ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.290.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 290

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
9 novembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1132/2011 della Commissione, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda il transito di partite di uova e di ovoprodotti dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1133/2011 della Commissione, dell'8 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011)

6

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1132/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda il transito di partite di uova e di ovoprodotti dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, primo paragrafo del punto 1 e punto 4 e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/99/CE definisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano la produzione, la trasformazione, la distribuzione all'interno dell'Unione e l’introduzione da paesi terzi di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dispone la definizione di norme e certificazioni specifiche per il transito.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nell'allegato I, parte 1. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Tali condizioni tengono conto della necessità o meno di garanzie aggiuntive in funzione della situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Le garanzie aggiuntive che questi prodotti devono rispettare sono riportate nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(3)

L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 798/2008 dispone che le uova e gli ovoprodotti che transitano nell'Unione siano accompagnati da un certificato redatto in base al modello di cui all'allegato XI che sia conforme alle condizioni ivi stabilite.

(4)

In considerazione della situazione di isolamento geografico del territorio russo di Kaliningrad, l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 798/2008 deroga alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento e prescrive condizioni specifiche per il transito di determinate partite da e per la Russia attraverso Lettonia, Lituania e Polonia. Tali condizioni includono controlli supplementari e la sigillatura delle partite.

(5)

Il regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento (UE) n. 241/2010 (3), elenca la Bielorussia tra gli stati terzi da cui il transito attraverso l'Unione di uova e ovoprodotti è autorizzato fino al 13 ottobre 2011.

(6)

L'Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato un'ispezione in Bielorussia nel marzo del 2010. Dall'ispezione è emerso che in tale paese terzo sono in atto misure di controllo dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle. La legislazione nazionale della Bielorussia e i protocolli di analisi di laboratorio non sono tuttavia del tutto equivalenti alla legislazione dell'Unione.

(7)

In considerazione dell'esito di tale ispezione si può concludere che per l'Unione i rischi per la salute degli animali connessi al transito di partite di uova e di ovoprodotti dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad sono molto ridotti. La Lituania si è impegnata inoltre ad effettuare controlli aggiuntivi su tali partite nel momento in cui entrano ed escono dal suo territorio.

(8)

Alla luce di questi elementi e delle procedure strutturali già esistenti riguardanti il transito di prodotti da e per la Russia, il transito di uova e ovoprodotti dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania per strada o ferrovia continuerà a essere consentito, purché vengano rispettate condizioni identiche a quelle già definite per altri prodotti nell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(9)

In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 798/2008, riguardante il transito di uova e ovoprodotti provenienti dalla Bielorussia, è pertanto opportuno inserire una nuova disposizione nell'articolo 18 del suddetto regolamento e modificare opportunamente la voce relativa alla Bielorussia nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(10)

Occorre quindi modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 798/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (EC) n. 798/2008 è modificato come segue:

1)

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Deroghe per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito su strada o ferrovia attraverso i posti d’ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nell’allegato della decisione 2009/821/CE (4) della Commissione di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, di uova e ovoprodotti e di uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Russia e a essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo è consentito a condizione che:

a)

il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lettonia, Lituania o Polonia abbia sigillato la partita con un sigillo numerato progressivamente;

b)

ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita rechi il timbro "ESCLUSIVAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lettonia, Lituania o Polonia;

c)

le prescrizioni procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE siano soddisfatte;

d)

il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lettonia, Lituania o Polonia abbia certificato sul documento veterinario comune di entrata l’ammissibilità della partita al transito.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito per strada o ferrovia attraverso i posti d’ispezione frontalieri in Lituania elencati nell’allegato della decisione 2009/821/CE di partite di uova e di ovoprodotti provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che:

a)

il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lituania abbia sigillato la partita con un sigillo numerato progressivamente;

b)

ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita rechi il timbro "ESCLUSIVAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA LITUANIA VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lituania;

c)

le prescrizioni procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE siano soddisfatte;

d)

il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lituania abbia certificato sul documento veterinario comune di entrata l’ammissibilità della partita al transito.

3.   In ottemperanza all’articolo 12, paragrafo 4 o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, le partite di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere scaricate o stoccate nel territorio dell'Unione.

4.   L’autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

2)

L’allegato I è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(3)  GU L 77 del 24.3.2010, pag. 1.

(4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1)

nella parte 1, la voce relativa alla Bielorussia è sostituita da quanto segue:

«BY — Bielorussia

BY-0

L’intero paese

EP, E (entrambi solo per transito attraverso la Lituania)

IX»

 

 

 

 

 

 

2)

nella parte due, nella sezione «Garanzie complementari (GC)», la voce «IX» è sostituita da quanto segue:

«"IX"

:

il transito solo attraverso la Lituania di partite di uova e di ovoprodotti provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che sia rispettato l'articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4.»


9.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1133/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

64,0

MA

47,6

MK

61,4

TR

85,9

ZZ

64,7

0707 00 05

AL

62,0

EG

161,4

TR

135,1

ZZ

119,5

0709 90 70

AR

61,1

MA

69,6

TR

139,2

ZZ

90,0

0805 20 10

MA

74,8

ZA

130,9

ZZ

102,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

33,4

IL

76,2

MA

79,7

TR

81,1

UY

54,6

ZZ

63,3

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

56,5

ZA

40,1

ZZ

53,7

0806 10 10

BR

236,3

CL

73,3

EC

65,7

LB

291,0

TR

146,8

US

265,1

ZA

80,8

ZZ

165,6

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

ZA

142,5

ZZ

105,4

0808 20 50

CN

74,9

TR

133,1

ZZ

104,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


Rettifiche

9.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/6


Rettifica del regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 28 ottobre 2011 )

A pagina 1 e nel sommario, il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: