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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2011.292.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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10.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1134/2011 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2011
concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva cinidon etile conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
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(1) |
La sostanza attiva cinidon etile era iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per un periodo che scade il 30 settembre 2012. |
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(2) |
Per consentire ai richiedenti di elaborare le loro domande e alla Commissione di valutarle e decidere in merito, la suddetta iscrizione è stata estesa fino al 31 dicembre 2015 dalla direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne le scadenze dell’iscrizione di determinate sostanze attive nell’allegato I (3). |
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(3) |
A norma dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la suddetta sostanza era stata iscritta nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4) e si deve quindi presumere che sia stata approvata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(4) |
La Commissione non ha però ricevuto domande relative alla sostanza attiva in questione e la scadenza prevista per la presentazione di dette domande dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l’elenco di tali sostanze (5) è stata superata. |
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(5) |
Di conseguenza, l’approvazione della suddetta sostanza attiva non viene rinnovata e la sostanza va tolta dalla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 a partire dalla data in cui la sua approvazione sarebbe scaduta se non fosse stata estesa dalla direttiva 2010/77/UE. |
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(6) |
Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda relativa a tale sostanza a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva cinidon etile non è rinnovata.
Articolo 2
Periodi di tolleranza
Gli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri ai prodotti fitosanitari contenenti cinidon etile scadono il 31 marzo 2013 per quanto riguarda la vendita e la distribuzione e il 31 marzo 2014 per quanto riguarda lo smaltimento, lo stoccaggio e l’utilizzo delle scorte esistenti.
Articolo 3
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 48.
ALLEGATO
Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 33 è sostituita dal testo seguente:
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Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
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«33 |
Cinidon etile N. CAS: 142891-20-1 N. CIPAC: 598 |
(Z)-etil 2-cloro-3-[2-cloro-5-(cicloes-1-ene-1,2-dicarbossimido)fenil]acrilato |
940 g/kg |
1o ottobre 2002 |
30 settembre 2012 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cinidon etile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.» |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.
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10.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1135/2011 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2011
che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,
previa consultazione del comitato consultivo conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
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(1) |
La Commissione europea (d’ora in poi «la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l’invita ad aprire l’inchiesta su un’eventuale elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese e ad assoggettare a registrazione le importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, dichiarati o no come originari di tale paese. |
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(2) |
La domanda è stata presentata il 27 settembre 2011 da Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozó es Műszakiszövet-gyártó Bt., Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH, quattro produttori dell’Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. |
B. PRODOTTO
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(3) |
Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 («il prodotto in esame»). |
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(4) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma è spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o meno, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame. |
C. MISURE IN VIGORE
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(5) |
Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio (2). |
D. MOTIVAZIONE
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(6) |
La domanda contiene elementi di prova a prima vista sufficienti a mostrare che le misure anti-dumping applicate alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante il trasbordo dei prodotti in Malaysia. Gli elementi di prova presentati sono i seguenti: |
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(7) |
La domanda mostra che un cambio significativo nella configurazione degli scambi che coinvolgevano esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Malaysia verso l’Unione è stato operato dopo l’istituzione delle misure sul prodotto in questione, per le quali non esistono motivazioni o giustificazioni sufficienti diverse dall’istituzione del dazio. |
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(8) |
Questa modifica della configurazione degli scambi sembra dovuta al trasbordo in Malaysia di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese. |
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(9) |
La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova a sostegno del fatto che l’importazione del prodotto in esame avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore. |
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(10) |
Infine, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta in seguito al dumping sono inferiori rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto. |
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(11) |
Se nel corso dell’inchiesta saranno individuate pratiche di elusione, di cui all’articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo tramite la Malaysia, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche. |
E. PROCEDIMENTO
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(12) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per rendere obbligatoria la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Malaysia, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
a) Questionari
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(13) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Malaysia, ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note dell’Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Malaysia. Ulteriori informazioni possono essere eventualmente richieste all’industria dell’Unione. |
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(14) |
In qualsiasi caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare la Commissione senza indugio entro il termine indicato all’articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. |
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(15) |
L’apertura dell’inchiesta sarà comunicata alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Malaysia. |
b) Raccolta di informazioni e audizioni
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(16) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. |
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
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(17) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta non devono essere soggette a registrazione o essere oggetto di misure se non costituiscono una elusione. |
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(18) |
Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell’Unione, possono essere concesse esenzioni, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori della Malaysia di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta che dimostrino di non essere legati (3) ad alcun produttore soggetto alle misure (4) e che non risultino coinvolti nelle pratiche di elusione definite nell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che intendono beneficiare di tale esenzione devono presentare a tale scopo una domanda, debitamente corredata da elementi di prova, entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
F. REGISTRAZIONE
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(19) |
In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta vanno sottoposte a registrazione affinché, in caso di conferma dell’elusione, dazi antidumping di un importo appropriato possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia. |
G. TERMINI
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(20) |
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
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(21) |
È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento è subordinato l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base. |
H. OMESSA COLLABORAZIONE
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(22) |
Quando una parte interessata rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, non le fornisce entro i termini previsti o ostacola l’inchiesta in modo significativo, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. |
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(23) |
Se si constata che una parte interessata ha fornito informazioni false o ingannevoli, queste informazioni non sono prese in considerazione e si può fare uso dei dati disponibili. Quando una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se la parte avesse collaborato. |
I. CALENDARIO DELL’INCHIESTA
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(24) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l’inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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(25) |
Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5). |
K. CONSIGLIERE AUDITORE
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(26) |
Se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell’esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito internet della DG Trade (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, è aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nell’Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di tale paese o meno, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 (codice TARIC 7019 51 00 11 e 7019 59 00 11) eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011.
Articolo 2
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali sono invitate a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione definite all’articolo 1 del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione può, mediante regolamento, ingiungere alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un’esenzione.
Articolo 3
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell’inchiesta.
3. I produttori della Malaysia che chiedono l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda, debitamente sostenuta da elementi di prova, entro lo stesso termine di 37 giorni.
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.
5. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Ogni mandato di procura o certificato firmato che eventualmente corredi le risposte al questionario andrà però, alla pari di ogni aggiornamento di tali documenti, trasmesso in forma cartacea (vale a dire inviato per posta o consegnato a mano) all’indirizzo riportato più avanti. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in forma elettronica, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence. Tutte le comunicazioni scritte, come le informazioni chieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N105 4/92 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIO |
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Fax +32 22993704 |
|
E-mail: TRADE-AC-MESH@ec.europa.eu |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.
(3) Ai sensi dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti o discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e unilineari); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; vii) cognati e cognate (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s’intendono le persone fisiche o giuridiche.
(4) Anche se i produttori sono legati nel modo sopramenzionato alle società soggette alle misure applicate alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping originali), può comunque essere accordata un’esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originali è stata creata o utilizzata per eludere le misure originali.
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(6) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (denominato nel testo «regolamento di base») e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
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10.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1136/2011 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
64,0 |
|
MA |
47,8 |
|
|
MK |
61,4 |
|
|
TR |
85,9 |
|
|
ZZ |
64,8 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
64,0 |
|
EG |
161,4 |
|
|
TR |
135,1 |
|
|
ZZ |
120,2 |
|
|
0709 90 70 |
AR |
61,1 |
|
MA |
70,1 |
|
|
TR |
146,8 |
|
|
ZZ |
92,7 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
80,2 |
|
ZA |
74,4 |
|
|
ZZ |
77,3 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
AR |
54,5 |
|
HR |
10,3 |
|
|
IL |
76,0 |
|
|
MA |
79,7 |
|
|
TR |
81,8 |
|
|
UY |
54,6 |
|
|
ZZ |
59,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
58,5 |
|
BO |
59,5 |
|
|
TR |
67,5 |
|
|
ZA |
40,1 |
|
|
ZZ |
56,4 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
231,5 |
|
CL |
73,3 |
|
|
EC |
65,7 |
|
|
LB |
291,0 |
|
|
TR |
144,2 |
|
|
US |
268,2 |
|
|
ZA |
80,8 |
|
|
ZZ |
165,0 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
145,0 |
|
CL |
90,0 |
|
|
CN |
67,2 |
|
|
MK |
41,0 |
|
|
NZ |
127,6 |
|
|
ZA |
150,1 |
|
|
ZZ |
103,5 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
50,3 |
|
TR |
133,1 |
|
|
ZZ |
91,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
10.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1137/2011 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2011 della Commissione (4). |
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(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 10 novembre 2011
|
(EUR) |
||
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
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1701 11 10 (1) |
43,24 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
43,24 |
1,93 |
|
1701 12 10 (1) |
43,24 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
43,24 |
1,64 |
|
1701 91 00 (2) |
49,57 |
2,60 |
|
1701 99 10 (2) |
49,57 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
49,57 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,50 |
0,22 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom
|
10.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/12 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 472/09/COL
del 25 novembre 2009
che modifica per la settantacinquesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),
VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
Considerando quanto segue:
L’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte prevede che l’Autorità di vigilanza renda esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte prevede che l’Autorità di vigilanza formuli comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte lo preveda esplicitamente o l’Autorità di vigilanza lo consideri necessario.
L’Autorità ha adottato le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato il 19 gennaio 1994 (4).
Il 14 agosto 2009 la Commissione delle Comunità europee (in appresso «la Commissione») ha pubblicato una comunicazione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (5).
Detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo.
L’applicazione uniforme delle norme SEE in materia di aiuti di Stato va garantita in tutto lo Spazio economico europeo.
Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione.
L’Autorità ha consultato la Commissione ed ha altresì consultato gli Stati EFTA in materia mediante lettera del 20 ottobre 2009 (evento n. 534132, 534133 e 534134),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato. Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2009
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Kurt JÄGER
Membro del Collegio
(1) In appresso denominata «l’Autorità».
(2) In appresso denominato «l’accordo SEE».
(3) In appresso denominato «l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».
(4) Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e nel supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1, in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata nel sito Internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
ALLEGATO
CAPITOLO SUL RIPRISTINO DELLA REDDITIVITÀ E LA VALUTAZIONE DELLE MISURE DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO NEL CONTESTO DELL’ATTUALE CRISI IN CONFORMITÀ ALLE NORME SUGLI AIUTI DI STATO (1)
1. Introduzione
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1. |
Il ripristino della fiducia e del corretto funzionamento dei mercati finanziari è un presupposto indispensabile per una ripresa dall’attuale crisi economica e finanziaria (2). L’Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l’Autorità») nota che, in considerazione della natura sistemica della crisi e delle interrelazioni del settore finanziario, è stata avviata a livello comunitario una serie di azioni volte a ristabilire la fiducia nel sistema finanziario, tutelare il mercato interno e garantire l’erogazione di prestiti all’economia (3). |
|
2. |
L’Autorità concorda sul fatto che tali iniziative devono essere accompagnate da azioni intraprese a livello di singole istituzioni finanziarie per permettere a queste ultime di resistere all’attuale crisi economica e di ripristinare la redditività a lungo termine senza dipendere dal sostegno statale in modo da poter svolgere le proprie funzioni di concessione di prestiti su una base più solida. A livello comunitario, la Commissione si sta già occupando di una serie di casi di aiuti di Stato relativi ad interventi degli Stati CE volti ad evitare problemi di liquidità, solvibilità o concessione di prestiti. L’Autorità, in tre capitoli successivi della propria guida sugli aiuti di Stato, ha fornito indicazioni sulle finalità e sull’attuazione degli aiuti di Stato a favore delle banche (4). Tali capitoli riconoscono che la gravità della crisi giustificava la concessione di aiuti che possono esser considerati compatibili ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE e forniscono un quadro per una concessione coerente, da parte degli Stati EFTA, di garanzie pubbliche, di misure di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate. La principale motivazione di tali regole è garantire che le misure di salvataggio possano realizzare pienamente gli obiettivi di stabilità finanziaria e di mantenimento dei flussi di credito, assicurando nel contempo parità di condizioni tra banche (5) situate in Stati SEE diversi nonché tra le banche che ricevono contributi pubblici e quelle che non li ricevono, evitando dannose gare di sovvenzioni, limitando il cosiddetto rischio morale («moral hazard») e garantendo la competitività e l’efficienza delle banche SEE nel SEE e sui mercati internazionali. |
|
3. |
Le norme in materia di aiuti di Stato forniscono uno strumento per garantire la coerenza tra le misure adottate dagli Stati EFTA che hanno deciso interventi in questo campo. Spetta tuttavia agli Stati EFTA decidere se utilizzare fondi pubblici, ad esempio per proteggere le banche dalle attività deteriorate. In alcuni casi, le istituzioni finanziarie saranno in grado di gestire l’attuale crisi senza adeguamenti considerevoli o aiuti supplementari. In altri casi possono essere necessari aiuti di Stato, sotto forma di garanzie, ricapitalizzazione o sostegno concesso a fronte di attività deteriorate. |
|
4. |
Nel caso in cui un’istituzione finanziaria abbia ricevuto aiuti di Stato, lo Stato EFTA interessato dovrebbe presentare un piano di redditività o un piano per una ristrutturazione più radicale, per confermare o ripristinare la redditività a lungo termine delle singole banche senza ricorso al sostegno statale. Sono già stati fissati criteri per illustrare le condizioni alle quali una banca può dover essere oggetto di una ristrutturazione più sostanziale e il momento in cui sono necessarie misure per ovviare alle distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti (6). Il presente capitolo non modifica tali criteri, ma li integra per migliorare la prevedibilità e garantire un approccio coerente, illustrando il modo in cui l’Autorità valuterà la compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione (7)concessi dagli Stati EFTA alle istituzioni finanziarie nelle attuali circostanze di crisi sistemica, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell’accordo SEE. |
|
5. |
Gli orientamenti sul settore bancario, gli orientamenti sulla ricapitalizzazione e gli orientamenti sulle attività deteriorate richiamano i principi fondamentali previsti dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8). Tali principi richiedono, in primo luogo, che gli aiuti per la ristrutturazione conducano al ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa senza aiuti di Stato. Essi comportano inoltre che gli aiuti per la ristrutturazione siano accompagnati, nei limiti del possibile, da una condivisione adeguata degli oneri e da misure volte a ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza, che a lungo termine indebolirebbero in maniera fondamentale la struttura ed il funzionamento del mercato rilevante. |
|
6. |
L’integrità del mercato interno e lo sviluppo delle banche a livello del SEE devono essere considerazioni chiave nell’applicazione di tali principi; dovrebbero essere evitate la frammentazione e la divisione del mercato. Le banche SEE dovrebbero essere in una posizione globale forte sulla base del mercato finanziario unico SEE, una volta superata l’attuale crisi. L’Autorità ribadisce inoltre la necessità di prevedere e di gestire i cambiamenti in un modo responsabile a livello sociale e sottolinea l’esigenza di rispettare la legislazione nazionale d’attuazione delle direttive comunitarie concernenti le informazioni e la consultazione di lavoratori che si applicano in tali circostanze. |
|
7. |
Il presente capitolo illustra le modalità in base alle quali l’Autorità valuterà gli aiuti per la ristrutturazione delle banche nell’attuale crisi, tenendo conto della necessità di modulare la prassi seguita in passato sulla base della natura e della portata globale della crisi, del ruolo sistemico del settore bancario per l’intera economia e degli effetti sistemici che possono derivare dalla necessità di ristrutturare una serie di banche nello stesso periodo:
|
|
8. |
La sezione 2 del presente capitolo si applica ai casi in cui lo Stato EFTA è soggetto all’obbligo di notificare un piano di ristrutturazione (10). I principi che sono alla base della sezione 2 si applicano per analogia ai casi in cui lo Stato EFTA non ha un obbligo formale di notificare un piano di ristrutturazione, ma deve tuttavia dimostrare la redditività della banca beneficiaria dell’aiuto (11). In quest’ultimo caso, e tranne ove sussistano dubbi, l’Autorità richiederà di norma informazioni meno dettagliate (12). In caso di dubbio, l’Autorità richiederà in particolare che vengano fornite prove di stress adeguate, in conformità con il punto 13, e della convalida dei relativi risultati da parte dell’autorità nazionale competente. Le sezioni 3, 4 e 5 si applicano soltanto ai casi in cui lo Stato EFTA è soggetto all’obbligo di notificare un piano di ristrutturazione. La sezione 6, relativa all’ambito temporale del presente capitolo, si applica sia agli Stati EFTA tenuti a notificare un piano di ristrutturazione per il beneficiario dell’aiuto che agli Stati EFTA tenuti soltanto a dimostrare la redditività dei beneficiari degli aiuti. |
2. Ripristino della redditività a lungo termine
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9. |
Qualora, sulla base di precedenti orientamenti o decisioni dell’Autorità, uno Stato EFTA abbia l’obbligo di presentare un piano di ristrutturazione (13), tale piano dovrebbe essere completo, dettagliato e basato su un concetto coerente. Esso dovrebbe dimostrare in che modo la banca ripristinerà non appena possibile la redditività a lungo termine senza aiuti di Stato (14). La notifica di eventuali piani di ristrutturazione dovrebbe comprendere un raffronto con opzioni alternative, compresi lo scorporo (break-up) o l’assorbimento da parte di un’altra banca, in modo da consentire all’Autorità di valutare (15) se siano disponibili soluzioni più orientate al mercato, meno costose o che causino minori distorsioni e coerenti con il mantenimento della stabilità finanziaria. Nel caso in cui non sia possibile ripristinare la redditività della banca, il piano di ristrutturazione dovrebbe indicare in che modo essa può essere liquidata a condizioni normali. |
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10. |
Il piano di ristrutturazione dovrebbe individuare le cause delle difficoltà e le debolezze della banca stessa e illustrare il modo in cui le misure di ristrutturazione proposte pongono rimedio ai problemi sottesi della banca. |
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11. |
Il piano di ristrutturazione dovrebbe fornire informazioni sul modello aziendale del beneficiario compresi, in particolare, struttura organizzativa, finanziamento (dimostrando la redditività della struttura di finanziamento a breve e a lungo termine (16)), governo societario (dimostrando la prevenzione di conflitti di interessi nonché i necessari cambiamenti di gestione (17)), gestione dei rischi (compresa l’informativa in merito alle attività deteriorate e la costituzione di riserve adeguate a fronte delle attività deteriorate attese) e gestione delle attività/passività, generazione di flussi finanziari (che dovrebbero raggiungere livelli sufficienti senza sostegno da parte dello Stato), impegni fuori bilancio (dimostrandone la sostenibilità e il consolidamento quando la banca vanta un’esposizione significativa (18)), effetto leva, adeguatezza patrimoniale attuale e in prospettiva in linea con il regolamento di vigilanza applicabile (in base ad una valutazione prudente e su una costituzione adeguata di riserve), struttura di incentivi retributivi (19) (dimostrando come promuove la redditività a lungo termine del beneficiario). |
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12. |
La redditività di ogni settore di operatività e centro di profitto dovrebbe essere analizzata con la necessaria ripartizione. Il ripristino della redditività della banca dovrebbe essere soprattutto il frutto di misure interne. Potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l’impresa non può esercitare un’influenza di rilievo, ma solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. La ristrutturazione prevede il ritiro dalle attività che resterebbero strutturalmente in perdita a medio termine. |
|
13. |
La redditività a lungo termine viene raggiunta quando una banca è in grado di coprire tutti i suoi costi, compresi ammortamento e oneri finanziari, e di fornire un adeguato rendimento del capitale, tenendo conto del profilo di rischio della banca. La banca ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato dei capitali in base ai propri meriti in conformità a quanto richiesto dalle relative norme. I risultati attesi della ristrutturazione prevista devono essere dimostrati nel quadro sia di uno scenario di base («base case») che di scenari di stress. A tale scopo, i piani di ristrutturazione devono tenere conto, tra l’altro, dello stato attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari, riflettendo ipotesi base case e worst case. La prova di stress dovrebbe tener conto di una serie di scenari, quali una combinazione di eventi di stress ed una recessione globale prolungata. Dovrebbe essere effettuato un confronto tra le varie ipotesi con parametri settoriali adeguati, debitamente modificati per tenere conto dei nuovi elementi dell’attuale crisi sui mercati finanziari. Il piano dovrebbe comprendere misure da adottare qualora in base alla prova di stress dovessero risultare necessarie determinate condizioni. La prova di stress dovrebbe basarsi, nei limiti del possibile, su metodologie comuni quali quelle concordate a livello comunitario (come ad esempio una metodologia sviluppata dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria) e se del caso adattate per tener conto delle circostanze specifiche dei singoli paesi e delle singole banche. |
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14. |
Nell’attuale situazione di crisi i governi hanno ricapitalizzato le banche a condizioni fissate principalmente per motivi di stabilità finanziaria piuttosto che per ottenere un rendimento accettabile per un investitore privato. La redditività a lungo termine richiede dunque che qualsiasi aiuto di Stato ricevuto venga rimborsato col tempo, come previsto al momento della concessione dell’aiuto, o remunerato secondo le normali condizioni di mercato, garantendo quindi che cessi qualsiasi forma di aiuto di Stato aggiuntivo. Poiché l’accordo SEE è neutrale riguardo alla proprietà dei beni, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano indipendentemente dal fatto che le banche siano di proprietà pubblica o privata. |
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15. |
Anche se il periodo di ristrutturazione dovrebbe essere il più breve possibile in modo da ripristinare rapidamente la redditività, l’Autorità terrà conto delle attuali condizioni di crisi e potrebbe pertanto consentire il completamento di alcune misure strutturali in un periodo più lungo del consueto, in particolare per evitare di deprimere i mercati a causa di vendite di emergenza (20). La ristrutturazione dovrebbe tuttavia essere realizzata non appena possibile e non durare più di cinque anni (21) per poter essere efficace e permettere un ripristino credibile della redditività della banca ristrutturata. |
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16. |
Qualora durante il periodo di ristrutturazione siano necessari, per il ripristino della redditività, ulteriori aiuti non inizialmente previsti nel piano di ristrutturazione notificato, essi dovranno essere oggetto di una notifica individuale ex ante e ne verrà tenuto conto nella decisione definitiva dell’Autorità. |
Ripristino della redditività attraverso la vendita di una banca
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17. |
La vendita di una banca in difficoltà ad un’altra istituzione finanziaria può contribuire al ripristino della redditività a lungo termine, se l’acquirente è efficiente ed in grado di assorbire il trasferimento della banca in difficoltà e potrebbe contribuire al ripristino della fiducia del mercato. Potrebbe inoltre contribuire al consolidamento del settore finanziario. A tal fine, l’acquirente dovrebbe dimostrare che il soggetto integrato sarà redditizio. In caso di vendita, vanno altresì rispettate le condizioni previste in materia di redditività, contributo proprio e limitazioni delle distorsioni della concorrenza. |
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18. |
Dovrebbe essere generalmente garantito un processo di vendita concorrenziale, trasparente, obiettivo, non soggetto a condizioni e non discriminatorio in modo da offrire pari opportunità a tutti i potenziali offerenti (22). |
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19. |
Inoltre, fatto salvo il sistema di controllo delle concentrazioni che può essere applicabile e pur riconoscendo che la vendita ad un concorrente di una banca in difficoltà e beneficiaria di aiuti può sia contribuire al ripristino della redditività a lungo termine che determinare un maggiore consolidamento del settore finanziario, qualora tale vendita determinasse prima facie un significativo ostacolo ad una concorrenza effettiva, non dovrebbe essere consentito salvo che siano previste, parallelamente agli aiuti, adeguate misure correttive contro le distorsioni della concorrenza. |
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20. |
La vendita di una banca può anche comportare aiuti di Stato a favore dell’acquirente e/o del settore di operatività venduto (23). Se la vendita è organizzata sulla base di una procedura di gara aperta alla concorrenza e non soggetta a condizioni e le attività vengono assegnate al migliore offerente, il prezzo di vendita è considerato come prezzo di mercato e possono essere esclusi aiuti a favore dell’acquirente (24). È eccezionalmente possibile accettare che un prezzo di vendita negativo (o un sostegno finanziario volto a compensare tale prezzo negativo) non comporti aiuti di Stato se il venditore sosterrebbe costi più elevati in caso di liquidazione (25). Per il calcolo del costo della liquidazione in tali circostanze, l’Autorità terrà conto soltanto delle passività che sarebbero state rilevate da un investitore operante in un’economia di mercato (26). Questo esclude le passività derivanti da aiuti di Stato (27). |
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21. |
Una liquidazione a condizioni normali o la vendita all’asta di una banca fallita dovrebbero sempre essere prese in considerazione qualora una banca non possa ripristinare in modo credibile la redditività a lungo termine. I governi dovrebbero incoraggiare l’uscita dal mercato di operatori non efficienti, consentendo nel contempo che il processo di uscita abbia luogo in tempi adeguati che tutelino la stabilità finanziaria. Gli orientamenti sul settore bancario prevedono una procedura nel quadro della quale dovrebbe aver luogo una liquidazione a condizioni normali di questo genere (28). Anche l’acquisizione delle attività e delle passività «buone» di una banca in difficoltà può essere un’opzione per una banca sana in quanto potrebbe essere un modo efficiente, sotto il profilo dei costi, di ampliare i depositi e di sviluppare relazioni con mutuatari affidabili. La creazione di una «good bank» autonoma con una combinazione delle attività e delle passività «buone» di una banca esistente può anche essere un percorso accettabile per il ripristino della redditività, a condizione che tale nuovo soggetto non sia in grado di distorcere in maniera indebita la concorrenza. |
3. Contributo proprio del beneficiario (condivisione degli oneri)
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22. |
Onde limitare le distorsioni della concorrenza ed ovviare al cosiddetto rischio morale, gli aiuti dovrebbero essere limitati al minimo necessario ed il beneficiario degli aiuti dovrebbe fornire un adeguato contributo proprio ai costi di ristrutturazione. La banca ed i detentori del suo capitale dovrebbero contribuire alla ristrutturazione il più possibile mediante le proprie risorse. Questo è necessario per garantire che le banche oggetto di salvataggio abbiano una responsabilità adeguata rispetto alle conseguenze del comportamento adottato in passato e per creare incentivi appropriati per il loro comportamento futuro. |
Limitazione dei costi di ristrutturazione
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23. |
Gli aiuti alla ristrutturazione dovrebbero limitarsi alla copertura dei costi necessari al ripristino della redditività. Questo significa che un’impresa non dovrebbe ricevere risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per finanziare attività che distorcono il mercato e non sono connesse al processo di ristrutturazione. Ad esempio, le acquisizioni di partecipazioni in altre imprese o i nuovi investimenti non possono essere finanziati attraverso aiuti di Stato a meno che questo non sia essenziale per il ripristino della redditività di un’impresa (29). |
Limitazione dell’importo degli aiuti, significativo contributo proprio
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24. |
Onde limitare l’importo degli aiuti al minimo necessario, le banche dovrebbero innanzi tutto utilizzare le proprie risorse per finanziare la ristrutturazione. Questo può comportare, ad esempio, la vendita di attività. Il sostegno statale dovrebbe essere concesso a condizioni che costituiscono un’adeguata condivisione degli oneri rappresentati dai costi (30). Questo significa che i costi connessi con la ristrutturazione non siano soltanto a carico dallo Stato ma anche di coloro che hanno investito nella banca, assorbendo le perdite con il capitale disponibile e erogando una remunerazione adeguata per gli interventi statali (31). L’Autorità ritiene tuttavia che non sia appropriato fissare ex ante delle soglie per la condivisione degli oneri nel contesto dell’attuale crisi sistemica, tenuto conto dell’obiettivo dell’agevolazione dell’accesso al capitale privato e del ritorno a condizioni di mercato normali. |
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25. |
Qualsiasi deroga da un’adeguata condivisione degli oneri ex ante che possa essere stata eccezionalmente concessa nella fase di salvataggio per ragioni di stabilità finanziaria deve essere compensata da un ulteriore contributo in una fase successiva della ristrutturazione, ad esempio sotto forma di clausole di recupero («claw-back») e/o di una ristrutturazione più profonda, ivi comprese misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza (32). |
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26. |
Le banche dovrebbero poter remunerare il capitale, anche sotto forma di dividendi e di cedole sul debito subordinato in essere, mediante gli utili generati dai loro settori di operatività. Le banche non dovrebbero tuttavia utilizzare gli aiuti di Stato per remunerare i fondi propri (capitale proprio e debito subordinato) quando tali settori di operatività non generano utili sufficienti. Pertanto, in un contesto di ristrutturazione, la compensazione discrezionale delle perdite (ad esempio liberando riserve o riducendo il capitale proprio) da parte delle banche beneficiarie per garantire il pagamento di dividendi e cedole sul debito subordinato in essere non è, in linea di principio, compatibile con l’obiettivo della condivisione degli oneri (33). Questo può dover essere compensato garantendo la capacità di rifinanziamento della banca e gli incentivi di uscita (34). Onde promuovere il rifinanziamento da parte della banca beneficiaria, l’Autorità può considerare in modo positivo il pagamento di cedole su strumenti di capitale ibridi di nuova emissione con rango superiore rispetto al debito subordinato esistente. In ogni modo, l’acquisto da parte delle banche di azioni proprie non dovrebbe di norma essere consentito durante la fase di ristrutturazione. |
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27. |
La concessione di aiuti aggiuntivi durante il periodo di ristrutturazione dovrebbe rimanere possibile se giustificata da ragioni di stabilità finanziaria. Qualsiasi aiuto supplementare dovrebbe rimanere limitato al minimo necessario per garantire la redditività. |
4. Limitare le distorsioni della concorrenza e garantire un settore bancario competitivo
Tipi di distorsione
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28. |
Anche se gli aiuti di Stato possono sostenere la stabilità finanziaria in tempi di crisi sistemica, con più ampi effetti di ricaduta positiva, essi possono tuttavia creare distorsioni della concorrenza in vari modi. Qualora le banche competano sulla base del merito dei loro prodotti e servizi, coloro che accumulano rischi eccessivi e/o si basano su modelli aziendali insostenibili finiscono per perdere quote di mercato ed eventualmente uscire dal mercato stesso, mentre i concorrenti più efficienti si espandono o fanno il loro ingresso sui mercati interessati. Gli aiuti di Stato prolungano precedenti distorsioni della concorrenza determinate da un comportamento eccessivamente imprudente e da modelli aziendali insostenibili sostenendo in modo artificiale il potere di mercato del beneficiario. In questo modo si può creare un rischio morale per i beneficiari, riducendo nel contempo gli incentivi per i non beneficiari a competere, investire ed innovare. Gli aiuti di Stato possono infine mettere a repentaglio il mercato unico spostando una parte indebita degli oneri dell’adeguamento strutturale e dei relativi problemi sociali ed economici verso altri Stati EFTA, creando nel contempo barriere all’ingresso sul mercato e compromettendo gli incentivi per le attività transfrontaliere. |
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29. |
La stabilità finanziaria rimane l’obiettivo primario degli aiuti al settore finanziario in una crisi sistemica, ma la salvaguardia della stabilità sistemica a breve termine non dovrebbe determinare danni a più lunga scadenza per la parità di condizioni e la competitività dei mercati. In questo contesto, le misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza causate da aiuti di Stato svolgono un ruolo importante, tra l’altro per le ragioni indicate in appresso. In primo luogo, le banche SEE sono state colpite dalla crisi a livelli molto diversi e gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche in difficoltà possono nuocere alla posizione delle banche che sono rimaste fondamentalmente sane, con eventuali effetti negativi per la stabilità finanziaria. In una situazione di crisi finanziaria, economica e di bilancio, le differenze tra gli Stati EFTA in termini di risorse disponibili per l’intervento dello Stato diventano ancora più pronunciate e danneggiano la parità di condizioni nel mercato unico. In secondo luogo, gli interventi nazionali nell’attuale crisi tenderanno, per loro stessa natura, a concentrarsi sui mercati nazionali e rischiano quindi seriamente di condurre ad un trinceramento dentro i confini nazionali e ad una frammentazione del mercato unico. È necessario che la presenza sul mercato dei beneficiari degli aiuti venga valutata allo scopo di garantire la concorrenza effettiva e evitare potere di mercato, barriere all’ingresso e disincentivi per le attività transfrontaliere in pregiudizio a imprese e consumatori SEE. In terzo luogo, l’attuale livello dell’intervento pubblico necessario per la stabilità finanziaria e gli eventuali limiti alla normale ripartizione degli oneri creeranno inevitabilmente un rischio morale anche maggiore, che va corretto in maniera adeguata per evitare incentivi perversi e il riverificarsi di comportamenti eccessivamente rischiosi in futuro e per avviare il ritorno rapido a condizioni di mercato normali senza il sostegno statale. |
Applicazione di misure efficaci e proporzionate che limitino le distorsioni della concorrenza
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30. |
Le misure volte a limitare la distorsione della concorrenza dovrebbero essere formulate ad hoc per affrontare le distorsioni individuate sui mercati in cui opera la banca beneficiaria dopo il ripristino della redditività a seguito della ristrutturazione, conformandosi, nel contempo, ad una politica e a principi comuni. Per valutare la necessità di misure di questo tipo, l’Autorità prende come punto di partenza le dimensioni, l’entità e la portata dei settori di operatività che avrebbe la banca in questione con l’esecuzione di un piano di ristrutturazione credibile come previsto nella sezione 2 del presente capitolo. In funzione della natura della distorsione della concorrenza, questa può essere affrontata con misure relative alle passività e/o alle attività (35). La natura e la forma di tali misure dipenderanno da due criteri: in primo luogo, l’importo degli aiuti e le condizioni e circostanze in cui sono stati concessi e, in secondo luogo, dalle caratteristiche del mercato o dei mercati sui quali opererà la banca beneficiaria. |
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31. |
Per quanto riguarda il primo criterio, le misure che limitano le distorsioni varieranno significativamente a seconda dell’importo di aiuto nonché del grado di condivisione degli oneri e del livello dei prezzi. In questo contesto, l’importo di aiuto di Stato sia in termini assoluti (importo di capitale ricevuto, elemento di aiuto nelle garanzie e misure di sostegno a fronte di attività deteriorate) che relativamente alle attività ponderate per il rischio della banca. L’Autorità prenderà in considerazione l’importo complessivo degli aiuti concessi al beneficiario, compreso qualsiasi tipo di aiuto al salvataggio. Analogamente, l’Autorità terrà conto dell’entità del contributo proprio del beneficiario e della condivisione degli oneri nel periodo di ristrutturazione. In linea generale, più è grande la condivisione degli oneri ed elevato contributo proprio, minori sono le conseguenze negative derivanti dal rischio morale. La necessità di ulteriori misure è pertanto ridotta (36). |
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32. |
Per quanto riguarda il secondo criterio, l’Autorità analizzerà gli effetti probabili degli aiuti sui mercati in cui opera la banca beneficiaria dopo la ristrutturazione. In primo luogo, verranno valutate le dimensioni e l’importanza relativa della banca sul suo mercato o sui suoi mercati, una volta raggiunta la redditività. Se la presenza rimanente sul mercato della banca ristrutturata è limitata, è meno probabile che siano necessarie restrizioni aggiuntive, sotto forma di cessioni o di impegni comportamentali. Le misure saranno adeguate alle caratteristiche di mercato (37) per garantire il mantenimento di una concorrenza effettiva. In alcuni ambiti, le cessioni possono avere conseguenze negative e possono non essere necessarie per raggiungere i risultati sperati, nel qual caso la limitazione della crescita organica può essere preferita alle cessioni. In altri ambiti, in particolare quelli relativi a mercati nazionali con elevate barriere all’ingresso, le cessioni possono essere necessarie per permettere l’ingresso o l’espansione sul mercato di concorrenti. Le misure che limitano le distorsioni della concorrenza non dovrebbero compromettere le prospettive di ripristino della redditività della banca. |
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33. |
L’Autorità terrà inoltre conto dell’eventuale rischio che le misure di ristrutturazione possano compromettere il mercato interno e considererà in modo positivo le misure che contribuiscono ad assicurare che i mercati nazionali restino aperti e contestabili. Anche se gli aiuti sono concessi per mantenere la stabilità finanziaria e l’erogazione di prestiti all’economia reale nello Stato EFTA interessato, se tali aiuti sono subordinati al fatto che la banca beneficiaria rispetti determinati obiettivi di concessione di prestiti in Stati EFTA diversi da quello che concede gli aiuti, questo può essere considerato un importante effetto positivo supplementare degli aiuti. Questo avverrà, in particolare, se gli obiettivi di concessione di prestiti sono considerevoli rispetto ad un’ipotesi controfattuale credibile, in cui il raggiungimento di tali obiettivi è soggetto ad un controllo adeguato (ad esempio, attraverso la cooperazione tra le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante), in cui il sistema bancario del paese ospitante è dominato da banche con direzione centrale all’estero e in cui tali impegni di concessione di prestiti sono stati coordinati a livello comunitario (ad esempio, nel quadro di negoziati sul sostegno alla liquidità). |
Fissazione del prezzo appropriato per gli aiuti di Stato
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34. |
Una remunerazione adeguata di qualsiasi intervento statale è generalmente una delle limitazioni più appropriate delle distorsioni della concorrenza, in quanto limita l’importo di aiuto. Quando il prezzo di ingresso è stato fissato ad un livello significativamente inferiore a quello di mercato per motivi di stabilità finanziaria, dovrebbe essere garantito che i termini del contributo finanziario vengano rivisti nel piano di ristrutturazione (38) in modo da ridurre l’effetto distorsivo della sovvenzione. |
Misure strutturali — cessione e riduzione dei settori di operatività
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35. |
Sulla base di una valutazione in conformità ai criteri della presente sezione, si può richiedere che le banche che beneficiano di aiuti di Stato cedano controllate o filiali, portafogli di clienti o unità aziendali, o adottino altre misure di questo tipo (39), anche sul mercato interno al dettaglio del beneficiario degli aiuti. Affinché tali misure aumentino la concorrenza e contribuiscano allo sviluppo del mercato interno, esse dovrebbero favorire l’ingresso di concorrenti sul mercato e l’attività transfrontaliera (40). In linea con l’esigenza del ripristino della redditività, l’Autorità considererà in maniera positiva tali misure strutturali se adottate senza discriminare tra imprese di diversi Stati EFTA, contribuendo in questo modo alla salvaguardia di un mercato interno dei servizi finanziari. |
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36. |
È possibile che venga richiesta una limitazione all’espansione della banca in questione in determinati settori operativi o geografici, ad esempio attraverso misure correttive orientate al mercato come i requisiti patrimoniali specifici, se la concorrenza sul mercato verrebbe indebolita da restrizioni dirette all’espansione o per limitare il rischio morale. Nel contempo, l’Autorità considererà con particolare attenzione la necessità di evitare il trincerarsi all’interno dei confini nazionali e una frammentazione del mercato unico. |
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37. |
Qualora sia obiettivamente difficile trovare un acquirente per le controllate o per altri settori operativi o attivi, l’Autorità prolungherà il periodo previsto per l’attuazione delle misure, se viene fornito un calendario vincolante previsto per ridurre i settori operativi (compresa la separazione di aree di attività). La proroga per l’attuazione di tali misure non dovrebbe tuttavia superare i cinque anni. |
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38. |
Nel valutare l’entità delle misure correttive richieste per ovviare alle distorsioni della concorrenza in un determinato caso, e tenendo in debita considerazione il principio della parità di trattamento, l’Autorità terrà conto delle misure previste in casi relativi agli stessi mercati o segmenti di mercato allo stesso tempo. |
Evitare l’uso di aiuti di Stato per finanziare comportamenti anticoncorrenziali
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39. |
Gli aiuti di Stato non devono essere utilizzati a scapito di concorrenti che non godono di un sostegno pubblico simile (41). |
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40. |
Fatto salvo quanto previsto al punto 41, le banche non dovrebbero utilizzare gli aiuti di Stato per acquisire imprese concorrenti (42). Tale condizione dovrebbe applicarsi per almeno tre anni e può valere fino alla fine del periodo di ristrutturazione, a seconda dell’entità e della durata dell’aiuto. |
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41. |
In circostanze eccezionali e fermo restando l’obbligo di notifica, le acquisizioni possono essere autorizzate dall’Autorità qualora facciano parte di un processo di consolidamento necessario per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza effettiva. Il processo di acquisizione dovrebbe rispettare i principi di pari opportunità per tutti i potenziali acquirenti ed il risultato dovrebbe garantire condizioni di concorrenza effettiva sui mercati rilevanti. |
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42. |
Qualora l’imposizione di cessioni e/o il divieto di acquisizioni non siano adeguati, l’Autorità può accettare che lo Stato EFTA imponga un meccanismo di recupero, ad esempio sotto forma di prelievo nei confronti dei beneficiari dell’aiuto. Questo permetterebbe il recupero di parte dell’aiuto dalla banca dopo il suo ritorno alla redditività. |
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43. |
Qualora alle banche beneficiarie di sostegno statale venga richiesto di soddisfare determinate condizioni per quanto riguarda la concessione di prestiti all’economia reale, la banca deve fornire il credito a condizioni commerciali (43). |
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44. |
Gli aiuti di Stato non possono essere utilizzati per offrire condizioni (ad esempio per quanto riguarda tassi o garanzie) con le quali i concorrenti che non beneficiano di aiuti di Stato non possono competere. Tuttavia, nei casi in cui le limitazioni al comportamento adottato relativamente alla fissazione dei prezzi del beneficiario possono non essere adeguate, ad esempio perché possono determinare una riduzione della concorrenza effettiva, gli Stati EFTA dovrebbero proporre altre misure correttive più adeguate per garantire la concorrenza effettiva, come le misure che favoriscono l’ingresso sul mercato. Analogamente, le banche non possono addurre il sostegno statale come vantaggio competitivo nella commercializzazione delle proprie offerte finanziarie (44). Tali restrizioni dovrebbero essere mantenute a seconda della portata, delle dimensioni e della durata degli aiuti, per un periodo compreso tra tre anni e l’intera durata del periodo di ristrutturazione. Esse rappresenterebbero inoltre un chiaro incentivo a rimborsare lo Stato non appena possibile. |
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45. |
L’Autorità valuterà inoltre il grado di apertura del mercato e la capacità del settore di affrontare i fallimenti bancari. Nella valutazione complessiva della proposta l’Autorità può prendere in considerazione gli eventuali impegni del beneficiario o dello Stato EFTA relativamente all’adozione di misure (45) che promuoverebbero mercati più sani e competitivi, ad esempio favorendo l’ingresso e l’uscita dal mercato. Tali iniziative potrebbero, in circostanze adeguate, accompagnare altre misure strutturali o comportamentali che sarebbero di norma richieste al beneficiario. L’impegno dello Stato EFTA ad introdurre meccanismi per affrontare le difficoltà della banca in una fase iniziale può essere considerato in maniera positiva dall’Autorità, come un elemento che promuove mercati sani e competitivi. |
5. Monitoraggio e questioni procedurali
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46. |
Per verificare che il piano di ristrutturazione sia attuato correttamente, l’Autorità richiederà regolari relazioni dettagliate. La prima relazione dovrà di norma essere presentata all’Autorità entro sei mesi dall’approvazione del piano di ristrutturazione. |
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47. |
Alla notifica del piano di ristrutturazione l’Autorità deve valutare se è probabile che il progetto ripristini la redditività a lungo termine e limiti le distorsioni della concorrenza in maniera adeguata. Qualora nutra seri dubbi sul fatto che il piano di ristrutturazione rispetti le condizioni rilevanti, l’Autorità deve avviare un procedimento di indagine formale e dare ai terzi la possibilità di presentare osservazioni sulla misura, garantendo in questo modo un approccio trasparente e coerente e rispettando nel contempo le regole di riservatezza applicabili nei procedimenti in materia di aiuti di Stato. |
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48. |
L’Autorità non deve tuttavia avviare un procedimento formale qualora il piano di ristrutturazione sia completo e le misure proposte siano tali da far sì che l’Autorità non nutra alcun ulteriore dubbio riguardo alla compatibilità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della parte II del protocollo 3 all’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. Questo potrebbe avvenire, in particolare, se uno Stato EFTA ha notificato all’Autorità un aiuto accompagnato da un piano di ristrutturazione che soddisfa tutte le condizioni stabilite nel presente capitolo, per ottenere certezza del diritto per quanto riguarda il necessario follow-up. In tali casi l’Autorità potrebbe adottare una decisione definitiva affermando che sia gli aiuti per il salvataggio che gli aiuti alla ristrutturazione sono compatibili ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell’accordo SEE. |
6. Carattere temporaneo della comunicazione
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49. |
Il presente capitolo è giustificato dall’attuale eccezionale crisi del settore finanziario e dovrebbe essere pertanto applicato per un periodo limitato. L’Autorità applicherà il presente capitolo nella valutazione degli aiuti alla ristrutturazione notificati all’Autorità fino al 31 dicembre 2010. In caso di aiuti non notificati, saranno di applicazione gli orientamenti relativi alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali. L’Autorità applicherà quindi il presente capitolo laddove verifichi la compatibilità degli aiuti non notificati concessi fino al 31 dicembre 2010. |
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50. |
Tenendo conto del fatto che il presente capitolo si fonda sull’articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell’accordo SEE, l’Autorità può rivederne il contenuto e la durata in base allo sviluppo delle condizioni di mercato, all’esperienza fatta nel trattamento dei casi e all’interesse primario del mantenimento della stabilità finanziaria. |
(1) Il presente capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione europea (in appresso la Commissione) sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).
(2) Al punto 1 della comunicazione di cui alla nota 1, la Commissione fa riferimento all’impegno assunto dal Consiglio europeo in occasione dei vertici del 20 marzo 2009 e del 18 e 19 giugno 2009.
(3) Nella comunicazione per il Consiglio europeo «Guidare la ripresa in Europa» del 4 marzo 2009, COM(2009) 114 definitivo, la Commissione ha annunciato un programma di riforma per affrontare debolezze di carattere più generale nel quadro normativo applicabile alle istituzioni finanziarie operanti nella Comunità.
(4) Cfr. i capitoli della guida sugli aiuti di Stato sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate relativamente ad istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (in appresso «gli orientamenti sul settore bancario»), sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria (in appresso «gli orientamenti sulla ricapitalizzazione») e sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario del SEE (in appresso «gli orientamenti sulle attività deteriorate»).
(5) L’applicazione del presente capitolo è limitata alle istituzioni finanziarie, di cui agli orientamenti sul settore bancario. Le indicazioni fornite nel presente capitolo fanno riferimento per comodità alle banche, ma si applicano, mutatis mutandis, ad altre istituzioni finanziarie ove del caso.
(6) I criteri e le circostanze specifiche che determinano l’obbligo di presentare un piano di ristrutturazione sono stati illustrati dettagliatamente negli orientamenti sul settore bancario, negli orientamenti sulla ricapitalizzazione e negli orientamenti sulle attività deteriorate. Essi si riferiscono, in particolare ma non esclusivamente, a situazioni in cui una banca in difficoltà è stata ricapitalizzata dallo Stato o in cui una banca che beneficia di un sostegno a fronte di attività deteriorate ha già ricevuto aiuti di Stato in qualsivoglia forma che contribuiscono a coprire o ad evitare perdite (eccetto la partecipazione ad un regime di garanzia) che superano nel complesso il 2 % del valore dell’insieme delle attività della banca ponderate per il rischio. Il grado di ristrutturazione dipenderà dalla gravità dei problemi di ciascuna banca. Per contro, in linea con i tre suddetti orientamenti (in particolare il punto 40 degli orientamenti sulla ricapitalizzazione e l’allegato V degli orientamenti sulle attività deteriorate), qualora sia stato concesso un importo limitato di aiuto a banche che sono fondamentalmente sane, gli Stati EFTA devono presentare all’Autorità una relazione sull’utilizzo dei fondi statali che comprenda tutte le informazioni necessarie per valutare la redditività della banca, l’utilizzo del capitale ricevuto e il percorso previsto per interrompere la dipendenza dal sostegno statale. L’esame della redditività dovrebbe dimostrare il profilo di rischio e l’adeguatezza patrimoniale in prospettiva di tali banche e valutare i loro piani di sviluppo.
(7) Ossia aiuti che sono stati temporaneamente autorizzati dall’Autorità come aiuti per il salvataggio ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o aiuti autorizzati in via temporanea ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, nonché qualsiasi nuovo aiuto che venga notificato come necessario per la ristrutturazione. Per la valutazione degli aiuti per la ristrutturazione a favore di banche nelle attuali circostanze di crisi sistemica verrà pertanto applicata il presente capitolo anziché gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
(8) A livello comunitario, la Commissione ha adottato in passato una serie di decisioni relative ad aiuti per la ristrutturazione [compatibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE] a favore di banche in difficoltà, sulla base di un processo di ristrutturazione completo che consentiva ai beneficiari di recuperare la propria redditività a lungo termine senza che gli aiuti danneggiassero indebitamente i concorrenti. Le strategie di ristrutturazione comprendono di norma il riorientamento di modelli aziendali, la chiusura o la cessione di comparti aziendali, controllate o filiali, cambiamenti nella gestione delle attività/passività, la vendita come impresa in attività o lo scorporo (break-up) e la vendita di parti diverse delle attività aziendali a concorrenti efficienti. Cfr. ad esempio la decisione 98/490/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, relativa agli aiuti concessi dalla Francia al gruppo Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28), la decisione 2005/345/CE della Commissione, del 18 febbraio 2004, relativa agli aiuti per la ristrutturazione a cui ha dato attuazione la Germania a favore di Bankgesellschaft Berlin AG (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), la decisione 2009/341/CE della Commissione, del 4 giugno 2008, nel caso sugli aiuti di Stato C 9/08, Sachsen LB (ex NN 8/08, CP 244/2007) concessi dalla Germania a favore di Sachsen LB (GU L 104, del 24.4.2009, pag. 34) e il quadro di valutazione degli aiuti di Stato dell’autunno 2006 COM(2006) 761 definitivo, pag. 28 (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf), contenente un’inchiesta speciale sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.
(9) In linea con gli orientamenti sulle attività deteriorate.
(10) In conformità agli orientamenti sul settore bancario, agli orientamenti sulla ricapitalizzazione e agli orientamenti sulle attività deteriorate. Cfr. punto 4 del presente capitolo.
(11) In conformità agli orientamenti sul settore bancario, agli orientamenti sulla ricapitalizzazione e agli orientamenti sulle attività deteriorate, qualora un importo limitato di aiuto venga concesso a banche fondamentalmente sane, gli Stati EFTA devono presentare all’Autorità una valutazione della capacità di ritorno a normali condizioni di redditività («viability review»).
(12) In conformità, in particolare, al punto 40 degli orientamenti sulla ricapitalizzazione e con l’allegato V degli orientamenti sulle attività deteriorate.
(13) Come chiarito al punto 8 del presente capitolo, quando la sezione 2 fa riferimento ad un piano di ristrutturazione, i principi che sono alla base della sezione 2 si applicano per analogia anche alle valutazioni della capacità di ritorno a normali condizioni di redditività («viability review»).
(14) Nell’allegato è riportato un modello indicativo di piano di ristrutturazione.
(15) Se del caso l’Autorità chiederà il parere di un consulente esterno per esaminare i piani di ristrutturazione notificati onde valutare redditività, ripartizione degli oneri e riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza. Può anche richiedere che le autorità di vigilanza certifichino vari elementi.
(16) Cfr. ad esempio, la decisione della Commissione del 2 aprile 2008 nel caso NN 1/2008, Northern Rock (GU C 135 del 3.6.2008, pag. 21) e la decisione 2009/341/CE nel caso C 9/08, Sachsen LB.
(17) Cfr. la decisione 2009/341/CE nel caso C 9/08, Sachsen LB.
(18) Tranne che in circostanze debitamente giustificate. Cfr. la decisione della Commissione del 21 ottobre 2008 nel caso C 10/08, IKB, non ancora pubblicata.
(19) In conformità ai principi stabiliti nella raccomandazione della Commissione 2009/384/CE, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).
(20) Intese come la vendita di grandi quantità di attività a prezzi correnti di mercato bassi, il che potrebbe far scendere ulteriormente i prezzi.
(21) Secondo la Commissione, la sua prassi è stata di accettare piani di ristrutturazione della durata di due-tre anni.
(22) Cfr. anche punto 20.
(23) Cfr.nota 17.
(24) La mancanza di una procedura di gara in quanto tale non implica automaticamente che vi siano aiuti di Stato a favore dell’acquirente.
(25) Questo determinerebbe di norma un aiuto a favore dell’attività economica ceduta.
(26) Cfr. cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Hytasa, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 22.
(27) Cfr. la causa C-334/99, Gröditzer Stahlwerke, Racc. 2003, pag. I-1139, punto 134 e segg. e la decisione 2008/719/CE della Commissione del 30 aprile 2008 nel caso C 56/06 (ex NN 77/06), al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (GU L 239 del 6.9.2008, pag. 32).
(28) Cfr. punti da 43 a 50 degli orientamenti sul settore bancario. Onde consentire tale uscita a condizioni normali, possono essere considerati compatibili aiuti alla liquidazione, ad esempio se necessari per una ricapitalizzazione temporanea di una banca o struttura ponte o per soddisfare le richieste di determinate classi di creditori, se giustificate da ragioni di stabilità finanziaria. Per esempi di aiuti di tale tipo e di condizioni alle quali essi sono stati considerati compatibili, cfr. la decisione della Commissione del1o ottobre 2008 nel caso NN 41/08, Regno Unito, Aiuti al salvataggio a favore di Bradford & Bingley (GU C 290 del 13.11.2008, pag. 2), e la decisione della Commissione del 5 novembre 2008 nel caso NN 39/08, Danimarca, Aiuti alla liquidazione di Roskilde Bank (GU C 12 del 17.1.2009, pag. 3).
(29) Cfr. causa T-17/03, Schmitz-Gotha, Racc. 2006, pag. II-1139.
(30) Come già illustrato in precedenti orientamenti, in particolare negli orientamenti sulle attività deteriorate, cfr. punti 21 e sgg.
(31) L’Autorità ha fornito, nei relativi orientamenti, indicazioni dettagliate in merito alla fissazione dei prezzi delle garanzie statali, alle ricapitalizzazioni e alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate. Nella misura in cui tale prezzo viene pagato, gli azionisti della banca subiscono una diluizione in senso finanziario della propria posizione.
(32) Orientamenti sulle attività deteriorate, punti 24 e 25. Cfr. anche la sezione 4 del presente capitolo.
(33) Cfr. la decisione della Commissione del 18 dicembre 2008 nel caso N 615/08, Bayern LB (GU C 80 del 3.4.2009, pag. 4). Questo non impedisce tuttavia alla banca di effettuare pagamenti di cedole quando esista un relativo obbligo giuridico vincolante.
(34) Cfr. gli orientamenti sulle attività deteriorate, punto 31, e l’approccio articolato alle restrizioni in materia di dividendi negli orientamenti sulla ricapitalizzazione, punti 33, 34 e 45, in cui si sottolinea che, anche se i divieti temporanei relativi a dividendi o cedole possano trattenere il capitale nella banca aumentando la dotazione di capitale e migliorando quindi la solvibilità della banca, essi possono anche ostacolare l’accesso della banca alle fonti di finanziamento private o almeno aumentare il costo di nuovi finanziamenti futuri.
(35) Cfr. punto 21.
(36) Se l’Autorità, a norma degli orientamenti sul settore bancario, degli orientamenti sulla ricapitalizzazione e degli orientamenti sulle attività deteriorate, ha accettato in via eccezionale aiuti che si discostavano dai principi richiesti da tali orientamenti, la distorsione aggiuntiva della concorrenza che ne deriva richiederà norme strutturali o comportamentali di salvaguardia aggiuntive; cfr. il punto 58 degli orientamenti sulle attività deteriorate.
(37) In particolare, si terrà conto dei livelli di concentrazione, delle limitazioni della capacità, del livello di redditività, delle barriere all’ingresso ed all’espansione sul mercato.
(38) Ad esempio incoraggiando il riscatto anticipato degli aiuti di Stato.
(39) Cfr. ad esempio la decisione della Commissione del 21 ottobre 2008 nel caso C 10/08 IKB, non ancora pubblicata, e la decisione della Commissione del 7 maggio 2009 nel caso N 244/09, Conferimento di capitale a Commerzbank (GU C 147 del 27.6.2009, pag. 4).
(40) Va notato che riduzioni del bilancio dovute a rettifiche di valore delle attività, che sono in parte compensate con aiuti di Stato, non riducono la presenza effettiva sul mercato della banca e non è dunque possibile tenerne conto nel valutare la necessità di misure strutturali.
(41) Cfr. ad esempio la decisione della Commissione del 19 novembre 2008 nel caso NN 49/08, NN 50/08 e NN 45/08, Garanzie a favore di Dexia (non ancora pubblicato), punto 73, la decisione della Commissione del 19 novembre 2008 nel caso N 574/08, Garanzie a favore di Fortis Bank (GU C 38 del 17.2.2009, pag. 2), punto 58, e la decisione della Commissione del 3 dicembre 2008 nel caso NN 42/08, NN 46/08 e NN 53/A/2008, Aiuti alla ristrutturazione a favore di Fortis Bank e Fortis Bank Luxemburg (GU C 80 del 3.4.2009, pag. 7), punto 94. Ad esempio è possibile, in determinate circostanze, vietare ad una banca di proporre i tassi di interesse più elevati offerti sul mercato a titolari di depositi bancari al dettaglio.
(42) Si ricorda che i costi di ristrutturazione devono essere limitati al minimo necessario per il ripristino della redditività. Cfr. punto 23.
(43) Il credito concesso a condizioni non commerciali potrebbe costituire aiuto di Stato e potrebbe essere autorizzato dall’Autorità, fermo restando l’obbligo di notifica, se compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE, ad esempio ai sensi degli orientamenti relativi al quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.
(44) Cfr. la decisione della Commissione del 12 novembre 2008 nel caso N 528/08, ING (GU C 328 del 23.12.2008, pag. 10), punto 35.
(45) Cfr. ad esempio la decisione 2005/418/CE della Commissione del 7 luglio 2004 relativa alle misure d’aiuto alle quali la Francia ha dato esecuzione in favore di Alstom (GU L 150 del 10.6.2005, pag. 24), punto 204.
ALLEGATO
MODELLO DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
TABELLA INDICATIVA DEL CONTENUTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE (1)
1. Informazioni sull’istituzione finanziaria (descrizione della sua struttura ecc.)
(NB: le informazioni presentate in precedenza possono essere riprodotte ma dovranno essere integrate nel presente documento e se necessario aggiornate)
2. Descrizione e quote di mercato
2.1. Descrizione dei principali mercati del prodotto rilevante (distinzione almeno tra: mercati all’ingrosso, al dettaglio, dei capitali ecc.)
2.2. Calcoli delle quote di mercato (ad esempio a livello nazionale e del SEE, in funzione della portata geografica dei mercati rilevanti)
3. Analisi dei motivi per i quali l’istituzione ha incontrato difficoltà (fattori interni)
4. Descrizione dell’intervento dello Stato e della valutazione dell’aiuto di Stato
4.1. Informazioni in merito al fatto che l’istituzione finanziaria o le sue controllate abbiano già ricevuto o meno aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione in passato
4.2. Informazioni sulla forma e sull’importo del sostegno statale o del vantaggio finanziario relativo al sostegno. Le informazioni dovrebbero comprendere tutti gli aiuti di Stato ricevuti a titolo di aiuto individuale o nell’ambito di un regime durante il periodo di ristrutturazione
(NB: tutti gli aiuti devono essere giustificati nel piano di ristrutturazione come indicato in appresso)
4.3. Valutazione del sostegno statale in base alle norme in materia di aiuti di Stato e quantificazione dell’importo di aiuto
5. Ripristino della redditività
5.1. Presentazione delle diverse ipotesi di mercato
5.1.1. Situazione iniziale nei principali mercati del prodotto
5.1.2. Evoluzione di mercato prevista nei principali mercati del prodotto
5.2. Presentazione dello scenario senza la misura
5.2.1. Adeguamento richiesto al piano aziendale iniziale
5.2.2. Coefficienti patrimoniali passati, attuali e futuri [classe 1 (tier 1), classe 2 (tier 2)]
5.3. Presentazione della strategia proposta per l’istituzione finanziaria per gli anni successivi e del modo in cui tale strategia porterà al ripristino della redditività
5.3.1. Posizione iniziale e quadro complessivo
5.3.2. Strutture individuali per area di attività dell’istituzione finanziaria
5.3.3. Adattamenti a cambiamenti del contesto normativo (potenziamento della gestione dei rischi, maggiori buffer di capitale ecc.)
5.3.4. Conferma in merito all’informativa completa sulle attività deteriorate
5.3.5. Ove del caso, cambiamenti della struttura proprietaria
5.4. Descrizione e panoramica delle diverse misure previste per il ripristino della redditività, dei loro costi e della loro incidenza sul conto profitti e perdite/stato patrimoniale
5.4.1. Misure a livello di gruppo
5.4.2. Misure per aree di attività
5.4.3. Incidenza di ciascuna misura sul conto profitti e perdite/stato patrimoniale
5.5. Descrizione e panoramica delle diverse misure previste per limitare le distorsioni della concorrenza (cfr. punto 7) in considerazione dei loro costi e della loro incidenza sul conto profitti e perdite/stato patrimoniale
5.5.1. Misure a livello di gruppo
5.5.2. Misure nei settori di operatività
5.5.3. Incidenza di ciascuna misura sul conto profitti e perdite/stato patrimoniale
5.6. Raffronto con opzioni alternative e breve valutazione comparativa degli effetti economici e sociali a livello regionale, nazionale e del SEE (sono richieste informazioni particolareggiate principalmente quando esiste la possibilità che la banca non soddisfi i requisiti prudenziali in mancanza di aiuto)
5.6.1. Ipotesi alternative: liquidazione a condizioni normali, scorporo (break-up) o assorbimento da parte di un’altra banca e relativi effetti
5.6.2. Effetti economici generali
5.7. Calendario per l’attuazione delle diverse misure e termine finale per l’esecuzione del piano di ristrutturazione nella sua interezza (specificare eventuali questioni di riservatezza)
5.8. Descrizione del piano di rimborso degli aiuti di Stato
5.8.1. Ipotesi sottostanti al piano di uscita
5.8.2. Descrizione degli incentivi di uscita dello Stato
5.8.3. Piano di uscita o di rimborso fino al rimborso completo/uscita
5.9. Conto profitti e perdite/stato patrimoniale per gli ultimi tre anni e i prossimi cinque anni, compresi i principali indici finanziari e analisi di sensibilità sulla base di uno scenario best case/worst case
5.9.1. Scenario di base (base case)
5.9.1.1. Conto profitti e perdite/stato patrimoniale a livello di gruppo
5.9.1.2. Principali indici finanziari a livello di gruppo (RAROC come parametro per criteri interni per redditività corretta per il rischio, CIR, ROE ecc.)
5.9.1.3. Conto profitti e perdite/stato patrimoniale per unità aziendale
5.9.1.4. Principali indici finanziari per unità aziendale (RAROC come parametro per criteri interni per la redditività corretta per il rischio, CIR, ROE ecc.)
5.9.2. Ipotesi migliore (best case scenario)
5.9.2.1. Ipotesi sottostanti
5.9.2.2. Conto profitti e perdite/stato patrimoniale a livello di gruppo
5.9.2.3. Principali indici finanziari a livello di gruppo (RAROC come parametro per criteri interni per redditività corretta per il rischio, CIR, ROE ecc.)
5.9.3. Ipotesi peggiore (worst case scenario) — Quando una prova di stress è stata effettuata e/o convalidata dall’autorità nazionale di vigilanza, devono essere forniti le metodologie, i parametri e i risultati di tale prova (2)
5.9.3.1. Ipotesi sottostanti
5.9.3.2. Conto profitti e perdite/stato patrimoniale a livello di gruppo
5.9.3.3. Principali indici finanziari a livello di gruppo (RAROC come parametro per criteri interni per redditività corretta per il rischio, CIR, ROE ecc.)
6. Condivisione degli oneri — contributo alla ristrutturazione da parte dell’istituzione finanziaria stessa e di altri azionisti (contabilizzazione e valore economico delle partecipazioni)
6.1. Limitazione dei costi di ristrutturazione a quanto necessario per ripristinare la redditività
6.2. Limitazione dell’importo di aiuto (comprese informazioni su eventuali disposizioni per limitare i dividendi e i pagamenti di interessi sul debito subordinato)
6.3. Contributo proprio significativo (comprese informazioni sull’entità del contributo di azionisti o creditori subordinati)
7. Misure per limitare le distorsioni della concorrenza
7.1. Giustificazione della portata delle misure in considerazione delle dimensioni e dell’effetto dell’aiuto di Stato
7.2. Misure strutturali, comprese proposte sui tempi e le tappe per la cessione di attività o di controllate/filiali o altre misure correttive
7.3. Impegni comportamentali, tra cui l’impegno ad evitare una commercializzazione di massa basata sull’aiuto di Stato come vantaggio in termini competitivi
8. Monitoraggio (eventuale intervento di un fiduciario)
(1) Le informazioni richieste per la valutazione della redditività possono comprendere relazioni e dati interni della banca nonché relazioni redatte dalle/per le autorità dello Stato EFTA, comprese le autorità di regolamentazione.
(2) La prova di stress dovrebbe basarsi, nel limite del possibile, su metodologie comuni concordate a livello comunitario (come ad esempio una metodologia sviluppata dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria) e se del caso adattate per tener conto delle circostanze specifiche dei singoli paesi e delle singole banche. Ove opportuno, vanno prese in considerazione prove di reverse stress o altre prove equivalenti.
Rettifiche
|
10.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/26 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307 del 23 novembre 2010 )
A pagina 10, nel testo dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera f):
anziché:
«la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;»,
leggi:
«la mondatura e la lavorazione parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura di cereali e riso;».
A pagina 12, nel testo dell’articolo 86, paragrafo 4, secondo comma:
anziché:
«Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, si considera come paese di origine del prodotto il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore in dogana dei materiali utilizzati originari di altri paesi dello stesso gruppo regionale.»,
leggi:
«Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, si considera come paese di origine del prodotto il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi dello stesso gruppo regionale».
A pagina 13, nel testo dell’articolo 86, paragrafo 6, primo comma, lettera b):
anziché:
|
«b) |
se la condizione di cui alla lettera a) non è soddisfatta, si considera come paese di origine il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta del valore in dogana dei materiali utilizzati originari di altri paesi partecipanti al cumulo.», |
leggi:
|
«b) |
se la condizione di cui alla lettera a) non è soddisfatta, si considera come paese di origine il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi partecipanti al cumulo.» |
A pagina 42, nel testo dell’allegato 13 bis, parte II, colonna 1:
anziché:
« ex ex 3301 »,
leggi:
« 3301 ».
A pagina 44, nel testo dell’allegato 13 bis, parte II, colonna 1:
anziché:
« ex ex 3806 »,
leggi:
« 3806 30 ».
A pagina 57, nel testo dell’allegato 13 bis, parte II, colonna 1, sottocolonna a):
anziché:
«Fabbricazione a partire da tessuti»,
leggi:
«Fabbricazione a partire da stoffe a maglia».
A pagina 61, nel testo dell’allegato 13 bis, parte II, colonna 2:
anziché:
«Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso o forato,»,
leggi:
«Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie».
A pagina 67, nel testo dell’allegato 13 bis, parte II, colonna 1:
anziché:
«da 8542 31 a 8542 33 e 8542 39 »,
leggi:
« ex ex 8542 31, ex ex 8542 32, ex ex 8542 33 e ex ex 8542 39 ».
A pagina 72, allegato 13 ter, seconda colonna:
anziché:
«Cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao diverso dal cacao in polvere»,
leggi:
«Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg».