ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.306.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 306

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
23 novembre 2011


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro

8

 

*

Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

12

 

*

Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

25

 

*

Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

33

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

41

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

23.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1173/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 136, in combinato disposto con l’articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri la cui moneta è l’euro hanno un interesse particolare e la responsabilità di condurre politiche economiche che promuovano il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria e di evitare politiche che pregiudichino tale funzionamento.

(2)

Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) consente l’adozione di misure specifiche nella zona euro che vanno al di là delle disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri.

(3)

L’esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni dell’unione economica e monetaria hanno evidenziato la necessità di una governance economica rafforzata nell’Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo, nonché su un quadro più solido a livello di Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.

(4)

Il quadro della governance economica rafforzata dovrebbe basarsi su diverse politiche interconnesse e coerenti fra loro a favore della crescita sostenibile e dell’occupazione, in particolare su una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione che ponga l’accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un Semestre europeo per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e di bilancio, su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi pubblici eccessivi [il patto di stabilità e crescita (PSC)], su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per le discipline di bilancio nazionali, nonché su una rafforzata regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico.

(5)

Il PSC e l’intero quadro della governance economica dovrebbero integrare e sostenere una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione. Le interrelazioni tra diverse istanze non dovrebbero comportare deroghe alle disposizioni del PSC.

(6)

Il conseguimento e il mantenimento di un mercato interno dinamico dovrebbero essere considerati elementi del funzionamento adeguato e corretto dell’unione economica e monetaria.

(7)

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata, per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni in loco, le raccomandazioni e gli avvertimenti. Nell’adottare decisioni in merito alle sanzioni, il ruolo del Consiglio dovrebbe essere limitato, ed è opportuno che si ricorra alla votazione a maggioranza qualificata inversa.

(8)

Onde garantire un dialogo permanente con gli Stati membri volto a conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare missioni di sorveglianza.

(9)

È altresì opportuno che la Commissione effettui periodicamente un’ampia valutazione del sistema di governance economica, in particolare dell’efficacia e dell’adeguatezza delle sue sanzioni. Qualora necessario, dette valutazioni dovrebbero essere integrate da pertinenti proposte.

(10)

In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe tener conto della situazione economica contingente degli Stati membri interessati.

(11)

Il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.

(12)

Potrebbe essere instaurato un dialogo economico con il Parlamento europeo, che consenta alla Commissione di rendere pubbliche le sue analisi, e al presidente del Consiglio, alla Commissione e, se del caso, al presidente del Consiglio europeo o al presidente dell’Eurogruppo di discutere. Un siffatto dibattito pubblico potrebbe permettere di affrontare le ripercussioni delle decisioni nazionali e portare la pressione pubblica sugli attori coinvolti. Nel riconoscere che gli interlocutori del Parlamento europeo nell’ambito di questo dialogo sono le pertinenti istituzioni dell’Unione e i loro rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare ad uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una decisione del Consiglio, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento. La partecipazione di uno Stato membro in tale scambio di opinioni avviene su base volontaria.

(13)

Per rendere ancora più effettiva l’esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro sono necessarie ulteriori sanzioni. Tali sanzioni dovrebbero accrescere la credibilità del quadro della sorveglianza delle politiche di bilancio dell’Unione.

(14)

Le disposizioni stabilite nel presente regolamento dovrebbero assicurare meccanismi equi, tempestivi, graduali ed effettivi che garantiscano la conformità alla parte preventiva e a quella correttiva del PSC, in particolare al regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (4), e al regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (5), in cui si esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico.

(15)

Le sanzioni di cui al presente regolamento, basate sulla parte preventiva del PSC, con riguardo agli Stati membri la cui moneta è l’euro dovrebbero costituire un incentivo per l’adeguamento all’obiettivo di bilancio a medio termine e al suo rispetto.

(16)

Onde evitare un’errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, dati che costituiscono un input fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche nell’Unione, è opportuno imporre ammende agli Stati membri che se ne rendono responsabili.

(17)

Al fine di integrare le norme sul calcolo delle ammende imposte per la manipolazione delle statistiche e le norme sulla procedura che deve seguire la Commissione per indagare su tali azioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, riguardo ai criteri dettagliati per la determinazione dell’entità dell’ammenda e per lo svolgimento delle indagini da parte della Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nella elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva ed appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(18)

Con riguardo alla parte preventiva del PSC, è opportuno che l’adeguamento e l’aderenza all’obiettivo di bilancio a medio termine siano garantiti dall’obbligo imposto agli Stati membri la cui moneta è l’euro, e che stiano compiendo progressi insufficienti verso il risanamento di bilancio, di costituire temporaneamente un deposito fruttifero. Tale dovrebbe essere il caso in cui uno Stato membro, incluso uno Stato membro che presenta un disavanzo inferiore al 3 % del prodotto interno lordo (PIL), si discosti in maniera significativa dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo e non corregga la deviazione.

(19)

Il deposito fruttifero imposto dovrebbe essere restituito allo Stato membro interessato, maggiorato degli interessi, una volta che il Consiglio si sia accertato che è stata posta fine alla situazione che ne ha motivato la costituzione.

(20)

Con riguardo alla parte correttiva del PSC, è opportuno che le sanzioni a carico degli Stati membri la cui moneta è l’euro assumano la forma di un obbligo di costituire un deposito infruttifero collegato alla decisione del Consiglio che accerta l’esistenza di un disavanzo eccessivo, se nella parte preventiva del PSC è già stata imposta allo Stato membro interessato la costituzione di un deposito fruttifero o nei casi di inadempimento particolarmente grave agli obblighi relativi alla politica di bilancio definita dal PSC, ovvero di un obbligo di pagare un’ammenda in caso di mancato rispetto della raccomandazione del Consiglio di correggere il disavanzo pubblico eccessivo.

(21)

Onde evitare l’applicazione retroattiva delle sanzioni previste in virtù della parte preventiva del PSC ai sensi del presente regolamento, le suddette sanzioni dovrebbero applicarsi soltanto rispetto alle pertinenti decisioni adottate dal Consiglio a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 e dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, per evitare l’applicazione retroattiva delle sanzioni previste in forza della parte correttiva del PSC ai sensi del presente regolamento, le suddette sanzioni dovrebbero applicarsi soltanto rispetto alle pertinenti raccomandazioni e decisioni volte a correggere il disavanzo pubblico eccessivo, adottate dal Consiglio dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

(22)

È opportuno che l’ammontare dei depositi fruttiferi, dei depositi infruttiferi e delle ammende previsti dal presente regolamento sia stabilito in modo da garantire un’equa gradualità delle sanzioni nella parte preventiva e in quella correttiva del PSC, e in maniera tale da costituire un incentivo sufficiente per gli Stati membri la cui moneta è l’euro a conformarsi al quadro di riferimento delle politiche di bilancio dell’Unione. Le ammende imposte in virtù dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE come specificato dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1467/97 sono costituite da una componente fissa, pari allo 0,2 % del PIL e da una componente variabile. Pertanto, la gradualità e il pari trattamento degli Stati membri sono garantiti se il deposito fruttifero, quello infruttifero e l’ammenda previsti dal presente regolamento sono pari allo 0,2 % del PIL, vale a dire pari all’ammontare della componente fissa dell’ammenda comminata a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE.

(23)

È opportuno che il Consiglio abbia la possibilità di ridurre o annullare le sanzioni imposte agli Stati membri la cui moneta è l’euro sulla base di una raccomandazione della Commissione facente seguito ad una richiesta motivata dello Stato membro interessato. Nella parte correttiva del PSC, è opportuno che la Commissione possa raccomandare la riduzione dell’ammontare della sanzione o il suo annullamento a motivo di circostanze economiche eccezionali.

(24)

Qualora sia stata posta fine alla situazione di disavanzo eccessivo è opportuno che il deposito infruttifero sia restituito e che gli interessi maturati e le ammende riscosse siano assegnati ai meccanismi di stabilità intesi a prestare assistenza finanziaria, creati dagli Stati membri la cui moneta è l’euro per salvaguardare la stabilità dell’intera area dell’euro.

(25)

Al Consiglio dovrebbe essere conferito il potere di adottare decisioni individuali per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In quanto elementi del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri in seno al Consiglio, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 1, TFUE, tali decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle misure adottate dal Consiglio, conformemente agli articoli 121 e 126 TFUE e ai regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97.

(26)

Dato che il presente regolamento contiene disposizioni generali tese a garantire l’effettiva esecuzione dei regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97, è opportuno che esso sia adottato secondo la procedura ordinaria di cui all’articolo 121, paragrafo 6, TFUE.

(27)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di un meccanismo sanzionatorio uniforme non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, l’Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce un sistema di sanzioni volto a migliorare il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita nella zona euro.

2.   Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«parte preventiva del patto di stabilità e crescita», il sistema di sorveglianza multilaterale istituito dal regolamento (CE) n. 1466/97;

2)

«parte correttiva del patto di stabilità e crescita», la procedura volta a eliminare il disavanzo eccessivo degli Stati membri regolamentata dall’articolo 126 TFUE e dal regolamento (CE) n. 1467/97;

3)

«circostanze economiche eccezionali», circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE e del regolamento (CE) n. 1467/97.

CAPO II

DIALOGO ECONOMICO

Articolo 3

Dialogo economico

Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il presidente dell’Eurogruppo a partecipare a una sua riunione per discutere delle decisioni adottate a norma degli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità allo Stato membro interessato da tali decisioni di partecipare a uno scambio di opinioni.

CAPO III

SANZIONI NEL QUADRO DELLA PARTE PREVENTIVA DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA

Articolo 4

Depositi fruttiferi

1.   Qualora il Consiglio adotti una decisione secondo cui uno Stato membro non ha dato seguito effettivo alla sua raccomandazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, la Commissione, entro venti giorni dall’adozione della decisione del Consiglio, raccomanda che quest’ultimo, mediante un’ulteriore decisione, richieda allo Stato membro in questione la costituzione di un deposito fruttifero di ammontare pari allo 0,2 % del PIL dell’anno precedente.

2.   La decisione che richiede la costituzione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non respinga la raccomandazione della Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.

3.   Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata, la raccomandazione della Commissione e adottare il testo così modificato quale decisione del Consiglio.

4.   La Commissione, su richiesta motivata ad essa indirizzata dallo Stato membro interessato entro dieci giorni dall’adozione della decisione del Consiglio che stabilisce che lo Stato membro non ha adottato le misure di cui al paragrafo 1, può raccomandare che il Consiglio riduca l’importo del deposito fruttifero o lo annulli.

5.   Il tasso d’interesse applicato al deposito fruttifero corrisponde al rischio di credito della Commissione e al relativo periodo di investimento.

6.   Qualora la situazione che ha motivato la raccomandazione di cui al secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/97 non sussista più, il Consiglio, sulla base di un’ulteriore raccomandazione della Commissione, decide che il deposito e gli interessi maturati siano restituiti allo Stato membro interessato. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare l’ulteriore raccomandazione della Commissione.

CAPO IV

SANZIONI NEL QUADRO DELLA PARTE CORRETTIVA DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA

Articolo 5

Depositi infruttiferi

1.   Qualora il Consiglio decida, deliberando ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste una situazione di disavanzo eccessivo in un Stato membro che ha costituito presso la Commissione un deposito fruttifero, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure qualora la Commissione abbia accertato un inadempimento particolarmente grave agli obblighi relativi alla politica di bilancio sanciti dal PSC, la Commissione, entro venti giorni a decorrere dall’adozione della decisione del Consiglio, raccomanda che quest’ultimo richieda, mediante un’ulteriore decisione, allo Stato membro interessato la costituzione presso la Commissione di un deposito infruttifero di ammontare pari allo 0,2 % del PIL nell’anno precedente.

2.   La decisione che richiede la costituzione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non respinga la raccomandazione della Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.

3.   Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata, la raccomandazione della Commissione e adottare il testo così modificato quale decisione del Consiglio.

4.   Sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall’adozione della decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 126, paragrafo 6, TFUE, e di cui al paragrafo 1, la Commissione può raccomandare che il Consiglio riduca l’importo del deposito infruttifero o lo annulli.

5.   Il deposito è costituito presso la Commissione. Se, a norma dell’articolo 3, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito fruttifero, quest’ultimo è trasformato in deposito infruttifero.

Qualora l’entità di un deposito fruttifero costituito a norma dell’articolo 4 e maggiorato degli interessi maturati, sia superiore all’entità del deposito infruttifero da costituire a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la differenza è restituita allo Stato membro.

Qualora l’entità del deposito infruttifero imposto sia superiore all’entità del deposito fruttifero costituito a norma dell’articolo 4 e maggiorato degli interessi maturati, lo Stato membro versa la differenza al momento di costituire il deposito infruttifero.

Articolo 6

Ammende

1.   Qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE decida che uno Stato membro non ha intrapreso misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione, entro venti giorni da tale decisione, raccomanda che il Consiglio, mediante un’ulteriore decisione, imponga un’ammenda di ammontare pari allo 0,2 % del PIL dello Stato membro nell’anno precedente.

2.   La decisione di imposizione di un’ammenda è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non respinga la raccomandazione della Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la raccomandazione della Commissione e adottare il testo così modificato quale decisione del Consiglio.

4.   Sulla base di circostanze economiche eccezionali, o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall’adozione della decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 126, paragrafo 8, TFUE e di cui al paragrafo 1, la Commissione raccomanda che il Consiglio riduca l’importo delle ammende o le annulli.

5.   Se, a norma dell’articolo 5, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito infruttifero, quest’ultimo è convertito in ammenda.

Se l’importo del deposito infruttifero costituito a norma dell’articolo 5 è superiore all’importo dell’ammenda, la differenza è restituita allo Stato membro.

Se l’importo dell’ammenda è superiore all’importo del deposito infruttifero costituito a norma dell’articolo 5, ovvero se non è stato costituito alcun deposito infruttifero, lo Stato membro versa la differenza all’atto del pagamento dell’ammenda.

Articolo 7

Restituzione dei depositi infruttiferi

Qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, decida di abrogare una ovvero tutte le decisioni da esso adottate, qualsiasi deposito infruttifero costituito presso la Commissione è restituito allo Stato membro o agli Stato membri interessati.

CAPO V

SANZIONI RELATIVE ALLE MANIPOLAZIONI DELLE STATISTICHE

Articolo 8

Sanzioni relative alle manipolazioni delle statistiche

1.   Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un’ammenda a uno Stato membro che, volontariamente o per negligenza grave, fornisce un’errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito rilevanti ai fini dell’applicazione degli articoli 121 o 126 TFUE, ovvero dell’applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TUE e al TFUE.

2.   Le ammende di cui al paragrafo 1 sono efficaci, dissuasive e commisurate alla natura, alla gravità e alla durata della errata rappresentazione. L’importo dell’ammenda non è superiore allo 0,2 % del PIL dello Stato membro interessato.

3.   La Commissione può avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l’esistenza delle errate rappresentazioni di cui al paragrafo 1. Essa può decidere di avviare un’indagine ove riscontri la presenza di serie indicazioni sull’esistenza di fatti idonei a configurare tale errata rappresentazione. La Commissione indaga sulle presunte errate rappresentazioni, tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate dallo Stato membro interessato. Nello svolgimento dei propri compiti, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire informazioni, e può effettuare ispezioni in loco ed accedere ai conti di tutte le entità governative a livello centrale, statale, locale e di sicurezza sociale. Se la normativa dello Stato membro interessato richiede una previa autorizzazione giudiziale per le ispezioni in loco, la Commissione presenta le necessarie domande.

Al termine della sua indagine e prima di presentare eventuali proposte al Consiglio, la Commissione concede allo Stato membro interessato la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni oggetto di indagine. La Commissione fonda la propria proposta al Consiglio unicamente sui fatti in merito ai quali lo Stato membro interessato ha avuto la possibilità di presentare osservazioni.

La Commissione rispetta pienamente i diritti della difesa dello Stato membro interessato.

4.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 11 riguardo:

a)

ai criteri dettagliati per la determinazione dell’entità dell’ammenda;

b)

alle norme dettagliate circa la procedura per la conduzione delle indagini di cui al paragrafo 1, alle misure associate e all’informativa sulle indagini;

c)

alle norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti della difesa, l’accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, le disposizioni transitorie e la riscossione delle ammende.

5.   La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali il Consiglio impone un’ammenda ai sensi del paragrafo 1. Essa può annullare, ridurre o maggiorare l’ammenda così imposta.

CAPO VI

NATURA AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI E DISTRIBUZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE AMMENDE

Articolo 9

Natura amministrativa delle sanzioni

Le sanzioni, imposte ai sensi degli articoli da 4 a 8 hanno natura amministrativa.

Articolo10

Distribuzione degli interessi e delle ammende

Gli interessi maturati dalla Commissione sui depositi costituiti a norma dell’articolo 5 e le ammende riscosse a norma degli articoli 6 e 8 costituiscono altre entrate, ai sensi dell’articolo 311 TFUE e sono assegnati al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Qualora gli Stati membri la cui moneta è l’euro dovessero predisporre un altro meccanismo di stabilità inteso a prestare assistenza finanziaria al fine di tutelare la stabilità dell’intera area dell’euro, gli interessi e le ammende sarebbero destinati a tale meccanismo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 13 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Votazione in seno al Consiglio

1.   Per l’adozione delle misure di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

2.   Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al paragrafo 1 si intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Articolo 13

Riesame

1.   Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta segnatamente:

a)

l’efficacia del presente regolamento, tra cui la possibilità di consentire al Consiglio e alla Commissione di intervenire per far fronte a situazioni che rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell’unione monetaria;

b)

i progressi nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE.

2.   Ove opportuno, tale relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.

3.   La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Entro la fine del 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di introdurre «eurotitoli».

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

(2)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 46.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.

(4)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(5)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.


23.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/8


REGOLAMENTO (UE) N. 1174/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 136, in combinato disposto con l’articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro della governance economica rafforzata dovrebbe basarsi su un insieme di politiche interconnesse e tra loro coerenti a favore di una crescita e di un’occupazione sostenibili, in particolare su una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione che ponga l’accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno, e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un Semestre europeo per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e di bilancio, su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi pubblici eccessivi [il patto di stabilità e crescita (PSC)], su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per le discipline di bilancio nazionali, nonché su una rafforzata regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico.

(2)

La disponibilità di dati statistici affidabili è alla base della sorveglianza degli squilibri macroeconomici. Al fine di assicurare la solidità e l’indipendenza delle statistiche, gli Stati membri dovrebbero garantire l’indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali — in linea con il codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, sulle statistiche europee (4). Inoltre, la disponibilità di solidi dati di bilancio è importante anche ai fini della sorveglianza degli squilibri macroeconomici. Il soddisfacimento di tale esigenza dovrebbe essere garantito dalle disposizioni in materia contenute nel regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (5), in particolare l’articolo 8.

(3)

Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all’interno dell’Unione dovrebbe svilupparsi nel contesto degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti in materia di occupazione, così come previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e dovrebbe comportare il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane e sostenibili, nonché una bilancia dei pagamenti anch’essa sostenibile.

(4)

L’esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell’unione economica e monetaria evidenziano la necessità di una governance economica rafforzata nell’Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo, nonché su un quadro più solido a livello di Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.

(5)

Il conseguimento e il mantenimento di un mercato unico dinamico devono essere considerati parte integrante di un funzionamento corretto e armonioso dell’Unione economica e monetaria.

(6)

In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per includere un quadro più dettagliato e formale al fine di prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e di aiutare gli Stati membri interessati ad istituire piani correttivi prima che le divergenze si consolidino e che a livello di tendenze economiche e finanziarie si verifichi una svolta duratura in senso eccessivamente negativo. Tale estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe svolgersi in parallelo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.

(7)

Per contribuire a correggere tali squilibri macroeconomici, è necessario introdurre a livello legislativo una procedura dettagliata.

(8)

È opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafi 3 e 4, TFUE, con norme specifiche per l’individuazione degli squilibri macroeconomici, nonché per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi all’interno dell’Unione. È essenziale che la procedura sia inserita nel ciclo annuale di sorveglianza multilaterale.

(9)

Il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Nel riconoscere che gli interlocutori del Parlamento europeo nell’ambito del dialogo sono le pertinenti istituzioni dell’Unione e i loro rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare ad uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una decisione del Consiglio, che impone la costituzione di un deposito fruttifero ovvero un’ammenda annuale ai sensi del presente regolamento. La partecipazione dello Stato membro a tale scambio di opinioni avviene su base volontaria.

(10)

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche applicabili ai singoli Stati membri, il monitoraggio, le missioni in loco, le raccomandazioni e gli avvertimenti.

(11)

L’applicazione del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (6) dovrebbe essere rafforzata introducendo depositi fruttiferi, in caso di inosservanza della raccomandazione di adottare le misure correttive. Tali depositi dovrebbero essere convertiti in un’ammenda annuale in caso di continuata inosservanza della raccomandazione intesa a correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi nell’ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi. Le citate misure esecutive dovrebbero essere applicabili agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

(12)

In caso di inosservanza delle raccomandazioni del Consiglio, il deposito fruttifero o l’ammenda dovrebbero essere imposti fino a quando il Consiglio stabilisca che lo Stato membro ha attuato misure correttive per conformarsi alle sue raccomandazioni.

(13)

Inoltre, la reiterata mancata elaborazione, da parte di uno Stato membro, di un piano d’azione correttivo per dare seguito alla raccomandazione del Consiglio dovrebbe altresì, di norma, essere soggetta a un’ammenda annuale, applicabile fino a quando il Consiglio non stabilisca che lo Stato membro in questione abbia elaborato un piano d’azione correttivo che risponda adeguatamente alla sua raccomandazione.

(14)

Per garantire parità di trattamento tra gli Stati membri, il deposito fruttifero e l’ammenda dovrebbero essere identici per tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro, e pari allo 0,1 % del prodotto interno lordo (PIL) dello Stato membro interessato nell’anno precedente.

(15)

È opportuno che la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali, possa raccomandare di ridurre l’ammontare della sanzione o di annullarla.

(16)

La procedura per l’applicazione delle sanzioni agli Stati membri che non adottano misure efficaci per correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi dovrebbe essere concepita in modo tale da far sì che l’applicazione delle sanzioni agli Stati membri interessati rappresenti la regola e non l’eccezione.

(17)

Le ammende di cui al presente regolamento dovrebbero costituire altre entrate ai sensi dell’articolo 311 TFUE e dovrebbero essere assegnate ai meccanismi di stabilità ai fini dell’assistenza finanziaria creati dagli Stati membri la cui moneta è l’euro per salvaguardare la stabilità della zona euro.

(18)

Al Consiglio dovrebbe essere conferito il potere di adottare decisioni individuali per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In quanto elemento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri condotto in seno al Consiglio, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 1, TFUE, tali decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle misure adottate dal Consiglio conformemente all’articolo 121 TFUE e al regolamento (UE) n. 1176/2011.

(19)

Dato che il presente regolamento contiene norme generali intese a garantire l’effettiva esecuzione del regolamento (UE) n. 1176/2011, è opportuno che esso sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all’articolo 121, paragrafo 6, TFUE.

(20)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’effettiva esecuzione della correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro, nonché dell’impatto delle politiche economiche nazionali sull’Unione e sull’intera zona euro, e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce un sistema di sanzioni volto a garantire l’effettiva correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro.

2.   Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1176/2011.

Si applica inoltre la seguente definizione:

per «circostanze economiche eccezionali» si intendono le circostanze in cui il superamento del valore di riferimento del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE e del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (7).

Articolo 3

Sanzioni

1.   Su raccomandazione della Commissione, la costituzione di un deposito fruttifero è imposta mediante decisione del Consiglio nel caso in cui quest’ultimo abbia adottato una decisione relativa a misure correttive in conformità all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 nella quale ha concluso che lo Stato membro interessato non ha adottato le misure correttive raccomandate dal Consiglio.

2.   Su raccomandazione della Commissione, il pagamento di un’ammenda annuale è imposto mediante decisione del Consiglio se:

a)

il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nell’ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 e giudica insufficiente il piano d’azione correttivo presentato dallo Stato membro; o

b)

il Consiglio adotta due decisioni successive nell’ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi nelle quali constata l’inosservanza dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011. In tal caso, l’ammenda annuale è imposta mediante conversione del deposito fruttifero già costituito in un’ammenda annuale.

3.   Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si considerano adottate dal Consiglio a meno che quest’ultimo non decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio decide, deliberando a maggioranza qualificata, di modificare la raccomandazione.

4.   La Commissione presenta la raccomandazione di decisione del Consiglio entro venti giorni a decorrere dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   L’ammontare del deposito fruttifero o dell’ammenda annuale raccomandati dalla Commissione è pari allo 0,1 % del PIL realizzato nell’anno precedente dallo Stato membro interessato.

6.   In deroga al paragrafo 5, la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, può proporre di ridurre o cancellare il deposito fruttifero o l’ammenda annuale.

7.   Qualora uno Stato membro abbia costituito un deposito fruttifero o abbia pagato un’ammenda annuale per un determinato anno civile e successivamente il Consiglio concluda, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011, che lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate nel corso dell’anno, il deposito versato per quell’anno, maggiorato degli interessi maturati, o l’ammenda pagata per quell’anno sono restituiti allo Stato membro pro rata temporis.

Articolo 4

Destinazione delle ammende

Le ammende di cui all’articolo 3 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell’articolo 311 TFUE e sono assegnate al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Qualora uno Stato membro la cui moneta è l’euro crei un altro meccanismo di stabilità per fornire assistenza finanziaria al fine di salvaguardare la stabilità dell’intera area dell’euro, le predette ammende sono assegnate a tali meccanismi.

Articolo 5

Votazione in seno al Consiglio

1.   Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto delle misure di cui all’articolo 3 e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

2.   Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo comma s’intende quella definita a norma dell’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Articolo 6

Dialogo economico

Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo a partecipare a una sua riunione per discutere delle decisioni adottate a norma dell’articolo 3.

La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato da tali decisioni di partecipare a uno scambio di opinioni.

Articolo 7

Riesame

1.   Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del regolamento stesso.

La relazione valuta tra l’altro:

a)

l’efficacia del presente regolamento;

b)

i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità del TFUE.

2.   Ove opportuno, tale relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento.

3.   La Commissione invia la relazione e le eventuali proposte di cui è corredata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

(2)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 53.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.

(4)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(5)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Cfr. pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.


23.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/12


REGOLAMENTO (UE) N. 1175/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all’interno dell’Unione, come previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dovrebbe implicare il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.

(2)

Il patto di stabilità e crescita (PSC), nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3), dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4), e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e crescita (5). I regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97 sono stati modificati nel 2005 dai regolamenti (CE) n. 1055/2005 (6) e (CE) n. 1056/2005 (7), rispettivamente. Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005 dal titolo «Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita» (8).

(3)

Il PSC si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo idoneo a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria, e, conseguentemente, a sostenere il conseguimento delle finalità dell’Unione in tema di crescita sostenibile e di occupazione.

(4)

La parte preventiva del PSC impone agli Stati membri di conseguire e di mantenere un obiettivo di bilancio a medio termine e di presentare a tal fine programmi di stabilità e di convergenza. Essa trarrebbe beneficio da forme di vigilanza più rigorose che garantiscano un’azione degli Stati membri coerente e aderente al quadro di coordinamento finanziario dell’Unione.

(5)

È opportuno sviluppare ulteriormente, a livello nazionale e dell’Unione, il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza nonché la loro procedura di esame alla luce dell’esperienza maturata con l’attuazione del PSC.

(6)

Gli obiettivi di bilancio definiti nei programmi di stabilità e convergenza dovrebbero tener esplicitamente conto delle misure adottate in linea con gli indirizzi di massima per le politiche economiche, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri e dell’Unione a favore dell’occupazione e, in generale, i programmi nazionali di riforma.

(7)

È opportuno che i programmi di stabilità e convergenza siano presentati e valutati prima che siano adottate le decisioni chiave relative ai bilanci nazionali dell’esercizio successivo. Pertanto dovrebbe essere fissato un termine adeguato per la presentazione di detti programmi. Tenuto conto delle specificità dell’esercizio finanziario del Regno Unito, è opportuno stabilire disposizioni particolari per la data di presentazione dei programmi di convergenza di questo Stato membro.

(8)

L’esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni dell’unione economica e monetaria evidenziano la necessità nell’Unione di una governance economica rafforzata, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo, nonché su un quadro più solido a livello di Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.

(9)

Il quadro della governance economica rafforzata dovrebbe basarsi su diverse politiche interconnesse e coerenti fra loro a favore della crescita sostenibile e dell’occupazione, in particolare su una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione che ponga l’accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un Semestre europeo per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e di bilancio (Semestre europeo), su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi pubblici eccessivi (il PSC), su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di riferimento delle politiche di bilancio nazionali, nonché su una rafforzata regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico.

(10)

Il PSC e l’intero quadro della governance economica dovrebbero integrare e sostenere una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione. Le interrelazioni tra le diverse istanze non dovrebbero comportare deroghe alle disposizioni del PSC.

(11)

Il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Nel riconoscere che gli interlocutori del Parlamento europeo nell’ambito del dialogo sono le pertinenti istituzioni dell’Unione e i loro rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2. La partecipazione dello Stato membro a tale scambio di opinione avviene su base volontaria.

(12)

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata, per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni in loco, le raccomandazioni e gli avvertimenti.

(13)

I programmi di stabilità e di convergenza e i programmi nazionali di riforma dovrebbero essere predisposti con coerenza e i tempi della loro presentazione dovrebbero essere allineati. Tali programmi dovrebbero essere sottoposti al Consiglio e alla Commissione ed essere resi pubblici.

(14)

Nell’ambito del Semestre europeo la sorveglianza sulle politiche e il ciclo di coordinamento prendono avvio all’inizio dell’anno con un’analisi orizzontale mediante la quale il Consiglio europeo, sulla base dei contributi della Commissione e del Consiglio, identifica le principali sfide cui sono confrontate l’Unione e la zona euro e fornisce direttive strategiche sulle politiche. Il dibattito dovrebbe svolgersi anche al Parlamento europeo all’inizio del ciclo annuale di vigilanza, in tempo utile prima del dibattito in seno al Consiglio europeo. In sede di preparazione dei rispettivi programmi di stabilità o convergenza, e dei rispettivi programmi di riforma nazionali, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle direttive orizzontali fornite dal Consiglio europeo.

(15)

Per rafforzare la titolarità nazionale del PSC, i quadri di riferimento delle politiche di bilancio nazionali dovrebbero essere allineati agli obiettivi di sorveglianza multilaterale dell’Unione e, in particolare, al Semestre europeo.

(16)

Compatibilmente con gli ordinamenti giuridici e politici dei singoli Stati membri, i parlamenti nazionali dovrebbero essere debitamente coinvolti nel Semestre europeo e nella preparazione dei programmi di stabilità, dei programmi di convergenza e dei programmi nazionali di riforma, onde rafforzare la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni prese. Laddove opportuno, il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l’occupazione e il Comitato per la protezione sociale dovrebbero essere consultati nell’ambito del Semestre europeo. I portatori di interesse, in particolare le parti sociali, dovrebbero essere opportunamente coinvolti nel Semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.

(17)

È opportuno che l’aderenza delle posizioni di bilancio all’obiettivo di medio termine consenta agli Stati membri di disporre di un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del 3 % del PIL al fine di assicurare finanze pubbliche sostenibili, o rapidi progressi verso la sostenibilità, lasciando al tempo stesso margini di manovra in bilancio, in particolare tenendo conto della necessità di investimenti pubblici. È opportuno che l’obiettivo di bilancio a medio termine sia aggiornato regolarmente secondo un metodo concordato, per rispecchiare in modo adeguato i rischi di passività esplicite e implicite per le finanze pubbliche conformemente alle finalità del PSC.

(18)

L’obbligo di conseguire e mantenere l’obiettivo di bilancio a medio termine deve essere reso operativo mediante la specificazione dei principi sottesi al percorso di avvicinamento a tale obiettivo. Tali principi dovrebbero, fra l’altro, assicurare che eventuali entrate straordinarie, ossia entrate eccedenti rispetto a quelle normalmente attese per effetto della crescita economica, siano destinate alla riduzione del debito.

(19)

È opportuno che l’obbligo di conseguire e mantenere l’obiettivo di bilancio a medio termine sia applicato a tutti gli Stati membri.

(20)

L’adeguatezza dei progressi verso l’obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe essere valutata globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A questo riguardo, finché l’obiettivo di bilancio a medio termine non è raggiunto, il tasso di crescita della spesa pubblica non dovrebbe di norma superare un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, gli aumenti superiori a detto tasso richiedono la copertura mediante aumenti discrezionali delle entrate pubbliche e le riduzioni discrezionali delle entrate devono essere compensate da riduzioni della spesa. Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL dovrebbe essere calcolato secondo un metodo concordato. La Commissione dovrebbe rendere pubblico il metodo di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta. È opportuno poi tener conto della variabilità potenzialmente molto elevata delle spese per investimenti, soprattutto per quanto riguarda gli Stati membri più piccoli.

(21)

È opportuno imporre un percorso più rapido di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60 % del PIL o che presentino rischi considerevoli in termini di sostenibilità complessiva del debito.

(22)

La deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe essere consentita qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato, che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa al fine di facilitare la ripresa economica. Nel consentire una deviazione temporanea dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo, purché sia mantenuto un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo, è opportuno tener conto altresì dell’attuazione di riforme strutturali di una certa importanza. È opportuno prestare un’attenzione particolare, in questo contesto, alle riforme sistemiche delle pensioni, per cui la deviazione dovrebbe rispecchiare il costo aggiuntivo diretto del trasferimento dei contributi dal pilastro a gestione pubblica a quello finanziato mediante un sistema a capitalizzazione. Le misure volte a ritrasferire le attività dal pilastro finanziato mediante un sistema a capitalizzazione a quello a gestione pubblica dovrebbero essere considerate temporanee e una tantum ed essere quindi escluse dal saldo strutturale cui si fa riferimento per valutare i progressi verso l’obiettivo di bilancio a medio termine.

(23)

In caso di deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, la Commissione dovrebbe rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato, seguito, entro un mese, da un esame della situazione da parte del Consiglio e da una raccomandazione sulle necessarie misure di aggiustamento. La raccomandazione dovrebbe fissare un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Lo Stato membro interessato dovrebbe riferire al Consiglio sui provvedimenti adottati. Se lo Stato membro in questione non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato dal Consiglio, quest’ultimo dovrebbe adottare una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci e riferire al Consiglio europeo. È importante che eventuali omissioni da parte degli Stati membri nell’adozione dei provvedimenti opportuni siano accertate a tempo debito, in particolare in caso di omissioni persistenti. La Commissione dovrebbe avere facoltà di raccomandare al Consiglio di adottare raccomandazioni modificate. La Commissione dovrebbe avere facoltà, se opportuno, di invitare la BCE a partecipare a una missione di sorveglianza, per gli Stati membri della zona euro e per gli Stati membri che partecipano all’accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (9) (ERM2). La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio sull’esito della missione e, laddove opportuno, dovrebbe avere facoltà di decidere di pubblicarne i risultati.

(24)

Al Consiglio dovrebbe essere conferito il potere di adottare decisioni individuali che stabiliscono l’inadempimento della raccomandazione adottata dal Consiglio conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, per istituire misure politiche nel caso in cui uno Stato membro si discosti in maniera significativa dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine. In quanto elemento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri in seno al Consiglio, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 1, TFUE, tali decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle suddette raccomandazioni adottate dal Consiglio, conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE. La sospensione dei diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, ai fini dell’adozione, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, di una decisione del Consiglio che stabilisce l’inadempimento della raccomandazione indirizzata a uno Stato membro la cui moneta è l’euro, è una conseguenza diretta di tale decisione che costituisce parte integrante del seguito dato a detta raccomandazione e della disposizione di cui all’articolo 139, paragrafo 4, TFUE, intesa a riservare il diritto di voto su dette raccomandazioni agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

(25)

Per garantire l’osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell’Unione da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro, è opportuno istituire sulla base dell’articolo 136 TFUE uno specifico meccanismo inteso a garantire l’osservanza delle norme, per i casi di deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine.

(26)

È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1466/97 tengano conto della nuova numerazione degli articoli del TFUE.

(27)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1466/97,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1466/97 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, all’esame e alla sorveglianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza nell’ambito della sorveglianza multilaterale esercitata dal Consiglio e dalla Commissione per prevenire tempestivamente il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di crescita ed occupazione.»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   “Stati membri partecipanti”: gli Stati membri la cui moneta è l’euro;

b)   “Stati membri non partecipanti”: Stati membri diversi da quelli la cui moneta è l’euro.»;

3)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 1 bis

SEMESTRE EUROPEO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE

Articolo 2-bis

1.   Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri, il Consiglio esercita la sorveglianza multilaterale come parte integrante del “Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche”, in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2.   Il Semestre europeo comprende:

a)

l’elaborazione e la sorveglianza sull’attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (indirizzi di massima per le politiche economiche), in conformità dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE;

b)

la formulazione e la verifica sull’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell’articolo 148, paragrafo 2, TFUE;

c)

la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità o dei programmi di convergenza degli Stati membri, ai sensi del presente regolamento;

d)

la presentazione e la valutazione dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri a supporto della strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione, definiti in base alle linee guida di cui alle lettere a) e b) e alle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all’inizio del ciclo annuale di sorveglianza;

e)

la sorveglianza di bilancio volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (10).

3.   Nel corso del Semestre europeo, al fine di fornire tempestivamente consulenza integrata sulle politiche macrofinanziarie e macrostrutturali proposte, di norma il Consiglio, previa valutazione di detti programmi sulla base delle raccomandazioni della Commissione, fornisce indicazioni agli Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 1176/2011.

Nello sviluppare le proprie politiche economiche, occupazionali e di bilancio, e prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sui propri bilanci per gli anni successivi, gli Stati membri tengono debitamente conto delle indicazioni loro rivolte. I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.

La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi alle indicazioni ricevute, può dar luogo a:

a)

ulteriori raccomandazioni affinché siano adottate misure specifiche;

b)

un avvertimento da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE;

c)

misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 o del regolamento (UE) n. 1176/2011.

L’attuazione delle misure è soggetta ad un monitoraggio rafforzato da parte della Commissione e può comprendere missioni di sorveglianza ai sensi dell’articolo -11 del presente regolamento.

4.   Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel Semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico condotto a norma dell’articolo 2-bis ter del presente regolamento. Il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l’occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del Semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interesse, in particolare le parti sociali, sono opportunamente coinvolte nel Semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.

Il presidente del Consiglio e la Commissione, secondo il disposto all’articolo 121 TFUE e, se del caso, il presidente dell’Eurogruppo, riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale. Queste relazioni dovrebbero formare un elemento del dialogo economico di cui all’articolo 2-bis ter del presente regolamento.

4)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 1-bis bis

DIALOGO ECONOMICO

Articolo 2-bis ter

1.   Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i presidenti del Consiglio e della Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere:

a)

le informazioni fornite alla commissione dal Consiglio sugli Indirizzi di massima di politica economica di cui all’articolo 121, paragrafo 2, TFUE;

b)

le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all’inizio del ciclo annuale di sorveglianza;

c)

le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli indirizzi di politica economica nel contesto del Semestre europeo;

d)

i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento;

e)

le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli orientamenti per la sorveglianza multilaterale e i suoi risultati;

f)

ogni eventuale riesame dell’esercizio della sorveglianza multilaterale a conclusione del Semestre europeo;

g)

le raccomandazioni del Consiglio rivolte agli Stati membri a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE in caso di deviazione significativa e la relazione del Consiglio al Consiglio europeo di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Si presume che il Consiglio di norma segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga la propria posizione pubblicamente.

3.   La commissione competente del Parlamento europeo può offrire a uno Stato membro destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

4.   Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all’applicazione del presente regolamento.»;

5)

l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

Ciascuno Stato membro ha uno specifico obiettivo a medio termine calcolato sulla base della propria posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo al tempo stesso un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 %. Gli obiettivi di bilancio a medio termine assicurano la sostenibilità delle finanze pubbliche o rapidi progressi verso la sostenibilità consentendo margini di manovra finanziaria, in particolare in relazione alla necessità di investimenti pubblici.

Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri partecipanti e per quelli che fanno parte dell’ERM2 gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese sono indicati in un intervallo compreso tra il -1 % del PIL e il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

L’obiettivo di bilancio a medio termine è riveduto ogni tre anni. L’obiettivo di bilancio a medio termine di uno Stato membro può essere ulteriormente riveduto in caso di attuazione di riforme strutturali aventi un notevole impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

Il rispetto dell’obiettivo di bilancio a medio termine è previsto nei quadri finanziari nazionali a medio termine di cui al capo IV della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (11).

6)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121 TFUE nella forma di un programma di stabilità, che costituisce una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro.»;

b)

al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, il percorso previsto per il rapporto debito delle amministrazioni pubbliche/PIL, il tasso programmato di crescita della spesa pubblica, compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, il tasso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate;

a bis)

informazioni sulle passività implicite legate all’invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;

a ter)

dati sulla coerenza del programma di stabilità con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma;

b)

le principali ipotesi sul previsto andamento dell’economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per il raggiungimento del programma di stabilità, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l’occupazione e l’inflazione;

c)

una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma, nonché un’analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile;»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il programma di stabilità si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.

La tipologia esatta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c) e d), è descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le informazioni concernenti l’evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, adeguatamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono espresse su base annua e includono l’anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.

4.   Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, precisando in particolare se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l’opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l’approvazione parlamentare.»;

7)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   I programmi di stabilità sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30.

2.   Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di stabilità.»;

8)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di stabilità, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato, esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL, e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Al momento della valutazione del percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo adeguato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine, avendo lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60 % del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità complessiva del debito, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5 % del PIL. Il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate.

Progressi sufficienti verso l’obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all’effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:

a)

per gli Stati membri che hanno conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;

b)

per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate. L’entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all’obiettivo di bilancio a medio termine;

c)

per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.

La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi dell’Unione interamente finanziata con fondi dell’Unione e modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione.

La maggiore crescita della spesa rispetto al riferimento a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.

Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la propria metodologia di calcolo per tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.

Nel definire il percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell’attuazione di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un’attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano tali riforme è consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi l’importo dell’incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.

Il Consiglio e la Commissione esaminano altresì se il programma di stabilità faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura nell’area dell’euro, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri e dell’Unione.

Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera dell’Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all’obiettivo di bilancio a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

2.   Il Consiglio e la Commissione esaminano il programma di stabilità al massimo entro tre mesi dalla sua presentazione. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all’articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.»;

9)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio e la Commissione verificano l’applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, del saldo di bilancio rispetto all’obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo.

2.   Qualora sia osservata una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE.

Entro un mese dall’adozione dell’avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione sugli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell’avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un’azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.

Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull’azione intrapresa in risposta alla raccomandazione.

Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare, a maggioranza qualificata, una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE relativa agli interventi da adottare.

Qualora il Consiglio non adotti la decisione su raccomandazione della Commissione in cui constata l’assenza di interventi efficaci e persista l’inadempimento dello Stato membro interessato in merito all’adozione di provvedimenti opportuni, la Commissione, un mese dopo la precedente raccomandazione, raccomanda al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, a maggioranza semplice, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi articolo 121, paragrafo 4, TFUE relativa agli interventi da adottare.

In occasione dell’adozione della decisione in cui si constata l’inadempimento di cui al quarto e quinto comma, soltanto i membri del Consiglio rappresentanti Stati membri partecipanti prendono parte al voto e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese in materia.

3.   La deviazione dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutata globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1.

La valutazione tendente ad accertare se la deviazione è significativa si basa in particolare sui seguenti criteri:

a)

per uno Stato membro che non ha raggiunto l’obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se la deviazione corrisponde almeno allo 0,5 % del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25 % del PIL in media annua per due anni consecutivi;

b)

nel valutare l’andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5 % del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.

La deviazione dell’andamento della spesa non è considerata significativa se lo Stato membro interessato ha superato l’obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della possibilità di importanti entrate straordinarie, e i piani di bilancio presentati nel programma di stabilità non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.

Analogamente, la deviazione può non essere considerata significativa qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.»;

10)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ciascuno Stato membro non partecipante presenta a intervalli regolari al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121 TFUE nella forma di un programma di convergenza, che costituisca una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro.»;

b)

al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, l’andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate, gli obiettivi di politica monetaria a medio termine, il rapporto di detti obiettivi con la stabilità dei prezzi e del tasso di cambio e il conseguimento di una convergenza duratura;

a bis)

informazioni sulle passività implicite legate all’invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;

a ter)

dati sulla coerenza del programma di convergenza con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma;

b)

le principali ipotesi sul previsto andamento dell’economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per il raggiungimento del programma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l’occupazione e l’inflazione;

c)

una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un’analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile;»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il programma di convergenza si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione, in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.

La tipologia esatta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) a bis), b), c) e d) è descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le informazioni concernenti l’evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, opportunamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono espresse su base annua e includono l’anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.

4.   Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, in particolare se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l’opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l’approvazione parlamentare.»;

11)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   I programmi di convergenza sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30 aprile.

2.   Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di convergenza.»;

12)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine, presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di convergenza, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato, esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL, e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60 % del PIL, o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità complessiva del debito, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5 % del PIL. Per gli Stati membri che partecipano all’ERM2, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo appropriato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

Progressi sufficienti verso l’obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine, il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all’effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:

a)

per gli Stati membri che hanno conseguito il loro obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;

b)

per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l’entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all’obiettivo di bilancio a medio termine;

c)

per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.

La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi dell’Unione interamente finanziati con fondi dell’Unione e modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione.

La maggiore crescita della spesa rispetto ai riferimenti a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.

Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la propria metodologia di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.

Nel definire il percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto, e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell’attuazione di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un’attenzione particolare è prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano tali riforme è consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi l’importo dell’incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.

Il Consiglio e la Commissione esaminano altresì se il programma di convergenza faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura e un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e con gli orientamenti in materia di occupazione degli Stati membri e dell’Unione. Inoltre, per gli Stati membri che partecipano all’ERM2, il Consiglio esamina se il programma di convergenza assicuri una partecipazione regolare nel meccanismo di cambio.

Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori dal controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all’obiettivo di bilancio a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

2.   Il Consiglio e la Commissione esaminano il programma di convergenza al massimo entro tre mesi dalla sua presentazione. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all’articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.»;

13)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   Nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio e la Commissione verificano l’applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri con deroga e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all’obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo.

Inoltre il Consiglio e la Commissione verificano le politiche economiche degli Stati membri non partecipanti alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.

2.   Qualora sia osservata una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine di cui all’articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE.

Entro un mese dall’adozione dell’avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione sugli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell’avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un’azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.

Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull’azione intrapresa in risposta alla raccomandazione.

Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare con maggioranza qualificata una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi articolo 121, paragrafo 4, TFUE, relativa agli interventi da adottare.

Qualora il Consiglio non adotti la decisione su raccomandazione della Commissione in cui constata l’assenza di interventi efficaci e persista l’inadempimento dello Stato membro in merito all’adozione di provvedimenti opportuni, la Commissione, un mese dopo la precedente raccomandazione, raccomanda al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, deliberando a maggioranza semplice, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, relativa agli interventi da adottare.

Quando adotta una decisione in cui constata l’inadempimento di cui al quarto e quinto comma, il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese in materia.

3.   La deviazione dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutato globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell’articolo 9, paragrafo 1.

La valutazione tendente ad accertare se la deviazione è significativa si basa in particolare sui seguenti criteri:

a)

per uno Stato membro che non ha raggiunto l’obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se la deviazione corrisponde almeno allo 0,5 % del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25 % del PIL in media annua per due anni consecutivi;

b)

nel valutare l’andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5 % del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.

La deviazione dell’andamento della spesa non è considerata significativa se lo Stato membro interessato ha superato l’obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della possibilità di importanti entrate straordinarie, e i piani di bilancio presentati nel programma di convergenza non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.

Analogamente, la deviazione può non essere considerata significativa qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.»;

14)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 3 bis

PRINCIPIO DELL’INDIPENDENZA DELLE STATISTICHE

Articolo 10 bis

Al fine di assicurare che la sorveglianza multilaterale si fondi su statistiche valide e indipendenti, gli Stati membri garantiscono l’indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali, in linea con il codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (12). A tal fine sono fissati i seguenti requisiti minimi:

a)

procedure di assunzione e licenziamento trasparenti basate esclusivamente su criteri professionali;

b)

allocazioni di bilancio su base annuale o pluriennale;

c)

data di pubblicazione dei dati statistici da fissare con congruo anticipo.

15)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo -11

1.   La Commissione garantisce un dialogo permanente con le competenti autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione economica dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.

2.   La Commissione può attuare missioni di sorveglianza rafforzata negli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, a fini di controlli in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento di tali missioni.

3.   Quando lo Stato membro interessato è uno Stato partecipante o uno Stato membro che fa parte dell’ERM2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di sorveglianza.

4.   La Commissione riferisce al Consiglio sull’esito delle missioni di cui al paragrafo 2 e, se opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati.

5.   In fase di organizzazione delle missioni di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.»;

16)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 bis

1.   Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta fra l’altro:

a)

l’efficacia del presente regolamento, in particolare se le disposizioni riguardanti la procedura decisionale si siano dimostrate adeguatamente incisive,

b)

i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE.

2.   Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento, incluse le procedure decisionali.

3.   La relazione è inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

17)

ogni riferimento all’«articolo 99 del trattato stesso» è sostituito in tutto il regolamento con il riferimento all’«articolo 121 TFUE».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.

(3)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(4)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(5)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(8)  Cfr. documento 7423/5/05 in http://www.consilium.europa.eu/documents.aspx?lang=it.

(9)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

(10)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.»;

(11)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.»;

(12)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»;


23.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/25


REGOLAMENTO (UE) N. 1176/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all’interno dell’Unione dovrebbe svilupparsi nel contesto degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l’occupazione, come previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dovrebbe implicare il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane e sostenibili, nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

(2)

È necessario trarre insegnamenti dall’esperienza acquisita nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell’unione economica e monetaria e, in particolare, c’è bisogno di una governance economica rafforzata nell’Unione sulla base di una più forte titolarità nazionale.

(3)

Il conseguimento e il mantenimento di un mercato interno dinamico dovrebbero essere considerati elementi del funzionamento adeguato e corretto dell’unione economica e monetaria.

(4)

Il quadro della governance economica rafforzata dovrebbe basarsi su diverse politiche interconnesse e coerenti fra loro a favore della crescita sostenibile e dell’occupazione, in particolare su una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione, che ponga l’accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un Semestre europeo per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e di bilancio (Semestre europeo), su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi pubblici eccessivi [il patto di stabilità e crescita (PSC)], su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per le discipline di bilancio nazionali, nonché su una rafforzata regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

(5)

Il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Nel riconoscere che gli interlocutori del Parlamento europeo nell’ambito del dialogo sono le pertinenti istituzioni dell’Unione e i loro rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare ad uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una raccomandazione o di una decisione del Consiglio a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento. La partecipazione dello Stato membro a tale scambio di opinioni avviene su base volontaria.

(6)

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata, per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni in loco, le raccomandazioni e gli avvertimenti.

(7)

In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio per includere un quadro più dettagliato e formale, al fine di prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e di aiutare gli Stati membri interessati ad istituire piani correttivi prima che le divergenze si consolidino. Tale estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe svolgersi in parallelo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.

(8)

Per contribuire a correggere tali squilibri macroeconomici eccessivi, è necessario introdurre a livello legislativo una procedura dettagliata.

(9)

È opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafi 3 e 4, TFUE con norme specifiche per l’individuazione degli squilibri macroeconomici, nonché per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi all’interno dell’Unione. È essenziale che la procedura sia allineata al ciclo annuale di sorveglianza multilaterale.

(10)

Tale procedura dovrebbe istituire un meccanismo di allerta per la rapida individuazione degli squilibri macroeconomici emergenti e dovrebbe basarsi sull’uso di un «quadro di valutazione» indicativo e trasparente, comprensivo di soglie indicative, accompagnato da un’analisi economica. Quest’ultima dovrebbe tenere conto, tra l’altro, della convergenza nominale e reale all’interno e all’esterno della zona euro.

(11)

Per poter funzionare in modo efficace in quanto elemento del meccanismo di allerta, il «quadro di valutazione» dovrebbe essere composto di un numero limitato di indicatori economici, finanziari e strutturali attinenti all’individuazione di squilibri macroeconomici, con soglie indicative corrispondenti. Gli indicatori e le soglie dovrebbero essere adeguati quando necessario, al fine di adattarli alla natura mutevole degli squilibri macroeconomici, dovuta tra l’altro all’evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica, così da tenere in considerazione la maggiore quantità possibile di dati statistici pertinenti. Gli indicatori non dovrebbero essere intesi di per sé come obiettivi per la politica economica, ma come strumenti per tenere conto del carattere evolutivo degli squilibri macroeconomici all’interno dell’Unione.

(12)

La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con il Parlamento europeo e il Consiglio nell’elaborazione del quadro di valutazione e degli indicatori macroeconomici e macrofinanziari per gli Stati membri. La Commissione dovrebbe presentare alle commissioni competenti del Parlamento europeo e al Consiglio proposte di commenti sui piani di istituzione e adeguamento degli indicatori e delle soglie. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ad eventuali modifiche degli indicatori e delle soglie e spiegare le ragioni che sottendono tali modifiche.

(13)

Nel mettere a punto il quadro di valutazione, dovrebbe essere prestata la debita attenzione anche alla capacità di tenere conto di circostanze economiche eterogenee, compresi gli effetti di convergenza.

(14)

Il superamento di una o più soglie indicative non è necessariamente sintomo di imminenti squilibri macroeconomici, dato che la definizione delle politiche economiche dovrebbe tenere conto delle interazioni tra le variabili macroeconomiche. Non è opportuno trarre conclusioni da una lettura automatica del quadro di valutazione: l’analisi economica dovrebbe garantire che tutte le informazioni, indipendentemente dal fatto che provengano dal «quadro di valutazione» o meno, siano valutate in prospettiva e diventino parte di un’analisi globale.

(15)

Sulla base della procedura di sorveglianza multilaterale e del meccanismo di allerta, ovvero in caso di inattesi e significativi sviluppi economici che richiedano un’analisi urgente ai fini del presente regolamento, la Commissione dovrebbe individuare gli Stati membri da sottoporre ad un esame approfondito. Tale esame dovrebbe essere effettuato senza presumere che esista uno squilibrio e dovrebbe comprendere un’analisi esauriente delle fonti di squilibrio nello Stato membro in questione, tenendo debitamente conto delle condizioni e circostanze economiche specifiche per paese e di un’ampia gamma di strumenti analitici, indicatori e informazioni qualitative caratteristici per paese. Gli Stati membri dovrebbero collaborare all’elaborazione di tale esame approfondito da parte della Commissione, per garantire che le informazioni a sua disposizione siano il più possibile complete e corrette. Inoltre, la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione altre informazioni che, secondo lo Stato membro interessato, sono significative e che tale Stato membro ha sottoposto alla Commissione e al Consiglio.

(16)

L’esame approfondito dovrebbe essere discusso in sede di Consiglio e di Eurogruppo per gli Stati membri la cui moneta è l’euro. L’esame approfondito dovrebbe tenere conto, ove opportuno, delle raccomandazioni o degli inviti rivolti dal Consiglio agli Stati membri presi in esame e adottati conformemente agli articoli 121, 126 e 148 TFUE e ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, e delle politiche previste dallo Stato membro preso in esame, specificate nei suoi programmi nazionali di riforma, nonché delle migliori pratiche internazionali riguardo agli indicatori e alle metodologie. Qualora decida di effettuare un esame approfondito in caso di inattesi e significativi sviluppi economici che richiedano un’analisi urgente, la Commissione ne dovrebbe informare lo Stato membro interessato.

(17)

Nel valutare gli squilibri macroeconomici, è opportuno considerare la loro gravità e le loro potenziali conseguenze negative, sul piano economico e finanziario, che accrescono la vulnerabilità dell’economia dell’Unione e costituiscono una minaccia per il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria. È necessario intervenire in tutti gli Stati membri per sanare gli squilibri macroeconomici e le divergenze in materia di competitività, in particolare nella zona euro. Tuttavia, la natura, l’importanza e l’urgenza delle sfide politiche possono differire in modo significativo da uno Stato membro all’altro. Date le vulnerabilità e le dimensioni dell’aggiustamento richiesto, l’intervento politico è particolarmente urgente negli Stati membri che presentano costantemente notevoli disavanzi della bilancia commerciale e perdite di competitività. Inoltre, negli Stati membri che accumulano avanzi elevati delle partite correnti, le politiche dovrebbero mirare a individuare e ad attuare misure che contribuiscano a rafforzare la domanda interna e il potenziale di crescita.

(18)

Si dovrebbe inoltre tenere conto della capacità di adattamento economico e dei precedenti dello Stato membro interessato sul piano della conformità alle raccomandazioni già emesse ai sensi del presente regolamento e alle altre raccomandazioni emesse ai sensi dell’articolo 121 TFUE nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione.

(19)

Una procedura intesa a monitorare e a correggere gli squilibri macroeconomici negativi, composta di elementi preventivi e correttivi, richiederà strumenti di sorveglianza rafforzata, basati su quelli utilizzati nella procedura di sorveglianza multilaterale. Essa può prevedere missioni di sorveglianza rafforzate negli Stati membri da parte della Commissione, in collegamento con la Banca centrale europea (BCE), per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, ovvero per gli Stati membri che partecipano all’accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (4) (ERM2), oltre alla presentazione di rapporti supplementari da parte degli Stati membri in caso di squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria. Le parti sociali e gli altri soggetti interessati a livello nazionale sono, ove opportuno, coinvolti nel dialogo.

(20)

Se sono individuati squilibri macroeconomici, è opportuno indirizzare raccomandazioni allo Stato membro interessato, se del caso con il contributo dei pertinenti comitati, per fornire indicazioni circa la risposta politica adeguata. La risposta politica dello Stato membro interessato dovrebbe essere tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti politici disponibili, sotto il controllo delle autorità pubbliche. I soggetti interessati competenti a livello nazionale, parti sociali comprese, dovrebbero, ove opportuno, partecipare a norma del TFUE e delle disposizioni giuridiche e delle politiche nazionali. La risposta politica dovrebbe essere adattata all’ambiente e alla situazione specifici dello Stato membro interessato e riguardare i principali settori della politica economica, tra i quali figurano potenzialmente le politiche di bilancio e dei salari, i mercati del lavoro, i mercati dei prodotti e dei servizi e la regolamentazione del settore finanziario. È opportuno tenere conto degli impegni assunti nell’ambito degli accordi per l’ERM2.

(21)

Le segnalazioni e le raccomandazioni del CERS agli Stati membri o all’Unione riguardano i rischi di natura macrofinanziaria. Tali rischi dovrebbero anche giustificare, se del caso, adeguate azioni di follow-up da parte della Commissione nell’ambito della sorveglianza degli squilibri macroeconomici. È opportuno osservare rigorosamente l’indipendenza e la riservatezza del CERS.

(22)

Se sono individuati gravi squilibri macroeconomici, o anche squilibri che mettono a rischio il corretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria, dovrebbe essere avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, che può prevedere raccomandazioni allo Stato membro, il rafforzamento dei requisiti di sorveglianza e di monitoraggio e, per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, la possibilità di intervenire ai sensi del regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell’area euro (5) se lo Stato membro interessato omette ripetutamente di intraprendere un’azione correttiva.

(23)

Uno Stato membro soggetto alla procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe stabilire un piano d’azione correttivo che specifichi i dettagli delle sue politiche intese ad attuare le raccomandazioni del Consiglio. Tale piano d’azione correttivo dovrebbe prevedere un calendario per l’attuazione delle misure previste e dovrebbe essere approvato mediante una raccomandazione del Consiglio. Tale raccomandazione dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo.

(24)

Al Consiglio dovrebbe essere conferito il potere di adottare decisioni individuali che stabiliscono l’inadempimento della raccomandazione adottata dal Consiglio nel contesto di un piano d’azione correttivo. In quanto elemento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri attuato in seno al Consiglio, come stabilito dall’articolo 121, paragrafo 1, TFUE, dette decisioni individuali sono un seguito integrante delle suddette raccomandazioni adottate dal Consiglio conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE nel contesto di un piano d’azione correttivo.

(25)

Nell’applicazione del presente regolamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero rispettare pienamente il ruolo dei parlamenti nazionali e delle parti sociali, nonché rispettare le disparità nei sistemi economici nazionali, come ad esempio i sistemi di determinazione delle retribuzioni.

(26)

Se il Consiglio ritiene che uno Stato membro non presenti più uno squilibrio macroeconomico eccessivo, la procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe essere chiusa a seguito dell’abrogazione, da parte del Consiglio su raccomandazione della Commissione, delle pertinenti raccomandazioni. Tale abrogazione dovrebbe essere basata su un’analisi globale della Commissione che dimostri che lo Stato membro ha agito in linea con le pertinenti raccomandazioni del Consiglio e che le cause sottostanti e i rischi associati individuati nella raccomandazione del Consiglio che ha avviato la procedura per gli squilibri eccessivi non sussistono più, tra l’altro tenuto conto degli sviluppi e delle prospettive macroeconomici e degli effetti di ricaduta. La chiusura di una procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe essere resa pubblica.

(27)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro efficace per l’individuazione degli squilibri macroeconomici e la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro, nonché dell’impatto delle politiche economiche nazionali sull’Unione e sull’intera zona euro, e può pertanto essere realizzato meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate volte ad individuare gli squilibri macroeconomici e a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi all’interno dell’Unione.

2.   Il presente regolamento è applicato nel contesto del Semestre europeo di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (6).

3.   L’applicazione del presente regolamento è pienamente conforme all’articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento rispettano le prassi nazionali e gli organi preposti alla determinazione delle retribuzioni. Il presente regolamento tiene altresì conto l’articolo 28 della Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea, pertanto non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e delle prassi nazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «squilibri»: ogni tendenza che possa determinare sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell’economia di uno Stato membro, dell’Unione economica e monetaria o dell’intera Unione;

2)   «squilibri eccessivi»: squilibri gravi, compresi quelli che mettono o potrebbero mettere a rischio il corretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria.

CAPO II

INDIVIDUAZIONE DEGLI SQUILIBRI

Articolo 3

Meccanismo di allerta

1.   Un meccanismo di allerta è istituito al fine di facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri. La Commissione prepara una relazione annuale contenente una valutazione economica e finanziaria qualitativa basata su un quadro di valutazione, con una serie di indicatori, il cui valore è comparato alle relative soglie indicative, come previsto all’articolo 4. La relazione annuale e i valori degli indicatori del quadro di valutazione sono resi pubblici.

2.   La relazione annuale della Commissione contiene una valutazione economica e finanziaria in cui l’evoluzione degli indicatori è messa in prospettiva ricorrendo, se necessario, nel valutare l’andamento degli squilibri, ad altri pertinenti indicatori economici e finanziari. Non sono tratte conclusioni da una lettura automatica degli indicatori del quadro di valutazione. La valutazione tiene conto dell’evoluzione degli squilibri nell’Unione e nella zona dell’euro. Nella relazione è inoltre indicato se il superamento delle soglie in uno o più Stati membri indichi il possibile emergere di squilibri. La valutazione degli Stati membri con profondi disavanzi delle partite correnti può essere differente da quella di Stati membri che hanno accumulato ampi avanzi delle partite correnti.

3.   Nella relazione annuale sono segnalati gli Stati membri che, secondo la Commissione, possono presentare squilibri o correre il rischio di presentarli.

4.   La Commissione trasmette la relazione annuale tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

5.   Nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio esamina e sottopone a valutazione globale la relazione annuale della Commissione. L’Eurogruppo esamina la relazione qualora questa faccia riferimento agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 4

Quadro di valutazione

1.   Il quadro di valutazione con l’insieme degli indicatori è utilizzato come strumento per facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri.

2.   Il quadro di valutazione comprende un numero ristretto di indicatori macroeconomici e macrofinanziari per gli Stati membri; tali indicatori sono pertinenti, pratici, semplici, misurabili e disponibili. Esso consente una rapida individuazione degli squilibri macroeconomici che emergono a breve termine e derivanti da tendenze strutturali e a lungo termine.

3.   Il quadro di valutazione dovrebbe comprendere, tra l’altro, indicatori utili ai fini dell’individuazione tempestiva di:

a)

squilibri interni, compresi quelli che possono derivare dall’indebitamento pubblico e privato, dall’evoluzione dei mercati finanziari e dei valori mobiliari, compreso il settore immobiliare, dall’evoluzione del flusso dei prestiti nel settore privato e dall’evoluzione della disoccupazione;

b)

squilibri esterni, compresi quelli derivanti dall’evoluzione delle posizioni delle partite correnti e degli investimenti netti degli Stati membri, dai tassi di cambio effettivi reali, dalle quote di mercato all’esportazione e dai cambiamenti dei prezzi e dei costi, nonché dalla competitività non legata ai prezzi, tenendo in conto le diverse componenti della produttività.

4.   Quando procede alla lettura del quadro di valutazione nel meccanismo di allerta, la Commissione dedica attenzione specifica agli sviluppi nell’economia reale, compresi elementi come la crescita economica, la situazione dell’occupazione e della disoccupazione, la convergenza nominale e reale all’interno e all’esterno della zona euro, l’evoluzione della produttività e i relativi fattori pertinenti come gli investimenti esteri e nazionali in ricerca e sviluppo, nonché l’evoluzione settoriale, compresa l’energia, che si ripercuotono sul PIL e sul comportamento delle partite correnti.

Il quadro di valutazione comprende anche soglie indicative per gli indicatori che servono da livelli di allerta. La scelta di indicatori e soglie tende a promuovere la competitività nell’Unione.

Il quadro degli indicatori ha soglie massime e minime di allerta, salvo laddove non opportuno, differenziate a seconda che si tratti di Stati membri appartenenti o meno alla zona euro, se giustificato dalle specificità dell’unione monetaria e da pertinenti circostanze economiche. Nel mettere a punto il quadro di valutazione, è prestata debita attenzione anche alla capacità di tenere conto di circostanze economiche eterogenee, tra cui gli effetti di recupero.

5.   L’attività del CESR è tenuta in debita considerazione ai fini dell’elaborazione degli indicatori pertinenti alla stabilità dei mercati finanziari. La Commissione invita il CESR a formulare i suoi pareri per l’elaborazione degli indicatori pertinenti alla stabilità dei mercati finanziari.

6.   La Commissione rende pubblici l’insieme degli indicatori e le soglie del quadro di valutazione.

7.   La Commissione valuta regolarmente l’adeguatezza del quadro di controllo, ivi incluse la composizione degli indicatori, le soglie fissate e la metodologia impiegata, ed effettua adattamenti o modifiche se necessario. La Commissione rende pubbliche le modifiche alla composizione del quadro di controllo e alle relative soglie, nonché alla metodologia su cui è basato.

8.   La Commissione aggiorna i valori attribuiti agli indicatori che figurano nel quadro di valutazione almeno una volta all’anno.

Articolo 5

Esame approfondito

1.   Tenuto debitamente conto delle discussioni in seno al Consiglio e all’Eurogruppo, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, o in caso di inattesi e significativi sviluppi economici che richiedano un’analisi urgente ai fini del presente regolamento, la Commissione effettua un esame approfondito per ogni Stato membro che, a suo avviso, può presentare squilibri o correre il rischio di presentarli.

L’esame approfondito si fonda su un’indagine dettagliata delle circostanze specifiche per paese, compresa la diversità delle posizioni di partenza degli Stati membri; esso analizza un’ampia gamma di variabili economiche e si avvale di strumenti analitici e di dati qualitativi specifici per paese. Esso riconosce le specificità nazionali in materia di relazioni industriali e dialogo sociale.

La Commissione tiene altresì in debita considerazione altre informazioni che, lo Stato membro interessato considera significative e che tale Stato membro ha inoltrato alla Commissione stessa.

La Commissione effettua il proprio esame approfondito congiuntamente alle missioni di sorveglianza nello Stato membro interessato di cui all’articolo 13.

2.   L’esame approfondito della Commissione consiste, fra l’altro, nel valutare se lo Stato membro in questione presenti squilibri e se questi possano costituire squilibri eccessivi. Essa analizza la fonte degli squilibri individuati nel quadro delle circostanze economiche prevalenti, comprese le profonde interazioni commerciali e finanziarie tra gli Stati membri e le ricadute delle politiche economiche nazionali. L’esame analizza gli sviluppi pertinenti connessi alla strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione. Esso considera altresì la pertinenza degli sviluppi economici nell’Unione e nella zona euro nel suo complesso. Lo stesso prende in considerazione in particolare:

a)

se del caso, le raccomandazioni o gli inviti formulati dal Consiglio agli Stati membri presi in esame, adottati in conformità agli articoli 121, 126 e 148 TFUE e agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento;

b)

le politiche previste dallo Stato membro preso in esame, specificate nel suo programma nazionale di riforma e, ove opportuno, nel suo programma di stabilità e di convergenza;

c)

qualsiasi raccomandazione o allerta indirizzata dal CESR in merito ai rischi sistemici rivolta allo Stato membro preso in esame o rilevante per esso. Occorre osservare il regime di riservatezza del CESR.

3.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati dell’esame approfondito e li rende pubblici.

Articolo 6

Misure preventive

1.   Qualora, sulla base dell’esame approfondito di cui all’articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenti degli squilibri, essa ne informa di conseguenza il Parlamento europeo, il Consiglio e l’Eurogruppo. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e conformemente alla procedura di cui all’articolo 121, paragrafo 2, TFUE, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.

2.   Il Consiglio informa il Parlamento europeo della raccomandazione e la rende pubblica.

3.   Le raccomandazioni del Consiglio e della Commissione sono pienamente conformi all’articolo 152 TFUE e tengono conto dell’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.   Il Consiglio rivede la propria raccomandazione su base annua nel contesto del Semestre europeo e può adattarla in conformità al paragrafo 1.

CAPO III

PROCEDURA PER GLI SQUILIBRI ECCESSIVI

Articolo 7

Avvio della procedura per gli squilibri eccessivi

1.   Qualora, sulla base dell’esame approfondito di cui all’articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenti squilibri eccessivi, essa ne informa di conseguenza il Parlamento europeo, il Consiglio e l’Eurogruppo.

La Commissione informa inoltre le competenti autorità europee di vigilanza e il CESR, che è invitato ad adottare le misure che ritiene necessarie.

2.   Su raccomandazione della Commissione il Consiglio può, in conformità all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE adottare una raccomandazione che stabilisca l’esistenza di uno squilibrio eccessivo e che raccomandi allo Stato membro interessato l’adozione di misure correttive.

La raccomandazione del Consiglio precisa la natura e le implicazioni degli squilibri e specifica una serie di raccomandazioni strategiche da seguire e il termine entro cui lo Stato membro interessato deve presentare un piano d’azione correttivo. Il Consiglio, in conformità all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE può decidere di rendere pubblica la sua raccomandazione.

Articolo 8

Piano d’azione correttivo

1.   Ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione correttivo basato sulla raccomandazione del Consiglio di cui all’articolo 7, paragrafo 2, entro un termine ivi individuato. Il piano d’azione correttivo dispone le misure specifiche che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione. Il piano d’azione correttivo tiene conto dell’impatto economico e sociale di queste azioni politiche ed è coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti in materia di occupazione.

2.   Entro due mesi dalla presentazione del piano d’azione correttivo e sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta il piano d’azione correttivo. Qualora, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio consideri il piano di azione sufficiente, lo approva mediante una raccomandazione in cui elenca le misure specifiche necessarie e i termini per la loro adozione e stabilisce un calendario per la sorveglianza che tiene debitamente conto dei canali di trasmissione e del lungo lasso di tempo che può trascorrere tra l’azione correttiva e l’effettiva soluzione degli squilibri.

3.   Se, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio considera le azioni ovvero i termini previsti dal piano di azione correttiva insufficienti, adotta una raccomandazione indirizzata allo Stato membro in cui chiede di presentare un nuovo piano d’azione correttivo, di norma entro due mesi. Il Consiglio esamina il nuovo piano d’azione correttivo conformemente alla procedura di cui al presente articolo.

4.   Il piano d’azione correttivo, la relazione della Commissione e la raccomandazione del Consiglio di cui ai paragrafi 2 e 3 sono resi pubblici.

Articolo 9

Monitoraggio delle misure correttive

1.   La Commissione vigila sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 8, paragrafo 2. A tal fine, lo Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione, a intervalli regolari, delle relazioni intermedie la cui periodicità è decisa dal Consiglio nella raccomandazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

2.   Il Consiglio rende pubbliche le relazioni intermedie degli Stati membri.

3.   La Commissione effettua missioni di sorveglianza rafforzata presso lo Stato membro interessato per controllare l’attuazione del piano d’azione correttivo, insieme alla BCE, qualora tali missioni riguardino Stati membri la cui moneta è l’euro o Stati membri ammessi all’ERM2. La Commissione, qualora opportuno, associa al dialogo le parti sociali e gli altri portatori di interesse nazionali in occasione di tali missioni.

4.   In caso di pertinenti cambiamenti sostanziali delle circostanze economiche, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può modificare le raccomandazioni adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo la procedura di cui allo stesso articolo. Ove opportuno il Consiglio invita lo Stato membro interessato a presentare un piano d’azione correttivo riveduto, e valuta il piano di azione riveduto secondo la procedura prevista dall’articolo 8.

Articolo 10

Valutazione delle misure correttive

1.   Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta se lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate in conformità alla raccomandazione del Consiglio formulata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

2.   La Commissione rende pubblica la relazione.

3.   Il Consiglio effettua la valutazione entro il termine stabilito dal Consiglio nelle raccomandazioni adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

4.   Qualora il Consiglio ritenga che lo Stato membro non abbia preso le misure correttive raccomandate, esso, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotta una decisione in cui stabilisce l’inadempimento, assieme ad una raccomandazione che fissa nuovi termini per l’adozione delle misure correttive. In tal caso, il Consiglio informa il Consiglio europeo e sono rese pubbliche le conclusioni delle missioni di sorveglianza di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

La raccomandazione della Commissione che stabilisce l’inadempimento si considera adottata dal Consiglio, a meno che quest’ultimo, a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Lo Stato membro interessato può chiedere la convocazione di una riunione del Consiglio entro il suddetto periodo per porre ai voti la decisione in questione.

5.   Qualora il Consiglio, sulla base della relazione della Commissione di cui al paragrafo 1, ritenga, che lo Stato membro abbia adottato le misure correttive raccomandate conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, la procedura per gli squilibri eccessivi si considera in corso ed è sospesa. Ciononostante, il monitoraggio prosegue secondo il calendario adottato nella raccomandazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2. Il Consiglio rende pubblici i motivi della sospensione della procedura e quelli per cui ritiene adottate le misure correttive specifiche da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Chiusura della procedura per gli squilibri eccessivi

Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, abroga le raccomandazioni formulate ai sensi degli articoli 7, 8 o 10 non appena ritiene che lo Stato membro interessato non presenti più gli squilibri eccessivi rilevati nella raccomandazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Il Consiglio rende una dichiarazione pubblica al riguardo.

Articolo 12

Votazione in seno al Consiglio

Per le misure di cui agli articoli da 7 a 11, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Missioni di sorveglianza

1.   La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua in particolare missioni allo scopo di valutare la situazione economica nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento.

2.   La Commissione può effettuare missioni di sorveglianza rafforzata per gli Stati membri destinatari di raccomandazioni riguardanti la sussistenza di una posizione di squilibrio eccessivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a fini di ispezioni in loco.

3.   Qualora lo Stato membro interessato sia uno Stato membro la cui moneta è l’euro o sia ammesso all’ERM2 la Commissione può, se del caso, invitare i rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza.

4.   La Commissione riferisce al Consiglio sull’esito delle missioni di cui al paragrafo 2 e può, se opportuno, decidere di renderne pubblici i risultati

5.   In fase di organizzazione delle missioni di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

Articolo 14

Dialogo economico

1.   Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a discutere dinanzi alla commissione stessa i temi seguenti:

a)

informazioni presentate dal Consiglio in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE;

b)

le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all’inizio del ciclo annuale di sorveglianza;

c)

le conclusioni del Consiglio europeo in merito agli orientamenti per le politiche economiche nel contesto del Semestre europeo;

d)

i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento;

e)

le conclusioni del Consiglio europeo in merito agli orientamenti e ai risultati della sorveglianza multilaterale;

f)

il riesame dello svolgimento della sorveglianza multilaterale al termine del Semestre europeo;

g)

le raccomandazioni adottate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.   La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una raccomandazione o decisione del Consiglio a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 4.

3.   Il Consiglio e la Commissione informano il Parlamento europeo dei risultati conseguiti nell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 15

Relazione annuale

La Commissione relaziona annualmente in merito all’applicazione del presente regolamento, incluso l’aggiornamento del quadro di valutazione di cui all’articolo 4. Essa presenta i propri risultati al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto del Semestre europeo.

Articolo 16

Riesame

1.   Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione rivede e relaziona sull’applicazione del presente regolamento.

Tali relazioni valutano, tra l’altro:

a)

l’efficacia del presente regolamento;

b)

i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al TFUE.

Ove opportuno, tale relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

2.   La Commissione invia le relazioni di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

(2)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 53.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.

(4)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

(5)  Cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Cfr. pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.


23.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/33


REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2011 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 14, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all’interno dell’Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dovrebbe implicare il rispetto dei seguenti principi direttivi: stabilità dei prezzi, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.

(2)

Il patto di stabilità e crescita (PSC), nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3), dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4) e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al patto di stabilità e crescita (5). I regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97 sono stati modificati, rispettivamente, dai regolamenti (CE) n. 1055/2005 (6) e (CE) n. 1056/2005 (7). Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005, intitolata «Migliorare l’attuazione del patto di stabilità e crescita» (8).

(3)

Il PSC si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili quale mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile, supportando il rafforzamento degli obiettivi dell’Unione per una crescita sostenibile e per l’occupazione.

(4)

L’esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell’Unione economica e monetaria hanno evidenziato la necessità di una governance economica rafforzata nell’Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo e su un quadro più solido a livello di Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.

(5)

Il quadro comune di governance economica deve essere migliorato, anche con una rafforzata sorveglianza di bilancio, in linea con l’alto grado di integrazione tra le economie degli Stati membri all’interno dell’Unione, e in particolare nella zona euro.

(6)

Il quadro rafforzato della governance economica dovrebbe basarsi su diverse politiche interconnesse e coerenti fra loro a favore della crescita sostenibile e dell’occupazione, in particolare su una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione che ponga l’accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un Semestre europeo per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e di bilancio, su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi statali eccessivi (il PSC), su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali, nonché su una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico.

(7)

Il conseguimento e il mantenimento di un mercato interno dinamico dovrebbero essere considerati elementi del funzionamento corretto e armonioso dell’Unione economica e monetaria.

(8)

Il PSC e l’intero quadro della governance economica dovrebbero integrare e sostenere la strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione. Le interconnessioni tra i diversi filoni non dovrebbero comportare deroghe alle disposizioni del PSC.

(9)

Il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Nel riconoscere che gli interlocutori del Parlamento europeo nel quadro del dialogo in questione sono le pertinenti istituzioni dell’Unione e i relativi rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire l’opportunità di partecipare ad uno scambio di opinioni allo Stato membro interessato da una decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, da una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, da un’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, o da una decisione adottata a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE. La partecipazione dello Stato membro a tale scambio di opinioni avviene su base volontaria.

(10)

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche applicabili ai singoli Stati membri, il monitoraggio, le missioni in loco, le raccomandazioni e gli avvertimenti.

(11)

In sede di applicazione del presente regolamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere opportunamente conto di tutti i fattori pertinenti e della situazione economica e di bilancio degli Stati membri interessati.

(12)

La normativa sulla disciplina di bilancio dovrebbe essere rafforzata, in particolare attribuendo un ruolo più preminente al livello e all’andamento e alla sostenibilità complessiva del debito. È opportuno inoltre rafforzare i meccanismi atti a garantire il rispetto e l’esecuzione di tale normativa.

(13)

L’attuazione dell’attuale procedura per i disavanzi eccessivi sulla base sia del criterio del disavanzo che del criterio del debito necessita di un termine di riferimento numerico, che tenga conto del ciclo economico a partire dal quale valutare se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato.

È inoltre opportuno introdurre un periodo transitorio per consentire agli Stati membri che sono oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di adozione del presente regolamento di adeguare le loro politiche al termine di riferimento numerico per la riduzione del debito. Ciò dovrebbe applicarsi altresì agli Stati membri che sono oggetto di un programma di adeguamento dell’Unione o del Fondo monetario internazionale.

(14)

La non osservanza del termine di riferimento numerico per la riduzione del debito non è sufficiente per constatare l’esistenza di un disavanzo eccessivo, che deve prendere in considerazione l’insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, TFUE. In particolare, la valutazione dell’effetto del ciclo e la composizione dell’aggiustamento stock-flussi sull’andamento del debito possono essere sufficienti a escludere la constatazione dell’esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del debito.

(15)

Se il rapporto tra il debito pubblico e il PIL non supera il valore di riferimento, al momento di stabilire l’esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del disavanzo e dei passaggi che conducono ad esso va preso in considerazione l’insieme dei fattori rilevanti indicati nella relazione della Commissione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, TFUE.

(16)

Nel considerare le riforme sistemiche dei regimi pensionistici tra i fattori pertinenti, è opportuno soprattutto valutare se tali riforme rafforzino la sostenibilità a lungo termine dell’intero sistema pensionistico senza aumentare i rischi medio termine per i saldi di finanza pubblica.

(17)

La relazione della Commissione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, TFUE dovrebbe tener opportunamente conto della qualità del quadro di bilancio nazionale, in quanto riveste un ruolo essenziale per il risanamento del bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Tale considerazione dovrebbe comprendere i requisiti minimi fissati nella direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (9) e altri requisiti auspicabili e concordati di disciplina di bilancio.

(18)

Onde facilitare il controllo dell’osservanza delle raccomandazioni e delle intimazioni del Consiglio per la correzione delle situazioni di disavanzo eccessivo, è necessario che esse stesse indichino degli obiettivi di bilancio annuali coerenti con l’atteso risanamento, in termini corretti per il ciclo e al netto delle misure temporanee e una tantum. A questo riguardo, il parametro di riferimento annuale dello 0,5 % del PIL dovrebbe essere inteso come base media annua.

(19)

La valutazione dell’efficacia dell’azione trarrà vantaggio dall’osservanza degli obiettivi complessivi di spesa delle amministrazioni pubbliche, insieme all’attuazione delle previste misure specifiche sul lato delle entrate.

(20)

Al momento di valutare la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, è opportuno tenere nella dovuta considerazione gravi recessioni economiche della zona euro o dell’intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

(21)

È opportuno accelerare l’applicazione delle sanzioni finanziarie previste dall’articolo 126, paragrafo 11, TFUE in modo che costituiscano un reale incentivo per l’osservanza delle intimazioni di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

(22)

Per garantire l’osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell’Unione da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro, è opportuno stabilire regole per l’imposizione di sanzioni, sulla base dell’articolo 136 TFUE, che garantiscano meccanismi equi, tempestivi ed efficaci per l’osservanza delle disposizioni del PSC.

(23)

È opportuno che le ammende di cui al presente regolamento costituiscano altre entrate ai sensi dell’articolo 311 TFUE e siano assegnate ai meccanismi di stabilità ai fini dell’assistenza finanziaria, creati dagli Stati membri la cui moneta è l’euro per salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro.

(24)

È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1467/97 prendano in considerazione la nuova numerazione dell’articolato del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il fatto che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (10) è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (11).

(25)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1467/97 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l’accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di detta procedura è di dissuadere l’emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio viene esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblici.

2.   Ai fini del presente regolamento per “Stati membri partecipanti” si intendono gli Stati membri la cui moneta è l’euro.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se il differenziale rispetto a tale valore è diminuito negli ultimi tre anni ad un ritmo medio di un ventesimo all’anno come parametro di riferimento, sulla base delle modifiche registrate negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dei dati.

Il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto anche se le proiezioni di bilancio della Commissione indicano che la riduzione necessaria del differenziale si produrrà nel triennio che comprende i due anni successivi all’ultimo anno per cui sono disponibili dei dati. Per uno Stato membro soggetto a una procedura per i disavanzi eccessivi all'8 novembre 2011 e per un triennio a decorrere dalla correzione del disavanzo eccessivo, il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto se lo Stato membro interessato compie progressi sufficienti verso l’osservanza come da valutazione contenuta nel parere adottato dal Consiglio sul suo programma di stabilità o di convergenza.

Nell’applicazione del parametro di riferimento relativo all’adeguamento del rapporto debito/PIL si tiene conto dell’influenza del ciclo sul ritmo di riduzione del debito.»;

c)

i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Nel preparare la relazione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo, nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell’osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato. La relazione riflette adeguatamente:

a)

l’evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita potenziale, compresi i diversi contributi del lavoro, dell’accumulo dei capitali e della produttività totale dei fattori, l’evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato;

b)

l’evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, compresi in particolare, lo stato di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e l’evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale, l’attuazione di politiche nel contesto della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, l’attuazione di politiche nel contesto di una strategia di crescita comune dell’Unione e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l’efficacia dei quadri di bilancio nazionali;

c)

gli sviluppi nella posizione del debito pubblico a medio termine, la sua dinamica e sostenibilità, compresi in particolare i fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, l’aggiustamento stock-flussi e la relativa composizione, le riserve accantonate e gli altri attivi finanziari, le garanzie, in particolare collegate al settore finanziario, e le eventuali passività implicite legate all’invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possono rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche.

La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l’osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto, è attribuita particolare attenzione ai contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche dell’Unione, al debito sostenuto sotto forma di sostegno bilaterale e multilaterale tra gli Stati membri nell’ambito della salvaguardia della stabilità finanziaria, e al debito relativo alle operazioni di stabilizzazione finanziaria durante gravi turbolenze finanziarie.

4.   Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell’osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. Nel valutare l’osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all’articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE, solo in caso sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.

Tuttavia, nel valutare l’osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo.

5.   Al momento della valutazione dell’osservanza del criterio del disavanzo e del debito e nelle fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio e la Commissione tengono nella debita considerazione l’attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione ed il costo netto del pilastro a gestione pubblica. In particolare si prendono in considerazione i criteri dell’intero sistema pensionistico creato dalla riforma, segnatamente se promuove la sostenibilità a lungo termine senza d’altra parte aumentare i rischi per la posizione di bilancio a medio termine.

6.   Se il Consiglio, a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all’articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.

7.   Nel caso di Stati membri il cui disavanzo eccessivo rispetto al valore di riferimento rispecchi l’attuazione di una riforma delle pensioni che introduce un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione, il Consiglio e la Commissione, nel valutare l’evoluzione delle cifre del disavanzo nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, prendono in considerazione anche il costo della riforma, fintanto che il disavanzo non supera in modo significativo un livello che può essere considerato prossimo al valore di riferimento, e il rapporto debito/PIL non supera il valore di riferimento, a condizione che sia mantenuta la sostenibilità di bilancio globale. Del costo netto si tiene conto anche per la decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all’articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE, qualora il disavanzo sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento.»;

3)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 1 bis

DIALOGO ECONOMICO

Articolo 2 bis

1.   Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo a discutere dinnanzi alla commissione stessa della decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, della raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, dell’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e delle decisioni del Consiglio adottate a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, dinanzi alla commissione stessa.

Il Consiglio dovrebbe, di norma, seguire le raccomandazioni e le proposte della Commissione o spiegare pubblicamente la propria posizione.

La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette decisioni, raccomandazioni o intimazioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

2.   Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all’applicazione del presente regolamento.»;

4)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell’articolo 126, paragrafi 5 e 6, TFUE e informa il Parlamento europeo.»;

b)

al paragrafo 3, il riferimento «all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93» è sostituito da un riferimento «all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che è completata nell’anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari. Nella sua raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro realizzi ogni anno obiettivi di bilancio che, sulla base delle previsioni sottese alla raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione.

4 bis.   Entro il termine di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.

5.   Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all’articolo 126, paragrafo 7 TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell’articolo 126, paragrafo 7 TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.»;

5)

all’articolo 4, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’eventuale decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato, che tali raccomandazioni non abbiano avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.   Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 3, paragrafo 4 bis, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.

Il Consiglio, se in conformità dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE, constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, riferisce di conseguenza al Consiglio europeo.»;

6)

all’articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 8 che constata, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell’intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all’intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell’intimazione. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di raggiungere tali obiettivi.

1 bis.   A seguito dell’intimazione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato in risposta alla stessa. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio in modo da consentire a quest’ultimo, se del caso, di prendere una decisione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.

2.   Se è stato dato seguito effettivo all’intimazione di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un’intimazione rivista a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE. L’intimazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell’intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un’intimazione rivista ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.»;

7)

gli articoli da 6 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

1.   Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all’intimazione formulata a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell’attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l’esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 10 bis del presente regolamento.

2.   Ove ricorra la fattispecie di cui all’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, il Consiglio impone sanzioni in conformità a tale articolo. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure.

Articolo 7

Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi ai successivi atti del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafi 7 e 9, TFUE, la decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE di imporre sanzioni è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. In caso di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è adeguato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.

Articolo 8

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le misure, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Qualora il Consiglio decida, in conformità all’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.»;

8)

all’articolo 9, paragrafo 3, il riferimento all’articolo 6 è sostituito da un riferimento all’articolo 6, paragrafo 2;

9)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1.   Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l’attuazione delle misure adottate:»;

b)

al paragrafo 3, il riferimento al regolamento (CE) n. 3605/93 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 479/2009;

10)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

1.   La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento.

2.   Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE, e di decisioni a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione.

3.   La Commissione invita rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza in uno Stato membro la cui moneta è l’euro o che partecipa all’accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (12) (ERM II).

4.   La Commissione riferisce al Consiglio sull’esito della missione di cui al paragrafo 2 e può decidere di renderne pubblici i risultati.

5.   In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

11)

gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 11

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di imporre sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un’ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all’ammenda altre misure previste dall’articolo 126, paragrafo 11, TFUE.

Articolo 12

1.   L’ammenda è costituita da un elemento fisso, pari allo 0,2 % del PIL e da un elemento variabile. L’elemento variabile è pari a un decimo del valore assoluto della differenza tra il saldo espresso in percentuale del PIL dell’anno precedente e il valore di riferimento per il saldo delle amministrazioni pubbliche oppure, nel caso in cui la non conformità alla disciplina di bilancio riguardi il criterio del debito, il saldo delle amministrazioni pubbliche espresso in percentuale del PIL che avrebbe dovuto essere raggiunto lo stesso anno a fronte dell’intimazione di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

2.   Nel corso di ogni anno successivo all’imposizione di un’ammenda, sino a che la decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all’intimazione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE. In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all’intimazione del Consiglio. Se il Consiglio decide di imporre un’ulteriore ammenda, l’importo è calcolato con la stessa modalità utilizzata per la componente variabile di cui al paragrafo 1.

3.   L’importo di ciascuna delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare lo 0,5 % del PIL.»;

12)

l’articolo 13 è soppresso e il riferimento ad esso che compare nell’articolo 15 è sostituito dal riferimento all’articolo 12;

13)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Le ammende di cui all’articolo 12 costituiscono altre entrate ai sensi dell’articolo 311 TFUE e sono assegnate al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Qualora Stati membri partecipanti istituiscano un altro meccanismo di stabilità ai fini dell’assistenza finanziaria per salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro, l’ammontare di tali ammende sarà assegnato a quest’ultimo meccanismo.»;

14)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 17 bis

1.   Entro il 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta tra l’altro:

a)

l’efficacia del presente regolamento;

b)

i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al TFUE.

2.   Ove opportuno la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata da proposte di modifica del presente regolamento.

3.   La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

15)

in tutto il regolamento (CE) n. 1467/97 ogni riferimento all’articolo 104 del trattato è sostituito dal riferimento all’articolo 126 TFUE;

16)

nell’allegato, al punto 2, nella prima colonna, i riferimenti «all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio» sono sostituiti dai riferimenti «all’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

(3)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(4)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(5)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(8)  Cfr. documento 7423/5/05 in http://www.consilium.europa.eu/documents.aspx?lang=it

(9)  Cfr. pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7).

(11)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(12)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.»;


II Atti non legislativi

DIRETTIVE

23.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/41


DIRETTIVA 2011/85/UE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2011

relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre trarre insegnamenti dalle esperienze fatte durante il primo decennio dell’unione economica e monetaria. I recenti sviluppi economici hanno posto nuove sfide alla conduzione delle politiche di bilancio nell’Unione e hanno messo in evidenza in particolare la necessità di rafforzare la titolarità nazionale e di disporre di requisiti uniformi per quanto riguarda le regole e le procedure inerenti ai quadri di bilancio degli Stati membri. È in particolare necessario specificare che cosa debbono fare le autorità nazionali per rispettare le disposizioni del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 3.

(2)

Le amministrazioni degli Stati membri e i loro sottosettori mantengono sistemi di contabilità pubblica che includono elementi come la registrazione delle operazioni contabili, il controllo interno, l’informativa finanziaria e l’audit. Tali sistemi dovrebbero essere distinti dai dati statistici, i quali riguardano i risultati delle finanze pubbliche basati sulle metodologie statistiche, e dalle previsioni o dalle azioni di formazione del bilancio, le quali riguardano le finanze pubbliche future.

(3)

L’esistenza di pratiche complete e affidabili in materia di contabilità pubblica per tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica è una condizione preliminare per la produzione di statistiche di elevata qualità che siano comparabili da uno Stato membro all’altro. Un controllo interno dovrebbe garantire che le norme in vigore siano applicate in tutto il sottosettore dell’amministrazione pubblica. Un audit indipendente eseguito da istituzioni pubbliche quali le Corti dei conti o da organismi privati di audit dovrebbe promuovere le migliori prassi internazionali.

(4)

La disponibilità dei dati di bilancio è fondamentale per il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza dei bilanci dell’Unione. La disponibilità periodica di dati di bilancio aggiornati e affidabili è la chiave per un monitoraggio corretto e tempestivo che a sua volta consenta la pronta adozione di provvedimenti nel caso di un andamento imprevisto del bilancio. Un elemento cruciale per garantire la qualità dei dati di bilancio è la trasparenza, che presuppone che tali dati debbano essere periodicamente disponibili al pubblico.

(5)

Per quanto riguarda le statistiche, il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, sulle statistiche europee (3) ha istituito un quadro legislativo per la produzione di statistiche europee ai fini dell’elaborazione, dell’applicazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche dell’Unione. Tale regolamento ha altresì fissato i principi inerenti allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, vale a dire indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, fornendo definizioni precise di ciascuno di questi principi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4) ha rafforzato il potere della Commissione di verificare i dati statistici utilizzati per la procedura per i disavanzi eccessivi.

(6)

Le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC), sostituito dal Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità, adottato mediante regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità (5) («SEC 95»).

(7)

La disponibilità e la qualità dei dati SEC 95 è fondamentale per assicurare il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza di bilancio dell’Unione. Il SEC 95 si basa su informazioni fornite secondo il principio di competenza. Tuttavia, tali statistiche di bilancio secondo il principio di competenza si basano su una precedente compilazione dei dati di cassa, o dati equivalenti. Questi ultimi possono essere determinanti per un migliore e tempestivo monitoraggio di bilancio al fine di evitare il tardivo rilevamento di errori di bilancio rilevanti. La disponibilità di serie temporali di dati di cassa relativi all’andamento del bilancio può rivelare modalità che richiedono una più stretta sorveglianza. I dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) da pubblicare dovrebbero comprendere almeno un saldo globale, le entrate totali e le spese totali. In casi giustificati, per esempio qualora esistano numerosi organismi amministrativi locali, si potrebbero pubblicare tempestivamente i dati in base a opportune tecniche di stima fondate su un campione di amministrazioni, ed effettuare una successiva revisione in base ai dati completi.

(8)

Previsioni macroeconomiche e di bilancio distorte e irrealistiche possono ostacolare considerevolmente l’efficacia della programmazione di bilancio e di conseguenza mettere a repentaglio l’impegno in materia di disciplina di bilancio, mentre la trasparenza e la discussione delle metodologie previsionali possono aumentare notevolmente la qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio utilizzate per la programmazione di bilancio.

(9)

Un elemento cruciale per garantire l’uso di previsioni realistiche per la conduzione delle politiche di bilancio è la trasparenza, che dovrebbe comportare la disponibilità pubblica non soltanto delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la pianificazione di bilancio, ma anche delle metodologie, delle ipotesi e dei parametri pertinenti sui quali tali previsioni si basano.

(10)

Un’analisi di sensibilità e le proiezioni di bilancio corrispondenti che completano lo scenario macrofiscale più probabile consentono di analizzare come evolverebbero le principali variabili di bilancio a fronte di varie ipotesi riguardanti i tassi di interesse e di crescita e riducono pertanto notevolmente il rischio che la disciplina di bilancio sia messa a repentaglio da errori di previsione.

(11)

Le previsioni della Commissione e le informazioni relative ai modelli sui quali tali previsioni si basano possono offrire agli Stati membri un utile termine di riferimento per il loro scenario macrofiscale più probabile, rafforzando la validità delle previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio. Tuttavia, la misura in cui ci si può attendere che gli Stati membri confrontino le previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio con le previsioni della Commissione varia secondo la tempistica dell’elaborazione delle previsioni e la comparabilità delle metodologie e delle ipotesi di previsione. Le previsioni di altri organismi indipendenti possono anch’esse fornire utili parametri di riferimento.

(12)

Le differenze significative tra lo scenario macrofiscale scelto e le previsioni della Commissione dovrebbero essere descritte e argomentate, in particolare se il livello o l’aumento delle variabili delle ipotesi esterne si discostano in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.

(13)

Tenuto conto dell’interdipendenza tra i bilanci degli Stati membri e il bilancio dell’Unione, al fine di assistere gli Stati membri nella preparazione delle loro previsioni di bilancio, la Commissione dovrebbe fornire previsioni per le spese dell’Unione sulla base del livello di spesa programmato nell’ambito del quadro finanziario pluriennale.

(14)

Onde facilitare l’elaborazione delle previsioni utilizzate per la pianificazione di bilancio e chiarire le differenze tra le previsioni degli Stati membri e quelle della Commissione, ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità, su base annua, di discutere con la Commissione delle ipotesi alla base della preparazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.

(15)

La qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali viene sostanzialmente rafforzata se esse sono soggette a una valutazione periodica, imparziale e completa basata su criteri obiettivi. Una valutazione completa comprende l’esame delle ipotesi economiche, il raffronto con le previsioni preparate da altre istituzioni e la valutazione dell’attendibilità delle previsioni passate.

(16)

Considerato che è documentato che quadri di bilancio nazionali basati sulle regole servono a rafforzare la titolarità nazionale delle norme fiscali dell’Unione e a promuovere la disciplina di bilancio degli Stati membri, regole di bilancio numeriche nazionali solide, specifiche per ciascun paese e coerenti con gli obiettivi di bilancio a livello dell’Unione, dovrebbero essere un pilastro del quadro rafforzato dell’Unione per la sorveglianza dei bilanci. Regole di bilancio numeriche solide dovrebbero prevedere obiettivi chiaramente definiti nonché i meccanismi per un monitoraggio effettivo e tempestivo. Tali regole dovrebbero basarsi su un’analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri. Inoltre, l’esperienza politica ha dimostrato che le regole di bilancio numeriche funzionano effettivamente solo se la mancata osservanza produce conseguenze, anche se si tratta solo di costi sul piano della reputazione.

(17)

In virtù del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al TUE e al TFUE, i valori di riferimento di cui al protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato a tali trattati non sono direttamente vincolanti per il Regno Unito. L’obbligo di dotarsi di regole di bilancio numeriche che promuovano effettivamente l’osservanza dei valori di riferimento specifici per il disavanzo eccessivo, nonché l’obbligo correlato di garantire che gli obiettivi pluriennali stabiliti nei quadri di bilancio a medio termine siano coerenti con tali regole non dovranno pertanto applicarsi al Regno Unito

(18)

È opportuno che gli Stati membri evitino politiche di bilancio procicliche, mentre gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero essere maggiori in periodi di congiuntura favorevole. Regole numeriche di bilancio ben definite consentono il raggiungimento di questi obiettivi e dovrebbero riflettersi nella legislazione di bilancio annuale degli Stati membri.

(19)

La programmazione di bilancio nazionale può essere coerente sia con la parte preventiva che con la parte correttiva del patto di stabilità e crescita (PSC) solo se adotta una prospettiva pluriennale e mira in particolare al raggiungimento degli obiettivi di bilancio a medio termine. I quadri di bilancio a medio termine sono fondamentali per garantire che i quadri di bilancio degli Stati membri siano coerenti con la normativa dell’Unione. Nello spirito del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (6), e del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (7), la parte preventiva e la parte correttiva del PSC non debbono essere considerate separatamente l’una dall’altra.

(20)

Sebbene l’approvazione della legislazione di bilancio annuale sia il passo fondamentale di un processo di bilancio nel corso del quale vengono adottate negli Stati membri importanti decisioni in materia di bilancio, la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno ben oltre il ciclo di bilancio annuale. Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide. Per incorporare la prospettiva finanziaria pluriennale del quadro di sorveglianza dei bilanci dell’Unione, occorre che la programmazione della legislazione di bilancio annuale si basi su una programmazione di bilancio pluriennale derivante dal quadro di bilancio a medio termine.

(21)

È opportuno che tale quadro di bilancio a medio termine contenga, tra l’altro, proiezioni di ogni voce di spesa e di entrata importante per l’esercizio di bilancio in corso e oltre, basate sull’ipotesi di politiche invariate. Occorre che ciascuno Stato membro sia in grado di definire opportunamente le politiche invariate e tale definizione deve essere resa pubblica, unitamente alle ipotesi che comporta, alle metodologie e agli altri parametri pertinenti.

(22)

La direttiva non dovrebbe pregiudicare un governo neoeletto di uno Stato membro dall’aggiornare il proprio quadro di bilancio a medio termine per riflettere le proprie nuove priorità programmatiche. In tal caso il nuovo governo dovrebbe evidenziare le differenze con il precedente quadro di bilancio a medio termine.

(23)

Le disposizioni del quadro di sorveglianza dei bilanci istituito dal TFUE e in particolare il PSC si applicano all’amministrazione pubblica nel suo insieme, che comprende i sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale, come definiti nel regolamento (CE) n. 2223/96.

(24)

Un numero significativo di Stati membri ha registrato un consistente decentramento in materia di bilancio, con la devoluzione di poteri di bilancio ad amministrazioni subnazionali. Il ruolo spettante a tali amministrazioni subnazionali nel garantire il rispetto del PSC è quindi notevolmente cresciuto e occorre prestare particolare attenzione nel garantire che tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica siano debitamente coperti dagli obblighi e dalle procedure previste nei quadri di bilancio nazionali, in particolare ma non esclusivamente in tali Stati membri.

(25)

Per promuovere efficacemente la disciplina di bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre che i quadri di bilancio riguardino tali finanze nella loro totalità. Per questa ragione è opportuno riservare particolare attenzione alle operazioni di organismi e fondi dell’amministrazione pubblica che non rientrano nei bilanci ordinari a livello di sottosettori che hanno un impatto immediato o a medio termine sulle posizioni di bilancio degli Stati membri. La loro incidenza combinata sui saldi e il debito dell’amministrazione pubblica dovrebbe essere presentata nel quadro dei processi di bilancio annuali e dei piani di bilancio a medio termine.

(26)

Analogamente, è opportuno riservare la debita attenzione all’esistenza di passività potenziali. Più in dettaglio, le passività potenziali comprendono eventuali obbligazioni che dipendono dal verificarsi o meno di eventi futuri incerti o da obbligazioni effettive il cui pagamento è improbabile o il cui ammontare non può essere determinato in modo attendibile. Esse comprendono per esempio informazioni pertinenti su garanzie pubbliche, crediti deteriorati e passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, comprese, ove opportuno, la verosimile e potenziale data della spesa relative a passività potenziali. Si dovrebbero prendere in debita considerazione le sensibilità del mercato.

(27)

La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente l’attuazione della presente direttiva. Si dovrebbero individuare e condividere le migliori prassi per quanto concerne le disposizioni della presente direttiva relativi ai diversi aspetti dei quadri di bilancio nazionali.

(28)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire il rispetto uniforme della disciplina di bilancio come richiesto dal TFUE, non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere realizzato meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tali regole sono necessarie perché sia garantita l’osservanza da parte degli Stati membri dell’obbligo, derivante dal TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di «pubblico», «disavanzo» e «investimento» di cui all’articolo 2 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TUE e al TFUE. Si applica la definizione di sottosettori dell’amministrazione pubblica di cui al punto 2.70 dell’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95).

Si applica, inoltre, la seguente definizione:

«quadro di bilancio»: serie di disposizioni, procedure, norme e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio dell’amministrazione pubblica, in particolare:

CAPO II

CONTABILITÀ E STATISTICHE

Articolo 3

1.   Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sulle norme SEC 95. Detti sistemi di contabilità pubblica sono soggetti a controllo interno e audit indipendente.

2.   Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (CE) n. 2223/96. Gli Stati membri pubblicano in particolare:

a)

i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) con le seguenti frequenze:

mensile e prima della fine del mese seguente per quanto riguarda i sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati ed enti di previdenza e assistenza sociale, e

trimestrale e prima della fine del trimestre seguente per quanto riguarda il sottosettore amministrazioni locali;

b)

una tabella di riconciliazione dettagliata in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95.

CAPO III

PREVISIONI

Articolo 4

1.   Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono confrontate con le previsioni della Commissione più aggiornate e, se del caso, con quelle di altri organismi indipendenti. Le differenze significative tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione sono descritte e argomentate, in particolare se il livello o l’aumento delle variabili nelle ipotesi esterne si discostano in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.

2.   La Commissione rende pubbliche le metodologie, le ipotesi e i parametri pertinenti che supportano le sue previsioni macroeconomiche e di bilancio.

3.   Onde sostenere gli Stati membri nella preparazione delle loro previsioni di bilancio, la Commissione fornisce previsioni per le spese dell’Unione basate sul livello di spesa programmato nell’ambito del quadro finanziario pluriennale.

4.   Nel quadro di un’analisi di sensibilità, le previsioni macroeconomiche e di bilancio esaminano l’andamento delle principali variabili di bilancio a fronte di varie ipotesi riguardanti i tassi di interesse e di crescita. La gamma di ipotesi alternative utilizzate nelle previsioni macroeconomiche e di bilancio dipende dall’attendibilità delle previsioni passate e deve tentare di tenere conto dei pertinenti scenari di rischio.

5.   Gli Stati membri specificano l’istituzione incaricata di elaborare le previsioni macroeconomiche e di bilancio e rendono pubbliche le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la programmazione di bilancio, comprese le metodologie, le ipotesi e i parametri pertinenti alla base di tali previsioni. Gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell’elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.

6.   Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio sono soggette a una valutazione periodica, imparziale e completa basata su criteri obiettivi, compresa la valutazione ex post. I risultati di tale valutazione sono pubblicati e di essi si terrà opportunamente conto per le future previsioni macroeconomiche e di bilancio. Qualora la valutazione rilevi un errore significativo che si ripercuote sulle previsioni macroeconomiche su un periodo di almeno quattro anni consecutivi, lo Stato membro interessato intraprende le azioni necessarie e le rende pubbliche.

7.   I livelli di debito trimestrale e di deficit degli Stati membri sono pubblicati dalla Commissione (Eurostat) con periodicità trimestrale.

CAPO IV

REGOLE DI BILANCIO NUMERICHE

Articolo 5

Ciascuno Stato membro si dota di regole di bilancio numeriche specifiche che promuovano effettivamente l’osservanza dei suoi obblighi derivanti dal TFUE nel settore delle politiche di bilancio, nell’ambito di una prospettiva pluriennale per l’intera amministrazione pubblica. Tali regole promuovono in particolare:

a)

il rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati conformemente al TFUE;

b)

l’adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio pluriennale, che comprende il rispetto dell’obiettivo di bilancio a medio termine dello Stato membro.

Articolo 6

1.   Fatte salve le disposizioni del TFUE relative al quadro di sorveglianza dei bilanci dell’Unione, le regole di bilancio numeriche specifiche per paese precisano i seguenti elementi:

a)

la definizione degli obiettivi e l’ambito di applicazione delle regole;

b)

il controllo effettivo e tempestivo dell’osservanza delle regole, basato su un’analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri;

c)

le conseguenze in caso di mancata osservanza.

2.   Se le regole di bilancio numeriche contengono clausole di salvaguardia, queste ultime prevedono un numero limitato di circostanze specifiche coerente con gli obblighi dello Stato membro derivanti dal TFUE nel settore della politica di bilancio e procedure rigorose in cui è consentito non rispettare temporaneamente la regola.

Articolo 7

La legislazione di bilancio annuale degli Stati membri riflette il quadro derivante dalle loro regole di bilancio numeriche in vigore.

Articolo 8

Gli articoli da 5 a 7 non si applicano al Regno Unito.

CAPO V

QUADRI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE

Articolo 9

1.   Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio a medio termine credibile ed efficace che preveda l’adozione di un orizzonte di programmazione di almeno tre anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.

2.   I quadri di bilancio a medio termine includono procedure per stabilire quanto segue:

a)

obiettivi di bilancio pluriennali globali e trasparenti in termini di disavanzo e debito pubblico nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio sintetico quale la spesa, assicurando che essi siano conformi alle regole di bilancio numeriche in vigore in virtù del capo IV;

b)

proiezioni di ogni voce di spesa e di entrata importante dell’amministrazione pubblica, con maggiori precisazioni relativamente al livello dell’amministrazione centrale e della previdenza e assistenza sociale, per l’esercizio di bilancio in corso e oltre, basate sull’ipotesi di politiche invariate;

c)

una descrizione delle politiche previste a medio termine che hanno incidenza a livello di amministrazione pubblica suddivise per voce di entrata e di spesa importante, con l’indicazione di come viene realizzato l’aggiustamento verso gli obiettivi di bilancio a medio termine rispetto alle proiezioni basate sull’ipotesi di politiche invariate;

d)

una valutazione dell’impatto che le politiche previste, alla luce della loro incidenza diretta a medio termine sulle finanze pubbliche, potrebbero avere sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

3.   Le proiezioni adottate nell’ambito dei quadri di bilancio a medio termine sono basate su proiezioni macroeconomiche e di bilancio realistiche come previsto al capo III.

Articolo 10

La legislazione di bilancio annuale è conforme alle disposizioni derivanti dal quadro di bilancio a medio termine. Nello specifico, le proiezioni delle entrate e delle spese e le priorità derivanti dal quadro di bilancio a medio termine di cui all’articolo 9, paragrafo 2, costituiscono la base per la preparazione del bilancio annuale. Qualsiasi scostamento da tali disposizioni è debitamente spiegato.

Articolo 11

Nessuna disposizione della presente direttiva impedisce al nuovo governo di uno Stato membro di aggiornare il proprio quadro di bilancio a medio termine per rispecchiare le proprie nuove priorità politiche. In tal caso il nuovo governo indica le differenze con il precedente quadro di bilancio a medio termine.

CAPO VI

TRASPARENZA DELLE FINANZE DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMBITO DI APPLICAZIONE COMPLETO DEI QUADRI DI BILANCIO

Articolo 12

Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si applichino in modo coerente e riguardino tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica. Ciò richiede in particolare l’uniformità delle norme e procedure contabili nonché l’integrità dei sistemi di raccolta e elaborazione dati sottostanti.

Articolo 13

1.   Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per il coordinamento tra tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica tali da garantire una copertura completa e uniforme di tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica nella programmazione di bilancio, nelle regole di bilancio numeriche specifiche per paese e nella preparazione delle previsioni di bilancio e per l’istituzione di una programmazione pluriennale come previsto in particolare nel quadro di bilancio pluriennale.

2.   Per promuovere la responsabilità di bilancio, occorre stabilire chiaramente le competenze di bilancio delle autorità pubbliche nei diversi sottosettori dell’amministrazione pubblica.

Articolo 14

1.   Nel quadro dei processi di bilancio annuali gli Stati membri identificano e presentano tutti gli organismi e i fondi dell’amministrazione pubblica che non rientrano nei bilanci ordinari a livello di sottosettori, unitamente ad altre informazioni pertinenti. L’incidenza combinata sui saldi e il debito dell’amministrazione pubblica di tali organismi e fondi dell’amministrazione pubblica è presentata nel quadro dei processi di bilancio annuali e dei piani di bilancio a medio termine.

2.   Gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l’impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle spese fiscalmente detraibili.

3.   Per tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica, gli Stati membri pubblicano informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, indicandone l’entità. Gli Stati membri pubblicano altresì informazioni sulle partecipazioni dell’amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, tavole di concordanza indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.   La Commissione elabora una relazione provvisoria sui progressi compiuti nell’attuazione delle disposizioni principali della presente direttiva sulla base delle informazioni pertinenti degli Stati membri e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 14 dicembre 2012.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 16

1.   Entro il 14 dicembre 2018, la Commissione pubblica una relazione sull’adeguatezza della presente direttiva.

2.   La revisione valuta, tra l’altro, l’adeguatezza dei seguenti elementi:

a)

requisiti statistici per tutti i sottosettori dell’amministrazione;

b)

la concezione e l’efficacia delle regole di bilancio numeriche negli Stati membri;

c)

il livello generale di trasparenza delle finanze pubbliche negli Stati membri.

3.   La Commissione, entro il 31 dicembre 2012, valuta l’adeguatezza dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico per gli Stati membri.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

(3)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(4)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(5)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(6)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(7)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.