ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.288.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 288

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
5 novembre 2011


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/722/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 ottobre 2011, sulla posizione che l’Unione europea deve adottare all’interno del comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, rispetto all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione di un elenco di quindici arbitri

16

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2011 della Commissione, del 4 novembre 2011, che abroga il regolamento (CE) n. 601/2008 relativo a misure di protezione che si applicano ad alcuni prodotti della pesca importati dal Gabon e destinati al consumo umano ( 1 )

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1115/2011 della Commissione, del 4 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

24

 

 

DECISIONI

 

 

2011/723/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 novembre 2011, che modifica la decisione 2008/866/CE, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2011) 7767]  ( 1 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

5.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/1


DIRETTIVA 2011/82/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione. L'Unione attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Un elemento importante di tale politica è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse nell'Unione che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale.

(2)

Tuttavia, vista la mancanza di procedure adeguate e nonostante le possibilità esistenti nell'ambito della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (2), e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (3) (le "decisioni di Prüm"), avviene spesso che le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non vengano applicate se le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa. La presente direttiva mira ad assicurare che anche in tali casi sia garantita l'efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

(3)

Nella sua comunicazione del 20 luglio 2010 dal titolo "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale", la Commissione ha sottolineato che l'applicazione della normativa si conferma un elemento chiave per la creazione delle condizioni favorevoli alla riduzione sostanziale del numero di morti e feriti. Nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2010 in materia di sicurezza stradale, il Consiglio ha inoltre chiesto di esaminare la necessità di un maggior rigore nell'applicazione del codice della strada da parte degli Stati membri e, se del caso, a livello di Unione. Esso ha invitato la Commissione a esaminare le possibilità di armonizzare, se opportuno, il codice della strada a livello di Unione. La Commissione dovrebbe pertanto determinare la necessità di proporre in futuro ulteriori misure volte ad agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per le infrazioni stradali, in particolare quelle connesse a incidenti gravi.

(4)

È opportuno altresì incoraggiare una maggiore convergenza delle misure di controllo tra gli Stati membri e, a tale proposito, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di definire norme comuni per le apparecchiature automatiche di controllo per la sicurezza stradale.

(5)

È opportuno sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito alle normative in materia di sicurezza stradale in vigore nei vari Stati membri e in merito all'attuazione della presente direttiva, in particolare attraverso appropriate misure volte a garantire la diffusione di informazioni sufficienti sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale quando si viaggia in un Stato membro diverso dallo Stato membro d'immatricolazione.

(6)

Per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione e assicurare pari condizioni di trattamento ai conducenti, in particolare ai trasgressori residenti e non residenti, è opportuno che l'applicazione delle sanzioni sia facilitata indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. A tal fine, si dovrebbe istituire un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni per certe specifiche infrazioni in materia di sicurezza stradale, a prescindere dalla loro natura civile o penale ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, che consenta allo Stato membro dell'infrazione di accedere ai dati di immatricolazione dei veicoli dello Stato membro d'immatricolazione.

(7)

Uno scambio transfrontaliero più efficace dei dati di immatricolazione dei veicoli, che semplifichi l'identificazione delle persone sospettate di aver commesso un'infrazione in materia di sicurezza stradale, può accrescere l'effetto deterrente e indurre alla prudenza il conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'infrazione, permettendo di ridurre in tal modo il numero di vittime dovute agli incidenti stradali.

(8)

Le infrazioni in materia di sicurezza stradale contemplate dalla presente direttiva non sono soggette a un trattamento uniforme negli Stati membri. Alcuni Stati membri le qualificano, nel diritto nazionale, come illeciti "amministrativi", mentre altri come illeciti "penali". La presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla qualifica di tali infrazioni ai sensi del diritto nazionale.

(9)

Nell'ambito delle decisioni di Prüm gli Stati membri si concedono reciprocamente il diritto di accesso ai rispettivi dati di immatricolazione dei veicoli per migliorare lo scambio di informazioni e per rendere più rapide le procedure in vigore. Nella presente direttiva dovrebbero essere incluse, per quanto possibile, le disposizioni relative alle specifiche tecniche e alla disponibilità dello scambio automatizzato di dati contenute nelle decisioni di Prüm.

(10)

Le applicazioni informatiche esistenti dovrebbero costituire la base per lo scambio di dati a norma della presente direttiva e agevolare nel contempo la presentazione di relazioni alla Commissione da parte degli Stati membri. Tali applicazioni dovrebbero permettere lo scambio rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli tra gli Stati membri. È opportuno sfruttare l'applicazione informatica del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), che è obbligatoria per gli Stati membri a norma delle decisioni di Prüm per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli. La Commissione dovrebbe redigere una relazione sulla valutazione del funzionamento delle applicazioni informatiche utilizzate ai fini della presente direttiva.

(11)

L'ambito d'applicazione delle succitate applicazioni informatiche dovrebbe essere limitato ai processi usati nello scambio di informazioni tra i punti di contatto nazionali negli Stati membri. Le procedure e i processi automatizzati nei quali le informazioni sono destinate ad essere utilizzate esulano dall'ambito di tali applicazioni.

(12)

La strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'Unione mira a trovare la soluzione più semplice, più facilmente reperibile e vantaggiosa in termini di costi per lo scambio di informazioni.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero poter contattare il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso infrazioni in materia di sicurezza stradale per informarle la persona interessata delle procedure applicabili e delle conseguenze giuridiche secondo il diritto dello Stato membro dell'infrazione. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prevedere di inviare le informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale nella lingua dei documenti d'immatricolazione o nella lingua che la persona interessata possa comprendere con maggiore probabilità, onde assicurare che la persona in questione abbia capito chiaramente informazioni ad essa comunicate. Gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure appropriate, atte a garantire che sia informato soltanto il diretto interessato e non terzi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero utilizzare modalità analoghe a quelle adottate quando indagano su siffatte infrazioni, ivi comprese strumenti, se del caso, quali il plico raccomandato. Tale persona potrà in tal modo reagire adeguatamente alle informazioni, in particolare chiedendo ulteriori informazioni, pagando la multa o esercitando i propri diritti della difesa, in particolare in caso di errore nell'identificazione. Ulteriori procedure sono contemplate dagli strumenti giuridici vigenti, fra cui gli strumenti di mutua assistenza e di reciproco riconoscimento, ad esempio la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (4).

(14)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere di fornire traduzioni equivalenti in relazione alla lettera d'informazione inviata dallo Stato membro dell'infrazione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (5).

(15)

Al fine di perseguire una politica di sicurezza stradale volta ad un livello elevato di protezione per tutti gli utenti della strada nell'Unione e tenendo conto dell'estrema diversità delle situazioni all'interno di quest'ultima, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, fatte salve politiche e normative più restrittive, per assicurare una maggiore convergenza dei codici della strada e della loro applicazione tra gli Stati membri. Nel quadro della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di definire norme comuni al fine di stabilire metodi, prassi e standard minimi comparabili a livello di Unione, tenendo conto della cooperazione internazionale e degli accordi esistenti in materia di sicurezza stradale, in particolare della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968.

(16)

Nel quadro della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione dovrebbe esaminare l'esigenza di criteri comuni per le procedure di follow-up applicate dagli Stati Membri in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria, conformemente alla legislazione e alle procedure degli Stati membri. In detta relazione la Commissione dovrebbe affrontare questioni quali le procedure tra le autorità competenti degli Stati membri per la trasmissione della decisione finale di irrogare una sanzione e/o una pena pecuniaria, nonché il riconoscimento e l'applicazione della decisione finale.

(17)

Nel preparare la revisione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione consulti tutti i pertinenti soggetti interessati, quali le autorità o gli organismi competenti per l'applicazione della normativa in materia di circolazione stradale, le associazioni delle vittime e altre organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale.

(18)

Una più stretta cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione della legge dovrebbe andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e alla protezione dei dati personali, garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati che dovrebbero tenere conto in particolare della natura specifica dell'accesso in linea transfrontaliero a banche dati. Occorre che le applicazioni informatiche da sviluppare consentano che lo scambio di informazioni avvenga in condizioni di sicurezza e garantiscano la riservatezza dei dati trasmessi. I dati raccolti a norma della presente direttiva non dovrebbero essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli obblighi relativi alle condizioni di utilizzo e di conservazione temporanea dei dati.

(19)

Poiché i dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono dati personali, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle pertinenti disposizioni della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (6). Fatta salva l'osservanza dei requisiti procedurali previsti per le opposizioni e i ricorsi giurisdizionali degli Stati membri interessati, il soggetto interessato dovrebbe essere informato di conseguenza, al momento della notifica dell'infrazione, del diritto di accesso, del diritto di rettifica e di cancellazione dei dati personali e del periodo massimo previsto per legge per la conservazione dei dati e dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o la cancellazione immediata dei dati registrati indebitamente.

(20)

I paesi terzi dovrebbero poter partecipare allo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli, a condizione che abbiano concluso un accordo con l'Unione a tal fine. Tale accordo dovrebbe comprendere le necessarie disposizioni sulla protezione dei dati.

(21)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

(22)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

(23)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(24)

Al fine di conseguire l'obiettivo dello scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso mezzi interoperabili, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di tenere conto delle pertinenti modifiche delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI o allorché previsto dagli atti giuridici dell'Unione direttamente attinenti all'aggiornamento dell'allegato I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(25)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(26)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, qualora siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ed ha espresso un parere (8),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:

a)

eccesso di velocità;

b)

mancato uso della cintura di sicurezza;

c)

mancato arresto davanti a un semaforo rosso;

d)

guida in stato di ebbrezza;

e)

guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;

f)

mancato uso del casco protettivo;

g)

circolazione su una corsia vietata;

h)

uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

"veicolo", ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, che è destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di merci;

b)

"Stato membro dell'infrazione", lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;

c)

"Stato membro d'immatricolazione", lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa;

d)

"eccesso di velocità", il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada e il tipo di veicolo in questione;

e)

"mancato uso della cintura di sicurezza", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (9), e della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

f)

"mancato arresto davanti a un semaforo rosso", il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

g)

"guida in stato di ebbrezza", la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

h)

"guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti", la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

i)

"mancato uso del casco protettivo", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

j)

"circolazione su una corsia vietata", l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

k)

"uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida", l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

l)

"punto di contatto nazionale", un'autorità competente designata per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli;

m)

"consultazione automatizzata", la procedura di accesso on line per la consultazione delle banche dati di uno, alcuni o tutti gli Stati membri o dei paesi partecipanti;

n)

"intestatario del veicolo", la persona al cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione.

Articolo 4

Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri

1.   Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate sui:

a)

dati relativi ai veicoli; e

b)

dati relativi ai proprietari o agli intestatari del veicolo.

Gli elementi dei dati di cui alle lettere a) e b) che sono necessari per procedere alla consultazione rispettano l'allegato I.

2.   Qualsiasi consultazione in forma di richiesta presentata è effettuata dal punto di contatto nazionale dello Stato membro dell'infrazione che utilizza un numero completo di immatricolazione.

Tali consultazioni sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, ad eccezione del punto 1 del capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, per il quale si applica l'allegato I della presente direttiva.

Lo Stato membro dell'infrazione utilizza a norma della presente direttiva i dati ottenuti per stabilire la responsabilità personale per le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui agli articoli 2 e 3.

3.   Ai fini dello scambio dei dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione applicabile dello Stato membro interessato.

4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati. Gli Stati membri garantiscono che lo scambio di informazioni sia effettuato in modo efficiente in termini di costi e in modo sicuro e garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi, nella misura del possibile utilizzando applicazioni informatiche esistenti, come quella appositamente concepita ai fini dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, e versioni modificate di tali applicazioni informatiche, in conformità dell'allegato I della presente direttiva e del capo 3, punti 2 e 3, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate delle applicazioni informatiche prevedono tanto la modalità di scambio on-line in tempo reale quanto la modalità di scambio per gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple in un unico messaggio.

5.   Ciascuno Stato membro sostiene le proprie spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione delle applicazioni informatiche di cui al paragrafo 4.

Articolo 5

Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

1.   Lo Stato membro dell'infrazione decide se avviare o meno procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2.

Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare siffatti procedimenti, esso ne informa di conseguenza, in conformità della sua legislazione nazionale, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettato di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale.

Tali informazioni comprendono, conformemente alla legislazione nazionale, le conseguenze giuridiche dell'infrazione nel territorio dello Stato membro dell'infrazione a norma della legislazione di tale Stato membro.

2.   Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale, lo Stato membro dell'infrazione include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente quale, in particolare, la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione. A tal fine, lo Stato membro dell'infrazione può utilizzare il modello riportato nell'allegato II.

3.   Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, lo Stato membro dell'infrazione, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, invia la lettera d'informazione nella lingua del documento d'immatricolazione, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.

Articolo 6

Relazione degli Stati membri alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione preliminare entro 7 novembre 2014. Essi trasmettono alla Commissione altresì una relazione esaustiva entro 6 maggio 2016, e in seguito ogni due anni.

La relazione esaustiva indica il numero di consultazioni automatizzate effettuate dallo Stato membro dell'infrazione destinate al punto nazionale di contatto dello Stato membro di immatricolazione a seguito delle infrazioni commesse nel suo territorio, unitamente al tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste e al numero di richieste fallite.

La relazione esaustiva include altresì una descrizione della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito dato alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, in base alla percentuale di tali infrazioni cui hanno fatto seguito lettere d'informazione.

Articolo 7

Protezione dei dati

1.   Le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella decisione quadro 2008/977/GAI si applicano ai dati personali trattati nell'ambito della presente direttiva.

2.   In particolare, ciascuno Stato membro garantisce che i dati personali trattati ai sensi della presente direttiva siano rettificati entro un periodo di tempo adeguato se inesatti o cancellati o bloccati allorché non più necessari, conformemente agli articoli 4 e 5 della decisione quadro 2008/977/GAI, e garantisce che sia stabilito un termine per la conservazione dei dati, conformemente all'articolo 9 di detta decisione quadro.

Gli Stati membri garantiscono che tutti i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano utilizzati unicamente ai fini dell'obiettivo stabilito all'articolo 1 e che i soggetti interessati godano di diritti d'informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione e blocco, di compensazione e di ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dal diritto nazionale in attuazione delle pertinenti disposizioni della decisione quadro 2008/977/GAI.

Tutte le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nelle decisioni di Prüm si applicano altresì ai dati personali trattati a norma della presente direttiva.

3.   Qualunque soggetto interessato ha il diritto di ottenere informazioni in merito a quali dati personali registrati nello Stato membro d'immatricolazione sono stati trasmessi allo Stato membro dell'infrazione, tra cui la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione.

Articolo 8

Informazioni destinate agli utenti della strada nell'Unione

1.   La Commissione mette a disposizione sul proprio sito web una sintesi in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione delle norme vigenti negli Stati membri che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su tali norme.

2.   Gli Stati membri forniscono agli utenti della strada le necessarie informazioni sulle norme vigenti sul loro territorio e sulle misure di attuazione della presente direttiva in collaborazione con, tra altri organismi, enti addetti alla sicurezza stradale, organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale e club automobilistici.

Articolo 9

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 con riguardo all'aggiornamento dell'allegato I alla luce del progresso tecnico, allo scopo di tener conto delle pertinenti modifiche delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI o allorché previsto da atti giuridici dell'Unione direttamente attinenti all'aggiornamento dell'allegato I.

Articolo 10

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 6 novembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestuale notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11

Revisione della direttiva

Entro 7 novembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri. Nella relazione la Commissione si concentra in particolare sui seguenti aspetti e, se del caso, formula proposte volte a contemplarli:

una valutazione dell'eventuale necessità di aggiungere all'ambito di applicazione della presente direttiva altre infrazioni in materia di sicurezza stradale;

una valutazione dell'efficacia della presente direttiva ai fini della riduzione del numero di vittime sulle strade dell'Unione, in particolare l'eventuale incidenza della copertura geografica della presente direttiva sulla sua efficacia;

una valutazione della necessità di definire norme comuni per le apparecchiature e per le procedure automatiche di controllo. In tale contesto, la Commissione è invitata a elaborare a livello di Unione orientamenti in materia di sicurezza stradale nel quadro della politica comune dei trasporti, al fine di garantire una maggiore convergenza dell'applicazione della normativa stradale (vedi considerando 3 e 15) da parte degli Stati membri attraverso metodi e pratiche comparabili. Tali orientamenti possono contemplare almeno il mancato rispetto dei limiti di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il mancato arresto davanti a un semaforo rosso;

una valutazione della necessità di rafforzare l'applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale e proporre criteri comuni riguardo alle procedure di follow-up in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria, nel quadro di tutte le politiche dell'Unione in materia, tra cui la politica comune dei trasporti;

possibilità di armonizzare i codici della strada, ove opportuno;

una valutazione delle applicazioni informatiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4, al fine di garantire una corretta attuazione della presente direttiva nonché uno scambio efficiente, rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli.

Articolo 12

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 7 novembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 (GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 149) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 marzo 2011 (GU C 136 E del 6.5.2011, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2011.

(2)   GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(3)   GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

(4)   GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

(5)   GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

(6)   GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(7)   GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(8)   GU C 310 del 5.12.2008, pag. 9.

(9)   GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.


ALLEGATO I

ELEMENTI DEI DATI RELATIVI ALLA CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Elemento

O/F (1)

Note

Dati relativi al veicolo

O

 

Stato membro di immatricolazione

O

 

Numero di immatricolazione

O

(A (2))

Dati relativi all'infrazione

O

 

Stato membro dell'infrazione

O

 

Data di riferimento dell'infrazione

O

 

Ora di riferimento dell'infrazione

O

 

Scopo della consultazione

O

Codice del tipo di infrazione per le infrazioni elencate all'articolo 2

1

=

eccesso di velocità

2

=

guida in stato di ebbrezza

3

=

mancato uso della cintura di sicurezza

4

=

mancato arresto davanti a un semaforo rosso

5

=

circolazione su una corsia vietata

10

=

guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti

11

=

mancato uso del casco protettivo

12

=

uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida

ELEMENTI DEI DATI FORNITI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Parte I.   Dati relativi ai veicoli

Elemento

O/F (3)

Note

Numero di immatricolazione

O

 

Numero di telaio/VIN

O

 

Paese di immatricolazione

O

 

Marca

O

(D.1 (4)) ad es. Ford, Opel, Renault.

Modello commerciale del veicolo

O

(D.3) ad es. Focus, Astra, Megane

Codice categoria UE

O

(J) ciclomotori, moto, auto, ecc.


Parte II.   Dati relativi agli intestatari o ai proprietari del veicolo

Elemento

O/F (5)

Note

Dati relativi agli intestatari del veicolo

 

(C.1 (6))

I dati si riferiscono all'intestatario della carta di circolazione interessata.

Nome (ragione sociale) degli intestatari della carta di circolazione

O

(C.1.1)

Si utilizzano campi separati per il cognome, i titoli, ecc.

e

il nome è comunicato in un formato stampabile.

Nome

O

(C.1.2)

Si utilizzano campi separati per i nomi e le iniziali

e

il nome è comunicato in un formato stampabile.

Indirizzo

O

(C.1.3)

Si utilizzano campi separati per la via, il numero civico, il codice postale, il luogo di residenza, il paese di residenza, ecc.

e

l'indirizzo è comunicato in un formato stampabile.

Sesso

F

Maschio, femmina

Data di nascita

O

 

Persona giuridica

O

Persona fisica, associazione, società, azienda ecc.

Luogo di nascita

F

 

Numero di identificazione

F

Identificativo unico per la persona o la società.

Dati relativi ai proprietari del veicolo

 

(C.2) I dati si riferiscono al proprietario del veicolo.

Nome (ragione sociale) dei proprietari

O

(C.2.1)

Nome

O

(C.2.2)

Indirizzo

O

(C.2.3)

Sesso

F

Maschio, femmina

Data di nascita

O

 

Persona giuridica

O

Persona fisica, associazione, società, azienda ecc.

Luogo di nascita

F

 

Numero di identificazione

F

Identificativo unico per la persona o la società.

 

 

In caso di veicoli rottamati, di veicoli o numeri di targa rubati o di immatricolazioni scadute, non si forniscono informazioni sul proprietario/intestatario. Al loro posto, si trasmette il messaggio «Informazioni non comunicate».


(1)  O = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; F = facoltativo.

(2)  Abbreviazione armonizzata, cfr. direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).

(3)  O = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; F = facoltativo.

(4)  Abbreviazione armonizzata, cfr. direttiva 1999/37/CE.

(5)  O = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; F = facoltativo.

(6)  Abbreviazione armonizzata, cfr. direttiva 1999/37/CE.


ALLEGATO II

MODELLO PER LA LETTERA D'INFORMAZIONE

di cui all'articolo 5

[Copertina]

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DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA BASE GIURIDICA

"La Commissione prende atto del fatto che il Consiglio e il Parlamento europeo concordano in merito alla sostituzione della base giuridica proposta dalla Commissione, cioè l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c) del TFUE con l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE. Pur condividendo il parere dei colegislatori circa l'importanza di perseguire gli obiettivi della direttiva proposta al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Commissione ritiene tuttavia che, da un punto di vista giuridico ed istituzionale, l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE non costituisca la base giuridica appropriata e si riserva pertanto il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione".


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

5.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2011

sulla posizione che l’Unione europea deve adottare all’interno del comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, rispetto all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione di un elenco di quindici arbitri

(2011/722/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.

(2)

Tali negoziati sono stati portati a termine e l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (1) («l’accordo») è stato firmato il 6 ottobre 2010.

(3)

A norma dell’articolo 15.10, paragrafo 5, dell’accordo, l’accordo è stato applicato in via provvisoria a partire dal 1o luglio 2011, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(4)

L’articolo 15.1 dell’accordo istituisce un comitato per il commercio incaricato, tra l’altro, di assicurare il buon funzionamento dell’accordo.

(5)

L’articolo 15.1, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo prevede che il comitato per il commercio possa adottare il proprio regolamento interno.

(6)

L’articolo 14.18 dell’accordo prevede che il comitato per il commercio, entro sei mesi dall’entrata in vigore o dall’applicazione provvisoria dell’accordo, compili un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro.

(7)

L’Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare rispetto all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione dell’elenco di arbitri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione deve adottare all’interno del comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, rispetto all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e alla compilazione di un elenco di quindici persone per esercitare la funzione di arbitro si basa sui progetti di decisioni del comitato per il commercio acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La delegazione della parte UE all’interno del comitato per il commercio è composta, conformemente alla ripartizione delle competenze stabilita a norma del trattato, da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, che operano nell’ambito delle loro rispettive competenze, quali discendono dai trattati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. MILLER


(1)   GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.


PROGETTO

DECISIONE N. … DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA

del

sull’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l’accordo di libero scambio tra la l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra («l’accordo»), firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, in particolare l’articolo 15.1, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 15.1, paragrafo 4, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno e sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi, fatta eccezione per il comitato per la cooperazione culturale, a norma dell’articolo 3.3 del protocollo dell’accordo sulla cooperazione culturale.

(2)

Il comitato per il commercio ha l’autorità esclusiva di adottare decisioni nelle aree di competenza dei comitati specializzati e dei gruppi di lavoro, salvo diversamente disposto dall’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del comitato per il commercio è stabilito come indicato in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ….

Fatto a…, il

Per il comitato per il commercio

Ministro del commercio della Repubblica di Corea

Kim JONG-HOON

Commissario per il commercio della Commissione europea

Karel DE GUCHT

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

Articolo 1

Composizione e presidenza

1.   Il comitato per il commercio, istituito a norma dell’articolo 15.1 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra («l’accordo»), adempie ai propri compiti come previsto all’articolo 15.1 dell’accordo ed è responsabile dell’attuazione generale dell’accordo.

2.   A norma dell’articolo 15.1, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato per il commercio comprende i rappresentanti della parte UE, da una parte, e i rappresentanti della Corea, dall’altra.

3.   Il comitato per il commercio è copresieduto dal ministro del commercio della Corea e dal membro della Commissione europea responsabile per il commercio. I presidenti possono farsi rappresentare da persone da essi designate, come stabilito all’articolo 15.1, paragrafo 2, dell’accordo.

Articolo 2

Rappresentanza

1.   Ciascuna parte comunica all’altra parte l’elenco dei propri membri facenti parte del comitato per il commercio. L’elenco è gestito dal segretariato del comitato per il commercio.

2.   Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente comunica ai presidenti del comitato per il commercio il nome del suo supplente prima della riunione alla quale deve essere rappresentato. Il supplente di un membro del comitato per il commercio esercita tutti i diritti di detto membro.

Articolo 3

Riunioni

1.   Il comitato per il commercio si riunisce una volta all’anno o su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o Seoul, salvo diversamente convenuto dalle parti.

2.   A titolo eccezionale e previo accordo di entrambe le parti, le riunioni del comitato per il commercio possono svolgersi per video o teleconferenza.

3.   Ciascuna riunione del comitato per il commercio è convocata dal segretariato del comitato per il commercio ad una data e in un luogo convenuti da entrambe le parti. L’avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato per il commercio ai membri del comitato per il commercio al più tardi ventotto giorni prima dell’inizio della sessione, salvo diversamente convenuto dalle parti.

Articolo 4

Delega

I membri del comitato per il commercio possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione, i presidenti del comitato per il commercio sono informati della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Osservatori

Il comitato per il commercio può decidere di invitare osservatori, in casi specifici.

Articolo 6

Segretariato

Il segretariato del comitato per il commercio è assicurato congiuntamente dai coordinatori nominati dalle parti conformemente all’articolo 15.6 dell’accordo.

Articolo 7

Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato per il commercio siano basate su documenti giustificativi scritti, tali documenti sono numerati e diffusi dal segretariato del comitato per il commercio quali documenti del comitato per il commercio.

Articolo 8

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata ai presidenti del comitato per il commercio è inoltrata al segretariato del comitato per il commercio ai fini della trasmissione ai membri del comitato per il commercio.

2.   La corrispondenza proveniente dai presidenti del comitato per il commercio è inviata ai destinatari dal segretariato del comitato per il commercio, nonché numerata e trasmessa, se del caso, agli altri membri del comitato per il commercio.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del comitato per il commercio elabora l’ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso, unitamente ai documenti pertinenti, ai membri del comitato per il commercio nonché ai presidenti del comitato per il commercio al più tardi sette giorni prima della riunione.

2.   L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato del comitato per il commercio ha ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno da una parte, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi quattordici giorni prima dell’inizio della riunione.

3.   Il comitato per il commercio adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. I punti che non figurino all’ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti nell’ordine del giorno previo accordo delle parti.

4.   I presidenti del comitato per il commercio, previo accordo, possono invitare esperti ad assistere alle riunioni del comitato per ottenere informazioni su argomenti specifici.

5.   I presidenti del comitato per il commercio, previo accordo, possono abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tener conto delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale

1.   Il segretariato del comitato per il commercio redige il progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro ventuno giorni dalla conclusione della riunione.

2.   Il verbale riassume di norma ogni punto all’ordine del giorno, indicando, se del caso:

a)

la documentazione presentata al comitato per il commercio;

b)

tutte le dichiarazioni la cui iscrizione sia stata chiesta da un membro del comitato per il commercio; e

c)

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su punti specifici.

3.   Nel verbale figurano anche un elenco dei membri del comitato per il commercio o dei loro supplenti che hanno partecipato alla riunione, un elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti presenti.

4.   Le due parti approvano per iscritto il verbale entro ventotto giorni dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Una volta approvato, due copie del verbale sono firmate dal segretariato del comitato per il commercio e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico. Una copia del verbale firmato è trasmessa ai membri del comitato per il commercio.

Articolo 11

Relazioni

Il comitato per il commercio riferisce al comitato misto dell’accordo quadro sulle sue attività e su quelle dei suoi comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi in ogni riunione ordinaria del comitato misto, a norma dell’articolo 15.1, paragrafo 5, dell’accordo.

Articolo 12

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato per il commercio adotta decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le parti, a norma dell’articolo 15.4 dell’accordo.

2.   Tra una riunione e l’altra, il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i presidenti del comitato per il commercio.

3.   Laddove l’accordo riconosca al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati, rispettivamente, «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato del comitato per il commercio attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie, la data di adozione e un’indicazione dell’oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

4.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono autenticate da due copie autentiche firmate dai presidenti del comitato per il commercio.

Articolo 13

Pubblicità e riservatezza

1.   Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato per il commercio non sono pubbliche.

2.   Se una parte comunica al comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi, informazioni considerate riservate in virtù della sua legislazione e regolamentazione, l’altra parte tratta tali informazioni come riservate, a norma dell’articolo 15.1, paragrafo 7, dell’accordo.

3.   Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l’onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio, sia con riguardo alle spese per il personale, alle spese di viaggio e di soggiorno, che con riguardo alle spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all’organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 15

Comitati specializzati e gruppi di lavoro

1.   Nell’espletamento delle proprie funzioni, il comitato per il commercio è assistito dai comitati specializzati e dai gruppi di lavoro istituiti sotto l’egida del comitato per il commercio.

2.   Il comitato per il commercio è informato in merito ai punti di contatto designati da ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro. Tutta la corrispondenza, i documenti e le comunicazioni, inclusi gli scambi di e-mail tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro, riguardanti l’attuazione dell’accordo sono inoltrati in contemporanea al segretariato del comitato per il commercio.

3.   In ciascuna delle sue riunioni ordinarie, il comitato per il commercio riceve da ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro dei rapporti sulle loro attività.

4.   Ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro può definire il proprio regolamento interno, che è comunicato al comitato per il commercio.


PROGETTO

DECISIONE N. … DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA

del

relativa alla compilazione di un elenco di arbitri di cui all’articolo 14.18 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l’accordo di libero scambio tra la l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 («le parti» e «l’accordo»), in particolare l’articolo 14.18,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie che prevede il ricorso ad un collegio arbitrale.

(2)

In caso di controversia, le parti si consultano per giungere a un accordo sulla composizione del collegio arbitrale e, in assenza di tale accordo, la composizione del collegio è stabilita per estrazione a sorte da un elenco di nomi.

(3)

Tale elenco di nomi è compilato dal comitato per il commercio conformemente all’articolo 14.18 dell’accordo.

(4)

Le parti hanno concordato un elenco di quindici nomi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco dei quindici arbitri è riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a…, il

Per il comitato per il commercio

Ministro del commercio della Repubblica di Corea

Kim JONG-HOON

Commissario per il commercio della Commissione europea

Karel DE GUCHT

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ARBITRI

Arbitri proposti dalla Corea

 

Dukgeun AHN

 

Seungwha CHANG

 

Sungjoon CHO

 

Joongi KIM

 

Jaemin LEE

Arbitri proposti dall’UE

 

Jacques BOURGEOIS

 

Claus-Dieter EHLERMANN

 

Pieter Jan KUIJPER

 

Giorgio SACERDOTI

 

Ramon TORRENT

Presidenti

 

William DAVEY (USA)

 

Merit JANOW (USA)

 

Virachai PLASAI (Thailandia)

 

Helge SELAND (Norvegia)

 

Florentino FELICIANO (Filippine)


REGOLAMENTI

5.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1114/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2011

che abroga il regolamento (CE) n. 601/2008 relativo a misure di protezione che si applicano ad alcuni prodotti della pesca importati dal Gabon e destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 601/2008 della Commissione (2) si applica ad alcuni prodotti della pesca originari del Gabon e destinati al consumo umano. Esso prescrive analisi di laboratorio per ciascuna partita di questi prodotti della pesca, al fine di assicurare la conformità ai valori limite stabiliti per i metalli pesanti e i solfiti dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (3) e dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (4). Tali misure protettive sono state adottate dopo che un’ispezione comunitaria effettuata nel 2007 aveva riscontrato notevoli carenze nel sistema di monitoraggio del Gabon.

(2)

L’Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato un’ispezione nel Gabon nel luglio 2010 per valutare il sistema di monitoraggio in atto per la produzione dei prodotti della pesca destinati ad essere esportati nell’Unione. Gli ispettori hanno constatato progressi nella legislazione, nelle procedure di controllo ufficiali e nelle attività dei laboratori. Le raccomandazioni formulate sono state successivamente seguite dal Gabon. Inoltre, i controlli che precedono l’esportazione effettuati nel Gabon offrono ora garanzie sufficienti a permettere l’importazione nell’Unione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano.

(3)

Dato che i controlli di cui al regolamento (CE) n. 601/2008 non sono più necessari, tale regolamento va abrogato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 601/2008 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 165 del 26.6.2008, pag. 3.

(3)   GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(4)   GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.


5.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1115/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

61,3

MA

47,6

MK

61,4

TR

85,0

ZZ

63,8

0707 00 05

AL

62,0

TR

117,0

ZZ

89,5

0709 90 70

MA

70,3

TR

106,3

ZZ

88,3

0805 20 10

MA

103,6

ZA

130,9

ZZ

117,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

AR

54,5

HR

28,4

IL

77,0

MA

79,7

TR

86,5

UY

69,9

ZZ

66,0

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

CL

76,1

TR

60,1

ZA

41,9

ZZ

59,2

0806 10 10

BR

225,6

CL

73,3

LB

291,0

TR

121,1

US

249,8

ZA

80,8

ZZ

173,6

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

US

86,2

ZA

82,8

ZZ

94,1

0808 20 50

CN

48,9

TR

133,1

ZZ

91,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

5.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/26


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2011

che modifica la decisione 2008/866/CE, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2011) 7767]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/723/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia provato che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono costituire un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente limitato con misure degli Stati membri interessati.

(2)

La decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (2), è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A negli esseri umani legato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù contaminati con il virus dell'epatite A. La decisione è stata inizialmente applicata fino al 31 marzo 2009, ma il periodo di applicazione è stato prorogato fino al 30 novembre 2011 con decisione 2010/641/UE della Commissione (3).

(3)

Da una verifica della Commissione effettuata nel settembre 2009 è risultato che le autorità peruviane stavano prendendo i provvedimenti correttivi contenuti nelle informazioni fornite dopo il verificarsi dei casi di epatite A. Tali provvedimenti non erano tuttavia stati pienamente applicati al momento dell'ispezione.

(4)

Nel giugno 2011 è stata effettuata una ulteriore verifica da parte della Commissione.

(5)

I risultati della verifica hanno mostrato miglioramenti dall'ispezione del 2009 e la presenza di un sistema di controllo e di un piano di monitoraggio ben avviati.

(6)

Le misure di protezione messe in atto riguardo alla possibile contaminazione di molluschi bivalvi vivi con l'epatite A restano tuttavia ancora insoddisfacenti. Attualmente le autorità peruviane competenti stanno mettendo a punto un sistema di monitoraggio per l'individuazione del virus nei molluschi bivalvi vivi, ma il metodo di prova utilizzato non può essere ritenuto attendibile poiché non è ancora stato convalidato.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/866/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2011» è sostituita dalla data «30 novembre 2012».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9.

(3)   GU L 280 del 26.10.2010, pag. 59.