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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2011.301.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
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18.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/1 |
DIRETTIVA 2011/87/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2011
che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali (3), disciplina le emissioni allo scarico dei motori installati nei trattori agricoli o forestali, ai fini di una maggiore tutela della salute umana e dell’ambiente. La direttiva 2000/25/CE disponeva che i limiti di emissione applicabili nel 2010 all’omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea, descritti come fase III A, dovessero essere sostituiti con i limiti più severi di cui alla fase III B, con decorrenza progressiva dal 1o gennaio 2010 con riguardo all’omologazione e dal 1o gennaio 2011 con riguardo all’immissione sul mercato di tali motori. La fase IV, che stabilisce limiti di emissione più severi rispetto alla fase III B, entrerà in vigore progressivamente a decorrere dal 1o gennaio 2013 per quanto riguarda l’omologazione di tali motori e a decorrere dal 1o gennaio 2014 per quanto riguarda l’immissione sul mercato. |
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(2) |
L’articolo 2, lettera b), della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (4), stabilisce che la Commissione debba prendere in considerazione la tecnologia disponibile compresi i relativi costi e benefici, in vista di confermare i valori limite delle fasi III B e IV, e valuti l’eventuale esigenza di ulteriori flessibilità, esenzioni o proroghe delle date di applicazione per taluni tipi di macchine o motori, tenendo altresì conto dei motori montati su macchine mobili non stradali e utilizzati per applicazioni stagionali. L’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/25/CE introduce inoltre una clausola di riesame per tener conto delle specificità dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2. |
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(3) |
La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) è stata oggetto di numerosi studi tecnici. In conseguenza di tali studi tecnici, effettuati nel corso degli anni 2007, 2009 e 2010 e confermati dalla valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione, è stata accertata l’impossibilità tecnica per trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 di rispettare i requisiti delle fasi III B e IV entro le date previste da tale direttiva. |
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(4) |
Al fine di impedire alla legislazione dell’Unione di prescrivere requisiti tecnici che non possono ancora essere soddisfatti e per impedire una situazione in cui trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 non possano più essere omologati ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione, è necessario introdurre un periodo di transizione di tre anni, nel corso del quale trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 possano ancora essere omologati ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione. |
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(5) |
La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in relazione ai progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche per una tecnologia conforme alla fase IV. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/25/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 2000/25/CE
All’articolo 4 della direttiva 2000/25/CE è aggiunto il seguente paragrafo:
«9. In via di deroga, le date stabilite al paragrafo 2, lettere d) ed e), e al paragrafo 3, per i trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2, quali definite, rispettivamente, al capitolo A, punto A.1, secondo trattino, al capitolo B, appendice 1, parte I, punto 1.1 e al capitolo A, punto A.2, dell’allegato II della direttiva 2003/37/CE, ed equipaggiati con motori appartenenti alle categorie da L a R, sono posticipate di tre anni. Fino a tali date, si continuano ad applicare i requisiti della fase III A di cui alla presente direttiva.»
Articolo 2
Disponibilità delle tecnologie compatibili
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione esamina quali siano le tecnologie disponibili in grado di soddisfare i requisiti della fase IV e che siano compatibili con le esigenze delle categorie T2, T4.1 e C2 e, se opportuno, presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 3
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 9 dicembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
W. SZCZUKA
(1) GU C 132 del 3.5.2011, pag. 53.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.
(3) GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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18.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1179/2011 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2011
che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,
sentito il Garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 211/2011 prevede che se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, il sistema utilizzato a tal fine deve soddisfare determinati requisiti tecnici e di sicurezza e deve essere certificato dall’autorità competente dello Stato membro interessato. |
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(2) |
Un sistema di raccolta per via elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 211/2011 è un sistema informatico, costituito di software, hardware, ambiente hosting, processi gestionali e personale, finalizzato alla raccolta delle dichiarazioni di sostegno per via elettronica. |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 211/2011 definisce i requisiti che i sistemi di raccolta per via elettronica devono rispettare per ricevere la certificazione e prevede che la Commissione adotti specifiche tecniche per l’attuazione di tali requisiti. |
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(4) |
L’edizione 2010 del progetto Top 10 dell’OWASP (Open Web Application Security Project) fornisce una panoramica dei rischi maggiormente critici per la sicurezza delle applicazioni web, nonché degli strumenti per prevenirli; le specifiche tecniche si basano quindi sulle conclusioni di questo progetto. |
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(5) |
L’attuazione delle specifiche tecniche da parte degli organizzatori garantisce la certificazione dei sistemi di raccolta per via elettronica da parte delle autorità degli Stati membri e contribuisce ad assicurare l’attuazione delle opportune misure tecniche e organizzative necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sulla sicurezza delle operazioni di trattamento, sia al momento della progettazione del sistema di trattamento che durante il trattamento stesso, al fine di mantenere la sicurezza, impedendo pertanto qualsiasi trattamento non autorizzato, e proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, da perdita e alterazione accidentali o da diffusione o accesso non autorizzati. |
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(6) |
L’utilizzo da parte degli organizzatori del software fornito dalla Commissione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011, agevola il processo di certificazione. |
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(7) |
Nel corso della raccolta delle dichiarazioni di sostegno per via elettronica gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini, in qualità di responsabili del trattamento dei dati, attuano le specifiche tecniche di cui al presente regolamento al fine di garantire la protezione dei dati personali trattati. Qualora il trattamento sia effettuato da un responsabile del trattamento, gli organizzatori garantiscono che l’incaricato agisce soltanto su loro istruzioni e attua le specifiche tecniche stabilite nel presente regolamento. |
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(8) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare all’articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (UE) n. 211/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le specifiche tecniche, di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 211/2011, sono riportate in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
1. SPECIFICHE TECNICHE VOLTE AD ATTUARE L’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011
Per evitare la trasmissione automatizzata delle dichiarazioni di sostegno attraverso il sistema, il firmatario è sottoposto a un adeguato processo di verifica in linea con la prassi attuale prima di inviare la propria dichiarazione. Un possibile metodo di verifica è l’impiego di un captcha robusto.
2. SPECIFICHE TECNICHE VOLTE AD ATTUARE L’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011
Norme relative alla sicurezza delle informazioni
2.1. Gli organizzatori forniscono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti della norma ISO/IEC 27001, senza essere tenuti ad adottarla. A tal fine essi hanno:
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a) |
effettuato una valutazione completa dei rischi che individua la portata del sistema, evidenzia l’impatto di business in caso di varie violazioni della sicurezza delle informazioni, elenca le minacce cui è esposto il sistema di informazione e le sue vulnerabilità, produce un documento di analisi dei rischi che elenca anche le contromisure per evitarle e i rimedi da adottare se una minaccia si concretizza e infine compila un elenco di miglioramenti, per ordine di priorità; |
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b) |
concepito e attuato misure per affrontare i rischi concernenti la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata e familiare e definito i provvedimenti da adottare qualora un rischio si verifichi; |
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c) |
definito i rischi residui per iscritto; |
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d) |
messo in atto i mezzi organizzativi per essere informati sulle nuove minacce e sui miglioramenti in materia di sicurezza. |
2.2. In base all’analisi dei rischi di cui al punto 2.1, lettera a), gli organizzatori scelgono i controlli di sicurezza da una delle seguenti norme:
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1) |
ISO/IEC 27002; oppure |
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2) |
il «Codice di buone pratiche» (Standard of good practices, SoGP) elaborato dall’Information Security Forum; per affrontare le seguenti questioni:
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L’applicazione di tali norme può essere limitata alle parti dell’organizzazione che sono pertinenti al sistema di raccolta per via elettronica. Ad esempio, la sicurezza delle risorse umane può essere limitata al personale che ha accesso fisico o in rete al sistema di raccolta elettronica e la sicurezza fisica/dell’ambiente può limitarsi all’edificio o agli edifici che ospitano il sistema.
Requisiti funzionali
2.3. Il sistema di raccolta per via elettronica è costituito da un’istanza applicativa basata su web creata allo scopo di raccogliere le dichiarazioni di sostegno per un’unica iniziativa dei cittadini.
2.4. Se la gestione del sistema richiede diversi ruoli, i differenti livelli di controllo degli accessi sono stabiliti in base al principio del privilegio minimo.
2.5. Le funzionalità accessibili al pubblico sono nettamente distinte da quelle a scopo amministrativo. La lettura delle informazioni disponibili nell’area pubblica del sistema, comprese le informazioni sull’iniziativa e il modulo elettronico per la dichiarazione di sostegno, non è ostacolata da un controllo degli accessi. È possibile firmare a sostegno di un’iniziativa solo attraverso quest’area pubblica.
2.6. Il sistema rileva e impedisce la duplice trasmissione delle dichiarazioni di sostegno.
Sicurezza a livello dell’applicazione
2.7. Il sistema è adeguatamente protetto contro le vulnerabilità e gli attacchi conosciuti. A tal fine il sistema soddisfa, tra l’altro, i requisiti indicati di seguito.
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2.7.1. |
Il sistema è protetto contro attacchi da iniezione (injection flaws), ad esempio attraverso interrogazioni SQL (Structured Query Language), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), in linguaggio XML Path (XPath), i comandi del sistema operativo o gli argomenti del programma. A tal fine, i requisiti minimi da soddisfare sono i seguenti:
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2.7.2. |
Il sistema è protetto contro il Cross-Site Scripting (XSS). A tal fine, i requisiti minimi da soddisfare sono i seguenti:
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2.7.3. |
Il sistema ha una rigorosa gestione delle autenticazioni e delle sessioni, che rispetta i requisiti minimi seguenti:
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2.7.4. |
Il sistema non ha riferimenti diretti a oggetti non sicuri. A tal fine, i requisiti minimi da soddisfare sono i seguenti:
|
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2.7.5. |
Il sistema protegge contro gli attacchi di tipo CSRF (Cross Site Request Forgery). |
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2.7.6. |
Esiste una configurazione di sicurezza adeguata che rispetta i requisiti minimi seguenti:
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2.7.7. |
Il sistema prevede la cifratura dei dati che rispetta i requisiti minimi seguenti:
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2.7.8. |
Il sistema limita l’accesso agli indirizzi URL in base ai livelli e ai permessi di accesso degli utenti. A tal fine, i requisiti minimi da soddisfare sono i seguenti:
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2.7.9. |
Il sistema utilizza una sufficiente protezione del livello di trasporto. A tal fine, devono essere adottate tutte le misure seguenti o misure altrettanto robuste:
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2.7.10. |
Il sistema protegge contro reindirizzamenti automatici non validati. |
Sicurezza della base dati e integrità dei dati
2.8. Sebbene i sistemi di raccolta per via elettronica utilizzati per varie iniziative dei cittadini condividano l’hardware e le risorse del sistema operativo, essi non condividono alcun dato, comprese le credenziali di accesso/cifratura. Lo stesso vale per la valutazione dei rischi e le contromisure attuate.
2.9. Il rischio che una persona si identifichi nella base dati utilizzando lo strumento «pass-the-hash» è attenuato.
2.10. I dati forniti dai firmatari sono accessibili soltanto all’amministratore/organizzatore della banca dati.
2.11. Le credenziali amministrative, i dati personali raccolti dai firmatari e la loro copia di sicurezza (backup) sono protetti mediante algoritmi robusti in linea con il punto 2.7.7, lettera b). Tuttavia, l’indicazione dello Stato membro in cui la dichiarazione di sostegno sarà contata, la data di presentazione della dichiarazione di sostegno e la lingua nella quale il firmatario ha compilato il modulo di dichiarazione di sostegno possono essere archiviati nel sistema senza essere cifrati.
2.12. I firmatari hanno accesso ai dati forniti solamente durante la sessione in cui compilano il modulo di dichiarazione di sostegno: una volta inviato il modulo, la sessione è conclusa e i dati trasmessi non sono più accessibili.
2.13. I dati personali dei firmatari, comprese le copie di sicurezza, sono disponibili nel sistema esclusivamente in forma cifrata. Ai fini della verifica o della certificazione dei dati da parte delle autorità nazionali a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011, gli organizzatori possono esportare i dati cifrati conformemente al punto 2.7.7, lettera a).
2.14. La persistenza dei dati inseriti nel modulo di dichiarazione di sostegno è da considerare indivisibile, cioè una volta che l’utente ha inserito tutte le informazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno e convalidato la sua decisione di sostenere l’iniziativa, il sistema invia tutti i dati del modulo alla banca dati, oppure, in caso di errore, non salva nessun dato. Il sistema informa l’utente se la sua richiesta è andata o meno a buon fine.
2.15. Il sistema di gestione di basi dati (DBMS) utilizzato è costantemente aggiornato con nuove patch contro le vulnerabilità scoperte di recente.
2.16. Esistono registri di tutte le attività del sistema. Il sistema garantisce che vi siano registri di controllo, che tengono traccia delle eccezioni e degli altri eventi in materia di sicurezza elencati qui di seguito, e che siano mantenuti fino a quando i dati sono distrutti a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 o paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 211/2011. I registri sono adeguatamente salvaguardati, ad esempio, mediante l’archiviazione su supporti cifrati. Gli organizzatori/amministratori controllano regolarmente i registri per verificare se vi sono attività sospette. I registri contengono almeno:
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a) |
data e ora di connessione e disconnessione degli organizzatori/amministratori; |
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b) |
copie di sicurezza effettuate; |
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c) |
tutte le modifiche e gli aggiornamenti relativi all’amministratore della banca dati. |
Sicurezza delle infrastrutture — ubicazione fisica, infrastrutture di rete e ambiente server
2.17. Sicurezza fisica
Indipendentemente dal tipo di hosting utilizzato, l’elaboratore che ospita l’applicazione è adeguatamente protetto, e dispone di:
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a) |
controllo degli accessi all’area di hosting e registri di controllo; |
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b) |
protezione fisica della copia di sicurezza dei dati contro il furto o la collocazione errata accidentale; |
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c) |
installazione del server che ospita l’applicazione in un rack sicuro. |
2.18. Sicurezza della rete
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2.18.1. |
Il sistema è ospitato su un server connesso a Internet installato in una zona demilitarizzata e protetto da un firewall. |
|
2.18.2. |
Quando vengono resi pubblici aggiornamenti e patch pertinenti al prodotto firewall, tali aggiornamenti o patch sono tempestivamente installati. |
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2.18.3. |
Tutto il traffico in entrata e in uscita dal server (destinato al sistema di raccolta per via elettronica) viene esaminato secondo le regole del firewall e registrato. Le regole del firewall respingono tutto il traffico che non è necessario per l’utilizzo e la gestione in sicurezza del sistema. |
|
2.18.4. |
Il sistema di raccolta per via elettronica deve essere ospitato su un segmento della rete per la produzione adeguatamente protetto che è separato dai segmenti utilizzati per ospitare sistemi non diretti alla produzione, quali ambienti di sviluppo o sperimentazione. |
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2.18.5. |
Sono implementate misure di sicurezza delle rete locale (LAN), quali:
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2.19. Sicurezza del sistema operativo e del server di rete/dell’applicazione
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2.19.1. |
È impostata una corretta configurazione di sicurezza, compresi gli elementi elencati al punto 2.7.6. |
|
2.19.2. |
Le applicazioni funzionano con il minimo dei privilegi necessari. |
|
2.19.3. |
La sessione di accesso dell’amministratore all’interfaccia di gestione del sistema di raccolta per via elettronica ha un breve tempo di validità (massimo 15 minuti). |
|
2.19.4. |
Quando sono resi pubblici aggiornamenti e patch del sistema operativo, dei tempi di esecuzione dell’applicazione, delle applicazioni in funzione sui server o dei programmi anti-malware, tali aggiornamenti o patch sono tempestivamente installati. |
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2.19.5. |
Il rischio che una persona si identifichi nel sistema utilizzando lo strumento «pass-the-hash» è attenuato. |
2.20. Sicurezza organizzatore cliente
Ai fini della sicurezza da utente a utente, gli organizzatori adottano le misure necessarie per proteggere l’applicazione/dispositivo client che utilizzano per gestire il sistema di raccolta per via elettronica e per accedervi, ad esempio:
|
2.20.1. |
Gli utenti eseguono compiti non attinenti alla manutenzione (quale l’automazione d’ufficio) con i privilegi minimi necessari. |
|
2.20.2. |
Quando vengono resi pubblici aggiornamenti e patch del sistema operativo, delle applicazioni installate o del programma anti-malware, tali aggiornamenti o patch sono tempestivamente installati. |
3. SPECIFICHE TECNICHE VOLTE AD ATTUARE L’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, LETTERA c), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011
3.1. Il sistema prevede la possibilità di estrarre per ogni singolo Stato membro un rapporto contenente l’iniziativa e l’elenco dei dati personali dei firmatari soggetti a verifica da parte dell’autorità competente di detto Stato membro.
3.2. L’esportazione delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari è possibile nel formato di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011. Il sistema può inoltre prevedere la possibilità di esportare le dichiarazioni di sostegno in formato interoperabile, come il formato XML.
3.3. Le dichiarazioni di sostegno esportate verso lo Stato membro interessato sono contrassegnate dalla dicitura « diffusione limitata », e classificate come « dati personali ».
3.4. La trasmissione elettronica dei dati esportati agli Stati membri è protetta da intercettazioni mediante cifratura da punto a punto.
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18.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1180/2011 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
62,0 |
|
AR |
40,4 |
|
|
MA |
48,6 |
|
|
MK |
64,0 |
|
|
TR |
89,6 |
|
|
ZZ |
60,9 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
73,2 |
|
EG |
161,4 |
|
|
TR |
110,1 |
|
|
ZZ |
114,9 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
61,4 |
|
TR |
131,5 |
|
|
ZZ |
96,5 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
94,7 |
|
ZA |
65,5 |
|
|
ZZ |
80,1 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
HR |
82,7 |
|
IL |
73,3 |
|
|
MA |
79,7 |
|
|
TR |
81,7 |
|
|
UY |
42,7 |
|
|
ZA |
62,9 |
|
|
ZZ |
70,5 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
58,5 |
|
ZA |
43,5 |
|
|
ZZ |
51,0 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
226,9 |
|
CL |
70,8 |
|
|
LB |
291,7 |
|
|
PE |
200,1 |
|
|
TR |
144,9 |
|
|
US |
300,4 |
|
|
ZA |
82,6 |
|
|
ZZ |
188,2 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
86,1 |
|
CL |
90,0 |
|
|
NZ |
120,0 |
|
|
TR |
95,1 |
|
|
US |
124,3 |
|
|
ZA |
108,8 |
|
|
ZZ |
104,1 |
|
|
0808 20 50 |
CL |
73,3 |
|
CN |
77,1 |
|
|
TR |
85,0 |
|
|
ZA |
73,2 |
|
|
ZZ |
77,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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18.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1181/2011 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2011
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di novembre 2011 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 novembre 2011 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 novembre 2011 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione del 0,414127 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
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18.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1182/2011 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2011
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
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(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
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(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione del 17 novembre 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
128,7 |
0 |
BR |
|
128,8 |
0 |
AR |
||
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
138,3 |
0 |
BR |
|
141,1 |
0 |
AR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
224,7 |
23 |
BR |
|
266,1 |
10 |
AR |
||
|
341,6 |
0 |
CL |
||
|
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
249,8 |
0 |
BR |
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
372,8 |
0 |
BR |
|
413,1 |
0 |
CL |
||
|
0408 11 80 |
Tuorli |
303,9 |
2 |
AR |
|
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
314,9 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
283,4 |
1 |
BR |
|
356,5 |
0 |
CL |
||
|
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
483,9 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»
Rettifiche
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18.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/15 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 114 del 26 aprile 2008 )
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— |
A pagina 14, articolo 31, lettera b), il secondo comma va letto come segue: |
«Tuttavia, qualora il termine di 60 giorni di cui al primo paragrafo, lettera b), punto i), o quello di 30 giorni di cui al primo paragrafo, lettera b), punto ii), venga superato, la cauzione è svincolata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.»
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— |
A pagina 15, l’articolo 32 va letto come segue: |
«Articolo 32
1. Le prove di cui all'articolo 31 sono fornite secondo le seguenti modalità:
|
a) |
nei casi previsti dall'articolo 31, lettera a), mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 23 o dell'articolo 24; |
|
b) |
nei casi previsti dall’articolo 31, lettera b), fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, mediante presentazione dell’esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell’esemplare n. 1 dell’estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell’articolo 23 o dell’articolo 24. |
2. Inoltre, in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento, è richiesta la presentazione di una prova supplementare.
Detta prova supplementare:
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a) |
è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nel caso in cui nel medesimo Stato membro:
|
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b) |
viene fornita negli altri casi mediante presentazione:
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Qualora l'esemplare di controllo T 5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture riportate nell'allegato III, parte C, del presente regolamento.
Tuttavia, qualora venga utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, tale casella reca, oltre alla suddetta dicitura, anche il numero del titolo originale, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'organismo emittente.
I documenti di cui alla lettera b), punti i) e ii), sono inviati per via amministrativa all'organismo che ha rilasciato il titolo.
3. Se dopo l'accettazione della dichiarazione d’esportazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), il prodotto è sottoposto a uno dei regimi semplificati di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, o all'appendice I, titolo X, capo I, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato a un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Nel riquadro “J” dell'esemplare di controllo T 5 è inserita, nella rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato III, parte D, del presente regolamento.
Nel caso di cui al primo comma, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente l'effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato:
|
a) |
che la cauzione eventualmente già svincolata è stata nuovamente costituita; ovvero |
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b) |
che i servizi interessati hanno preso tutti i provvedimenti necessari affinché la cauzione relativa al prodotto in causa non venga svincolata. |
Se la cauzione è stata svincolata e se il prodotto non è esportato, gli Stati membri prendono le misure necessarie.
4. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi.
I documenti giustificativi da presentare all'atto della domanda di equivalenza sono quelli di cui all'articolo 49, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.»
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A pagina 16, l’articolo 33 va letto come segue: |
«Articolo 33
Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, si considera come ultimo giorno del mese il giorno dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.»
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A pagina 18, articolo 35, paragrafo 8, il primo comma va letto come segue: |
«8. Inoltre, in caso di applicazione del paragrafo 7, se alla data dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), concernente il quantitativo esportato in eccesso, vige un prelievo all'esportazione, è riscosso il prelievo all'esportazione in vigore a detta data.»
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A pagina 21, articolo 42, il paragrafo 3 va letto come segue: |
«3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), non si applicano nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.»
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A pagina 21, articolo 43, il paragrafo 2 va letto come segue: |
«2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui la reintroduzione abbia luogo in seguito a un caso di forza maggiore, o nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.»