ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.249.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 249

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
27 settembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 956/2011 del Consiglio, del 26 settembre 2011, che attua l’articolo 12, paragrafo 1 e l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 957/2011 della Commissione, del 26 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di burro e di latte scremato in polvere

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 958/2011 della Commissione, del 26 settembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 959/2011 della Commissione, del 26 settembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/635/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2011, che modifica la decisione 2010/231/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

12

 

 

2011/636/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 settembre 2011, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una prima regione

18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 956/2011 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2011

che attua l’articolo 12, paragrafo 1 e l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia, e in particolare l’articolo 12, paragrafo 1 e l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia.

(2)

Il 28 luglio 2011 il comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) relativa alla Somalia ha aggiornato l’elenco delle persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 8

I.   Persone

1.

Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Data di nascita: 24 dicembre 1965. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: svedese. Ubicazione: Rinkeby, Stoccolma, Svezia; Mogadiscio, Somalia.

Yasin Ali Baynah ha fomentato attacchi contro il governo federale di transizione e la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM). Ha inoltre mobilitato sostegno e raccolto fondi per conto dell’Alleanza per la riliberazione della Somalia e Hisbul Islam, entrambi i quali hanno partecipato direttamente ad atti che hanno minacciato la pace e la sicurezza della Somalia, compresi il rifiuto dell’accordo di Gibuti e gli attacchi al governo federale di transizione e all’AMISOM a Mogadiscio. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

2.

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»)

Data di nascita: 1935. Cittadino somalo. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Hassan Dahir Aweys è stato e continua ad essere un importante leader politico e ideologico di una serie di gruppi armati di opposizione responsabili di ripetute violazioni dell’embargo generale e totale sulle armi e/o di atti che minacciano l’accordo di pace di Gibuti, il governo federale di transizione e le forze della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM). Tra giugno 2006 e settembre 2007, AWEYS ha svolto la funzione di presidente del comitato centrale dell’Unione delle corti islamiche; a luglio 2008 si è autodichiarato presidente dell’Alleanza per la riliberazione della Somalia - ala di Asmara e a maggio 2009 è stato nominato presidente di Hisbul Islam, un’alleanza di gruppi che si oppongono al governo federale di transizione. In ciascuna di tali funzioni, le dichiarazioni e le azioni di AWEYS hanno mostrato l’intenzione chiara e determinata di smantellare il governo federale transitorio e di espellere con la forza AMISOM dalla Somalia.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Data di nascita: 1944 circa. Luogo di nascita: regione di Ogaden, Etiopia. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki è un importante leader di un gruppo di milizia armato dalla metà degli anni 1990 ed ha violato in molte occasioni l’embargo sulle armi. Nel 2006 al-Turki ha contribuito con forze armate alla presa di Mogadiscio da parte dell’Unione delle corti islamiche ed è emerso quale capo militare nel gruppo, allineato con al-Shabaab. Dal 2006 al-Turki ha messo il territorio sotto il suo controllo a disposizione delle esercitazioni di vari gruppi di opposizione armata, ivi compreso al-Shabaab. A settembre 2007, al-Turki è apparso in un filmato del telegiornale di al-Jazeera nell’atto di mostrare le esercitazioni della milizia sotto il suo comando.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»)

Data di nascita: 10 luglio 1977. Luogo di nascita: Hargeysa, Somalia. Cittadinanza: somala. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Ahmed Abdi Aw-Mohamed è un importante leader di al-Shabaab ed è stato pubblicamente nominato emiro dell’organizzazione nel dicembre 2007. Esercita responsabilità di comando per le operazioni di al-Shabaab in tutta la Somalia. Aw-Mohamed ha denunciato il processo di pace di Gibuti quale cospirazione straniera e a maggio 2009, in una registrazione sonora inviata ai media somali, ha ammesso che le sue forze erano state impegnate nei recenti combattimenti a Mogadiscio.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Altra ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Fuad Mohamed Khalaf ha fornito sostegno finanziario ad al-Shabaab; a maggio 2008 ha organizzato due raccolte di fondi per al-Shabaab nelle moschee di Kismaayo, in Somalia. Ad aprile 2008, Khalaf e diversi altri individui hanno guidato attacchi con vetture esplosive contro basi etiopi e membri del governo federale di transizione somalo a Mogadiscio, Somalia. A maggio 2008 Khalaf e un gruppo di combattenti hanno attaccato e catturato una stazione di polizia a Mogadiscio, uccidendo e ferendo diversi soldati.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab») Data di nascita: 1979-1982 circa.

Altra data di nascita: 1982. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Bashir Mohamed Mahamoud è un comandante militare di al-Shabaab. Mahamoud è stato anche uno dei circa dieci membri del consiglio della dirigenza di al-Shabaab alla fine del 2008. Mahamoud e un suo complice sono responsabili dell’attacco col mortaio del 10 giugno 2000 contro il governo federale di transizione somalo a Mogadiscio.

7.

Mohamed Sàid (alias a)»Atom», b) Mohamed Sàid Atom, c) Mohamed Siad Atom)

Data di nascita: 1966 circa. Luogo di nascita: Galgala, Somalia. Ubicazione: Galgala, Somalia. Altra ubicazione: Badhan, Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

MOHAMED SÀID «ATOM» è stato impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. ATOM ha fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, alla Somalia armamenti o materiale connesso o consulenza, formazione o assistenza, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, collegati ad attività militari in violazione dell’embargo sulle armi. ATOM è stato individuato come uno dei principali fornitori di armamenti e munizioni per le operazioni di al-Shabaab nella regione del Puntland. È descritto come il leader di una milizia emersa nel 2006 nella regione del Sanaag orientale, nella Somalia settentrionale. La milizia comprende ben 250 combattenti, è stata implicata in casi di rapimento, pirateria e terrorismo e importa autonomamente armi, in violazione del relativo embargo. ATOM ha affermato la sua forza quale principale presenza militare nella zona, con base centrale nei pressi di Galgala e base secondaria nei pressi di Badhan. Secondo alcune informazioni, ATOM è allineato ad al-Shabaab e potrebbe ricevere istruzioni dal leader di al-Shabaab, Fùaad Mohamed Khalaf.

Inoltre, ATOM sarebbe coinvolto nel traffico di armi in Somalia. Informazioni provenienti da diverse fonti indicano che le sue forze ricevono armamenti ed equipaggiamenti dallo Yemen e dall’Eritrea. Secondo una notizia del dicembre 2008, un testimone oculare avrebbe parlato di sei spedizioni di questo tipo avvenute in un periodo di quattro settimane all’inizio del 2008, ciascuna delle quali sufficiente a riempire due cassonati di armi leggere, munizioni e lanciarazzi RPG. Un imprenditore di Bossaso esperto di commercio di armi ritiene che le partite di ATOM non entrino nel mercato degli armamenti e ipotizza che siano trattenute e utilizzate dalle sue forze oppure trasferite a destinatari presenti in Somalia meridionale, dove opera al-Shabaab.

Le forze di ATOM sono state coinvolte nel rapimento di un operatore umanitario tedesco, nel rapimento di due somali presso Bossaso e nel bombardamento di migranti etiopi a Bossaso il 5 febbraio 2008, che ha provocato 20 morti e oltre 100 feriti. La milizia di ATOM potrebbe inoltre aver svolto un ruolo secondario nel rapimento di una coppia tedesca catturata dai pirati nel giugno 2008.

8.

Fares Mohammed Manàa (alias: a) Faris Manàa, b) Fares Mohammed Manaa)

Data di nascita: 8 febbraio 1965. Luogo di nascita: Sadah, Yemen. Numero di passaporto: 00514146; luogo di rilascio: Sanaa, Yemen. Carta d’identità numero: 1417576; luogo di rilascio: Al-Amana, Yemen; data di rilascio: 7 gennaio 1996. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

FARES MOHAMMED MANÀA ha fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, in Somalia armamenti o materiale connesso in violazione dell’embargo sulle armi. Manàa è un noto trafficante di armi. Nell’ottobre 2009, nell’ambito di uno sforzo inteso ad arginare il flusso di armi nel paese, dove si dice siano presenti più armi che persone, il governo dello Yemen ha pubblicato una lista nera di commercianti di armi, in cui Manàa è al primo posto. «Che Faris Manàa sia un importante trafficante di armi è risaputo», ha riferito nel giugno 2009 un giornalista USA esperto di questioni yemenite che è autore di una relazione semestrale sul paese e ha contribuito al Jane’s Intelligence Group. In un articolo del dicembre 2007 sullo Yemen Times, si fa riferimento a Manàa come «Sceicco Fares Mohammed Manàa, commerciante di armi». In un articolo del dicembre 2008 sullo Yemen Times, è indicato come «Sceicco Fares Mohammed Manàa, mercante di armi».

A metà del 2008, lo Yemen continua a fungere da centro per la spedizione illegale di armamenti nel Corno d’Africa, in particolare spedizioni di armamenti via mare verso la Somalia. Secondo notizie non confermate, Faris Manàa avrebbe partecipato alle spedizioni verso la Somalia in numerose occasioni. Nel 2004, Manàa è stato coinvolto in contratti per la fornitura di armi dall’Europa orientale riguardanti armi che sarebbero state vendute ai combattenti somali. Nonostante l’embargo sulle armi imposto dall’ONU nei confronti della Somalia dal 1992, si può far risalire l’interesse di Manàa nel traffico di armi in Somalia almeno al 2003. In quell’anno, MANÀA ha presentato un’offerta per l’acquisto di migliaia di armi dall’Europa orientale, precisando di volerne vendere alcune in Somalia.

9.

Hassan Mahat Omar (alias: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein).

Data di nascita: 10 aprile 1979. Luogo di nascita: Garissa, Kenya. Cittadinanza: probabilmente etiope. Numero di passaporto: A 1180173 Kenya, scadenza 20 agosto 2017. Carta d’identità numero 23446085. Ubicazione: Nairobi, Kenya. Data di designazione dell’ONU: 28 luglio 2011.

Hassan Mahat Omar è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un imam e uno dei leader di Masjid-ul-Axmar, un centro informale affiliato ad al-Shabaab a Nairobi. È inoltre coinvolto nel reclutamento di nuovi membri e nel reperimento di fondi per al-Shabaab, anche online sul sito web alqimmah.NET, affiliato ad al-Shabaab.

Inoltre, ha pronunciato varie fatwa su una chat room online di al-Shabaab, invocando attacchi contro il governo federale di transizione.

10.

Omar Hammami (alias: a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki).

Data di nascita: 6 maggio 1984. Luogo di nascita: Alabama, Stati Uniti. Cittadinanza: statunitense. Si ritiene abbia anche la cittadinanza siriana.

Numero di passaporto: 403062567 (USA). Numero di previdenza sociale: 423-31-3021 (USA). Ubicazione: Somalia. Altre informazioni: sposato con una donna somala. Ha vissuto in Egitto nel 2005 e si è trasferito in Somalia nel 2009. Data di designazione dell’ONU: 28 luglio 2011.

Omar Hammami è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un membro di rilievo di al-Shabaab. È coinvolto nel reclutamento, nel finanziamento e nella retribuzione dei combattenti stranieri in Somalia. È descritto come un esperto di esplosivi e di guerra in generale. Dall’ottobre 2007 compare in servizi televisivi e in video propagandistici di al-Shabaab. È stato anche visto in un video di addestramento dei combattenti di al-Shabaab. Inoltre, ha lanciato appelli in video e su siti web per il reclutamento di nuovi combattenti in al-Shabaab.

II.   Entità

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2011.

Al-Shabaab è stata impegnata in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, che comprendono ma non si limitano ad atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico e atti che minacciano le autorità federali transitorie, la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) o altre operazioni internazionali di mantenimento della pace relative alla Somalia.

Al-Shabaab ha inoltre impedito l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia o l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia.

Secondo la dichiarazione riguardante la Somalia rilasciata al Consiglio di sicurezza dal presidente del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992) il 29 luglio 2009, sia al-Shabaab sia Hisb'ul Islam hanno rivendicato pubblicamente e ripetutamente la responsabilità degli attacchi in forze al governo federale di transizione e all’AMISOM. Al-Shabaab aveva inoltre rivendicato la responsabilità dell’uccisione di funzionari del governo federale di transizione, e il 19 luglio 2009 aveva fatto irruzione negli uffici locali dell’UNOPS, dell’UNDSS e dell’UNDP, situati nelle regioni di Bay e Bakool, chiudendoli, in violazione del paragrafo c) della risoluzione 1844 (2008). Al-Shabaab ha altresì impedito ripetutamente l’accesso all’assistenza umanitaria in Somalia o la sua distribuzione.

La relazione del segretario generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla situazione in Somalia, del 20 luglio 2009, contiene i seguenti capoversi che riguardano le attività di al-Shabaab in Somalia:

Si ritiene che gruppi di rivoltosi, come al-Shabaab, estorcano denaro a società private e reclutino giovani, compresi bambini soldato, per partecipare alla lotta contro il governo a Mogadiscio. Al-Shabaab ha confermato la presenza di combattenti stranieri tra le sue file e ha dichiarato apertamente che sta collaborando con al-Qaida a Mogadiscio per rovesciare il governo della Somalia. I combattenti stranieri, molti dei quali sarebbero originari del Pakistan e dell’Afghanistan, risultano essere ben addestrati e già collaudati in battaglia. Sono stati visti mentre, incappucciati, sferravano offensive contro le forze governative a Mogadiscio e nelle regioni limitrofe.

Al-Shabaab ha intensificato la sua strategia volta ad esercitare coercizione e intimidazioni nei confronti della popolazione somala, come evidenziano gli omicidi eccellenti attentamente selezionati e gli arresti di capi clan, diversi dei quali sono stati assassinati. Il 19 giugno 2009, Omar Hashi Aden, ministro della sicurezza nazionale, è stato ucciso in un attentato suicida di vasta portata con autobomba, a Beletwyne. Oltre 30 persone sono rimaste uccise nell’attentato, che è stato fortemente condannato dalla comunità internazionale e da un’ampia porzione trasversale della società somala.

Secondo la relazione del gruppo di monitoraggio della Somalia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2008/769) del dicembre 2008, al-Shabaab è responsabile di una serie di attentati in Somalia negli ultimi anni, tra i quali:

la presunta uccisione e decapitazione di un autista somalo che lavorava per il Programma alimentare mondiale, nel settembre 2008;

il bombardamento di un mercato nel Puntland, che ha causato la morte di 20 persone e il ferimento di oltre 100, il 6 febbraio 2008;

una campagna di bombardamenti e omicidi mirati nel Somaliland, intesi a intralciare le elezioni parlamentari del 2006;

l’omicidio di diversi operatori umanitari stranieri nel 2003 e nel 2004.

Secondo le notizie ricevute, al-Shabaab ha fatto irruzione in presidi delle Nazioni Unite in Somalia il 20 luglio 2009 e ha emanato un’ordinanza che bandiva tre agenzie delle Nazioni Unite dalle zone della Somalia sotto il controllo di al-Shabaab. Inoltre, le forze del governo federale di transizione somalo hanno combattuto contro gli insorti di al-Shabaab e di Hizbul Islam dall’11-12 luglio 2009, provocando la morte di oltre 60 persone. Negli scontri dell’11 luglio 2009, al-Shabaab ha lanciato quattro colpi di mortaio all’interno di Villa Somalia, provocando la morte di tre soldati della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) e ferendone altri otto.

Secondo un articolo pubblicato dalla British Broadcasting Corporation il 22 febbraio 2009, al-Shabaab ha rivendicato la responsabilità di un attentato suicida con autobomba in una base militare dell’Unione africana a Mogadiscio. Secondo l’articolo, l’Unione africana ha confermato la morte di 11 membri della forza di pace dell’Unione africana e il ferimento di altri 15.

Secondo un articolo pubblicato da Reuters il 14 luglio 2009, nel 2009 i militanti di al-Shabaab hanno guadagnato terreno sulle forze somale e dell’Unione africana mediante attacchi di tipo guerrigliero.

Un articolo pubblicato da Voice of America il 10 luglio 2009 riporta che al-Shabaab è stata coinvolta in un attentato alle forze governative somale nel maggio 2009.

Secondo un articolo pubblicato sul sito web del Consiglio per le relazioni estere e datato 27 febbraio 2009, al-Shabaab porta avanti dal 2006 un’insurrezione contro il governo di transizione somalo e i suoi sostenitori etiopi. Al-Shabaab ha ucciso undici soldati del Burundi nell’attacco più sanguinoso contro i membri della forza di pace dell’UA dal suo schieramento, e afferma che al-Shabaab è stata impegnata in violenti combattimenti che hanno causato almeno quindici morti a Mogadiscio.»


27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 957/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di burro e di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l'articolo 43, lettere d), f) e j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (2), il FEAGA finanzia le spese destinate alle operazioni materiali di cui all'allegato V del suddetto regolamento sulla base di importi forfettari, purché le spese corrispondenti non siano state fissate dalla legislazione applicabile del settore agricolo.

(2)

Gli importi forfettari fissati e notificati agli Stati membri per il 2010 sono stati calcolati in base alle norme applicabili anteriormente al 1o marzo 2010, data a decorrere dalla quale sono applicabili al settore dei prodotti lattiero-caseari le norme relative alla vendita e all'acquisto di prodotti all'intervento, comprese le nuove norme relative alle spese a carico degli organismi d'intervento e degli acquirenti, quali stabilite dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3).

(3)

Al fine di tenere conto della situazione relativa alle vendite, il regolamento (UE) n. 569/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda le vendite mediante gara di burro e di latte scremato in polvere, previste, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 446/2010 e dal regolamento (UE) n. 447/2010 (4), ha introdotto una deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 in merito alle norme relative alle vendite mediante gara di burro e di latte scremato in polvere per le offerte presentate fino al 21 settembre 2010.

(4)

Al fine di disporre del tempo necessario a un ulteriore esame dell'applicazione uniforme delle norme relative alle spese a carico degli organismi d'intervento e degli acquirenti relative all'acquisto e alla vendita di burro e di latte scremato in polvere all'intervento, la deroga introdotta dal regolamento (UE) n. 569/2010 è stata prorogata fino alla fine dell'esercizio finanziario 2011 mediante il regolamento (UE) n. 826/2010 della Commissione, del 20 settembre 2010, recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di burro e di latte scremato in polvere (5).

(5)

È stato compiuto un esame in loco delle operazioni materiali necessarie all'atto dell'uscita del burro e del latte scremato in polvere dal luogo di ammasso all'intervento. Ne è emerso che la movimentazione del prodotto dalla cella di magazzinaggio e il successivo carico sui mezzi di trasporto devono essere considerati un'unica operazione. È altresì apparso che non è opportuno disaggregare il costo della movimentazione del prodotto dalla cella di ammasso dal costo per il carico sul mezzo di trasporto. La situazione è analoga allorquando i prodotti sono consegnati al magazzino d'intervento, scaricati dai mezzi di trasporto e trasportati nella cella di magazzinaggio. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1272/2009 al fine di rispecchiare tale situazione e garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 884/2006.

(6)

Al fine di garantire la continuità dell'applicazione, il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno seguente la fine della validità del regolamento (UE) n. 826/2010.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è modificato come segue:

1.

All'articolo 28, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le eventuali spese di scarico del burro o del latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso sono a carico dell'organismo pagatore.».

2.

All'articolo 42, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

indicano il prezzo offerto per unità di misura, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa:

i)

per cereali e riso, per la merce caricata sul mezzo di trasporto,

ii)

per il burro o il latte scremato in polvere, per il prodotto consegnato su palette alla banchina di carico del luogo di ammasso o, se necessario, consegnato su palette caricate sui mezzi di trasporto nel caso si tratti di un camion o di un vagone ferroviario; oppure

iii)

per agli altri prodotti consegnati sulla banchina di carico del luogo di magazzinaggio;».

3.

All'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   All'uscita del burro dall'ammasso, l'organismo d'intervento, in caso di consegna franco magazzino, mette a disposizione il burro e il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su palette e caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo pagatore.».

4.

All'articolo 52, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le eventuali spese di fissaggio e di depalettizzazione sono a carico dell'acquirente del burro o del latte scremato in polvere.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(4)  GU L 163 del 30.6.2010, pag. 32.

(5)  GU L 247 del 21.9.2010, pag. 44.


27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 958/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

48,9

ZZ

33,2

0707 00 05

MK

44,0

TR

106,2

ZZ

75,1

0709 90 70

TR

127,2

ZZ

127,2

0805 50 10

AR

69,6

CL

84,8

TR

69,8

UY

68,8

ZA

80,5

ZZ

74,7

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

100,9

ZA

63,5

ZZ

90,5

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

CN

82,6

NZ

120,4

ZA

111,1

ZZ

108,5

0808 20 50

AR

47,4

CN

88,3

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

79,4

0809 30

TR

162,5

ZZ

162,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 959/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 953/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 247 del 24.9.2011, pag. 13.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 27 settembre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

44,03

0,00

1701 11 90 (1)

44,03

1,70

1701 12 10 (1)

44,03

0,00

1701 12 90 (1)

44,03

1,40

1701 91 00 (2)

47,04

3,36

1701 99 10 (2)

47,04

0,23

1701 99 90 (2)

47,04

0,23

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/12


DECISIONE 2011/635/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2011

che modifica la decisione 2010/231/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia (1), in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992), 1356 (2001) e 1425 (2002).

(2)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2002/960/PESC (2), che attua l’UNSCR 1844 (2008). Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/126/PESC che modifica la posizione comune 2009/138/PESC (3) e attua l’UNSCR 1907 (2009).

(3)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (4), in seguito all’adozione dell’UNSCR 1916 (2010) e all’adozione dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive da parte del comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) relativa alla Somalia («comitato delle sanzioni»).

(4)

Il 28 luglio 2011 il comitato delle sanzioni ha aggiornato l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.

(5)

Il 29 luglio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 2002 (2011) ampliando i criteri di designazione al fine di includere i capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile, nonché le persone e le entità responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali e sequestri e trasferimenti forzati.

(6)

Inoltre, l’UNSCR 2002 (2001) ha chiarito la deroga che consente la messa a disposizione di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, o dei loro partner esecutivi.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/231/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni:

che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM;

che hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1;

che impediscono la fornitura di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia,

che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;

che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali e sequestri e trasferimenti forzati.

L’elenco delle persone interessate figura in allegato.»;

2)

l’articolo 6, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano all’Appello consolidato delle Nazioni Unite per la Somalia.».

Articolo 2

L’allegato della decisione 2010/231/PESC è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  GU L 334 dell’11.12.2002, pag. 1.

(2)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.

(3)  GU L 51 del 2.3.2010, pag. 18.

(4)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2

I.   Persone

1.

Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Data di nascita: 24 dicembre 1965. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: svedese. Ubicazione: Rinkeby, Stoccolma, Svezia; Mogadiscio, Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Yasin Ali Baynah ha fomentato attacchi contro il governo federale di transizione e la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM). Ha inoltre mobilitato sostegno e raccolto fondi per conto dell’Alleanza per la riliberazione della Somalia e Hisbul Islam, entrambi i quali hanno partecipato direttamente ad atti che hanno minacciato la pace e la sicurezza della Somalia, compresi il rifiuto dell’accordo di Gibuti e gli attacchi al governo federale di transizione e all’AMISOM a Mogadiscio.

2.

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»)

Data di nascita: 1935. Cittadino somalo. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Hassan Dahir Aweys è stato e continua ad essere un importante leader politico e ideologico di una serie di gruppi armati di opposizione responsabili di ripetute violazioni dell’embargo generale e totale sulle armi e/o di atti che minacciano l’accordo di pace di Gibuti, il governo federale di transizione e le forze della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM). Tra giugno 2006 e settembre 2007, AWEYS ha svolto la funzione di presidente del comitato centrale dell’Unione delle corti islamiche; a luglio 2008 si è autodichiarato presidente dell’Alleanza per la riliberazione della Somalia - ala di Asmara e a maggio 2009 è stato nominato presidente di Hisbul Islam, un’alleanza di gruppi che si oppongono al governo federale di transizione. In ciascuna di tali funzioni, le dichiarazioni e le azioni di AWEYS hanno mostrato l’intenzione chiara e determinata di smantellare il governo federale transitorio e di espellere con la forza AMISOM dalla Somalia.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Data di nascita: 1944 circa. Luogo di nascita: regione di Ogaden, Etiopia. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki è un importante leader di un gruppo di milizia armato dalla metà degli anni 1990 ed ha violato in molte occasioni l’embargo sulle armi. Nel 2006 al-Turki ha contribuito con forze armate alla presa di Mogadiscio da parte dell’Unione delle corti islamiche ed è emerso quale capo militare nel gruppo, allineato con al-Shabaab. Dal 2006 al-Turki ha messo il territorio sotto il suo controllo a disposizione delle esercitazioni di vari gruppi di opposizione armata, ivi compreso al-Shabaab. A settembre 2007, al-Turki è apparso in un filmato del telegiornale di al-Jazeera nell’atto di mostrare le esercitazioni della milizia sotto il suo comando.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»)

Data di nascita: 10 luglio 1977. Luogo di nascita: Hargeysa, Somalia. Cittadinanza: somala. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Ahmed Abdi Aw-Mohamed è un importante leader di al-Shabaab ed è stato pubblicamente nominato emiro dell’organizzazione nel dicembre 2007. Esercita responsabilità di comando per le operazioni di al-Shabaab in tutta la Somalia. Aw-Mohamed ha denunciato il processo di pace di Gibuti quale cospirazione straniera e a maggio 2009, in una registrazione sonora inviata ai media somali, ha ammesso che le sue forze erano state impegnate nei recenti combattimenti a Mogadiscio.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Altra ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Fuad Mohamed Khalaf ha fornito sostegno finanziario ad al-Shabaab; a maggio 2008 ha organizzato due raccolte di fondi per al-Shabaab nelle moschee di Kismaayo, in Somalia. Ad aprile 2008, Khalaf e diversi altri individui hanno guidato attacchi con vetture esplosive contro basi etiopi e membri del governo federale di transizione somalo a Mogadiscio, Somalia. A maggio 2008 Khalaf e un gruppo di combattenti hanno attaccato e catturato una stazione di polizia a Mogadiscio, uccidendo e ferendo diversi soldati.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab»)

Data di nascita: 1979-1982 circa. Altra data di nascita: 1982. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Bashir Mohamed Mahamoud è un comandante militare di al-Shabaab. Mahamoud è stato anche uno dei circa dieci membri del consiglio della dirigenza di al-Shabaab alla fine del 2008. Mahamoud e un suo complice sono responsabili dell’attacco col mortaio del 10 giugno 2000 contro il governo federale di transizione somalo a Mogadiscio.

7.

Mohamed Sàid (alias a)»Atom», b) Mohamed Sàid Atom, c) Mohamed Siad Atom)

Data di nascita: 1966 circa. Luogo di nascita: Galgala, Somalia. Ubicazione: Galgala, Somalia. Altra ubicazione: Badhan, Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 10.

Mohamed Sàid «Atom» è stato impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. Atom ha fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, alla Somalia armamenti o materiale connesso o consulenza, formazione o assistenza, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, collegati ad attività militari in violazione dell’embargo sulle armi. Atom è stato individuato come uno dei principali fornitori di armamenti e munizioni per le operazioni di al-Shabaab nella regione del Puntland. È descritto come il leader di una milizia emersa nel 2006 nella regione del Sanaag orientale, nella Somalia settentrionale. La milizia comprende ben 250 combattenti, è stata implicata in casi di rapimento, pirateria e terrorismo e importa autonomamente armi, in violazione del relativo embargo. Atom ha affermato la sua forza quale principale presenza militare nella zona, con base centrale nei pressi di Galgala e base secondaria nei pressi di Badhan. Secondo alcune informazioni, Atom è allineato ad al-Shabaab e potrebbe ricevere istruzioni dal leader di al-Shabaab, Fùaad Mohamed Khalaf.

Inoltre, Atom sarebbe coinvolto nel traffico di armi in Somalia. Informazioni provenienti da diverse fonti indicano che le sue forze ricevono armamenti ed equipaggiamenti dallo Yemen e dall’Eritrea. Secondo una notizia del dicembre 2008, un testimone oculare avrebbe parlato di sei spedizioni di questo tipo avvenute in un periodo di quattro settimane all’inizio del 2008, ciascuna delle quali sufficiente a riempire due cassonati di armi leggere, munizioni e lanciarazzi RPG. Un imprenditore di Bossaso esperto di commercio di armi ritiene che le partite di Atom non entrino nel mercato degli armamenti e ipotizza che siano trattenute e utilizzate dalle sue forze oppure trasferite a destinatari presenti in Somalia meridionale, dove opera al-Shabaab.

Le forze di Atom sono state coinvolte nel rapimento di un operatore umanitario tedesco, nel rapimento di due somali presso Bossaso e nel bombardamento di migranti etiopi a Bossaso il 5 febbraio 2008, che ha provocato 20 morti e oltre 100 feriti. La milizia di Atom potrebbe inoltre aver svolto un ruolo secondario nel rapimento di una coppia tedesca catturata dai pirati nel giugno 2008.

8.

Fares Mohammed Manàa (alias: a) Faris Manàa, b) Fares Mohammed Manaa)

Data di nascita: 8 febbraio 1965. Luogo di nascita: Sadah, Yemen. Numero di passaporto: 00514146; luogo di rilascio: Sanaa, Yemen. Carta d’identità numero: 1417576; luogo di rilascio: Al-Amana, Yemen; data di rilascio: 7 gennaio 1996. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Fares Mohammed Manàa ha fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, in Somalia armamenti o materiale connesso in violazione dell’embargo sulle armi. Manàa è un noto trafficante di armi. Nell’ottobre 2009, nell’ambito di uno sforzo inteso ad arginare il flusso di armi nel paese, dove si dice siano presenti più armi che persone, il governo dello Yemen ha pubblicato una lista nera di commercianti di armi, in cui Manàa è al primo posto. «Che Faris Manàa sia un importante trafficante di armi è risaputo», ha riferito nel giugno 2009 un giornalista USA esperto di questioni yemenite che è autore di una relazione semestrale sul paese e ha contribuito al Jane’s Intelligence Group. In un articolo del dicembre 2007 sullo Yemen Times, si fa riferimento a Manàa come «Sceicco Fares Mohammed Manàa, commerciante di armi». In un articolo del dicembre 2008 sullo Yemen Times, è indicato come «Sceicco Fares Mohammed Manàa, mercante di armi».

A metà del 2008, lo Yemen continua a fungere da centro per la spedizione illegale di armamenti nel Corno d’Africa, in particolare spedizioni di armamenti via mare verso la Somalia. Secondo notizie non confermate, Faris Manàa avrebbe partecipato alle spedizioni verso la Somalia in numerose occasioni. Nel 2004, Manàa è stato coinvolto in contratti per la fornitura di armi dall’Europa orientale riguardanti armi che sarebbero state vendute ai combattenti somali. Nonostante l’embargo sulle armi imposto dall’ONU nei confronti della Somalia dal 1992, si può far risalire l’interesse di Manàa nel traffico di armi in Somalia almeno al 2003. In quell’anno, Manàa ha presentato un’offerta per l’acquisto di migliaia di armi dall’Europa orientale, precisando di volerne vendere alcune in Somalia.

9.

Hassan Mahat Omar (alias: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein).

Data di nascita: 10 aprile 1979. Luogo di nascita: Garissa, Kenya. Cittadinanza: Probabilmente etiope. Numero di passaporto: A 1180173 Kenya, scadenza 20 agosto 2017. Carta d’identità numero 23446085. Ubicazione: Nairobi, Kenya.Data di designazione dell’ONU: 28 luglio 2011.

Hassan Mahat Omar è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un imam e uno dei leader di Masjid-ul-Axmar, un centro informale affiliato ad al-Shabaab a Nairobi. È inoltre coinvolto nel reclutamento di nuovi membri e nel reperimento di fondi per al-Shabaab, anche online sul sito web alqimmah.NET, affiliato ad al-Shabaab.

Inoltre, ha pronunciato varie fatwa su una chat room online di al-Shabaab, invocando attacchi contro il governo federale di transizione.

10.

Omar Hammami (alias: a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki).

Data di nascita: 6 maggio 1984. Luogo di nascita: Alabama, Stati Uniti. Cittadinanza: statunitense. Si ritiene abbia anche la cittadinanza siriana.

Numero di passaporto: 403062567 (USA). Numero di previdenza sociale: 423-31-3021 (USA). Ubicazione: Somalia. Altre informazioni: sposato con una donna somala. Ha vissuto in Egitto nel 2005 e si è trasferito in Somalia nel 2009. Data di designazione dell’ONU: 28 luglio 2011.

Omar Hammami è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un membro di rilievo di al-Shabaab. È coinvolto nel reclutamento, nel finanziamento e nella retribuzione dei combattenti stranieri in Somalia. È descritto come un esperto di esplosivi e di guerra in generale. Dall’ottobre 2007 compare in servizi televisivi e in video propagandistici di al-Shabaab. È stato anche visto in un video di addestramento dei combattenti di al-Shabaab. Inoltre, ha lanciato appelli in video e su siti web per il reclutamento di nuovi combattenti in al-Shabaab.

II.   Entità

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Al-Shabaab è stata impegnata in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, che comprendono ma non si limitano ad atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico e atti che minacciano le autorità federali transitorie, la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) o altre operazioni internazionali di mantenimento della pace relative alla Somalia.

Al-Shabaab ha inoltre impedito l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia o l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia.

Secondo la dichiarazione riguardante la Somalia rilasciata al Consiglio di sicurezza dal presidente del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992) il 29 luglio 2009, sia al-Shabaab sia Hisb'ul Islam hanno rivendicato pubblicamente e ripetutamente la responsabilità degli attacchi in forze al governo federale di transizione e all’AMISOM. Al-Shabaab aveva inoltre rivendicato la responsabilità dell’uccisione di funzionari del governo federale di transizione, e il 19 luglio 2009 aveva fatto irruzione negli uffici locali dell’UNOPS, dell’UNDSS e dell’UNDP, situati nelle regioni di Bay e Bakool, chiudendoli, in violazione del paragrafo c) della risoluzione 1844 (2008). Al-Shabaab ha altresì impedito ripetutamente l’accesso all’assistenza umanitaria in Somalia o la sua distribuzione.

La relazione del segretario generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla situazione in Somalia, del 20 luglio 2009, contiene i seguenti capoversi che riguardano le attività di al-Shabaab in Somalia:

Si ritiene che gruppi di rivoltosi, come al-Shabaab, estorcano denaro a società private e reclutino giovani, compresi bambini soldato, per partecipare alla lotta contro il governo a Mogadiscio. Al-Shabaab ha confermato la presenza di combattenti stranieri tra le sue file e ha dichiarato apertamente che sta collaborando con al-Qaida a Mogadiscio per rovesciare il governo della Somalia. I combattenti stranieri, molti dei quali sarebbero originari del Pakistan e dell’Afghanistan, risultano essere ben addestrati e già collaudati in battaglia. Sono stati visti mentre, incappucciati, sferravano offensive contro le forze governative a Mogadiscio e nelle regioni limitrofe.

Al-Shabaab ha intensificato la sua strategia volta ad esercitare coercizione e intimidazioni nei confronti della popolazione somala, come evidenziano gli omicidi eccellenti attentamente selezionati e gli arresti di capi clan, diversi dei quali sono stati assassinati. Il 19 giugno 2009, Omar Hashi Aden, ministro della sicurezza nazionale, è stato ucciso in un attentato suicida di vasta portata con autobomba, a Beletwyne. Oltre 30 persone sono rimaste uccise nell’attentato, che è stato fortemente condannato dalla comunità internazionale e da un’ampia porzione trasversale della società somala.

Secondo la relazione del gruppo di monitoraggio della Somalia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2008/769) del dicembre 2008, al-Shabaab è responsabile di una serie di attentati in Somalia negli ultimi anni, tra i quali:

la presunta uccisione e decapitazione di un autista somalo che lavorava per il Programma alimentare mondiale, nel settembre 2008;

il bombardamento di un mercato nel Puntland, che ha causato la morte di 20 persone e il ferimento di oltre 100, il 6 febbraio 2008;

una campagna di bombardamenti e omicidi mirati nel Somaliland, intesi a intralciare le elezioni parlamentari del 2006;

l’omicidio di diversi operatori umanitari stranieri nel 2003 e nel 2004.

Secondo le notizie ricevute, al-Shabaab ha fatto irruzione in presidi delle Nazioni Unite in Somalia il 20 luglio 2009 e ha emanato un’ordinanza che bandiva tre agenzie delle Nazioni Unite dalle zone della Somalia sotto il controllo di al-Shabaab. Inoltre, le forze del governo federale di transizione somalo hanno combattuto contro gli insorti di al-Shabaab e di Hizbul Islam dall’11-12 luglio 2009, provocando la morte di oltre 60 persone. Negli scontri dell’11 luglio 2009, al-Shabaab ha lanciato quattro colpi di mortaio all’interno di Villa Somalia, provocando la morte di tre soldati della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) e ferendone altri otto.

Secondo un articolo pubblicato dalla British Broadcasting Corporation il 22 febbraio 2009, al-Shabaab ha rivendicato la responsabilità di un attentato suicida con autobomba in una base militare dell’Unione africana a Mogadiscio. Secondo l’articolo, l’Unione africana ha confermato la morte di 11 membri della forza di pace dell’Unione africana e il ferimento di altri 15.

Secondo un articolo pubblicato da Reuters il 14 luglio 2009, nel 2009 i militanti di al-Shabaab hanno guadagnato terreno sulle forze somale e dell’Unione africana mediante attacchi di tipo guerrigliero.

Un articolo pubblicato da Voice of America il 10 luglio 2009 riporta che al-Shabaab è stata coinvolta in un attentato alle forze governative somale nel maggio 2009.

Secondo un articolo pubblicato sul sito web del Consiglio per le relazioni estere e datato 27 febbraio 2009, al-Shabaab porta avanti dal 2006 un’insurrezione contro il governo di transizione somalo e i suoi sostenitori etiopi. Al-Shabaab ha ucciso undici soldati del Burundi nell’attacco più sanguinoso contro i membri della forza di pace dell’UA dal suo schieramento, e afferma che al-Shabaab è stata impegnata in violenti combattimenti che hanno causato almeno quindici morti a Mogadiscio.»


27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/18


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2011

che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una prima regione

(2011/636/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una volta soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento VIS, la Commissione è tenuta a stabilire la data a partire dalla quale entra in funzione il VIS.

(2)

Come disposto dall’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), e dall’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento VIS, la Commissione ha adottato tre decisioni necessarie alla realizzazione tecnica del VIS centrale, delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali: decisione 2009/377/CE della Commissione, del 5 maggio 2009, che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (2); decisione 2009/756/CE della Commissione, del 9 ottobre 2009, che stabilisce le specifiche per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di informazione visti (3), e decisione 2009/876/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti (4).

(3)

Conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del regolamento VIS, il giorno dell’adozione della presente decisione la Commissione ha reso una dichiarazione sul positivo completamento di un collaudo generale del VIS.

(4)

Conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento VIS, gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS riguardanti tutte le domande nella prima regione, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

(5)

In conformità dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento VIS, la Commissione ha adottato la decisione 2010/49/CE del 30 novembre 2009, che determina le prime regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) (5). In base alla suddetta decisione, la prima regione in cui deve cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al sistema VIS per tutte le domande comprende: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia.

(6)

Le condizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento VIS, risultano pertanto soddisfatte; la Commissione è ora tenuta a stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella prima regione.

(7)

In considerazione della necessità di stabilire la data d’inizio del VIS nell’immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Atteso che il regolamento VIS sviluppa l’acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l’attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(9)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (6). Il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

(10)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (7); l’Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

(11)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(12)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(13)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12).

(14)

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(15)

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema di informazione visti entra in funzione a partire dall’11 ottobre 2011 nella prima regione determinata con decisione 2010/49/CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  GU L 117 del 12.5.2009, pag. 3.

(3)  GU L 270 del 15.10.2009, pag. 14.

(4)  GU L 315 del 2.12.2009, pag. 30.

(5)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 62.

(6)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(12)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.


Dichiarazione della Commissione relativa al positivo completamento di un collaudo generale del sistema d’informazione visti

Conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), la Commissione dichiara che è stato positivamente completato un collaudo generale del VIS, effettuato dalla Commissione insieme agli Stati membri.


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.