ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.276.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 276

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
21 ottobre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1048/2011 del Consiglio, del 20 ottobre 2011, che abroga il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2011 del Consiglio, del 20 ottobre 2011, che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1050/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Darjeeling (IGP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati ( 1 )

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1052/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1053/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2011 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di ottobre 2011 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1056/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1057/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

33

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1058/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

37

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

39

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

41

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

44

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/697/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2011/621/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea presso l’Unione africana

46

 

*

Decisione di esecuzione 2011/698/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2011, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

47

 

*

Decisione di esecuzione 2011/699/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2011, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

50

 

 

2011/700/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione 2011/303/UE per quanto riguarda la data di applicazione [notificata con il numero C(2011) 7373]

62

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 348 del 31.12.2010)

63

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 121 del 7.5.2008)

63

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1048/2011 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

che abroga il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/603/PESC del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1763/2004 (2) attua la decisione 2010/603/PESC del Consiglio, disponendo il congelamento delle attività di determinate persone, a sostegno del mandato dell’ICTY.

(2)

La decisione 2010/603/PESC ha cessato di produrre effetti il 10 ottobre 2001.

(3)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1763/2004 con effetto immediato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1763/2004 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 15.

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1049/2011 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

Il 4 ottobre 2011 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha approvato l'aggiunta di tre persone nell'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone che figurano nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1)

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah Khan, e) Haji Faizullah Khan Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Haji Pazullah Noorzai, h) Haji Mullah Faizullah).

Titolo: Haji. Indirizzo: Boghra Road, villaggio di Miralzei, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan.

Data di nascita: a) 1962, b) 1961, c) tra il 1968 e il 1970.

Luogo di nascita: a) Lowy Kariz, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, b) Kadanay, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan.

Cittadinanza: afgana.

Altre informazioni: a) finanziere talibano di rilievo. b) A partire dalla metà del 2009, ha fornito armi, munizioni, esplosivi e attrezzature mediche ai combattenti talibani; ha raccolto fondi per i talibani, e ha fornito loro un addestramento nella regione di frontiera Afghanistan/Pakistan. c) Ha precedentemente organizzato e finanziato operazioni dei talibani nella provincia di Kandahar, Afghanistan. d) A partire dal 2010, si è recato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e in Giappone ed è stato proprietario di imprese. e) Appartiene alla tribù dei Nurzai, sottotribù dei Miralzai. (f) Fratello di Malik Noorzai. (g) Il nome del padre è Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan).

Data di designazione dell'ONU: 4.10.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan è stato un importante finanziere talibano con cui alti dirigenti talibani hanno investito fondi. Ha riscosso oltre 100 000 USD per i talibani da donatori del Golfo e nel 2009 ha elargito una quota del proprio patrimonio pecuniario. Inoltre ha finanziato un comandante talibano della provincia di Kandahar ed ha fornito fondi per assistere l'addestramento di combattenti talibani e di Al-Qaida destinati a svolgere attentati contro le forze di coalizione e le forze armate afgane. Sin dalla metà del 2005 Faizullah ha organizzato e finanziato operazioni dei talibani nella provincia di Kandahar, in Afghanistan. Oltre al proprio sostegno finanziario, Faizullah ha in altro modo agevolato l'addestramento e le operazioni dei talibani. A partire dal 2009 Faizullah ha fornito armi, munizioni, esplosivi ed attrezzature mediche ai combattenti talibani dell'Afghanistan meridionale. A metà del 2008 Faizullah si è occupato dell'alloggio di attentatori suicidi talibani e dei loro trasferimenti dal Pakistan in Afghanistan. Faizullah ha altresì fornito missili antiaerei ai talibani, ha contribuito allo spostamento di combattenti talibani attorno alla provincia di Helmand, in Afghanistan, ha agevolato le operazioni di attentatori suicidi talibani e fornito apparecchiature radio e automezzi a talibani in Pakistan.

Dalla metà del 2009 Faizullah ha gestito una madrasa (scuola religiosa) nella regione di confine tra Afghanistan e Pakistan, in cui si sono riscosse decine di migliaia di dollari destinate ai talibani. I terreni della madrasa di Faizullah sono stati utilizzati per addestrare combattenti talibani nella costruzione e nell'impiego di dispositivi esplosivi improvvisati (IED). A partire dalla fine del 2007 la madrasa di Faizullah è stata utilizzata per addestrare combattenti di Al-Qaida successivamente inviati nella provincia di Kandahar, in Afghanistan.

Nel 2010 Faizullah ha tenuto in attività uffici e probabilmente posseduto beni, tra cui hotel, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Faizullah si è recato periodicamente a Dubai e in Giappone con suo fratello, Malik Noorzai (TI.N.154.11), per importare autoveicoli, parti di automobili e abbigliamento. Sin dall'inizio del 2006 Faizullah è stato proprietario di imprese a Dubai e in Giappone.

2)

Malik Noorzai (alias: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah).

Titolo: Haji. Data di nascita: a) 1957, b) 1960.

Cittadinanza: afgana.

Altre informazioni: a) finanziere talibano. b) È proprietario di imprese in Giappone e si reca spesso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e in Giappone. c) Dal 2009 ha agevolato le attività dei talibani, anche reclutando uomini e fornendo appoggio logistico. d) Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. e) Appartiene alla tribù dei Nurzai. f) Fratello di Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan.

Data di designazione dell'ONU: 4.10.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Malik Noorzai è un uomo d'affari residente in Pakistan che ha fornito sostegno finanziario al regime talibano. Malik e suo fratello, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11), hanno investito milioni di dollari in varie aziende per conto dei Talibani. Alla fine del 2008 dei rappresentanti talibani hanno preso contatto con Malik al fine di investire fondi dei talibani nelle sue imprese. Almeno dal 2005 Malik ha inoltre contribuito personalmente per decine di migliaia di dollari e distribuito centinaia di migliaia di dollari al regime talibano, parte dei quali provenivano da donatori nella regione del Golfo e in Pakistan e parte dal suo patrimonio personale. Malik ha inoltre gestito un conto di tipo hawala in Pakistan su cui sono state versate ad intervalli di pochi mesi decine di migliaia di dollari trasferiti dal Golfo per sostenere le attività dei Talibani. Malik ha inoltre facilitato le attività dei Talibani. Nel 2009 Malik occupava da 16 anni la carica di custode principale di una madrasa (scuola religiosa) nella regione di frontiera tra Afghanistan e Pakistan, utilizzata dai Talibani per indottrinare e formare nuovi seguaci. Tra l'altro, Malik ha versato fondi a sostegno di tale istituto. Insieme al fratello, Malik ha inoltre svolto un ruolo nella custodia di veicoli destinati ad essere utilizzati dai Talibani in attentati dinamitardi suicidi ed ha fornito assistenza nei movimenti di combattenti talibani nella provincia di Helmand, Afghanistan. Malik possiede aziende in Giappone e compie frequenti viaggi d'affari a Dubai ed in Giappone. Già nel 2005 Malik possedeva un'azienda in Afghanistan che importava veicoli da Dubai e dal Giappone. Ha importato autovetture, pezzi di ricambio per auto e abbigliamento da Dubai e dal Giappone per le sue aziende, in cui hanno investito due comandanti talibani. Verso la metà del 2010, Malik e suo fratello hanno assicurato lo sblocco di centinaia di container cargo, di un valore presunto di vari milioni di dollari, precedentemente sequestrati dalle autorità pakistane, secondo le quali i destinatari avevano connessioni con attività terroristiche.

3)

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud).

Data di nascita: 1969.

Luogo di nascita: villaggio di Sheykhan, regione di Pirkowti, distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan.

Altre informazioni: comandante principale nella rete Haqqani sotto l'autorità di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Governatore ombra talibano del distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan, dall'inizio del 2010. Ha gestito un campo di addestramento per combattenti non afgani nella provincia di Paktika. È stato coinvolto nel trasporto di armi verso l'Afghanistan.

Data di designazione dell'ONU: 4.10.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Aziz Abbasin è uno dei principali comandanti della rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'Afghanistan orientale e nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Dall'inizio del 2010 Abbasin ha ricevuto ordini da Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07), che lo ha nominato governatore ombra talibano del distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan. Abbasin comanda un gruppo di combattenti talibani ed ha contribuito alla gestione di un campo di addestramento per combattenti stranieri situato nella provincia di Paktika. Abbasin è stato inoltre coinvolto in agguati a veicoli che rifornivano le forze del governo afgano e nel trasporto di armi verso l'Afghanistan.


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1050/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Darjeeling (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda dell’India ricevuta il 12 novembre 2007 per registrare la denominazione «Darjeeling» come indicazione geografica protetta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

La Germania, la Francia, l’Italia, l’Austria, il Regno Unito e un cittadino dell’India hanno presentato opposizioni alla suddetta registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Le opposizioni sono state ritenute ricevibili a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), c) e d) del suddetto regolamento. Con lettera dell’11 giugno 2010, la Commissione ha chiesto alle parti interessate di cercare un accordo fra di loro.

(3)

La Francia e l’India hanno raggiunto un accordo che ha portato all’introduzione di chiarimenti nel documento unico con riguardo al fatto che solo l’imballaggio alla rinfusa deve aver luogo nella zona geografica, mentre l’imballaggio in confezioni per il consumo può aver luogo sia all’interno che all’esterno della zona geografica. Di conseguenza, occorre chiarire in relazione all’etichettatura che la presenza obbligatoria di un numero di licenza e di un logo specifico sono richiesti esclusivamente con riguardo ai prodotti alla rinfusa spediti a partire dalla zona geografica.

(4)

La Germania, l’Italia, l’Austria, il Regno Unito e il cittadino dell’India, da una parte, e l’India, dall’altra, sono giunti solo a un accordo parziale entro i termini stabiliti. In base a tale accordo, il nome botanico «Camellia sinensis M Kuntze» deve essere correttamente indicato come «Camellia sinensis L.O. Kuntze» e l’imballaggio alla rinfusa del tè «Darjeeling» deve essere limitato alla zona geografica. Ogni altro tipo di imballaggio o di reimballaggio, incluso quello destinato al consumatore finale, possono aver luogo sia all’interno che all’esterno della zona geografica.

(5)

Gli opponenti hanno inoltre denunciato il mancato rispetto dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6)

Con riguardo alla pretesa assenza di un legame fra la reputazione e la notorietà del prodotto e l’area di produzione, dal disciplinare emerge che il prodotto è specifico e che le conoscenze tradizionali e le capacità acquisite utilizzate dai produttori, nonché le caratteristiche pedoclimatiche e l’ambiente geografico della zona (drenaggio naturale dei terreni, complessa combinazione di piogge molto abbondanti e basse temperature per lunghi periodi) incidono in misura significativa sulle caratteristiche del prodotto che costituiscono l’essenza della sua reputazione.

(7)

Per quanto riguarda l’opposizione relativa alla presunta irrilevanza dei dati di analisi citati nel documento unico, tali dati non hanno alcun impatto sul legame basato sulla reputazione, ma servono unicamente a descrivere il prodotto in quanto tale. Il regolamento (CE) n. 510/2006 non richiede tuttavia che venga rivelata la fonte dell’analisi.

(8)

La denominazione «Darjeeling» deve essere utilizzata esclusivamente come designazione di vendita per il tè interamente prodotto nella zona geografica conformemente al disciplinare, benché miscele di tale tè possano essere realizzate sia all’interno che all’esterno di tale zona. Le miscele di Darjeeling e altri tè non devono recare la denominazione «Darjeeling» come denominazione di vendita e devono inoltre essere etichettate conformemente alle norme dell’Unione in materia di etichettatura, in particolare per evitare di indurre in errore i consumatori.

(9)

Le dichiarazioni di opposizione mostrano che la denominazione «Darjeeling» viene utilizzata per indicare determinati prodotti non conformi al disciplinare, ma comparabili a tali prodotti. Si ritiene che l’uso costante del nome in relazione a questi prodotti metta a rischio l’esistenza della denominazione. Occorre pertanto che ai produttori di tali prodotti sia concesso un periodo transitorio di cinque anni per utilizzare il nome suddetto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, nella misura in cui tali prodotti siano stati legalmente commercializzati per almeno cinque anni prima del 14 ottobre 2009, e a condizione che venga rispettato l’ordinamento giuridico dell’Unione, in particolare la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (3).

(10)

Con riguardo al presunto carattere generico della denominazione proposta per la registrazione non è stata accertata alcuna prova della sua genericità.

(11)

In considerazione di ciò, la denominazione «Darjeeling» deve essere introdotta nel registro delle denominazione di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e il documento unico deve essere aggiornato di conseguenza e pubblicato.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura all’allegato I del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

La registrazione è soggetta a un periodo di transizione quinquennale nel corso del quale denominazioni che includono il termine «Darjeeling» possono essere utilizzate su prodotti non prodotti in conformità del disciplinare, nella misura in cui tali prodotti siano stati legalmente commercializzati per almeno cinque anni prima del 14 ottobre 2009 e purché venga rispettato l’ordinamento giuridico dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’induzione in errore dei consumatori a norma dell’articolo 2 della direttiva 2000/13/CE.

Articolo 3

Il documento unico aggiornato figura all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 246 del 14.10.2009, pag. 12.

(3)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.8.   Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)

INDIA

«Darjeeling» (IGP)


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«DARJEELING»

N. CE: IN-PGI-0005-0659-12.11.2007

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Darjeeling»

2.   Stato membro o paese terzo

India

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.8:

altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La pianta del tè Darjeeling (nome botanico «Camellia sinensis» L.O. Kuntze) è un resistente arbusto sempreverde a crescita lenta; ha molti fusti e, lasciata crescere, può raggiungere l’altezza di 2,5 metri. La pianta è pronta per essere sfruttata economicamente a partire dai 6-8 anni di vita; se viene coltivata con buone pratiche agricole, la sua vita produttiva può superare abbondantemente i 100 anni. È in grado di resistere a inverni rigidi, siccità prolungate e alle alte quote del Darjeeling. Porta foglie piccole e lucenti di colore verde brillante, spesso ricoperte da una peluria lanuginosa argentea, e lunghi germogli. Il tè Darjeeling ha una produttività molto inferiore a quella di qualsiasi altro tè coltivato in altre regioni ed è costoso da raccogliere e da produrre. La bassa produttività è dovuta all’altitudine elevata dell’area geografica di produzione e alle particolari condizioni climatiche. Coltivata dall’inizio del 1800, con il tempo la pianta del tè Darjeeling si è adattata all’ambiente naturale e ha sviluppato caratteristiche proprie, in cui risiede l’unicità riconosciuta tanto da rinomati degustatori quanto dai consumatori.

In infusione, il tè Darjeeling dà una bevanda di colore variabile tra giallo limone chiaro e ambra intenso. L’infuso presenta livelli molto variabili di lucentezza, intensità del colore e corpo. Gusto e retrogusto sono complessi e gradevoli; la fragranza è penetrante e si caratterizza per aroma e bouquet. Sotto il profilo organolettico, l’infuso di tè Darjeeling viene abitualmente descritto come una bevanda dal gusto morbido, armonioso, rotondo, delicato, maturo, dolce, vivace, asciutto e aromatico.

I composti chimici presenti nel tè Darjeeling in concentrazioni più elevate sono ossido di linalolo I, II, III e IV, linalolo, geraniolo, metil salicilato, alcool benzilico, 2-feniletanolo, diidroactinidiolide, acido esanoico, acido cis-3 esanoico, acido trans-2 esanoico, acido trans-geranico, 3,7-dimetil-1,5,7-octatriene-3-olo (in percentuali comprese tra 0,36 % e 1,24 %) e 2,6-dimetil-3, 7-octadiene-2, 6-diolo (in percentuali comprese tra 3,36 % e 9,99 %). Gli ultimi due composti sono presenti in concentrazioni molto elevate (fino a 1,24 % e 9,99 % rispettivamente).

L’aroma particolare del tè è dato sia dai geni della pianta originaria dell’area del Darjeeling, sia delle caratteristiche chimiche del suolo ricco di minerali delle alture del Darjeeling, che si distinguono per la forte piovosità (fino a 400 cm all’anno), l’altitudine compresa tra un massimo di 2 250 metri e un minimo di 600 metri, e il particolare intervallo di variazione della temperatura, compreso tra 5 e 30 °C. Le condizioni agroclimatiche (luce, temperatura, umidità, piogge ecc.) sono importanti ai fini della produzione dei metaboliti secondari a cui è legata la qualità del tè Darjeeling: si è riscontrato, infatti, che alcune cultivar di tè coltivate in altre regioni dell’India con condizioni agroclimatiche diverse non producono l’aroma/gusto unico del tè Darjeeling.

L’industria del tè Darjeeling segue pratiche agricole consolidate, sviluppate e utilizzate da oltre 150 anni per favorire la ramificazione degli arbusti contenendone l’altezza a un livello che permetta la raccolta a mano delle foglioline. Ogni kilogrammo di tè pronto per l’infusione è formato da circa 20 000 sommità apicali raccolte a mano una ad una: da ciò risulta evidente la quantità di lavoro necessaria per la produzione di questo tè.

Il tè Darjeeling viene lavorato soltanto con il metodo ortodosso tradizionale che va sotto il nome di «stile di produzione del Darjeeling» e richiede in ogni fase operazioni manuali e competenze/conoscenze tradizionali.

La classificazione del tè Darjeeling prevede tre diverse categorie che si distinguono in base alle dimensioni e sono tradizionalmente denominate Whole Leaf, Brokens e Fannings.

3.3.   Materie prime

Non pertinente.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)

Non pertinente.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica delimitata

La raccolta del tè Darjeeling ha inizio a fine febbraio/inizio marzo e si conclude intorno a metà novembre, a seconda delle condizioni meteorologiche e della temperatura ambiente; i freddi mesi invernali da dicembre a febbraio sono un periodo di riposo vegetativo. Da un arbusto di tè Darjeeling si ricavano in un anno non più di 50-100 grammi di tè pronto per l’infusione. La raccolta del tè Darjeeling richiede una competenza/tecnica speciale che si basa su conoscenze tradizionali tramandate di generazione in generazione; viene effettuata da manodopera femminile specializzata, perché le foglie fresche devono essere maneggiate con delicatezza per preservarne la qualità.

Una volta raccolte, le foglie di tè Darjeeling vengono lavorate con il metodo ortodosso tradizionale soltanto secondo il tipico stile di produzione del Darjeeling ed esclusivamente in aziende situate nelle piantagioni (tea garden) ufficialmente riconosciute entro i confini dell’area prestabilita di coltivazione del tè Darjeeling. Ogni fase della lavorazione si basa sull’applicazione di competenze/conoscenze tradizionali tramandate di generazione in generazione. Per la loro delicatezza, le foglie fresche devono essere raccolte e maneggiate con cura. Varietà di foglie diverse richiedono complesse variazioni del processo di lavorazione, ma le fasi non cambiano.

La lavorazione del tè Darjeeling, e più in particolare l’essiccamento, la cernita, la classificazione e l’imballaggio alla rinfusa, si effettuano unicamente in aziende situate nell’area delle piantagioni ufficialmente riconosciute. È importante notare che nessuna fase della lavorazione si svolge al di fuori di tali piantagioni. Tutte le fasi della produzione del tè (raccolta, essiccamento e lavorazione) sono quindi concentrate nelle aree prestabilite.

Tutte le fasi della produzione del tè (raccolta, essiccamento e lavorazione) sono quindi concentrate nelle aree prestabilite.

Una volta che raggiungono l’azienda dove avviene la lavorazione, le foglie fresche di tè vengono sottoposte ad avvizzimento (appassimento). Tale fase, che ha lo scopo di far evaporare lentamente l’umidità, si protrae per 14-16 ore. Le foglie avvizzite diventano flaccide e possono così resistere al successivo accartocciamento e arrotolamento meccanico. Durante l’avvizzimento iniziano a svilupparsi le caratteristiche dell’infuso finale, che sono determinate dai cambiamenti chimici e fisici che si producono nella struttura della foglia.

Le foglie vengono separate e adagiate uniformemente su reti metalliche montate su speciali «trogoli» che assomigliano a lunghe casse di legno. Ogni trogolo è ventilato e fa passare un flusso controllato d’aria secca attraverso le foglie fino a quando si ottiene il grado di avvizzimento voluto. In questa fase, evapora circa il 75 % dell’acqua contenuta nelle foglie.

Dopo l’avvizzimento, le foglie vengono trasferite su appositi rulli, dove vengono sottoposte a un movimento di arrotolamento sotto pressione che provoca l’accartocciamento delle foglie e la rottura delle cellule, facendone fuoriuscire i liquidi naturali che favoriscono l’ossidazione e accelerano la pigmentazione. Le pressioni e le sequenze di arrotolamento sono scrupolosamente controllate per assicurare un trattamento ottimale ed evitare il surriscaldamento delle foglie, che comprometterebbe la qualità.

Le foglie vengono poi adagiate in strati sottili in un locale fresco e ventilato dove subiscono una lenta ossidazione (fermentazione). In questa fase, la cui durata varia fra due e quattro ore e dipende essenzialmente dalla temperatura ambiente e dall’umidità relativa, i flavonoli si combinano con l’ossigeno dell’aria. Un produttore esperto giudica a intervalli regolari la qualità del tè in base alla fragranza che progressivamente si diffonde dalle foglie. Questa valutazione sensoriale è determinante ai fini della qualità dell’infuso. Per il visitatore, l’intenso aroma floreale che si sprigiona dai locali di arrotolamento e fermentazione del tè Darjeeling è un’esperienza inebriante e decisamente indimenticabile.

Una volta raggiunta la fermentazione (ossidazione) ottimale, le foglie ossidate vengono sottoposte a torrefazione (essiccamento) per arrestare la fermentazione mediante l’inattivazione degli enzimi e per eliminare quasi interamente l’umidità presente al loro interno. Nella camera di essiccamento, le foglie fermentate (ossidate) vengono esposte ad aria calda e secca a temperature regolate e diverse a seconda delle zone per un periodo compreso tra 20 e 30 minuti. Una buona torrefazione riduce l’umidità nel prodotto finale a meno del 2 % circa. Le foglie di tè, ormai divenute secche e friabili, vengono poi suddivise in base alla grandezza per mezzo di setacci vibranti. Terminata questa operazione, il tè viene imballato in lotti/partite utilizzando contenitori foderati con un foglio impermeabile allo scopo di preservarne a lungo freschezza e qualità.

Dopo la classificazione finale il tè viene assegnato a una delle tre categorie previste, in base alle dimensioni delle foglie:

a)

Whole Leaf — FTGOP — Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe;

b)

Brokens — TGBOP — Tippy Golden Broken Orange Pekoe;

c)

Fannings — GOF — Golden Orange Fannings.

Le tre categorie si differenziano essenzialmente in base alle dimensioni.

Orange Pekoe è un termine impiegato fondamentalmente per indicare una categoria prevista dal sistema di catalogazione in uso per i tè neri, che si basa soltanto sulle dimensioni delle foglie di tè nero lavorate ed essiccate.

Le categorie sono legate esclusivamente alle dimensioni della foglia intera dopo la lavorazione e non indicano differenze di qualità; tutte le categorie di tè, infatti, sono ricavate dalle stesse foglie fresche. I diversi nomi vengono usati per distinguere le diverse dimensioni delle foglie di tè dopo la lavorazione.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

Per il condizionamento del tè Darjeeling non sono previsti requisiti specifici. Il prodotto giunge al consumatore finale dell’Unione alla rinfusa o in confezioni per il consumo; il 95 % di tutte le operazioni di imballaggio fino all’introduzione nelle confezioni per il consumo avviene nell’Unione europea (il resto è imballato in India).

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura

Su ciascuna confezione devono essere riportati il numero di licenza rilasciato al produttore/confezionatore nel quadro del Darjeeling Protection Certified Trade Mark Scheme 1999 gestito dal Tea Board of India (organismo ufficiale istituito in applicazione del Tea Act indiano del 1953 e dotato di poteri amministrativi in relazione alla produzione del tè), e il logo Darjeeling registrato. Tale logo raffigura all’interno di un tondo una donna indiana stilizzata che stringe tra le dita alcune foglie di tè. La donna porta un orecchino stilizzato a forma di cerchio all’orecchio e un orecchino al naso; il margine sinistro del tondo è formato dalla parola «Darjeeling». Il logo Darjeeling è formato da tutti questi elementi.

Image

Lo speciale logo Darjeeling, creato nel 1983 e registrato come marchio collettivo in India, è obbligatorio sulle confezioni di tè di cui il Board abbia certificato la conformità agli standard e alle caratteristiche del tè Darjeeling. Dalla sua introduzione, il logo Darjeeling è sempre stato apposto sulle confezioni/casse che ricadono sotto il controllo del Board.

Il Tea Board ha ottenuto la registrazione del logo come marchio di certificazione in applicazione del Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

Il Tea Board ha fatto registrare il logo Darjeeling anche ai sensi del nuovo Geographical Indication of Goods (Registration & Protection) Act, 1999.

L’indicazione in etichetta della classificazione del tè in base alle dimensioni non è obbligatoria.

4.   Definizione concisa della zona geografica

Il tè Darjeeling viene coltivato nel distretto di Darjeeling, situato nello Stato indiano del Bengala occidentale. Le seguenti aree (Sub-Division) del distretto di Darjeeling ospitano nel loro territorio piantagioni di tè (tea garden): Sadar; Kalimpong (soltanto le aree sulle alture), incluse le località Samabeong Tea Estate, Ambiok Tea Estate, Mission Hill Tea Estate, Upper Fagu e Kumai Tea Estates; Kurseong, escluse le aree ai numeri 20, 21, 23, 24, 29, 31 e 33 della Jurisdiction List, incluse le località Subtiguri Sub-Division della New Chumta Tea Estate, Simulbari e Marionbari Tea Estate della Kurseong Police station nella Kurseong Sub-Division. Le piantagioni di tè sono situate a quote comprese tra 600 e 2 250 metri su pendii scoscesi che assicurano in modo naturale un drenaggio ideale delle abbondanti precipitazioni che cadono sul distretto.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Le piantagioni di tè sono situate a quote comprese tra 600 e 2 250 metri su pendii scoscesi che assicurano in modo naturale un drenaggio ideale delle abbondanti precipitazioni che cadono sul distretto. La quota è un elemento molto importante, perché caratterizza in modo specifico la varietà di tè Darjeeling e ne determina la qualità. Oltre che dalla quota, l’unicità del tè Darjeeling è determinata dall’alternanza tra nuvole e sole.

Il suolo è fertile e i pendii assicurano il drenaggio naturale delle abbondanti precipitazioni che cadono sul distretto.

A causa delle temperature costantemente basse, la pianta del tè Darjeeling ha un metabolismo (fotosintesi) molto più basso rispetto a qualsiasi altra pianta di tè; questo limita la crescita delle foglie, aumentando però la concentrazione delle sostanze chimiche naturali.

La zona di coltivazione del tè Darjeeling è situata nelle sette valli delle alture del Darjeeling che si affacciano direttamente sulla catena dell’Himalaya e sul Kanchenjunga, la terza vetta più alta del mondo. I venti freddi dell’Himalaya che soffiano sulle sette valli a temperatura più o meno bassa nelle varie stagioni dell’anno sono uno dei fattori che conferiscono al tè Darjeeling il suo gusto unico. Inoltre, le alture del Darjeeling sono soggette alla formazione di nebbie notturne, che fanno condensare le molecole d’acqua contenute nell’aria e depositandosi sulle foglie le inumidiscono durante la notte. Sulle alture del Darjeeling le precipitazioni sono molto abbondanti e sono comprese tra 200 e 400 cm all’anno. L’insolazione è soltanto di 4-5 ore al giorno per circa 180 giorni all’anno. Queste condizioni naturali contribuiscono in modo significativo al gusto caratteristico e alle peculiarità del tè Darjeeling.

5.2.   Specificità del prodotto

Il tè Darjeeling è molto rinomato per il suo gusto unico, che non è possibile ottenere in nessun’altra regione del mondo. Coltivati da più di 150 anni nella regione montuosa del Darjeeling, gli arbusti del tè sono esposti all’alternanza di pioggia e sole e all’umidità delle nebbie che si formano sulla zona. Per ottenere il gusto particolare del tè Darjeeling, vengono raccolte soltanto le ultime due foglioline e la gemma apicale di ogni rametto. Queste caratteristiche naturali e il semplice fatto che la produzione annua nel distretto di Darjeeling non supera i 9-10 milioni di chilogrammi fanno del tè Darjeeling un prodotto esclusivo e molto apprezzato. È una varietà di nicchia, ricercata e costosa. L’aderenza a caratteristiche qualitative elevate comporta rese estremamente basse, e i produttori di tè Darjeeling fanno ogni sforzo per assicurare i più alti livelli qualitativi, malgrado i costi elevati che questo comporta. Le operazioni di raccolta delle foglioline e dei germogli si tramandano di generazione in generazione nelle regioni del Nord e hanno un valore artistico. Molte delle fasi di lavorazione del tè si effettuano a mano, come già spiegato in precedenza.

Il tè Darjeeling viene lavorato soltanto con il metodo ortodosso tradizionale, che richiede in ogni fase operazioni manuali e competenze/conoscenze tradizionali.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica di origine e una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto

Zona geografica e condizioni agroclimatiche: l’insieme unico e complesso di condizioni agroclimatiche prevalenti nella regione in cui sono comprese tutte le 87 piantagioni di tè del distretto di Darjeeling e il disciplinare di produzione stabilito dal Board danno origine a un tè che presenta le caratteristiche organolettiche di gusto, aroma e struttura conosciute e apprezzate dagli intenditori di tutto il mondo. Tali caratteristiche fanno del tè Darjeeling un prodotto di nicchia, ricercato e costoso.

Caratteristiche topografiche: le piantagioni di tè del Darjeeling sono situate a quote comprese tra 600 e 2 250 metri su pendii scoscesi che assicurano in modo naturale un drenaggio ideale delle abbondanti precipitazioni che cadono sul distretto. Il gusto particolare del tè Darjeeling è dato sia dai geni della pianta, sia dalle caratteristiche chimiche del suolo, dall’altitudine, dalla temperatura e dalla piovosità che caratterizzano le alture del Darjeeling. L’industria del tè Darjeeling segue pratiche agricole consolidate, sviluppate e utilizzate da oltre 150 anni per favorire la ramificazione degli arbusti contenendone l’altezza a un livello che permetta la raccolta a mano delle foglioline.

Raccolta: da un arbusto di tè Darjeeling si ricavano ogni anno non più di 100 g di tè pronto per l’infusione; la produzione annua di tè Darjeeling non supera 9-10 milioni di kg. Ogni kilogrammo di tè pronto per l’infusione è formato da circa 20 000 sommità apicali raccolte a mano una ad una: da ciò risulta evidente la quantità di lavoro necessaria per la produzione di questo tè.

Altri fattori: la varietà di tè «Darjeeling» è associata a specifici fattori storici, tradizionali, culturali e sociali e ha peculiarità e una reputazione uniche. Il tè prodotto nella regione di Darjeeling e avente le caratteristiche specifiche di cui si è detto è noto da tempo con il nome di tè Darjeeling agli operatori del settore e al pubblico, in India come negli altri paesi, e con questa denominazione ha conquistato una notevole reputazione in ambito sia nazionale, sia internazionale. Nell’industria del tè o tra il pubblico, chiunque ordini del tè Darjeeling o veda un tè pubblicizzato o venduto come Darjeeling si aspetta che il tè ordinato, pubblicizzato o venduto sia il tè coltivato e lavorato nel distretto di Darjeeling e che abbia le peculiarità indicate in precedenza. Pertanto, la denominazione «Darjeeling» riferita al tè prodotto nel distretto di Darjeeling nello Stato del Bengala occidentale ha acquisito una specificità e una reputazione uniche tra il pubblico, e il diritto di utilizzarla per tale varietà di tè contribuisce alla reputazione specifica di tutti i soggetti che hanno titolo per associare il proprio nome a tale regione. I prezzi del tè Darjeeling, inoltre, sono più alti di quelli di altri tè sia in India che sul mercato mondiale. In altri termini, la denominazione «Darjeeling», quando viene usata per il tè, può essere considerata un’indicazione geografica in India.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=1900


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1051/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011 relativo alle statistiche europee sul turismo (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4 e l’articolo 9, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 692/2011 ha istituito un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione sistematici di statistiche europee sul turismo.

(2)

È necessario garantire un livello accettabile di qualità delle informazioni diffuse e dell’aggiornamento delle serie di statistiche esistenti sul turismo.

(3)

È altresì necessario stabilire formulazione e struttura delle relazioni sulla qualità, nonché le modalità pratiche della trasmissione dei dati.

(4)

È opportuno utilizzare la produzione di statistiche europee sul turismo nel modo più esaustivo possibile, rispettando al contempo il carattere riservato dei dati individuali.

(5)

È necessario mettere alcuni dati a disposizione degli Stati membri al fine di completare la copertura statistica del turismo a livello nazionale.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La formulazione e la struttura delle relazioni sulla qualità sono indicate nell’allegato I.

Articolo 2

La norma di scambio delle tabelle aggregate è indicata nell’allegato II.

Articolo 3

La norma di scambio dei file di microdati è indicata nell’allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.


ALLEGATO I

Struttura delle relazioni sulla qualità

Formulazione e struttura della fornitura di metadati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) metadati di riferimento conformi alla struttura di metadati euro SDMX definita nella raccomandazione della Commissione 2009/498/CE (1) per il sistema statistico europeo.

Gli Stati membri forniscono i metadati richiesti (inclusa la qualità), conformemente alle norme di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat). I metadati devono essere trasmessi a Eurostat attraverso il punto unico di accesso o in modo che la Commissione (Eurostat) possa reperire tali informazioni con mezzi elettronici.

Contenuto dei metadati e delle relazioni sulla qualità

La relazione deve comprendere le seguenti nozioni e riguardare il turismo interno [l’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011] nonché il turismo nazionale [l’allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011]:

1)

Pertinenza, comprese la completezza rispetto alle esigenze degli utilizzatori e la completezza dei dati rispetto ai requisiti e alle raccomandazioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 10 del regolamento (CE) n. 692/2011.

2)

Esattezza, compresi errore di copertura (sovracopertura, sottocopertura), distorsioni della memoria, errore di classificazione, mancate risposte parziali e totali (ripartite per tipo di mancate risposte totali), tasso di imputazione (per la sezione 2 dell’allegato II), errore di campionamento e coefficienti di variazione di una serie di indicatori e suddivisioni principali (nonché una descrizione delle formule o algoritmi utilizzati per calcolare i coefficienti di variazione) e revisione dei dati (normativa, prassi, impatto sugli indicatori principali).

3)

Tempestività, comprendente le informazioni sul calendario per il processo di produzione fino alla pubblicazione dei risultati (primi risultati, risultati finali e completi).

4)

Puntualità, comprendente le informazioni sulle date di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) rispetto ai termini di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 692/2011, validi per tutti i dati delle consegne relativi all’anno di riferimento.

5)

Accessibilità e chiarezza, comprendenti le informazioni sul calendario della comunicazione dei dati per le principali pubblicazioni (su carta e on line) riguardo ai periodi di riferimento dell’anno di riferimento.

6)

Comparabilità, comprendente la comparabilità tra zone geografiche, nel tempo (discontinuità nelle serie di dati) e tra settori statistici.

7)

Coerenza, comprendente la coerenza nell’ambito di dati provenienti da altre fonti, la coerenza con altri settori statistici e la coerenza tra statistiche annuali e infra-annuali.

8)

Costi e oneri, comprendenti (se disponibili) un’indicazione monetaria/quantitativa e qualitativa dei costi di raccolta e produzione dei dati, gli oneri che gravano sui rispondenti e una descrizione di provvedimenti recenti o in progettazione che migliorino l’efficienza in termini di costi e/o riducano gli oneri a carico dei rispondenti.

9)

Metadati relativi alla presentazione statistica e all’elaborazione statistica dei dati, comprese le (eventuali) informazioni sui concetti, sulle definizioni e sulle classificazioni utilizzate, sulle fonti utilizzate, sulla lista della popolazione, sui destinatari previsti, sulla frequenza della raccolta di dati, sul tipo di dati e sui metodi di raccolta, sul campo di applicazione (e i suoi limiti), sul piano di campionamento e sulla metodologia, sulle procedure di estrapolazione, sul trattamento dei dati riservati e sul controllo della divulgazione.


(1)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 50.


ALLEGATO II

Tabelle aggregate relative alla trasmissione dei dati elencati nell’allegato I e nelle sezioni 1 e 3 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011

Struttura e codificazione dei file

Gli Stati membri forniscono i dati richiesti dal presente regolamento in base a una norma di scambio specificata dalla Commissione (Eurostat). I metadati devono essere trasmessi a Eurostat attraverso il punto unico di accesso o in modo che la Commissione (Eurostat) possa reperire tali informazioni con mezzi elettronici.

Per «codici di identificazione» si intendono quelli specificati dalla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) è tenuta a presentare una documentazione dettagliata su tali codici e a fornire ulteriori indicazioni relative alla norma di scambio. I dati che non soddisfano le disposizioni in merito alla norma di scambio specificata dalla Commissione (Eurostat) sono considerati come non trasmessi.

Ogni serie di dati contiene i campi che figurano nel presente allegato.

Intestazione

L’intestazione ha l’obiettivo di individuare le serie dei dati trasmessi e si articola in tre settori:

Il periodo di riferimento è composto da sette caratteri: i primi quattro identificano l’anno e gli ultimi tre il periodo dell’anno. Esempi: 2012A00 (dati annui per il 2012) o 2012M01 (dati mensili relativi al gennaio 2012).

Il codice del paese è costituito da due caratteri che identificano lo Stato membro da cui provengono i dati in questione. Esempi: BE (Belgio), BG (Bulgaria) ecc.

L’oggetto è composto da uno dei seguenti codici di identificazione dell’insieme di dati:

int_cap_annual

turismo interno – capacità ricettiva degli esercizi ricettivi turistici;

dati elencati nella sezione 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011

int_occ_annual

turismo interno – dati sull’occupazione annuale (compresa la stima degli stabilimenti al di sotto della soglia);

dati elencati nella sezione 2 A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011

int_occ_mnight

turismo interno – dati mensili sui pernottamenti;

dati elencati nella sezione 2B dell’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011

int_occ_marrno

turismo interno – dati mensili relativi agli arrivi e ai tassi di occupazione netta;

dati elencati nella sezione 2B dell’allegato I del regolamento (UE) n 692/2011

int_non_rented

turismo interno – dati annuali sui pernottamenti in alloggi non affittati;

dati elencati nella sezione 4 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011

nat_dem_partic

turismo nazionale – partecipazione al turismo;

dati elencati nella sezione 1 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011

nat_dem_sdvout

turismo nazionale – visite all’estero effettuate in giornata;

dati elencati nella sezione 3 A dell’allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011

nat_dem_sdvdom

turismo nazionale – visite nazionali effettuate in giornata;

dati elencati nella sezione 3B dell’allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011

Dati

Questa rubrica contiene i valori delle variabili e delle articolazioni relativi a ogni serie di dati. È composto da sei settori:

la variabile contiene il codice di identificazione della stessa,

la ripartizione contiene il codice di identificazione della categoria di ripartizione o, ove possibile, della combinazione di categorie di ripartizione,

l’unità contiene il codice di identificazione dell’unità di misura,

il valore contiene il valore estrapolato della caratteristica della popolazione relativo alla variabile e alla ripartizione indicate,

il flag contiene segnali per le seguenti condizioni: «dato pronto per la diffusione», «dato inaffidabile; non adatto alla diffusione, ma utilizzabile combinato con altri dati per tabelle aggregate di livello superiore» e «dato riservato primario o secondario»,

le osservazioni contengono un breve commento o i metadati relativi a un determinato valore (le osservazioni o le note a piè di pagina relative alle variabili o alle ripartizioni rientrano nella categoria delle note).

Note

Per ogni serie di dati, questa rubrica contiene tutte le note esplicative, le note a piè di pagina e i metadati concernenti una o più variabili, ripartizioni o note generali sull’intera serie di dati. Si articola in tre settori:

la variabile contiene il codice di identificazione della variabile a cui fa riferimento la nota,

la ripartizione contiene il codice di identificazione della categoria di ripartizione o, ove possibile, della combinazione di categorie di ripartizione a cui fa riferimento la nota,

le osservazioni contengono la nota libera che può essere pubblicata come nota metodologica o spiegazione aggiuntiva per una migliore comprensione dei dati trasmessi.


ALLEGATO III

File di Microdati relativi alla trasmissione dei dati elencati nella Sezione 2 dell’Allegato II del Regolamento (UE) n. 692/2011

Struttura e codificazione dei file

Ogni viaggio viene registrato singolarmente nel file dei microdati trasmessi. Il file viene controllato, riveduto e, se necessario, completamente imputato in conformità alla struttura e alla codificazione dei file indicate nella tabella seguente. La Commissione (Eurostat) fornirà ulteriori indicazioni relative al formato di trasmissione.

I dati che non soddisfano le disposizioni in merito alla norma di scambio di cui al presente regolamento sono considerati come non trasmessi.

Colonna

Codice di identificazione

Descrizione

Filtro/osservazioni

1/6

000001-999999

Numero progressivo del viaggio

 

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO

7/8

 

Mese di partenza

 

 

01-24

Numero del mese (gennaio dell’anno di riferimento = 01, dicembre dell’anno di riferimento = 12; Gennaio dell’anno precedente = 13, dicembre dell’anno precedente = 24)

 

9/11

 

Durata del viaggio in numero di notti

 

 

001-366

Numero di notti (3 cifre)

 

12/14

 

Durata del viaggio: numero di notti trascorse sul territorio nazionale

Solo per i viaggi all’estero;

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

000-183

Numero di notti (3 cifre)

 

15/17

 

Principale paese di destinazione

 

 

001-999

Codifica conformemente all’elenco dei Paesi del manuale metodologico redatto in forza dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 692/2011

 

18

 

Motivo principale del viaggio

 

 

1

Motivo personale/privato: piacere, svago o riposo

 

 

2

Motivo personale/privato: visita ad amici e parenti

 

 

3

Motivo personale/privato: altro (ad esempio pellegrinaggio, cure mediche ecc.)

 

 

4

Motivo di lavoro o professionale

 

19/24

 

Tipo di destinazione

Colonna 18 = [1, 2, 3]

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

19

1

Città = Sì

 

 

2

Città = No

 

 

9

Città = Non applicabile (Colonna 18 = 4)

 

20

1

Località marittima = Sì

 

 

2

Località marittima = No

 

 

9

Località marittima = Non applicabile (Colonna 18 = 4)

 

21

1

Campagna (compresi laghi, fiumi, ecc.) = Sì

 

 

2

Campagna (compresi laghi, fiumi, ecc.) = No

 

 

9

Campagna (compresi laghi, fiumi, ecc.) = Non applicabile (colonna 18 = 4)

 

22

1

Nave da crociera = Sì

 

 

2

Nave da crociera = No

 

 

9

Nave da crociera = Non applicabile (Colonna 18 = 4)

 

23

1

Montagna (collina, altopiani, ecc.) = Sì

 

 

2

Montagna (collina, altopiani, ecc.) = No

 

 

9

Montagna (collina, altopiani, ecc.) = Non applicabile (Colonna 18 = 4)

 

24

1

Altro = Sì

 

 

2

Altro = No

 

 

9

Altro = Non applicabile (Colonna 18 = 4)

 

25

 

Partecipazione di bambini

Colonna 18 = [1, 2, 3]

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

 

9

Non applicabile (Colonna 18 = 4)

 

26

 

Mezzo di trasporto principale

 

 

1

Aereo (volo di linea o charter o altri servizi aerei)

 

 

2

Via d’acqua (navi passeggeri e traghetti, navi da crociera, barche da diporto, barche a noleggio ecc.)

 

 

3

Treno

 

 

4

Bus, pullman (di linea o non di linea)

 

 

5

Auto (privata o a noleggio)

 

 

6

Altro (ad esempio bicicletta)

 

27

 

Tipo di alloggio principale

 

 

1

Alloggi a pagamento: alberghi e alloggi simili

 

 

2

Alloggi a pagamento: campeggi, aree per camper o roulotte (non residenziali)

 

 

3

Alloggi a pagamento: altri alloggi a pagamento (stabilimenti di cura, ostelli della gioventù, porti turistici ecc.)

 

 

4

Alloggi non a pagamento: abitazioni di proprietà utilizzate per le vacanze

 

 

5

Alloggi non a pagamento: abitazioni di parenti e amici cedute a titolo gratuito

 

 

6

Alloggi non a pagamento: altri alloggi non a pagamento

 

28

 

Prenotazione del viaggio: ricorso a un tour operator o a un’agenzia di viaggi per la prenotazione del mezzo di trasporto principale

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

 

9

Incerto

 

29

 

Prenotazione del viaggio: ricorso a un tour operator o a un’agenzia di viaggi per la prenotazione del tipo di alloggio principale

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

 

9

Incerto

 

30

 

Prenotazione (indipendente) del viaggio:

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

Colonna 28 = 2 e colonna 29 = 2

 

1

Servizi prenotati direttamente presso il loro prestatore

 

 

2

Prenotazione non necessaria

 

 

9

Non applicabile (colonna 28 ≠ 2 o colonna 29 ≠ 2)

 

31

 

Prenotazione del viaggio: viaggio tutto compreso

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

32

 

Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del mezzo di trasporto principale

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

 

9

Incerto

 

33

 

Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del tipo di alloggio principale

Variabile triennale, negli anni facoltativi: codice = bianco

 

1

 

 

2

No

 

 

9

Incerto

 

34/41

 

Spesa del singolo turista durante il viaggio con riferimento al trasporto

 

 

00000000-99999998

Importo in euro (8 cifre)

 

42/49

 

Spesa del singolo turista durante il viaggio con riferimento all’alloggio

 

 

00000000-99999998

Importo in euro (8 cifre)

 

50/57

 

Spesa del singolo turista durante il viaggio, per alimenti e bevande in caffè e ristoranti

Variabile facoltativa, se non trasmessa: codice = bianco

 

00000000-99999998

Importo in euro (8 cifre)

 

58/65

 

Altre spese del singolo turista durante il viaggio (totale altre spese, compresi beni durevoli e di valore)

 

 

00000000-99999998

Importo in euro (8 cifre)

 

66/73

 

Beni durevoli e di valore (sottocategoria di Altre spese del singolo turista durante il viaggio)

 

 

00000000-99999998

Importo in euro (8 cifre)

 

PROFILO DEL VISITATORE

74

 

Sesso

 

 

1

Uomo

 

 

2

Donna

 

75/77

 

Età

 

 

000-198

Numero di anni compiuti (3 cifre)

 

78/79

 

Paese di residenza

 

 

 

Codice a due cifre del Paese (Belgio = BE, Bulgaria = BG ecc.)

 

80

 

Livello di istruzione

Variabile facoltativa, se non trasmessa: codice = bianco

 

1

Basso (ISCED 0, 1 o 2)

 

 

2

Medio (ISCED 3 o 4)

 

 

3

Alto (ISCED 5 o 6)

 

81

 

Condizione lavorativa

Variabile facoltativa, se non trasmessa: codice = bianco

 

1

Occupato (lavoratore dipendente o indipendente)

 

 

2

Disoccupato/a

 

 

3

Studente (o allievo)

 

 

4

In altra condizione, non nelle forze di lavoro

 

82

 

Reddito familiare in quartili

Variabile facoltativa, se non trasmessa: codice = bianco

 

1

1o quartile

 

 

2

2o quartile

 

 

3

3o quartile

 

 

4

4o quartile

 

FATTORE DI ESTRAPOLAZIONE

83/91

 

Fattore di estrapolazione dal campione alla popolazione

 

 

000000-999999

Le colonne da 83 a 88 contengono numeri interi

 

 

000-999

Le colonne da 89 a 91 contengono decimali

 


21.10.2011   

IT

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L 276/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1052/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

63,0

EC

31,1

MA

47,8

MK

53,8

ZA

35,6

ZZ

46,3

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 90 70

EC

33,4

TR

142,5

ZZ

88,0

0805 50 10

AR

58,4

CL

60,5

TR

72,6

UY

56,8

ZA

82,3

ZZ

66,1

0806 10 10

BR

199,8

CL

71,4

MK

110,6

TR

128,2

ZA

66,0

ZZ

115,2

0808 10 80

AR

61,9

BR

86,4

CA

105,4

CL

56,8

CN

58,0

NZ

116,1

US

82,9

ZA

85,8

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

50,6

CN

48,1

TR

124,7

ZZ

74,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.10.2011   

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L 276/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1053/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2011 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2011 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

(3)

Le domande di diritti di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2011 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 per quanto concerne il gruppo 5 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 relativamente ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   Alle domande dei diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2012, per quanto concerne il gruppo 5, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.1.2012-31.3.2012

(in %)

1

09.4211

0,502027

6

09.4216

0,609967


Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo 1.1.2012-31.3.2012

(in %)

5

09.4215

1,344087


21.10.2011   

IT

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L 276/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1054/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di ottobre 2011 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 ottobre 2011 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 ottobre 2011 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione del 0,446549 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.


21.10.2011   

IT

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L 276/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1055/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

Le restituzioni devono essere concesse solo per i prodotti che soddisfano le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2).

(5)

Le restituzioni attualmente vigenti sono state stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2011 della Commissione (3). Dal momento che occorre stabilire nuove restituzioni, è opportuno abrogare tale regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 190 del 21.7.2011, pag. 57.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 21 ottobre 2011

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1056/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell’Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2011 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 246 del 23.9.2011, pag. 24.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 21 ottobre 2011

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03:

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1057/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2011 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  GU L 190 del 21.7.2011, pag. 61.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 21 ottobre 2011

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,00

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,00

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

19,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

63,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

23,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

5,90

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

:

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

:

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19

:

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1058/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVII, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 712/2011 della Commissione (5). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 712/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)  GU L 190 del 21.7.2011, pag. 65.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 21 ottobre 2011

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).


21.10.2011   

IT

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L 276/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1059/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 271 del 18.10.2011, pag. 46.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 21 ottobre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

48,08

0,00

1701 11 90 (1)

48,08

0,48

1701 12 10 (1)

48,08

0,00

1701 12 90 (1)

48,08

0,18

1701 91 00 (2)

51,45

2,03

1701 99 10 (2)

51,45

0,00

1701 99 90 (2)

51,45

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1060/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 20 ottobre 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

120,6

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

143,6

0

BR

132,8

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

223,4

23

BR

261,3

12

AR

336,8

0

CL

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

318,5

0

BR

422,5

0

CL

0408 11 80

Tuorli

303,5

2

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

313,9

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

284,4

1

BR

372,8

0

CL

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

495,0

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1061/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

(4)

L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi.

(6)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 578/2010 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 o ai prodotti equiparati.

(7)

Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nell'Unione e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti.

(8)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 713/2011 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 713/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

(3)  GU L 190 del 21.7.2011, pag. 67.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 ottobre 2011 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato  (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1062/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2011 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

(3)  GU L 190 del 21.7.2011, pag. 70.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 ottobre 2011 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

19,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

63,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

20,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

23,50

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

5,90


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


DECISIONI

21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/46


DECISIONE 2011/697/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

recante modifica della decisione 2011/621/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea presso l’Unione africana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2 e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/805/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Koen VERVAEKE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) presso l’Unione africana (UA).

(2)

Il 21 settembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/621/PESC (2), che proroga il mandato dell’RSUE fino al 30 giugno 2012.

(3)

Per il periodo dal 1o novembre 2011 al 30 giugno 2012 dovrebbe essere nominato un nuovo RSUE presso l’UA.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/621/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione 2011/621/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

1.   Il mandato del sig. Koen VERVAEKE quale RSUE presso l’UA è prorogato fino al 31 ottobre 2011.

2.   Il sig. Gary QUINCE è nominato RSUE presso l’UA per il periodo dal 1o novembre 2011 al 30 giugno 2012.

3.   Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 323 dell’8.12.2007, pag. 45.

(2)  GU L 243 del 21.9.2011, pag. 19.


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/47


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/698/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 4 ottobre 2011 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza ha approvato l'aggiunta di tre persone nell'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone che figurano nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/486/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1)

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah Khan, e) Haji Faizullah Khan Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Haji Pazullah Noorzai, h) Haji Mullah Faizullah).

Titolo: Haji. Indirizzo: Boghra Road, villaggio di Miralzei, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan.

Data di nascita: a) 1962, b) 1961, c) tra il 1968 e il 1970.

Luogo di nascita: a) Lowy Kariz, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, b) Kadanay, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana.

Altre informazioni: a) finanziere talibano di rilievo. b) A partire dalla metà del 2009, ha fornito armi, munizioni, esplosivi e attrezzature mediche ai combattenti talibani; ha raccolto fondi per i talibani, e ha fornito loro un addestramento nella regione di frontiera Afghanistan/Pakistan. c) Ha precedentemente organizzato e finanziato operazioni dei talibani nella provincia di Kandahar, Afghanistan. d) A partire dal 2010, si è recato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e in Giappone ed è stato proprietario di imprese. e) Appartiene alla tribù dei Nurzai, sottotribù dei Miralzai. f) Fratello di Malik Noorzai. g) Il nome del padre è Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan).

Data di designazione dell'ONU: 4.10.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan è stato un importante finanziere talibano con cui alti dirigenti talibani hanno investito fondi. Ha riscosso oltre 100 000 USD per i talibani da donatori del Golfo e nel 2009 ha elargito una quota del proprio patrimonio pecuniario. Inoltre ha finanziato un comandante talibano della provincia di Kandahar ed ha fornito fondi per assistere l'addestramento di combattenti talibani e di Al-Qaida destinati a svolgere attentati contro le forze di coalizione e le forze armate afgane. Sin dalla metà del 2005 Faizullah ha organizzato e finanziato operazioni dei talibani nella provincia di Kandahar, in Afghanistan. Oltre al proprio sostegno finanziario, Faizullah ha in altro modo agevolato l'addestramento e le operazioni dei talibani. A partire dal 2009 Faizullah ha fornito armi, munizioni, esplosivi ed attrezzature mediche ai combattenti talibani dell'Afghanistan meridionale. A metà del 2008 Faizullah si è occupato dell'alloggio di attentatori suicidi talibani e dei loro trasferimenti dal Pakistan in Afghanistan. Faizullah ha altresì fornito missili antiaerei ai talibani, ha contribuito allo spostamento di combattenti talibani attorno alla provincia di Helmand, in Afghanistan, ha agevolato le operazioni di attentatori suicidi talibani e fornito apparecchiature radio e automezzi a talibani in Pakistan.

Dalla metà del 2009 Faizullah ha gestito una madrasa (scuola religiosa) nella regione di confine tra Afghanistan e Pakistan, in cui si sono riscosse decine di migliaia di dollari destinate ai talibani. I terreni della madrasa di Faizullah sono stati utilizzati per addestrare combattenti talibani nella costruzione e nell'impiego di dispositivi esplosivi improvvisati (IED). A partire dalla fine del 2007 la madrasa di Faizullah è stata utilizzata per addestrare combattenti di Al-Qaida successivamente inviati nella provincia di Kandahar, in Afghanistan.

Nel 2010 Faizullah ha tenuto in attività uffici e probabilmente posseduto beni, tra cui hotel, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Faizullah si è recato periodicamente a Dubai e in Giappone con suo fratello, Malik Noorzai (TI.N.154.11), per importare autoveicoli, parti di automobili e abbigliamento. Sin dall'inizio del 2006 Faizullah è stato proprietario di imprese a Dubai e in Giappone.

2)

Malik Noorzai (alias: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah).

Titolo: Haji. Data di nascita: a) 1957, b) 1960.

Cittadinanza: afgana.

Altre informazioni: a) finanziere talibano. b) È proprietario di imprese in Giappone e si reca spesso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e in Giappone. c) Dal 2009 ha agevolato le attività dei talibani, anche reclutando uomini e fornendo appoggio logistico. d) Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. e) Appartiene alla tribù dei Nurzai. f) Fratello di Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan.

Data di designazione dell'ONU: 4.10.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Malik Noorzai è un uomo d'affari residente in Pakistan che ha fornito sostegno finanziario al regime talibano. Malik e suo fratello, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11), hanno investito milioni di dollari in varie aziende per conto dei Talibani. Alla fine del 2008 dei rappresentanti talibani hanno preso contatto con Malik al fine di investire fondi dei talibani nelle sue imprese. Almeno dal 2005 Malik ha inoltre contribuito personalmente per decine di migliaia di dollari e distribuito centinaia di migliaia di dollari al regime talibano, parte dei quali provenivano da donatori nella regione del Golfo e in Pakistan e parte dal suo patrimonio personale. Malik ha inoltre gestito un conto di tipo hawala in Pakistan su cui sono state versate ad intervalli di pochi mesi decine di migliaia di dollari trasferiti dal Golfo per sostenere le attività dei Talibani. Malik ha inoltre facilitato le attività dei Talibani. Nel 2009 Malik occupava da 16 anni la carica di custode principale di una madrasa (scuola religiosa) nella regione di frontiera tra Afghanistan e Pakistan, utilizzata dai Talibani per indottrinare e formare nuovi seguaci. Tra l'altro, Malik ha versato fondi a sostegno di tale istituto. Insieme al fratello, Malik ha inoltre svolto un ruolo nella custodia di veicoli destinati ad essere utilizzati dai Talibani in attentati dinamitardi suicidi ed ha fornito assistenza nei movimenti di combattenti talibani nella provincia di Helmand, Afghanistan. Malik possiede aziende in Giappone e compie frequenti viaggi d'affari a Dubai ed in Giappone. Già nel 2005 Malik possedeva un'azienda in Afghanistan che importava veicoli da Dubai e dal Giappone. Ha importato autovetture, pezzi di ricambio per auto e abbigliamento da Dubai e dal Giappone per le sue aziende, in cui hanno investito due comandanti talibani. Verso la metà del 2010, Malik e suo fratello hanno assicurato lo sblocco di centinaia di container cargo, di un valore presunto di vari milioni di dollari, precedentemente sequestrati dalle autorità pakistane, secondo le quali i destinatari avevano connessioni con attività terroristiche.

3)

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud).

Data di nascita: 1969.

Luogo di nascita: villaggio di Sheykhan, regione di Pirkowti, distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan.

Altre informazioni: comandante principale nella rete Haqqani sotto l'autorità di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Governatore ombra talibano del distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan, dall'inizio del 2010. Ha gestito un campo di addestramento per combattenti non afgani nella provincia di Paktika. È stato coinvolto nel trasporto di armi verso l'Afghanistan.

Data di designazione dell'ONU: 4.10.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Aziz Abbasin è uno dei principali comandanti della rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'Afghanistan orientale e nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Dall'inizio del 2010 Abbasin ha ricevuto ordini da Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07), che lo ha nominato governatore ombra talibano del distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan. Abbasin comanda un gruppo di combattenti talibani ed ha contribuito alla gestione di un campo di addestramento per combattenti stranieri situato nella provincia di Paktika. Abbasin è stato inoltre coinvolto in agguati a veicoli che rifornivano le forze del governo afgano e nel trasporto di armi verso l'Afghanistan.


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/50


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/699/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Union europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

In data 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.

(2)

L’8 luglio 2011 il comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Repubblica democratica del Congo ha aggiornato l’elenco di persone, gruppi, imprese ed entità soggette alle misure restrittive. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2010/788/PESC è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.


ALLEGATO

"ALLEGATO

a)

Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5

Denominazione

Pseudonimi

Data e luogo di nascita

Informazioni identificative

Motivazione

Data della designazione

Frank Kakolele BWAMBALE

Frank Kakorere

Frank Kakorere Bwambale

 

Congolese

Generale delle FARDC, senza incarico nel giugno 2011.

Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al giugno 2011 residente a Kinshasa.

Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del "Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés" (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.

Ex leader dell'RDC-ML, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

1.11.2005

Gaston IYAMUREMYE

Rumuli

Byiringiro Victor Rumuli

Victor Rumuri

Michel Byiringiro

1948

Distretto di Musanze (provincia settentrionale), Ruanda

Ruhengeri, Ruanda

Ruandese

Presidente delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) e secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA.

Nel giugno 2011, era stabilito a Kalonge, nella provincia del Kivu settentrionale.

Brigadiere generale

Secondo molte fonti, tra cui il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Gaston Iyamuremye è il secondo vicepresidente delle FDLR e al loro interno è considerato uno dei membri principali della dirigenza militare e politica. Fino al dicembre 2009 ha inoltre gestito l'ufficio di Ignace Murwanashyaka (presidente delle FDLR) a Kibua.

1.12.2010

Jérôme KAKWAVU BUKANDE

Jérôme Kakwavu

Commandant Jérôme

Goma

Congolese

Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC.

Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011, la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra.

Ex presidente dell'UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'Uganda e la (RDC), che rappresentano le principali vie di transito dei flussi d'armi. Ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze e il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, nella violazione dell'embargo sulle armi. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri nel 2002.

Uno dei cinque alti ufficiali FARDC accusati di reati gravi che hanno comportato violenza sessuale e i cui casi sono stati riferiti dal Consiglio di sicurezza al governo durante la visita del 2009.

1.11.2005

Germain KATANGA

 

 

Congolese

Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004.

Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Il processo a suo carico è iniziato nel novembre 2009.

Capo dell'FRPI. Coinvolto in trasferimenti d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003.

1.11.2005

Thomas LUBANGA

 

Ituri

Congolese

Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani.

Consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006.

Il processo a suo carico è iniziato nel gennaio 2009 e dovrebbe concludersi nel 2011.

Presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003.

1.11.2005

Khawa Panga MANDRO

Kawa Panga

Kawa Panga Mandro

Kawa Mandro

Yves Andoul Karim

Mandro Panga Kahwa

Yves Khawa Panga Mandro

"Chief Kahwa"

"Kawa"

20 agosto 1973, Bunia

Congolese

Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati.

Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione centrale di Makala a Kinshasa.

Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Detenuto a Bunia dall'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002.

1.11.2005

Callixte MBARUSHIMANA

 

24 luglio 1963, Ndusu/Ruhen geri, Provincia settentrionale, Ruanda

Ruandese

Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 sotto mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009 e trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011.

Segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto.

Leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza.

3.3.2009

Iruta Douglas MPAMO

Mpano

Douglas Iruta Mpamo

28 dicembre 1965, Bashali, Masisi

29 dicembre 1965, Goma, RDC (ex-Zaire)

Uvira

Congolese

Al giugno 2011, residente a Gisenyi (Ruanda).

Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati.

Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, apparentemente, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi.

1.11.2005

Sylvestre MUDACUMURA

Noto come:

"Radja"

"Mupenzi Bernard"

"General Major Mupenzi"

"General Mudacumura"

 

Ruandese

Comandante militare delle FDLR-FOCA nonché primo vicepresidente politico e capo dell'alto comando delle FOCA, combina così funzioni di comando militare e politico globale dall'arresto dei capi delle FDLR in Europa.

Nel giugno 2011, stabilito nella foresta di Kikoma, vicino a Bogoyi, Walikale, nel Kivu settentrionale.

Comandante delle FDLR, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare Maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007.

1.11.2005

Leodomir MUGARAGU

Manzi Leon

Leo Manzi

1954

1953

Kigali, Ruanda

Rushashi (provincia settentrionale), Ruanda

Ruandese

Capo di stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.

Nel giugno 2011, stabilito nel quartier generale delle FDLR, nella foresta di Kikoma, vicino a Bogoyi, Walikale, nel Kivu settentrionale.

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR. Secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale della RDC.

1.12.2010

Leopold MUJYAMBERE

Musenyeri

Achille

Frère Petrus Ibrahim

17 marzo 1962 Kigali, Ruanda

Intorno al 1966

Ruandese

Nel giugno 2011, comandante del settore operativo del Kivu meridionale, attualmente detto "Amazon", delle FDLR-FOCA.

Stabilito a Nyakaleke (a sud-est di Mwenga, nel Kivu meridionale).

Comandante della seconda divisione delle FOCA/Brigate di riserva (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza.

In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.

3.3.2009

Dr. Ignace MURWANASHYAKA

Ignace

14 maggio 1963, Butera (Ruanda)

Ngoma, Butare (Ruanda)

Ruandese

Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009.

Sostituito da Gaston Iamuremye, alias "Rumuli", come presidente delle FDLR-FOCA.

Il processo a carico di Murwanashyaka per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco.

Presidente delle FDLR e comandante supremo delle forze armate FDLR, esercita un'influenza sulla politica di tali forze e mantiene il comando e controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

In contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009), impartiva ordini all'alto comando militare; coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego; gestiva grosse somme di denaro provenienti dal traffico illecito di risorse naturali originarie delle zone sotto il controllo FDLR (p. 24-25, 83).

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale.

1.11.2005

Straton MUSONI

IO Musoni

6 aprile 1961 (o 4 giugno 1961), Mugambazi, Kigali, Ruanda

Ruandese

Il processo a carico di Musoni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco.

Sostituito come primo vicepresidente delle FDLR da Sylvestre Mudacumura.

Come dirigente delle FDLR, gruppo armato straniero che opera nella RDC, Musoni impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005).

29.3.2007

Jules MUTEBUTSI

Jules Mutebusi

Jules Mutebuzi

Colonel Mutebutsi

1964, Minembwe, Kivu meridionale

Congolese

Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina.

Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non essendo autorizzato a lasciare il paese).

Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004.

Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi.

1.11.2005

Mathieu, Chui NGUDJOLO

Cui Ngudjolo

 

Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003.

Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008.

Capo di stato maggiore dell'FNI ed ex capo di stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006.

1.11.2005

Floribert Ngabu NJABU

Floribert Njabu

Floribert Ndjabu

Floribert Ngabu Ndjabu

 

Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani.

Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo.

Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

1.11.2005

Laurent NKUNDA

Nkunda Mihigo Laurent

Laurent Nkunda Bwatare

Laurent Nkundabatware

Laurent Nkunda Mahoro Batware

Laurent Nkunda Batware

"Chairman"

"General Nkunda"

"Papa Six"

6 febbraio 1967

Kivu settentrionale/Rutshuru

2.2.1967

Congolese

Ex generale dell'RCD-G.

Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006. Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998.

Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di questo paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda.

Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo della RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale della RDC.

Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno avviato un procedimento presso il tribunale militare ruandese.

Mantiene una certa influenza su taluni elementi del CNDP.

Ex generale dell'RCD-G.

Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 264 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009.

1.11.2005

Felicien NSANZUBUKI-RE

Fred Irakeza

1967

Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Ruanda

Ruandese

Comanda il primo battaglione delle FDLR-FOCA ed è stabilito nella regione di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale.

È stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale della RDC dall'ottobre 1998.

Nel giugno 2011, era stabilito a Magunda, territorio di Mwenga, nel Kivu meridionale.

Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania attraverso il lago Tanganica verso le unità FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale.

1.12.2010

Pacifique NTAWUNGUKA

Colonel Omega

Nzeri

Israel

Pacifique Ntawungula

1o gennaio 1964, Gaseke, provincia di Gisenyi (Ruanda)

Intorno al 1964

Ruandese

Comandante, settore operativo "SONOKI" delle FDLR-FOCA, nel Kivu settentrionale. Nel giugno 2011, era stabilito a Matembe, nel Kivu settentrionale.

Ha ricevuto una formazione militare in Egitto.

Comandante della prima divisione delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali.

Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.

3.3.2009

James NYAKUNI

 

 

Ugandese

Collaborazione in traffici con Jérôme Kakwavu, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.

1.11.2005

Stanislas NZEYIMANA

Deogratias Bigaruka Izabayo

Bigaruka

Bigurura

Izabayo Deo

Jules Mateso Mlamba

1o gennaio 1966 Mugusa (Butare), Ruanda

Intorno al 1967

Altra data possibile: 28 agosto 1966

Ruandese

Vicecomandante delle FDLR-FOCA.

Nel giugno 2011, era stabilito a Mukoberwa, nel Kivu settentrionale.

Vicecomandante delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali.

Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.

3.3.2009

Dieudonné OZIA MAZIO

Ozia Mazio

"Omari"

"Mr Omari"

6 giugno 1949, Ariwara

Congolese

Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.

Piani di finanziamento con il "Commandant Jérôme" e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione del "Commandant Jérôme" e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e a una milizia di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003).

1.11.2005

Bosco TAGANDA

Bosco Ntaganda

Bosco Ntagenda

General Taganda

"Lydia" quando faceva parte delle APR.

"Terminator"

Indicativo di chiamata "Tango Romeo" o "Tango"

"Major"

1973-74

Bigogwe, Ruanda

Congolese

Nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale.

Nel giugno 2011, risiede a Goma ed è proprietario di una grande azienda agricola nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale.

Nominato Generale di brigata delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri.

Ex capo di stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009.

Dal gennaio 2009, vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" e "Amani Leo" nel Kivu settentrionale e meridionale.

Comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009.

In qualità di capo di stato maggiore del CNDP ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja (novembre 2008).

1.11.2005

Innocent ZIMURINDA

 

1o settembre 1972

1975

Ngungu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale, RDC

Congolese

Colonnello delle FARDC.

Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu.

Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo.

Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente della RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22o settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC.

Resta fedele a Bosco Ntaganda.

Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche.

Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, come uno dei comandanti della 231a brigata delle FARDC, ha impartito ordini che hanno dato luogo al massacro di oltre 100 rifugiati ruandesi, per lo più donne e bambini, durante un'operazione militare nella regione di Shalio nell'aprile 2009.

Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riferisce di testimonianze secondo cui il ten.col. Innocent Zimurinda avrebbe rifiutato di liberare tre bambini sotto il suo comando a Kalehe, il 29 agosto 2009.

Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, prima dell'integrazione del CNDP nelle FARDC, ha partecipato nel novembre 2008 all'operazione del CNDP sfociata nel massacro di 89 civili, donne e bambini compresi, nella regione di Kiwanja.

Nel marzo 2010 51 gruppi di difesa dei diritti umani presenti nella RDC orientale hanno dichiarato che Zimurinda si è reso responsabile di molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni di numerosi civili, donne e bambini compresi, tra il febbraio e l'agosto 2007.

Il ten.col. Innocent Zimurinda è stato accusato, nella stessa dichiarazione, di stupro su moltissime donne e ragazze.

Secondo una dichiarazione del rappresentante speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati del 21 maggio 2010, Innocent Zimurinda è implicato nell'esecuzione sommaria di bambini soldato anche durante l'operazione Kimia II.

Secondo la stessa dichiarazione ha rifiutato che la missione ONU in RDC (MONUC) effettuasse il controllo delle truppe alla ricerca di minori.

Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ten.col. Zimurinda ha avuto responsabilità dirette e di comando nel reclutamento e trattenimento di bambini nelle truppe al suo comando.

1.12.2010

b)

Elenco delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5

Denominazione

Pseudonimi

Indirizzo

Informazioni identificative

Motivazione

Data della designazione

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

Butembo, RDC

Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo.

Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nella RDC.

Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008) usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi del FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

29.3.2007

CONGOMET TRADING HOUSE

 

Butembo, Kivu settentrionale

Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.

Congomet Trading House (precedentemente figurante nell'elenco come Congocom) era di proprietà di Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008).

Kambale acquistava quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dall'FNI. Gli introiti dell'FNI provenivano soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

29.3.2007

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL)

GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL

Avenue Président Mobutu Goma, RDC (un altro ufficio è situato a Gisenyi, Ruanda)

GLBC, PO Box 315, Goma, RDC (un altro ufficio è situato a Gisenyi, Ruanda)

A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è gia stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005).

29.3.2007

MACHANGA LTD

 

Kampala, Uganda

Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya).

Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK).

Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello Vipul Kumar hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.

MACHANGA acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

29.3.2007

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

TPD

Goma, Kivu settentrionale

Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema.

Ha ufficialmente sospeso tutte le attività dal 2008.

Nella pratica, nel giugno 2011 gli uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari, ecc.

Il presidente di TPD si chiama Eugene Serufuli e il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.

Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi, fornendo assistenza all'RCD-G, soprattutto camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del 2005.

1.11.2005

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka Street Kisemente Kampala, Uganda

Tel.: +256 41 533 578/9;

Altro indirizzo: PO Box 22709, Kampala, Uganda

Società esportatrice di oro a Kampala. (ex direttori: J.V. LODHIA – noto come "Chuni"- e il figlio Kunal LODHIA).

Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il Comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti.

Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio Kumal Lodhia hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.

UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

29.3.2007"


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/62


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

che modifica la decisione di esecuzione 2011/303/UE per quanto riguarda la data di applicazione

[notificata con il numero C(2011) 7373]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2011/700/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione 2011/303/UE della Commissione (2) è stato autorizzato l’uso dei nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi. La decisione si applica a decorrere dal 3 ottobre 2011. Il 9 settembre 2011 le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno informato la Commissione relativamente ai problemi pratici in alcuni macelli connessi alla tempestiva attuazione dei nuovi metodi e hanno chiesto il rinvio dell’applicazione della decisione al 2 gennaio 2012.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/303/UE.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 4 della decisione 2011/303/UE, la data «3 ottobre 2011» è sostituita dalla data «2 gennaio 2012».

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 136 del 24.5.2011, pag. 95.


Rettifiche

21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/63


Rettifica della direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 31 dicembre 2010 )

A pagina 97, articolo 1, punto 22, nell'articolo 116, secondo comma:

anziché:

«L’autorizzazione all’immissione in commercio può essere sospesa, revocata o variata anche qualora si riscontri che le informazioni presenti nella domanda a norma degli articoli 8, 10 o 11 …»,

leggi:

«L’autorizzazione all’immissione in commercio può essere sospesa, revocata o variata anche qualora si riscontri che le informazioni presenti nella domanda a norma degli articoli 8, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater o 11 …».


21.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/63


Rettifica del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 121 del 7 maggio 2008 )

Pagina 7, articolo 1, punto 22, nuovo articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera f):

anziché:

«f)

sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento.»,

leggi:

«f)

sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione.»