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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2011.278.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1074/2011 della Commissione, del 24 ottobre 2011, relativo all’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 come additivo dei mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. rappresentata da RM Associates Ltd) ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2011/703/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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25.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1072/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Liquirizia di Calabria (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Liquirizia di Calabria», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)
Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ITALIA
Liquirizia di Calabria (DOP)
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25.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1073/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Polonia per la registrazione della denominazione «Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati
POLONIA
Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (DOP)
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25.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1074/2011 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2011
relativo all’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 come additivo dei mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. rappresentata da RM Associates Ltd)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di cui all’allegato come additivo per mangimi per suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
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(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «Autorità») ha concluso, nel suo parere dell’11 maggio 2011 (2), che nelle condizioni di impiego proposte, il Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l’ambiente, e che può aumentare la crescita dei suinetti svezzati. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione del Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2011; 9 (5):2173.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria degli additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
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4b1872 |
Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. rappresentata da RM Associates Ltd |
Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 |
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Suinetti (svezzati) |
— |
4 × 1010 |
— |
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14.11.2021 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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25.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1075/2011 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
57,4 |
|
MA |
51,7 |
|
|
MK |
58,0 |
|
|
ZZ |
55,7 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
45,6 |
|
MK |
62,2 |
|
|
TR |
147,7 |
|
|
ZZ |
85,2 |
|
|
0709 90 70 |
AR |
33,4 |
|
TR |
135,7 |
|
|
ZZ |
84,6 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
63,2 |
|
TR |
66,8 |
|
|
ZA |
81,1 |
|
|
ZZ |
70,4 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
217,1 |
|
CL |
71,4 |
|
|
MK |
110,6 |
|
|
TR |
129,4 |
|
|
ZA |
67,9 |
|
|
ZZ |
119,3 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
61,9 |
|
BR |
86,4 |
|
|
CA |
105,4 |
|
|
CL |
90,0 |
|
|
CN |
82,6 |
|
|
NZ |
110,5 |
|
|
US |
82,8 |
|
|
ZA |
100,1 |
|
|
ZZ |
90,0 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
49,9 |
|
TR |
127,5 |
|
|
ZZ |
88,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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25.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1076/2011 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1070/2011 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 25 ottobre 2011
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
48,08 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
48,08 |
0,48 |
|
1701 12 10 (1) |
48,08 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
48,08 |
0,18 |
|
1701 91 00 (2) |
51,25 |
2,09 |
|
1701 99 10 (2) |
51,25 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
51,25 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,51 |
0,21 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
|
25.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/11 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2011
relativa al contributo finanziario dell’Unione ai programmi nazionali di sei Stati membri (Belgio, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) nel 2011 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca
[notificata con il numero C(2011) 7142]
(I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, olandese e svedese sono i soli facenti fede)
(2011/703/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall’Unione europea per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati. |
|
(2) |
I programmi devono essere elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2) e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (3). |
|
(3) |
Il Belgio, la Danimarca, la Grecia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato i programmi nazionali per il periodo 2011-2013 in conformità a quanto disposto all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono stati approvati nel 2011 in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008. |
|
(4) |
Gli Stati membri suindicati hanno presentato le previsioni annuali di bilancio relative al periodo 2011-2013 in conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca (4). La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio degli Stati membri in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto dei programmi nazionali approvati. |
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(5) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell’Unione a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008. |
|
(6) |
Secondo il disposto dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L’articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l’azione finanziaria dell’Unione nell’ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca. |
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(7) |
La presente decisione costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5). |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2011 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2011
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.
(3) GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.
ALLEGATO
PROGRAMMI NAZIONALI 2011-2013
Spese ammissibili e contributo massimo dell’UE per il 2011
|
(in EUR) |
||
|
Stato membro |
Spese ammissibili |
Contributo massimo UE (tasso del 50 %) |
|
Belgio |
1 941 476,00 |
970 738,00 |
|
Danimarca |
6 224 501,00 |
3 112 250,50 |
|
Grecia |
4 497 987,00 |
2 248 993,50 |
|
Paesi Bassi |
4 295 697,00 |
2 147 848,50 |
|
Svezia |
5 956 869,00 |
2 978 434,50 |
|
Regno Unito |
8 976 540,00 |
4 488 270,00 |
|
Totale |
31 893 070,00 |
15 946 535,00 |
Rettifiche
|
25.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/13 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 12 del 15 gennaio 2011 )
|
1. |
A pagina 14, nell'allegato I, punto 1: |
anziché:
«Elenco dell'Unione di sostanze autorizzate: monomeri autorizzati, altre sostanze di partenza, macromolecole ottenute per fermentazione microbica, additivi e sostanze ausiliarie della polimerizzazione»,
leggi:
«Elenco dell'Unione di sostanze autorizzate: monomeri autorizzati, altre sostanze di partenza, macromolecole ottenute per fermentazione microbica, additivi e coadiuvanti del processo di polimerizzazione».
|
2. |
A pagina 76, nell'allegato III, punto 3, ultimo paragrafo: |
anziché:
«Quando per una categoria alimentare la croce nella sotto-colonna D2 è seguita da (**), la prova nel simulatore alimentare D2 può essere omessa se è possibile dimostrare tramite un’altra prova adeguata che non c’è alcun contatto fra prodotti alimentari grassi e il materiale di materia plastica destinato al contatto con i prodotti alimentari.»,
leggi:
«Quando per una categoria alimentare la croce nella sotto-colonna D2 è seguita da (**), la prova nel simulante alimentare D2 può essere omessa se è possibile dimostrare tramite un’altra prova adeguata che non c’è alcun contatto fra prodotti alimentari grassi e il materiale di materia plastica destinato al contatto con i prodotti alimentari.»
|
3. |
A pagina 76, nell'allegato III, punto 3, tabella 2: |
anziché:
«Designazione specifica dei simulanti per le categorie alimentari»,
leggi:
«Assegnazione specifica dei simulanti per le categorie alimentari».
|
4. |
A pagina 80, nell'allegato III, punto 4, primo e secondo comma: |
anziché:
«Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nei simulanti alimentari A, B e D2.
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari eccetto quelli acidi, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nei simulanti alimentari A e D2.»,
leggi:
«Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nel simulante alimentare A e nei simulanti alimentari B e D2.
Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari eccetto quelli acidi, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nel simulante alimentare A e nel simulante alimentare D2.»
|
5. |
A pagina 84, nell'allegato V, capo 2, punto 2.1.4.: |
anziché:
«La prova per 10 giorni a 60 °C comprende la conservazione prolungata per oltre 6 mesi a temperatura ambiente incluso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.»,
leggi:
«La prova per 10 giorni a 60 °C comprende la conservazione prolungata per oltre 6 mesi a temperatura ambiente e inferiore incluso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.»