ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.235.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 235

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
10 settembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2011/526/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 settembre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 32/09 (ex NN 50/09) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore della ristrutturazione della Sparkasse KölnBonn [notificata con il numero C(2010) 6470]  ( 1 )

1

 

 

2011/527/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel [notificata con il numero C(2011) 275]  ( 1 )

26

 

 

2011/528/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 marzo 2011, relativa all’aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) — aiuto di Stato per imprese a forte consumo di energia, legge sull’elettricità verde, Austria [notificata con il numero C(2011) 1363]  ( 1 )

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2010

relativa all’aiuto di Stato C 32/09 (ex NN 50/09) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore della ristrutturazione della Sparkasse KölnBonn

[notificata con il numero C(2010) 6470]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/526/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli Stati membri e gli altri interessati a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

La Germania ha notificato le misure in oggetto il 21 ottobre 2009.

(2)

Nella sua decisione del 4 novembre 2009 (2) (di seguito la «decisione di avvio del procedimento») la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le misure di ricapitalizzazione a favore della Sparkasse KölnBonn (di seguito «Sparkasse») configurano un aiuto di Stato; la Commissione ha inoltre sollevato la questione della compatibilità delle misure a favore della Sparkasse con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha altresì invitato la Germania a presentare un piano di ristrutturazione.

(3)

Con la decisione di avvio del procedimento, in data 6 gennaio 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tutti gli interessati sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni.

(4)

In data 11 febbraio 2010, la Germania ha trasmesso il piano di ristrutturazione per la Sparkasse KölnBonn che è stato oggetto di discussioni nel quadro di diverse riunioni e teleconferenze nel periodo tra dicembre 2009 e settembre 2010.

(5)

In data 15 gennaio 2010, 10, 12 e 24 febbraio 2010, 10 e 26 marzo 2010, 21 e 28 maggio 2010, 8 e 11 giugno 2010, 23 luglio 2010, nonché 10 e 23 agosto 2010, la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni e aggiornamenti in merito al piano di ristrutturazione. La versione definitiva del piano di ristrutturazione è stata notificata il 1o settembre 2010.

2.   DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO FINANZIARIO BENEFICIARIO

(6)

La Sparkasse KölnBonn è una cassa di risparmio tedesca, nata nel 2005 dalla fusione della Stadtsparkasse Köln e della Sparkasse Bonn, i cui soci responsabili (organismi pubblici responsabili della rispettiva cassa di risparmio, di seguito i «titolari») erano il comune di Colonia e il comune di Bonn. I comuni di Colonia e di Bonn detengono rispettivamente una partecipazione indiretta del 70 % e del 30 % del nuovo istituto finanziario. Dopo la fusione, il socio responsabile della Sparkasse è lo Zweckverband Sparkasse KölnBonn (di seguito «Zweckverband»), un organismo di diritto pubblico il cui capitale è detenuto al 70 % dal comune di Colonia e al 30 % dal comune di Bonn.

(7)

Alla fine del 2008 la Sparkasse era la seconda cassa di risparmio della Germania, con un bilancio patrimoniale pari a 31 miliardi di EUR. All’epoca, la Sparkasse aveva ottenuto da Moody’s un rating di Aa2. Il 15 marzo 2010 il rating è stato abbassato a A1.

(8)

La Sparkasse offre servizi bancari a privati (attività bancaria al dettaglio) e imprese (cessione di credito alle imprese). Inoltre, essa opera a livello regionale in settori quali il finanziamento di progetti, i mercati dei capitali e in altri ambiti del settore finanziario, come l’amministrazione patrimoniale.

(9)

La Sparkasse presta i propri servizi soltanto nell’area economica di Colonia-Bonn, dove nel 2008 deteneva una quota del mercato nel settore dei depositi relativi ai clienti privati pari a circa il [30-35] (*1) %; nello stesso anno la quota di mercato nel settore dei prestiti a clienti privati ammontava al [20-25] % circa e quella relativa al credito alle imprese era del [15-20] % (3).

3.   LE MISURE DI AIUTO

(10)

La dotazione di capitale della Sparkasse è stata rafforzata con un totale di 650 milioni di EUR mediante:

i)

l’emissione di titoli partecipativi (Genussrechte) a fine 2008; e

ii)

la partecipazione tacita (Stille Einlage) all’inizio 2009.

3.1.   Titoli partecipativi

(11)

Nel dicembre 2008 la Rheinische Sparkassen-Förderungsgesellschaft (di seguito «Förderungsgesellschaft») ha sottoscritto titoli partecipativi nominativi della Sparkasse per un importo pari complessivamente a 300 milioni di EUR (in due tranche pari rispettivamente a 150 milioni di EUR).

(12)

La Förderungsgesellschaft è una controllata al 100 % di Rheinische Sparkassen- und Giroverband (Associazione delle banche di risparmio e dei loro istituti centrali della Renania, di seguito «RSGV»). L’RSGV è un organismo di diritto pubblico, essendo l’associazione di rappresentanza delle casse di risparmio con sede in Renania e quindi, in ultima istanza, il rappresentante degli organismi di diritto pubblico e dei loro titolari (pubblici). Lo scopo della Förderungsgesellschaft è, come si legge nel suo statuto, la promozione delle casse di risparmio appartenenti all’RSGV. La Förderungsgesellschaft può rafforzare il capitale delle casse di risparmio esclusivamente al fine di promuovere l’attività di concessione di prestiti e può accendere prestiti.

(13)

La cedola dei titoli partecipativi è pari all’8 %. La loro scadenza è fissata al 31 dicembre 2013. Secondo le norme prudenziali, tali titoli corrispondono a fondi propri di classe 2 (fondi propri supplementari).

(14)

I titoli partecipativi partecipano alle perdite d’esercizio proporzionalmente al rapporto esistente fra il capitale costituito da titoli partecipativi e i restanti fondi propri partecipanti alle perdite e godono di un […] diritto al pagamento posticipato, il che significa che i pagamenti non corrisposti relativamente ai titoli partecipativi devono essere effettuati entro [2-6] anni dalla loro scadenza. Lo stesso dicasi per i pagamenti a reintegro di un’eventuale riduzione dell’importo nominale dei titoli partecipativi a causa di una perdita.

(15)

Per finanziare i titoli partecipativi, la Förderungsgesellschaft ha acceso due prestiti presso […]. Tali prestiti prevedono un tasso fisso annuo pari al [4-5] % per tutta la durata dei titoli partecipativi. L’RSGV garantisce per tali prestiti nei confronti della […] e riceve in cambio dalla Förderungsgesellschaft una remunerazione della garanzia pari all’[1,8-2,5] %.

3.2.   Partecipazione tacita

(16)

Il 2 gennaio 2009 e il 27 febbraio 2009 la Sparkasse e lo Zweckverband hanno sottoscritto contratti sulla costituzione di una partecipazione tacita per un importo pari complessivamente a 350 milioni di EUR; la prima tranche, ammontante a 300 milioni di EUR è stata versata il 2 gennaio 2009; la seconda, per 50 milioni di EUR, il 1o aprile 2009. La partecipazione tacita è un meccanismo che non conferisce diritti di voto all’investitore, ma che gli permette di ricevere una remunerazione. La partecipazione tacita è di durata illimitata ed è riconosciuta presso la Sparkasse come capitale di classe 1 (core capital). La partecipazione tacita è detenuta dallo Zweckverband.

(17)

Per finanziare la partecipazione tacita, lo Zweckverband ha contratto, per la prima tranche, un prestito pari a 300 milioni di EUR. Tale prestito viene erogato al 50 % da […] e al 50 % da […]. Lo Zweckverband corrisponde, per questo prestito, una remunerazione pari all’Euribor a 12 mesi più lo [0,7-1,1] %. La seconda tranche, ammontante a 50 milioni di EUR, è stata rifinanziata mediante ricorso ad un prestito erogato da […] che prevede una remunerazione pari all’EURIBOR più lo [0,7-1,1] %. Per quanto riguarda i prestiti dello Zweckverband, il comune di Colonia o quello di Bonn non hanno fornito garanzie particolari; tuttavia, lo statuto dello Zweckverband prevede che entrambi i comuni rispondano illimitatamente per le passività dello stesso.

(18)

La Sparkasse versa una remunerazione pari allo 7,25 % oltre l’Euribor a 12 mesi per la partecipazione tacita. L’entità di tale remunerazione è stata definita sulla base di una fairness opinion emessa dalla Deutsche Bank. I pagamenti relativi a tale remunerazione sono vincolati al conseguimento di un utile di bilancio e non sono quindi effettuati se per un dato esercizio la Sparkasse non registra un utile. Inoltre, il pagamento è escluso se la quota di capitale proprio alla scadenza risulta inferiore al 9 % e qualora, per l’esercizio in questione, il pagamento dovesse causare una perdita o aumentare le perdite dell’esercizio. In caso di mancato pagamento della remunerazione relativa alla partecipazione tacita non sussiste l’obbligo al pagamento posticipato degli importi non pagati. La partecipazione tacita partecipa inoltre ad eventuali perdite di bilancio proporzionalmente alla quota che costituisce rispetto all’intero capitale partecipante alla perdita.

4.   IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

(19)

Il piano di ristrutturazione prevede che la Sparkasse si conformi al modello commerciale previsto dallo statuto di una cassa di risparmio retail a vocazione regionale. Sulla base del piano, l’istituto finanziario dovrà incentrare la propria attività sui servizi tipici di una banca retail per i segmenti di clientela tradizionali, cioè clienti privati e PMI, abbandonando determinate attività, quali le operazioni per conto proprio e gli investimenti in prodotti strutturati, nonché cedere le controllate che non operano nel core business. Inoltre, la Sparkasse dovrà ridurre notevolmente i costi amministrativi.

4.1.   Descrizione del piano di ristrutturazione

(20)

Il core business della Sparkasse sarà costituito da clienti privati, private banking, PMI, clienti aziendali e clienti istituzionali con sede nell’area economica di Colonia-Bonn. Per quanto riguarda il segmento dei clienti business, la Sparkasse si concentrerà su clienti con un fatturato annuale inferiore ai 250 milioni di EUR.

(21)

La Sparkasse ridurrà i maggiori impegni creditizi riducendo le linee di credito, tramite l’introduzione di ulteriori garanzie e mediante transazioni relative al rischio di credito con altri istituti finanziari. Per quanto riguarda il segmento dei clienti aziendali, la Sparkasse ha già potuto ridurre il proprio impegno creditizio di 551,5 milioni di EUR; entro la fine del 2013, si prevede di poter ridurre ulteriormente l’impegno creditizio che ammontava (nel 2008) a 2,8 miliardi di EUR di [0,9-1,1] miliardi di EUR. Inoltre sino a fine 2013 mediante gli stessi strumenti di capitale proprio (cfr. l’allegato I, punto 4) si prevede di ridurre l’impegno creditizio di [0,8-0,9] miliardi di EUR nei confronti di enti pubblici che non hanno sede nell’area di Colonia-Bonn.

(22)

La Sparkasse ha già ridotto le operazioni per conto proprio da 550 milioni di EUR agli attuali [20-23] milioni di EUR e cesserà definitivamente tali operazioni. La Sparkasse, che rinuncerà in futuro a qualsiasi attività per conto proprio, sta inoltre vagliando la possibilità di rinunciare al proprio stato di «Handelsbuchinstitut» (banca commerciale) e di svolgere le restanti attività per conto proprio, di portata limitata, come operazioni del portafoglio di negoziazione. Tali attività saranno circoscritte a taluni prodotti e non dovranno superare un determinato rischio di credito giornaliero (rischio di mercato < [3-5] milioni di EUR; cfr. allegato 1, punto 2).

(23)

Una delle principali cause delle perdite contratte dalla Sparkasse nell’anno 2008 sono stati gli investimenti nei cosidetti portafogli ABS e SAA (asset allocation strategica — «SAA»). Con l’acquisto del portafoglio ABS la Sparkasse ha acquistato investimenti geograficamente diversificati (4) e prevalentemente con un rating AAA, tra cui RMBS (5), CDO (6), CMBS (7), ABS (8) e CLO (9). Nei conti annuali di fine 2007 il valore del portafoglio ABS è stato pari a 1,05 miliardi di EUR. Il portafoglio SAA è costituito da un patrimonio di titoli diversificati gestiti da fondi speciali e comprende, tra l’altro, partecipazioni internazionali, REIT (10) e obbligazioni [tra cui anche titoli della classe High Yield (titoli ad elevato rendimento) e dei mercati emergenti]. Nei conti annuali di fine 2007, il valore di questo portafoglio è stato pari a 2,2 miliardi di EUR. Malgrado gli sforzi profusi dalla Sparkasse per diversificare maggiormente il portafoglio ABS e SAA, la crisi del mercato finanziario ha causato sensibili perdite di valore della consistenza di tali titoli. Nel 2008 la Sparkasse ha dovuto procedere a una svalutazione di 249 milioni di EUR (11) che è essenzialmente attribuibile a questi due portafogli; nel 2007 aveva già dovuto registrare una svalutazione pari a 108 milioni di EUR.

(24)

Dal piano di ristrutturazione della Sparkasse emerge che gli investimenti ABS e SAA non corrispondo al profilo di rischio di una tradizionale cassa di risparmio retail e al suo riorientamento strategico al core business. Di conseguenza, la Sparkasse ha deciso di cedere o ridurre completamente tale impegno entro il 2014. Nel marzo 2009 essa ha dimezzato i propri investimenti SAA per ridurre il rischio. Le ulteriori vendite effettuate nel 2009 hanno permesso una riduzione del portafoglio SAA a 468 milioni di EUR (al 30 settembre 2009). Gli effetti del restante portafoglio ABS (che al 30 settembre 2009 aveva un volume nominale pari a 970 milioni di EUR) sui conti annuali della Sparkasse vengono compensati nel 2010 da un corrispondente controllo del rischio e da garanzie. Nel periodo [2012-2014] la Sparkasse cederà anche il resto del portafoglio.

(25)

La Sparkasse ha avviato l’attuazione di un programma di riduzione dei costi di ampio respiro che prevede, tra l’altro, la riduzione dell’organico, l’ottimizzazione delle procedure interne e la chiusura di 22 (delle 131) filiali entro la metà del 2011. In tal modo, entro il 2014 le spese amministrative dovrebbero essere ridotte progressivamente del [5-8] % (12).

(26)

La Germania garantisce il rispetto da parte della Sparkasse dei vincoli relativi ai pagamenti delle cedole (allegato I, punto 7) e alla pubblicità (allegato I, punto 9), nonché i divieti di acquisizione (allegato I, punto 8) e di price leadership. Quest’ultimo divieto prevede che la Sparkasse non offra, sino alla fine 2014 depositi e finanziamenti nel settore dell’edilizia abitativa a prezzi inferiori a quelli praticati dal concorrente che propone i migliori prezzi fra i dieci principali concorrenti (sono determinanti, per quanto riguarda i depositi, le quote di mercato del mercato pertinente nell’area economica di Colonia-Bonn e, per i finanziamenti all’edilizia abitativa, le quote di mercato delle nuove operazioni nella Repubblica federale di Germania; cfr. allegato I, punto 5).

4.2.   Ristrutturazione delle controllate

(27)

La Sparkasse intende ridurre la consistenza delle proprie controllate di un terzo. Al 31 dicembre 2008, nei conti annuali della Sparkasse il valore contabile delle imprese collegate ammontava a 635 milioni di EUR; [20-40] milioni di EUR sono già stati venduti o liquidati nel 2009 e sono previste ulteriori vendite per un volume pari a [180-250] milioni di EUR. L’obiettivo che persegue la Sparkasse è duplice, a seconda del tipo di controllata: in primo luogo, con la vendita di controllate (13) non appartenenti al core business, coinvolte in progetti di sviluppo a livello regionale o in progetti comunali o di edilizia popolare, si intende ridurre il rischio di credito e la vulnerabilità della Sparkasse; in secondo luogo, i proventi delle vendite di partecipazioni di capitale concernenti solo indirettamente l’attività della Sparkasse saranno utilizzati per finanziare la sua ristrutturazione (cfr. allegato I, punto 10). Per un elenco completo delle controllate in fase di cessione, si rimanda all’allegato I, punti 10 e 13.

(28)

A quest’ultimo gruppo appartengono, tra le altre, anche le partecipazioni alle imprese RW Holding AG, S ProFinanz Versicherungsmakler GmbH, Schufa Holding AG e neue leben Pensionsverwaltung AG. Tali partecipazioni sono già state vendute generando proventi per un totale di circa [25-35] milioni di EUR.

(29)

La Sparkasse ritiene che alcune controllate con un valore di vendita pari a circa [70-100] milioni di EUR suscitino un interesse limitato all’acquisto da parte di privati, trattandosi, essenzialmente, di piccole imprese che operano in stretta collaborazione con il comune di Colonia nell’ambito di progetti di edilizia popolare e di sviluppo regionale o di imprese, il cui assetto societario è già fortemente caratterizzato dalla partecipazione del comune di Colonia. Per questo motivo la Sparkasse sta valutando l’eventualità di cedere tali attività al [comune di Colonia o a una società collegata a quest’ultimo]. Il trasferimento sarebbe realizzato al prezzo di mercato, stabilito da un perito indipendente. Gli attivi delle controllate da cedere al comune di Colonia riguardano principalmente le attività immobiliari.

(30)

Tramite l’attuazione delle misure di ristrutturazione, la Sparkasse ridurrà l’attivo ponderato al rischio (RWA) di [2-5] miliardi di EUR, portandolo così a [15-20] miliardi di EUR (cioè del [15-20] %). (Non viene considerata l’eventuale crescita del core business durante la fase di ristrutturazione). Tenendo conto anche della crescita del core business, la riduzione dell’attivo ponderato al rischio ammonterà al [10-15] % entro il 2014. Il […] della Sparkasse Köln viene quindi ridotto di [4-6] miliardi di EUR nominali portandolo a [20-30] miliardi di EUR (cioè del [15-20] %). (Non viene considerata l’eventuale crescita del core business durante la fase di ristrutturazione). Tenendo conto della crescita del core business nel quadro delle misure di ristrutturazione, la riduzione dell’attivo ammonta al 5 %.

4.3.   Ripristino della redditività nello scenario base case e nello scenario stress case

(31)

La Germania ha sviluppato uno scenario base case e uno scenario stress case a sostegno del fatto che la Sparkasse potrà ripristinare la propria redditività sul lungo periodo.

Scenario base case

(32)

Le previsioni finanziarie dello scenario base case si basano sulle previsioni effettuate per la Germania da noti istituti economici. Si presume che la crescita del PIL durante tutto il periodo di ristrutturazione si manterrà sullo stesso livello moderato e che sino al 2011 si registrerà un aumento del tasso di disoccupazione, che in seguito diminuirà lentamente. Per il 2010 si prevede un miglioramento dell’attuale ambiente economico sfavorevole caratterizzato da bassi tassi di interesse, miglioramento che dovrebbe perdurare per tutto il restante periodo di ristrutturazione.

(33)

Secondo la tabella 1, nello scenario base case nel 2010 la Sparkasse potrebbe recuperare la redditività e in seguito continuare a migliorare i risultati operativi sino al 2014, data per cui è previsto un indice di redditività del capitale proprio (ROE) del [9-10] %. Il grafico 1 presenta i principali dati finanziari della Sparkasse per gli anni 2008-2014.

Tabella 1

Sparkasse KölnBonn — Utile al lordo delle imposte 2010-2014 (base case)

Scenario

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Scenario base case

– 98,8

[5-10]

[80-100]

[125-150]

[150-175]

[200-225]

Grafico 1

Dati finanziari della Sparkasse KölnBonn per il periodo 2008-2014 (base case)

Dati finanziari

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RWA  (14) (in miliardi di EUR)

20,2

19,1

[17,5-20]

[…]

[…]

[…]

[15-20]

Quota capitale di classe 1  (15)

6,4 %

(5,5 %)

6,9 %

(6,1 %)

[7-8] %

([6-7] %)

[8-9] %

([7-8] %)

[8-9] %

([7-8] %)

[8-9] %

([7-8] %)

[8-10] %

([8-9] %)

ROE

– 13,5  %

– 6,5  %

[0-3] %

[4-6] %

[7-9] %

[7-9] %

[9-10] %

CIR

73,0  %

70,0  %

[65-75] %

[60-70] %

[55-65] %

[50-60] %

[50-60] %

FTE

3 824

3 672

[3 500 -3 750 ]

[3 250 -3 500 ]

[3 000 -3 250 ]

[3 000 -3 250 ]

[2 750 -3 000 ]

Scenario stress case e analisi di sensitività

(34)

Le ipotesi macroeconomiche su cui si basa lo scenario stress case prevedono un perdurare della crisi finanziaria sino al 2011 e una leggera ripresa economica nel 2012. Diversamente dallo scenario base case, in quello stress case si presume che l’ambiente economico sfavorevole caratterizzato da bassi tassi di interesse perduri per altri due anni.

(35)

Nello scenario stress case si ipotizza che la Sparkasse recuperi la redditività nel 2012 e migliori progressivamente i risultati sino al 2014. Per il 2014 è previsto un indice di redditività del capitale proprio (ROE) del [10-12,5] %. Secondo lo scenario stress case le quote di capitale della Sparkasse e di tutto il gruppo consolidato per tutta la fase di ristrutturazione sarebbero nettamente superiori ai valori di soglia previsti dalla normativa. Le tabelle 2 e il grafico 2 riportano i principali dati finanziari della Sparkasse KölnBonn per gli anni 2008-2014 secondo lo scenario stress case.

Tabella 2

Sparkasse KölnBonn — Utile al lordo delle imposte 2010-2014 (stress case)

Scenario

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Scenario stress case

– 98,8

– [125-150]

– [25-50]

[50-75]

[125-150]

[175-200]

Grafico 2

Dati finanziari della Sparkasse KölnBonn per il periodo 2008-2014 (stress case)

Dati finanziari

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RWA  (16) (in miliardi di EUR)

20,2

19,1

[17-20]

[17-19]

[17-19]

[17-19]

[16-18]

Quota di capitale di classe 1  (17)

6,4 %

(5,5 %)

6,9 %

(6,1 %)

[6-7] %

([5-6])

[6-7] %

([6-7])

[6-7] %

([6-7])

[6-7] %

([6-7])

[7-8] %

([6-7])

ROE

– 13,5  %

– 6,5  %

– [8-9] %

– [1-3] %

[3-5] %

[8-10] %

[10-12] %

CIR

73,0  %

70,0  %

[70-75] %

[65-70] %

[60-65] %

[55-60] %

[50-55] %

FTE

3 824

3 672

[3 500 -3 750 ]

[3 250 -3 500 ]

[3 000 -3 250 ]

[3 000 -3 250 ]

[2 750 -3 000 ]

(36)

Poiché il fattore che potrebbe compromettere maggiormente le entrate della Sparkasse è dato dagli attuali tassi di interesse ridotti, è stata condotta un’ulteriore analisi di sensitività incentrata sui tassi di interesse (scenario 1: aumento della curva dei tassi di interesse di 100 punti base; scenario 2: flessione di 50 punti base). L’analisi ha confermato che un continuo aumento dei tassi di interesse favorirebbe la redditività della Sparkasse, mentre una flessione dei tassi di interesse la ridurrebbe; un abbassamento lineare dei tassi di interesse a breve di 50 punti base porterebbe a una riduzione degli utili pari a [20-25] milioni di EUR l’anno. Nel suo complesso, dall’analisi di sensitività trasmessa dalla Germania si evince che la vulnerabilità della Sparkasse rispetto a una forte crisi dei tassi di interesse è limitata.

4.4.   Corporate governance

(37)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania, si rileva che gli investimenti decisi per ragioni politiche che hanno contribuito a creare le difficoltà della Sparkasse sono stati decisi nel periodo 1997-2004; ciò significa che si tratta di decisioni adottate prima della fusione tra la Stadtsparkasse Köln e la Sparkasse Bonn nel 2005, risalenti perciò al periodo precedente alla creazione della Sparkasse e con una base giuridica diversa, determinata principalmente dalla legge sulle casse di risparmio della Renania settentrionale — Vestfalia (Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen) (18). Nel frattempo, la corporate governance della Sparkasse è migliorata.

(38)

A causa dei cambiamenti strutturali relativi ai titolari in seguito alla fusione delle due casse di risparmio nel 2005, in caso di decisioni importanti attualmente lo Zweckverband delibera a maggioranza qualificata dei voti degli azionisti; la maggioranza qualificata prevede l’85 % dei consensi, quindi una quota superiore a quella di partecipazione del singolo comune.

(39)

Sono stati ridotti il numero e la dimensione degli organi della Sparkasse, inclusi il consiglio di amministrazione e il consiglio direttivo (19). Inoltre, è stata sciolta la commissione per le partecipazioni (Beteiligungsausschuss), composta da tre membri del consiglio direttivo e che, in passato, in seno alla Stadtsparkasse Köln aveva il potere di adottare decisioni preliminari sugli investimenti nelle controllate. La responsabilità della politica degli investimenti, e in particolare delle partecipazioni da valutare sulla base di criteri economici, è stata trasferita al consiglio direttivo. Inoltre, tutti i nuovi investimenti della Sparkasse devono essere autorizzati dal consiglio di amministrazione.

(40)

Per tener conto delle modifiche della legge sulle casse di risparmio, la Sparkasse ha dovuto istituire una commissione dei rischi e una commissione di audit a cui sono stati conferiti ampi poteri di controllo. Inoltre, la legge prevede che i membri del consiglio di amministrazione abbiano le competenze specialistiche necessarie per valutare e controllare l’attività della cassa di risparmio. Il consiglio direttivo ha la responsabilità esclusiva della gestione della Sparkasse e non è vincolato dalle istruzioni impartite dal consiglio di amministrazione o dai titolari delle quote di partecipazione.

(41)

Oltre ai miglioramenti già apportati alla sua struttura di corporate governance, questo aspetto della Sparkasse viene ulteriormente rafforzato dall’aumento del numero dei membri indipendenti (20) del consiglio di amministrazione, portato dagli attuali due ai futuri quattro, su un totale di 18 componenti. Dal 1o gennaio 2011, la commissione di audit sarà composta da sette invece dei nove membri attuali e quella dei rischi conterà sei membri al posto degli attuali nove. La commissione per le partecipazioni sarà sciolta entro la fine del 2011 e quella sulle strategie entro la fine del 2010. La commissione per le partecipazioni perderà automaticamente la propria importanza, non appena la Sparkasse avrà venduto gran parte delle sue controllate. I compiti della commissione sulle strategie saranno assunti dal consiglio direttivo. Per concludere, le procedure di adozione delle decisioni in caso di assorbimento di imprese saranno modificate in modo tale che in caso di decisioni relative a partecipazioni il consiglio direttivo possa deliberare solo all’unanimità e in caso di partecipazioni con un volume nominale superiore ai [2-5] milioni di EUR solo previa esecuzione di una due diligence o di una valutazione dell’impresa, in collaborazione con un perito indipendente.

4.5.   Strumenti ibridi di capitale

(42)

La Sparkasse detiene strumenti ibridi [certificati di godimento (Kundengenussscheine)] di investitori indipendenti per un valore pari a 224 milioni di EUR. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, i titoli partecipativi e i certificati di godimento sono dello stesso rango. La partecipazione tacita è subordinata a entrambi gli strumenti. Come evidenziato dalla tabella 3, dal 2008 non sono state più pagate cedole su strumenti ibridi di capitale. Nel 2008 e 2009 gli strumenti ibridi di capitale hanno partecipato alle perdite per 57,4 milioni di EUR. Sia la partecipazione tacita che i certificati di godimento hanno partecipato alle perdite dell’esercizio 2009. Dal 2010 gli strumenti ibridi di capitale sono nuovamente reintegrati; dal 2011, e sino al 2012, saranno recuperati i pagamenti delle cedole finora sospesi. Nel 2013 tutti gli strumenti ibridi di capitale saranno reintegrati e tutti i pagamenti di cedole sospesi saranno recuperati, per cui per ogni strumento è prevista una cedola completa. Poiché il pagamento delle cedole è obbligatorio in caso di conto economico o bilancio positivo, la Sparkasse non dispone di alcun margine discrezionale per un’eventuale ulteriore sospensione di tali pagamenti, in caso di ripristino della redditività e di reintegrazione delle eventuali riduzioni del capitale nominale.

Tabella 3

Distribuzione degli utili della Sparkasse KölnBonn per il periodo 2009-2014 (base case)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Utili al lordo delle imposte

 

– 98,8

[5-10]

[80-100]

[125-150]

[150-175]

[200-225]

Distribuzione degli utili degli strumenti di capitale

Diritti partecipativi

Partecip. alle perdite

40,6

16,8

0

0

0

0

0

Reintegro del capitale

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Cedola

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Certificati di odimento

Partecip. alle perdite

0

12,5

0

0

0

0

0

Reintegro del capitale

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Cedola

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Partecipazione tacita

Partecip. alle perdite Reintegro del capitale

0

19,5

0

0

0

0

0

Cedola

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Partecip. alle perdite

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(43)

La Germania ha assicurato che la Sparkasse non effettuerà pagamenti di cedole, a meno che non vi sia un obbligo contrattuale in tal senso, per strumenti ibridi di capitale di investitori privati (cfr. allegato I, punto 7).

4.6.   WestLB

(44)

Un’altra causa delle difficoltà finanziarie della Sparkasse può essere individuata nella partecipazione alla WestLB. La Sparkasse ha subito perdite pari complessivamente a […] milioni di EUR, poiché in qualità di membro dell’Associazione delle banche di risparmio e dei loro istituti centrali della Renania (RSGV) ha contribuito alla dotazione del fondo di riserva istituito dall’associazione come rete di sicurezza per i membri dell’associazione e le Landesbanken (banche regionali). Il fondo di riserva è intervenuto nel quadro delle misure di salvataggio a favore della WestLG adottate nel 2008. La restante esposizione al rischio è riconducibile alla partecipazione diretta della Sparkasse alla WestLB e alla restante responsabilità indiretta per la bad bank della WestLB come socia dell’RSGV.

(45)

Benché la Sparkasse non abbia investito direttamente nella WestLB, essa si è esposta al rischio attraverso la sua partecipazione alla RSGV, di cui la Sparkasse detiene una quota del 19 %. Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, il rischio che un ulteriore peggioramento del valore contabile della RSGV in relazione alla WestLB produca effetti negativi sulla Sparkasse è limitato, in primo luogo perché la WestLB è stata di recente oggetto di una valutazione effettuata da un terzo indipendente e di conseguenza il suo valore contabile nel bilancio della RSGV al 31 dicembre 2009 è stato corretto dal valore storico di […] miliardi di EUR a […] milioni di EUR. Pertanto, la partecipazione indiretta della Sparkasse alla WestLB ammonta attualmente a circa […] EUR. Poiché la Sparkasse è esposta rispetto alla WestLB soltanto in virtù della sua partecipazione alla RSGV, per la Sparkasse è rilevante soltanto il valore che risulta dal bilancio dell’RSGV. Tuttavia, tale valore non si basa soltanto sul valore della WestLB ma anche su quello di altre controllate e degli altri investimenti dell’RSGV. La valutazione delle altre controllate dell’RSGV, effettuata alla fine del 2009, ha evidenziato l’esistenza di riserve latenti considerevoli che sarebbero sufficienti per coprire una svalutazione della WestLB a 0, necessaria nello scenario worst case.

(46)

Il contributo obbligatorio della Sparkasse [alla …] a copertura di eventuali perdite della bad bank della WestLB creata di recente ammonta, per un periodo di 25 anni, a […] milioni di EUR. Tale contributo non comprometterebbe tuttavia la capacità della Sparkasse di rispettare le quote di capitale previste per legge, poiché tale contributo [alla …] è da versare esclusivamente attingendo a utili futuri.

4.7.   Rimborso parziale anticipato

(47)

La Germania ha garantito che la Sparkasse rimborserà una parte dei capitali prima di quanto previsto contrattualmente per gli strumenti di capitale (cfr. allegato I, punto 27). Tale rimborso sarà avviato nel 2011 e avverrà in due fasi.

(48)

In una prima fase lo Zweckverband […] acquisterà una prima tranche dei titoli partecipativi della Förderungsgesellschaft per un importo pari a 150 milioni di EUR. A seguito di questa transazione, e soprattutto tenuto conto dell’ammontare del prezzo di acquisto, la Förderungsgesellschaft non si troverà in una posizione molto migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovata se avesse mantenuto lo strumento (21). Lo Zweckverband trasformerà quindi i titoli partecipativi, attualmente classificati come capitali di classe 2 (fondi propri supplementari), in strumenti di capitale di classe 1. Il nuovo strumento con cedole non cumulative prevedrebbe passività subordinate con una durata di almeno 30 anni. Tale azione migliorerebbe la quota di capitale di classe 1 della Sparkasse dello [0,8-1,0] %.

(49)

Una migliore quota di core capital è a sua volta la premessa per la seconda fase, che consiste nel riacquisto della seconda tranche dei titoli partecipativi detenuti dalla Förderungsgesellschaft (per un valore nominale di 150 milioni di EUR) da parte della Sparkasse nel 2011. Entrambe le fasi porteranno ad una riduzione complessiva del capitale di classe 2 dello [0,5-1,0] %. Inoltre, l’RSGV o un altro socio del settore delle casse di risparmio acquisterà al prezzo di mercato le partecipazioni detenute dalla Sparkasse in due […] e […] collegate alla Sparkasse (22). Grazie alla vendita della partecipazione diretta a queste due imprese, il bilancio patrimoniale della Sparkasse si ridurrebbe ulteriormente dello [0,2-0,5] %. La vendita delle due imprese citate è strettamente collegata al riacquisto della seconda tranche dei titoli partecipativi, poiché la RSGV intende finanziare l’acquisto delle due imprese con i proventi della vendita dei titoli partecipativi.

5.   REGIMI CHE MOTIVANO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA MISURA DI RICAPITALIZZAZIONE

(50)

Occorre ricordare che nel presente caso la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale per la verifica della compatibilità delle misure di ricapitalizzazione in questione con il mercato interno come aiuto per la ristrutturazione il 4 novembre 2009, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3 del TFUE (23).

(51)

La Commissione ha inoltre espresso dubbi circa il fatto che sia garantita un’adeguata condivisione degli oneri e che, come previsto dalle norme sugli aiuti di Stato, la distorsione della concorrenza sia limitata (cfr. punto 50 della decisione di avvio del procedimento).

(52)

Poiché non era stato stabilito se le difficoltà della Sparkasse fossero riconducibili a decisioni sugli investimenti adottate molto prima della crisi, oppure effettivamente alla crisi finanziaria, la Commissione non aveva ancora determinato se le misure di ricapitalizzazione si basassero sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, oppure sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Pertanto, la Commissione aveva deciso di condurre una verifica approfondita dei fatti per poter decidere in merito alla base giuridica applicata e adottare successivamente la relativa decisione.

6.   OSSERVAZIONI FORMULATE DA TERZI INTERESSATI

(53)

La Commissione constata che non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati in merito alla decisione di avvio del procedimento relativamente alla misura di ricapitalizzazione in questione.

7.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(54)

La Germania ha esaminato la decisione della Commissione del 4 novembre 2009 in merito all’avvio del procedimento, a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. La Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione di mantenere la posizione secondo cui le misure di ricapitalizzazione in questione a favore della Sparkasse, che prevedono una partecipazione tacita e capitale sotto forma di diritti partecipativi, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del TFUE. Stando alle autorità tedesche, le misure così come illustrate nella decisione di avvio del procedimento (cfr. i punti da 24 a 28 della decisione di avvio del procedimento) sono compatibili con il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato.

(55)

La Germania non condivide la posizione della Commissione secondo cui il mercato per gli strumenti ibridi di capitale al momento dell’attuazione delle misure di ricapitalizzazione (ovvero alla fine del 2008/inizio 2009) era completamente «prosciugato» (24) e che quindi nessun investitore operante in un’economia di mercato avrebbe in quel momento effettuato un tale investimento, neppure ad un prezzo più elevato (cfr. il punto 38 della decisione di avvio del procedimento). La Germania afferma che la Sparkasse non era interessata da questo sviluppo di mercato, poiché è riuscita negli ultimi quattro mesi del 2008 a emettere passività subordinate di circa [10-15] milioni di EUR e nel primo quadrimestre 2009 di circa [35-40] milioni di EUR in tranche di diverse centinaia di migliaia di EUR.

(56)

Inoltre, la Germania sostiene che la ricapitalizzazione della Sparkasse KölnBonn da parte della Förderungsgesellschaft non è stata finanziata con fondi pubblici.

(57)

Qualora la Commissione dovesse tuttavia confermare la sua conclusione provvisoria secondo cui la ricapitalizzazione della Sparkasse si configura aiuto di Stato, la Germania è convinta che tale aiuto sarebbe tuttavia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(58)

La Germania è dell’avviso che il piano di ristrutturazione soddisfi tutti i requisiti contenuti nella comunicazione della Commissione del 23 luglio 2009 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi, conformemente alle norme sugli aiuti di Stato (25) (di seguito la «comunicazione sulla ristrutturazione»).

(59)

Secondo le autorità tedesche, il piano di ristrutturazione assicura il ripristino della redditività della Sparkasse a lungo termine, prevede che questa si assuma l’onere di apportare un contributo proprio sufficiente per coprire i costi di ristrutturazione e limita le eventuali distorsioni della concorrenza attraverso importanti misure strutturali e regole di comportamento.

(60)

Gli impegni assunti dalla Germania sono illustrati negli allegati I, II e III e sono parte integrante della presente decisione. Al fine di garantire che tali impegni vengano effettivamente rispettati, viene nominato un fiduciario di controllo. Il procedimento di nomina nonché gli obblighi del fiduciario di controllo sono definiti all’allegato II. La Germania si è inoltre impegnata a rispettare un orizzonte temporale per le vendite (allegato I, punti 10 e 13). Se tale orizzonte temporale non venisse rispettato, si nominerà un fiduciario per la dismissione (divestiture trustee). Il procedimento di nomina, nonché gli obblighi del fiduciario per la dismissione sono definiti all’allegato III.

8.   VALUTAZIONE

8.1.   Esistenza di un aiuto di Stato e importo dell’aiuto

(61)

La Commissione deve verificare se le misure in questione costituiscano un aiuto di Stato. A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(62)

Nella sua decisione di avvio del procedimento (cfr. punto 5.1), la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le due misure di ricapitalizzazione a favore della Sparkasse costituiscono aiuti di Stato. La Commissione non condivide l’argomentazione della Germania, la quale sostiene che le misure non costituiscono un aiuto di Stato in quanto le condizioni per entrambi gli strumenti sarebbero state tali che anche un investitore operante in un’economia di mercato le avrebbe accettate. Anche se fino all’inizio del 2009 la remunerazione per entrambi gli strumenti corrispondeva ai tassi di interesse versati per strumenti paragonabili, nel caso in esame essa è stata troppo bassa in considerazione dell’elevato rischio dovuto alla mancanza di redditività della Sparkasse. Inoltre, il mercato degli strumenti ibridi di capitale al momento dell’attuazione della ricapitalizzazione era completamente prosciugato. Pertanto, in considerazione delle condizioni generali e soprattutto tenuto conto della situazione del mercato, la Commissione non può accogliere l’argomentazione della Germania secondo cui un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe accettato l’investimento persino alle stesse condizioni.

(63)

L’esame approfondito non ha messo in luce informazioni tali da modificare la base di tale constatazione. Le passività subordinate emesse dalla Sparkasse alla fine del 2008 e nel primo quadrimestre del 2009 non dimostrano che i mercati degli strumenti ibridi di capitale avrebbero effettivamente funzionato, in quanto l’importo delle singole tranche era limitato. Il rischio collegato a tranche di strumenti ibridi di capitale di alcune centinaia di migliaia di euro non è paragonabile con il rischio di uno strumento con un valore nominale di 150 milioni di EUR, ed è molto più facile che tale rischio limitato sia assorbito dai mercati privati. Per questo motivo la Commissione continua ad essere del parere che all’epoca dei fatti in questione nessun investitore operante in un’economia di mercato avrebbe acquistato un’obbligazione ibrida paragonabile come volume e come caratteristiche alle misure di ricapitalizzazione a favore della Sparkasse.

(64)

Per quanto riguarda il tipo di risorsa impiegata dalla Förderungsgesellschaft per la ricapitalizzazione della Sparkasse, la Commissione ricorda di aver già stabilito, per altri casi, che i mezzi della Förderungsgesellschaft sono risorse da considerasi direttamente o indirettamente controllate da enti pubblici (26). La Commissione è dell’avviso che ciò vale anche per la Förderungsgesellschaft, che è una controllata al 100 % dell’RSGV. Pertanto, tali risorse sono da considerarsi risorse statali a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(65)

Per i motivi sopra esposti, la Commissione conferma la conclusione preliminare della sua decisione di avvio del procedimento, secondo cui le misure di ricapitalizzazione a favore della Sparkasse costituiscono aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(66)

È d’uopo inoltre constatare che gli aiuti per il salvataggio sono stati trasformati in aiuti per la ristrutturazione, che continuano a costituire un vantaggio per la Sparkasse. Tali misure hanno consentito alla Sparkasse di accedere a finanziamenti in un momento in cui essa, non da ultimo a causa della crisi finanziaria ed economica, non era in grado di reperire capitali sul mercato. Ciò costituisce per la Sparkasse un vantaggio competitivo e rafforza la sua posizione rispetto ai concorrenti in Germania e in altri Stati membri che non hanno ricevuto lo stesso sostegno. Di conseguenza, tali misure sono idonee a falsare la concorrenza o a minacciare gli scambi tra gli Stati membri.

(67)

L’elemento che viene considerato aiuto negli apporti di capitale ammonta a 650 milioni di EUR e corrisponde al 3,3 % dell’attivo ponderato al rischio (alla fine del 2008).

8.2.   Compatibilità dell’aiuto col mercato interno

8.2.1.   Base giuridica dell’esame della compatibilità

(68)

Nella sua decisione di avvio del procedimento del 4 novembre 2009, la Commissione non aveva ancora definito la base giuridica applicabile all’esame delle misure di ricapitalizzazione. Secondo le informazioni disponibili all’epoca, le decisioni adottate molto prima dall’avvento della crisi finanziaria in merito all’investimento in progetti di sviluppo regionale sembravano essere la causa principale delle difficoltà della Sparkasse. Dato che la crisi finanziaria sembra aver semplicemente inasprito le difficoltà finanziarie della Sparkasse, non sembrava si potesse escludere l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Poiché le misure di ricapitalizzazione sono state attuate al culmine della crisi finanziaria, appare possibile, anche sulla base della prassi della Commissione per casi di banche in sofferenza, applicare anche l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(69)

Sebbene in decisioni precedenti sia stato fatto riferimento agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (di seguito gli «orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione») (27), la Commissione ha chiarito al punto 49 della sua comunicazione sulla ristrutturazione che tutti gli aiuti notificati alla Commissione fino al 31 dicembre 2010 sarebbero stati valutati sulla base della comunicazione sulla ristrutturazione e non sulla base degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(70)

In considerazione del perdurare della vulnerabilità del settore bancario tedesco, la Commissione è giunta alla conclusione che un potenziale scioglimento di una delle più grandi casse di risparmio della Germania a causa di […] avrebbe avuto delle ripercussioni sull’intero sistema e avrebbe quindi messo a repentaglio la stabilità finanziaria della Germania.

(71)

Per questo motivo l’indagine in merito alla questione se il sostegno finanziario della Sparkasse sia compatibile con il mercato interno come aiuto per la ristrutturazione al fine di preservare la stabilità finanziaria, fa riferimento all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

8.2.2.   Compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione col mercato interno

(72)

Conformemente alla comunicazione sulla ristrutturazione, dal piano di ristrutturazione per l’istituto finanziario beneficiario deve risultare in primo luogo che esso è in grado di ripristinare la sua redditività a lungo termine. In secondo luogo gli aiuti devono essere limitati al minimo necessario; inoltre, sia l’istituto finanziario beneficiario che il titolare dei capitali devono contribuire alla ristrutturazione, per quanto possibile, con risorse proprie. In terzo luogo, devono essere previste delle misure per limitare le distorsioni della concorrenza dovute al fatto che il potere di mercato dei beneficiari è sostenuto artificialmente e per garantire la concorrenza nel settore bancario. Occorre inoltre chiarire le questioni relative al controllo e alla procedura.

i)   Ripristino della redditività a lungo termine

(73)

La Germania ha notificato, come previsto ai punti da 9 a 11 della comunicazione sulla ristrutturazione, un ampio e dettagliato piano di ristrutturazione con informazioni esaustive circa il modello commerciale della Sparkasse. Nel quadro di tale piano di ristrutturazione si affrontano anche le cause delle difficoltà finanziarie della Sparkasse.

(74)

Il modello commerciale prevede un riorientamento strategico sul core business tipico di una tradizionale cassa di risparmio retail a carattere regionale. La Sparkasse si concentrerà sui servizi tipici di un istituto finanziario retail nei suoi segmenti di clientela tradizionali nell’area economica di Colonia-Bonn, cioè sui clienti privati, le PMI, i piccoli clienti commerciali e i clienti istituzionali. Pertanto, essa si dedicherà agli ambiti di attività previsti dallo statuto e alle proprie competenze chiave, ritirandosi dai settori all’origine delle sue difficoltà finanziarie. In futuro essa rinuncerà a qualsiasi tipo di operazione in conto proprio, cederà le controllate che non rientrano nel core business e non effettuerà più investimenti in portafogli SAA e ABS. A giudizio della Commissione, il nuovo modello commerciale della Sparkasse è coerente e redditizio a lungo termine.

(75)

Le difficoltà della Sparkasse sono essenzialmente riconducibili a tre ambiti di attività: i) i progetti di sviluppo regionale; ii) gli investimenti in portafogli ABS e SAA; e iii) la partecipazione della Sparkasse nella WestLB.

(76)

La Sparkasse ha iniziato già nel 2008 a vendere o liquidare controllate che non rientravano nel core business e che erano impegnate in progetti di sviluppo regionale. La completa cessazione di queste attività è necessaria e idonea per dissipare i dubbi della Commissione in merito alla concorrenza, dato che mediante le vendite si possono escludere altre perdite e un’ulteriore esposizione al rischio legato alle controllate. Inoltre, in questo modo non solo si reperiscono capitali, ma si liberano anche capacità gestionali che potranno poi essere utilizzate per il core business della Sparkasse. Le vendite ridurranno inoltre il bilancio della Sparkasse di circa [180-230] milioni di EUR ([0-2] %) (28).

(77)

Poiché le attività delle controllate da cedere al comune di Colonia riguardano principalmente lo sviluppo immobiliare e i servizi connessi, l’applicazione della comunicazione della Commissione concernente il trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (di seguito la «comunicazione sulle attività deteriorate») (29) è a giudizio della Commissione da considerarsi non necessaria, né opportuna. Il valore contabile di queste controllate è stato già nettamente ridotto in questi ultimi anni per adeguarlo al valore di mercato. Pertanto la vendita delle controllate non dovrebbe comportare grosse perdite per la Sparkasse. Inoltre, il consenso della Germania alla vendita delle controllate della Sparkasse al prezzo di mercato, prezzo che tra l’altro sarà determinato da un perito indipendente, garantisce che tali vendite non comportino ulteriori aiuti di Stato.

(78)

Un’altra causa delle difficoltà finanziarie della Sparkasse è data dai portafogli ABS e SAA. Tali investimenti sono già stati ridotti notevolmente ed entro il 2014 la Sparkasse cederà la totalità di tali portafogli. Poiché gli investimenti non corrispondono più al nuovo modello commerciale della Sparkasse, la cessione di tali portafogli costituisce un passo necessario per l’attuazione della sua nuova strategia. Considerando che l’attuale valore contabile delle attività residue dei portafogli ABS e SAA corrisponde complessivamente al loro valore di mercato, la restante esposizione di rischio di tali portafogli è limitata e non compromette la redditività della Sparkasse.

(79)

Infine, il rischio residuo della Sparkasse relativamente alla sua partecipazione alla WestLB, che ha causato perdite pari a […] milioni di EUR è limitato e garantito da riserve latenti nel portafoglio di investimento dell’RSGV. Dato che il contributo della Sparkasse [alla …] proverrà esclusivamente da futuri utili netti, tale obbligo non comprometterà la redditività a lungo termine della Sparkasse. Inoltre, la Commissione valuta positivamente il fatto che i contributi [alla …] potranno essere pagati soltanto dopo aver retribuito il capitale pubblico conformemente alle condizioni di ricapitalizzazione.

(80)

La Commissione constata che le debolezze nella gestione della Sparkasse sono già state oggetto di interventi mirati da parte della stessa e lo saranno anche in futuro. La modifica effettuata nel 2005 in seguito alla fusione tra la Stadtsparkasse Köln e la Sparkasse Bonn e l’introduzione di un meccanismo decisionale a maggioranza qualificata garantisce che gli interessi politici dei titolari non prevalgano sugli interessi economici della Sparkasse. Inoltre, le modifiche relative alla composizione, al numero dei membri degli organi della Sparkasse e al processo decisionale migliorano la trasparenza della gestione. Un maggior coordinamento delle responsabilità e un maggior numero di membri [… esterni] e di membri non provenienti dalla politica in seno agli organi della Sparkasse garantiscono maggiore trasparenza ed efficienza del processo decisionale. Oltre ai cambiamenti dell’assetto societario, le misure adottate affrontano le cause delle difficoltà della Sparkasse, tanto da ridurre al minimo il rischio che la Sparkasse partecipi nuovamente a progetti a sfondo politico che possano compromettere i suoi interessi economici. Inoltre l’attuale legge sulle casse di risparmio sembra garantire sufficientemente l’indipendenza della gestione della Sparkasse. Le prove presentate dalla Sparkasse a sostegno del fatto che non ha più partecipato a progetti motivati decisi per ragioni politiche dal 2004 dimostrano che le misure attuate si sono rivelate efficaci. Complessivamente il nuovo codice di corporate governance è conforme ai risultati raggiunti in casi analoghi (30). Le modifiche attuate e garantite nell’ambito delle corporate governance della Sparkasse possono pertanto essere considerate un contributo adeguato e sufficiente per il ripristino della redditività a lungo termine della Sparkasse.

(81)

La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione della Sparkasse soddisfi le condizioni di cui ai punti 9 e 12-15 della comunicazione sulla ristrutturazione: esse prevedono che il piano indichi le modalità con cui l’istituto finanziario potrà ripristinare la sua redditività senza ricorrere agli aiuti di Stato e nel minor tempo possibile. La Sparkasse dovrà inoltre essere in grado di ottenere un adeguato indice di redditività del capitale proprio, sostenendo al contempo tutti i costi correnti d’esercizio e rispettando i criteri normativi pertinenti.

(82)

La Sparkasse ha notificato le previsioni finanziarie per il periodo 2008-2014 fornendo i dati relativi a introiti, costi, svalutazioni, utili e quote di capitale. A giudizio della Commissione, le previsioni base case si basano su ipotesi macroeconomiche realistiche. La Sparkasse prevede di ottenere degli utili a partire dal 2010 e di migliorare i risultati annui in modo continuativo per tutta la durata del periodo di ristrutturazione. Secondo le previsioni, nel 2014 l’indice di redditività del capitale proprio sarà del [9-10] %; questo dato, in condizioni di mercato normali, costituisce un risultato adeguato per un istituto finanziario retail. Inoltre, nel 2013 la Sparkasse verserà la piena remunerazione prevista per gli aiuti. Le quote di capitale della Sparkasse continueranno ad essere nettamente superiori ai requisiti normativi minimi; per il 2014 è prevista una quota di core capital pari all’[8-9] % (rispetto al 6,1 % del 2009).

(83)

Inoltre, la Sparkasse ha dimostrato di poter fronteggiare anche uno scenario stress; le ipotesi per tale scenario risultano adeguate, e considerando che lo stress test ha evidenziato che la Sparkasse rispetterà le quote di capitale previste dalla normativa, si può concludere che essa soddisfa i requisiti di cui al punto 13 della comunicazione sulla ristrutturazione. L’analisi di sensitività condotta ha inoltre evidenziato che la Sparkasse sarebbe in grado di sostenere un eventuale importante cambiamento dei tassi di interesse in futuro.

(84)

La Sparkasse ha anche notificato una strategia per un rimborso parziale anticipato degli apporti di capitale pubblico. Dovrebbe essere possibile effettuare tale rimborso parziale senza intaccare la base di capitali della Sparkasse, dato che si stima che la quota di core capital dell’istituto di credito ammonterà nel 2010 al [6-7] % raggiungendo successivamente, secondo lo scenario base case, anche livelli superiori. Anche considerando lo scenario stress case, la Sparkasse dovrebbe superare le quote minime previste dalla normativa. Per poter effettuare il rimborso parziale anticipato non è richiesto nessun ulteriore aiuto, né per la Sparkasse, né per le altre imprese che partecipano alla transazione, per le seguenti ragioni: in primo luogo, la Förderungsgesellschaft non si troverebbe in una posizione migliore di quella in cui si sarebbe trovata se avesse mantenuto lo strumento di capitale, poiché il prezzo di acquisto della prima tranche di 150 milioni di EUR dei diritti partecipativi corrispondono grosso modo, al flusso di cassa che la Förderungsgesellschaft avrebbe ottenuto; in secondo luogo, perché il trasferimento avviene tra due enti pubblici. Dato che lo strumento da trasformare in capitale di classe 1 è già classificato come aiuto e considerando che la Sparkasse pagherà dopo la trasformazione una remunerazione della stessa entità allo Zweckverband, la Commissione è del parere che la trasformazione non costituisce un altro aiuto, anche perché il riacquisto della seconda tranche di 150 milioni di EUR da parte della Sparkasse corrisponde grosso modo al flusso di cassa che la Förderungsgesellschaft avrebbe ricevuto se avesse mantenuto lo strumento.

(85)

Ne consegue che la Commissione è giunta alla conclusione che il piano di ristrutturazione della Sparkasse soddisfa i criteri stabiliti dalla comunicazione sulla ristrutturazione per quanto riguarda il ripristino della redditività a lungo termine e dissipa quindi i dubbi in materia di concorrenza sollevati dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento.

ii)   Contributo proprio/condivisione degli oneri

(86)

La comunicazione sulla ristrutturazione prevede l’obbligo per gli istituti finanziari e i loro titolari di fornire, nella misura del possibile, un contributo proprio alla ristrutturazione per garantire che gli aiuti sono limitati al minimo necessario. A tal fine, ad esempio, possono essere venduti degli attivi dell’istituto finanziario. Inoltre, i titolari dovrebbero, per quanto possibile, sostenere le perdite dell’istituto finanziario. Gli impegni assunti dalla Sparkasse garantiscono il ricorso a risorse proprie, assicurando altresì che gli investitori privati, che detengono strumenti ibridi di capitale della Sparkasse, forniscano un contributo alla ristrutturazione.

(87)

Il piano di ristrutturazione non fa presumere un superamento dei costi collegati al ripristino della redditività rispetto agli aiuti erogati. Gli aiuti concessi dovranno consentire alla Sparkasse di poter disporre, nello scenario base case, di un margine di capitali sufficiente e nello scenario stress case di soddisfare i requisiti normativi per ciò che riguarda le quote di capitale proprio.

(88)

Occorre constatare che la Sparkasse adotta misure volte a ridurre i costi e fornisce in tal modo, mediante le risorse conseguite, un contributo proprio ai costi della ristrutturazione. Alla fine del periodo di ristrutturazione, tali misure consentiranno di ridurre i costi annui di [25-35] milioni di EUR (circa [5-8] % dei costi totali del 2009).

(89)

Inoltre, grazie alla vendita di controllate redditizie non inerenti al core business, si otterranno degli introiti che potranno essere utilizzati per finanziare i costi della ristrutturazione.

(90)

La Sparkasse non può sospendere o posticipare il pagamento delle cedole degli strumenti ibridi di capitale se consegue utili in un determinato esercizio. Tuttavia, anche i titolari degli strumenti ibridi di capitale compensano le perdite della Sparkasse per quanto possibile, in virtù della riduzione del pagamento delle cedole per gli strumenti ibridi di capitale o del valore nominale del capitale ibrido, a causa della partecipazione alle perdite della Sparkasse. La Commissione è pertanto del parere che agli investitori in strumenti ibridi privati venga richiesto il massimo possibile in termini di condivisione degli oneri, ragion per cui si ritiene che i requisiti della comunicazione sulla ristrutturazione siano soddisfatti per quanto concerne il contributo degli investitori privati ai costi della ristrutturazione.

(91)

Il punto 24 della comunicazione sulla ristrutturazione prevede che un’adeguata condivisione degli oneri può essere garantita anche mediante un’adeguate remunerazione degli aiuti di Stato. La Commissione è del parere che la remunerazione prevista nel quadro delle misure di ricapitalizzazione è adeguata se considerata in connessione con le altre misure già descritte per la condivisione degli oneri. Gli utili previsti metteranno la Sparkasse in condizione di pagare una remunerazione per il capitale messo a disposizione dallo Stato e di effettuare il pagamento delle cedole secondo le condizioni previste per la ricapitalizzazione, ovvero dal 2011 per i diritti partecipativi e dal 2013 per la partecipazione tacita in seguito al reintegro del capitale nominale degli strumenti. Gli interessi dei titoli partecipativi detenuti dallo Stato saranno cumulati per un periodo di [2-6] anni e il capitale ridotto a causa della partecipazione alle perdite sarà reintegrato per entrambi gli strumenti di ricapitalizzazione. Stando alle previsioni finanziarie dello scenario base case lo Stato riceverà gli interessi non pagati sui titoli partecipativi e sarà rimborsato per la riduzione dell’importo nominale di entrambi gli strumenti.

(92)

Di conseguenza, si ritiene che il piano di ristrutturazione notificato dalla Germania preveda un adeguato contributo proprio alla ristrutturazione, dissipando quindi i dubbi in materia di concorrenza espressi nella decisione di avvio del procedimento.

iii)   Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

(93)

Secondo la comunicazione sulla ristrutturazione, il piano di ristrutturazione deve prevedere misure volte a limitare distorsioni della concorrenza e a garantire un settore finanziario concorrenziale. Il piano deve inoltre affrontare il problema del rischio morale e garantire che gli aiuti di Stato non vengano utilizzati per finanziare comportamenti anticoncorrenziali.

(94)

Il pacchetto di misure affronta sufficientemente il problema del rischio morale. La Sparkasse si è impegnata a cedere in misura importante imprese redditizie non inerenti al core business, come nel caso delle partecipazioni alle seguenti importanti […] della Sparkasse: […], […], RW Holding AG, S ProFinanz Versicherungsmakler GmbH, Schufa Holding AG e neue leben Pensionsverwaltung AG.

(95)

La Germania ha notificato una tabella di marcia dettagliata relativa alle cessioni previste e si è impegnata a nominare un fiduciario di controllo che dovrà garantire che gli impegni vengano rispettati nei tempi previsti. In caso di mancato rispetto di tale tabella di marcia sarà nominato un fiduciario per la dismissione (divestiture trustee).

(96)

Nel quadro della ristrutturazione della Sparkasse, è prevista una riduzione della sua presenza in determinati segmenti di clientela e questo comporterà l’accesso dei concorrenti ad una parte dei grandi clienti business e dei clienti istituzionali della Sparkasse. Dato che sono soprattutto le grandi imprese ad avere generalmente accesso ai mercati dei capitali, la Commissione ritiene che non sia rilevante il rischio di eventuali effetti negativi di tali misure sull’economia reale.

(97)

Inoltre, nel quadro delle misure di ristrutturazione, la Sparkasse ridurrà il bilancio totale in termini nominali del [15-20] % dell’attivo ponderato al rischio ([15-20] %) e del [10-15] % se si tiene conto della futura crescita (5 % del bilancio totale). Tale riduzione dovrà essere conseguita in primo luogo grazie alla cessione degli investimenti SAA e ABS, all’abbandono delle operazioni in conto proprio ([6-8] % dell’attivo ponderato al rischio, [6-8] % del bilancio totale) nonché grazie alla riduzione di grandi fidi e alla riduzione di linee di credito per clienti istituzionali ([5-7] % dell’attivo ponderato al rischio, [5-7] % del bilancio totale).

(98)

In considerazione dell’entità degli aiuti messi a disposizione della Sparkasse (3,3 % dell’attivo ponderato al rischio) tali misure possono essere considerate sufficienti per quanto riguarda la riduzione della dimensione e della portata delle attività della Sparkasse. La Sparkasse è attiva soltanto nell’area economica di Colonia-Bonn, dove occupa una posizione importante ([18-23]-[30-35] % a seconda del prodotto) ma non una posizione dominante. Inoltre, nei suoi segmenti business chiave la Sparkasse non detiene la «price leadership», pertanto non sembra siano opportune misure aggiuntive volte a ridurre la quota di mercato della Sparkasse nel suo core business dei clienti privati, per i seguenti motivi: non è stato il core business a creare le difficoltà della Sparkasse; inoltre, la Germania ha dimostrato sufficientemente che l’attuazione di tali misure supplementari sarebbe difficile e comporterebbe dei costi sproporzionati che avrebbero un influsso negativo sulla redditività inerente della Sparkasse, compromettendone la redditività a lungo termine. Misure di questo genere avrebbero inoltre un influsso negativo sui segmenti di core business della Sparkasse (le PMI e i clienti privati) che in realtà non sono all’origine delle difficoltà dell’istituto. In considerazione delle limitate possibilità di finanziamento alternative di cui dispongono questi gruppi di clienti e tenendo conto delle decisioni adottate in passato dalla Commissione, volte a preservare la concessione di credito all’economia reale, la Commissione è del parere che ulteriori limitazioni del settore di attività comprometterebbero il core business producendo effetti negativi sia per la Sparkasse sia per i mercati da essa serviti.

(99)

La Commissione prende inoltre atto degli impegni assunti dalla Sparkasse e dalla Germania. Tali impegni prevedono un divieto di «price leadership» e un divieto di utilizzare gli aiuti di Stato per fini pubblicitari, per cui la Sparkasse non può utilizzare gli aiuti per finanziare un comportamento anticoncorrenziale. Conformemente al punto 40 della comunicazione sulla ristrutturazione, il divieto di assorbimento di altre imprese garantisce che gli aiuti di Stato non vengano utilizzati per assorbire eventuali concorrenti.

(100)

Si può concludere che il tipo e la portata delle misure proposte dalla Sparkasse sono sufficienti e adeguate per evitare eventuali distorsioni della concorrenza. Pertanto il piano di ristrutturazione soddisfa le condizioni contenute nella comunicazione sulla ristrutturazione per quanto riguarda la redditività, la condivisione degli impegni e le misure atte a ridurre le distorsioni della concorrenza e dissipa i dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento.

8.2.3   Controllo

(101)

Il paragrafo 5 della comunicazione sulla ristrutturazione prevede la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche per la verifica della corretta attuazione del piano di ristrutturazione. La Germania nominerà un fiduciario di controllo che presenterà una relazione di controllo a cadenza semestrale. La prima relazione è prevista per il febbraio 2011. Di conseguenza, la Commissione ritiene che sia garantito il corretto controllo dell’attuazione del piano di ristrutturazione.

Conclusione in merito al piano di ristrutturazione

(102)

Il piano di ristrutturazione descritto al punto 4 della presente decisione è conforme all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

9.   CONCLUSIONE

(103)

Le misure di ristrutturazione sono idonee per consentire alla Sparkasse di ripristinare la redditività a lungo termine, sufficienti per ciò che riguarda la condivisione degli oneri e idonee per compensare in modo adeguato e proporzionato gli effetti distorsivi degli aiuti in questione. Ne consegue che il piano di ristrutturazione presentato soddisfa, a giudizio della Commissione, i criteri contenuti nella comunicazione sulla ristrutturazione, per cui le misure di ristrutturazione possono essere considerate compatibili col mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Gli apporti di capitale possono quindi essere autorizzati conformemente al piano di ristrutturazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di ristrutturazione concessi alla Sparkasse KölnBonn dai suoi titolari pubblici costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno, subordinatamente all’attuazione del piano di ristrutturazione e all’adempimento degli impegni di cui agli allegati I, II e III.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2010

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Decisione della Commissione nel caso C 32/09 (ex NN 50/09) (Ristrutturazione della Sparkasse KölnBonn) (GU C 2 del 6.1.2010, pag. 13).

(2)  Cfr. la nota 1.

(*1)  Coperto da segreto aziendale.

(3)  La quota di mercato della Sparkasse KölnBonn all’intero settore bancario tedesco è insignificante.

(4)  A fine settembre 2009, il 64 % del volume del portafoglio ABS riguardava la Germania ed altri paesi europei; la quota dei prestiti statunitensi ammontava al 17 %.

(5)  Residential mortgage-backed securities: titoli garantiti da un insieme di prestiti ipotecari.

(6)  Collateral debt obligation: titoli garantiti da un portafoglio di prestiti (insieme di prestiti aziendali e/o al consumo).

(7)  Commercial mortgage-backed securities: titoli garantiti da crediti derivanti da prestiti ipotecari commerciali.

(8)  Asset-backed securities: titoli garantiti dall’attivo.

(9)  Collateralized loan obligation: titoli garanti da un portafoglio di prestiti.

(10)  Real estate investment trusts.

(11)  Nel 2008, 104,5 milioni di EUR delle svalutazioni riguardavano il portafoglio ABS.

(12)  Sono stati considerati gli aumenti dei prezzi e degli stipendi.

(13)  Una delle cause principali delle difficoltà riscontrate dalla Sparkasse KölnBonn è stata la sua partecipazione a progetti e controllate che non avevano alcun legame con il core business. Tali attività hanno causato gran parte delle perdite. Per attirare nuove imprese a Colonia, la banca ha partecipato allo sviluppo di immobili commerciali e ad uso ufficio concedendo garanzie di locazione al fine di promuovere progetti di sviluppo immobiliare. Sono attualmente in corso trattative in merito alle garanzie e ai contratti d’affitto per consentire alla banca di sciogliere tali contratti e, se possibile, cedere le attività a terzi.

(14)  I dati riguardano esclusivamente la Sparkasse KölnBonn.

(15)  Quota di core capital [capitale di classe 1 della Sparkasse KölnBonn; le cifre indicate tra parentesi riguardano il gruppo; CIR: cost income ratio (costi operativi/margine di intermediazione); FTE: Full-time equivalent (equivalente a tempo pieno)].

(16)  I dati riguardano esclusivamente la Sparkasse KölnBonn.

(17)  Quota di core capital [capitale di classe 1 della Sparkasse KölnBonn; le cifre indicate tra parentesi riguardano il gruppo; CIR: cost income ratio (costi operativi/margine di intermediazione); FTE: Full-time equivalent (equivalente a tempo pieno)].

(18)  Cfr. http://www.wlsgv.de/download/spkg28112008.pdf nella versione aggiornata del 29 novembre 2008.

(19)  Nel 2010 il consiglio direttivo era composto da soli 5 membri (rispetto ai 9 del 2005); il consiglio di amministrazione è composto da 18 membri (rispetto ai 27 del passato).

(20)  In questo contesto «indipendente» significa che il membro del consiglio di amministrazione non fa parte del consiglio comunale che nomina tale membro.

(21)  La Germania propone come soluzione una clausola che prevede un cosiddetto «buono di recupero» che abbia la stessa durata di quella prevista per il cumulo dello strumento originale. In questo caso lo Zweckverband pagherebbe alla Förderungsgesellschaft un prezzo d’acquisto basato inizialmente sul valore contabile dello strumento (differenza tra valore nominale e partecipazione alle perdite). Tale clausola prevederebbe poi dei pagamenti compensativi da parte dello Zweckverband a favore della Förderungsgesellschaft confrontabili, come portata, agli introiti che essa avrebbe ricevuto se non avesse venduto lo strumento prima del termine previsto. Lo Zweckverband riceve dalla Sparkasse KölnBonn dei pagamenti analoghi (interessi sul capitale messo a disposizione), dato che le cedole sospese nel periodo in cui la Förderungsgesellschaft deteneva tale strumento sarebbero remunerate alla Förderungsgesellschaft con uno sconto del 25 %. La Germania è del parere che un tale sconto costituisce uno strumento adeguato al fine di remunerare lo Zweckverband per l’assunzione del rischio di interessi e di rifinanziamento e per tener conto del vantaggio ottenuto dalla Förderungsgesellschaft, la quale riceve il suo capitale prima di quanto previsto dal contratto. A titolo esemplificativo: se ad esempio la Förderungsgesellschaft vende nel 2011 allo Zweckverband lo strumento dal valore nominale di 150 milioni di EUR, ridotto però di 25 milioni di EUR in considerazione delle perdite, essa ricevere in un primo momento 125 milioni di EUR. Se la Sparkasse KölnBonn nell’anno 2012 realizza utili e è quindi obbligata a reintegrare il capitale dello strumento (nel caso in cui la Förderungsgesellschaft detenga ancora lo strumento), lo Zweckverband versa alla Förderungsgesellschaft l’importo corrispondente al reintegro. Se gli utili del 2012 fossero sufficienti per pagare le cedole non versate nel periodo 2009-2011, lo Zweckverband dovrebbe pagare un importo analogo alla Förderungsgesellschaft.

(22)  A causa di vincoli contrattuali relativamente alla sua partecipazione indiretta in queste imprese la Sparkasse KölnBonn è obbligata a cedere la sua partecipazione all’RSGV e altri membri del settore delle casse di risparmio.

(23)  Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono stati sostituiti dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Gli articoli 87 e 88 del trattato CE e gli articoli 107 e 108 TFUE sono sostanzialmente identici. Nel quadro della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 TFUE sono, se del caso, da intendersi come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(24)  Ad eccezione di emissioni di titoli all’interno di un gruppo, nonché nei casi in cui lo Stato ha acquisito gli strumenti.

(25)   GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

(26)  Cfr. punto 29 della decisione della Commissione del 30 aprile 2008 nel caso NN 25/08, Aiuti alla ristrutturazione a favore della WestLB; la decisione della Commissione del 1o aprile 2008 nel caso C 43/2008, Aiuti alla ristrutturazione a favore della WestLB (GU C 322 del 17.12.2008, pag. 16). Decisione della Commissione del 12 maggio 2009 nel caso C 43/2008 (Aiuti alla ristrutturazione a favore della WestLB). Nel quadro della causa pendente in merito agli aiuti alla ristrutturazione a favore della WestLB, la Germania non ha impugnato la classificazione, effettuata dal punto di vista delle norme in materia di concorrenza, degli aiuti concessi dalle associazioni delle banche di risparmio e dei loro istituti centrali RSGV e WLSGV come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(27)   GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2. Un riferimento esplicito si trova al punto 42 della comunicazione della Commissione — L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale, sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nell’attuale crisi finanziaria (comunicazione sul settore bancario).

(28)  La riduzione del bilancio a causa delle cessioni tiene conto soltanto del valore contabile delle società.

(29)   GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(30)  Decisione della Commissione del 15 dicembre 2009 nel caso C 17/2009 (Ristrutturazione della Landesbank Baden-Württemberg) (GU L 188 del 21.7.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Commissione europea — taskforce crisi finanziaria

DG Concorrenza

Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

1000 Bruxelles/Brussel

Belgium

Caso C 32/09 — Sparkasse KölnBonn

IMPEGNI NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1) e successive modifiche, la Germania si impegna a rispettare i seguenti impegni nei confronti della Sparkasse KölnBonn (di seguito «Sparkasse») affinché la Commissione europea (di seguito «Commissione») possa constatare mediante decisione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b)? del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che la ricapitalizzazione della Sparkasse è conforme al mercato interno.

Tali impegni hanno effetto alla data di adozione della decisione.

Il presente testo è da interpretare nel quadro generale del diritto dell’Unione e sulla base del regolamento (CE) n. 659/1999 nonché tenendo conto della decisione a cui sono allegati gli impegni.


(1)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

ALLEGATO I

Sezione A —   Impegni

1.    Corporate governance: il governo federale e la Sparkasse assicurano che la Sparkasse provvederà ad apportare le seguenti modifiche alla sua corporate governance:

a)

il numero dei membri esterni nel consiglio di amministrazione viene portato, a far data dal 1o gennaio 2011 da due a quattro. Il numero complessivo dei membri del consiglio di amministrazione viene limitato ad un massimo di 18;

b)

Il consiglio di amministrazione della Sparkasse costituirà in futuro soltanto le seguenti commissioni, fermo restando che il numero dei membri di ciascuna commissione sarà ridotto entro il 1o gennaio 2011 al numero sotto indicato per ciascuna commissione:

commissione di audit (7 membri),

commissione dei rischi (6 membri),

commissione centrale (3 membri);

c)

la commissione di strategia viene abrogata entro il 31 dicembre 2010 e la commissione per le partecipazioni entro il 31 dicembre 2011;

d)

tutti i membri del consiglio di amministrazione avranno le competenze di cui all’articolo 36, terzo comma, prima frase, della legge tedesca sul credito (Kreditwesengesetz — KWG);

e)

a decorrere dal 1o gennaio 2011, il consiglio direttivo della Sparkasse adotterà linee guida più restrittive per le deliberazioni sulle partecipazioni, ovvero: sarà possibile adottare deliberazioni sulle partecipazioni a livello di consiglio direttivo solo all’unanimità e, nel caso di partecipazioni con un volume nominale superiore ai [2-5] milioni di EUR, previa due diligence e, se del caso, in collaborazione con un perito.

2.    Transazioni in conto proprio: la Sparkasse non effettuerà più transazioni in conto proprio. Ciò significa che la Sparkasse effettuerà soltanto transazioni

a)

richieste per l’accettazione, l’inoltro o l’esecuzione di ordini di acquisto o vendita dei suoi clienti; oppure

b)

volte al controllo della liquidità o del rischio della Sparkasse.

In nessun caso la Sparkasse costituirà posizioni in conto proprio, a meno che non siano riconducibili, ad esempio, al fatto che determinati ordini dei clienti non vengano eseguiti contemporaneamente. Tali posizioni, nonché le posizioni del controllo di liquidità/rischio, sono ammesse soltanto se non compromettono la redditività e/o la liquidità dell’istituto finanziario. Di conseguenza, la Sparkasse limita il rischio di mercato del suo portafoglio di negoziazione a [3-5] milioni di EUR (Value at Risk con un livello di confidenza del 99 %).

3.    Finanziamento dell’economia: nel quadro della sua attività di credito e di investimento di capitali, la Sparkasse terrà conto dei bisogni di finanziamento dell’economia, in particolare delle PMI, applicando condizioni usuali sul mercato e adeguate dal punto di vista prudenziale e bancario.

4.   Riduzione dei grandi fidi e dei prestiti a breve

Nel quadro del riorientamento, la Sparkasse ridurrà gradualmente gli impegni di notevole entità nei confronti dei clienti aziendali. L’obiettivo perseguito è quello di ridurre i rischi connessi a questo tipo di impegno. Le misure previste a tal fine comprendono, tra l’altro, la riduzione di linee di credito, la richiesta di ulteriori garanzie o transazioni relative al rischio di credito con altri istituti finanziari.

Entro la fine del 2013 gli impegni derivanti da grandi fidi saranno ridotti di [0,9-1,1] miliardi di EUR. Entro la fine del 2010 gli impegni in questo ambito saranno già ridotti di circa [400-550] milioni di EUR. Entro la fine del 2013 i prestiti a clienti istituzionali extraregionali saranno ridotti di [0,8-0,9] miliardi di EUR.

5.    Divieto di price leadership: sino al 31 dicembre 2014, senza il previo consenso della Commissione, la Sparkasse non offrirà sui mercati pertinenti relativi ai depositi […] nonché nell’ambito del finanziamento a lungo termine dell’edilizia abitativa […] prezzi inferiori a quelli praticati dal concorrente che propone i migliori prezzi fra i dieci principali operatori (1) sul mercato pertinente.

6.   Qualora la Sparkasse dovesse constatare di offrire prezzi più vantaggiosi rispetto ai concorrenti con i prezzi migliori, essa adeguerà immediatamente i propri prezzi di conseguenza.

7.    Divieto di pagamento di dividendi e cedole: la Germania assicura che per quanto riguarda i pagamenti di cedole e le opzioni call per fondi propri

a)

la Sparkasse o l’impresa della Sparkasse non utilizzerà né capitale, né riserve della Sparkasse per effettuare pagamenti di cedole per fondi propri, a meno che a) non vi sia un obbligo di legge in tal senso; o b) il pagamento della cedola interessata sia coperto da utili correnti della Sparkasse. In caso di dubbi sull’esistenza di un obbligo di legge ai fini del presente impegno o sul fatto che gli utili correnti sono sufficienti ai fini del presente impegno, la Sparkasse chiederà alla Commissione l’autorizzazione per il previsto pagamento della cedola;

b)

nessuna impresa della Sparkasse effettuerà un’opzione call per questi strumenti ibridi di capitale qualora ciò comporti una riduzione dei fondi propri totali della Sparkasse.

Durante l’attuazione del piano di ristrutturazione e sino al 31 dicembre 2014, la Sparkasse remunererà solo i capitali di rango subordinato ed eviterà una partecipazione alle perdite dei capitali di rango subordinato solo nella misura in cui è obbligata a farlo, anche senza mobilitare riserve, a norma dell’articolo 340, lettere f) e g), del codice di commercio tedesco (HGB).

8.    Divieto di acquisizione: dall’entrata in vigore della decisione per un periodo di tre anni la Sparkasse si asterrà dall’acquisto di quote di altri istituti finanziari superiori al 20 %. Sono possibili altre transazioni relative a partecipazioni, che non rientrano nelle transazioni inerenti al modello commerciale della Sparkasse, purché non compromettano la redditività della Sparkasse e previa autorizzazione della Commissione europea. Inoltre la Sparkasse si asterrà dall’acquisto di partecipazioni che non sono necessarie per il suo core business o che comportano un’eccessiva esposizione al rischio.

9.    Nessun riferimento agli aiuti di Stato a fini pubblicitari: la Sparkasse non sfrutterà a fini pubblicitari la posizione della Commissione europea secondo cui le misure classificate da quest’ultima come aiuto di Stato sono compatibili con il mercato interno o altri vantaggi competitivi risultanti dalle misure.

Sezione B —   Rami aziendali da cedere

10.   Nella misura in cui non siano già state alienate, la Sparkasse vende al meglio le partecipazioni sotto indicate (di seguito «rami aziendali da cedere») entro le date indicate. In tale contesto è previsto che gli elementi essenziali costitutivi del valore dell’attività attuale delle partecipazioni siano mantenuti sino alla vendita e che siano messi in vendita.

Partecipazione

Data limite della cessione

Golfclub Gut Lärchenhof GmbH

venduta già nel 2009

TA Triumph Adler AG

venduta già nel 2009

RW Holding AG

venduta già nel 2009

S ProFinanz Versicherungsmakler GmbH

venduta già nel 2009

Schufa Holding AG

venduta già nel 2009

Sparkassen Servicegesellschaft für Zahlungssysteme und elektronische Vertriebskanäle mbH & Co KG

Attività vendute/liquidazione entro fine 2010

[…]

[…]

Campus Grundstückentwicklungs GmbH

Attività già vendute/liquidazione 2011

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

neue leben Pensionsverwaltung AG

venduta nell’agosto 2010

[…]

[…]

[…] (2)

[…]

[…] (3)

[…]

11.   Onde evitare distorsioni sproporzionate della concorrenza, la Sparkasse si impegna a vendere, ovvero ad adoperarsi affinché vengano venduti, i rami aziendali da cedere indicati alle condizioni di vendita autorizzate dalla Commissione in conformità col procedimento di cui al punto 26 del presente allegato, in quanto imprese funzionanti. La Sparkasse si impegna a concludere un contratto di compravendita vincolante e definitivo relativo al ramo aziendale da cedere entro il termine previsto per la cessione (4). Nel caso in cui allo scadere di tale primo termine non dovesse aver ancora concluso un tale contratto,

a)

il termine viene prorogato di ulteriori […], purché la Sparkasse sia in grado di dimostrare che […]. La Sparkasse si impegna a concludere un contratto di compravendita vincolante e definitivo relativo al ramo aziendale da cedere […] entro il termine prorogato previsto per la cessione;

b)

conferisce un incarico esclusivo al fiduciario per la dismissione relativamente alla cessione del ramo aziendale entro il termine previsto per la dismissione da parte del fiduciario per la dismissione (5). Il procedimento di nomina, nonché gli obblighi del fiduciario per la dismissione sono definiti all’allegato III.

12.   L’impegno alla vendita viene considerato assolto qualora la Sparkasse stipuli un contratto di compravendita definitivo e vincolante entro il termine indicato al punto 10 del presente allegato o entro il termine prorogato di cui al punto 11 del presente allegato con un acquirente che soddisfa i criteri di cui ai punti 25 e 26 del presente allegato e se il trasferimento del ramo aziendale da cedere avviene entro un termine massimo di sei mesi dalla conclusione del contratto di compravendita.

13.   La Sparkasse venderà le partecipazioni di seguito indicate entro e non oltre il 31 marzo 2011 al comune di Colonia, una società collegata al comune di Colonia o a terzi:

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

14.   Le singole transazioni con il comune di Colonia saranno effettuate a condizioni di mercato. A tal fine il valore di mercato al momento della cessione dell’attività sarà determinato da un perito indipendente. Le singole transazioni saranno supervisionate dal fiduciario di controllo.

Purché si raggiunga lo scopo economico prefissato, è altresì lecito, nel quadro della transazione, cedere al posto della società in questione il suo attivo e/o le sue attività.

15.   La determinazione del valore, nonché i dati economici di riferimento da definire nel contratto saranno esaminati da una società di revisione dei conti, per conto dell’acquirente.

16.   Il fiduciario di controllo deve essere informato delle modalità della transazione prima della sua realizzazione.

17.   Al fine di preservare l’effetto strutturale degli impegni per un periodo di […] dalla loro entrata in vigore, la Sparkasse non deve esercitare alcuna influenza diretta o indiretta sull’attività da cedere o acquisire, a meno che la Commissione non abbia constatato precedentemente che la struttura del mercato è cambiata per cui risulta obsoleta la tutela dell’attività da cedere a fronte dell’influenza della Sparkasse, al fine di garantire la compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione previsti con il mercato interno.

18.   In futuro le quote della Sparkasse ai finanziamenti delle controllate da cedere non potranno superare il [30-60] %. Sono esclusi finanziamenti già in atto sino allo scadere del relativo contratto.

19.   I ricavi dalle vendite delle partecipazioni della Sparkasse saranno utilizzati interamente a copertura del finanziamento del piano di ristrutturazione.

Sezione C —   Impegni connessi alla cessione

Mantenimento della redditività, della vendibilità e della competitività del ramo aziendale da cedere

20.   Dal momento dell’entrata in vigore degli impegni sino al trasferimento, la Sparkasse preserva, secondo le buone pratiche commerciali la redditività, la vendibilità e la competitività del ramo aziendale da cedere e limita il più possibile il rischio di una perdita di potenziale competitivo del ramo aziendale da cedere. La Sparkasse si impegna in particolare:

a)

ad astenersi da qualsivoglia intervento che possa avere un effetto negativo sul valore, la gestione o la competitività del ramo aziendale da cedere o che possa modificare il tipo o la portata della gestione, la strategia tecnica e commerciale e la politica di investimento del ramo aziendale da cedere;

b)

a mettere a disposizione, sulla base e in prosecuzione dei piani aziendali esistenti, fondi sufficienti per lo sviluppo del ramo aziendale da cedere;

c)

a intraprendere qualsiasi passo necessario, creando tra l’altro idonei incentivi (di uso corrente) per gli specialisti affinché questi non lascino il ramo aziendale da cedere.

Gestione separata (Hold-separate) del ramo aziendale da cedere da parte della Sparkasse

21.   La Sparkasse si impegna ad effettuare la gestione separata del ramo aziendale da cedere dal giorno dell’entrata in vigore degli impegni sino al trasferimento per quanto concerne i rami aziendali restanti e ad adoperarsi affinché gli amministratori delle controllate che gestiscono il ramo aziendale da cedere non siano coinvolti nella gestione dei restanti rami aziendali e viceversa.

22.   Sino al momento del trasferimento la Sparkasse sostiene il fiduciario di controllo affinché sia garantito che il ramo aziendale da cedere sia gestito come ramo a se stante e cedibile.

Clausola di concorrenza non sleale

23.   La Sparkasse si impegna, con le dovute riserve, ad astenersi dall’attirare gli specialisti appartenenti al ramo aziendale da cedere per un periodo di 12 mesi dal trasferimento e a fare in modo che anche le sue controllate rispettino tale divieto.

Adeguata verifica

24.   Al fine di consentire ai potenziali acquirenti di effettuare un’adeguata verifica del ramo aziendale da cedere e se vengono fornite garanzie sul rispetto della riservatezza e a seconda della fase della procedura di cessione, la Sparkasse si impegna:

a)

a fornire ai potenziali acquirenti sufficienti informazioni sul ramo aziendale da cedere;

b)

a fornire ai potenziali acquirenti sufficienti informazioni sul personale e a concedere loro un adeguato accesso al personale.

Sezione D —   Acquirente

25.   Affinché sia garantita l’immediato ripristino della concorrenza:

a)

l’acquirente deve essere indipendente dalla Sparkasse e non può essere collegato a quest’ultima; sono escluse le vendite della […], […] e delle partecipazioni di cui al punto 13 del presente allegato ai comuni titolari, alle imprese ad essi collegate e ai membri della Sparkassen-Finanzgruppe;

b)

l’acquirente deve disporre dei mezzi finanziari, delle competenze e dell’interesse richiesti per condurre e sviluppare il ramo aziendale da cedere come concorrente redditizio e attivo della Sparkasse e di altri operatori;

c)

secondo le informazioni in possesso della Commissione, l’acquirente non deve, prima facie, né sollevare dubbi concorrenziali né vi deve essere il rischio che il rispetto degli impegni debba essere prorogato a causa dell’acquirente; in particolare egli è tenuto a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’acquisto del ramo aziendale da cedere alle autorità di regolamentazione competenti.

26.   Non appena la Sparkasse sancisce un accordo con l’acquirente, essa notifica la proposta corredata di tutta la documentazione e di una dettagliata motivazione alla Commissione e al fiduciario di controllo, allegando una copia del contratto definitivo. La Sparkasse deve dimostrare alla Commissione che l’acquirente soddisfa tutti i requisiti pertinenti e che il ramo aziendale viene ceduto nel pieno rispetto degli impegni. La Commissione verifica il rispetto di entrambe le condizioni.

Sezione E —   Altri impegni

27.    Rimborso parziale anticipato e trasformazione parziale dei diritti partecipativi: il governo federale e la Sparkasse si impegnano con la presente ad adottare le seguenti misure che si integrano a vicenda, formando un pacchetto globale volto a migliorare la quota di core capital della Sparkasse:

a)

entro il 31 dicembre 2011 e con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011 lo Zweckverband Sparkasse KölnBonn acquisterà una prima tranche per un importo pari a 150 milioni di EUR dei diritti partecipativi della Rheinische Sparkassen-Förderungsgesellschaft e li trasformerà in uno strumento che dal punto di vista normativo sarà considerato core capital (capitale di classe 1);

b)

entro il 31 dicembre 2011, la Sparkasse riacquisterà anticipatamente una seconda tranche per un importo di 150 milioni di EUR dei diritti partecipativi della Rheinische Sparkassen-Förderungsgesellschaft, purché ciò sia compatibile con la capacità di affrontare i rischi della Sparkasse e previa autorizzazione del Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ente federale di vigilanza sulle operazioni di credito, BaFin).

28.   La Germania garantisce che le condizioni della trasformazione parziale e del riacquisto parziale dei titoli partecipativi siano tali da non dare luogo ad ulteriori aiuti di Stato.

29.   Riduzione del bilancio totale

Oltre alle misure già effettuate per la riduzione del bilancio totale, la Sparkasse garantisce che vengano ridotti anche altri attivi (grandi fidi, prestiti a clienti istituzionali, investimenti in conto proprio) per un totale di [2,5-4] miliardi di EUR entro la fine del 2014. Di converso, la Sparkasse espanderà le sue attività nel core business (in particolare nel settore dei prestiti a clienti privati ed aziendali a livello regionale) per cui a saldo il bilancio totale alla fine del 2014 non supererà i [25-30] miliardi di EUR. Di conseguenza, gli attivi a rischio della Sparkasse alla fine del 2014 non supereranno i [16-19] miliardi di EUR.

30.   L’applicazione integrale e la corretta esecuzione di tutte le condizioni riassunte nel presente documento devono essere oggetto di un controllo e di un audit completi e particolareggiati da parte di un fiduciario di controllo (monitoring trustee) indipendente e in possesso di adeguate qualifiche. La nomina e i compiti del fiduciario di controllo sono regolamentati all’allegato II.

Rappresentante autorizzato a nome di

[Indicare il nome dello Stato membro]


(1)  […]

(2)  […]

(3)  […]

(4)  Periodo dall’entrata in vigore sino alle date indicate al punto 10 del presente allegato.

(5)  […]

ALLEGATO II

NOMINA E COMPITI DEL FIDUCIARIO DI CONTROLLO

I.   Il fiduciario di controllo

1.

La Repubblica federale di Germania nomina un fiduciario di controllo (monitoring trustee).

2.

La funzione di fiduciario di controllo è assunta da una o più persone fisiche o giuridiche indipendenti dalla Sparkasse, autorizzate dalla Commissione e nominate dalla Repubblica federale di Germania, aventi il compito di verificare se la Sparkasse rispetti i propri impegni nei confronti della Commissione e attui il piano di ristrutturazione.

3.

Il fiduciario di controllo deve essere indipendente dalla Sparkasse. Qualora si tratti, a titolo d’esempio, di una banca di investimento, di un consulente o di un revisore, egli dovrà essere in possesso delle qualifiche specialistiche richieste per assolvere al suo mandato e non dovrà trovarsi in nessun momento in una situazione di conflitto di interessi. Il fiduciario di controllo riceve una remunerazione dalla Sparkasse che non deve ostacolare l’assolvimento indipendente ed efficace del suo mandato.

II.   Nomina del fiduciario di controllo

Proposta della Repubblica federale di Germania

4.

Entro quattro settimane dal giorno della notifica della decisione, la Repubblica federale di Germania propone alle Commissione due o più persone come fiduciario di controllo al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione, indicando la proprio preferenza. La proposta deve contenere informazioni sufficienti in merito al fiduciario designato, affinché la Commissione possa verificare se il soggetto proposto soddisfi i requisiti definiti al punto 3 del presente allegato e comprendere in particolare quanto segue:

a)

le condizioni integrali del mandato proposto con tutte le disposizioni necessarie per consentire al fiduciario di controllo di assolvere ai propri compiti in base agli impegni;

b)

la bozza di un piano di lavoro in cui si descrive in che modo il fiduciario di controllo prevede di svolgere i compiti affidatigli.

Autorizzazione o rifiuto da parte della Commissione

5.

La Commissione ha facoltà di accogliere o respingere il fiduciario di controllo proposto e di autorizzare il mandato proposto con le modifiche che ritenga necessarie, affinché il fiduciario di controllo possa adempiere ai suoi obblighi. Entro una settimana dal rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione il fiduciario di controllo sarà nominato in conformità con il mandato autorizzato dalla Commissione.

Nuova proposta da parte della Repubblica federale di Germania

6.

Nel caso vengano respinti tutti i fiduciari di controllo proposti, la Repubblica federale di Germania propone entro una settimana dalla notifica del rifiuto almeno altre due persone o istituti, nel rispetto dei requisiti e secondo la procedura di cui ai punti 1 e 5 del presente allegato.

Designazione del fiduciario di controllo da parte della Commissione

7.

Qualora la Commissione respinga anche tutti gli altri fiduciari di controllo proposti essa designa un fiduciario di controllo che viene nominato e fatto nominare dalla Repubblica federale di Germania sulla base del mandato del fiduciario autorizzato dalla Commissione.

III.   Compiti del fiduciario di controllo

8.

È compito del fiduciario di controllo assicurare il rispetto delle condizioni e degli obblighi allegati alla decisione nonché l’attuazione del piano di ristrutturazione.

Compiti e obblighi del fiduciario di controllo

9.

Il fiduciario di controllo:

i)

entro 4 settimane dalla sua nomina propone alla Commissione un piano di lavoro dettagliato nel quale illustra come intende assolvere i suoi obblighi nei confronti della Commissione e vigilare sull’attuazione del piano di ristrutturazione;

ii)

vigila sulla gestione degli affari correnti del ramo aziendale da cedere affinché ne siano garantite la redditività, la vendibilità e la competitività;

iii)

vigila sull’assolvimento degli obblighi nei confronti della Commissione, nonché sull’attuazione del piano di ristrutturazione;

iv)

propone le misure che reputa necessarie per garantire l’assolvimento di tutti gli impegni nei confronti della Commissione da parte della Repubblica federale di Germania, in particolare il mantenimento della piena redditività, vendibilità e competitività del ramo aziendale da cedere, la gestione separata del ramo aziendale da cedere e la riservatezza di informazioni rilevanti sotto il profilo della concorrenza;

v)

presenta entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre alla Commissione, alla Sparkasse e alla Repubblica federale di Germania un progetto di relazione in lingua tedesca o inglese. La relazione ha per oggetto l’assolvimento degli obblighi previsti dal mandato da parte del fiduciario di controllo e il rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi nonché l’attuazione del piano di ristrutturazione. Tutti i destinatari del progetto di relazione hanno facoltà di prendere posizione entro cinque giorni lavorativi. Il fiduciario di controllo redige la relazione definitiva entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri formulati, tenendone conto a propria discrezione, e la presenta alla Commissione. Il fiduciario di controllo trasmette alla Repubblica federale di Germania e alla Sparkasse una copia della relazione definitiva. Se il progetto di relazione o la relazione definitiva dovessero contenere informazioni che non possono essere divulgate alla Sparkasse o alla Repubblica federale di Germania, la Sparkasse o la Repubblica federale di Germania riceveranno una versione non riservata del progetto di relazione o della relazione definitiva. Il fiduciario di controllo non presenterà alcuna versione della relazione alla Repubblica federale di Germania e/o alla Sparkasse prima di aver presentato la relazione alla Commissione.

10.

La Commissione può impartire ordini o istruzioni al fiduciario di controllo al fine di garantire che vengano assolti gli impegni nei confronti della Commissione e sia attuato il piano di ristrutturazione.

11.

I comuni di Colonia e Bonn e la Sparkasse si impegnano a dare istruzioni al fiduciario di controllo durante l’esecuzione del mandato soltanto previa autorizzazione da parte della Commissione.

12.

La Repubblica federale di Germania garantisce la collaborazione e il sostegno al fiduciario di controllo, al quale saranno fornite tutte le informazioni di cui ha ragionevolmente bisogno nell’esecuzione dei suoi compiti. Il fiduciario di controllo ha accesso illimitato ai libri contabili nonché a registrazioni, documenti, dirigenti e altri membri dell’organico, impianti, siti e alle informazioni tecniche della Sparkasse o del ramo aziendale da cedere che sono richieste per l’esecuzione dei suoi compiti sulla base degli impegni assunti.

ALLEGATO III

NOMINA E COMPITI DEL FIDUCIARIO PER LA DISMISSIONE

IL FIDUCIARIO PER LA DISMISSIONE

I.   Il fiduciario per la dismissione

1.

La Repubblica federale di Germania nomina un fiduciario per la dismissione (divestiture trustee).

2.

La funzione di fiduciario per la dismissione è assunta da una o più persone fisiche o giuridiche, autorizzate dalla Commissione e nominate dalla Repubblica federale di Germania con il compito di vendere il ramo aziendale da cedere secondo gli impegni assunti nei confronti della Commissione.

3.

Il fiduciario per la dismissione deve essere indipendente dalla Sparkasse. Qualora si tratti, a titolo d’esempio, di una banca di investimento, di un consulente o di un revisore, egli dovrà essere in possesso delle qualifiche specialistiche richieste per assolvere al suo mandato e non dovrà trovarsi in nessun momento in una situazione di conflitto di interessi. Il fiduciario per la dismissione riceve una remunerazione di mercato dalla Sparkasse che non deve ostacolare l’esecuzione indipendente ed efficace del suo mandato.

II.   Nomina del fiduciario per la dismissione

Proposta della Repubblica federale di Germania

4.

Qualora a un mese dalla scadenza del termine di vendita prorogato la Sparkasse non abbia ancora concluso un contratto di compravendita vincolante, la Repubblica federale di Germania propone alla Commissione due o più persone come fiduciario di controllo al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione, indicando la proprio preferenza. La proposta deve contenere informazioni sufficienti in merito ai fiduciari designati, affinché la Commissione possa verificare se il soggetto proposto soddisfi i requisiti definiti al punto 3 del presente allegato e comprendere in particolare quanto segue:

a)

le condizioni integrali del mandato proposto con tutte le disposizioni necessarie per consentire al fiduciario per la dismissione di assolvere ai propri compiti in base agli impegni;

b)

la bozza di un piano di lavoro in cui descrive in che modo il fiduciario per la dismissione prevede di eseguire i compiti affidatigli.

Autorizzazione o rifiuto da parte della Commissione

5.

La Commissione ha facoltà di accogliere o respingere il fiduciario per la dismissione proposto e di autorizzare il mandato proposto con le modifiche che ritenga necessarie affinché il fiduciario per la dismissione possa adempiere ai suoi obblighi. Entro una settimana dal rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione il fiduciario per la dismissione sarà nominato in conformità con il mandato autorizzato dalla Commissione.

Nuova proposta da parte della Repubblica federale di Germania

6.

Nel caso vengano respinti tutti i fiduciari per la dismissione proposti, la Repubblica federale di Germania propone entro una settimana dalla notifica del rifiuto almeno altre due persone o istituti, nel rispetto dei requisiti e secondo la procedura di cui ai punti 1 e 5 del presente allegato.

Indicazione del fiduciario per la dismissione da parte della Commissione

7.

Qualora la Commissione respinga anche tutti gli ulteriori fiduciari per la dismissione proposti essa designa un fiduciario per la dismissione, la cui nomina viene effettuata o disposta dalla Repubblica federale di Germania sulla base del mandato del fiduciario autorizzato dalla Commissione.

III.   Compiti del fiduciario per la dismissione

8.

È il compito del fiduciario per la dismissione rispettare tutte le condizioni e obblighi relativi al ramo aziendale da cedere definite nella decisione. Il fiduciario per la dismissione preparerà ed effettuerà la vendita in modo tale che […] possa essere firmato un contratto di compravendita. Il fiduciario per la dismissione è autorizzato ad eseguire la vendita del ramo aziendale da cedere per conto della Sparkasse senza che gli siano impartite istruzioni […].

9.

Il fiduciario per la dismissione:

i)

entro 4 settimane dalla sua nomina propone alla Commissione un piano di lavoro dettagliato nel quale illustra come intende assolvere a tutte le condizioni e agli obblighi rispetto al ramo aziendale da cedere definiti nella decisione. Egli presenta in particolare un piano per la vendita e fornisce una valutazione circa la strategia di vendita più promettente;

ii)

vende il ramo aziendale da cedere […] ad un acquirente qualora la Commissione entro quattro settimane dalla notifica non sollevi obiezioni in merito all’acquirente e al contratto di compravendita definitivo vincolante. Il fiduciario per la dismissione include nel contratto di compravendita le clausole che reputa idonee per una rapida vendita. Il fiduciario per la dismissione può includere nel contratto di compravendite le clausole normali per ciò che riguarda la rappresentanza, la garanzia e la compensazione che sono ragionevolmente necessarie per la gestione della vendita;

iii)

assolve a tutti gli altri compiti affidati al fiduciario per la dismissione nella relazione;

iv)

propone le misure che reputa necessarie per garantire l’assolvimento degli impegni assunti nei confronti della Commissione da parte della Repubblica federale di Germania, in particolare il mantenimento della piena redditività, vendibilità e competitività del ramo aziendale da cedere, la gestione separata del ramo aziendale da cedere e la riservatezza delle informazioni rilevanti sotto il profilo della concorrenza;

v)

presenta alla Commissione relazioni mensili esaustive scritte in lingua inglese o tedesca sull’andamento della procedura di vendita. Tali relazioni devono essere presentate entro 15 giorni dalla fine di ogni mese. Contemporaneamente la Sparkasse o la Repubblica federale di Germania ricevono una versione non riservata della relazione.

10.

Ai fini della preparazione e dell’esecuzione della vendita il fiduciario per la dismissione dovrà svolgere in particolare le seguenti mansioni:

i)

esaminare le possibili varianti della vendita; presentare una proposta dettagliata che tenga conto delle condizioni quadro per la strutturazione e la conclusione del processo di vendita;

ii)

preparare la bozza dei documenti per la commercializzazione della partecipazione della Sparkasse (in particolare il memorandum di vendita, teaser e altre presentazioni che sono necessarie o utili per procedere alla vendita del tipo previsto). Questi documenti dovranno fornire alle parti interessate le prime informazioni sulla vendita prevista;

iii)

in stretta collaborazione con la Sparkasse, preparare i contenuti e il coordinamento logistico della procedura di due diligence;

iv)

individuare i potenziali acquirenti, nonché predisporre i contatti con i responsabili dei potenziali acquirenti. Per motivi giuridici preminenti in merito agli interessi di riservatezza e nel rispetto del principio di vendita non discriminatoria, su richiesta della Sparkasse un potenziale acquirente può essere escluso dall’accesso alle informazioni necessarie per la due diligence (fermo restando l’onere della prova a carico della Sparkasse); tale diritto deve essere esercitato entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’elenco dei potenziali acquirenti;

v)

acquisire e verificare le offerte dei potenziali acquirenti; fornire sostegno nella valutazione di tali offerte;

vi)

condurre trattative di vendita con i potenziali acquirenti selezionati, nonché preparare la conclusione del contratto.

11.

Al fiduciario per la dismissione vengono conferite tutte le deleghe necessarie affinché egli riceva dalla Sparkasse o dalle sue controllate tutte le autorizzazioni necessarie per la dismissione e la vendita. La delega comprende inoltre la facoltà del fiduciario per la dismissione di conferire a sua volta delle sottodeleghe per effettuare regolarmente la vendita e le procedure ad essa collegate.

12.

Le rispettive deleghe dovranno essere mantenute sino alla completa esecuzione della vendita. Le deleghe e tutte le sottodeleghe decadono alla fine del mandato del fiduciario per la dismissione.

13.

Il fiduciario per la dismissione è autorizzato a dare mandato ad altri consulenti che lo assistono durante la fase di dismissione. Qualora i costi di consulenza superino un importo totale pari a […] euro, sarà necessario il consenso della Sparkasse prima del conferimento dell’incarico. In caso di diniego da parte della Sparkasse, la Commissione può conferire un incarico ai consulenti dopo aver sentito la Sparkasse. Solo il fiduciario per la dismissione è autorizzato a impartire ordini o istruzioni ai consulenti.

14.

Il fiduciario per la dismissione coinvolge la Commissione europea in ogni scambio con la Sparkasse, il titolare o la Germania o la informa immediatamente nel merito.

15.

Il titolare e la Sparkasse si impegnano a sostenere il fiduciario per la dismissione, a cooperare con lui e a fornirgli tutte le informazioni di cui ha bisogno e che richiede per assolvere al suo mandato. A tal fine, il fiduciario per la dismissione ha accesso, nei normali orari d’ufficio e nel rispetto delle leggi vigenti, a tutti i documenti e registri nonché ai dirigenti e ad altri collaboratori della Sparkasse.

16.

La Sparkasse e il titolare consentono al fiduciario per la dismissione e su richiesta di quest’ultimo l’accesso a tutte le informazioni e ai documenti in loro possesso, se ritengono che siano necessari per l’esecuzione regolare della dismissione. Ciò vale in particolare per la versione del piano di ristrutturazione concordato con la Commissione europea.

17.

La Sparkasse si impegna a tenere indenne il fiduciario per la dismissione da tutte le richieste di risarcimento danni da parte di terzi a seguito dell’esecuzione del suo mandato o relativi a questo, fatta eccezione per i danni riconducibili alla violazione dei doveri del fiduciario per la dismissione. Qualora il fiduciario per la dismissione venga a conoscenza di rivendicazioni che potrebbero portare all’obbligo di pagamento da parte del titolare o della Sparkasse, il fiduciario per la dimissione ne darà immediata notifica.

18.

Il fiduciario per la dismissione è tenuto a prestare i propri servizi in qualsiasi momento e con la diligenza del buon commerciante. In caso di inottemperanza, il fiduciario per la dismissione risponde nei confronti della Sparkasse, del titolare o della Germania soltanto per il risarcimento danni se il danno è stato causato dal fiduciario per la dismissione, dai suoi organi, collaboratori o agenti intenzionalmente o per grave negligenza, a meno che non riguardi obblighi essenziali ai fini del contratto. In caso di violazione di tali obblighi il fiduciario per la dismissione risponde anche in caso di semplice negligenza, ma soltanto in ragione del danno tipico e prevedibile. È esclusa la responsabilità per il lucro cessante.

19.

La Commissione può impartire ordini o istruzioni al fiduciario per la dismissione onde garantire che le condizioni e gli obblighi definiti nella decisione vengano rispettati in relazione al ramo aziendale da cedere.

20.

I comuni di Colonia e Bonn e la Sparkasse si impegnano a non impartire istruzioni al fiduciario per la dismissione durante l’esecuzione del mandato.

10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2011

relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel

[notificata con il numero C(2011) 275]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/527/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato dell’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (2),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettere del 5 agosto 2009 e del 30 settembre 2009 la Commissione ha chiesto alla Germania informazioni circa l’articolo 8c, della legge sulla tassazione delle società (Körperschaftsteuergesetz, di seguito «KStG»). Le autorità tedesche hanno risposto con lettere datate 20 agosto 2009 e 5 novembre 2009. Con decisione del 24 febbraio 2010 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito all’aiuto in oggetto.

(2)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). Contestualmente la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(3)

Le autorità tedesche hanno risposto all’invito con lettera del 9 aprile 2010.

(4)

Il 9 aprile e il 3 giugno 2010 si sono svolte a Bruxelles due riunioni con i rappresentanti della Germania. La Germania ha trasmesso ulteriori informazioni il 2 luglio 2010. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1.   Contesto

(5)

La tassazione delle imprese in Germania è sostanzialmente disciplinata dalla legge sull’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz, di seguito «EstG») e dalla legge KStG. Conformemente all’articolo 10d, paragrafo 2, EstG, le perdite registrate in un esercizio possono essere riportate ai successivi esercizi, ovvero possono essere computate, fino a un importo annuo di 1 milione di EUR, per ridurre l’utile imponibile degli anni successivi sulla base del principio della capacità contributiva. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, KStG, questa possibilità di riportare le perdite è applicabile anche alle imprese soggette all’imposta sulle società.

(6)

La possibilità di riportare le perdite aveva in passato portato all’acquisizione di imprese che non erano più attive, ma disponevano ancora di riporti delle perdite (le cosiddette Mantelgesellschaften, ovvero imprese deficitarie o empty-shell companies).

(7)

Per prevenire l’acquisizione di queste società (di seguito «operazioni di Mantelkauf»), nel 1997 il legislatore tedesco ha limitato la possibilità di riportare le perdite, introducendo all’articolo 8, paragrafo 4, KStG, la cosiddetta Mantelkaufregelung (disposizione relativa all’acquisizione di società deficitarie). Tale disposizione limitava la possibilità di riportare le perdite alle imprese che, sotto il profilo giuridico ed economico, erano identiche a quelle che avevano accumulato le perdite. Pur non definendo l’espressione di imprese «economicamente identiche», la disposizione cita un esempio negativo e due positivi.

a)

Non sussiste identità economica se più della metà delle quote viene trasferita a una società di capitale e questa prosegue o riprende l’attività avvalendosi di un capitale d’esercizio prevalentemente nuovo.

b)

Al contrario, si è in presenza di identità economica, se l’apporto di nuovo capitale d’esercizio mira unicamente a risanare l’attività commerciale che ha generato le perdite deducibili e se la società, nei cinque anni successivi, prosegue la propria attività commerciale a un livello che rispecchi l’andamento generale dell’economia.

c)

Si è altresì in presenza di identità economica se l’acquirente, invece di apportare nuovo capitale d’esercizio, compensa le perdite registrate dall’impresa deficitaria.

(8)

Gli ultimi due esempi sono stati generalmente designati come «clausola di risanamento» (Sanierungsklausel).

(9)

A decorrere dal 1o gennaio 2008 l’articolo 8, paragrafo 4, KStG, è stato abrogato dalla legge di riforma della tassazione delle società del 2008.

(10)

La legge del 2008 ha introdotto anche il nuovo articolo 8c, paragrafo 1, KStG, che rispetto al precedente articolo 8, paragrafo 4, KStG, limita drasticamente la possibilità del riporto delle perdite nel caso di acquisizione di quote. La nuova disposizione prevede quanto segue:

a)

le perdite non utilizzate non sono più deducibili integralmente, nel caso in cui più del 50 % del capitale sottoscritto, dei diritti di appartenenza, delle quote di partecipazione o dei diritti di voto di una società siano trasferiti ad un acquirente;

b)

se nell’arco di cinque anni si verifica un trasferimento di più del 25 % e al massimo del 50 % del capitale sottoscritto, dei diritti di appartenenza, delle quote di partecipazione o dei diritti di voto di una società, le perdite non utilizzate decadono in una misura proporzionale a detto trasferimento.

(11)

Inizialmente, la nuova normativa non prevedeva deroghe per imprese che erano contemporaneamente soggette a risanamento e a una modifica sostanziale dell’assetto societario.

(12)

La motivazione del progetto di legge adottata dal Parlamento tedesco insieme alla legge di riforma della tassazione delle società 2008, spiega che l’articolo 8, paragrafo 4, KStG, è stato sostituito dall’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, per semplificare la normativa (dalla motivazione emerge che, nella prassi, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, KStG, aveva sollevato un gran numero di questioni giuridiche complesse) e per contrastare gli abusi in maniera più mirata (4). Il legislatore era consapevole che, in forza di questo emendamento, non sarebbe più stato possibile riportare le perdite nell’ambito di un risanamento di imprese in difficoltà collegato al rilevamento di quote. Ciò è stato tuttavia ritenuto accettabile, dal momento che, in situazioni del genere, le autorità fiscali avevano facoltà di rinunciare secondo equità a crediti fiscali anche in mancanza di una espressa norma di legge (5).

2.2.   La misura

(13)

A giugno 2009, mediante emendamento dell’articolo 8c, KStG, è stata inserita una disposizione all’articolo 8c nella forma del paragrafo 1a, secondo la quale è possibile continuare a riportare le perdite se un’impresa in difficoltà viene rilevata a fini di risanamento. Tale modifica era parte di una legge tedesca per una migliore deducibilità delle spese sanitarie (Bürgerentlastungsgesetzes Krankenversicherung(6). Anche questa nuova disposizione è designata come «clausola di risanamento» (Sanierungsklausel), ovvero (per distinguerla dalla disposizione precedente di cui all’articolo 8, paragrafo 4), «nuova clausola di risanamento»(neue Sanierungsklausel). In questo modo viene creata una deroga alla limitazione del riporto delle perdite in vigore dal 1o gennaio 2008, in forza dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG.

(14)

Conformemente all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, anche nel caso di acquisizione di quote ai sensi dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, una società è autorizzata al riporto delle perdite alle seguenti condizioni:

a)

l’acquisizione di quote avviene al fine di risanare la società (7);

b)

al momento dell’acquisizione l’impresa è insolvente o sovraindebitata oppure minacciata da insolvenza o sovraindebitamento (8);

c)

vengono mantenute le strutture essenziali dell’impresa, e ciò presuppone che:

la società rispetti un accordo aziendale interno che preveda norme relative al mantenimento dei posti di lavoro, oppure

sia conservato l’80 % dei posti di lavoro (calcolato in base alla spesa salariale annuale media) nei primi cinque anni che seguono l’acquisizione delle quote, oppure

nell’arco di dodici mesi venga effettuato un apporto considerevole di capitale d’esercizio o vengano estinti debiti non deteriorati; si considera che vi sia apporto considerevole di capitale d’esercizio quando il nuovo capitale d’esercizio corrisponde almeno al 25 % delle attività dell’esercizio precedente; le prestazioni della società di capitale, che hanno luogo nei tre anni successivi all’apporto del nuovo capitale d’esercizio, riducono il valore del capitale d’esercizio apportato;

d)

il settore di attività resta invariato nei cinque anni successivi all’acquisizione di quote;

e)

al momento dell’acquisizione delle quote l’impresa non ha cessato l’attività.

(15)

L’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, è entrato in vigore il 10 luglio 2009 con effetto retroattivo a partire dal 1o gennaio 2008.

(16)

Inizialmente, l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, aveva validità limitata al 31 dicembre 2009, ma il 22 dicembre 2009, nel quadro della legge per l’acceleramento della crescita economica 2009 (Wachstumsbeschleunigungsgesetz(9), il parlamento tedesco ha approvato una disposizione che ha soppresso dalla KStG la clausola di caducità.

(17)

A tale proposito va sottolineato che le perdite riportabili possono essere dedotte solo dagli utili realizzati dall’impresa da risanare. L’acquirente non può detrarre queste perdite dai propri utili.

(18)

Ciò vale anche nel caso in cui l’acquirente abbia consolidato i propri debiti fiscali a livello di gruppo, dato che l’articolo 15, primo comma, punto 1, KStG, vieta il riporto delle perdite se una società fa parte di un aggregato di società tassato su base consolidata (Organschaft(10).

(19)

Secondo il diritto fiscale tedesco sulla tassazione delle società, tali perdite non vanno in prescrizione, ma vengono «congelate» a livello di società e possono essere utilizzate solo quando quest’ultima non è più consolidata. Il riporto di queste perdite «congelate» non è soggetto a limite temporale.

(20)

L’acquirente di un’impresa da risanare è indirettamente avvantaggiato dell’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, dal momento che l’onere fiscale dell’impresa risanata si riduce una volta portato a termine il risanamento. Inoltre, l’acquirente può ovviamente trasferire in tutto o in parte le sue attività nell’impresa rilevata e utilizzare le perdite riportate.

2.3.   Confronto tra l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, e l’articolo 8, paragrafo 4, KStG

(21)

La nuova disposizione prevista dall’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, si distingue dalla disposizione precedente, ovvero l’articolo 8, paragrafo 4, KStG, ormai abrogato, per un aspetto importante e determinante ai fini della valutazione dell’aiuto.

(22)

Ai sensi dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, un’impresa non può beneficiare di un riporto delle perdite se viene trasferita più della metà delle quote, a meno che non sia applicabile la clausola di risanamento. Stando alla regola generale, quindi, il riporto delle perdite va in prescrizione se si verifica una modifica sostanziale dell’assetto societario. Di conseguenza, l’attuale clausola di risanamento deroga alla regola generale.

(23)

La precedente disposizione dell’articolo 8, paragrafo 4, KStG, prevedeva che di norma fosse possibile riportare le perdite anche nel caso di una modifica sostanziale della struttura societaria, ove sussistesse l’identità economica dell’impresa. Tale deroga mirava ad evitare gli abusi (ad esempio sottoforma di operazioni di Mantelkauf).

3.   LA DECISIONE DI APERTURA

(24)

Con lettera del 24 febbraio 2010, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione all’aiuto in oggetto.

(25)

Nella decisione di avviare la procedura, la Commissione ha espresso il parere che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, differenziando tra imprese sane che registrano perdite e imprese (eventualmente) insolventi o sovraindebitate, concede un vantaggio solo alle seconde. L’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, sembra quindi derogare al sistema di riferimento, conformemente al quale nessuna delle due categorie è autorizzata a riportare le perdite. Dal momento che i presupposti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, erano manifestamente soddisfatti, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che la misura fosse selettiva e si configurasse come aiuto di Stato. Infine la Commissione ha dichiarato di avere dubbi sulla compatibilità della misura sia con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, come interpretato dal quadro di riferimento temporaneo comunitario (11), sia con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, come interpretato dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (12) e dagli orientamenti per gli aiuti regionali (13).

(26)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (14). La Commissione ha invitato la Germania e gli interessati a presentare osservazioni.

(27)

Dopo l’apertura del procedimento di indagine formale, il ministero federale delle Finanze tedesco ha dato disposizione alle autorità competenti di non applicare più l’articolo 8c, paragrafo 1a, del KStG fino all’adozione di una decisione definitiva in materia da parte della Commissione e di comunicare alle imprese interessate che le sovvenzioni concesse dovranno essere restituite qualora la Commissione adotti una decisione negativa al riguardo (15).

4.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(28)

La Germania ritiene che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non costituisca aiuto di Stato per le tre ragioni seguenti:

a)

la misura è conforme al criterio del creditore privato (cfr. punto 4.1);

b)

non è selettiva (cfr. punto 4.2);

c)

è giustificata in virtù della natura e della struttura dell’ordinamento fiscale tedesco (cfr. punto 4.3).

(29)

La Germania afferma inoltre che la nuova clausola di risanamento prevista all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, corrisponde in sostanza alla precedente clausola di risanamento di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della medesima legge, rispetto alla quale la Commissione non ha mai sollevato obiezioni (cfr. punto 4.5).

4.1.   Rispetto del criterio del creditore privato

(30)

Con lettera del 2 luglio 2010, le autorità tedesche hanno addotto questa argomentazione per la prima volta. Nella lettera affermano che il criterio del creditore privato può essere applicato anche nell’ambito della riscossione dei crediti fiscali o parafiscali (16). A loro avviso, la relazione esistente tra lo Stato tedesco e i suoi contribuenti è paragonabile a un rapporto contrattuale di durata indeterminata tra un creditore privato e un debitore sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di lavoro. Secondo la Germania, un creditore privato vincolato da un contratto di durata indeterminata rinuncerebbe a una parte dei crediti futuri, se ciò consentisse all’impresa debitrice di essere rilevata da un’altra impresa in grado di assicurare la continuità contrattuale.

4.2.   Assenza di selettività

(31)

La Germania ritiene che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, sia una misura generale, dato che tutte le imprese hanno facoltà di ricorrervi a prescindere dalla regione in cui sono situate, dal settore di produzione e dalle loro dimensioni. La Germania evidenzia che qualsiasi impresa può incorrere in difficoltà finanziarie senza responsabilità propria e che la misura è potenzialmente applicabile a tutte le imprese.

(32)

La Germania sottolinea che, nella sua comunicazione del 1998 sulla tassazione delle imprese, la stessa Commissione afferma che misure di pura tecnica fiscale, quali le disposizioni relative al riporto delle perdite, non sono selettive «purché si applichino indistintamente a tutte le imprese e tutte le produzioni» e che «[il] fatto che talune imprese o taluni settori beneficino più di altri di alcune di queste misure fiscali non implica necessariamente che dette misure rientrino nel campo di applicazione delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato.» (17)

(33)

La Germania ritiene che tali considerazioni siano particolarmente importanti per gli incentivi fiscali alla ricerca e allo sviluppo, ma anche per i settori della protezione ambientale, formazione e occupazione. A suo giudizio, le misure fiscali a favore delle imprese che compiono sforzi particolari negli ambiti suddetti non sono selettive, dato che sono accessibili a tutte le imprese, anche se di fatto quelle che operano in determinati settori ne beneficiano più di altre. Secondo la Germania, ciò dovrebbe valere anche per le misure fiscali di cui beneficiano le imprese in difficoltà che vengono acquisite a fini di risanamento.

(34)

La Germania fa presente che la Corte di giustizia e il Tribunale dell’Unione europea avrebbero ammesso che un aiuto inteso esclusivamente a favore delle imprese in difficoltà può essere considerato in linea di massima come una misura generale di natura non selettiva. In questo contesto, la Germania cita innanzitutto la causa DMT, nella quale, in merito alle facilità accordate in Belgio alle imprese in difficoltà, la Corte di giustizia ha statuito quanto segue (18):

«Il governo francese rileva come le agevolazioni di pagamento di contributi previdenziali non costituiscano aiuti statali quando siano riconosciute, a identiche condizioni, a qualsiasi impresa che abbia problemi di liquidità. Tale sembrerebbe infatti essere il caso del sistema istituito dalla disciplina belga. Al contrario, la Commissione asserisce che l’ONSS dispone di un potere discrezionale di concedere agevolazioni di pagamento.

Emerge dal tenore dell’articolo 92, n. 1, del trattato che esulano da questa disposizione i provvedimenti di carattere generale che non favoriscano solo talune imprese o produzioni. Per contro, allorché l’ente che concede vantaggi finanziari dispone di un potere discrezionale che gli consente di determinare i destinatari o le condizioni del provvedimento concesso, quest’ultimo non può considerarsi avere carattere generale (cfr., in tal senso, sentenza 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Raccolta pag. I-4551, punti 23 e 24).

Compete al giudice nazionale, nell’ambito della causa di cui è investito, determinare se il potere dell’ONSS di concedere agevolazioni di pagamento sia o no discrezionale e, ove non lo sia, accertare se le agevolazioni di pagamento concesse dall’ONSS abbiano carattere generale oppure favoriscano talune imprese.»

(35)

Inoltre la Germania rimanda alla causa HAMSA, nella quale le autorità spagnole avevano sostenuto che una misura applicabile a tutte le imprese in difficoltà non è selettiva. Al riguardo il Tribunale si è espresso nei seguenti termini (19):

«Nel caso di specie deve essere disatteso l’argomento che la ricorrente ed il Regno di Spagna traggono dal fatto che la legge spagnola del 26 luglio 1922 relativa alla cessazione dei pagamenti istituisce una procedura di carattere generale applicabile ad ogni impresa in difficoltà. È vero che questa legge non è destinata ad essere applicata in maniera selettiva a favore di determinate categorie di imprese o di settori di attività, occorre tuttavia constatare che le cancellazioni di debiti condannate dalla Commissione non derivano automaticamente dall’applicazione della detta legge, bensì dalla scelta discrezionale degli enti pubblici in questione. Orbene, secondo la giurisprudenza, allorché l’ente che concede vantaggi finanziari dispone di un potere discrezionale che gli consente di determinare i destinatari o le condizioni del provvedimento concesso, quest’ultimo non può considerarsi avere carattere generale (sentenza della Corte 29 giugno 1999, causa C-256/97, DM Transport, Raccolta pag. I-3913, punto 27).»

(36)

La Germania afferma che, contrariamente alle misure oggetto delle cause DMT e HAMSA, l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non prevede alcun potere discrezionale per gli enti pubblici: l’applicazione della misura discende direttamente dalla legge. A giudizio della Germania ne consegue che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non è selettivo.

(37)

Inoltre, secondo le autorità tedesche l’articolo in questione è una disposizione del diritto fallimentare. L’ammissibilità di un’impresa si fonderebbe su nozioni quali insolvenza, minaccia d’insolvenza e sovraindebitamento, definite nell’InsO e riconosciute come motivi per presentare una domanda di insolvenza.

(38)

Per quanto riguarda la selettività della misura, la Germania conclude che stando al ragionamento della Commissione ogni riduzione fiscale costituirebbe un aiuto di Stato anche se è applicabile in modo generale; secondo la Germania questo punto di vista non è conforme al TFUE.

4.3.   Giustificazione inerente alla natura o alla struttura del regime fiscale

(39)

La Germania ritiene che la deroga prevista all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, sia giustificata dalla natura e dalla struttura del regime fiscale tedesco applicabile alle società. A suo giudizio, vi sarebbe una differenza obiettiva tra le imprese in difficoltà, che devono essere risanate, e le altre imprese, il che giustificherebbe un trattamento diverso delle imprese in difficoltà che sono rilevate a fini di risanamento. La Germania fonda il suo ragionamento su tre considerazioni.

(40)

In primo luogo, contrariamente alle imprese sane, che possono reperire fondi sul mercato dei capitali oppure cercare un acquirente, le imprese in difficoltà disporrebbero solo della seconda possibilità, dato che non sono in grado, né di reperire fondi da terzi sul mercato dei capitali, né di ottenere un credito bancario. Di conseguenza, le imprese in difficoltà perderebbero sistematicamente la possibilità di riportare le perdite, mentre le imprese sane potrebbero sempre avvalersi sia dell’apporto di capitali esterni sia della ricerca di un acquirente.

(41)

In secondo luogo, la Germania afferma che il senso e la finalità dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, ovvero impedire le operazioni di Mantelkauf, non esclude la possibilità di riportare le perdite nei casi in cui l’acquisizione è effettuata ai fini del risanamento e non per motivi puramente formali. Se l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non prevedesse la limitazione relativa all’acquisizione di imprese in difficoltà ai fini del risanamento, ovvero se fossero ammissibili anche altri tipi di acquisizione, la finalità della disposizione non potrebbe essere salvaguardata.

(42)

In terzo luogo, secondo la Germania l’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, intende garantire che il prezzo di vendita delle partecipazioni dipenda unicamente dal valore economico dell’impresa e, ai fini dell’ottimizzazione fiscale, non incorpori anche il valore delle perdite accumulate. Per contro, qualora un’impresa in difficoltà sia acquisita per essere risanata, il valore delle eventuali perdite accumulate non è rilevante. A sostegno di questo ragionamento, la Germania ricorda che nei loro bilanci commerciali dei gruppi consolidati, i revisori contabili non attribuiscono valore alle perdite eventualmente riportate da una società in situazione economica precaria.

(43)

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Germania ritiene che, anche se, ad una prima analisi, l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, risultasse di natura selettiva, sarebbe comunque giustificato in virtù della natura e della struttura del regime fiscale tedesco applicabile alle società.

4.4.   Collegamento tra la nuova e la vecchia clausola di risanamento

(44)

La Germania osserva che il 1o gennaio 2008 l’articolo 8c, KStG, ha sostituito, abrogandola, una disposizione analoga, ovvero l’articolo 8, paragrafo 4, della medesima legge e che entrambe le disposizioni avrebbero lo stesso scopo, cioè prevenire le operazioni di Mantelkauf.

(45)

La Germania ricorda che la Commissione non ha mai espresso riserve in merito alla disposizione abrogata, la quale non avrebbe quindi costituito aiuto di Stato.

(46)

Per questo motivo la Germania ritiene che la posizione della Commissione non sia coerente.

4.5.   Misure simili applicate in altri ordinamenti fiscali

(47)

Secondo la Germania, in molti altri Stati membri verrebbero applicate misure analoghe a quelle previste dall’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG. Le autorità tedesche citano a titolo d’esempio il Belgio, la Finlandia, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e l’Austria. Nonostante le notevoli analogie esistenti tra i vari ordinamenti nazionali, la Commissione non ha adottato nessun provvedimento nei confronti di questi Stati membri in virtù delle competenze conferitele nel settore degli aiuti di Stato.

(48)

In merito al punto 34 della decisione di apertura del procedimento, nel quale sono esposte le misure della Commissione in relazione all’ordinamento fiscale francese, la Germania afferma che l’ordinamento tedesco si differenzia da quello francese, in quanto quest’ultimo riguarda solo determinati settori dell’economia e prevede l’esenzione totale dall’imposta sulle società.

5.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(49)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

5.1.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(50)

Un aiuto, per essere tale, deve essere finanziato con risorse statali, il cui utilizzo deve essere imputabile allo Stato. Una riduzione del gettito fiscale equivale al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale. La possibilità accordata dal governo tedesco ad alcune imprese di ridurre il carico fiscale mediante il riporto delle perdite equivale a una riduzione delle entrate e costituisce quindi un aiuto di Stato. La Germania ha comunicato alla Commissione che l’attuazione della misura potrebbe comportare una riduzione del gettito fiscale annuo di 900 milioni di EUR. Dal momento che la misura è collegata a una perdita di risorse statali, è finanziata con tali risorse. L’aiuto è concesso in base a una disposizione di legge ed è quindi imputabile allo Stato.

5.2.   Esistenza di un vantaggio selettivo

(51)

Una misura deve inoltre conferire un vantaggio selettivo al beneficiario. Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di aiuto comprende non solo prestazioni positive, ma anche interventi che, in forma diversa, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa (20).

(52)

In forza dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, a seguito di determinate modifiche dell’assetto societario svanisce in tutto o in parte la possibilità di riportare fiscalmente le perdite accumulate in passato.

(53)

L’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, prevede una deroga a questa norma se l’acquisizione di quote riguarda un’impresa in difficoltà rilevata a fini di risanamento.

(54)

La disposizione può quindi conferire un vantaggio selettivo alle imprese che soddisfano le condizioni di cui sopra, in quanto offre loro la possibilità di computare le perdite accumulate in passato in diminuzione degli utili futuri per il calcolo del reddito imponibile.

(55)

Come esposto al considerando 28, la Germania afferma che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non comporti un vantaggio selettivo. Tale affermazione si fonda sulle tre considerazioni seguenti:

a)

l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, è conforme al criterio del creditore privato (cfr. 5.2.1);

b)

l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non è, a una prima analisi, selettivo (cfr. 5.2.2);

c)

l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, è giustificato in virtù della natura e della struttura dell’ordinamento fiscale nazionale (cfr. 5.2.3).

(56)

La Germania evidenzia inoltre le analogie esistenti tra la suddetta disposizione e la misura che essa ha sostituito, ovvero l’articolo 8, paragrafo 4, KStG, (cfr. 5.2.4), e ricorda che disposizioni simili esistono anche in altri Stati membri (cfr. 5.2.5).

5.2.1.   Possibile applicazione del criterio del creditore privato in economia di mercato

(57)

La Germania afferma che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, è conforme al criterio del creditore privato poiché corrisponde al comportamento di un creditore privato in economia di mercato al quale il debitore è vincolato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata.

(58)

La Commissione ritiene che tale punto di vista non sia sostenibile per diversi motivi. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea, il criterio del creditore privato in economia di mercato è applicabile solo se lo Stato agisce in veste di operatore economico; l’applicazione di questo principio è esclusa qualora lo Stato eserciti le sue prerogative di autorità pubblica (21). Nel caso di specie, lo Stato, in quanto autorità pubblica, detiene il monopolio fiscale.

(59)

La Commissione ritiene che la giurisprudenza citata dalla Germania non incida su questa valutazione. La misura prevista dall’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, riguarda l’accertamento di un debito fiscale, mentre i fatti all’origine delle sentenze pronunciate nelle cause Spagna/Commissione (22) e DTM (23), riguardavano situazioni in cui lo Stato aveva la possibilità di rinunciare a crediti fiscali esistenti. Il criterio del creditore privato in economia di mercato non può pertanto essere applicato al caso in oggetto.

(60)

In secondo luogo, la Commissione ritiene che anche se, contrariamente al suo giudizio, tale criterio fosse applicabile si verificherebbe una situazione in cui il vantaggio fiscale è concesso in maniera automatica senza controllare preventivamente l’importo complessivo delle perdite (importo determinante per stabilire il massimale della riduzione fiscale futura) e verificare se il beneficiario sia in grado di operare in modo redditizio e il debitore rivesta un ruolo strategico importante. Nessun creditore privato in economia di mercato sottoscriverebbe un contratto le cui condizioni generali prevedono una rinuncia automatica ai debiti futuri senza informarsi prima circa la portata della rinuncia, le prospettive finanziarie del debitore e la sua importanza strategica.

(61)

In terzo luogo, la Commissione osserva che, contrariamente a un rapporto contrattuale a tempo indeterminato, l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non riguarda una rinuncia di credito per debiti esistenti, ma la diminuzione di eventuali debiti futuri dopo il risanamento finanziario del debitore. In altri termini, non c’è un debito in essere nel momento in cui lo Stato accorda il riporto delle perdite.

(62)

In quarto luogo, la Commissione evidenzia che in casi d’insolvenza, le attività del debitore sono normalmente riprese da un’altra impresa, tramite la quale lo Stato può percepire le imposte in virtù del suo monopolio fiscale. Il debitore che esce dal mercato è così sostituito da un altro debitore. A differenza di quanto succede per un creditore privato in economia di mercato, la fedeltà dimostrata da un cliente non incide minimamente sulla decisione dello Stato.

(63)

La Commissione conclude che nel caso presente non sia applicabile il criterio del creditore in economia di mercato, poiché lo Stato esercita le proprie prerogative di autorità pubblica e non agisce in veste di operatore economico. Anche se il criterio suddetto fosse applicabile nella fattispecie, la Commissione ha altresì provato che nel caso di un contratto a tempo indeterminato, un creditore privato che si trovasse nella stessa situazione dello Stato non ricorrerebbe a misure paragonabili a quelle previste dall’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG.

5.2.2.   Analisi prima facie della selettività della misura

(64)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea riguardante la selettività di una misura fiscale, occorre valutare ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, se nell’ambito di un determinato regime una misura nazionale sia atta a favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovano in una situazione effettiva e giuridica analoga riguardo all’obiettivo perseguito dal regime fiscale (24).

(65)

Pertanto, nel valutare la natura selettiva dell’aiuto, la Commissione deve innanzitutto determinare la norma generale, ovvero «ordinaria» che si applica al settore fiscale in oggetto conformemente al regime fiscale vigente (in appresso «quadro di riferimento»). Deve poi determinare se la misura deroghi al quadro di riferimento, nel senso che opera una differenziazione tra soggetti economici che, riguardo all’obiettivo perseguito dall’ordinamento fiscale dello Stato membro, si trovano in una situazione effettiva e giuridica equiparabile.

5.2.2.1.   Quadro di riferimento

(66)

La Commissione ritiene che nella fattispecie il quadro di riferimento sia costituito dal regime fiscale tedesco applicabile alle società nella versione attuale, in particolare dalle disposizioni dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, concernenti la deduzione delle perdite delle imprese il cui assetto societario è stato modificato. Come esposto al considerando 10, conformemente al regime in oggetto, le perdite non utilizzate non sono deducibili se più del 50 % delle quote di partecipazione è stato trasferito a una società o a un acquirente; le perdite vanno in prescrizione se nell’arco di cinque anni si verifica un trasferimento delle quote che superi il 25 % ma sia tuttavia inferiore al 50 % del totale. La Commissione conclude quindi che la prescrizione delle perdite è la norma generale cui bisogna fare riferimento in caso di modifica dell’assetto societario.

(67)

La Commissione ricorda di aver già impiegato l’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, come quadro di riferimento in un precedente caso (25). In quell’occasione la Commissione aveva dichiarato incompatibile con il mercato interno una deroga all’articolo 8c, paragrafo 1 KStG, in virtù della quale, nonostante la modifica dell’assetto societario, era stato autorizzato un riporto delle perdite generate da imprese rilevate da società di capitale di rischio. I motivi alla base di quella decisione valgono anche nel caso presente.

5.2.2.2.   Trattamento differenziato tra imprese con una situazione giuridica ed effettiva equiparabile rispetto alla finalità del regime fiscale

(68)

Contrariamente al quadro di riferimento, in virtù dell’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, le imprese che al momento del rilevamento a fini di ristrutturazione sono insolventi o sovraindebitate, o minacciano di divenirlo, possono riportare le perdite se sono soddisfatti determinati requisiti (cfr. considerando 14).

(69)

La Germania fa valere che l’articolo in questione intende eliminare ostacoli fiscali alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà e di conseguenza, a fini fiscali, prende in considerazione solo imprese in difficoltà che si trovano in una situazione effettiva e giuridica equiparabile. Considerando che l’articolo suddetto è applicabile a tutte le imprese in difficoltà, esso non sarebbe selettivo.

(70)

A giudizio della Germania, le sentenze nelle cause DMT (26) e HAMSA (27) avvalorano questo punto di vista. Nei casi suddetti, la Corte di giustizia e il Tribunale dell’Unione europea sono giunti alla conclusione che le misure erano selettive, trattandosi di decisioni discrezionali delle autorità. Per ragionamento inverso, una misura non è selettiva se è applicabile a tutte le imprese in difficoltà e non lascia margine discrezionale alle autorità.

(71)

La Commissione innanzitutto sottolinea che le finalità inerenti a un regime fiscale vanno definite conformemente al quadro di riferimento e non in base alle sue deroghe (28). Premesso che il regime di tassazione delle società ha per obiettivo di generare entrate per il bilancio dello Stato, è dubbio che esso risponda a tale scopo se alcune imprese riducono considerevolmente la loro base imponibile utilizzando riporti di perdite generate da Mantelgesellschaften. L’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, intende prevenire il riporto delle perdite per le imprese il cui assetto societario è stato modificato. È quanto emerge chiaramente dalla motivazione del disegno di legge che ha introdotto l’articolo 8c, paragrafo 1, abrogando l’articolo 8, paragrafo 4, della precedente versione (29). Di conseguenza, tutte le imprese il cui assetto societario sia stato modificato si trovano nella stessa situazione effettiva e giuridica rispetto all’obiettivo perseguito dal regime fiscale.

(72)

La Commissione osserva che solo imprese in difficoltà possono beneficiare della deroga prevista all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG. Le imprese che, pur registrando perdite, al momento dell’acquisizione non sono insolventi o sovraindebitate o non sono minacciate di divenirlo, non possono realizzare il riporto delle perdite.

(73)

La Commissione giunge pertanto alla conclusione che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, differenzia tra imprese in perdita ma sane e imprese insolventi o sovraindebitate o minacciate di divenirlo, a vantaggio di queste ultime. In tal modo, l’articolo applica un trattamento differenziato a imprese che sotto il profilo impositivo si trovano in una situazione effettiva e giuridica equiparabile.

(74)

In secondo luogo, la Commissione evidenza che, contrariamente a quanto affermano le autorità tedesche, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea non emerge che una misura non è di per sé selettiva se è applicabile a tutte le imprese in difficoltà e le autorità non dispongono di margine discrezionale.

(75)

Va così evidenziato che per quanto riguarda la causa DMT, al punto 28 della sentenza, commentando le osservazioni del governo francese la Corte di giustizia giunge alla conclusione che, anche laddove le autorità nazionali non dispongano di potere discrezionale, spetta al giudice nazionale valutare se una misura nazionale abbia carattere generale o sia selettiva. La Corte di giustizia riconosce quindi implicitamente che una misura nazionale destinata a tutte le imprese in difficoltà e che non accorda potere discrezionale alle autorità, possa nondimeno essere selettiva.

(76)

Per quanto riguarda la causa HAMSA, la Commissione osserva che l’obiter dictum pronunciato dalla Corte di giustizia al punto 157 della sentenza si riferisce al diritto fallimentare spagnolo. Nondimeno, la causa HAMSA non riguarda una misura di diritto fallimentare, bensì una rinuncia volontaria delle autorità spagnole ad alcuni crediti, alla quale non erano tenute per legge, e la cui portata superava di gran lunga le rinunce di investitori privati. Questo caso non è quindi pertinente per la valutazione della misura in oggetto.

(77)

Nelle sue conclusioni relative alla causa Ecotrade, l’avvocato generale Fennelly ha del resto confermato che disposizioni applicabili a tutte le imprese in difficoltà possono essere selettive e costituire aiuto di Stato (30).

(78)

Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Germania, la valutazione della misura in oggetto effettuata dalla Commissione è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea.

(79)

La Commissione ritiene pertanto che ad una prima analisi l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, risulti selettivo.

5.2.3.   Giustificazione della misura in base alla natura e alla struttura del regime fiscale di appartenenza

(80)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, tale condizione di selettività tuttavia non sussiste se una misura, pur apportando un vantaggio al suo beneficiario, è giustificata in base alla natura o alla struttura del regime fiscale cui appartiene (31).

(81)

Se, come nella fattispecie, la Commissione conclude che ad una prima analisi la misura in oggetto appare selettiva, essa deve esaminare se la natura o la struttura del regime fiscale cui la misura appartiene giustifichi una tale differenziazione.

(82)

La Commissione osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta allo Stato membro interessato apportare la prova di tale giustificazione (32).

(83)

Secondo la Corte di giustizia, va operata una distinzione fra, da un lato, gli obiettivi di un determinato ordinamento fiscale e gli obiettivi ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al regime fiscale, necessari per conseguire tali obiettivi. Solo questi ultimi meccanismi sono rilevanti ai fini della giustificazione di una misura in base alla natura e alla struttura del regime fiscale al quale appartiene.

(84)

La Commissione ritiene che nel caso in esame occorra operare una distinzione tra l’obiettivo dell’articolo 8c, paragrafo 1 e quello dell’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG.

(85)

Stando alla Germania, l’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, intende prevenire gli abusi effettuati con operazioni di Mantelkauf allo scopo di beneficiare dei riporti delle perdite previsti dal sistema fiscale tedesco.

(86)

Al riguardo, la Commissione osserva che l’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, ha un campo di applicazione ben più ampio di quello del precedente articolo 8, paragrafo 4 della medesima legge. Infatti, mentre quest’ultima disposizione escludeva il riporto delle perdite solo se erano soddisfatte cumulativamente due condizioni (rilevamento da parte di un’altra società e nuovo settore d’attività), la nuova disposizione non prevede la seconda condizione e non autorizza il riporto delle perdite in caso di rilevamento da parte di un’altra società. Il legislatore era consapevole di questa modifica del campo di applicazione, dato che l’emendamento attuato intendeva esplicitamente finanziare la riduzione dal 25 % al 15 % dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (33).

(87)

Per contro, l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non mira a prevenire gli abusi. È quanto si evince dalla motivazione del disegno di legge presentata dal Bundestag in merito alla nuova clausola di risanamento, dove si spiega che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, è stato inserito nella legge per far fronte ai problemi connessi alla crisi economica e finanziaria (34). Durante la crisi, le limitazioni relative al riporto delle perdite erano state considerate un grosso ostacolo alla ristrutturazione delle imprese.

(88)

La Commissione evidenzia che nelle sue osservazioni relative all’avvio del procedimento, la stessa Germania ha sottolineato che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non è una misura che intende prevenire gli abusi del sistema fiscale, ma che l’articolo è stato inserito per sostenere le imprese in difficoltà durante la crisi economica e finanziaria.

(89)

La Commissione giunge pertanto alla conclusione che l’obiettivo perseguito con la misura specifica in oggetto è esterno al regime fiscale. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un obiettivo esterno non può servire a giustificare la misura in base alla natura e alla struttura del regime fiscale (35). Questo può essere analizzato solo nella valutazione della compatibilità della misura con il mercato interno.

(90)

I tre argomenti addotti dalla Germania non incidono su questa valutazione.

(91)

Riguardo al ragionamento della Germania secondo cui un’impresa in difficoltà potrebbe reperire fondi solo da un investitore, mentre un’impresa sana temporaneamente in perdita può decidere se procurarsi fondi sul mercato dei capitali o cedere quote a un investitore con conseguente apporto di nuovo capitale, la Commissione ritiene che sotto il profilo fiscale non è importante determinare in che modo un’impresa finanzi le proprie attività. Tutti i regimi di tassazione delle società si fondano sull’imposizione degli utili e sulla dichiarazione delle perdite. Come si è visto nella crisi economica e finanziaria, anche imprese finanziariamente sane registrano temporaneamente perdite. Tuttavia, secondo la clausola di risanamento le imprese sane non possono beneficiare del riporto delle perdite e sono quindi svantaggiate, rispetto alle imprese in situazione critica, in caso di modifica dell’assetto societario e conseguente apporto di capitali. La Commissione constata altresì che durante la crisi economica e finanziaria l’accesso ai mercati di capitale era difficile anche per le imprese sane temporaneamente in perdita. Pertanto i presupposti su cui si fonda il primo argomento della Germania non sono corretti. Di conseguenza, la Commissione respinge il primo argomento.

(92)

Riguardo al secondo argomento della Germania, secondo cui la deroga prevista all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, al divieto generale di un riporto delle perdite in caso di modifica dell’assetto societario sancito all’articolo 8c, paragrafo 1 sarebbe giustificata dalla ratio legis, dato che non vi sarebbe rischio di abuso in caso di ristrutturazione di un’impresa in difficoltà, la Commissione constata che questo argomento non giustifica l’applicazione dell’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, alle sole imprese in difficoltà. La Commissione evidenzia che il rischio di abuso non esiste nemmeno se viene rilevata un’impresa finanziariamente sana. Un rischio del genere esiste sono in rapporto alle Mantelgesellschaften. La ratio legis dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, va oltre la prevenzione degli abusi. Essa intende anche aumentare la base imponibile delle società per compensare la riduzione dal 25 % al 15 % dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società. Ciò spiega perché l’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, incorpori anche una serie di acquisizioni che non presentano rischi di abuso. La Commissione respinge pertanto l’argomento della Germania secondo il quale la deroga introdotta dall’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, risponde alla ratio legis dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG.

(93)

In merito al terzo argomento della Germania, secondo cui a livello di bilancio consolidato i revisori contabili in genere non attribuiscono valore alle perdite di una società in difficoltà nella determinazione di eventuali imposte differite e, quindi, la possibilità di un riporto delle perdite non ha conseguenze sul prezzo di vendita di una società in situazione critica, la Commissione osserva innanzitutto che tale argomento si fonda su criteri contabili e che non è pertinente in termini fiscali. La Commissione constata inoltre che questo argomento contraddice l’asserzione della Germania secondo cui, in assenza di un riporto delle perdite, la ristrutturazione delle imprese sarebbe ostacolata. Ciò è vero solo se la possibilità di un riporto delle perdite rappresenta un valore pecuniario per l’acquirente. La Commissione respinge pertanto il terzo argomento della Germania.

(94)

La Germania sostiene inoltre che anche altri Stati membri prevedono sgravi fiscali per il risanamento e a titolo di esempio cita la normativa francese applicabile al rilevamento di imprese in difficoltà. La Commissione non condivide il ragionamento svolto dalla Germania su base comparativa. Innanzitutto, per giustificare una misura gli Stati membri possono fare riferimento solo ai principi inerenti al proprio ordinamento fiscale, in base ai quali viene valutato se un’impresa benefici di un vantaggio nell’ambito di un aiuto di Stato. Il fatto che negli altri Stati membri possano esserci misure fiscali equiparabili è irrilevante, dato che esse potrebbero rientrare nelle disposizioni previste dal trattato. In secondo luogo le condizioni cui sono sottoposte le misure previste dalla normativa francese sono diverse da quelle dell’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG. La normativa francese prevede un’esenzione fiscale per le imprese di nuova costituzione che rilevano un’impresa in difficoltà. Poiché nel 2004 la Commissione aveva dichiarato che tale normativa non era compatibile con il mercato comune (36), la Francia l’aveva modificata per conformarla al diritto in materia di aiuti di Stato. Alcuni vantaggi derivanti dalla normativa sono così divenuti insignificanti, mentre i rimanenti sono ormai conformi alla legislazione in materia di aiuti di Stato (37), in quanto aiuti regionali o aiuti alle piccole e medie imprese (in appresso «PMI»).

(95)

In base a quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che la misura in oggetto non discende direttamente dai principi fondamentali del regime fiscale nazionale e non è giustificata in virtù della sua natura e struttura.

5.2.4.   Collegamento tra la nuova e la vecchia clausola di risanamento

(96)

La Germania afferma che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, equivale sostanzialmente al precedente articolo 8, paragrafo 4, della stessa legge e che la Commissione non ha mai ritenuto che quest’ultima disposizione costituisse un aiuto di Stato.

(97)

La Commissione fa presente di non essersi mai espressa in merito alla conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, KStG, con la legislazione in materia di aiuti di Stato, perché la Germania non ha mai notificato detto articolo.

(98)

Il presente procedimento riguarda solo l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, perché l’avvio del procedimento di indagine formale si applica solo a questa disposizione. Per giustificare l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, la Germania non può quindi far valere il fatto che la Commissione non ha mai sollevato obiezioni contro l’articolo 8, paragrafo 4, KStG,, dato che la Germania non ha mai notificato questa clausola.

(99)

La Commissione si riserva il diritto di esaminare la conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, KStG, con la legislazione in materia di aiuti di Stato, se dovesse emergere che questa disposizione ha concesso un vantaggio selettivo a talune imprese.

5.2.5.   Regimi fiscali analoghi in altri Stati membri

(100)

Il fatto che in altri Stati membri esistano regimi fiscali analoghi o identici, non notificati alla Commissione, non è rilevante per stabilire se una determinata misura rappresenti o meno un aiuto di Stato.

(101)

La Commissione esaminerà le informazioni trasmesse dalla Germania conformemente all’articolo 10 del regolamento di procedura (38).

5.2.6.   Conclusioni relative all’esistenza di un vantaggio selettivo

(102)

La Commissione conclude che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, conferisce un vantaggio selettivo alle imprese che rientrano nel suo campo di applicazione.

5.3.   Effetti sugli scambi all’interno dell’UE

(103)

La misura deve essere in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza. L’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non si applica a un settore particolare, e di conseguenza riguarda tutti i settori dell’economia. Quasi tutti i settori dell’economia tedesca sono rappresentati su mercati aperti alla concorrenza e allo scambio tra gli Stati membri. La misura potrebbe quindi essere atta a incidere sugli scambi tra gli Stati membri o a falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

(104)

La Commissione constata che, secondo le informazioni trasmesse dalla Germania, tutte le imprese che possono beneficiare della misura hanno facoltà di avviare un procedimento di insolvenza ai sensi del diritto fallimentare tedesco (cfr. considerando 14 e nota 7). Sono quindi potenzialmente beneficiarie della misura tutte le imprese in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera c), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in appresso «orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione»). Ne consegue che nessuno dei beneficiari può avvalersi degli aiuti de minimis conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (39), dato che ai sensi dell’articolo 1, lettera h), di detto regolamento le imprese in difficoltà non rientrano nel suo campo di applicazione.

5.4.   Conclusione

(105)

Essendo soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ritiene che le disposizioni della legge sull’imposizione delle società relative al riporto delle perdite (Sanierungsklausel) costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

6.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLA MISURA DI AIUTO CON IL MERCATO INTERNO

(106)

La Commissione ha facoltà di dichiarare gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, spetta allo Stato membro provare che la misura è compatibile con il mercato interno (40). Al riguardo, la Commissione constata che nonostante la richiesta esplicita fatta nella decisione di avvio del procedimento, la Germania non ha trasmesso informazioni in merito. Anche solo per questo motivo, la Commissione può dichiarare la misura in oggetto incompatibile con il mercato interno.

(107)

La Commissione ha nondimeno vagliato se la misura possa essere considerata compatibile con il mercato interno. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato che rientrano nell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dispone di ampi poteri discrezionali (41). Nell’esercizio di tali poteri essa ha pubblicato orientamenti e comunicazioni, che fissano i criteri in base ai quali determinati tipi di aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Conformemente alla legislazione costante, la Commissione è tenuta a rispettare gli orientamenti e le comunicazioni che ha pubblicato nel quadro del controllo degli aiuti, purché non deroghino alle disposizioni del TFUE e siano riconosciute dagli Stati membri (42).

(108)

Dapprima occorre quindi verificare se l’aiuto notificato rientri nel campo di applicazione di uno o di più orientamenti o comunicazioni e se, corrispondendo ai criteri di compatibilità ivi definiti, possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

6.1.   Eventuale compatibilità con il quadro di riferimento temporaneo (43)

(109)

Dato che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, è stato introdotto per far fronte alle difficoltà insorte durante la crisi economica e finanziaria, la Commissione ha esaminato se tale disposizione possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, come interpretato nel quadro di riferimento temporaneo.

(110)

In considerazione dell’attuale crisi economica e finanziaria e dei suoi effetti globali sugli Stati membri, la Commissione ritiene che per attenuarne le conseguenze sia giustificabile concedere temporaneamente determinati tipi di aiuti di Stato e che questi possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Il quadro di riferimento temporaneo fissa le condizioni alle quali la Commissione può dichiarare gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.

(111)

L’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non può tuttavia essere imputato a nessuna delle misure indicate dal quadro di riferimento temporaneo, dato che la disposizione riguarda vantaggi fiscali concessi ad imprese in difficoltà, ma il quadro di riferimento non prevede aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali.

(112)

La Commissione ritiene pertanto che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non soddisfi le condizioni necessarie per poter esser considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, come interpretato nel quadro di riferimento temporaneo.

(113)

La Commissione osserva tuttavia che, ai sensi del punto 4.2 del quadro suddetto, aiuti in favore di determinati beneficiari possono essere autorizzati nella forma di importi di aiuto limitato compatibili con il mercato interno, se soddisfano tutte le condizioni di un regime di aiuto tedesco approvato dalla Commissione conformemente a questa stessa base giuridica. Per essere ammissibile a questo tipo di aiuti, l’impresa beneficiaria deve dimostrare che al 1o luglio 2008 non era in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (per le grandi imprese), oppure ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (44) (per le PMI) e che l’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto non supera i 500 000 EUR. Inoltre, devono essere soddisfatte le altre condizioni previste dal punto 4.2.2 del quadro di riferimento temporaneo comunitario e dalla decisione che autorizza il regime di aiuti tedesco.

6.2.   Compatibilità eventuale sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (45)

(114)

Poiché l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, riguarda vantaggi fiscali per imprese in situazione precaria, la Commissione ha effettuato anche l’esame della compatibilità in base agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Secondo questi ultimi, solo le imprese in difficoltà sono ammissibili agli aiuti. Benché ai sensi degli orientamenti un’impresa insolvibile o sovraindebitata possa essere considerata impresa in difficoltà, le imprese che fanno parte di un gruppo o che stanno per essere rilevate da gruppo non sono generalmente ammissibili agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione (punto 13 degli orientamenti). Una condizione per applicare l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, è che siano state acquisite delle quote da parte di un’altra società. Dopo questa acquisizione è probabile che l’impresa beneficiaria appartenga a un gruppo. In tal caso, spetterebbe al gruppo occuparsi dell’impresa in difficoltà, che quindi non sarebbe ammissibile agli aiuti ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(115)

Inoltre, anche per i beneficiari teoricamente ammissibili agli aiuti ai sensi degli orientamenti richiamati non sono soddisfatte altre condizioni contemplate negli stessi orientamenti.

(116)

Infatti, ai sensi del punto 25, lettera a), degli orientamenti, gli aiuti per il salvataggio possono essere autorizzati solo sotto forma di prestiti o di garanzie sui prestiti. Il vantaggio fiscale in oggetto non può pertanto essere considerato come un aiuto per il salvataggio.

(117)

Nel caso di aiuti alla ristrutturazione, gli orientamenti prescrivono la presentazione di un piano di ristrutturazione realizzabile che consenta di ripristinare la redditività dell’impresa. L’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile. Secondo gli orientamenti il beneficiario deve contribuire anche con risorse proprie ai costi della ristrutturazione e devono essere adottate misure compensative per evitare distorsioni eccessive della concorrenza.

(118)

Nessuna di queste condizioni è soddisfatta dall’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG. Benché la motivazione del disegno di legge prevede che l’impresa beneficiaria debba presentare un piano di risanamento che consenta di raggiungere un andamento positivo, nulla indica che un piano siffatto risponda alle condizioni degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione e limiti gli aiuti al minimo indispensabile. L’ammontare dell’aiuto dipende infatti dalle perdite che l’impresa ha registrato in passato. Inoltre, l’articolo 8c, paragrafo 1a, non prevede né un contributo in termini di risorse proprie, né misure compensatorie.

(119)

Infine, gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore delle grandi imprese devono essere notificati singolarmente e non possono essere concessi in base a un regime. Tuttavia l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non distingue tra le grandi imprese e le PMI.

(120)

Addirittura per quanto riguarda le PMI, alle quali, in linea di massima possono essere concessi aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione sotto forma di un regime, la Commissione constata che non sono soddisfatti i requisiti specifici di cui al punto 82 degli orientamenti, per i motivi esposti al considerando 117 della presente decisione.

(121)

La Commissione ritiene pertanto che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non sia compatibile con il mercato interno in quanto aiuto alla ristrutturazione.

6.3.   Eventuale compatibilità sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (46)

(122)

Occorre esaminare l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, anche alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(123)

I beneficiari potenziali degli aiuti a finalità regionale devono risiedere in una regione tedesca ammissibile a tali aiuti. Ai sensi dell’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, ciò non è necessario, dato che la disposizione vale per imprese ubicate su tutto il territorio tedesco.

(124)

Inoltre, le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione non rientrano nel campo di applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (cfr. il punto 9 di questi ultimi). Ne consegue che nemmeno gli aiuti ad imprese in difficoltà situate in regioni assistite possono essere considerati compatibili con il mercato interno in base agli orientamenti a finalità regionale.

(125)

La Commissione ritiene pertanto che la misura non sia compatibile con il mercato interno in quanto aiuto a finalità regionale.

6.4.   Eventuale compatibilità sulla base della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (47)

(126)

Occorre esaminare l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, anche alla luce della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(127)

La disciplina suddetta mira innanzitutto a garantire che gli aiuti producano un livello di tutela dell’ambiente più elevato di quanto possibile in loro assenza e ad assicurare che i loro effetti positivi siano superiori agli effetti negativi che producono in termini di distorsioni della concorrenza, tenendo conto del principio «chi inquina paga», di cui all’articolo 191 del TFUE.

(128)

L’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non risponde a questa finalità. La motivazione del disegno di legge non definisce obiettivi ai sensi degli orientamenti per la tutela ambientale.

(129)

Come precisato al punto 20 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, un’impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Poiché tutti i beneficiari potenziali conformemente all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, sono imprese in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera c), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, la Commissione ritiene che detto articolo non sia compatibile con il mercato interno in quanto misura di aiuto per la tutela ambientale.

6.5.   Eventuale compatibilità con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE

(130)

La Commissione constata che la misura notificata rientra nel campo di applicazione, sia del quadro di riferimento temporaneo comunitario, sia degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Per i motivi esposti ai considerando 109 e seguenti della presente decisione, la Commissione è vincolata da questi due testi nell’esercizio del suo potere discrezionale, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE.

(131)

In presenza di validi motivi, la Commissione può però tornare ad esercitare il suo potere discrezionale, purché agisca nel quadro prescritto dal TFUE e dai principi fondamentali dell’Unione, in particolare del principio della parità di trattamento come interpretato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (48). In questo contesto, conformemente alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale dell’Unione europea, la Commissione può considerare gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno se sono destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia in uno Stato membro o a realizzare un obiettivo di comune interesse [articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE] (49), sono necessari al conseguimento di tale obiettivo (50) e non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(132)

Nel caso in oggetto, la Germania non ha addotto argomenti atti a dimostrare che l’aiuto è compatibile con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

(133)

La Commissione constata che, date le caratteristiche della misura, l’importo degli aiuti dipende dalle perdite che il beneficiario ha subito in passato. Non esiste quindi nessuna connessione tra l’importo degli aiuti concessi a un’impresa e l’obiettivo perseguito con il regime di aiuti, cioè il superamento degli ostacoli al risanamento e il sostegno delle imprese in difficoltà durante la crisi economica e finanziaria. La Commissione constata quindi che il regime di aiuti non è limitato a quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo preposto e falsa la concorrenza nel mercato interno in una misura contraria al comune interesse.

(134)

La Commissione giunge pertanto alla conclusione che la misura non può essere considerata compatibile con il mercato interno ai sensi all’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE.

7.   RECUPERO

(135)

Non essendo stata notificata, la misura costituisce un aiuto di Stato illegale.

(136)

Conformemente alla prassi decisionale costante della Commissione, tutti gli aiuti di Stato concessi in modo illegale e che non sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, TFUE devono essere recuperati dai beneficiari. Questa prassi decisionale è stata confermata dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (51), che recita: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario.»

(137)

Poiché l’aiuto in questione costituisce un aiuto illegale e non compatibile con il mercato interno, esso deve essere recuperato per ristabilire la situazione di mercato antecedente alla sua concessione. Il rimborso deve pertanto avere effetto dalla data in cui è stato conferito un vantaggio ai beneficiari, vale a dire dal momento in cui l’aiuto è stato messo a loro disposizione. Sono da corrispondere interessi fino alla data del rimborso effettivo dell’aiuto.

(138)

La Commissione ritiene che la scadenza annua per la riscossione dell’imposta sulle società sia da considerarsi come la data alla quale l’aiuto in oggetto è stato messo a disposizione dei beneficiari.

(139)

La Germania deve prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti dai beneficiari. Per determinare il numero di casi nei quali occorre procedere a un recupero, la Germania deve stilare un elenco delle imprese che hanno beneficiato della misura in oggetto a partire dal 1o gennaio 2008. Al riguardo la Commissione constata che dal 30 aprile 2010 la Germania non applica più la misura. Il ministero federale delle Finanze ha infatti dato disposizione alle autorità competenti di non applicare più la clausola per il risanamento fino all’adozione di una decisione definitiva in materia da parte della Commissione (52).

(140)

L’aiuto di Stato da recuperare va calcolato in base alle dichiarazioni fiscali delle imprese interessate, vale a dire dei beneficiari dell’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG,. L’importo dell’aiuto corrisponde alla differenza tra l’importo dell’imposta che avrebbe dovuto essere corrisposto se non fosse stato applicato l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, e l’importo dell’imposta effettivamente versato a seguito dell’applicazione di detto articolo.

(141)

Ciò non pregiudica la possibilità che l’aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, come interpretato nel quadro di riferimento temporaneo comunitario, nonché ai sensi di un regime di aiuto tedesco autorizzato dalla Commissione se l’importo globale dell’aiuto concesso non supera un equivalente sovvenzione lordo di 500 000 EUR e sono soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal punto 4.2.2 del quadro di riferimento temporaneo comunitario e dalla decisione della Commissione che autorizza un regime di aiuto tedesco, in particolare la condizione secondo la quale l’impresa beneficiaria non doveva essere in difficoltà al 1o luglio 2008. Se l’importo globale dell’aiuto supera i 500 000 EUR, va recuperato l’importo eccedente.

(142)

La Commissione rammenta alla Germania che l’aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno, né a norma delle disposizioni de minimis (53), né a norma del regolamento generale d’esenzione per categoria (54) e nemmeno a norma di un regime di aiuti concesso in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale o alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (55), dato che tutta la normativa citata esclude la concessione di aiuti di Stato ad imprese in difficoltà (56). Per tutti gli altri regimi di aiuto autorizzati, la Germania deve verificare se la decisione che autorizza il regime di aiuti esclude le imprese in difficoltà dal campo di applicazione. Se così non fosse, l’aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno sulla base di tali regimi purché la Germania provi che tutte le condizioni relative al regime interessato erano soddisfatte al momento della concessione dell’aiuto.

8.   CONCLUSIONI

(143)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, (Sanierungsklausel) costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, cui è stato data esecuzione illegalmente, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La misura non è compatibile con il mercato interno.

(144)

La Commissione ritiene che la Germania debba adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dai beneficiari della clausola di risanamento.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato che la Germania ha concesso illegalmente in base all’articolo 8c, paragrafo 1a, della legge sulla tassazione delle società in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, non è compatibile con il mercato interno.

Articolo 2

Gli aiuti individuali concessi nel quadro della disposizione di cui all’articolo 1 sono compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, come interpretato nel quadro di riferimento temporaneo comunitario, se l’importo dell’aiuto non supera 500 000 EUR, se al 1o luglio 2008 il beneficiario non era un’impresa in difficoltà e se sono soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal punto 4.2.2 del quadro di riferimento temporaneo comunitario e dalla decisione che autorizza il regime di aiuti tedesco.

Articolo 3

Gli aiuti individuali concessi nel quadro della disposizione di cui all’articolo 1, che alla data in cui sono stati concessi soddisfacevano le condizioni di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione in forza di una base giuridica diversa da quella del regolamento generale di esenzione per categoria, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale o della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, e che non esclude le imprese in difficoltà dai beneficiari potenziali, sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti.

Articolo 4

1)   La Germania sopprime la misura di aiuto di cui all’articolo 1.

2)   La Germania procede al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili concessi nel quadro della misura di cui all’articolo 1.

3)   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero.

4)   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (57).

5)   A decorrere dalla notifica della presente decisione la Germania sospende tutti i pagamenti ancora da effettuare inerenti all’aiuto di cui all’articolo 1.

Articolo 5

1)   Il recupero degli aiuti concessi nel quadro della disposizione di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2)   La Germania garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 6

1)   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro della disposizione di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo di tali aiuti ricevuti da ciascuno di loro;

b)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;

d)

i documenti attestanti l’ingiunzione trasmessa ai beneficiari per ottenere il rimborso degli aiuti.

2)   La Germania tiene informata la Commissione dello stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell’ambito della disposizione di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate circa l’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del TFUE. Gli articoli 87 e 88 del trattato CE e gli articoli 107 e 108 del TFUE sono sostanzialmente identici. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)   GU C 90 dell’8.4.2010, pag. 8.

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  Documento del Bundestag n. 16/4841, pag. 74.

(5)  Documento del Bundestag n. 16/4841, riferimento a una lettera del ministro federale delle finanze del 27 marzo 2003; BStBl I pag. 240.

(6)   Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (legge per una migliore deducibilità delle spese sanitarie, abbreviata « Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung ») del 16 luglio 2009, BGBl. I n. 43 pag. 1959.

(7)  Per «risanamento» si intende una misura mirata a impedire o eliminare l’insolvenza o il sovraindebitamento. Di conseguenza, possono essere considerate solamente società che al momento dell’acquisizione delle quote sono insolventi o sovraindebitate oppure che sono minacciate da insolvenza o sovraindebitamento.

(8)  I concetti «insolvenza», di «minaccia di insolvenza» e di «sovraindebitamento» sono definiti dalla normativa tedesca in materia d’insolvenza [Insolvenzordnung (di seguito «InsO»)]. Insolvenza (articolo 17 della InsO): un debitore risulta insolvente quando non è in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento. In linea generale si deve presumere insolvenza quando il debitore sospende i propri pagamenti. Minaccia di insolvenza (articolo 18 della InsO): il debitore si trova di fronte a una minaccia di insolvenza quando presumibilmente non sarà in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento nel momento in cui questi si presenteranno. Sovraindebitamento (articolo 19 della InsO): si è in presenza di un sovraindebitamento se il patrimonio del debitore non copre più le passività esistenti, salvo il caso in cui la prosecuzione dell’impresa, date le circostanze, risulti prevalentemente probabile.

(9)  Legge per l’acceleramento della crescita economica (Wachstumsbeschleunigungsgesetz) del 22 dicembre 2009 (BGBl. I S. 3950), articolo 2, paragrafo 3, lettera b).

(10)  Perdite precedenti all’integrazione fiscale, cfr. articolo 15, punto 1, KStG.

(11)  Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1).

(12)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2).

(13)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

(14)  Cfr. nota 2.

(15)  Lettera del ministero federale delle Finanze del 30 aprile 2010 alle autorità fiscali dei Länder (incaricati della riscossione delle imposte): http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF_Startseite/Aktuelles/BMF_Schreiben/Veroffentlichungen_zu_Steuerarten/koerperschaftsteuer_umwandlungsteuerrecht/009.html

(16)  La Germania cita al riguardo le seguenti sentenze della Corte: sentenza della Corte del 14 settembre 2004, Spagna/Commissione, causa C-276/02, Raccolta 2004, pag. I-8091, punti 15 e 26; sentenza della Corte del 29 giugno 1999, Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), causa C-256/97, Raccolta 1999, pag. I-3913, punti 22 e 55.

(17)  Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3, punti 13 e 14).

(18)  Sentenza della Corte del 29 giugno 1999, causa C-256/97, Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), Raccolta 1999, pag. I-3913, punti da 26 a 28.

(19)  Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2002, causa T-152/99, Hijos de Andrés Molina, SA (HAMSA)/Commissione, Raccolta pag. II-3049, punto 157.

(20)  Sentenza della Corte del 22 giungo 2006, Belgio/Commissione, cause C-182/03 e C-217/03, Raccolta 2006, pag. I-5479, punti 86 e 87.

(21)  Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2008, Ryanair/Commissione, causa T-196/04, Raccolta 2008, pag. II-3643, punti 84 e 85; sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, causa C-334/99, Raccolta 2003 pag. I-1139, punti 133 e 134.

(22)  Cfr. nota 16.

(23)  Cfr. nota 16.

(24)  Sentenza della Corte dell’8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Raccolta 2001, pag. I-8365, punto 41. Sentenza della Corte del 29 aprile 2004, causa C-308/01, GIL Insurance Ltd e altri, Raccolta 2004, pag. I-4777, punto 68. Sentenza della Corte del 3 marzo 2005, causa C-172/03, Heiser, Raccolta 2005, pag. I-1627, punto 40. Cfr. anche la comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

(25)  Caso C 2/09, MoRaKG, condizioni quadro per la partecipazione di capitale (GU L del 9.1.2010, pag. 32).

(26)  Cfr. nota 18.

(27)  Cfr. nota 19.

(28)  Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2000 nella causa T-55/99, CETM, punto 53.

(29)  Cfr. il documento del Bundestag n. 16/4841, pagg. 75 e segg.

(30)  Causa C-200/97; conclusioni del 16 luglio 1998, punti 26-32.

(31)  Sentenza della Corte del 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Raccolta 1974, pag. 709, punto 33; sentenza della Corte del 17 luglio 1974, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Raccolta 1999, pag. I-3671, punto 33; e nella causa Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata alla nota 24, punto 42; GIL Insurance, citata alla nota 24, punto 72; Heiser, citata alla nota 24, punto 43; sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-148/04 Unicredito Italiano, Raccolta 2005, pag. I-11137, punto 51; sentenza della Corte del 17 luglio 1974, causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Raccolta 2006, pag. I-7145, punto 52.

(32)   Portogallo/Commissione, citata alla nota 31, punto 81.

(33)  Documento del Bundestag n. 16/4841, pagg. 30 e segg.

(34)  Documenti del Bundestag n. 16/13429, pag. 50 e n. 16/12674, pag. 10.

(35)   Portogallo/Commissione, sentenza citata alla nota 31, punto 82, con riferimento alla «coesione sociale» e allo «sviluppo regionale» quali finalità esterne estrinseche.

(36)  Caso C 57/02 Regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (GU L 108 del 16.4.2004, pag. 38).

(37)  Caso N 553/04, Esenzioni per il rilevamento di imprese in difficoltà (GU C 242 dell’1.10.2005, pag. 5).

(38)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(39)   GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(40)  Sentenza della Corte del 28 aprile 1993, Italia/Commissione, causa 364/90, Racc. pag. I-2097, punto 20; sentenza della Corte del 15 dicembre 1999, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Racc. pag. II-3663, punto 140; sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Francia/Commissione, causa C-372/97, Racc. pag. I-3679, punto 81.

(41)  Sentenza della Corte del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, causa C-142/87, Raccolta 1990, pag. I-959, punto 56; sentenza della Corte dell’11 luglio 1996, Syndicat français de l’Express international (SFEI) et al./La Poste et al., Causa C-39/94, Raccolta 1996, pag. I-3547, punto 36.

(42)  Sentenza della Corte del 24 marzo 1993, Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques/Commissione, causa C-313/90, Raccolta 1993, pag. I-1125, punto 36; Sentenza della Corte del 15 ottobre 1996, IJssel-Vliet Combinatie BV/Minister van Economische Zaken, causa C-311/94, Raccolta 1996, pag. I-5023, punto 43; Sentenza della Corte del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione, causa C-351/98, Raccolta 2002, pag. I-8031, punto 53.

(43)  Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1). Dal 1o gennaio 2011 questa comunicazione è sostituita da una nuova versione (GU C 6 dell’11.1.2011, pag. 5) che, in virtù del suo capitolo 5, si applica però solo agli aiuti di Stato illegali concessi dopo il 1o gennaio 2011. Poiché la Germania ha sospeso l’applicazione della misura, non sono stati più concessi aiuti dopo questa data.

(44)   GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(45)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2).

(46)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

(47)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1).

(48)  Sentenza della Corte del 24 marzo 1993, Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques/Commissione, causa C-313/90, Raccolta 1993, pag. I-1125, punto 36;

(49)  Sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2009, Kronoply/Commissione, causa T-162/06, Raccolta 2009, pag. II-1, in particolare i punti 65, 66, 74, 75.

(50)  Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2001, Agrana Zucker und Stärke/Commissione, causa T-187/99, Raccolta 2001, pag. II-1587, punto 74; sentenza del Tribunale del 14 maggio 2002, Graphischer Maschinenbau/Commissione, causa T-126/99, Raccolta 2002, pag. II-2427, punti 41-43; sentenza del Tribunale del 15 aprile 2008, Graphischer Maschinenbau/Commissione, causa T-126/99, Raccolta 2002, pag. II-2427, punti 41-43.

(51)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(52)  Cfr. nota 15.

(53)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(54)  Cfr. nota 44.

(55)  Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

(56)  Cfr. l’articolo 1, paragrafo 5, lettera c), del regolamento generale di esenzione per categoria; il punto 9 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale; il capitolo 2.1 (ultimo comma) della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

(57)   GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2011

relativa all’aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) — aiuto di Stato per imprese a forte consumo di energia, legge sull’elettricità verde, Austria

[notificata con il numero C(2011) 1363]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/528/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) conformemente a detti articoli, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con una notifica preliminare del 27 giugno 2008, l’Austria ha comunicato la sua intenzione di modificare la legge austriaca sull’elettricità verde (qui di seguito «ÖSG»), che nel 2006 la Commissione aveva dichiarato compatibile con il mercato interno, nella formulazione attuale (2). Il 4 settembre 2008 l’Austria ha notificato la nuova versione dell’ÖSG, oggetto della presente decisione della Commissione.

(2)

Con lettera del 28 ottobre 2008, la Commissione ha chiesto informazioni integrative. Dopo un richiamo, l’Austria ha trasmesso dati supplementari con la lettera del 22 dicembre 2008. In seguito a un incontro con i rappresentanti delle autorità austriache tenutosi l’11 febbraio 2009, il 19 febbraio 2009 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, fornite dall’Austria con lettera del 17 marzo 2009. L’8 maggio 2009 la Commissione ha sollecitato altre informazioni, inoltrate il 9 e 19 giugno 2009.

(3)

Il 9 luglio 2008 alla Commissione è pervenuta una denuncia della Camera federale del lavoro austriaca in merito all’ÖSG, avente ad oggetto una misura contenuta nell’ÖSG a favore delle imprese a forte consumo di energia.

(4)

Il 22 luglio 2009 la Commissione ha adottato una decisione ibrida, con la quale ha autorizzato le misure a favore dei produttori di energia rinnovabile, ritenendole compatibili con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (qui di seguito: «disciplina degli aiuti per la tutela ambientale») (3), ma ha deciso contestualmente di avviare un procedimento di indagine formale sul meccanismo di esenzione previsto dall’ÖSG a favore delle imprese a forte consumo di energia (4).

(5)

Con comunicazione del 23 luglio 2009 la Commissione ha informato l’Austria di tale decisione, chiedendole di inviare tutte le informazioni necessarie per valutare la misura.

(6)

La decisione della Commissione e l’invito rivolto a tutte le parti interessate a prendere posizione sulle misure sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5).

(7)

Con comunicazione del 9 settembre 2009, la Commissione ha accordato una proroga del termine, richiesta dall’Austria con lettera del 19 agosto 2009. Infine l’Austria ha trasmesso le proprie osservazioni in data 8 ottobre 2009.

(8)

Nel frattempo, in data 7 ottobre 2009, la Camera federale del lavoro austriaca ha inviato le proprie osservazioni sulla misura a favore delle imprese a forte consumo di energia. Dette osservazioni sono state inoltrate all’Austria, invitandola a prendere posizione in merito. L’Austria ha presentato osservazioni in data 23 dicembre 2009 e ha fornito ulteriori informazioni il 23 aprile 2010.

(9)

Con comunicazioni del 21 giugno e del 19 luglio 2010, la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive all’Austria, la quale ha provveduto in tal senso in data 13 settembre 2010. Su richiesta dell’Austria il 9 luglio 2010 si è tenuta una riunione cui hanno partecipato rappresentanti della Commissione e dell’Austria.

(10)

Con lettera del 24 novembre 2010 le autorità austriache, sottolineando l’importanza della legge sull’elettricità verde per l’Austria, hanno auspicato che si pervenisse a una decisione entro inizio dicembre 2010. La Commissione ha risposto a tale lettera il 7 dicembre 2010. Il 9 dicembre 2010 ha avuto luogo un altro incontro con rappresentanti dell’Austria.

(11)

Con comunicazione del 30 dicembre l’Austria ha ritirato le argomentazioni addotte nel corso del procedimento a sostegno della misura e ha esortato la Commissione ad autorizzare il meccanismo di esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia. La Commissione ha risposto a detta lettera il 25 gennaio 2011.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(12)

Con decisione del 22 luglio 2009 la Commissione ha autorizzato la versione modificata dell’ÖSG veniva con la sola esclusione dell’articolo 22, che introduce un meccanismo di esenzione per le imprese a forte consumo di energia. La descrizione si riferisce pertanto unicamente a detto meccanismo.

2.1.   Descrizione del meccanismo di esenzione per le imprese a forte consumo di energia

(13)

Ai sensi della terza sezione dell’ÖSG, l’Austria delega a una o più imprese la compravendita dell’elettricità verde. Questa concessione comporta, in particolare, l’acquisto a un prezzo predeterminato elettricità verde dai produttori e a rivenderla a un prezzo predeterminato ai distributori. I distributori di energia elettrica sono tenuti ad acquistare dalla o dalle imprese concessionarie una quota della loro offerta complessiva, corrispondente alla percentuale media di elettricità verde nel mix complessivo di elettricità erogata in Austria.

(14)

L’attuale concessionario unico, su scala, nazionale all’Abwicklungsstelle für Ökostrom AG (agenzia di compensazione per l’energia verde). L’OeMAG è una società per azioni di diritto privato sottoposta al controllo di un revisore dei conti ufficiale. Il ministero federale austriaco per l’economia e il lavoro, unitamente alla E-Control GmbH, l’autorità austriaca di regola per il settore dell’energia, esercitano una vigilanza ex post sull’attività dell’OeMAG. Gli aspetti di rilievo ai fini dell’attuazione della misura a favore delle imprese a forte consumo di energia (quali le modalità di assegnazione dell’elettricità ai distributori, i prezzi da applicare a questi ultimi e il contributo dei consumatori finali) vengono stabiliti in anticipo dalle autorità austriache per legge o regolamento. Eventuali controversie tra le imprese interessate vengono risolte in sede giudiziaria e non amministrativa.

(15)

L’OeMAG è una società per azioni facente capo a società che gestiscono reti di trasmissione, a banche e a imprese industriali. La Verbund-APG detiene il 24,4 % delle azioni, mentre VKW Netz AG, TIWAG Netz AG, CISMO GmbH, Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB), Investkreditbank AG e Smart Technologies detengono ciascuna una partecipazione nell’OeMAG pari al 12,6 % del pacchetto azionario. La Verbund-APG è controllata al 100 % dalla Verbund AG (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft, Verbundgesellschaft), le cui azioni sono per il 51 % proprietà della Repubblica d’Austria. La VKW Netz AG fa capo all’Illwerke AG che, a sua volta, è per il 95,5 % proprietà del Land Vorarlberg. La TIWAG-Netz AG è proprietà della TIWAG AG, società detenuta a sua volta interamente da Land Tirolo; le quote della CISMO GmbH sono detenute dalla Oesterreichische Kontrollbank AG, da gestori delle reti di trasmissione e da imprese nel settore del gas e dell’elettricità; la Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) è in mano a banche austriache; la maggior parte delle azioni della Investkredit Bank AG è detenuta dalle banche popolari (Volksbanken, mentre la Smart Technologies è proprietà della Siemens. Ne consegue che il 49,6 % delle azioni della OeMAG è in mano pubblica, mentre azionisti privati ne detengono il 50,4 %. La Commissione non dispone di elementi che inducano a ritenere che gli azionisti pubblici possano esercitare il controllo o perlomeno un controllo comune sull’OeMAG.

(16)

In base al meccanismo previsto dall’articolo 22c, paragrafo 1, dell’ÖSG, le imprese a forte consumo di energia possono chiedere ai propri fornitori di energia di non ricevere energia verde, a condizione di fornire la prova che:

a)

hanno diritto al rimborso ai sensi dell’Energieabgabenvergütungsgesetz (la legge austriaca sul rimborso dell’imposta sull’energia); e

b)

le spese per elettricità verde sono pari almeno allo 0,5 % del valore netto della produzione.

L’esenzione viene concessa su richiesta dell’interessato dall’Energie-Control GmbH, l’autorità austriaca di regolamentazione nel settore dell’energia.

(17)

Quando l’esenzione viene accordata, la legge vieta alle società di erogazione dell’energia elettrica di addebitare a questi grandi consumatori i maggiori costi dell’energia verde.

(18)

L’articolo 22c, paragrafo 5, dell’ÖSG stabilisce al riguardo che «i contratti fra distributori di energia elettrica e [grandi] consumatori [di elettricità] devono prevedere una disposizione vincolante secondo la quale […] i distributori non forniscono elettricità verde a questi consumatori […]e non ripercuotono il costo aggiuntivo sul prezzo dell’elettricità verde. Tutte le disposizioni contrarie non sono valide» (6).

(19)

Quando un’impresa a forte consumo di energia è esonerata dall’obbligo di acquisto, è tenuta a versare all’OeMAG, a norma dell’articolo 22c, paragrafo 2, dell’ÖSG, un’indennità pari allo 0,5 % del valore netto della produzione dell’esercizio precedente.

2.2.   Sintesi del contenuto della decisione di avvio del procedimento

(20)

Nella notifica l’Austria ha sostenuto che il meccanismo di esenzione va esaminato a prescindere dal regime generale di aiuti vigente a favore dei produttori di energia verde, in quanto detto meccanismo riguarderebbe unicamente il «rapporto contrattuale di diritto privato» tra l’impresa a forte consumo di energia e i distributori di elettricità. L’Austria ha affermato che l’esenzione non rappresenta un aiuto di Stato e che, anche se così fosse, un simile aiuto andrebbe considerato compatibile per analogia con il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(21)

Quanto all’eventuale questione della sussistenza di un aiuto di Stato, la Commissione è però pervenuta alla conclusione, già nella decisione di avvio del procedimento, che l’«esenzione» dal meccanismo di finanziamento non può essere valutata in modo indipendente rispetto al meccanismo stesso. La Commissione ritiene che una «eccezione» (nella fattispecie l’esenzione) sia per definizione inscindibile dalla «regola», cosicché il meccanismo di esenzione è parte integrante del regime generale e deve pertanto essere esaminato alla luce della normativa in materia di aiuti. In base alle norme di legge, inoltre, i distributori di elettricità, la cui clientela è composta in ampia parte da imprese che beneficiano dell’esenzione, potrebbero richiedere di essere esentati dal pagamento della tariffa di riacquisto, con conseguenti possibili perdite dirette per l’OeMAG, circostanza questa che rafforzerebbe la conclusione che si tratti di un aiuto di Stato (7).

(22)

La Commissione ha manifestato dubbi circa la compatibilità del meccanismo di esenzione con le norme in materia di aiuti, e da qui deriva la decisione di sottoporre tale regime a un procedimento di indagine formale.

(23)

In attesa della decisione definitiva della Commissione, l’Austria ha accordato le agevolazioni del meccanismo di esenzione (8), avvalendosi della possibilità prevista dal quadro di riferimento temporaneo (9) di concedere aiuti fino a 500 000 EUR nel periodo tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. La Commissione ha autorizzato il regime di aiuti limitati compatibili con il mercato comune in base al quadro di riferimento temporaneo («regime austriaco di aiuti di importanza minore») (N 47 a/09) (10). Detto regime può applicarsi alle imprese che al 1o luglio 2008 non si trovavano in difficoltà e vale per tutti i settori dell’economia, a esclusione della pesca e della produzione primaria di prodotti agricoli. Le imprese sostenute mediante tale misura sono state oltre 2 000.

3.   OSSERVAZIONI DELL’AUSTRIA

(24)

Come già in sede di notifica preliminare e poi di notifica, l’Austria rimane del parere che la misura a favore delle imprese a forte consumo di energia non si configuri come aiuto di Stato, in quanto non interverrebbero risorse statali e la misura non sarebbe selettiva.

(25)

Anche qualora il meccanismo di esenzione integrasse un aiuto di Stato, secondo l’Austria esso potrebbe comunque essere dichiarato compatibile con il mercato interno per analogia con il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (11) (qui di seguito «RGEC»), e con l’articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (12) (qui di seguito, la «direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici»).

3.1.   Risorse statali e imputabilità

(26)

Quanto all’impiego di risorse statali, l’Austria ritiene che l’ÖSG presenti una struttura simile a quella della legge tedesca sulle energie rinnovabili (Erneuerbare-Energien-Gesetz, in breve EEG), la quale non graverebbe, a detta delle autorità austriache, su risorse statali. L’Austria si richiama, a tale proposito, alla sentenza della Corte di giustizia nella causa PreussenElektra (13).

(27)

Secondo l’Austria i meccanismi di esenzione previsti nell’ÖSG e nell’EEG presenterebbero le analogie seguenti:

a)

in entrambi i sistemi i costi aggiuntivi connessi alla tariffa di riacquisto garantita vengono in entrambi i sistemi sostenuti dai fornitori di elettricità, che sono tenuti ad acquistare una determinata quota di energia rinnovabile a un prezzo prestabilito;

b)

in entrambi i sistemi i fornitori di elettricità non sono tenuti ad acquistare elettricità verde per i clienti esonerati dall’obbligo di acquisto;

c)

entrambi i sistemi impongono agli operatori che non agiscono su incarico pubblico di acquistare elettricità verde dai produttori; questi operatori sono autorizzati per legge a trasferire i costi aggiuntivi sui fornitori di elettricità, sulla base di obblighi di acquisto e prezzi fissati per legge;

d)

in entrambi i sistemi l’autorità di regolamentazione controlla che non si verifichino episodi di sovracompensazione a favore delle imprese tenute ad acquistare elettricità verde dai produttori.

(28)

Nei punti 42-48 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha evidenziato perché e in quale modo la misura in esame risulta equiparabile a quella su cui la Corte di giustizia si è pronunciata nella causa Essent (14). L’Austria ha contestato tali conclusioni con una serie di motivazioni:

a)

l’OeMAG non costituirebbe un ente incaricato dallo Stato della riscossione di tributi. Su questo punto l’Austria si richiama nuovamente al caso della Germania dove, a suo dire, i gestori della rete svolgerebbero una funzione del tutto analoga a quella dell’OeMAG;

b)

l’OeMAG sarebbe un’impresa privata e non un ente di diritto pubblico, come sono invece gli enti cui si riferiscono le sentenze Air France (15) e Salvat Père (16). Al riguardo l’Austria osserva che lo Stato non ha né il potere di nominare i membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza, né un diritto di veto sulle decisioni dell’OeMAG, e non ha neppure poteri di controllo. Lo Stato non ha inoltre la facoltà di esercitare le prerogative dell’OeMAG;

c)

per eventuali controversie relative all’operato dell’OeMAG sarebbero competenti i tribunali ordinari;

d)

l’OeMAG sarebbe soggetto a un unico controllo pubblico, ovvero quello a posteriori esercitato della corte dei conti austriaca;

e)

eventuali perdite dell’OeMAG non sarebbero coperte con risorse del bilancio dello Stato; l’autorità pubblica si limiterebbe a stabilire il prezzo di acquisto e di vendita dell’elettricità verde. Non ne deriverebbe pertanto alcun onere a carico dello Stato, come si è invece fatto valere nelle cause Sloman Neptun (17) e Pearle (18);

f)

l’Energie-Control GmbH non disporrebbe di alcun margine discrezionale per decidere se riconoscere o meno l’esenzione ai sensi dell’articolo 22c dell’ÖSG;

g)

il meccanismo di esenzione non inciderebbe sull’importo complessivo versato dai fornitori di elettricità all’OeMAG. Esso inciderebbe unicamente sulla ripartizione di detto importo tra le diverse categorie di clienti finali.

3.2.   Selettività

(29)

L’Austria sostiene che l’esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia non costituisce un aiuto di Stato in quanto non si tratta di una misura selettiva.

(30)

L’Austria ricorda che le imprese a forte consumo di energia sono esonerate solo in parte dal finanziamento dei meccanismi di sostegno dei produttori di elettricità verde. Esse sono tenute a versare un’indennità nella misura dello 0,5 % del valore netto della loro produzione direttamente all’OeMAG e in tal modo continuerebbero a contribuire a detto finanziamento.

(31)

Richiamandosi alla causa Adria-Wien Pipeline (19), l’Austria rileva che la disciplina non interessa solo determinati settori economici, né risulta di fatto selettiva. Quand’anche a un primo esame essa dovesse apparire selettiva, ciò sarebbe in ogni caso giustificato alla luce della logica del sistema.

(32)

Selettività di diritto: in base alle disposizioni dell’ÖSG, gli aiuti non sarebbero limitati a settori economici specifici o a imprese di determinate dimensioni, né sarebbero previsti ulteriori criteri selettivi. A supporto delle proprie affermazioni, l’Austria argomenta che la giurisprudenza non offre elementi per sostenere che il mero rimando a un determinato valore netto della produzione possa integrare il carattere della «selettività» necessario per la sussistenza di un aiuto di Stato. L’Austria osserva inoltre che la misura non prevede alcuna limitazione in relazione allo specifico settore economico o alle dimensioni dell’impresa, né altri criteri selettivi, e sottolinea che, nella vigenza del regime provvisorio, si sono avvalsi della misura 19 diversi settori economici e 2 300 imprese. Essa non è pertanto selettiva de jure.

(33)

Selettività di fatto: l’Austria ritiene che l’alto numero di settori economici e di imprese che si avvalgono del meccanismo di esenzione e la circostanza che la misura non preveda alcuna limitazione legata a determinati settori economici, alle dimensioni dell’impresa o ad altri criteri selettivi, dimostrino nei fatti che si tratta di un provvedimento generale. Tale interpretazione troverebbe a suo parere conferma anche nella causa Adria — Wien Pipeline. L’Austria osserva che la Corte, in tale occasione, si è trovata a valutare il rimborso parziale di un’imposta sull’energia accordato alle imprese per le quali detta imposta superava lo 0,35 % del valore netto della produzione. La Corte ha statuito che: «[…] provvedimenti nazionali che prevedono un parziale rimborso delle imposte sull’energia applicate al gas naturale e all’energia elettrica non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 92 del trattato CE […] [divenuto articolo 107 TFUE], qualora si applichino a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale, a prescindere dall’oggetto della loro attività (20)».

(34)

Giustificazione alla luce della logica del sistema: per quanto attiene alla struttura del meccanismo di rifinanziamento ed esenzione, l’Austria evidenzia che la differenziazione delle modalità di finanziamento è stata introdotta per analogia con altri sistemi che si sostengono grazie alle entrate provenienti da tasse ed imposte. Detta differenziazione risponde alla logica del sistema e non costituisce un aiuto, dato che tiene conto della sostenibilità dei costi per le imprese. Secondo l’Austria la stessa Commissione avrebbe adottato tale posizione in due precedenti decisioni su aiuti di Stato (21).

(35)

L’Austria osserva inoltre che il meccanismo di esenzione non pregiudica i benefici per l’ambiente conseguiti grazie all’ÖSG, dato che non comporta una riduzione del volume degli aiuti stanziati per la produzione di energia elettrica verde. Solo comprimendo i costi ambientali per determinate imprese sarebbe possibile instaurare un meccanismo sostenibile di finanziamento dell’elettricità verde, necessario per incentivare le fonti di energia rinnovabili.

3.3.   Compatibilità

(36)

Quanto alla compatibilità, l’Austria ravvisa un’analogia tra il meccanismo di esenzione e il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(37)

Il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale (punti 151-159) contiene disposizioni in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali. Sono previste due tipologie di verifica: gli aiuti concessi sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali armonizzate sono compatibili con il mercato interno purché i beneficiari corrispondano almeno il livello comunitario minimo di imposizione prescritto dalla direttiva applicabile (22). Qualora il provvedimento preveda sgravi ed esenzioni da imposte ambientali armonizzate che vanno a incidere sul livello minimo di imposizione, oppure sgravi o esenzioni da imposte ambientali non armonizzate, gli Stati membri devono invece trasmettere una documentazione dettagliata sulla necessità e proporzionalità della rispettiva misura.

(38)

Al riguardo l’Austria propone un’applicazione per analogia del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, nella parte che si riferisce a misure concesse sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali. In base alle argomentazioni addotte dall’Austria, il provvedimento può essere segnatamente valutato sulla falsariga delle disposizioni in materia di imposte ambientali armonizzate. Sulla scorta di quel principio giuridico, il meccanismo di esenzione potrebbe essere dichiarato compatibile con il mercato interno, purché le imprese interessate continuino a corrispondere il livello minimo di imposta previsto dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, pari a 0,5 EUR/MWh, come di fatto accade. Ne consegue che l’ulteriore esenzione dal regime della tariffa di riacquisto per l’energia messa in rete, sotto forma di esenzione parziale dal versamento di un contributo per il suo finanziamento, può essere ritenuta compatibile con il mercato interno, in quanto il contributo residuo per finanziare gli incentivi alla produzione di elettricità verde continua a rappresentare un’integrazione rispetto all’imposizione minima sull’elettricità.

(39)

L’Austria sostiene che il meccanismo di esenzione contribuisce, quanto meno in via indiretta, a un grado più elevato di tutela dell’ambiente. Il meccanismo di esenzione sarebbe necessario, infatti, per rendere possibile un aumento generalizzato del contributo che i consumatori di energia versano per l’elettricità verde.

(40)

L’Austria giustifica tale affermazione mettendo a confronto il testo del punto 152 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale e dell’articolo 25 del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) (23). Esaminando la formulazione dell’RGEC in diverse lingue, l’Austria giunge alla conclusione che l’articolo 25 presenta una formulazione più estesa rispetto al punto 152 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. Mentre gli sgravi da imposte ambientali di cui al punto 152 presuppongono che le imposte sull’energia siano completamente armonizzate, dall’articolo 25 del RGEC si desumerebbe che gli sgravi da imposte ambientali — quali sono gli sgravi da un’imposta sull’energia ai sensi della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici — sarebbero già ammissibili ove risultino soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (direttiva 2003/96/CE). Se ne dedurrebbe che il meccanismo di esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia rispetta le prescrizioni in materia di sgravi fiscali della direttiva suddetta. La logica, le valutazioni e la disciplina della direttiva 2003/96/CE nonché le norme che a essa fanno riferimento, come l’articolo 25 RGEC, potrebbero quindi applicarsi al meccanismo di esenzione proposto. Sia quest’ultimo che il sistema austriaco di disincentivazione del consumo di energia soddisferebbero le condizioni della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e sarebbero pertanto ammissibili alla luce dell’articolo 25 RGEC ovvero compatibili con il mercato comune per analogia (24).

(41)

L’Austria ricorda al riguardo le reazioni critiche di alcuni Stati membri in sede di redazione del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. Essa rimanda inoltre al «Joint paper on the revision of the Community guidelines on State aid for environmental protection and Energy Tax Directive» del 7 dicembre 2006 (25). Quel documento avrebbe evidenziato che gli Stati membri necessitano di una certa flessibilità per procedere, se del caso, a opportune differenziazioni. Anche eventuali esenzioni o aliquote differenziate rientrerebbero nella natura e nella logica delle imposte ambientali. Gli Stati membri firmatari del documento si sarebbero così espressi a favore di un’interpretazione estensiva della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale e dell’RGEC.

(42)

L’Austria, da ultimo, illustra in dettaglio come anche altri Stati membri abbiano previsto sistemi analoghi e ribadisce che l’ÖSG è in larga misura equiparabile alle disposizioni della legge tedesca sulle energie rinnovabili (EEG). Il meccanismo di esenzione sarebbe pertanto essenziale per evitare che le imprese a forte consumo di energia austriache risultino svantaggiate sul mercato internazionale rispetto a quelle di altri Stati membri (per esempio della Germania) con cui sono in concorrenza.

4.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

(43)

A seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale, la Camera federale del lavoro austriaca ha presentato le proprie osservazioni. La Camera federale del lavoro, che conta 3,2 milioni di iscritti, ritiene che il sistema di finanziamento dell’ÖSG comporti un aiuto di Stato. Essa non condivide inoltre l’opinione delle autorità austriache circa la compatibilità del meccanismo di esenzione a favore dei grandi consumatori di energia con la disciplina degli aiuti di Stato. La Camera federale del lavoro sottolinea che il meccanismo comporterebbe oneri aggiuntivi a carico delle piccole e medie imprese (PMI) e dei privati, in quanto tali soggetti sarebbero costretti a sostenere maggiori costi connessi all’elettricità verde, senza esserne i principali consumatori. Questa situazione porterebbe a una distorsione della concorrenza a danno delle PMI.

(44)

La Camera federale del lavoro rimanda nelle proprie osservazioni alla decisione della Commissione del 4 luglio 2006 (26), nella quale la tariffa di riacquisto veniva già assimilata a un aiuto di Stato. Dato che, da allora, il quadro normativo per le tariffe di riacquisto non è stato modificato, il sistema di incentivi previsto nella versione 2008 dell’ÖSG continuerebbe a comportare un aiuto di Stato. La Camera federale del lavoro chiede pertanto come l’Austria possa oggi sostenere argomentazioni diverse da quelle addotte in sede di notifica della precedente versione dell’ÖSG.

(45)

La Camera non condivide il punto di vista dell’Austria secondo il quale l’esenzione dall’obbligo di acquisto per grandi consumatori di energia, prevista dall’ÖSG andrebbe posta sullo stesso piano del massimale per le imposte sull’energia. Richiamandosi a una precedente decisione della Commissione che riteneva compatibile detto massimale, l’Austria vorrebbe ottenere l’approvazione di un meccanismo illegittimo di esenzione per i grandi consumatori di energia. La Camera federale del lavoro ritiene che un’applicazione per analogia debba ritenersi inammissibile.

(46)

La fissazione di un massimale per le tasse sull’energia rappresenta sì un’agevolazione fiscale, ma contribuisce, quantomeno in maniera indiretta, a migliorare la tutela dell’ambiente. Non è invece possibile invocare la disciplina degli aiuti a favore della tutela ambientale per l’esonero delle imprese a forte consumo di energia dall’obbligo di acquisto, il quale non persegue finalità ecologiche.

(47)

Dato che l’ÖSG regola in particolare l’esenzione dall’obbligo di acquisto previsto a favore dei grandi consumatori, non è possibile considerare che questa norma comporti uno sgravio o un’esenzione da imposte ambientali ai sensi del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(48)

Quand’anche fosse possibile applicare per analogia il capo 4, il meccanismo di esenzione non risulterebbe comunque compatibile con le specifiche disposizioni per i seguenti motivi: la misura non sarebbe limitata a un periodo di dieci anni; l’elasticità dei prezzi nell’attuale situazione di mercato sarebbe inoltre sufficiente a permettere di riversare sui clienti un eventuale aumento dei costi di produzione nei comparti interessati (ad esempio, nel settore cartiero e in quello siderurgico). Il meccanismo di esenzione non soddisferebbe pertanto le condizioni previste al punto 158, lettera c), della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(49)

L’esenzione non potrebbe neppure dirsi proporzionata, poiché l’esonero dei grandi consumatori di energia dall’obbligo di acquisto di elettricità verde rallenterebbe il processo di allineamento del prezzo dell’energia alternativa ai prezzi di mercato. Le PMI e i consumatori privati si troverebbero inoltre a dover sostenere da soli i maggiori costi necessari per la produzione di elettricità rinnovabile, pur non essendone i principali consumatori. Non sarebbe pertanto neppure soddisfatta la condizione di cui al punto 159, lettera a), della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(50)

Inoltre non è previsto alcun accordo ai sensi del punto 159, lettera c), della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, col quale i grandi consumatori di energia interessati s’impegnino a conseguire gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti dall’ÖSG. Il meccanismo di esenzione a favore dei grandi consumatori di energia non servirebbe, infine, a perseguire l’efficienza energetica o un impiego dell’energia più compatibile con la tutela dell’ambiente, e anzi affrancherebbe tale categoria da qualsiasi forma di partecipazione al raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di tutela ambientale, anche a livello di Unione.

(51)

La Camera federale del lavoro ritiene pertanto che l’articolo 22 dell’ÖSG oggetto d’esame costituisca un aiuto di funzionamento sui generis, che non rientra nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, in quanto non risulta di alcuna utilità per l’ambiente. Stante che l’aiuto non è né limitato nel tempo né progressivo, e anzi a termine rischia di falsare la concorrenza a danno soprattutto delle PMI, la Camera federale del lavoro ritiene che esso non debba essere autorizzato.

5.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(52)

La Commissione ha valutato la misura notificata alla luce degli articoli 107 e seguenti TFUE e degli articoli 61 e seguenti dell’accordo SEE (27).

(53)

La Commissione osserva anzitutto che la legge notificata contiene due distinte misure, esaminate entrambe dalla Commissione nella decisione del 22 luglio 2009 sulla base delle disposizioni in materia di aiuti (28). L’ÖSG prevede in primo luogo aiuti a favore dei produttori di energia rinnovabile sotto forma di tariffe di riacquisto. Essa contiene poi una clausola in base alla quale le imprese a forte consumo di energia — a determinate condizioni — possono essere esonerate (in parte) dal pagamento della tariffa di riacquisto. Con la decisione del 22 luglio 2009 la Commissione ha autorizzato le tariffe di riacquisto a favore dei produttori di energia rinnovabile come aiuti compatibili con il mercato interno, manifestando però allo stesso tempo dubbi circa la compatibilità del meccanismo di esenzione con le norme sugli aiuti di Stato, in relazione al quale essa ha pertanto avviato un procedimento di indagine formale. Con la decisione del 22 luglio 2009, la Commissione ha sì approvato gli incentivi a favore dei produttori di energia rinnovabile come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, ma non aveva stabilito in via definitiva se l’esenzione delle imprese a forte consumo di energia dall’obbligo di acquisto costituisse un aiuto di Stato e, in caso affermativo, se il meccanismo di esenzione fosse compatibile con le norme sugli aiuti di Stato. Tali questioni sono state oggetto del procedimento di indagine formale che ha condotto alla presente decisione. Come si illustrerà più oltre, il fatto che i fondi trasferiti ai produttori di elettricità verde tramite l’OeMAG siano stati individuati come risorse statali nella decisione del 22 luglio 2009 è però importante ai fini di verificare se il meccanismo di esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia coinvolga tale tipologia di risorse.

5.1.   Sussistenza di un aiuto di Stato

(54)

Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE quando: 1) conferisce un vantaggio economico al beneficiario; 2) è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; 3) conferisce un vantaggio a singole imprese o settori di mercato; e 4) può incidere sugli scambi intracomunitari e falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato interno.

5.1.1.   Vantaggio

(55)

Nel caso in cui il presunto vantaggio derivi dall’esenzione o dall’esenzione parziale da un tributo con funzione regolatrice, occorre unicamente chiarire se, nel quadro di un dato regime legale, una misura statale favorisca, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, determinate imprese o determinate produzioni a scapito di altre le quali, considerate le finalità della misura controversa, si trovino in una situazione di fatto e di diritto equiparabile (29).

(56)

Nel caso in esame la misura controversa è finalizzata a prelevare presso i consumatori di energia risorse per finanziare la produzione di elettricità verde. Le imprese a forte consumo di energia sono di fatto e di diritto equiparabili a tutti gli altri consumatori di energia, dato che utilizzano energia elettrica acquistandola da fornitori i quali, a loro volta, sono tenuti ad acquistare una determinata quota di elettricità verde a un prezzo stabilito per legge o per regolamento (prezzo di trasferimento). In mancanza di un meccanismo di esenzione, le imprese a forte consumo di energia pagano ai fornitori di elettricità i costi aggiuntivi determinati dalla produzione di elettricità verde che vengono esposti in fattura. È in questo modo che i fornitori di elettricità recuperano i maggiori costi derivanti dal loro obbligo di acquistare elettricità verde dall’agenzia di compensazione. Altri consumatori, che pur si trovano nella stessa situazione di fatto e di diritto, non beneficiano della stessa possibilità per l’energia elettrica che acquistano. Per questa ragione il meccanismo di esenzione favorisce le imprese a forte consumo di energia rispetto a tutti gli altri consumatori di elettricità.

(57)

Sulla base dell’esenzione accordata dall’E-Control GmbH, le imprese a forte consumo di energia hanno però il diritto di non farsi erogare elettricità verde e la legge vieta ai fornitori di elettricità di ricaricare sulle imprese esonerate i costi derivanti dall’obbligo di acquisto di energia verde dall’agenzia di compensazione. In cambio le imprese a forte consumo di energia versano all’agenzia di compensazione un importo pari allo 0,5 % del valore netto della loro produzione.

(58)

Il meccanismo di esenzione introduce quindi un massimale al contributo versato dalle imprese a forte consumo di energia all’agenzia di compensazione per l’elettricità verde. Dette imprese vengono perciò esonerate per legge dal versamento di un’imposta che, in condizioni normali, sarebbero tenute ad accollarsi. Le imprese che possono beneficiare del meccanismo di esenzione sono quindi avvantaggiate.

(59)

In base alle indicazioni fornite dall’Austria, l’economia complessiva permessa dall’esenzione potrebbe arrivare a 44 milioni di EUR l’anno (30). La misura conferisce quindi un vantaggio alle imprese a forte consumo di energia.

5.1.2.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

Secondo una giurisprudenza consolidata, un vantaggio può essere definito come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, solo se è concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali ed è imputabile allo Stato (31).

(60)

L’Austria ha fatto valere un’argomentazione duplice. Anzitutto le risorse gestite dall’OeMAG non sarebbero imputabili allo Stato. In secondo luogo, ove le risorse gestite dall’OeMAG venissero considerate imputabili allo Stato, le minori entrate per l’OeMAG derivanti dal meccanismo di esenzione non determinerebbero una perdita per lo Stato, dato che i soggetti che non contribuiscono al gettito dell’OeMAG (ovvero i grandi consumatori di energia e i distributori di elettricità) non sono partecipati dallo Stato.

(61)

La Commissione rileva che il meccanismo di esenzione per le imprese a forte consumo di energia determina minori entrate per l’agenzia di compensazione — l’OeMAG —, in quanto i fornitori di energia elettrica non sono tenuti ad acquistare elettricità verde per conto delle imprese cui è stata accordata un’esenzione e i versamenti effettuati dalle imprese a forte consumo di energia direttamente all’OeMAG risultano inferiori a quanto quest’ultima incasserebbe se le imprese a forte consumo di energia non fossero esonerate.

(62)

La Commissione è quindi chiamata a valutare se le risorse che l’OeMAG gestisce costituiscano, in base alle disposizioni dell’ÖSG, risorse statali. In caso affermativo, la misura in esame determinerebbe minori entrate per lo Stato e verrebbe a essere finanziata con risorse statali.

(63)

Nella causa Essent (32) la SEP, una società il cui capitale è detenuto da diversi produttori di elettricità olandesi, era stata incaricata dallo Stato della gestione di un servizio di interesse economico generale, e in particolare della riscossione di imposte introdotte a carico degli utenti della rete elettrica. In base alle disposizioni di legge, la SEP poteva utilizzare le entrate derivanti dalle imposte unicamente per lo scopo stabilito dalla legge, ovvero per compensare i costi incagliati, insorti per le imprese operanti nel settore dell’energia elettrica a causa della liberalizzazione del settore energetico.

(64)

Nella sentenza la Corte ha stabilito che le tasse riscosse dalla SEP rappresentano risorse statali, in quanto sono riunite le seguenti condizioni:

a)

il supplemento è una tassa imposta alle imprese private con un atto pubblico (punti 47 e 66 della sentenza);

b)

lo Stato ha demandato alla SEP il servizio di interesse economico generale di riscuotere la tassa (punto 68);

c)

la SEP non dispone di alcuna possibilità di utilizzare il gettito della tassa per destinazioni diverse da quelle previste per legge e la sua missione è soggetta a un rigoroso controllo (punto 69).

(65)

La sentenza ha chiarito che la fattispecie in esame non era equiparabile a quella della causa PreussenElektra, in quanto nel contesto tedesco, in merito al quale la Corte si era pronunciata, «… le imprese non erano incaricate dalla Stato di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie» (33). Nella decisione del 22 luglio 2009 la Commissione ha pertanto osservato che nel caso presente l’OeMAG è stata istituita e ha ottenuto una concessione dallo Stato austriaco col mandato statutario di gestire determinate risorse per incentivare l’elettricità verde. La Commissione è giunta alla conclusione che lo status privato dell’OeMAG non è sufficiente per escludere che la misura si configuri come aiuto di Stato. La Commissione ha accertato in particolare che la misura notificata non è equiparabile al sistema analizzato nella causa PreussenElektra. Mentre il sistema PreussenElektra disciplinava unicamente i rapporti commerciali tra imprese private senza l’intervento di un intermediario, l’OeMAG è istituito dalla legge austriaca sull’elettricità verde con l’incarico di procedere alla riscossione e alla ripartizione delle risorse necessarie per incentivare la produzione di energia verde.

(66)

La Corte ha poi operato una distinzione tra il caso Essent e i casi Pearle e PreussenElektra. Nella causa Pearle l’impiego dei fondi raccolti tramite una stabile organizzazione non era definito dalle autorità, giacché si trattava di una campagna pubblicitaria privata. Nella causa PreussenElektra imprese private di fornitura dell’energia elettrica, tenute ad acquistare elettricità verde a un prezzo prestabilito, utilizzavano risorse finanziarie proprie e non gli introiti di imposte percepite per conto dello Stato (punti 72-74).

(67)

La Commissione deve pertanto verificare se, nel presente caso, l’OeMAG sia stata incaricata dallo Stato di riscuotere e amministrare imposte, come la SEP, o se invece abbia impiegato, analogamente al caso PreussenElektra, risorse finanziarie proprie (34).

(68)

Sussistenza di un’imposta. La Commissione deve anzitutto verificare se le risorse riscosse dall’OeMAG costituiscano un’imposta. Al riguardo la Commissione osserva che a norma degli articoli 10 e 19 dell’ÖSG i fornitori sono tenuti ad acquistare una determinata quantità di elettricità verde a un prezzo che supera il prezzo di mercato; questo prezzo è il cosiddetto prezzo di trasferimento. Ai sensi dell’articolo 22b dell’ÖSG, il livello del prezzo di trasferimento viene stabilito annualmente dal ministro federale dell’economia e del lavoro; l’articolo 22b dell’ÖSG fissa i valori di riferimento. La differenza tra il prezzo di mercato dell’elettricità e il prezzo di trasferimento, fissato mediante atto pubblico, rappresenta pertanto un’imposta sull’elettricità. Nel caso in esame tale importo non viene però versato ad altri operatori di mercato che esercitano normali attività commerciali, come avveniva nella causa PreussenElektra, circostanza che aveva portato la Corte a concludere che non si trattasse di risorse statali. Nel caso che ci interessa l’importo viene invece corrisposto a un ente che è stato specificamente preposto alla riscossione e alla ripartizione delle risorse esclusivamente a fini di interesse pubblico.

(69)

Costituzione di un ente privato per la riscossione e l’amministrazione di un tributo. L’ÖSG prevede che la tassa non venga riscossa dallo Stato, ma da un soggetto giuridico concessionario dell’agenzia di compensazione per l’elettricità verde. Attualmente l’OeMAG detiene detta concessione per l’intero territorio austriaco, e per tale via ha in affidamento la gestione di un servizio di interesse economico generale, vale a dire la riscossione da tutti i fornitori di elettricità dell’imposta applicata sotto forma di prezzo di trasferimento.

(70)

I fornitori di elettricità hanno la facoltà, in linea di principio, di ripercuotere l’imposta sui consumatori, e da un punto di vista economico si può ritenere che di massima ne facciano uso. L’ÖSG vieta però loro di mettere l’imposta a carico delle imprese a forte consumo di energia che siano state esonerate dall’obbligo di acquisto dell’elettricità verde ai sensi dell’articolo 22c dell’ÖSG.

(71)

Da tale circostanza la Commissione desume che l’OeMAG è stata incaricata dallo Stato della gestione del servizio di interesse economico generale di riscuotere e amministrare l’imposta in oggetto.

(72)

Impiego delle risorse per un obiettivo stabilito dalla legge e controllo delle risorse. La Commissione constata che l’OeMAG è tenuta, ai sensi dell’articolo 23 dell’ÖSG, a gestire le entrate derivanti dal prezzo di trasferimento utilizzando uno specifico conto bancario. Gli importi che confluiscono su detto conto corrente possono essere impiegati esclusivamente per l’acquisto di elettricità verde. L’OeMAG deve garantire in qualsiasi momento l’accesso all’intera documentazione relativa a tale conto al ministro federale dell’economia e del lavoro, nonché alla corte dei conti austriaca. A prescindere dall’assetto proprietario dell’OeMAG, la corte dei conti austriaca è tenuta inoltre, ai sensi dell’articolo 15 dell’ÖSG, a svolgere controlli ex post sul suo operato.

(73)

La Commissione ne desume che l’OeMAG è tenuta a utilizzare le risorse per finalità stabilite per legge e che lo Stato esercita un controllo rigoroso sul loro impiego.

(74)

Per tale ragione la Commissione giunge alla conclusione che — in linea con quanto statuito nelle sentenze Essent e Steinike — le risorse riscosse e amministrate dall’OeMAG costituiscono risorse statali.

(75)

L’Austria ha addotto numerose argomentazioni per equiparare la situazione dell’OeMAG al caso PreussenElektra, ed evidenziare una differenza rispetto al caso Essent. Dalle considerazioni svolte nei considerando seguenti emerge però come questi motivi non reggano a una più attenta analisi.

(76)

In via preliminare la Commissione osserva che l’Austria ha equiparato la legge sull’elettricità verde alla versione precedente e a quella attuale della legge tedesca sulle energie rinnovabili (EEG), richiamando altresì la sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001 nella causa PreussenElektra (35). Un simile raffronto non rileva però ai fini della questione in esame. Nella presente decisione la Commissione valuta unicamente la misura proposta e non la disciplina tedesca o un’altra disciplina simile, dato che ogni caso deve essere analizzato sulla base delle sue caratteristiche specifiche. Con riguardo alle argomentazioni addotte, va comunque rilevato che la normativa austriaca presenta notevoli differenze rispetto alla legge tedesca esaminata nella causa PreussenElektra. Nella sentenza PreussenElektra la Corte ha dichiarato che solo i vantaggi accordati direttamente dallo Stato o da un soggetto privato, designato o istituito dallo Stato, possono comportare l’impiego di risorse statali. La Corte ha concluso, di conseguenza, che l’obbligo di acquisto di elettricità fatto a imprese private di fornitura di energia elettrica non comporta un trasferimento, né diretto né indiretto, di risorse statali. Il regime notificato non è pertanto identico a quello esaminato nella sentenza PreussenElektra. Come afferma nella decisione del 22 luglio 2009, la Commissione ha accertato che il sistema austriaco comporta risorse imputabili allo Stato. La Commissione ha precisato, in particolare, che il sistema austriaco diverge da quello tedesco in quanto prevede che lo Stato designi un intermediario (ad esempio l’OeMAG), oltre a seguire e controllare la riscossione e la ripartizione delle risorse amministrate da parte dell’ente designato. La Commissione ha poi accertato che il sistema austriaco potrebbe consentire anche pagamenti diretti da parte dello Stato all’OeMAG.

(77)

Va ribadito che la legge tedesca sulle energie rinnovabili non è oggetto della presente notifica e che la Commissione, non avendo finora esaminato tale misura, non analizzerà nel dettaglio la presunta analogia che potrebbe avere, nella versione attualmente vigente, con la legge austriaca sull’elettricità verde.

(78)

L’Austria fa valere altresì che l’OeMAG è un’impresa privata, e non un soggetto di diritto pubblico come gli enti interessati nelle cause Air France e Salvat Père. Le autorità austriache potrebbero esercitare un controllo sull’OeMAG soltanto mediante la verifica ex post dei conti e la revoca della concessione.

(79)

Al riguardo la Commissione osserva, rinviando alla causa Essent, che è irrilevante che lo Stato affidi a un ente privato o pubblico la riscossione di un imposta e l’amministrazione dei relativi proventi. Dalle argomentazioni della Corte non è dato sapere, infatti, se la SEP fosse di proprietà privata o pubblica; ne consegue che tale aspetto deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione. Ciò concorda peraltro con le considerazioni espresse al punto 109 delle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Essent e con la sentenza della Corte nella causa Steinike (36).

(80)

Il fatto che l’OeMAG sia un’impresa controllata da soggetti privati non esclude quindi la presenza di risorse statali. L’aspetto dirimente è piuttosto se l’OeMAG sia stata incaricata dallo Stato di riscuotere e amministrare un’imposta.

(81)

L’Austria osserva inoltre che eventuali perdite dell’OeMAG non graverebbero sul bilancio dello Stato, e che il ruolo delle autorità pubbliche si limiterebbe alla fissazione del prezzo di acquisto e rivendita dell’energia verde. Contrariamente a quanto fatto valere nelle cause Sloman Neptun e Pearle, nel caso di specie non vi sarebbe alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

(82)

Al riguardo la Commissione sottolinea, richiamandosi alla fattispecie Essent, che i fondi a disposizione di enti privati designati dallo Stato per la riscossione e l’amministrazione di un’imposta costituiscono risorse statali. Ne consegue che una riduzione del contributo percepito da determinate imprese soggette all’imposta è sufficiente a costituire un onere per lo Stato.

(83)

Quanto all’argomentazione addotta dall’Austria, secondo la quale l’Energie-Control GmbH non godrebbe di alcun potere discrezionale nell’accordare l’esenzione dall’obbligo di acquisto a favore delle imprese a forte consumo di energia, la Commissione richiama le considerazioni svolte dall’avvocato generale Mengozzi, il quale, al punto 109 delle sue conclusioni nella causa Essent, ha chiarito che, per decidere se determinati fondi rappresentino o meno risorse pubbliche, è irrilevante che l’intermediario incaricato dallo Stato della riscossione dell’imposta disponga di un margine discrezionale.

(84)

In ordine all’ultimo aspetto sollevato dall’Austria, ovvero che il meccanismo di esenzione non inciderebbe sull’importo complessivo versato dai fornitori di energia all’OeMAG, ma andrebbe a modificare unicamente la ripartizione di detto importo tra le diverse categorie di consumatori finali, la Commissione sottolinea che per stabilire se intervengano risorse statali è irrilevante anche che le minori entrate per lo Stato vengano compensate da un aumento di entrate provenienti da altre fonti. Decisivo è invece il fatto che un’impresa venga agevolata e che questa agevolazione riduca le entrate che lo Stato percepisce da detta impresa. Va da sé che lo Stato deve comunque ricercare altre fonti di gettito per compensare le perdite.

(85)

La Commissione conclude quindi che la fattispecie in esame è equiparabile alla situazione esaminata nelle cause Essent e Steinike, in quanto sono riuniti tutti i requisiti ivi indicati per determinare la sussistenza di un aiuto di Stato. Il provvedimento in esame è pertanto finanziato mediante risorse statali.

(86)

La gestione delle risorse controllate dall’OeMAG è disciplinata per legge mediante l’ÖSG. Ne consegue che la gestione delle risorse può essere imputata allo Stato.

Conclusione

(87)

Da quanto precede discende che il meccanismo di esenzione comporta una perdita di risorse statali e che essa è imputabile allo Stato.

5.1.3.   Selettività della misura

(88)

La Commissione ricorda che determinate misure, pur sembrando neutre sul piano teorico, per le imprese non meno che per i vari comparti, possono risultare però selettive in sede di applicazione.

(89)

L’Austria sostiene che il meccanismo di esenzione non costituisce un aiuto di Stato, trattandosi di una misura non già selettiva ma generale, di cui possono avvalersi tutte le imprese e tutti i comparti. L’Austria fa valere innanzi tutto che la soglia dello 0,5 % prevista dal regime notificato non comporta restrizioni di sorta in termini di comparti produttivi, dimensioni dell’impresa o altri criteri (37). Stante inoltre che la misura interessa 2 300 imprese di 19 diversi comparti, essa sarebbe di fatto palesemente accessibile a tutte le imprese senza distinzione di settore di attività.

La soglia dello 0,5 %

(90)

Una misura è selettiva se favorisce soltanto talune imprese o talune produzioni. Al contrario, non è selettiva se si applica a tutte le imprese a prescindere dall’oggetto della loro attività.

(91)

Per quanto attiene alla prima linea argomentativa, la Commissione rileva che la soglia dello 0,5 % non è sufficiente per definire il regime notificato come provvedimento di portata generale. La Commissione evidenzia, al contrario, che proprio tale soglia non permette a tutte le imprese nazionali di beneficiare della misura notificata.

(92)

L’Austria ha fatto valere che la misura notificata è riservata a imprese in cui i costi, per effetto dell’incentivazione dell’elettricità verde, superano lo 0,5 % del valore produttivo netto. La Commissione osserva che tali condizioni ricalcano sensibilmente la definizione di attività a forte consumo di energia di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (38). L’Austria ritiene tuttavia che la soglia dello 0,5 % non sia sufficiente per definire la misura come selettiva e che tale posizione sia confortata anche dalla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Adria-Wien. La Corte si è occupata in tale occasione dello sgravio (parziale) dalle tasse sull’energia accordato alle imprese per le quali dette imposte superavano lo 0,35 % del valore netto della produzione. La Corte ha stabilito quanto segue: «[…] provvedimenti nazionali che prevedono un parziale rimborso delle imposte sull’energia applicate al gas naturale e all’energia elettrica non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 92 del trattato [divenuto articolo 107 TFUE], qualora si applichino a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale a prescindere dall’oggetto della loro attività» (39).

(93)

La Commissione ritiene tuttavia che questa sentenza non impedisca di ravvisare nel caso di specie una componente di selettività in relazione alla soglia dello 0,5 %. Essa rileva che si trattava di una pronuncia pregiudiziale sollecitata da un tribunale austriaco, nell’ambito della quale la Corte statuiva sulla disciplina vigente in materia di rimborsi delle imposte sull’energia. Il giudice austriaco aveva sollevato due questioni. In primo luogo aveva chiesto se il rimborso dell’imposta previsto dalla disciplina in vigore dovesse essere considerato una misura selettiva, poiché operava solo a favore di imprese che producono beni materiali. Inoltre aveva sollevato una questione (ipotetica) volta a sapere in che modo la Corte avrebbe valutato la concessione di un rimborso d’imposta non alle imprese che producono prevalentemente beni materiali, ma a tutte le imprese a prescindere dall’oggetto della loro attività.

(94)

Con riguardo alla prima questione, la Corte ha dichiarato che la limitazione del rimborso delle imposte alle sole imprese che producono beni materiali rende la misura selettiva. Data la formulazione in termini ipotetici della seconda questione, ovvero come la Corte valuterebbe un rimborso delle imposte accessibile agli operatori di tutti i settori economici, la Corte ha dato su tale punto una risposta in termini generali, dichiarando che una misura è selettiva se favorisce talune imprese o talune produzioni, mentre non è selettiva se si applica indistintamente all’insieme delle imprese ubicate nel territorio nazionale (40). La Corte ha concluso che le misure nazionali non costituiscono aiuto di Stato «[…] se si applicano a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale a prescindere dall’oggetto della loro attività» (41). La Corte non ha però chiarito se una misura soggetta a una soglia dello 0,35 % possa applicarsi effettivamente a di tutte le imprese. È quanto ha constatato anche l’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni relative a una successiva sentenza: «[…] l’effetto della soglia dello 0,35 % non è stato esaminato dalla Corte nella sentenza Adria-Wien» (42). La Corte non era chiamata a valutare se il meccanismo di esenzione in quanto tale (ovvero senza la limitazione a favore delle imprese che producono prevalentemente beni materiali) fosse di fatto selettivo. Per questa ragione non ha escluso che una soglia dello 0,35 % possa risultare selettiva qualora impedisca che la misura trovi in concreto applicazione a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale.

(95)

La Commissione ritiene invece che la Corte abbia fornito alcuni elementi che consentono di ritenere una soglia del genere selettiva anche qualora la misura si applichi potenzialmente a una serie di comparti economici diversi. Nel rispondere alla seconda questione pregiudiziale, la Corte ha stabilito in particolare che né il numero elevato delle imprese beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori ai quali queste imprese appartengono consentono di ritenere un’iniziativa statale come un provvedimento generale di politica economica (43). La Commissione osserva inoltre che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, è possibile ravvisare il carattere selettivo in un ampio numero di misure non riferite a un unico settore, purché di fatto non si applichino a tutte le imprese sul territorio nazionale (44). Dalle considerazioni esposte emerge che anche misure valide per tutti i settori economici possono essere considerate selettive qualora di fatto non si applichino a tutte le imprese operanti nel rispettivo Stato.

(96)

Questo punto di vista è stato espresso dalla Commissione anche nella decisione sulla legge austriaca in materia di rimborso dell’imposta sull’energia (45). In seguito alla sentenza della Corte di cui sopra, l’Austria ha ampliato la misura prevedendo che imprese di tutti i settori economici possano avvalersi del rimborso dell’imposta sull’energia. Nel valutare il regime modificato, la Commissione ha continuato però a ritenere la misura selettiva poiché il rimborso, anche se applicabile in teoria a tutte le imprese, di fatto avvantaggia solo le imprese che presentano un elevato consumo di energia in rapporto al valore netto della produzione (46). La Commissione ha concluso che il rimborso dell’imposta costituisce un aiuto di Stato illegittimo (ovvero non notificato) e in quanto tale non compatibile con il mercato comune (47).

(97)

Gli effetti della decisione della Commissione hanno successivamente indotto un tribunale amministrativo austriaco ad adire la Corte in via pregiudiziale (48). Le questioni sottoposte dal giudice riguardavano la sfera di applicazione degli effetti della dichiarazione di illegittimità del rimborso dell’imposta, cosicché la Corte non ha valutato nuovamente l’aspetto della selettività. Tale aspetto è stato invece oggetto delle osservazioni dell’avvocato generale, il quale ha rilevato, nelle sue conclusioni, quanto segue: «[…] come osserva la Commissione, concedere il rimborso solo alle imprese di servizi (oltre che alle imprese di produzione) non escluse per effetto della soglia dello 0,35 % amplierebbe semplicemente l’ambito dei beneficiari dell’aiuto, ma non priverebbe l’aiuto dei suoi effetti in quanto tale, dal momento che permarrebbe un criterio selettivo» (49). L’avvocato generale ha osservato inoltre che «il ragionamento seguito dalla Commissione nella sua decisione del 2004 è persuasivo per quanto riguarda la natura selettiva della soglia dello 0,35 % del regime modificato […]» (50).

(98)

Alla luce delle considerazioni esposte, la Commissione ritiene che nel caso in esame la soglia dello 0,5 % costituisca un criterio selettivo, in base al quale solo le imprese a forte consumo di energia possono avvalersi della misura notificata, mentre le imprese che non hanno un forte consumo di energia ne restano escluse. Indipendentemente dal numero dei settori economici in cui la misura trova applicazione, la presenza di una soglia impedisce che tutte le imprese attive sul territorio nazionale possano avvantaggiarsi della misura. Ne consegue che l’introduzione di una soglia rende la misura selettiva.

(99)

La Commissione osserva inoltre che soltanto le imprese cui è riconosciuto il rimborso dell’imposta sull’energia in forza della relativa legge austriaca, oggetto della decisione della Commissione sull’aiuto di Stato C-33/2003, possono avvalersi del meccanismo di esenzione in esame. Si possono pertanto riproporre in questa sede le argomentazioni svolte dalla Commissione in quella sede.

Concentrazione sulla produzione di beni

(100)

Riguardo alla seconda linea argomentativa dell’Austria, la Commissione constata che la misura notificata è selettiva anche perché, di fatto, si rivolge prevalentemente a imprese che producono determinati beni a forte consumo di energia. La Commissione osserva che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, una misura non deve essere esaminata alla luce della sua finalità o della sua causa, bensì in funzione dei suoi effetti (51). Una misura può essere considerata selettiva anche quando formalmente trovi applicazione a tutti i settori economici e a tutte le imprese, se in concreto non tutte le imprese ne possono trarre vantaggio. Al riguardo la Corte ha statuito quanto segue: «Né il numero elevato di imprese beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori industriali ai quali queste imprese appartengono, consentono di ritenere che [un regime] costituisca […] un provvedimento generale di politica economica.» (52)

(101)

Esaminando il regime notificato, la Commissione ha riscontrato che esso si applica a poche imprese, in massima parte produttrici di beni. A tale proposito, il 9 settembre 2010 l’Austria ha comunicato i dati relativi all’attuale applicazione del regime con un’intensità di aiuto inferiore alla soglia di notifica. Stando a tali informazioni, solo 2 000 della circa 300 000 imprese austriache hanno chiesto di avvalersi del regime (ovvero meno dell’1 % di tutte le imprese austriache). Nell’ambito dell’attuale applicazione del regime, inoltre, circa il 66 % delle risorse viene accordato a imprese attive nel settore della «produzione di beni» (53). La Commissione ha osservato altresì che, qualora l’Austria innalzasse l’intensità degli aiuti oltre la soglia minima cui l’applicazione del regime è soggetta per il momento, la misura favorirebbe verosimilmente in maniera ancora più netta imprese attive nel settore della produzione di beni. Lo confermano i dati forniti dall’Austria, secondo i quali solo dodici imprese verrebbero avvantaggiate da un’intensità dell’aiuto più elevata di quella attuale, e di queste imprese solo due operano nel settore dei trasporti, le altre dieci nel settore della produzione di beni (54).

(102)

Alla luce delle considerazioni esposte, la Commissione conclude che il regime notificato non avvantaggia, o avvantaggia in misura esigua, la maggior parte dei settori produttivi dell’economia austriaca, agevolando invece prevalentemente un settore, quello per l’appunto della produzione di beni. A prescindere dal numero dei settori economici cui potrebbero appartenere le imprese beneficiarie della misura, essa favorisce prevalentemente imprese produttrici di beni e deve pertanto essere considerata di fatto selettiva.

Conclusione

(103)

Da quel che precede, la Commissione trae la conclusione che il meccanismo di esenzione notificato deve considerarsi selettivo, da un lato perché una soglia dello 0,5 % fissata ne limita il beneficio a imprese a forte consumo di energia, dall’altro in quanto tali imprese sono attive prevalentemente nel settore della produzione di beni.

Disamina della natura e della struttura complessiva del sistema

(104)

La Commissione rileva che una misura, pur comportando qualche elemento selettivo, può non essere inficiata da selettività ove risulti giustificata dalla natura o dalla struttura complessiva del sistema, in cui rientra (55). Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’onere della prova incombe allo Stato membro interessato (56).

(105)

In base alle considerazioni della Corte, al riguardo occorre distinguere tra gli obiettivi che un determinato regime fiscale persegue, esterni al regime medesimo, e i meccanismi inerenti al sistema tributario in quanto tale, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi. Per giustificare la natura e la struttura del sistema fiscale in cui la misura rientra contano solo i meccanismi tributari (57). Le finalità estrinseche vanno prese in considerazione nell’ambito dell’esame di compatibilità (58).

(106)

L’Austria sostiene che la differenziazione contributiva che opera l’articolo 22c dell’ÖSG vuole tener conto della capacità delle imprese di accollarsi determinate imposte aggiuntive. Inoltre il meccanismo di esenzione non pregiudicherebbe i benefici per l’ambiente preventivati grazie all’ÖSG, dato che esso non ridurrebbe il volume dei fondi per incentivare la produzione di energia elettrica. Solo alleggerendo gli oneri ambientali per determinate imprese sarebbe possibile instaurare un meccanismo sostenibile di finanziamento dell’elettricità verde, necessario per assicurare la promozione delle fonti di energia rinnovabili.

(107)

La Commissione ha constatato al riguardo che la finalità intrinseca del sistema basato su un prezzo di trasferimento è assicurarsi entrate da impiegare segnatamente per promuovere le energie rinnovabili. Il meccanismo di esenzione è finalizzato invece ad accrescere la competitività delle imprese a forte consumo di energia, permettendo loro di acquistare elettricità a un prezzo inferiore, e a rendere in tal modo più accettabile il sistema basato sul prezzo di trasferimento. Così facendo si persegue uno scopo che si colloca al di fuori della struttura del sistema.

(108)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, un simile scopo, esterno al sistema, non può essere addotto per sostenere che una misura è giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale (59). Esso può essere tenuto in considerazione solo nell’ambito dell’esame di compatibilità (60).

(109)

La Commissione osserva che entrambe le decisioni sugli aiuti di Stato, citate dall’Austria a comprova del fatto che il meccanismo di esenzione sarebbe giustificato alla luce della logica e della struttura del sistema, si riferiscono a situazioni diverse da quella in esame. La decisione sull’aiuto N 271/0, relativa a disposizioni danesi in materia di calore in eccedenza, era finalizzata ad assicurare la neutralità del trattamento fiscale per tutte le produzioni, e non a migliorare la competitività. La decisione sull’aiuto N 860/06, relativa alle esenzioni dall’imposta sull’energia previste in Germania per i prodotti energetici ad uso combinato, si fondava sul principio che solo i prodotti energetici impiegati come carburanti o per il riscaldamento sono assoggettati a tassazione.

(110)

Dalle considerazioni che precedono emerge che l’esenzione a favore dei settori produttivi a forte consumo di energia oggetto di notifica non è giustificata alla luce della natura o della struttura del sistema cui appartiene.

Conclusione

(111)

La Commissione conclude quindi che la misura notificata risponde al criterio della selettività, poiché senza che la natura o la struttura del sistema lo giustifichi è di fatto selettiva.

5.1.4.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra Stati membri

(112)

I beneficiari della misura in esame, che secondo la Commissione costituisce un aiuto di funzionamento, sono prevalentemente produttori di beni a forte consumo di energia, quali metalli e prodotti cartacei (61). In questo settore economico vi sono scambi fra Stati membri e le imprese dei vari paesi sono in concorrenza tra loro. La misura in oggetto è pertanto atta a distorcere la concorrenza e a incidere sugli scambi nel mercato interno.

5.1.5.   Conclusione

(113)

La Commissione giunge alla conclusione che il meccanismo di esenzione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché determina perdite di risorse statali e conferisce alle imprese a forte consumo di energia un vantaggio selettivo. La misura potrebbe pertanto incidere sugli scambi fra gli Stati membri e falsare la concorrenza nel mercato interno.

5.2.   Legalità dell’aiuto

(114)

L’Austria si è impegnata a non attuare l’aiuto prima di aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Commissione europea. Avendo notificato la misura prima della sua esecuzione, l’Austria ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (62).

5.3.   Esame della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno

(115)

La Commissione può dichiarare gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, incombe allo Stato membro l’onere di dimostrare che la misura è compatibile con il mercato interno (63).

(116)

La Commissione gode di ampia discrezionalità in materia di aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE (64). Nell’esercizio di tale prerogativa essa ha emanato orientamenti e comunicazioni che fissano i criteri in base ai quali determinate tipologie di aiuto possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione è vincolata dagli orientamenti e dalle comunicazioni che ha emanato in materia di controllo degli aiuti di Stato, purché non contrastino con le disposizioni del TFUE e siano accettati dagli Stati membri (65).

(117)

In primo luogo occorre verificare se l’aiuto notificato rientra nell’ambito di applicazione di uno o più orientamenti o comunicazioni e se può essere dichiarato compatibile con il mercato interno in quanto soddisfa gli idonei requisiti ivi previsti.

(118)

L’Austria sostiene che la misura notificata rientra nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale (66) o che comunque tale atto debba trovare corrispondente applicazione. Stando all’Austria, inoltre, l’aiuto rientrerebbe nell’ambito di applicazione del RGEC (67).

(119)

Esistono indubbiamente situazioni, ben definite, nelle quali possono essere concessi aiuti di funzionamento. Ove ricorrano determinate condizioni, aiuti di funzionamento sotto forma di agevolazioni fiscali sono ammissibili in particolare sulla base del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale (68) o dell’articolo 25 RGEC (69). Le misure possono inoltre essere valutate, in presenza di precise condizioni, direttamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

5.3.1.   Disciplina degli aiuti per la tutela ambientale

(120)

Il campo di applicazione della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale viene definito come segue (70):

«(58)

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato per la tutela ambientale e sarà applicata tenendo conto delle altre politiche comunitarie in materia di aiuti di Stato, delle altre disposizioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato sull’Unione europea, nonché della normativa adottata ai sensi di tali trattati.

(59)

La presente disciplina si applica agli aiuti volti a promuovere la tutela ambientale in tutti i settori contemplati dal trattato CE e nei settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato (trasformazione dell’acciaio, costruzione navale, autoveicoli, fibre sintetiche, trasporti, agricoltura e pesca), salvo specifiche disposizioni contrarie contenute in queste norme.»

(121)

Ai sensi del punto 70, paragrafo 1, della disciplina degli aiuti di Stato, per tutela ambientale si intende qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi incluse le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili. Ai sensi del punto 151 rientrano nel campo di applicazione della disciplina le misure che contribuiscono, almeno indirettamente, a migliorare il livello di tutela ambientale.

(122)

L’Austria ritiene che il meccanismo di esenzione contribuisca indirettamente alla tutela dell’ambiente per due ragioni: da un lato, il meccanismo rappresenta un presupposto essenziale per accrescere il sostegno politico all’innalzamento del prezzo di trasferimento, necessario a suo volta per finanziare un ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili; dall’altro, esso porta con sé un innalzamento dei prezzi del consumo energetico, che a sua volta incentiva un uso più efficiente dell’energia.

(123)

In ordine alla prima delle argomentazioni addotte, la Commissione constata che il prezzo di trasferimento e l’incremento della produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili non sono necessariamente collegati. A norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (qui di seguito «direttiva sulle energie rinnovabili») (71), l’Austria è tenuta ad aumentare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. L’Austria rimane tuttavia libera di decidere come finanziare tale politica. Essa potrebbe anche impiegare, ad esempio, entrate fiscali. Il meccanismo di esenzione non è pertanto necessario per incrementare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

(124)

In relazione alla seconda argomentazione, la Commissione osserva che il meccanismo di esenzione opera come un massimale. Il prezzo medio versato dalle imprese a forte consumo di energia si riduce per ogni kWh consumato al di sopra della soglia. Il meccanismo di esenzione tende così a ridurre, invece che a incrementare, il grado di efficienza energetica.

(125)

La Commissione conclude quindi che il meccanismo di esenzione non rientra nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(126)

Anche qualora la misura rientrasse nel campo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, quod non, essa non potrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato interno dato che, come la Commissione rileva, non soddisfa i requisiti previsti al capo 4 della disciplina stessa.

(127)

Nel capo 4 della disciplina si distingue, al fine di valutare la compatibilità di un aiuto, tra imposte ambientali armonizzate e non armonizzate. Un tributo parafiscale sotto forma di prezzo di trasferimento non costituisce un’imposta ambientale armonizzata a livello dell’Unione. Ciò premesso, la Commissione constata che la direttiva sulle energie rinnovabili fissa obiettivi vincolanti quanto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma rimette agli Stati membri ogni decisione in ordine alle modalità per conseguire detti obiettivi.

(128)

Il meccanismo di esenzione deve pertanto essere sottoposto a verifica in base alle disposizioni previste dal capo 4 della disciplina per le imposte ambientali non armonizzate (72).

(129)

In base a tali disposizioni, gli Stati membri devono precisare quali settori o categorie beneficiano dello sgravio o dell’esenzione, illustrare la posizione dei principali beneficiari nei rispettivi comparti e indicare come l’imposizione possa contribuire alla tutela ambientale. La documentazione deve fornire una descrizione adeguata dei settori esentati ed elencare, per ciascun settore, i maggiori beneficiari (tenendo conto, in particolare, del fatturato, della quota di mercato e dell’entità della base imponibile) (73). Sulla base di dette informazioni la Commissione è chiamata a valutare se gli sgravi o le esenzioni da imposte ambientali possano dirsi necessari e proporzionati. Quanto al criterio della necessità, i beneficiari devono essere selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti; l’imposta ambientale al netto dello sgravio deve consentire un aumento sostanziale dei costi di produzione, che non è possibile far gravare sul consumatore senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite (74). In merito alla proporzionalità dell’aiuto, lo Stato membro interessato deve provare che ciascun beneficiario contribuisce all’imposta nazionale con una quota complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali e che versa almeno il 20 % dell’imposta nazionale, a meno che risulti giustificata un’aliquota inferiore e che gli sgravi o le esenzioni fiscali siano condizionate alla conclusione di accordi finalizzati al conseguimento di obiettivi di tutela ambientale (75).

(130)

La Commissione rileva tuttavia che l’Austria — nonostante le ripetute richieste da parte dei propri servizi — non ha fornito le succitate informazioni (76). Ne consegue che la Commissione non ha potuto verificare se l’aiuto risulti necessario e proporzionato o in che misura contribuisca alla tutela dell’ambiente.

5.3.2.   Analogia con il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale

(131)

Dato che il meccanismo di esenzione notificato non contribuisce neppure indirettamente alla tutela dell’ambiente, la Commissione ha altresì verificato se sia possibile autorizzarlo applicando per analogia il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(132)

L’Austria ritiene che il meccanismo di esenzione possa essere esaminato per analogia con le disposizioni in materia di sgravi da imposte sull’energia armonizzate di cui ai punti 152 e 153 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. Al riguardo la Commissione ricorda che il capo 4 della disciplina prevede due tipologie di verifica degli sgravi da imposte ambientali che possono condurre a conclusioni tra loro divergenti. Il capo 4 contiene in primo luogo disposizioni in materia di sgravi concessi in relazione alle imposte sull’energia armonizzate, ai sensi della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, che possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno senza necessità di ulteriori verifiche, purché venga rispettato il livello minimo di imposizione stabilito dalla direttiva citata. Il capo 4 contiene poi norme specifiche applicabili nel caso di sgravi di imposte ambientali non armonizzate e nel caso di sgravi di imposte sull’energia armonizzate inferiori al livello minimo comunitario di imposizione stabilito dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Tali norme stabiliscono in particolare che lo Stato membro è tenuto a fornire una documentazione completa sulla necessità e proporzionalità della relativa misura. L’Austria sostiene che la Commissione potrebbe approvare il meccanismo di esenzione per imposte parafiscali stante che le imprese beneficiarie continuano a corrispondere l’aliquota minima dell’imposta austriaca sull’energia.

(133)

La Commissione constata che né la sua prassi decisionale né la giurisprudenza delle giurisdizioni europee offrono precedenti nei quali le norme che disciplinano l’esame delle imposte armonizzate sull’energia contenute nel capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale siano state applicate per analogia a imposte parafiscali.

(134)

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una norma di diritto dell’Unione può trovare applicazione per analogia qualora vengano soddisfatte due condizioni: anzitutto le norme applicabili nel caso specifico devono ricalcare sensibilmente quelle di cui si chiede l’applicazione per analogia; in secondo luogo, le norme applicabili nella fattispecie devono presentare una lacuna incompatibile con un principio generale di diritto dell’Unione, alla quale l’applicazione per analogia consente di ovviare (77). Alla luce di queste condizioni, la Commissione rileva che solo in casi eccezionali l’analogia trova applicazione nel diritto dell’Unione.

Ampia corrispondenza tra le disposizioni

(135)

Le norme applicabili nel caso di specie devono in primis corrispondere ampiamente a quelle di cui si sollecita l’applicazione per analogia. Dato che il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale prevede esenzioni e sgravi, le norme applicabili alle imposte notificate nell’ambito dell’ÖSG devono essere strettamente affini a quelle applicabili alle imposte ambientali.

La Commissione osserva però che, alla luce del diritto dell’Unione, l’attuale quadro normativo in materia di imposte ambientali non è comparabile con quello che vige per le imposte parafiscali. Il diritto dell’Unione non comporta alcuna disposizione volta a regolamentare la imposte parafiscali, mentre disciplina specificamente la riscossione di imposte ambientali. Si tratta, in particolare, dei livelli minimi di imposizione prescritti dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e delle esenzioni da detti livelli minimi che possono essere accordate alle condizioni stabilite dal capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale e dall’articolo 25 RGEC. Il fatto di imposte parafiscali nessuna norma disciplina esoneri o sgravi, e neppure livelli minimi di imposizione.

(136)

La Commissione conclude pertanto che le imposte parafiscali attualmente previste dalla normativa austriaca non sono soggette a un regime giuridico corrispondente a quello che vige nell’Unione, in materia di imposte ambientali.

Lacuna incompatibile con il diritto dell’Unione

(137)

Le norme applicabili alla fattispecie devono comportare, in secondo luogo, una lacuna incompatibile con un principio generale del diritto dell’Unione e alla quale l’applicazione per analogia consenta di ovviare.

(138)

Misure che non ricadono nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale possono però essere esaminate sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. La Commissione non ha perciò ravvisato nella disciplina degli aiuti per la tutela ambientale una lacuna in grado di giustificare una valutazione della misura notificata per analogia con altre norme. Questa conclusione vale per entrambe le ipotesi, ovvero per l’analogia sia con le imposte armonizzate che con quelle non armonizzate.

(139)

La mancanza di norme in materia di esenzione da imposte parafiscali non può inoltre essere colmata neppure applicando per analogia le norme UE in materia di sgravi dalle imposte sull’energia. La Commissione osserva al riguardo che applicare per analogia le disposizioni sugli sgravi dalle imposte armonizzate sull’energia a quelle non armonizzate obbligherebbe a tenere conto anche delle imposte parafiscali che le imprese sono tenute a versare in base al regime dei livelli minimi di imposizione stabiliti dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Un approccio del genere non è conforme allo spirito di detta direttiva, giacché le aliquote minime ivi fissate secondo la Commissione sono state previste per essere applicate unicamente nell’ambito del sistema di imposte armonizzate sull’energia. Usarle come valore di riferimento al di fuori di quell’ambito costituirebbe un’applicazione non prevista. È pacifico che le aliquote minime non dovevano servire a stabilire gli oneri complessivi che misure a tutela dell’ambiente, come quelle previste dai meccanismi di finanziamento delle tariffe di riacquisto, fanno gravare sulle imprese a forte consumo di energia. Un’impostazione del genere non terrebbe conto del fatto che la politica in materia di aiuti di Stato può poi dar prova di una certa indulgenza nei confronti di esenzioni fiscali al di sopra delle aliquote minime armonizzate, dato che la parità di trattamento è garantita almeno in parte in tutti gli Stati membri, grazie al sistema delle aliquote minime. Ciò non può però valere per oneri derivanti dall’applicazione di tariffe di riacquisto non armonizzate, giacché in quel caso scostamenti dai contributi standard falserebbero la concorrenza.

(140)

Dalle considerazioni che precedono emerge che la mancanza di norme in materia di sgravi da imposte parafiscali non costituisce una lacuna incompatibile con un principio generale di diritto dell’Unione cui si possa rimediare applicando per analogia disposizioni vigenti in materia di sgravi da imposte armonizzate sull’energia.

(141)

Quand’anche fosse possibile procedere per analogia, il meccanismo di esenzione non potrebbe comunque essere dichiarato compatibile per i motivi indicati ai considerando 129-133.

Conclusione

(142)

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione esclude di poter ravvisare un’analogia tra il meccanismo di esenzione notificato e le norme previste per l’esame degli sgravi da imposte armonizzate sull’energia, ai sensi del capo 4 della disciplina sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale, ovvero di poter autorizzare il meccanismo di esenzione sulla base di una siffatta analogia.

5.3.3.   Analogia con l’articolo 25 del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)

(143)

La Commissione ha altresì verificato se sia possibile autorizzare il meccanismo di esenzione per analogia con l’articolo 25 RGEC.

(144)

L’Austria ritiene che la diversa formulazione del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale rispetto all’articolo 25 RGEC lasci un certo margine per autorizzare la misura sulla falsariga dell’articolo 25 RGEC. L’Austria fa presente che il punto 152 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale prevede quanto segue:

«Ai fini della compatibilità con l’articolo 87 del trattato CE, gli sgravi o le esenzioni da imposte armonizzate, in particolare quelle armonizzate ai sensi della direttiva 2003/96/CE, devono risultare compatibili con la normativa comunitaria applicabile e soddisfare i limiti e le condizioni di cui alla medesima.»

(145)

L’articolo 25 RGEC, invece, recita:

«I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.»  (78).

(146)

Da quest’ultima formulazione l’Austria inferisce una maggiore latitudine rispetto al punto 152 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. L’Austria argomenta che il punto 152 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale si applica probabilmente solo alle imposte armonizzate disciplinate dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, mentre l’articolo 25 RGEC si limita a stabilire che il meccanismo di esenzione deve rispettare il livello minimo di imposizione previsto nella direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, anche qualora si tratti di imposte sull’energia non armonizzate. L’Austria ritiene quindi che l’articolo 25 RGEC sia d’applicazione anche nel caso di sgravi da imposte ambientali non armonizzate, che potrebbero essere dichiarate compatibili con il mercato interno purché nel sistema fiscale generale venga rispettato il livello minimo di imposizione sull’energia. Pur riconoscendo che i contributi versati in base all’ÖSG non costituiscono imposte (79), l’Austria sostiene che il meccanismo di esenzione notificato possa essere verificato e autorizzato per analogia con la disposizione dell’articolo 25 RGEC relativa alle imposte ambientali.

(147)

Tuttavia, secondo la Commissione non vi è alcun margine per ravvisare un’analogia coll’articolo 25 RGEC. Anzitutto le disposizioni applicabili al caso in esame non corrispondono ampiamente a quelle che si propone di applicare per analogia. Dalla formulazione dell’articolo 25 è chiaro che la disposizione vale soltanto per le imposte ambientali disciplinate dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. In tal senso la qualifica di imposta sull’energia costituisce un presupposto per l’applicazione dell’articolo 25 RGEC. Questa interpretazione della norma trova conferma anche nella logica del sistema dell’RGEC, che non permette di travalicare la sfera di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale, cui fa riferimento. L’articolo 25 dell’RGEC si applica pertanto alle imposte sull’energia disciplinate dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Come già rilevato, gli importi versati in applicazione della legge relativa all’imposta sull’elettricità verde non costituiscono però imposte ambientali, cosicché le disposizioni della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici non sono d’applicazione. Ne consegue che le norme in materia di imposte sull’energia e le disposizioni austriache in materia di tariffe di riacquisto non sono sostanzialmente comparabili. In secondo luogo le disposizioni applicabili nel caso di specie non comportano alcuna lacuna incompatibile con un principio generale del diritto dell’Unione, cui un’applicazione per analogia permetta di ovviare. Sgravi fiscali o misure simili, che non rientrino nella sfera di applicazione dell’RGEC, non sono di per sé incompatibili con il diritto dell’Unione, sono però soggetti all’obbligo di notifica generale sancito dall’articolo 108 TFUE. Essi possono poi essere esaminati alla luce della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale o — qualora tale disciplina non sia applicabile — direttamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e dichiarati compatibili con il mercato interno. Ne consegue che la normativa applicabile per l’esame del regime di aiuto austriaco non comporta alcuna lacuna incompatibile con il diritto dell’Unione.

(148)

Per le considerazioni che precedono la Commissione non è in grado di ravvisare un’analogia tra i contributi previsti dalla legge sull’elettricità verde e le imposte armonizzate sull’energia di cui all’articolo 25 RGEC, né pertanto di autorizzare su tale base il meccanismo di esenzione.

5.3.4.   Compatibilità alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

(149)

La Commissione constata che l’Austria non ha fatto valere che il meccanismo di esenzione possa essere dichiarato compatibile direttamente ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Il solo fatto che lo Stato membro è tenuto a indicare i motivi in base ai quali può essere accertata la compatibilità dell’aiuto (80) e dimostrare che le relative condizioni sono soddisfatte, non permette all’Austria di invocare la compatibilità dell’aiuto su quella base giuridica.

(150)

La Commissione ha comunque verificato se il meccanismo di esenzione possa dirsi compatibile su tale scorta.

(151)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione può dichiarare un aiuto compatibile con il mercato interno qualora esso contribuisca alla realizzazione di un obiettivo di comune interesse (81), risulti necessario per il conseguimento di tale scopo (82) e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(152)

Allo stesso modo è prassi consolidata della Commissione (83) che le misure vengano dichiarate compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, qualora siano necessarie e proporzionate e ove gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di comune interesse superino gli effetti negativi di distorsione degli scambi e della concorrenza. A tal fine la Commissione ritiene opportuno esaminare i tre aspetti seguenti:

1)

la misura è destinata a un obiettivo ben definito e di interesse comune?

2)

l’aiuto è correttamente concepito al fine di conseguire l’obiettivo di interesse comune? In particolare:

a)

la misura è uno strumento consono e necessario, oppure esistono altri strumenti più confacenti?

b)

l’aiuto ha un effetto incentivante, ovvero influenza il comportamento delle imprese?

c)

l’aiuto è proporzionato, ovvero lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con un aiuto di minore entità?

3)

le distorsioni della concorrenza e l’incidenza sugli scambi sono limitate, di modo che il bilancio complessivo risulti positivo?

Obiettivo di interesse comune

(153)

Stando alle indicazioni delle autorità austriache, la misura mira in primo luogo a tutelare l’ambiente. Come illustrato ai considerando 126-129, il meccanismo di esenzione non contribuisce però alla tutela dell’ambiente.

(154)

L’effetto ecologico della misura viene inoltre conseguito ricorrendo a un generale aumento della tariffa di riacquisto per l’energia messa in rete, il che — secondo l’Austria — non sarebbe possibile senza salvaguardare la competitività delle imprese a forte consumo di energia mediante il meccanismo di esenzione. Le autorità austriache riconoscono peraltro nelle proprie osservazioni che il meccanismo mira a rafforzare la competitività di dette imprese in Austria rispetto ai concorrenti attivi in altri Stati membri. La Commissione, nella sua prassi decisionale, non ha mai riconosciuto che aiuti del genere perseguano un interesse comune.

(155)

L’unica eccezione è contemplata al capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. Tuttavia, pur ammettendo una riduzione dell’imposta sull’ambiente, la Commissione esige che venga rispettato il livello minimo di imposizione, cosicché il contributo complessivo versato dalle imprese beneficiarie dello sgravio fiscale continui ad aumentare per ogni unità di inquinamento causato. Nel caso in esame la situazione è però diversa. Il contributo raggiunge il suo massimale in corrispondenza dello 0,5 % del valore netto della produzione. Le unità di inquinamento oltre tale soglia non sono soggette ad alcuna imposta parafiscale. Ne consegue che il contributo versato per ciascuna unità di inquinamento diminuisce con l’aumentare delle unità. Il sistema incentiva in tal modo il consumo di risorse, anziché la loro preservazione.

(156)

La Commissione ritiene pertanto che l’aiuto non persegua un obiettivo di interesse comune.

Adeguatezza dell’aiuto di Stato come strumento politico

(157)

La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, «[…] gli aiuti di funzionamento, cioè gli aiuti diretti ad alleviare un’impresa delle spese ch’essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, non rientrano in linea di principio nel campo di applicazione del citato articolo 92, n. 3 [divenuto articolo 107, paragrafo 3, TFUE] […]» (84). Nella sentenza citata si legge inoltre che: «In effetti, secondo la giurisprudenza, tali aiuti falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza nei settori ove sono concessi senza essere in grado tuttavia, come tali, di conseguire uno qualsiasi degli obiettivi fissati dalle summenzionate disposizioni derogatorie». (85) Nel caso di specie la Commissione ritiene che il meccanismo di esenzione comporti un aiuto di funzionamento, dato che esonera le imprese beneficiarie da una parte dei costi di acquisto dell’elettricità che normalmente dovrebbero sostenere nell’esercizio della loro attività.

(158)

La Commissione ritiene quindi che in nessun caso, gli aiuti di funzionamento rappresentino uno strumento politico adeguato per il raggiungimento dello scopo perseguito, neppure se la competitività fosse un obiettivo di interesse comune.

(159)

In materia di imposte ambientali, la Commissione ha accettato un’eccezione circoscritta a questo principio generale, ma in vista di una finalità precisa. Gli sgravi e le esenzioni da imposte ambientali riguardanti determinati settori o categorie sono ammissibili ai sensi del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, qualora consentano di introdurre misure fiscali più rigorose per altre imprese, migliorando così il livello generale di internalizzazione dei costi e il grado di tutela ambientale. La Commissione ha pertanto ritenuto che aiuti di questo tipo potessero rivelarsi necessari per far fronte indirettamente a effetti esterni negativi, permettendo di introdurre o tenere in vita più agevolmente imposte ambientali più elevate.

(160)

La Commissione constata tuttavia che i contributi per lo sviluppo dell’elettricità verde, dai quali le imprese beneficiarie dovrebbero venire esonerate nell’ambito del regime notificato, non sono imposte ambientali ai sensi del punto 70, paragrafo 14 e del punto 151 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Le imposte sono tributi che confluiscono nel bilancio generale dello Stato. I contributi dai quali le imprese beneficiarie dovrebbero venir esonerate nell’ambito del regime notificato non confluiscono però nel bilancio generale dello Stato. Esse servono esclusivamente per finanziare l’OeMAG, che sostiene i produttori di energia verde mediante le tariffe di riacquisto. Ne consegue che detti contributi non costituiscono un’imposta ambientale.

(161)

La Commissione è del parere che la possibilità di derogare alla regola generale di incompatibilità degli aiuti di funzionamento sancita dalla disciplina degli aiuti per la tutela ambientale debba essere interpretata in maniera restrittiva. Le eccezioni di cui al capo 4 della disciplina dovrebbero essere limitate alle imposte ambientali.

(162)

La Commissione osserva inoltre, come già esposto, che l’applicazione del capo 4 della disciplina alle imposte parafiscali contrasterebbe con gli scopi della normativa e con la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici in relazione alle imposte armonizzate sull’energia. Un simile approccio potrebbe poi sfociare in un’applicazione generalizzata di questa disposizione alle imposte parafiscali in materia di tutela dell’ambiente (ad esempio alle imposte parafiscali sui rifiuti, ecc.). Un’interpretazione talmente estensiva travalica l’ambito di applicazione e le finalità del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(163)

La Commissione ritiene pertanto che gli aiuti di funzionamento concessi sotto forma di sgravi da imposte parafiscali non rappresentino uno strumento adeguato per innalzare il livello di tutela ambientale. La Commissione osserva che le condizioni previste dal capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale a tutt’oggi non sono state applicate ad altre tipologie di oneri o a imposte parafiscali.

(164)

La Commissione constata altresì che l’entità di un’imposta ambientale, anche qualora trovi applicazione l’aliquota agevolata, è direttamente proporzionale all’entità dell’inquinamento causato da una data impresa. Anche in caso di applicazione di un’aliquota agevolata, l’imposta ambientale continua a rappresentare per l’impresa un incentivo a non sprecare risorse. Nel caso di specie il contributo è soggetto invece a un massimale che scatta a un determinato importo. Mediante il meccanismo di esenzione l’imposta parafiscale smette di costituire un incentivo a fare un uso moderato delle risorse.

Necessità, effetto di incentivazione e adeguatezza

(165)

Ove un aiuto di funzionamento concesso sotto forma di sgravio da un’imposta parafiscale venisse considerato uno strumento politico consono, secondo la Commissione occorrerebbe comunque verificare se esso possa ritenersi necessario ed adeguato sulla base di un esame comparabile a quello che valuta gli sgravi da imposte ambientali non armonizzate a norma del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale (86), esame che rispecchia i criteri generali della valutazione economica approfondita prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

(166)

In base alla normativa lo Stato membro deve fornire informazioni sui settori o sulle categorie di beneficiari dello sgravio o della riduzione, sulla posizione che i principali beneficiari occupano nei rispettivi settori e su come l’imposizione possa contribuire alla tutela ambientale. La documentazione deve fornire una descrizione adeguata dei settori esentati ed elencare, per ognuno di essi, i maggiori beneficiari (tenendo conto in particolare del fatturato, della quota di mercato e dell’entità della base imponibile) (87). Sulla scorta di queste informazioni la Commissione è chiamata a verificare se gli sgravi o le esenzioni da imposte ambientali siano necessari e proporzionati. In ordine al criterio della necessità, i beneficiari devono essere selezionati secondo criteri oggettivi e trasparenti; in assenza di uno sgravio l’imposta ambientale deve provocare un aumento sostanziale dei costi di produzione tale da escludere una ripercussione sul consumatore, pena una contrazione notevole delle vendite (88). In merito alla proporzionalità dell’aiuto, lo Stato membro interessato deve provare che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell’imposta nazionale complessivamente equivalente al suo rendimento ambientale, che versi almeno il 20 % dell’imposta nazionale, a meno che risulti giustificata un’aliquota inferiore e che le esenzioni fiscali siano subordinate alla conclusione di accordi finalizzati a conseguire obiettivi di tutela ambientale (89).

(167)

La Commissione osserva tuttavia che l’Austria — nonostante reiterate richieste — non ha fornito dette informazioni (90). Ne consegue che la Commissione non ha potuto verificare se l’aiuto fosse necessario e proporzionato o in che misura contribuisse alla tutela dell’ambiente.

(168)

L’Austria non ha dimostrato, da ultimo, l’effetto incentivante del meccanismo di esenzione.

Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

(169)

La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di funzionamento di questo tipo minacciano di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi (91). Nel caso in esame gli effetti distorsivi sono aggravati dal fatto che le imprese che possono avvalersi del meccanismo di esenzione godono già di aiuti di funzionamento sotto forma di sgravi fiscali in sede di riscossione delle imposte sull’energia. Accordare un secondo aiuto di funzionamento, per di più non limitato nel tempo, avrebbe un effetto distorsivo per la concorrenza e altererebbe le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Conclusione

(170)

La Commissione conclude pertanto che il meccanismo di esenzione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

5.4.   Conclusione

(171)

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ha esaminato sia gli incentivi a favore dei produttori di elettricità verde, sia il meccanismo di esenzione per le imprese a forte consumo di energia. Per quanto riguarda il sostegno ai produttori di elettricità verde, la Commissione ricorda che ha dichiarato tale misura un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno con decisione del 22 luglio 2009. In ordine al meccanismo di esenzione, oggetto del procedimento di indagine formale, la Commissione ha accertato che si tratta di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ritiene però che il meccanismo di esenzione, in quanto mero aiuto di funzionamento, non sia riconducibile ad alcuna delle deroghe al divieto generale di aiuti di Stato previste dal TFUE.

Sulla base di tutti gli elementi che le sono stati comunicati, la Commissione conclude che l’aiuto di Stato al quale l’Austria intende dare esecuzione a favore delle imprese a forte consumo di energia non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato cui l’Austria intende dare esecuzione a favore delle imprese a forte consumo di energia sotto forma di parziale esonero dall’obbligo di acquisto di elettricità verde non è compatibile con il mercato interno.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Le autorità austriache informeranno la Commissione, entro un termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione, circa i provvedimenti disposti per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)   GU C 217 dell’11.9.2009, pag. 12.

(2)  Decisione della Commissione del 4 luglio 2006 sugli aiuti di Stato NN 162/A/2003 e 317/A/2006 — Sostegno alla produzione di energia da fonti di energia rinnovabili in base alla legge relativa all’elettricità verde (tariffe feed-in per l’energia messa in rete); (GU C 221 del 14.9.2006, pag. 8).

(3)   GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.

(4)  Aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08), C(2009) 3538 definitivo (GU C 217 dell’11.9.2009, pag. 12).

(5)  Cfr. la nota 1.

(6)  L’articolo 22c, paragrafo 5, dell’ÖSG recita: «In presenza di un provvedimento ai sensi del paragrafo 1, i contratti fra distributori di energia elettrica e clienti finali devono tassativamente prevedere che a far data dall’entrata in vigore dell’esenzione dalla quota di fornitura elettrica (articolo 15, paragrafo 1, punto 3 e paragrafo 1a) i distributori non forniscono a questi clienti elettricità verde assegnata loro dall’agenzia di compensazione (articolo 19, paragrafo 1) e non ripercuotono costi aggiuntivi inerenti all’energia verde. Qualsiasi disposizione contraria è da ritenersi nulla.»

(7)  L’articolo 15, paragrafo 1, dell’ÖSG stabilisce quanto segue: «Qualora i distribuitori di elettricità dimostrino di rifornire clienti finali che godono dell’esenzione ai sensi dell’articolo 22c, paragrafo 1, l’ufficio di compensazione deve immediatamente valutare tale circostanza ai fini della determinazione delle quote spettanti ai distributori di elettricità (articolo 15, paragrafo 1, punto 3). Le quote di elettricità previste per tutti gli altri fornitori debbono essere incrementate in modo proporzionale ai quantitativi di elettricità che non possono essere assegnati. Se le regole del mercato non permettono di adeguare immediatamente le quote, l’ufficio di compensazione per l’energia rinnovabile è autorizzato, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, a valorizzare al meglio l’eccedenza di energia derivante dalla mancata possibilità di assegnazione».

(8)  Comunicazione dell’Austria del 9 settembre 2010, in risposta alle domande della Commissione del 19 luglio 2010, pag. 5.

(9)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(10)   GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 8.

(11)   GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(12)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(13)  Causa C-379/98, Raccolta 2001, pag. I-2099.

(14)  Causa C-206/06, Raccolta 2008, pag. I-5497.

(15)  Causa T-358/94, Raccolta 1996, pag. II-2109.

(16)  Causa T-136/05, Raccolta 2007, pag. II-4063.

(17)  Cause riunite C-72/91 e C-73/91, Raccolta 1993, pag. I-887.

(18)  Causa C-345/02, Raccolta 2004, pag. I-7139.

(19)  Causa C-143/99, Raccolta 2001, pag. I-8365.

(20)   Adria-Wien Pipeline e a./Finanzlandesdirektion für Kärnten 16.

(21)  N 271/06, Danimarca, esenzioni fiscali per calore in eccedenza (GU C 41 del 24.2.2007, pag. 2); N 820/06, Germania, esenzioni fiscali per determinati processi produttivi a forte consumo di energia (GU C 80 del 13.4.2007, pag. 4).

(22)  Direttiva 2003/96/CE.

(23)  Regolamento (CE) n. 800/2008.

(24)  Osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento adottata il 22 luglio 2009, trasmesse dall’Austria il 9 settembre 2010.

(25)  Pubblicato da Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Austria.

(26)  Cfr. la nota 2.

(27)  La valutazione che segue si fonda sia sul TFUE che sull’accordo SEE. Per semplicità, qui di seguito si farà riferimento unicamente alle disposizioni del TFUE.

(28)  Decisione della Commissione, aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) — Legge austriaca sull’elettricità verde — aiuto potenziale ai grandi consumatori di energia elettrica.

(29)  Sentenze della Corte: Causa C-75/97, Belgio/Commissione, Raccolta 1999, pag. I-3671, punti 28-31, e Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e a., Raccolta 2001, pag. I-8365, punto 41.

(30)  Comunicazione dell’Austria del 9 settembre 2010, in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 19 luglio 2010.

(31)  Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust Marine), Raccolta 2002, pag. I-4397, punto 24.

(32)  Cfr. la nota 14.

(33)   Essent/Aluminium, punto 74.

(34)  Cfr. in questo senso, il punto 74 della sentenza Essent.

(35)  Causa C-379/98, PreussenElektra/Schleswag, Raccolta 2001, pag. I-2099. La sentenza si riferiva al regime tedesco della tariffa di riacquisto relativo all’anno 1998, in cui non ha ravvisato un aiuto di Stato. Con detto meccanismo la legge tedesca ha disciplinato direttamente il rapporto tra produttori di elettricità verde e distributori di elettricità, stabilendo che i fornitori privati sono obbligati ad acquistare l’elettricità prodotta da energie rinnovabili nella loro zona di fornitura a un prezzo minimo (tariffa di riacquisto). I distributori di elettricità potevano poi decidere liberamente come recuperare dai consumatori finali i maggiori costi derivanti dall’elettricità verde. Per garantire una partecipazione uniforme all’acquisto di elettricità verde, le imprese del settore energetico dovevano compensare tra di loro i quantitativi di energia verde. Le differenze che ne risultavano tra i volumi di elettricità verde acquistata delle varie imprese rispecchiavano all’incirca le rispettive quote di mercato.

(36)  Causa 76/78, Steinike e Weinlig/Repubblica federale di Germania, Raccolta 1977, pag. 595, punto 21: «Il divieto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, riguarda il complesso degli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, prescindendo dalla distinzione tra l’aiuto concesso direttamente dallo Stato e quello concesso da enti pubblici o privati ch’esso istituisce o designa al fine della gestione. Quanto all’applicazione dell’articolo 92, sono però sostanzialmente gli effetti dell’aiuto nei confronti delle imprese o dei produttori beneficiari dello stesso che vanno presi in considerazione, non già la situazione degli enti che distribuiscono o gestiscono l’aiuto».

(37)  L’Austria ha trasmesso dati basati sull’esperienza acquisita in sede di applicazione del regime modificato con un’intensità inferiore alla soglia di notifica.

(38)  Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione «dei prodotti energetici “per impresa a forte consumo di energia” si intende un’impresa, come definita all’articolo 11, in cui i costi di acquisto di prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo ovvero l’imposta nazionale sull’energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto».

(39)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e a./Finanzlandesdirektion für Kärnten, Raccolta 2001, pag. I-8365, punto 36.

(40)   Adria-Wien Pipeline punti 34 e 35.

(41)   Adria-Wien Pipeline punto 36.

(42)  Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung, punto 72.

(43)   Adria-Wien Pipeline e a./Finanzlandesdirektion für Kärnten, punto 48.

(44)  Il Tribunale di primo grado ha giudicato come di fatto selettivo un regime di aiuti concesso nei Paesi Baschi sotto forma di credito di imposta per investimenti superiori ai 2,5 miliardi ESP, poiché l’agevolazione fiscale veniva riservata esclusivamente alle imprese con notevoli risorse finanziarie (cause riunite T-92/00 e T-103/00, Diputación Foral de Alava e a./Commissione, Raccolta 2002, pag. II-1385, punto 39; un ricorso avverso questa sentenza è stato respinto dalla Corte nelle cause riunite C-186/02 P e C-188/02 P, Ramondín SA e a./Commissione, Raccolta 2004, pag. I-10653, punti 60 e seguenti). La Corte ha inoltre valutato come di fatto selettivo un regime di aiuti per l’acquisto di veicoli industriali, poiché le grandi imprese, in particolare, erano escluse dal suo campo di applicazione (Causa C-409/00, Spagna/Commissione, Raccolta 2003, pag. I-1487, punto 50).

(45)  Decisione 2005/565/CE della Commissione, del 9 marzo 2004, relativa al regime di aiuti a cui l’Austria ha dato esecuzione concernente il rimborso dell’imposta sull’energia applicata al gas naturale e all’elettricità negli anni 2002 e 2003, considerando 47-49 (GU L 190 del 22.7.2005, pag. 13).

(46)  Decisione 2005/565/CE considerando 46

(47)  Decisione 2005/565/CE considerando 68-70.

(48)  Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung, Raccolta 2006, pag. I-9957.

(49)  Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs Transalpine Ölleitung, punto 73.

(50)  Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs Transalpine Ölleitung, punto 72.

(51)  Causa 173/73, Italia/Commissione, Raccolta 1974, pag. 709, punto 13.

(52)  Causa C-75/97, Belgio/Commissione, Raccolta 1999, pag. I-3671, punto 32.

(53)  In questo settore si registra una certa concentrazione di sottosettori, quali la produzione di legname, carta, alimentari, vetro, ceramica, metalli e prodotti chimici.

(54)  Lettera dell’Austria del 9 settembre 2010, in risposta alle domande della Commissione del 19 luglio 2010 (pag. 17 e tabella n. 5 a pag. 17).

(55)  Causa 173/73, Italia/Commissione, Raccolta 1974, pag. 709, punto 33; Causa C-75/97, Belgio/Commissione, Raccolta 1999, pag. I-3671, punti 28-31; Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e a./Finanzlandesdirektion für Kärnten, Raccolta 2001, pag. I-8365, punto 41.

(56)  Causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Raccolta 2006, pag. I-7115, punto 81.

(57)  Cfr. la nota 56.

(58)  Causa C-487/06 P, Commissione/British Aggregates Association, Raccolta 2008, pag. I-10505, punti 84-92.

(59)  Causa C-88/03, Portogallo/Commissione, cit. alla nota 31, punto 82, che si riferisce alla «coesione sociale» e allo «sviluppo regionale» come scopi esterni.

(60)  Cfr. la nota 58.

(61)  Cfr. la nota 54.

(62)  In attesa di una decisione definitiva da parte della Commissione, l’Austria ha accordato i vantaggi derivanti dal meccanismo di esenzione sulla base della normativa in materia di aiuti de minimis.

(63)  Causa C-364/90, Italia/Commissione, Raccolta 1993, pag. I-2097, punto 20; sentenza del Tribunale di primo grado, Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione, Raccolta 1999, pag. II-3663, punto 140; Italia/Commissione, Cause C-372/97, Raccolta 2004, pag. I-3679, punto 81.

(64)  Causa C-142/87, Belgio/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-959, punto 56; Causa C-39/94, Syndicat français de l’Express international (SFEI) e a./La Poste e a., Raccolta 1996, pag. I-3547, punto 36.

(65)  Causa C-313/90, Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques/Commissione, Raccolta 1993, pag. I-1125, punto 36; Causa C-311/94, IJssel-Vliet Combinatie BV/Minister van Economische Zaken, Raccolta 1996, pag. I-5023, punto 43, nonché del 26 settembre 2002, Causa C-351/98, Spagna/Commissione, Raccolta 2002, pag. I-8031, punto 53.

(66)  Cfr. la nota 3.

(67)  Regolamento (CE) n. 800/2008.

(68)  Cfr. la nota 3.

(69)  Regolamento (CE) n. 800/2008.

(70)  Cfr. la nota 3.

(71)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(72)  Come già illustrato in precedenza, la Commissione ritiene che la tariffa di riacquisto non costituisca un’imposta ambientale armonizzata.

(73)  Punto 156 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(74)  Punto 158 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(75)  Punto 159 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(76)  L’Austria non ha risposto alle domande poste a tale riguardo dalla Commissione il 21 giugno e il 19 luglio 2010.

(77)  Causa 165/84, Krohn/Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung, Raccolta 1985, pag. 3997, punto 14; Causa 6/78, Union française de Céréales/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Raccolta 1978, pag. 1675.

(78)  In base all’articolo 25, paragrafo 2, RGEC, i beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello comunitario minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE (direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici). L’articolo 25, paragrafo 3, del RGEC stabilisce che gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l’adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

(79)  Lettera dell’Austria del 9 settembre 2010, pag. 19, in risposta alle domande formulate dalla Commissione in data 19 luglio 2010.

(80)  Cfr. la nota 63.

(81)  Causa T-162/06, Kronoply/Commissione, Raccolta 2009, pag. II-1, in particolare punti 65, 66, 74 e 75.

(82)  Causa T-187/99, Agrana Zucker e Stärke/Commissione, Raccolta 2001, pag. II-1587, punto 74; Causa T-126/99, Graphischer Maschinenbau GmbH/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-2427, punti 41-43; Causa C-390/06, Nuova Agricast, Raccolta 2008, pag. I-2577, punti 68-69.

(83)  Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione punto 1.3 (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1); disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale punto 1.3 (GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1).

(84)  Causa T-459/93 Siemens SA/Commissione, Raccolta 1995, pag. II-1675, punto 48.

(85)  Ibidem. Cfr. anche la sentenza del Tribunale di primo grado dell’8 luglio 2010, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, Causa T-396/08, punti 46-48, e la sentenza della Corte nella Causa C-156/98, Germania/Commissione, Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 30, oltre alla giurisprudenza ivi citata.

(86)  Come già osservato, la Commissione esclude che la tariffa di riacquisto costituisca un’imposta armonizzata sull’ambiente.

(87)  Cfr. la nota 73.

(88)  Cfr. la nota 74.

(89)  Cfr. la nota 75.

(90)  L’Austria non ha risposto ai quesiti formulati al riguardo dalla Commissione in data 21 giugno e 19 luglio 2010.

(91)  Causa T-459/93, Siemens SA/Commissione, Raccolta 1995, pag. II-1675, punto 48.