ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.246.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 246

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
23 settembre 2011


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguardale disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) ( 1 )

5

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 941/2011 del Consiglio, del 22 settembre 2011, che attua l’articolo 16, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva flufenoxuron conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 943/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propargite conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 944/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 947/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/625/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

30

 

 

2011/626/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 settembre 2011, relativa alla concessione alla Repubblica ceca, al Granducato di Lussemburgo e alla Repubblica d’Austria di una deroga in merito all’applicazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri [notificata con il numero C(2011) 6533]

33

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 83 del 30.3.2011)

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

23.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/1


DIRETTIVA 2011/72/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2011

che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguardale disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali (3) disciplina le emissioni allo scarico dei motori installati nei trattori agricoli o forestali, ai fini di una maggiore tutela della salute umana e dell'ambiente. La direttiva 2000/25/CE disponeva che i limiti di emissione applicabili nel 2010 all'omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea, di cui alla fase III A, dovessero essere sostituiti con i limiti più rigorosi di cui alla fase III B, con decorrenza progressiva dal 1o gennaio 2011 con riguardo all'immissione sul mercato, e dal 1o gennaio 2010 con riguardo all'omologazione di tali motori. La fase IV, che stabilisce limiti di emissione più severi rispetto alla fase III B, entrerà in vigore progressivamente a partire dal 1o gennaio 2013 per quanto riguarda l'omologazione di tali motori e a partire dal 1o gennaio 2014 per quanto riguarda l'immissione sul mercato.

(2)

La transizione verso la fase III B implica un cambiamento tecnologico che richiede notevoli costi di attuazione per la nuova progettazione dei motori e per lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. Tuttavia, l'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale o un'eventuale recessione economica non dovrebbe comportare una riduzione del livello di tutela delle norme ambientali. È pertanto opportuno ritenere eccezionale il presente riesame della direttiva 2000/25/CE. Inoltre, gli investimenti nelle tecnologie ecocompatibili sono importanti per la promozione della futura crescita, dell'occupazione e della sicurezza sanitaria.

(3)

La direttiva 2000/25/CE stabilisce un regime di flessibilità che consente ai produttori di trattori di acquistare, nel corso di una determinata fase, un numero limitato di motori non conformi ai limiti di emissione nel corso di tale fase, ma che siano approvati secondo i requisiti della fase immediatamente precedente a quella applicabile.

(4)

Dal 2005 la direttiva 2000/25/CE ha previsto la valutazione dell'eventuale necessità di un'ulteriore flessibilità riguardo ai limiti di emissione con riguardo alle fasi III B e IV. Al fine di fornire una soluzione temporanea all'industria durante la transizione alla fase successiva, è necessario adeguare le condizioni di applicazione del regime di flessibilità.

(5)

Nel corso della fase III B il numero di trattori che sono immessi sul mercato e che entrano in servizio dovrebbe, per ogni categoria di motore, non eccedere la percentuale del 40 % del numero di trattori immessi sul mercato dal costruttore di trattori per tale categoria di motore. L'opzione alternativa che consente l'immissione sul mercato e l'entrata in servizio di un numero fisso di trattori nel quadro del regime di flessibilità dovrebbe essere adattata di conseguenza.

(6)

È opportuno che i costruttori di trattori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva beneficino dei programmi europei di sostegno finanziario o dei programmi specifici di sostegno previsti dagli Stati membri a tal fine. Tali programmi di sostegno possono privilegiare i progetti che si avvalgono delle migliori tecnologie disponibili con le più rigorose norme di emissione.

(7)

La direttiva 2000/25/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)

Le misure previste dalla presente direttiva fanno fronte a difficoltà temporanee incontrate dall'industria. Come tali, la loro applicazione dovrebbe pertanto essere limitata alla durata della fase III B.

(9)

I vigenti limiti di emissione dovrebbero essere resi più severi, anche per quanto riguarda il particolato carbonioso ultrafine, in particolare mediante l'introduzione nella futura legislazione di limiti numerici per le particelle, se ciò è giustificato dalla pertinente valutazione d'impatto,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2000/25/CE

La direttiva 2000/25/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—   “schema di flessibilità”: la procedura di esenzione tramite la quale uno Stato membro permette l'immissione sul mercato e l'entrata in servizio di un numero limitato di trattori secondo i requisiti fissati dall'articolo 3 bis,

—   “categoria di motori”: la classificazione di motori che combina la gamma di potenza con la fase dei valori limite di emissione allo scarico,

—   “messa a disposizione sul mercato”: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un trattore o di un motore, affinché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale,

—   “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione sul mercato di un trattore o di un motore,

—   “entrata in servizio”: il primo uso nell'Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un trattore o di un motore. Si considera come data di entrata in servizio la data di immatricolazione, se del caso, o di immissione sul mercato.»;

2)

l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

Regime di flessibilità

In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongono che, su richiesta di un costruttore di trattori, e a condizione che l'autorità di omologazione abbia concesso il relativo permesso per l'immissione sul mercato in conformità alle procedure definite nell'allegato IV, un numero limitato di trattori dotati di motori omologati in conformità ai requisiti della fase relativa ai limiti di emissione immediatamente precedente a quella applicabile, possa entrare in servizio.

Il regime di flessibilità inizia quando una data fase diventa applicabile ed esso ha la medesima durata della fase stessa. Il regime di flessibilità, conformemente a quanto disposto al punto 1.2 dell'allegato IV è tuttavia limitato alla durata della fase III B ovvero a tre anni ove non esista una fase successiva.»;

3)

l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 settembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 26.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011. (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 luglio 2011.

(3)  GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI PER TRATTORI E MOTORI IMMESSI SUL MERCATO IN REGIME DI FLESSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 bis

1.   AZIONI DEI PRODUTTORI DI TRATTORI

1.1.

Salvo durante la fase III B, un produttore di trattori che desidera ricorrere al regime di flessibilità richiede l'autorizzazione dell'autorità di omologazione per immettere sul mercato i trattori in conformità delle pertinenti disposizioni di cui al presente allegato. Il numero di trattori non supera i valori indicati ai punti 1.1.1 e 1.1.2. I motori soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 bis.

1.1.1.

Il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro di un regime di flessibilità non supera, per ciascuna categoria di motori, il 20 % del numero annuale di trattori immessi sul mercato dal costruttore di trattori dotati di motori della categoria in questione (calcolato sulla base della media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un produttore di trattori commercializza trattori nell'Unione da meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo effettivo durante il quale il produttore di trattori ha commercializzato trattori nell'Unione.

1.1.2.

In alternativa a quanto disposto al punto 1.1.1, il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità per ciascuna gamma di potenza non supera i seguenti valori:

Gamma di potenza del motore

Numero di trattori

P (kW)

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

1.2.

Durante la fase III B, un produttore di trattori che desidera ricorrere al regime di flessibilità richiede l'autorizzazione dell'autorità di omologazione per immettere in servizio i trattori in conformità delle pertinenti disposizioni di cui al presente allegato. Le quantità di trattori non eccedono quelle precisate ai punti 1.2.1 e 1.2.2. I motori soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 bis.

1.2.1.

Il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità non supera, per ciascuna categoria di motori, il 40 % del numero annuale di trattori immessi sul mercato dal costruttore di trattori dotati di motori della categoria in questione (calcolato sulla base della media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un produttore di trattori commercializza trattori nell'Unione da meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo effettivo durante il quale il produttore di trattori ha commercializzato trattori nell'Unione.

1.2.2.

A titolo di opzione alternativa al punto 1.2.1, il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità per ciascuna gamma di potenza non supera i seguenti valori:

Gamma di potenza del motore

Numero di trattori

P (kW)

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3.

Il produttore di trattori allega alla domanda che presenta all'autorità competente in materia di omologazione le seguenti informazioni:

a)

un campione delle marcature da applicare su ciascun trattore dotato di un motore immesso sul mercato nel quadro del regime di flessibilità. Le etichette contengono la dicitura seguente: “TRATTORE N. … (numero di serie) DI … (numero totale di trattori nella rispettiva forcella di potenza) CON MOTORE N. … E OMOLOGAZIONE (direttiva 2000/25/CE) N. … ”; e

b)

un campione della marcatura supplementare da applicare sul motore, contenente la dicitura di cui al punto 2.2.

1.4.

Il produttore di trattori mette a disposizione dell'autorità di omologazione qualsiasi informazione necessaria per l'attuazione del regime di flessibilità che detta autorità richieda per prendere una decisione.

1.5.

Il produttore di trattori presenta ogni sei mesi alle autorità di omologazione di ciascuno Stato membro nel quale immette sul mercato i trattori una relazione sull'attuazione degli schemi di flessibilità cui ricorre. La relazione specifica i dati cumulativi riguardanti il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità, i numeri di serie dei motori e dei trattori, nonché gli Stati membri nei quali i trattori sono entrati in servizio. Detta procedura prosegue senza eccezioni per tutta la durata d'applicazione del regime di flessibilità senza alcuna eccezione.

2.   AZIONI DEL COSTRUTTORE DI MOTORI

2.1.

Un costruttore di motori può immettere motori sul mercato nel quadro del regime di flessibilità approvato a norma dei punti 1 e 3 del presente allegato.

2.2.

Il costruttore di motori appone sui motori in questione la marcatura recante la seguente dicitura: “Motore immesso sul mercato nel quadro del regime di flessibilità”, secondo i requisiti di cui all'allegato I, punto 5.

3.   AZIONI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RILASCIO DELLE OMOLOGAZIONI

L'autorità competente per il rilascio delle omologazioni valuta il contenuto della domanda di ricorso al regime di flessibilità e i documenti ad essa allegati. Di conseguenza, essa notifica al costruttore di motori la propria decisione di autorizzare o meno il regime di flessibilità richiesto.»


DECISIONI

23.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/5


DECISIONE N. 940/2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2011

sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 147, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione.

(2)

A norma dell'articolo 153, paragrafo 1, TFUE, l'Unione sostiene e completa le attività degli Stati membri relative alle condizioni lavorative, all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e alla lotta contro l'esclusione sociale.

(3)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione combatte, tra l'altro, l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini e la solidarietà tra le generazioni.

(4)

L'articolo 174 TFUE riconosce che alcune regioni dell'Unione presentano gravi e permanenti svantaggi demografici che possono influenzarne negativamente lo sviluppo e richiedono un'attenzione particolare perché l'Unione possa raggiungere l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale.

(5)

A norma dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

(6)

In Europa l'invecchiamento è indubbiamente una sfida per l'intera società e per tutte le generazioni e rappresenta inoltre un problema di solidarietà intergenerazionale e per la famiglia.

(7)

La fascia della popolazione dell'Unione formata dagli ultracinquantenni aumenterà ad un ritmo molto più veloce di quanto non sia mai accaduto in passato. Ciò è molto positivo, trattandosi di una conseguenza logica del miglioramento dell'assistenza sanitaria e della qualità della vita. Tuttavia, a causa del cambiamento demografico, l'Unione si trova ad affrontare una serie di sfide.

(8)

Numerosi Consigli europei hanno sottolineato la necessità di affrontare all’impatto dell’invecchiamento demografico sui modelli sociali europei. La principale risposta a tale rapido cambiamento della struttura demografica consiste nel promuovere la creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo lungo tutto l'arco della vita e quindi nel garantire che la popolazione degli ultracinquantenni, in rapido e progressivo aumento, che globalmente gode di una salute migliore ed è più istruita di qualsiasi gruppo di età analogo che l'ha preceduta, abbia buone possibilità di essere occupata e di partecipare attivamente alla vita familiare e sociale, anche attraverso il volontariato, l'apprendimento permanente, l'espressione culturale e lo sport.

(9)

L'Organizzazione mondiale della sanità definisce l'invecchiamento attivo il processo in cui le opportunità di salute, partecipazione e sicurezza sono ottimizzate per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano. L'invecchiamento attivo consente alle persone di realizzare le loro potenzialità di benessere fisico, sociale e psichico durante l'intero arco della vita e di partecipare alla vita sociale, dando loro nel contempo una protezione, una sicurezza e cure adeguate nel momento in cui ne hanno bisogno. Pertanto, la promozione dell'invecchiamento attivo richiede un approccio multidimensionale e un coinvolgimento tramite un sostegno duraturo tra tutte le generazioni.

(10)

L'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) dovrebbe basarsi sulle esperienze dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) e dell'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) ed é pertanto opportuno promuovere le sinergie tra tali Anni europei e l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) («Anno europeo»).

(11)

Il numero crescente di persone anziane in Europa e l'aumento di patologie croniche rendono più importante che mai la questione della promozione dell'invecchiamento attivo per tutti e, in particolare, per gli anziani, sostenendone la vitalità e la dignità, tra l'altro garantendo l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata e di alta qualità, all'assistenza a lungo termine e ai servizi sociali e sviluppando iniziative volte a promuovere la prevenzione dei rischi per la salute associati al processo di invecchiamento. L'invecchiamento attivo può contribuire ad incrementare la partecipazione degli anziani al mercato del lavoro, consentire loro di restare attivi nella società più a lungo, migliorare la loro qualità di vita e contenere le difficoltà dei sistemi sanitari, dell'assistenza e della previdenza sociale.

(12)

La Commissione ha presentato le proprie opinioni sulle sfide demografiche che l'Unione deve affrontare e sulle relative opportunità nelle comunicazioni «Il futuro demografico dell’Europa, trasformare una sfida in un’opportunità» del 12 ottobre 2006, «Promuovere la solidarietà fra le generazioni» del 10 maggio 2007 e «Gestire l’impatto dell’invecchiamento della popolazione nell’UE (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)» del 29 aprile 2009.

(13)

La diversità delle generazioni più anziane in Europa è destinata ad aumentare. E' pertanto necessario promuovere attivamente le pari opportunità e favorire la partecipazione. I cittadini attivi di diversa provenienza hanno un'importante funzione di collegamento all'interno della società, favoriscono l'integrazione e contribuiscono all'economia.

(14)

Il 22 febbraio 2007 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione sulle opportunità e le sfide dei cambiamenti demografici in Europa: il contributo degli anziani allo sviluppo economico e sociale, in cui si sottolinea sia la necessità di ampliare le possibilità di partecipazione attiva degli anziani, anche sotto forma di volontariato, sia le nuove opportunità economiche (la «silver economy») create dalla crescente domanda da parte degli anziani di determinati beni e servizi nonché l'importanza di un'immagine pubblica positiva degli anziani.

(15)

L'8 giugno 2009 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulle pari opportunità per donne e uomini: invecchiamento attivo e con dignità, che riconoscono che in tutta l'Unione gli uomini e le donne anziani affrontano gravi difficoltà se cercano di vivere attivamente e di invecchiare con dignità e si propone agli Stati membri e alla Commissione una serie di misure che tra l'altro promuovono politiche in materia di invecchiamento attivo, tenendo conto delle diverse situazioni nei vari Stati membri e delle diverse difficoltà incontrate dalle donne e dagli uomini.

(16)

Il Consiglio ha adottato il 30 novembre 2009 le conclusioni su un invecchiamento sano e dignitoso, in cui si esorta la Commissione, tra l'altro, ad avviare attività di sensibilizzazione per promuovere l'invecchiamento attivo, tra cui eventualmente un Anno europeo sull'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni per il 2012.

(17)

La comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», del 3 marzo 2010, sottolinea l'importanza per l'Unione di promuovere l'invecchiamento sano e attivo della popolazione, nell'interesse della coesione sociale e di una maggiore produttività. Il 23 novembre 2010 la Commissione ha adottato, nell'ambito della strategia Europa 2020, l'iniziativa faro intitolata «Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro: un contributo europeo verso la piena occupazione», nell'ambito della quale gli Stati membri dovrebbero promuovere le politiche per l'invecchiamento attivo. Il 16 dicembre 2010 la Commissione ha inoltre adottato l'iniziativa faro «Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale». Per raggiungere tali obiettivi politici occorre agire a tutti i livelli governativi e mobilitare gli interessati a livello non governativo; a livello dell'Unione è possibile ottenere sostegno, ad esempio attraverso le attività di un Anno europeo volte a sensibilizzare e promuovere lo scambio di buone pratiche. I coordinatori nazionali dovrebbero essere responsabili del coordinamento delle attività a livello nazionale e della coerenza di tali azioni con gli obiettivi dell'Anno europeo. Dovrebbe inoltre essere prevista la partecipazione di altre istituzioni e di altre parti in causa.

(18)

Il Consiglio ha adottato il 7 giugno 2010 le conclusioni sull'invecchiamento attivo in cui si invita la Commissione a proseguire i preparativi per l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012, durante il quale possono essere sottolineati i vantaggi dell'invecchiamento attivo ed il relativo contributo alla solidarietà tra generazioni e possono essere pubblicizzate iniziative promettenti a sostegno dell'invecchiamento attivo a tutti i livelli.

(19)

Il Parlamento europeo ha approvato l'11 novembre 2010 una risoluzione sulla sfida demografica e la solidarietà tra generazioni, nella quale chiede agli Stati membri di rendere l'invecchiamento attivo una delle priorità per i prossimi anni. La risoluzione rileva inoltre che l'Anno europeo 2012 dovrebbe, in particolare, evidenziare il contributo che le persone anziane apportano alla società e fornire opportunità per promuovere la solidarietà, la cooperazione e la comprensione tra le generazioni.

(20)

I pareri formulati dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato delle regioni hanno inoltre sottolineato l'importanza dell'invecchiamento attivo per l'Europa, evidenziando tra l'altro il valore dell'assistenza sanitaria intergenerazionale.

(21)

La decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (3), invita gli Stati membri, tramite gli orientamenti 7 e 8, ad aumentare la partecipazione della forza lavoro grazie a politiche volte a promuovere l'invecchiamento attivo, ad elevare i tassi di occupazione dei lavoratori anziani attraverso la promozione dell'innovazione nell'organizzazione del lavoro e ad ampliare le possibilità di occupazione dei lavoratori anziani aggiornandone le competenze e facendoli partecipare a programmi di apprendimento permanente. L'orientamento 10 sottolinea la necessità di rafforzare i sistemi di protezione sociale, l'apprendimento permanente e le politiche di inclusione attiva al fine di creare opportunità nelle diverse fasi della vita delle persone, di proteggerle dal rischio di povertà ed esclusione sociale e di incrementarne la partecipazione attiva alla società.

(22)

Nella comunicazione relativa all'agenda digitale per l'Europa, la prima iniziativa faro Europa 2020 adottata il 19 maggio 2010, la Commissione ha sottolineato l'importanza delle applicazioni e dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per un invecchiamento positivo ed ha proposto, in particolare, di potenziare il programma comune sulla domotica per l'assistenza domiciliare (AAL, Ambient assisted living). L'Agenda digitale per l'Europa ha inoltre raccomandato di avviare un intervento concertato per migliorare le competenze digitali di tutti gli europei, anche degli anziani, un gruppo sovrarappresentato nell'ambito dei 150 milioni di cittadini, ovvero approssimativamente il 30 % del numero totale di cittadini, che non hanno mai usato internet. La promozione della formazione in materia di nuove tecnologie e dell'accesso alle stesse accrescerebbero ulteriormente le opportunità per gli anziani.

(23)

Nel contesto della «strategia Europa 2020» la Commissione ha proposto di lanciare un partenariato europeo per l'innovazione in materia di invecchiamento attivo e in buona salute (AHAIP) nell'ambito dell'iniziativa faro «l'Unione dell'innovazione». Esso mira altresì a consentire ai cittadini di vivere più a lungo in maniera autonoma e in buona salute nonché a raddoppiare, entro l'anno 2020, il numero medio di anni di vita in buona salute.

(24)

La Commissione sta attuando la strategia europea sulla disabilità 2010-2020, la quale, vista la frequente correlazione tra l'invecchiamento e la disabilità, prevede iniziative che coinvolgono gli anziani. In particolare ciò riguarderebbe le azioni per l'accessibilità secondo strategie del tipo «design for all». Si tratta delle azioni atte a sostenere una vita indipendente e l'inclusione nella comunità sono pertinenti, comprese quelle rivolte alle persone anziane disabili che richiedono un elevato livello di sostegno, che hanno esigenze complesse e che sono particolarmente vulnerabili ed esposte all'esclusione sociale. Inoltre l'Unione e tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, che contiene tra l'altro disposizioni che riguardano gli anziani.

(25)

La Giornata europea della solidarietà intergenerazionale è celebrata annualmente il 29 aprile. Essa offre all'Unione una buona occasione per rinnovare il proprio impegno inteso a rafforzare la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni al fine di promuovere una società equa e sostenibile.

(26)

La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4).

(27)

L'invecchiamento attivo rientra anche negli obiettivi di numerosi fondi, programmi e piani di azione dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo (5), il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (6), il programma Progress (7), il programma sull'apprendimento permanente (8) e, in particolare, il suo programma Grundtvig, il programma salute (9), i programmi specifici sulle TIC e sulle scienze socioeconomiche e umane nell'ambito del settimo programma-quadro per la ricerca e lo sviluppo (10), il programma d'azione «Invecchiare bene nella società dell'informazione», il programma comune AAL (11), il programma quadro sulla competitività e sull'innovazione (12) con progetti pilota di diffusione sulle TIC per invecchiare bene, l'azione preparatoria Calypso sul turismo sociale e il programma d'azione sulla mobilità urbana.

(28)

Per garantire la partecipazione di una gamma diversificata di organizzazioni, durante l'Anno europeo si dovrebbero organizzare, per quanto possibile, eventi e iniziative su piccola scala.

(29)

La partecipazione all'Anno europeo delle reti interessate a livello dell'Unione dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta con risorse adeguate.

(30)

Poichè gli obiettivi dell'Anno europeo non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le buone prassi a livello dell'Unione e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L'anno 2012 è proclamato Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni («Anno europeo»). Esso è inteso a promuovere la vitalità e la dignità di tutti.

Articolo 2

Obiettivi

L'obiettivo generale dell'Anno europeo consiste nell'agevolare la creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo in Europa, basata su una società per tutte le età. In tale contesto, l'Anno europeo incoraggia e sostiene l'impegno degli Stati membri, delle loro autorità regionali e locali, delle parti sociali, della società civile e del mondo imprenditoriale, comprese le piccole e medie imprese, a promuovere l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi maggiormente per mobilitare il potenziale degli ultracinquantenni, che costituiscono una parte della popolazione in continuo e rapido aumento. In tal modo, esso promuove la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni, tenendo conto della diversità e della parità di genere. La promozione dell'invecchiamento attivo implica la creazione di migliori opportunità, affinché donne e uomini anziani possano svolgere un ruolo sul mercato del lavoro, la lotta contro la povertà, in particolare femminile, e l'esclusione sociale, incentivare il volontariato e la partecipazione attiva alla vita familiare e sociale e la promozione dell'invecchiamento sano e dignitoso. Ciò comporta, tra l'altro, l'adeguamento delle condizioni di lavoro, la lotta contro gli stereotipi negativi sull'età e la discriminazione basata sull'età, il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, l'adattamento dei sistemi di apprendimento permanente alle esigenze di una manodopera anziana e la garanzia che i sistemi di protezione sociale siano adeguati e offrano gli opportuni incentivi.

A norma del primo comma, gli obiettivi dell'Anno europeo sono:

a)

sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza dell'invecchiamento attivo e delle sue varie dimensioni e garantire che ad esso sia accordata un posizione importante nell'agenda politica delle parti interessate a tutti i livelli, al fine di sottolineare l'utile contributo degli anziani alla società e all'economia; fare in modo che tale contributo sia maggiormente apprezzato, promuovere l'invecchiamento attivo, la solidarietà tra le generazioni e la vitalità e la dignità di tutti e adoperarsi di più per mobilitare il potenziale degli anziani, a prescindere dalla loro origine e consentire loro di avere una vita indipendente;

b)

promuovere il dibattito, lo scambio d'informazioni e potenziare l'apprendimento reciproco tra Stati membri e parti in causa a tutti i livelli al fine di promuovere politiche sull'invecchiamento attivo, identificare e diffondere le buone prassi e sostenere la cooperazione e le sinergie;

c)

fornire un quadro favorevole all'impegno ed agire concretamente affinché l'Unione, gli Stati membri e le parti in causa a tutti i livelli, con la partecipazione della società civile, delle parti sociali e delle imprese, con particolare accento sulla promozione di strategie dell'informazione, possano elaborare soluzioni innovative, politiche e strategie a lungo termine, comprese strategie complessive per la gestione delle problematiche legate all'età per quanto riguarda l'occupazione e il lavoro, attraverso attività specifiche e perseguire obiettivi specifici connessi all'invecchiamento attivo e alla solidarietà tra le generazioni;

d)

promuovere attività che aiutino a lottare contro la discriminazione in base all'età, a superare gli stereotipi legati all'età e a rimuovere le barriere, in particolare per quanto riguarda l'occupabilità.

Articolo 3

Contenuto delle misure

1.   Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 comprendono le seguenti attività a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale:

a)

conferenze, manifestazioni ed iniziative, con la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, volte a promuovere il dibattito, a sensibilizzare e incoraggiare l'impegno in merito a obiettivi specifici, contribuendo a produrre effetti sostenibili e duraturi;

b)

campagne informative, promozionali ed educative facendo uso degli strumenti multimediali;

c)

scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi, ricorrendo, tra l'altro, al metodo di coordinamento aperto e alle reti di soggetti interessati impegnate nel conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo;

d)

ricerca e indagini su scala regionale, nazionale o a livello dell'Unione e diffusione dei risultati, rivolgendo particolare attenzione all'impatto socioeconomico della promozione dell'invecchiamento attivo o di politiche favorevoli all'invecchiamento attivo.

2.   Nell'attuare le attività di cui al paragrafo 1 è data particolare attenzione al coinvolgimento di tutte le generazioni nel perseguire gli obiettivi dell'Anno europeo, in particolare cercando di sviluppare un approccio inclusivo ed incoraggiando la partecipazione di anziani e giovani in iniziative comuni.

3.   La Commissione o gli Stati membri possono identificare altre attività inerenti agli obiettivi dell'Anno europeo e possono permettere che il nome dell'Anno europeo sia impiegato per promuoverle, nella misura in cui esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

4.   La Commissione e gli Stati membri tengono conto dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le loro attività in connessione con la realizzazione dell'Anno europeo.

5.   La Commissione tiene conto del potenziale delle attività transfrontaliere che hanno luogo a livello regionale e locale ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2.

6.   Ci si adopera affinché tutte le attività dell'Anno europeo rivolte al grande pubblico siano facilmente accessibili a tutti, incluse le persone con disabilità.

Articolo 4

Coordinamento con gli Stati membri

1.   Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione del paese all'Anno europeo e informa la Commissione di tale nomina.

2.   I coordinatori nazionali provvedono ad un corretto coordinamento delle attività nazionali dell'Anno europeo e possono altresì promuovere ed agevolare attività locali e regionali in tale contesto. I coordinatori nazionali promuovono inoltre la partecipazione di tutte le parti interessate, inclusa la società civile, nelle attività dell'Anno europeo.

3.   Entro il 25 novembre 2011, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione del loro programma di lavoro, che illustra i dettagli sulle attività nazionali previste nel quadro dell'Anno europeo.

Articolo 5

Paesi partecipanti

La partecipazione all'Anno europeo è aperta:

a)

agli Stati membri;

b)

ai paesi candidati;

c)

ai paesi dei Balcani occidentali; e

d)

ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Articolo 6

Coordinamento a livello dell'Unione

1.   La Commissione attua l'Anno europeo a livello dell'Unione.

2.   La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali ai fini del coordinamento delle attività dell'Anno europeo a livello dell'Unione e per scambiare informazioni e conoscenza, anche riguardanti gli eventuali impegni assunti e la loro attuazione negli Stati membri.

3.   La Commissione facilita e sostiene le attività dell'Anno europeo a livello nazionale, regionale e locale, tra l'altro proponendo, se del caso, nuovi strumenti e metodi per conseguire gli obiettivi dell'Anno europeo e la loro valutazione.

4.   Il coordinamento delle attività dell'Anno europeo a livello dell'Unione viene anche trattato dai comitati politici esistenti e dai gruppi consultivi.

5.   La Commissione convoca inoltre riunioni dei rappresentanti di organizzazioni o organismi europei operanti nel settore dell'invecchiamento attivo per avere un sostegno nella gestione dell'Anno europeo.

6.   Il tema dell'Anno europeo deve essere una priorità della Commissione nelle attività di comunicazione delle sue rappresentanze negli Stati membri e delle pertinenti reti operanti a livello dell'Unione che beneficiano di un sostegno dal bilancio generale dell'Unione per coprire i propri costi operativi nei loro programmi di lavoro.

7.   Il Parlamento europeo, gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono associati alle attività dell'Anno europeo.

Articolo 7

Sostegno finanziario e non finanziario

1.   Le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a livello dell'Unione possono dare luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione.

2.   Se del caso, l'Anno europeo può essere sostenuto da programmi e politiche in altri settori, che contribuiscano altresì alla promozione dell'invecchiamento attivo, quali l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, l'istruzione e la cultura, la sanità, la ricerca, la società dell'informazione, la politica regionale e la politica dei trasporti, in applicazione delle norme vigenti e nell'ambito delle possibilità esistenti per la fissazione di priorità.

3.   Un sostegno non finanziario può essere concesso dall'Unione alle attività intraprese da organizzazioni pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 8

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione a livello dell'Unione, in particolare rispetto alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, è pari a 5 000 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 9

Coerenza

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e gli altri programmi e iniziative europee, nazionali e regionali, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo.

Articolo 10

Cooperazione internazionale

Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, avendo cura di assicurare la visibilità dell'impegno dell'Unione nel promuovere l'invecchiamento attivo.

Articolo 11

Valutazione

1.   Entro il 30 giugno 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione contenente una valutazione globale delle iniziative previste dalla presente decisione con i dettagli dell'attuazione e dei risultati, da utilizzare quale base per le future politiche, misure ed azioni dell'Unione in tale settore.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce altresì informazioni sul modo in cui la dimensione di genere sia stata integrata nelle attività dell'Anno europeo e sul modo in cui l'accessibilità a tali attività sia stata garantita per le persone con disabilità.

3.   La relazione di cui al paragrafo 1 evidenzia inoltre in che modo l'Anno europeo abbia prodotto effetti duraturi per la promozione dell'invecchiamento attivo nell'Unione.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU C 51 del 17.2.2011, pag. 55.

(2)  Posizione del Parlamento del 7 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 luglio 2011.

(3)  GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, p. 12).

(6)  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

(7)  Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

(8)  Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag, 45).

(9)  Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

(10)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(11)  Decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 49).

(12)  Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 941/2011 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2011

che attua l’articolo 16, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafi 2 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

In data 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011.

(2)

In seguito all’adozione, il 16 settembre 2011, della risoluzione 2009 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») e conformemente alla decisione 2011/625/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2), gli elenchi delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportati negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011 dovrebbero essere modificati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le diciture riguardanti le entità di cui all’allegato del presente regolamento sono cancellate dagli elenchi riportati negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Entità di cui all’articolo 1

Dicitura cancellata dall’elenco riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011

5.

Libyan National Oil Corporation

Dicitura cancellata dall’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011

29.

Zuietina Oil Company (alias ZOC; alias Zuietina)


23.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 942/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2011

concernente la non approvazione della sostanza attiva flufenoxuron conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) continua ad applicarsi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (3). Il flufenoxuron è una sostanza attiva la cui completezza è stata stabilita in conformità a detto regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. In tale elenco figura anche il flufenoxuron.

(3)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6), il notificante ha ritirato il proprio sostegno all'iscrizione di tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1095/2007. Di conseguenza è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (7), che prevede la non iscrizione del flufenoxuron.

(4)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda con cui chiede l'applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La domanda è stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

La Francia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare inviata in data 8 marzo 2010 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi concernenti il flufenoxuron il 23 febbraio 2011 (8). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 15 luglio 2011, inserite nella relazione di riesame definitiva della Commissione per il flufenoxuron.

(7)

Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione. Essi riguardavano in particolare i seguenti aspetti. Non è stato possibile ultimare la valutazione dei rischi per i consumatori dato che l'esposizione dei consumatori non ha potuto essere esaminata in modo attendibile, soprattutto per quanto concerne l'entità e la rilevanza tossicologica dei diversi metaboliti. Il flufenoxuron presenta inoltre un elevato potenziale di bioaccumulo nella catena alimentare. È stato inoltre identificato un rischio elevato per gli organismi acquatici.

(8)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di relazione di riesame, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attento esame.

(9)

Tuttavia, nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato possibile dissipare le preoccupazioni menzionate nel considerando 7. Le valutazioni effettuate in base alle informazioni fornite non consentono quindi di concludere che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti flufenoxuron sono generalmente conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(10)

Pertanto il flufenoxuron non va approvato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

Per i prodotti fitosanitari contenenti flufenoxuron, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo termina il 31 dicembre 2012 come stabilito all'articolo 3, secondo comma, della decisione 2008/934/CE.

(12)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al flufenoxuron a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(13)

A fini di chiarezza la voce relativa al flufenoxuron nell'allegato della decisione 2008/934/CE va cancellata.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva flufenoxuron non è approvata.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti flufenoxuron siano ritirate entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque termina il 31 dicembre 2012.

Articolo 4

Modifiche della decisione 2008/934/CE

Nell'allegato della decisione 2008/934/CE è cancellata la voce relativa al flufenoxuron.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)  GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

(7)  GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flufenoxuron», The EFSA Journal 2011; 9(3):2088. [72 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2088. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


23.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 943/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2011

concernente la non approvazione della sostanza attiva propargite conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) continua ad applicarsi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive delle quali è stata verificata la completezza conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell'allegato I (3). La propargite è una sostanza attiva la cui completezza è stata stabilita in conformità a detto regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono modalità dettagliate per l'attuazione della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I di tale direttiva. In tale elenco figura anche la propargite.

(3)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6), il notificante ha ritirato il proprio sostegno all'inclusione di tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1095/2007. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze (7), che prevede la non inclusione della propargite.

(4)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda con cui chiede l'applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La domanda è stata presentata all'Italia, che ha effettuato la valutazione insieme alla Francia, designato Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

L'Italia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 4 marzo 2010. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione la sua conclusione sulla propargite il 23 febbraio 2011 (8). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 15 luglio 2011, inseriti nel rapporto di riesame definitivo della Commissione per la propargite.

(7)

Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione. Essi riguardavano in particolare i seguenti aspetti. Non è stato possibile effettuare valutazioni del rischio affidabili per i consumatori, gli operatori, gli addetti e gli astanti. Non è stato inoltre possibile finalizzare la valutazione dei rischi ecotossicologici. In particolare, sono stati identificati alti livelli di rischio a lungo termine per i mammiferi, il rischio di avvelenamento secondario per gli uccelli e un rischio elevato per gli organismi acquatici.

(8)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attento esame.

(9)

Tuttavia, nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato possibile dissipare le preoccupazioni menzionate nel considerando 7. Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti propargite sono generalmente conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(10)

Pertanto la propargite non va approvata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

Per i prodotti fitosanitari contenenti propargite, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve scadere il 31 dicembre 2012 al più tardi come stabilito all'articolo 3, secondo comma, della decisione 2008/934/CE.

(12)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa alla propargite ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(13)

A fini di chiarezza la voce relativa alla propargite nell'allegato della decisione 2008/934/CE va cancellata.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva propargite non è approvata.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti propargite siano ritirate entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque scade al più tardi il 31 dicembre 2012.

Articolo 4

Modifiche della decisione 2008/934/CE

Nell'allegato della decisione 2008/934/CE è cancellata la voce relativa alla propargite.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)  GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

(7)  GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

(8)  European Food Safety Authority, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propargite» (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva propargite). The EFSA Journal 2011; 9(3):2087. [71 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2087. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


23.9.2011   

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L 246/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 944/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EC

25,3

MK

53,6

XS

31,8

ZZ

36,9

0707 00 05

MK

20,0

TR

106,2

ZZ

63,1

0709 90 70

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

65,9

CL

79,9

TR

74,0

UY

62,5

ZA

76,8

ZZ

71,8

0806 10 10

CL

75,1

EG

116,3

IL

136,9

MK

85,4

TR

110,9

US

271,3

ZA

62,4

ZZ

122,6

0808 10 80

BZ

86,4

CL

148,5

CN

82,6

NZ

116,8

US

123,7

ZA

124,0

ZZ

113,7

0808 20 50

AR

47,4

CN

78,7

TR

114,2

ZA

61,3

ZZ

75,4

0809 30

TR

145,2

ZZ

145,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.9.2011   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 945/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2011

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XV, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 168 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell’Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (5), se la quantità di carni disossate destinata all’esportazione è inferiore al 95 % ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

(6)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2011 della Commissione (6). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso previsto all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, l’aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotta di 3,5 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2011 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

(6)  GU L 164 del 24.6.2011, pag. 8.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 23 settembre 2011

Codice dei prodotti

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

18,3

B03

EUR/100 kg peso netto

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

24,4

B03

EUR/100 kg peso netto

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

24,4

B03

EUR/100 kg peso netto

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

18,3

B03

EUR/100 kg peso netto

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

30,5

B03

EUR/100 kg peso netto

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

18,3

B03

EUR/100 kg peso netto

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg peso netto

3,3

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

11,3

B03

EUR/100 kg peso netto

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

42,4

B03

EUR/100 kg peso netto

24,9

EG

EUR/100 kg peso netto

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

25,4

B03

EUR/100 kg peso netto

15,0

EG

EUR/100 kg peso netto

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg peso netto

3,3

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

11,3

B03

EUR/100 kg peso netto

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

10,3

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Unione).

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(3)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(5)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(6)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(7)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.


23.9.2011   

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L 246/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 946/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2011

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell’Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2011 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 164 del 24.6.2011, pag. 12.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 23 settembre 2011

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03:

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


23.9.2011   

IT

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L 246/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 947/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2011

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 22 settembre 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

120,6

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

136,6

0

BR

132,4

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

226,2

22

BR

258,8

12

AR

341,2

0

CL

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

342,3

0

BR

419,2

0

CL

0408 11 80

Tuorli

303,9

2

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

319,9

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

278,7

5

BR

377,0

0

CL

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

495,0

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


23.9.2011   

IT

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L 246/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 948/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 933/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 242 del 20.9.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 23 settembre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

47,27

0,00

1701 11 90 (1)

47,27

0,72

1701 12 10 (1)

47,27

0,00

1701 12 90 (1)

47,27

0,43

1701 91 00 (2)

48,57

2,90

1701 99 10 (2)

48,57

0,00

1701 99 90 (2)

48,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

23.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/30


DECISIONE 2011/625/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2011

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

In data 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1), che attua la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR).

(2)

Il 23 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/178/PESC che modifica la decisione 2011/137/PESC (2) e attua l’UNSCR 1973 (2011).

(3)

Il 16 settembre 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 2009 (2011) che ha modificato, tra l’altro, le misure restrittive imposte dall’UNSCR 1970 (2011) e dall’UNSCR 1973 (2011).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/137/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L’articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di:

a)

armamenti e materiale connesso di ogni tipo, compresa l’assistenza tecnica, la formazione, l’assistenza finanziaria e altre forme di assistenza, destinati unicamente alla sicurezza o all’assistenza al disarmo alle autorità libiche;

b)

armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato;

notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»;

2)

all’articolo 4 bis è soppresso il paragrafo 1;

3)

all’articolo 6:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da:

a)

Banca centrale della Libia;

b)

Libyan Arab Foreign Bank;

c)

Libyan Investment Authority; e

d)

Libyan Africa Investment Portfolio,

che sono congelati alla data del 16 settembre 2011 rimangono congelati.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 ter.   Riguardo alle entità di cui al paragrafo 1 bis, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:

a)

lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l’intenzione di autorizzare l’accesso ai fondi, attività finanziarie o risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica:

i)

esigenze umanitarie;

ii)

combustibile, energia elettrica e acqua ad uso esclusivamente civile;

iii)

ripresa della produzione della Libia e vendita di idrocarburi;

iv)

creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell’infrastruttura pubblica civile; o

v)

agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, compreso per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;

b)

lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato che tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche non sono messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui al paragrafo 1;

c)

lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull’uso di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche; e

d)

lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro cinque giorni lavorativi alla messa a disposizione di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Il paragrafo 1 bis non osta a che un’entità ivi indicata effettui il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima dell’inclusione di tale entità in elenco ai sensi della presente decisione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato l’intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi o delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.»

Articolo 2

Le voci relative alle entità di cui all’allegato della presente decisione sono soppresse dagli elenchi di cui agli allegati III e IV della decisione 2011/137/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(2)  GU L 78 del 24.3.2011, pag. 24.


ALLEGATO

ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2

Voci soppresse dall’elenco di cui all’allegato III della decisione 2011/137/PESC

1.

Banca centrale della Libia

2.

Libyan Investment Authority

3.

Libyan Foreign Bank

4.

Libya Africa Investment Portfolio

5.

Libyan National Oil Corporation

Voce soppressa dall’elenco di cui all’allegato IV della decisione 2011/137/PESC

Zuietina Oil Company


23.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2011

relativa alla concessione alla Repubblica ceca, al Granducato di Lussemburgo e alla Repubblica d’Austria di una deroga in merito all’applicazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri

[notificata con il numero C(2011) 6533]

(I testi nelle lingue ceca, francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/626/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 762/2008 dispone che, qualora l’inclusione nelle statistiche di una particolare branca di attività dell’acquacoltura provochi difficoltà sproporzionate rispetto all’importanza della branca, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a escludere i dati riguardanti tale branca dai dati nazionali trasmessi o ad applicare metodi di stima per fornire dati per più del 10 % della produzione totale.

(2)

Sono pervenute richieste di deroghe dalla Repubblica ceca, dal Granducato di Lussemburgo e dalla Repubblica d’Austria.

(3)

Le informazioni fornite dalla Repubblica ceca, dal Granducato di Lussemburgo e dalla Repubblica d’Austria giustificano la concessione di tali deroghe.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (2).

(5)

Le misure di cui alla presente decisione integrano la decisione 2010/76/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che concede un periodo transitorio per l’attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri per quanto riguarda la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, l’Austria, la Polonia, il Portogallo e la Slovenia (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Repubblica ceca è autorizzata a trasmettere, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, solo dati stimati per il valore della produzione di ogni specie diversa da Cyprinus carpio (carpa comune).

2.   Tale deroga è concessa per gli anni di riferimento 2009-2011.

Articolo 2

1.   Al Granducato di Lussemburgo è concessa una deroga, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, all’obbligo di trasmettere statistiche sull’intero settore dell’acquacoltura.

2.   Tale deroga è concessa per gli anni di riferimento 2008-2011

Articolo 3

1.   La Repubblica d’Austria può trasmettere, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, solo dati stimati per il valore della produzione di ciascuna specie e per la produzione degli incubatoi e dei vivai relativa a ciascuna specie.

2.   Tale deroga è concessa per l’anno di riferimento 2011.

Article 4

1.   La Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d’Austria sono destinatari della presente decisione, che è loro notificata.

2.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

(3)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 70.


Rettifiche

23.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/34


Rettifica del regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83 del 30 marzo 2011 )

A pagina 51, all'allegato VI, punto 1):

anziché:

«la parte 1 è così modificata:

a)

nella tabella 1.1, nella classe di pericolo Sensibilizzazione respiratoria o cutanea, il codice di categoria “Resp. Sens. 1” è sostituito da “Resp. Sens. 1, 1A, 1B” ed il codice di categoria “Skin Sens. 1” è sostituito da “Skin Sens. 1, 1A, 1B”;»,

leggi:

«la parte 1 è così modificata:

a)

la tabella 1.1 è modificata come segue:

i)

nella classe di pericolo “Sensibilizzazione respiratoria o cutanea”, il codice di categoria “Resp. Sens. 1” è sostituito da “Resp. Sens. 1, 1A, 1B” ed il codice di categoria “Skin Sens. 1” è sostituito da “Skin Sens. 1, 1A, 1B”;

ii)

nella classe di pericolo “Pericoloso per lo strato di ozono”, il codice di categoria “Ozone” è sostituito da “Ozone 1”;».