ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.314.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 314

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
29 novembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazioni sulla data di entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1222/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1688/2005 per quanto riguarda il campionamento dei branchi di origine delle uova e l'esame microbiologico di tali campioni e di campioni di talune carni destinate alla Finlandia e alla Svezia ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1224/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, relativo agli articoli da 66 a 73 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, relativo agli articoli da 42 a 52 e agli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1226/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

31

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/764/PESC del Consiglio, del 28 novembre 2011, che abroga la decisione 2011/210/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea a sostegno di operazioni di assistenza umanitaria in risposta alla situazione di crisi in Libia (EUFOR Libia)

35

 

 

2011/765/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 7966]  ( 1 )

36

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2011/766/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa alla procedura per il riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla guida di treni a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/1


Informazioni sulla data di entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

Il 16 maggio 2011 l’Unione europea ha notificato all’Unione delle Comore il completamento da parte del Consiglio, a nome dell’Unione europea, delle procedure necessarie all’entrata in vigore del suddetto protocollo, firmato a Bruxelles il 31 dicembre 2010.

Parimenti, l’Unione delle Comore ha notificato il 4 novembre 2011 all’Unione europea il completamento delle proprie procedure di conclusione.

Il protocollo è pertanto entrato in vigore il 4 novembre 2011 a norma dell’articolo 14 dello stesso.


REGOLAMENTI

29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1222/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, e l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)

Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 (2).

(2)

Due nuove procedure amministrative relative ai certificati di cattura, basate su sistemi elettronici di tracciabilità, sono state concordate con la Norvegia e il Sudafrica rispettivamente il 4 maggio 2011 e il 21 settembre 2010.

(3)

Occorre modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato conformemente agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.


ALLEGATO I

Nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, la sezione 1 è sostituita dal testo seguente:

«Sezione 1

NORVEGIA

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, dal certificato di cattura norvegese basato sul sistema norvegese di pesatura e di registrazione delle catture, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità norvegesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.

Nell’appendice I è riportato un facsimile del certificato di cattura norvegese che sostituisce il certificato di cattura e il certificato di riesportazione dell’Unione europea.

I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.

La Norvegia richiede un certificato di cattura per gli sbarchi e le importazioni in Norvegia di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea.

ASSISTENZA RECIPROCA

L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e l’assistenza tra le rispettive autorità della Norvegia e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle disposizioni dettagliate in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione

Appendice I

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»

ALLEGATO II

Nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è aggiunta la seguente sezione 7:

«Sezione 7

SUDAFRICA

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera del Sudafrica, da certificati di cattura sudafricani basati su un sistema elettronico di tracciabilità e certificazione, sotto il controllo delle autorità sudafricane, che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.

Nell’appendice I è riportato un facsimile dei certificati di cattura sudafricani che sostituiscono il certificato di cattura e il certificato di riesportazione dell’Unione europea.

I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.

Appendice I

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29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1223/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1688/2005 per quanto riguarda il campionamento dei branchi di origine delle uova e l'esame microbiologico di tali campioni e di campioni di talune carni destinate alla Finlandia e alla Svezia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Esso prevede garanzie speciali per gli alimenti di origine animale destinati ai mercati finlandese e svedese. Di conseguenza, gli operatori del settore alimentare che intendono commercializzare uova in tali Stati membri devono rispettare determinate norme con riguardo alla Salmonella.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla Salmonella per partite, destinate alla Finlandia e alla Svezia, di talune carni e di uova (2) fissa le regole di campionamento applicabili ai branchi di origine delle uova destinate alla Finlandia e alla Svezia. Esso stabilisce inoltre norme relative ai metodi microbiologici per l'esame di tali campioni e dei campioni di talune carni bovine e suine e di pollame destinate a detti Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (3), stabilisce norme intese a garantire che vengano prese misure efficaci per contrastare la salmonella e altri agenti zoonotici. Tali misure comprendono prescrizioni minime in materia di campionamento per tutti i branchi/gruppi di galline ovaiole nel quadro dei programmi nazionali di lotta alla salmonella.

(4)

Il regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (4), fissa le disposizioni relative al metodo di prova per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell'obiettivo dell'Unione consistente nel ridurre la prevalenza di tali sierotipi nei gruppi di ovaiole.

(5)

Le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 e al regolamento (UE) n. 517/2011 si applicano a tutti i gruppi di ovaiole presenti sul territorio dell'Unione. Di conseguenza, a fini di semplificazione della legislazione dell'Unione e onde evitare doppi campionamenti, occorre armonizzare le norme in materia di campionamento di cui ai regolamenti (CE) n. 2160/2003, (CE) n. 1688/2005 e (UE) n. 517/2011.

(6)

In particolare, è opportuno sostituire le regole di campionamento applicabili ai branchi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1688/2005 con le prescrizioni corrispondenti di cui ai regolamenti (CE) n. 2160/2003 e (UE) n. 517/2011. Dal momento che le regole stabilite in questi ultimi sono più rigorose, tale modifica non compromette le garanzie speciali accordate alla Finlandia e alla Svezia. È pertanto necessario sopprimere l'allegato III del regolamento (CE) n. 1688/2005.

(7)

Inoltre, l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione ha adottato una nuova norma specifica per la rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria, in particolare la norma EN/ISO 6579-2002/A1:2007 Emendamento 1: allegato D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage (Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria). Occorre osservare detta norma nell'analisi dei campioni prelevati in branchi/gruppi di origine delle uova nell'Unione. È opportuno, pertanto, modificare le regole di campionamento stabilite dal regolamento (CE) n. 1688/2005 per fare riferimento a tale norma.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1688/2005 va pertanto modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1688/2005 è così modificato.

(1)

gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 4

Campionamento dei branchi di origine delle uova

Il campionamento dei branchi di origine delle uova destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette al test microbiologico previsto all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 deve essere realizzato conformemente

a)

alle norme minime in materia di campionamento dei branchi di ovaiole previste all'allegato II, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003;

b)

alle prescrizioni in materia di monitoraggio dei gruppi di ovaiole di cui al punto 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011.

Articolo 5

Metodi microbiologici per l'esame dei campioni

1.   L'analisi microbiologica per quanto riguarda la Salmonella dei campioni prelevati nel rispetto degli articoli da 1 a 4 deve essere effettuata conformemente ai metodi descritti nei documenti seguenti:

a)

per i campioni di carni di cui agli articoli 1, 2 e 3:

i)

EN ISO 6579: Microbiologia degli alimenti e dei mangimi — Metodo orizzontale per l'individuazione della Salmonella spp;

ii)

metodo NMKL (Nordic Committee on Food Analysis) n. 71: Salmonella. Rilevazione nei prodotti alimentari; oppure

iii)

metodi convalidati per le carni rispetto ai metodi di cui ai punti i) e ii) o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale purché essi siano:

utilizzati per le carni bovine e suine e carni di pollame e

certificati da una terza parte in base al protocollo della norma EN/ISO 16140 Microbiologia degli alimenti e dei mangimi - Protocollo della convalida di metodi alternativi (EN/ISO 16140).

b)

per i campioni di carni di branchi cui all'articolo 4: la norma EN/ISO 6579-2002/A1:2007 Emendamento 1: allegato D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage (Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria).

2.   Qualora i risultati dei test microbiologici di cui al paragrafo 1, lettera a), siano contestati fra Stati membri, va considerato come metodo di riferimento l'ultima edizione della norma EN/ISO 6579.»

(2)

L'allegato III è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17.

(3)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(4)  GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45.


29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1224/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

relativo agli articoli da 66 a 73 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d’applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento determina le disposizioni d’applicazione degli articoli da 66 a 73 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA ISTITUTI OD ORGANISMI

CAPO I

Disposizioni generali

Sezione 1

Obbligazioni dell’istituto od organismo destinatario

Articolo 2

1.   L’ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all’importazione degli oggetti di cui all’articolo 67 e all’articolo 68, del regolamento (CE) n. 1186/2009 comporta l’obbligo per l’istituto o l’organismo destinatario di:

a)

avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;

b)

prenderli a carico nel proprio inventario;

c)

utilizzarli esclusivamente ai fini previsti dai suddetti articoli;

d)

facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

2.   Il direttore dell’istituto o dell’organismo destinatario o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l’impegno di conformarvisi.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al primo capoverso sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l’istituto o l’organismo destinatario.

Sezione 2

Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione

Articolo 3

1.   Qualora sia applicato l’articolo 72, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, l’istituto o l’organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto destinato ai disabili è tenuto, a decorrere dalla data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all’articolo 2 del presente regolamento.

2.   Quando l’istituto o l’organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituto o l’organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo Stato membro dà luogo al rilascio, da parte dell’ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4), al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito a uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia.

A tal fine, l’esemplare di controllo T 5 contiene, nella casella 104, alla voce «altri», una delle menzioni elencate all’allegato I.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti destinati ai disabili e agli strumenti da impiegare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti ammessi in franchigia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, e dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.

CAPO II

Disposizioni particolari relative all’ammissione in franchigia degli oggetti di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Articolo 4

1.   Per ottenere l’ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai ciechi ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell’istituto o dell’organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda è corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall’autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.

2.   L’autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’istituto o l’organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui al paragrafo 1.

CAPO III

Disposizioni particolari relative all’ammissione in franchigia degli oggetti di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Articolo 5

1.   Per ottenere l’ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai disabili ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell’istituto o dell’organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni relative all’oggetto considerato:

a)

l’esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per l’oggetto, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che permettano di considerarlo come appositamente ideato per l’istruzione, l’occupazione o la promozione sociale delle persone disabili;

b)

il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore;

c)

il paese d’origine dell’oggetto;

d)

il luogo di destinazione dell’oggetto;

e)

l’uso specifico cui è destinato l’oggetto;

f)

il prezzo dell’oggetto o il suo valore in dogana;

g)

il numero di esemplari dell’oggetto.

La domanda è corredata della documentazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dell’oggetto.

Articolo 6

L’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’istituto o l’organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all’articolo 5.

Articolo 7

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche di ciascuna operazione.

CAPO IV

Disposizioni particolari relative all’ammissione in franchigia di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici e strumenti ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2 e dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2 e dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009, per «accessori specifici» si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con un oggetto determinato al fine di migliorarne il rendimento o le possibilità di impiego.

Articolo 9

Per ottenere l’ammissione in franchigia dei pezzi di ricambio, degli elementi o accessori specifici e strumenti ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, o dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell’istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto od organismo.

Tale domanda è corredata di tutti gli elementi di informazione ritenuti necessari dall’autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni prescritte dall’articolo 67, paragrafo 2, o dall’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Articolo 10

L’autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’istituto o l’organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all’articolo 9.

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA CIECHI E ALTRE PERSONE DISABILI

Articolo 11

Per l’ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all’importazione degli oggetti di cui all’articolo 67, del regolamento (CE) n. 1186/2009, importati dai non vedenti stessi e per loro proprio uso, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni degli articoli 4, 8, 9 e 10 rispettivamente.

Articolo 12

Per l’ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all’importazione degli oggetti importati dalle persone disabili stesse e per loro proprio uso si applicano, mutatis mutandis:

a)

le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 per quanto riguarda gli oggetti di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;

b)

le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 per quanto riguarda gli oggetti di cui all’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Articolo 13

Le autorità competenti possono consentire che la domanda di cui agli articoli 4 e 5 sia redatta in forma semplificata, quando riguardi oggetti importati conformemente agli articoli 11 e 12.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 2289/83 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(2)  GU L 220 dell’11.8.1983, pag. 15.

(3)  Cfr. allegato II.

(4)  GU L 235 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Menzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

«Артикул за лицата с увреждания: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 72, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009»,

«Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 72, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CE) no 1186/2009»,

«Zboží pro postižené osoby: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 72 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009»,

«Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 72, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009»,

«Gegenstand für Behinderte: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 72 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009»,

«Kaubaartiklid puuetega inimestele: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 72 lõike 2 teist lõikù»,

«Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 72 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009»,

«Article for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 72(2) of Regulation (EC) No 1186/2009»,

«Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009»,

«Oggetto per persone disabili: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l’articolo 72, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009»,

«Invalīdiem paredzētas preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 72. panta 2. punkta otrajai daļaì»,

«Neįgaliesiems skirtas daiktas: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 72 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos nuostatų»,

«Áru behozatala fogyatékos személyek számára: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 72. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén»,

«Oġġett għal nies b’xi diżabilita': tkomplija tà ħelsien mid-dazju suġġett għal osservanza tat-tieni subparagrafu ta’ l-Artiklu 72(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009»,

«Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 72, lid 2, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 1186/2009»,

«Artykuł przeznaczony dla osób niepełnosprawnych: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w articolo 72 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1186/2009»,

«Objectos destinados às pessoas deficientes: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.o 2, segundo parágrafo do artigo 72.o do Regulamento (CE) n.o 1186/2009»,

«Articole pentru persoane cu handicap: menținerea scutirii este condiționată de respectarea dispozițiilor articolului 72 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009»,

«Tovar pre postihnuté osoby: naďalej oslobodený, ak spĺňa podmienky ustanovené v článku 72 odseku 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009»,

«Predmet za invalide: ohranitev oprostitve v skladu z drugim pododstavkom člena 72(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009»,

«Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 72 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ehtoja noudatetaan»,

«Föremål för funktionshindrade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 72.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls».


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione

(GU L 220 dell’11.8.1983, pag. 15).

 

Regolamento (CEE) n. 1746/85 della Commissione

(GU L 167 del 27.6.1985, pag. 23).

 

Punto I.18 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1985

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 139).

 

Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione

(GU L 322 del 3.12.1985, pag. 10).

limitatamente all’articolo 1, punto 3

Regolamento (CEE) n. 735/92 della Commissione

(GU L 81 del 26.3.1992, pag. 18).

 

Punto XIII A.II.4 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1994

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 274).

 

Punto 19.B.1 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 771).

 

Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione

(GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

limitatamente al punto 11.B.1 dell’allegato


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2289/83

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, elenco delle menzioni

Allegato I

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 13

Articolo 8

Articolo 14

Articolo 9

Articolo 15

Articolo 10

Articolo 16

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 18

Articolo 13

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 20

Articolo 15

Allegato II

Allegato III


29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1225/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

relativo agli articoli da 42 a 52 e agli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2290/83, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d’applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 42 a 52, 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

Obblighi dell'istituto o dell'organismo destinatario

Articolo 2

1.   L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'articolo 43, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009, denominati nel prosieguo «oggetti», comporta l'obbligo per l'istituto o organismo destinatario di:

a)

avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;

b)

prenderli a carico nel proprio inventario;

c)

facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

Inoltre, nel caso degli oggetti di cui all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009, essa comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di utilizzare gli oggetti in causa esclusivamente a fini non commerciali, ai sensi dell'articolo 46, lettera b), di detto regolamento.

2.   I1 direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impegno di conformarvisi.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al primo comma sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o l'organismo destinatario.

SEZIONE 2

Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione

Articolo 3

1.   Qualora sia applicato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto, è tenuto, a decorrere della data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 2 del presente regolamento.

2.   Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4), al fine di garantire che detto oggetto sarà destinato ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia.

A tal fine, l' esemplare di controllo T 5 dovrà contenere nella casella 104, alla voce “altri”, una delle diciture elencate all'allegato I.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, nonché degli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI UN OGGETTO A CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 43 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009

Articolo 4

Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI SCIENTIFICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 44 E 46 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, le «caratteristiche tecniche oggettive» di uno strumento o apparecchio scientifico sono le caratteristiche risultanti dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, che gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello, superiori a quelle normalmente richieste per usi industriali o commerciali.

Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche oggettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre accertare l'uso dello strumento o apparecchio di cui è chiesta l'importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è utilizzato per scopi scientifici, gli è riconosciuto il carattere scientifico.

Articolo 6

1.   Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto od organismo.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o apparecchio considerato:

a)

l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive in base alle quali lo strumento o apparecchio è considerato scientifico;

b)

il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore;

c)

il paese d'origine dello strumento o apparecchio;

d)

il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato;

e)

l'uso specifico cui è destinato lo strumento o apparecchio;

f)

il prezzo di tale strumento o apparecchio o il suo valore in dogana;

g)

il numero di esemplari dello strumento o apparecchio.

La domanda deve essere corredata della documentazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio.

Articolo 7

In tutti i casi l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche a ciascuna operazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI PEZZI DI RICAMBIO, ELEMENTI O ACCESSORI SPECIFICI, O DI UTENSILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 45 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009

Articolo 9

Ai sensi dell'articolo 45, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, per «accessori specifici» si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con uno strumento o apparecchio scientifico determinato al fine di migliorarne il rendimento o le possibilità di impiego.

Articolo 10

Per ottenere 1'ammissione in franchigia di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici ovvero di utensili, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto od organismo.

Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi d'informazione ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Articolo 11

L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 10.

Articolo 12

L'articolo 8 si applica altresì alle autorizzazioni di ammissione in franchigia rilasciate ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI MEDICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 57 E 58 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009

Articolo 13

1.   Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi, conformemente alle disposizioni degli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede tale istituto od organismo.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o all'apparecchio in oggetto:

a)

l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, nonché la presunta classificazione del medesimo nella nomenclatura combinata;

b)

il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore;

c)

il paese d'origine dello strumento o apparecchio;

d)

il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato;

e)

l'uso cui è destinato lo strumento o apparecchio.

3.   Se trattasi di dono, la domanda deve recare altresì:

a)

il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore;

b)

un attestato del richiedente da cui risulti:

i)

che la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non sottintende, nel donatore, alcun intento commerciale, e

ii)

che il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia dai dazi all'importazione.

Articolo 14

L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alle domande in tutti i casi.

Articolo 15

Gli articoli 13 e 14 si applicano, mutatis mutandis, ai pezzi di ricambio, a elementi e accessori specifici, nonché agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi ammessi in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Articolo 16

L'articolo 8 si applica, mutatis mutandis.

CAPO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 17

1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 5 000 euro e dei quali abbia autorizzato o rifiutato l'ammissione in franchigia in applicazione degli articoli 7, 11 o 14.

L'elenco contiene la designazione commerciale precisa degli oggetti di cui al primo comma, nonché il codice di otto cifre della nomenclatura combinata. Inoltre, esso contiene l'indicazione del nome o della ragione sociale del o dei fabbricanti, del o dei paesi di origine e il prezzo o il valore in dogana di tali oggetti.

2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno, accompagnate da informazioni sugli oggetti per i quali nel corso dei sei mesi precedenti è stata autorizzata o rifiutata l'ammissione in franchigia.

3.   La Commissione comunica gli elenchi agli altri Stati membri.

Articolo 18

Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni dell'Unione, gli elenchi di cui all'articolo 17 sono periodicamente esaminati dal comitato del codice doganale.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI A NORMA DEGLI ARTICOLI 51 E 52 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009

Articolo 19

1.   Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto od organismo di ricerca scientifica avente sede fuori dell'Unione, oppure il suo rappresentante autorizzato, deve presentare apposita domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è sito l'istituto o l'organismo di ricerca scientifica avente sede nell'Unione.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le informazioni seguenti, relative allo strumento o apparecchio in questione:

a)

copia dell'accordo di cooperazione scientifica concluso tra istituti di ricerca siti nell'Unione e in paesi terzi;

b)

l'esatta denominazione commerciale degli strumenti, il loro numero e il loro valore nonché, se del caso, la presunta classificazione nella nomenclatura combinata;

c)

paese di origine e di provenienza degli strumenti o apparecchi;

d)

il luogo in cui saranno utilizzati gli strumenti o apparecchi;

e)

l'uso al quale sono destinati gli strumenti o apparecchi e la durata della loro utilizzazione.

Articolo 20

1.   Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui è sito l'istituto o organismo avente sede nell'Unione riceve una domanda di ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi del tipo di quelli definiti all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1186/2009, essa trasmette alla Commissione tale domanda corredata dei relativi elementi di informazione, affinché, previamente alla decisione adottata dalla stessa autorità competente, possa essere sottoposta a un esame nell'ambito del comitato del codice doganale.

Alla Commissione vengono fornite, su sua richiesta, le informazioni complementari necessarie per tale esame.

2.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa la Commissione in merito alla decisione che ha adottato sulla domanda di ammissione in franchigia.

Articolo 21

Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 8.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Il regolamento (CEE) n. 2290/83 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(2)  GU L 220 dell’11.8.1983, pag. 20.

(3)  V. allegato II.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Menzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

‘Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009’;

‘Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009’;

‘Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009’;

‘UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009’;

‘UNESCO-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009’;

‘UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lõike 2 esimest lõiku’;

‘Αντικείμενο UNESCO: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009’;

‘UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009’;

‘Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009’;

‘Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009’;

‘UNESCO preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai’;

‘UNESCO prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų’;

‘UNESCO-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén’;

‘Oġġetti tal-UNESCO: tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009’;

‘UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009’;

‘Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009’;

‘Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.o 2, primeiro parágrafo do artigo 48.o do Regulamento (CE) n.o 1186/2009’;

‘Articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009’;

‘Tovar UNESCO: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009’;

‘Blago UNESCO: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009’;

‘UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan’;

‘UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls’.


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione

(GU L 220 dell’11.8.1983, pag. 20)

 

Regolamento (CEE) n. 1745/85 della Commissione

(GU L 167 del 27.6.1985, pag. 21)

 

Atto di adesione del 1985, allegato I, punto I.19

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 139)

 

Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione

(GU L 322 del 3.12.1985, pag. 10)

limitatamente all’articolo 1, paragrafo 4

Regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione

(GU L 346 del 15.12.1988, pag. 32)

 

Regolamento (CEE) n. 1843/89 della Commissione

(GU L 180 del 27.6.1989, pag. 22)

 

Regolamento (CEE) n. 734/92 della Commissione

(GU L 81 del 26.3.1992, pag. 15)

 

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto XIII A.II.5

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 274)

 

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 19.B.2

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 772)

 

Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione

(GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente al punto 11.B.2 dell’allegato


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2290/83

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, prima frase

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, alinea

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, elenco delle menzioni

Allegato I

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 15 bis

Articolo 13

Articolo 15 quater

Articolo 14

Articolo 15 quinquies

Articolo 15

Articolo 15 sexies

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 18 bis

Articolo 19

Articolo 18 ter

Articolo 20

Articolo 18 quater

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Allegato II

Allegato III


29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1226/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

59,8

IL

98,1

MA

52,7

TN

143,0

TR

82,9

ZZ

87,3

0707 00 05

EG

188,1

TR

108,0

ZZ

148,1

0709 90 70

MA

36,3

TR

131,9

ZZ

84,1

0805 20 10

MA

67,0

ZZ

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

50,4

IL

77,8

TR

76,7

ZZ

68,3

0805 50 10

TR

59,7

ZA

49,5

ZZ

54,6

0808 10 80

CA

104,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

NZ

41,5

US

134,2

ZA

148,1

ZZ

89,9

0808 20 50

CN

72,7

TR

137,2

ZZ

105,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/31


DIRETTIVA 2011/94/UE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I alla direttiva 2006/126/CE stabilisce il modello per l’introduzione da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1o dicembre 2009, il riferimento alla Comunità sulla patente di guida deve essere sostituito dal riferimento all’Unione europea. Il modello deve inoltre essere aggiornato in modo da tener conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(2)

In conformità all’allegato I della direttiva 2006/126/CE il modello della patente di guida dell’Unione europea deve indicare la categoria del veicolo che il titolare è abilitato a guidare.

(3)

È necessario aggiornare la patente di guida dell’Unione europea alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE. In particolare sono state introdotte le patenti di guida per la categoria AM (ciclomotori) e la categoria A2 (motocicli), che saranno applicabili dal 19 gennaio 2013. Pertanto, è necessario adeguare di conseguenza il modello UE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.

(5)

Gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblico, nell’interesse proprio e dell’Unione, un prospetto indicante, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.


ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 2006/126/CE è così modificato:

1.

il titolo è sostituito dal seguente:

«DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA»;

2.

al punto 1 le parole «modello comunitario di patente di guida» vengono sostituite dalle parole «modello UE di patente di guida»;

3.

al punto 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

BE: Belgio

BG: Bulgaria

CZ: Repubblica ceca

DK: Danimarca

D: Germania

EST: Estonia

GR: Grecia

E: Spagna

F: Francia

IRL: Irlanda

I: Italia

CY: Cipro

LV: Lettonia

LT: Lituania

L: Lussemburgo

H:: Ungheria

M: Malta

NL: Paesi Bassi

A: Austria

PL: Polonia

P: Portogallo

RO: Romania

SLO: Slovenia

SK: Slovacchia

FIN: Finlandia

S: Svezia

UK: Regno Unito»;

4.

al punto 3, relativo alla pagina 1 della patente di guida, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la dicitura «modello UE» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue dell’Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;»

5.

al punto 3, riguardo alla pagina 2 della patente di guida:

le lettere a)10 e a)11 sono sostituite dalle seguenti:

«10.

la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio); ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);

11.

la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);»,

alla lettera a)12, primo trattino, «codici comunitari armonizzati» viene sostituito da «codici unionali armonizzati»,

alla lettera a)12, il codice 95 è sostituito dal seguente:

«Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a… [ad esempio: 95(01.01.12)]»,

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5, 10, 11 e 12.

Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato;»,

alla lettera c), le parole «modello comunitario di patente di guida» vengono sostituite dalle parole «modello UE di patente di guida»;

6.

al punto 4 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla parte posteriore.»;

7.

la patente di guida di modello comunitario è sostituita dalla seguente:

«MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA

Pagina 1

Image

Pagina 2

Image»;

8.

l’esempio di patente di guida secondo il modello è soppresso.


DECISIONI

29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/35


DECISIONE 2011/764/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2011

che abroga la decisione 2011/210/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea a sostegno di operazioni di assistenza umanitaria in risposta alla situazione di crisi in Libia (EUFOR Libia)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/210/PESC (1).

(2)

Con lettera in data 27 ottobre 2011, il comandante dell’operazione dell’Unione europea ha comunicato la chiusura della sede del comando operativo il 10 novembre 2011. La decisione 2011/210/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, della stessa, con effetto a decorrere dal 10 novembre 2011.

(3)

La decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA) (2), determina le procedure di revisione e rendimento dei conti dell’operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/210/PESC è abrogata con effetto a decorrere dal 10 novembre 2011. L’abrogazione fa salve le procedure stabilite nella decisione 2008/975/PESC riguardo alle procedure di revisione e rendimento dei conti dell’operazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per il Consiglio

La presidente

K. SZUMILAS


(1)  GU L 89 del 5.4.2011, pag. 17.

(2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.


29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2011

relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 7966]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/765/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 25, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di conseguire un livello adeguato e comparabile della qualità della formazione e degli esami dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni degli aspiranti macchinisti in vista della loro certificazione in tutti gli Stati membri, occorre fissare criteri comuni a livello dell’Unione sia per le procedure di riconoscimento dei centri di formazione, sia per gli esaminatori dei macchinisti.

(2)

Al fine di garantire il mutuo riconoscimento degli esami, la formazione e gli esami devono essere effettuati in modo appropriato e secondo un livello di qualità ragionevole e comparabile in tutti gli Stati membri.

(3)

Occorre che i centri di formazione siano competenti per il tipo di formazione che impartiscono. In particolare, essi devono avere la competenza tecnica e operativa, la capacità di organizzare corsi di formazione e disporre di personale e attrezzature adeguati.

(4)

È opportuno prevedere disposizioni particolari per i centri di formazione che appartengono a imprese ferroviarie o a gestori di infrastrutture che richiedono il rilascio di certificati o di autorizzazioni di sicurezza. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, occorre consentire che uno Stato membro dia la possibilità di combinare il riconoscimento di tali centri di formazione con il rilascio di certificati o di autorizzazioni di sicurezza.

(5)

Gli esaminatori incaricati di valutare i macchinisti devono essere qualificati e competenti nella materia oggetto dell’esame che desiderano condurre. Occorre che i requisiti per la determinazione delle competenze di un esaminatore rinviino ad aspetti quali i metodi di esame, le qualifiche e l’attitudine pedagogica. L’autorità competente deve verificare su base individuale se le competenze di una persona o di un organismo che presenti domanda di riconoscimento di esaminatore incaricato di valutare i macchinisti siano adeguate ai fini della conduzione di esami nei rispettivi settori di competenza.

(6)

Gli esaminatori incaricati di valutare i macchinisti devono svolgere gli esami in maniera indipendente e imparziale. A tal fine, le persone o gli organismi che richiedono l’avvio della procedura di riconoscimento devono provare all’autorità competente il rispetto di tali requisiti.

(7)

Le disposizioni stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 32 della direttiva 2007/59/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce i criteri per il riconoscimento dei centri di formazione che offrono formazione professionale a macchinisti e aspiranti macchinisti, per il riconoscimento di esaminatori incaricati di valutare macchinisti e aspiranti tali, nonché per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE.

Essa si applica:

a)

ai centri di formazione che offrono formazione professionale a macchinisti e aspiranti macchinisti per i compiti formativi di cui all’articolo 23 della direttiva 2007/59/CE;

b)

agli esaminatori dei macchinisti autorizzati a verificare le competenze dei macchinisti o degli aspiranti macchinisti che devono essere certificati in conformità all’articolo 25 della direttiva 2007/59/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «richiedente»: un organismo o una persona che abbia costituito una società che presenti domanda di riconoscimento al fine di offrire corsi di formazione relativi ai compiti formativi di cui all’articolo 23, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2007/59/CE, ma anche una persona che faccia domanda di riconoscimento di esaminatore di cui all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/59/CE;

b)   «istruttore»: una persona in possesso delle qualifiche e delle competenze necessarie a preparare, organizzare e impartire corsi di formazione;

c)   «esaminatore»: una persona in possesso delle qualifiche e delle competenze richieste, certificata a effettuare esami e ad assegnarvi un punteggio ai fini della direttiva 2007/59/CE;

d)   «esame»: una procedura volta a verificare con uno o più mezzi, quali prove scritte, orali e pratiche, le competenze di un macchinista o di un aspirante macchinista in conformità alla direttiva 2007/59/CE;

e)   «centro di esame»: un organismo istituito per organizzare esami rivolti ai macchinisti, in conformità all’articolo 25 della direttiva 2007/59/CE;

f)   «riconoscimento»: una dichiarazione formale circa le competenze di una persona o di un organismo a svolgere compiti formativi o a effettuare esami, rilasciata da un’autorità designata a tale scopo dallo Stato membro;

g)   «autorità competente»: l’autorità competente di cui all’articolo 3 della direttiva 2007/59/CE o qualsiasi altro ente designato dallo Stato membro o a cui l’autorità competente abbia delegato il compito di riconoscere sia i centri di formazione che gli esaminatori.

CAPO 2

CENTRI DI FORMAZIONE

Articolo 3

Indipendenza e imparzialità

I centri di formazione impartiscono corsi di formazione in modo imparziale a tutti i partecipanti.

In particolare, qualora un centro di formazione offra formazione sia ai dipendenti della società proprietaria del centro di formazione che a terzi, la formazione è svolta indipendentemente dagli interessi della società proprietaria del centro di formazione e in maniera imparziale per tutti i partecipanti. I centri di formazione applicano le stesse regole sia ai dipendenti della società proprietaria del centro di formazione che a terzi. Gli Stati membri provvedono affinché siano prese misure atte a salvaguardare tale principio.

Articolo 4

Requisiti di competenze

1.   Il richiedente dimostra di possedere le competenze tecniche e operative, nonché la capacità di organizzare corsi di formazione adatti ai compiti formativi. Il richiedente dispone di personale e di attrezzature adeguati e opera in un ambiente atto alla formazione volta a preparare i macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni a sostenere gli esami per l’ottenimento o il mantenimento di licenze e certificati in conformità alla direttiva 2007/59/CE.

2.   In particolare, il richiedente:

a)

dispone di una struttura di gestione efficiente atta a garantire che gli istruttori sono in possesso di qualifiche ed esperienza adeguate per fornire formazione in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2007/59/CE;

b)

dispone del personale, delle installazioni, attrezzature e strutture d’accoglienza necessarie ed appropriate per il tipo di formazione offerta e per il numero stimato di tirocinanti;

c)

garantisce che l’addestramento pratico sia impartito da istruttori titolari sia di una licenza di macchinista che di un certificato valido per la materia oggetto di formazione o per un tipo simile di linea o di materiale rotabile e che abbiano almeno tre anni di esperienza professionale di guida. Qualora l’istruttore non sia in possesso di un certificato valido per l’infrastruttura o il materiale rotabile in questione, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2007/59/CE, è presente alla formazione un macchinista titolare del certificato valido per tale infrastruttura o materiale rotabile;

d)

rende nota la metodologia che intende utilizzare per garantire il contenuto, l’organizzazione e la durata dei corsi di formazione, i piani di formazione e i programmi di competenza;

e)

fornisce sistemi per registrare le attività di formazione, comprese le informazioni sui partecipanti, gli istruttori, il numero e la finalità dei corsi;

f)

ha messo in atto un sistema di gestione della qualità o procedure equivalenti per monitorare la conformità e l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure volti a garantire che i servizi di formazione forniti soddisfano quanto disposto dalla direttiva 2007/59/CE;

g)

ha istituito un sistema di gestione delle competenze e offre formazione continua e misure per tenere aggiornate le competenze professionali degli istruttori;

h)

dimostra di aver messo in atto procedure intese a tenere aggiornati le metodologie, gli strumenti e le attrezzature di formazione, compresi la documentazione e i software utilizzati per la formazione e i documenti forniti dal gestore dell’infrastruttura, quali manuali di procedura riguardanti le norme operative, la segnaletica e i sistemi di sicurezza.

3.   Gli Stati membri possono prevedere ulteriori requisiti di formazione applicabili alle infrastrutture presenti sul loro territorio.

4.   I richiedenti che desiderino organizzare corsi di formazione sulle modalità di comunicazione e la terminologia specifiche per l’esercizio ferroviario e le procedure di sicurezza, presentano domanda all’autorità competente dello Stato membro che ospita l’infrastruttura a cui la modalità di comunicazione e la terminologia fanno riferimento.

Articolo 5

Centri di formazione appartenenti a un’impresa ferroviaria o un gestore d’infrastruttura

1.   Uno Stato membro può consentire che un richiedente facente parte di un’impresa ferroviaria o di un gestore d’infrastruttura che offra formazione unicamente al personale della società a cui appartiene e che soddisfi tutti i requisiti di cui all’articolo 4 della presente decisione, ottenga il riconoscimento contestualmente alla procedura di rilascio del certificato o dell’autorizzazione di sicurezza, in conformità alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2.   In tal caso, la dichiarazione di riconoscimento può essere riportata sul certificato o sull’autorizzazione di sicurezza in questione.

3.   L’organizzazione del lavoro e la gestione del richiedente di cui al paragrafo 1 sono strutturate in modo da evitare qualsiasi conflitto d’interessi.

Articolo 6

Linee nuove o recentemente attrezzate e materiale rotabile introdotto di recente

Con riferimento alle linee nuove o recentemente attrezzate o al materiale rotabile introdotto di recente, uno Stato membro può stabilire a quali condizioni un centro di formazione riconosciuto può organizzare una formazione pratica in deroga all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Il ricorso a tale deroga è strettamente limitato ai casi in cui non sia ancora disponibile un istruttore già in possesso di un certificato relativo alla linea nuova o recentemente attrezzata o al materiale rotabile introdotto di recente.

L’istruttore soddisfa tutti gli altri requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), relativi alla licenza e al certificato di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2007/59/CE e al periodo richiesto di esperienza professionale.

CAPO 3

ESAMINATORI

Articolo 7

Indipendenza e imparzialità

Il richiedente conferma di effettuare le prove d’esame in modo imparziale e non discriminatorio, esente da qualsiasi pressione e incentivo che possano influire sulla valutazione o sui risultati dell’esame e sul modo in cui è condotto.

A tal fine l’autorità competente elabora una dichiarazione che verrà inclusa nel modulo di domanda e dovrà essere firmata dal richiedente.

Articolo 8

Requisiti di competenza

1.   Il richiedente è competente e possiede esperienza nella materia oggetto dell’esame che desidera condurre.

L’esperienza richiesta è maturata durante almeno quattro anni di pratica professionale svolta nel corso dei cinque anni precedenti alla data della domanda.

Il periodo di esperienza professionale richiesto può includere periodi di esperienza in qualità di responsabile dei macchinisti in possesso di una valida licenza di macchinista e di un certificato complementare, oppure come istruttore per i compiti formativi legati alla domanda presentata.

2.   Relativamente alle prove pratiche d’esame a bordo dei treni, il richiedente è titolare sia di una licenza di macchinista che di un certificato valido per la materia oggetto di esame o per un tipo simile di linea o di materiale rotabile. Qualora l’esaminatore non sia in possesso di un certificato valido per l’infrastruttura o il materiale rotabile oggetto d’esame, è presente all’esame un macchinista titolare del certificato valido per tale infrastruttura o materiale rotabile, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2007/59/CE.

Il richiedente ha un’esperienza di guida di almeno quattro anni maturata nel corso dei cinque anni precedenti alla data della domanda. Al momento della presentazione della domanda, le conoscenze del richiedente devono essere aggiornate.

3.   Il richiedente soddisfa inoltre i seguenti criteri minimi:

a)

le sue capacità di comprendere e di parlare nella lingua d’esame corrispondono ad almeno il livello B2 dello European Framework for Language Competence (EFLC, quadro europeo di competenza linguistica) fissato dal Consiglio d’Europa (3);

b)

possiede le competenze e le capacità pedagogiche necessarie a condurre le prove d’esame e ha una conoscenza approfondita dei metodi d’esame e della documentazione pertinente;

c)

rende noto il modo in cui terrà aggiornate le competenze professionali possedute nelle materie d’esame;

d)

ha dimestichezza con il regime di certificazione dei macchinisti.

4.   Gli Stati membri possono prevedere ulteriori requisiti applicabili agli esaminatori che effettuano esami relativi alle infrastrutture presenti sul loro territorio.

CAPO 4

ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI

Articolo 9

Criteri comuni per l’organizzazione degli esami

Gli esami organizzati per valutare le competenze dei macchinisti in conformità all’articolo 25 della direttiva 2007/59/CE rispettano i seguenti criteri:

a)

nel caso di esami effettuati da due o più persone, quantomeno chi dirige l’esame è un esaminatore riconosciuto conformemente alle disposizioni della presente decisione;

b)

qualora l’esame verta sulla parte pratica delle competenze che il macchinista deve possedere, l’esaminatore è titolare di una licenza di macchinista e di un certificato complementare che l’autorizza a usare le infrastrutture e a manovrare il materiale rotabile oggetto d’esame, oppure un tipo simile di linea o di materiale rotabile; qualora l’esaminatore non sia in possesso di un certificato valido per l’infrastruttura o il materiale rotabile oggetto d’esame, è presente all’esame un macchinista titolare del certificato valido per tale infrastruttura o materiale rotabile, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2007/59/CE;

c)

gli esami sono svolti in modo trasparente e durano il tempo necessario a dimostrare, con sufficienti prove documentali, che sono stati trattati tutti i punti pertinenti descritti negli allegati della direttiva 2007/59/CE;

d)

qualora all’esame partecipi un esaminatore che ha impartito al macchinista o all’aspirante macchinista la formazione sulla materia d’esame, a condurre l’esame è un esaminatore che non ha preso parte alla formazione preparatoria;

e)

nel preparare l’esame, si presterà particolare cura per garantire la riservatezza delle domande poste durante la prova.

Articolo 10

Linee nuove o recentemente attrezzate e materiale rotabile introdotto di recente

Con rispetto alle linee nuove o recentemente attrezzate o al materiale rotabile introdotto di recente, gli Stati membri possono stabilire a quali condizioni un esaminatore riconosciuto può organizzare esami in deroga all’articolo 9.

Il ricorso a tale deroga è strettamente limitato ai casi in cui non sia ancora disponibile un esaminatore già in possesso di un certificato relativo alla linea nuova o recentemente attrezzata o al materiale rotabile introdotto di recente.

L’esaminatore soddisfa tutti gli altri requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), relativi alla licenza e al certificato di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2007/59/CE e al periodo richiesto di esperienza professionale.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Periodo transitorio

Qualora un’impresa ferroviaria o un gestore d’infrastruttura abbia già selezionato esaminatori affinché effettuino esami per il proprio personale, in conformità alle disposizioni e ai requisiti nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri possono decidere che detti esaminatori sono autorizzati a continuare a condurre esami nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

l’impresa ferroviaria o il gestore d’infrastruttura ha selezionato l’esaminatore nel quadro di un certificato o di un’autorizzazione di sicurezza rilasciati ai sensi della direttiva 2004/49/CE, nei limiti del campo di applicazione definito dall’autorità competente e fino alla scadenza di detto certificato o autorizzazione di sicurezza;

b)

l’impresa ferroviaria o il gestore d’infrastruttura verifica che gli esaminatori da essi selezionati soddisfano i requisiti previsti dalla presente decisione; se un esaminatore non soddisfa un qualunque requisito, l’impresa ferroviaria o il gestore d’infrastruttura adotta le misure del caso per porvi rimedio.

Articolo 12

Applicazione

La presente decisione si applica a partire dal 15 maggio 2012.

Per i centri di formazione che forniscono già servizi di formazione alla data di applicazione della presente decisione, essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(2)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(3)  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Cambridge University Press 2001 (per la versione inglese — ISBN 0-521-00531-0). Disponibile anche sul sito del Consiglio d’Europa: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf


RACCOMANDAZIONI

29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/41


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2011

relativa alla procedura per il riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla guida di treni a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/766/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un livello adeguato e comparabile della qualità della formazione e degli esami dei macchinisti addetti alla guida di treni e degli aspiranti macchinisti ai fini della loro certificazione in tutti gli Stati membri, si raccomanda di utilizzare condizioni e procedure comuni a livello di Unione europea, per quanto riguarda sia le procedure di riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla guida di treni e degli aspiranti macchinisti, sia i requisiti qualitativi da soddisfare ai fini dell’esame.

(2)

Al fine di garantire il mutuo riconoscimento degli esami, è opportuno che la formazione sia impartita e gli esami siano effettuati in modo appropriato e secondo un livello di qualità ragionevole e comparabile in tutti gli Stati membri.

(3)

È opportuno che gli attestati di riconoscimento indichino gli ambiti di competenza nei quali un centro di formazione è autorizzato a impartire corsi di formazione e un esaminatore è autorizzato a condurre esami per macchinisti addetti alla guida di treni. È opportuno che, nei limiti degli ambiti di competenza specificati nell’attestato di riconoscimento, i centri di formazione e gli esaminatori riconosciuti siano autorizzati rispettivamente a impartire corsi di formazione e a condurre esami in tutta l’Unione.

(4)

È possibile che le autorità competenti non abbiano l’esperienza e le competenze specifiche necessarie per procedere al riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori per quanto riguarda le competenze linguistiche generali dei macchinisti addetti alla guida di treni. In questo caso gli Stati membri possono accettare attestati di competenza linguistica rilasciati da centri conformi allo «European Framework for Language Competence» (EFLC, quadro europeo di competenza linguistica) stabilito dal Consiglio d’Europa.

(5)

In alcuni Stati membri esistono già, o sono in procinto di essere istituiti, centri di esame incaricati di organizzare gli esami dei macchinisti addetti alla guida di treni. In questo caso, gli Stati membri possono delegare il compito del riconoscimento degli esaminatori ai centri di esame nell’ambito di specifiche condizioni nazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Oggetto

1.

La presente raccomandazione stabilisce le pratiche e le procedure raccomandate ai fini del riconoscimento dei centri di formazione che impartiscono formazione professionale a macchinisti addetti alla guida di treni e agli aspiranti macchinisti e del riconoscimento degli esaminatori di macchinisti addetti alla guida di treni e di aspiranti macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Domanda di riconoscimento di un centro di formazione

2.

Un centro di formazione dovrebbe presentare una domanda scritta di riconoscimento, di rinnovo o di modifica del riconoscimento, all’autorità competente dello Stato membro in cui il centro di formazione ha o intende istituire la sede principale di attività, fatta eccezione nel caso di cui al punto 6.

3.

Qualora un centro di formazione sia costituito da più di una persona giuridica, ciascuna di esse dovrebbe presentare domanda di riconoscimento.

4.

Le domande dovrebbero essere corredate dei documenti che attestano la conformità con i requisiti di cui alla direttiva 2007/59/CE e alla decisione 2011/765/UE della Commissione (2).

5.

Le domande dovrebbero specificare i compiti formativi per i quali il richiedente chiede il riconoscimento. La domanda può riferirsi a compiti formativi che rientrano in uno o più ambiti di competenza e dovrebbe essere strutturata sulla base dei seguenti ambiti di competenza:

a)

conoscenze professionali generali in conformità dell’allegato IV della direttiva 2007/59/CE;

b)

conoscenze professionali relative al materiale rotabile in conformità dell’allegato V della direttiva 2007/59/CE;

c)

conoscenze professionali relative alle infrastrutture in conformità dell’allegato VI della direttiva 2007/59/CE;

d)

conoscenze linguistiche in conformità dell’allegato VI della direttiva 2007/59/CE (conoscenze linguistiche generali e/o abilità specifiche di terminologia e comunicazione per le operazioni e le procedure di sicurezza in campo ferroviario).

6.

Un centro di formazione la cui sede principale di attività è in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova l’infrastruttura, può ottenere il riconoscimento dall’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’infrastruttura.

7.

Se un richiedente che chiede il riconoscimento di compiti formativi relativi alla conoscenza dell’infrastruttura è già stato riconosciuto, a norma della presente raccomandazione e della decisione 2011/765/UE, dall’autorità competente di uno Stato membro, le autorità competenti degli altri Stati membri dovrebbero limitare la propria valutazione ai requisiti che riguardano specificamente la formazione sull’infrastruttura in questione e astenersi dalla valutazione di aspetti che erano già stati esaminati all’atto del precedente riconoscimento.

Rilascio dell’attestato di riconoscimento di un centro di formazione

8.

L’autorità competente dovrebbe rilasciare l’attestato di riconoscimento entro due mesi dal ricevimento di tutti i documenti richiesti.

9.

È opportuno che l’autorità competente decida in merito alla domanda di riconoscimento sulla base della capacità del richiedente di dimostrare in che modo sia in grado di garantire indipendenza, competenza e imparzialità.

10.

L’attestato di riconoscimento dovrebbe comportare le seguenti informazioni:

a)

nome e indirizzo dell’autorità competente;

b)

nome e indirizzo del centro di formazione;

c)

compiti formativi per i quali il centro di formazione è abilitato a fornire corsi di formazione in conformità del punto 5;

d)

numero di identificazione del centro di formazione rilasciato in conformità del punto 15;

e)

data di scadenza dell’attestato di riconoscimento.

Validità, modifica, rinnovo dell’attestato di riconoscimento di un centro di formazione

11.

Un attestato di riconoscimento di un centro di formazione dovrebbe avere una validità di cinque anni. L’autorità competente può, in casi giustificati, ridurre la durata di validità di tutti o parte dei compiti formativi indicati nell’attestato di riconoscimento.

12.

Un centro di formazione in possesso di un valido attestato di riconoscimento può in ogni momento presentare domanda per estendere l’ambito dei compiti formativi. Un attestato di riconoscimento modificato dovrebbe essere rilasciato sulla base dell’opportuna documentazione complementare fornita dal richiedente. In questo caso la data di scadenza dell’attestato di riconoscimento modificato non dovrebbe subire alcuna variazione.

13.

Qualora non siano più soddisfatti i requisiti relativi a uno o più compiti formativi indicati nell’attestato di riconoscimento, il centro di formazione riconosciuto dovrebbe cessare immediatamente di impartire la formazione nei suddetti compiti e informarne per iscritto l’autorità competente che ha rilasciato l’attestato di riconoscimento. L’autorità competente dovrebbe quindi valutare le informazioni e rilasciare un attestato di riconoscimento modificato. In questo caso la data di scadenza dell’attestato di riconoscimento non dovrebbe subire alcuna variazione.

14.

Un attestato di riconoscimento dovrebbe essere rinnovato su richiesta del centro di formazione e rilasciato alle stesse condizioni di un attestato di riconoscimento iniziale. L’autorità competente può definire una procedura semplificata se restano immutate le condizioni per il riconoscimento. È necessario presentare un rendiconto delle attività realizzate nel corso dei due anni precedenti. Se il periodo di validità precedente è stato ridotto a meno di due anni in conformità del punto 11, dovrebbe essere presentato un rendiconto relativo all’intero periodo.

Registro dei centri di formazione

15.

Nel registro di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE, ciascun centro di formazione riconosciuto dovrebbe essere identificato mediante un numero di identificazione individuale, sulla base delle disposizioni nazionali ma riportando tuttavia l’abbreviazione dello Stato membro in cui il centro di formazione è riconosciuto.

16.

Il registro dovrebbe riportare quantomeno le seguenti informazioni:

a)

nome e indirizzo del centro di formazione riconosciuto;

b)

compiti formativi per i quali il centro di formazione è abilitato a impartire corsi, con riferimento ai pertinenti allegati della direttiva 2007/59/CE;

c)

numero di identificazione;

d)

data di scadenza dell’attestato di riconoscimento;

e)

referenti.

17.

Allo scopo di mantenere aggiornato il registro, i centri di formazione riconosciuti dovrebbero comunicare all’autorità competente che ha rilasciato l’attestato di riconoscimento le eventuali modifiche dei dati pubblicati nel registro. È possibile che disposizioni nazionali prescrivano l’inserimento di ulteriori dati nel registro e la comunicazione di informazioni relative alla modifica di tali dati.

Sospensione e ritiro del riconoscimento

18.

Qualora le attività di valutazione o controllo effettuate dall’autorità competente o dallo Stato membro a norma degli articoli 26, 27 o 29 della direttiva 2007/59/CE evidenzino che un centro di formazione non è conforme ai requisiti per il riconoscimento, è opportuno che l’autorità competente ritiri o sospenda il rispettivo attestato di riconoscimento.

19.

Qualora un’autorità competente rilevi che un centro di formazione riconosciuto dall’autorità competente di un altro Stato membro non rispetta gli obblighi della direttiva 2007/59/CE e della decisione 2011/765/UE, è opportuno che essa ne informi l’autorità competente dell’altro Stato membro che ha rilasciato l’attestato di riconoscimento. L’autorità competente che ha rilasciato l’attestato di riconoscimento dovrebbe verificare tale informazione entro quattro settimane e comunicare all’autorità competente richiedente l’esito delle verifiche e le decisioni adottate.

20.

Qualora l’autorità competente rilevi che il centro di formazione non è più conforme ai requisiti per il riconoscimento, è opportuno che essa ritiri o sospenda l’attestato di riconoscimento.

Procedura di ricorso

21.

L’autorità competente dovrebbe comunicare sollecitamente e per iscritto le ragioni della sua decisione al centro di formazione.

22.

In caso di sospensione o ritiro l’autorità competente dovrebbe comunicare in modo chiaro al centro di formazione i requisiti che non sono più soddisfatti. Prima che la sospensione o il ritiro divengano effettivi, l’autorità competente può concedere un periodo di preavviso, durante il quale il centro di formazione può adeguare le sue pratiche al fine di soddisfare i requisiti per il riconoscimento. L’autorità competente dovrebbe altresì informare il centro di formazione in merito alla procedura di ricorso di cui il centro di formazione può avvalersi per richiedere il riesame della decisione.

23.

L’autorità competente dovrebbe assicurarsi che sia istituita una procedura di ricorso amministrativo per consentire al centro di formazione interessato di richiedere una revisione delle decisioni contestate.

Centri di formazione che impartiscono formazione linguistica

24.

Per quanto concerne la formazione nelle competenze linguistiche generali, gli Stati membri possono riconoscere i richiedenti come centri di formazione sulla base di un attestato comprovante la competenza dei richiedenti a impartire una formazione linguistica generale. Tale competenza dovrebbe essere conforme ai principi e alla metodologia dello «European Framework for Language Competence» (EFLC, quadro europeo di competenza linguistica) stabilito dal Consiglio d’Europa (3). Gli Stati membri possono stabilire disposizioni supplementari per specificare l’uso di tale opzione, tenendo conto delle prassi nazionali relative alla certificazione di tutti i centri di formazione linguistica.

25.

Per quanto riguarda la formazione sulle modalità di comunicazione e la terminologia specifiche per le operazioni e le procedure di sicurezza in campo ferroviario, dovrebbe essere richiesto il riconoscimento in conformità con le disposizioni della presente raccomandazione. Le domande di riconoscimento per un centro di formazione che impartisce corsi sulle modalità di comunicazione e la terminologia specifiche per le operazioni e le procedure di sicurezza in campo ferroviario, dovrebbero essere presentate all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’infrastruttura a cui fanno riferimento le modalità di comunicazione e la terminologia.

Domanda di riconoscimento di esaminatore

26.

Un richiedente che presenti domanda di riconoscimento di esaminatore dovrebbe presentare una domanda scritta all’autorità competente dello Stato membro interessato.

27.

Se la domanda riguarda il riconoscimento di esaminatore per la conoscenza dell’infrastruttura, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme operative, è responsabile del riconoscimento l’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’infrastruttura.

28.

Una domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro del richiedente a nome di quest’ultimo.

29.

Le domande dovrebbero essere corredate dei documenti che attestano la conformità con i requisiti di cui alla direttiva 2007/59/CE e alla decisione 2011/765/UE.

30.

Le domande dovrebbero specificare il o i settori di competenza per i quali è richiesto il riconoscimento di un esaminatore. La domanda può riferirsi a uno o più ambiti di competenza e dovrebbe essere strutturata tenendo presente i seguenti ambiti:

a)

conoscenze professionali generali in conformità dell’allegato IV della direttiva 2007/59/CE;

b)

conoscenze professionali relative al materiale rotabile in conformità dell’allegato V della direttiva 2007/59/CE;

c)

conoscenze professionali relative alle infrastrutture in conformità dell’allegato VI della direttiva 2007/59/CE;

d)

conoscenze linguistiche in conformità dell’allegato VI della direttiva 2007/59/CE (conoscenze linguistiche generali e/o abilità specifiche di terminologia e comunicazione per le operazioni e le procedure di sicurezza in campo ferroviario).

Rilascio dell’attestato di riconoscimento di esaminatore

31.

L’autorità competente dovrebbe vagliare tutti i documenti presentati dal richiedente. Se tutti i requisiti sono rispettati, l’autorità competente dovrebbe rilasciare l’attestato di riconoscimento quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto tutti i documenti necessari.

32.

L’attestato di riconoscimento dovrebbe riportare quantomeno le seguenti informazioni:

a)

nome e indirizzo dell’autorità competente;

b)

nome, indirizzo e data di nascita del richiedente; il luogo di nascita del richiedente può essere riportato, facoltativamente, sull’attestato di riconoscimento;

c)

ambiti di competenza per i quali l’esaminatore è abilitato a condurre gli esami;

d)

lingue nelle quali l’esaminatore è abilitato a condurre gli esami;

e)

numero di identificazione dell’esaminatore assegnato conformemente al punto 10, lettera d);

f)

data di scadenza dell’attestato di riconoscimento.

Validità, modifica, rinnovo dell’attestato di riconoscimento di esaminatore

33.

Un attestato di riconoscimento di un esaminatore dovrebbe avere una validità di cinque anni. L’autorità competente può, in casi giustificati, ridurre la durata di validità di tutti o parte degli ambiti di competenza indicati nell’attestato di riconoscimento.

34.

Il titolare di un attestato di riconoscimento in corso di validità può in ogni momento chiederne la modifica al fine di aggiungervi ambiti di competenza. Un attestato di riconoscimento modificato dovrebbe essere rilasciato sulla base dell’opportuna documentazione complementare fornita dal richiedente. La data di scadenza dell’attestato modificato non dovrebbe subire alcuna variazione.

35.

In caso di sviluppi che richiedono una modifica dell’attestato di riconoscimento in quanto non sono più soddisfatti i requisiti relativi a uno o più ambiti di competenza in esso specificati, l’esaminatore riconosciuto dovrebbe cessare immediatamente di condurre esami relativi a tali ambiti di competenza e informarne per iscritto l’autorità competente. L’autorità competente dovrebbe quindi valutare le informazioni e rilasciare un attestato di riconoscimento modificato. La data di scadenza dell’attestato modificato non dovrebbe subire alcuna variazione.

36.

Un attestato di riconoscimento viene rinnovato su richiesta dell’esaminatore e dovrebbe essere rilasciato alle stesse condizioni di un attestato di riconoscimento iniziale. L’autorità competente può definire una procedura semplificata se non sono cambiate le condizioni che hanno portato al precedente riconoscimento. In ogni caso gli esaminatori che presentano domanda di rinnovo sono tenuti a presentare gli attestati di competenza ottenuti durante il periodo di validità precedente e delle attività condotte come esaminatori nei due anni precedenti. Se il periodo di validità precedente è stato ridotto a meno di due anni in conformità del punto 33, dovrebbe essere presentati attestati relativi all’intero periodo.

Registro degli esaminatori

37.

Nel registro di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE, ciascun esaminatore dovrebbe essere identificato mediante un numero identificativo individuale, sulla base delle disposizioni nazionali, ma riportando tuttavia l’abbreviazione dello Stato membro in cui l’esaminatore è riconosciuto.

38.

Il registro dovrebbe riportare quantomeno le seguenti informazioni:

a)

nome, indirizzo e data di nascita dell’esaminatore;

b)

ambiti di competenza per i quali l’esaminatore è abilitato a condurre gli esami;

c)

lingue nelle quali l’esaminatore è abilitato a condurre gli esami;

d)

numero di identificazione dell’esaminatore assegnato conformemente al punto 37;

e)

se un datore di lavoro presenta domanda per conto dell’esaminatore, conformemente al punto 28, nome e indirizzo del datore di lavoro (in altri casi, e facoltativamente, possono essere indicati il nome e l’indirizzo del datore di lavoro dell’esaminatore);

f)

data di scadenza dell’attestato di riconoscimento;

g)

referenti.

39.

Allo scopo di mantenere aggiornato il registro, gli esaminatori riconosciuti o i rispettivi datori di lavoro dovrebbero comunicare all’autorità che ha rilasciato l’attestato di riconoscimento le eventuali modifiche dei dati contenuti nel registro. Le disposizioni nazionali possono prevedere l’inserimento di ulteriori dati nel registro e informazioni relative alla modifica di tali dati.

40.

I dati di cui al punto 38, lettere a), b) e c), dovrebbero essere accessibili al pubblico. Altri dati di cui al punto 38 dovrebbero essere resi pubblici in conformità delle disposizioni nazionali in materia di tutela dei dati personali.

Sospensione e ritiro del riconoscimento

41.

Qualora le attività di valutazione o controllo effettuate dall’autorità competente o dallo Stato membro a norma degli articoli 26, 27 o 29 della direttiva 2007/59/CE evidenzino che un esaminatore non soddisfa i requisiti per il riconoscimento, l’autorità competente dovrebbe ritirare o sospendere l’attestato di riconoscimento.

42.

Qualora un’autorità competente rilevi che un esaminatore riconosciuto dall’autorità competente di un altro Stato membro non rispetta uno o più requisiti di cui alla direttiva 2007/59/CE e alla decisione 2011/765/UE, essa dovrebbe informarne l’autorità competente dell’altro Stato membro che ha rilasciato l’attestato di riconoscimento e invitarla a effettuare gli opportuni controlli.

43.

Qualora l’autorità competente di quest’ultimo Stato membro riscontri che l’esaminatore non soddisfa più i requisiti, essa dovrebbe ritirare o sospendere l’attestato di riconoscimento, comunicare sollecitamente e per iscritto all’esaminatore le ragioni della sua decisione e notificare quest’ultima all’autorità competente che l’aveva informata della non conformità dell’esaminatore.

Procedura di ricorso

44.

L’autorità competente dovrebbe comunicare sollecitamente e per iscritto all’esaminatore le ragioni della sua decisione.

45.

In caso di sospensione o ritiro l’autorità competente dovrebbe fornire informazioni chiare relativamente ai requisiti che non sono più soddisfatti. Prima che la sospensione o il ritiro divengano effettivi, l’autorità competente può concedere un periodo di preavviso durante il quale l’esaminatore può adeguare le sue pratiche al fine di soddisfare i requisiti per il riconoscimento.

46.

L’autorità competente dovrebbe assicurarsi che sia istituita una procedura di ricorso amministrativo per consentire ai richiedenti o esaminatori di richiedere una revisione delle decisioni contestate.

Esaminatori che valutano le competenze linguistiche

47.

Per quanto riguarda l’esame delle competenze linguistiche generali, e al fine di riconoscere il richiedente come esaminatore, uno Stato membro può basarsi su un attestato rilasciato in conformità delle prassi in vigore nel settore della formazione linguistica. Tale attestato dovrebbe confermare la competenza del richiedente a condurre esami in linea con i principi e la metodologia dell’«European Framework for Language Competence» (EFLC, quadro europeo di competenza linguistica) stabilito dal Consiglio d’Europa. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni supplementari per specificare l’uso di tale opzione, tenendo conto delle prassi nazionali relative alla certificazione delle competenze linguistiche degli esaminatori.

48.

Per quanto riguarda l’esame delle competenze relative alle modalità di comunicazione e alla terminologia specifiche per le operazioni e le procedure di sicurezza in campo ferroviario, dovrebbe essere richiesto il riconoscimento in conformità con le disposizioni della presente raccomandazione. Le domande di riconoscimento di esaminatore per quanto riguarda gli esami relativi alle modalità di comunicazione e alla terminologia specifiche per le operazioni e le procedure di sicurezza in campo ferroviario, dovrebbero essere presentate all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’infrastruttura a cui fanno riferimento le modalità di comunicazione e la terminologia.

Riconoscimento dei centri di esame

49.

Uno Stato membro può decidere di chiedere il riconoscimento dei centri di esame sulla base di una domanda scritta presentata all’autorità competente.

50.

L’autorità competente dovrebbe rilasciare un attestato di riconoscimento del centro di esame a norma delle procedure e disposizioni nazionali e sulla base di criteri di indipendenza, competenza e imparzialità. Al riconoscimento dei centri di esame dovrebbero applicarsi i punti da 26 a 48.

51.

L’autorità competente potrebbe anche delegare a tali centri di esame il riconoscimento dei propri esaminatori, a condizioni che soddisfino i requisiti di cui al punto 53.

52.

Ai fini del punto 54, il centro di esame dovrebbe mantenere aggiornato un registro di tutti gli esaminatori da esso riconosciuti. Il registro dovrebbe fornire le informazioni di cui al punto 38.

53.

Il centro di esame dovrebbe adottare misure adeguate per la gestione dei propri esaminatori e per garantire che essi dispongano delle competenze richieste a norma della direttiva 2007/59/CE e della decisione 2011/765/UE.

54.

Gli esaminatori dovrebbero essere autorizzati a condurre esami soltanto nel quadro delle attività del centro di esame a cui appartengono.

55.

Le informazioni sui centri di esame riconosciuti dovrebbero essere accessibili al pubblico nel registro di cui al punto 38, senza che siano tuttavia comunicate informazioni sui singoli esaminatori che fanno capo al centro di esame. Al posto del numero di identificazione di cui al punto 37 deve essere indicato il nome del centro di esame.

56.

L’autorità competente dovrebbe comunicare sollecitamente e per iscritto al centro di esame le ragioni della sua decisione.

57.

In caso di sospensione o ritiro l’autorità competente dovrebbe fornire informazioni chiare relativamente ai requisiti che non sono più soddisfatti. Prima che la sospensione o il ritiro divengano effettivi, l’autorità competente può concedere un periodo di preavviso durante il quale il centro di esame può adeguare le sue pratiche al fine di soddisfare i requisiti per il riconoscimento.

58.

L’autorità competente dovrebbe assicurarsi che sia istituita una procedura di ricorso amministrativo per consentire ai richiedenti o ai centri di esame di richiedere una revisione delle decisioni contestate.

Norme di valutazione trasparenti

59.

Prima degli esami dovrebbero essere resi noti i principi per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi nonché il tipo di risultati.

60.

I macchinisti o i candidati macchinisti dovrebbero essere autorizzati a prendere visione della valutazione dei risultati dell’esame e a richiederne la revisione in caso di parere motivato negativo relativo agli esami da essi sostenuti.

Controlli di qualità e supervisione da parte dell’autorità competente

61.

Per l’esecuzione delle proprie attività di controllo a norma degli articoli 26, 27 o 29 della direttiva 2007/59/CE, un’autorità competente può richiedere:

a)

l’accesso a tutti i documenti pertinenti per la preparazione, la conduzione e la valutazione degli esami;

b)

l’adozione di una procedura di rendicontazione che imponga di comunicare periodicamente o su richiesta determinate informazioni;

c)

la partecipazione agli esami in veste di osservatori di rappresentanti dell’autorità competente.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(2)  Cfr. pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Cambridge University Press 2001 (per la versione inglese — ISBN 0-521-00531-0). Disponibile anche sul sito del Consiglio d’Europa: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf