ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.255.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 255

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
1 ottobre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, che approva la sostanza attiva acrinatrina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 975/2011 della Commissione, del 30 settembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2011 della Commissione, del 30 settembre 2011, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2011

8

 

 

DECISIONI

 

 

2011/643/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 settembre 2011, recante nomina di tre membri tedeschi e di quattro supplenti tedeschi del Comitato delle regioni

11

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2011/644/UE

 

*

Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2011, di dare scarico alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (decimo FES) per l’esercizio finanziario 2009

12

 

 

2011/645/UE

 

*

Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2011, di dare scarico alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l’esercizio finanziario 2009

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 974/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2011

che approva la sostanza attiva acrinatrina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE (2) si applica alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza in conformità all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (3), per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. L’acrinatrina è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza ai sensi di tale regolamento.

(2)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (4) e 1490/2002 (5) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l’acrinatrina.

(3)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6), il notificante ha ritirato il proprio sostegno all’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall’entrata in vigore del suddetto regolamento. Al fine di non iscrivere l’acrinatrina, è stata pertanto adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (7).

(4)

In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale, di seguito «il richiedente», ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 (8).

(5)

La domanda è stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

La Francia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare inviata in data 14 gennaio 2010 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l’Autorità») e alla Commissione. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione, in data 21 ottobre 2010 (9), le proprie conclusioni sull’acrinatrina. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 17 giugno 2011, inserite nel rapporto di riesame definitivo della Commissione per l’acrinatrina.

(7)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti acrinatrina si possono considerare conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’acrinatrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche è tuttavia necessario includere determinate condizioni e restrizioni.

(9)

Fatta salva la conclusione in base alla quale è opportuno approvare l’acrinatrina, si ritiene necessario richiedere informazioni supplementari di conferma.

(10)

È bene che, fino all’approvazione, trascorra un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti derivanti dall’approvazione.

(11)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto della specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti acrinatrina. Gli Stati membri dovranno, a seconda dei casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, verrà concesso un periodo di tempo maggiore per presentare e valutare l’aggiornamento dell’intero fascicolo dell’allegato III, di cui alla direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato in base ai principi uniformi.

(12)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni all’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (10), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti riguardo all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I.

(13)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (11).

(14)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione dell’acrinatrina e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante l’acrinatrina nell’allegato di tale decisione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva acrinatrina, come specificato nell’allegato I, è approvata alle condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   Se necessario, gli Stati membri modificano o revocano, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, entro il 30 giugno 2012, le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti acrinatrina come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari in tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, o possa accedervi, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga acrinatrina come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte inserite, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, deve essere riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenga conto della parte B della colonna sulle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In seguito a questa valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente acrinatrina come unica sostanza attiva, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente acrinatrina come una tra più sostanze attive, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 oppure entro il termine, qualora più esteso, fissato per tale modifica o revoca, dagli atti legislativi che hanno iscritto la/le sostanza/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o hanno approvato tale/i sostanza/e.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche alla decisione 2008/934/CE

La riga riguardante l’acrinatrina nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)  GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

(7)  GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(8)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(9)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acrinathrin (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva acrinatrina). EFSA Journal 2010;8(12):1872 [72 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1872. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(10)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(11)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Denominazione comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data dell’autorizzazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

Acrinathrin

Numero CAS 101007-06-1

Numero CIPAC 678

(S)-α-ciano-3-fenossibenzil (Z)-(1R,3S)-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometiletossicarbonil)vinil]ciclopropancarbossilato oppure

(S)-α-ciano-3-fenossibenzil (Z)-(1R,)-cis-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometiletossicarbonil)vinil]ciclopropancarbossilato

≥ 970 g/kg

Impurità:

1,3-dicicloesilurea: non più di 2 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida, a dosi non superiori a 22,5 g/ha per applicazione.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’acrinatrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2011.

Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

b)

prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, in particolare i pesci, e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano se del caso misure di attenuazione dei rischi;

c)

prestare particolare attenzione al rischio per gli artropodi non bersaglio e le api e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1)

il rischio potenziale per le acque sotterranee derivante dal metabolita 3-PBAld (2);

2)

il rischio cronico per i pesci;

3)

la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio;

4)

il possibile impatto su lavoratori e consumatori e la valutazione del rischio ambientale della potenziale degradazione stereoselettiva di ciascun isomero nelle piante, negli animali e nell’ambiente.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 4 due anni dopo l’adozione di disposizioni specifiche.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

(2)  3-fenossibenzaldeide


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce seguente:

N.

Denominazione comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data dell’autorizzazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

«19

Acrinathrin

Numero CAS 101007-06-1

Numero CIPAC 678

(S)-α-ciano-3-fenossibenzil (Z)-(1R,3S)-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometiletossicarbonil)vinil]ciclopropancarbossilato oppure

(S)-α-ciano-3-fenossibenzil (Z)-(1R,)-cis-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometiletossicarbonil)vinil]ciclopropancarbossilato

≥ 970 g/kg

Impurità:

1,3-dicicloesilurea: non più di 2 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida, a dosi non superiori a 22,5 g/ha per applicazione.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’acrinatrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2011.

Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

b)

prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, in particolare i pesci, e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano se del caso misure di attenuazione dei rischi;

c)

prestare particolare attenzione al rischio per gli artropodi non bersaglio e le api e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1)

il rischio potenziale per le acque sotterranee derivante dal metabolita 3-PBAld (1);

2)

il rischio cronico per i pesci;

3)

la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio;

4)

il possibile impatto su lavoratori e consumatori e la valutazione del rischio ambientale della potenziale degradazione stereoselettiva di ciascun isomero nelle piante, negli animali e nell’ambiente.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 4 due anni dopo l’adozione di disposizioni specifiche.


(1)  3-fenossibenzaldeide»


1.10.2011   

IT

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L 255/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 975/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

BR

31,9

MK

28,2

ZZ

30,1

0707 00 05

MK

44,0

TR

111,6

ZZ

77,8

0709 90 70

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

67,9

BR

41,3

CL

65,2

TR

65,3

UY

61,2

ZA

73,7

ZZ

62,4

0806 10 10

CL

71,6

EG

65,0

MK

82,2

TR

98,7

ZA

61,1

ZZ

75,7

0808 10 80

CL

76,1

CN

82,6

NZ

103,8

US

83,1

ZA

88,5

ZZ

86,8

0808 20 50

CN

88,7

TR

120,5

ZZ

104,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.10.2011   

IT

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L 255/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 976/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2011

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o ottobre 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o ottobre 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

16.9.2011-29.9.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

245,03

191,46

Prezzo FOB USA

352,28

342,28

322,28

Premio sul Golfo

16,31

Premio sui Grandi laghi

28,29

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

18,61 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

51,95 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2011

recante nomina di tre membri tedeschi e di quattro supplenti tedeschi del Comitato delle regioni

(2011/643/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Tre seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Karl-Heinz KLÄR, della sig.ra Kerstin KIESSLER e del sig. Rolf HARLINGHAUSEN. Quattro seggi di supplente sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Nicole MORSBLECH, del sig. Peter STRAUB, del sig. Michael GWOSDZ e della sig.ra Jacqueline KRAEGE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quali membri:

Dr Eva QUANTE-BRANDT, Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

sig.ra Margit CONRAD, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

sig.ra Barbara DUDEN, Mitglied des Europaausschusses der Hamburgischen Bürgerschaf

e

b)

quali supplenti:

sig.ra Ulrike HÖFKEN, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten

sig. Nils WIECHMANN, Mitglied des Landtages

sig. Heino VAHLDIECK, Mitglied des Europaausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft

sig. Peter FRIEDRICH, Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. MILLER


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


RACCOMANDAZIONI

1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/12


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2011

di dare scarico alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (decimo FES) per l’esercizio finanziario 2009

(2011/644/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (3) («l’accordo interno»), che istituisce, tra l’altro, il decimo Fondo europeo di sviluppo (decimo FES), in particolare l’articolo 11, paragrafo 8, di detto accordo,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (4), in particolare gli articoli da 142 a 144,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del decimo FES, chiusi al 31 dicembre 2009, nonché la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall’ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) (5) per l’esercizio finanziario 2009, corredata delle risposte della Commissione contenute in detta relazione annuale,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, dell’accordo interno, il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del decimo FES.

(2)

L’esecuzione, da parte della Commissione, dell’insieme delle operazioni del decimo FES durante l’esercizio finanziario 2009 è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare scarico alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni del decimo FES per l’esercizio finanziario 2009.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2011

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(3)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(4)  GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

(5)  GU C 303 del 9.11.2010, pag. 243.


1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/13


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2011

di dare scarico alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l’esercizio finanziario 2009

(2011/645/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 (1) e modificata dall’accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 (2),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (3) («l’accordo interno»), che istituisce, tra l’altro, l’ottavo Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES), in particolare l’articolo 33, paragrafo 3, di detto accordo,

visto il regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (4), in particolare gli articoli da 66 a 74,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni dell’ottavo FES, chiusi al 31 dicembre 2009, nonché la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall’ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) (5) per l’esercizio finanziario 2008, corredata delle risposte della Commissione contenute in detta relazione annuale,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, dell’accordo interno, il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria dell’ottavo FES.

(2)

L’esecuzione, da parte della Commissione, dell’insieme delle operazioni dell’ottavo FES durante l’esercizio finanziario 2009 è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare scarico alla Commissione dell’esecuzione delle operazioni dell’ottavo FES per l’esercizio finanziario 2009.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2011

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 229 del 17.8.1991, pag. 3.

(2)  GU L 156 del 29.5.1998, pag. 3.

(3)  GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(4)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(5)  GU C 303 del 9.11.2010, pag. 243.