ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.281.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 281

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
28 ottobre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1083/2011 del Consiglio, del 27 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1084/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

5

 

*

Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rilevamento di esplosivi ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1088/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Aveve NV) ( 1 )

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1089/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1090/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2011 dal regolamento (CE) n. 327/98

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1091/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1092/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

25

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/705/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2011, che abroga la decisione 2010/145/PESC che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

27

 

*

Decisione 2011/706/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

28

 

 

2011/707/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 ottobre 2011, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces [notificata con il numero C(2011) 7564]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1083/2011 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/239/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (2), stabilisce una serie di misure, tra cui restrizioni ad alcune esportazioni dalla Birmania/Myanmar e il congelamento dei beni di determinate persone ed entità.

(2)

Con decisione 2011/239/PESC il Consiglio ha modificato la decisione 2010/232/PESC (3). Alcune delle modifiche, in particolare quelle relative al congelamento dei fondi di determinate persone ed entità, richiedono un’ulteriore azione da parte dell’Unione.

(3)

La facoltà di modificare gli elenchi figuranti negli allegati V, VI e VII del regolamento (CE) n. 194/2008 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Birmania/Myanmar e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati I, II e III della decisione 2010/232/PESC.

(4)

La procedura di modifica degli elenchi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la propria decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona, l’entità o l’organismo interessati.

(5)

Ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 194/2008 e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma di tale regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5).

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 194/2008.

(7)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 194/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato VI.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato VI o utilizzato a loro beneficio.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 bis

1.   L’allegato VI comprende:

a)

i membri di alto livello dell’ex consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), le autorità birmane del settore del turismo, i membri di alto livello delle forze armate, del governo o delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, compresi i loro familiari;

b)

gli ufficiali di alto livello delle forze armate birmane, compresi i loro familiari;

c)

le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone di cui alle lettere a) e b).

2.   L’allegato VI riporta i motivi dell’inserimento delle persone, delle entità e degli organismi interessati nell’elenco.

3.   L’allegato VI riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;

3)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1.   La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato IV sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 11, paragrafo 1, esso modifica l’allegato VI di conseguenza.

3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

5.   Il Consiglio modifica gli allegati V e VII sulla base delle decisioni adottate con riguardo agli allegati I e III della decisione 2010/232/PESC del Consiglio (*1).

(*1)   GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. MILLER


(1)   GU L 101 del 15.4.2011, pag. 24.

(2)   GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

(3)   GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.

(4)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


28.10.2011   

IT

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L 281/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1084/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) stabilisce che l’elenco di paesi terzi riconosciuti contiene per ciascun paese terzo tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato dell’Unione sono stati sottoposti a un sistema di controllo del paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. La Tunisia ha comunicato una modifica alle relative specifiche di cui all’allegato III al regolamento (CE) n. 1235/2008, in seguito alla creazione di una nuova direzione generale dell’agricoltura biologica nell’ambito del dicastero dell’agricoltura che è divenuta la nuova autorità competente responsabile per il sistema di controllo in Tunisia.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 590/2011 (3) ha inserito all’allegato III al regolamento (CE) n. 1235/2008 un nuovo testo relativo al Canada. Il punto «1. Categorie di prodotti» di tale testo contiene un errore poiché ha stabilito una lettera separata c) per «mangimi» come una delle dette categorie, mentre in effetti essi costituiscono uno dei possibili usi dei «prodotti agricoli trasformati», di cui al punto 1, lettera b) del suddetto testo.

(3)

Il Canada ha informato la Commissione che l’elenco degli organismi di controllo inclusi nell’allegato III al regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene un altro errore, in quanto l’organismo di controllo «Control Union Certifications» non è autorizzato dall’organismo di controllo «Canadian Food Inspection Agency» a fornire servizi di certificazione in Canada.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 deve essere quindi modificato e rettificato.

(5)

Ai fini della certezza del diritto, le disposizioni di rettifica stabilite in questo regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 590/2011.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Nel testo relativo alla Tunisia di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, il punto 4 viene sostituito dal testo seguente:

«4.   Autorità competente: Direction générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn».

Articolo 2

Disposizioni di rettifica

Il testo relativo al Canada all’allegato III al regolamento (CE) n. 1235/2008 viene modificato come segue:

1)

al punto 1, le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente:

«b)

prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti e mangimi;»

2)

al punto 5, viene soppresso il sesto trattino «Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica dal 28 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)   GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

(3)   GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9.


28.10.2011   

IT

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L 281/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1085/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione in relazione ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 3/2008.

(2)

Per aumentare l’efficienza del sistema, tutte le organizzazioni professionali e interprofessionali dovrebbero avere la possibilità di presentare programmi da realizzare due volte l’anno sul mercato interno e nei paesi terzi. Il calendario di presentazione e selezione dovrebbe essere adeguato al fine di dare una seconda possibilità ai programmi che sono stati respinti durante la precedente tornata. Per agevolare la transizione verso un nuovo calendario di presentazione e selezione, è opportuno disporre che il calendario per la prima presentazione dei programmi nel 2012 non possa essere compromesso dal cambiamento del calendario.

(3)

Per ridurre un carico amministrativo inutile, il requisito di inviare alla Commissione un determinato numero di documenti (una copia del contratto concluso con le organizzazioni proponenti e la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione; una copia del contratto firmato con l’organismo di esecuzione; una copia di ogni domanda di anticipo e la prova dell’avvenuta costituzione della corrispondente cauzione; le relazioni trimestrali sull’esecuzione del contratto) dovrebbe essere abolito, tranne nel caso in cui la Commissione lo richieda espressamente.

(4)

È necessario precisare che i messaggi che fanno riferimento all’impatto di un prodotto sulla salute debbano essere accettati dall’autorità nazionale competente in materia di salute pubblica e che il materiale approvato da uno Stato membro debba essere inviato alla Commissione.

(5)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 501/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 501/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I messaggi che fanno riferimento a tale impatto devono essere approvati dall’autorità nazionale competente in materia di salute pubblica.»;

2)

all’articolo 8, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le organizzazioni professionali o interprofessionali nell’Unione rappresentative dei settori interessati (di seguito le «organizzazioni proponenti») presentano i loro programmi allo Stato membro entro il 30 settembre («la prima presentazione dei programmi») e il 15 aprile («la seconda presentazione dei programmi») di ogni anno. Per il 2012 la prima presentazione dei programmi può avvenire fino al 30 novembre 2011.»;

3)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 1, compreso eventualmente l’elenco degli organismi di esecuzione che hanno già selezionato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, insieme ad una copia dei programmi. Esso deve essere inviato sia per via elettronica che per posta e deve pervenire alla Commissione entro il 30 novembre per quanto riguarda la prima presentazione dei programmi ed entro il 15 giugno per quanto riguarda la seconda presentazione dei programmi.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro il 31 gennaio per quanto riguarda la prima presentazione dei programmi ed entro il 16 agosto per quanto riguarda la seconda presentazione dei programmi, la Commissione informa gli Stati membri interessati qualora constati, per un determinato programma presentato, la non conformità totale o parziale:

a)

con la normativa dell’Unione europea; o

b)

con le linee direttrici, per quanto riguarda il mercato interno; o

c)

con i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 2, per quanto riguarda i paesi terzi.»:

c)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Dopo aver verificato i programmi rivisti, la Commissione decide, entro il 30 aprile per la prima presentazione dei programmi ed entro il 15 novembre per la seconda presentazione, quali programmi può cofinanziare, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008.»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, sono fissati i seguenti termini per la prima presentazione dei programmi nel 2012:

a)

l’elenco di cui al paragrafo 1 viene presentato dagli Stati membri e trasmesso alla Commissione entro il 15 febbraio 2012;

b)

la Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 2 entro il 26 aprile 2012; e

c)

la Commissione decide entro il 30 giugno 2012, quali programmi può cofinanziare.»;

4)

all’articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Lo Stato membro trasmette alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi, una copia del contratto e la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione.

Lo Stato membro trasmette inoltre alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi, una copia del contratto concluso dall’organizzazione proponente selezionata con l’organismo di esecuzione. Quest’ultimo contratto impone all’organismo di esecuzione di sottoporsi ai controlli di cui all’articolo 25.»;

5)

all’articolo 17, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell’organizzazione contraente, di una cauzione a favore dello Stato membro pari al 110 % dell’anticipo, alle condizioni stabilite dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Lo Stato membro trasmette alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi, una copia di ogni domanda di anticipo e una prova della costituzione della corrispondente cauzione.»;

6)

all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Lo Stato membro trasmette alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi, una copia delle relazioni trimestrali richieste per i pagamenti intermedi conformemente all’articolo 18.»;

7)

all’articolo 23, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essi trasmettono alla Commissione il materiale approvato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

(2)   GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.


28.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1086/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 mira a garantire che vengano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica. Detto regolamento riguarda, tra l’altro, l’adozione di obiettivi per la riduzione della prevalenza di specifiche zoonosi nella popolazione animale nonché la definizione di norme che disciplinano gli scambi all’interno dell’Unione e le importazioni da paesi terzi di determinati animali e loro prodotti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 (3) definisce un obiettivo UE di riduzione di questi due sierotipi di salmonella presenti nei polli da carne. Detto regolamento mira ad ottenere entro il 31 dicembre 2011 una riduzione all’1 % o meno del numero dei branchi di polli da carne che risultano positivi a Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.

(3)

Il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di Salmonella enteritidis e di Salmonella typhimurium nei tacchini (4) definisce un obiettivo UE di riduzione di questi due sierotipi di salmonella presenti nei branchi di tacchini. Detto regolamento mira ad ottenere entro il 31 dicembre 2012 una riduzione all’1 % o meno del numero dei branchi di tacchini da ingrasso che risultano positivi a Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.

(4)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 definisce misure specifiche da adottare per il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell’allegato I di detto regolamento. La parte E, punto 1, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 dispone che a decorrere dal 12 dicembre 2010 determinate carni fresche di pollame provenienti da animali elencati nell’allegato I di detto regolamento possano essere immesse sul mercato per il consumo umano solo se soddisfano il criterio: «Salmonella: assenza in 25 grammi». Detto regolamento prevede inoltre norme precise per la definizione di tale criterio, segnatamente per quanto riguarda i metodi di campionamento e i metodi analitici

(5)

Per quanto concerne la carne fresca di pollame, occorre assicurare che le norme precise relative al criterio per la salmonella nella carne fresca di pollame consentano di garantire con ragionevole sicurezza che tale carne è esente da salmonella e che l’applicazione armonizzata del criterio consenta una concorrenza leale e condizioni analoghe per l’immissione sul mercato.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (5) stabilisce i criteri microbiologici per alcuni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell’applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.

(7)

Ai fini della coerenza della legislazione dell’Unione è opportuno modificare le norme specifiche relative alla carne fresca di pollame definite nella parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 e introdurre norme precise riguardanti il criterio per la salmonella nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005.

(8)

A norma della decisione 2005/636/CE della Commissione, del 1o settembre 2005, relativa a un contributo finanziario della Comunità per un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella spp. fra gli esemplari da carne di Gallus gallus da realizzare negli Stati membri (6), della decisione 2006/662/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, relativa a un contributo finanziario dalla Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della salmonella nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati membri (7) e della decisione 2007/516/CE della Commissione, del 19 luglio 2007, riguardo al contributo finanziario della Comunità a favore di un’indagine da effettuare negli Stati membri relativa alla diffusione e alla resistenza agli antimicrobici del Campylobacter spp. nei branchi di polli da ingrasso e alla diffusione del Campylobacter spp. e della Salmonella spp. nelle carcasse di pollo (8) sono stati raccolti dati sulla diffusione della salmonella rispettivamente nei branchi di polli da carne, nei branchi di tacchini e nelle carcasse dei polli da carne. I risultati di tali indagini e i risultati preliminari del primo anno di applicazione dei programmi di controllo nazionali per la salmonella nei polli da carne (2009) in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 indicano che la prevalenza della salmonella è ancora elevata nei branchi di polli da carne e di tacchini (9). I programmi di controllo nazionali per la salmonella nei tacchini a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 sono inoltre diventati obbligatori solo a partire dal 2010. È stato dimostrato che l’applicazione del criterio a tutti i sierotipi di salmonella, prima di una notevole riduzione della prevalenza della salmonella nei branchi di polli da carne e di tacchini, può comportare un impatto economico sproporzionato per il settore. L’allegato I, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2005 va pertanto modificato.

(9)

Secondo la relazione riassuntiva dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa all’andamento e alle fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nell’Unione europea nel 2008 (10), circa l’80 % dei casi di salmonellosi umana è causato da Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium, analogamente agli anni precedenti. La carne di pollame resta una delle principali fonti della salmonellosi umana.

(10)

La definizione di un criterio per Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium costituirebbe il miglior equilibrio possibile tra la riduzione della salmonellosi umana attribuita al consumo di carne di pollame e le conseguenze economiche derivanti dall’applicazione del criterio. Gli operatori del settore verrebbero nel contempo incoraggiati a prendere misure in fasi precedenti della produzione di pollame, in grado di contribuire alla riduzione di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica. La limitazione a questi due sierotipi sarebbe inoltre coerente con gli obiettivi dell’Unione per la produzione primaria di pollame.

(11)

I piani di campionamento relativi ad altri criteri di sicurezza alimentare riguardanti la salmonella sono definiti nel regolamento (CE) n. 2073/2005. Per gli operatori del settore tali piani si sono dimostrati facilmente applicabili e sono pertanto adeguati anche per il campionamento di carne fresca di pollame.

(12)

La norma internazionale EN/ISO 6579 costituisce il metodo orizzontale per la rilevazione di Salmonella spp. nei prodotti alimentari e nei mangimi. L’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 dispone inoltre che tale norma sia il metodo di riferimento di tutti i criteri per la salmonella. Occorre pertanto stabilire che la norma sia il metodo di riferimento anche nel caso del criterio per la carne fresca di pollame, fatte salve le disposizioni relative ai metodi alternativi di cui al suddetto regolamento. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la salmonella raccomanda l’impiego dello schema di White-Kaufmann-Le Minor come metodo di riferimento per la sierotipizzazione.

(13)

I ceppi monofasici di Salmonella typhimurium si sono rapidamente dimostrati fra i sierotipi di salmonella più frequenti in diverse specie animali e negli isolati clinici umani. Secondo il parere scientifico sulla sorveglianza e sulla valutazione del rischio per la salute pubblica dei «ceppi del tipo Salmonella typhimurium» (11), i ceppi monofasici di Salmonella typhimurium con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:- sono considerati varianti della Salmonella typhimurium e costituiscono un rischio per la sanità pubblica al pari di altri ceppi di Salmonella typhimurium. È quindi opportuno precisare che le disposizioni relative alla Salmonella typhimurium vanno applicate anche a questi ceppi monofasici.

(14)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 definisce un criterio di igiene del processo per la salmonella presente nelle carcasse di polli da carne e di tacchini dopo il raffreddamento nei macelli. Il criterio di igiene del processo ha lo scopo di controllare la contaminazione fecale delle carcasse di pollame derivanti da branchi infetti o dovuta a contaminazione crociata all’interno del macello. A norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2073/2005 i criteri e le condizioni concernenti la presenza di salmonella nelle carcasse di pollame sono riesaminati alla luce dei cambiamenti osservati nella prevalenza della salmonella. Poiché gli obiettivi dell’Unione stabiliti per i branchi di polli da carne nel regolamento (CE) n. 646/2007 e per i tacchini nel regolamento (CE) n. 584/2008 devono essere conseguiti rispettivamente entro la fine del 2011 e la fine del 2012, è opportuno ridurre il numero di unità campionarie che possono superare il limite fissato. L’allegato I, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 2073/2005 va quindi modificato di conseguenza.

(15)

I regolamenti (CE) n. 2160/2003 e (CE) n. 2073/2005 vanno pertanto modificati di conseguenza.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 2160/2003 il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

A decorrere dal 1o dicembre 2011 le carni fresche di pollame provenienti da animali elencati nell’allegato I soddisfano il pertinente criterio microbiologico di cui all’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (*1).

(*1)   GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.» "

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)   GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.

(4)   GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

(5)   GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(6)   GU L 228 del 3.9.2005, pag. 14.

(7)   GU L 272 del 3.10.2006, pag. 22.

(8)   GU L 190 del 21.7.2007, pag. 25.

(9)  www.efsa.europa.eu

(10)  The EFSA Journal (2010); 8(1): 1496.

(11)  The EFSA Journal (2010); 8(10): 1826.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1)

nel capitolo 1 è aggiunta la seguente riga 1.28 con le corrispondenti note a piè pagina 20 e 21:

«1.28

Carne fresca di pollame (1)

Salmonella typhimurium  (2)

Salmonella enteritidis

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579 (per la rilevazione) schema White-Kaufmann-Le Minor (per la sierotipizzazione)

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

2)

nel capitolo 2 la riga 2.1.5 è sostituita dalla seguente ed è aggiunta la corrispondente nota a piè pagina 10:

«2.1.5

Carcasse di pollame (polli da carne e tacchini)

Salmonella spp. (3)

50 (5)

7 (6)

Dall’1.1.2012 c = 5 per i polli da carne

Dall’1.1.2013 c = 5 per i tacchini

Assente in 25 g di un campione aggregato di pelle del collo

EN/ISO 6579 (per la rilevazione)

Carcasse dopo il raffreddamento

Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo, dell’origine degli animali e delle misure di biosicurezza nelle aziende di origine

3)

nel capitolo 3 il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.   Campionamento batteriologico nei macelli e nei luoghi di produzione di carne macinata, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e carne fresca

Norme di campionamento per le carcasse di bovini, suini, ovini, caprini ed equini

I metodi di campionamento distruttivo e non distruttivo, la scelta dei siti di prelievo dei campioni e le regole per la conservazione e il trasporto da applicare sono definiti nella norma ISO 17604.

In ogni sessione di campionamento sono prelevate casualmente cinque carcasse. I siti nei quali sono prelevati i campioni devono essere scelti tenendo conto della tecnica di macellazione utilizzata in ciascun impianto.

Quando si procede al campionamento per la ricerca di enterobatteriacee e il conteggio di colonie aerobiche, i prelievi sono effettuati in quattro siti di ogni carcassa. Si prelevano con metodo distruttivo quattro campioni di tessuto che costituiscono un totale di 20 cm2. Qualora a questo scopo sia utilizzato il metodo non distruttivo, l’area campione è di almeno 100 cm2 (50 cm2 per le carcasse di piccoli ruminanti) per sito di campionamento.

Quando si prelevano campioni per la ricerca di salmonella, è utilizzato un metodo di prelievo con spugna abrasiva. Vanno selezionate le aree a più alta probabilità di contaminazione. L’area totale del campione deve essere di almeno 400 cm2.

Quando i campioni sono prelevati sulle carcasse da diversi siti, prima di essere esaminati sono aggregati.

Norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame

Nei macelli vengono prelevati campioni da carcasse intere di pollame con pelle nel collo per la ricerca di salmonella. In altri stabilimenti per il trattamento della carne fresca di pollame vengono effettuati campionamenti per la ricerca di salmonella dando priorità alle carcasse intere di pollame con pelle nel collo, se disponibili, ma si garantisce che vengano esaminate anche parti di pulcini con e/o senza pelle o con ridotta quantità di pelle, effettuando tale scelta in base ai rischi.

I piani di campionamento dei macelli includono carcasse di pollame provenienti da branchi la cui situazione in rapporto alla salmonella è sconosciuta, o noti come positivi a Salmonella enteritidis o Salmonella typhimurium.

Nei controlli effettuati nei macelli per verificare la conformità al criterio di igiene del processo di cui al capitolo 2, riga 2.1.5, relativo alla salmonella presente nelle carcasse di pollame, in ogni sessione di campionamento sono prelevati casualmente campioni di pelle di collo da almeno 15 carcasse di pollame dopo raffreddamento. Da ciascuna carcassa di pollame sono prelevati campioni di pelle di collo del peso di circa 10 g. In ogni occasione i campioni di pelle di collo prelevati da tre carcasse di pollame provenienti dallo stesso branco di origine sono aggregati prima di essere esaminati in modo da formare 5 campioni finali di 25 g. Tali campioni vengono utilizzati anche per verificare la conformità al criterio di sicurezza alimentare definito al capitolo 1, riga 1.28.

Per la ricerca di salmonella nella carne fresca di pollame diversa dalle carcasse di pollame vengono prelevati cinque campioni di almeno 25 g. dalla stessa partita. Il campione prelevato da parti di pulcini con pelle contiene pelle e una sottile porzione di muscolo superficiale qualora la quantità di pelle non sia sufficiente per formare un’unità campionaria. Il campione prelevato da parti di pulcini senza pelle o con ridotta quantità di pelle contiene una sottile porzione di muscolo superficiale o porzioni di muscolo aggiunte alla pelle presente in modo da formare un’adeguata unità campionaria. Le porzioni di carne sono prelevate in modo da includere il più possibile la superficie della carne.

Linee guida sul campionamento

Linee guida più dettagliate sul campionamento delle carcasse, in particolare per quanto riguarda i siti di campionamento, possono essere incluse nei manuali di corretta prassi operativa di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Frequenze di campionamento per le carcasse, la carne macinata, le preparazioni a base di carne, le carni separate meccanicamente e la carne fresca di pollame

Gli operatori del settore alimentare dei macelli o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente o carne fresca di pollame prelevano campioni per l’analisi microbiologica almeno una volta alla settimana. Il giorno di campionamento deve variare da una settimana all’altra, affinché sia coperto ogni giorno della settimana.

Per quanto riguarda il campionamento di carne macinata e preparazioni a base di carne per le analisi destinate alla ricerca di E. coli e al conteggio delle colonie aerobiche e il campionamento delle carcasse per le analisi destinate alla ricerca di enterobatteriacee e al conteggio delle colonie aerobiche, la frequenza può essere ridotta a una volta ogni due settimane qualora si ottengano risultati soddisfacenti per sei settimane consecutive.

Nel caso del campionamento di carne macinata, preparazioni a base di carne, carcasse e carne fresca di pollame per la ricerca di salmonella, la frequenza può essere ridotta a una volta ogni due settimane qualora si ottengano risultati soddisfacenti per 30 settimane consecutive. La frequenza di campionamento per la ricerca di salmonella può inoltre essere ridotta se vi è un programma di controllo nazionale o regionale della salmonella e se tale programma prevede prove che sostituiscano il campionamento descritto nel presente paragrafo. La frequenza di campionamento può essere ulteriormente ridotta se il programma di controllo nazionale o regionale della salmonella dimostra che la prevalenza della salmonella è bassa negli animali acquistati dal macello.

Tuttavia, se l’analisi dei rischi lo giustifica e di conseguenza l’autorità competente lo autorizza, i macelli di piccole dimensioni e gli stabilimenti nei quali si producono carne macinata, preparazioni a base di carne e carne fresca di pollame in piccole quantità possono essere esentati da queste frequenze di campionamento.»


(1)  Questo criterio si applica alla carne fresca di esemplari da riproduzione di Gallus gallus, galline ovaiole, polli da carne e branchi di tacchini da riproduzione e da ingrasso.

(2)  Per quanto riguarda i ceppi monofasici di Salmonella typhimurium è incluso solo quello con formula 1,4,[5],12:i:-.»;

(3)  Qualora venga rilevata Salmonella spp., vengono poi sierotipizzati gli isolati Salmonella typhimurium e Salmonella enteritidis al fine di verificare se soddisfano il criterio microbiologico di cui al capitolo 1, riga 1.28.»;


28.10.2011   

IT

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L 281/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1087/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rilevamento di esplosivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), contiene norme relative ai sistemi per il rilevamento di esplosivi.

(2)

I metodi e le tecnologie di rilevamento degli esplosivi evolvono nel tempo. In sintonia con l’evoluzione delle minacce all’aviazione civile, gli sviluppi tecnologici e l’esperienza operativa a livello di Unione e mondiale, è opportuno che la Commissione riveda le disposizioni tecnologiche e operative relative ai sistemi per il rilevamento di esplosivi.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)   GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Al capitolo 12 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 il punto 12.4.2 è sostituito dal seguente:

«12.4.2.   Standard applicabili agli EDS

12.4.2.1.

Sono previsti tre standard per gli EDS. I requisiti dettagliati di tali standard sono stabiliti in una decisione separata della Commissione.

12.4.2.2.

Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 1.

12.4.2.3.

Lo standard 1 scade il 1o settembre 2012.

12.4.2.4.

L’autorità competente può autorizzare il proseguimento dell’utilizzo degli EDS di standard 1 installati tra il 1o gennaio 2003 e il 1o settembre 2006 fino al 1o gennaio 2014 al più tardi.

12.4.2.5.

Lo standard 2 è applicato a tutti gli EDS installati a partire dal 1o gennaio 2007, tranne in caso di contratto di installazione di EDS di standard 1 stipulato prima del 19 ottobre 2006.

12.4.2.6.

Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 2 entro il 1o settembre 2012, eccetto in caso di applicazione del punto 12.4.2.4.

12.4.2.7.

Lo standard 2 scade il 1o settembre 2020.

12.4.2.8.

L’autorità competente può autorizzare il proseguimento dell’utilizzo degli EDS di standard 2 installati tra il 1o gennaio 2011 e il 1o settembre 2014 fino al 1o settembre 2022 al più tardi.

12.4.2.9.

L’autorità competente che autorizzi il proseguimento dell’utilizzo degli EDS di standard 2 a partire dal 1o settembre 2020 deve informarne la Commissione.

12.4.2.10.

Lo standard 3 è applicato a tutti gli EDS installati a partire dal 1o settembre 2014.

12.4.2.11.

Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 3 entro il 1o settembre 2020, eccetto in caso di applicazione del punto 12.4.2.8.»

28.10.2011   

IT

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L 281/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1088/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Aveve NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754). La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego di tale preparato è stato autorizzato per 10 anni per i polli da ingrasso con il regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione (2).

(5)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754) per suinetti svezzati. Nel suo parere del 16 giugno 2011 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa l’incremento ponderale e il rapporto mangime/peso nei suinetti svezzati. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   GU L 299 del 14.11.2009, pag. 6.

(3)  EFSA Journal 2011;9(6):2278.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a9

Aveve NV

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Composizione dell’additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (MULC 49754) avente un’attività minima di: 40 000 XU (1) e 9 000 BGU (2)/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754)

 

Metodo di analisi  (3)

Caratterizzazione della sostanza attiva nell’additivo:

metodo colorimetrico basato sulla reazione dell’acido dinitrosalicilico sulla resa in zuccheri prodotti dall’azione di endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente filano,

metodo colorimetrico basato sulla reazione dell’acido dinitrosalicilico sulla resa in zuccheri prodotti dall’azione di endo-1,3(4)-beta-glucanasi sul substrato contenente glucano (beta-glucano).

Caratterizzazione delle sostanze attive nei mangimi:

metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato grazie all’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi da un substrato di arabinoxilano di frumento e di colorante reticolati,

metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato grazie all’azione dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi da un substrato di beta-glucano d’orzo e di colorante reticolati.

Suinetti

(svezzati)

4 000  XU

900  BGU

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura e il periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per suinetti svezzati fino a circa 35 kg.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

17.11.2021


(1)  1 XU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano della pula di avena, con pH 4,8 e a 50 °C.

(2)  1 BGU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti cellobiosio) al minuto a partire dal beta-glucano d’orzo, con pH 5,0 e a 50 °C.

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


28.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1089/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

57,4

MA

49,1

MK

73,2

ZZ

59,9

0707 00 05

AL

45,6

EG

151,1

JO

191,6

MK

62,2

TR

134,6

ZZ

117,0

0709 90 70

AR

33,4

TR

134,1

ZZ

83,8

0805 50 10

AR

59,8

TR

70,4

ZA

63,0

ZZ

64,4

0806 10 10

BR

217,0

CL

71,4

TR

128,6

ZA

67,9

ZZ

121,2

0808 10 80

AR

48,0

BR

86,4

CA

106,1

CL

90,0

CN

82,6

NZ

129,3

US

99,9

ZA

104,7

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

52,9

TR

127,5

ZZ

90,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


28.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1090/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2011 dal regolamento (CE) n. 327/98

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.

(2)

Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130 del sottoperiodo precedente. Il mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti recanti i numeri 09.4148 e 09.4168, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 327/98, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138 le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2011, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

(4)

Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento (CE) n. 327/98 nel corso dell'anno 2011.

(5)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso di cui il contingente recante il numero d'ordine 09.4138 contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2011, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione stabilito nell'allegato del presente regolamento.

2.   La percentuale finale di utilizzazione, nel corso dell'anno 2011, di ciascun contingente contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2011 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 e percentuali finali di utilizzazione per l'anno 2011:

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2011

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2011

Stati Uniti d'America

09.4127

 

99,45  %

Thailandia

09.4128

 

99,25  %

Australia

09.4129

 

99,97  %

Altre origini

09.4130

 

100  %

Tutti i paesi

09.4138

1,265432  %

100  %

b)

Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2011

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2011

Tutti i paesi

09.4148

 (1)

6  %

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2011

Thailandia

09.4149

35,38  %

Australia

09.4150

0  %

Guyana

09.4152

0  %

Stati Uniti d'America

09.4153

100  %

Altre origini

09.4154

100  %

d)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2011

Thailandia

09.4112

100  %

Stati Uniti d'America

09.4116

100  %

India

09.4117

100  %

Pakistan

09.4118

100  %

Altre origini

09.4119

100  %

Tutti i paesi

09.4166

100  %

e)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2011

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2011

Tutti i paesi

09.4168

 (2)

100  %


(1)  Per questo sottoperiodo non viene applicato il coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(2)  Per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.


28.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1091/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, recante apertura di una procedura di gara per l’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva (2), prevede due sottoperiodi per la presentazione delle offerte.

(2)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (3), la Commissione, sulla base delle offerte notificate dagli Stati membri, decide di fissare un importo massimo dell’aiuto oppure di non fissare un importo massimo dell’aiuto.

(3)

Sulla base delle offerte presentate nell’ambito della prima gara parziale, risulta opportuno fissare un importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato dell’olio di oliva per il sottoperiodo che scade il 25 ottobre 2011.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il sottoperiodo che scade il 25 ottobre 2011 nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011, l’importo massimo dell’aiuto per l’olio di oliva è fissato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 270 del 15.10.2011, pag. 22.

(3)   GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


ALLEGATO

(EUR/tonnellate/giorno)

Prodotto

Importo massimo dell’aiuto

Olio di oliva vergine

1,3


28.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1092/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1076/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)   GU L 278 del 25.10.2011, pag. 9.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 28 ottobre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

46,76

0,00

1701 11 90  (1)

46,76

0,88

1701 12 10  (1)

46,76

0,00

1701 12 90  (1)

46,76

0,58

1701 91 00  (2)

51,25

2,09

1701 99 10  (2)

51,25

0,00

1701 99 90  (2)

51,25

0,00

1702 90 95  (3)

0,51

0,21


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

28.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/27


DECISIONE 2011/705/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2011

che abroga la decisione 2010/145/PESC che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

L’8 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/145/PESC (1) che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY). Gli effetti di tale decisione terminano il 16 marzo 2012.

(2)

La decisione 2010/145/PESC mira a impedire l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone che sono coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dall’ICTY, o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l’effettiva attuazione del mandato dell’ICTY.

(3)

Il 22 luglio 2011 Goran HADZIC è stato deferito all’ICTY. Si trattava dell’ultima persona incriminata dall’ICTY ancora latitante.

(4)

La decisione 2010/145/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/145/PESC è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. MILLER


(1)   GU L 58 del 9.3.2010, pag. 8.


28.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/28


DECISIONE 2011/706/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2011

recante modifica della decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1), che proroga le misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea fino al 27 ottobre 2011 e abroga la posizione comune 2009/788/PESC (2).

(2)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/169/PESC (3) recante modifica della decisione 2010/638/PESC alla luce della situazione politica e della relazione della commissione internazionale d’inchiesta incaricata di accertare i fatti e le circostanze degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009.

(3)

In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare dette misure restrittive fino al 27 ottobre 2012.

(4)

Inoltre è necessario modificare le misure previste nella decisione 2010/638/PESC relative al materiale militare e al materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.

(5)

La decisione 2010/638/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione, ovvero a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione e dell’ONU;

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale non letale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Repubblica di Guinea di mantenere l’ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza;

c)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea;

d)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione e altri servizi connessi alle voci di cui alle lettere da a) a c) o a programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

e)

alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi alle voci di cui alle lettere da a) a c) o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2012. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. MILLER


(1)   GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

(2)   GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

(3)   GU L 76 del 22.3.2011, pag. 59.


28.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2011

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces

[notificata con il numero C(2011) 7564]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/707/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

(2)

In seguito alla notifica del Belgio, per le voci relative ai centri d’ispezione Avia Partner e Swiss Port presso il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Brussel-Zaventem/Bruxelles-Zaventem, è opportuno estendere il riconoscimento a tutti i prodotti imballati destinati al consumo umano. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

La Danimarca ha comunicato che il nome del posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Århus deve essere scritto «Aarhus». Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per tale Stato membro.

(4)

In seguito ad un’ispezione conclusasi positivamente, eseguita dai servizi della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario), occorre aggiungere un ulteriore posto d’ispezione frontaliero presso la stazione ferroviaria di Koidula in Estonia alle voci relative a detto Stato membro nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. L’Estonia ha inoltre comunicato che il posto d’ispezione frontaliero lungo la strada per Luhamaa va riconosciuto anche per alcuni animali vivi diversi da equidi e ungulati. Occorre quindi modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero.

(5)

L’Italia ha comunicato che il centro d’ispezione Sintermar presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Livorno-Pisa è stato sospeso. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per tale Stato membro.

(6)

In seguito alla notifica della Lettonia, il centro d’ispezione «Kravu Termināls» presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Riga deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)

I Paesi Bassi hanno comunicato che le denominazioni dei centri di ispezione presso il posto d’ispezione frontaliero di Vlissingen sono state modificate. Occorre quindi modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero.

(8)

In seguito alla notifica del Portogallo, la voce riguardante il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Horta (Açores) deve essere soppressa dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(9)

In seguito alla notifica della Svezia, nella voce relativa al posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Göteborg deve essere eliminato il riconoscimento per gli animali vivi dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(10)

La voce relativa al posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Manston nel Regno Unito è stata soppressa dalla decisione 2011/93/UE della Commissione (5). In seguito a una nuova richiesta del Regno Unito e a un’ispezione conclusasi positivamente, eseguita dai servizi della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario), l’aeroporto di Manston va riconosciuto per gli equidi e gli ungulati e va aggiunto all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. Il Regno Unito ha inoltre comunicato che il porto adibito all’ispezione frontaliera di Southampton è stato diviso in due centri d’ispezione riconosciuti per diverse categorie di prodotti. Occorre quindi modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero.

(11)

L’allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato Traces.

(12)

In seguito alle notifiche di Danimarca, Germania e Polonia, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)   GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(5)   GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 25.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

nella parte relativa al Belgio, la voce riguardante l’aeroporto di Brussel-Zaventem/Bruxelles-Zaventem è sostituita dalla seguente:

«Brussel-Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care

HC-T(2)

 

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC(2)

 

WFS

HC-T(2)

 

Swiss Port

HC(2)»

 

b)

nella parte relativa alla Danimarca, la voce riguardante il porto di Århus è sostituita dalla seguente:

«Aarhus

DK AAR 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)»

 

c)

la parte concernente l’Estonia è così modificata:

i)

è aggiunta la seguente voce relativa al posto d’ispezione frontaliero presso la stazione ferroviaria di Koidula:

«Koidula

EE KLA 2

F

 

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(FR)(2)»

 

ii)

la voce riguardante la strada per Luhamaa è sostituita dalla seguente:

«Luhamaa

EE LHM 3

R

 

HC, NHC

U, E, O(14)»

d)

nella parte relativa all’Italia, la voce riguardante il porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente:

«Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintermar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC»

 

e)

nella parte concernente la Lettonia, la voce relativa al porto di Riga (Riga port) è sostituita dalla seguente:

«Riga (Riga port)

LV RIX 1a

P

 

HC(2), NHC(2)»

 

f)

nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa al porto di Vlissingen è sostituita dalla seguente:

«Vlissingen

NL VLI 1

P

Kloosterboer Denemarkenweg

HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

 

Kloosterboer Finlandweg

HC(2)»

 

g)

nella parte relativa al Portogallo, la voce riguardante il porto di Horta (Açores) è soppressa

h)

nella parte relativa alla Svezia, la voce riguardante il porto di Göteborg è sostituita dalla seguente:

«Göteborg

SE GOT 1

P

 

HC(2), NHC(2)-NT»

 

i)

la parte concernente il Regno Unito è così modificata:

i)

è aggiunta una voce per l’aeroporto di Manston:

«Manston

GB MSE 4

A

 

 

U, E»

ii)

la voce relativa al porto di Southampton è sostituita dalla seguente:

«Southampton

GB SOU 1

P

IC1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

IC2

NHC(2)»

 

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

la parte concernente la Danimarca è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità regionale «DK00001 REGION VEST» è sostituita dalla seguente:

«DK00001

FØDEVARESTYRELSEN, VEST»

ii)

la voce relativa all’unità regionale «DK00002 REGION ØST « è sostituita dalla seguente:

«DK00002

FØDEVARESTYRELSEN, ØST»

iii)

la voce relativa all’unità locale «DK01200 ÅRHUS» è sostituita dalla seguente:

«DK01200

AARHUS».

b)

nella parte relativa alla Germania è soppressa la seguente voce riguardante l’unità locale:

«DE46713

WISMAR HANSESTADT»;

c)

nella parte relativa alla Polonia, la voce riguardante l’unità locale «PL30160 OBORNIKI WLKP» è sostituita dalla seguente:

«PL30160

OBORNIKI».