ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2011.322.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
6.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1262/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2011
che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio (2) («l’accordo»). |
(2) |
L’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell’allegato II dell’accordo. |
(3) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo i trasferimenti tra gruppi di prodotti sono possibili fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti. |
(4) |
La Russia ha notificato all’Unione europea l’intenzione di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i termini stabiliti dall’accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2011. |
(5) |
L’articolo 10 dell’accordo dispone che a ogni rinnovo annuale i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti vengono aumentati del 2,5 %. |
(6) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.
ALLEGATO
«ALLEGATO V
LIMITI QUANTITATIVI
(tonnellate) |
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Prodotti |
Anno 2011 |
Anno 2012 |
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SA. Prodotti laminati piatti |
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SA1. Arrotolati |
1 230 897 |
1 142 446 |
|||
SA2. Lamiera pesante |
297 127 |
303 549 |
|||
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
676 140 |
656 769 |
|||
SA4. Prodotti legati |
113 444 |
115 900 |
|||
SA5. Lamiere quarto legate |
27 011 |
27 595 |
|||
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati |
121 096 |
121 419 |
|||
SB. Prodotti lunghi |
|||||
SB1. Barre |
63 570 |
60 710 |
|||
SB2. Vergella |
374 481 |
357 635 |
|||
SB3. Altri prodotti lunghi |
586 180 |
559 633 |
|||
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6.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1263/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2011
concernente l’autorizzazione di Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) e Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono state presentate le domande di autorizzazione per Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) e Pediococcus pentosaceus (DSM 12834). Dette domande erano corredate delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
Le domande riguardano l’autorizzazione di Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037) Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) e Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». |
(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 6 settembre 2011 su Lactobacillus buchneri (DSM 16774) (2), Lactobacillus buchneri (DSM 12856) (3) e Lactobacillus brevis (DSM 12835) (4), che tali microrganismi non hanno effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull’ambiente e che essi possono incrementare la produzione di insilati di tutti foraggi aumentando la produzione di acido acetico, il che comporta una più duratura stabilità aerobica degli insilati. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi degli additivi nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
L’Autorità ha concluso, nei suoi pareri del 6 settembre 2011 su Lactobacillus paracasei (DSM 16245) (5), Lactobacillus paracasei (DSM 16773) (6), Lactobacillus plantarum (DSM 12836) (7), Lactobacillus plantarum (DSM 12837) (8), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) (9), Lactococcus lactis (NCIMB 30160) (10) Pediococcus acidilactici (DSM 16243) (11) e Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) (12), e nel suo parere dell’8 settembre 2011 su Lactococcus lactis (DSM 11037) (13), che tali microrganismi non hanno effetti dannosi sulla salute animale o umana o sull’ambiente e che essi possono migliorare la produzione di insilati di tutti foraggi riducendo il pH e aumentando la conservazione della sostanza secca. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi degli additivi nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione di Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) e Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego dei microrganismi descritti nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I microrganismi di cui all’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per insilati», sono autorizzati come additivi destinati all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2011; 9(9):2359.
(3) EFSA Journal 2011; 9(9):2361.
(4) EFSA Journal 2011; 9(9):2368.
(5) EFSA Journal 2011; 9(9):2363.
(6) EFSA Journal 2011; 9(9):2370.
(7) EFSA Journal 2011; 9(9):2367.
(8) EFSA Journal 2011; 9(9):2362.
(9) EFSA Journal 2011; 9(9):2365.
(10) EFSA Journal 2011; 9(9):2366.
(11) EFSA Journal 2011; 9(9):2364.
(12) EFSA Journal 2011; 9(9):2369.
(13) EFSA Journal 2011; 9(9):2374.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||
CFU/kg di materiale fresco |
|||||||||||||||||||||||||
Categoria degli additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per insilati. |
|||||||||||||||||||||||||
1k2074 |
— |
Lactobacillus buchneri (DSM 16774) |
|
Tutte le specie animali |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2075 |
— |
Lactobacillus buchneri (DSM 12856) |
|
Tutte le specie animali |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2076 |
— |
Lactobacillus paracasei (DSM 16245) |
|
Tutte le specie animali |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2077 |
— |
Lactobacillus paracasei (DSM 16773) |
|
Tutte le specie animali |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2078 |
— |
Lactobacillus plantarum (DSM 12836) |
|
Tutte le specie animali |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2079 |
— |
Lactobacillus plantarum (DSM 12837) |
|
Tutte le specie animali |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k20710 |
— |
Lactobacillus brevis (DSM 12835) |
|
Tutte le specie animali |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k20711 |
— |
Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) |
|
Tutte le specie animali |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2081 |
— |
Lactococcus lactis (DSM 11037) |
|
Tutte le specie animali |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2082 |
— |
Lactococcus lactis (NCIMB 30160) |
|
Tutte le specie animali |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2102 |
— |
Pediococcus acidilactici (DSM 16243) |
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2103 |
— |
Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) |
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
26.12.2021 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
6.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1264/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
58,4 |
MA |
50,0 |
|
MK |
68,6 |
|
TR |
83,5 |
|
ZZ |
65,1 |
|
0707 00 05 |
EG |
193,3 |
TR |
89,9 |
|
ZZ |
141,6 |
|
0709 90 70 |
MA |
33,8 |
TR |
126,2 |
|
ZZ |
80,0 |
|
0805 10 20 |
AR |
40,6 |
BR |
41,5 |
|
MA |
56,6 |
|
TR |
45,6 |
|
UY |
42,5 |
|
ZA |
48,9 |
|
ZZ |
46,0 |
|
0805 20 10 |
MA |
71,8 |
ZZ |
71,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
32,0 |
IL |
76,9 |
|
JM |
129,1 |
|
TR |
74,8 |
|
UY |
71,0 |
|
ZZ |
76,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
62,3 |
ZZ |
62,3 |
|
0808 10 80 |
CA |
120,5 |
CL |
90,0 |
|
US |
118,6 |
|
ZA |
180,1 |
|
ZZ |
127,3 |
|
0808 20 50 |
CN |
82,4 |
TR |
133,1 |
|
ZZ |
107,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
6.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/11 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2011
recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi
[notificata con il numero C(2011) 8719]
(2011/807/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi. |
(2) |
Inoltre, l'articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE dispone l'introduzione di un'azione finanziaria dell'Unione al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato 1 di tale decisione. |
(3) |
La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (2) dispone che, per essere approvati a titolo dell'azione finanziaria dell'Unione, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare almeno i criteri fissati nell'allegato di tale decisione. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3), dispone l'esecuzione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. |
(5) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (4), prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l'altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre di conseguenza approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento. |
(6) |
Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione delle zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dell'Unione. |
(7) |
Per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 alcuni programmi pluriennali presentati dagli Stati membri per l'eradicazione, la lotta e la sorveglianza delle malattie animali sono stati approvati a titolo delle decisioni 2007/782/CE (5), 2008/897/CE (6), 2009/883/CE (7) e 2010/712/UE (8) della Commissione. |
(8) |
L'impegno di spesa per tali programmi pluriennali è stato adottato conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9). Il primo impegno di bilancio per tali programmi è stato adottato dopo la loro approvazione. Ciascun impegno annuale successivo va effettuato dalla Commissione a seguito dell'esecuzione del programma relativo all'anno precedente, in base alla decisione di concedere un contributo di cui all'articolo 27, paragrafo 5, della decisione 2009/470/CE. |
(9) |
Alcuni Stati membri che hanno attuato efficacemente programmi di eradicazione della rabbia cofinanziati per diversi anni confinano con paesi terzi in cui è presente tale malattia. Per un'eradicazione definitiva della rabbia occorre attuare programmi di vaccinazione nei territori di tali paesi terzi confinanti con l'Unione. |
(10) |
Al fine di sostenere l'attuazione delle attività di vaccinazione antirabbica nel territorio dei paesi terzi confinanti con l'Unione, dovrebbe essere reso possibile il pagamento di un anticipo pari al 60 % dell'importo massimo fissato per queste attività a titolo dei programmi degli Stati membri. |
(11) |
La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale presentato dagli Stati membri, nonché rispettivamente il quinto, il quarto, il terzo e il secondo anno dei programmi pluriennali approvati per il 2008, 2009, 2010 e 2011. I programmi sono conformi alla legislazione veterinaria dell'Unione applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. |
(12) |
Data l'importanza dei programmi annuali e pluriennali per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'Unione in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell'applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e sull'influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario dell'Unione per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati dovranno sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma. |
(13) |
A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate. |
(14) |
La verifica delle singole motivazioni delle spese ammissibili rappresenta un pesante onere amministrativo pur non migliorando in maniera significativa l'efficiente uso dei fondi dell'Unione o la trasparenza. È quindi più opportuno fissare il contributo finanziario dell'Unione per ciascun programma, se del caso, ad un livello tale da garantire che i costi derivanti dal tipo di misura, se attuata, siano adeguatamente coperti. Il contributo finanziario dell'Unione a sostegno in particolare di determinate attività, come il campionamento, l'effettuazione di test e la vaccinazione, va di conseguenza indicato come importo forfettario destinato a indennizzare tutte le spese normalmente sostenute per espletare l'attività o per produrre il relativo risultato del test. |
(15) |
A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 (10) del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento. |
(16) |
La concessione del contributo finanziario dell'Unione deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione. |
(17) |
Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell'Unione vanno espresse in euro. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005, per la conversione delle spese in valute diverse dall'euro va applicato l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato. |
(18) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
PROGRAMMI ANNUALI
Articolo 1
Brucellosi bovina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 375 EUR per animale macellato; |
c) |
e non supera i seguenti importi:
|
Articolo 2
Tubercolosi bovina
1. I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 375 EUR per animale macellato; |
c) |
e non supera i seguenti importi:
|
Article3
Brucellosi ovi-caprina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 50 EUR per animale macellato; |
c) |
e non supera i seguenti importi:
|
Articolo 4
Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
|
c) |
non supera i seguenti importi:
|
Articolo 5
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)
1. I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi di polli da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Polonia sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
3. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; |
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per:
|
c) |
non supera i seguenti importi:
|
4. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera in media gli importi sottoindicati:
a) |
esame batteriologico (coltura/isolamento): |
7 EUR per esame; |
|
b) |
acquisto di vaccini monovalenti: |
0,05 EUR per dose; |
|
c) |
sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp.: |
20 EUR per test; |
|
d) |
esame batteriologico mirante a verificare l'efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla Salmonella: |
5 EUR per esame; |
|
e) |
test per l'individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella: |
5 EUR per test; |
|
f) |
indennizzo versato ai proprietari per: |
|
|
|
i) |
esemplare da riproduzione di Gallus gallus abbattuto: |
4 EUR per animale, |
|
ii) |
esemplare ovaiolo commerciale di Gallus gallus abbattuto: |
2,20 EUR per animale, |
|
iii) |
esemplare da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo abbattuto: |
12 EUR per animale, |
|
iv) |
uova da cova di esemplari da riproduzione di Gallus gallus: |
0,20 EUR per uovo da cova distrutto, |
|
v) |
uova da tavola di Gallus gallus: |
0,04 EUR per uovo da tavola distrutto, |
|
vi) |
uova da cova di esemplari da riproduzione di Meleagris gallopavo: |
0,40 EUR per uovo da cova distrutto. |
Articolo 6
Peste suina classica e peste suina africana
1. I programmi di lotta e sorveglianza:
a) |
della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012; |
b) |
della peste suina africana presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. |
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
|
b) |
non supera i seguenti importi:
|
Articolo 7
Malattia vescicolare dei suini
1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
|
b) |
non supera 900 000 EUR. |
Articolo 8
Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
1. I programmi di indagine sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l'effettuazione di test di laboratorio diversi da quelli previsti al punto a); nonché |
c) |
non supera i seguenti importi:
|
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai test effettuati nel quadro dei programmi non supera in media gli importi seguenti:
a) |
test HI per H5/H7: |
12 EUR per test; |
b) |
test di isolamento dei virus: |
40 EUR per test; |
c) |
test PCR: |
EUR 20 per test. |
Articolo 9
Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie
1. I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
consiste in un importo forfettario:
|
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti conformemente ai loro programmi di eradicazione della BSE e della malattia della scrapie; |
c) |
non supera i seguenti importi:
|
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a) |
per animali di specie bovina abbattuti e distrutti: |
500 EUR per animale; |
b) |
per animali di specie ovina o caprina abbattuti e distrutti: |
70 EUR per animale. |
Articolo 10
Rabbia
1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Estonia, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento; |
b) |
è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
|
c) |
non supera i seguenti importi:
|
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a) |
test sierologico: |
12 EUR per test; |
b) |
test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa: |
12 EUR per test; |
c) |
test di immunofluorescenza (FAT): |
18 EUR per test; |
d) |
acquisto di vaccini orali ed esche: |
0,60 EUR per dose; |
e) |
distribuzione di vaccini orali ed esche: |
0,35 EUR per dose, |
f) |
acquisto di vaccini parenterali: |
1 EUR per dose; |
g) |
vaccinazione contro la rabbia degli animali da pascolo: |
1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero di dosi usate. |
4. Fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b) e il paragrafo 3, per la parte del programma polacco che sarà attuato al di fuori del suo territorio, il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
è concesso esclusivamente per l'acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche; |
b) |
è fissato al 100 %; nonché |
c) |
non supera 1 260 000 EUR. |
5. Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 4 non supera in media, per l'acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.
CAPO II
PROGRAMMI PLURIENNALI
Articolo 11
Rabbia
1. Il programma pluriennale per la rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.
2. Il secondo anno relativo ai programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Italia e Lettonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
3. Il terzo anno relativo ai programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lituania e Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
4. Il quinto anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
5. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento; |
b) |
è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 4 per:
|
c) |
per il 2012 non supera i seguenti importi:
|
6. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a) |
test sierologico: |
12 EUR per test; |
b) |
test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa: |
12 EUR per test; |
c) |
test di immunofluorescenza (FAT): |
18 EUR per test; |
d) |
acquisto di vaccini orali ed esche: |
0,60 EUR per dose; |
e) |
distribuzione di vaccini orali ed esche: |
0,35 EUR per dose; |
f) |
acquisto di vaccini parenterali: |
1 EUR per dose; |
g) |
vaccinazione contro la rabbia del bestiame da pascolo: |
1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero di dosi usate. |
7. Fatto salvo il paragrafo 5, lettere a) e b), e il paragrafo 6, per le parti dei programmi pluriennali lettoni, lituani e finlandesi che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario dell'Unione:
a) |
è concesso esclusivamente per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini orali e delle esche; |
b) |
è fissato al 100 %; nonché |
c) |
non supera, per l'anno 2012:
|
8. Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 7 non supera in media, per l' acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.
Articolo 12
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus
1. I programmi pluriennali di salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus presentati dalla Polonia sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario dell'Unione
a) |
comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; |
b) |
è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia di cui al paragrafo 1 per le spese relative alle stesse misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3. |
L'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui all'articolo 5 non supera 2 500 000 EUR per il 2012.
3. Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 1 non supera quello stabilito all'articolo 5, paragrafo 4.
CAPO III
Articolo 13
Spese ammissibili
1. Fatti salvi i limiti massimi fissati per il contributo finanziario dell'Unione dagli articoli da 1 a 12, le spese ammissibili relative alle misure di cui ai medesimi articoli si limitano alle spese contenute nell'allegato.
2. Sono ammissibili al cofinanziamento tramite un contributo finanziario dell'Unione esclusivamente le spese sostenute per l'esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12 versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri.
3. Per ricevere l'importo forfettario complessivo stabilito agli articoli da 1 a 12, gli Stati membri devono confermare di aver versato tutte le spese relative all'espletamento dell'attività o del test e che nessuna delle spese è stata sostenuta da terzi, diversa da un'autorità competente. Se una parte delle spese è stata sostenuta da terzi, gli Stati membri devono indicare la percentuale o proporzione di tali spese. L'importo forfettario rimborsato è ridotto di conseguenza.
4. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, per le spese di cui all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 11, paragrafo 7, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, versa un anticipo pari a fino il 60 % dell'importo massimo stabilito entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 14
1. Gli indennizzi da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti sono versati entro 90 giorni dalla data:
a) |
della macellazione o dell'abbattimento dell'animale; |
b) |
della distruzione dei prodotti; oppure |
c) |
della presentazione della domanda compilata da parte del proprietario. |
2. Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (11).
Articolo 15
1. Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell'Unione sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.
2. Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall'euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la richiesta è presentata dallo Stato membro interessato.
Articolo 16
1. Il contributo finanziario dell'Unione per i programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12 («i programmi») è concesso a condizione che gli Stati membri:
a) |
attuino i programmi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici; |
b) |
mettano in vigore entro il 1o gennaio 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esecuzione dei programmi; |
c) |
trasmettano alla Commissione entro il 31 luglio 2012 le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE; |
d) |
presentino alla Commissione, limitatamente ai programmi di cui all'articolo 8, mediante l'apposito sistema on line, una relazione semestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti nel quadro della sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici, a norma dell'articolo 4 della decisione 2010/367/UE della Commissione (12); |
e) |
presentino alla Commissione entro il 30 aprile 2013, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione annuale dettagliata sull'esecuzione tecnica del programma, corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012; |
f) |
attuino i programmi efficacemente; |
g) |
non presentino altre richieste di contributo all'Unione per le misure in questione, né lo abbiano fatto in precedenza. |
2. Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario dell'Unione tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall'Unione.
Articolo 17
La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.
Articolo 18
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.
(3) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(4) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(5) GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 29.
(6) GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.
(7) GU L 317 del 3.12.2009, pag. 36.
(8) GU L 309 del 25.11.2010, pag. 18.
(9) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(10) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
(11) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.
(12) GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 22.
ALLEGATO
SPESE AMMISSIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1
Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui agli articoli da 1 a 12 e non coperte da un importo forfettario si limitano alle spese sostenute dagli Stati membri per le misure di cui ai punti da 1 a 8.
1. |
Effettuazione dei test di laboratorio:
|
2. |
Indennizzi ai proprietari per gli animali macellati o abbattuti:
|
3. |
Indennizzi ai proprietari per i volatili abbattuti e per le uova distrutte:
|
4. |
Acquisto e magazzinaggio delle dosi di vaccino e/o dei vaccini e delle esche per animali domestici e selvatici. |
5. |
Somministrazione delle dosi di vaccino ad animali domestici:
|
6. |
Distribuzione dei vaccini e delle esche per animali selvatici:
|
Rettifiche
6.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/23 |
Rettifica della decisione del Comitato politico e di sicurezza EULEX KOSOVO/1/2011, del 14 ottobre 2011, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO
(2011/688/PESC)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270 del 15 ottobre 2011 )
A pagina 32, articolo 1:
anziché:
«Articolo 1
Il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione EULEX KOSOVO è prorogato fino al 14 giugno 2012.»,
leggi:
«Articolo 1
Il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione EULEX KOSOVO è prorogato fino al 14 dicembre 2011.»
(1) Conformemente alla risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
6.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/23 |
Rettifica della direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguardale disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 246 del 23 settembre 2011 )
A pagina 1, nel titolo e nel sommario:
anziché:
leggi:
A pagina 3, allegato, punto 1.1.2., titoli della tabella:
anziché:
«Gamma di potenza del motore Numero di trattori |
P (kW)» |
leggi:
«Gamma di potenza del motore P (kW) |
Numero di trattori» |
A pagina 3, allegato, punto 1.2.2., titoli della tabella:
anziché:
«Gamma di potenza del motore Numero di trattori |
P (kW)» |
leggi:
«Gamma di potenza del motore P (kW) |
Numero di trattori» |