ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.278.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 278

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
25 ottobre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1072/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Liquirizia di Calabria (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1073/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (DOP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1074/2011 della Commissione, del 24 ottobre 2011, relativo all’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 come additivo dei mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. rappresentata da RM Associates Ltd) ( 1 )

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1075/2011 della Commissione, del 24 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1076/2011 della Commissione, del 24 ottobre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

9

 

 

DECISIONI

 

 

2011/703/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 ottobre 2011, relativa al contributo finanziario dell’Unione ai programmi nazionali di sei Stati membri (Belgio, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) nel 2011 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca [notificata con il numero C(2011) 7142]

11

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( GU L 12 del 15.1.2011 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1072/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Liquirizia di Calabria (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Liquirizia di Calabria», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 321 del 26.11.2010, pag. 28.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.8.   Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Classe 2.4.   Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ITALIA

Liquirizia di Calabria (DOP)


25.10.2011   

IT

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L 278/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1073/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Polonia per la registrazione della denominazione «Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 314 del 18.11.2010, pag. 10.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati

POLONIA

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (DOP)


25.10.2011   

IT

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L 278/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1074/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2011

relativo all’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 come additivo dei mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. rappresentata da RM Associates Ltd)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di cui all’allegato come additivo per mangimi per suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «Autorità») ha concluso, nel suo parere dell’11 maggio 2011 (2), che nelle condizioni di impiego proposte, il Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l’ambiente, e che può aumentare la crescita dei suinetti svezzati. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   The EFSA Journal 2011; 9 (5):2173.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria degli additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1872

Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. rappresentata da RM Associates Ltd

Saccharomyces cerevisiae

NCYC R-625

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 contenente almeno: 1 × 1010 CFU/g additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625

 

Metodo di analisi  (1)

 

Conteggio: metodo delle diluizioni successive con agar all’estratto di lievito destrosio cloramfenicolo (EN 15789)

 

Identificazione: reazione a catena della polimerasi (PCR)

Suinetti

(svezzati)

4 × 1010

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura e il periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per suinetti svezzati fino a circa 35 kg.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione.

14.11.2021


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


25.10.2011   

IT

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L 278/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1075/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

57,4

MA

51,7

MK

58,0

ZZ

55,7

0707 00 05

AL

45,6

MK

62,2

TR

147,7

ZZ

85,2

0709 90 70

AR

33,4

TR

135,7

ZZ

84,6

0805 50 10

AR

63,2

TR

66,8

ZA

81,1

ZZ

70,4

0806 10 10

BR

217,1

CL

71,4

MK

110,6

TR

129,4

ZA

67,9

ZZ

119,3

0808 10 80

AR

61,9

BR

86,4

CA

105,4

CL

90,0

CN

82,6

NZ

110,5

US

82,8

ZA

100,1

ZZ

90,0

0808 20 50

CN

49,9

TR

127,5

ZZ

88,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


25.10.2011   

IT

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L 278/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1076/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1070/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)   GU L 277 del 22.10.2011, pag. 16.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 25 ottobre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

48,08

0,00

1701 11 90  (1)

48,08

0,48

1701 12 10  (1)

48,08

0,00

1701 12 90  (1)

48,08

0,18

1701 91 00  (2)

51,25

2,09

1701 99 10  (2)

51,25

0,00

1701 99 90  (2)

51,25

0,00

1702 90 95  (3)

0,51

0,21


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

25.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/11


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2011

relativa al contributo finanziario dell’Unione ai programmi nazionali di sei Stati membri (Belgio, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) nel 2011 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca

[notificata con il numero C(2011) 7142]

(I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2011/703/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall’Unione europea per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati.

(2)

I programmi devono essere elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2) e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (3).

(3)

Il Belgio, la Danimarca, la Grecia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato i programmi nazionali per il periodo 2011-2013 in conformità a quanto disposto all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono stati approvati nel 2011 in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

(4)

Gli Stati membri suindicati hanno presentato le previsioni annuali di bilancio relative al periodo 2011-2013 in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca (4). La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio degli Stati membri in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto dei programmi nazionali approvati.

(5)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell’Unione a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008.

(6)

Secondo il disposto dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L’articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l’azione finanziaria dell’Unione nell’ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca.

(7)

La presente decisione costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2011 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2011

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(3)   GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

(4)   GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

PROGRAMMI NAZIONALI 2011-2013

Spese ammissibili e contributo massimo dell’UE per il 2011

(in EUR)

Stato membro

Spese ammissibili

Contributo massimo UE

(tasso del 50 %)

Belgio

1 941 476,00

970 738,00

Danimarca

6 224 501,00

3 112 250,50

Grecia

4 497 987,00

2 248 993,50

Paesi Bassi

4 295 697,00

2 147 848,50

Svezia

5 956 869,00

2 978 434,50

Regno Unito

8 976 540,00

4 488 270,00

Totale

31 893 070,00

15 946 535,00


Rettifiche

25.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/13


Rettifica del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 12 del 15 gennaio 2011 )

1.

A pagina 14, nell'allegato I, punto 1:

anziché:

«Elenco dell'Unione di sostanze autorizzate: monomeri autorizzati, altre sostanze di partenza, macromolecole ottenute per fermentazione microbica, additivi e sostanze ausiliarie della polimerizzazione»,

leggi:

«Elenco dell'Unione di sostanze autorizzate: monomeri autorizzati, altre sostanze di partenza, macromolecole ottenute per fermentazione microbica, additivi e coadiuvanti del processo di polimerizzazione».

2.

A pagina 76, nell'allegato III, punto 3, ultimo paragrafo:

anziché:

«Quando per una categoria alimentare la croce nella sotto-colonna D2 è seguita da (**), la prova nel simulatore alimentare D2 può essere omessa se è possibile dimostrare tramite un’altra prova adeguata che non c’è alcun contatto fra prodotti alimentari grassi e il materiale di materia plastica destinato al contatto con i prodotti alimentari.»,

leggi:

«Quando per una categoria alimentare la croce nella sotto-colonna D2 è seguita da (**), la prova nel simulante alimentare D2 può essere omessa se è possibile dimostrare tramite un’altra prova adeguata che non c’è alcun contatto fra prodotti alimentari grassi e il materiale di materia plastica destinato al contatto con i prodotti alimentari.»

3.

A pagina 76, nell'allegato III, punto 3, tabella 2:

anziché:

«Designazione specifica dei simulanti per le categorie alimentari»,

leggi:

«Assegnazione specifica dei simulanti per le categorie alimentari».

4.

A pagina 80, nell'allegato III, punto 4, primo e secondo comma:

anziché:

«Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nei simulanti alimentari A, B e D2.

Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari eccetto quelli acidi, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nei simulanti alimentari A e D2.»,

leggi:

«Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nel simulante alimentare A e nei simulanti alimentari B e D2.

Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari eccetto quelli acidi, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nel simulante alimentare A e nel simulante alimentare D2.»

5.

A pagina 84, nell'allegato V, capo 2, punto 2.1.4.:

anziché:

«La prova per 10 giorni a 60 °C comprende la conservazione prolungata per oltre 6 mesi a temperatura ambiente incluso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.»,

leggi:

«La prova per 10 giorni a 60 °C comprende la conservazione prolungata per oltre 6 mesi a temperatura ambiente e inferiore incluso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.»