ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.240.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 240

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
16 settembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 922/2011 della Commissione, del 15 settembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2011 della Commissione, del 15 settembre 2011, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2011

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2011 della Commissione, del 15 settembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la quarta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011

6

 

 

DECISIONI

 

 

2011/541/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo

8

 

 

2011/542/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 922/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

EG

135,3

TR

111,1

ZZ

123,2

0709 90 70

TR

123,8

ZZ

123,8

0805 50 10

AR

74,5

CL

83,5

TR

67,0

UY

59,0

ZA

81,1

ZZ

73,0

0806 10 10

MK

85,4

TR

103,7

ZZ

94,6

0808 10 80

AR

148,7

CL

150,0

NZ

110,7

US

185,1

ZA

99,8

ZZ

138,9

0808 20 50

AR

217,1

CN

74,4

TR

116,3

ZA

149,3

ZZ

139,3

0809 30

TR

139,6

ZZ

139,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


16.9.2011   

IT

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L 240/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 923/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2011

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 , ex 1005 , escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 settembre 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 settembre 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 settembre 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

31.8.2011-14.9.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

253,77

209,41

Prezzo FOB USA

341,37

331,37

311,37

Premio sul Golfo

14,96

Premio sui Grandi laghi

32,13

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

18,22  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

50,32  EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


16.9.2011   

IT

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L 240/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2011

relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la quarta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2010/11 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.

(2)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare un dazio doganale minimo per codice NC a otto cifre.

(3)

In base alle offerte ricevute nell’ambito della quarta gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 , ma non per i restanti codici a otto cifre.

(4)

Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 settembre 2011, per ogni codice a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 170 del 30.6.2011, pag. 21.


ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre

Dazio doganale minimo

1

2

1701 11 10

1701 11 90

208,00

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

275,10

1701 99 90

X

(—)

non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate).

(X)

nessuna offerta.


DECISIONI

16.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/8


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 2 settembre 2011

che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo

(2011/541/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha concesso al Portogallo, su richiesta di quest’ultimo, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/344/UE (2)) a sostegno di un ambizioso programma economico e finanziario di riforme volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia a una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Portogallo, nell’area dell’euro e nell’Unione.

(2)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, la Commissione, insieme al Fondo monetario internazionale («FMI») e in collaborazione con la Banca centrale europea («BCE»), ha portato a termine il primo riesame dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale delle misure concordate e dei progressi compiuti dalle autorità nell’attuarle.

(3)

In base alle attuali proiezioni della Commissione in materia di crescita nominale del PIL (-0,7 % nel 2011, 0,0 % nel 2012, 2,5 % nel 2013 e 3,9 % nel 2014), il percorso di risanamento di bilancio è in linea con la raccomandazione del Consiglio al Portogallo, del 2 dicembre 2009, intesa a porre fine alla situazione di disavanzo pubblico eccessivo, formulata in conformità dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato ed è compatibile con un percorso per il rapporto debito pubblico/PIL del 101,1 % nel 2011, del 106,2 % nel 2012, del 107,3 % nel 2013 e del 106,4 % nel 2014. Tale rapporto si stabilizzerebbe pertanto nel 2013 e sarebbe successivamente avviato verso un percorso discendente, nell’ipotesi che il disavanzo diminuisca ulteriormente. Le dinamiche del debito risentono di diverse operazioni fuori bilancio, tra le quali si annoverano consistenti acquisizioni di attività finanziarie, in particolare per possibili ricapitalizzazioni di banche e finanziamenti alle imprese di proprietà pubblica nonché differenze fra i pagamenti di interessi in base alla contabilità di competenza e di cassa.

(4)

Il criterio di prestazione quantitativo trimestrale relativo al saldo di cassa dell’amministrazione pubblica nella prima metà del 2011 è stato soddisfatto. Dati recenti indicano tuttavia un divario crescente fra le tendenze di bilancio e gli obiettivi di disavanzo per il 2011. Le eccedenze di spesa nella prima metà dell’anno, i risultati insufficienti delle entrate non fiscali e la riclassificazione di talune operazioni condurrebbero a una perdita stimata di circa l’1,1 % del PIL per l’intero 2011. I costi netti relativi alla vendita di Banco Português de Negócios («BPN») aggiungerebbero al disavanzo nominale un ulteriore 0,2 % di PIL. Le autorità hanno reagito tempestivamente. L’esecuzione del bilancio è stata resa più rigorosa, si è introdotta un’addizionale una tantum sull’imposta sui redditi delle persone fisiche, sono stati anticipati gli aumenti delle aliquote IVA sul gas naturale e l’elettricità previsti per il 2012 e si accelerano le vendite di concessioni. Le autorità dovrebbero cercare inoltre di adottare misure di risanamento supplementari di natura permanente e/o di anticipare altre misure previste per l’anno prossimo. Il processo in corso di graduale trasferimento dei fondi pensionistici dalle banche al sistema pubblico di previdenza sociale dovrebbe costituire, in via eccezionale, un cuscinetto per conseguire l’obiettivo di disavanzo per il 2011. Le attività acquisite da tali fondi pensionistici non dovrebbero essere usate in modo che possa pregiudicare la sostenibilità delle finanze pubbliche di lungo termine. Il governo non dovrebbe contare su ulteriori trasferimenti di fondi pensionistici al fine del conseguimento degli obiettivi per i prossimi anni. Si registrano progressi per rafforzare la gestione delle finanze pubbliche attraverso il miglioramento delle informative e del monitoraggio nonché la riforma del quadro di bilancio, in linea con le raccomandazioni dei servizi della Commissione e dell’FMI.

(5)

Le banche si stanno attivando per soddisfare i requisiti patrimoniali più rigorosi stabiliti dal programma. La legislazione vigente è in corso di modifica per rafforzare lo strumento maggiorato per il sostegno alla solvibilità. Rimane essenziale una riduzione equilibrata e regolata della leva finanziaria per il settore bancario, pur garantendo un credito adeguato per i settori dinamici al fine di stimolare la crescita. Si è trovato un acquirente per il BPN, ma l’operazione richiede ancora l’approvazione delle autorità dell’Unione per la concorrenza. Sono stati altresì compiuti progressi per rafforzare il quadro di regolamentazione e di sorveglianza, anche con l’ausilio dell’assistenza tecnica. Nel luglio del 2011 le banche portoghesi hanno superato con risultati eterogenei le prove di stress dell’Autorità bancaria europea («ABE»), rafforzando così l’esigenza di attuare le riforme programmatiche per consolidare il settore.

(6)

Nonostante la prima erogazione, relativamente importante, la posizione di tesoreria del governo resta difficile. Questo si spiega con l’aumento delle esigenze di finanziamento delle imprese di proprietà pubblica, un considerevole incremento del rimborso dei buoni fruttiferi alle famiglie e il persistente stress dei mercati finanziari.

(7)

Per ripristinare la competitività e rafforzare il potenziale di crescita è fondamentale portare avanti le riforme dei mercati del lavoro e dei prodotti. A tal proposito, sono stati aboliti prima del previsto i diritti speciali dello Stato nelle società private. Il programma di privatizzazione è in fase di accelerazione e di ampliamento. La ristrutturazione rigorosa e urgente delle imprese di proprietà pubblica rappresenta la priorità del programma di governo. Sono in corso riforme del mercato del lavoro volte ad allineare la tutela e i diritti dei contratti a durata determinata e indeterminata e a istituire un fondo finanziato dai datori di lavoro destinato a retribuire le indennità di licenziamento dei lavoratori. Si registrano progressi nella preparazione delle modifiche del sistema tributario prive di incidenza sul bilancio, la cosiddetta «fiscal devaluation», mentre le autorità si sono già impegnate a compiere un passo decisivo in quest’ambito con il bilancio 2012. Le riforme strutturali dovrebbero essere attuate in maniera decisiva e monitorate attentamente.

(8)

Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/344/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/344/UE è così modificata:

1)

l’articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore del Portogallo al massimo in quattordici rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima e della seconda rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso, le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia raggiunta una volta che tutte le rate siano state erogate»;

2)

l’articolo 3, paragrafo 5, è così modificato:

a)

le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

il Portogallo attua pienamente le misure di risanamento finanziario previste nel bilancio del 2011, per un importo pari a circa 9 miliardi di EUR e le misure supplementari nel frattempo annunciate dal governo. Al fine di controbilanciare le tendenze negative del bilancio e i nuovi rischi per il conseguimento dell’obiettivo di disavanzo per il 2011, il Portogallo rende più rigorosa l’esecuzione del bilancio, attua l’addizionale una tantum nell’ambito delle imposte sui redditi delle persone fisiche nel 2011 già approvata, anticipa dal 2012 al 1o ottobre 2011 l’incremento delle aliquote IVA sul gas naturale e l’elettricità e accelera la vendita di concessioni. Il governo cerca inoltre di adottare misure di risanamento supplementari di natura permanente e/o anticipare altre misure previste per il 2012. Il processo in corso relativo a un trasferimento graduale dei fondi pensionistici bancari verso il sistema previdenziale pubblico costituisce, in via eccezionale, un cuscinetto per conseguire l’obiettivo di disavanzo per il 2011. Le attività acquisite da tali fondi pensionistici non sono usate in modo che possa pregiudicare la sostenibilità delle finanze pubbliche di lungo termine;

b)

il Portogallo adotta misure finalizzate al rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche. Esso attua le misure previste nella nuova legge sul quadro di bilancio, tra cui la costituzione di un quadro di bilancio a medio termine, la preparazione di una strategia di bilancio a medio termine e l’istituzione di un consiglio indipendente per il bilancio. Il quadro di bilancio a livello locale e regionale è fortemente rafforzato, in particolare attraverso l’allineamento dei rispettivi quadri di finanziamento alle prescrizioni della legge sul quadro di bilancio. Il Portogallo potenzia l’informativa e il monitoraggio sulle finanze pubbliche, in particolare per quanto riguarda gli arretrati; adotta una strategia per la liquidazione degli arretrati e rafforza le norme e le procedure di esecuzione del bilancio. Esso avvia, nel quadro della procedura di bilancio, l’analisi sistematica e regolare dei rischi gravanti sul bilancio, compresi quelli derivanti dai partenariati tra il settore pubblico e privato e dalle imprese di proprietà pubblica;

c)

il Portogallo continua a rafforzare il funzionamento del mercato del lavoro, in particolare mediante l’adozione di misure volte a riformare la legislazione sulla tutela del lavoro, la fissazione delle retribuzioni e politiche attive per il mercato del lavoro;»

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

il Portogallo prosegue l’apertura dell’economia alla concorrenza. Il governo adotta le misure necessarie per garantire che lo Stato portoghese o altri organismi pubblici non concludano, in veste di azionisti, accordi fra azionisti suscettibili di ostacolare la libera circolazione dei capitali o di influenzare il controllo sulla gestione delle imprese. La nuova legge sulle privatizzazioni è altresì rispettosa dei principi di libera circolazione dei capitali e non consente né concede diritti speciali allo Stato. Si avvia una revisione del diritto della concorrenza al fine di migliorare la rapidità e l’efficacia dell’applicazione delle norme in questo settore;»

c)

sono aggiunti i punti seguenti:

«g)

il Portogallo adotta misure volte a migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle imprese di proprietà pubblica a livello centrale, regionale e locale. Esso prepara un documento strategico globale per le imprese di proprietà pubblica nel quale sono esaminate la struttura tariffaria e l’erogazione di servizi e stila un piano per ridurre il fabbisogno finanziario a decorrere dal 2012. Il Portogallo attua i piani in corso volti a ridurre mediamente di almeno il 15 % i costi operativi delle imprese di proprietà pubblica dipendenti dal governo centrale ad esclusione di quelle del settore sanitario e prepara un piano analogo per le imprese di proprietà pubblica dipendenti dalle autorità regionali e locali.;

h)

il Portogallo attua il programma di privatizzazioni. In particolare, nel 2011 si procede alla vendita delle quote detenute dal settore pubblico in EDP, REN e GALP, e se le condizioni del mercato lo consentono, TAP. Il Portogallo prepara un piano di privatizzazione strategica per Parpública. Il piano di privatizzazione fino al 2013 interessa anche Aeroportos de Portugal, il ramo merci di CP, Correios de Portugal e Caixa Seguros, nonché diverse imprese di dimensioni più modeste.»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

il bilancio 2012 include una ricalibrazione del sistema tributario, neutrale in termini di bilancio, volta ad abbassare il costo del lavoro e a promuovere la competitività. La riforma è sviluppata in consultazione con la Commissione, la BCE e l’FMI;

b)

le misure di cui alle lettere c) e d), per un ammontare di almeno 5,1 miliardi di EUR, sono comprese nel bilancio per il 2012. Sono adottate ulteriori misure, per la maggior parte dal lato della spesa, per colmare gli eventuali divari derivanti dagli sviluppi di bilancio nel 2011. Il governo prepara una valutazione aggiornata della situazione e delle prospettive di bilancio in vista della discussione del bilancio 2012 con la Commissione, la BCE e l’FMI prima dell’approvazione da parte del governo.»;

4)

l’articolo 3, paragrafo 8, è così modificato:

a)

le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

incoraggia le banche a rafforzare i cuscinetti collaterali e a monitorare l’emissione di obbligazioni bancarie garantite dal governo, autorizzata fino a 35 miliardi di EUR, in linea con la legislazione dell’Unione sugli aiuti di Stato;

b)

controlla attentamente i piani presentati dalle banche per conseguire il requisito minimo di base di classe 1 del 9 % entro la fine del 2011 e del 10 % entro la fine del 2012. Se le banche non sono in grado di raggiungere le soglie dei requisiti patrimoniali entro i tempi previsti, esse possono temporaneamente richiedere il conferimento di capitali per le banche private, attraverso il fondo di sostegno per la solvibilità delle banche, dotato di 12 miliardi di EUR;

c)

garantisce una riduzione equilibrata e regolata della leva finanziaria per il settore bancario, che resta essenziale per eliminare in via permanente gli squilibri di finanziamento. I piani di finanziamento delle banche mirano a ridurre il rapporto prestiti/depositi a circa il 120 % e a ridurre il ricorso al finanziamento dell’Eurosistema per la durata del programma. La Banca del Portogallo chiede alle banche di rivedere i propri piani di finanziamento entro fine settembre. Tali piani di finanziamento sono sottoposti a un riesame trimestrale, iniziando dal secondo riesame del programma. La Banca del Portogallo adotta azioni adeguate in caso di scostamento dai piani di finanziamento delle banche;»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

garantisce che la Caixa Geral de Depósitos (CGD), di proprietà statale, sia riorganizzata in modo da ricapitalizzare adeguatamente il suo polo bancario; le risorse necessarie all’aumento della base di capitale provengono dal gruppo stesso. Porta a termine la vendita di Banco Português de Negócios, previa autorizzazione della Commissione, conformemente alla legislazione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;».

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)   GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.


16.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/11


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 2 settembre 2011

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

(2011/542/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su richiesta di quest’ultima, assistenza finanziaria [decisione di esecuzione 2011/77/UE (2)] a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell’area dell’euro e nell’Unione.

(2)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale («FMI») e di concerto con la Banca centrale europea («BCE»), ha portato a termine il terzo riesame dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale delle misure concordate e dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell’attuarle.

(3)

Alla luce delle attuali proiezioni della Commissione in materia di crescita nominale del PIL (1,1 % nel 2011, 2,8 % nel 2012 e 3,8 % nel 2013), il percorso di risanamento di bilancio è in linea con la raccomandazione del Consiglio all’Irlanda, del 7 dicembre 2010, formulata in conformità all’articolo 126, paragrafo 7, del trattato, ed è compatibile con un percorso per il rapporto debito pubblico/PIL del 109,9 % nel 2011, del 116,2 % nel 2012 e del 119,4 % nel 2013. Tale rapporto raggiungerebbe il suo livello più alto nel 2013 e sarebbe successivamente avviato verso un percorso discendente, nell’ipotesi che il disavanzo diminuisca ulteriormente. Le dinamiche del debito risentono di diverse operazioni fuori bilancio, tra cui l’iniezione di capitali alle banche nel 2011 (tradottasi in un aumento netto del debito pari a circa 6 punti percentuali del PIL), l’ipotesi di mantenere considerevoli riserve di liquidità e differenze fra i pagamenti di interessi in base alla contabilità di competenza e di cassa.

(4)

Le autorità irlandesi hanno indicato che, in base ai risultati dell’esercizio di gestione delle passività finora svolto, è realistico pensare che entro il 31 dicembre 2011 il settore privato contribuirà con ulteriori 0,51 miliardi di EUR alla ricapitalizzazione della Bank of Ireland. Alla luce dei costi, già ingenti, che la ricapitalizzazione delle banche ha comportato per la collettività e dato l’approccio prudente adottato per determinare il fabbisogno finanziario della Bank of Ireland, all’ora attuale risulta inutile, e persino inopportuno, che l’Irlanda inietti tale importo di 0,51 miliardi di EUR prima del completamento degli ulteriori contributi del settore privato allo scopo di rispettare la scadenza del programma, poiché ciò comporterebbe un costo di bilancio superiore al necessario e un coefficiente di adeguatezza patrimoniale per la Bank of Ireland inutilmente elevato una volta che gli ulteriori contributi saranno disponibili. La scadenza per portare a termine questa parte della ricapitalizzazione della Bank of Ireland è stata rimandata a fine 2011.

(5)

Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificata:

1)

l’articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore dell’Irlanda al massimo in tredici rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima e della terza rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso, le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia raggiunta una volta che tutte le rate siano state erogate.»;

2)

l’articolo 3, paragrafo 7, è così modificato:

a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

la ricapitalizzazione delle banche nazionali entro fine luglio 2011 (salvi adeguati aggiustamenti legati alla prevista vendita di attivi e agli esercizi di gestione delle passività nel caso di Irish LIFE & Permanent e della Bank of Ireland), in linea con le conclusioni della valutazione della liquidità prudenziale (PLAR) e della valutazione del capitale prudenziale (PCAR) del 2011, come annunciato dalla Banca centrale il 31 marzo 2011. Per consentire una maggiore condivisione degli oneri, la manovra finale da 0,51 milioni di EUR nella ricapitalizzazione della Bank of Ireland sarà completata entro la fine del 2011 e ogni ulteriore ricapitalizzazione di Irish LIFE & and Permanent sarà completata a seguito della privatizzazione del polo assicurativo;»;

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«q)

la presentazione al Dáil, entro fine ottobre, di un progetto preliminare di bilancio contenente un piano di risanamento di bilancio a medio termine per il 2012-2015 in cui sia descritta la composizione generale degli aggiustamenti da operare ogni anno sul fronte della spesa e delle entrate, in conformità agli obiettivi fissati nella raccomandazione del Consiglio del 7 dicembre 2010;

r)

l’annuncio, entro la data prevista per la presentazione del bilancio 2012 (inizio dicembre 2011) di massimali di spesa vincolanti a medio termine e di misure sia sul fronte della spesa che delle entrate necessarie a realizzare l’aggiustamento richiesto per il periodo 2012-2015;

s)

la pubblicazione, entro fine dicembre 2011, da parte della Banca centrale d’Irlanda di orientamenti ad uso delle banche per la contabilizzazione delle perdite subite nel loro portafogli di prestiti;

t)

la pubblicazione, entro fine dicembre 2011, da parte della Banca centrale d’Irlanda di nuovi orientamenti per la valutazione delle garanzie reali accordate sui prestiti bancari;

u)

la preparazione e la disamina, entro fine dicembre 2011, di un progetto di programma di cessione di attività che individui le attività suscettibili di essere cedute, contenga le modifiche normative necessarie e definisca i tempi di attuazione.»

Articolo 2

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)   GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.