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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2011.260.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2011/648/UE |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 ottobre 2011, che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto concerne l’inclusione del Belgio nella lista degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky [notificata con il numero C(2011) 6997] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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5.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 981/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jabłka grójeckie (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Jabłka grójeckie», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
POLONIA
Jabłka grójeckie (IGP)
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5.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 982/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas) (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas)", presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
GRECIA
Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas) (DOP)
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5.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 983/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cordero de Extremadura (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Cordero de Extremadura», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
SPAGNA
Cordero de Extremadura (IGP)
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5.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 984/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vinagre del Condado de Huelva (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Vinagre del Condado de Huelva» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati ndell’allegato I del trattato:
Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)
SPAGNA
Vinagre del Condado de Huelva (DOP)
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5.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 985/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vinagre de Jerez (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Vinagre de Jerez", presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)
SPAGNA
Vinagre de Jerez (DOP)
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5.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 986/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Casín (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Queso Casín», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
SPAGNA
Queso Casín (DOP)
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5.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 987/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nanoški sir (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Nanoški sir», presentata dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
SLOVENIA
Nanoški sir (DOP)
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5.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 988/2011 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2011
recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell’Italia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. |
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(2) |
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni indicate all’articolo 13, paragrafi 5 e 9. |
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(3) |
Il 16 marzo 2010, l’Italia ha chiesto una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali della sottozona geografica 9 (GSA 9), quale definita nell’ambito dell’accordo relativo alla creazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (2). |
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(4) |
La richiesta riguarda le navi registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno aventi un’attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e operanti nell’ambito di un piano di gestione che regola l’utilizzo delle sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nella GSA 9. |
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(5) |
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dall’Italia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato nell’ambito della riunione plenaria svoltasi dall’8 al 12 novembre 2010. |
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(6) |
L’Italia ha adottato il piano di gestione mediante decreto (3) conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(7) |
La deroga chiesta dall’Italia è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(8) |
In particolare, i fondali di pesca in questione sono limitati, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica della specie bersaglio, presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 m. |
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(9) |
Questo tipo di pesca non può inoltre essere praticato con altri attrezzi, non presenta un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettivo, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d’acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti la specie bersaglio e renderebbe virtualmente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte. |
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(10) |
La deroga chiesta dall’Italia riguarda un numero limitato di navi (142). |
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(11) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione dell’Italia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti. |
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(12) |
I requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano, poiché riguardano i pescherecci da traino. |
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(13) |
Poiché le attività di pesca in questione sono altamente selettive, presentano effetti trascurabili sull’ambiente e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, esse sono ammissibili alla deroga relativa alla dimensione minima delle maglie di cui all’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Non si applicano pertanto le norme relative alle dimensioni minime delle maglie previste all’articolo 9, paragrafo 3, punto 2. |
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(14) |
Il piano di gestione italiano include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, soddisfacendo in tal modo le condizioni fissate all’articolo 23 e all’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(15) |
Le attività di pesca in questione vengono svolte a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi. |
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(16) |
Il piano di gestione italiano garantisce che le catture delle specie di cui all’allegato III siano minime e che le attività di pesca non siano orientate alla cattura di cefalopodi. |
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(17) |
L’Italia ha comunicato alla Commissione l’elenco dei pescherecci autorizzati e le loro caratteristiche, nonché il raffronto con le caratteristiche della stessa flotta al 1o gennaio 2000. |
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(18) |
È pertanto opportuno che la deroga richiesta venga concessa. |
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(19) |
L’Italia deve trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione. |
|
(20) |
In linea con quanto chiesto dall’Italia, la durata di validità della deroga sarà limitata per consentire l’adozione rapida di misure di gestione correttive qualora la relazione trasmessa alla Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato, consentendo nel contempo la possibilità di arricchire le conoscenze scientifiche per poter elaborare un piano di gestione di migliore qualità. |
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(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell’Italia adiacenti alla costa della Liguria e della Toscana, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi:
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a) |
registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno rispettivamente; |
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b) |
aventi un’attività comprovata in questo tipo di pesca da più di cinque anni; e |
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c) |
titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito di un piano di gestione adottato dall’Italia conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito: «il piano di gestione») (4). |
La deroga si applica fino al 31 marzo 2014.
Articolo 2
Piano di sorveglianza e relazione
L’Italia trasmette alla Commissione, entro il 1o maggio 2014, una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.
(2) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.
(3) Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.
(4) Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.
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5.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 989/2011 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
BR |
31,9 |
|
MK |
48,8 |
|
|
ZZ |
40,4 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
98,1 |
|
MK |
44,0 |
|
|
TR |
111,6 |
|
|
ZZ |
84,6 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
106,9 |
|
ZZ |
106,9 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
67,2 |
|
BR |
41,3 |
|
|
CL |
80,9 |
|
|
TR |
63,8 |
|
|
UY |
68,8 |
|
|
ZA |
76,7 |
|
|
ZZ |
66,5 |
|
|
0806 10 10 |
CL |
79,6 |
|
EG |
65,0 |
|
|
MK |
82,2 |
|
|
TR |
106,6 |
|
|
ZA |
60,7 |
|
|
ZZ |
78,8 |
|
|
0808 10 80 |
CL |
90,0 |
|
CN |
82,6 |
|
|
NZ |
114,0 |
|
|
US |
114,5 |
|
|
ZA |
80,2 |
|
|
ZZ |
96,3 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
91,8 |
|
TR |
107,9 |
|
|
ZZ |
99,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
|
5.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2011
che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto concerne l’inclusione del Belgio nella lista degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky
[notificata con il numero C(2011) 6997]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/648/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili al commercio nell’Unione di animali delle specie bovina e suina. L’articolo 9 di tale direttiva fissa i criteri per l’approvazione dei programmi nazionali obbligatori di lotta contro determinate malattie contagiose, tra cui la malattia di Aujeszky. L’articolo 10 di detta direttiva stabilisce inoltre che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, da tali malattie, tra cui la malattia di Aujeszky, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. |
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(2) |
La decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2), stabilisce garanzie supplementari per i movimenti di suini tra gli Stati membri. Queste garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo la loro situazione sanitaria relativa alla malattia di Aujeszky. |
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(3) |
L’allegato I della decisione 2008/185/CE elenca gli Stati membri o le loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione. L’allegato II di tale decisione elenca gli Stati membri o le loro regioni in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky. |
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(4) |
Il Belgio figura attualmente nell’elenco dell’allegato II della decisione 2008/185/CE come Stato membro in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky. |
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(5) |
Il Belgio ha ora presentato la documentazione a sostegno della sua richiesta di essere dichiarato Stato membro indenne dalla malattia di Aujeszky. |
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(6) |
Dalla valutazione della documentazione giustificativa presentata da detto Stato membro, risulta opportuno che il Belgio non figuri più nell’elenco dell’allegato II della decisione 2008/185/CE, bensì in quello dell’allegato I di tale decisione. |
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(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/185/CE. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione
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Codice ISO |
Stato membro |
Regioni |
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BE |
Belgio |
Tutte le regioni |
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CZ |
Repubblica ceca |
Tutte le regioni |
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DK |
Danimarca |
Tutte le regioni |
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DE |
Germania |
Tutte le regioni |
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FR |
Francia |
I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines |
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CY |
Cipro |
Tutte le regioni |
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LU |
Lussemburgo |
Tutte le regioni |
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NL |
Paesi Bassi |
Tutte le regioni |
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AT |
Austria |
Tutte le regioni |
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SL |
Slovenia |
Tutte le regioni |
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SK |
Slovacchia |
Tutte le regioni |
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FI |
Finlandia |
Tutte le regioni |
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SE |
Svezia |
Tutte le regioni |
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UK |
Regno Unito |
Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles |
«ALLEGATO II
Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky
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Codice ISO |
Stato membro |
Regioni |
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IE |
Irlanda |
Tutte le regioni |
|
ES |
Spagna |
Tutte le regioni |
|
IT |
Italia |
La provincia di Bolzano |
|
HU |
Ungheria |
Tutte le regioni |
|
PL |
Polonia |
Tutte le regioni |
|
UK |
Regno Unito |
Tutte le regioni dell’Irlanda del Nord |