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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.240.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2011/541/UE |
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2011/542/UE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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16.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 922/2011 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0707 00 05 |
EG |
135,3 |
|
TR |
111,1 |
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|
ZZ |
123,2 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
123,8 |
|
ZZ |
123,8 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
74,5 |
|
CL |
83,5 |
|
|
TR |
67,0 |
|
|
UY |
59,0 |
|
|
ZA |
81,1 |
|
|
ZZ |
73,0 |
|
|
0806 10 10 |
MK |
85,4 |
|
TR |
103,7 |
|
|
ZZ |
94,6 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
148,7 |
|
CL |
150,0 |
|
|
NZ |
110,7 |
|
|
US |
185,1 |
|
|
ZA |
99,8 |
|
|
ZZ |
138,9 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
217,1 |
|
CN |
74,4 |
|
|
TR |
116,3 |
|
|
ZA |
149,3 |
|
|
ZZ |
139,3 |
|
|
0809 30 |
TR |
139,6 |
|
ZZ |
139,6 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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16.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 923/2011 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2011
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 , ex 1005 , escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
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(2) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
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(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento. |
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(4) |
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 settembre 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 16 settembre 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 settembre 2011
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
|
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
|
di media qualità |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
1002 00 00 |
SEGALA |
0,00 |
|
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
|
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
|
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero, |
|
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
31.8.2011-14.9.2011
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1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
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16.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2011 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2011
relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la quarta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2010/11 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare un dazio doganale minimo per codice NC a otto cifre. |
|
(3) |
In base alle offerte ricevute nell’ambito della quarta gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 , ma non per i restanti codici a otto cifre. |
|
(4) |
Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(5) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la quarta gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 settembre 2011, per ogni codice a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Dazi doganali minimi
|
(EUR/t) |
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|
Codice NC a otto cifre |
Dazio doganale minimo |
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|
1 |
2 |
||||
|
1701 11 10 |
— |
||||
|
1701 11 90 |
208,00 |
||||
|
1701 12 10 |
X |
||||
|
1701 12 90 |
X |
||||
|
1701 91 00 |
X |
||||
|
1701 99 10 |
275,10 |
||||
|
1701 99 90 |
X |
||||
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|||||
DECISIONI
|
16.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 2 settembre 2011
che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo
(2011/541/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Consiglio ha concesso al Portogallo, su richiesta di quest’ultimo, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/344/UE (2)) a sostegno di un ambizioso programma economico e finanziario di riforme volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia a una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Portogallo, nell’area dell’euro e nell’Unione. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, la Commissione, insieme al Fondo monetario internazionale («FMI») e in collaborazione con la Banca centrale europea («BCE»), ha portato a termine il primo riesame dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale delle misure concordate e dei progressi compiuti dalle autorità nell’attuarle. |
|
(3) |
In base alle attuali proiezioni della Commissione in materia di crescita nominale del PIL (-0,7 % nel 2011, 0,0 % nel 2012, 2,5 % nel 2013 e 3,9 % nel 2014), il percorso di risanamento di bilancio è in linea con la raccomandazione del Consiglio al Portogallo, del 2 dicembre 2009, intesa a porre fine alla situazione di disavanzo pubblico eccessivo, formulata in conformità dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato ed è compatibile con un percorso per il rapporto debito pubblico/PIL del 101,1 % nel 2011, del 106,2 % nel 2012, del 107,3 % nel 2013 e del 106,4 % nel 2014. Tale rapporto si stabilizzerebbe pertanto nel 2013 e sarebbe successivamente avviato verso un percorso discendente, nell’ipotesi che il disavanzo diminuisca ulteriormente. Le dinamiche del debito risentono di diverse operazioni fuori bilancio, tra le quali si annoverano consistenti acquisizioni di attività finanziarie, in particolare per possibili ricapitalizzazioni di banche e finanziamenti alle imprese di proprietà pubblica nonché differenze fra i pagamenti di interessi in base alla contabilità di competenza e di cassa. |
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(4) |
Il criterio di prestazione quantitativo trimestrale relativo al saldo di cassa dell’amministrazione pubblica nella prima metà del 2011 è stato soddisfatto. Dati recenti indicano tuttavia un divario crescente fra le tendenze di bilancio e gli obiettivi di disavanzo per il 2011. Le eccedenze di spesa nella prima metà dell’anno, i risultati insufficienti delle entrate non fiscali e la riclassificazione di talune operazioni condurrebbero a una perdita stimata di circa l’1,1 % del PIL per l’intero 2011. I costi netti relativi alla vendita di Banco Português de Negócios («BPN») aggiungerebbero al disavanzo nominale un ulteriore 0,2 % di PIL. Le autorità hanno reagito tempestivamente. L’esecuzione del bilancio è stata resa più rigorosa, si è introdotta un’addizionale una tantum sull’imposta sui redditi delle persone fisiche, sono stati anticipati gli aumenti delle aliquote IVA sul gas naturale e l’elettricità previsti per il 2012 e si accelerano le vendite di concessioni. Le autorità dovrebbero cercare inoltre di adottare misure di risanamento supplementari di natura permanente e/o di anticipare altre misure previste per l’anno prossimo. Il processo in corso di graduale trasferimento dei fondi pensionistici dalle banche al sistema pubblico di previdenza sociale dovrebbe costituire, in via eccezionale, un cuscinetto per conseguire l’obiettivo di disavanzo per il 2011. Le attività acquisite da tali fondi pensionistici non dovrebbero essere usate in modo che possa pregiudicare la sostenibilità delle finanze pubbliche di lungo termine. Il governo non dovrebbe contare su ulteriori trasferimenti di fondi pensionistici al fine del conseguimento degli obiettivi per i prossimi anni. Si registrano progressi per rafforzare la gestione delle finanze pubbliche attraverso il miglioramento delle informative e del monitoraggio nonché la riforma del quadro di bilancio, in linea con le raccomandazioni dei servizi della Commissione e dell’FMI. |
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(5) |
Le banche si stanno attivando per soddisfare i requisiti patrimoniali più rigorosi stabiliti dal programma. La legislazione vigente è in corso di modifica per rafforzare lo strumento maggiorato per il sostegno alla solvibilità. Rimane essenziale una riduzione equilibrata e regolata della leva finanziaria per il settore bancario, pur garantendo un credito adeguato per i settori dinamici al fine di stimolare la crescita. Si è trovato un acquirente per il BPN, ma l’operazione richiede ancora l’approvazione delle autorità dell’Unione per la concorrenza. Sono stati altresì compiuti progressi per rafforzare il quadro di regolamentazione e di sorveglianza, anche con l’ausilio dell’assistenza tecnica. Nel luglio del 2011 le banche portoghesi hanno superato con risultati eterogenei le prove di stress dell’Autorità bancaria europea («ABE»), rafforzando così l’esigenza di attuare le riforme programmatiche per consolidare il settore. |
|
(6) |
Nonostante la prima erogazione, relativamente importante, la posizione di tesoreria del governo resta difficile. Questo si spiega con l’aumento delle esigenze di finanziamento delle imprese di proprietà pubblica, un considerevole incremento del rimborso dei buoni fruttiferi alle famiglie e il persistente stress dei mercati finanziari. |
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(7) |
Per ripristinare la competitività e rafforzare il potenziale di crescita è fondamentale portare avanti le riforme dei mercati del lavoro e dei prodotti. A tal proposito, sono stati aboliti prima del previsto i diritti speciali dello Stato nelle società private. Il programma di privatizzazione è in fase di accelerazione e di ampliamento. La ristrutturazione rigorosa e urgente delle imprese di proprietà pubblica rappresenta la priorità del programma di governo. Sono in corso riforme del mercato del lavoro volte ad allineare la tutela e i diritti dei contratti a durata determinata e indeterminata e a istituire un fondo finanziato dai datori di lavoro destinato a retribuire le indennità di licenziamento dei lavoratori. Si registrano progressi nella preparazione delle modifiche del sistema tributario prive di incidenza sul bilancio, la cosiddetta «fiscal devaluation», mentre le autorità si sono già impegnate a compiere un passo decisivo in quest’ambito con il bilancio 2012. Le riforme strutturali dovrebbero essere attuate in maniera decisiva e monitorate attentamente. |
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(8) |
Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/344/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2011/344/UE è così modificata:
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1) |
l’articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore del Portogallo al massimo in quattordici rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima e della seconda rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso, le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia raggiunta una volta che tutte le rate siano state erogate»; |
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2) |
l’articolo 3, paragrafo 5, è così modificato:
|
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3) |
all’articolo 3, paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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4) |
l’articolo 3, paragrafo 8, è così modificato:
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Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
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16.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/11 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 2 settembre 2011
che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione
(2011/542/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su richiesta di quest’ultima, assistenza finanziaria [decisione di esecuzione 2011/77/UE (2)] a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell’area dell’euro e nell’Unione. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale («FMI») e di concerto con la Banca centrale europea («BCE»), ha portato a termine il terzo riesame dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale delle misure concordate e dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell’attuarle. |
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(3) |
Alla luce delle attuali proiezioni della Commissione in materia di crescita nominale del PIL (1,1 % nel 2011, 2,8 % nel 2012 e 3,8 % nel 2013), il percorso di risanamento di bilancio è in linea con la raccomandazione del Consiglio all’Irlanda, del 7 dicembre 2010, formulata in conformità all’articolo 126, paragrafo 7, del trattato, ed è compatibile con un percorso per il rapporto debito pubblico/PIL del 109,9 % nel 2011, del 116,2 % nel 2012 e del 119,4 % nel 2013. Tale rapporto raggiungerebbe il suo livello più alto nel 2013 e sarebbe successivamente avviato verso un percorso discendente, nell’ipotesi che il disavanzo diminuisca ulteriormente. Le dinamiche del debito risentono di diverse operazioni fuori bilancio, tra cui l’iniezione di capitali alle banche nel 2011 (tradottasi in un aumento netto del debito pari a circa 6 punti percentuali del PIL), l’ipotesi di mantenere considerevoli riserve di liquidità e differenze fra i pagamenti di interessi in base alla contabilità di competenza e di cassa. |
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(4) |
Le autorità irlandesi hanno indicato che, in base ai risultati dell’esercizio di gestione delle passività finora svolto, è realistico pensare che entro il 31 dicembre 2011 il settore privato contribuirà con ulteriori 0,51 miliardi di EUR alla ricapitalizzazione della Bank of Ireland. Alla luce dei costi, già ingenti, che la ricapitalizzazione delle banche ha comportato per la collettività e dato l’approccio prudente adottato per determinare il fabbisogno finanziario della Bank of Ireland, all’ora attuale risulta inutile, e persino inopportuno, che l’Irlanda inietti tale importo di 0,51 miliardi di EUR prima del completamento degli ulteriori contributi del settore privato allo scopo di rispettare la scadenza del programma, poiché ciò comporterebbe un costo di bilancio superiore al necessario e un coefficiente di adeguatezza patrimoniale per la Bank of Ireland inutilmente elevato una volta che gli ulteriori contributi saranno disponibili. La scadenza per portare a termine questa parte della ricapitalizzazione della Bank of Ireland è stata rimandata a fine 2011. |
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(5) |
Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificata:
|
1) |
l’articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore dell’Irlanda al massimo in tredici rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima e della terza rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso, le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia raggiunta una volta che tutte le rate siano state erogate.»; |
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2) |
l’articolo 3, paragrafo 7, è così modificato:
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Articolo 2
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ