ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.247.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 247

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
24 settembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 949/2011 del Consiglio, del 22 settembre 2011, recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

1

 

*

Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 951/2011 della Commissione, del 23 settembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 952/2011 della Commissione, del 23 settembre 2011, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2011

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 953/2011 della Commissione, del 23 settembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione 2011/627/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2011, recante attuazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

15

 

*

Decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

17

 

 

2011/629/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 settembre 2011, che modifica l’allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie bovina spediti dai centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma [notificata con il numero C(2011) 6425]  ( 1 )

22

 

 

2011/630/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina [notificata con il numero C(2011) 6426]  ( 1 )

32

 

 

2011/631/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 settembre 2011, che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento [notificata con il numero C(2011) 6502]  ( 1 )

47

 

 

2011/632/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 settembre 2011, che definisce il questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti [notificata con il numero C(2011) 6504]  ( 1 )

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 949/2011 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2011

recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005.

(2)

Tenuto conto degli sviluppi in Costa d’Avorio, è opportuno modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.

(3)

Tenuto conto dell’urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone fisiche elencate nell’allegato del presente regolamento sono cancellate dall’elenco che figura nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Persone fisiche di cui all’articolo 1

2.

Tenente colonnello Nathanaël Ahouman Brouha

19.

Yao N’Dré

52.

Timothée Ahoua N’Guetta

53.

Jacques André Daligou Monoko

54.

Bruno Walé Ekpo

55.

Félix Tano Kouakou

56.

Hortense Kouassi Angoran

57.

Joséphine Suzanne Touré

79.

Colonnel-maggiore Hilaire Babri Gohourou

89.

Roland Dagher

105.

Zakaria Fellah

107.

Charles Kader Gore

109.

Kadio Morokro Mathieu


24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/3


REGOLAMENTO (UE) N. 950/2011 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2).

(2)

Con regolamento (UE) n. 878/2011 (3), il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, compresi un’estensione dei criteri di inclusione nell’elenco e un divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria.

(3)

Con decisione 2011/628/PESC del Consiglio (4), che ha modificato la decisione 2011/273/PESC, il Consiglio ha convenuto sull’adozione di ulteriori misure, vale a dire un divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l’aggiunta di altre voci nell’elenco, il divieto di consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria e l’adeguamento di alcune disposizioni sulla protezione degli operatori economici da denunce collegate all’applicazione delle sanzioni.

(4)

Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della publicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 1 è inserita la lettera seguente:

«j)

Per “persona, entità o organismo siriani” intende:

i)

lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;

ii)

qualsiasi persona fisica ubicata o residente in Siria;

iii)

qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che abbia la sede legale in Siria;

iv)

qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicata in o fuori della Siria, di proprietà di o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi;»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell’Unione europea, alla Banca centrale della Siria.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 3 quater

1.   Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

b)

l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

c)

la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

d)

la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani che partecipano alla prospezione, produzione o raffinazione di petrolio greggio.

3.   Ai fini del solo paragrafo 2 si applicano le seguenti definizioni:

a)

la “prospezione di greggio” comprende l’esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;

b)

per “raffinazione di petrolio greggio” si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.

4.   I divieti di cui al paragrafo 1

a)

si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011;

b)

non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011.»;

4)

l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 bis

Nessun diritto, incluso ai fini di risarcimento o indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione pecuniaria o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi, è concesso al governo della Siria, ai suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento.»

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

L’allegato IV del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

(2)   GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

(3)   GU L 228 del 3.9.2011, pag. 1.

(4)  Cfr. pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

All'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 sono aggiunte le seguenti voci:

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Tayseer Qala Awwad

data di nascita: 1943; luogo di nascita: Damasco

Ministro della giustizia. Associato al regime siriano, anche sostenendo le politiche e le pratiche dell'arresto e della detenzione arbitrari del regime.

23.09.2011

2.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

data di nascita: 1966; luogo di nascita: Tartous

Ministro dell'informazione. Associato al regime siriano, anche sostenendo e promuovendo la politica d'informazione del regime.

23.09.2011


Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Addounia TV (altrimenti detta Dounia TV)

Tel.:+963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax:+963-11-5667272

Sito web:

http://www.addounia.tv

Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria.

23.09.2011

2.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria C.P. 9525

Tel. +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

Email info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene.

23.09.2011

3.

El-Tel Co. (altrimenti detta El-Tel Middle East Company)

Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway, C.P.3052, Damasco – Siria

Tel.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

Email: sales@eltelme.com

Sito web: www.eltelme.com

Produzione e fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per l'esercito.

23.09.2011

4.

Ramak Constructions Co.

Indirizzo: Daa'ra Highway, Damasco, Siria Tel.: +963-11-6858111

Cell.: +963-933-240231

Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito.

23.09.2011

5.

Souruh Company (altrimenti detta SOROH Al Cham Company)

Indirizzo: Adra Free Zone Area

Damasco – Siria

Tel.:+963-11-5327266

Cell.:+963-933-526812

+963-932-878282

Fax:+963-11-5316396

Email: sorohco@gmail.com

Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco

Investimenti in progetti industriali, militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Il 100 % della società è di proprietà di Rami Makhlouf.

23.09.2011

6.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building, 6o piano, C.P. 2900

Tel.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

Email: info@syriatel.com.sy;

Sito web: http://syriatel.sy/

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime: mediante il contratto di licenza versa il 50 % dei suoi utili al governo.

23.09.2011


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti petroliferi

Codice SA

Designazione delle merci

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati.

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”).»


24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 951/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

53,6

XS

31,8

ZZ

34,0

0707 00 05

MK

20,0

TR

106,2

ZZ

63,1

0709 90 70

TR

124,7

ZZ

124,7

0805 50 10

AR

65,5

CL

75,7

TR

74,0

UY

57,5

ZA

75,7

ZZ

69,7

0806 10 10

CL

69,0

EG

116,3

IL

136,9

MK

82,2

TR

107,5

ZA

63,5

ZZ

95,9

0808 10 80

BZ

86,4

CL

135,4

CN

82,6

NZ

114,0

US

123,7

ZA

126,7

ZZ

111,5

0808 20 50

AR

47,4

CN

78,7

TR

114,2

ZA

61,3

ZZ

75,4

0809 30

TR

158,6

ZZ

158,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


24.9.2011   

IT

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L 247/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 952/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2011

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l’articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell’allegato IX del medesimo regolamento.

(2)

Il sottoperiodo del mese di settembre è il quarto sottoperiodo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il terzo sottoperiodo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e il primo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4112-09.4168, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2011, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d’importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130-09.4116-09.4117-09.4118, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2011, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CE) n. 327/98, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

I quantitativi non utilizzati per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127-09.4128-09.4129 e 09.4130 sono trasferiti al contingente recante il numero 09.4138 per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 327/98.

(6)

Occorre pertanto fissare per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4138 e 09.4168 i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98.

(7)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d'importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4112-09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2011, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4138 e 09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2011 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

a)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2011

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2011

(in kg)

Stati Uniti d’America

09.4127

 (1)

 

Thailandia

09.4128

 (1)

 

Australia

09.4129

 (1)

 

Altre origini

09.4130

 (2)

 

Tutti i paesi

09.4138

 

705 795


b)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2011

Thailandia

09.4112

8,333333  %

Stati Uniti d’America

09.4116

 (3)

India

09.4117

 (3)

Pakistan

09.4118

 (3)

Altre origini

09.4119

 (4)

Tutti i paesi

09.4166

 (4)


c)   Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2011

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2011

(in kg)

Tutti i paesi

09.4168

1,260196  %

0


(1)  Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(2)  Per questo sottoperiodo non viene applicato il coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(3)  Per questo sottoperiodo non viene applicato il coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(4)  Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.


24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 953/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)   GU L 246 del 23.9.2011, pag. 28.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 24 settembre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

45,34

0,00

1701 11 90  (1)

45,34

1,30

1701 12 10  (1)

45,34

0,00

1701 12 90  (1)

45,34

1,01

1701 91 00  (2)

48,57

2,90

1701 99 10  (2)

48,57

0,00

1701 99 90  (2)

48,57

0,00

1702 90 95  (3)

0,49

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/15


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/627/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2011

recante attuazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC.

(2)

Tenuto conto degli sviluppi in Costa d’Avorio, è opportuno modificare l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato II della decisione 2010/656/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono cancellate dall’elenco che figura nell’allegato II della decisione 2010/656/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.


ALLEGATO

Persone di cui all’articolo 1

2.

Tenente colonnello Nathanaël Ahouman Brouha

19.

Yao N’Dré

52.

Timothée Ahoua N’Guetta

53.

Jacques André Daligou Monoko

54.

Bruno Walé Ekpo

55.

Félix Tano Kouakou

56.

Hortense Kouassi Angoran

57.

Joséphine Suzanne Touré

79.

Colonnel-maggiore Hilaire Babri Gohourou

89.

Roland Dagher

105.

Zakaria Fellah

107.

Charles Kader Gore

109.

Kadio Morokro Mathieu


24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/17


DECISIONE 2011/628/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2011

che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1).

(2)

Alla luce della gravità della situazione in Siria, l’Unione ha deciso di adottare misure restrittive aggiuntive nei confronti del regime siriano.

(3)

È opportuno vietare gli investimenti in settori chiave dell’industria del petrolio in Siria.

(4)

È opportuno vietare la consegna di banconote siriane alla Banca centrale siriana.

(5)

Altre persone ed entità dovrebbero essere soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2011/273/PESC.

(6)

È opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone inserite nell’elenco di cui all’allegato di detta decisione.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/273/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/273/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 2 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 ter

Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Siria, operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria;

b)

l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria, operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero in imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;

c)

la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria, operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, e con società controllate o affiliate da esse controllate.»;

2)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 quater

1.   I divieti di cui all’articolo 2 bis si applicano fatta salva l’esecuzione, sino al 15 novembre 2011, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 2 settembre 2011.

2.   I divieti di cui all’articolo 2 ter, lettere a) e b), rispettivamente:

i)

si applicano fatta salva l’esecuzione di un obbligo derivante da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011;

ii)

non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011.

Articolo 2 quinquies

È vietata la consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale siriana.»;

3)

all’articolo 4, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, o l’evacuazione dalla Siria;».

Articolo 2

Le entità elencate nell’allegato I della presente decisione sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato della decisione 2011/273/PESC.

Articolo 3

Nell’allegato della decisione 2011/273/PESC, le voci relative alle seguenti persone:

1)

Emad GHRAIWATI;

2)

Tarif AKHRAS;

3)

Issam ANBOUBA,

sono sostituite dalle rispettive voci di cui all’allegato II della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.


ALLEGATO I

Persone ed entità di cui all'articolo 2

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Tayseer Qala Awwad

data di nascita: 1943; luogo di nascita: Damasco

Ministro della giustizia. Associato al regime siriano, anche sostenendo le politiche e le pratiche dell'arresto e della detenzione arbitrari del regime.

23.9.2011

2.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

data di nascita: 1966; luogo di nascita: Tartous

Ministro dell'informazione. Associato al regime siriano, anche sostenendo e promuovendo la politica d'informazione del regime.

23.9.2011


Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Addounia TV (altrimenti detta Dounia TV)

Tel.:+963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax:+963-11-5667272

Sito web: http://www.addounia.tv

Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria.

23.9.2011

2.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria C.P. 9525

Tel. +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

Email info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene.

23.9.2011

3.

El-Tel Co. (altrimenti detta El-Tel Middle East Company)

Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway, C.P.3052, Damasco – Siria

Tel.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

Email: sales@eltelme.com

Sito web: www.eltelme.com

Produzione e fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per l'esercito.

23.9.2011

4.

Ramak Constructions Co.

Indirizzo: Daa'ra Highway, Damasco, Siria Tel.: +963-11-6858111

Daa'ra Highway, Damasco, Siria Tel.: +963-11-6858111

Cell.: +963-933-240231

Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito.

23.9.2011

5.

Souruh Company (altrimenti detta SOROH Al Cham Company)

Indirizzo: Adra Free Zone Area

Damasco – Siria

Tel.:+963-11-5327266

Cell.:+963-933-526812

+963-932-878282

Fax:+963-11-5316396

Email: sorohco@gmail.com

Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco

Investimenti in progetti industriali, militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Il 100% della società è di proprietà di Rami Makhlouf.

23.9.2011

6.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building, 6o piano, C.P. 2900

Tel.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

Email: info@syriatel.com.sy;

Sito web: http://syriatel.sy/

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime: mediante il contratto di licenza versa il 50 % dei suoi utili al governo.

23.9.2011


ALLEGATO II

Persone di cui all’articolo 3

 

Nome

Informazioni identificative (data e luogo di nascita, ecc.)

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

1.

Emad GHRAIWATI

data di nascita: marzo 1959; luogo di nascita: Damasco, Siria

Presidente della camera dell’industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Fornisce sostegno economico al regime siriano.

2.9.2011

2.

Tarif AKHRAS

data di nascita: 1949; luogo di nascita: Homs, Siria

Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Fornisce sostegno economico al regime siriano.

2.9.2011

3.

Issam ANBOUBA

data di nascita: 1949; luogo di nascita: Lattakia, Siria

Presidente dell’Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Fornisce sostegno economico al regime siriano.

2.9.2011


24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2011

che modifica l’allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie bovina spediti dai centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma

[notificata con il numero C(2011) 6425]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/629/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), in particolare l’articolo 17, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 88/407/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili, tra l’altro, agli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie bovina e contiene i modelli di certificati sanitari per gli scambi di tale prodotto.

(2)

La direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio (2), introduce una procedura semplificata di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma negli Stati membri.

(3)

La direttiva 88/407/CEE stabilisce inoltre che gli Stati membri subordinano l’ammissione di sperma alla presentazione di un certificato sanitario rilasciato conformemente all’allegato D da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale allegato contiene tre diversi modelli di certificati sanitari (D1, D2 e D3) per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie bovina.

(4)

L’allegato D della direttiva 88/407/CEE deve quindi essere modificato per tenere conto della procedura semplificata di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma negli Stati membri.

(5)

La decisione 2010/470/UE della Commissione (3) stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina. Tale decisione intende garantire la piena tracciabilità dei prodotti in questione, raccolti in un centro di raccolta dello sperma e spediti da un centro di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.

(6)

A fini di coerenza della legislazione dell’Unione, nel modello di certificato sanitario per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma degli animali della specie bovina è necessario tenere conto della struttura di modelli dei certificati sanitari definiti nella decisione 2010/470/UE.

(7)

In particolare, il modello di certificato sanitario figurante nell’allegato D3 riguarda gli scambi all’interno dell’Unione di sperma e di riserve di sperma di animali della specie bovina spediti da centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma.

(8)

Al fine di garantire la piena tracciabilità dello sperma è necessario aggiungere requisiti di certificazione supplementari al modello di certificato sanitario figurante nell’allegato D3 e utilizzarlo unicamente per gli scambi di sperma raccolto in un centro di raccolta dello sperma e spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.

(9)

Occorre anche adattare le date nei titoli dei certificati figuranti negli allegati D2 e D3 per quanto riguarda le riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, al fine di riflettere le disposizioni dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (4).

(10)

È inoltre necessario adattare i modelli di certificato sanitario degli allegati D1 e D2 alla struttura dei modelli di certificati sanitari definiti nella decisione 2010/470/UE.

(11)

L’allegato D della direttiva 88/407/CEE va quindi modificato di conseguenza.

(12)

Per evitare perturbazioni degli scambi è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l’utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità all’allegato D della direttiva 88/407/CEE, validi fino al 31 ottobre 2011.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato D della direttiva 88/407/CEE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di sperma e di riserve di sperma di animali della specie bovina accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2011 in conformità ai modelli figuranti nell’allegato D della direttiva 88/407/CEE, validi fino al 31 ottobre 2011.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(2)   GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

(3)   GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15.

(4)   GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 23.


ALLEGATO

«ALLEGATO D

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI ALL’INTERNO DELL’UNIONE

«ALLEGATO D1

Modello di certificato sanitario per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, e spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

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«ALLEGATO D2

Modello di certificato sanitario valido dal 1o gennaio 2005 per gli scambi all’interno dell’Unione di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato entro il 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, applicabili fino al 1o luglio 2004, e per gli scambi di sperma successivi a tale data, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

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«ALLEGATO D3

Modello di certificato sanitario valido per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, per le riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, applicabili fino al 1o luglio 2004, e per gli scambi di sperma successivi a tale data, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma

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24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/32


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2011

relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina

[notificata con il numero C(2011) 6426]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/630/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma e l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 88/407/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni dai paesi terzi verso l’Unione di sperma di animali della specie bovina. Essa stabilisce che può essere importato nell’Unione solo lo sperma proveniente da un paese terzo compreso nell’elenco dei paesi terzi redatto conformemente a detta direttiva e accompagnato da un certificato sanitario corrispondente a un modello redatto anch’esso conformemente a detta direttiva. Il certificato sanitario deve certificare che lo sperma proviene da centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma che offrono le garanzie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva.

(2)

La decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (2) stabilisce attualmente, nel suo allegato I, l’elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina.

(3)

Secondo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, uno Stato membro può autorizzare unicamente le importazioni di sperma di animali della specie bovina provenienti dai paesi terzi che figurano in un elenco da elaborare conformemente a detta direttiva. Per decidere se un paese terzo possa figurare in tale elenco, si tiene conto in particolare di varie condizioni, come lo stato sanitario del bestiame.

(4)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3), ha abrogato e sostituito la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (4). Il regolamento (UE) n. 206/2010 contiene, nel suo allegato I, un elenco di paesi terzi autorizzati a introdurre ungulati nell’Unione. Le condizioni per l’introduzione degli ungulati, stabilite in tale regolamento, sono simili alle condizioni per l’importazione di sperma di animali della specie bovina previste nella direttiva 88/407/CEE.

(5)

Non vi sono prove scientifiche che dimostrino che, per quanto riguarda le principali malattie contagiose esotiche, i rischi derivanti dallo stato sanitario del bovino donatore possano essere ridotti mediante il trattamento dello sperma. Di conseguenza, l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma deve basarsi sulla situazione di polizia sanitaria dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di animali vivi della specie bovina. L’elenco figurante nell’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 comprende il Cile, l’Islanda e Saint Pierre e Miquelon. Occorre quindi inserire anche tali paesi terzi nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2004/639/CE.

(6)

Il modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 1, della decisione 2004/639/CE comprende le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di sperma di animali della specie bovina verso l’Unione. Attualmente le condizioni per la leucosi bovina enzootica e la malattia emorragica epizootica stabilite in tale certificato non sono del tutto coerenti con quelle previste rispettivamente nell’allegato B, capo I, punto 1, lettera c), della direttiva 88/407/CEE e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Occorre quindi modificare detto modello di certificato sanitario per tenere conto delle disposizioni di tale direttiva e tale manuale.

(7)

Il modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 3, della decisione 2004/639/CE vale per l’importazione e il transito di sperma di animali della specie bovina proveniente da un centro di magazzinaggio dello sperma o da un centro di raccolta dello sperma, raccolto e trattato conformemente alle condizioni della direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio (5), oppure raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004 conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE che si applicano fino direttiva 88/407/CEE che si applicano fino al 1o luglio 2003, e importato dopo il 31 dicembre 2004 in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE.

(8)

Al fine di garantire la piena tracciabilità dello sperma è necessario aggiungere requisiti di certificazione supplementari al modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 3, della decisione 2004/639/CE e utilizzarlo unicamente per gli scambi di sperma di animali della specie bovina raccolto nei centri di raccolta dello sperma e spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento. Occorre quindi adattare di conseguenza, tramite la presente decisione, il modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 3, della decisione 2004/639/CE.

(9)

Con la presente decisione è inoltre necessario adattare le date nei titoli dei modelli di certificati sanitari figuranti nell’allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2004/639/CE, relativi alle riserve di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, al fine di riflettere le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/43/CE.

(10)

Tra l’Unione e alcuni paesi terzi sono stati conclusi accordi bilaterali contenenti condizioni specifiche per le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina. Per questo motivo, nei casi in cui gli accordi bilaterali prevedono condizioni specifiche e modelli di certificati sanitari per le importazioni, si applicano tali condizioni e modelli invece di quelli stabiliti dalla presente decisione.

(11)

In base alla direttiva 88/407/CEE, il Canada è stato riconosciuto come paese terzo con una situazione zoosanitaria equivalente a quella degli Stati membri per le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina.

(12)

È quindi opportuno che lo sperma di animali della specie bovina raccolto in Canada e importato nell’Unione da tale paese terzo sia accompagnato da un certificato semplificato redatto conformemente al modello figurante nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE (6), in conformità all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (7), approvato dalla decisione 1999/201/CE del Consiglio (8).

(13)

La Svizzera è un paese terzo con una situazione zoosanitaria equivalente a quella degli Stati membri. È quindi opportuno che lo sperma di animali della specie bovina importato nell’Unione dalla Svizzera sia accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente ai modelli utilizzati all’interno dell’Unione per gli scambi di sperma di animali della specie bovina, figuranti nell’allegato D della direttiva 88/407/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all’allegato 11, appendice 2, capitolo VII(B), punto 4, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (9).

(14)

Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione dell’Unione, la decisione 2004/639/CE va abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(15)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l’utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione 2004/639/CE.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina (sperma).

Esso stabilisce inoltre i requisiti di certificazione per le importazioni di sperma nell’Unione.

Articolo 2

Importazioni di sperma

1.   Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma solo se esso soddisfa le seguenti condizioni:

a)

proviene da un paese terzo o parte di un paese terzo elencato nell’allegato I;

b)

proviene da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma elencato conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE;

c)

è accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente ai seguenti modelli di certificati sanitari figuranti nell’allegato II, parte 1, e compilato conformemente alle note esplicative contenute in tale allegato, parte 2:

i)

il modello 1 figurante nella sezione A, per lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

ii)

il modello 2 figurante nella sezione B, per lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE applicabili fino al 1o luglio 2004, e importato dopo il 31 dicembre 2004 in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

iii)

il modello 3 figurante nella sezione C, per lo sperma e le riserve di sperma di cui ai punti i) e ii), spediti da un centro di magazzinaggio dello sperma;

d)

è conforme ai requisiti indicati nei certificati sanitari di cui alla lettera c).

2.   Qualora accordi bilaterali tra l’Unione e paesi terzi prevedano condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione, si applicano tali condizioni invece di quelle stabilite nel paragrafo 1.

Articolo 3

Condizioni riguardanti il trasporto di sperma verso l’Unione

1.   Lo sperma e le riserve di sperma di cui all’articolo 2 non devono essere trasportati nello stesso contenitore di altre partite di sperma che:

a)

non sono destinate a essere introdotte nell’Unione; oppure

b)

sono di uno stato sanitario inferiore.

2.   Durante il trasporto verso l’Unione, lo sperma e le riserve di sperma sono imballati in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione 2004/639/CE è abrogata.

Articolo 5

Disposizione transitoria

Per un periodo transitorio che va fino al 30 aprile 2012, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma e di riserve di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 marzo 2012 in conformità ai modelli figuranti nell’allegato II della decisione 2004/639/CE.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2011.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(2)   GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21.

(3)   GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(4)   GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(5)   GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 23.

(6)   GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34.

(7)   GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

(8)   GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

(9)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali della specie bovina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Osservazioni

Descrizione del territorio

(se pertinente)

Garanzie supplementari

AU

Australia

 

Le garanzie supplementari riguardo agli esami di cui ai punti II.5.4.1 e II.5.4.2 del certificato figurante nell’allegato II, parte 1, sezione A, sono obbligatorie.

CA

Canada (*1)

Territorio descritto nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

 

CH

Svizzera (*2)

 

 

CL

Cile

 

 

GL

Groenlandia

 

 

HR

Croazia

 

 

IS

Islanda

 

 

NZ

Nuova Zelanda

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

US

Stati Uniti

 

Le garanzie supplementari di cui al punto II.5.4.1 del certificato figurante nell’allegato II, parte 1, sezione A, sono obbligatorie.


(*1)  Il certificato da utilizzare per le importazioni dal Canada figura nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada, recante modifica della decisione 2004/639/CE, (unicamente per lo sperma originario del Canada) adottata in conformità all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato dalla decisione 1999/201/CE del Consiglio.

(*2)  I certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figurano nell’allegato D della direttiva 88/407/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all’allegato 11, appendice 2, capitolo VII(B), punto 4, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.


ALLEGATO II

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per l’importazione e il transito di sperma e di riserve di sperma di animali della specie bovina

SEZIONE A

Modello 1 —

Certificato sanitario valido per l’importazione e il transito di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

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SEZIONE B

Modello 2 —

Certificato sanitario valido dal 1o gennaio 2005 per l’importazione e il transito di riserve di sperma di animali della specie bovina, raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1o luglio 2004, e importato dopo il 31 dicembre 2004 conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

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SEZIONE C

Modello 3 —

Certificato sanitario per l’importazione e il transito di sperma di animali della specie bovina, raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, e di riserve di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004 conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE applicabili fino al 1o luglio 2004, e importato dopo il 31 dicembre 2004 conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma

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PARTE 2

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a)

I certificati sanitari sono rilasciati dall’autorità competente del paese terzo esportatore, in conformità al modello figurante nell’allegato II, parte 1.

Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori requisiti di certificazione, nel modulo originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali requisiti.

b)

L’originale del certificato sanitario consiste in un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è di forma tale che tutti i fogli costituiscono un insieme unico e indivisibile.

c)

Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l’apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse completamente dal certificato.

d)

Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell’Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto nella lingua ufficiale di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale.

e)

Se ai fini dell’identificazione delle componenti della partita (casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli supplementari, anche questi ultimi saranno considerati parte integrante del certificato sanitario originale e ogni pagina dovrà recare la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

f)

Se il certificato sanitario, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera e), è costituito da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, il numero di pagina e il numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall’autorità competente.

g)

L’originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l’ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all’esportazione nell’Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo stampato del certificato sanitario. Questo requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L’originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione europea.

i)

Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall’autorità competente del paese terzo esportatore.

(1)   GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/47


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2011

che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento

[notificata con il numero C(2011) 6502]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/631/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2008/1/CE, gli Stati membri riferiscono ogni tre anni sull’applicazione della direttiva stessa, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione.

(2)

La Commissione ha elaborato quattro questionari. Il quarto di essi, istituito dalla decisione 2010/728/UE della Commissione (2), si riferiva agli anni 2009, 2010 e 2011.

(3)

Poiché il questionario istituito dalla decisione 2010/728/UE deve essere utilizzato per le relazioni fino al 31 dicembre 2011, occorre istituire un nuovo questionario per il prossimo periodo di riferimento di tre anni, tenendo conto dell’esperienza acquisita con l’attuazione della direttiva 2008/1/CE e con l’uso dei precedenti questionari. Tuttavia, poiché la direttiva 2008/1/CE sarà abrogata a partire dal 7 gennaio 2014 per essere sostituita dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (3), occorre che il nuovo questionario si riferisca a un periodo di soli due anni, ossia il 2012 e il 2013. A fini di maggior chiarezza, è necessario sostituire la decisione 2010/728/UE.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato per le relazioni riguardanti l’applicazione della direttiva 2008/1/CE.

2.   Le relazioni da presentare concernono il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

La decisione 2010/728/UE è abrogata dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)   GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(2)   GU L 313 del 30.11.2010, pag. 13.

(3)   GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(4)   GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.


ALLEGATO

PARTE 1

Questionario concernente l’applicazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento

Osservazioni generali

Il presente quinto questionario istituito ai sensi della direttiva 2008/1/CE concerne gli anni 2012 e 2013. In considerazione dell’esperienza maturata nell’applicazione della direttiva 2008/1/CE e sulla base delle informazioni già raccolte mediante i questionari precedenti, il presente questionario verte sui cambiamenti e sui progressi realizzati dagli Stati membri nell’applicazione della direttiva. Poiché la direttiva 2008/1/CE sarà abrogata a partire dal 7 gennaio 2014 per essere sostituita dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, il periodo di riferimento è limitato a due anziché a tre anni. Per garantire la continuità e consentire raffronti diretti con le risposte precedenti, il presente questionario mantiene numerosi elementi contenuti nella decisione 2010/728/UE della Commissione. Nei casi in cui le domande siano simili a quelle dei questionari precedenti e la situazione non sia cambiata, è sufficiente fare riferimento alle risposte precedenti. Se si sono verificati nuovi sviluppi, occorre descriverli in una nuova risposta. Per le domande specifiche concernenti disposizioni generali vincolanti od orientamenti ufficiali emanati da organismi amministrativi, si prega di fornire informazioni di massima sul tipo di disposizioni od orientamenti e indicare gli indirizzi internet o le altre modalità per accedervi, secondo il caso.

1.   Descrizione generale

Nell’applicazione della direttiva 2008/1/CE, gli Stati membri hanno incontrato difficoltà connesse a limitazioni della disponibilità o della capacità del personale impiegato? In caso affermativo, descrivere tali difficoltà ed eventuali iniziative previste per farvi fronte in vista della transizione verso la direttiva 2010/75/UE.

2.   Numero di impianti e di autorizzazioni (articolo 2, paragrafi 3 e 4, e articolo 4)

2.1.

Fornire i dettagli, per ciascun tipo di attività, circa il numero di impianti (ai sensi della direttiva 2008/1/CE) e di autorizzazioni al termine del periodo di riferimento, utilizzando il modello e le note esplicative di cui alla parte 2.

2.2

Identificazione degli impianti IPPC. Se disponibile, inserire un link alle informazioni aggiornate accessibili al pubblico contenenti il nome, il luogo e l’attività principale (allegato I) degli impianti IPPC nel proprio Stato membro. Se le suddette informazioni non sono disponibili al pubblico, fornire un elenco di tutti gli impianti operativi al termine del periodo di riferimento (nome, luogo e attività principale degli impianti IPPC). Qualora il suddetto elenco non sia disponibile, fornire una spiegazione in merito.

3.   Domande di autorizzazione (articolo 6)

Descrivere le disposizioni vincolanti generali, i documenti di orientamento o i moduli di domanda eventualmente elaborati al fine di garantire che le domande contengano tutte le informazioni richieste dall’articolo 6, in generale o in relazione ad aspetti specifici (ad esempio la metodologia utilizzata per valutare le emissioni significative dagli impianti).

4.   Coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione (articoli 7 e 8)

4.1.

Descrivere le modifiche eventualmente apportate, dopo il periodo di riferimento dell’ultima relazione, nell’organizzazione delle procedure di autorizzazione, in particolare per quanto concerne i livelli delle autorità competenti e la ripartizione delle competenze.

4.2.

Si riscontrano problemi particolari nel garantire il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, soprattutto quando sono coinvolte più autorità competenti? Descrivere le disposizioni legislative o i documenti di orientamento eventualmente emanati a tale riguardo.

4.3.

Quali sono le disposizioni legislative, le procedure o gli orientamenti applicati per garantire che le autorità competenti neghino il rilascio di un’autorizzazione quando un impianto non è conforme ai requisiti della direttiva 2008/1/CE? Se disponibili, fornire informazioni circa il numero dei casi e le circostanze in cui le autorizzazioni sono state negate.

5.   Idoneità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione [articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e f), articolo 9, articolo 17, paragrafi 1 e 2]

5.1.

Descrivere le disposizioni vincolanti generali o gli orientamenti specifici emanati ad uso delle autorità competenti con riferimento alle questioni seguenti:

1)

le procedure e i criteri utilizzati per stabilire i valori limite di emissione e le altre condizioni di autorizzazione;

2)

i principi generali applicati per determinare le migliori tecniche disponibili;

3)

l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4.

5.2.

Questioni relative ai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE:

1)

nell’individuazione delle migliori tecniche disponibili, quanto incidono le informazioni pubblicate dalla Commissione, in generale o in casi specifici, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2?

2)

come sono concretamente utilizzati i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per stabilire le condizioni di autorizzazione?

5.3.

Altre questioni relative alle condizioni di autorizzazione:

a)

sono stati presi in considerazione i sistemi di gestione ambientale per stabilire le condizioni di autorizzazione? In caso di risposta affermativa, in che modo?

b)

quali condizioni di autorizzazione o altre misure sono state generalmente applicate ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f) (ripristino del sito al momento della cessazione definitiva delle attività) e come sono state attuate nella pratica?

c)

quali tipi di condizioni di autorizzazione sono stati generalmente stabiliti con riferimento all’efficienza energetica [articolo 3, paragrafo 1, lettera d)]?

d)

ci si è avvalsi della facoltà prevista all’articolo 9, paragrafo 3, di non imporre alcun requisito di efficienza energetica? Se sì, in che modo?

6.   Norme di qualità ambientale (articolo 10)

Si sono verificati casi in cui l’articolo 10 è applicabile e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili non è sufficiente a rispettare una norma di qualità ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7? In caso di risposta affermativa, fornire esempi di tali casi e delle misure supplementari che sono state adottate.

7.   Modifiche apportate agli impianti (articolo 12 e articolo 2, paragrafo 10)

Nella pratica, in che modo le autorità competenti decidono, ai sensi dell’articolo 12, se la «modifica dell’impianto [è tale] che possa produrre conseguenze sull’ambiente» (articolo 2, paragrafo 10) e se detta modifica è una «modifica sostanziale [che può] avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l’ambiente» (articolo 2, paragrafo 11)? Indicare i riferimenti delle disposizioni legislative, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

8.   Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 13)

8.1.

La periodicità della verifica e, se del caso, dell’aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 13) è precisata nella legislazione nazionale o regionale, oppure è determinata in altro modo, ad esempio con la previsione di scadenze delle autorizzazioni? In caso di risposta affermativa, in quali altri modi? Indicare i riferimenti della legislazione, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

8.2.

Qual è la frequenza rappresentativa per la verifica delle condizioni di autorizzazione? In caso di differenze tra gli impianti o tra i settori, fornire le informazioni indicative disponibili.

8.3.

In che cosa consiste la procedura di verifica e di aggiornamento delle condizioni di autorizzazione? Come viene attuata la disposizione volta a riesaminare le condizioni di autorizzazione in caso di modifiche sostanziali delle migliori tecniche disponibili? Indicare i riferimenti della legislazione, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

9.   Rispetto delle condizioni di autorizzazione (articolo 14)

9.1.

Nella pratica, come viene attuato il requisito di cui all’articolo 14, secondo il quale i gestori devono trasmettere regolarmente alle autorità i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto? Indicare i riferimenti delle eventuali norme, procedure o orientamenti ad uso delle autorità competenti a questo riguardo.

9.2.

Una relazione di controllo periodica viene presentata da tutti i gestori? Fornire informazioni sulla frequenza rappresentativa di presentazione di tali informazioni. In caso di differenze tra i settori, fornire le informazioni indicative disponibili.

9.3.

A meno che non siano già state trasmesse nelle relazioni elaborate nell’ambito della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2011, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (1), fornire le seguenti informazioni, se disponibili, in merito agli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/1/CE:

1)

gli elementi principali di un’ispezione ambientale condotta dalle autorità competenti;

2)

il numero totale di visite in loco da parte delle autorità competenti durante il periodo di riferimento;

3)

il numero totale di impianti in cui si sono svolte le suddette visite in loco durante il periodo di riferimento;

4)

il numero totale di visite in loco durante le quali si è proceduto ad effettuare misurazioni delle emissioni e/o il campionamento dei rifiuti da parte o a nome delle autorità competenti, durante il periodo di riferimento;

5)

le misure (sanzioni o altri provvedimenti) adottate in seguito a incidenti e episodi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione durante il periodo di riferimento.

10.   Cooperazione transfrontaliera (articolo 18)

Nel corso del periodo di riferimento, vi sono stati casi in cui si è fatto ricorso agli obblighi stabiliti dall’articolo 18 per quanto riguarda l’informazione e la cooperazione transfrontaliere? Fornire esempi che illustrino le procedure generali utilizzate.

11.   Osservazioni generali

11.1.

Ci sono particolari problemi di applicazione che causano preoccupazione nel proprio Stato membro? Se sì, si prega di specificare.

11.2.

Esistono particolari informazioni relative all’attuazione della direttiva 2010/75/UE nel proprio Stato membro che hanno rilevanza ai fini dell’interpretazione delle informazioni riportate nel presente questionario? Se sì, si prega di specificare.

PARTE 2

Modello di risposta alla domanda 2.1

TIPO DI IMPIANTO

A.

IMPIANTI

B.

MODIFICHE SOSTANZIALI

C.

VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Codice

Attività principale svolta nell’impianto ai sensi dell’allegato I della direttiva 2008/1/CE

1.

Numero di impianti

2.

Numero di impianti autorizzati e pienamente conformi alla direttiva 2008/1/CE

3.

Numero di modifiche sostanziali adottate durante il periodo di riferimento senza un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE

4.

Numero di impianti per i quali è stata riesaminata l’autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/1/CE

5.

Numero di impianti per i quali è stata aggiornata l’autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/1/CE

1.

Energia

 

 

 

 

 

1.1.

Combustione

 

 

 

 

 

1.2.

Raffinazione di petrolio e gas

 

 

 

 

 

1.3.

Cokerie

 

 

 

 

 

1.4.

Gassificazione e liquefazione del carbone

 

 

 

 

 

2.

Metalli

 

 

 

 

 

2.1.

Arrostimento/sinterizzazione di minerali metallici

 

 

 

 

 

2.2.

Produzione di ghisa o acciaio

 

 

 

 

 

2.3. a)

Laminazione a caldo

 

 

 

 

 

2.3. b)

Forgiatura

 

 

 

 

 

2.3. c)

Applicazione di strati protettivi di metallo fuso

 

 

 

 

 

2.4.

Fonderia

 

 

 

 

 

2.5. a)

Produzione di metalli grezzi non ferrosi

 

 

 

 

 

2.5. b)

Fusione di metalli non ferrosi

 

 

 

 

 

2.6.

Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche

 

 

 

 

 

3.

Minerali

 

 

 

 

 

3.1.

Produzione di cemento o calce viva

 

 

 

 

 

3.2.

Produzione di amianto

 

 

 

 

 

3.3.

Fabbricazione del vetro

 

 

 

 

 

3.4.

Fusione di sostanze minerali

 

 

 

 

 

3.5.

Fabbricazione di prodotti ceramici

 

 

 

 

 

4.

Sostanze chimiche

 

 

 

 

 

4.1.

Produzione di prodotti chimici organici

 

 

 

 

 

4.2.

Produzione di prodotti chimici inorganici

 

 

 

 

 

4.3.

Produzione di fertilizzanti

 

 

 

 

 

4.4.

Produzione di prodotti fitosanitari e biocidi

 

 

 

 

 

4.5.

Produzione di prodotti farmaceutici

 

 

 

 

 

4.6.

Produzione di esplosivi

 

 

 

 

 

5.

Rifiuti

 

 

 

 

 

5.1.

Smaltimento o ricupero di rifiuti pericolosi

 

 

 

 

 

5.2.

Incenerimento dei rifiuti urbani

 

 

 

 

 

5.3.

Smaltimento di rifiuti non pericolosi

 

 

 

 

 

5.4.

Discariche

 

 

 

 

 

6.

Altro

 

 

 

 

 

6.1. a)

Produzione di pasta di cellulosa

 

 

 

 

 

6.1. b)

Produzione di carta e cartoni

 

 

 

 

 

6.2.

Pretrattamento o tintura di fibre o tessili

 

 

 

 

 

6.3.

Concia delle pelli

 

 

 

 

 

6.4. a)

Macelli

 

 

 

 

 

6.4. b)

Trattamento e trasformazione di prodotti alimentari

 

 

 

 

 

6.4. c)

Trattamento e trasformazione del latte

 

 

 

 

 

6.5.

Smaltimento o riciclaggio di carcasse animali

 

 

 

 

 

6.6. a)

Allevamento intensivo di pollame

 

 

 

 

 

6.6. b)

Allevamento intensivo di suini da produzione

 

 

 

 

 

6.6. c)

Allevamento intensivo di scrofe

 

 

 

 

 

6.7.

Trattamento di superficie mediante solventi organici

 

 

 

 

 

6.8.

Produzione di carbonio o grafite artificiale

 

 

 

 

 

6.9.

Cattura dei flussi di CO2 [direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)]

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

Note esplicative per la compilazione del modello

I dati raccolti in questo modello sono del tipo «numero di impianti» e «numero di modifiche sostanziali», con riferimento alla definizione di «impianto» (articolo 2, paragrafo 3) e di «modifica sostanziale» (articolo 2, paragrafo 11) della direttiva 2008/1/CE.

Il «tipo di impianto» fa riferimento all’attività principale svolta nell’impianto. Agli impianti deve essere associata una sola attività, anche quando nell’impianto vengono svolte diverse attività IPPC.

Le note che seguono forniscono ulteriori indicazioni circa i dati da inserire nella tabella. Si richiede agli Stati membri di riempire la tabella inserendo il maggior numero di dati possibile.

A.   NUMERO DI IMPIANTI alla fine del periodo di riferimento (31 dicembre 2013).

1)

Numero di impianti: numero totale di impianti (preesistenti e nuovi) operativi negli Stati membri al termine del periodo di riferimento, indipendentemente dallo stato delle relative autorizzazioni.

2)

Numero di impianti autorizzati e pienamente conformi alla direttiva 2008/1/CE: numero totale di impianti IPPC provvisti di una o più autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva 2008/1/CE (comprese le autorizzazioni pre-IPPC che sono state riesaminate/aggiornate), indipendentemente dalla data in cui le autorizzazioni sono state rilasciate o dal fatto che dette autorizzazioni siano state riesaminate, aggiornate o modificate/rinnovate per un qualsiasi motivo.

Per il conteggio del numero degli impianti, gli Stati membri devono considerare lo stato della o delle autorizzazioni per ciascun impianto al termine del periodo di riferimento. I numeri da inserire si riferiscono agli impianti, non alle autorizzazioni (poiché un impianto può essere provvisto di più autorizzazioni e un’autorizzazione può riferirsi a più impianti).

Regola di corrispondenza

:

il numero dato dal totale di impianti IPPC (1) meno il totale di impianti provvisti di autorizzazione pienamente conformi alla direttiva 2008/1/CE (2) deve essere uguale al numero di impianti non provvisti di autorizzazione IPPC pienamente conforme per qualsiasi motivo (iter non concluso, copertura non estesa a tutte le attività, ecc.). Se il numero ottenuto è diverso da zero, si è in presenza di una potenziale violazione delle disposizioni della direttiva 2008/1/CE.

B.   MODIFICHE SOSTANZIALI nel corso del periodo di riferimento (1o gennaio 2012-31 dicembre 2013).

3.

Numero di modifiche sostanziali adottate durante il periodo di riferimento senza un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE: numero di modifiche sostanziali note alle autorità competenti che sono state efficacemente adottate dai gestori senza autorizzazione, come richiesto dall’articolo 12, paragrafo 2.

Se il numero ottenuto è diverso da zero, si è in presenza di una potenziale violazione delle disposizioni IPPC.

C.   VERIFICA e AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI nel corso del periodo di riferimento (1o gennaio 2012-31 dicembre 2013).

4.

Numero di impianti per i quali è stata riesaminata l’autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/1/CE: numero totale di impianti provvisti di una o più autorizzazioni che sono state riesaminate ai sensi dell’articolo 13.

5.

Numero di impianti per i quali è stata aggiornata l’autorizzazione IPPC durante il periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/1/CE: numero totale di impianti provvisti di una o più autorizzazioni che sono state aggiornate ai sensi dell’articolo 13.

(1)   GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.

(2)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.


24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/54


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2011

che definisce il questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti

[notificata con il numero C(2011) 6504]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/632/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2000/76/CE, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere relazioni in merito all’attuazione della direttiva ogni tre anni utilizzando un questionario elaborato dalla Commissione.

(2)

La Commissione ha elaborato due questionari. Il secondo, introdotto con la decisione 2010/731/UE della Commissione (2), riguarda gli anni 2009, 2010 e 2011.

(3)

Poiché il questionario elaborato con la decisione 2010/731/UE deve essere utilizzato per comunicare i dati fino al 31 dicembre 2011, occorre elaborare un nuovo questionario per i successivi tre anni, tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’attuazione della direttiva 2000/76/CE e nell’uso dei questionari precedenti. Tuttavia, poiché la direttiva 2000/76/CE sarà abrogata a partire dal 7 gennaio 2014 e sostituita dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (3), è opportuno che il nuovo questionario riguardi solo due anni, ossia il 2012 e il 2013. Per ragioni di chiarezza, è opportuno sostituire la decisione 2010/731/UE.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato per le relazioni riguardanti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE.

2.   Le relazioni da presentare concernono il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

La decisione 2010/731/UE è abrogata dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)   GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(2)   GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 38.

(3)   GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(4)   GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.


ALLEGATO

Questionario relativo all’attuazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti

Note generali

Questo terzo questionario introdotto ai sensi della direttiva 2000/76/CE si riferisce agli anni 2012 e 2013. In considerazione dell’esperienza maturata nell’attuazione della direttiva e sulla base delle informazioni già raccolte mediante i questionari precedenti, il presente questionario verte sui cambiamenti e sui progressi realizzati dagli Stati membri nell’effettiva attuazione della direttiva. Poiché la direttiva 2000/76/CE sarà abrogata a partire dal 7 gennaio 2014 e sarà sostituita dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, il periodo di riferimento è limitato a due anni anziché tre.

Al fine di garantire la continuità e consentire confronti diretti con le risposte precedenti, il presente questionario mantiene inalterato l’approccio generale contenuto nella decisione 2010/731/UE. Nei casi in cui le domande sono simili a quelle del questionario precedente, si può fare riferimento alle risposte precedenti, a meno che la situazione non sia cambiata. Se si sono verificati sviluppi, gli avvenuti cambiamenti devono essere descritti in una nuova risposta.

1.   Numero di impianti e autorizzazioni

1.1.

Fornire le informazioni seguenti in merito al numero di impianti (distinguere tra impianti di incenerimento e di coincenerimento) che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/76/CE, nonché le relative autorizzazioni e le capacità di trattamento autorizzate:

a)

numero di impianti;

b)

numero di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1;

c)

numero di impianti che recuperano il calore generato dal processo di incenerimento;

d)

capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata (tonnellate/anno) (opzionale).

1.2.

Fornire un elenco di tutti gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/76/CE, indicando le informazioni seguenti per ciascun impianto avente capacità superiore a 2 tonnellate l’ora:

a)

indicare se si tratta di un impianto di incenerimento o di coincenerimento. Per gli impianti di coincenerimento, indicare il tipo di impianto (forno per cemento, impianto di combustione o altri impianti industriali non ripresi nell’allegato II.1 o II.2 della direttiva 2000/76/CE);

b)

per gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che effettuano operazioni di recupero ai sensi dell’allegato II, R 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1): l’efficienza energetica dell’impianto, calcolata mediante la formula fornita nella nota dell’allegato II, R 1, della direttiva 2008/98/CE.

2.   Descrivere eventuali problemi riscontrati in merito alle definizioni dell’articolo 3 durante l’applicazione della direttiva 2000/76/CE. Fornire informazioni specifiche per ciascuna definizione per la quale sono sorti problemi.

3.   Sono state rilasciate, ai sensi della direttiva 2000/76/CE, autorizzazioni per impianti mobili?

4.   Indicare le categorie di rifiuti che sono stati coinceneriti, divisi per tipo di impianto di coincenerimento (forni per cemento, impianti di combustione o altri impianti industriali non ripresi nell’allegato II.1 o II.2).

Indicare i codici del catalogo europeo dei rifiuti (opzionale).

Indicare la capacità di trattamento autorizzata per il coincenerimento in questi impianti (opzionale).

5.   A quanti impianti di coincenerimento si applicano i limiti di emissione per l’incenerimento previsti dall’allegato V della direttiva 2000/76/CE (applicabili in caso di coincenerimento di rifiuti urbani non trattati oppure quando più del 40 % del calore liberato è prodotto dalla combustione di rifiuti pericolosi)?

6.   Nell’ambito del procedimento di autorizzazione cosa si prevede per:

a)

l’identificazione delle quantità e delle categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati?

b)

i flussi di massa minimi e massimi di rifiuti pericolosi da trattare?

c)

l’intervallo dei valori del potere calorifico autorizzati per i rifiuti pericolosi?

d)

il contenuto massimo di inquinanti (per esempio PCB, PCP, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti)?

7.   Quali tipi di rifiuti sono stati considerati «inadeguati» per il prelievo di campioni rappresentativi?

8.   In relazione alle condizioni per i tempi di permanenza e le temperature dei gas nei forni di cui all’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2000/76/CE, sono state rilasciate autorizzazioni diverse rispetto alle condizioni di esercizio, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4? In caso di risposta affermativa, indicare:

a)

quante autorizzazioni sono state concesse;

b)

se i dati sono disponibili, le motivazioni in base alle quali è stata concessa la deroga per alcuni casi rappresentativi, specificando quanto segue:

i)

la capacità dell’impianto;

ii)

se si tratta di un impianto esistente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, o di un nuovo impianto;

iii)

il tipo di rifiuti inceneriti;

iv)

le modalità con cui si garantisce che non sia presente una maggiore quantità di residui o residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai livelli previsti per un impianto non soggetto a deroghe;

v)

le condizioni di esercizio stabilite nell’autorizzazione;

vi)

i valori limite di emissione che l’impianto deve rispettare.

9.   Per i forni per cemento che coinceneriscono rifiuti, sono state concesse deroghe ai limiti di emissione di NOx, polveri, SO2 o TOC in conformità con l’allegato II.1? In caso di risposta affermativa, indicare:

a)

quante deroghe sono state concesse;

b)

se i dati sono disponibili, le motivazioni in base alle quali è stata concessa la deroga per alcuni casi rappresentativi, specificando quanto segue:

i)

la capacità dell’impianto;

ii)

se si tratta di un impianto nuovo o esistente (considerando l’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2000/76/CE);

iii)

il tipo di rifiuti coinceneriti;

iv)

i valori limite di emissione che l’impianto deve rispettare;

v)

le altre condizioni di esercizio stabilite nell’autorizzazione.

10.   Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sono stati fissati valori limite di emissione oltre a quelli stabiliti nell’allegato II o, a seconda dei casi, nell’allegato V? In caso di risposta affermativa e se i dati sono disponibili, specificare quanto segue:

a)

a quali impianti si applicano (impianti di incenerimento o coincenerimento). Per gli impianti di coincenerimento, indicare il tipo di impianto;

b)

quali di questi impianti sono «nuovi» o «esistenti»;

c)

gli inquinanti cui si applicano i valori limite e i valori limite stabiliti;

d)

perché vengono applicati questi valori limite;

e)

il regime di monitoraggio delle emissioni dei suddetti inquinanti (continuo o discontinuo). Se discontinuo, indicare la frequenza.

11.   Per gli inquinanti di cui all’allegato IV della direttiva 2000/76/CE, come sono determinati i valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue in ambiente idrico provenienti da impianti di depurazione dei fumi? Indicare i casi in cui i valori limite di emissione per le suddette sostanze inquinanti differiscono da quelli dell’allegato IV.

12.   Se sono stati fissati valori limite di emissione per ulteriori inquinanti scaricati in acqua, oltre a quelli di cui all’allegato IV:

a)

a quali impianti si applicano (impianti di incenerimento o coincenerimento, «nuovi» o «esistenti»)?

b)

a quali inquinanti si applicano e quali sono i valori limite stabiliti?

c)

perché vengono applicati questi valori limite?

13.   Quali parametri di controllo operativo (pH, temperatura, flusso, ecc.) sono fissati nell’autorizzazione per lo scarico di acque reflue?

14.   Quali provvedimenti sono stati adottati per assicurare la protezione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7?

15.   Quali criteri sono utilizzati per assicurare che la capacità di stoccaggio sia sufficiente a garantire che le acque possano essere analizzate e trattate, se necessario, prima dello scarico?

16.   In generale, quali provvedimenti sono stati adottati per ridurre al minimo la quantità e la nocività dei residui prodotti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento?

17.   Le prescrizioni dell’autorizzazione per la misurazione degli inquinanti dell’aria e i parametri operativi di processo sono identici a quelli stabiliti dall’articolo 11, paragrafo 2? In caso di risposta negativa, fornire le seguenti informazioni dettagliate:

a)

motivi per discostarsi dall’articolo 11, paragrafo 2, in riferimento alle possibilità di deroga di cui all’articolo 11, paragrafi da 4 a 7;

b)

l’inquinante o il parametro in questione, nonché il requisito di misurazione imposto.

18.   Le prescrizioni dell’autorizzazione per la misurazione degli inquinanti dell’acqua sono identiche a quelle stabilite dall’articolo 11, paragrafi 14 e 15? In caso di risposta negativa, fornire le seguenti informazioni dettagliate:

a)

motivo per discostarsi dall’articolo 11, paragrafi 14 e 15;

b)

l’inquinante o il parametro in questione, nonché il requisito di misurazione imposto.

19.   Cosa dispone l’autorizzazione per garantire la conformità alle seguenti disposizioni in materia di emissioni nell’atmosfera:

a)

articolo 11, paragrafo 8;

b)

articolo 11, paragrafo 9;

c)

articolo 11, paragrafo 11;

d)

articolo 11, paragrafo 12;

e)

il regime di conformità stabilito all’articolo 11, paragrafo 10.

20.   Cosa dispone l’autorizzazione per garantire la conformità alle seguenti disposizioni in materia di emissioni nelle acque:

a)

articolo 11, paragrafo 9;

b)

il regime di conformità stabilito all’articolo 11, paragrafo 16.

21.   Descrivere gli eventuali orientamenti ufficiali elaborati per ottenere valori medi giornalieri di emissione convalidati (articolo 11, paragrafo 11). Se disponibile, inserire un link al sito web.

22.   Quali sono le procedure per informare l’autorità competente dell’eventuale superamento di un valore limite di emissione?

23.   Quali provvedimenti sono adottati per assicurare la partecipazione del pubblico al processo di autorizzazione (autorizzazioni nuove e/o aggiornate)? Fornire informazioni dettagliate almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a)

l’autorità che rende pubblica la richiesta di autorizzazione;

b)

il periodo durante il quale il pubblico può esprimere commenti;

c)

l’autorità che rende pubblica la decisione finale.

24.   Relativamente alla disponibilità di informazioni durante l’intero processo di autorizzazione:

a)

esistono informazioni relative ad aspetti ambientali che non sono disponibili, o solo parzialmente disponibili, al pubblico per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione, il processo decisionale e il successivo rilascio dell’autorizzazione? In caso di risposta affermativa, specificare quali;

b)

qualora queste informazioni siano disponibili o parzialmente disponibili, specificare se sono gratuite o a pagamento. In quest’ultimo caso, indicarne il costo e in quali casi viene applicato.

25.   Per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l’ora, quali provvedimenti sono adottati per imporre al gestore di trasmettere all’autorità competente una relazione annuale sul funzionamento e sulla sorveglianza dell’impianto?

26.   In caso di trasmissione di una relazione annuale:

a)

quali informazioni contiene?

b)

in che modo il pubblico può accedere alla relazione?

27.   Come sono resi pubblici gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l’ora?

28.   Quali disposizioni sono adottate nell’autorizzazione per controllare il periodo di esercizio di un impianto di incenerimento o di coincenerimento in condizioni anomale (arresti, disfunzionamenti o guasti delle apparecchiature di abbattimento o di monitoraggio)?

29.   Per i processi di incenerimento e di coincenerimento, quali sono i periodi massimi ammissibili di esercizio in condizioni anomale (prima dell’arresto dell’impianto):

a)

periodo massimo ammissibile con eccedenza dei valori limite di emissione;

b)

durata massima cumulativa dei periodi che superano i valori limite di emissione nell’arco di un anno.

30.   Altre osservazioni.


(1)   GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.