ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.241.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2011/544/UE |
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2011/545/UE |
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2011/546/UE |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 settembre 2011, che abroga la decisione di esecuzione 2011/508/UE relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania [notificata con il numero C(2011) 6443] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 925/2011 DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2011
che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Tenuto conto degli sviluppi in Libia, è opportuno modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La voce relativa all’entità che figura nell’allegato del presente regolamento è soppressa dall’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Entità di cui all’articolo 1
42. |
Afriqiyah Airwais |
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 926/2011 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2011
nell’ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento della UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/470/CE elenca le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione alle azioni di controllo in campo veterinario. Tale decisione permette all’Unione di rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari attraverso la concessione di contributi finanziari ai laboratori UE di collegamento e di riferimento. Essa stabilisce che tutti i laboratori di collegamento o di riferimento, designati come tali dalla legislazione UE in campo veterinario, che adempiono agli obblighi e soddisfano i requisiti in essa elencati, possono beneficiare di un contributo dell’Unione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2) fissa compiti, obblighi e requisiti generali che devono essere soddisfatti dai i laboratori di riferimento della UE per alimenti e mangimi e nel settore veterinario e zoosanitario. Il suddetto regolamento elenca — nell’allegato VII, parte I — i laboratori di riferimento della UE per gli alimenti e i mangimi e — nell’allegato VII, parte II — i laboratori di riferimento della UE nel settore veterinario e zoosanitario. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) definisce le norme per la concessione del contributo finanziario dell’Unione al funzionamento dei laboratori di riferimento della UE, ai sensi dell’articolo 31 della decisione 2009/470/CE e dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, e per l’organizzazione di seminari. |
(4) |
In base al regolamento (CE) n. 1754/2006, le relazioni tra la Commissione e i singoli laboratori comunitari di riferimento sono fissate in accordi di partenariato. Gli accordi di partenariato durano 5 anni e sono accompagnati da un programma di lavoro pluriennale. |
(5) |
L’elenco dei laboratori di riferimento UE si trova all’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004. Per alcune attività, è stato designato laboratorio di riferimento il Centro comune di ricerca. Trattandosi di una direzione generale della Commissione, ad esso non si applica il presente regolamento. Le norme che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione al Centro comune di ricerca sono stabilite in un accordo amministrativo annuale. |
(6) |
Il livello del contributo finanziario dell’Unione per l’attività di alcuni laboratori di riferimento della UE viene deciso ogni anno con apposite decisioni di finanziamento riguardanti la sicurezza dei mangimi e degli alimenti e il settore veterinario e zoosanitario. |
(7) |
Nel 2008, il servizio di audit interno (Internal Audit Service — IAS) della Commissione ha effettuato un audit sulla gestione delle sovvenzioni nei settori della sicurezza alimentare, della salute e benessere degli animali e della salute delle piante. Lo IAS concluse che le modalità per concedere i contributi finanziari dell’Unione ai laboratori di riferimento UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali, dovevano essere semplificate. Per semplificare le norme, lo IAS suggerì alla Commissione di continuare ad adottare, ogni anno, decisioni di finanziamento annuali ma senza che fossero necessari accordi di partenariato tra la Commissione e ogni singolo laboratorio di riferimento UE. |
(8) |
I laboratori di riferimento UE avrebbero dovuto, invece, organizzare a scadenze regolari riunioni e attività di formazione. All’elenco delle spese ammissibili del presente regolamento si sarebbero dovute aggiungere perciò quelle per riunioni e attività di formazione. |
(9) |
Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4). |
(10) |
Poiché sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (CE) n. 1754/2006, per chiarezza è opportuno abrogarlo, sostituirlo con il presente regolamento ma tenendo conto del regolamento (CE) n. 882/2004. |
(11) |
Il presente regolamento si applica a tutti i laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato scadano alla fine del 2011 e ai laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato siano scaduti di comune accordo. Ai laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato non siano scaduti si continua ad applicare il regolamento (CE) n. 1754/2006. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e della decisione 2009/470/CE riguardo al regime di concessione dei contributi finanziari dell’Unione [articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 882/2004 e articolo 31, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE] per le attività, tra cui l’organizzazione di seminari, dei laboratori di riferimento della UE («i laboratori»), diversi dal Centro comune di ricerca, nonché le condizioni in base alle quali essi sono concessi.
Il presente regolamento si applica a tutti i laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato scadano alla fine del 2011 e ai laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato siano scaduti di comune accordo. Ai laboratori UE i cui accordi quadro di partenariato non siano scaduti si continua ad applicare il regolamento (CE) n. 1754/2006.
Articolo 2
Programma di lavoro e bilancio di previsione
1. Entro il 1o settembre di ogni anno civile «n», i laboratori devono:
a) |
definire, insieme ai servizi della Commissione, le attività dell’Unione previste nel corso dell’anno civile «n + 1», tra cui l’organizzazione di seminari («il programma di lavoro»); |
b) |
presentare alla Commissione:
|
2. I laboratori comunicano il bilancio di previsione in formato elettronico conformemente agli allegati I a) e I b).
Articolo 3
Tasso di cambio
Per i bilanci di previsione espressi in valute diverse dall’euro, la Commissione applica il primo tasso di cambio fissato nel settembre dell’anno «n», pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Riconoscimento
La Commissione adotta una decisione di finanziamento annuale («la decisione di finanziamento annuale») che approva i programmi di lavoro e i corrispondenti bilanci di previsione per tutti i laboratori.
Qualsiasi modifica dei programmi di attività è subordinata all’accordo preventivo scritto della Commissione.
Articolo 5
Prefinanziamento
Una volta adottata la decisione di finanziamento annuale da parte della Commissione, i laboratori possono chiedere un prefinanziamento pari al 70 % del contributo totale per il loro programma di lavoro.
Articolo 6
Pagamento del contributo
Il saldo del contributo finanziario dell’Unione per i programmi di lavoro viene versato ai laboratori dopo l’approvazione delle relazioni tecniche e finanziarie di cui agli articoli 11 e 16 purché i laboratori:
a) |
abbiano attuato il programma di lavoro in modo efficace; |
b) |
abbiano presentato le relazioni tecniche e finanziarie nei termini previsti dai suddetti articoli. |
Articolo 7
Documenti giustificativi
1. I laboratori registreranno nel proprio sistema di contabilità le spese sostenute nell’ambito del programma di lavoro e, a fini di controllo finanziario, conserveranno per 7 anni tutti i documenti originali o loro copie autentiche.
2. I laboratori conserveranno tutti i documenti giustificativi originali, o le loro copie autentiche, relativi al programma di lavoro che abbia ottenuto contributi finanziari dell’Unione.
3. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese indicate nella domanda di rimborso, devono essere inviati alla Commissione, se questa li richiede.
Articolo 8
Controlli
Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
CAPO II
ATTIVITÀ DEI LABORATORI, ESCLUSA L’ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI
Articolo 9
Definizione
Le attività dei laboratori sono definite come la mansioni derivanti dai doveri descritti all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 10
Ammissibilità
1. Nell’ambito delle attività dei laboratori, sono ammesse spese di personale destinato alle attività, per subforniture, beni strumentali, materiali di consumo, spedizione di campioni per prove comparative, missioni, riunioni, attività di formazione e spese generali.
2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili nei limiti fissati dalla pertinente decisione di finanziamento annuale e in base alle regole di ammissibilità di cui all’allegato II.
3. Per incrementare la dotazione di una delle voci (personale, subforniture, beni strumentali, materiali di consumo, spedizione di campioni per prove comparative, missioni, riunioni, attività di formazione) e/o di una delle attività elencate nel programma di lavoro, in misura superiore al 10 % ma senza superare i costi totali ammissibili previsti dalla decisione di finanziamento annuale, i laboratori devono chiedere l’approvazione preventiva della Commissione.
Articolo 11
Presentazione delle relazioni sulle attività dei laboratori
1. Entro il 31 marzo dell’anno civile «n + 2», i laboratori devono presentare alla Commissione le seguenti relazioni:
a) |
una versione su carta e una elettronica della relazione finanziaria, redatta in conformità agli allegati III a) e b); |
b) |
una relazione tecnica sulle loro attività, certificata dal direttore tecnico del laboratorio. |
Per le riunioni e attività di formazione, la relazione finanziaria deve essere tuttavia redatta e presentata in conformità all’articolo 16.
Come prova della data di invio della relazione finanziaria e di quella tecnica, fa fede il timbro postale.
2. Il contributo finanziario dell’Unione può essere ridotto se il programma di lavoro non viene portato a termine in modo efficace e/o completo.
3. Il contributo finanziario dell’Unione viene ridotto se la relazione finanziaria e quella tecnica non vengono inviate entro il termine di cui al paragrafo 1.
Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 25 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 1 mese.
Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 50 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 2 mesi.
Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 75 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 3 mesi.
Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 100 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 4 mesi.
Articolo 12
Tasso di cambio per pagamenti effettuati in valute diverse dall’euro
Alle domande relative a pagamenti di saldi effettuati in valute diverse dall’euro, la Commissione applica il primo tasso di cambio fissato nel marzo dell’anno «n», pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il tasso di cambio per domande relative a pagamenti di saldi, per riunioni e attività di formazione, effettuati in valute diverse dall’euro sarà tuttavia quello indicato all’articolo 17.
Articolo 13
Imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto (IVA), non recuperabile, versata dai laboratori è considerata spesa ammissibile ai sensi del presente regolamento purché i laboratori presentino, insieme alla relazione finanziaria di cui all’articolo 11, paragrafo 1, un attestato del ministero delle Finanze del pertinente Stato membro, o di un’autorità equivalente, che confermi che il laboratorio non è soggetto o è solo in parte soggetto all’IVA e che il suo settore di attività non è soggetto a tale imposta.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI
Articolo 14
Definizione
Un seminario è un appuntamento annuale dedicato all’informazione e al coordinamento, al quale i laboratori invitano tutti i laboratori nazionali di riferimento.
Articolo 15
Ammissibilità
1. Sono considerate ammissibili, come spese per l’organizzazione di seminari, le spese di viaggio, di albergo e le indennità giornaliere per non più di 32 partecipanti, tra i quali deve essere invitato almeno un rappresentante per Stato membro.
2. Sono considerate ammissibili, come spese per l’organizzazione di seminari, spese di viaggio aggiuntive, spese d’albergo e indennità giornaliere per non più di 3 oratori invitati ai seminari.
3. Sono considerate ammissibili, come spese per l’organizzazione di seminari, spese di viaggio aggiuntive, spese d’albergo e indennità giornaliere per non più di 10 rappresentanti di paesi terzi invitati ai seminari.
4. Le spese per l’organizzazione di seminari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono ammissibili nei limiti fissati dalla decisione di finanziamento annuale e in base alle regole di ammissibilità di cui all’allegato IV. Possono essere concesse deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 in casi debitamente giustificati ai sensi delle decisioni di finanziamento annuali.
Articolo 16
Invio delle relazioni sui seminari
1. Entro 2 mesi dalla conclusione del seminario, i laboratori devono presentare alla Commissione quanto segue:
a) |
una versione su carta e una elettronica della relazione finanziaria riguardante il seminario, redatta in conformità all’allegato V; |
b) |
una relazione tecnica, firmata dal direttore tecnico del laboratorio. |
Come prova della data di invio della relazione finanziaria e di quella tecnica, fa fede il timbro postale.
2. Il contributo finanziario dell’Unione viene ridotto se la relazione finanziaria e quella tecnica non vengono inviate entro il termine di cui al paragrafo 1.
Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 25 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 1 mese.
Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 50 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 2 mesi.
Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 75 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 3 mesi.
Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 100 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 4 mesi.
Articolo 17
Tasso di cambio per pagamenti effettuati in valute diverse dall’euro
Alle domande relative a pagamenti di saldi effettuati in valute diverse dall’euro, la Commissione applica il primo tasso di cambio fissato nel mese in cui si è tenuto il seminario e pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1754/2006 è abrogato.
I riferimenti al regolamento (CE) n. 1754/2006 si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 19
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica al contributo finanziario che l’Unione concederà ai laboratori a partire dal 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.
(4) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
ALLEGATO I a
(cfr. articolo 2, paragrafo 2)
Bilancio di previsione per attività
|
Spese di personale |
Subforniture |
Beni strumentali |
Materiali di consumo |
Prove comparative |
Missioni |
Riunioni |
Attività di formazione |
Attività 1 |
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Attività 2 |
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Attività 3 |
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Attività N |
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Totale |
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ALLEGATO I b
Bilancio di previsione per le spese sostenute dai laboratori riguardanti attività dell’Unione, compresa l’organizzazione di seminari periodo: 1 gennaio-31 dicembre
(cfr. articolo 2, paragrafo 2)
Nome e indirizzo del laboratorio di riferimento dell’Unione:
Conto bancario sul quale va versato il contributo finanziario:
IMPORTANTE: Tutte le spese devono essere espresse in euro o nella moneta dello Stato membro interessato.
1. PERSONALE
Categoria (1) |
Statuto (2) |
Retribuzione mensile lorda (3) |
Tempo dedicato al progetto (in numero di giorni) (4) |
Totale costi ammissibili |
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2. SUBFORNITURE
Descrizione |
Costo IVA esclusa |
IVA |
Costo totale |
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3. BENI STRUMENTALI
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Descrizione |
Costo/valore IVA esclusa |
IVA |
Costo totale/valore |
Data di acquisto o di locazione |
Data di consegna |
Periodo di ammortamento (36 o 60 mesi) |
% di utilizzo per il progetto |
Costo dell’ammortamento annuo |
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4. MATERIALI DI CONSUMO
Descrizione in base al tipo (5) |
Costo IVA esclusa |
IVA |
Costo totale |
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5. SPEDIZIONE DI CAMPIONI PER TEST COMPARATIVI
Descrizione |
Costo IVA esclusa |
IVA |
Costo totale |
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6. MISSIONI
Descrizione |
Spese di viaggio |
Albergo |
Indennità giornaliera |
Totale |
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7. RIUNIONI
Descrizione |
Spese di viaggio |
Albergo |
Indennità giornaliera |
Totale |
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|
8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
|
Costi |
Spese di viaggio dei partecipanti: |
|
Spese di albergo: |
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Indennità giornaliere da versare ai partecipanti: |
|
Spese totali per attività di formazione: |
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9. SPESE GENERALI E SPESE TOTALI PER ATTIVITÀ
Importo totale delle spese (totale delle voci da 1 a 8): |
|
Spese generali: 7 % |
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Importo totale delle spese per attività: |
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10. SEMINARI
|
Costi |
Spese di viaggio dei partecipanti: |
|
Spese di albergo: |
|
Indennità giornaliere da versare ai partecipanti: |
|
Importo totale delle spese per seminario: |
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BILANCIO DI PREVISIONE DEFINITIVO
Importo totale delle spese per attività: |
|
Importo totale delle spese per il seminario: |
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Bilancio di previsione definitivo: |
|
(1) Precisare per ogni persona assegnata al progetto: senior scientist, junior scientist, tecnico, ecc.
(2) Funzionario, contrattista, ecc. Per i contrattisti, indicare le date d’inizio e di fine del contratto.
(3) Retribuzione mensile lorda effettiva (evitare le tabelle salariali), compresi oneri sociali e d’altro genere che compaiono nel foglio paga.
(4) Calcolato sulla base di 220 giorni/anno.
(5) Esempi: reagenti, cavie, materiale minuto di laboratorio, ecc.
ALLEGATO II
Regole di ammissibilità applicabili alle spese di personale, per subforniture, beni strumentali, materiali di consumo, spedizione di campioni per prove comparative, missioni, riunioni, attività di formazione e spese generali
(cfr. articolo 10, paragrafo 2)
1. Personale
Le spese di personale (qualunque ne sia lo statuto) si limitano alle remunerazioni effettivamente versate (stipendi, salari, oneri sociali, contributi pensionistici) al personale specificatamente assegnato, a tempo pieno o parziale, all’attuazione del programma di lavoro.
La totalità delle ore di lavoro del personale dedicate a compiti voluti dall’Unione deve essere registrata e certificata, sulla base di almeno 220 giorni/anno. Registrazione e certificazione vanno effettuate almeno una volta al mese dal capo del progetto designato o da un membro di grado superiore debitamente autorizzato del personale dei laboratori.
2. Subforniture
Il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute.
3. Beni strumentali
Le attrezzature acquistate, acquisite in leasing o noleggiate sono elementi ammissibili come costi diretti. L’importo rimborsabile per attrezzature acquisite in leasing o noleggiate non può superare i costi che avrebbe comportato l’acquisto delle attrezzature stesse per la durata della prova. Le spese rimborsabili saranno calcolate secondo la formula seguente:
A |
= |
periodo in mesi, dalla data di consegna, per il quale le attrezzature sono destinate a essere usate per il progetto |
B |
= |
periodo di ammortamento di 60 mesi (36 mesi per apparecchiature informatiche di costo inferiore a 25 000 EUR). |
C |
= |
costo delle attrezzature |
D |
= |
percentuale di utilizzo delle attrezzature per il programma di lavoro. |
Per beni strumentali di costo inferiore a 3 000 EUR può essere dichiarato l’intero costo. Per tali apparecchiature non è necessario l’ammortamento.
4. Materiali di consumo
Il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute.
Tutte le altre spese (amministrative, per viaggi di affari diversi dalle missioni di cui al punto 6 e segretariato) sono da ritenersi coperte dalla voce «spese generali».
5. Spedizione di campioni per prove comparative
Il rimborso avviene in base alle spese effettivamente sostenute per la spedizione dei campioni nel quadro delle prove comparative.
6. Missioni
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale dei laboratori per le missioni previste dal programma di lavoro, sono rimborsate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4. Le indennità giornaliere devono essere concesse in conformità all’articolo 15, paragrafo 4.
7. Riunioni
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da non più di 5 esperti esterni per riunioni che hanno luogo nei locali dei laboratori e previste nel programma di lavoro, sono rimborsate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4. Le indennità giornaliere devono essere concesse in conformità all’articolo 15, paragrafo 4.
8. Attività di formazione
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da non più di 32 rappresentanti dei laboratori nazionali di riferimento (LNR) per attività di formazione previste dal programma di lavoro sono rimborsate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4. Le indennità giornaliere devono essere concesse in conformità all’articolo 15, paragrafo 4.
9. Spese generali
Si applica automaticamente un contributo forfettario pari al 7 % dei costi rimborsabili effettivi, calcolati in funzione di tutti i costi diretti sopraelencati (voci da 1 a 8).
ALLEGATO III a
(cfr. articolo 11, paragrafo 1)
Spesa per attività
|
Spese di personale |
Subforniture |
Beni strumentali |
Materiali di consumo |
Prove comparative |
Missioni |
Riunioni |
Attività di formazione |
Attività 1 |
|
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Attività 2 |
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Attività 3 |
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Attività N |
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Totale |
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ALLEGATO III b
Relazione finanziaria certificata
(cfr. articolo 11, paragrafo 1)
Dal …/…/… al …/…/…
Tasso di cambio utilizzato: 1 EUR = …
Numero di riferimento della decisione di finanziamento annuale:
Nome e indirizzo del laboratorio:
Massimale del contributo finanziario annuale dell’Unione:
Categoria dei costi |
Bilancio di previsione |
Voce + 10 % |
Costi dichiarati |
Ammissibile (1) |
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Totale parziale |
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Totale |
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Certificazione da parte del laboratorio
Con la presente, certifichiamo che:
— |
le spese di cui sopra sono state sostenute per l’espletamento dei compiti previsti nel programma di lavoro e erano indispensabili al fine dell’efficace attuazione di tali compiti, |
— |
le spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 926/2011 |
— |
tutti i documenti giustificativi concernenti le spese sono disponibili a fini di controllo, |
— |
a [inserire il nome del laboratorio] non deriva alcun profitto con il contributo finanziario concesso dall’Unione. |
Data:
Nome del direttore tecnico:
Firma:
Data:
Nome delle persona incaricata della gestione finanziaria:
Firma:
Ripartizione per categoria
(in euro o nella moneta dello Stato membro interessato)
1. PERSONALE
Categoria |
Statuto |
Retribuzione mensile lorda |
Tempo dedicato al progetto (in numero di giorni) |
Totale costi ammissibili |
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2. SUBFORNITURE
Descrizione |
Fornitore |
Costo IVA esclusa |
IVA |
Costo totale |
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3. BENI STRUMENTALI
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Descrizione |
Costo/valore IVA Esclusa |
IVA |
Costo totale/valore |
Data di acquisto o di locazione |
Data di consegna |
Periodo di ammortamento (36 o 60 mesi) |
% di utilizzo per il progetto |
Costo dell’ammortamento annuo |
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4. MATERIALI DI CONSUMO
Descrizione (dettagli di ogni voce di spesa) (2) |
fornitore |
Costo IVA esclusa |
IVA |
Costo totale |
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5. PROVE COMPARATIVE
Descrizione |
Fornitore |
Costo IVA esclusa |
IVA |
Costo totale |
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6. MISSIONI
Descrizione |
Spese di viaggio |
Albergo |
Indennità giornaliera |
Costo totale |
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7. RIUNIONI
Descrizione |
Spese di viaggio |
Albergo |
Indennità giornaliera |
Costo totale |
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8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
|
Costi |
Spese di viaggio dei partecipanti: |
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Spese di albergo: |
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Indennità giornaliere da versare ai partecipanti: |
|
Importo totale delle spese per seminario: |
|
9. SPESE GENERALI
Importo totale delle spese (totale delle voci da 1 a 8): |
|
Spese generali: 7 % |
|
10. TOTALE
Importo totale delle Spese (totale delle voci da 1 a 9): |
|
(1) La colonna «Ammissibile» deve essere compilata dalla Commissione
(2) Indicare ciascuna voce su una sola riga.
ALLEGATO IV
Norme di ammissibilità applicabili alle spese relative a un seminario
(cfr. articolo 15, paragrafo 4)
I. SPESE DI VIAGGIO
1. BIGLIETTI E SPESE DI VIAGGIO
1.1. Disposizioni generali
I partecipanti devono utilizzare i mezzi di trasporto più adeguati ed economici. Per quanto possibile, vanno preferiti i trasporti pubblici o in comune, tenendo conto anche dell’impatto ambientale.
Per convenzione, tutti i viaggi cominciano dai locali dei laboratori. I partecipanti sono direttamente responsabili di eventuali deviazioni effettuate per motivi privati, come partenze e/o ritorni in un altro luogo qualsiasi, devono indicarle e pagarne l’aumento di spesa ad esse dovuto.
Le spese di viaggio sostenute per partecipare al seminario sono rimborsate solo in base al mezzo di trasporto più adeguato e conveniente tra i locali dei laboratori e il luogo in cui è organizzato il seminario.
Il rimborso deve tener conto della durata delle riunioni e deve basarsi sul miglior tasso disponibile tra le tariffe preferenziali negoziate e le altre tariffe promozionali disponibili sul mercato.
1.2. Ferrovia
Le spese di viaggio sono rimborsate per un viaggio in prima classe utilizzando l’itinerario più breve ed economico.
1.3. Aereo
1) |
Il viaggio aereo va acquistato alla tariffa più economica, tenendo conto della durata delle riunioni:
|
2) |
Se la tariffa richiede la prolungazione del soggiorno per un intero fine-settimana (regola della domenica) può essere corrisposta l’indennità giornaliera aggiuntiva, se ritenuta complessivamente conveniente. I partecipanti devono chiedere all’agenzia viaggi convenzionata, e conservare, le varie tariffe disponibili (incluso/escluso il soggiorno di fine-settimana) in modo da ottenere il costo più economico. I partecipanti non sono comunque obbligati a sostare il fine-settimana nel luogo del seminario solo per ottenere condizioni più economiche. I biglietti utilizzati, le carte d’imbarco originali, la fatture d’albergo vanno consegnati alla Commissione su richiesta di quest’ultima. |
1.4. Viaggi in automobile per motivi professionali
Il viaggio in automobile è autorizzato se meno costoso rispetto a un viaggio aereo o in ferrovia, soprattutto se la vettura è condivisa da più partecipanti.
È possibile effettuare il viaggio con il veicolo di proprietà per motivi professionali. Le spese di trasporto relative alla distanza percorsa sono tuttavia rimborsate al tasso massimo di 0,22 EUR/km.
1.5. Taxi — Parcheggi — Pedaggi — Trasporti pubblici (bus, tram, metropolitana)
Normalmente si considera che l’indennità giornaliera copra tutte le spese sostenute dai partecipanti a un seminario. Spese inerenti ai trasporti pubblici, tariffe di taxi, pedaggi e parcheggi non sono ammissibili agli effetti del rimborso.
II. INDENNITÀ GIORNALIERE
Calcolo
Le indennità giornaliere vanno calcolate come segue:
Durata della missione:
— |
almeno 6 ore: 20 % dell’indennità giornaliera e tutte le spese di viaggio, in base a documenti giustificativi, |
— |
tra 6 ore e 12 ore: metà indennità giornaliera, |
— |
tra 12 ore e 30 ore: indennità giornaliera intera, |
— |
tra 30 ore e 36 ore: 1 volta e ½ l’indennità giornaliera, |
— |
tra 36 ore e 54 ore: 2 volte l’indennità giornaliera, |
— |
tra 54 ore e 60 ore: 2 volte e ½ l’indennità giornaliera, |
— |
tra 60 ore e 78 ore: 3 volte l’indennità giornaliera, |
— |
tra 78 ore e 84 ore: 3 volte e ½ l’indennità giornaliera, e così via. |
Metodo per il calcolo della durata
Le ore considerate ai fini del calcolo dell’indennità giornaliera sono:
— |
per viaggi aerei: 2 ore prima della partenza e 2 ore dopo l’arrivo del volo, |
— |
per viaggi in ferrovia: mezz’ora prima della partenza e mezz’ora dopo l’arrivo del treno. |
Spese considerate
L’indennità giornaliera è versata in importi forfetari e comprende la prima colazione, 2 pasti principali e tutte le altre spese varie, le spese di viaggio di cui al punto 1.5 e le spese per i mezzi di telecomunicazione.
Importo dell’indennità giornaliera
L’importo dell’indennità giornaliera viene stabilito in conformità all’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006, del 27 giugno 2006, che adegua a decorrere dall’1 luglio 2006 la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee negli Stati membri (1).
III. SPESE DI ALBERGO
Il tetto massimo per le spese di albergo viene stabilito in conformità all’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006.
IV. ALTRO
Se non viene raggiunto il numero massimo di partecipanti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento, ma al seminario prendono parte almeno 20 partecipanti dei laboratori nazionali di riferimento, la Commissione accetta che possano ricevere indennità giornaliere, in base alla durata della loro partecipazione al seminario, fino a un massimo di 3 partecipanti provenienti da laboratori di riferimento dell’Unione.
La Commissione non rimborsa tuttavia le spese di viaggio e di soggiorno di questi 3 partecipanti, salvo il caso in cui il seminario si svolga in una città diversa da quella del laboratorio.
Inoltre, il rimborso delle indennità giornaliere nonché delle spese di viaggio e di albergo viene effettuato solo se non viene superato l’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione.
ALLEGATO V
Relazione finanziaria riguardante i seminari/riunioni/attività di formazione
[articolo 11, paragrafo 1, secondo comma e articolo 16, paragrafo 1, lettera a)]
Seminario/riunione/attività di formazione riguardante…
Data: …/…/… |
Inizio: …: … |
Fine: …: … |
Numero di riferimento della decisione di finanziamento annuale:
Nome e indirizzo del laboratorio:
Tetto massimo del contributo finanziario annuale dell’Unione:
Tasso di cambio utilizzato: 1 EUR = …
Luogo |
Date del seminario |
||
City |
Country |
gg/mm/aa |
gg/mm/aa |
Valuta |
SM |
Partecipante |
Partenza |
Arrivo |
Spese di viaggio |
Totale spese di viaggio pagate dal LCR dell'UE |
Totale spese di viaggio in euro |
n. di ore |
Indennità giornaliera |
Numero delle indennità giornaliere |
Totale spese per indennità giornaliera |
Spese d'albergo |
Spese d'albergo in euro |
TOTALE (viaggio + indennità + albergo) |
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Aereo |
Ferrovia |
Autovettura |
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0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
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0:00:00 |
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0,00 |
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0,00 |
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0:00:00 |
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0,00 |
0,00 |
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0:00:00 |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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0:00:00 |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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0:00:00 |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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Media: |
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0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
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Note: Compilare le colonne F, G e H con l'importo rimborsato in valuta nazionale. Indicare la valuta nella colonna A Se un partecipante ha utilizzato 2 valute diverse, dedicare una riga a ognuna di esse Di seguito, si trovano le abbreviazioni per compilare le caselle A, B e H2; indicare nella tabella il tasso di cambio usato nei calcoli
|
Abbreviazione Stati membri |
|
Belgio |
BE |
Rep. Ceca |
CZ |
Danimarca |
DK |
Germania |
DE |
Estonia |
EE |
Grecia |
EL |
Spagna |
ES |
Francia |
FR |
Irlanda |
IE |
Italia |
IT |
Cipro |
CY |
Lettonia |
LV |
Lituania |
LT |
Lussemburgo |
LU |
Ungheria |
HU |
Malta |
MT |
Paesi Bassi |
NL |
Austria |
AT |
Polonia |
PL |
Portogallo |
PT |
Slovenia |
SI |
Slovacchia |
SK |
Finlandia |
FI |
Svezia |
SE |
Regno Unito |
UK |
Romania |
RO |
Bulgaria |
BG |
(in EUR) |
||
Stato Membro |
Indennità giornaliera |
Mass. spese d'albergo |
BE |
92 |
140 |
CZ |
75 |
155 |
DK |
120 |
150 |
DE |
93 |
115 |
EE |
71 |
110 |
EL |
82 |
140 |
ES |
87 |
125 |
FR |
95 |
150 |
IE |
104 |
150 |
IT |
95 |
135 |
CY |
93 |
145 |
LV |
66 |
145 |
LT |
68 |
115 |
LU |
92 |
145 |
HU |
72 |
150 |
MT |
90 |
115 |
NL |
93 |
170 |
AT |
95 |
130 |
PL |
72 |
145 |
PT |
84 |
120 |
SI |
70 |
110 |
SK |
80 |
125 |
FI |
104 |
140 |
SE |
97 |
160 |
UK |
101 |
175 |
RO |
52 |
170 |
BG |
58 |
169 |
Bilancio totale assegnato al seminario |
|
Totale dei costi accettati |
|
Riduzione 25/50/75/100 % |
|
Totale costi finali ammissibili |
|
Anticipi |
|
Saldo da versare |
|
Certificazione rilasciata dal beneficiario
Il sottoscritto certifica che:
— |
le spese qui distinte sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 926/2011, |
— |
tutti i documenti giustificativi pertinenti alle spese sostenute sono disponibili a fini di controllo, |
— |
il sottoscritto non ottiene alcun profitto dal contributo concesso dalla Commissione. |
Data:
Nome del direttore tecnico:
Firma
Data:
Nome del direttore finanziario:
Firma
Durata del viaggio |
Indennità giornaliera |
||||
tra 6 ore e 12 ore (comprese) |
0,5 |
||||
tra 12 ore e 30 ore (comprese) |
1 |
||||
tra 30 ore e 36 ore (comprese) |
1,5 |
||||
tra 36 ore e 54 ore (comprese) |
2 |
||||
tra 54 ore e 60 ore (comprese) |
2,5 |
||||
tra 60 ore e 78 ore (comprese) |
3 |
||||
tra 78 ore e 84 ore (comprese) |
3,5 |
||||
tra 84 ore e 102 ore (comprese) |
4 |
||||
Le ore considerate nel calcolo dell'indennità giornaliera sono:
|
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 927/2011 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
34,9 |
ZZ |
34,9 |
|
0707 00 05 |
EG |
135,3 |
TR |
112,0 |
|
ZZ |
123,7 |
|
0709 90 70 |
TR |
130,5 |
ZZ |
130,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
72,2 |
CL |
84,2 |
|
TR |
67,0 |
|
UY |
73,0 |
|
ZA |
78,9 |
|
ZZ |
75,1 |
|
0806 10 10 |
EG |
186,0 |
MK |
85,4 |
|
TR |
105,5 |
|
US |
271,3 |
|
ZZ |
162,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
148,7 |
CL |
152,7 |
|
NZ |
110,8 |
|
US |
183,8 |
|
ZA |
117,7 |
|
ZZ |
142,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
217,1 |
CN |
73,8 |
|
TR |
125,8 |
|
ZA |
162,6 |
|
ZZ |
144,8 |
|
0809 30 |
TR |
136,6 |
ZZ |
136,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 928/2011 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2011
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2011 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2011 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2011 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2011 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2011-31.12.2011 (%) |
P1 |
09.4067 |
2,4176 |
P3 |
09.4069 |
0,464906 |
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 929/2011 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2011
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2011 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2011 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2011 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2011 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2011-31.12.2011 (%) |
1 |
09.4410 |
0,358059 |
3 |
09.4412 |
0,414957 |
4 |
09.4420 |
0,425319 |
5 |
09.4421 |
10,752749 |
6 |
09.4422 |
0,431293 |
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 930/2011 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2011
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2011 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2011 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2011 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2011 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2011-31.12.2011 (%) |
E2 |
09.4401 |
67,411997 |
DECISIONI
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/543/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2011
che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Tenuto conto degli sviluppi in Libia, è opportuno modificare l'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IV della decisione 2011/137/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La voce relativa all'entità che figura nell'allegato della presente decisione è soppressa dall'elenco riportato nell'allegato IV della decisione 2011/137/PESC.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
ALLEGATO
ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1
42. |
Afrigiyah Airways |
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/31 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2011
relativa all’introduzione di un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante
[notificata con il numero C(2011) 6422]
(2011/544/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l’evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE prevede un sistema comune di marcatura per l’identificazione dei gasoli di cui al codice NC 2710 00 69 e del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 00 55, immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d’accisa ridotte. Dal 2002 il primo codice è stato suddiviso nei codici NC 2710 19 41, 2710 19 45 e 2710 19 49, in base al tenore di zolfo dei gasoli, e il secondo codice è stato trasposto nel codice NC 2710 19 25. |
(2) |
La decisione 2006/428/CE della Commissione, del 22 giugno 2006, che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante (2), ha scelto il prodotto indicato con il nome scientifico N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (Solvent Yellow 124) come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE per la marcatura dei gasoli e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l’aliquota normale dell’accisa in vigore per tali prodotti energetici utilizzati come carburante. |
(3) |
L’articolo 2 della decisione 2006/428/CE stabilisce che detta decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2011, alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e tenendo conto della necessità di combattere l’utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d’accisa ridotte. |
(4) |
Nell’ambito del riesame si è proceduto alla consultazione degli Stati membri. Questi ultimi sono in generale convinti che il Solvent Yellow 124 abbia effettivamente consentito di combattere l’utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d’accisa ridotte. |
(5) |
Non sono stati riferiti problemi inerenti agli effetti sanitari o ambientali dell’utilizzo del Solvent Yellow 124. |
(6) |
Nessun prodotto alternativo, potenziale succedaneo del Solvent Yellow 124 e rispondente a tutti i criteri in base ai quali il Solvent Yellow 124 è stato selezionato come marcatore fiscale comune, è stato finora presentato o corroborato con i pertinenti dati scientifici. |
(7) |
È opportuno continuare a utilizzare il Solvent Yellow 124 come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE, alle condizioni stabilite in tale direttiva. |
(8) |
La presente decisione non esonera alcuna impresa dagli obblighi di cui all’articolo 102 del trattato. |
(9) |
Occorre tener conto delle opportunità offerte dagli sviluppi scientifici futuri, stabilendo un termine per il riesame della presente decisione. |
(10) |
Tuttavia, detto riesame deve essere anticipato rispetto al termine stabilito qualora risulti che il Solvent Yellow 124 provoca un aumento dell’evasione fiscale o causa danni supplementari alla salute o all’ambiente. |
(11) |
Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno sostituire la decisione 2006/428/CE. |
(12) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il marcatore fiscale comune previsto dalla direttiva 95/60/CE per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 19 41, 2710 19 45 e 2710 19 49 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 19 25 è il Solvent Yellow 124, come specificato nell’allegato della presente decisione.
Gli Stati membri fissano un livello di marcatura pari ad almeno 6 mg ma non superiore a 9 mg di marcatore per litro di olio minerale.
Articolo 2
La presente decisione deve essere riesaminata entro il 31 dicembre 2016, tenendo conto degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e della necessità di combattere l’utilizzo fraudolento di prodotti energetici esentati o assoggettati ad aliquote d’accisa ridotte.
Il riesame è anticipato qualora risulti che il Solvent Yellow 124 provoca un aumento dell’evasione fiscale oppure causa danni supplementari alla salute o all’ambiente.
Articolo 3
La decisione 2006/428/CE è abrogata.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2011
Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.
(2) GU L 172 del 24.6.2006, pag. 15.
ALLEGATO
1. |
Identificazione secondo l’indice «Colore»: Solvent Yellow 124 |
2. |
Nome scientifico: N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina |
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2011
relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai prodotti del codice NC 3811, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2011) 6423]
(2011/545/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione che la mancata applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (2), agli additivi del codice NC 3811 della nomenclatura combinata, quale modificata dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), sottoposti a tassazione ai sensi della direttiva 2003/96/CE, può dar adito a evasione ed elusione fiscali nonché ad abusi. Le autorità dei Paesi Bassi hanno pertanto chiesto di aggiungere il codice NC 3811 alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE. |
(2) |
La Commissione ha trasmesso la domanda delle autorità dei Paesi Bassi agli altri Stati membri. |
(3) |
Considerato il rischio di evasione, elusione e abuso fiscale ad essi connesso che rappresentano, occorre sottoporre i prodotti di cui al codice NC 3811 alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE. |
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, le disposizioni in materia di controllo e di circolazione della direttiva 2008/118/CE si applicano ai prodotti del codice NC 3811.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2011
Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(2) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.
(3) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/34 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2011
che abroga la decisione di esecuzione 2011/508/UE relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania
[notificata con il numero C(2011) 6443]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/546/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f),
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2011/508/UE della Commissione (5), stabilisce le misure di protezione contro la peste suina classica che devono essere applicate nelle parti del territorio della Lituania indicate nel suo allegato I. |
(2) |
La Lituania ha adottato misure finalizzate ad eradicare tale malattia nelle zone elencate nell’allegato I della decisione di esecuzione 2011/508/UE. Dalle informazioni fornite da tale Stato membro risulta che queste misure si sono dimostrate efficaci. |
(3) |
Occorre pertanto abrogare la decisione di esecuzione 2011/508/UE. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2011/508/UE è abrogata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.
(4) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(5) GU L 209 del 17.8.2011, pag. 53.
Rettifiche
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/35 |
Rettifica della decisione 2011/502/UE della Commissione, del 10 agosto 2011, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani e abroga la decisione 2007/675/CE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 207 del 12 agosto 2011 )
Nell'allegato, a pagina 18, la prima frase deve includere il termine per la presentazione delle domande ed è pertanto modificata come segue:
«Le domande debitamente firmate devono essere inviate al più tardi entro il 14 ottobre 2011 per e-mail o per posta al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale Affari interni |
Segretariato dell'Unità A2 |
LX 46 3/131 |
1049 BRUXELLES |
Belgio |
HOME-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu». |
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/35 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 31 luglio 2009, pag. 25 )
A pagina 29, articolo 12, paragrafo 2:
anziché:
«2. Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l’accordo, si applicano l’articolo 3, l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e l’articolo 9.»,
leggi:
«2. Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l’accordo, si applicano l’articolo 3, l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 9.»
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/35 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 664/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 31 luglio 2009 )
A pagina 50, articolo 12, paragrafo 2:
anziché:
«2. Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l’accordo, si applicano l’articolo 3, l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e l’articolo 9.»,
leggi:
«2. Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l’accordo, si applicano l’articolo 3, l’articolo 8, paragrafi 2 e 3 e l’articolo 9.»