscono a produrre.

6.3.8.   Spia

Spia di innesto obbligatoria. Spia luminosa indipendente non lampeggiante.

6.3.9.   Altre prescrizioni

Se la scheda di notifica contiene un’indicazione esplicita al punto 10.9 dell’allegato 1 del regolamento n. 19, l'allineamento e le intensità luminose del fascio fendinebbia anteriore appartenente alla classe «F3» possono essere adattati automaticamente in funzione delle condizioni ambientali prevalenti. La variazione delle intensità luminose o dell’allineamento deve avvenire automaticamente e in modo tale da non recare disturbo al conducente o agli altri utenti della strada.

6.4.   Proiettore di retromarcia (regolamento n. 23)

6.4.1.   Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore e sui rimorchi appartenenti alle categorie O2, O3 e O4. Facoltativa sui rimorchi appartenenti alla categoria O1

6.4.2.   Numero

6.4.2.1.   Un dispositivo obbligatorio e un secondo dispositivo facoltativo sui veicoli a motore appartenenti alla categoria M1 e su tutti gli altri veicoli di lunghezza fino a 6 000 mm.

6.4.2.2.   Due dispositivi obbligatori e due dispositivi facoltativi su tutti i veicoli di lunghezza superiore a 6 000 mm, tranne i veicoli appartenenti alla categoria M1.

6.4.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.4.4.   Posizione

6.4.4.1.   In larghezza: nessuna prescrizione particolare.

6.4.4.2.   In altezza: dal suolo: minima, 250 mm; massima, 1 200 mm

6.4.4.3.   In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

Tuttavia, i due dispositivi facoltativi di cui al paragrafo 6.4.2.2, se installati, devono essere montati nella parte laterale o posteriore del veicolo, conformemente alle prescrizioni dei paragrafi 6.4.5 e 6.4.6.

6.4.5.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e β indicati al paragrafo 2.13:

α

=

15° verso l’alto e 5° verso il basso,

β

=

45° a destra e a sinistra se è presente un solo dispositivo,

45° verso l’esterno e 30° verso l’interno se ve ne sono due.

L’asse di riferimento dei due dispositivi facoltativi di cui al paragrafo 6.4.2.2, se montati sul lato al veicolo, deve essere orientato lateralmente in senso orizzontale con un’inclinazione di 10° ± 5° rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.4.6.   Orientamento

All’indietro.

Le prescrizioni del paragrafo 6.4.5 non si applicano ai due dispositivi facoltativi di cui al paragrafo 6.4.2.2, se sono montati sul lato del veicolo. Tuttavia, l’asse di riferimento di tali dispositivi deve essere orientato verso l’esterno di non oltre 15° in senso orizzontale all’indietro rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.4.7.   Collegamenti elettrici

6.4.7.1.

Devono permettere al proiettore di accendersi solo se è innestata la retromarcia e se il dispositivo che regola l’avviamento e l’arresto del motore si trova in una posizione in cui il motore stesso possa funzionare. Il proiettore non deve accendersi o restare acceso se non è soddisfatta una delle suddette condizioni.

6.4.7.2.

Inoltre, i collegamenti elettrici dei due dispositivi facoltativi di cui al paragrafo 6.4.2.2 devono far sì che tali dispositivi possano accendersi solo se sono accese le luci di cui al paragrafo 5.11.

È ammessa l’accensione dei dispositivi montati sul lato del veicolo per le manovre lente in marcia avanti fino alla velocità massima di 10 km/h, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i dispositivi devono essere attivati e disattivati manualmente per mezzo di un interruttore a parte;

b)

se attivati in questo modo, i dispositivi possono restare illuminati anche dopo aver disinnestato la retromarcia;

c)

i dispositivi devono spegnersi automaticamente se la velocità di spostamento in avanti del veicolo supera 10 km/h, indipendentemente dalla posizione dell’apposito interruttore, e devono rimanere spenti fino a quando non vengano accesi di nuovo intenzionalmente.

6.4.8.   Spia

Spia facoltativa

6.4.9.   Altre prescrizioni

Nessuna

6.5.   Indicatore di direzione (regolamento n. 6)

6.5.1.   Presenza (cfr. figura)

Obbligatoria. I tipi di indicatori di direzione sono divisi in categorie (1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 e 6); il loro assemblaggio su un veicolo forma uno schema di montaggio («A» e «B»).

Lo schema di montaggio «A» si applica a tutti i veicoli a motore.

Lo schema «B» si applica solo ai rimorchi.

6.5.2.   Numero

In base allo schema di montaggio

6.5.3.   Schemi di montaggio (cfr. figura)

A: due indicatori di direzione anteriori appartenenti alle seguenti categorie:

1 o 1a o 1b

se la distanza tra il bordo della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento di questa luce e quello della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento del proiettore anabbagliante e/o del proiettore fendinebbia anteriore, se è presente, è di almeno 40 mm;

1a o 1b

se la distanza tra il bordo della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento di questa luce e quello della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento del proiettore anabbagliante e/o del proiettore fendinebbia anteriore, se è presente, è superiore a 20 mm e inferiore a 40 mm;

1b

se la distanza tra il bordo della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento di questa luce e quello della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento del proiettore anabbagliante e/o del proiettore fendinebbia anteriore, se è presente, è inferiore o pari a 20 mm;

due indicatori di direzione posteriori (categoria 2a o 2b);

due dispositivi facoltativi (categoria 2a o 2b) su tutti i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3.

Due indicatori di direzione laterali delle categorie 5 o 6 (prescrizioni minime):

5

per tutti i veicoli appartenenti alla categoria M1;

per veicoli appartenenti alle categorie N1, M2 e M3 di lunghezza non superiore a 6 m;

6

per tutti i veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3;

per veicoli appartenenti alle categorie N1, M2 e M3 di lunghezza superiore a 6 m.

È ammessa in tutti i casi la sostituzione degli indicatori di direzione laterali della categoria 5 con indicatori di direzione laterali della categoria 6.

Al massimo tre dispositivi facoltativi di categoria 5 o un dispositivo facoltativo di categoria 6 su ciascun lato dei veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 di lunghezza superiore a 9 m.

Se sono installati dispositivi che combinano le funzioni di indicatori di direzione anteriori (categorie 1, 1a e 1b) e laterali (categorie 5 o 6), possono essere installati due indicatori di direzione laterali (categorie 5 o 6) aggiuntivi per soddisfare i requisiti di visibilità di cui al paragrafo 6.5.5.

B: due indicatori di direzione posteriori (categoria 2a o 2b);

due dispositivi facoltativi (categoria 2a o 2b) su tutti i veicoli appartenenti alle categorie O2, O3 e O4.

Al massimo tre dispositivi facoltativi di categoria 5 o un dispositivo facoltativo di categoria 6 su ciascun lato dei veicoli appartenenti alle categorie O2, O3 e O4 di lunghezza superiore a 9 m.

Se è installato un AFS, la distanza da considerare per la scelta della categoria è la distanza tra l’indicatore di direzione anteriore e l’unità di illuminazione più vicina, e nella posizione più vicina per produrre o contribuire a produrre un modo anabbagliante.

6.5.4.   Posizione

6.5.4.1.   In larghezza: il bordo della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. Questa prescrizione non si applica alle luci posteriori facoltative.

La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm.

Tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.5.4.2.   In altezza: dal suolo.

6.5.4.2.1.   l’altezza della superficie di uscita della luce degli indicatori di direzione laterali delle categorie 5 o 6 non deve essere:

inferiore a

:

350 mm per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 e 500 mm per i veicoli appartenenti alle altre categorie, misurati dal punto più basso; e

superiore a

:

1 500 mm, misurati dal punto più alto.

6.5.4.2.2.   L’altezza degli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b, misurata in conformità al paragrafo 5.8, non deve essere inferiore a 350 mm né superiore a 1 500 mm.

6.5.4.2.3.   Se la struttura del veicolo non consente di rispettare questi limiti massimi misurati con il metodo suesposto e se sul veicolo non sono installati luci posteriori, questi limiti possono essere elevati a 2 300 mm per gli indicatori di direzione laterali delle categorie 5 e 6 e a 2 100 mm per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b.

6.5.4.2.4.   Se sul veicolo sono installate le luci posteriori facoltative, esse vanno collocate a un’altezza compatibile con le pertinenti prescrizioni del paragrafo 6.5.4.1 e con quelle sulla simmetria delle luci, e alla massima distanza verticale consentita dalla forma della carrozzeria, in ogni caso almeno 600 mm più in alto delle luci obbligatorie.

6.5.4.3.   In lunghezza (cfr. figura)

La distanza tra la superficie di uscita della luce dell’indicatore di direzione laterale (categorie 5 o 6) e il piano trasversale che limita anteriormente la lunghezza fuori tutto del veicolo non deve essere superiore a 1 800 mm.

Tuttavia, tale distanza non deve essere superiore a 2 500 mm:

a)

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1;

b)

per tutte le altre categorie di veicoli se la struttura del veicolo non consente di rispettare gli angoli minimi di visibilità.

Gli indicatori di direzione laterali facoltativi della categoria 5 devono essere distribuiti a intervalli regolari sulla lunghezza del veicolo.

L’indicatore di direzione laterale facoltativo della categoria 6 deve essere installato nella zona compresa tra il primo e l’ultimo quarto della lunghezza del rimorchio.

6.5.5.   Visibilità geometrica

6.5.5.1.   Angoli orizzontali (cfr. figura)

Angoli verticali: 15° sopra e sotto l’orizzontale per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b e 5. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo degli indicatori è inferiore a 750 mm; 30° sopra e 5° sotto l’orizzontale per gli indicatori di direzione della categoria 6. L’angolo verticale al di sopra dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se le luci posteriori facoltative sono a un’altezza non inferiore a 2 100 mm dal suolo.

Figura

(cfr. paragrafo 6.5)

Image

Per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, il valore di 45° verso l’interno per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a o 1b, il cui bordo inferiore della superficie apparente è a un’altezza inferiore a 750 mm dal suolo, può essere ridotto a 20° sotto il piano orizzontale contenente l’asse di riferimento di tali luci.

Image

6.5.5.2.   oppure, a discrezione del fabbricante, per i veicoli appartenenti alle M1 e N1  (15):

indicatori di direzione anteriori e posteriori, nonché luci di posizione laterali:

angoli orizzontali (cfr. figura seguente):

Image

Il valore di 45° verso l’interno per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a o 1b, il cui bordo inferiore della superficie apparente è a un’altezza inferiore a 750 mm dal suolo, può essere ridotto a 20° sotto il piano orizzontale contenente l’asse di riferimento di tali luci.

Angoli verticali: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo dei dispositivi è inferiore a 750 mm.

Affinché l'indicatore di direzione sia considerato visibile, almeno 12,5 centimetri quadrati della sua superficie apparente devono essere visibili senza ostacoli; sono esclusi gli indicatori di direzione laterali delle categorie 5 e 6. È esclusa l’area della superficie illuminante dei catadiottri che non trasmettono luce.

6.5.6.   Orientamento

Conforme alle eventuali disposizioni particolari di montaggio del fabbricante.

6.5.7.   Collegamenti elettrici

L’accensione degli indicatori di direzione deve essere indipendente da quella delle altre luci. Tutti gli indicatori di direzione situati su uno stesso lato del veicolo devono essere accesi e spenti con lo stesso comando e devono lampeggiare in fase.

Sui veicoli M1 e N1 di lunghezza inferiore a 6 m e con uno schema di montaggio conforme al paragrafo 6.5.5.2, anche le eventuali luci di posizione laterali giallo ambra devono lampeggiare alla stessa frequenza (in fase) degli indicatori di direzione.

6.5.8.   Spia

Spia di funzionamento obbligatoria per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b. Può essere ottica o acustica o entrambe. Se ottica, deve essere lampeggiante e spegnersi o restare accesa senza lampeggiare o presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno in caso di guasto di uno qualsiasi di tali indicatori di direzione. Se esclusivamente acustica, deve essere chiaramente udibile e presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno in caso di guasto di uno qualsiasi di tali indicatori di direzione.

Deve essere attivata dal segnale prodotto conformemente al punto 6.4.2 del regolamento n. 6 o in altro modo adatto (16).

Se un veicolo a motore è attrezzato per trainare un rimorchio, deve essere munito di una speciale spia ottica di funzionamento per gli indicatori di direzione del rimorchio, a meno che la spia del veicolo trainante permetta di individuare il guasto di uno qualsiasi degli indicatori di direzione del veicolo così combinato.

Per gli indicatori di direzione facoltativi dei veicoli a motore e dei rimorchi, la spia di funzionamento non è obbligatoria.

6.5.9.   Altre prescrizioni

La luce deve essere lampeggiante, alla frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto.

All’azionamento del comando del segnale luminoso deve seguire l’emissione di luce entro 1 secondo al massimo e il suo primo spegnimento entro 1,5 secondi al massimo. Se un veicolo a motore è attrezzato per trainare un rimorchio, il comando degli indicatori di direzione del veicolo trainante deve azionare gli indicatori di direzione del rimorchio. In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da un cortocircuito, gli altri indicatori devono continuare a lampeggiare, ma in tal caso la frequenza può differire da quella prescritta.

6.6.   Segnalazione luminosa di pericolo

6.6.1.   Presenza

Obbligatoria.

La segnalazione deve essere data dal funzionamento simultaneo degli indicatori di direzione, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 6.5.

6.6.2.   Numero

Conformemente al paragrafo 6.5.2.

6.6.3.   Schema di montaggio

Conformemente al paragrafo 6.5.3.

6.6.4.   Posizione

6.6.4.1.   Larghezza: conformemente al paragrafo 6.5.4.1.

6.6.4.2.   Altezza: conformemente al paragrafo 6.5.4.2.

6.6.4.3.   Lunghezza: conformemente al paragrafo 6.5.4.3.

6.6.5.   Visibilità geometrica

Conformemente al paragrafo 6.5.5.

6.6.6.   Orientamento

Conformemente al paragrafo 6.5.6.

6.6.7.   Collegamenti elettrici

6.6.7.1.   Il segnale deve essere attivato con un comando manuale distinto, che permetta il lampeggiamento in fase di tutti gli indicatori di direzione.

6.6.7.2.   La segnalazione luminosa di pericolo può essere attivata automaticamente nel caso in cui il veicolo sia coinvolto in una collisione o dopo la disattivazione della segnalazione di arresto di emergenza, le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo 6.23. In questi casi, può essere spenta (OFF) manualmente.

6.6.7.3.   Sui veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 di lunghezza inferiore a 6m e con uno schema di montaggio conforme al paragrafo 6.5.5.2, anche le eventuali luci di posizione laterali giallo ambra devono lampeggiare alla stessa frequenza (in fase) degli indicatori di direzione.

6.6.8.   Spia

Spia di innesto obbligatoria. Spia lampeggiante che può funzionare in collegamento con la spia o le spie di cui al paragrafo 6.5.8.

6.6.9.   Altre prescrizioni

Conformemente al paragrafo 6.5.9. Se un veicolo a motore è attrezzato per trainare un rimorchio, il comando della segnalazione luminosa di pericolo deve poter azionare anche gli indicatori di direzione del rimorchio. La segnalazione luminosa di pericolo deve poter funzionare anche se il dispositivo che comanda l’accensione o lo spegnimento del motore si trova in una posizione che impedisce la messa in moto del motore.

6.7.   Luce di arresto (regolamento n. 7)

6.7.1.   Presenza

Dispositivi delle categorie S1 o S2

:

obbligatoria in tutte le categorie di veicoli.

Dispositivi della categoria S3 o S4

:

obbligatoria sui veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, ad eccezione dei telai cabinati e dei veicoli della categoria N1 con spazio aperto per il carico; facoltativa sulle altre categorie di veicoli.

6.7.2.   Numero

due dispositivi delle categorie S1 o S2 e 1 dispositivo delle categorie S3 o S4 in tutte le categorie di veicoli.

6.7.2.1.   Tranne il caso in cui venga installato un dispositivo delle categorie S3 o S4, è ammessa l’installazione di due dispositivi facoltativi delle categorie S1 o S2 sui veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, O2, O3, e O4.

6.7.2.2.   Solo se il piano longitudinale mediano del veicolo non si colloca su un pannello fisso della carrozzeria ma separa una o più parti mobili del veicolo (per esempio porte) e quindi manca lo spazio sufficiente per installare un unico dispositivo delle categorie S3 o S4 nel piano longitudinale mediano sopra dette parti mobili, si possono installare:

due dispositivi della categoria S3 o S4 di tipo «D»; oppure

un dispositivo della categoria S3 disassato sulla destra o sulla sinistra del piano longitudinale mediano; oppure

un sistema di luci interdipendenti delle categorie S3 o S4.

6.7.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare.

6.7.4.   Posizione

6.7.4.1.   In larghezza:

 

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1:

 

per i dispositivi delle categorie S1 o S2 il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

 

Per la distanza tra i bordi interni delle superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento non sono previste prescrizioni particolari.

 

Per tutte le altre categorie di veicoli:

 

per i dispositivi delle categorie S1 o S2 la distanza tra i bordi interni delle superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

 

Per i dispositivi delle categorie S3 o S4: il centro di riferimento deve trovarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Tuttavia, nel caso in cui siano installati 2 dispositivi delle categorie S3 o S4, in conformità al paragrafo 6.7.2, essi devono trovarsi uno su ogni lato di tale piano e il più possibile vicini ad esso.

 

Nel caso in cui sia consentito un dispositivo delle categorie S3 o S4 disassato rispetto al piano longitudinale mediano, in conformità al paragrafo 6.7.2, tale disassamento non deve superare 150 mm misurati tra il piano longitudinale mediano e il centro di riferimento del dispositivo.

6.7.4.2.   In altezza:

6.7.4.2.1.

per dispositivi delle categorie S1 o S2:

 

dal suolo minima 350 mm, massima 1 500 mm (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm e se non sono installate le luci facoltative).

 

Le eventuali luci facoltative devono trovarsi a un’altezza compatibile con le prescrizioni riguardanti la larghezza e la simmetria delle luci, e alla distanza verticale massima consentita dalla forma della carrozzeria, in ogni caso almeno 600 mm più in alto delle luci obbligatorie.

6.7.4.2.2.

per dispositivi delle categorie S3 o S4:

 

il piano orizzontale tangente al bordo più basso della superficie apparente deve trovarsi: a non più di 150 mm sotto il piano orizzontale tangente al bordo inferiore della superficie esposta del vetro o del materiale trasparente del lunotto posteriore o a non meno di 850 mm dal suolo.

 

Tuttavia, il piano orizzontale tangente al bordo inferiore della superficie apparente del dispositivo delle categorie S3 o S4 deve trovarsi sopra il piano orizzontale tangente al bordo superiore della superficie apparente dei dispositivi delle categorie S1 o S2.

6.7.4.3.   In lunghezza:

6.7.4.4.   per dispositivi delle categorie S1 o S2: nella parte posteriore del veicolo;

6.7.4.5.   per dispositivi delle categorie S3 o S4: nessuna prescrizione particolare.

6.7.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale:

 

per dispositivi delle categorie S1 o S2: 45° a destra e a sinistra dell’asse longitudinale del veicolo;

 

per dispositivi delle categorie S3 o S4: 10° a destra e a sinistra dell’asse longitudinale del veicolo;

Angolo verticale:

 

per dispositivi delle categorie S1 o S2: 15° sopra e sotto l’orizzontale. Tuttavia, l’angolo verticale al disotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza della luce è inferiore a 750 mm. L’angolo verticale sopra l’orizzontale può essere ridotto a 5° per le luci facoltative poste ad almeno 2 100 mm dal suolo;

 

per dispositivi delle categorie S3 o S4: 10° sopra e 5° sotto l’orizzontale.

6.7.6.   Orientamento

All’indietro.

6.7.7.   Collegamenti elettrici

6.7.7.1.   Tutte le luci di arresto devono accendersi simultaneamente quando l’impianto frenante trasmette il segnale previsto, definito nei regolamenti nn. 13 e 13-H.

6.7.7.2.   Non è necessario che le luci di arresto funzionino se il dispositivo che comanda l’accensione e/o lo spegnimento del motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso.

6.7.8.   Spia

Spia facoltativa; se montata, questa spia deve essere di funzionamento e dare un segnale luminoso non lampeggiante che si accenda in caso di funzionamento difettoso delle luci di arresto.

6.7.9.   Altre prescrizioni

6.7.9.1.   Il dispositivo delle categorie S3 o S4 non deve essere incorporato reciprocamente con altre luci.

6.7.9.2.   Il dispositivo delle categorie S3 o S4 può essere montato all’esterno o all’interno del veicolo.

6.7.9.2.1.   Se il dispositivo viene montato all’interno del veicolo:

la luce emessa non deve disturbare il conducente attraverso dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo (come il lunotto posteriore).

6.8.   Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (regolamento n. 4)

6.8.1.   Presenza

Obbligatoria.

6.8.2.   Numero

Sufficiente perché il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.3.   Schema di montaggio

Tale da permettere che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.4.   Posizione

6.8.4.1.   In larghezza: tale da permettere che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.4.2.   In altezza: tale da permettere che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.4.3.   In lunghezza: tale da permettere che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.5.   Visibilità geometrica

Tale da permettere che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.6.   Orientamento

Tale da permettere che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.7.   Collegamenti elettrici

Conformi al paragrafo 5.11.

6.8.8.   Spia

Spia facoltativa. Se esiste, la sua funzione viene svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

6.8.9.   Altre prescrizioni

Quando il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore è combinato con la luce di posizione posteriore a sua volta incorporata reciprocamente con la luce di arresto o con la luce posteriore per nebbia, le caratteristiche fotometriche del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore possono risultare modificate se sono accese la luce di arresto o la luce posteriore per nebbia.

6.9.   Luce di posizione anteriore (regolamento n. 7)

6.9.1.   Presenza

Obbligatoria su tutti i veicoli a motore.

Obbligatoria sui rimorchi di larghezza superiore a 1 600 mm.

Facoltativa sui rimorchi di larghezza inferiore o uguale a 1 600 mm.

6.9.2.   Numero

Due.

6.9.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare.

6.9.4.   Posizione

6.9.4.1.   In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

Nel caso di un rimorchio, il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più lontano dal piano longitudinale mediano non deve trovarsi a più di 150 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento è soggetta alle prescrizioni seguenti:

 

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1: nessuna prescrizione particolare;

 

per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie: la distanza non deve essere inferiore a 600 mm; può essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.9.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 350 mm, massima 1 500 mm (2 100 mm per veicoli appartenenti alle categorie O1 e O2, oppure per qualsiasi altra categoria di veicoli se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm).

6.9.4.3.   In lunghezza: nessuna prescrizione particolare.

6.9.4.4.   Quando la luce di posizione anteriore è reciprocamente incorporata con un’altra luce, per verificare la conformità ai requisiti relativi alla posizione (paragrafi da 6.9.4.1 a 6.9.4.3) si usa la superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento dell’altra luce.

6.9.5.   Visibilità geometrica

6.9.5.1.   Angolo orizzontale per le due luci di posizione:

45° verso l’interno e 80° verso l’esterno.

Per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, in cui il bordo inferiore della superficie apparente è a un’altezza dal suolo inferiore a 750 mm, il valore di 45° verso l’interno può essere ridotto a 20° sotto il piano orizzontale contenente l’asse di riferimento di tali luci.

Per i rimorchi, l’angolo verso l’interno può essere ridotto a 5°.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza delle luci dal suolo è inferiore a 750 mm.

6.9.5.2.   A discrezione del costruttore o del suo mandatario e solo se sul veicolo è montata una luce di posizione laterale anteriore, ai veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 si applicano le prescrizioni seguenti in alternativa al paragrafo 6.9.5.1.

Angolo orizzontale: da 45° verso l’esterno a 45° verso l’interno.

Se il bordo inferiore della superficie apparente è a un’altezza dal suolo inferiore a 750 mm, il valore di 45° verso l’interno può essere ridotto a 20° sotto il piano orizzontale contenente l’asse di riferimento di tali luci.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo dei dispositivi è inferiore a 750 mm.

Perché la luce sia considerata visibile, almeno 12,5 centimetri quadrati della sua superficie apparente devono essere visibili senza ostacoli. È esclusa l’area della superficie illuminante dei catadiottri che non trasmettono luce.

6.9.6.   Orientamento

Verso l’avanti.

6.9.7.   Collegamenti elettrici

Conformi al paragrafo 5.11.

Se tuttavia una luce di posizione anteriore è reciprocamente incorporata con un indicatore di direzione, i collegamenti elettrici della luce di posizione anteriore sul lato interessato del veicolo o la parte di essa reciprocamente incorporata permetteranno che essa resti spenta per tutto il periodo (entrambi i cicli, ON e OFF) di attivazione dell’indicatore di direzione.

6.9.8.   Spia

Spia di innesto obbligatoria. La spia di innesto non deve essere intermittente e non è necessaria se il dispositivo di illuminazione del cruscotto può essere acceso solo simultaneamente alle luci di posizione anteriori.

6.9.9.   Altre prescrizioni

6.9.9.1.   Se all’interno della luce di posizione anteriore sono installati uno o più generatori di raggi infrarossi, la loro attivazione è ammessa solo quando il proiettore sullo stesso lato del veicolo è acceso e il veicolo si sposta in avanti. In caso di guasto della luce di posizione anteriore o del proiettore sullo stesso lato, il generatore di raggi infrarossi deve spegnersi automaticamente.

6.9.9.2.   Se è stato insatallato un AFS che produce un modo di illuminazione di svolta, è ammesso il movimento della luce di posizione anteriore insieme all’unità di illuminazione con cui è reciprocamente incorporata.

6.10.   Luce di posizione posteriore (regolamento n. 7)

6.10.1.   Presenza

Dispositivi delle categorie R o R1 o R2: Obbligatoria

6.10.2.   Numero

Due

6.10.2.1.   Tranne il caso in cui siano state installate luci di ingombro, su tutti i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, O2, O3 e O4 è possibile installare 2 luci di posizione facoltative.

6.10.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare.

6.10.4.   Posizione

6.10.4.1.   In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. Questa prescrizione non si applica alle luci posteriori facoltative.

La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento è soggetta alle seguenti prescrizioni:

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1: nessuna prescrizione particolare;

per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie: la distanza non deve essere inferiore a 600 mm; può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.10.4.2.   In altezza: minima 350 mm, massima 1 500 (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm e se non sono installate le luci facoltative). Se sul veicolo sono installate luci facoltative, esse vanno poste a un’altezza compatibile con le prescrizioni pertinenti del paragrafo 6.10.4.1 e con quelle sulla simmetria delle luci, e alla distanza verticale massima consentita dalla forma della carrozzeria, ma in ogni caso almeno 600 mm più in alto delle luci obbligatorie.

6.10.4.3.   In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.10.5.   Visibilità geometrica

6.10.5.1.   Angolo orizzontale: 45° verso l’interno e 80° verso l’esterno.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza delle luci dal suolo è inferiore a 750 mm. L’angolo verticale sopra l’orizzontale può essere ridotto a 5° per luci facoltative poste ad almeno 2 100 mm dal suolo.

6.10.5.2.   A discrezione del costruttore o del suo mandatario e solo se sul veicolo è montata una luce di posizione laterale posteriore, ai veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 si applicano le prescrizioni seguenti in alternativa al paragrafo 6.10.5.1.

Angolo orizzontale: da 45° verso l’esterno a 45° verso l’interno.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo delle luci è inferiore a 750 mm.

Perché la luce sia considerata visibile, almeno 12,5 centimetri quadrati della sua superficie apparente devono essere visibili senza ostacoli. È esclusa l’area della superficie illuminante dei catadiottri che non trasmettono luce.

6.10.6.   Orientamento

All’indietro.

6.10.7.   Collegamenti elettrici

Conformi al paragrafo 5.11.

Se tuttavia una luce di posizione posteriore è reciprocamente incorporata con un indicatore di direzione, i collegamenti elettrici della luce di posizione posteriore sul lato interessato del veicolo o la parte di essa reciprocamente incorporata permetteranno che essa resti spenta per tutto il periodo (entrambi i cicli, ON e OFF) di attivazione dell’indicatore di direzione.

6.10.8.   Spia

Spia di innesto obbligatoria. Deve essere combinata con quella delle luci di posizione anteriori.

6.10.9.   Altre prescrizioni

Nessuna

6.11.   Luce posteriore per nebbia (regolamento n. 38)

6.11.1.   Presenza

Dispositivi delle categorie F o F1 o F2: obbligatoria

6.11.2.   Numero

Una o due

6.11.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.11.4.   Posizione

6.11.4.1.   In larghezza: se unica, la luce posteriore per nebbia va collocata sul lato del piano longitudinale mediano del veicolo opposto al senso di circolazione prescritto nel paese di immatricolazione; anche il centro di riferimento può trovarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo.

6.11.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1 000 mm. Per i veicoli appartenenti alla categoria N3G (fuoristrada), l’altezza massima può essere elevata a 1 200 mm.

6.11.4.3.   In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.11.5.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e ß indicati al paragrafo 2.13:

α

=

5° verso l’alto e 5° verso il basso;

ß

=

25° a destra e a sinistra.

6.11.6.   Orientamento

All’indietro.

6.11.7.   Collegamenti elettrici

Devono permettere che:

6.11.7.1.

le luci posteriori per nebbia possano essere accese solo se sono in funzione i proiettori anabbaglianti o abbaglianti oppure i proiettori fendinebbia;

6.11.7.2.

le luci posteriori per nebbia possano esser spente indipendentemente da qualsiasi altra luce;

6.11.7.3.

sia applicata una delle seguenti condizioni:

6.11.7.3.1.

le luci posteriori per nebbia continuino a funzionare finché non vengano spente le luci di posizione, e rimangano spente finché non vengono nuovamente accese intenzionalmente;

6.11.7.3.2.

oltre alla spia obbligatoria (paragrafo 6.11.8), venga emesso un segnale, almeno acustico, se, spenta l’accensione o ritirata la chiave di accensione e aperta la porta del conducente, indipendentemente dal fatto che le luci di cui al paragrafo 6.11.7.1 siano accese o spente, il comando della luce posteriore per nebbia è inserito (ON).

6.11.7.4.

Salvo quanto prescritto ai paragrafi 6.11.7.1, 6.11.7.3 e 6.11.7.5, l’accensione o lo spegnimento di altre luci qualsiasi non influiscano sul funzionamento delle luci posteriori per nebbia.

6.11.7.5.

Le luci posteriori per nebbia di un veicolo a motore trainante si spengano automaticamente quando a tale veicolo è collegato un rimorchio e le luci posteriori per nebbia del rimorchio sono attivate.

6.11.8.   Spia

Spia di innesto obbligatoria. Spia luminosa indipendente non lampeggiante.

6.11.9.   Altre prescrizioni

In tutti i casi, la distanza tra la luce posteriore per nebbia e ciascuna luce di arresto deve essere superiore a 100 mm.

6.12.   Luce di stazionamento (regolamento n. 77 o n. 7)

6.12.1.   Presenza

facoltativa, su veicoli a motore di lunghezza non superiore a 6 metri e di larghezza non superiore a 2 metri.

vietata, su tutti gli altri veicoli

6.12.2.   Numero

In base allo schema di montaggio

6.12.3.   Schema di montaggio

Due luci anteriori e due luci posteriori, oppure una luce su ciascun lato

6.12.4.   Posizione

6.12.4.1.   In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

Inoltre, se sono presenti due luci, esse vanno collocate sui lati del veicolo.

6.12.4.2.   In altezza:

 

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1: nessuna prescrizione particolare;

 

per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie: dal suolo, minima 350 mm, massima 1 500 mm (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm).

6.12.4.3.   In lunghezza: nessuna prescrizione particolare.

6.12.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 45° verso l’esterno, verso l’avanti e all’indietro.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. Tuttavia, l’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza della luce è inferiore a 750 mm.

6.12.6.   Orientamento

Tale che le luci soddisfino i requisiti di visibilità verso l’avanti e all’indietro

6.12.7.   Collegamenti elettrici

Il collegamento deve permettere l’accensione di luci di stazionamento disposte sullo stesso lato del veicolo indipendentemente da qualsiasi altra luce.

Le luci di stazionamento e le eventuali luci di posizione anteriori e posteriori conformi al paragrafo 6.12.9, devono poter funzionare anche se il dispositivo che comanda l’accensione del motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso. Dispositivi che disattivino tali luci automaticamente in funzione del tempo sono vietati.

6.12.8.   Spia

Spia di innesto facoltativa. Se esiste, non deve poter essere confusa con la spia delle luci di posizione anteriori e posteriori.

6.12.9.   Altre prescrizioni

Il funzionamento di questa luce può essere determinato anche dall’accensione simultanea delle luci di posizione anteriori e posteriori disposte sullo stesso lato del veicolo. In tal caso, luci conformi ai requisiti delle luci di posizione anteriori o posteriori sono considerate conformi ai requisiti delle luci di stazionamento.

6.13.   Luce di ingombro (regolamento n. 7)

6.13.1.   Presenza

Dispositivi delle categorie A o AM (visibili anteriormente) e dispositivi delle categorie R, R1, R2, RM1 or RM2 (visibili posteriormente):

obbligatoria sui veicoli di larghezza superiore a 2,10 mm. Facoltativa sui veicoli di larghezza compresa fra 1,80 e 2,10 mm. Le luci di ingombro posteriori sono facoltative per i telai cabinati.

6.13.2.   Numero

2 visibili anteriormente e 2 visibili posteriormente.

Presenza facoltativa: possono essere montate le luci aggiuntive seguenti:

a)

2 visibili anteriormente;

b)

2 visibili posteriormente.

6.13.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.13.4   Posizione

6.13.4.1   In larghezza:

anteriori e posteriori: quanto più vicino possibile all’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. Questa condizione è ritenuta soddisfatta se il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo si trova a non più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

6.13.4.2.   In altezza:

 

anteriori: veicoli a motore: il piano orizzontale tangente al bordo superiore della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento del dispositivo non deve essere più basso del piano orizzontale tangente al bordo superiore della zona trasparente del parabrezza;

rimorchi e semirimorchi: all’altezza massima, compatibile con i requisiti di larghezza, costruttivi e funzionali del veicolo e con quelli sulla simmetria delle luci;

 

posteriori: all’altezza massima, compatibile con i requisiti di larghezza, costruttivi e funzionali del veicolo e con quelli sulla simmetria delle luci.

Le luci, sia facoltative che obbligatorie (a seconda dei casi), vanno montate in altezza il più distanti possibile, compatibilmente con i requisiti costruttivi e funzionali del veicolo e con la simmetria delle luci.

6.13.4.3.   In lunghezza: nessuna prescrizione particolare.

Le luci aggiuntive visibili anteriormente, di cui al paragrafo 6.13.4.2, vanno montate nella posizione più arretrata possibile. In ogni caso, la distanza fra le luci aggiuntive e la parte posteriore del veicolo non deve superare 400 mm.

6.13.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 80° verso l’esterno.

Angolo verticale: 5° sopra e 20° sotto l’orizzontale.

6.13.6.   Orientamento

Tale che le luci soddisfino i requisiti di visibilità verso l’avanti e all’indietro

6.13.7.   Collegamenti elettrici

Conformi al paragrafo 5.11

6.13.8.   Spia

Spia facoltativa. Se esiste, la sua funzione viene svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

6.13.9.   Altre prescrizioni

Se tutti gli altri requisiti sono soddisfatti, luci obbligatorie o facoltative, visibili anteriormente o posteriormente, disposte sullo stesso lato del veicolo, possono essere combinate in un unico dispositivo.

Due delle luci visibili posteriormente possono essere raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, in conformità al paragrafo 5.7.

La posizione di una luce d’ingombro rispetto alla luce di posizione corrispondente deve essere tale che la distanza fra le proiezioni su un piano verticale trasversale dei punti tra loro più vicini delle superfici apparenti in direzione dei rispettivi assi di riferimento delle due luci considerate, non sia inferiore a 200 mm.

6.14.   Catadiottro posteriore, non triangolare (regolamento n. 3)

6.14.1.   Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore

Facoltativa sui rimorchi, purché siano raggruppati con altri dispositivi posteriori di segnalazione luminosa

6.14.2.   Numero

Due, conformi ai requisiti del regolamento n. 3 sui catadiottri delle classi IA o IB. Sono permessi dispositivi e materiali retroriflettenti aggiuntivi (compresi 2 catadiottri non conformi al paragrafo 6.14.4) purché non riducano l’efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa obbligatori.

6.14.3   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.14.4.   Posizione

6.14.4.1.   In larghezza: il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento è soggetta alle seguenti prescrizioni:

 

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1: nessuna prescrizione particolare;

 

per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie: la distanza non deve essere inferiore a 600 mm; può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.14.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm e massima 900 mm (non più di 1 200 mm se sono raggruppati con uno o più luci posteriori; 1 500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare né i 900 mm né i 1 200 mm).

6.14.4.3.   In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.14.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 30° verso l’interno e verso l’esterno.

Angolo verticale: 10° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.14.6.   Orientamento

All’indietro

6.14.7.   Altre prescrizioni

La superficie illuminante del catadiottro può avere parti comuni con la superficie apparente di qualsiasi altra luce situata posteriormente.

6.15.   Catadiottro posteriore, triangolare (regolamento n. 3)

6.15.1   Presenza

Obbligatoria sui rimorchi

Vietata sui veicoli a motore

6.15.2.   Numero

Due, conformi ai requisiti del regolamento n. 3 sui catadiottri delle classi IIIA o IIIB. Sono permessi dispositivi e materiali retroriflettenti aggiuntivi (compresi due catadiottri non conformi al paragrafo 6.15.4) purché non riducano l’efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa obbligatori.

6.15.3.   Schema di montaggio

Il vertice del triangolo deve essere rivolto verso l’alto.

6.15.4.   Posizione

6.15.4.1.   In larghezza: il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

I bordi interni dei catadiottri devono distare almeno 600 mm l’uno dall’altro. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.15.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm e massima 900 mm (non più di 1 200 mm se sono raggruppati con una o più luci posteriori; 1 500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare né i 900 mm né i 1 200 mm).

6.15.4.3.   In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.15.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 30° verso l’interno e verso l’esterno.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.15.6.   Orientamento

All’indietro

6.15.7.   Altre prescrizioni

La superficie illuminante del catadiottro può avere parti comuni con la superficie apparente di qualsiasi altra luce situata posteriormente.

6.16.   Catadiottro anteriore, non triangolare (regolamento n. 3)

6.16.1.   Presenza

Obbligatoria sui rimorchi.

Obbligatoria sui veicoli a motore in cui tutte le luci rivolte in avanti hanno riflettori occultabili

Facoltativa sugli altri veicoli a motore

6.16.2.   Numero

Due, conformi ai requisiti del regolamento n. 3 sui catadiottri delle classi IA o IB. Sono permessi dispositivi e materiali retroriflettenti aggiuntivi (compresi due catadiottri non conformi al paragrafo 6.14.4) purché non riducano l’efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa obbligatori.

6.16.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.16.4.   Posizione

6.16.4.1.   In larghezza: il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

Nel caso di un rimorchio, il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 150 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento è soggetta alle seguenti prescrizioni:

 

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1: nessuna prescrizione particolare;

 

per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie: la distanza non deve essere inferiore a 600 mm; può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.16.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 900 mm (1 500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 900 mm).

6.16.4.3.   In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo.

6.16.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 30° verso l’interno e verso l’esterno. Nei rimorchi, l’angolo verso l’interno può essere ridotto a 10°. Se, per caratteristiche costruttive del rimorchio, i catadiottri obbligatori non potessero soddisfare tale valore, vanno montati catadiottri aggiuntivi privi di limitazioni in larghezza (paragrafo 6.16.4.1), che, insieme ai catadiottri obbligatori, diano l’angolo di visibilità prescritto.

Angolo verticale: 10° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.16.6.   Orientamento

Verso l’avanti

6.16.7.   Altre prescrizioni

La superficie illuminante del catadiottro può avere parti comuni con la superficie apparente di qualsiasi altra luce situata anteriormente.

6.17.   Catadiottro laterale, non triangolare (regolamento n. 3)

6.17.1.   Presenza

Obbligatoria

:

su tutti i veicoli a motore di lunghezza superiore a 6 metri;

su tutti i rimorchi.

Facoltativa

:

sui veicoli a motore di lunghezza non superiore a 6 metri.

6.17.2.   Numero

Tale da rispettare le prescrizioni di posizione in lunghezza. Le prestazioni di questi dispositivi devono essere conformi ai requisiti del regolamento n. 3 sui catadiottri delle classi IA o IB. Sono permessi dispositivi e materiali retroriflettenti aggiuntivi (compresi due catadiottri non conformi al paragrafo 6.17.4) purché non riducano l’efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa obbligatori.

6.17.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.17.4.   Posizione

6.17.4.1.   In larghezza: nessuna prescrizione particolare

6.17.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm e massima 900 mm (non più di 1 200 mm, se raggruppati con qualsiasi altra luce; 1 500 mm, se la forma della carrozzeria non permette di rispettare né i 900 mm né i 1 200 mm o se la presenza del dispositivo non è obbligatoria ai sensi del paragrafo 6.17.1).

6.17.4.3.   In lunghezza: almeno 1 catadiottro laterale deve trovarsi nel terzo intermedio del veicolo; il catadiottro laterale più avanzato non deve trovarsi a più di 3 metri dalla parte anteriore.

La distanza fra due catadiottri laterali adiacenti non deve superare 3 metri. Ciò non si applica, tuttavia, ai veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1.

Se la la struttura e le caratteristiche costruttive e di funzionamento del veicolo non consentono di rispettare tale prescrizione, questa distanza può essere aumentata fino a 4m. La distanza fra il catadiottro laterale più arretrato e il retro del veicolo non deve superare 1 m.

Tuttavia, per i veicoli di lunghezza non superiore a 6 m è sufficiente un catadiottro laterale che si trovi nel primo terzo e/o uno che si trovi nell’ultimo terzo della lunghezza del veicolo. Nei veicoli appartenenti alla categoria M1 di lunghezza superiore a 6 m ma inferiore a 7 m è sufficiente un catadiottro laterale che si trovi nel primo terzo e/o uno che si trovi nell’ultimo terzo della lunghezza del veicolo.

6.17.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale

:

45° verso l’avanti e all’indietro.

Angolo verticale

:

10° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.17.6.   Orientamento

Verso il lato del veicolo

6.17.7.   Altre prescrizioni

La superficie illuminante del catadiottro laterale può avere parti in comune con la superficie apparente di qualsiasi altra luce laterale.

6.18.   Luci di posizione laterali (regolamento n. 91)

6.18.1.   Presenza

Obbligatoria: su tutti i veicoli di lunghezza superiore a 6 m ma esclusi i telai cabinati.

Impiegare, su tutte le categorie di veicoli luci di posizione laterali di tipo SM1; sui veicoli appartenenti alla categoria M1 si possono impiegare luci di posizione laterali di tipo SM2.

Inoltre, su veicoli apartenenti alle categorie M1 e N1 di lunghezza inferiore a 6 m, le luci di posizione laterali devono essere usate per sopperire alla visibilità geometrica ridotta di luci di posizione anteriori conformi al paragrafo 6.9.5.2 e di luci di posizione posteriori conformi al paragrafo 6.10.5.2.

Facoltativa: su tutti gli altri veicoli.

Si possono utilizzare luci di posizione laterali dei tipi SM1 e SM2.

6.18.2.   Numero minimo per lato

Tale che siano rispettate le prescrizioni di posizione in lunghezza.

6.18.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare.

6.18.4.   Posizione

6.18.4.1.   In larghezza: nessuna prescrizione particolare.

6.18.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1 500 mm (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm).

6.18.4.3.   In lunghezza: almeno una luce di posizione laterale deve trovarsi nel terzo intermedio del veicolo; la luce di posizione laterale più avanzata non deve trovarsi a più di 3 m dalla parte anteriore. La distanza fra due luci di posizione laterali adiacenti non deve superare 3 m. Se la struttura e le caratteristiche costruttive e di funzionamento del veicolo non consentono di rispettare questo requisito, tale distanza può essere aumentata fino a 4m.

La distanza fra la luce di posizione laterale più arretrata e il retro del veicolo non deve superare 1 m.

Tuttavia, per veicoli di lunghezza non superiore a 6 m e per i telai cabinati, è sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel primo terzo e/o nell’ultimo terzo della lunghezza del veicolo. Nei veicoli appartenenti alla categoria M1 di lunghezza superiore a 6 m ma inferiore a 7 m è sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel primo terzo e/o una che si trovi nell’ultimo terzo della lunghezza del veicolo.

6.18.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 45° verso l’avanti e all’indietro; tuttavia, per i veicoli sui quali l’installazione delle luci di posizione laterali è facoltativa, questo valore può essere ridotto a 30°.

Se il veicolo è munito di luci di posizione laterali utilizzate per sopperire alla ridotta visibilità geometrica degli indicatori di direzione anteriori e posteriori conformi al paragrafo 6.5.5.2 e/o delle luci di posizione conformi ai paragrafi 6.9.5.2 e 6.10.5.2, gli angoli sono di 45° verso la parte anteriore e posteriore del veicolo e di 30° verso il centro del veicolo (cfr. figura paragrafo 6.5.5.2).

Angolo verticale: 10° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo della luce di posizione laterale è inferiore a 750 mm.

6.18.6.   Orientamento

Verso il lato del veicolo

6.18.7.   Collegamenti elettrici

In veicoli di lunghezza fino a 6 m, appartenenti alle categorie M1 e N1 il collegamento elettrico delle luci di posizione laterali giallo ambra può essere tale che esse lampeggino, ma il lampeggiamento deve avvenire alla stessa frequenza degli indicatori di direzione sullo stesso lato del veicolo e in fase con essi.

Per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie: nessuna prescrizione particolare.

6.18.8.   Spia

Spia facoltativa. Se esiste, la sua funzione viene svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

6.18.9.   Altre prescrizioni

Quando la luce di posizione laterale più arretrata è combinata con la luce di posizione posteriore a sua volta reciprocamente incorporata con la luce posteriore per nebbia o con la luce di arresto, le caratteristiche fotometriche della luce di posizione laterale possono risultare modificate quando sono accese la luce posteriore per nebbia o la luce di arresto.

Le luci di posizione laterali posteriori devono essere giallo ambra se lampeggiano insieme all’indicatore di direzione posteriore.

6.19.   Luce di marcia diurna (regolamento n. 87) (17)

6.19.1.   Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

6.19.2.   Numero

Due

6.19.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.19.4.   Posizione

6.19.4.1.   In larghezza: la distanza tra i bordi interni delle superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm.

Tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.19.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1 500 mm.

6.19.4.3.   In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso i dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.19.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale

:

20° verso l’interno e verso l’esterno.

Angolo verticale

:

10° verso l’alto e verso il basso.

6.19.6.   Orientamento

Verso l’avanti

6.19.7.   Collegamenti elettrici

6.19.7.1.   Le luci di marcia diurna devono accendersi automaticamente quando il dispositivo che comanda l’accensione e/o lo spegnimento del motore (sistema di propulsione) si trova in una posizione che rende possibile il funzionamento del motore stesso (sistema di propulsione). Le luci di marcia diurna possono comunque restare spente al verificarsi delle seguenti condizioni:

6.19.7.1.1.   il comando della trasmissione automatica si trova nella posizione «parcheggio»; o

6.19.7.1.2.   il freno di stazionamento è azionato; oppure

6.19.7.1.3.   prima che il veicolo sia messo in moto per la prima volta dopo ogni accensione manuale del sistema di propulsione.

6.19.7.2.   Le luci di marcia diurna possono essere spente manualmente quando la velocità del veicolo è inferiore a 10 km/h; esse devono però accendersi automaticamente appena il veicolo supera la velocità di 10 km/h o abbia percorso più di 100 m e devono restare accese finché non vengano di nuovo spente intenzionalmente.

6.19.7.3.   La luce di marcia diurna deve spegnersi automaticamente quando il dispositivo che comanda l’avvio e/o l’arresto del motore (sistema di propulsione) si trovi in una posizione in cui il motore (sistema di propulsione) non può funzionare o quando vengano accesi i proiettori fendinebbia anteriori o i proiettori, esclusi i casi in cui quest’ultimi sono usati per dare un segnale luminoso intermittente a brevi intervalli (18).

6.19.7.4.   Se sono accese le luci di marcia diurna, le luci di cui al paragrafo 5.11 sono spente; ciò non si applica se le luci di marcia diurna funzionano ai sensi del paragrafo 6.2.7.6.2.

6.19.7.5.   Se la distanza tra l’indicatore di direzione anteriore e la luce di marcia diurna non supera 40 mm, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo possono permettere che:

a)

essa sia spenta; oppure

b)

la sua intensità luminosa sia ridotta per tutto il periodo (entrambi i cicli, ON e OFF) di attivazione dell’indicatore di direzione anteriore.

6.19.7.6.   Se un indicatore di direzione è reciprocamente incorporato con una luce di marcia diurna, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo possono permettere che essa resti spenta per tutto il periodo (entrambi i cicli, ON e OFF) di attivazione dell’indicatore di direzione.

6.19.8.   Spia

Spia di innesto facoltativa

6.19.9.   Altre prescrizioni

Nessuna prescrizione

6.20.   Luce d’angolo (regolamento n. 119)

6.20.1.   Presenza

Facoltativa sui veicoli a motore

6.20.2.   Numero

Due

6.20.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.20.4.   Posizione

6.20.4.1.   In larghezza: collocare una luce d’angolo su ciascun lato del piano longitudinale mediano del veicolo.

6.20.4.2.   In lunghezza: non più di 1 000 mm dalla parte anteriore.

In altezza

:

minima

:

250 mm dal suolo;

massima

:

900 mm dal suolo.

Tuttavia, nessun punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento deve trovarsi a un’altezza superiore al punto più alto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento del proiettore anabbagliante.

6.20.5.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e ß indicati al paragrafo 2.13:

α

=

10° verso l’alto e verso il basso,

β

=

da 30° a 60° verso l’esterno.

6.20.6.   Orientamento

Tale che le luci soddisfino le prescrizioni in materia di visibilità geometrica

6.20.7.   Collegamenti elettrici

Le luci d’angolo devono essere collegate in modo da poter essere attivate solo quando sono accesi al tempo stesso i proiettori abbaglianti o anabbaglianti.

6.20.7.1.   La luce d’angolo su un lato del veicolo può accendersi automaticamente solo quando gli indicatori di direzione sullo stesso lato del veicolo sono accesi e/o quando l’angolo di sterzata viene modificato e dalla direzione rettilinea si sterza verso lo stesso lato del veicolo.

La luce d’angolo deve spegnersi automaticamente quando l’indicatore di direzione si spegne e/o quando l’angolo di sterzata è tornato in direzione rettilinea.

6.20.7.2.   Quando viene acceso il proiettore di retromarcia, possono accendersi contemporaneamente entrambe le luci d’angolo, indipendentemente dalla posizione del volante o degli indicatori di direzione. In questo caso, le luci d’angolo devono spegnersi quando il proiettore di retromarcia viene spento.

6.20.8.   Spia

Nessuna

6.20.9.   Altre prescrizioni

Le luci d’angolo non devono attivarsi a una velocità del veicolo superiore a 40 km/h.

6.21.   Marcatori di sagoma (regolamento n. 104)

6.21.1.   Presenza

6.21.1.1.   Vietata: su veicoli appartenenti alle categorie M1 e O1.

6.21.1.2.   Obbligatoria:

6.21.1.2.1.

posteriormente:

evidenziatore di sagoma completo sui veicoli di larghezza superiore a 2 100 mm appartenenti alle seguenti categorie:

a)

N2 con massa massima superiore a 7,5 tonnellate e N3 (esclusi telai cabinati, veicoli incompleti e trattori per semirimorchi);

b)

O3 e O4 (esclusi veicoli incompleti).

6.21.1.2.2.

Lateralmente:

6.21.1.2.2.1.

evidenziatore di sagoma parziale su veicoli di lunghezza superiore a 6 000 mm (compreso il timone, nel caso dei rimorchi) appartenenti alle seguenti categorie:

a)

N2 con massa massima superiore a 7,5 tonnellate e N3 (esclusi telai cabinati, veicoli incompleti e trattori per semirimorchi);

b)

O3 e O4 (esclusi veicoli incompleti).

6.21.1.2.3.

È consentito installare un marcatore lineare invece del marcatore di dimensione obbligatorio se la forma, la struttura, le caratteristiche costruttive o di funzionamento del veicolo impediscono di installare il marcatore di sagoma obbligatorio.

6.21.1.2.4.

Se le superfici esterne della carrozzeria sono parzialmente costituite da un materiale flessibile, il marcatore lineare deve essere installato su una parte rigida del veicolo. La parte restante del marcatore di sagoma può essere installata sul materiale flessibile. Se tuttavia le superfici esterne della carrozzeria sono interamente costituite da un materiale flessibile, devono essere soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 6.21.

6.21.1.2.5.

Se il fabbricante, dopo le verifiche del servizio tecnico, può provare all’autorità di omologazione l’impossibilità di conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi da 6.21.2 a 6.21.7.5, per via di prescrizioni di funzionamento che richiedono forme, strutture o concezioni speciali del veicolo, è accettabile una conformità anche solo parziale di tali requisiti. Ciò dipende dal numero di prescrizioni che devono essere soddisfatte, laddove possibile, e dall’applicazione di marcatori di sagoma che soddisfino parzialmente i requisiti più rigorosi relativi alla struttura del veicolo. Si potranno così montare supporti o piastre aggiuntivi, se il telaio lo permette, costituiti da materiali conformi al regolamento n. 104, per consentire un’indicazione chiara e uniforme, compatibile con l’obietivo della visibilità.

Se si ritiene accettabile la conformità parziale, dispositivi retroriflettenti come catadiottri della classe IV (regolamento n. 3) o supporti contenenti materiale retroriflettente che soddisfi i requisiti fotometrici della classe C (regolamento n. 104) possono sostituire parte dei marcatori di sagoma necessari. In tal caso sarà opportuno installare almeno uno di tali dispositivi retro riflettenti ogni 1 500 mm.

Le informazioni necessarie devono essere indicate nel modulo di notifica.

6.21.1.3.   Facoltativa:

6.21.1.3.1.

posteriormente e lateralmente:

 

su tutte le altre categorie di veicoli, non altrimenti specificate ai paragrafi 6.21.1.1 e 6.21.1.2, comprese le cabine dei trattori per semirimorchi e quelle dei telai cabinati.

 

Marcatori di sagoma parziali o completi possono essere applicati al posto di marcatori lineari obbligatori e marcatori di sagoma completi possono essere applicati al posto di marcatori di sagoma parziali obbligatori.

6.21.1.3.2.

anteriormente:

 

marcatori lineari su veicoli appartenenti alle categorie O2, O3 e O4

 

Marcatori di sagoma parziali o completi non possono essere applicati sulla parte anteriore.

6.21.2.   Numero

In funzione della presenza

6.21.3.   Schema di montaggio

I marcatori di sagoma devono seguire linee il più possibile orizzontali e verticali, compatibilmente con la forma, la struttura, le caratteristiche costruttive e i requisiti di funzionamento del veicolo; se ciò non fosse possibile, i marcatori di sagoma parziali o completi, se montati, devono seguire per quanto possibile il contorno della forma esterna del veicolo.

Inoltre, i marcatori di sagoma devono essere spaziati in senso orizzontale il più regolarmente possibile in modo da poter distinguere la lunghezza e/o la larghezza fuori tutto del veicolo.

6.21.4.   Posizione

6.21.4.1.   In larghezza

6.21.4.1.1.   Il marcatore di sagoma deve essere applicato il più vicino possibile al bordo del veicolo.

6.21.4.1.2.   La lunghezza orizzontale complessiva degli elementi del marcatore di sagoma applicato al veicolo, escluse eventuali sovrapposizioni orizzontali di singoli elementi, deve essere pari ad almeno l’80 % della larghezza fuori tutto del veicolo.

6.21.4.1.3.   Tuttavia, se il fabbricante può dimostrare, in modo soddisfacente per l’autorità di omologazione, che è impossibile ottenere il valore di cui al paragrafo 6.21.4.1.2, la lunghezza complessiva può essere ridotta al 60 % o, se ciò risultasse impossibile in caso di particolari difficoltà presentate dal progetto o dalle applicazioni del veicolo, almeno al 40 % e deve essere indicata nella notifica e nel verbale di prova (19).

6.21.4.2.   In lunghezza

6.21.4.2.1.   Il marcatore di sagoma deve essere applicato il più vicino possibile alle estremità del veicolo e deve giungere fino a non più di 600 mm da ciascuna estremità del veicolo (o della cabina, nel caso dei trattori per semirimorchi).

6.21.4.2.1.1.

Per i veicoli a motore, ciascuna estremità del veicolo, o nel caso dei trattori per semirimorchi ciascuna estremità della cabina;

6.21.4.2.1.2.

per i rimorchi, ciascuna estremità del veicolo (escluso il timone).

6.21.4.2.2.   La lunghezza orizzontale complessiva degli elementi del marcatore di sagoma applicato al veicolo, escluse eventuali sovrapposizioni orizzontali di singoli elementi, deve essere pari ad almeno l’80 %:

6.21.4.2.2.1.

nei veicoli a motore: della lunghezza del veicolo esclusa la cabina; nei trattori per semirimorchi (se è applicato): della lunghezza della cabina;

6.21.4.2.2.2.

nei rimorchi: della lunghezza del veicolo (escluso il timone).

6.21.4.2.3.   Tuttavia, se il fabbricante può dimostrare, in modo soddisfacente per l’autorità di omologazione, che è impossibile ottenere il valore di cui al paragrafo 6.21.4.2.2, la lunghezza complessiva può essere ridotta al 60 % o, se ciò risultasse impossibile in caso di particolari difficoltà presentate dal progetto o dalle applicazioni del veicolo, almeno al 40 % e deve essere indicata nella notifica e nel verbale di prova (19).

6.21.4.3.   In altezza

6.21.4.3.1.   Marcatori lineari ed elementi inferiori dei marcatori di sagoma:

nel punto più basso possibile entro i segenti limiti:

minimo

:

250 mm dal suolo,

massimo

:

1 500 mm dal suolo.

Si può tuttavia accettare un’altezza massima di applicazione di 2 500 mm se la forma, la struttura e le caratteristiche costruttive o di funzionamento del veicolo impediscono il rispetto del valore massimo di 1 500 mm o per rispettare, se necessario, le prescrizioni dei paragrafi 6.21.4.1.2, 6.21.4.1.3, 6.21.4.2.2 e 6.21.4.2.3 o la collocazione orizzontale del marcatore lineare o degli elementi inferiori del marcatore di sagoma.

La giustificazione della necessità di installare materiali di marcatura a un’altezza superiore a 1 500 mm deve essere indicata nella scheda di notifica.

6.21.4.3.2.   Elementi superiori dei marcatori di sagoma:

il più in alto possibile, ma a non più di 400 mm dall’estremità superiore del veicolo.

6.21.5.   Visibilità

Il marcatore di sagoma deve essere considerato visibile se almeno l’80 % della sua superficie illuminante è visibile a un osservatore posto in un punto qualsiasi all’interno dell’area delimitata dai piani di osservazione qui di seguito definiti:

6.21.5.1.

per i marcatori di sagoma posteriori e anteriori (cfr. allegato 11, figure 1a e 1b) il piano di osservazione è perpendicolare all’asse longitudinale del veicolo, posto a 25 m dall’estremità del veicolo e delimitato:

6.21.5.1.1.

in altezza, da due piani orizzontali posti rispettivamente a 1 m e a 3 m dal suolo;

6.21.5.1.2.

in larghezza, da due piani verticali che formano un angolo di 4° verso l’esterno rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e passano nell’intersezione tra i piani verticali paralleli al piano longitudinale mediano, che delimitano la larghezza fuori tutto del veicolo, e il piano perpendicolare all’asse longitudinale del veicolo che delimita l’estremità del veicolo;

6.21.5.2.

per i marcatori di sagoma laterali (cfr. allegato 11, figura 2) il piano di osservazione è parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo, posto a 25 m dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo e delimitato:

6.21.5.2.1.

in altezza, da due piani orizzontali rispettivamente a 1 m e a 1,5 m dal suolo;

6.21.5.2.2.

in larghezza, da due piani verticali che formano un angolo di 4° verso l’esterno rispetto a un piano perpendicolare all’asse longitudinale del veicolo e che passano nell’intersezione tra i piani verticali perpendicolari all’asse longitudinale del veicolo, che delimitano la lunghezza fuori tutto del veicolo, e l’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

6.21.6.   Orientamento

6.21.6.1.   Lateralmente:

il più possibile parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo, compatibilmente con la forma, la struttura, le caratteristiche costruttive e di funzionamento del veicolo; se ciò non fosse possibile, i marcatori di sagoma parziali o completi, se montati, devono seguire per quanto possibile il contorno della forma esterna del veicolo.

6.21.6.2.   Posteriormente e lateralmente:

il più possibile parallelo al piano trasversale mediano del veicolo, compatibilmente con i requisiti di forma, struttura e le caratteristiche costruttive o di funzionamento del veicolo; se ciò non fosse possibile, la marcatura va posta il più vicino possibile al bordo esterno del veicolo.

6.21.7.   Altre prescrizioni

6.21.7.1.   I marcatori di sagoma devono essere considerati continui se la distanza tra elementi adiacenti è la minore possibile e non supera il 50 % della lunghezza dell’elemento adiacente più corto. Se tuttavia il fabbricante può dimostrare, in modo soddisfacente per l’autorità di omologazione, che è impossibile rispettare il valore del 50 %, la distanza tra elementi adiacenti può essere superiore al 50 % della lunghezza dell’elemento adiacente più corto e deve essere la minore possibile e comunque non superiore a 1 000 mm.

6.21.7.2.   Nel caso di un marcatore di sagoma parziale, ciascun angolo superiore è definito da 2 linee che formano un angolo di 90°, lunghe almeno 250 mm ciascuna; se ciò non fosse possibile, la marcatura deve seguire per quanto possibile il contorno della forma esterna del veicolo.

6.21.7.3.   La distanza tra il marcatore di sagoma applicato alla parte posteriore di un veicolo e ciascuna luce di arresto obbligatoria deve essere superiore a 200 mm.

6.21.7.4.   Pannelli posteriori di segnalazione conformi al regolamento n. 70, serie di modifiche 01 eventualmente applicati al veicolo, possono essere considerati, a discrezione del fabbricante, come facenti parte del marcatore di sagoma posteriore, ai fini del calcolo della lunghezza del marcatore di sagoma e della sua vicinanza al lato del veicolo.

6.21.7.5.   Le superfici del veicolo destinate all’applicazione dei marcatori di sagoma devono permettere l’applicazione di marcatori larghi almeno 60 mm.

6.22.   Sistema di illuminazione anteriore adattivo (adaptive front lighting system — AFS) (regolamento n. 123)

Se non diversamente specificato più avanti, le prescrizioni relative ai proiettori abbaglianti (paragrafo 6.1) e ai proiettori anabbaglianti (paragrafo 6.2) del presente regolamento si applicano alla parte corrispondente dell’AFS.

6.22.1.   Presenza

Facoltativa sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi

6.22.2.   Numero

Uno

6.22.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.22.4.   Posizione

Prima delle procedure di prova che seguono, l’AFS deve essere posto allo stato neutro.

6.22.4.1.   In larghezza e altezza:

per una data funzione o un dato modo di illuminazione, le prescrizioni indicate nei paragrafi da 6.22.4.1.1 a 6.22.4.1.4 devono essere soddisfatte dalle unità di illuminazione che sono alimentate simultaneamente per tale funzione o modo di illuminazione, in conformità alla descrizione del richiedente.

Tutte le dimensioni si riferiscono al bordo più vicino della/e superficie/i apparenti osservato in direzione dell’asse di riferimento della/e unità di illuminazione.

6.22.4.1.1.   Due unità di illuminazione disposte simmetricamente devono essere poste a un’altezza conforme alle prescrizioni dei paragrafi 6.1.4 e 6.2.4; per «due unità di illuminazione disposte simmetricamente» si intendono due unità di illuminazione, una su ciascun lato del veicolo, disposte in modo tale che i baricentri (geometrici) delle loro superfici apparenti si trovino alla stessa altezza e alla stessa distanza dal piano longitudinale mediano del veicolo con una tolleranza di 50 mm ciascuna. Le due unità di illuminazione possono avere superficie di uscita della luce, superficie illuminanti e quantità di luce emessa diverse.

6.22.4.1.2.   Eventuali unità di illuminazione aggiuntive su un lato qualsiasi del veicolo devono essere collocate a una distanza non superiore a 140 mm (20) in direzione orizzontale (E nella figura) e a 400 mm in direzione verticale al di sopra o al di sotto (D nella figura) dell’unità di illuminazione più vicina.

6.22.4.1.3.   Nessuna unità di illuminazione aggiuntiva descritta al paragrafo 6.22.4.1.2 deve essere collocata a una distanza dal suolo inferiore a 250 mm (F nella figura) o superiore a quella indicata nel paragrafo 6.2.4.2 del presente regolamento (G nella figura).

6.22.4.1.4.   Inoltre, in larghezza:

per ciascun modo di illuminazione con fascio anabbagliante:

 

il bordo esterno della superficie apparente di almeno un’unità di illuminazione su ciascun lato del veicolo deve trovarsi a non più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo (A nella figura); e

 

i bordi interni della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento devono essere distanti almeno 600 mm. Ciò non si applica, tuttavia, ai veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1; per tutte le altre categorie di veicoli, tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

Figura

Superfici apparenti delle unità di illuminazione da 1 a 11 di un AFS (esempio)

Image

6.22.4.2.   In lunghezza:

tutte le unità di illuminazione di un AFS devono essere montate sulla parte anteriore del veicolo. Si considera soddisfatta tale condizione se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.22.5.   Visibilità geometrica

Su ciascun lato del veicolo, per ogni funzione e modo di illuminazione:

gli angoli di visibilità geometrica prescritti per le diverse funzioni di illuminazione ai sensi dei paragrafi 6.1.5 e 6.2.5 del presente regolamento devono essere soddisfatti da almeno una delle unità di illuminazione che sono alimentate simultaneamente per produrre tale/i funzione/i o modo/i di illuminazione, in conformità alla descrizione del richiedente. Per soddisfare i requisiti relativi ad angoli diversi si possono usare unità di illuminazione singole.

6.22.6.   Orientamento

Verso l’avanti.

Prima delle prove che seguono, l’AFS deve essere posto allo stato neutro, cioè emettere il fascio anabbagliante di base.

6.22.6.1.   Orientamento verticale:

6.22.6.1.1.

l’inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante di base, da regolare con il veicolo a vuoto e con una persona sul sedile del conducente, deve essere specificata dal costruttore con una tolleranza dello 0,1 % e indicata in modo chiaramente leggibile e indelebile su ciascun veicolo, accanto al sistema di illuminazione anteriore oppure sulla targhetta del costruttore, usando il simbolo illustrato nell’allegato 7.

Se per unità di illuminazione diverse che producono o contribuiscono a produrre la linea di demarcazione del fascio anabbagliante di base il costruttore specifica valori di inclinazione iniziale verso il basso diversi, tali valori devono essere specificati con una tolleranza dello 0,1 % e indicati in modo chiaramente leggibile e indelebile su ciascun veicolo, accanto alle unità di illuminazione a cui si riferiscono oppure sulla targhetta del costruttore, in modo tale che tutte le unità di illuminazione possano essere identificate senza ambiguità.

6.22.6.1.2.

L’inclinazione iniziale verso il basso della parte orizzontale della linea di demarcazione del fascio anabbagliante di base deve rimanere compresa entro i limiti indicati al paragrafo 6.2.6.1.2 del presente regolamento in tutte le condizioni di carico statico del veicolo indicate nell’allegato 5 del presente regolamento; la regolazione iniziale deve essere compresa entro i valori specificati.

6.22.6.1.2.1.

Se il fascio anabbagliante è prodotto da più fasci provenienti da unità di illuminazione diverse, le disposizioni del paragrafo 6.22.6.1.2 si applicano a ogni eventuale linea di demarcazione di tali fasci progettata per essere proiettata nella zona angolare, come indicato al paragrafo 9.4 della scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del regolamento n. 123.

6.22.6.2.   Dispositivo per regolare l’inclinazione dei proiettori

6.22.6.2.1.   Se è necessario per soddisfare le prescrizioni del paragrafo 6.22.6.1.2, il dispositivo per regolare l’inclinazione dei proiettori deve essere automatico.

6.22.6.2.2.   In caso di guasto di tale dispositivo, il fascio anabbagliante non deve assumere una posizione in cui l’inclinazione sia minore di quella in cui si trovava quando si è prodotto il guasto.

6.22.6.3.   Orientamento orizzontale

Per ciascuna unità di illuminazione, l’angolo dell’eventuale linea di demarcazione proiettata sullo schermo deve coincidere con la linea verticale che passa per l’asse di riferimento di tale unità di illuminazione. È ammessa una tolleranza di 0,5 gradi sul lato che corrisponde al senso di circolazione. Le altre unità di illuminazione devono essere regolate in base alle specifiche del richiedente, definite in conformità all’allegato 10 del regolamento n. 123.

6.22.6.4.   Procedura di misurazione:

Effettuata la regolazione iniziale dell’orientamento del fascio, occorre verificare l’inclinazione verticale del fascio anabbagliante o le eventuali inclinazioni verticali di tutte le varie unità di illuminazione che producono o contribuiscono a produrre la linea o le linee di demarcazione di cui al paragrafo 6.22.6.1.2.1 del fascio anabbagliante di base; tale verifica va effettuata per tutte le condizioni di carico del veicolo in conformità alle specifiche di cui ai paragrafi 6.2.6.3.1 e 6.2.6.3.2 del presente regolamento.

6.22.7.   Collegamenti elettrici

6.22.7.1.   Illuminazione abbagliante (se prodotta dall’AFS):

a)

le unità di illuminazione che producono il fascio abbagliante possono essere attivate simultaneamente o in coppia. Al momento del passaggio dal fascio anabbagliante al fascio abbagliante si deve attivare almeno una coppia di unità di illuminazione destinata a produrre il fascio abbagliante. Al momento del passaggio dal fascio abbagliante al fascio anabbagliante tutte le unità di illuminazione che producono il fascio abbagliante si devono disattivare simultaneamente;

b)

i fasci anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai fasci abbaglianti;

c)

se sono installate 4 unità di illuminazione occultabili e si trovano in posizione di funzionamento va interdetto il contemporaneo funzionamento di eventuali proiettori aggiuntivi, se questi sono destinati a effettuare segnali luminosi consistenti nell’accensione intermittente a brevi intervalli (cfr. paragrafo 5.12) in condizioni diurne.

6.22.7.2.   Illuminazione anabbagliante:

a)

il comando per il passaggio al fascio anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo di tutti i proiettori abbaglianti o la disattivazione di tutte le unità di illuminazione AFS usate per produrre il fascio abbagliante;

b)

i fasci anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai fasci abbaglianti;

c)

in caso di unità di illuminazione destinate a produrre il fascio anabbagliante dotate di sorgenti luminose a scarica di gas, tali sorgenti luminose devono restare accese durante il funzionamento del fascio abbagliante.

6.22.7.3.   L’accensione e lo spegnimento del fascio anabbagliante possono essere automatici, ma sono comunque soggetti alle prescrizioni riguardanti i collegamenti elettrici contenute nel paragrafo 5.12 del presente regolamento.

6.22.7.4.   Funzionamento automatico dell’AFS

I cambiamenti, all’interno e tra le classi e i relativi modi delle funzioni di illuminazione dell’AFS descritte di seguito, devono avvenire automaticamente e in modo da non recare disturbo al conducente o agli altri utenti della strada.

All’attivazione delle classi e dei relativi modi del fascio anabbagliante e dell’eventuale fascio abbagliante si applicano le condizioni che seguono.

6.22.7.4.1.   Il/I modo/i della classe C del fascio anabbagliante devono attivarsi se non è attivato nessun modo di un’altra classe del fascio anabbagliante.

6.22.7.4.2.   Il/I modo/i della classe V del fascio anabbagliante devono attivarsi solo se vengono rilevate automaticamente una o più delle seguenti condizioni (si applica il segnale V):

a)

strade in aree edificate e velocità del veicolo non superiore a 60km/h;

b)

strade con illuminazione stradale fissa e velocità del veicolo non superiore a 60km/h;

c)

luminanza del piano stradale di 1 cd/m2 e/o illuminazione orizzontale della strada superiore in modo continuo a 10 lx;

d)

velocità del veicolo non superiore a 50 km/h.

6.22.7.4.3.   Il/I modo/i della classe E del fascio anabbagliante devono attivarsi solo se la velocità del veicolo supera 70 km/h e vengono rilevate automaticamente una o più delle seguenti condizioni:

a)

caratteristiche della strada corrispondenti alle condizioni autostradali (21) e/o velocità del veicolo superiore a 110 km/h (si applica il segnale E);

b)

in caso di un modo della classe E del fascio anabbagliante che, in base ai documenti di omologazione/scheda di notifica, è conforme solo a un insieme di dati dell’allegato 3, tabella 6, del regolamento n. 123:

 

insieme di dati E1: velocità del veicolo superiore a 100 km/h (si applica il segnale E1),

 

insieme di dati E2: velocità del veicolo superiore a 90 km/h (si applica il segnale E2),

 

insieme di dati E3: velocità del veicolo superiore a 80 km/h (si applica il segnale E3).

6.22.7.4.4.   Il/I modo/i della classe W del fascio anabbagliante devono attivarsi solo se gli eventuali proiettori fendinebbia anteriori sono spenti e vengono rilevate automaticamente una o più delle seguenti condizioni (si applica il segnale W):

a)

condizione di strada bagnata rilevata automaticamente;

b)

il tergicristallo del parabrezza è acceso (ON) e funziona in modo continuo o controllato automaticamente da almeno 2 minuti.

6.22.7.4.5.   Un modo del fascio anabbagliante delle classi C, V, E o W non deve essere trasformato in un modo di illuminazione di svolta della stessa classe (si applica il segnale T insieme al segnale della classe del fascio anabbagliante ai sensi dei paragrafi da 6.22.7.4.1 a 6.22.7.4.4) se non dopo che sono state valutate una o più delle caratteristiche seguenti (o indicazioni equivalenti):

a)

l’angolo di sterzata;

b)

la traiettoria del baricentro del veicolo.

Inoltre, si applicano le seguenti prescrizioni:

i)

il movimento orizzontale della linea di demarcazione asimmetrica in direzione laterale rispetto all’asse longitudinale del veicolo è ammesso solo quando il veicolo si sposta in avanti (22) e sarà tale che il piano verticale longitudinale che passa per l’angolo della linea di demarcazione non intersechi la linea della traiettoria del baricentro del veicolo a una distanza, misurata rispetto alla parte anteriore del veicolo, superiore a 100 volte l’altezza di montaggio della rispettiva unità di illuminazione;

ii)

si possono alimentare una o più unità di illuminazione aggiuntive solo quando il raggio orizzontale di curvatura della traiettoria del baricentro del veicolo non è superiore a 500 m.

6.22.7.6.   Il conducente deve sempre poter porre l’AFS allo stato neutro e riportarlo al funzionamento automatico.

6.22.8.   Spia

6.22.8.1.   Le disposizioni dei paragrafi 6.1.8 (relative ai proiettori abbaglianti) e 6.2.8 (per i proiettori anabbaglianti) del presente regolamento si applicano alle rispettive parti di un AFS.

6.22.8.2.   È obbligatoria la presenza di una spia ottica che segnali il malfunzionamento dell’AFS. Non deve essere lampeggiante. Deve attivarsi quando viene rilevato un malfunzionamento legato ai segnali di comando dell’AFS o quando viene ricevuto un segnale di malfunzionamento ai sensi del paragrafo 5.9 del regolamento n. 123. Deve rimanere accesa finché perdura il guasto. La spia può spegnersi temporaneamente, ma deve riattivarsi quando il dispositivo che avvia e spegne il motore viene posto su ON e OFF.

6.22.8.3.   La presenza di una spia che indichi che il conducente ha posto il sistema in uno stato indicato al paragrafo 5.8 del regolamento n. 123 è facoltativa.

6.22.9.   Altre prescrizioni

6.22.9.1.   L’installazione dell’AFS è ammessa solo se, insieme a esso, sono installati uno o più dispositivi di pulizia del proiettore ai sensi del regolamento n. 45 (23) almeno per le unità di illuminazione, indicate al paragrafo 9.3 della scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del regolamento n. 123, se il flusso luminoso obiettivo totale delle sorgenti luminose di tali unità è superiore a 2 000 lm per lato, e se contribuiscono a produrre il fascio anabbagliante (di base) della classe C.

6.22.9.2.   Verifica della conformità ai requisiti riguardanti il funzionamento automatico dell’AFS

6.22.9.2.1.   Il richiedente deve dimostrare con una descrizione concisa o in altro modo giudicato soddisfacente dall’autorità di omologazione:

a)

la corrispondenza dei segnali di comando AFS:

i)

alla descrizione prescritta al paragrafo 3.2.6 del presente regolamento; e

ii)

ai rispettivi segnali di comando AFS specificati nei documenti di omologazione dell’AFS; e

b)

la conformità ai requisiti di funzionamento automatico ai sensi dei paragrafi da 6.22.7.4.1 a 6.22.7.4.5.

6.22.9.2.2.   Per verificare se, ai sensi del paragrafo 6.22.7.4, il funzionamento automatico dell’AFS non arreca disturbo, il servizio tecnico deve effettuare una prova su strada che comprenda ogni situazione pertinente al comando del sistema in base alla descrizione del richiedente; deve essere notificato se tutti i modi sono attivati, in funzione o disattivati, secondo la descrizione del richiedente; ogni eventuale malfunzionamento evidente (eccessivo movimento angolare o tremolio) deve essere contestato.

6.22.9.3.   L’intensità massima dell’insieme delle unità di illuminazione che possono essere accese contemporaneamente per produrre il fascio abbagliante o suoi eventuali modi non deve superare 430 000 cd, pari a un valore di riferimento di 100.

Tale intensità massima si ottiene sommando i singoli valori di riferimento indicati sui vari gruppi ottici usati simultaneamente per produrre il fascio abbagliante.

6.22.9.4.   I sistemi che, ai sensi delle prescrizioni del paragrafo 5.8 del regolamento n. 123, permettono l’uso temporaneo del veicolo in paesi in cui il senso di circolazione è opposto a quello per il quale si chiede l’omologazione, devono essere spiegati in maniera dettagliata nelle istruzioni d'uso e manutenzione.

6.23.   Segnalazione di arresto di emergenza

6.23.1.   Presenza

Facoltativa

La segnalazione di arresto di emergenza deve essere prodotta dal funzionamento simultaneo di tutte le luci di arresto o di tutti gli indicatori di direzione montati sul veicolo, descritti al paragrafo 6.22.7.

6.23.2.   Numero

In conformità al paragrafo 6.5.2 o 6.7.2.

6.23.3.   Schema di montaggio

In conformità al paragrafo 6.5.3 o 6.7.3.

6.23.4.   Posizione

In conformità al paragrafo 6.5.4 o 6.7.4.

6.23.5.   Visibilità geometrica

In conformità al paragrafo 6.5.5 o 6.7.5.

6.23.6.   Orientamento

In conformità al paragrafo 6.5.6 o 6.7.6.

6.23.7.   Collegamenti elettrici

6.23.7.1.   Tutte le luci che segnalano l’arresto di emergenza devono lampeggiare in fase con una frequenza di 4 ± 1 Hz.

6.23.7.1.1.   Se tuttavia una delle luci che segnala l’arresto di emergenza nella parte posteriore del veicolo usa sorgenti luminose a incandescenza, la frequenza deve essere di 4 + 0 /– 1 Hz.

6.23.7.2.   La segnalazione di arresto di emergenza deve funzionare indipendentemente dalle altre luci.

6.23.7.3.   E deve attivarsi e disattivarsi automaticamente.

6.23.7.3.1.   La segnalazione di arresto di emergenza deve attivarsi solo se la velocità del veicolo è superiore a 50 km/h e l’impianto frenante trasmette il segnale logico di frenata d’emergenza definito nei regolamenti n. 13 e n. 13-H.

6.23.7.3.2.   La segnalazione di arresto di emergenza deve disattivarsi automaticamente se il segnale logico di frenata d’emergenza definito nei regolamenti n. 13 e n. 13-H cessa di essere trasmesso o se viene attivata la segnalazione luminosa di pericolo.

6.23.8.   Spia

Facoltativa.

6.23.9.   Altre prescrizioni

6.23.9.1.   Salvo quanto disposto al paragrafo 6.23.9.2, se un veicolo a motore è attrezzato per trainare un rimorchio, il comando della segnalazione di arresto di emergenza del veicolo a motore deve anche azionare la segnalazione di arresto di emergenza del rimorchio.

Quando il veicolo a motore è collegato a un rimorchio elettricamente, la frequenza di accensione della segnalazione di arresto d’emergenza per la combinazione va limitata alla frequenza indicata al paragrafo 6.23.7.1.1. Se però il veicolo a motore può rilevare che per produrre la segnalazione di arresto d’emergenza sul rimorchio non vengono usate sorgenti luminose a incandescenza, la frequenza può essere quella indicata al paragrafo 6.23.7.1.

6.23.9.2.   Se un veicolo a motore è attrezzato per trainare un rimorchio munito di sistema di frenatura di servizio di tipo continuo o semicontinuo, secondo la definizione del regolamento n. 13, occorre garantire un’alimentazione elettrica costante, attraverso il connettore elettrico, per le luci di arresto del rimorchio per tutto il tempo in cui il freno di servizio è attivo.

La segnalazione di arresto d’emergenza sul rimorchio può funzionare indipendentemente dal veicolo trainante e non è obbligatorio che essa funzioni alla stessa frequenza o in fase con quella del veicolo trainante.

6.24.   Luce esterna di cortesia

6.24.1.   Presenza

Facoltativa sui veicoli a motore

6.24.2.   Numero

Nessuna prescrizione particolare

6.24.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.24.4.   Posizione

Nessuna prescrizione particolare

6.24.5.   Visibilità geometrica

Nessuna prescrizione particolare

6.24.6.   Orientamento

Nessuna prescrizione particolare

6.24.7.   Collegamenti elettrici

Nessuna prescrizione particolare

6.24.8.   Spia

Nessuna prescrizione particolare

6.24.9.   Altre prescrizioni

La luce esterna di cortesia può essere attivata solo a veicolo in sosta e se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

a)

il motore è spento; o

b)

la portiera del conducente o una dei passeggeri è aperta; oppure

c)

una portiera del compartimento di carico è aperta.

Le disposizioni del paragrafo 5.10 vanno soddisfatte in tutte le posizioni di utilizzazione fisse.

6.25.   Segnale di allarme per possibile urto posteriore:

6.25.1.   Presenza

Facoltativa.

Il segnale di allarme per possibile urto posteriore deve essere prodotto dal funzionamento simultaneo di tutte le luci di arresto o di tutti gli indicatori di direzione montati sul veicolo, descritti al paragrafo 6.25.7.

6.25.2.   Numero

In conformità al paragrafo 6.5.2.

6.25.3.   Schema di montaggio

In conformità al paragrafo 6.5.3.

6.25.4.   Posizione

In conformità al paragrafo 6.5.4.

6.25.5.   Visibilità geometrica

In conformità al paragrafo 6.5.5.

6.25.6.   Orientamento

In conformità al paragrafo 6.5.6.

6.25.7.   Collegamenti elettrici.

La conformità a questi requisiti deve essere dimostrata dal richiedente con una simulazione o con altri mezzi di verifica accettati dal servizio tecnico che rilascia l’omologazione.

6.25.7.1.   Tutte le luci che segnalano un allarme per possibile urto posteriore devono lampeggiare in fase, alla frequenza di 4 ± 1 Hz.

6.25.7.1.1.   Se tuttavia una delle luci, che segnala un allarme per possibile urto posteriore nella parte posteriore del veicolo, usa sorgenti luminose a incandescenza, la frequenza deve essere di 4 + 0/– 1 Hz.

6.25.7.2.   Il segnale di allarme per possibile urto posteriore deve funzionare indipendentemente dalle altre luci.

6.25.7.3.   Esso deve attivarsi e disattivarsi automaticamente.

6.25.7.4.   Il segnale di allarme per possibile urto posteriore non deve essere attivato se l’indicatore delle luci di direzione, il segnale luminoso di pericolo o il segnale di arresto d’emergenza sono attivati.

6.25.7.5.   Il segnale di allarme per possibile urto posteriore può essere attivato solo alle seguenti condizioni:

Vr

attivazione

Vr > 30 km/h

TTC ≤ 1,4

Vr ≤ 30 km/h

TTC ≤ 1,4/30 × Vr

«Vr (velocità relativa)»: indica la differenza di velocità tra un veicolo, munito di segnale d’allarme per possibile urto posteriore, e un veicolo che segue sulla stessa carreggiata.

«TTC (tempo mancante all’urto)»: indica una stima di quanto tempo manchi all’urto tra un veicolo, munito di segnale d’allarme per possibile urto posteriore, e un veicolo che segue se Vr al momento della stima resta costante.

6.25.7.6.   Il periodo di attivazione del segnale d’allarme per possibile urto posteriore non sarà supeirore a 3 secondi.

6.25.8.   Spia

Facoltativa.

7.   MODIFICHE ED ESTENSIONI DELL’OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO O DELL’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA SU DI ESSO MONTATI

7.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo o dell’installazione dei dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa su di esso montati o dell’elenco di cui al paragrafo 3.2.2 deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato tale tipo di veicolo. Detto servizio può:

7.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e che il veicolo sia in ogni caso ancora conforme alle prescrizioni; oppure

7.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova ai servizi tecnici incaricati delle prove.

7.2.

La conferma dell’estensione o il rifiuto dell’omologazione, indicando le modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura indicata al paragrafo 4.3.

7.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie all’estensione e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello si cui all’allegato 1 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per la verifica della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nonché alle disposizioni seguenti.

8.1.

Tutti i veicoli omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6.

8.2.

Il titolare dell’omologazione deve in particolare:

8.2.1.

garantire l’esistenza di procedure per un efficace controllo della qualità del veicolo riguardo a tutti gli aspetti aventi attinenza con la conformità alle prescrizioni dei paragrafi 5 e 6;

8.2.2.

garantire che per ciascun tipo di veicolo siano eseguite almeno le prove prescritte nell’allegato 9 del presente regolamento, o controlli fisici da cui possano essere ricavati dati equivalenti.

8.3.

L’autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte nel presente regolamento. Le prove devono essere eseguite su campioni scelti a caso facendo in modo che ciò non interferisca con le consegne programmate del costruttore.

8.4.

L’autorità competente deve cercare di effettuare un’ispezione ogni anno. L’autorità competente può tuttavia decidere la frequenza d’ispezione liberamente e in base alla fiducia nei sistemi che garantiscono il controllo della conformità della produzione. Se si registrano risultati negativi, l’autorità competente deve assicurarsi che siano adottate tutte le disposizioni necessarie a ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L’omologazione concessa a un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni sopra indicate non sono rispettate o se un veicolo recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

9.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa totalmente la fabbricazione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, Ricevuta la notifica, l’autorità interessata informerà di ciò le altre parti dell’accordo che applica il presente regolamento con un modulo di notifica conforme al modello indicato all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali vanno inviate le schede attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione, emesse dagli altri paesi.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.

In deroga alle disposizioni transitorie che seguono, le parti contraenti che iniziano ad applicare il presente regolamento dopo la data di entrata in vigore della serie di modifiche più recente, non sono obbligate ad accettare omologazioni rilasciate ai sensi di una delle serie di modifiche precedenti del presente regolamento.

12.2.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare estensioni di omologazioni ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento.

12.3.

Finché al segretariato generale delle Nazioni Unite non sarà notificato altrimenti, il Giappone dichiara che, in relazione all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, sarà vincolato solo agli obblighi previsti dall’accordo a cui è allegato il presente regolamento riguardo ai veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1.

12.4.

Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un’omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

12.5.

Trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

12.6.

Nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l’omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato ai sensi delle serie precedenti di modifiche del presente regolamento.

12.7.

Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale o regionale (prima messa in servizio) di un veicolo non conforme alle prescrizioni della serie di modifiche 03 del presente regolamento.

12.8.

Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento cesseranno di essere valide, tranne nel caso di tipi di veicolo conformi alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

12.9.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 12.7 o 12.8, le omologazioni di tipi di veicolo ai sensi delle serie di modifiche precedenti del presente regolamento non interessate dalla serie di modifiche 03 rimarranno valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

12.10.

Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 3 alla serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno omologazioni solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento modificato dal supplemento 3 alla serie di modifiche 03.

12.11.

Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un’omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 04.

12.12.

Trascorsi 30 mesi, per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, e 48 mesi, per veicoli appartenenti ad altre categorie, dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 04.

12.13.

Per 30 mesi (veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1) e per 48 mesi (veicoli appartenenti ad altre categorie) dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare l’omologazione ai tipi di veicolo conformi alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie precedente di modifiche.

12.14.

Le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento nei 30 mesi (veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1) e nei 48 mesi (veicoli appartenenti ad altre categorie) successivi alla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04 e tutte le estensioni di tali omologazioni, comprese quelle rilasciate successivamente ai sensi di una serie precedente di modifiche del presente regolamento, resteranno valide a tempo indeterminato. Se il tipo di veicolo omologato in base alla serie precedente di modifiche rispetta i requisiti del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04, la parte contraente che ha rilasciato l’omologazione ne informa le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento.

12.15.

Nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l’omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato ai sensi della serie di modifiche 04 del presente regolamento.

12.16.

Nonostante le disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che iniziano ad applicare il regolamento n. 112 dopo la data di entrata in vigore delle serie di modifiche 04 al presente regolamento, non sono obbligate ad accettare omologazioni se il tipo di veicolo da omologare non soddisfa i requisiti dei paragrafi 6.1.2 e 6.2.2 modificati, rispetto al regolamento n. 112, dalla serie di modifiche 04 al presente regolamento.

12.17.

Il paragrafo 6.19.7.3 entra in vigore 30 mesi (nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1) e 48 mesi (nuovi tipi di veicoli appartenenti ad altre categorie) dopo la data di entrata in vigore della serie di modifiche 04.

12.18.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a rilasciare omologazioni ai tipi di veicoli che, pur non soddisfacendo le prescrizioni di cui al paragrafo 5.2.1 del supplemento 2 alla serie di modifiche 04, montano proiettori omologati ai sensi del regolamento n. 98 (prima del supplemento 9) e del regolamento n. 112 (prima del supplemento 8).

12.19.

Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 3 alla serie di modifiche 04, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno omologazioni solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 3.2.7 e 5.27 del presente regolamento modificato dal supplemento 3 alla serie di modifiche 04.

12.20.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di estendere le omologazioni ai sensi di tutte le precedenti versioni restate in vigore del presente regolamento.

12.21.

Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 05 di emendamenti, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un’omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 05.

12.22.

Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore della serie 05 di modifiche, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 05.

12.23.

Nei 48 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 05, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni ai tipi di veicoli conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dalle precedenti serie di modifiche.

12.24.

Nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l’omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato ai sensi della serie di modifiche 05 del presente regolamento.

12.25.

Nei 48 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 05 del presente regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l’omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato a norma delle serie precedenti di modifiche del presente regolamento.

12.26.

Le omologazioni, rilasciate ai sensi del presente regolamento prima dell’entrata in vigore della serie di modifiche 05 del presente regolamento, resteranno valide a tempo indeterminato.

12.27.

Trascorsi 66 mesi, per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, e 84 mesi, per veicoli appartenenti ad altre categorie, dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 05, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilascieranno omologazioni solo se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 05, esclusi i paragrafi 6.2.7.6.2 e 6.2.7.6.3. Le omologazioni, rilasciate ai sensi del presente regolamento prima di tali date, resteranno valide a tempo indeterminato; in seguito sarà rilasciata un’estensione di tali omologazioni.


(1)  Come definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. modificato da ultimo dall’Amend.4).

(2)  Per chiarimenti, cfr. allegato 10.

(3)  Nei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e degli indicatori di direzione (categorie 5 e 6), ricorrere alla «superficie di uscita della luce».

(4)  Esempi per decidere riguardo alle luci reciprocamente incorporate: cfr. allegato 3, parte 7.

(5)  Pubblicazione 15.2 della CIE, 1986, Colorimetria, Osservatore colorimetrico normalizzato CIE 1931.

(6)  1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Unione europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa, 48 Nuova Zelanda, 49 Cipro, 50 Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Thailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretario generale delle Nazioni Unite.

(7)  La disposizione non si applica ad accessori speciali che possano essere aggiunti all’esterno del proiettore.

(8)  La misurazione delle coordinate di cromaticità della luce emessa dai proiettori non fa parte del presente regolamento.

(9)  È detto anche catadiottro bianco o incolore.

(10)  Il presente regolamento non impedisce alle parti contraenti che applicano il presente regolamento di consentire sul proprio territorio l’uso di marcatori di sagoma posteriori di colore bianco.

(11)  Quali definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Recfr.1/Amend.2. modificato da ultimo dall’Amend.4).

(12)  L'installazione di questo dispositivo può essere vietata dalle parti contraenti ai sensi delle rispettive normative per i proiettori che utilizzano trasparenti in plastica contrassegnati con la sigla «PL».

(13)  Quali definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Recfr.1/Amend.2. modificato da ultimo dall’Amend.4).

(14)  I tipi di veicoli non conformi a questa disposizione possono continuare ad essere omologati per 18 mesi dopo l’entrata in vigore del supplemento 4 alla serie di modifiche 03.

(15)  Il valore di 5° indicato per l’angolo morto di visibilità all’indietro dell’indicatore di direzione laterale costituisce un limite superiore. d ≤ 2,50 m.

(16)  Cfr. nota 14.

(17)  Le parti contraenti che non applicano il regolamento n. 87 possono vietare in base a normative nazionali la presenza delle luci di marcia diurna (di cui al paragrafo 5.22)

(18)  I tipi di veicoli nuovi non conformi a questa disposizione possono continuare a essere omologati per 18 mesi dopo l’entrata in vigore del supplemento 4 alla serie di modifiche 03.

(19)  Questa disposizione si applica fino a 5 anni dopo la data ufficiale di entrata in vigore della serie 03 di modifiche del presente regolamento.

(20)  Nel caso di «due unità di illuminazione disposte simmetricamente» aggiuntive, la distanza orizzontale può essere di 200 mm (C nella figura).

(21)  Flussi di traffico separati per mezzo di strutture o corrispondente distanziamento laterale rispetto al traffico in senso opposto. Ciò implica ridurre l’abbagliamento causato dai proiettori dei veicoli in senso opposto.

(22)  Questa prescrizione non si applica per l’illuminazione con fascio anabbagliante quando l’illuminazione di svolta viene prodotta per una curva a destra con circolazione a destra (curva a sinistra con circolazione a sinistra).

(23)  Le parti contraenti che applicano i rispettivi regolamenti possono sempre vietare l’impiego di dispositivi di pulitura meccanici in caso di installazione di proiettori con trasparenti di materia plastica, sui quali siano apposte le lettere «PL».


ALLEGATO 1

NOTIFICA

[Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPI DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(Cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)

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Questo marchio di omologazione, apposto su un veicolo, indica che il veicolo è stato omologato, per quanto riguarda l’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 48 modificato dalla serie di modifiche 05. Il numero di omologazione indica che l’omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 48 modificato dalla serie di modifiche 05.

MODELLO B

(Cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)

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Questo marchio di omologazione apposto a un veicolo indica che il tipo di veicollo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 48, quale modificato dalla serie di modifiche 05, e del regolamento n. 33 (1). Il numero di omologazione attesta che, alla data in cui vennero rilasciate le rispettive omologazioni, il regolamento n. 48 era stato modificato dalla serie di modifiche 05 e il regolamento n. 33 era ancora nella sua forma originale.


(1)  Il secondo numero è riportato unicamente a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

ESEMPI DI SUPERFICI, ASSI, CENTRI DI RIFERIMENTO E ANGOLI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE

Le illustrazioni che seguono sono esempi schematici: servono a capire la normativa senza porre limiti alla libertà progettuale.

Legenda per tutti gli esempi del presente allegato:

1.

Superficie illuminante

2.

Asse di riferimento

3.

Centro di riferimento

4.

Angolo di visibilità geometrica

5.

Superficie di uscita della luce

6.

Superficie apparente basata sulla superficie illuminante

7a.

Superficie apparente basata sulla superficie illuminante ai sensi del paragrafo 2.8.a) (con trasparente esterno)

7b.

Superficie apparente basata sulla superficie illuminante ai sensi del paragrafo 2.8.b) (senza trasparente esterno)

8.

Direzione di visibilità

IO

Parte ottica interna

LG

Guida di luce

L

Trasparente esterno

R

Catadiottro

S

Sorgente luminosa

X

Non facente parte di questa funzione

F1

Funzione uno

F2

Funzione due

PARTE 1

Superficie di uscita della luce di un dispositivo di segnalazione luminosa diverso da un catadiottro

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PARTE 2

Superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa diverso da un catadiottro

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PARTE 3

Esempi di superficie apparente basata sulla superficie illuminante in diverse direzioni della visibilità geometrica

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PARTE 4

Esempi di superficie apparente basata sulla superficie di uscita della luce in diverse direzioni della visibilità geometrica

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PARTE 5

Esempio di superficie illuminante rispetto a una superficie di uscita della luce nel caso di una «luce semplice» (cfr. paragrafi da 2.8 a 2.9 del presente regolamento)

Esempi di una sorgente luminosa munita di riflettore dietro a un trasparente esterno

Esempio 1

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Esempio 2

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Esempi di una sorgente luminosa munita di riflettore con trasparente interno dietro a un trasparente esterno:

Esempio 3

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Esempio 4

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Esempi di una sorgente luminosa munita di riflettore con trasparente interno parziale dietro a un trasparente esterno

Esempio 5

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Esempio 6

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Esempio di un sistema ottico a guida di luce dietro a un trasparente esterno

Esempio 7

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Esempi di un sistema ottico a guida di luce o di un riflettore dietro a un trasparente esterno

Esempio 8

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Esempio di una sorgente luminosa munita di riflettore combinata a una zona che non fa parte di tale funzione, dietro a un trasparente esterno

Esempio 9

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PARTE 6

Esempi che illustrano come determinare la superficie di uscita della luce rispetto a una superficie illuminante (cfr. paragrafi 2.8 e 2.9 del presente regolamento)

Nota: la luce riflessa può contribuire a determinare la superficie di uscita della luce

Esempio A

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Esempio B

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Esempio C

Esempio per determinare la superficie illuminante combinata a una zona che non fa parte della funzione

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Esempio D

Esempio per determinare la superficie di uscita della luce ai sensi del paragrafo 2.8.a) combinata a una zona che non fa parte della funzione

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Esempio E

Esempio per determinare la superficie apparente combinata a una zona che non fa parte della funzione e a un trasparente esterno non testurizzato [ai sensi del paragrafo 2.8.b)]

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PARTE 7

Esempi per decidere riguardo all’incorporazione reciproca di due funzioni

Caso di un trasparente esterno testurizzato con separatore interno

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Caso di un trasparente esterno testurizzato

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Caso in cui il trasparente esterno non testurizzato è escluso

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Caso in cui il trasparente esterno non testurizzato è escluso

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Caso in cui il trasparente esterno (testurizzato o no) è incluso

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Caso in cui il trasparente esterno (testurizzato o no) è incluso

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Nel caso in cui il trasparente esterno non testurizzato è escluso, «7b» è la superficie apparente ai sensi del paragrafo 2.8 e F1 non deve essere trasparente per F2

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Nel caso in cui il trasparente esterno non testurizzato sia escluso oppure no

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ALLEGATO 4

VISIBILITÀ DI UNA LUCE ROSSA VERSO L’AVANTI E VISIBILITÀ DI UNA LUCE BIANCA ALL’INDIETRO

(Cfr. paragrafi 5.10.1 e 5.10.2 del presente regolamento)

Figura 1

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Figura 2

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ALLEGATO 5

Stati di carico da prendere in considerazione per determinare le variazioni nell’orientamento verticale dei proiettori anabbaglianti

Condizioni di carico sugli assi di cui ai paragrafi 6.2.6.1 e 6.2.6.3.1.

1.

Per le prove seguenti, la massa di un passeggero si considera pari a 75 kg.

2.

Condizioni di carico per i vari tipi di veicoli:

2.1.

Veicoli appartenenti alla categoria M1  (1)

2.1.1.

L’inclinazione del fascio di luce dei proiettori anabbaglianti deve essere determinata nelle seguenti condizioni di carico:

2.1.1.1.

una persona sul sedile del conducente;

2.1.1.2.

il conducente, più un passeggero sul sedile anteriore più lontano dal conducente;

2.1.1.3.

il conducente, un passeggero sul sedile anteriore più lontano dal conducente, tutti i sedili più arretrati occupati;

2.1.1.4.

tutti i sedili occupati;

2.1.1.5.

tutti i sedili occupati, più un carico uniformemente distribuito nel vano portabagagli fino al raggiungimento del carico massimo ammissibile sull’asse posteriore o anteriore, se il vano portabagagli è collocato nella parte anteriore. Se il veicolo ha un vano portabagagli posteriore e uno anteriore, il carico supplementare va suddiviso in modo uniforme fino al raggiungimento del carico massimo ammissibile sugli assi. Tuttavia, se si raggiunge la massa massima ammissibile prima del carico ammissibile per uno degli assi, il carico del/i vano/i portabagagli deve essere limitato al valore che permette di raggiungere questa massa;

2.1.1.6.

il conducente più un carico uniformemente distribuito nel vano portabagagli fino al raggiungimento del carico ammissibile per l’asse corrispondente.

Tuttavia, se si raggiunge la massa massima ammissibile prima del carico ammissibile per un asse, il carico del/i vano/i portabagagli deve essere limitato al valore che permette di raggiungere questa massa.

2.1.2.

Nel determinare le condizioni di carico di cui sopra, si deve tener conto di tutte le restrizioni relative al carico previste dal fabbricante.

2.2.

Veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3  (1)

L’inclinazione del fascio di luce dei proiettori anabbaglianti deve essere determinata determinata nelle seguenti condizioni di carico:

2.2.1.

veicolo a vuoto, con una persona sul sedile del conducente;

2.2.2.

veicoli caricati in modo che ogni asse sopporti il proprio carico massimo tecnicamente ammissibile oppure fino al raggiungimento della massa massima ammissibile del veicolo caricando gli assi anteriore e posteriore proporzionalmente al loro carico massimo tecnicamente ammissibile, a seconda di quale condizione si verifica per prima.

2.3.

Veicoli appartenenti alla categoria N con superfici di carico

2.3.1.

L’inclinazione del fascio di luce dei proiettori anabbaglianti deve essere determinata nelle seguenti condizioni di carico:

2.3.1.1.

veicolo a vuoto, con una persona sul sedile del conducente;

2.3.1.2.

conducente, più un carico ripartito in modo da raggiungere il carico massimo tecnicamente ammissibile sull’asse o sugli assi posteriori, oppure fino al raggiungimento della massa massima ammissibile del veicolo, a seconda di quale condizione si verifica per prima, senza superare sull’asse anteriore un carico calcolato come la somma del carico sull’asse anteriore del veicolo a vuoto più il 25 % del carico utile massimo sull’asse anteriore. Si prende invece in considerazione l’asse anteriore quando la superficie di carico è situata anteriormente.

2.4.

Veicoli appartenenti alla categoria N senza superficie di carico

2.4.1.

Veicoli trainanti per semirimorchi:

2.4.1.1.

veicolo a vuoto senza carico sulla ralla, con una persona sul sedile del conducente;

2.4.1.2.

una persona sul sedile del conducente; il carico tecnicamente ammissibile sulla ralla nella posizione di quest’ultima che corrisponde al carico massimo sull’asse posteriore.

2.4.2.

Veicoli trainanti per rimorchi:

2.4.2.1.

veicolo a vuoto, con una persona sul sedile del conducente;

2.4.2.2.

una persone sul sedile del conducente, tutti gli altri posti previsti nella cabina di guida occupati.


(1)  Come definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. modificato da ultimo dall’Amend.4).


ALLEGATO 6

METODO PER MISURARE IL VARIARE DELL’INCLINAZIONE DEL FASCIO ANABBAGLIANTE IN FUNZIONE DEL CARICO

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato illustra un metodo per misurare il variare dell’inclinazione del fascio anabbagliante rispetto alla sua inclinazione iniziale, provocato da modifiche di assetto del veicolo dovute al carico.

2.   DEFINIZIONI

2.1.   Inclinazione iniziale

2.1.1.   Inclinazione iniziale indicata

Il valore dell’inclinazione iniziale del fascio anabbagliante specificato dal fabbricante del veicolo a motore, che serve quale valore di riferimento per calcolare la variazione ammissibile.

2.1.2.   Inclinazione iniziale misurata

Il valore medio dell’inclinazione del fascio anabbagliante o dell’inclinazione del veicolo misurata quando il veicolo si trova nella condizione n. 1 definita all’allegato 5 per la categoria di veicolo in prova. Serve da valore di riferimento per stabilire la variazione di inclinazione del fascio di luce in funzione delle variazioni del carico.

2.2.   Inclinazione del fascio anabbagliante

Può essere definita come segue:

 

come angolo, espresso in milliradianti, tra la direzione del fascio di luce verso un punto caratteristico sulla parte orizzontale della linea di demarcazione della distribuzione luminosa del proiettore e il piano orizzontale;

 

oppure come tangente di tale angolo, espressa in percentuale d’inclinazione, poiché si tratta di piccoli angoli (per questi piccoli angoli, 1 % è uguale a 10 mrad).

Se l'inclinazione è espressa in percentuale, può essere calcolata con la formula seguente:

Formula

in cui:

h1

è l’altezza da terra, espressa in mm, del punto caratteristico suddetto, misurata su uno schermo verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo, situato a una distanza orizzontale L,

h2

è l’altezza da terra, espressa in mm, del centro di riferimento (considerato come origine nominale del punto caratteristico scelto in h1),

L

è la distanza, espressa in mm, tra lo schermo e il centro di riferimento.

I valori negativi indicano un’inclinazione del fascio verso il basso (vedi figura 1).

I valori positivi indicano un’inclinazione verso l’alto.

Figura

Inclinazione verso il basso del fascio anabbagliante di un veicolo appartenente alla categoria M1

Image

Note:

1)

Il disegno presenta un veicolo appartenente alla categoria M1 ma il principio illustrato si applica anche ai veicoli di altre categorie.

2)

Se il veicolo è sprovvisto di un sistema per regolare l’inclinazione del fascio anabbagliante, la variazione di quest'ultima è identica alla variazione dell’inclinazione del veicolo stesso.

3.   CONDIZIONI DI MISURAZIONE

3.1.   Se si effettua un controllo visivo della forma prodotta dal fascio anabbagliante sullo schermo o se si usa un metodo fotometrico, le misurazioni vanno eseguite al buio (per esempio: in una camera oscura), in un ambiente che abbia una superficie sufficiente affinché il veicolo e lo schermo possano essere disposti come illustrato nella figura 1. I centri di riferimento dei proiettori devono trovarsi a una distanza dallo schermo di almeno 10 m.

3.2.   Il suolo sul quale vengono effettuate le misurazioni deve essere per quanto possibile piano e orizzontale, ai fini della riproducibilità delle misurazioni dell’inclinazione del fascio anabbagliante con un’approssimazione di ± 0,5 mrad (inclinazione di ± 0,05 %).

3.3.   Se si usa uno schermo, la sua marcatura, la sua posizione e il suo orientamento rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo devono consentire la riproducibilità della misurazione dell’inclinazione del fascio anabbagliante con un’approssimazione di ± 0,5 mrad (inclinazione di ± 0,05 %).

3.4.   Durante le misurazioni, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 10 °C e 30 °C.

4.   PREPARAZIONE DEL VEICOLO

4.1.   Le misurazioni devono essere eseguite su un veicolo che abbia percorso una distanza compresa tra 1 000 e 10 000 km e preferibilmente di 5 000 km.

4.2.   I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione di pieno carico specificata dal fabbricante del veicolo. Il veicolo deve essere completamente rifornito (carburante, acqua, olio) ed equipaggiato di tutti gli accessori e attrezzi specificati dal fabbricante. Il serbatoio del carburante si considera completamente rifornito quando è riempito almeno al 90 % della sua capacità.

4.3.   Il veicolo deve avere il freno di stazionamento allentato e il cambio in folle.

4.4.   Il veicolo deve essere lasciato per almeno 8 ore alla temperatura precisata al paragrafo 3.4.

4.5.   Se si ricorre a un metodo fotometrico o visivo, installare sul veicolo in prova proiettori il cui fascio anabbagliante produca una linea di demarcazione netta: le misurazioni risulteranno agevolate. Sono consentiti altri accorgimenti per giungere a una lettura più precisa (si può, per esempio, rimuovere il trasparente del proiettore).

5.   PROCEDURA DI PROVA

5.1.   Aspetti generali

Le variazioni di inclinazione del fascio anabbagliante o del veicolo, a seconda del metodo scelto, vanno misurate separatamente per ciascun lato del veicolo. I risultati ottenuti su entrambi i proiettori, destro e sinistro, in tutte le condizioni di carico specificate nell’allegato 5, devono essere compresi entro i limiti fissati al paragrafo 5.5. Il carico va applicato gradualmente, senza sottoporre il veicolo a scossoni eccessivi.

5.1.1.   Se sul veicolo è montato un AFS, le misurazioni vanno effettuate con l’AFS allo stato neutro.

5.2.   Determinazione dell’inclinazione iniziale misurata

Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di cui al paragrafo 4 ed essere caricato come specificato nell’allegato 5 (prima condizione di carico della rispettiva categoria del veicolo). Prima di ciascuna misurazione, far oscillare il veicolo, come specificato al paragrafo 5.4. Le misurazioni devono essere effettuate 3 volte.

5.2.1.   Se nessuno dei risultati delle 3 misurazioni differisce di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, la media costituisce il risultato definitivo.

5.2.2.   Se il risultato di una qualsiasi misurazione si discosta di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, si esegue un’ulteriore serie di 10 misurazioni, la cui media aritmetica costituirà il risultato definitivo.

5.3.   Metodi di misurazione

Per misurare il variare dell’inclinazione si possono applicare vari metodi, purché le letture offrano un’approssimazione di ± 0,2 mrad (inclinazione di ± 0,02 %).

5.4.   Trattamento del veicolo in ciascuna condizione di carico

La sospensione del veicolo e qualsiasi altra parte che possa influire sull’inclinazione del fascio anabbagliante vanno sollecitate secondo i metodi qui di seguito descritti.

Tuttavia i servizi tecnici e i fabbricanti possono concordare altri metodi (su base sperimentale o di calcolo), soprattutto se la prova presenta particolari difficoltà, purché tali calcoli siano manifestamente validi.

5.4.1.   Veicoli appartenenti alla categoria M1 con sospensione tradizionale

Posto il veicolo sul banco di misurazione e, se necessario, con le ruote poggianti su piattaforme oscillanti (obbligatorie se la loro assenza, limitando il movimento della sospensione, può influenzare i risultati delle misurazioni), farlo oscillare in modo continuo per almeno 3 cicli completi; in ciascun ciclo esercitare una pressione verso il basso dapprima sull’estremità posteriore, poi su quella anteriore del veicolo.

La sequenza di oscillazione termina quando viene ultimato un ciclo. Prima di effettuare la misurazione, attendere che il veicolo giunga spontaneamente ad una posizione di riposo. Invece di piattaforme oscillanti, si può ottenere lo stesso effetto muovendo il veicolo avanti e indietro, facendo compiere alle ruote almeno un intero giro.

5.4.2.   Veicoli appartenenti alle categorie M2, M3 e N con sospensione tradizionale

5.4.2.1.

Se non si può applicare il metodo prescritto per i veicoli appartenenti alla categoria M1 di cui al paragrafo 5.4.1, si può usare quello descritto ai paragrafi 5.4.2.2 o 5.4.2.3.

5.4.2.2.

Con il veicolo sul banco di misurazione e le ruote appoggiate al suolo, far oscillare il veicolo variando a tratti il carico.

5.4.2.3.

Con il veicolo sul posto di misurazione e le ruote a terra sollecitare, servendosi di un vibratore, la sospensione del veicolo e tutte le altri parti che possono influire sull’inclinazione del fascio anabbagliante. Il vibratore può essere una piattaforma vibrante sulla quale poggiano le ruote.

5.4.3.   Veicoli muniti di sospensione non tradizionale, che richiede il funzionamento del motore

Prima di effettuare qualsiasi misurazione, attendere che l’assetto del veicolo si sia stabilizzato con il motore in funzione.

5.5.   Misurazioni

La variazione dell’inclinazione del fascio anabbagliante va calcolata per ciascuna delle varie condizioni di carico rispetto all’inclinazione iniziale determinata in conformità al paragrafo 5.2.

Se il veicolo è dotato di un dispositivo manuale per regolare l’inclinazione dei proiettori, tale dispositivo va registrato nelle posizioni specificate dal fabbricante per determinate condizioni di carico (ai sensi dell’allegato 5).

5.5.1.   In un primo tempo, effettuare una singola misurazione per ciascuna condizione di carico. Le prescrizioni sono soddisfatte se, per tutte le condizioni di carico, la variazione dell’inclinazione resta entro i limiti calcolati (per esempio entro la differenza tra inclinazione iniziale indicata e i limiti inferiore e superiore, specificati per l’omologazione) con un margine di sicurezza di 4mrad (inclinazione dello 0,4 %).

5.5.2.   Se i risultati delle misurazioni non rientrano nel margine di sicurezza indicato al paragrafo 5.5.1 o superano i valori limite, vanno eseguite altre 3 misurazioni in condizioni di carico corrispondenti ai risultati in questione, come specificato al paragrafo 5.5.3.

5.5.3.   Per ciascuna delle condizioni di carico di cui sopra vale quanto segue:

5.5.3.1.

Se nessuno dei risultati delle 3 misurazioni differisce di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, la media costituisce il risultato definitivo.

5.5.3.2.

Se una qualsiasi misurazione si discosta di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, si esegue un’ulteriore serie di 10 misurazioni, la cui media aritmetica costituirà il risultato definitivo.

5.5.3.3.

Se un veicolo è munito di un sistema automatico per regolare l’inclinazione del fascio anabbagliante con un proprio ciclo di isteresi, si assumono come valori significativi le medie dei risultati ottenuti sulle parti alta e bassa del ciclo di isteresi.

Tutte queste misurazioni si effettuano in conformità ai paragrafi 5.5.3.1 e 5.5.3.2.

5.5.4.   I requisiti sono soddisfatti se, in tutte le condizioni di carico, la variazione tra l’inclinazione iniziale misurata, determinata ai sensi del paragrafo 5.2, e l’inclinazione misurata in ciascuna condizione di carico è inferiore ai valori calcolati al paragrafo 5.5.1 (senza margine di sicurezza).

5.5.5.   Se si supera uno dei limiti calcolati di variazione, superiore o inferiore, il fabbricante può scegliere, entro i limiti specificati per l’omologazione, un valore differente per l’inclinazione iniziale indicata.


ALLEGATO 7

INDICAZIONE DELL’INCLINAZIONE VERSO IL BASSO DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE DEL FASCIO ANABBAGLIANTE, DI CUI AL PARAGRAFO 6.2.6.1.1 E DELL’INCLINAZIONE VERSO IL BASSO DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE DEL PROIETTORE FENDINEBBIA ANTERIORE, DI CUI AL PARAGRAFO 6.3.6.1.2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Esempio 1

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Le dimensioni del simbolo e dei caratteri sono lasciate alla discrezione del fabbricante.

Esempio 2

Image

Le dimensioni del simbolo e dei caratteri sono lasciate alla discrezione del fabbricante.


ALLEGATO 8

COMANDI DEI DISPOSITIVI PER REGOLARE L’INCLINAZIONE DEI PROIETTORI DI CUI AL PARAGRAFO 6.2.6.2.2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1.   PRESCRIZIONI

1.1.

L’inclinazione verso il basso del fascio anabbagliante deve essere ottenuta in tutti i casi con uno dei modi che seguono:

a)

spostamento del comando verso il basso o verso sinistra;

b)

rotazione del comando in senso antiorario;

c)

pressione del comando (sistema trazione e pressione).

Se il sistema di regolazione è costituito da più pulsanti, quello che aziona l’inclinazione massima verso il basso deve trovarsi a sinistra o sotto il/i pulsante/i corrispondente/i alle altre posizioni d’inclinazione del fascio anabbagliante.

Un comando a rotazione installato in modo che il bordo sporga o di cui sia visibile solo il bordo, deve funzionare come un comando del tipo a) o c).

1.1.1.

Questo comando deve essere provvisto di simboli che indichino chiaramente i movimenti corrispondenti all’inclinazione del fascio anabbagliante verso il basso e verso l’alto.

1.2.

La posizione «0» corrisponde all’inclinazione iniziale in conformità al paragrafo 6.2.6.1.1 del presente regolamento.

1.3.

La posizione «0», che in conformità al paragrafo 6.2.6.2.2 deve essere una «posizione di riposo», non è necessario che si trovi al termine della scala.

1.4.

I contrassegni usati sul comando devono essere illustrati nelle istruzioni di uso e manutenzione.

1.5.

Per identificare i comandi si possono usare solo i simboli seguenti:

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Possono essere usati simboli con cinque raggi anziché quattro

Esempio 1

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Esempio 2

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Esempio 3

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ALLEGATO 9

CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   PROVE

1.1.   Posizione delle luci

La posizione in larghezza, altezza e lunghezza delle luci, definite nel paragrafo 2.7 del presente regolamento, deve essere controllata in conformità alle prescrizioni generali di cui ai paragrafi da 2.8 a 2.10, 2.14 e 5.4 del presente regolamento.

I valori misurati per le distanze devono soddisfare le prescrizioni particolari relative a ciascuna luce.

1.2.   Visibilità delle luci

1.2.1.   Gli angoli di visibilità geometrica devono essere controllati in conformità al paragrafo 2.13 del presente regolamento.

I valori misurati per gli angoli devono soddisfare le prescrizioni particolari relative a ciascuna luce, eccezion fatta per i limiti degli angoli che possono avere una tolleranza corrispondente alla variazione di ± 3o ammessa al paragrafo 5.3 per l’installazione dei dispositivi di segnalazione luminosa.

1.2.2.   La visibilità di luce rossa verso l’avanti e di luce bianca all’indietro deve essere controllata in conformità al paragrafo 5.10 del presente regolamento.

1.3.   Orientamento dei proiettori anabbaglianti e dei proiettori fendinebbia anteriori della classe «F3» verso l’avanti

1.3.1.   Inclinazione iniziale verso il basso

L’inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante e dei proiettori fendinebbia anteriori della classe «F3» deve essere regolata al valore specificato nella targhetta prescritta e illustrata nell’allegato 7.

In alternativa, il fabbricante deve porre l’obiettivo iniziale a un valore diverso da quello specificato nella targhetta se si può dimostrare, con prove conformi a quelle di cui all’allegato 6, in particolare del paragrafo 4.1, che esso è rappresentativo del tipo omologato.

1.3.2.   Variazione dell’inclinazione in funzione del carico

La variazione dell’inclinazione verso il basso del fascio anabbagliante in funzione delle condizioni di carico specificate nel presente paragrafo deve restare compresa tra:

0,2 % e 2,8 %

se il proiettore è montato a un’altezza h < 0,8 m,

0,2 % e 2,8 %

se l’altezza alla quale è montato il proiettore è 0,8 m ≤ h ≤ 1 m, oppure

0,7 % e 3,3 %

(in base al campo di orientamento scelto dal fabbricante al momento dell’omologazione),

0,7 % e 3,3 %

se l’altezza alla quale è montato il proiettore è 1 m < h ≤ 1,2 m,

1,2 % e 3,8 %

se il proiettore è montato a un’altezza h > 1,2 m.

Nel caso di un proiettore fendinebbia anteriore di classe «F3» munito a) di sorgenti luminose aventi un flusso luminoso obiettivo totale superiore a 2 000 lumen, la variazione dell’inclinazione verso il basso, in funzione delle condizioni di carico specificate nella presente sezione, deve restare comprese tra:

0,7 % e 3,3 %

per proiettori fendinebbia anteriori montati a un’altezza h ≤ 0,8m,

1,2 % e 3,8 %

per proiettori fendinebbia anteriori montati a un’altezza h > 0,8m.

Gli stati di carico da utilizzare sono i seguenti, come indicato nell’allegato 5 del presente regolamento, con ciascun sistema regolato in conformità.

1.3.2.1.

Veicoli appartenenti alla categoria M1:

 

paragrafo 2.1.1.1,

 

paragrafo 2.1.1.6, tenendo conto del

 

paragrafo 2.1.2.

1.3.2.2.

Veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3:

 

paragrafo 2.2.1,

 

paragrafo 2.2.2.

1.3.2.3.

Veicoli appartenenti alla categoria N con superfici di carico:

 

paragrafo 2.3.1.1,

 

paragrafo 2.3.1.2.

1.3.2.4.

Veicoli appartenenti alla categoria N senza superficie di carico:

1.3.2.4.1.

Veicoli trainanti per semirimorchi:

 

paragrafo 2.4.1.1,

 

paragrafo 2.4.1.2.

1.3.2.4.2.

Veicoli trainanti per rimorchi:

 

paragrafo 2.4.2.1,

 

paragrafo 2.4.2.2.

1.4.   Collegamenti elettrici e spie

I collegamenti elettrici devono essere controllati accendendo ogni luce alimentata dal sistema elettrico del veicolo.

Il funzionamento delle luci e delle spie deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 5.11 a 5.14 del presente regolamento e alle prescrizioni particolari relative a ciascuna luce.

1.5.   Intensità luminose

1.5.1.   Proiettori abbaglianti

L’intensità massima dell’insieme dei proiettori abbaglianti deve essere controllata con il metodo descritto al paragrafo 6.1.9.2 del presente regolamento. Il valore ottenuto deve soddisfare la prescrizione di cui al paragrafo 6.1.9.1 del presente regolamento.

1.6.   La presenza, il numero, il colore, lo schema di montaggio e l’eventuale categoria delle luci devono essere verificati con il controllo visivo delle luci e delle rispettive marcature.

Queste caratteristiche devono soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi 5.15 e 5.16, nonché le prescrizioni particolari applicabili a ciascuna luce.


ALLEGATO 10

ESEMPI DI SORGENTI LUMINOSE

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ALLEGATO 11

VISIBILITÀ POSTERIORE ANTERIORE E LATERALE DEI MARCATORI DI SAGOMA DI UN VEICOLO

(Cfr. paragrafo 6.21.5 del presente regolamento)

Figura 1a

Visibilità posteriore

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Figura 1b

Visibilità anteriore (solo per rimorchi)

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Figura 2

Visibilità laterale

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ALLEGATO 12

Condizioni di accensione/spegnimento automatici dei proiettori anabbaglianti (1)

Luminosità dell’ambiente all’esterno del veicolo (2)

Proiettori anabbaglianti

Tempo di risposta

inferiore a 1 000 lux

accensione (ON)

non più di 2 secondi

Tra 1 000 e 7 000 lux

a discrezione del fabbricante

a discrezione del fabbricante

Oltre 7 000 lux

spegnimento (OFF)

più di 5 secondi ma meno di 300


(1)  La conformità a queste condizioni deve essere dimostrata dal richiedente con una simulazione o con altri mezzi di verifica accettati dall’autorità di omologazione.

(2)  L’illuminamento deve essere misurato su una superficie orizzontale munita di un sensore corretto a coseno alla stessa altezza della posizione di montaggio del sensore sul veicolo. Tale valore può essere dimostrato dal fabbricante con una documentazione adeguata o con altri mezzi accettati dall’autorità di omologazione.