ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.262.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 262

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
6 ottobre 2011


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2011, del 1o luglio 2011, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2011, del 1o luglio 2011, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell’accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

53

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell’accordo SEE

56

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

57

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

58

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

59

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

60

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

61

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011, del 19 luglio 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

62

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2011, del 19 luglio 2011, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

63

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2011, del 19 luglio 2011, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

64

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2011, del 20 luglio 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

65

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 59/2011

del 1o luglio 2011

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 220/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e la eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1161/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le informazioni sulla catena alimentare da fornire agli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/436/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante rettifica della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione di elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/719/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/830/CE della Commissione, dell’11 novembre 2009, recante modifica dell’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria del Cile, della Colombia e del Giappone con riguardo alla BSE (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/852/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/861/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/960/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne l’autorizzazione dell’importazione di gelatina fotografica nella Repubblica ceca (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/975/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2009/177/CE per quanto riguarda i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia di taluni Stati membri, zone e compartimenti relativamente ad alcune malattie degli animali acquatici (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/66/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica della decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (15).

(16)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/89/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, concernente misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania (16).

(17)

Il regolamento (CE) n. 1162/2009 abroga il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (17), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(18)

La decisione 2009/712/CE abroga la decisione 2007/846/CE della Commissione (18), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(19)

La decisione 2009/719/CE abroga la decisione 2008/908/CE della Commissione (19), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(20)

La direttiva 2008/73/CE del Consiglio (20) è stata integrata nel capitolo I dell’allegato I dell’accordo dalla decisione del Comitato misto n. 1/2010, che non si applica all’Islanda. Poiché tuttavia la direttiva 2008/73/CE modifica la direttiva 91/496/CEE del Consiglio (21), che è integrata nell’accordo e si applica in parte all’Islanda in conformità del paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, la presente decisione deve disporre che la direttiva 2008/73/CE si applichi in parte all’Islanda.

(21)

Anche le decisioni 2009/436/CE e 2009/712/CE si applicano in parte all’Islanda, in quanto connesse alla direttiva 2008/73/CE.

(22)

La presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, per i settori che non si applicavano all’Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (22).

(23)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], i trattini sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» sono sostituiti dai trattini seguenti:

«—

32009 D 0852: Decisione 2009/852/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 59).

32010 D 0089: Decisione 2010/89/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, concernente misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania (GU L 40 del 13.2.2010, pag. 55).»;

2)

al punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], la dicitura «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte I)» e il primo trattino (decisione 2007/23/CE della Commissione) sono soppressi;

3)

al punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], la dicitura «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 4, sezione B)» e il primo trattino (decisione 2007/26/CE della Commissione) sono soppressi.

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 220/2009, (CE) n. 1161/2009 e (CE) n. 1162/2009, della direttiva 2008/97/CE e delle decisioni 2009/436/CE, 2009/712/CE, 2009/719/CE, 2009/830/CE, 2009/852/CE, 2009/861/CE, 2009/960/UE, 2009/975/UE, 2010/66/UE e 2010/89/UE nelle lingue islandese e norvegese e il testo della direttiva 2008/73/CE nella lingua islandese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (23).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.

(2)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 29.

(3)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 155.

(4)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 8.

(5)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 10.

(6)  GU L 318 del 28.11.2008, pag. 9.

(7)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 43.

(8)  GU L 247 del 19.9.2009, pag. 13.

(9)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35.

(10)  GU L 295 del 12.11.2009, pag. 11.

(11)  GU L 312 del 27.11.2009, pag. 59.

(12)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 83.

(13)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 82.

(14)  GU L 336 del 18.12.2009, pag. 31.

(15)  GU L 35 del 6.2.2010, pag. 21.

(16)  GU L 40 del 13.2.2010, pag. 55.

(17)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

(18)  GU L 333 del 19.12.2007, pag. 72.

(19)  GU L 327 del 5.12.2008, pag. 24.

(20)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

(21)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(22)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

(23)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al settimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 5 (direttiva 91/496/CEE del Consiglio) della parte 1.1, al secondo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 2 (direttiva 88/661/CEE del Consiglio), al primo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) dei punti 3 (direttiva 89/361/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 90/427/CEE del Consiglio) e 5 (direttiva 90/428/CEE del Consiglio) della parte 2.1, al quinto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 3 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio), al sesto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio), al primo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 5a (direttiva 2005/94/CE del Consiglio), al quarto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 6 (direttiva 92/66/CEE del Consiglio), all’ottavo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio) e al quinto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) dei punti 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) e 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) della parte 3.1, al quindicesimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio), al dodicesimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio), all’undicesimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 3 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio), al quattordicesimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio), al quinto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 6 (direttiva 89/556/CEE del Consiglio), al settimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 7 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio), al quarto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 8 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) e all’undicesimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1, al secondo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 54 (decisione 2000/258/CE del Consiglio) della parte 4.2 e all’ottavo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 2 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio), al tredicesimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio), al quinto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 5 (direttiva 89/556/CEE del Consiglio), al sesto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 6 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio), al quarto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 7 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) e all’ottavo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32009 D 0436: Decisione 2009/436/CE del Consiglio del 5 maggio 2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 43).»;

2)

il testo del punto 135 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 1.2 e del punto 55 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 6.2 è soppresso;

3)

dopo il punto 144 (decisione 2008/654/CE della Commissione) della parte 1.2 sono inseriti i punti seguenti:

«145.

32009 D 0712: Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria (GU L 247 del 19.9.2009, pag. 13).

Questo atto si applica anche all’Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.

146.

32009 R 1162: Regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 10).»;

4)

dopo il punto 33 [regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione] della parte 2.2 è inserito il punto seguente:

«34.

32009 D 0712: Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria (GU L 247 del 19.9.2009, pag. 13).

Questo atto si applica anche all’Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

5)

dopo il punto 43 [regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione] della parte 3.2 è inserito il punto seguente:

«44.

32009 D 0712: Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria (GU L 247 del 19.9.2009, pag. 13).

Questo atto si applica anche all’Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

6)

il testo del punto 83 (decisione 2007/846/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso;

7)

al punto 89 (Decisione 2009/177/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32009 D 0975: Decisione 2009/975/CE della Commissione del 14 dicembre 2009 (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 31).»;

8)

dopo il punto 90 [regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione] della parte 4.2 è aggiunto il punto seguente:

«91.

32009 D 0712: Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria (GU L 247 del 19.9.2009, pag. 13).

Questo atto si applica anche all’Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

9)

al punto 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, i trattini sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» sono sostituiti dai trattini seguenti:

«—

32009 D 0852: Decisione 2009/852/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 59).

32010 D 0089: Decisione 2010/89/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, concernente misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania (GU L 40 del 13.2.2010, pag. 55).»;

10)

ai punti 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, la dicitura «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte I)» e il primo trattino (decisione 2007/23/CE della Commissione) sono soppressi;

11)

al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 è aggiunto il trattino seguente:

«—

32009 R 1161: Regolamento (CE) n. 1161/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 8).»;

12)

al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, i trattini sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» sono sostituiti dai trattini seguenti:

«—

32009 D 0852: Decisione 2009/852/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 59).

32009 D 0861: Decisione 2009/861/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 83).

32010 D 0089: Decisione 2010/89/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, concernente misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania (GU L 40 del 13.2.2010, pag. 55).»;

13)

al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, la dicitura «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 4, sezione B)» e il primo trattino (decisione 2007/26/CE della Commissione) sono soppressi;

14)

al punto 1 (direttiva 96/22/CE del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto il trattino seguente:

«—

32008 L 0097: Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (GU L 318 del 28.11.2008, pag. 9).»;

15)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il trattino seguente:

«—

32009 R 0220: Regolamento (CE) n. 220/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 155).»;

16)

al punto 42 (decisione 2004/407/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 0960: Decisione 2009/960/UE della Commissione del 14 dicembre 2009 (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 82).»;

17)

al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32009 D 0830: Decisione 2009/830/CE della Commissione dell’11 novembre 2009 (GU L 295 del 12.11.2009, pag. 11).»;

18)

nella parte 7.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il testo del punto 41b (decisione 2008/908/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32009 D 0719: Decisione 2009/719/CE, della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35), modificata da:

32010 D 0066: Decisione 2010/66/UE della Commissione del 5 febbraio 2010 (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 21).»


6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 60/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica l’allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/371/CE della Commissione, del 29 maggio 2007, che modifica le decisioni 84/247/CEE e 84/419/CEE per quanto concerne i libri/registri genealogici di razze di specie bovina (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/188/UE della Commissione, del 29 marzo 2010, che modifica l’allegato III della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia e del Portogallo sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/193/UE della Commissione, del 29 marzo 2010, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda i piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici contro tale malattia in alcune zone della Renania settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato (Germania) (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/271/UE della Commissione, dell’11 maggio 2010, che modifica l’allegato II della decisione 2008/185/CE relativamente all’inclusione dell’Irlanda nell’elenco delle regioni che applicano un programma nazionale di controllo riconosciuto della malattia di Aujeszky (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/391/UE della Commissione, dell’8 luglio 2010, recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) alla Lituania e alla Regione italiana Molise e recante modifica degli allegati della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica di alcune regioni amministrative italiane (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/434/UE della Commissione, del 6 agosto 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l’inclusione della Slovenia nell’elenco degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e della Polonia e di regioni della Spagna nell’elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale approvato di lotta contro tale malattia (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/435/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/436//UE della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (15).

(16)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (16).

(17)

La direttiva 2009/156/CE abroga la direttiva 90/426/CEE del Consiglio (17), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(18)

La decisione 2010/367/UE abroga la decisione 2007/268/CE della Commissione (18), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(19)

La decisione 2010/436/UE abroga la decisione 2004/233/CE della Commissione (19), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(20)

La decisione 2010/470/UE abroga le decisioni della Commissione 95/294/CE (20), 95/307/CE (21), 95/388/CE (22) e 95/483/CE (23), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(21)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 176/2010, (UE) n. 388/2010 e (UE) n. 438/2010, della direttiva 2009/156/CE e delle decisioni 2007/371/CE, 2010/188/UE, 2010/193/UE, 2010/270/UE, 2010/271/UE, 2010/367/UE, 2010/391/UE, 2010/434/UE, 2010/435/UE, 2010/436/UE e 2010/470/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (24).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.

(2)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.

(3)  GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.

(4)  GU L 132 del 29.5.2010, pag. 3.

(5)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(6)  GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 49.

(7)  GU L 83 del 30.3.2010, pag. 59.

(8)  GU L 84 del 31.3.2010, pag. 56.

(9)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 56.

(10)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 63.

(11)  GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 22.

(12)  GU L 180 del 15.7.2010, pag. 21.

(13)  GU L 208 del 7.8.2010, pag. 5.

(14)  GU L 209 del 10.8.2010, pag. 18.

(15)  GU L 209 del 10.8.2010, pag. 19.

(16)  GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15.

(17)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(18)  GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3.

(19)  GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30.

(20)  GU L 182 del 2.8.1995, pag. 27.

(21)  GU L 185 del 4.8.1995, pag. 58.

(22)  GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30.

(23)  GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

(24)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

1.

Al punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0438: Regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 3).»

2.

Dopo il punto 146 [regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto il seguente punto:

«147.

32010 R 0388: Regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale (GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

3.

Ai punti 1 (decisione 84/247/CEE della Commissione) e 2 (decisione 84/419/CEE della Commissione) della parte 2.2 è aggiunto il seguente trattino:

«, modificata da:

32007 D 0371: Decisione 2007/371/CE della Commissione, del 29 maggio 2007 (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 49).»

4.

Al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0435: Decisione 2010/435/UE della Commissione, del 9 agosto 2010 (GU L 209 del 10.8.2010, pag. 18).»

5.

Il testo del punto 38 (decisione 2007/268/CE della Commissione) della parte 3.2 è soppresso.

6.

Dopo il punto 44 (decisione 2009/712/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente punto:

«45.

32010 D 0367: Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 22).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

7.

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0193: Decisione 2010/193/UE della Commissione, del 29 marzo 2010 (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 56).»

8.

Al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32010 R 0176: Regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010 (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14),

32010 D 0270: Decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010 (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 56).»

9.

Il testo del punto 3 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e del punto 2 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è sostituito da quanto segue:

«32009 L 0156: Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

10.

Al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0391: Decisione 2010/391/UE della Commissione, dell’8 luglio 2010 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 21).»

11.

Al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32010 D 0188: Decisione 2010/188/UE della Commissione, del 29 marzo 2010 (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 59),

32010 D 0391: Decisione 2010/391/UE della Commissione, dell’8 luglio 2010 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 21).»

12.

Al punto 84 (decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32010 D 0271: Decisione 2010/271/UE della Commissione, dell’11 maggio 2010 (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 63),

32010 D 0434: Decisione 2010/434/UE della Commissione, del 6 agosto 2010 (GU L 208 del 7.8.2010, pag. 5).»

13.

Nella parte 4.2, il punto 33 (decisione 95/294/CE della Commissione), il punto 34 (decisione 95/307/CE della Commissione), il punto 36 (decisione 95/388/CE della Commissione), il punto 40 (decisione 95/483/CE della Commissione) e il punto 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione) sono soppressi.

14.

Dopo il punto 91 (decisione 2009/712/CE della Commissione) della parte 4.2 sono inseriti i seguenti punti:

«92.

32010 D 0436: Decisione 2010/436/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (GU L 209 del 10.8.2010, pag. 19).

Questo atto non si applica all’Islanda.

93.

32010 D 0470: Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

Questo atto non si applica all’Islanda.

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della presente decisione si intendono adattate come in appresso:

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all’articolo 2, lettere a) e b) e all’articolo 4, lettere a) e b), per “31 agosto 2010” si intende “il giorno precedente alla data di entrata in vigore della decisione n. 60/2011 del Comitato misto SEE”. Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all’articolo 2, lettera b), e all’articolo 4, lettera b), per “1o settembre 2010” si intende “il giorno dell’entrata in vigore della decisione n. 60/2011 del Comitato misto SEE”.»


6.10.2011   

IT

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L 262/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 61/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta all’aumento della mortalità delle ostriche della specie Crassostrea gigas in relazione al rilevamento dell’Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell’Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus  (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 346/2010 della Commissione, del 15 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni relative all’immissione sul mercato e all’importazione di partite di animali di acquacoltura destinati agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate dalla decisione 2010/221/UE (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 505/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 506/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010, che modifica l’allegato al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto concerne gli animali della specie ovina e caprina custoditi nei giardini zoologici (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 558/2010 della Commissione, del 24 giugno 2010, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 595/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/822/CE della Commissione, del 15 ottobre 2009, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/847/CE della Commissione, del 20 novembre 2009, recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/870/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/160/UE della Commissione, del 17 marzo 2010, recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/171/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda i programmi di sorveglianza per l’Irlanda e l’Ungheria e lo status di indenne da malattia dell’Irlanda per alcune malattie degli animali acquatici (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (15).

(16)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/276/UE della Commissione, del 10 maggio 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (16).

(17)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/277/UE della Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces (17).

(18)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/280/UE della Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica la decisione 2006/968/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all’identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (18).

(19)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/300/UE della Commissione, del 25 maggio 2010, che modifica la decisione 2001/672/CE per quanto riguarda i periodi relativi ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo (19).

(20)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/301/UE della Commissione, del 25 maggio 2010, che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne l’autorizzazione dell’importazione di gelatina fotografica nella Repubblica ceca (20).

(21)

Il regolamento (UE) n. 200/2010 abroga il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo (21).

(22)

La direttiva 2009/821/CE abroga le direttive 91/398/CEE (22), 2001/881/CE (23) e 2002/459/CE (24) della Commissione, che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(23)

La decisione 2010/221/UE abroga la decisione 2004/453/CE della Commissione (25), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(24)

La presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, per i settori che non si applicavano all’Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (26).

(25)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 175/2010, (UE) n. 200/2010, (UE) n. 346/2010, (UE) n. 505/2010, (UE) n. 506/2010, (UE) n. 558/2010 e (UE) n. 595/2010 e delle decisioni 2009/821/CE, 2009/822/CE, 2009/847/CE, 2009/870/CE, 2010/160/UE, 2010/171/UE, 2010/221/UE, 2010/276/UE, 2010/277/UE, 2010/280/UE, 2010/300/UE e 2010/301/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (27).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.

(2)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 1.

(3)  GU L 61 dell’11.3.2010, pag. 1.

(4)  GU L 104 del 24.4.2010, pag. 1.

(5)  GU L 149 del 15.6.2010, pag. 1.

(6)  GU L 149 del 15.6.2010, pag. 3.

(7)  GU L 159 del 25.6.2010, pag. 18.

(8)  GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 1.

(9)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(10)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 59.

(11)  GU L 307 del 21.11.2009, pag. 7.

(12)  GU L 315 del 2.12.2009, pag. 11.

(13)  GU L 68 del 18.3.2010, pag. 21.

(14)  GU L 75 del 23.3.2010, pag. 28.

(15)  GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.

(16)  GU L 121 del 18.5.2010, pag. 10.

(17)  GU L 121 del 18.5.2010, pag. 16.

(18)  GU L 124 del 20.5.2010, pag. 5.

(19)  GU L 127 del 26.5.2010, pag. 19.

(20)  GU L 128 del 27.5.2010, pag. 9.

(21)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12.

(22)  GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

(23)  GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44.

(24)  GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27.

(25)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5.

(26)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

(27)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0506: Regolamento (UE) n. 506/2010 della Commissione del 14 giugno 2010 (GU L 149 del 15.6.2010, pag. 3)»;

2)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0505: Regolamento (UE) n. 505/2010 della Commissione del 14 giugno 2010 (GU L 149 del 15.6.2010, pag. 1).»;

3)

nella parte 1.2, il testo dei punti 2 (decisione 91/398/CEE della Commissione) e 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione) è soppresso;

4)

il testo del punto 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) della parte 1.2 è sostituito da quanto segue:

«32009 D 0821: Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1), modificata da:

32009 D 0822: Decisione 2009/822/CE della Commissione del 15 ottobre 2009 (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 59),

32009 D 0870: Decisione 2009/870/CE della Commissione del 27 novembre 2009 (GU L 315 del 2.12.2009, pag. 11),

32010 D 0277: Decisione 2010/277/UE della Commissione del 12 maggio 2010 (GU L 121 del 18.5.2010, pag. 16).

Questo atto si applica anche all’Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

5)

al punto 112 (decisione 2001/672/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0300: Decisione 2010/300/UE della Commissione del 25 maggio 2010 (GU L 127 del 26.5.2010, pag. 19).»;

6)

al punto 132 (decisione 2006/968/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

«—

32010 D 0280: Decisione 2010/280/UE della Commissione del 12 maggio 2010 (GU L 124 del 20.5.2010, pag. 5).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.

L’indicazione “fino al 30 giugno 2010” di cui al punto 6 del capitolo II dell’allegato è sostituita, per gli Stati EFTA, da “fino alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 61/2011”.»;

7)

al punto 32 (decisione 2005/176/CE della Commissione) della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32009 D 0847: Decisione 2009/847/CE della Commissione del 20 novembre 2009 (GU L 307 del 21.11.2009, pag. 7),

32010 D 0160: Decisione 2010/160/UE della Commissione del 17 marzo 2010 (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 21).»;

8)

al punto 32 (decisione 2005/176/CE della Commissione) della parte 3.2, la frase «Questo atto non si applica all’Islanda» è soppressa;

9)

dopo il punto 45 (decisione 2010/367/UE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il punto seguente:

«46.

32010 R 0175: Regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta all’aumento della mortalità delle ostriche della specie Crassostrea gigas in relazione al rilevamento dell’Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar).»;

10)

il testo del punto 79 (decisione 2004/453/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso;

11)

al punto 86 [regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione] della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 0346: Regolamento (UE) n. 346/2010 della Commissione del 15 aprile 2010 (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 1).»;

12)

al punto 89 (decisione 2009/177/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:

«—

32010 D 0171: Decisione 2010/171/UE della Commissione del 22 marzo 2010 (GU L 75 del 23.3.2010, pag. 28).»;

13)

dopo il punto 93 (decisione 2010/470/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il punto seguente:

«94.

32010 D 0221: Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).»;

14)

al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0558: Regolamento (UE) n. 558/2010 della Commissione del 24 giugno 2010 (GU L 159 del 25.6.2010, pag. 18).»;

15)

al secondo trattino (decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:», è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0276: Decisione 2010/276/UE della Commissione del 10 maggio 2010 (GU L 121 del 18.5.2010, pag. 10).»;

16)

al punto 9b [regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0595: Regolamento (UE) n. 595/2010 della Commissione del 2 luglio 2010 (GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 1).»;

17)

il testo del punto 25 [regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione] della parte 7.2 è soppresso;

18)

al punto 42 (decisione 2004/407/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0301: Decisione 2010/301/UE della Commissione del 25 maggio 2010 (GU L 128 del 27.5.2010, pag. 9).»;

19)

dopo il punto 52 [regolamento (CE) n. 199/2009 della Commissione] della parte 7.2 è aggiunto il seguente punto:

«53.

32010 R 0200: Regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell’Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus (GU L 61 dell’11.3.2010, pag. 1).»


6.10.2011   

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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/684/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la parte 1 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/695/UE della Commissione, del 17 novembre 2010, recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) all’Estonia, alla Lettonia e alla Comunità autonoma delle Isole Baleari e recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento all’Estonia della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e brucellosi bovina (3).

(4)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0684: Decisione 2010/684/UE della Commissione del 10 novembre 2010 (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 62).»;

2)

ai punti 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) e 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0695: Decisione 2010/695/UE della Commissione del 17 novembre 2010 (GU L 303 del 19.11.2010, pag. 14).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2010/684/UE e 2010/695/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.

(2)  GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 62.

(3)  GU L 303 del 19.11.2010, pag. 14.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 63/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1142/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure transitorie concernenti le condizioni per l’esenzione di determinati animali dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/591/UE della Commissione, del 1o ottobre 2010, che autorizza un laboratorio in Russia ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/91/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che autorizza un laboratorio in Russia ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (4).

(5)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 40 [regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 1142: Regolamento (UE) n. 1142/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010 (GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 20).»;

2)

dopo il punto 94 (decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 vengono aggiunti i seguenti punti:

«95.

32010 D 0591: Decisione 2010/591/UE della Commissione, del 1o ottobre 2010, che autorizza un laboratorio in Russia ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (GU L 260 del 2.10.2010, pag. 21).

Questo atto non si applica all’Islanda.

96.

32011 D 0091: Decisione 2011/91/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che autorizza un laboratorio nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 18).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1142/2010 e delle decisioni 2010/591/UE e 2011/91/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.

(2)  GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 20.

(3)  GU L 260 del 2.10.2010, pag. 21.

(4)  GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 18.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 64/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2011 del 1o aprile 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/468/UE della Commissione, del 27 agosto 2010, che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/680/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, che dispensa la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito dall’obbligo di applicare ad alcune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/43/UE della Commissione, del 21 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/468/UE che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri (4).

(5)

La decisione 2010/680/UE abroga le decisioni della Commissione 70/47/CEE (5), 73/188/CEE (6), 74/5/CEE (7), 74/358/CEE (8), 74/360/CEE (9), 74/361/CEE (10), 74/362/CEE (11), 74/491/CEE (12), 74/532/CEE (13), 75/752/CEE (14), 79/355/CEE (15), 86/153/CEE (16), 89/101/CEE (17), 90/209/CEE (18), 2005/325/CE (19), 2005/886/CE (20), 2008/462/CE (21), 2009/786/CE (22), 2010/198/UE (23) e 2010/377/UE (24), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(6)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 2 del capitolo III dell’allegato I dell’accordo è così modificata:

1)

dopo il punto 55 (direttiva 2009/145/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«56.

32010 D 0468: Decisione 2010/468/UE della Commissione, del 27 agosto 2010, che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 46), modificata da:

32011 D 0043: Decisione 2011/43/UE della Commissione, del 21 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 19).»;

2)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il testo dei punti 1 (decisione 70/47/CEE della Commissione), 3 (decisione 73/188/CEE della Commissione), 4 (decisione 74/5/CEE della Commissione), 6 (decisione 74/358/CEE della Commissione), 7 (decisione 74/360/CEE della Commissione), 8 (decisione 74/361/CEE della Commissione), 9 (decisione 74/362/CEE della Commissione), 12 (decisione 74/491/CEE della Commissione), 14 (decisione 74/532/CEE della Commissione), 17 (decisione 75/752/CEE della Commissione), 40 (decisione 79/355/CEE della Commissione), 59 (decisione 86/153/CEE della Commissione), 64 (decisione 89/101/CEE della Commissione), 68 (decisione 90/209/CEE della Commissione), 75 (decisione 2005/325/CE della Commissione), 76 (decisione 2005/886/CE della Commissione), 78 (decisione 2008/462/CE della Commissione), 79 (decisione 2009/786/CE della Commissione), 80 (decisione 2010/198/UE della Commissione) e 81 (decisione 2010/377/UE della Commissione) è soppresso;

3)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 81 (decisione 2010/377/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«82.

32010 D 0680: Decisione 2010/680/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, che dispensa la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito dall’obbligo di applicare ad alcune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 57).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2010/468/UE, 2010/680/UE e 2011/43/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (25).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 27.

(2)  GU L 226 del 28.8.2010, pag. 46.

(3)  GU L 292 del 10.11.2010, pag. 57.

(4)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 19.

(5)  GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26.

(6)  GU L 194 del 16.7.1973, pag. 16.

(7)  GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13.

(8)  GU L 196 del 19.7.1974, pag. 15.

(9)  GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18.

(10)  GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19.

(11)  GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20.

(12)  GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18.

(13)  GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14.

(14)  GU L 319 del 10.12.1975, pag. 12.

(15)  GU L 84 del 4.4.1979, pag. 23.

(16)  GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26.

(17)  GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37.

(18)  GU L 108 del 28.4.1990, pag. 104.

(19)  GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1.

(20)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39.

(21)  GU L 160 del 19.6.2008, pag. 33.

(22)  GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5.

(23)  GU L 87 del 7.4.2010, pag. 34.

(24)  GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 73.

(25)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 65/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2011 del 1o aprile 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/667/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che modifica la decisione 2007/66/CE della Commissione relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 50 (decisione 2007/66/CE della Commissione) della parte 2 del capitolo III dell’allegato I dell’accordo è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0667: Decisione 2010/667/UE della Commissione del 4 novembre 2010 (GU L 288 del 5.11.2010, pag. 23).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/667/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 27.

(2)  GU L 288 del 5.11.2010, pag. 23.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 10/2011 del 1o aprile 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (2).

(3)

La direttiva 2009/139/CE abroga la direttiva 93/34/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 45n (direttiva 93/34/CEE del Consiglio) del capitolo I dell’allegato II è sostituito dal seguente:

«32009 L 0139: Direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 3).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/139/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 7.

(2)  GU L 322 del 9.12.2009, pag. 3.

(3)  GU L 188 del 29.7.1993, pag. 38.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 67/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2011 dell’11 febbraio 2011 (1).

(2)

L’allegato IV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/2011 del 1o aprile 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade (4).

(5)

La direttiva 2009/125/CE abroga la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che è stata integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo IV dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 6 (direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32009 L 0125: Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall’articolo 19, ma non hanno diritto di voto.»;

2)

al punto 10 [regolamento (CE) n. 244/2009 dela Commissione] è inserito il seguente trattino:

«—

32010 R 0347: Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione del 21 aprile 2010 (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 20)».

Articolo 2

L’allegato IV dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 26 (direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32009 L 0125: Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall’articolo 19, ma non hanno diritto di voto.»;

2)

al punto 34 [regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione] è inserito quanto segue:

« , modificato da:

32010 R 0347: Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione del 21 aprile 2010 (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 20)».

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 347/2010 e della direttiva 2009/125/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 93 del 7.4.2011, pag. 31.

(2)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 1.

(3)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(4)  GU L 104 del 24.4.2010, pag. 20.

(5)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(6)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 68/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1161/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1162/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (3).

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 54zzzzt del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo [regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:

«54zzzzu.

32010 R 1161: Regolamento (UE) n. 1161/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 59),

54zzzzv.

32010 R 1162: Regolamento (UE) n. 1162/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 61).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1161/2010 e (UE) n. 1162/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 29.

(2)  GU L 326 del 10.12.2010, pag. 59.

(3)  GU L 326 del 10.12.2010, pag. 61.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2011

del 1o luglio 2011

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 9/2011 del 1o aprile 2011 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell’allumina attivata per l’eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 893/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bentazone, carbendazim, ciflutrin, fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxinil, metconazolo, prothioconazole, tebufenozide e tiofanato metile in o su determinati prodotti (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 957/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, concernente l’autorizzazione e il rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute riportate sui prodotti alimentari, relative alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 958/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/980/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che autorizza un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti del concentrato di pomodoro solubile in acqua sull’aggregazione delle piastrine e che concede la protezione di dati oggetto di proprietà industriale nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2010/307/UE della Commissione, del 2 giugno 2010, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti (8).

(9)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0893: Regolamento (UE) n. 893/2010 della Commissione dell’8 ottobre 2010 (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 10)».

Articolo 2

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0893: Regolamento (UE) n. 893/2010 della Commissione dell’8 ottobre 2010 (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 10)»;

2)

dopo il punto 54zzzzv [regolamento (UE) n. 1162/2010 della Commissione] sono aggiunti i punti seguenti:

«54zzzzw.

32009 D 0980: Decisione 2009/980/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che autorizza un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti del concentrato di pomodoro solubile in acqua sull’aggregazione delle piastrine e che concede la protezione di dati oggetto di proprietà industriale nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 55),

54zzzzx.

32010 R 0115: Regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell’allumina attivata per l’eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 13),

54zzzzy.

32010 R 0957: Regolamento (UE) n. 957/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, concernente l’autorizzazione e il rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute riportate sui prodotti alimentari, relative alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 13),

54zzzzz.

32010 R 0958: Regolamento (UE) n. 958/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 18).»;

3)

sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», dopo il punto 65 (raccomandazione 2008/103/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«66.

32010 H 0307: Raccomandazione 2010/307/UE della Commissione, del 2 giugno 2010, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti (GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 115/2010, (UE) n. 893/2010, (UE) n. 957/2010 e (UE) n. 958/2010, della decisione 2009/980/UE e della raccomandazione 2010/307/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (9).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 5.

(2)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 29.

(3)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 13.

(4)  GU L 266 del 9.10.2010, pag. 10.

(5)  GU L 279 del 23.10.2010, pag. 13.

(6)  GU L 279 del 23.10.2010, pag. 18.

(7)  GU L 336 del 18.12.2009, pag. 55.

(8)  GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4.

(9)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

IT

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L 262/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1266/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all’etichettatura per i vini (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2011/8/UE della Commissione, del 28 gennaio 2011, che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d’impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica (3).

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al sesto trattino (direttiva 2007/68/CE della Commissione) del punto 18 (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il trattino seguente:

«—

32010 R 1266: Regolamento (UE) n. 1266/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 (GU L 347 del 31.12.2010, pag. 27).»;

2)

al punto 54zzb (direttiva 2002/72/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 L 0008: Direttiva 2011/8/UE della Commissione del 28 gennaio 2011 (GU L 26 del 29.1.2011, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1266/2010 e della direttiva 2011/8/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 29.

(2)  GU L 347 del 31.12.2010, pag. 27.

(3)  GU L 26 del 29.1.2011, pag. 11.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 71/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 25/2010 del 12 marzo 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/453/UE della Commissione, del 3 agosto 2010, che stabilisce orientamenti relativi alle condizioni delle ispezioni e delle misure di controllo, nonché alla formazione e alla qualificazione del personale interessato, nel campo delle cellule e dei tessuti umani, di cui alla direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» del capitolo XIII dell’accordo, dopo il punto 17 (nota della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata) è aggiunto il punto seguente:

«18.

32010 D 0453: Decisione 2010/453/UE della Commissione, del 3 agosto 2010, che stabilisce orientamenti relativi alle condizioni delle ispezioni e delle misure di controllo, nonché alla formazione e alla qualificazione del personale interessato, nel campo delle cellule e dei tessuti umani, di cui alla direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 48).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/453/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 143 del 10.6.2010, pag. 18.

(2)  GU L 213 del 13.8.2010, pag. 48.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

IT

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L 262/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 72/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 25/2010 del 12 marzo 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 249/2009 della Commissione, del 23 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (rifusione) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate (5).

(6)

La direttiva 2009/35/CE abroga la direttiva 78/25/CEE del Consiglio (6), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 4 (direttiva 78/25/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32009 L 0035: Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10).»;

2)

al punto 15h [regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0249: Regolamento (CE) n. 249/2009 della Commissione del 23 marzo 2009 (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 34).»;

3)

al punto 15p (direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0053: Direttiva 2009/53/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 33)»;

4)

al punto 15q (direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32009 L 0053: Direttiva 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 33),

32009 L 0120: Direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 (GU L 242 del 15.9.2009, pag. 3)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 249/2009 e delle direttive 2009/35/CE, 2009/53/CE e 2009/120/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 143 del 10.6.2010, pag. 18.

(2)  GU L 79 del 25.3.2009, pag. 34.

(3)  GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10.

(4)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 33.

(5)  GU L 242 del 15.9.2009, pag. 3.

(6)  GU L 11 del 14.1.1978, pag. 18.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

IT

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L 262/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 73/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2011 del 1o aprile 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell’allegato I al tipo di prodotto 18 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (3), come rettificata dalla GU L 254 del 29.9.2010, pag. 48.

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/675/CE della Commissione, dell’8 novembre 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 L 0074: Direttiva 2010/74/UE della Commissione del 9 novembre 2010 (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 36).»;

2)

al punto 12 q (direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0571: Decisione 2010/571/UE della Commissione del 24 settembre 2010 (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28), come rettificata dalla GU L 254 del 29.9.2010, pag.48.»;

3)

dopo il punto 12zx (decisione 2010/226/UE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«12zy.

32010 D 0675: Decisione 2010/675/UE della Commissione, dell’8 novembre 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 47)».

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/74/UE e delle decisioni 2010/571/UE, come rettificata dalla GU L 254 del 29.9.2010, pag. 48, e 2010/675/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 33.

(2)  GU L 292 del 10.11.2010, pag. 36.

(3)  GU L 251 del 25.9..2010, pag. 28.

(4)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 47.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2011 del 1o aprile 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 276/2010 della Commissione, del 31 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (diclorometano, oli per lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici) (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono aggiunti i seguenti trattini al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo:

«—

32009 R 0552: Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009 (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 7),

32010 R 0276: Regolamento (UE) n. 276/2010 della Commissione del 31 marzo 2010 (GU L 86 dell’1.4.2010, pag. 7).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 552/2009 e (UE) n. 276/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 33.

(2)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 7.

(3)  GU L 86 dell’1.4.2010, pag. 7.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/2011 del 1o aprile 2011 (1).

(2)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 58/2011 del 20 maggio 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 844/2010 della Commissione, del 20 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda la definizione di una serie di statistiche nucleari annuali e l’adeguamento dei riferimenti metodologici conformemente alla NACE Rev. 2 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 849/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 28 [regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato IV dell’accordo viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 0844: Regolamento (UE) n. 844/2010 della Commissione del 20 settembre 2010 (GU L 258 del 30.9.2010, pag. 1).»

Articolo 2

L’allegato XXI dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 26a [regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 0844: Regolamento (UE) n. 844/2010 della Commissione del 20 settembre 2010 (GU L 258 del 30.9.2010, pag. 1).»;

2)

al punto 27 [regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0849: Regolamento (UE) n. 849/2010 della Commissione del 27 settembre 2010 (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 2).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 844/2010 e (UE) n. 849/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 1.

(2)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 41.

(3)  GU L 258 del 30.9.2010, pag. 1.

(4)  GU L 253 del 28.9.2010, pag. 2.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo»), in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 82/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

Il protocollo 37 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2010 del 2 luglio 2010 (2).

(3)

È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30.

(4)

È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (4).

(5)

È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (5).

(6)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (7).

(8)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione E1, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(9)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (9).

(10)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (10).

(11)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione H2, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (11).

(12)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (12).

(13)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (13).

(14)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (14).

(15)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(16)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (16).

(17)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (17).

(18)

È opportuno integrare nell’accordo la decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(19)

È opportuno integrare nell’accordo la raccomandazione P1, del 12 giugno 2009, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri (19).

(20)

È opportuno integrare nell’accordo la raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (20).

(21)

È opportuno integrare nell’accordo la raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (21).

(22)

Per il buon funzionamento dell’accordo, è opportuno modificare il relativo protocollo 37, in modo tale che questo comprenda la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita dal regolamento (CE) n. 883/2004, ed è opportuno modificare l’allegato VI onde specificare le procedure di associazione con tale commissione e gli organismi ad essa collegati.

(23)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 abroga il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (22), che è integrato nell’accordo e dovrebbe essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.

(24)

A decorrere dal 1o maggio 2010, il regolamento (CE) n. 987/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (23), che è integrato nell’accordo e dovrebbe essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.

(25)

Tutti gli atti delle rubriche «Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto» e «Atti di cui le parti contraenti prendono atto» sono obsoleti e dovrebbero essere quindi abrogati ai sensi dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato VI dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il testo del punto 5 («Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti») del protocollo 37 dell’accordo (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) è sostituito dal seguente:

«Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]».

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 883/2004, rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, (CE) n. 987/2009 e (CE) n. 988/2009, delle decisioni A1, A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 e U3 e delle raccomandazioni P1, U1 e U2 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (24).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 34.

(2)  GU L 277 del 21.10.2010, pag. 46.

(3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

(5)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(6)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.

(7)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.

(8)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.

(9)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.

(10)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.

(11)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.

(12)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.

(13)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.

(14)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.

(15)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.

(16)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.

(17)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.

(18)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.

(19)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 47.

(20)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.

(21)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.

(22)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(23)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(24)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il testo dell’allegato VI dell’accordo è sostituito dal seguente:

«INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali

preamboli,

destinatari degli atti comunitari,

riferimenti a territori o lingue della CE,

riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri della CE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e

riferimenti a procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

I.

Ai fini del presente allegato e fatte salve le norme del protocollo 1, si intende che i termini “Stato membro” o “Stati membri” contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti della CE, anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

II.

Nell’applicare le disposizioni contenute negli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato ai fini dell’accordo, i diritti e gli obblighi pertinenti alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, facente capo alla Commissione CE, e i diritti e gli obblighi pertinenti alla Commissione dei conti e alla Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati, entrambe facenti capo a detta Commissione amministrativa, sono assunti dal Comitato misto SEE conformemente alle disposizioni della parte VII dell’accordo.

I.   COORDINAMENTO GENERALE DELLA SICUREZZA SOCIALE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1.

32004 R 0883: Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, quale modificato da:

32009 R 0988: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così adattate:

a)

all’articolo 87, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:

“Le disposizioni dell’articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, seconda frase, sono applicabili al Liechtenstein al più tardi dal 1o maggio 2012.”;

b)

all’allegato I, sezione I, è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007.

LIECHTENSTEIN

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla concessione di anticipi sugli assegni alimentari del 21 giugno 1989, come modificata.

NORVEGIA

Anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli ai sensi della legge sugli anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli n. 2 del 17 febbraio 1989.”;

c)

all’allegato I, sezione II, è aggiunto il seguente:

“ISLANDA

Assegni forfettari destinati a compensare il costo dell’adozione internazionale ai sensi della legge sugli assegni di adozione n. 152/2006.

NORVEGIA

Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali.

Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali”;

d)

all’allegato II è aggiunto il seguente:

“ISLANDA — DANIMARCA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

ISLANDA — FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

ISLANDA — SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

ISLANDA — NORVEGIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

NORVEGIA — DANIMARCA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

NORVEGIA — FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

NORVEGIA — SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico.)”;

e)

all’allegato III è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

NORVEGIA”;

f)

all’allegato IV è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

LIECHTENSTEIN”;

g)

all’allegato VIII, parte 1, è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

Tutte le domande presentate nell’ambito del regime di base per le pensioni di vecchiaia e del regime a prestazione definita dei funzionari statali.

LIECHTENSTEIN

Tutte le domande di pensioni ordinarie di vecchiaia, reversibilità e invalidità nonché di pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità del regime professionale purché i regolamenti del rispettivo fondo pensioni non contengano disposizioni in materia di riduzione.

NORVEGIA

Tutte le domande di pensioni di vecchiaia, tranne quelle indicate all’allegato IX”;

h)

all’allegato VIII, parte 2, è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

Regime di pensioni di vecchiaia dei dipendenti.

LIECHTENSTEIN

Pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità del regime professionale.”;

i)

all’allegato IX, sezione I, è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

Pensione per i minori ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007 e pensione per i minori ai sensi della legge sull’assicurazione pensionistica obbligatoria e sulle attività dei fondi pensioni n. 129/1997.”;

j)

all’allegato IX, sezione II, è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

Pensione di invalidità sotto forma di pensione di base, complemento di pensione e complemento di pensione legato all’età ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007.

Pensione di invalidità ai sensi della legge sull’assicurazione pensionistica obbligatoria e sulle attività dei fondi pensioni n. 129/1997.

NORVEGIA

Pensioni norvegesi di invalidità, anche quando convertite in pensioni di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile e tutte le pensioni (di reversibilità e di vecchiaia) proporzionali al reddito di una persona deceduta.”;

k)

all’allegato X è aggiunto quanto segue:

“LIECHTENSTEIN

a)

assegni per i non vedenti (legge sull’erogazione di assegni per i non vedenti del 17 dicembre 1970, come modificata);

b)

assegni di maternità (legge sull’erogazione di assegni di maternità del 25 novembre 1981, come modificata);

c)

prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein (legge sulle prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein del 10 dicembre 1965, come modificata).

NORVEGIA

a)

pensione complementare minima garantita ai disabili dalla nascita o dai primi anni di vita ai sensi della legge nazionale sulla previdenza;

b)

sussidi speciali in conformità con la legge n. 21, del 29 aprile 2005, relativa all’indennità supplementare per le persone che risiedono per brevi periodi in Norvegia.”;

l)

all’allegato XI è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

1.

a)

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, le persone che non hanno esercitato un’attività subordinata in uno o più Stati membri CE o Stati EFTA hanno diritto a una pensione sociale islandese solo qualora risiedano in Islanda da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d’età previsti dalla legislazione islandese.

b)

Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale islandese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata in Islanda, né agli studenti o ai loro familiari.

2.

Qualora l’attività autonoma o subordinata in Islanda sia giunta a termine e l’evento pensionabile si verifichi durante l’espletamento di un’attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica il presente regolamento e nel caso in cui la pensione di invalidità, sia del regime della sicurezza sociale sia dei regimi pensionistici complementari (fondi pensione) in Islanda, non comprenda più il periodo intercorrente tra l’evento pensionabile e l’età pensionabile (periodi futuri), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica il presente regolamento ai fini dei periodi futuri come se si trattasse di periodi assicurativi in Islanda.

LIECHTENSTEIN

1.

Assicurazione obbligatoria nell’ambito del regime di assicurazione malattia del Liechtenstein per le prestazioni in natura (“Krankenpflegeversicherung”) e eventuali esenzioni:

a)

Le disposizioni giuridiche del Liechtenstein che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria per le prestazioni in natura si applicano alle seguenti persone non residenti in Liechtenstein:

i)

le persone soggette alle disposizioni legali del Liechtenstein in virtù del titolo II del regolamento;

ii)

le persone per le quali il Liechtenstein si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;

iii)

le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione del Liechtenstein;

iv)

familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) oppure di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo residente in Liechtenstein che è assicurato nell’ambito del regime di assicurazione malattia del Liechtenstein;

v)

familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato residente in Liechtenstein che è assicurato nell’ambito del regime di assicurazione malattia del Liechtenstein.

Sono considerate familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza;

b)

le persone menzionate alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria per le prestazioni in natura se e finché risiedono in Austria e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia in virtù di un regime di assicurazione malattia legale o equivalente. L’esenzione non può essere revocata tranne in caso di cambiamento del datore di lavoro.

Detta richiesta

i)

dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Liechtenstein; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione. Le persone già assicurate in Austria al momento dell’entrata in vigore del regolamento nel SEE sono considerate esentate dall’assicurazione obbligatoria del Liechtenstein per le prestazioni in natura;

ii)

vale per tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

2.

Le persone che lavorano ma non risiedono in Liechtenstein e che sono coperte da un’assicurazione legale o equivalente nel loro Stato di residenza in virtù del paragrafo 1, lettera b), e i loro familiari beneficiano delle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento durante il soggiorno in Liechtenstein.

3.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Liechtenstein, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.

4.

Quando una persona sottoposta alle disposizioni giuridiche del Liechtenstein in virtù del titolo II del regolamento è assoggettata, ai fini dell’assicurazione malattia, alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 1, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi al 50 % tra l’assicuratore del Liechtenstein contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia competente dell’altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni in natura da parte dei due organismi. L’assicuratore del Liechtenstein contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l’integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.

NORVEGIA

1.

Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto a una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937 si applicano alle persone che rientrano nel’ambito di applicazione del regolamento a patto che abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un’attività lavorativa retribuita in qualità di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che è richiesto dopo il loro sedicesimo compleanno e anteriormente al 1o gennaio 1967. Tale requisito è di un anno per ciascun anno che intercorre tra l’anno di nascita della persona interessata e il 1937.

2.

Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, fatto salvo l’articolo 44 del regolamento (CE) n. 987/2009, una persona che si prenda cura di bambini in tenera età matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato cui si applica il presente regolamento, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro.

3.

a)

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, le persone che non hanno esercitato un’attività subordinata in uno o più Stati membri CE o Stati EFTA hanno diritto a una pensione sociale norvegese solo qualora a titolo permanente risiedano in Norvegia da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d’età previsti dalla legislazione norvegese.

b)

Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale norvegese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata in Norvegia, né agli studenti o ai loro familiari.”

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, ALLA COMMISSIONE TECNICA PER L’ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI E ALLA COMMISSIONE DEI CONTI, ENTRAMBE FACENTI CAPO ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA, CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 101 DELL’ACCORDO.

L’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia possono inviare rispettivamente un rappresentante con funzione consultiva (in qualità di osservatore) alle riunioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, facente capo alla Commissione europea, e alle riunioni della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati e della Commissione dei conti, entrambe facenti capo alla Commissione amministrativa.

2.

32009 R 0987: Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 sono così adattate:

a)

all’allegato 1 è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA — DANIMARCA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

ISLANDA — LUSSEMBURGO

Convenzione del 30 novembre 2001 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale.

ISLANDA — FINLANDIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

ISLANDA — SVEZIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

ISLANDA — NORVEGIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

NORVEGIA — DANIMARCA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

NORVEGIA — LUSSEMBURGO

Articoli 2-4 dell’accordo del 19 marzo 1998 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

NORVEGIA — PAESI BASSI

Accordo del 23 gennaio 2007 sul rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogato in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

NORVEGIA — PORTOGALLO

Intesa del 24 novembre 2000, a norma degli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, sulla rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle spese di controllo medico-amministrative di cui al regolamenti suddetti.

NORVEGIA — FINLANDIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

NORVEGIA — SVEZIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

NORVEGIA — REGNO UNITO

Scambi di lettere del 20 marzo 1997 e del 3 aprile 1997 riguardanti l’articolo 36, paragrafo 3, e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese dei controlli amministrativi e degli esami medici).”;

b)

all’allegato 3 è aggiunto quanto segue:

“NORVEGIA”;

c)

all’allegato 5 è aggiunto quanto segue:

“LIECHTENSTEIN

NORVEGIA”.

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

3.1.

32010 D 0424(01): Decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1).

3.2.

32010 D 0424(02): Decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5).

4.1.

32010 D 0424(03): Decisione E1, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106, 24.4.2010, pag. 9).

5.1.

32010 D 0424(04): Decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106, 24.4.2010, pag. 11).

6.1.

32010 D 0424(05): Decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13).

6.2.

32010 D 0424(06): Decisione H2, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17).

7.1.

32010 D 0424(07): Decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21).

8.1.

32010 D 0424(08): Decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23).

8.2.

32010 D 0424(09): Decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione S2 sono così adattate:

fatto salvo il punto 3.3.2 dell’allegato della decisione, gli Stati EFTA possono comunque inserire le stelle europee nelle tessere europee di assicurazione malattie da essi rilasciate.

8.3.

32010 D 0424(10): Decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40).

9.1.

32010 D 0424(11): Decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42).

9.2.

32010 D 0424(12): Decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43).

9.3.

32010 D 0424(13): Decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45).

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

10.1.

32010 H 0424(01): Raccomandazione P1, del 12 giugno 2009, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 47).

11.1.

32010 H 0424(02): Raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49).

11.2.

32010 H 0424(03): Raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51).

II.   SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

12.

398 L 0049: Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).»


6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/16/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione di un determinato ente dall’ambito di applicazione (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 14 (direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IX dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 L 0016: Direttiva 2010/16/UE della Commissione del 9 marzo 2010 (GU L 60 del 10.3.2010, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/16/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 77.

(2)  GU L 60 del 10.3.2010, pag. 15.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 78/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (2).

(3)

La direttiva 2009/138/CE abroga, con effetto dal 1o novembre 2012, le direttive del Consiglio 64/225/CEE (3), 73/239/CEE (4), 73/240/CEE (5), 76/580/CEE (6), 78/473/CEE (7), 84/641/CEE (8), 87/344/CEE (9), 88/357/CEE (10) e 92/49/CEE (11) e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE (12), 2001/17//CE (13), 2002/83/CE (14) e 2005/68/CE (15), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dal 1o novembre 2012.

(4)

Poiché la direttiva 2009/138/CE è una versione rifusa degli atti abrogati, occorre mantenere in parte gli attuali adattamenti SEE di questi ultimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo è così modificato:

1)

il titolo «i) Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita» del capitolo I (Assicurazioni) diventa «i) Assicurazione non vita e vita»;

2)

il punto 1 (direttiva 64/225/CE del Consiglio) è rinumerato come punto 1a;

3)

prima del nuovo punto 1a (direttiva 64/225/CEE del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«1.

32009 L 0138: Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 8 viene aggiunto quanto segue:

“(5)

in Islanda, Viðlagatrygging Íslands.”;

b)

gli articoli 57-63 non si applicano, per quanto riguarda la valutazione prudenziale del candidato acquirente, quando il candidato acquirente, come definito nella direttiva, risiede o è soggetto a regolamentazione fuori del territorio delle parti contraenti;

c)

all’articolo 157, paragrafo 2, le parole “e del regolamento (CE) n. 593/2008” sono soppresse;

d)

l’articolo 171 non si applica. Si applica la seguente disposizione:

ogni parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli 162-170 della direttiva, purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Prima di concludere tali accordi le parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente. Le parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova nel territorio delle parti contraenti;

e)

ogniqualvolta l’Unione europea negozia con uno o più paesi terzi in base all’articolo 175, si adopera al fine di ottenere un pari trattamento per le imprese di assicurazione e riassicurazione degli Stati EFTA;

f)

per quanto riguarda il trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 177, si applicano le seguenti disposizioni:

al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati dai paesi terzi alle imprese di assicurazione e riassicurazione, le parti contraenti si scambiano informazioni come previsto all’articolo 177, paragrafo 1, e si consultano in merito ai problemi di cui all’articolo 177, paragrafo 2, nell’ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che devono essere convenute tra le parti contraenti;

g)

il testo dell’articolo 178 è sostituito da quanto segue:

“1.

Il presente articolo si applica ai contratti di cui al paragrafo 2, a prescindere dal fatto che il rischio coperto sia situato nel territorio di una parte contraente, e a tutti gli altri contratti di assicurazione che coprono rischi situati nel territorio delle parti contraenti. Esso non si applica ai contratti di riassicurazione.

2.

I contratti di assicurazione relativi ai grandi rischi quali definiti all’articolo 13, paragrafo 27, sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti.

Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti, il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l’assicuratore ha la residenza abituale. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di tale diverso paese.

3.

La legge che disciplina il contratto viene scelta dalle parti in conformità delle seguenti disposizioni:

a)

la scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto o soltanto a una sua parte;

b)

le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale e non pregiudica i diritti dei terzi;

c)

qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente;

d)

qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in una o più parti contraenti, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di una parte contraente ad opera delle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni del diritto SEE, se del caso, come applicate nella parte contraente del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.

4.

L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono determinate in conformità delle seguenti disposizioni:

a)

l’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione vengono stabilite in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente articolo se il contratto o la disposizione fossero validi.

Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge di cui al primo comma della presente lettera;

b)

un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente articolo o della legge del paese in cui è concluso.

Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente articolo o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento.

Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del presente articolo, della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto, o della legge del paese in cui l’autore dell’atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l’ha compiuto.

In deroga ai commi dal primo al terzo della presente lettera, qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è sottoposto ai requisiti di forma della legge del paese in cui l’immobile è situato, sempre che, secondo tale legge:

i)

tali requisiti si applichino indipendentemente dal paese in cui il contratto è concluso e dalla legge che disciplina il contratto; e

ii)

a tali requisiti non sia permesso derogare convenzionalmente;

c)

in un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante dalla legge di un altro paese soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l’altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l’ha colpevolmente ignorata.

5.

Nel caso di un contratto di assicurazione diverso da un contratto rientrante nel campo di applicazione del paragrafo 2, le parti possono scegliere solo le seguenti leggi a norma del paragrafo 3:

a)

la legge di una parte contraente in cui è situato il rischio al momento della conclusione del contratto;

b)

la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale;

c)

per l’assicurazione sulla vita, la legge della parte contraente di cui il contraente assicurato ha la cittadinanza;

d)

per un contratto di assicurazione limitato ad eventi che si verifichino in una parte contraente diversa dalla parte contraente in cui è situato il rischio, la legge di tale parte contraente;

e)

la legge di una delle parti contraenti interessate o la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale, se il contraente assicurato di un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente paragrafo esercita un’attività commerciale o industriale o una libera professione e il contratto di assicurazione copre due o più rischi che riguardano tali attività e sono situati in parti contraenti diverse.

Quando nei casi di cui alle lettere a), b) o e) del presente paragrafo, le parti contraenti in questione accordano una più ampia libertà di scelta della legge applicabile al contratto di assicurazione, le parti possono avvalersi di tale libertà.

Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti in conformità del presente paragrafo, il contratto è disciplinato dalla legge della parte contraente in cui è situato il rischio al momento della conclusione del contratto.

6.

Le seguenti regole addizionali si applicano ai contratti di assicurazione che coprono rischi per i quali una parte contraente impone un obbligo di assicurazione:

a)

il contratto di assicurazione soddisfa l’obbligo di contrarre un’assicurazione solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione previste dalla parte contraente che impone l’obbligo. Quando le disposizioni della legge della parte contraente in cui è situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge della parte contraente che impone l’obbligo di contrarre un’assicurazione, prevalgono queste ultime;

b)

in deroga ai paragrafi 2 e 4, una parte contraente può stabilire che il contratto di assicurazione sia disciplinato dalla legge della parte contraente che impone l’obbligo di assicurazione.

7.

Ai fini del paragrafo 4, terzo comma, e del paragrafo 5, quando il contratto copre rischi situati in più di una parte contraente, il contratto è considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad una sola parte contraente.

8.

Ai fini del presente articolo, il paese in cui è situato il rischio è determinato in conformità dell’articolo 13, paragrafo 13, e, nel caso dell’assicurazione sulla vita, il paese in cui è situato il rischio è il paese dell’impegno, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 14.”;

h)

nell’allegato III, lettera A, è aggiunto quanto segue:

“29)

per quanto riguarda la Repubblica d’Islanda: ‘Hlutafélag’;

30)

per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein: ‘Aktiengesellschaft’, ‘Europäische Gesellschaft (SE)’, ‘Genossenschaft’, ‘Europäische Genossenschaft (SCE)’;

31)

per quanto riguarda il Regno di Norvegia: ‘Aksjeselskaper’, ‘Gjensidige selskaper’.”;

i)

nell’allegato III, lettera B, è aggiunto quanto segue:

“29)

per quanto riguarda la Repubblica d’Islanda: ‘Hlutafélag’;

30)

per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein: ‘Aktiengesellschaft’, ‘Europäische Gesellschaft (SE)’, ‘Genossenschaft’, ‘Europäische Genossenschaft (SCE)’;

31)

per quanto riguarda il Regno di Norvegia: ‘Aksjeselskaper’, ‘Gjensidige selskaper’.”;

j)

nell’allegato III, lettera C, è aggiunto quanto segue:

“29)

per quanto riguarda la Repubblica d’Islanda: ‘Hlutafélög’;

30)

per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein: ‘Aktiengesellschaft’, ‘Europäische Gesellschaft (SE)’, ‘Genossenschaft’, ‘Europäische Genossenschaft (SCE)’;

31)

per quanto riguarda il Regno di Norvegia: ‘Aksjeselskaper’, ‘Allmennaksjeselskaper’, ‘Gjensidige selskaper’.”»;

4)

al punto 31d (direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32009 L 0138: Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).»;

5)

il testo dei punti 1a (direttiva 64/225/CEE del Consiglio), 2 (prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 73/240/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 78/473/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 84/641/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 87/344/CEE del Consiglio), 7 (seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio), 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio), 7b (direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 12c (direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 13a (direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con effetto dal 1o novembre 2012;

6)

il testo del punto 11 (direttiva 11/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e il relativo titolo sono soppressi con effetto dal 1o novembre 2012;

7)

i titoli «iv) Vigilanza e conti» e «v) Altri problemi» del capitolo I (Assicurazioni) sono rinumerati come titoli «iii) Vigilanza e conti» e «iv) Altri problemi» con effetto dal 1o novembre 2012.

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/138/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (16).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 77.

(2)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(3)  GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64.

(4)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(5)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20.

(6)  GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13.

(7)  GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25.

(8)  GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21.

(9)  GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77.

(10)  GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1.

(11)  GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1.

(12)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

(13)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.

(14)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(15)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

(16)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione unilaterale del Liechtenstein in merito alla decisione n. 78/2011 che integra nell’accordo la direttiva 2009/138/CE

«Nel 1996 il Principato del Liechtenstein ha concluso un accordo bilaterale con la Svizzera concernente l’assicurazione diretta. L’accordo intende disciplinare, su basi di reciprocità, le condizioni necessarie e sufficienti per consentire alle imprese di assicurazione la cui sede sociale è situata nel territorio di una parte contraente di beneficiare della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, per quanto riguarda l’assicurazione diretta, nel territorio dell’altra parte contraente.»


6.10.2011   

IT

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L 262/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/87/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

La decisione 2010/87/UE abroga la decisione 2002/16/CE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5ef (decisione 2002/16/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo è sostituito da quanto segue:

«32010 D 0087: Decisione 2010/87/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 12.2.2010, pag. 5).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/87/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 4.

(2)  GU L 39 del 12.2.2010, pag. 5.

(3)  GU L 6 del 10.1.2002, pag. 52.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 80/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/640/UE della Commissione, del 21 ottobre 2010, che modifica le decisioni 2006/920/CE e 2008/231/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 37k (decisione 2006/920/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0640: Decisione 2010/640/UE della Commissione del 21 ottobre 2010 (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 29).»;

2)

al punto 37ae (decisione 2008/231/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0640: Decisione 2010/640/UE della Commissione del 21 ottobre 2010 (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/640/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 38.

(2)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 29.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1794/2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66wd [regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 1191: Regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione del 16 dicembre 2010 (GU L 333 del 17.12.2010, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1191/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 38.

(2)  GU L 333 del 17.12.2010, pag. 6.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  GU L 300 del 14.11.2009, pag.34.


6.10.2011   

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L 262/53


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 82/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 590/2010 della Commissione, del 5 luglio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66zab [regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0590: Regolamento (UE) n. 590/2010 della Commissione del 5 luglio 2010 (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 590/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 38.

(2)  GU L 170 del 6.7.2010, pag. 9.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XVI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 14/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1150/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005 per quanto concerne i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XVI dell’accordo è così modificato:

1)

ai punti 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1177: Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 64).»;

2)

al punto 5 (direttiva 89/665/CEE del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32007 L 0066: Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).»;

3)

il testo dell’adattamento (b) del punto 5 (direttiva 89/665/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«All’articolo 2, paragrafo 9, il riferimento “ai sensi dell’articolo 234 del trattato” è sostituito, per gli Stati EFTA, da “ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”.»;

4)

al punto 5a (direttiva 92/13/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0066: Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).»;

5)

il testo dell’adattamento (b) del punto 5a (direttiva 92/13/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«All’articolo 2, paragrafo 9, il riferimento “ai sensi dell’articolo 234 del trattato” è sostituito, per gli Stati EFTA, da “ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”.»;

6)

al punto 5a (direttiva 92/13/CEE del Consiglio) e all’appendice 14 (AUTORITÀ NAZIONALI CUI È POSSIBILE PRESENTARE LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO), il testo degli adattamenti (c) e (d) è soppresso;

7)

dopo il punto 6c [regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1150: Regolamento (CE) n. 1150/2009 della Commissione del 10 novembre 2009 (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1150/2009 e (CE) n. 1177/2009 e della direttiva 2007/66/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 24.

(2)  GU L 313 del 28.11.2009, pag. 3.

(3)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 64.

(4)  GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31.

(5)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XVIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 41/2011 del 1o aprile 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (2).

(3)

La direttiva 2010/41/UE abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo con effetto dal 5 agosto 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 21 (direttiva 86/613/CEE del Consiglio) dell’allegato XVIII dell’accordo è sostituito con effetto dal 5 agosto 2012 da quanto segue:

«32010 L 0041: Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/41/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 42.

(2)  GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.

(3)  GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 57/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo è così modificato:

1)

il testo dei punti 26 (direttiva 75/439/CEE del Consiglio), 27 (direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 32a (direttiva 91/689/CE del Consiglio) è soppresso;

2)

dopo il punto 32fe (direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:

«32ff.

32008 L 0098: Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/98/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 39.

(2)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

IT

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L 262/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 86/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 57/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 394/2011 della Commissione, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto riguarda l’estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione agli Stati membri del SEE e dell’EFTA (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21ar (direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il punto seguente:

«21as.

32009 R 0748: Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1), modificato da:

32011 R 0394: Regolamento (UE) n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011 (GU L 107 del 27.4.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 748/2009 e (UE) n. 394/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 39.

(2)  GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1.

(3)  GU L 107 del 27.4.2011, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 87/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 57/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/149/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, sulle emissioni storiche del trasporto aereo ai sensi dell’articolo 3 quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2).

(3)

In conformità dell’adattamento bb) del punto 21al dell’allegato XX dell’accordo (direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), l’Autorità di vigilanza EFTA ha comunicato i dati sulle emissioni storiche del trasporto aereo relativi ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi. Questi dati sono stati stabiliti in collaborazione con Eurocontrol applicando lo stesso metodo utilizzato per il calcolo delle emissioni storiche del trasporto aereo nell’UE.

(4)

Conformemente al testo del medesimo adattamento, il Comitato misto SEE decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all’interno del territorio e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alle emissioni storiche del trasporto aereo nell’UE di cui all’articolo 1 della decisione 2011/149/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21apa (decisione 2009/450/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il punto seguente:

«21apb.

32011 D 0149: Decisione 2011/149/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, sulle emissioni storiche del trasporto aereo ai sensi dell’articolo 3 quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 61 dell’8.3.2011, pag. 42).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.

All’articolo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Le emissioni storiche del trasporto aereo relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi sono fissate a 1 943 935 tonnellate di CO2.

Le emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE sono fissate a 221 420 279 tonnellate di CO2.”»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/149/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 39.

(2)  GU L 61 dell’8.3.2011, pag. 42.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 88/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 58/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 110/2011 della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18ub [regolamento (CE) n. 10/2008 della Commissione] dell’allegato XXI dell’accordo viene aggiunto quanto segue:

«18uc.

32011 R 0110: Regolamento (UE) n. 110/2011 della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 29).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 110/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 41.

(2)  GU L 34 del 9.2.2011, pag. 29.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/61


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 89/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 58/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 4ba [regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione] dell’allegato XXI dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:

«4bb.

32010 R 1097: Regolamento (CE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1097/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 41.

(2)  GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2011

del 19 luglio 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 82/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 (3), (CEE) n. 2408/92 (4) e (CEE) n. 2409/92 (5), che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1)

il punto 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio] è sostituito dal seguente:

«32008 R 1008: Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 4, lettera f), il testo “, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente;” è sostituito dal seguente:

“. Tuttavia, le licenze di esercizio aventi effetti giuridici nell’intero SEE possono essere concesse sulla base di deroghe a tale condizione previste negli accordi con i paesi terzi di cui la Comunità o uno o più Stati EFTA sono parti, purché il Comitato misto SEE adotti una decisione in tal senso.”;

b)

all’articolo 16, paragrafo 9, secondo comma, è aggiunto il testo seguente:

“, nonché gli aeroporti regionali islandesi e le quattro contee più settentrionali della Norvegia.”»;

2)

il testo del punto 65 [regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio] è soppresso;

3)

il testo del punto 66b [regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio] è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1008/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(3)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(4)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

(5)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/63


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/2011

del 19 luglio 2011

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2010 del 2 luglio 2010 (1).

(2)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell’accordo per quanto riguarda le azioni dell’Unione finanziate dal bilancio generale dell’Unione relative all’attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 7 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

1)

al paragrafo 6, i termini «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010» sono sostituiti da «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011»;

2)

al paragrafo 7, i termini «anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010» sono sostituiti da «anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011»;

3)

al paragrafo 8, i termini «anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituiti da «anni 2008, 2009, 2010 e 2011».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 277 del 21.10.2010, pag. 53.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/64


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/2011

del 19 luglio 2011

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 68/2007 del 15 giugno 2007 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 31 dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 1041: Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 52.

(2)  GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


6.10.2011   

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L 262/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 93/2011

del 20 luglio 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 87/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/389/UE della Commissione, del 30 giugno 2011, relativa alla quantità, per tutta l’Unione, delle quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2).

(3)

In conformità dell’adattamento be), primo comma, del punto 21al dell’allegato XX dell’accordo (direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), l’Autorità di vigilanza EFTA ha comunicato i dati sul numero complessivo di quote, sul numero di quote da mettere all’asta, sul numero di quote da porre nella riserva speciale e sul numero di quote a titolo gratuito relativi ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi. Tali quantità sono determinate aritmeticamente a partire dalla quantità di emissioni storiche del trasporto aereo fissate dalla decisione del Comitato misto SEE n. 87/2011 del 1o luglio 2011 applicando le stesse percentuali usate per calcolare la quantità totale di quote da assegnare, da vendere all’asta, da porre nella riserva speciale e da assegnare a titolo gratuito nell’Unione.

(4)

In base allo stesso testo di adattamento, il Comitato misto SEE decide in merito ai dati SEE relativi al numero complessivo di quote, al numero di quote da mettere all’asta, al numero di quote da porre nella riserva speciale e al numero di quote a titolo gratuito aggiungendo i dati pertinenti relativi ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi ai dati pertinenti validi per tutta l’Unione di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione 2011/389/UE della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21apb (decisione 2011/149/UE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il punto seguente:

«21apc.

32011 D 0389: Decisione 2011/389/UE della Commissione, del 30 giugno 2011, relativa alla quantità, per tutta l’Unione, delle quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 173 dell’1.7.2011, pag. 13).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della presente decisione si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 1 885 617.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 214 777 670.”;

b)

all’articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 1 846 738.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 210 349 264.”;

c)

all’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 282 843.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 32 216 651.”;

d)

all’articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 277 011.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 31 552 390.”;

e)

all’articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE relative alla riserva speciale per i voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 443 216.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE relative alla riserva speciale è 50 483 824.”;

f)

all’articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 1 602 774.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 182 561 019.”;

g)

all’articolo 4, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 1 514 325.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 172 486 396.”»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/389/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  Cfr. pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 173 dell’1.7.2011, pag. 13.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.