ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.270.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 270

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
15 ottobre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2011 della Commissione, del 23 settembre 2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento di questi stock nell’anno precedente

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1017/2011 della Commissione, del 12 ottobre 2011, recante divieto di pesca del marlin azzurro nell’oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese

8

 

*

Regolamento (UE) n. 1018/2011 della Commissione, del 12 ottobre 2011, recante divieto di pesca del melù nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera francese

10

 

*

Regolamento (UE) n. 1019/2011 della Commissione, del 12 ottobre 2011, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda il massimale di sostegno per i ritiri dai mercati delle pesche noci e delle pesche

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti di altri stock nell’anno precedente

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciclanilide conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, recante apertura di una procedura di gara per l’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1024/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, recante centocinquantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1025/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1026/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2011

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/687/PESC del Consiglio, del 14 ottobre 2011, che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

31

 

 

2011/688/PESC

 

*

Decisione del Comitato politico e di sicurezza EULEX KOSOVO/1/2011, del 14 ottobre 2011, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

32

 

 

2011/689/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2011) 7105]

33

 

 

2011/690/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2011, che modifica e rettifica l’allegato alla decisione 2011/163/UE della Commissione relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 7167]  ( 1 )

48

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 836/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 215 del 20.8.2011)

55

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2011

che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento di questi stock nell’anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l’anno 2010 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (2),

regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3),

regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (4),

regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (5).

(2)

I contingenti di pesca per l’anno 2011 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (6),

regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (7),

regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (8),

regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (9).

(3)

A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che le detrazioni dai contingenti assegnati si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando determinati fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2010. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2011 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1004/2010 della Commissione (10) ha adeguato alcuni contingenti di pesca per il 2010. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano state superiori ai contingenti loro assegnati per il 2010 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2011 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(7)

Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2011 conformemente ai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (11),

regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio (12),

regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (13), e

regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca disponibile per il 2011 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente (14),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (UE) n. 1124/2010 (UE) n. 1225/2009, (UE) n. 1256/2010 e (UE) n. 57/2011 per il 2011 sono ridotti come indicato in allegato.

Articolo 2

I contingenti di pesca che possono essere assegnati agli Stati membri nel 2012 e, se del caso, per gli anni successivi sono ridotti come indicato in allegato.

Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 si applicano fatte salve le riduzioni previste nei regolamenti (CE) n. 147/2007, (CE) n. 635/2008, (UE) n. 165/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

(4)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(6)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

(7)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

(8)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.

(9)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

(10)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31.

(11)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

(12)  GU L 176 del 4.7.2008, pag. 8.

(13)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11.

(14)  Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Detrazioni in seguito al superamento dei contingenti e alle rimanenze del 2010

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2010

Sbarchi consentiti 2010

(Totale quantitativo modificato) (6)

Totale delle catture 2010

Superamento contingenti relativi agli sbarchi consentiti

(%)

Superamento contingenti relativi agli sbarchi consentiti

(quantità in t)

Fattore di moltiplicazione articolo 105, paragrafo 2

Fattore di moltiplicazione articolo 105, paragrafo 3

Detrazioni 2011

Detrazioni rimanenti dal 2010

(reg. 1004/2010)

Quantitativo iniziale 2011

Quantitativo riveduto 2011

Quantitativo residuo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

BEL

SRX

2AC4-C

Razze

Acque UE delle zone IIa e IV

235,00 (1)

299,00

304,80

1,94

5,80

1

1

–5,80

 

235,00 (4)

229,20

 

BEL

WHG

2AC4.

Merlano

Acque UE delle zone IIa e IV

250,00 (1)

129,00

139,10

7,83

10,10

1

1

–10,10

 

286,00 (4)

275,90

 

DNK

DGS

03A-C.

Spinarolo/gattuccio

Acque UE della zona IIIa

0,00 (1)

0,00

 

 

 

 

 

 

–12,00

0,00

0,00

12,00

DNK

WHG

2AC4.

Merlano

Acque UE delle zone IIa e IV

1 082,00 (1)

154,00

156,40

1,56

2,40

1

1

–2,40

 

1 236,00 (4)

1 233,60

 

DEU

COD

3BC + 24

Merluzzo bianco

Acque UE delle sottodivisioni 22-24

3 777,00 (2)

4 232,00

4 256,50

0,58

24,50

1

1,5

–36,75

 

4 012,00 (4)

3 975,25

 

DEU

HAD

2AC4.

Eglefino

Acque UE delle zone IIa e IV

876,00 (1)

634,00

637,90

0,62

3,90

1

1

–3,90

 

858,00 (4)

854,10

 

DEU

HER

4AB.

Aringa

Acque UE delle zona IV a nord di 53° 30′ N

14 147,00 (1)

2 455,00

2 477,60

0,92

22,60

1

1

–22,60

 

17 423,00 (4)

17 400,40

 

DEU

SAN

2A3A4.

Cicerello

Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV

166,00 (1)

12 975,00

13 015,10

0,31

40,10

1

1

–40,10

 

511,00 (4)

470,90

 

EST

COD

N3M.

Merluzzo bianco

NAFO 3M

61,00 (1)

30,00

42,20

40,67

12,20

1

1

–12,20

 

111,00 (4)

98,80

 

IRL

COD

7XAD34

Merluzzo bianco

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE delle zone COPACE 34.1.1

825,00 (1)

917,00

927,80

1,18

10,80

1

1,5

–16,20

 

825,00 (4)

808,80

 

IRL

HER

07A/MM

Aringa

VIIa

1 250,00 (1)

0,00

16,00

n.d.

16,00

1

1

–16,00

 

1 374,00 (4)

1 358,00

 

IRL

WHB

1X14

Melù

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

7 843,00 (1)

8 279,00

8 324,00

0,54

45,00

1

1

–45,00

 

1 187,00 (4)

1 142,00

 

ESP

BLI

67-

Molva azzurra

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII

67,00 (1)

0,00

 

 

 

 

 

 

– 103,00

62,00 (4)

0,00

41,00

ESP

COD

N3M.

Merluzzo bianco

NAFO 3M

796,00 (1)

916,00

919,30

0,36

3,30

1

1

–3,30

 

1 448,00 (4)

1 444,70

 

ESP

RED

N3M.

Scorfano

NAFO 3M

233,00 (1)

846,00

891,20

5,34

45,20

1

1

–45,20

 

233,00 (4)

187,80

 

ESP

USK

567EI.

Brosmio

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

14,00 (1)

16,00

19,70

23,13

3,70

1

1

–3,70

 

14,00 (4)

10,30

 

FRA

HER

4CXB7D

Aringa

VIId; IVc

5 235,00 (1)

6 560,00

6 747,40

2,86

187,40

1

1

– 187,40

 

6 447,00 (4)

6 259,60

 

FRA

SBR

678-

Occhialone

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII

9,00 (3)

66,00

85,40

29,39

19,40

1

1

–19,40

 

9,00 (5)

0,00

10,40

FRA

WHG

2AC4.

Merlano

Acque UE delle zone IIa e IV

1 627,00 (1)

2 367,00

2 593,40

9,56

226,40

1,1

1

– 249,04

 

1 857,00 (4)

1 607,96

 

LTU

PRA

N3L.

Gamberello boreale

NAFO 3L

334,00 (1)

334,00

339,90

1,77

5,90

1

1

–5,90

 

214,00 (4)

208,10

 

NLD

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–5,00

0,00

0,00

5,00

NLD

SBR

678-

Occhialone

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–6,00

0,00

0,00

6,00

POL

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–1,00

0,00

0,00

1,00

POL

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

Acque norvegesi delle zone I e II

 

1 390,00

1 389,10

 

 

 

 

 

–2,00

0,00

0,00

2,00

POL

RED

514GRN

Scorfano

Acque della Groenlandia delle zone V e XIV

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–1,00

0,00

0,00

1,00

POL

HAD

2AC4

Eglefino

IV; Acque UE delle zone IIa e IV

 

1,00

 

 

 

 

 

 

–16,00

0,00

0,00

16,00

POL

WHB

1X14

Melù

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–8,00

0,00

0,00

8,00

POL

MAC

2A34

Sgombro

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–5,00

0,00

0,00

5,00

PRT

ALF

3X14-

Berici

Acque dell’UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

214,00 (3)

224,00

231,90

3,53

7,90

1

1

–7,90

 

214,00 (5)

206,10

 

PRT

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; Acque UE della zona COPACE 34.1.1

248,00 (1)

277,00

280,80

1,37

3,80

1

1

–3,80

 

260,00 (4)

256,20

 

PRT

BFT

AE045W

Tonno rosso

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo

237,66 (1)

57,70

63,30

9,71

5,60

1

1,5

–8,40

 

226,84 (4)

218,44

 

PRT

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–11,00

0,00

0,00

11,00

PRT

HAD

1N2AB.

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

0,00

200,00

64,90

 

 

 

 

 

– 458,00

0,00

0,00

458,00

PRT

POK

1N2AB

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

 

0,00

 

 

 

 

 

 

– 294,00

 

0,00

294,00

PRT

RED

51214. (Nuovo Codice 51214D)

Scorfano

UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV.

896,00 (1)

1 416,00

1 420,00

0,28

4,00

1

1

–4,00

 

757,00 (4)

753,00

 

GBR

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–10,00

0,00 (4)

0,00

10,00

GBR

BLI

245- (nuovo codice 24-)

Molva azzurra

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V

15,00 (3)

16,00

33,00

106,25

17,00

1

1

–17,00

 

15,00 (5)

0,00

2,00

GBR

DWS

56789-

Squali di acque profonde

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX

0,00 (3)

18,70

20,00

6,95

1,30

1

1

–1,30

 

5,60 (5)

4,30

 

GBR

WHG

2AC4.

Merlano

Acque UE delle zone IIa e IV

4 317,00 (1)

7 782,00

7 798,10

0,21

16,10

1

1

–16,10

 

8 933,00 (4)

8 916,90

 


(1)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 53/2010.

(2)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1226/2009.

(3)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1359/2008.

(4)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 57/2011.

(5)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1225/2010.

(6)  Contingenti assegnati ad uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, dopo avere considerato gli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, i trasferimenti di contingenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio e/o la riassegnazione e la detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/8


REGOLAMENTO (UE) N. 1017/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2011

recante divieto di pesca del marlin azzurro nell’oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

49/T&Q

Stato membro

Portogallo

Stock

BUM/ATLANT

Specie

Marlin azzurro (Makaira nigricans)

Zona

Oceano Atlantico

Data

5.9.2011


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1018/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2011

recante divieto di pesca del melù nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

48/T&Q

Stato membro

Francia

Stock

WHB/1X14

Specie

Melù (Micromesistius poutassou)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

Data

7.9.2011


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/12


REGOLAMENTO (UE) N. 1019/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2011

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

43/T&Q

Stato membro

Belgio

Stock

PLE/8/3411

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

Data

13.8.2011


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1020/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda il massimale di sostegno per i ritiri dai mercati delle pesche noci e delle pesche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 nonies in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2) stabiliscono norme relative all’applicazione di misure di prevenzione e gestione delle crisi in relazione agli ortofrutticoli la cui produzione è estremamente imprevedibile.

(2)

È possibile che si verifichino eccedenze di ortofrutticoli in grado di perturbare significativamente il mercato. In tal caso, per stabilizzare i prezzi dei produttori, le misure di prevenzione e gestione delle crisi possono comprendere anche i ritiri dal mercato, di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 75 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(3)

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nell’allegato XI di tale regolamento sono riportati i massimali di sostegno per i ritiri dal mercato dei prodotti corrispondenti. Questi importi devono essere fissati onde evitare che il ritiro dal mercato diventi sistematicamente uno sbocco alternativo all’immissione dei prodotti sul mercato e garantire che i ritiri rimangano uno strumento efficace nella prevenzione e nella gestione delle crisi.

(4)

Alla luce della congiuntura di mercato per le pesche e le pesce noci e al fine di attenuare l’impatto di un calo improvviso dei prezzi questa estate, occorre adeguare i massimali di sostegno per i ritiri dal mercato delle pesche e delle pesche noci.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(6)

È opportuno applicare i nuovi massimali di sostegno a decorrere dal 19 luglio 2011, data alla quale la rilevanza del calo dei prezzi per le pesche e le pesche noci è diventata evidente. Occorre pertanto che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(7)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XI del regolamento di esecuzione (EU) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO XI

Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all’articolo 79, paragrafo 1

(EUR/100 kg)

Prodotto

Massimale di sostegno

Cavolfiori

10,52

Pomodori

7,25

Mele

13,22

Uve

12,03

Albicocche

21,26

Pesche noci

26,90

Peache

26,90

Pere

12,59

Melanzane

5,96

Meloni

6,00

Cocomeri

6,00

Arance

21,00

Mandarini

19,50

Clementine

19,50

Mandarini satsuma

19,50

Limoni

19,50»


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1021/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti di altri stock nell’anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5,

dopo aver consultato gli Stati membri interessati, a norma dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l’anno 2010 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (2),

regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3);

regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (4),

regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (5).

(2)

I contingenti di pesca per l’anno 2011 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (6),

regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (7),

regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (8),

regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011 che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (9).

(3)

A norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro applicando determinati fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(4)

L’articolo 105, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che se non è possibile procedere ad una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo dal contingente superato poiché lo Stato membro interessato dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale.

(5)

Alcuni Stati membri non hanno contingenti disponibili per il 2011 per alcuni stock che sono stati superati nel 2010. In tali casi è opportuno effettuare tali detrazioni sui contingenti di cui dispongono questi Stati membri per altri stock nella stessa zona geografica, tenendo conto della necessità di evitare i rigetti nella pesca multispecifica.

(6)

Gli Stati membri interessati sono stati consultati in merito alle detrazioni e hanno suggerito alcune modifiche che dovrebbero essere tenute in considerazione dalla Commissione nei limiti di quanto giustificato.

(7)

Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2011 conformemente ai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (10), e

regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2011 della Commissione, del 23 settembre 2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per gli altri stock per il 2011 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock nell’anno precedente (11),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (UE) n. 1124/2010 (UE) n. 1225/2009, (UE) n. 1256/2010 e (UE) n. 57/2011 per il 2011 sono ridotti come indicato in allegato.

Articolo 2

Si applica l’articolo 1 senza pregiudicare le detrazioni previste dal regolamento (CE) n. 147/2007 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

(4)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(6)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

(7)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

(8)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.

(9)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

(10)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

(11)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2010

Sbarchi consentiti 2010

(totale quantitativo modificato) (5)

Totale delle catture 2010

Superamento contingenti relativi agli sbarchi consentiti

(%)

Superamento contingenti relativi agli sbarchi consentiti

(quantità in t)

Fattore moltiplicatore articolo 105, paragrafo 2

Fattore moltiplicatore articolo 105, paragrafo 3

Detrazioni 2011

Contingente iniziale 2011

Quantitativo riveduto 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

DNK

DGS

03A-C.

Spinarolo/gattuccio

Acque UE della zona IIIa

0,00 (2)

0,00

3,60

n.d.

3,60

1

1

–3,60

0,00

 (1)

DNK

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

 

 

 

 

 

 

 

–3,60

3 068,00 (3)

3 064,40

FRA

DGS

15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

0,00 (2)

84,00

158,30

88,45

74,30

1

1

–74,30

0,00

 (1)

FRA

LIN

6X14.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

 

 

 

 

 

 

 

–74,30

2 293,00 (3)

2 218,70

FRA

DGS

2AC4-C

Spinarolo/gattuccio

Acque UE delle zone IIa e IV

0,00 (2)

5,00

10,70

114,00

5,70

1

1

–5,70

0,00

 (1)

FRA

ANF

2AC4-C

Rana pescatrice

Acque UE delle zone IIa e IV

 

 

 

 

 

 

 

–5,70

70,00 (3)

64,30

FRA

DWS

56789-

Squali di profondità

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX

0,00 (2)

98,00

131,30

33,98

33,30

1

1

–33,30

10,17 (4)

 (1)

FRA

RNG

5B67-

Granatiere

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII

 

 

 

 

 

 

 

–33,30

2 409,00 (4)

2 375,70

GBR

FLX

05B-F

Pesce piatto

Vb (acque delle Isole Fær Øer)

204,00 (2)

217,00

252,20

16,22

35,20

1

1

–35,20

0,00

 (1)

GBR

PLE

561214

Passera di mare

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

 

 

 

 

 

 

 

–35,20

408,00 (3)

372,80


(1)  Detrazioni da effettuare sui seguenti stock

(2)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 53/2010.

(3)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 57/2011.

(4)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1225/2010.

(5)  Contingenti assegnati ad uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, dopo avere considerato gli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59), i trasferimenti di contingenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e/o la riassegnazione e la detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.


15.10.2011   

IT

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L 270/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1022/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciclanilide conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20 e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva ciclanilide era iscritta nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per un periodo che scade il 31 ottobre 2011.

(2)

Per consentire ai richiedenti di elaborare le loro domande e alla Commissione di valutarle e decidere in merito, la suddetta iscrizione è stata estesa fino al 31 dicembre 2015 dalla direttiva 2010/77/UE, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne le scadenze dell’iscrizione di determinate sostanze attive nell’allegato I (3).

(3)

A norma dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la suddetta sostanza era stata iscritta nella parte A dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4) e si deve quindi presumere che sia stata approvata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

La Commissione non ha però ricevuto domande relative alla sostanza attiva in questione e la scadenza prevista per la presentazione di dette domande dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l’elenco di tali sostanze (5) è stata superata.

(5)

Di conseguenza, l’approvazione della suddetta sostanza attiva non viene rinnovata e la sostanza va tolta dalla parte A dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 a partire dalla data in cui la sua approvazione sarebbe scaduta se non fosse stata estesa dalla direttiva 2010/77/UE.

(6)

Gli Stati membri devono poter disporre del tempo necessario a revocare le autorizzazioni concesse per i prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide.

(7)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda relativa a tale sostanza a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva ciclanilide non è rinnovata.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide siano ritirate entro il 30 aprile 2012.

Articolo 3

Periodi di tolleranza

Gli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri ai prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide scadono il 31 ottobre 2012 per quanto riguarda la vendita e la distribuzione e il 31 ottobre 2013 per quanto riguarda lo smaltimento, lo stoccaggio e l’utilizzo delle scorte esistenti.

Articolo 4

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 48.

(4)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(5)  GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 10.


ALLEGATO

La riga 21 della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«21

Ciclanilide

N. CAS 113136-77-9

N. CIPAC 586

Non disponibile

960 g/kg

1o novembre 2001

31 ottobre 2011

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

L’impurezza di 2,4-dicloroanilina (2,4-DCA) nella sostanza attiva prodotta industrialmente non deve essere superiore a 1 g/kg.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.


15.10.2011   

IT

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L 270/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1023/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

recante apertura di una procedura di gara per l’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a), d) e j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007 la Commissione può decidere di autorizzare gli organismi riconosciuti dagli Stati membri, che offrano garanzie sufficienti, a stipulare contratti di ammasso dell’olio di oliva da essi commercializzato in caso di grave turbativa del mercato in talune regioni dell'Unione europea.

(2)

In Spagna il prezzo medio dell'olio di oliva vergine registrato sul mercato nel periodo indicato all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), è inferiore al livello indicato all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007 La previsione di un buon raccolto consecutivo e l'accumulo di scorte in Spagna creano uno squilibrio fra la domanda e l'offerta che esercita una pressione al ribasso sui prezzi dell'olio di oliva vergine e causa una grave turbativa del mercato. La Spagna è il più importante produttore di olio di oliva dell'Unione ed esercita un'influenza predominante sui prezzi. Il mercato unionale dell'olio di oliva è caratterizzato da un elevato livello di interdipendenza, pertanto la grave turbativa del mercato spagnolo minaccia di estendersi a tutti gli Stati membri produttori di olio di oliva.

(3)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 può essere concesso un aiuto all'ammasso privato di olio di oliva e la Commissione è tenuta a fissare l'aiuto in anticipo o mediante gara.

(4)

Il regolamento (CE) n. 826/2008 ha fissato norme comuni per l'attuazione del regime di aiuti all'ammasso privato. A norma dell'articolo 6 di tale regolamento occorre aprire una gara secondo le modalità e le condizioni previste all'articolo 9 dello stesso.

(5)

Occorre stabilire il quantitativo complessivo per il quale può essere concesso un aiuto all’ammasso privato a un livello che permetta, alla luce delle analisi di mercato, di contribuire a stabilizzare tale mercato.

(6)

Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, occorre fissare il quantitativo minimo di prodotto che deve essere oggetto di ciascuna offerta.

(7)

È necessario stabilire una cauzione intesa a garantire che gli operatori rispettino le obbligazioni contrattuali e che la misura raggiunga l'effetto ricercato sul mercato.

(8)

Alla luce dell'andamento della situazione del mercato nella campagna di commercializzazione in corso e delle previsioni per la campagna successiva, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di decidere di abbreviare la durata dei contratti in corso e di adattare di conseguenza il livello dell'aiuto. È necessario che tale possibilità sia indicata nel contratto, come previsto all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 826/2008.

(9)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, occorre fissare il periodo entro il quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare le offerte valide alla Commissione.

(10)

Per evitare un calo incontrollato dei prezzi, reagire rapidamente alla situazione eccezionale del mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(11)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   È aperta una procedura di gara per la fissazione del livello dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per l'olio di oliva vergine quale definito al punto 1, lettera b), dell’allegato XVI di detto regolamento.

2.   Il quantitativo complessivo per il quale può essere concesso un aiuto all'ammasso privato è fissato a 100 000 t.

Articolo 2

Norme applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 3

Presentazione delle offerte

1.   Il sottoperiodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 19 ottobre 2011 e termina il 25 ottobre 2011 alle 11:00, ora di Bruxelles.

Il sottoperiodo di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale ha inizio il primo giorno lavorativo successivo al termine del sottoperiodo precedente e termina l'8 novembre alle 11:00, ora di Bruxelles.

2.   Le offerte si riferiscono a un periodo di ammasso di 180 giorni.

3.   Ogni offerta riguarda un quantitativo minimo di almeno 50 tonnellate.

4.   L’operatore che partecipa a una gara per più categorie di olio o per recipienti depositati presso diversi indirizzi presenta un’offerta separata per ciascun caso.

5.   Le offerte possono essere presentate esclusivamente in Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo e Slovenia.

Articolo 4

Cauzioni

L’offerente costituisce una cauzione di 50 EUR per tonnellata di olio di oliva oggetto dell’offerta.

Articolo 5

Accorciamento della durata di validità dei contratti

In base all’andamento del mercato dell’olio di oliva e al prevedibile andamento futuro, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di abbreviare la durata dei contratti in corso e di adeguare di conseguenza l'importo dell'aiuto. Nel contratto con l'aggiudicatario è fatto riferimento a tale possibilità.

Articolo 6

Comunicazione delle offerte alla Commissione

A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli Stati membri comunicano separatamente alla Commissione tutte le offerte valide entro 24 ore dalla scadenza di ciascun sottoperiodo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


15.10.2011   

IT

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L 270/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1024/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

recante centocinquantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 5 ottobre 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è aggiunta all’elenco "Persone fisiche":

(a)

"Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias (a) Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai’, (b) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i, (e) Abu Du’a, (f) Abu Duaa’, (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titolo: Dr. Indirizzo: Iraq. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Samarra, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: (a) leader di Al-Qaeda in Iraq; (b) attualmente basato in Iraq; (c) gestisce e dirige operazioni su vasta scala di AQI; (d) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Du’a, Abu Duaa’). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.10.2011."


15.10.2011   

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L 270/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1025/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

42,3

MK

53,8

ZA

35,6

ZZ

45,3

0707 00 05

AL

65,0

MK

64,2

TR

132,0

ZZ

87,1

0709 90 70

EC

33,4

TR

112,1

ZZ

72,8

0805 50 10

AR

59,3

BR

38,2

CL

60,5

TR

72,0

UY

56,8

ZA

73,7

ZZ

60,1

0806 10 10

BR

170,5

CL

79,6

MK

85,4

TR

118,4

ZA

56,1

ZZ

102,0

0808 10 80

AR

61,9

CL

69,6

CN

79,2

NZ

115,8

US

82,8

ZA

115,4

ZZ

87,5

0808 20 50

CL

85,4

CN

49,2

TR

133,7

ZZ

89,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


15.10.2011   

IT

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L 270/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1026/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 ottobre 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 ottobre 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.9.2011-13.10.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

259,12

178,57

Prezzo FOB USA

360,44

350,44

330,44

Premio sul Golfo

16,96

Premio sui Grandi laghi

23,04

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

18,96 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

53,14 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/31


DECISIONE 2011/687/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2011

che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (2).

(2)

Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/445/PESC (3) che ha modificato l’azione comune 2008/124/PESC aumentando l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo («EULEX KOSOVO») fino alla scadenza dell’azione comune 2008/124/PESC.

(3)

L’8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (4), che ha modificato e prorogato l’azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012, fissando un importo di riferimento finanziario fino al 14 ottobre 2010.

(4)

L’importo di riferimento finanziario previsto dalla decisione 2010/619/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (5), e destinato a coprire le spese connesse all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2011 dovrebbe coprire il periodo fino al 14 dicembre 2011.

(5)

L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 del trattato.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2008/124/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 16, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/124/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2010 sino al 14 dicembre 2011 è di 165 000 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 (1999).

(2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)  GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 33.

(4)  GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 13.

(5)  GU L 272 del 16.10.2010, pag. 19.


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/32


DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA EULEX KOSOVO/1/2011

del 14 ottobre 2011

che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO

(2011/688/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista l’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

L’8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (3) che proroga la durata dell’EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2012.

(3)

Con la decisione 2010/431/PESC del 27 luglio 2010 (4), a seguito di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il CPS ha nominato il sig. Xavier BOUT DE MARNHAC capo della missione EULEX KOSOVO con effetto dal 15 ottobre 2010. Detta decisione si applica fino al 14 ottobre 2011.

(4)

Il 23 settembre 2011 l’AR ha proposto di prorogare il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione EULEX KOSOVO è prorogato fino al 14 giugno 2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  Conformemente alla risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)  GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 13.

(4)  GU L 202 del 4.8.2010, pag. 10.


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2011) 7105]

(I testi in lingua danese, finlandese, greca, inglese, italiana, maltese, olandese, polacca, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/689/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicare agli Stati membri i risultati di dette verifiche, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In certi casi si sono avvalsi di questa possibilità e la relazione redatta a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme dell’Unione europea.

(4)

Dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione è risultato che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale requisito e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell’Unione europea è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 30 aprile 2011 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell’allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA, o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea in quanto non conformi alle norme dell’Unione europea.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

SM

Misura

Esercizio finanziario

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni

Incidenza finanziaria

VOCE DI BILANCIO 6701

AT

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali

UNA TANTUM

 

EUR

–1 303 515,38

0,00

–1 303 515,38

 

 

 

 

 

TOTALE (AT)

EUR

–1 303 515,38

0,00

–1 303 515,38

CY

Pagamenti diretti

2006

Mancata applicazione di sanzioni

UNA TANTUM

 

CYP

– 284 123,39

0,00

– 284 123,39

CY

Pagamenti diretti

2006

Carenze nel sistema SIPA e nei controlli in loco

UNA TANTUM

 

CYP

– 757 074,89

0,00

– 757 074,89

CY

Aiuto diretto disaccoppiato (regime di pagamento unico per superficie — RPUS)

2007

Carenze nel sistema SIPA e nei controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

–1 808 329,75

0,00

–1 808 329,75

CY

Aiuto diretto disaccoppiato (regime di pagamento unico per superficie — RPUS)

2007

Mancata applicazione di sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 582 030,50

0,00

– 582 030,50

CY

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Carenze nel sistema SIPA e nei controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

–1 656 910,66

0,00

–1 656 910,66

CY

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Mancata applicazione di sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 666 122,62

0,00

– 666 122,62

CY

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel sistema SIPA–SIG

UNA TANTUM

 

EUR

–1 474 495,53

0,00

–1 474 495,53

 

 

 

 

 

TOTALE (CY)

CYP

–1 041 198,28

0,00

–1 041 198,28

 

 

 

 

 

TOTALE (CY)

EUR

–6 187 889,06

0,00

–6 187 889,06

DE

Liquidazione dei conti

2008

Errore più probabile, errore noto

UNA TANTUM

 

EUR

– 949 205,00

0,00

– 949 205,00

DE

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Spese inammissibili in 3 organizzazioni di produttori

UNA TANTUM

 

EUR

– 846 668,37

0,00

– 846 668,37

 

 

 

 

 

TOTALE (DE)

EUR

–1 795 873,37

0,00

–1 795 873,37

DK

Aiuti diretti disaccoppiati

2006

Rettifiche a livello di ritiro dei seminativi dalla produzione, superfici incolte, pascoli permanenti

FORFETTARIA

5,00 %

DKK

–33 186 833,89

0,00

–33 186 833,89

DK

Aiuti diretti disaccoppiati

2006

Carenze a livello di sistema SIPA–SIG, sanzioni, tolleranza nei controlli incrociati, campione casuale per l'analisi della parcella di riferimento

UNA TANTUM

 

DKK

–38 993 246,83

0,00

–38 993 246,83

DK

Pagamenti diretti

2007

Rettifiche a livello di ritiro dei seminativi dalla produzione, superfici incolte, pascoli permanenti

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–4 935 369,61

0,00

–4 935 369,61

DK

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2007

Carenze a livello di sistema SIPA–SIG, sanzioni, tolleranza nei controlli incrociati, campione casuale per l'analisi della parcella di riferimento

UNA TANTUM

 

EUR

–9 726,04

0,00

–9 726,04

DK

Pagamenti diretti

2007

Carenze a livello di sistema SIPA–SIG, sanzioni, tolleranza nei controlli incrociati, campione casuale per l'analisi della parcella di riferimento

UNA TANTUM

 

EUR

–5 669 895,79

0,00

–5 669 895,79

DK

Diritto alla prestazione

2006

Assenza di controlli sullo status di impresa agricola dei proprietari terrieri

FORFETTARIA

5,00 %

DKK

–3 744,13

– 557,28

–3 186,85

DK

Diritto alla prestazione

2006

Uso non agricolo della superficie dichiarata

FORFETTARIA

2,00 %

DKK

–19 696,62

–19 696,62

0,00

DK

Diritto alla prestazione

2007

Conseguenza della rettifica puntuale nell'ambito dell'indagine AA/2006/05/DK

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

– 369,71

369,71

DK

Diritto alla prestazione

2007

Carenze nei controlli sullo status di impresa agricola nel caso di trasferimenti che prevedono una clausola relativa ai contratti privati

UNA TANTUM

 

EUR

–80 459,15

0,00

–80 459,15

DK

Diritto alla prestazione

2007

Assenza di controlli sullo status di impresa agricola dei proprietari terrieri

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 181 248,40

–26 735,94

– 154 512,46

DK

Diritto alla prestazione

2007

Uso non agricolo della superficie dichiarata

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 147 389,20

– 147 389,20

0,00

DK

Diritto alla prestazione

2008

Carenze nei controlli sullo status di impresa agricola nel caso di trasferimenti che prevedono una clausola relativa ai contratti privati

UNA TANTUM

 

EUR

–80 483,98

0,00

–80 483,98

DK

Diritto alla prestazione

2008

Assenza di controlli sullo status di impresa agricola dei proprietari terrieri

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 178 999,72

0,00

– 178 999,72

DK

Diritto alla prestazione

2008

Uso non agricolo della superficie dichiarata

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 142 037,56

0,00

– 142 037,56

DK

Diritto alla prestazione

2009

Carenze nei controlli sullo status di impresa agricola nel caso di trasferimenti che prevedono una clausola relativa ai contratti privati

UNA TANTUM

 

EUR

–80 417,10

0,00

–80 417,10

DK

Diritto alla prestazione

2009

Assenza di controlli sullo status di impresa agricola dei proprietari terrieri

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 160 151,14

0,00

– 160 151,14

DK

Diritto alla prestazione

2009

Uso non agricolo della superficie dichiarata

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 131 624,35

0,00

– 131 624,35

DK

Diritto alla prestazione

2010

Carenze nei controlli sullo status di impresa agricola nel caso di trasferimenti che prevedono una clausola relativa ai contratti privati

UNA TANTUM

 

EUR

–80 598,58

0,00

–80 598,58

DK

Diritto alla prestazione

2010

Assenza di controlli sullo status di impresa agricola dei proprietari terrieri

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 173 759,98

0,00

– 173 759,98

DK

Diritto alla prestazione

2010

Uso non agricolo della superficie dichiarata

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 281 759,83

0,00

– 281 759,83

DK

Audit finanziario — Superamento

2008

Superamento dei massimali finanziari

UNA TANTUM

 

EUR

–1 500,20

–1 353,02

– 147,18

DK

Audit finanziario — Ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento

2008

Inosservanza dei termini di pagamento

UNA TANTUM

 

EUR

– 329 708,43

– 329 708,43

0,00

 

 

 

 

 

TOTALE (DK)

DKK

–72 203 521,47

–20 253,90

–72 183 267,57

 

 

 

 

 

TOTALE (DK)

EUR

–12 665 129,06

– 505 556,30

–12 159 572,76

ES

Liquidazione dei conti — FEAGA

2005

Debitori

UNA TANTUM

 

EUR

– 277 219,89

0,00

– 277 219,89

ES

Liquidazione dei conti — FEAGA

2005

Errori finanziari — Mancata ripetizione dell'indebito dovuto ad errori finanziari

UNA TANTUM

 

EUR

–76 518,03

0,00

–76 518,03

ES

Liquidazione dei conti – FEAGA

2005

Errori finanziari — Errore più probabile

UNA TANTUM

 

EUR

– 103 605,08

0,00

– 103 605,08

ES

Liquidazione dei conti – FEAGA

2006

Errori finanziari — Errore più probabile

UNA TANTUM

 

EUR

– 113 321,70

0,00

– 113 321,70

 

 

 

 

 

TOTALE (ES)

EUR

– 570 664,70

0,00

– 570 664,70

FI

Aiuti diretti disaccoppiati

2007

Applicazione erronea delle sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

–10 268,39

0,00

–10 268,39

FI

Aiuti diretti disaccoppiati

2007

Carenze inerenti al sistema SIPA–SIG — Lapponia

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 188 478,74

0,00

– 188 478,74

FI

Aiuti aggiuntivi

2007

Carenze inerenti al sistema SIPA–SIG — Lapponia

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–4 661,37

0,00

–4 661,37

FI

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2007

Carenze inerenti al sistema SIPA–SIG — Lapponia

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 242,40

0,00

– 242,40

FI

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Applicazione erronea delle sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

–8 285,31

0,00

–8 285,31

FI

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Importi non recuperati per diversi anni

UNA TANTUM

 

EUR

–14 577,20

0,00

–14 577,20

FI

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2008

Carenze inerenti al sistema SIPA–SIG — Lapponia

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 171,75

0,00

– 171,75

FI

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Carenze inerenti al sistema SIPA–SIG — Lapponia

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 186 113,92

0,00

– 186 113,92

FI

Aiuti aggiuntivi

2008

Carenze inerenti al sistema SIPA–SIG — Lapponia

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–5 698,74

0,00

–5 698,74

FI

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Importi non recuperati per diversi anni

UNA TANTUM

 

EUR

–43 442,18

0,00

–43 442,18

FI

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2009

Carenze inerenti al sistema SIPA–SIG — Lapponia

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–26,97

0,00

–26,97

FI

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze inerenti al sistema SIPA–SIG — Lapponia

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–2,95

0,00

–2,95

FI

Diritto alla prestazione

2007

Attivazione dei diritti alle prestazioni per gli orti

UNA TANTUM

 

EUR

– 134 535,85

0,00

– 134 535,85

FI

Diritto alla prestazione

2007

Mancata ripetizione dell'indebito in seguito all'aggiornamento delle parcelle

UNA TANTUM

 

EUR

– 208 560,32

0,00

– 208 560,32

FI

Diritto alla prestazione

2007

Somme ricevute in eccesso connesse agli importi di riferimento per la produzione di barbabietola da zucchero

UNA TANTUM

 

EUR

–10 112,98

0,00

–10 112,98

FI

Diritto alla prestazione

2008

Attivazione dei diritti alle prestazioni per gli orti

UNA TANTUM

 

EUR

– 106 422,80

0,00

– 106 422,80

FI

Diritto alla prestazione

2008

Mancata ripetizione dell'indebito in seguito all'aggiornamento delle parcelle

UNA TANTUM

 

EUR

–38 963,06

0,00

–38 963,06

FI

Diritto alla prestazione

2008

Somme ricevute in eccesso connesse agli importi di riferimento per la produzione di barbabietola da zucchero

UNA TANTUM

 

EUR

–10 092,45

0,00

–10 092,45

FI

Diritto alla prestazione

2009

Somme ricevute in eccesso connesse agli importi di riferimento per la produzione di barbabietola da zucchero

UNA TANTUM

 

EUR

–10 117,45

0,00

–10 117,45

FI

Diritto alla prestazione

2010

Somme ricevute in eccesso connesse agli importi di riferimento per la produzione di barbabietola da zucchero

UNA TANTUM

 

EUR

–10 135,57

0,00

–10 135,57

 

 

 

 

 

TOTALE (FI)

EUR

– 990 910,38

0,00

– 990 910,38

GB

Diritto alla prestazione

2006

Controlli lacunosi dei nuovi agricoltori (Irlanda del Nord)

FORFETTARIA

10,00 %

GBP

– 614 431,29

– 307 215,65

– 307 215,64

GB

Diritto alla prestazione

2006

Dotazione errata della riserva nazionale per la categoria degli investitori (Irlanda del Nord)

FORFETTARIA

10,00 %

GBP

– 712 321,41

– 356 160,71

– 356 160,70

GB

Diritto alla prestazione

2006

Riduzione errata della riserva nazionale (Irlanda del Nord)

UNA TANTUM

 

GBP

– 100 767,54

0,00

– 100 767,54

GB

Diritto alla prestazione

2006

Riduzione errata della riserva nazionale (Scozia)

UNA TANTUM

 

GBP

– 216 419,91

0,00

– 216 419,91

GB

Diritto alla prestazione

2006

Riduzione errata della riserva nazionale (Galles)

UNA TANTUM

 

GBP

–97 813,25

0,00

–97 813,25

GB

Diritto alla prestazione

2007

Controlli lacunosi dei nuovi agricoltori (Irlanda del Nord)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 900 088,77

– 450 044,39

– 450 044,38

GB

Diritto alla prestazione

2007

Dotazione errata della riserva nazionale per la categoria degli investitori (Irlanda del Nord)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–1 037 875,96

– 518 937,98

– 518 937,98

GB

Diritto alla prestazione

2007

Riduzione errata della riserva nazionale (Irlanda del Nord)

UNA TANTUM

 

EUR

– 147 022,79

0,00

– 147 022,79

GB

Diritto alla prestazione

2007

Riduzione errata della riserva nazionale (Scozia)

UNA TANTUM

 

EUR

– 317 354,51

0,00

– 317 354,51

GB

Diritto alla prestazione

2007

Riduzione errata della riserva nazionale (Galles)

UNA TANTUM

 

EUR

– 145 427,65

0,00

– 145 427,65

GB

Diritto alla prestazione

2007

Superamento del massimale regionale (Irlanda del Nord)

UNA TANTUM

 

EUR

– 321 536,36

0,00

– 321 536,36

GB

Diritto alla prestazione

2008

Controlli lacunosi dei nuovi agricoltori (Irlanda del Nord)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 896 459,38

0,00

– 896 459,38

GB

Diritto alla prestazione

2008

Dotazione errata della riserva nazionale per la categoria degli investitori (Irlanda del Nord)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–1 033 690,98

0,00

–1 033 690,98

GB

Diritto alla prestazione

2008

Riduzione errata della riserva nazionale (Scozia)

UNA TANTUM

 

EUR

– 317 354,51

0,00

– 317 354,51

GB

Diritto alla prestazione

2008

Riduzione errata della riserva nazionale (Galles)

UNA TANTUM

 

EUR

– 140 080,83

0,00

– 140 080,83

GB

Diritto alla prestazione

2008

Riduzione errata della riserva nazionale (Irlanda del Nord)

UNA TANTUM

 

EUR

– 146 429,96

0,00

– 146 429,96

GB

Diritto alla prestazione

2008

Superamento del massimale regionale (Irlanda del Nord)

UNA TANTUM

 

EUR

– 292 441,14

0,00

– 292 441,14

 

 

 

 

 

TOTALE (GB)

GBP

–1 741 753,40

– 663 376,36

–1 078 377,04

 

 

 

 

 

TOTALE (GB)

EUR

–5 695 762,84

– 968 982,37

–4 726 780,47

GR

Diritto alla prestazione

2007

Non inclusione della superficie foraggera (allevatori di ovini)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–11 191 152,98

–7 020 040,97

–4 171 112,01

GR

Diritto alla prestazione

2007

Calcolo errato del massimale medio regionale

UNA TANTUM

 

EUR

–2 951 138,27

0,00

–2 951 138,27

GR

Diritto alla prestazione

2007

Criteri per la riserva nazionale

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–10 460 620,42

–10 460 620,42

0,00

GR

Diritto alla prestazione

2007

Rimborso basato sulla riduzione della popolazione a rischio oggetto di una rettifica forfettaria del 10 % nell'ambito dell'indagine AA/2007/006

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

– 295 113,83

295 113,83

GR

Vino — Distillazione

2004

Controlli essenziali lacunosi, carenze nella creazione del catasto viticolo e nell'accesso allo stesso

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 252 757,14

0,00

– 252 757,14

GR

Vino — Mosto

2004

Controlli essenziali lacunosi, carenze nella creazione del catasto viticolo e nell'accesso allo stesso

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 341 649,98

0,00

– 341 649,98

GR

Vino — Altre distillazioni

2004

Controlli essenziali lacunosi, carenze nella creazione del catasto viticolo e nell'accesso allo stesso

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–28 978,93

0,00

–28 978,93

GR

Vino — Ristrutturazione

2004

Controlli essenziali lacunosi, carenze nella creazione del catasto viticolo e nell'accesso allo stesso

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 713 964,37

0,00

– 713 964,37

GR

Vino — Ristrutturazione

2005

Controlli essenziali lacunosi, carenze nella creazione del catasto viticolo e nell'accesso allo stesso

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 695 736,36

0,00

– 695 736,36

GR

Vino — Distillazione

2005

Controlli essenziali lacunosi, carenze nella creazione del catasto viticolo e nell'accesso allo stesso

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 471 948,20

0,00

– 471 948,20

GR

Vino — Mosto

2005

Controlli essenziali lacunosi, carenze nella creazione del catasto viticolo e nell'accesso allo stesso

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 371 061,43

0,00

– 371 061,43

GR

Vino — Altre distillazioni

2005

Controlli essenziali lacunosi, carenze nella creazione del catasto viticolo e nell'accesso allo stesso

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–41 646,07

0,00

–41 646,07

 

 

 

 

 

TOTALE (GR)

EUR

–27 520 654,16

–17 775 775,22

–9 744 878,94

IT

Aiuto diretto disaccoppiato (regime di pagamento unico — RPU)

2008

Carenze nel sistema SIPA–SIG e nel calcolo delle sanzioni per l'esercizio 2007 tenendo conto degli importi recuperati al 30.6.2011 in seguito all'aggiornamento del SIPA

UNA TANTUM

 

EUR

–6 626 678,98

0,00

–6 626 678,98

IT

Liquidazione dei conti — FEAGA

2005

Importi non versati inclusi nella dichiarazione annuale

UNA TANTUM

 

EUR

–67 178,23

0,00

–67 178,23

IT

Latte — Quote

2005

Controlli tardivi — Regione Abruzzo

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–1 433 721,00

0,00

–1 433 721,00

IT

Latte — Quote

2005

Controlli tardivi — Regione Lazio

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–9 201,00

0,00

–9 201,00

IT

Latte — Quote

2005

Controlli tardivi — Regione Lazio

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–14 238 138,00

0,00

–14 238 138,00

IT

Latte — Quote

2005

Controlli tardivi — Regione Marche

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 739 456,00

0,00

– 739 456,00

IT

Latte — Quote

2005

Controlli tardivi — Regione Puglia

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–10 869 023,00

0,00

–10 869 023,00

IT

Latte — Quote

2005

Controlli tardivi — Regione Sardegna

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–1 501 436,00

0,00

–1 501 436,00

IT

Latte — Quote

2006

Controlli tardivi — Regione Abruzzo

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–2 647 097,00

0,00

–2 647 097,00

IT

Latte — Quote

2006

Controlli tardivi — Regione Calabria

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 916 827,00

0,00

– 916 827,00

IT

Latte — Quote

2006

Controlli tardivi — Regione Friuli Venezia Giulia

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–1 603 613,00

0,00

–1 603 613,00

IT

Latte — Quote

2006

Controlli tardivi — Regione Lazio

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–12 955 974,00

0,00

–12 955 974,00

IT

Latte — Quote

2006

Controlli tardivi — Regione Puglia

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–5 214 971,00

0,00

–5 214 971,00

IT

Latte — Quote

2006

Controlli tardivi — Regione Sardegna

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–3 592 277,00

0,00

–3 592 277,00

IT

Latte — Quote

2006

Controlli tardivi — Regione Valle D'Aosta

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 212 754,00

0,00

– 212 754,00

IT

Latte — Quote

2007

Controlli tardivi — Regione Calabria

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 845 921,00

0,00

– 845 921,00

IT

Latte — Quote

2007

Controlli tardivi — Regione Friuli Venezia Giulia

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–3 708 423,00

0,00

–3 708 423,00

IT

Latte — Quote

2007

Controlli tardivi — Regione Marche

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 661 562,00

0,00

– 661 562,00

IT

Latte — Quote

2007

Controlli tardivi — Regione Puglia

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–9 761 988,00

0,00

–9 761 988,00

 

 

 

 

 

TOTALE (IT)

EUR

–77 606 239,21

0,00

–77 606 239,21

MT

Altri aiuti diretti — Pagamenti diretti

2007

Carenze nel sistema SIPA–SIG

UNA TANTUM

 

EUR

–24 934,28

0,00

–24 934,28

MT

Liquidazione dei conti – FEAGA

2007

Irregolarità/Debiti

UNA TANTUM

 

EUR

–38 922,70

0,00

–38 922,70

 

 

 

 

 

TOTALE (MT)

EUR

–63 856,98

0,00

–63 856,98

NL

Diritto alla prestazione

2007

Non inclusione della superficie foraggera — Agricoltori esclusi dal censimento

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 196 376,29

– 928,45

– 195 447,84

NL

Diritto alla prestazione

2007

Superamento del massimale nazionale

UNA TANTUM

 

EUR

–1 400 132,00

0,00

–1 400 132,00

NL

Diritto alla prestazione

2007

Concessione simultanea di importi di riferimento dalla riserva nazionale a titolo di varie categorie

UNA TANTUM

 

EUR

–6 164,44

–29,15

–6 135,29

NL

Diritto alla prestazione

2007

Errore sistematico nel calcolo del lino e della canapa

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–7 732,46

–36,56

–7 695,90

NL

Diritto alla prestazione

2008

Non inclusione della superficie foraggera — Agricoltori esclusi dal censimento

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 196 376,29

0,00

– 196 376,29

NL

Diritto alla prestazione

2008

Concessione simultanea di importi di riferimento dalla riserva nazionale a titolo di varie categorie

UNA TANTUM

 

EUR

–6 982,28

0,00

–6 982,28

NL

Diritto alla prestazione

2008

Errore sistematico nel calcolo del lino e della canapa

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–7 732,46

0,00

–7 732,46

NL

Diritto alla prestazione

2009

Non inclusione della superficie foraggera — Agricoltori esclusi dal censimento

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 196 376,29

0,00

– 196 376,29

NL

Diritto alla prestazione

2009

Concessione simultanea di importi di riferimento dalla riserva nazionale a titolo di varie categorie

UNA TANTUM

 

EUR

–6 982,28

0,00

–6 982,28

NL

Diritto alla prestazione

2009

Errore sistematico nel calcolo del lino e della canapa

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–7 732,46

0,00

–7 732,46

NL

Diritto alla prestazione

2010

Non inclusione della superficie foraggera — Agricoltori esclusi dal censimento

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 196 376,29

0,00

– 196 376,29

NL

Diritto alla prestazione

2010

Concessione simultanea di importi di riferimento dalla riserva nazionale a titolo di varie categorie

UNA TANTUM

 

EUR

–6 681,11

0,00

–6 681,11

NL

Diritto alla prestazione

2010

Errore sistematico nel calcolo del lino e della canapa

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–7 732,46

0,00

–7 732,46

 

 

 

 

 

TOTALE (NL)

EUR

–2 243 377,11

– 994,16

–2 242 382,95

PT

Liquidazione dei conti — FEAGA

2007

Errori finanziari nell'universo FEAGA–SIGC — Errore sistematico

UNA TANTUM

 

EUR

– 179 421,00

0,00

– 179 421,00

PT

Ortofrutticoli — Trasformazione dei pomodori

2007

Controllo insufficiente della resa di trasformazione

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 674 661,75

0,00

– 674 661,75

PT

Ortofrutticoli — Trasformazione dei pomodori

2008

Controllo insufficiente della resa di trasformazione

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–2 974,43

0,00

–2 974,43

PT

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure connesse alla superficie

2006

Lacune nella portata dei controlli in loco effettuati per le misure agroambientali

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–1 412 286,78

–1 412 286,78

0,00

PT

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure connesse alla superficie

2006

Lacune nella portata dei controlli in loco effettuati nelle zone svantaggiate

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–1 323 588,00

–1 323 588,00

0,00

PT

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure connesse alla superficie

2006

Applicazione tardiva del sistema di sanzioni e delle procedure di recupero per la misura «rimboschimento»

UNA TANTUM

 

EUR

– 157 547,00

0,00

– 157 547,00

PT

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure connesse alla superficie

2007

Lacune nella portata dei controlli in loco effettuati per le misure agroambientali

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–46 042,43

–46 042,43

0,00

PT

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure connesse alla superficie

2007

Lacune nella portata dei controlli in loco effettuati nelle zone svantaggiate

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–40 691,34

–40 691,34

0,00

 

 

 

 

 

TOTALE (PT)

EUR

–3 837 212,73

–2 822 608,55

–1 014 604,18

SE

Pagamenti diretti

2006

Carenze nel sistema SIPA–SIG, nei controlli amministrativi e nelle sanzioni

UNA TANTUM

 

CUX

– 223 191 203,03

0,00

– 223 191 203,03

SE

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Miglioramento della competitività

2006

Carenze nel sistema SIPA–SIG, nei controlli amministrativi e nelle sanzioni

UNA TANTUM

 

SEK

– 145 546,50

0,00

– 145 546,50

SE

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure connesse alla superficie

2006

Carenze nel sistema SIPA–SIG, nei controlli amministrativi e nelle sanzioni

UNA TANTUM

 

SEK

–18 707 318,95

0,00

–18 707 318,95

SE

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure non connesse alla superficie

2006

Carenze nel sistema SIPA–SIG, nei controlli amministrativi e nelle sanzioni

UNA TANTUM

 

SEK

–23 524,74

0,00

–23 524,74

SE

Aiuti diretti disaccoppiati

2007

Carenze nel sistema SIPA–SIG, nei controlli amministrativi e nelle sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

–23 916 240,00

0,00

–23 916 240,00

SE

Aiuti diretti disaccoppiati

2008

Carenze nel sistema SIPA–SIG, nei controlli amministrativi e nelle sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

–22 173 168,00

0,00

–22 173 168,00

 

 

 

 

 

TOTALE (SE)

SEK

– 242 067 593,22

0,00

– 242 067 593,22

 

 

 

 

 

TOTALE (SE)

EUR

–46 089 408,00

0,00

–46 089 408,00

 

 

 

 

 

TOTALE 6701

CYP

–1 041 198,28

0,00

–1 041 198,28

 

 

 

 

 

TOTALE 6701

DKK

–72 203 521,47

–20 253,90

–72 183 267,57

 

 

 

 

 

TOTALE 6701

GBP

–1 741 753,40

– 663 376,36

–1 078 377,04

 

 

 

 

 

TOTALE 6701

SEK

– 242 067 593,22

0,00

– 242 067 593,22

 

 

 

 

 

TOTALE 6701

EUR

– 186 570 492,99

–22 073 916,60

– 164 496 576,39

VOCE DI BILANCIO 6500

CY

Sviluppo rurale — Strumento temporaneo

2006

Carenze nel sistema SIPA–SIG e nei controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

– 887 611,15

0,00

– 887 611,15

CY

Sviluppo rurale — Strumento temporaneo

2006

Mancata applicazione di sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 333 112,47

0,00

– 333 112,47

CY

Sviluppo rurale — Strumento temporaneo

2007

Carenze nel sistema SIPA–SIG e nei controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

– 420 652,93

0,00

– 420 652,93

CY

Sviluppo rurale — Strumento temporaneo

2007

Mancata applicazione di sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 135 391,70

0,00

– 135 391,70

 

 

 

 

 

TOTALE (CY)

EUR

–1 776 768,25

0,00

–1 776 768,25

MT

Sviluppo rurale — Strumento temporaneo

2007

Carenze nel sistema SIPA–SIG

UNA TANTUM

 

EUR

– 196 874,70

0,00

– 196 874,70

 

 

 

 

 

TOTALE (MT)

EUR

– 196 874,70

0,00

– 196 874,70

PL

Liquidazione dei conti

2006

Errore significativo nell'universo

UNA TANTUM

 

EUR

– 454 236,65

0,00

– 454 236,65

PL

Sviluppo rurale — Strumento temporaneo

2007

Misura E (zone svantaggiate) — Carenze nel sistema di sanzioni relative alle normali buone pratiche agricole

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–5 324 873,00

–5 324 873,00

0,00

PL

Sviluppo rurale — Strumento temporaneo

2007

Misura F (misure agroambientali) — Carenze nel sistema di sanzioni relative alle normali buone pratiche agricole

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–2 011 045,00

–2 011 045,00

0,00

PL

Sviluppo rurale — Strumento temporaneo

2005

Misura H (rimboschimento) —– Assenza di valutazione d'impatto ambientale per progetti con superficie inferiore a 20 ha

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–40 254,00

–20 127,00

–20 127,00

PL

Sviluppo rurale — Strumento temporaneo

2006

Misura H (rimboschimento) — Assenza di valutazione d'impatto ambientale per progetti con superficie inferiore a 20 ha

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 197 006,00

–98 503,00

–98 503,00

PL

Sviluppo rurale — Strumento temporaneo

2007

Misura H (rimboschimento) — Assenza di valutazione d'impatto ambientale per progetti con superficie inferiore a 20 ha

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 164 908,00

–82 454,00

–82 454,00

 

 

 

 

 

TOTALE (PL)

EUR

–8 192 322,65

–7 537 002,00

– 655 320,65

 

 

 

 

 

TOTALE 6500

EUR

–10 165 965,60

–7 537 002,00

–2 628 963,60

VOCE DI BILANCIO 6711

CY

Sviluppo rurale, FEASR asse 2 (2007– 2013, misure connesse alla superficie)

2008

Carenze nel sistema SIPA–SIG e nei controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

– 582 867,03

0,00

– 582 867,03

CY

Sviluppo rurale, FEASR asse 2 (2007– 2013, misure connesse alla superficie)

2008

Mancata applicazione di sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 234 328,21

0,00

– 234 328,21

CY

Sviluppo rurale, FEASR asse 2 (2007– 2013, misure connesse alla superficie)

2009

Carenze nel sistema SIPA–SIG

UNA TANTUM

 

EUR

– 184 341,03

0,00

– 184 341,03

 

 

 

 

 

TOTALE (CY)

EUR

–1 001 536,27

0,00

–1 001 536,27

DE

Liquidazione dei conti

2008

Inosservanza del livello di significatività riguardo all'universo FEAGA non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 696 861,00

0,00

– 696 861,00

 

 

 

 

 

TOTALE (DE)

EUR

– 696 861,00

0,00

– 696 861,00

IT

Sviluppo rurale, FEASR asse 2 (2007– 2013, misure connesse alla superficie)

2008

Carenze nel sistema SIPA–SIG e nel calcolo delle sanzioni per l'esercizio 2007 tenendo conto degli importi recuperati al 30/06/2011 in seguito all'aggiornamento del SIPA

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 980 405,64

0,00

– 980 405,64

 

 

 

 

 

TOTALE (IT)

EUR

– 980 405,64

0,00

– 980 405,64

PT

Liquidazione dei conti

2007

Errori finanziari negli universi FEAGA non SIGC — Errore più probabile

UNA TANTUM

 

EUR

– 151 837,24

0,00

– 151 837,24

PT

Liquidazione dei conti

2007

Errori finanziari negli universi FEAGA non SIGC — Errore sistematico

UNA TANTUM

 

EUR

–69 343,67

0,00

–69 343,67

PT

Sviluppo rurale, FEASR asse 2 (2007– 2013, misure connesse alla superficie)

2007

Lacune nella portata dei controlli in loco effettuati per le misure agroambientali

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 381 557,00

0,00

– 381 557,00

PT

Sviluppo rurale, FEASR asse 2 (2007– 2013, misure connesse alla superficie)

2007

Lacune nella portata dei controlli in loco effettuati per le zone svantaggiate

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 116 522,00

0,00

– 116 522,00

 

 

 

 

 

TOTALE (PT)

EUR

– 719 259,91

0,00

– 719 259,91

SE

Sviluppo rurale, FEASR asse 2 (2007– 2013, misure connesse alla superficie)

2007

Carenze nel sistema SIPA–SIG, nei controlli amministrativi e nelle sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

–1 985 365,00

0,00

–1 985 365,00

SE

Sviluppo rurale, FEASR asse 2 (2007– 2013, misure connesse alla superficie)

2008

Carenze nel sistema SIPA–SIG, nei controlli amministrativi e nelle sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

–1 316 185,00

0,00

–1 316 185,00

 

 

 

 

 

TOTALE (SE)

EUR

–3 301 550,00

0,00

–3 301 550,00

 

 

 

 

 

TOTALE 6711

EUR

–6 699 612,82

0,00

–6 699 612,82


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/48


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

che modifica e rettifica l’allegato alla decisione 2011/163/UE della Commissione relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 7167]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/690/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all’allegato I. In conformità della direttiva 96/23/CE per essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di origine animale contemplati da detta direttiva un paese terzo deve aver presentato un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in fatto di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale allegato. Detto piano deve essere aggiornato su richiesta della Commissione, in particolare qualora i controlli lo rendano necessario.

(2)

La decisione 2011/163/EU della Commissione (2) approva i piani di cui all’articolo 29 della direttiva 96/23/CE (di seguito «i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell’elenco dell’allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale compresi in tale elenco. La decisione 2011/163/UE abroga e sostituisce la decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio (3).

(3)

Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale a norma della direttiva 96/23/CE e attualmente figuranti nell’allegato della decisione 2011/163/CE (di seguito «l’elenco»).

(4)

Il Belize figura attualmente nell’elenco per la voce relativa all’acquacoltura e al miele. Non avendo tuttavia presentato un piano a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno rimuovere dall’elenco il Belize.

(5)

Il Ghana ha presentato alla Commissione un piano per il miele il quale offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere il miele nella voce dell’elenco relativa al Ghana.

(6)

L’India ha preso misure correttive per porre rimedio alle carenze nel piano di controllo dei residui per il miele, presentandone uno che era stato migliorato; in seguito a ispezione la Commissione ha altresì potuto confermare che il piano viene attuato in modo soddisfacente. È dunque opportuno aggiungere il miele nella voce dell’elenco relativa all’India.

(7)

Il Madagascar ha presentato alla Commissione un piano per il miele il quale offre garanzie sufficienti e merita d’essere approvato. È quindi opportuno aggiungere il miele nella voce dell’elenco relativa al Madagascar.

(8)

L’Isola Maurizio figura attualmente nell’elenco per la voce relativa al pollame; esiste tuttavia un rimando alla nota 2 nell’allegato della decisione 2011/163/UE. Con tale nota le importazioni vengono limitate a quelle dai paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2 della suddetta decisione. Non avendo tuttavia Maurizio offerto garanzie sufficienti in merito al piano per il pollame, la voce nell’elenco relativa a quel paese non dovrebbe più prevedere il pollame.

(9)

La Turchia ha presentato alla Commissione un piano per le uova il quale offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere le uova nella voce dell’elenco relativa alla Turchia.

(10)

Singapore figura attualmente nell’elenco per la voce relativa all’acquacoltura; esiste tuttavia un rimando alla nota 2 nell’allegato della decisione 2011/163/UE. Nell’allegato alla decisione 2004/432/CE, quale modificata dalla decisione 2010/327/UE della Commissione (4), è tuttavia assente qualsiasi riferimento alla nota 2 giacché Singapore ha presentato un piano relativo all’acquacoltura che è stato approvato. La Commissione non è stata avvisata di nessuna modifica avvenuta dall’approvazione di tale piano. È quindi opportuno correggere la voce nell’elenco per il suddetto paese terzo eliminando il rinvio alla nota relativamente alle importazioni per acquacoltura. Ai fini della certezza del diritto occorre conferire effetto retroattivo alla voce relativa a Singapore a decorrere dal 15 marzo 2011, data d’applicazione della decisione 2011/163/UE, a partire dalla quale la suddetta voce risulta quindi errata. Le autorità competenti degli Stati membri sono state informate e alla Commissione non è stato segnalato alcun problema relativo alle importazioni.

(11)

È dunque opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2011/163/UE.

(12)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2011.

La modifica relativa alla voce per Singapore si applica tuttavia a decorrere dal 15 marzo 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

(3)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 44.

(4)  GU L 147 del 12.6.2010, pag. 5.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acquacoltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina

Selvaggina d’allevamento

Miele

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Emirati Arabi Uniti

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X (3)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CW

Curaçao

 

 

 

 

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Isole Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (4)

X (4)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croazia

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IS

Islanda

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (4)

 

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurizio

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (4)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Nuova Caledonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polinesia francese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (6)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (7)

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (4)

X (4)

X (4)

 

X (4)

X

X (4)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SX

Sint Maarten

 

 

 

 

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Solo latte di cammello.

(2)  Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3)  Solo ovini.

(4)  Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2.

(5)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(6)  Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale in conformità della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(7)  Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.»


Rettifiche

15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/55


Rettifica del regolamento (UE) n. 836/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 215 del 20 agosto 2011 )

A pagina 10, articolo 2, paragrafo 2:

anziché:

«1o settembre 2011»,

leggi:

«1o settembre 2012».