ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.263.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 263

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
7 ottobre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 994/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

7

 

 

DECISIONI

 

 

2011/652/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/007 AT/Steiermark e Niederösterreich, presentata dall'Austria)

9

 

 

2011/653/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/008 AT/AT&S, presentata dall’Austria)

10

 

 

2011/654/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/027 NL/Brabante settentrionale Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

11

 

 

2011/655/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/028 — NL/Overijssel — Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

12

 

 

2011/656/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/029 — NL/Olanda meridionale e Utrecht Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

13

 

 

2011/657/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/030 — NL/Olanda settentrionale e Flevoland — Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

14

 

 

2011/658/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/000 TA 2011 — assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

15

 

 

2011/659/PESC

 

*

Decisione del Comitato politico e di sicurezza EUJUST LEX-IRAQ/2/2011, del 30 settembre 2011, relativa alla nomina del capomissione della missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

16

 

 

2011/660/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2011, recante nomina di sei membri polacchi e di sei supplenti polacchi del Comitato delle regioni

17

 

 

2011/661/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2011, recante nomina di otto membri spagnoli e di dieci supplenti spagnoli del Comitato delle regioni

18

 

 

2011/662/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione 2011/402/UE relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto [notificata con il numero C(2011) 7027]  ( 1 )

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ( GU L 210 del 31.7.2006 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 993/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2011

che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) continua ad applicarsi per quanto riguarda procedura e condizioni di approvazione alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza a termini dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (3). L’8-idrossichinolina è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza conformemente a tale regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. In tale elenco figura anche l’8-idrossichinolina.

(3)

Per quanto riguarda l’8-idrossichinolina non è stato presentato alcun fascicolo entro i tempi previsti. Di conseguenza l’8-idrossichinolina figura nell’elenco delle sostanze da non iscrivere di cui alla decisione 2006/797/CE della Commissione del 22 novembre 2006, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (6).

(4)

A termini dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (nel seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda con cui chiede l’applicazione della procedura regolare di cui agli articoli da 3 a 12 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La domanda è stata presentata alla Spagna, che era stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 1490/2002. La domanda rispetta le prescrizioni in tema di sostanza e procedura di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

La Spagna ha valutato i dati presentati e ha elaborato un progetto di relazione di valutazione, che ha provveduto a inviare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») e alla Commissione in data 3 agosto 2009. L’Autorità ha trasmesso il progetto di relazione di valutazione agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni, inviando poi alla Commissione le osservazioni ricevute. Essa ha inoltre reso pubblico il progetto di relazione di valutazione. A norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’8-idrossichinolina il 17 dicembre 2010 (7). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e inseriti nella relazione di riesame della Commissione sull’8-idrossichinolina in data 15 luglio 2011.

(7)

Dalle valutazioni effettuate risulta che i prodotti fitosanitari contenenti 8-idrossichinolina soddisfino in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’8-idrossichinolina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia il caso d’introdurre alcune condizioni e restrizioni.

(9)

Ferma restando la conclusione che sia opportuno approvare l’8-idrossichinolina è, in particolare, il caso di raccogliere ulteriori informazioni di conferma.

(10)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (8).

(11)

I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva 8-idrossichinolina, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)   GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)   GU L 324 del 23.11.2006, pag. 8.

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 8-hydroxyquinoline (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva 8-idrossichinolina). EFSA Journal 2011;9(1): 1964 [49 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1964. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(8)   GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

8-idrossichinolina

Numero CAS

148-24-3 (8-idrossichinolina)

Numero CIPAC: 677

(8-idrossichinolina)

8-chinolinolo

≥ 990 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e battericida nel caso d’impiego in serre.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’8-idrossichinolina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2011.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, nonché garantire che nelle condizioni d’impiego figuri l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma sull’8-idrossichinolina e i relativi sali per quanto riguarda:

1)

il metodo di analisi da utilizzare per l’aria;

2)

una nuova stabilità all’immagazzinamento che includa il periodo di conservazione di campioni provenienti sia dallo studio sul metabolismo, sia dai test controllati sui residui.

Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«18

8-idrossichinolina

Numero CAS

148-24-3 (8-idrossichinolina)

Numero CIPAC: 677

(8-idrossichinolina)

8-chinolinolo

≥ 990 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e battericida nel caso d’impiego in serre.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’8-idrossichinolina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2011.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, nonché garantire che nelle condizioni d’impiego figuri l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma sull’8-idrossichinolina e i relativi sali per quanto riguarda:

1)

il metodo di analisi da utilizzare per l’aria;

2)

una nuova stabilità all’immagazzinamento che includa il periodo di conservazione di campioni provenienti sia dallo studio sul metabolismo, sia dai test controllati sui residui.

Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.»


7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 994/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

54,8

ZZ

54,8

0707 00 05

EG

98,1

MK

44,0

TR

126,8

ZZ

89,6

0709 90 70

TR

118,8

ZZ

118,8

0805 50 10

AR

71,7

BR

41,3

CL

60,5

TR

72,6

UY

68,8

ZA

74,3

ZZ

64,9

0806 10 10

BR

248,7

CL

79,6

EG

65,0

TR

112,5

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

141,1

0808 10 80

CL

69,1

CN

86,4

NZ

117,2

US

114,5

ZA

89,8

ZZ

95,4

0808 20 50

CN

56,3

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 995/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 980/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)   GU L 258 del 4.10.2011, pag. 72.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 7 ottobre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

44,91

0,00

1701 11 90  (1)

44,91

1,43

1701 12 10  (1)

44,91

0,00

1701 12 90  (1)

44,91

1,13

1701 91 00  (2)

49,18

2,72

1701 99 10  (2)

49,18

0,00

1701 99 90  (2)

49,18

0,00

1702 90 95  (3)

0,49

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/9


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2011

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/007 AT/Steiermark e Niederösterreich, presentata dall'Austria)

(2011/652/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) e in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziamenti a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 9 marzo 2010 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 54 imprese operanti nella NACE Rev. 2, divisione 24 (attività metallurgiche) nelle due regioni contigue di livello NUTS II della Siria (Steiermark, AT22) e dell'Austria inferiore (Niederösterreich, AT12) e fino al 27 gennaio 2011 ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 8 284 908 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Austria,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 8 284 908 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


7.10.2011   

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L 263/10


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2011

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/008 AT/AT&S, presentata dall’Austria)

(2011/653/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28 dello stesso,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

In data 11 marzo 2010, l’Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, riguardo a licenziamenti dell’impresa AT&S e ha inviato informazioni aggiuntive a corredo della stessa fino al 22 febbraio 2011. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 1 221 128 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall’Austria,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 1 221 128 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


7.10.2011   

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L 263/11


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2011

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/027 NL/Brabante settentrionale Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

(2011/654/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 20 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 14 imprese operanti nella NACE Rev. 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nella regione NUTS II Noord-Brabant (NL41) nei Paesi Bassi e fino al 7 marzo 2011 hanno inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo pari a 667 823 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 667 823 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


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L 263/12


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2011

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/028 — NL/Overijssel — Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

(2011/655/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) e in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e, a partire dal 1o maggio 2009, è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 20 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a esuberi in 9 imprese operanti nella NACE Rev. 2, divisione 18 («stampa e riproduzione di supporti registrati») nella regione NUTS II di Overijssel (NL21) e hanno fornito informazioni supplementari fino al 7 marzo 2011. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 718 140 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 718 140 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


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L 263/13


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2011

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/029 — NL/Olanda meridionale e Utrecht Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

(2011/656/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 20 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione finanziario del FEG in relazione agli esuberi in 52 imprese esercitanti attività classificate nella divisione 18 («Stampa e riproduzione su supporti registrati») della NACE Rev. 2 nelle regioni NUTS II Olanda meridionale (NL33) e Utrecht (NL31) e, fino alla data del 3 marzo 2011, hanno trasmesso ulteriori informazioni a integrazione della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 2 649 148 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 2 649 148 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


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L 263/14


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2011

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/030 — NL/Olanda settentrionale e Flevoland — Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi)

(2011/657/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 20 dicembre 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 26 imprese esercitanti attività classificate nella divisione 18 («Stampa e riproduzione su supporti registrati») della NACE Rev. 2 nelle regioni NUTS II Olanda settentrionale (NL32) e Flevoland (NL23) e, fino alla data del 3 marzo 2011, hanno trasmesso ulteriori informazioni a integrazione della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 1 849 086 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2011, una somma pari a 1 849 086 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


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L 263/15


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2011

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/000 TA 2011 — assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(2011/658/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero, licenziati in seguito ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 stabilisce che lo 0,35 % dell'importo annuale massimo può essere reso disponibile annualmente per attività di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 610 000 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire assistenza tecnica su iniziativa della Commissione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2011, una somma pari a 610 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


7.10.2011   

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L 263/16


DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA EUJUST LEX-IRAQ/2/2011

del 30 settembre 2011

relativa alla nomina del capomissione della missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

(2011/659/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, paragrafo 3,

vista la decisione 2010/330/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq EUJUST LEX- Iraq (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 2010/330/PESC il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq (EUJUST LEX-IRAQ) inclusa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il Generale di brigata László HUSZÁR sia nominato capomissione di EUJUST LEX-IRAQ a decorrere dal 1o ottobre 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Generale di brigata László HUSZÁR è nominato capomissione della missione EUJUST LEX - IRAQ a decorrere dal 1o ottobre 2011.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)   GU L 149 del 15.6.2010, pag. 12.


7.10.2011   

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L 263/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2011

recante nomina di sei membri polacchi e di sei supplenti polacchi del Comitato delle regioni

(2011/660/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo polacco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Sei seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati dei sigg. Jacek CZERNIAK, Konstanty DOMBROWICZ, Marcin JABŁOŃSKI, Witold KROCHMAL, Marek NAWARA e Bogusław ŚMIGIELSKI. Cinque seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati dei sigg. Jan DZIUBIŃSKI, Władysław HUSEJKO, Tadeusz KOWALCZYK, Andrzej MATUSIEWICZ e Robert SOSZYŃSKI. Un seggio di supplente diviene vacante a seguito della nomina del sig. Paweł ADAMOWICZ a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quali membri:

sig. Paweł ADAMOWICZ, Prezydent Miasta Gdańska,

sig. Olgierd GEBLEWICZ, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

sig. Krzysztof HETMAN, Marszałek Województwa Lubelskiego,

sig. Witold KROCHMAL, Radny Miasta i Gminy Wołów (modifica del mandato),

sig. Marek SOWA, Marszałek Województwa Małopolskiego,

sig. Witold STĘPIEŃ, Marszałek Województwa Łódzkiego;

e

b)

quali supplenti:

sig. Jacek CZERNIAK, Radny Województwa Lubelskiego,

sig. Marcin JABŁOŃSKI, Radny Województwa Lubuskiego,

sig. Bogdan DYJUK, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podłaskiego,

sig. Arkadiusz GODLEWSKI, Przewodniczący Rady Miasta Katowice,

sig.ra Teresa KUBAS-HUL, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

sig.ra Hanna ZDANOWSKA, Prezydent Miasta Łodzi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 ottobre 2011

Per il Consiglio

La presidente

J. FEDAK


(1)   GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)   GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


7.10.2011   

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L 263/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2011

recante nomina di otto membri spagnoli e di dieci supplenti spagnoli del Comitato delle regioni

(2011/661/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il período dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Otto seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Francesc ANTICH I OLIVER, del sig. Marcelino IGLESIAS RICOU, del sig. Vicente ÁLVAREZ ARECES, della sig.ra Dolores GOROSTIAGA SAIZ, del sig. José María BARREDA FONTES, del sig. Guillermo FERNÁNDEZ VARA, del sig. Miguel SANZ SESMA e del sig. Francisco CAMPS ORTIZ. Dieci seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Alberto GARCÍA CERVIÑO, della sig.ra Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ, del sig. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ, della sig.ra Elsa CASAS CABELLO, della sig.ra Esther MONTERRUBIO VILLAR, del sig. Javier VELASCO MANCEBO, della sig.ra Luisa ARAÚJO CHAMORRO, del sig. Antonio GONZÁLEZ TEROL, del sig. Alberto CATALÁN HIGUERAS e del sig. Rafael RIPOLL NAVARRO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quali membri:

sig.ra Luisa Fernanda RUDI ÚBEDA, Presidenta del Gobierno de Aragón,

sig. Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ, Presidente del Principado de Asturias,

sig. José Ramón BAUZÁ DÍAZ, Presidente del Gobierno de las Illes Balears,

sig. Juan Ignacio DIEGO PALACIOS, Presidente del Gobierno de Cantabria,

sig.ra Dolores de COSPEDAL GARCÍA, Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

sig. José Antonio MONAGO TERRAZA, Presidente de la Junta de Extremadura,

sig.ra María Yolanda BARCINA ANGULO, Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra,

sig. Alberto FABRA PART, Presidente de la Comunidad Valenciana;

e

b)

quali supplenti:

sig. Roberto Pablo BERMÚDEZ DE CASTRO MUR, Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón,

sig. José PORTILLA GONZÁLEZ, Viceconsejero de Relaciones Institucionales de la Presidencia del Principado de Asturias,

sig. Javier GONZÁLEZ ORTIZ, Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias,

sig.ra Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA, Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

sig. Timoteo MARTÍNEZ AGUADO, Viceconsejero de Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

sig.ra Cristina Elena TENIENTE SÁNCHEZ, Vicepresidenta y Portavoz de la Junta de Extremadura,

sig. Borja COROMINAS FISAS, Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid,

sig.ra Carmen María SANDOVAL SÁNCHEZ, Directora General de la Unión Europea y Relaciones Exteriores de la Región de Murcia,

sig. Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASIA, Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales de la Comunidad Foral de Navarra,

sig.ra María Victoria PALAU TÁRREGA, Directora General de Relaciones con la Unión Europea de la Comunidad Valenciana.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 ottobre 2011

Per il Consiglio

La presidente

J. FEDAK


(1)   GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)   GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/20


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2011

che modifica la decisione di esecuzione 2011/402/UE relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto

[notificata con il numero C(2011) 7027]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/662/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l’adozione di misure urgenti quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(2)

Alcuni lotti di semi di finocchio greco provenienti dall’Egitto sono stati identificati all’origine di un focolaio nell’UE del batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC), sierotipo O104:H4. Con la decisione di esecuzione 2011/402/UE della Commissione, del 6 luglio 2011, relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto (2) sono state vietate le importazioni dei prodotti corrispondenti ai codici NC di cui all’allegato.

(3)

Dal 21 al 25 agosto 2011 l’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha effettuato un’ispezione in Egitto al fine di rintracciare la possibile fonte di infezione dei recenti focolai di E. coli (sierotipo O104:H4) verificatisi nella Germania settentrionale e a Bordeaux, in Francia, nonché valutare le condizioni di produzione e trattamento dei semi in questione.

(4)

Al momento la valutazione dei risultati dell’ispezione e delle misure prese dall’Egitto è ancora in corso, tuttavia sono emerse carenze nel processo di produzione dei semi destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati per la germinazione. Le stesse carenze non sono state riscontrate nei siti di produzione di legumi da granella freschi destinati direttamente al consumo umano. Inoltre, poiché i legumi da granella freschi o refrigerati sono messi in commercio quando i semi non sono ancora maturi, tali semi non possono essere utilizzati per la germinazione.

(5)

I legumi da granella freschi o refrigerati, diversi dai germogli, importati dall’Egitto non devono più essere considerati un rischio per la sicurezza alimentare e la loro importazione può essere nuovamente autorizzata. È pertanto opportuno rivedere le misure d’emergenza di cui alla decisione di esecuzione 2011/402/UE in base a queste nuove informazioni. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2011/402/UE.

(6)

La decisione di esecuzione 2011/402/UE fa distinzione fra i semi di senape destinati alla semina e altri semi di senape, di cui al codice NC 1207 50 . Poiché questi semi rappresentano tutti i semi raggruppati al codice NC 1207 50 , occorre semplificare la dicitura nella decisione di esecuzione 2011/402/UE. È inoltre necessario adeguare la sequenza dei codici NC alla nomenclatura del codice doganale.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione 2011/402/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 179 del 7.7.2011, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Semi e legumi la cui importazione dall’Egitto è vietata fino al 31 ottobre 2011

Codice NC

Descrizione

ex 0704 90 90

Germogli di rucola

ex 0706 90 90

Germogli di barbabietola, germogli di ravanello

ex 0708

Germogli di legumi da granella, freschi o refrigerati

ex 0709 90 90

Germogli di soia

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0910 99 10

Semi di fieno greco

1201 00

Fave di soia, anche frantumate

1207 50

Semi di senape

1207 99 97

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

1209 10 00

Semi di barbabietole da zucchero

1209 21 00

Semi di erba medica

1209 91

Semi di ortaggi

ex 1214 90 90

Germogli di erba medica»


Rettifiche

7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/22


Rettifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210 del 31 luglio 2006 )

Pagina 61, articolo 78, paragrafo 2, frase introduttiva:

anziché:

«2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:»,

leggi:

«2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:».