ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.320.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 320

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
3 dicembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea

1

 

 

2011/790/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 novembre 2011, relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1257/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

12

 

*

Regolamento (UE) n. 1258/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di nitrati nei prodotti alimentari ( 1 )

15

 

*

Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1260/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 945/2010 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2011 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’UE e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1261/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

26

 

 

DECISIONI

 

 

2011/791/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

28

 

 

2011/792/PESC

 

*

Decisione Atalanta/4/2011 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 dicembre 2011, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

32

 

 

2011/793/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 ottobre 2011, sulla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in merito alla modifica dell’allegato 9 dell’accordo

33

 

 

2011/794/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2010 [notificata con il numero C(2011) 8714]

37

 

 

2011/795/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere la malattia vescicolare nei suini in Italia nel 2009 [notificata con il numero C(2011) 8715]

39

 

 

2011/796/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione agli interventi urgenti di lotta contro l'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 [notificata con il numero C(2011) 8716]

41

 

 

2011/797/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere la malattia di Newcastle in Spagna nel 2009 [notificata con il numero C(2011) 8717]

43

 

 

2011/798/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, relativa a un contributo finanziario dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Spagna nel 2009 [notificata con il numero C(2011) 8721]

45

 

 

2011/799/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, relativa a un contributo finanziario dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Polonia nel 2007 [notificata con il numero C(2011) 8722]

47

 

 

2011/800/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, relativa ad una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 [notificata con il numero C(2011) 8723]

49

 

 

2011/801/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2007 e 2008 [notificata con il numero C(2011) 8727]

50

 

 

2011/802/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione di urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2007 e nel 2008 [notificata con il numero C(2011) 8728]

52

 

 

2011/803/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione di urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Austria nel 2007 e nel 2008 [notificata con il numero C(2011) 8729]

54

 

 

2011/804/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione di urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2007 E nel 2008 [notificata con il numero C(2011) 8732]

56

 

 

2011/805/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione di urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Svezia nel 2007 e nel 2008 [notificata con il numero C(2011) 8737]

58

 

 

2011/806/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011, che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione di urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Lussemburgo nel 2007 e nel 2008 [notificata con il numero C(2011) 8742]

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/1


Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea (1) entrerà in vigore il 6 dicembre 2011.


(1)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 11.


3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2011

relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)

(2011/790/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A maggio 2003 la Commissione europea ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — proposta di un piano d’azione dell’Unione europea» che promuoveva l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio relative al presente piano d’azione sono state adottate a ottobre 2003 (1) e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l’11 luglio 2005 (2).

(2)

Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati su accordi di partenariato finalizzati alla realizzazione del piano d’azione dell’Unione relativo alla FLEGT.

(3)

Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 (3), relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea proveniente dai paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi volontari di partenariato.

(4)

I negoziati con la Repubblica centrafricana si sono conclusi e l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) («l’accordo») è stato siglato il 21 dicembre 2010.

(5)

È opportuno che l’accordo sia firmato con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) («accordo»), fatta salva la conclusione dell’accordo medesimo (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

(2)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.

(3)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

(4)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1256/2011 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2011

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 43, paragrafo 3, del trattato dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), prevede che le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca siano decise tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), e alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4)

I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.

(5)

Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate in conformità delle norme stabilite in detti piani. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (2) («piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico»).

(6)

Alla luce dei più recenti pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza determinare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità permetterebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe, pertanto, avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la bandiera di detto Stato membro.

(7)

Alla luce dei più recenti pareri scientifici, è opportuno introdurre tale flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico già nel 2011. Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (3).

(8)

L’uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (4), e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti, rispettivamente, la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e le informazioni riguardanti i dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione tali dati.

(9)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (5), è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(10)

Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca e per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che tali attività di pesca siano aperte il 1o gennaio 2012. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) n. 1124/2010 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, le disposizione del presente regolamento che consentono la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2011. Per ragioni di urgenza il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente a seguito della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2012 e modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 per quanto riguarda la gestione dello sforzo di pesca relativamente agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’UE operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (6);

b)

«Mar Baltico», le sottodivisioni CIEM da 22 a 32;

c)

«peschereccio dell’UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

d)

«totale ammissibile di catture (TAC)», il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

e)

«contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)

«giorno di assenza dal porto», qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e assegnazioni

I TAC, la ripartizione di tali TAC tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato I.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le attribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

a)

se le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

b)

se le catture rientrano in una quota dell’Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell’Unione non è ancora esaurita.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

1.   Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.

2.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13 di detto regolamento.

3.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 si applicano a tale sottodivisione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Modifica del regolamento (UE) n. 1124/2010

L’allegato II del regolamento (UE) n. 1124/2010 è sostituito dal testo figurante nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Tuttavia, l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(3)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

(4)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(6)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è riportatala seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

86 905

TAC analitico

Svezia

19 095

Unione

106 000

TAC

106 000


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

2 930

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

11 532

Finlandia

1

Polonia

2 719

Svezia

3 718

Unione

20 900

TAC

20 900


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell’UE)

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

1 725

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

457

Estonia

8 810

Finlandia

17 197

Lettonia

2 174

Lituania

2 289

Polonia

19 537

Svezia

26 228

Unione

78 417

TAC

Non pertinente


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisione 28.1

HER/03D.RG

Estonia

14 120

TAC analitico

Lettonia

16 456

Unione

30 576

TAC

30 576


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 25-32 (acque dell’UE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

15 587

TAC analitico

Germania

6 200

Estonia

1 519

Finlandia

1 193

Lettonia

5 795

Lituania

3 818

Polonia

17 947

Svezia

15 791

Unione

67 850

TAC

Non pertinente


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

9 298

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

4 546

Estonia

206

Finlandia

183

Lettonia

769

Lituania

499

Polonia

2 487

Svezia

3 312

Unione

21 300

TAC

21 300


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

Sottodivisioni 22-32 (acque dell’UE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 070

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

230

Polonia

433

Svezia

156

Unione

2 889

TAC

2 889


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

Sottodivisioni 22-31 (acque dell’UE)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

25 396 (1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

2 826 (1)

Estonia

2 581 (1)

Finlandia

31 667 (1)

Lettonia

16 153 (1)

Lituania

1 899 (1)

Polonia

7 704 (1)

Svezia

34 327 (1)

Unione

122 553 (1)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

Sottodivisione 32 (acque dell’UE)

SAL/3D32.

Estonia

1 581 (2)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Finlandia

13 838 (2)

Unione

15 419 (2)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Spratto e catture connesse

Sprattus sprattus

Zona

:

Sottodivisioni 22-32 (acque dell’UE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

22 218

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

14 076

Estonia

25 800

Finlandia

11 631

Lettonia

31 160

Lituania

11 272

Polonia

66 128

Svezia

42 952

Unione

225 237 (3)

TAC

Non pertinente


(1)  Numero di individui.

(2)  Numero di individui.

(3)  Almeno il 92 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8 % del TAC.


ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1.

Gli Stati membri assegnano il diritto ai pescherecci battenti le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi, palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e degli attrezzi «jigging» fino a:

a)

163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22-24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, durante il quale si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e

b)

160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25-28, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2.

Il numero annuo massimo di giorni di assenza dal porto durante i quali un peschereccio può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

3.

In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 10 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.


ALLEGATO III

«ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1.

Gli Stati membri assegnano il diritto ai pescherecci battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi, palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e degli attrezzi “jigging” fino a:

a)

163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22-24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, durante il quale si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e

b)

160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25-28, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2.

Il numero annuo massimo di giorni di assenza dal porto durante i quali un peschereccio può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

3.

In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 10 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.»


3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1257/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annuali di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 e di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90.

(2)

L’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2008 assegna 28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95 a titolo di tagli selezionati di carne bovina conformi a una precisa definizione.

(3)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all’Unione europea (3), approvato con decisione 2011/769/UE del Consiglio (4), ha aggiunto un quantitativo supplementare di 1 500 tonnellate al contingente tariffario dell’Unione europea di carni bovine disossate, fresche o refrigerate, assegnato all’Argentina. Per i primi quattro anni di applicazione l’aumento sarà di 2 000 tonnellate annue. L’accordo prevede inoltre un’assegnazione nazionale per l’Argentina di 200 tonnellate nell’ambito del contingente tariffario dell’Unione europea di carne di bufalo disossata congelata, mentre l’assegnazione dell’Argentina comprende anche carne fresca e refrigerata.

(4)

Per motivi di chiarezza è opportuno specificare il paese di origine della carne di bufalo.

(5)

L’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 810/2008 assegna 1 300 tonnellate di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91 a titolo di tagli di carne bovina di alta qualità conformi a una precisa definizione.

(6)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all’Unione europea (5), approvato con decisione 2011/767/UE del Consiglio (6), prevede una modifica della definizione del contingente tariffario dell’Unione europea di 1 300 tonnellate di carne bovina di alta qualità.

(7)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

66 750 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Il quantitativo totale è pari a 66 625 t per il periodo contingentale 2011/2012 e a 67 250 t per i periodi contingentali 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;»

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, originaria dell’Australia, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001;»

c)

è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

200 t di carne di bufalo disossata fresca, refrigerata o congelata di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90, originaria dell’Argentina, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4004.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

29 500 t di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

“Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ o ‘U2’ e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie ‘AA’, ‘A’, o ‘B’, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)».

Tuttavia, il quantitativo totale è pari a 29 375 t per il periodo contingentale 2011/2012 e a 30 000 t per i periodi contingentali 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

I tagli devono essere etichettati in conformità dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione “Carni bovine di alta qualità”.

Il contingente reca il numero d’ordine 09.4450.

b)

alla lettera e), la definizione è sostituita dalla seguente:

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie A, L, P, T o F, rifilate fino a uno spessore del grasso P o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board»;

3)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) a e) e g), è subordinata, all’atto dell’immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato a norma dell’articolo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 2 del presente articolo.»;

4)

all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per i quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.»;

5)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, per i contingenti tariffari di importazione recanti i numeri d’ordine 09.4001 e 09.4004, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale precedente;»

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni relative ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati IV, V e VI del presente regolamento.»;

6)

nell’allegato I, la definizione è sostituita dalla seguente:

«Carni bovine di alta qualità originarie di …

(definizione appropriata)

o carne di bufalo originaria dell’Australia

o carne di bufalo originaria dell’Argentina»;

7)

nell’allegato II, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

per le carni originarie dell’Argentina:

a)

conformi alla definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

b)

conformi alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a).»;

8)

negli allegati IV, V e VI sono aggiunti il seguente numero d’ordine e il seguente paese di origine:

«09.4004»

«Argentina».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.

(3)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 11.

(4)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 10.

(5)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 3.

(6)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 2.

(7)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»;


3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/15


REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di nitrati nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2), stabilisce i livelli massimi dei nitrati presenti in alcuni ortaggi a foglia.

(2)

In alcuni casi, i livelli massimi vengono superati nonostante recenti risultati di pratiche esemplari in campo agricolo; per immettere sul mercato taluni ortaggi a foglia, coltivati e destinati al consumo nei rispettivi territori, ad alcuni Stati membri è stata perciò concessa una deroga temporanea quando il tenore dei nitrati risulti superiore a quello massimo fissato.

(3)

In seguito all’applicazione dei livelli massimi dei nitrati nella lattuga e negli spinaci, sono state effettuate numerose indagini sui fattori che determinano la presenza di nitrati nella lattuga e negli spinaci e sulle misure da adottare per ridurre quanto più possibile la presenza di nitrati in questi ortaggi. Nonostante i progressi realizzati dalle pratiche esemplari agricole per ridurre la presenza di nitrati nella lattuga e negli spinaci freschi e nonostante l’applicazione rigorosa di tali pratiche, in alcune regioni dell’Unione non è possibile ottenere in questi ortaggi tenori di nitrati costantemente inferiori a quelli massimi attualmente ammissibili. Il motivo risiede nel fatto che il clima, e soprattutto la luce, costituiscono il principale fattore che determina la presenza di nitrati nella lattuga e negli spinaci. Le condizioni climatiche non possono essere gestite o modificate dal produttore.

(4)

Per conferire una base scientifica aggiornata a una strategia di ampio respiro in grado di gestire i rischi derivanti dai nitrati negli ortaggi, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha effettuato una valutazione scientifica dei rischi che ha considerato le informazioni più recenti. Tale valutazione ha dovuto tener conto di ogni considerazione pertinente ai rischi e ai benefici, ad esempio controbilanciando il possibile impatto negativo dei nitrati con l’effetto positivo del consumo di ortaggi che, grazie alle proprietà antiossidanti o d’altro tipo di quest’ultimi, può annullare o riequilibrare i rischi dovuti ai nitrati e ai composti azotati.

(5)

In data 10 aprile 2008, su richiesta della Commissione, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (in prosieguo «il Panel») ha adottato un parere scientifico sui nitrati negli ortaggi (3). Il gruppo ha effettuato un’analisi comparata di rischi e vantaggi dell’esposizione al nitrato contenuto negli ortaggi. Essendo in generale improbabile che l’esposizione stimata al nitrato contenuto negli ortaggi porti a rischi significativi per la salute prevalgono i noti effetti benefici del consumo di ortaggi. Il Panel ha riconosciuto l’esistenza di circostanze occasionali che devono essere valutate caso per caso (condizioni sfavorevoli di produzione locale/casalinga quando gli ortaggi costituiscono una parte preponderante dell’alimentazione o nel caso di diete personalizzate ricche di ortaggi a foglia, come la rucola).

(6)

In seguito alla discussione sui provvedimenti da adottare per dissipare le preoccupazioni su eventuali rischi per lattanti e bambini piccoli dovuti a un’alimentazione esposta a elevate quantità di nitrati, la Commissione ha chiesto all’AESA un nuovo parere scientifico sui nitrati negli ortaggi. Esso doveva valutare in modo più dettagliato i possibili rischi legati alla presenza di nitrati negli ortaggi freschi consumati da lattanti e bambini piccoli, anche per l’elevata assunzione di tali sostanze attraverso l’alimentazione, e considerare dati recenti relativi alla presenza di nitrati negli ortaggi, dati più dettagliati relativi al consumo di ortaggi da parte dei lattanti e dei bambini piccoli e la possibilità di stabilire tenori di nitrati leggermente più elevati rispetto a quelli massimi attualmente in vigore negli ortaggi a foglia. In data 1 dicembre 2010, il Panel ha rilasciato una dichiarazione su eventuali rischi sanitari per lattanti e bambini piccoli, dovuti alla presenza di nitrati negli ortaggi a foglia (4).

(7)

In tale dichiarazione il Panel conclude che l’esposizione ai tenori massimi, attuali o previsti, di nitrati negli spinaci cotti a partire da spinaci freschi non costituisce probabilmente un problema sanitario, anche se non si può escludere un rischio per alcuni lattanti la cui alimentazione preveda più di un pasto giornaliero a base di spinaci. L’AESA sostiene che non si è tenuto conto di possibili cambiamenti del contenuto di nitrato dovuti alla trasformazione dei prodotti alimentari, come lavaggio, sbucciatura e/o cottura, in quanto impossibili da considerare per mancanza di dati significativi al riguardo. Il fatto di non considerare l’impatto della trasformazione dei prodotti alimentari sui livelli dei nitrati può portare a sovrastimare l’esposizione. Il Panel conclude infine che i tenori di nitrati nella lattuga non costituiscono un rischio per la salute dei bambini. Applicare gli attuali tenori massimi di nitrati nella lattuga e negli spinaci o innalzare i livelli massimi previsti di 500 mg/kg rispetto ai tenori massimi attuali avrebbe conseguenze trascurabili.

(8)

Per garantire nell’intera UE certezza giuridica ai produttori che applichino rigorosamente le pratiche esemplari agricole per ridurre quanto più possibile la presenza di nitrati negli spinaci e nella lattuga, è opportuno innalzare leggermente il tenore massimo dei nitrati in lattuga e spinaci freschi senza mettere in pericolo la sanità pubblica.

(9)

Dati i livelli talvolta molto elevati di nitrati nella rucola, è opportuno per quest’ultima fissare un tenore massimo. Il tenore massimo nella rucola dovrà essere rivisto tra 2 anni, in modo da abbassarne il livello dopo aver identificato i fattori coinvolti nella presenza di nitrati nella rucola e dopo aver attuato pratiche esemplari agricole capaci di ridurne al minimo il contenuto.

(10)

Poiché l’AESA è stata incaricata dalla Commissione di raccogliere in un unico database tutti i dati sulla presenza dei contaminanti nei prodotti alimentari, nitrati inclusi, è opportuno comunicare i risultati direttamente all’AESA.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1)

all’articolo 7, i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi;

2)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri effettuano un monitoraggio dei livelli di nitrato negli ortaggi passibili di contenerne in misura rilevante, in particolare negli ortaggi a foglia verde, e ne comunicano i risultati all’AESA a scadenze regolari.»;

3)

nell’allegato, sezione 1: «nitrato» è sostituito dalla sezione di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, i tenori massimi nella rucola di cui al punto 1.5 dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables (Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta effettuata dalla Commissione europea di una valutazione scientifica dei rischi dei nitrati negli ortaggi), The EFSA Journal (2008) 689, pag. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf

(4)  Gruppo di esperti della AESA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on possible health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables (Parere scientifico sui possibili rischi sanitari per lattanti e bambini piccoli, dovuti alla presenza di nitrati negli ortaggi a foglia). EFSA Journal 2010;8(12):1935.doi:10.2903/j.efsa.2010.1935 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf


ALLEGATO

«Sezione 1:   Nitrato

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (mg NO3/kg)

1.1

Spinaci freschi (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

Spinaci in conserva, surgelati o congelati

 

2 000

1.3

Lattuga fresca (Lactuca sativa L.) (coltivata in ambiente protetto e in campo aperto), esclusa la lattuga di cui al punto 1.4

Raccolta fra il 1o ottobre e il 31 marzo:

 

lattuga in coltura protetta

5 000

lattuga coltivata in campo aperto

4 000

Raccolta fra il 1o aprile e il 30 settembre:

 

lattuga in coltura protetta

4 000

lattuga coltivata in campo aperto

3 000

1.4

Lattuga di tipo “Iceberg”

lattuga in coltura protetta

2 500

lattuga coltivata in campo aperto

2 000

1.5

Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Raccolta fra il 1o ottobre e il 31 marzo:

7 000

Raccolta fra il 1o aprile e il 30 settembre:

6 000

1.6

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3) (4)

 

200»


3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/18


REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2) fissa i tenori massimi applicabili alle diossine e ai PCB diossina-simili in una serie di prodotti alimentari.

(2)

Le diossine sono un insieme costituito da 75 congeneri di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazione sotto il profilo tossicologico. I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine e sono spesso denominati «PCB diossina-simili». Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine, avendo un altro profilo tossicologico, e sono denominati «PCB non diossina-simili».

(3)

Ciascun congenere delle diossine o dei PCB diossina-simili presenta un diverso livello di tossicità. Per poter sommare la tossicità di questi diversi congeneri è stato introdotto il concetto di fattori di tossicità equivalente (TEF) in modo da agevolare la valutazione del rischio e il controllo normativo. Ciò significa che i risultati analitici relativi a tutte le diossine e a tutti i PCB diossina-simili che suscitano preoccupazione sotto il profilo tossicologico vengono espressi mediante un’unità quantificabile, ovvero in tossicità equivalente di TCDD (TEQ).

(4)

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha tenuto un seminario di esperti dal 28 al 30 giugno 2005 dedicato a un riesame dei valori dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati dall’OMS nel 1998. Diversi valori,TEF sono stati modificati, in particolare per quanto concerne i PCB, i congeneri octaclorurati e i furani pentaclorurati. I dati sugli effetti dei nuovi valori TEF e sulla presenza di tali sostanze riscontrata di recente figurano nella relazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) «Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed» (3). È tuttavia opportuno rivedere i tenori massimi in PCB sulla base di questi nuovi dati.

(5)

Su richiesta della Commissione, il gruppo scientifico sui contaminanti della catena alimentare dell’EFSA ha adottato un parere sulla presenza di PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari e nei mangimi (4).

(6)

La somma dei sei PCB marcatori o indicatori (PCB 28, 52, 101, 138, 153 e 180) comprende circa la metà della quantità totale di PCB non diossina-simili presenti nei prodotti alimentari e nei mangimi. Questa somma è considerata come un marcatore adeguato per le presenze e l’esposizione delle persone ai PCB non diossina-simili e dovrebbe pertanto essere fissata in quanto tenore massimo.

(7)

I tenori massimi sono stati stabiliti sulla base di recenti dati di presenza riuniti nella relazione scientifica dell’EFSA intitolata «Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed» (5)«risultati della sorveglianza dei PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari e nei mangimi». Anche se è possibile ottenere limiti di quantificazione meno elevati, si può osservare che un numero considerevole di laboratori applicano un limite di quantificazione inferiore a 1 μg/kg di grassi o anche 2 μg/kg di grassi. In alcuni casi, il fatto di esprimere il risultato dell’analisi come livello superiore potrebbe portare in alcuni casi a un livello vicino al tenore massimo, se erano stabiliti tenori massimi molto severi, anche se non è stato quantificato nessun PCB. Si è riconosciuto che i dati non erano molto numerosi per alcune categorie di prodotti alimentari. Sarebbe pertanto opportuno riesaminare i tenori massimi entro tre anni, basandosi su una base di dati più ampia ottenuta mediante un metodo d’analisi dotato di una sensibilità sufficientemente elevata per quantificare i bassi tenori.

(8)

Sono state concesse deroghe alla Finlandia e alla Svezia per la commercializzazione di pesce originario del Baltico e destinato ad essere consumato sul loro territorio, il cui tenore di diossine è superiore ai tenori massimi fissati per le diossine e alla somma delle diossine e dei PCB diossina-simili nel pesce. Questi Stati membri hanno rispettato la condizione relativa all’informazione dei consumatori sulle raccomandazioni nutrizionali. Essi comunicano ogni anno alla Commissione i risultati della sorveglianza dei tenori di diossine nel pesce del Baltico e le misure adottate per ridurre l’esposizione delle persone alle diossine presenti nel pesce del Baltico.

(9)

Sulla base dei risultati della sorveglianza dei tenori di diossina e di PCB diossina-simili effettuata dalla Finlandia e dalla Svezia, la deroga concessa potrebbe limitarsi ad alcune specie di pesci. Tenuto conto della persistente presenza di diossine e di PCB nell’ambiente e pertanto nel pesce, è opportuno concedere tale deroga senza limiti di tempo.

(10)

La Lettonia ha chiesto per i salmoni selvaggi catturati una deroga simile a quella concessa alla Finlandia e alla Svezia. A tale scopo, la Lettonia ha dimostrato che l’esposizione delle persone alle diossine e ai PCB diossina-simili sul suo territorio non era superiore al livello medio più elevato in qualunque Stato membro e di essere dotata di un sistema che garantisce la piena e completa informazione dei consumatori sulle raccomandazioni nutrizionali relative alle restrizioni applicabili al consumo di tali specie di pesce del Baltico da parte di alcuni gruppi vulnerabili della popolazione, al fine di evitare rischi potenziali per la salute. Inoltre, la Lettonia dovrà garantire una sorveglianza dei tenori di diossine e di PCB diossina-simili nel pesce del Baltico; i risultati e le misure adottate per ridurre l’esposizione umana alle diossine e ai PCB diossina-simili nel pesce del Baltico devono essere comunicati alla Commissione. Ha inoltre adottato misure volte a ridurre l’esposizione delle persone alle diossine e ai PCB diossina-simili presenti nel pesce del Baltico. Le misure necessarie sono state adottate affinché i pesci e i prodotti trasformati della pesca non conformi ai tenori massimi dell’UE per i PCB non siano commercializzati in altri Stati membri.

(11)

Tenuto conto del fatto che il modo di contaminazione dei PCB non diossina-simili nel pesce del Baltico evidenzia analogie con la contaminazione delle diossine e dei PCB diossina-simili e tenuto conto inoltre del fatto che i PCB non diossina-simili sono molto persistenti nell’ambiente, è opportuno concedere una deroga concernente la presenza di PCB non diossina-simili analoga a quella relativa alle diossine e ai PCB diossina-simili nel pesce del Baltico.

(12)

È stato chiesto all’EFSA di esprimere un parere scientifico concernente la presenza di diossine e di PCB diossina-simili nel fegato di ovini e cervidi e concernente l’opportunità di fissare tenori massimi di diossine e di PCB nel fegato e nei prodotti da esso derivati in funzione del prodotto piuttosto che in rapporto alla materia grassa, come avviene attualmente. Di conseguenza, è opportuno riesaminare le disposizioni relative al fegato e ai prodotti da esso derivati, in particolare quelle riguardanti il fegato di ovini e di cervidi, quando sarà disponibile il parere dell’EFSA. Nell’attesa, è opportuno fissare il tenore massimo di diossine e di PCB in rapporto alla materia grassa.

(13)

Sino ad oggi, i prodotti alimentari contenenti meno dell’1 % di materie grasse erano esclusi dal tenore massimo di diossine e di PCB diossina-simili, tenuto conto del fatto che questi prodotti alimentari svolgono di solito un ruolo limitato nell’esposizione delle persone. Si è verificato tuttavia il caso che alcuni prodotti alimentari contengano meno dell’1 % di materie grasse ma tenori molto elevati di diossine e di PCB diossina-simili nel grasso. Di conseguenza, è opportuno applicare il tenore massimo a tali prodotti alimentari, ma in funzione del prodotto. Tenuto conto del fatto che un tenore massimo è fissato in funzione del prodotto per alcuni prodotti alimentari a basso contenuto di grassi, è opportuno applicare un tenore massimo in funzione del prodotto per i prodotti alimentari contenenti meno del 2 % di grassi.

(14)

Alla luce dei dati di controllo relativi alle diossine e ai PCB diossina-simili nei prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia, è opportuno fissare tenori massimi specifici meno elevati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia. L’Istituto federale di valutazione dei rischi della Germania ha rivolto all’EFSA una domanda specifica di valutazione dei rischi per i lattanti e la prima infanzia collegati alla presenza di diossine e di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia. È opportuno quindi riesaminare le disposizioni applicabili ai prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia non appena l’EFSA avrà espresso il suo parere.

(15)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, ed inoltre né il Parlamento europeo, né il Consiglio le ha contestate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il titolo «Deroghe temporanee» è sostituito da «Deroghe»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.   In deroga all’articolo 1, la Finlandia, la Svezia e la Lettonia possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di salmone selvaggio (Salmo salar) proveniente dalla regione baltica e dei prodotti da esso derivati destinati al consumo sul loro territorio, i cui tenori di diossina e/o quelli della somma di diossine e PCB diossina-simili e/o PCB non diossina-simili siano superiori a quelli stabiliti al punto 5.3 dell’allegato, a condizione che esista un sistema che assicuri la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di salmone selvaggio proveniente dalla regione baltica e dei prodotti da esso derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, così da evitare possibili rischi per la salute.

La Finlandia, la Svezia e la Lettonia continuano ad applicare le misure necessarie affinché il salmone selvaggio catturato e i prodotti da esso derivati non conformi ai requisiti stabiliti al punto 5.3 dell’allegato non siano commercializzati negli altri Stati membri.

La Finlandia, la Svezia e la Lettonia comunicano ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente alcuni gruppi vulnerabili della popolazione in merito alle raccomandazioni nutrizionali e per garantire che il salmone selvaggio catturato e i prodotti da esso derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati negli altri Stati membri. Forniscono inoltre prove dell’efficacia di tali misure.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   In deroga all’articolo 1, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare la commercializzazione di aringa selvatica di lunghezza superiore a 17 cm (Clupea harengus), salmerino selvatico (Salvelinus spp.), lampreda di fiume selvatica (Lampetra fluviatilis) e trota selvatica (Salmo trutta) e dei prodotti da essi derivati provenienti dalla regione baltica e destinati al consumo sul loro territorio i cui livelli di diossine e/o PCB diossina-simili e/o PCB non diossina-simili siano superiori a quelli stabiliti al punto 5.3 dell’allegato, a condizione che esista un sistema che assicuri la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di aringa selvatica di lunghezza superiore a 17 cm, di salmerino selvatico, di lampreda di fiume selvatica e di trota selvatica originari della regione baltica e di prodotti da essi derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, così da evitare possibili rischi per la salute.

La Finlandia e la Svezia continuano ad applicare le misure necessarie a garantire che l’aringa selvatica di lunghezza superiore a 17 cm, il salmerino selvatico, la lampreda di fiume selvatica e la trota selvatica e i prodotti da essi derivati non conformi stabiliti al punto 5.3 dell’allegato non siano commercializzati in altri Stati membri.

La Finlandia e la Svezia comunicano ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente alcuni gruppi vulnerabili della popolazione in merito alle raccomandazioni nutrizionali e per garantire che il pesce e i prodotti derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati in altri Stati membri. Forniscono inoltre prove dell’efficacia di tali misure.»;

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf

(4)  EFSA Journal (2005) 284, pag. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf

(5)  EFSA Journal 2010; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf


ALLEGATO

La sezione 5, «Diossine e PCB» dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificata come segue:

a)

la sezione 5: Diossine e PCB è sostituita dal testo seguente:

«Sezione 5:   Diossine e PCB (31)

Prodotti alimentari

Tenori massimi

Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ) (32)

Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

Somma di PCB 28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 e PCB180 (ICES – 6) (32)

5.1

Carne e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) dei seguenti animali (6):

 

 

 

bovini e ovini

2,5 pg/g di grasso (33)

4,0 pg/g di grasso (33)

40 ng/g di grasso (33)

pollame

1,75 pg/g di grasso (33)

3,0 pg/g di grasso (33)

40 ng/g di grasso (33)

suini

1,0 pg/g di grasso (33)

1,25 pg/g di grasso (33)

40 ng/g di grasso (33)

5.2

Fegato degli animali terrestri di cui al punto 5.1. (6) e relativi prodotti derivati

4,5 pg/g di grasso (33)

10,0 pg/g di grasso (33)

40 ng/g di grasso (33)

5.3

Muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati (25) (34), ad eccezione:

dell’anguilla selvatica

del pesce d’acqua dolce selvatico, ad eccezione delle specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce

del fegato di pesce e dei prodotti derivati dalla sua trasformazione

degli oli di organismi marini

Il tenore massimo per i crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell’addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura), si applica al muscolo delle appendici.

3,5 pg/g di peso umido

6,5 pg/g di peso umido

75 ng/g di peso umido

5.4

Muscolo di pesce d’acqua dolce selvatico, ad eccezione delle specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce,e prodotti derivati (25)

3,5 pg/g di peso umido

6,5 pg/g di peso umido

125 ng/g di peso umido

5.5

Muscolo di anguilla selvatica (Anguilla anguilla) e prodotti derivati

3,5 pg/g di peso umido

10,0 pg/g di peso umido

300 ng/g di peso umido

5.6

Fegato di pesce e prodotti derivati dalla sua trasformazione, esclusi gli oli di organismi marini di cui al punto 5.7

20,0 pg/g di peso umido (38)

200 ng/g di peso umido (38)

5.7

Oli di organismi marini (olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano)

1,75 pg/g di grasso

6,0 pg/g di grasso

200 ng/g di grasso

5.8

Latte crudo (6) e prodotti lattiero caseari (6), compreso il grasso del burro

2,5 pg/g di grasso (33)

5,5 pg/g di grasso (33)

40 ng/g di grasso (33)

5.9

Uova di galline e ovoprodotti (6)

2,5 pg/g di grasso (33)

5,0 pg/g di grasso (33)

40 ng/g di grasso (33)

5.10

Grasso dei seguenti animali:

 

 

 

bovini e ovini

2,5 pg/g di grasso

4,0 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

pollame

1,75 pg/g di grasso

3,0 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

suini

1,0 pg/g di grasso

1,25 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

5.11

Miscele di grassi animali

1,5 pg/g di grasso

2,50 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

5.12

Oli e grassi vegetali

0,75 pg/g di grasso

1,25 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

5.13

Prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia (4)

0,1 pg/g di peso umido

0,2 pg/g di peso umido

1,0 ng/g di peso umido»

b)

la nota 31 è sostituita dalla seguente:

«(31)

Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell’OMS (OMS-TEF)] e somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di PCDD, PCDF e policlorobifenili (PCB) espressi in equivalenti di tossicità dell’OMS, utilizzando gli OMS-TEF]. OMS-TEF per la valutazione di rischi per l’uomo in base alle conclusioni del seminario di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (IPCS) tenutosi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)]

Congenere

TEF

Dibenzo-p-diossine («PCDD»)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofurani («PCDF»)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

«PCB diossina-simili»: Non-orto PCB + Mono-orto PCB

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Abbreviazioni utilizzate: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzo-p-diossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobinefile.»;

c)

la nota 33 è sostituita dalla seguente:

«(33)

Il tenore massimo espresso in rapporto al grasso non si applica ai prodotti alimentari contenenti < 2 % di grassi. Per i prodotti alimentari che contengono meno del 2 % di grassi, il tenore massimo applicabile è il tenore in funzione del prodotto corrispondente al tenore in funzione del prodotto per un prodotto alimentare contenente 2 % di grassi, calcolato a partire dal tenore massimo fissato in rapporto al grasso, secondo la seguente formula:

Tenore massimo espresso in funzione del prodotto per i prodotti alimentari contenenti meno del 2 % di grassi = tenore massimo espresso in rapporto al grasso per questi prodotti alimentari × 0,02».


3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1260/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 945/2010 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2011 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’UE e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Tenendo conto del fatto che la disponibilità delle scorte d’intervento per le forniture del programma di distribuzione alimentare a favore degli indigenti nell’ambito del piano annuale 2012, adottato tramite il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 della Commissione (3), è sostanzialmente ridotta rispetto agli anni precedenti, è opportuno prorogare il periodo di esecuzione del piano annuale 2011 adottato tramite il regolamento (UE) n. 945/2010 della Commissione (4) per consentire agli Stati membri di integrare le derrate alimentare da distribuire ai beneficiari finali nell’ambito del piano annuale 2012 con le risorse che possono essere risparmiate nell’ambito del piano annuale 2011.

(2)

A seguito dei ricorsi avviati contro le gare d’appalto e dei ritardi nei procedimenti giudiziari ad essi relativi, la Grecia non è stata in grado di completare i pagamenti di alcuni acquisti di prodotti alimentari fatti sul mercato e di ritirare una parte dei quantitativi di burro ad essa assegnati dalle scorte d’intervento dell’Unione. Le autorità greche hanno presentato alla Commissione la richiesta di una proroga del termine fissato all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione (5), e del termine fissato all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 945/2010. Il Portogallo ha presentato analoga richiesta relativa al termine per le operazioni di pagamento fissato all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010. Tenuto conto della difficile situazione finanziaria di questi Stati membri, è opportuno permettere loro di completare le operazioni di pagamento dei prodotti mobilitati sul mercato e consentire il ritiro dei quantitativi rimanenti di scorte d’intervento; queste forniture restano quindi a disposizione e vanno ad aumentare i quantitativi di prodotti alimentari da distribuire agli indigenti. È quindi necessario concedere una proroga di questi due termini. Per garantire parità di trattamento fra gli Stati membri, le deroghe devono comprendere tutte le operazioni di pagamento per i prodotti mobilitati sul mercato e tutti i ritiri di prodotti lattiero-caseari dalle scorte d’intervento nell’ambito del piano annuale 2011. Poiché il termine per le operazioni di pagamento dei prodotti mobilitati sul mercato era fissato al 1o settembre e il termine per il ritiro dei prodotti lattiero-caseari dalle scorte d’intervento dell’Unione era fissato al 30 settembre, queste due deroghe devono applicarsi con effetto retroattivo.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 945/2010 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010, il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione 2011 termina il 29 febbraio 2012.»;

2)

all’articolo 4, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, primo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2011 il ritiro di burro e latte scremato in polvere dalle scorte d’intervento è effettuato dal 1o giugno al 31 dicembre 2011. Le spese sostenute per il mantenimento nelle scorte d’intervento dei quantitativi assegnati di burro e latte scremato in polvere dal 30 settembre fino alla data del ritiro effettivo dalle scorte d’intervento saranno a carico dello Stato membro al quale i prodotti sono stati assegnati nell’ambito del piano di distribuzione 2011.»;

3)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010, per quanto concerne il piano di distribuzione annuale 2011, per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 807/2010, le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall’operatore devono essere completate entro il 31 dicembre 2011.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 31 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(3)  GU L 152 dell’11.6.2011, pag. 24.

(4)  GU L 278 del 22.10.2010, pag. 1.

(5)  GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.


3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1261/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

58,8

IL

98,1

MA

39,1

MK

68,6

TN

143,0

TR

75,8

ZZ

80,6

0707 00 05

EG

193,3

TR

97,0

ZZ

145,2

0709 90 70

MA

31,4

TR

125,9

ZZ

78,7

0805 10 20

AR

36,9

BR

41,5

MA

56,6

UY

42,5

ZA

50,9

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

66,2

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

31,3

IL

78,6

JM

129,1

TR

88,8

UY

71,0

ZZ

79,8

0805 50 10

TR

56,9

ZZ

56,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

US

119,9

ZA

180,1

ZZ

117,1

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2011

che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

(2011/791/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 126, paragrafo 9, e l’articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 136, paragrafo 1, lettera a), TFUE prevede la possibilità di adottare misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio.

(2)

L’articolo 126 TFUE dispone che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e a tal fine stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro che sostiene le politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica.

(3)

Il 27 aprile 2009, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo.

(4)

Il 10 maggio 2010, a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, e dell’articolo 136, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/320/UE (1) indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il termine del 2014. Per la correzione del disavanzo il Consiglio ha stabilito il seguente percorso di aggiustamento: i disavanzi della pubblica amministrazione non devono superare 18 508 milioni di EUR nel 2010, 17 065 milioni di EUR nel 2011, 14 916 milioni di EUR nel 2012, 11 399 milioni di EUR nel 2013 e 6 385 milioni di EUR nel 2014.

(5)

La decisione 2010/320/UE ha subito diverse modifiche sostanziali (2). Vista la necessità di nuove modifiche, per ragioni di chiarezza il 12 luglio 2011 con la decisione 2011/734/UE del Consiglio (3), si è provveduto alla sua rifusione.

(6)

Nel settembre 2011 è apparso evidente che, considerata l’esecuzione del bilancio fino a detto settembre, a politiche invariate, l’obiettivo di disavanzo per il 2011 sarebbe stato nettamente mancato, compromettendo così l’intera credibilità del programma. Nell’ottobre 2011 il governo greco ha annunciato misure intese a ridurre al minimo lo scostamento del bilancio 2011 e ha presentato un progetto di bilancio per il 2012 al fine di rispettare il massimale per il 2012 stabilito nella decisione 2010/320/UE. Tali misure diventeranno legge prima della fine di ottobre 2011. Le autorità elleniche e la Commissione hanno discusso approfonditamente le misure in questione.

(7)

Alla luce delle considerazioni cheprecedono, appare opportuno modificare, sotto vari profili, la decisione 2011/734/UE, pur mantenendo invariato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione 2011/734/UEè così modificato:

1)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   La Grecia adotta e attua senza indugio le seguenti misure:

a)

la riduzione delle esenzioni fiscali, in particolare delle soglie d’esenzione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, al fine di aumentare il gettito di almeno 2 831 milioni di EUR nel 2012;

b)

un prelievo permanente sui beni immobili, raccolto grazie alle bollette dell’energia elettrica, al fine di ricavare almeno 1 667 milioni di EUR nel 2011 e 1 750 milioni di EUR all’anno dal 2012 in poi;

c)

l’attuazione immediata della griglia salariale riveduta per il settore pubblico, in tal modo contribuendo alla riduzione della spesa di almeno 101 milioni di EUR nel 2011 e con un riporto di almeno 552 milioni di EUR per il 2012, che si aggiungono ai risparmi previsti dalla strategia di bilancio a medio termine fino al 2015. Questa riforma concerne tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli a cui si applicano regimi salariali speciali. Tali risparmi netti tengono conto dell’impatto di questa misura sull’imposta sul reddito e sugli oneri sociali, nonché dei premi da pagare a specifiche categorie di lavoratori;

d)

un taglio ai regimi pensionistici principali e complementari nonché ai pagamenti forfettari al momento del pensionamento, con l’obiettivo di economizzare almeno 219 milioni di EUR nel 2011 con un riporto di 446 milioni di EUR nel 2012, che si aggiungono ai risparmi previsti dalla strategia di bilancio a medio termine;

e)

la spesa del «fondo verde» è limitata al 5 % dei suoi depositi, allo scopo di economizzare 360 milioni di EUR nel 2012;

f)

decisioni ministeriali o circolari in merito alle misure sulle accise su gas naturale e gasolio da riscaldamento e alle tasse di circolazione, previste nella strategia di bilancio a medio termine;

g)

decisioni ministeriali intese a disciplinare in modo uniforme le prestazioni sanitarie previste dai vari fondi di previdenza sociale;

h)

una legislazione per la raccolta della sovrattassa di solidarietà attraverso una ritenuta alla fonte;

i)

decisioni ministeriali per avviare la chiusura, la fusione o il sostanziale ridimensionamento di enti. Ciò interessa KED, ETA, ODDY, l’Istituto nazionale per la gioventù, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE ed ERT, e 35 altri enti minori;

j)

una decisione ministeriale che indichi i criteri di disabilità per l’ottenimento di pensioni di invalidità, in linea con il conseguimento degli obiettivi di risparmio della strategia di bilancio a medio termine;

k)

una legge per il congelamento dell’indicizzazione dei regimi pensionistici principali e supplementari fino al 2015;

l)

la stesura finale dell’elenco positivo dei medicinali che stabilisca i prezzi fatturati ai fondi di previdenza sociale;

m)

il trasferimento al fondo per la privatizzazione «Hellenic Republic Asset Development Fund» (HRADF), delle seguenti attività: Alpha Bank (0,619 % delle quote); banca nazionale della Grecia (1,234 % delle quote); banca del Pireo (1,308 % delle quote); autorità portuale del Pireo (23,1 %); autorità portuale di Salonicco (23,3 %); autorità portuali di Eleusi, Lavrio, Igoumenitsa, Alessandropoli, Volos, Kavala, Corfù, Patrasso, Rafina, Heraklion (Candia) (100 %); società di gestione delle acque e delle fognature di Atene (27,3 %); società di gestione delle acque e delle fognature di Salonicco (40 %); aeroporti di Stato a finalità regionale (trasferimento di diritti di concessione); impianto di stoccaggio di gas naturale off-shore «Kavala sud» (trasferimento dei diritti per concessioni attuali e future); autostrade elleniche (trasferimento di diritti economici per concessioni attuali e future); Egnatia Odos (100 %); poste elleniche (90 %); OPAP, SA (29 %); quattro edifici statali;

n)

nomina dei consulenti giuridici, tecnici e finanziari per almeno quattordici delle privatizzazioni che sono previste fino alla fine del 2012;

o)

adozione di ulteriori misure intese a consentire l’adeguamento dei salari alle condizioni economiche, sulla base di un dialogo con le parti sociali e tenendo conto dell’obiettivo di creare e mantenere posti di lavoro e di migliorare la competitività delle imprese. In particolare: l’estensione degli accordi collettivi di settore e per l’occupazione e il cosiddetto «principio delle norme più favorevoli» sono sospesi nel periodo di applicazione della strategia di bilancio a medio termine, facendo in modo che la contrattazione a livello aziendale prevalga su quella settoriale e occupazionale; i contratti collettivi a livello delle imprese possono essere firmati sia dai sindacati sia, in assenza di un sindacato di settore, da comitati aziendali o da altri organi di rappresentanza dei lavoratori, a prescindere dalle dimensioni delle imprese.»;

2)

il paragrafo 7 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

un bilancio per il 2012, in linea con gli obiettivi della strategia di bilancio a medio termine e con i massimali di disavanzo stabiliti nella presente decisione; l’aggiornamento e la pubblicazione delle informazioni sui vari provvedimenti previsti nella strategia di bilancio a medio termine; nonché gli atti legislativi riguardanti la fiscalità e la spesa necessari per l’esecuzione del bilancio e adottati contemporaneamente all’adozione del bilancio;»

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la valutazione dei risultati della prima fase del riesame funzionale indipendente dell’amministrazione centrale, che determinerà un piano d’azione per l’attuazione delle raccomandazioni in materia di misure operative. Taliraccomandazioni stabiliranno come ottenere un servizio pubblico razionalizzato e più efficace, come definire chiare responsabilità e strutture di comando per i dipartimenti ministeriali in modo da eliminare una sovrapposizione delle competenze, nonché come migliorare la mobilità interministeriale ed intraministeriale; il completamento del riesame funzionale in corso degli attuali programmi sociali;»

c)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«i)

la nomina di consulenti per le altre operazioni di privatizzazione programmate per il 2012 e non incluse nel paragrafo 6 bis, lettera n), del presente articolo; l’accelerazione del processo di registrazione della proprietà dei terreni demaniali e dell’introduzione di strumenti di diritto derivato sulle residenze turistiche e sull’uso dei terreni; la costituzione e la gestione di un nuovo segretariato generale del patrimonio pubblico, in collaborazione con l’ente nato dalla recente fusione KED/ETA (rispettivamente ente per la gestione degli immobili ed ente per la gestione degli immobili turistici), il cui compito è di preparare i beni immobili per la privatizzazione delle attività negoziabili e commerciali. L’obiettivo di migliorare la gestione delle attività immobiliari, liberandole da gravami e preparandole per la privatizzazione; la creazione di sei portafogli di beni immobiliari da parte della HRDAF; l’adozione dell’atto giuridico relativo al trasferimento allo Stato delle attività mobili e immobili degli enti che sono stati chiusi;

j)

la riforma del sistema fiscale, attraverso: l’attivazione di un’unità dedicata ai grandi contribuenti; l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono a un’efficace amministrazione fiscale, attraverso l’attuazione di riforme fondamentali grazie alla nuova legge tributaria, procedendo anche alla sostituzione degli amministratori che non raggiungono gli obiettivi di rendimento e a una nuova valutazione delle qualifiche dei revisori fiscali; l’entrata in funzione del nuovo organismo per la risoluzione celere delle controversie in modo da poter trattare rapidamente importanti contenziosi (cioè entro 90 giorni); la centralizzazione delle funzioni e la fusione di almeno 31 uffici dell’agenzia delle entrate;

k)

per rafforzare il controllo della spesa: la nomina di contabili finanziari permanenti, in tutti i ministeri;

l)

la pubblicazione di un piano a medio termine in materia di personale fino al 2015 che rispetti la regola di un’assunzione ogni cinque pensionamenti e che si applichi all’insieme delle amministrazioni pubbliche, senza eccezioni settoriali; il trasferimento di circa 15 000 dipendenti, attualmente impiegati dai vari organismi governativi, alla riserva di manodopera e il collocamento di circa 15 000 dipendenti in prepensionamento. Il personale nella riserva di manodopera e in prepensionamento è remunerato al 60 % della sua retribuzione di base (esclusi gli straordinari e altri pagamenti supplementari) per un massimo di 12 mesi. Il periodo di 12 mesi può essere esteso a 24 in caso di personale prossimo al pensionamento. I pagamenti al personale nella riserva di manodopera rientrano nell’indennità di licenziamento;

m)

la revisione dell’elenco dei lavori considerati usuranti e una sua riduzione a meno del 10 % degli impieghi. Una revisione approfondita del funzionamento dei regimi pensionistici pubblici supplementari/complementari, compresi i fondi sociali e i regimi forfettari, con l’obiettivo di stabilizzare la spesa pensionistica, garantendo la neutralità di bilancio dei suddetti regimi e assicurando la sostenibilità a medio e lungo termine del sistema. La revisione intende conseguire: un’ulteriore riduzione del numero dei fondi esistenti,; l’eliminazione degli squilibri dei fondi deficitari; la stabilizzazione della spesa corrente a un livello sostenibile tramite opportuni aggiustamenti da operare a decorrere dal 1o gennaio 2012; e la sostenibilità a lungo termine dei regimi secondari con l’istituzione di un saldo legame tra prestazioni e contributi.»;

3)

all’articolo 8 sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

l’avvio della seconda fase del riesame funzionale dei programmi sociali esistenti, che comprende un esame più dettagliato di programmi specifici, con l’intento di ridurre l’eccessiva frammentazione, creando risparmi e vantaggi in termini di efficienza;

d)

l’estensione delle prescrizioni elettroniche a tutti gli atti medici (medicinali, prescrizioni di visite specialistiche, diagnostica, interventi chirurgici), sia nel sistema sanitario nazionale che presso fornitori che hanno concluso contratti con l’organizzazione nazionale dei servizi sanitari (EOPYY) e i fondi di previdenza sociale; la stesura di relazioni di controllo dettagliate mensili da parte del servizio sanitario nazionale e dei fornitori; la fissazione di un tasso inferiore di partecipazione ai costi da parte del paziente per i farmaci generici che hanno un prezzo significativamente più basso del prezzo di riferimento (inferiore al 60 % del prezzo del farmaco di marca), sulla base delle esperienze di altri Stati membri; la pubblicazione da parte dei fondi di previdenza sociale di una relazione annuale sulla prescrizione di medicinali; l’adozione da parte di tutti gli ospedali di registri di impegno;

e)

la progressione verso nuove procedure d’appalto centralizzate per prodotti farmaceutici e articoli medicali per il servizio sanitario nazionale, attraverso il comitato di coordinamento delle forniture con il sostegno del comitato per il capitolato d’oneri, utilizzando il sistema di codifica uniforme per forniture mediche e prodotti farmaceutici;

f)

per rafforzare il controllo sulla spesa, l’adozione di una normativa che razionalizza la procedura di presentazione e approvazione dei bilanci suppletivi; la continuazione del processo istitutivo dei registri d’impegno, per tutta l’amministrazione pubblica.»;

4)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«9.   La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di giugno 2012:

a)

preparazione delle misure da adottare contemporaneamente al bilancio 2013 e contemporaneamente al bilancio 2014, avvio di un riesame dei programmi di spesa pubblica, allo scopo di individuare misure equivalenti al 3 % del PIL. Il riesame si avvale di assistenza tecnica esterna e si concentra sui sistemi pensionistici e sui trasferimenti sociali (facendo in modo di mantenere una tutela sociale di base); riduzione delle spese per la difesa, facendo salve le capacità di difesa del paese; ristrutturazione delle amministrazioni centrali e locali; adeguamento dei regimi salariali speciali; definizione di un’ulteriore razionalizzazione della spesa farmaceutica, della spesa operativa degli ospedali e delle prestazioni sociali in denaro.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 6.

(2)  Decisione 2010/486/UE (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 12); decisione 2011/57/UE (GU L 26 del 29.1.2011, pag. 15); 2011/257/UE (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 26).

(3)  GU L 296 del 15.11.2011, pag. 38.


3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/32


DECISIONE ATALANTA/4/2011 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 2 dicembre 2011

relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2011/792/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE.

(2)

Il 5 luglio 2011, il CPS ha adottato la decisione Atalanta/3/2011 (2) relativa alla nomina dell’ammiraglio di divisione Thomas JUGEL quale comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(3)

Il comandante dell’operazione dell’UE ha raccomandato di nominare il capitano Jorge MANSO quale nuovo comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(4)

Il comitato militare dell’UE appoggia tale raccomandazione.

(5)

A norma dell’articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’esecuzione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitano Jorge MANSO è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  GU L 177 del 6.7.2011, pag. 26.


3.12.2011   

IT

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L 320/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2011

sulla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in merito alla modifica dell’allegato 9 dell’accordo

(2011/793/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sesto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2) (di seguito denominato «l’Accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’articolo 6 dell’Accordo istituisce un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato «il Comitato») incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

(3)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 4 e 7, dell’Accordo il Comitato ha adottato il 21 ottobre 2003 il proprio regolamento interno (3) e ha costituito i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’Accordo (4).

(4)

Il gruppo di lavoro bilaterale «prodotti biologici» si è riunito per esaminare in particolare il campo di applicazione dell’allegato 9, le norme relative all’importazione applicate dalle parti e gli scambi di informazione effettuati tra di esse per formulare raccomandazioni in tal senso al Comitato in funzione di una modifica dell’allegato 9 dell’Accordo.

(5)

Conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, il Comitato può decidere di modificare gli allegati del medesimo.

(6)

Il capo della delegazione dell’Unione europea nel Comitato misto per l’agricoltura esprime l’accordo dell’Unione europea sulla versione finale del progetto di decisione del Comitato misto.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell’Unione europea in sede di Comitato misto per l’agricoltura, istituito a norma dell’articolo 6 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, si fonda sul progetto di decisione del Comitato misto per l’agricoltura, allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato misto per l’agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2011

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(3)  Posizione comune adottata dal Consiglio il 21 luglio 2003; decisione del Comitato misto n. 1/2003, del 21 ottobre 2003, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 303 del 21.11.2003, pag. 24).

(4)  Posizione comune adottata dal Consiglio il 21 luglio 2003; decisione n. 2/2003 del comitato misto, del 21 ottobre 2003, relativa alla costituzione dei gruppi di lavoro e all’adozione dei loro mandati (GU L 303 del 21.11.2003, pag. 27).

(5)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.


ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. 2/2011 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA

del 25 novembre 2011

concernente la modifica dell’allegato 9 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,

visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «l’Accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’allegato 9 dell’Accordo è inteso ad agevolare e promuovere i flussi commerciali bilaterali di prodotti biologici originari dell’Unione europea e della Svizzera.

(3)

A norma dell’allegato 9, articolo 8 dell’Accordo, il gruppo di lavoro per i «prodotti biologici» procede all’esame di ogni questione relativa all’allegato 9 e alla sua applicazione e formula raccomandazioni al Comitato. Il gruppo si è riunito per esaminare in particolare il campo di applicazione dell’Accordo, le norme di importazione applicate dalle due parti dell’Accordo e gli scambi di informazioni tra le parti. Il gruppo di lavoro ha concluso che il contenuto degli articoli dell’allegato 9 su tale materia doveva essere adattato all’evoluzione della produzione biologica e del mercato dei prodotti biologici,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato 9 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo uno, la parola «vegetali» è sostituita da «agricoli»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 6

Paesi terzi e organismi di controllo nei paesi terzi

1.   Le parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l’equivalenza dei regimi d’importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.

2.   Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi e degli organismi di controllo nei paesi terzi, le parti istituiscono un’idonea collaborazione per valorizzare le loro esperienze e si consultano prima di riconoscere un paese terzo o un organismo di controllo e di inserirlo nell’elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.»;

3)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 7

Scambio di informazioni

1.   In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le informazioni e documenti seguenti:

l’elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili,

l’elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l’importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un paese terzo,

le irregolarità o le infrazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1 che alterano il carattere biologico del prodotto. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata secondo l’appendice.

2.   Le parti garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino.»;

4)

l’appendice 1 e l’appendice 2 sono sostituite rispettivamente dall’appendice 1 e dall’appendice 2 riportate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2011

Per il Comitato misto per l’agricoltura

Capo della delegazione UE

Nicolas VERLET

Il presidente e capo della delegazione svizzera

Jacques CHAVAZ

Il segretario del Comitato

Michael WÜRZNER

ALLEGATO

«Appendice 1

Elenco degli atti di cui all’articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Disposizioni regolamentari applicabili nell’Unione europea:

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 (GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1),

regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011 (GU L 113 del 13.5.2011, pag. 1),

regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9).

Disposizioni applicabili nella Confederazione svizzera:

ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), modificata da ultimo il 27 ottobre 2010 (RU 2010 5859),

ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2369).

Esclusione dal regime di equivalenza:

prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all’agricoltura biologica,

prodotti ottenuti dall’allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall’articolo 39d dell’ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (1).

«Appendice 2

Modalità di applicazione

Le norme sull’etichettatura relative agli alimenti biologici per animali in vigore nella legislazione della parte contraente importatrice si applicano alle importazioni dell’altra parte.»


(1)  (RS 910.18)».


3.12.2011   

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L 320/37


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2010

[notificata con il numero C(2011) 8714]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2011/794/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi veterinari specifici, compresi quelli d'urgenza. Al fine di sostenere l'eradicazione dell'influenza aviaria nel più breve tempo possibile è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(4)

La decisione di esecuzione 2011/204/UE della Commissione, del 31 marzo 2011, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria in Danimarca e nei Paesi Bassi nel 2010 (3), ha concesso, tra l'altro, un contributo finanziario dell'Unione per le misure urgenti adottate per combattere l'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2010. Il 20 maggio 2011 i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(5)

Il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(6)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE i Paesi Bassi hanno immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. In osservanza dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la richiesta di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, i documenti giustificativi, una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e i risultati dei rispettivi controlli.

(7)

Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammesse a beneficiare di un aiuto e le conclusioni definitive sono stati comunicati ai Paesi Bassi l'8 agosto 2011. I Paesi Bassi hanno espresso il loro accordo per posta elettronica in data 16 agosto 2011.

(8)

È ora pertanto possibile fissare l'importo totale del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2010.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese connesse all'eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2010 è fissato a 54 203,48 EUR.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 86 dell'1.4.2011, pag. 73.


3.12.2011   

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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere la malattia vescicolare nei suini in Italia nel 2009

[notificata con il numero C(2011) 8715]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2011/795/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi veterinari specifici, compresi quelli di urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione della malattia vescicolare dei suini nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, primo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2), stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio L’articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2010/143/CE della Commissione, del 5 marzo 2010, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro la malattia vescicolare dei suini in Italia nel 2009 (3), ha concesso all’Italia un contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute per l’eradicazione della malattia vescicolare dei suini.

(5)

Il 3 e il 4 maggio 2010 l’Italia ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le conclusioni definitive della Commissione sono state comunicate all’Italia per posta elettronica il 14 giugno 2011. L’Italia ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 23 agosto 2011.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

Le autorità italiane hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Alla luce di tali considerazioni occorre ora fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dell’eradicazione della malattia vescicolare dei suini in Italia nel 2009.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della malattia vescicolare suina in Italia nel 2009 è fissato a 93 998,39 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento a termini dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 56 del 6.3.2010, pag. 12.


3.12.2011   

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L 320/41


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione agli interventi urgenti di lotta contro l'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009

[notificata con il numero C(2011) 8716]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2011/796/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza. Al fine di eradicare l'influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione specifica la percentuale del contributo finanziario che l'Unione può versare per compensare le spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(4)

La decisione 2009/581/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 (3), ha concesso un contributo finanziario dell'Unione per le misure urgenti adottate per combattere l'influenza aviaria in Germania nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009.

(5)

Il 3 settembre 2009 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

La decisione 2009/581/CE ha stabilito che fosse versata una prima quota di 2 000 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell'Unione.

(8)

Da un controllo effettuato dai servizi della Commissione, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005, sono emersi solo problemi finanziari di scarso rilievo.

(9)

La Germania ha quindi finora adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(10)

Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare una seconda quota del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione dell'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene versata alla Germania una seconda quota di 4 000 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell'Unione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 83.


3.12.2011   

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L 320/43


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere la malattia di Newcastle in Spagna nel 2009

[notificata con il numero C(2011) 8717]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2011/797/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi veterinari specifici, compresi quelli d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione della malattia di Newcastle nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, primo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione di esecuzione 2011/208/UE della Commissione, del 1o aprile 2011, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle in Spagna nel 2009 (3), ha concesso, tra l’altro, un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti adottate per combattere la malattia di Newcastle in Spagna nel 2009. Il 31 maggio 2011 la Spagna ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(5)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(6)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE la Spagna ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. In osservanza dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la richiesta di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, i documenti giustificativi, una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e i risultati dei rispettivi controlli.

(7)

Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammesse a beneficiare di un aiuto e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Spagna il 20 ottobre 2011. La Spagna ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 20 ottobre 2011.

(8)

È ora pertanto possibile fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della malattia di Newcastle in Spagna nel 2009.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della malattia di Newcastle in Spagna nel 2009 è fissato a 103 219,22 EUR.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento a termini dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 87 del 2.4.2011, pag. 29.


3.12.2011   

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L 320/45


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

relativa a un contributo finanziario dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Spagna nel 2009

[notificata con il numero C(2011) 8721]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2011/798/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di eradicare l’influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione specifica la percentuale del contributo finanziario che l’Unione può versare per compensare le spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2010/148/UE della Commissione, del 5 marzo 2010, relativa a un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nella Repubblica ceca, in Germania, in Spagna, in Francia e in Italia nel 2009 (3), ha concesso un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti adottate, tra l’altro, in Spagna nel 2009 per combattere l’influenza aviaria.

(5)

Il 3 maggio 2010 la Spagna ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

Da un controllo effettuato dai servizi della Commissione, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005, sono emersi solo problemi finanziari di scarso rilievo.

(8)

La Spagna ha quindi finora adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(9)

Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare una prima quota del contributo finanziario dell’Unione alla Spagna per le spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria nel 2009.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene corrisposta alla Spagna una prima quota di 500 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell’Unione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 60 del 10.3.2010, pag. 22.


3.12.2011   

IT

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L 320/47


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

relativa a un contributo finanziario dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Polonia nel 2007

[notificata con il numero C(2011) 8722]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(2011/799/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di eradicare l’influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione specifica la percentuale del contributo finanziario che l’Unione può versare per compensare le spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2008/557/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, relativa a un contributo finanziario della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Polonia nel 2007 (3), ha concesso un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti adottate per combattere l’influenza aviaria in Polonia nel 2007.

(5)

Il 13 marzo 2008 la Polonia ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

La decisione 2008/557/CE ha stabilito che fosse corrisposta una prima quota di 845 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell’Unione.

(8)

Da un controllo effettuato dai servizi della Commissione, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005, sono emersi solo problemi finanziari di scarso rilievo.

(9)

La Polonia ha quindi finora adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(10)

Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare una seconda quota del contributo finanziario dell’Unione alla Polonia per le spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria nel 2007.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene corrisposta alla Polonia una seconda quota di 750 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell’Unione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 180 del 9.7.2008, pag. 15.


3.12.2011   

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L 320/49


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

relativa ad una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007

[notificata con il numero C(2011) 8723]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2011/800/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 75 del regolamento finanziario e all’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che fissa gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Nell’intento di eradicare la febbre catarrale degli ovini quanto più rapidamente possibile è opportuno che l’Unione partecipi finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, primo trattino, di detta decisione stabilisce la percentuale dei contributi finanziari dell’Unione che possono essere erogati al fine di compensare le spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2008/444/CE della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 (3) ha stabilito una partecipazione finanziaria da parte dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007.

(5)

Il 6 giugno 2008 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, come disposto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

La decisione 2008/444/CE ha stabilito che una prima quota pari a 950 000 EUR venisse corrisposta come parte del contributo finanziario dell’Unione.

(8)

Un controllo effettuato in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005 da parte della Commissione ha rilevato solo questioni finanziarie di carattere secondario.

(9)

La Germania si è conformata integralmente a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(10)

Alla luce di tali considerazioni è opportuno determinare l’importo di una seconda quota del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene corrisposta alla Germania una seconda quota pari a 1 950 000 EUR come parte del contributo finanziario dell’Unione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 156 del 14.6.2008, pag. 18.


3.12.2011   

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L 320/50


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2007 e 2008

[notificata con il numero C(2011) 8727]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2011/801/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e paragrafo 6, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 75 del regolamento finanziario e all'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che fissa gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa ed è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza. Al fine di sostenere l'eradicazione della febbre catarrale degli ovini nel più breve tempo possibile è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L'articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2), stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L'articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(4)

La decisione 2008/655/CE della Commissione (3), quale modificata dalla decisione 2009/19/CE (4), ha concesso un contributo finanziario dell'Unione per le misure urgenti adottate per combattere la febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2007 e 2008.

(5)

Il 31 marzo 2009 la Francia ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, come disposto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Dal 24 al 28 novembre 2008 è stata condotta in Francia un'ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario che ha rilevato alcune lacune tecniche. Tali lacune non hanno tuttavia compromesso la realizzazione complessiva del programma né generato spese supplementari a carico del bilancio dell’Unione.

(7)

Dal 1o al 4 dicembre 2009 è stato condotto in Francia un controllo finanziario, il quale ha accertato l'ammissibilità delle spese presentate dalla Francia.

(8)

Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese rimborsabili e le conclusioni finali sono stati comunicati alla Francia per lettera in data 14 luglio 2011.

(9)

Alla luce di tali considerazioni, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/655/CE, occorre fissare ora l'importo totale del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2007 e 2008.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese connesse all'eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2007 e 2008 è fissato a 23 162 004,20 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento a termini dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Il saldo del contributo finanziario è fissato a 2 041 295,20 EUR.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 214 del 9.8.2008, p. 66.

(4)  GU L 8 del 13.1.2009, p. 31.


3.12.2011   

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L 320/52


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione di urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2007 e nel 2008

[notificata con il numero C(2011) 8728]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2011/802/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2008/655/CE della Commissione (3), modificata dalla decisione 2009/19/CE (4), ha accordato un contributo finanziario dell’Unione agli interventi d’urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2007 e nel 2008.

(5)

Il 12 marzo 2009, l’Italia ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati all’Italia in una lettera datata 28 marzo 2011.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

Le autorità italiane hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2007 e 2008, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/655/CE.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2007 e 2008 è fissato a 732 680,67 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Il saldo del contributo finanziario è fissato a 1 336,20 EUR.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66.

(4)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 31.


3.12.2011   

IT

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L 320/54


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione di urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Austria nel 2007 e nel 2008

[notificata con il numero C(2011) 8729]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2011/803/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3 e 4 e l’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi veterinari specifici, compresi quelli d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali, a norma della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2008/655/CE della Commissione (3), modificata dalla decisione 2009/19/CE (4), ha accordato un contributo finanziario dell’Unione agli interventi d’urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Austria nel 2007 e nel 2008.

(5)

Il 31 marzo 2009, l’Austria ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati all’Austria in una lettera datata 28 marzo 2011.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

Le autorità austriache hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Austria nel 2007 e 2008, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/655/CE.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Austria nel 2007 e 2008 è fissato a 1 706 326,35 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66.

(4)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 31.


3.12.2011   

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L 320/56


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione di urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2007 E nel 2008

[notificata con il numero C(2011) 8732]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2011/804/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3 e 4 e l’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2008/655/CE della Commissione (3), modificata dalla decisione 2009/19/CE (4), ha accordato un contributo finanziario dell’Unione agli interventi d’urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2007 e nel 2008.

(5)

Il 26 marzo 2009, i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati ai Paesi Bassi in una lettera datata 27 settembre 2010.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

Le autorità olandesi hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2007 e 2008, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/655/CE.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2007 e 2008 è fissato a 7 672 725. Si tratta di una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Il saldo del contributo finanziario è fissato a 1 120 985 EUR.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66.

(4)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 31.


3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/58


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione di urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Svezia nel 2007 e nel 2008

[notificata con il numero C(2011) 8737]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(2011/805/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e paragrafo 6, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2), stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2008/655/CE della Commissione (3), modificata dalla decisione 2009/19/CE (4), ha accordato un contributo finanziario dell’Unione agli interventi d’urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Svezia nel 2007 e nel 2008.

(5)

Il 30 marzo 2009, la Svezia ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Svezia in una lettera datata 28 marzo 2011.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

Le autorità svedesi hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Svezia nel 2007 e 2008, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2 della decisione 2008/655/CE.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Svezia nel 2007 e 2008 è fissato a 1 281 076,73 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66.

(4)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 31.


3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/60


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione di urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Lussemburgo nel 2007 e nel 2008

[notificata con il numero C(2011) 8742]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2011/806/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 6, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2), stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2008/655/CE della Commissione (3), modificata dalla decisione 2009/19/CE (4), ha accordato un contributo finanziario dell’Unione agli interventi d’urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Lussemburgo nel 2007 e nel 2008.

(5)

Il 27 marzo 2009, il Lussemburgo ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati al Lussemburgo in una lettera datata 30 marzo 2011.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

Le autorità lussemburghesi hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Lussemburgo nel 2007 e 2008, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2 della decisione 2008/655/CE.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Lussemburgo nel 2007 e 2008 è fissato a 471 212,25 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Il saldo del contributo finanziario è fissato a 18 202,25 EUR.

Articolo 3

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66.

(4)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 31.