ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.310.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 310

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
25 novembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1215/2011 del Consiglio, del 24 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1216/2011 della Commissione, del 24 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete ( 1 )

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1217/2011 della Commissione, del 24 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1218/2011 della Commissione, del 24 novembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/752/PESC del Consiglio, del 24 novembre 2011, che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

10

 

 

2011/753/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 8165]

11

 

 

2011/754/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [notificata con il numero C(2011) 8289]  ( 1 )

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2011 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC (2) concernente misure restrittive nei confronti del Sudan.

(2)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC. La decisione 2011/423/PESC ha modificato la portata delle misure restrittive imposte dall’abrogata posizione comune 2005/411/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 131/2004 (3).

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia della misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Sono vietati:

a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o in Sud Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o in Sud Sudan;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l’assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o in Sud Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o in Sud Sudan.»;

3)

all’articolo 4, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera:

«e)

sostegno al processo di riforma del settore della sicurezza in Sud Sudan.»;

4)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan o in Sud Sudan da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

W. PAWLAK


(1)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20.

(2)  GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25.

(3)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1.


25.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1216/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (2) contiene indicatori essenziali di prestazione (IEP) e obiettivi vincolanti nei settori essenziali di prestazione, ossia sicurezza, ambiente, capacità ed efficienza economica.

(2)

Gli indicatori essenziali di prestazione in materia di sicurezza che servono a determinare gli obiettivi nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo, contenuti nell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 691/2010, sono i seguenti: efficienza della gestione della sicurezza misurata attraverso una metodologia che poggia sull’ATM Safety Framework Maturity Survey (indagine sulla maturità del quadro di sicurezza dell’ATM); applicazione della classifica di gravità dello strumento di analisi del rischio per consentire una comunicazione armonizzata della valutazione della gravità per non rispetto dei valori minimi di separazione, invasioni di pista e eventi tecnici specifici relativi alla gestione del traffico aereo (ATM); e comunicazione relativa alla cultura giusta.

(3)

A norma dell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 691/2010, è opportuno che la Commissione, gli Stati membri, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) sviluppino ulteriormente in collaborazione i suddetti indicatori di sicurezza, che devono essere poi adottati dalla Commissione prima del primo periodo di riferimento.

(4)

A tal fine la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’AESA, di Eurocontrol e della Commissione (la cosiddetta «Task Force E3»). Il gruppo ha presentato una relazione tecnica dal titolo Metrics for Safety Key Performance Indicators for the Performance Scheme (Criteri di misura per gli indicatori essenziali di prestazione in materia di sicurezza per il sistema di prestazioni). La relazione è stata rielaborata in base alle osservazioni formulate dagli Stati membri e dalle parti interessate e costituisce il fondamento tecnico, oltre che del presente regolamento, dei metodi accettabili di rispondenza e del materiale esplicativo ad esso associati.

(5)

Nel mettere a punto gli indicatori essenziali di prestazione in materia di sicurezza occorre tenere conto anche dell’attività già svolta in relazione ad altre iniziative, quali il piano di sicurezza dell’AESA, l’analisi dei rischi e lo studio di Eurocontrol Safety Framework Maturity Survey.

(6)

Dall’esperienza acquisita nell’attuazione graduale del sistema di prestazioni si ricava che è necessario accordare più tempo alla Commissione per valutare gli obiettivi prestazionali riveduti, onde tenere conto del carico di lavoro generato dalla valutazione accurata dei piani prestazionali e per consentirle di intrattenere il dialogo richiesto con le autorità nazionali di vigilanza e giustificare adeguatamente i risultati di detta valutazione.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2010.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 691/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

nel paragrafo 1 il termine «due mesi» è sostituito da «quattro mesi»;

b)

nel paragrafo 2 il termine «due mesi» è sostituito da «quattro mesi»;

c)

nel paragrafo 3 il termine «due mesi» è sostituito da «quattro mesi»;

2)

il punto 1 dell’allegato I, parte 2, è sostituito dal seguente:

«1.   INDICATORI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

a)

Il primo IEP nazionale o di BFSA in materia di sicurezza per il primo periodo di riferimento è costituito dall’efficienza della gestione della sicurezza misurata attraverso una metodologia che poggia sull’ATM Safety Framework Maturity Survey.

Per quanto concerne gli Stati membri, le rispettive autorità nazionali di vigilanza e i fornitori di servizi di navigazione aerea, abilitati a fornire servizi di traffico aereo oppure servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, la misura del presente IEP è data dal livello di attuazione dei seguenti obiettivi di gestione:

politica e obiettivi di sicurezza;

gestione dei rischi per la sicurezza;

garanzia della sicurezza;

promozione della sicurezza;

cultura della sicurezza.

b)

Il secondo IEP nazionale o di BFSA in materia di sicurezza per il primo periodo di riferimento è costituito dall’applicazione della seguente classifica di gravità basata sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi per rendere conto di almeno tre categorie di eventi: non rispetto dei valori minimi di separazione, invasioni di pista ed eventi specifici relativi all’ATM, in tutti i centri di controllo del traffico aereo e negli aeroporti. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente metodologia negli aeroporti con meno di 50 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno.

Gli Stati membri e i fornitori di servizi di navigazione aerea, quando riferiscono i suddetti eventi utilizzano le seguenti categorie di gravità:

inconveniente grave

inconveniente importante

inconveniente significativo

nessun effetto sulla sicurezza

imprecisato; ad esempio, le informazioni disponibili sono insufficienti, oppure non è stato possibile determinare la gravità a causa di prove non conclusive o contraddittorie.

È d’obbligo riferire sull’applicazione della metodologia per ciascun singolo evento.

c)

Il terzo IEP nazionale o di BFSA in materia di sicurezza per il primo periodo di riferimento è costituito dalla comunicazione da parte degli Stati membri e dei rispettivi fornitori di servizi di navigazione aerea, tramite un questionario elaborato in conformità alla lettera e), del livello di presenza e corrispondente assenza di cultura giusta.

d)

Nel primo periodo di riferimento non vi saranno obiettivi prestazionali in materia di sicurezza fissati a livello di Unione europea. Gli Stati membri potranno tuttavia stabilire obiettivi che ricalchino i presenti IEP.

e)

Per favorire l’attuazione e la misura degli IEP in materia di sicurezza, l’AESA adotta, dopo aver consultato l’organo di valutazione delle prestazioni e prima dell’inizio del primo periodo di riferimento, metodi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo in conformità della procedura adottata a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 216/2008.

f)

Eurocontrol fornisce, in tempo utile, le informazioni necessarie per elaborare la documentazione di cui alla lettera e), tra cui figura almeno la descrizione delle due metodologie: quella dello strumento di analisi dei rischi e il suo ulteriore perfezionamento, e quella basata sullo studio Safety Framework Maturity Survey e i suoi fattori di ponderazione.

g)

Le autorità nazionali di vigilanza comunicano all’AESA, entro il 1o febbraio di ogni anno, la misura annuale degli IEP di cui alle lettere da a) a c) (questionari sull’efficienza della gestione della sicurezza e cultura giusta) effettuata dalle medesime e dai fornitori di servizi di navigazione aerea per l’anno precedente. Queste misure annuali costituiscono i dati su cui fondare il monitoraggio di cui alle lettere h) e i). In caso di modifica della misura annuale degli IEP, le autorità nazionali di vigilanza ne danno comunicazione prima della data alla quale sono tenute a presentare la relazione annuale successiva.

h)

Le autorità nazionali di vigilanza monitorano l’attuazione e la misura degli IEP in materia di sicurezza da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea, in conformità delle procedure per la sorveglianza della sicurezza stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 (3) della Commissione.

i)

Nell’ambito delle ispezioni di standardizzazione, l’AESA monitora l’attuazione e la misura degli IEP in materia di sicurezza da parte delle autorità nazionali di vigilanza, in conformità dei metodi di lavoro di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 216/2008. L’AESA comunica l’esito di tali ispezioni all’organo di valutazione delle prestazioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.

(3)  GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15


25.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1217/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

62,0

MA

42,6

MK

57,4

TN

143,2

TR

85,0

ZZ

78,0

0707 00 05

AL

64,0

EG

188,1

TR

102,2

ZZ

118,1

0709 90 70

MA

36,7

TR

139,2

ZZ

88,0

0805 20 10

MA

75,2

ZZ

75,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

42,1

IL

76,3

JM

134,1

MA

53,5

TR

82,6

ZZ

77,7

0805 50 10

TR

61,1

ZA

49,5

ZZ

55,3

0808 10 80

CA

135,1

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

41,5

US

122,1

ZA

107,2

ZZ

89,0

0808 20 50

AR

43,9

CN

79,6

ZZ

61,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


25.11.2011   

IT

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L 310/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1218/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 303 del 22.11.2011, pag. 42.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 25 novembre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

39,90

0,00

1701 11 90 (1)

39,90

2,93

1701 12 10 (1)

39,90

0,00

1701 12 90 (1)

39,90

2,64

1701 91 00 (2)

45,89

3,70

1701 99 10 (2)

45,89

0,57

1701 99 90 (2)

45,89

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

25.11.2011   

IT

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L 310/10


DECISIONE 2011/752/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2011

che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (2).

(2)

Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/445/PESC (3), che ha modificato l’azione comune 2008/124/PESC aumentando l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo («EULEX KOSOVO») fino alla scadenza dell’azione comune 2008/124/PESC.

(3)

L’8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (4), che ha modificato l’azione comune 2008/124/PESC e l’ha prorogata per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012.

(4)

L’importo di riferimento finanziario attuale copre il periodo fino al 14 dicembre 2011. L’azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario dal 15 dicembre 2011 fino al 14 giugno 2012.

(5)

L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 16, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/124/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2010 sino al 14 dicembre 2011 è di 165 000 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 dicembre 2011 sino al 14 giugno 2012 è di 72 800 000 EUR.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

W. PAWLAK


(1)  Ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 (1999).

(2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)  GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 33.

(4)  GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 13.


25.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2011

che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 8165]

(2011/753/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare un’attuazione efficace degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, è opportuno definire una serie di regole per l’applicazione degli obiettivi in questione.

(2)

È inoltre necessario determinare modalità di calcolo della quota di rifiuti urbani e di rifiuti da costruzioni e demolizioni che è preparata per il riutilizzo, riciclata o recuperata, per verificare e controllare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.

(3)

L’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE lascia agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda i flussi di rifiuti urbani ai quali gli obiettivi sono applicati. Tuttavia, è opportuno definire una serie di opzioni per gli Stati membri al fine di chiarire l’applicazione pratica della verifica del rispetto degli obiettivi in questione.

(4)

Al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi, per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE è opportuno utilizzare per quanto possibile i dati sulle statistiche riguardanti i rifiuti comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (2).

(5)

In caso di esportazione di rifiuti al di fuori dell’Unione e in presenza di prove attendibili attestanti che la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero è avvenuta a condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla legislazione dell’Unione, i rifiuti in questione devono essere presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.

(6)

Qualora siano adottate misure per rendere più rigorosi gli obiettivi oppure siano fissati obiettivi per altri flussi di rifiuti può essere necessario rivedere la presente decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

«rifiuti domestici», i rifiuti prodotti dai nuclei domestici;

2)

«rifiuti simili», i rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura;

3)

«rifiuti urbani», i rifiuti domestici e i rifiuti simili;

4)

«rifiuti da costruzioni e demolizioni», i rifiuti corrispondenti ai codici di cui al capitolo 17 dell’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione (3), esclusi i rifiuti pericolosi e il materiale allo stato naturale di cui alla voce 170504;

5)

«recupero di materiale», qualsiasi operazione di recupero, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili;

6)

«riempimento», un’operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti.

Articolo 2

Requisiti generali

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE si applicano le regole seguenti:

1)

gli Stati membri verificano il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE calcolando il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussi di rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati o che sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materiale in un anno civile;

2)

il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o recuperati è determinato calcolando la quantità di rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale. Un’operazione preparatoria che precede il recupero o lo smaltimento di rifiuti non costituisce un’operazione finale di riciclaggio né un’altra operazione finale di recupero di materiale. In caso di raccolta differenziata dei rifiuti o se la produzione di un impianto di selezione è sottoposta a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale senza perdite significative, il peso dei rifiuti in questione può essere considerato equivalente al peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale;

3)

la quantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati è inclusa nella quantità di rifiuti riciclati e non è comunicata separatamente;

4)

i rifiuti che sono inviati in un altro Stato membro per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale possono essere contabilizzati esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti;

5)

i rifiuti esportati fuori dell’Unione per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale sono contabilizzati come preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero soltanto in presenza di prove attendibili attestanti che l’invio è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare dell’articolo 49, paragrafo 2;

6)

se il calcolo degli obiettivi è applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti sottoposti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata come riciclata se il trattamento produce compost o digestato che, eventualmente previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato per il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia.

Articolo 3

Rifiuti urbani

1.   Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo in materia di rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri applicano l’obiettivo a una delle operazioni seguenti:

a)

la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro;

b)

la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine;

c)

la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici;

d)

la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani.

2.   L’obiettivo si applica alla quantità totale di rifiuti dei flussi di rifiuti inerenti all’opzione scelta dallo Stato membro conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Gli Stati membri applicano la metodologia di calcolo di cui all’allegato I della presente decisione corrispondente all’opzione da essi prescelta conformemente al paragrafo 1.

4.   Le relazioni degli Stati membri sull’applicazione delle misure in materia di rifiuti urbani sono conformi ai requisiti specifici di cui agli allegati I e II.

5.   Nella prima relazione riguardante l’applicazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri informano la Commissione in merito all’opzione prescelta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

6.   Uno Stato membro può cambiare l’opzione fino alla presentazione della relazione riguardante l’applicazione per l’anno 2020, a condizione che sia in grado di assicurare la coerenza dei dati trasmessi.

Articolo 4

Rifiuti da costruzioni e demolizioni

1.   Per il calcolo dell’obiettivo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE in merito ai rifiuti da costruzioni e demolizioni, gli Stati membri applicano la metodologia di calcolo di cui all’allegato III della presente decisione.

2.   Le relazioni degli Stati membri sull’applicazione delle misure in materia di rifiuti da costruzioni e demolizione sono conformi ai requisiti specifici di cui all’allegato III.

3.   La quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di colmatazione è comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o usata per altre operazioni di recupero di materiale. Anche il ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare in operazioni di colmatazione deve essere dichiarato quale colmatazione.

Articolo 5

Relazioni degli Stati membri

1.   Gli Stati membri informano la Commissione sui progressi compiuti in merito al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE mediante la relazione sull’applicazione di cui all’articolo 37 della stessa direttiva.

2.   Nelle relazioni sull’applicazione gli Stati membri trasmettono dati riguardanti lo stato di preparazione dei rispettivi flussi di rifiuti destinati al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materiale per ogni singolo anno del periodo di tre anni oggetto della relazione oppure per gli anni dei periodi oggetto della relazione di cui all’allegato I, sezione 5, del regolamento (CE) n. 2150/2002.

3.   Nella relazione riguardante l’applicazione per l’anno 2020 gli Stati membri sono tenuti a dimostrare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE per le quantità dei rispettivi flussi di rifiuti prodotti e riciclati o recuperati nel 2020.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e i metadati richiesti dalla presente decisione in formato elettronico, mediante la norma di interscambio definita da Eurostat.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(2)  GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(4)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

METODOLOGIE DI CALCOLO DELL’OBIETTIVO IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3, DELLA PRESENTE DECISIONE

Opzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione

Metodologia di calcolo

Requisiti specifici per le relazioni sull’applicazione degli Stati membri

Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro

Metodologia di calcolo 1

Formula

Gli Stati membri utilizzano dati nazionali. Possono essere utilizzati e adattati alle condizioni nazionali i dati elaborati per rispettare altri obblighi di rendicontazione in materia di rifiuti. Unitamente ai dati gli Stati membri trasmettono una relazione che illustra il metodo di calcolo delle quantità prodotte e riciclate e il loro rapporto con i dati sui rifiuti domestici che devono essere comunicati conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002.

Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili

Metodologia di calcolo 2

Formula

Gli Stati membri utilizzano dati nazionali. Possono essere utilizzati e adattati alle condizioni nazionali i dati elaborati per rispettare altri obblighi di rendicontazione in materia di rifiuti. Unitamente ai dati gli Stati membri trasmettono una relazione che illustra quali materiali sono presi in considerazione e da quali attività essi provengono contrassegnando le caselle corrispondenti nella tabella contenuta nell’allegato II della presente decisione; inoltre indicano il metodo di calcolo delle quantità prodotte e riciclate. Se uno Stato membro include nel calcolo i rifiuti di compost domestico, indica il metodo di calcolo delle quantità prodotte e riciclate.

La relazione illustra inoltre il rapporto fra queste quantità e i dati sui rifiuti domestici e altre attività economiche che devono essere comunicati conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002.

Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici

Metodologia di calcolo 3

Formula

Gli Stati membri utilizzano i dati nazionali per trasmettere la relazione sulla quantità di rifiuti domestici riciclati. Unitamente ai dati trasmettono una relazione che precisa i materiali presi in considerazione contrassegnando le caselle corrispondenti nella tabella contenuta nell’allegato II della presente decisione; inoltre indicano il metodo di calcolo delle quantità riciclate.

La relazione illustra inoltre il rapporto fra queste quantità e i dati sui rifiuti domestici e altre attività economiche che devono essere comunicati conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002.

Le quantità totali di rifiuti domestici sono ottenute a partire dai dati che devono essere trasmessi conformemente all’allegato I, sezione 8, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 2150/2002.

I rifiuti delle categorie contraddistinte dai codici seguenti sono esclusi dal calcolo:

08.1.

Veicoli fuori uso

11-13

Fanghi e rifiuti minerali

Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani

Metodologia di calcolo 4

Formula

Gli Stati membri si basano sui dati statistici riguardanti i rifiuti urbani trasmessi annualmente alla Commissione (Eurostat).


ALLEGATO II

RIFIUTI URBANI E FONTI PERTINENTI PER LE METODOLOGIE DI CALCOLO 1, 2 E 3 DELL’ALLEGATO I

 

 

Prodotti da

Nuclei familiari

Piccole imprese

Ristoranti, mense

Aree pubbliche

Altri

(precisare)

Rifiuti

Codice identificativo dei rifiuti a norma della decisione 2000/532/CE

 

 

 

 

 

Carta e cartone

20 01 01, 15 01 01

 

 

 

 

 

Metalli

20 01 40, 15 01 04

 

 

 

 

 

Plastica

20 01 39, 15 01 02

 

 

 

 

 

Vetro

20 01 02, 15 01 07

 

 

 

 

 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 08

 

 

 

 

 

Si prega di indicare se è compreso il compost domestico.

Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi

20 02 01

 

 

 

 

 

Si prega di indicare se è compreso il compost domestico.

Rifiuti non biodegradabili di giardini e parchi

20 02 02, 20 02 03

 

 

 

 

 

Rifiuti in legno

20 01 38, 15 01 03

 

 

 

 

 

Prodotti tessili

20 01 10, 20 01 11, 15 01 09

 

 

 

 

 

Batterie

20 01 34, 20 01 33*

 

 

 

 

 

Apparecchiature fuori uso

20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36

 

 

 

 

 

Altri rifiuti urbani

20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 15 01 06

 

 

 

 

 

Rifiuti urbani non menzionati nelle categorie precedenti (si prega di specificare)

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO III

METODOLOGIE DI CALCOLO DELL’OBIETTIVO IN MATERIA DI RIFIUTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DELLA PRESENTE DECISIONE

Metodologia di calcolo

Requisiti specifici per le relazioni sull’applicazione degli Stati membri

Formula

1)

Le informazioni riguardanti le quantità recuperate di rifiuti da costruzioni e demolizioni (numeratore della formula) includono esclusivamente i seguenti codici dell’allegato della decisione 2000/532/CE:

 

Elenco dei rifiuti, capitolo 17 — Rifiuti da costruzioni e demolizioni:

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04

 

Elenco dei rifiuti, sottocapitolo 19 12 — Rifiuti da trattamento meccanico dei rifiuti (per esempio selezione, triturazione, compattazione, granulazione), se sono prodotti dal trattamento dei rifiuti da costruzioni e demolizioni:

19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09

Nella relazione, che deve essere trasmessa unitamente ai dati, gli Stati membri illustrano le modalità adottate per evitare la doppia contabilizzazione dei rifiuti.

2)

Le informazioni riguardanti la produzione di rifiuti da costruzioni e demolizioni (denominatore della formula) sono trasmesse conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 e comprendono:

a)

rifiuti prodotti dalla sezione F del codice NACE Rev. 2 quale citato nell’allegato I, sezione 8, punto 17, del regolamento, costituiti dai seguenti codici di cui all’allegato I, sezione 2, dello stesso regolamento:

06.1.

Rifiuti di metallo ferroso

06.2.

Rifiuti di metallo non ferroso

06.3.

Rifiuti metallici misti

07.1.

Rifiuti di vetro

07.4.

Rifiuti in plastica

07.5.

Rifiuti in legno

b)

il totale della categoria di rifiuti (di tutte le attività economiche):

Rifiuti minerali da costruzioni e demolizioni

conformemente all’allegato III del regolamento summenzionato.

3)

In alternativa, gli Stati membri possono trasmettere informazioni sul riciclaggio e il recupero dei rifiuti da costruzioni e demolizioni sulla base del loro sistema di trasmissione di informazioni. In questo caso trasmettono, unitamente ai dati, una relazione che illustra quali materiali sono presi in considerazione e in che modo i dati fanno riferimento ai dati sui rifiuti da costruzioni e demolizioni che devono essere comunicati conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002. Se i dati basati sul sistema di trasmissione di informazioni dello Stato membro sono più precisi di quelli trasmessi conformemente al regolamento summenzionato, il rispetto dell’obiettivo deve essere valutato in base ai dati forniti dal sistema di trasmissione di informazioni dello Stato membro.


25.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/17


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2011

relativa all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

[notificata con il numero C(2011) 8289]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/754/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2002 è stato concluso l’accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati, in seguito denominato «l’accordo». Ai sensi dell’accordo ogni ufficio nazionale si rende garante alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, o nel territorio di Cipro, della Croazia, dell’Islanda, della Norvegia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia, della Svizzera e dell’Ungheria, indipendentemente dal fatto che detti veicoli siano assicurati o meno.

(2)

La decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (2), dispone che, a decorrere dal 1o agosto 2003 gli Stati membri devono astenersi dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o di Cipro, della Croazia, dell’Islanda, della Norvegia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia, della Svizzera e dell’Ungheria.

(3)

L’accordo è stato esteso, con l’addendum n. 1, per includere gli uffici di Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia. La decisione 2004/332/CE della Commissione, del 2 aprile 2004, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (3), dispone che a decorrere dal 30 aprile 2004 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta e della Polonia.

(4)

L’accordo è stato esteso, con l’addendum n. 2, per includere l’ufficio di Andorra. La decisione 2005/849/CE della Commissione, del 29 novembre 2005, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (4), dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2006, gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di Andorra.

(5)

L’accordo è stato esteso, con l’addendum n. 3, per includere gli uffici di Bulgaria e Romania. La decisione 2007/482/CE della Commissione, del 9 luglio 2007, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (5), dispone che a decorrere dal 1o agosto 2007, gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di Bulgaria e Romania. Il 29 maggio 2008, gli uffici nazionali di assicurazione hanno consolidato l’accordo, integrandolo con gli addenda n. 1, n. 2 e n. 3.

(6)

Il 26 maggio 2011 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera hanno firmato l’addendum n. 1 all’accordo consolidato, con il quale l’accordo è stata esteso all’Ufficio nazionale di assicurazione della Serbia. L’addendum fissa le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Serbia e che sono soggetti all’accordo.

(7)

Pertanto sono soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 2009/103/CE per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Serbia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1o gennaio 2012 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Serbia e che sono soggetti all’addendum n. 1 all’accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati.

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.

(2)  GU L 192 del 31.7.2003, pag. 23.

(3)  GU L 105 del 14.4.2004, pag. 39.

(4)  GU L 315 dell’1.12.2005, pag. 16.

(5)  GU L 180 del 10.7.2007, pag. 42.