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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.232.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2011/530/UE |
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2011/531/UE |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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9.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2011
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
(2011/530/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha negoziato un memorandum di cooperazione con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata («memorandum di cooperazione») conformemente al mandato adottato dal Consiglio il 17 dicembre 2009 che autorizza la Commissione all’apertura dei negoziati. |
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(2) |
Il memorandum di cooperazione è stato siglato da entrambe le parti il 27 settembre 2010 durante la 37a assemblea dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile a Montreal. |
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(3) |
Il memorandum di cooperazione dovrebbe essere firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata («memorandum di cooperazione») è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto memorandum di cooperazione.
Il testo del memorandum di cooperazione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare il memorandum di cooperazione a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il memorandum di cooperazione si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione (1).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011
Per il Consiglio
Il presidente
VÖLNER P.
(1) La data della firma del memorandum di cooperazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
MEMORANDUM DI COOPERAZIONE
tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
L’UNIONE EUROPEA («UE»),
e
L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELL’AVIAZIONE CIVILE («ICAO»),
in appresso denominate «le parti»;
RICORDANDO la convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «convenzione di Chicago»), in particolare gli articoli 55, lettera a), e 65,
RICORDANDO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 218 e 220,
TENENDO PRESENTE la risoluzione A1-10 dell’assemblea dell’ICAO che autorizzava il Consiglio dell’ICAO a adottare gli accordi opportuni con le organizzazioni pubbliche internazionali le cui attività hanno effetti sull’aviazione civile internazionale, in particolare per quanto riguarda la collaborazione tecnica, lo scambio di informazioni e di documenti, la partecipazione a riunioni e gli altri aspetti che possano promuovere una cooperazione efficace,
RICORDANDO la politica e il quadro di cooperazione dell’ICAO relativamente agli organismi regionali di aviazione civile e alle organizzazioni regionali competenti, tra l’altro, a concludere accordi di cooperazione con questi enti e organizzazioni, come raccomandato dal simposio CE/ICAO sulle organizzazioni regionali, che si è tenuto il 10-11 aprile 2008 a Montreal,
CONSIDERANDO che la maggior parte delle norme ICAO nei settori della sicurezza aerea (safety), della protezione della navigazione aerea (security), della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale sono incluse nelle pertinenti disposizioni del diritto dell’UE,
CONSIDERANDO il memorandum di cooperazione (MOC) tra l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) per quanto concerne l’audit del monitoraggio della sicurezza e le questioni connesse, firmato a Montreal il 21 marzo 2006,
CONSIDERANDO il memorandum di cooperazione tra la Comunità europea e Organizzazione internazionale dell’aviazione civile per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse, firmato a Montreal il 17 settembre 2008,
CONSIDERANDO che la Comunità europea e le Nazioni Unite hanno firmato il 29 aprile 2003 un nuovo accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA) cui l’ICAO ha aderito mediante un accordo con la Comunità europea firmato il 7 dicembre 2004,
CONSIDERATO che il presente memorandum di cooperazione non esclude né pregiudica le forme di cooperazione esistenti tra le parti se esse rimangono in vigore,
CONSIDERATA la risoluzione A36-2 dell’Assemblea dell’ICAO che, tra l’altro, riconosce che l’istituzione di sistemi di monitoraggio della sicurezza regionali e sub-regionali, comprese le organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza, è molto importante per assistere gli Stati nell’assolvimento delle loro obbligazioni ai sensi della convenzione di Chicago, attraverso economie di scala e l’armonizzazione su larga scala, e che invita il segretariato generale a continuare a incentivare la coordinazione e la cooperazione tra i programmi ispettivi universali di monitoraggio della sicurezza dell’ICAO (ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme — USOAP) e i programmi di audit delle altre organizzazioni connesse alla sicurezza aerea, e inoltre invita il Consiglio a promuovere il concetto di sistemi di monitoraggio della sicurezza regionali e sub-regionali, comprese le organizzazioni regionali e di monitoraggio della sicurezza,
CONSIDERANDO che le parti condividono l’obiettivo di raggiungere il grado più elevato di uniformità della regolamentazione, delle prescrizioni e delle procedure operative europee, in modo da assicurare la conformità con le norme dell’ICAO contenute negli allegati della convenzione di Chicago ai fini della sicurezza aerea e della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale,
CONSIDERANDO che ogni parte gioca un ruolo importante nel conseguimento di questo obiettivo,
CONSIDERANDO che le parti intendono impegnarsi reciprocamente nella cooperazione regionale e scambiarsi reciprocamente informazioni in merito,
CONSIDERANDO che l’UE ha adottato norme comuni nei settori della sicurezza aerea e della protezione della navigazione aerea e che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e la Commissione europea svolgono ispezioni negli Stati membri dell’UE per controllare l’applicazione di queste norme,
CONSIDERANDO che nell’UE la Commissione europea dispone di poteri rafforzati per garantire l’attuazione della legislazione dell’UE nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale,
CONSIDERANDO che gli obiettivi primari dei programmi di controllo dell’ICAO e dei programmi di ispezione dell’UE sono principalmente intesi a rafforzare la sicurezza aerea e la protezione della navigazione aerea, valutando l’applicazione delle norme adottate da ciascuna parte, individuando le eventuali carenze e, se necessario, provvedendo a rettificarle nell’UE,
CONSIDERANDO che l’UE ha istituito un ufficio a Montreal al fine di facilitare il potenziamento delle relazioni e la cooperazione tra l’UE e l’ICAO e di poter quindi intensificare la partecipazione e i contributi da parte dell’UE presso le sedi ICAO,
CONSIDERANDO che, fatti salvi i diritti o le obbligazioni degli Stati membri dell’UE ai sensi della convenzione di Chicago o la relazione esistente tra gli Stati membri dell’UE e l’ICAO risultante dalla loro appartenenza all’ICAO, è auspicabile istituire una mutua cooperazione tra l’UE e l’ICAO nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale in modo da garantire una maggiore armonizzazione delle norme e un coordinamento più stretto delle rispettive attività e per ottenere un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione degli sforzi, preservando tuttavia l’integrità di entrambe le parti,
CONSIDERANDO che le parti riconoscono la necessità di proteggere, nella misura richiesta conformemente alle proprie norme, le informazioni classificate che ricevono dall’altra parte,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. Disposizioni generali
Le parti convengono di intensificare le loro relazioni e di istituire una cooperazione più stretta nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale e di facilitare, conformemente alle norme procedurali stabilite, la loro partecipazione ad attività e riunioni, in qualità di osservatori, mediante la firma del presente memorandum di cooperazione (MOC) a beneficio dell’aviazione internazionale civile.
Il presente MOC non pregiudica i diritti e le obbligazioni degli Stati membri dell’UE ai sensi della convenzione di Chicago o la relazione esistente tra l’ICAO e gli Stati membri dell’UE derivante dalla partecipazione degli Stati membri all’ICAO.
Il presente MOC non comprende o non riguarda le decisioni adottate dall’ICAO o dall’UE, in particolare nei settori della normalizzazione o della regolamentazione, ma stabilisce una cooperazione regolamentare nelle fasi preparatorie delle suddette attività.
L’ufficio dell’Unione europea a Montreal, che rappresenta l’UE presso le sedi ICAO, facilita le relazioni UE-ICAO e svolge il ruolo di principale punto di contatto UE con l’ICAO in tutte le questioni relative all’applicazione del presente MOC.
2. Obiettivi
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2.1. |
Il presente MOC:
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3. Campo di applicazione
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3.1. |
Il presente MOC istituisce la cooperazione tra le parti nei settori di seguito menzionati:
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3.2. |
I settori di cui al paragrafo 3.1 del presente articolo costituiscono oggetto di allegati separati del MOC. |
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3.3. |
Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati necessari per l’efficace applicazione delle attività di cooperazione fissate dagli allegati del presente MOC. |
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3.4. |
Gli allegati adottati ai sensi del presente MOC costituiscono parte integrante dello stesso. |
4. Forme di cooperazione
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4.1. |
Le parti:
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5. Attività di cooperazione
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5.1. |
Le parti convengono, come specificato negli allegati del presente MOC, di eseguire congiuntamente le seguenti attività di cooperazione. Le parti:
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6. Riservatezza
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6.1. |
Le parti adottano tutte le ragionevoli precauzioni necessarie per impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni ricevute nell’ambito del presente MOC e dei suoi allegati. Una parte può, nel fornire informazioni all’altra parte, designare le informazioni che essa ritiene non possano essere divulgate. |
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6.2. |
Le parti convengono di salvaguardare, nella misura richiesta dalle loro rispettive norme, regolamentazioni e leggi, la protezione delle informazioni classificate ricevute dall’altra parte in applicazione del presente MOC e dei suoi allegati. |
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6.3. |
In particolare, fatte salve le rispettive norme, regolamentazioni e leggi, le parti non divulgano informazioni considerate private che siano state ricevute dall’altra parte nell’ambito del presente MOC e dei suoi allegati. Tali informazioni devono essere adeguatamente segnalate come tali, conformemente alle norme rispettive delle parti. |
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6.4. |
Le parti convengono sugli accordi di lavoro relativi a ulteriori procedimenti di protezione delle informazioni classificate fornite ai sensi del presente MOC e dei suoi allegati, se necessario. Le suddette procedure prevedono la possibilità per ogni parte di verificare le misure di protezione adottate dall’altra parte. |
7. Comitato misto delle parti
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7.1. |
È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è co-presieduto da un rappresentante di ogni parte ed è responsabile del buon funzionamento degli allegati del presente MOC, compresa l’adozione degli allegati. |
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7.2. |
Il comitato misto si riunisce almeno una volta l’anno per analizzare l’applicazione degli allegati del presenteMOC. Detta riunione deve essere organizzata in modo efficiente in termini di costi. Ogni parte può chiedere in qualunque momento una riunione del comitato misto. |
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7.3. |
Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento e all’applicazione degli allegati del presente MOC. In particolare, esso è incaricato di:
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7.4. |
Il comitato misto funziona sulla base dell’accordo tra i presidenti di ciascuna parte. |
8. Risoluzione delle controversie
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8.1. |
Una parte può chiedere una consultazione con l’altra parte su qualsiasi questione connessa al presente MOC. L’altra parte risponde prontamente a tale richiesta e avvia le consultazioni entro 45 giorni, ad una data convenuta tra le parti. |
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8.2. |
Le parti pongono in essere tutti gli sforzi necessari per risolvere le eventuali controversie tra le stesse derivanti dalla loro cooperazione ai sensi del presente MOC al livello tecnico più basso possibile mediante consultazioni. |
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8.3. |
Qualora la controversia non sia risolta conformemente a quanto disposto al paragrafo 8.2 del presente articolo, la parte può sottoporre la questione al comitato misto che provvederà a consultazioni in materia, a norma dell’articolo 7 del presente MOC, al fine di risolverla tramite negoziati. |
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8.4. |
Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi da 8.1 a 8.3 del presente articolo, alla risoluzione delle controversie relative alla gestione finanziaria si applicano le disposizioni del FAFA relative alla risoluzione delle controversie. |
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8.5. |
Nessuna disposizione del presente MOC rappresenta una rinuncia a qualsiasi privilegio o immunità delle parti. |
9. Entrata in vigore, modifiche e risoluzione
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9.1. |
In attesa dell’entrata in vigore, il presente MOC è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. |
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9.2. |
Il presente MOC entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore e rimane in vigore fino all’eventuale estinzione. |
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9.3. |
Il presente MOC può essere denunciato in qualsiasi momento da una parte. La denuncia deve essere fatta con un preavviso scritto di sei mesi notificato all’altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere di questo termine. |
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Per la Unió Europea
За Международната организация за гражданско въздухоплаване
Por la Organización Internacional de Aviación Civil
Za Mezinárodní organizaci pro civilní letectví
For Organisationen for International Civil Luftfart
Für die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation
Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nimel
Για τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας
For The International Civil Aviation Organisation
Pour l’Organisation de l’aviation civile internationale
Per l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile
Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas vārdā
Tarptautinės Civilinės aviacijos organizacijos vardu
A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet részéről
Għall-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali
Voor de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
W imieniu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
Pela Organização da Aviação Civil Internacional
Pentru Organizația Aviației Civile Internaționale
Za Medzinárodnú organizáciu civilného letectva
Za Mednarodno organizacijo civilnega letalstva
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön puolesta
För internationella civila luftfartsorganisationen
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9.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/8 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2011
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-ICAO riguardo alla decisione relativa all’adozione di un allegato sulla sicurezza aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
(2011/531/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 2011/530/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (1) («memorandum di cooperazione»),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto UE-ICAO, istituito dal memorandum di cooperazione, riguardo all’adozione di un allegato sulla sicurezza aerea da aggiungere al memorandum di cooperazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-ICAO di cui all’articolo 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (memorandum di cooperazione) riguardo all’adozione di un allegato sulla sicurezza aerea del memorandum di cooperazione è basata sul progetto di decisione del comitato misto UE-ICAO accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2011
Per il Consiglio
Il presidente
VÖLNER P.
(1) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ICAO
del …
relativa all’adozione di un allegato sulla sicurezza aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
IL COMITATO MISTO UE-ICAO,
visto il memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (MOC ICAO), in particolare l’articolo 7.3, lettera c),
considerando quanto segue:
È opportuno inserire un allegato sulla sicurezza aerea nel MOC ICAO,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della presente decisione è adottato e costituisce parte integrante del MOC ICAO.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a …, il …
Per il comitato misto UE-ICAO
I presidenti
ALLEGATO
« ALLEGATO I — SICUREZZA AEREA
1. Obiettivi
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1.1. |
Le parti convengono di cooperare nel settore della sicurezza aerea nel quadro del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (MOC ICAO) siglato a Montreal il 27 settembre 2010. |
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1.2. |
In linea con il loro impegno di ottenere il livello più alto di sicurezza aerea in tutto il mondo e considerando l’armonizzazione mondiale delle norme e delle prassi raccomandate in materia di sicurezza aerea (SARP), le parti convengono di cooperare strettamente in uno spirito di trasparenza e di dialogo per coordinare le loro attività in materia di sicurezza. |
2. Ambito di applicazione
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2.1. |
Nel perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1.2, le parti convengono di cooperare nei seguenti settori:
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2.2. |
La cooperazione di cui al paragrafo 2.1 è sviluppata nei settori in cui si esercita la competenza dell’UE. |
3. Attuazione
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3.1. |
Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e le procedure reciprocamente concordati necessari per attuare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui all’articolo 2.1. Tali accordi di lavoro sono adottati dal comitato misto UE-ICAO. |
4. Concertazione
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4.1. |
Le parti convocano riunioni e teleconferenze periodiche per discutere aspetti relativi alla sicurezza di reciproco interesse e, ove opportuno, coordinare le attività. |
5. Trasparenza, scambio di informazione, accesso alle banche dati
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5.1. |
Le parti incoraggiano, fatte salve le loro norme applicabili, la trasparenza nel settore della sicurezza aerea nelle loro relazioni con i terzi. |
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5.2. |
Le parti adottano un comportamento trasparente nella loro cooperazione e collaborano nelle attività di sicurezza mediante lo scambio di importanti e idonei dati sulla sicurezza, informazioni e documentazione relative alla sicurezza, fornendo accesso alle relative banche dati e facilitando la reciproca partecipazione a riunioni. A tal fine le parti stabiliscono accordi di lavoro che specificano le procedure per lo scambio di informazioni e per l’accesso alle banche dati e che assicurino la riservatezza delle informazioni ricevute dall’altra parte in conformità con l’articolo 6 del MOC ICAO. |
6. Partecipazione alle attività di sicurezza
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6.1. |
Ai fini dell’applicazione del presente allegato, ogni parte invita l’altra parte, ove opportuno, a partecipare ad attività e a riunioni relative alla sicurezza per garantire una stretta collaborazione e coordinamento. Le modalità di detta partecipazione sono fissate in accordi di lavoro concordati dalle parti. |
7. Coordinamento del programma USOAP dell’ICAO e delle ispezioni di normalizzazione dell’UE
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7.1. |
Le parti convengono di migliorare la loro cooperazione nei settori dell’USOAP e delle ispezioni di normalizzazione per garantire un impiego efficace di risorse limitate e per evitare la duplicazione degli sforzi, preservando l’universalità e l’integrità del programma USOAP dell’ICAO. |
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7.2. |
Per verificare il rispetto da parte degli Stati membri dell’UE delle norme ICAO relative alla sicurezza e l’adesione alle prassi raccomandate dell’ICAO e raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 7.1, le parti stabiliscono un quadro per la realizzazione, se necessario:
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7.3. |
Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e le procedure necessari per attuare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui al paragrafo 7.2. Questi accordi di lavoro prevedono, tra l’altro, gli aspetti seguenti:
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8. Condivisione delle informazioni e delle analisi in materia di sicurezza
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8.1. |
Fatte salve le rispettive norme applicabili, le parti condividono i dati sulla sicurezza pertinenti raccolti mediante il programma USOAP e altre fonti, in particolare le attività nell’ambito del monitoraggio continuo dell’ICAO, le ispezioni di normalizzazione dell’EASA e le ispezioni SAFA nonché le analisi effettuate sulla base di queste informazioni. |
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8.2. |
Le parti cooperano strettamente in tutte le azioni per assicurare un maggiore rispetto effettivo delle SARP nell’Unione europea e negli altri Stati. Questa cooperazione comprende lo scambio di informazioni, il dialogo facilitato tra le parti interessate, visite o ispezioni in loco e il coordinamento delle attività di assistenza tecnica. |
9. Questioni regolamentari
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9.1. |
Ogni parte assicura che l’altra parte sia informata in ordine a legislazione, regolamentazione, norme, requisiti e prassi raccomandate pertinenti che possano influire sull’applicazione del presente allegato, compresa l’introduzione di eventuali modifiche. |
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9.2. |
Le parti si impegnano a notificarsi reciprocamente in tempo utile qualsiasi proposta di modifica relativa a legislazione, regolamentazione, norme, requisiti e prassi raccomandate, nella misura in cui dette modifiche possano avere un impatto sul presente allegato. Alla luce di tali modifiche, il comitato misto UE-ICAO può adottare modifiche del presente allegato, se necessario, in conformità dell’articolo 7 del MOC ICAO. |
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9.3. |
Al fine dell’armonizzazione delle regole e delle norme in materia di sicurezza su scala mondiale, le parti si consultano reciprocamente sulle questioni tecniche sollevate dalla regolamentazione del settore della sicurezza aerea durante le differenti frasi dell'attività legislativa o del processo di definizione delle SARP e sono invitate a partecipare agli organismi tecnici associati, ove opportuno. |
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9.4. |
L’ICAO fornisce all’UE tempestive informazioni sulle proprie decisioni e raccomandazioni relative alle SARP in materia di sicurezza, consentendo un pieno accesso alle lettere dirette agli Stati e ai bollettini elettronici. |
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9.5. |
Ove opportuno, l’UE si adopera per garantire che la pertinente legislazione UE sia conforme con le SARP dell’ICAO sulla sicurezza aerea. |
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9.6. |
Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri dell’UE in qualità di Stati contraenti della convenzione di Chicago, ove opportuno l’UE avvia un dialogo con l’ICAO per fornire informazioni tecniche nei casi in cui l’applicazione della legislazione dell’UE faccia emergere questioni relative al rispetto delle norme dell’ICAO e all’adesione alle prassi raccomandate dell’ICAO. |
10. Progetti e programmi di assistenza tecnica
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10.1. |
Le parti coordinano l’assistenza agli Stati sforzandosi di garantire l’efficace utilizzazione delle risorse e prevenire la duplicazione degli sforzi e scambiano informazioni e dati relativi a progetti e a programmi di assistenza tecnica in materia di sicurezza aerea. |
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10.2. |
Le parti si impegnano in attività congiunte per avviare e coordinare gli sforzi internazionali per identificare i donatori pronti e capaci a contribuire all’assistenza tecnica specifica agli Stati con importanti lacune nel settore della sicurezza. |
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10.3. |
I contributi dell’UE sono diretti, in particolare, ai programmi e ai progetti di assistenza agli Stati e agli organismi regionali dell’aviazione civile intesi a risolvere importanti lacune a livello di sicurezza, ad applicare le SARP dell’ICAO, a sviluppare la cooperazione in materia di regolamentazione e a rafforzare i sistemi nazionali di monitoraggio della sicurezza, anche mediante l’istituzione di sistemi regionali di monitoraggio di sicurezza. |
11. Cooperazione regionale
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11.1. |
Le parti danno priorità alle attività intese ad accelerare l’istituzione di organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza laddove l’approccio regionale offra la possibilità di migliorare il rapporto costi/efficacia, il monitoraggio e/o i processi di normalizzazione. |
12. Assistenza specializzata
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12.1. |
Fatti salvi i regimi di assistenza specializzata sviluppati al di fuori dell’ambito di applicazione del presente allegato, l’UE si adopera per collocare a disposizione dell’ICAO, su richiesta, esperti con riconosciuta esperienza tecnica nei pertinenti settori della sicurezza aerea per svolgere funzioni e partecipare alle attività ricomprese nell’ambito di applicazione del presente allegato. Le condizioni di tale assistenza specializzata sono specificate in un accordo di lavoro tra le parti. |
13. Formazione
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13.1. |
Se necessario le parti facilitano la partecipazione del personale dell’altra parte a tutti i programmi di formazione in materia di sicurezza che fornisce. |
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13.2. |
Le parti si scambiano informazioni e materiali relativi ai programmi di formazione in materia di sicurezza e, ove opportuno, coordinano e cooperano al loro sviluppo. |
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13.3. |
Nel quadro delle attività cui all’articolo 10 del presente allegato, le parti cooperano nel facilitare e nel coordinare la partecipazione a programmi di formazione di tirocinanti provenienti da Stati o da regioni in cui l’assistenza tecnica è prestata da una delle parti. |
14. Riesame
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14.1. |
Le parti riesaminano periodicamente l’applicazione del presente allegato e, qualora necessario, prendono in considerazione eventuali sviluppi politici o regolamentari. |
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14.2. |
Qualsiasi revisione del presente allegato è effettuata dal comitato misto UE-ICAO istituto ai sensi dell’articolo 7 del MOC ICAO. |
15. Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell’accordo
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15.1. |
Il presente allegato entra in vigore alla data di adozione da parte del comitato misto UE-ICAO e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti. |
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15.2. |
Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato entrano in vigore alla data della loro adozione da parte del comitato misto UE-ICAO. |
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15.3. |
Le modifiche degli accordi di lavoro adottati in conformità del presente allegato o la loro denuncia sono concordate all’interno del comitato misto UE-ICAO. |
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15.4. |
Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento dalle parti. Gli effetti di tale denuncia decorrono sei mesi dopo la ricezione della notifica scritta della denuncia dall’altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del periodo di sei mesi. |
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15.5. |
Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente articolo, qualora il MOC ICAO sia denunciato, cessano simultaneamente gli effetti del presente allegato e degli accordi di lavoro adottati in conformità dello stesso.» |
REGOLAMENTI
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9.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 905/2011 DEL CONSIGLIO
del 1o settembre 2011
che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originario, tra l’altro, dell’India («inchiesta iniziale»). In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 192/2007 (3), un dazio antidumping definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure antidumping sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (4), in seguito a un riesame intermedio parziale («ultima inchiesta di riesame»). Le misure sono state fissate al livello di eliminazione del pregiudizio e consistono in dazi antidumping specifici. L’aliquota del dazio varia da 87,5 EUR a 200,9 EUR/t per i produttori indiani inseriti nell’elenco, mentre l’aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni degli altri produttori («dazi in vigore») ammonta a 153,6 EUR/t. |
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(2) |
Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (5) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di PET originario, tra l’altro, dell’India. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 193/2007 (6), un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure compensative sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 dopo l’ultima inchiesta di riesame. Esse consistono in un dazio specifico. L’aliquota del dazio varia da 0 EUR a 106,5 EUR/t per i produttori indiani inseriti nell’elenco, mentre l’aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni degli altri produttori («misure compensative in vigore») ammonta a 69,4 EUR/t. |
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(3) |
Con decisione 2000/745/CE (7) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori, coi quali si fissa un prezzo minimo delle importazioni («PMI») («impegno»). |
1.2. Richiesta di riesame
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(4) |
Una richiesta di riesame intermedio parziale è stata presentata, in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, dalla società Reliance Industries Limited, un produttore esportatore indiano di PET («il richiedente»). La richiesta si limitava all’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. Contemporaneamente, il richiedente ha chiesto anche il riesame delle misure compensative in vigore. Il dazio antidumping residuo e il dazio compensativo sono applicabili alle importazioni dei prodotti fabbricati dal richiedente e le vendite del richiedente all’Unione sono disciplinate dall’impegno. |
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(5) |
Il richiedente ha fornito prove dirette del fatto che, per compensare il dumping, non è più necessario continuare ad applicare il dazio in vigore al livello attuale. In particolare, il richiedente ha sostenuto che in seguito all’istituzione dei dazi in vigore i costi di produzione della società avevano subito cambiamenti significativi, che hanno comportato un sostanziale abbassamento del margine di dumping. Secondo un confronto effettuato dal richiedente tra i suoi prezzi praticati sul mercato interno e i suoi prezzi all’esportazione nell’Unione, il margine di dumping era notevolmente più basso rispetto al livello dei dazi in vigore. |
1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale
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(6) |
Avendo determinato, dopo aver sentito il comitato consultivo, che la richiesta conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale («il presente riesame»), la Commissione ha annunciato, con un avviso (8) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 giugno 2010, l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. |
1.4. Prodotto in esame e prodotto simile
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(7) |
Il prodotto in esame è polietilentereftalato (PET) con una viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’India («prodotto in esame»). |
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(8) |
Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame fabbricato in India e venduto all’Unione è identico, in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e di impieghi, al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell’India. Si è quindi concluso che i prodotti venduti sul mercato interno e sul mercato d’esportazione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché il presente riesame si limita alla determinazione del dumping per quanto concerne il richiedente, non sono state formulate conclusioni riguardo al prodotto fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. |
1.5. Parti interessate
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(9) |
La Commissione ha informato formalmente il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
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(10) |
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
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(11) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato. |
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(12) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato visite di verifica presso la sede del richiedente a Mumbai, in India. |
1.6. Periodo dell’inchiesta di riesame
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(13) |
L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo che va dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). |
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Carattere duraturo del presunto cambiamento delle circostanze prevalenti nel PIR
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(14) |
In conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato esaminato se le circostanze relative al dumping fossero cambiate in modo significativo e se tale cambiamento fosse di carattere duraturo. |
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(15) |
Il richiedente ha sostenuto che i cambiamenti del suo valore normale e dei suoi prezzi all’esportazione, avvenuti in seguito all’inchiesta iniziale che ha stabilito il suo margine di dumping, fossero il risultato di un cambiamento significativo dei costi di produzione. Secondo il richiedente, tale cambiamento era legato alla riduzione dei dazi doganali applicabili alle importazioni in India della principale materia prima utilizzata nel processo di produzione. Inoltre, il richiedente ha sostenuto che la riduzione dei dazi doganali ha causato una riduzione degli incentivi all’esportazione, la quale ha determinato un cambiamento dei prezzi di vendita sul mercato interno utilizzati per stabilire il valore normale. |
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(16) |
È stato tuttavia rilevato che nonostante la riduzione dei dazi doganali e degli incentivi all’esportazione, i prezzi di vendita sul mercato interno della società, utilizzati per stabilire il valore normale nel PIR, sono stati superiori ai prezzi utilizzati nell’inchiesta iniziale per calcolare il margine di dumping del richiedente. L’aumento dei prezzi di vendita sul mercato interno è stato causato, tra l’altro, dall’aumento del costo di alcune materie prime e di altri fattori di produzione. |
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(17) |
I prezzi all’esportazione verso l’Unione nel PIR sono stati determinati in conformità all’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base. In particolare, è stato analizzato se nel PIR i prezzi all’esportazione del richiedente fossero stati influenzati dall’esistenza di un impegno sui prezzi che obbligava il richiedente a vendere i suoi prodotti sul mercato dell’Unione a un prezzo superiore al prezzo minimo all’importazione fissato per ciascun mese. Per i motivi indicati di seguito si è concluso che le esportazioni verso l’Unione sono effettivamente state influenzate dall’impegno sui prezzi. Dovendo rispettare l’impegno sul prezzo minimo all’importazione, il richiedente ha infatti deciso di non esportare verso l’Unione durante determinati mesi del PIR, quando i prezzi all’esportazione verso altri mercati erano inferiori al PMI. |
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(18) |
È stato notato che il richiedente ha venduto i suoi prodotti nell’Unione solo per sei mesi nel corso del PIR, mentre ha venduto prodotti per tutto il periodo su altri mercati all’esportazione dove non era tenuto a rispettare l’obbligo stabilito nell’impegno sui prezzi. È stato constatato che i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi nei mesi in cui il richiedente non ha esportato verso l’Unione erano notevolmente inferiori al PMI fissato. In considerazione di ciò, è ragionevole supporre che l’unico motivo per cui il richiedente non ha venduto prodotti nell’Unione negli altri mesi sia il fatto che ha dovuto rispettare il suo impegno e non ha potuto vendere al di sotto del PMI fissato. |
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(19) |
Il richiedente ha contestato la conclusione secondo la quale il motivo per cui non ha venduto prodotti sul mercato dell’Unione fosse legato all’impegno assunto. Egli ha sostenuto che per quanto riguarda le sue vendite nel PIR ad altri grandi mercati d’esportazione, per vari mesi non è stata effettuata alcuna vendita, mentre una tale irregolarità delle vendite non era una caratteristica specifica del mercato dell’Unione. Egli ha anche sostenuto che un confronto mensile dei prezzi all’importazione del prodotto in esame nell’Unione da tutti gli altri paesi esportatori e/o dei prezzi all’importazione del prodotto in esame originario dell’India con il PMI mensile della società dimostrava che Reliance avrebbe potuto vendere prodotti all’Unione in tutti i mesi del PIR senza venir meno al suo impegno. |
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(20) |
Le argomentazioni del richiedente non possono essere accettate, da un lato perché la società ha concentrato le sue attività su singoli mercati selezionati, che operano secondo le proprie specificità di mercato e non forniscono indicazioni sul motivo per cui la società non ha venduto prodotti all’Unione. Dall’altro lato, i confronti effettuati dal richiedente si basavano su dati statistici generali, mentre le conclusioni del presente riesame sono basate su dati specifici della società che costituiscono una fonte più pertinente e affidabile da cui trarre conclusioni. Inoltre, le argomentazioni presentate dal richiedente non erano pienamente valide, dato che per alcuni mesi i prezzi globali all’importazione verso l’Unione erano effettivamente superiori al PMI, mentre in altri periodi essi erano inferiori e quindi non è stato possibile trarre conclusioni generali. Tuttavia, è incontestabile che il richiedente abbia venduto prodotti all’Unione solo nei mesi in cui i prezzi globali all’importazione verso l’Unione erano pari o superiori al PMI. |
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(21) |
L’argomentazione del richiedente secondo la quale, se avesse voluto, avrebbe potuto vendere prodotti sul mercato dell’Unione durante il periodo di sei mesi in cui ha venduto prodotti su altri mercati d’esportazione a un prezzo inferiore al suo PMI è respinta perché speculativa e ingiustificata. Il richiedente non ha indicato altri motivi per cui non ha venduto prodotti all’Unione nei sei mesi in cui ha venduto gli stessi prodotti su altri mercati d’esportazione a un prezzo inferiore al suo PMI. Pertanto, è stato concluso che il richiedente non ha venduto prodotti all’Unione durante un certo periodo perché ha dovuto rispettare il suo impegno. Di conseguenza, i prezzi all’esportazione praticati sul mercato dell’Unione nel PIR non sono affidabili. |
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(22) |
Sono stati anche confrontati i prezzi di vendita del richiedente sul mercato dell’Unione e quelli che ha praticato sugli altri mercati d’esportazione, dove non esisteva un impegno sui prezzi. È stato constatato che i prezzi all’esportazione verso i mercati senza obblighi di prezzo sono stati costantemente più bassi durante tutto il PIR. |
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(23) |
Il richiedente ha contestato le conclusioni emerse dal confronto dei prezzi praticati all’Unione e agli altri mercati d’esportazione e ha sostenuto che se si effettua un confronto sulla base dei singoli paesi, si nota che in vari altri mercati d’esportazione i prezzi praticati sono superiori a quelli del mercato dell’Unione. A tale riguardo va notato tuttavia che il confronto dei prezzi medi è più pertinente delle differenze individuali risultanti da un confronto a livello dei singoli paesi, legate alle dimensioni e ai fattori concorrenziali specifici dei singoli mercati. |
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(24) |
Di conseguenza, i prezzi all’esportazione verso i mercati dei paesi terzi riflettono meglio le pratiche abituali della società in materia di prezzi. La differenza tra i prezzi all’esportazione verso l’Unione e quelli verso il resto del mondo indica che se non ci fosse il PMI, il richiedente avrebbe una forte motivazione economica a vendere a prezzi inferiori nell’Unione. In queste circostanze si ritiene che qualsiasi nuovo margine di dumping calcolato in base ai prezzi all’esportazione verso l’Unione nel PIR sarebbe fissato sulla base di prezzi che non sono cambiati in modo significativo e duraturo. La stessa conclusione vale per l’argomentazione del richiedente indicata al considerando 5, secondo la quale un confronto fra i suoi prezzi praticati sul mercato interno e i suoi prezzi all’esportazione verso l’Unione evidenzierebbe un margine di dumping inferiore al livello dei dazi in vigore. |
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(25) |
In considerazione di quanto precede, la condizione prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, concernente il cambiamento significativo delle circostanze relative al dumping, non è soddisfatta. Pertanto, è necessario mantenere le misure al loro livello attuale per controbilanciare il dumping. |
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(26) |
Dopo la comunicazione dei risultati il richiedente ha ribadito che i suoi prezzi praticati sul mercato dell’Unione erano del tutto affidabili. Dato che tali prezzi all’esportazione sono aumentati notevolmente tra il periodo dell’inchiesta iniziale e il PIR, si ritiene che anche le pratiche di esportazione della società siano cambiate in modo significativo e duraturo durante tale periodo. Quindi anche il margine di dumping della società è presumibilmente diminuito in modo significativo e durevole. |
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(27) |
Il richiedente ha inoltre affermato che il cambiamento duraturo delle circostanze non è necessariamente l’elemento determinante per la valutazione che va effettuata dopo l’apertura di un riesame, essendo più pertinente stabilire se sia necessario mantenere il dazio per controbilanciare il dumping. Egli ha fatto riferimento al principio fondamentale fissato dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base e dall’articolo 11, punto 1 dell’accordo antidumping dell’OMC, secondo il quale le misure antidumping restano in vigore solo per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio. A tale riguardo il richiedente ha sostenuto che l’analisi della necessità dovrebbe essere una valutazione prospettiva che richiede almeno la probabile reiterazione del dumping al livello precedentemente stabilito. |
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(28) |
L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, stabilisce che «le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio». Questo principio è applicato nel corso dei riesami intermedi, come nel presente caso, in cui l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, stabilisce, tra l’altro, che «[…] un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe […].» La disposizione suddetta fissa il criterio che va applicato se una parte interessata ritiene che il livello delle misure sia troppo basso o troppo elevato e chiede il riesame delle misure. Una volta aperto tale riesame, l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, stabilisce esplicitamente che «nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l’altro, esaminare se le circostanze relative al dumping […] siano mutate in misura significativa […]. A tale fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati». Quindi l’articolo 11, paragrafo 3, prevede un criterio di valutazione supplementare (cioè un mutamento significativo delle circostanze) nel caso dei riesami intermedi, che dovrebbe essere considerato durante l’inchiesta, oltre al requisito per l’apertura del riesame (cioè la valutazione se le misure al livello attuale sono ancora necessarie), come affermato dal richiedente. |
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(29) |
Va notato inoltre che è una pratica abituale nelle inchieste di riesame intermedio esaminare il carattere duraturo del cambiamento delle circostanze constatato durante l’inchiesta. A tale riguardo la giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea (9) conferma infatti che «le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, che comprende la facoltà di ricorrere a una valutazione prospettica della politica dei prezzi degli esportatori interessati, nell’ambito del loro esame sulla necessità di lasciare in vigore le misure esistenti». Gli elementi di prova disponibili mostrano che i prezzi all’esportazione praticati dal richiedente sul mercato dell’Unione non riflettono l’effettiva politica dei prezzi del richiedente e di conseguenza, come concluso nel considerando 21, i prezzi all’esportazione praticati sul mercato dell’Unione durante il PIR non sono affidabili e quindi qualsiasi nuovo margine di dumping calcolato in base a tali prezzi sarebbe basato su prezzi che non sono cambiati in modo significativo e duraturo, come indicato nel considerando 24. |
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(30) |
Malgrado la conclusione che i prezzi all’esportazione verso l’Unione non sono cambiati in modo significativo e duraturo, sono state prese in considerazione le argomentazioni del richiedente e la questione se le misure al livello attuale siano ancora necessarie per controbilanciare il dumping. A tale riguardo, il richiedente ha sostenuto che il livello attuale delle misure è decisamente eccessivo, perché il suo margine di dumping è notevolmente inferiore a quello rilevato nell’inchiesta iniziale e le sue pratiche di esportazione verso altri mercati confermano che il cambiamento del margine di dumping riflette una tendenza che può essere ragionevolmente prevista per il futuro. Queste argomentazioni non sono però dimostrate dai fatti. In primo luogo, per quando riguarda le pratiche di esportazione del richiedente verso altri mercati, è stato constatato che, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente nella sua domanda, i prezzi di questi mercati erano, in media, inferiori quasi del 10 % rispetto ai prezzi sul mercato dell’Unione. Questi mercati d’esportazione dei paesi terzi comprendono una serie di paesi con mercati di dimensioni diverse, alcuni dei quali non hanno probabilmente una produzione nazionale di PET. Questi mercati sono perciò definiti dalle loro caratteristiche concorrenziali individuali, che determinano prezzi e tendenze diversi da quelli del mercato dell’Unione. In secondo luogo, considerando queste conclusioni, anche se si dovesse constatare che il livello attuale delle misure dovrebbe essere modificato perché non è più necessario controbilanciare il dumping, non è possibile determinare con sufficiente accuratezza quale sarebbe il livello appropriato, in mancanza di prezzi all’esportazione affidabili che risultano dalle condizioni normali sul mercato dell’Unione e le riflettono. |
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(31) |
Infine, il richiedente ha sostenuto che si potrebbe effettuare un adeguamento in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, in particolare della lettera k), per «differenze relative ad altri fattori […] se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi». |
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(32) |
Tenuto conto della suddetta conclusione che i prezzi all’esportazione non sono cambiati in modo significativo e duraturo, non è possibile stabilire un margine di dumping. Per questo motivo, la richiesta di un adeguamento non è pertinente ed è respinta. |
3. CHIUSURA DELL’INCHIESTA
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(33) |
Essendosi accertato che le circostanze relative al dumping non hanno subito un cambiamento significativo e duraturo, si ritiene che il presente riesame debba essere chiuso senza modificare il livello del dazio per il richiedente. Pertanto, le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1286/2008 sulle importazioni di PET prodotto dal richiedente non dovrebbero essere modificate. |
4. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI
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(34) |
Il richiedente e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva proporre la chiusura del presente riesame. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni sopra indicate. |
5. DISPOSIZIONE FINALE
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(35) |
È opportuno pertanto chiudere il presente riesame senza modificare il regolamento (CE) n. 192/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di polietilentereftalato classificato attualmente al codice NC 3907 60 20 e originario, tra l’altro, dell’India, è chiuso senza alcuna modifica delle misure in vigore.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.
(3) GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.
(4) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1.
(5) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.
(6) GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.
(7) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.
(8) GU C 151 del 10.6.2010, pag. 15.
(9) Causa T 143/06, MTZ Polyfilms Ltd contro Consiglio dell’Unione europea, Raccolta 2009, pag. II-04133, punto 48.
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9.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 906/2011 DEL CONSIGLIO
del 2 settembre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 19 e 24,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Inchiesta precedente e misure compensative in vigore
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(1) |
Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (2), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India («l’inchiesta antisovvenzioni iniziale»). A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007 (3), ha imposto un dazio compensativo definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni. Le misure compensative sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (4) a seguito di un riesame intermedio parziale («ultima inchiesta di riesame»). Le misure compensative consistono in un dazio specifico. L’aliquota del dazio varia tra 0 e 106,5 EUR/t per i produttori indiani nominalmente citati mentre l’aliquota del dazio residuo applicato alle importazioni provenienti da altri produttori ammonta a 69,4 EUR/t. |
1.2. Misure antidumping in vigore
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(2) |
Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (5), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PET originarie, tra l’altro, dell’India («l’inchiesta antidumping iniziale»). A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 192/2007 (6), ha imposto un dazio antidumping definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni. Le misure antidumping sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 a seguito dell’ultima inchiesta di riesame. Le misure, stabilite al livello di eliminazione del pregiudizio, consistevano in dazi antidumping specifici. L’aliquota del dazio variava tra 87,5 e 200,9 EUR/t per i produttori indiani nominalmente citati mentre l’aliquota del dazio residuo applicato alle importazioni provenienti da altri produttori ammontava a 153,6 EUR/t («attuali misure antidumping»). |
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(3) |
Con la decisione 2000/745/CE (7) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da diversi produttori esportatori che stabilivano un prezzo minimo all’importazione («impegni»). |
1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale
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(4) |
Una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base è stata presentata da Reliance Industries Limited, un produttore esportatore indiano di PET («il richiedente»). La domanda si limitava all’esame delle sovvenzioni concernenti il richiedente. Allo stesso tempo il richiedente ha presentato una domanda di riesame delle attuali misure antidumping. I dazi residui compensativi e antidumping sono applicabili alle importazioni sui prodotti del richiedente e le vendite del richiedente all’Unione sono regolamentate dagli impegni. |
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(5) |
Il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti che, per neutralizzare le sovvenzioni compensabili, non è più necessario mantenere la misura al livello attuale. In particolare, il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti che l’importo della sua sovvenzione è diminuito ben al di sotto dell’aliquota del dazio ad esso attualmente applicabile. Questa riduzione del livello generale delle sovvenzioni sarebbe dovuta principalmente ad un calo significativo dei vantaggi conferiti dal regime di credito sui dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS»). |
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(6) |
In data 10 giugno 2010, avendo constatato, sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova, la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale («attuale riesame») conformemente all’articolo 19 del regolamento di base con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8). Il riesame ha riguardato soltanto le sovvenzioni concernenti il richiedente. |
1.4. Parti interessate dall’inchiesta
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(7) |
La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
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(8) |
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
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(9) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato il questionario al richiedente e al governo indiano e ha ricevuto le loro risposte entro il termine fissato. |
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(10) |
La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso la sede del richiedente a Mumbai, in India, e presso la sede del governo indiano a Nuova Delhi (direzione generale per il Commercio estero e ministero del Commercio) e a Mumbai (ufficio regionale della direzione generale del Commercio estero). |
1.5. Periodo dell’inchiesta di riesame
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(11) |
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). |
1.6. Inchiesta antidumping parallela
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(12) |
In data 10 giugno 2010 (9) la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale delle attuali misure antidumping ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (10) («regolamento antidumping di base»), riguardante soltanto il dumping in relazione al richiedente. |
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(13) |
L’inchiesta antidumping parallela ha evidenziato che le circostanze relative al dumping non si sono alterate in maniera significativa e duratura, perciò la stessa si è conclusa senza apportare modifiche alle attuali misure antidumping applicabili al richiedente. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
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(14) |
Il prodotto in esame è il PET, avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario dell’India («il prodotto in esame»), attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 . |
2.2. Prodotto simile
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(15) |
L’inchiesta ha evidenziato che il prodotto in esame fabbricato in India e venduto all’Unione è identico per caratteristiche fisiche e chimiche nonché nell’impiego al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno in India. Si è quindi concluso che i prodotti venduti sul mercato interno e quelli esportati vanno considerati prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché il presente riesame si limitava alla determinazione delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente, non sono state formulate conclusioni in merito al prodotto fabbricato e venduto dall’industria comunitaria sul mercato dell’Unione. |
3. RISULTATI DELL’INCHIESTA
3.1. Sovvenzioni
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(16) |
Secondo le informazioni del governo indiano e del richiedente e le risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, in base ai quali si presume si concedano sovvenzioni.
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(17) |
I regimi alle lettere da a) a e) di cui sopra hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [Foreign Trade Act (Development and Regulation)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione, sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy — «FTP»), pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati regolarmente. Due documenti dell’FTP risultano pertinenti nella fattispecie per il PIR, ovvero l’FTP 04-09 e l’FTP 09-14, l’ultimo dei quali è entrato in vigore nell’agosto 2009. Il governo indiano ha inoltre definito procedure che disciplinano l’FTP 04-09 e l’FTP 09-14, pubblicandole in un manuale di procedure, volume I (Handbook of Procedures, rispettivamente «HOP I 04-09» e «HOP I 09-14»). Tale manuale è aggiornato regolarmente. |
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(18) |
Il regime alla lettera f) è basato sulla legge relativa all’imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria. |
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(19) |
Il regime alla lettera g) è amministrato dal governo del Gujarat sulla base della propria politica di incentivi industriali. |
3.1.1. Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — «AAS»)
a) Base giuridica
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(20) |
La descrizione dettagliata del presente regime figura ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 dell’FTP 04-09 e dell’FTP 09-14 nonché ai paragrafi da 4.1 a 4.30 A dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14. |
b) Ammissibilità
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(21) |
L’AAS si articola in sei diversi sottoregimi, descritti dettagliatamente al considerando 22. Essi differiscono, tra l’altro, dal punto di vista dell’ammissibilità. Possono beneficiare dell’AAS per esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell’AAS i contraenti principali che riforniscono le categorie per le «esportazioni presunte», di cui al paragrafo 8.2 dell’FTP 04-09 e FTP 09-14, come i fornitori delle cosiddette unità orientate all’esportazione (EOU). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare dei vantaggi relativi alle «esportazioni presunte» nel quadro dei sottoregimi Advance release order («ARO») e back-to-back inland letter of credit. |
c) Attuazione pratica
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(22) |
Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per: i) esportazioni fisiche: è il sottoregime principale, che permette l’importazione in esenzione da dazio dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto destinato all’esportazione. In questo contesto, la parola «fisica» indica che il prodotto da esportare deve lasciare il territorio indiano. L’autorizzazione specifica le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto destinati all’esportazione; ii) fabbisogno annuo: questo tipo di autorizzazione non è collegato ad un prodotto specifico, ma ad un gruppo di prodotti (ad esempio, prodotti chimici e affini). Il titolare dell’autorizzazione può importare in esenzione da dazio — fino a una soglia il cui valore dipende dall’andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente — qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano nella categoria di prodotti; iii) forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendono fabbricare un unico prodotto di esportazione, occupandosi di fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare i fattori produttivi in esenzione da dazio e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito; iv) esportazioni presunte: tale sottoregime permette a un contraente principale di importare in esenzione da dazio i fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) dell’FTP 04-09 e dell’FTP 09-14. Secondo il governo indiano, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Un certo numero di categorie di forniture sono considerate esportazioni presunte, a condizione che i prodotti forniti siano fabbricati in India, per esempio la fornitura di beni alle EOU e a società che hanno sede in una zona economica speciale; v) ARO: il titolare AAS che ha intenzione di procurarsi i fattori produttivi da fonti indiane, invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli ARO. In tal caso le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore all’atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli ARO stessi. La girata dell’ARO conferisce al fornitore locale i vantaggi delle esportazioni presunte, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8.3 dell’FTP 04-09 e dell’FTP 09-14 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). Il sistema degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli all’esportatore finale, sotto forma di restituzione/rimborso dei dazi. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi locali sia per quelli importati; vi) back-to-back inland letter of credit: anche questo sottoregime riguarda le forniture locali al titolare di un’autorizzazione preventiva, che può aprire una lettera di credito interna presso una banca a favore di un fornitore locale. La banca convaliderà l’autorizzazione per le importazioni dirette, solo relativamente al valore e al volume dei beni acquistati in India e non importati. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3 dell’FTP 04-09 e dell’FTP 09-14 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). |
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(23) |
Durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, il richiedente ha ottenuto, per quanto riguarda il prodotto in esame, solo vantaggi relativi a un sottoregime, ovvero AAS per esportazioni presunte. Non è quindi necessario valutare la compensabilità dei restanti sottoregimi. |
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(24) |
Per quanto riguarda il ricorso all’AAS per esportazioni presunte durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo indiano e sono specificati nell’autorizzazione. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti vanno poi trascritte sull’autorizzazione da funzionari governativi. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale regime è fissato dalle autorità indiane sulla base delle standard input-output norms. Le standard input-output norms esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in esame, e sono pubblicate dal governo indiano. |
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(25) |
Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un’autorizzazione preventiva deve tenere per legge un registro del consumo effettivo dei beni importati in esenzione da dazio/acquistati sul mercato interno per ciascuna autorizzazione, in uno specifico formato (paragrafi 4.26 e 4.30 e appendice 23 dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14). Tale registro deve essere verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell’appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti. |
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(26) |
L’obbligo di esportazione va soddisfatto entro un determinato periodo di tempo dal rilascio dell’autorizzazione (24 mesi, con due proroghe di sei mesi ciascuna consentite). |
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(27) |
È emerso che non esisteva alcun collegamento tra i fattori produttivi importati e i prodotti finiti esportati. I fattori produttivi ammissibili possono essere anche le materie prime utilizzate per la fabbricazione dei prodotti a monte. Inoltre è emerso che, nonostante fosse obbligatorio, il richiedente non ha tenuto un registro del consumo per ciascuna autorizzazione, a norma del considerando 25, verificabile da un contabile esterno. Sebbene non abbia soddisfatto tale prescrizione, il richiedente ha beneficiato dei vantaggi dell’AAS che, considerando la sopravvalutazione delle standard input/output norms, sono stati tra l’altro superiori a quelli previsti dalle relative disposizioni giuridiche. |
d) Conclusioni
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(28) |
L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, ovvero un contributo finanziario del governo indiano che ha conferito un vantaggio all’esportatore oggetto dell’inchiesta. |
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(29) |
Inoltre, l’AAS per le esportazioni presunte è chiaramente condizionato, di diritto, all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Nel quadro del regime in questione una società non può ottenere alcun vantaggio senza un impegno di esportazione. |
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(30) |
Il presente riesame ha pertanto confermato che il principale sottoregime di cui si è beneficiato in questo caso non può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Non si tratta di un sistema conforme alle norme enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione del dazio) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il governo indiano non ha applicato efficacemente il meccanismo o la procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le standard input-output norms non possono essere considerate un metodo di verifica del consumo effettivo, poiché sono state giudicate troppo generose ed è emerso che i vantaggi in eccesso conferiti non sono recuperati dal governo indiano. In effetti, il governo indiano non ha effettuato un controllo efficace sulla corretta tenuta del registro del consumo effettivo. Inoltre, il governo indiano non ha effettuato ulteriori esami basati sui fattori produttivi effettivamente consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base) tale esame sarebbe normalmente necessario. Infine, è emerso che, nonostante sia prescritto dalla legge, non è in realtà garantito l’intervento di contabili iscritti all’albo professionale nel processo di verifica. |
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(31) |
L’AAS per le esportazioni presunte è pertanto compensabile. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(32) |
Mancando un sistema legittimo di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione di tutti i dazi all’importazione solitamente esigibili all’importazione di fattori produttivi. In merito occorre notare che il regolamento di base non prevede soltanto compensazioni per le restituzioni «in eccesso» dei dazi. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base e del relativo allegato I, lettera i), solamente le restituzioni eccessive dei dazi possono essere compensate, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Se manca un’adeguata procedura di controllo, tale eccezione al sistema di restituzione non si applica e, invece della norma sulle presunte restituzioni in eccesso, si applica quella della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito dall’allegato II, titolo II, e dall’allegato III, titolo II, del regolamento di base, non spetta all’autorità incaricata dell’inchiesta calcolare la remissione in eccesso dei dazi. Al contrario, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica. |
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(33) |
L’importo della sovvenzione per il richiedente è stato calcolato in base ai dazi all’importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell’ambito del sottoregime delle esportazioni presunte durante il PIR (numeratore). A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, tale importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PIR, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
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(34) |
L’aliquota della sovvenzione di cui il richiedente ha beneficiato durante il PIR nel quadro del presente regime è pari allo 0,52 %. |
3.1.2. Regime di credito sui dazi d’importazione («DEPBS»)
a) Base giuridica
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(35) |
Il DEPBS è descritto nel dettaglio al paragrafo 4.3 dell’FTP 04-09 e dell’FTP 09-14 nonché al capitolo 4 dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14. |
b) Ammissibilità
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(36) |
Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori o gli operatori commerciali esportatori. |
c) Attuazione pratica
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(37) |
Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti finiti esportati nel quadro di tale regime. Le autorità indiane hanno fissato aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame. Queste sono calcolate sulla base delle standard input-output norms (cfr. considerando 24) e dell’incidenza dei dazi doganali sul contenuto di tali importazioni presunte, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati. L’aliquota DEPBS per il prodotto in esame durante il PIR dell’attuale inchiesta si è attestata all’8 %, con un valore massimo di 58 Rs/kg. |
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(38) |
Per poter beneficiare di tale regime, una società deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Affinché i beni possano essere esportati, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura, l’esportatore è informato del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il governo indiano non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS per calcolare il vantaggio è quella vigente al momento in cui è stata redatta la dichiarazione di esportazione. Non esiste quindi alcuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del vantaggio accordato. |
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(39) |
È stato accertato che, in base ai principi contabili in uso in India, dopo l’adempimento dell’obbligo di esportazione i crediti DEPBS possono essere registrati, secondo il principio della competenza, come entrate sui conti commerciali. I crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, ad eccezione dei beni strumentali. I beni importati beneficiando di tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (con il pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio. |
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(40) |
Le domande per i crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono riguardare una quantità illimitata di operazioni di esportazione. Le domande vanno presentate entro tre mesi dall’esportazione, tuttavia — come stabilisce chiaramente il paragrafo 9.3 dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14 — le domande pervenute oltre la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione previo versamento di una penale trascurabile (10 % della concessione). |
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(41) |
Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di tale regime durante il PIR. |
d) Conclusioni
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(42) |
Il DEPBS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS rappresentano un contributo finanziario concesso dal governo indiano poiché sono usati per compensare dazi all’importazione, riducendo così le entrate del governo indiano relative al versamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti DEPBS conferiscono inoltre un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità. |
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(43) |
Il DEPBS è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
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(44) |
Tale regime non può essere considerato un sistema legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, come sostiene il richiedente. Esso non è conforme alle norme severe di cui all’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto ad utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, l’esportatore può usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente i beni, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano nel mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano beni utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(45) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio per il beneficiario effettivamente accertato durante il periodo dell’inchiesta del riesame. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato come conferito al beneficiario al momento dell’effettuazione dell’operazione di esportazione nell’ambito del presente regime. In questa fase il governo indiano è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base costituisce un contributo finanziario. |
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(46) |
È emerso che i vantaggi derivanti dal DEPBS sono stati concentrati sul prodotto in esame. Pertanto si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alla somma dei crediti acquisiti per tutte le operazioni di esportazione del prodotto in esame effettuate durante il PIR. |
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(47) |
Laddove sono state presentate richieste motivate, per calcolare l’importo delle sovvenzioni (numeratore) sono state dedotte dai crediti così calcolati le tasse di domanda necessarie per avere accesso alla sovvenzione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. |
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(48) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito sul fatturato all’esportazione del prodotto in esame durante il PIR (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
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(49) |
Considerato quanto precede, l’aliquota della sovvenzione accertata nel quadro del presente regime per il richiedente durante il PIR è pari al 7,52 %. |
3.1.3. Regime di esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»)
a) Base giuridica
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(50) |
L’EPCGS è descritto nel dettaglio al capitolo 5 dell’FTP 04-09 e dell’FTP 09-14 nonché al capitolo 5 dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14. |
b) Ammissibilità
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(51) |
Possono beneficiare di tale regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi. |
c) Attuazione pratica
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(52) |
Purché successivamente esporti i prodotti, un’impresa può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano e risalenti a non più di 10 anni) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di un’imposta, il governo indiano rilascia una licenza EPCGS. L’EPCGS prevede una riduzione del 3 % del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nel quadro di tale regime. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati, per un dato periodo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione. Secondo l’FTP 09-14 i beni strumentali possono essere importati con un’aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro dell’EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all’obbligo di esportazione è più breve. |
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(53) |
Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricante nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in esenzione da dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS. |
d) Conclusioni
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(54) |
L’EPCGS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2 del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo indiano, poiché tale concessione rappresenta una rinuncia a entrate che gli sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore dato che i dazi risparmiati sulle importazioni ne migliorano la liquidità. |
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(55) |
L’EPCGS è inoltre condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali autorizzazioni non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso è pertanto ritenuto specifico e compensabile. |
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(56) |
L’EPCGS non può essere considerato un sistema legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I sistemi consentiti, di cui all’allegato I, lettera i), non riguardano i beni strumentali, in quanto questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all’esportazione. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(57) |
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati e utilizzati nel segmento petrolchimico e in altri settori in cui il richiedente ha beneficiato di tali vantaggi, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria in questione. A detto importo sono stati aggiunti gli interessi perché corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine sono stati ritenuti appropriati i tassi d’interesse commerciali applicati dal richiedente sulle proprie vendite durante il PIR. |
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(58) |
Conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del settore petrolchimico e degli altri settori che hanno beneficiato di tali vantaggi durante il PIR (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni. |
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(59) |
L’aliquota della sovvenzione accertata durante il PIR nel quadro del presente regime è pari all’1,49 %. |
3.1.4. Focus Market Scheme, «FMS»
a) Base giuridica
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(60) |
L’FMS è descritto nel dettaglio ai paragrafi da 3.9.1 a 3.9.2.2 dell’FTP 04-09 e ai paragrafi 3.14.1 a 3.14.3 dell’FTP 09-14 nonché ai paragrafi da 3.20 a 3.20.3 dell’HOP I 04-09 e ai paragrafi da 3.8 a 3.8.2 dell’HOP I 09-14. |
b) Ammissibilità
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(61) |
Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori o gli operatori commerciali esportatori. |
c) Attuazione pratica
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(62) |
In base a tale regime, le esportazioni di tutti i prodotti verso i paesi notificati ai sensi dell’appendice 37 C dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14 possono ricevere un credito sul dazio che va dal 2,5 % al 3 % del valore fob dei prodotti esportati nell’ambito del regime stesso. Alcuni tipi di attività di esportazione sono escluse dal regime, come l’esportazione di beni importati o trasbordati, le esportazioni presunte, l’esportazione di servizi e il fatturato all’esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all’esportazione. Sono anche esclusi dal regime alcuni tipi di prodotti, come diamanti, metalli preziosi, minerali, cereali, zucchero e prodotti petroliferi. |
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(63) |
I crediti sui dazi nell’ambito dell’FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del relativo certificato di autorizzazione al credito. Possono essere usati per pagare dazi doganali sulle importazioni successive di fattori produttivi o di beni qualsiasi, beni d’investimento compresi. |
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(64) |
Il certificato di autorizzazione al credito è rilasciato dal porto da cui sono partite le esportazioni e dopo che le esportazioni sono state effettuate e i beni spediti. Purché un richiedente fornisca alle autorità copia di tutti i documenti d’esportazione pertinenti (come ordine d’esportazione, fatture, bollette di uscita doganale, «bank realization certificates»), il governo indiano non può modificare l’assegnazione dei crediti sul dazio. |
d) Conclusioni
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(65) |
L’FMS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti FMS sono contributi finanziari del governo indiano, usati per compensare i dazi all’importazione: essi riducono così le entrate del governo indiano, derivanti dal pagamento di dazi, altrimenti dovute. Inoltre, i crediti FMS conferiscono un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità. |
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(66) |
Inoltre, l’FMS è condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
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(67) |
Tale regime non può essere considerato un sistema legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione), e all’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva), del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto ad utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esiste alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III, del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi dell’FMS indipendentemente dal fatto che importino fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente i beni, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano beni utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare dell’FMS. Un esportatore può inoltre usare crediti sui dazi FMS per importare beni di investimento benché quest’ultimi non rientrino nel campo d’applicazione dei regimi ammissibili di rimborso dei dazi, di cui all’allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono immessi nel processo produttivo dei prodotti esportati. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(68) |
L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in funzione del vantaggio conferito al beneficiario per le esportazioni del prodotto in esame, quale rilevato durante il PIR e contabilizzato dal richiedente secondo i principi della contabilità per competenza, come entrate al momento dell’operazione di esportazione. Conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’importo delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito sul fatturato generato dalle esportazioni del prodotto in esame durante il PIR (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
|
(69) |
Laddove sono state presentate richieste motivate, per calcolare l’importo delle sovvenzioni (numeratore) sono state dedotte dai crediti così calcolati le tasse di domanda necessarie per avere accesso alla sovvenzione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. |
|
(70) |
L’aliquota della sovvenzione accertata durante il PIR nel quadro del presente regime è pari allo 0,87 %. |
3.1.5. Focus Product Scheme, «FPS»
|
(71) |
Nel corso dell’inchiesta si è accertato che il richiedente non ha ottenuto vantaggi dall’FPS durante il PIR. Non è stato pertanto necessario analizzare ulteriormente tale regime nell’ambito della presente inchiesta. |
3.1.6. Regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, «ITES»)
|
(72) |
Nel corso dell’inchiesta si è accertato che il richiedente non ha ottenuto vantaggi dall’ITES durante il PIR. Non è stato pertanto necessario analizzare ulteriormente tale regime nell’ambito della presente inchiesta. |
3.1.7. Regime di incentivazione all’investimento di capitali (Capital Invesment Incentive Scheme — «CIIS») del governo del Gujarat
|
(73) |
Lo Stato del Gujarat accorda incentivi sotto forma di esenzione e/o differimento di imposte sulle vendite e sull’acquisto alle imprese industriali ammissibili, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo industriale di zone economicamente arretrate situate nel proprio territorio. |
a) Base giuridica
|
(74) |
Il presente regime, così come applicato dal governo del Gujarat, è descritto nel dettaglio nella risoluzione del governo del Gujarat n. INC-1095/2000(3)/I dell’11 settembre 1995, notifica del governo, dipartimento della Finanza n. (GHN-43) VAT-2006/S.5(2)(2)-TH del 1o aprile 2006 e norma 18 A delle norme fiscali sull’imposta del valore aggiunto nel Gujarat (2006). |
b) Ammissibilità
|
(75) |
Possono beneficiare dei vantaggi previsti da questo regime le società che aprono nuovi impianti industriali o espandono in misura significativa impianti industriali esistenti in aree economicamente arretrate. Tuttavia, esistono elenchi completi di industrie non ammissibili, per evitare che le società attive in determinati campi beneficino degli incentivi. |
c) Attuazione pratica
|
(76) |
Per beneficiare di questo regime, le società devono investire in zone economicamente arretrate. Queste zone, che rappresentano unità territoriali nel Gujarat, sono classificate in base allo sviluppo economico in diverse categorie; altre aree sono invece escluse o «bandite» dall’applicazione di questi regimi di incentivi. I criteri principali per fissare l’importo degli incentivi sono l’entità degli investimenti e il tipo di zona in cui l’impresa è o sarà ubicata. |
|
(77) |
Gli incentivi possono essere concessi in qualsiasi momento poiché non ci sono limiti di tempo relativi alla presentazione delle richieste di incentivi o all’adempimento dei criteri quantitativi. |
d) Conclusioni
|
(78) |
Tale regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, rappresentando un contributo finanziario da parte del governo del Gujarat, poiché gli incentivi concessi, nella fattispecie esenzioni dalle imposte sulle vendite e sugli acquisti, diminuiscono le entrate che gli sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, gli incentivi conferiscono un vantaggio ad una società migliorandone la situazione finanziaria, poiché le imposte dovute non vengono versate. |
|
(79) |
Tale regime è inoltre specifico in quanto regionale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto di esso beneficiano solo determinate società che hanno investito all’interno di aree geografiche definite, che rientrano nella giurisdizione dello Stato in questione. Le società ubicate all’esterno di tali aree non sono ammissibili; il livello del vantaggio varia inoltre in base alla zona. |
|
(80) |
Il CIIS del governo del Gujarat è quindi compensabile. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
|
(81) |
Il richiedente ha sostenuto di non soddisfare più i criteri per beneficiare dei vantaggi conferiti dal CIIS in uno dei propri stabilimenti. L’inchiesta ha confermato tale affermazione. Nel caso di un altro stabilimento, l’ammissibilità della società è cessata nel corso dell’attuale inchiesta. Le sovvenzioni percepite per le attività di tali stabilimenti non sono pertanto state considerate nel calcolo dell’importo della sovvenzione. |
|
(82) |
L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base all’importo delle imposte sulle vendite e sugli acquisti normalmente dovute nel periodo dell’inchiesta del riesame e che, nel quadro di tale regime, non sono state versate. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito in base alle vendite complessive registrate durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. L’aliquota della sovvenzione così ottenuta ammonta allo 0,31 %. |
3.1.8. Importo delle sovvenzioni compensabili
|
(83) |
Per il richiedente l’importo totale delle sovvenzioni compensabili, stabilito conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è pari al 10,73 %. L’importo della sovvenzione supera la soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
|
(84) |
Si ritiene pertanto che conformemente all’articolo 18 del regolamento di base la sovvenzione sia continuata durante il PIR. |
3.2. Carattere duraturo dei mutamenti che hanno interessato la sovvenzione
|
(85) |
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato anche valutato se durante il PIR le circostanze relative alle sovvenzioni siano variate in maniera significativa. |
|
(86) |
È risultato che, durante il PIR, il richiedente ha continuato a beneficiare della sovvenzione compensabile del governo indiano. Inoltre, il tasso di sovvenzione calcolato durante il riesame è inferiore a quello emerso dalla precedente inchiesta del riesame. Non vi è alcun elemento di prova indicante che i regimi saranno interrotti o nuovi regimi saranno avviati in un futuro imminente. |
|
(87) |
Poiché è dimostrato che il richiedente beneficia di sovvenzioni minori di quelle precedenti e che è probabile che continui a riceverne in misura inferiore a quanto emerso dalla precedente inchiesta del riesame, si conclude che continuando ad applicare l’attuale misura si supera il valore della sovvenzione compensabile che causa il pregiudizio e che il livello delle misure va dunque modificato per riflettere le nuove risultanze. |
4. MISURE COMPENSATIVE E MISURE ANTIDUMPING
4.1. Misure compensative
|
(88) |
In conformità a quanto disposto dall’articolo 19 del regolamento di base e ai motivi del presente riesame illustrati nell’avviso di apertura, si accerta che il margine di sovvenzione del richiedente è diminuito dal 13,8 % al 10,7 % e che, pertanto, l’aliquota del dazio compensativo, istituito per tale produttore esportatore dal regolamento (CE) n. 1286/2008, va modificata di conseguenza. |
|
(89) |
L’aliquota del dazio compensativo così modificata dovrebbe essere portata al livello delle nuove aliquote di sovvenzione emerse durante il presente riesame, in quanto il margine di pregiudizio calcolato nell’inchiesta antisovvenzioni iniziale resta più elevato. |
|
(90) |
Nell’inchiesta antisovvenzione iniziale, onde evitare che le fluttuazioni dei prezzi del PET causate dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio non si traducano in un dazio più elevato, sono state predisposte misure sotto forma di un dazio specifico. Si ritiene che, per lo stesso motivo, tale approccio vada adottato anche nel presente riesame. L’importo riveduto del dazio specifico ammonta pertanto a 90,4 EUR per tonnellata. |
4.2. Misure antidumping
|
(91) |
La modifica dell’aliquota del dazio compensativo eserciterà un impatto sul dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 192/2007 alle importazioni di PET prodotte dal richiedente. |
|
(92) |
In tutte le inchieste precedenti, il dazio antidumping è stato adeguato al fine di evitare l’eventuale doppio computo degli effetti dei vantaggi derivanti dalle sovvenzioni all’esportazione. In merito, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base dispongono che nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi per rimediare a una stessa situazione derivante da un dumping o da una sovvenzione all’esportazione. Le inchieste precedenti, come pure il presente riesame, hanno dimostrato che taluni regimi di sovvenzioni oggetto dell’inchiesta considerate come compensabili, costituivano sovvenzioni all’esportazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Con riferimento ad altri regimi di sovvenzioni, in particolare al CIIS del governo del Gujarat, non si è dimostrato né argomentato se e in che misura le medesime sovvenzioni siano neutralizzate due volte mediante l’imposizione al contempo dei dazi antidumping e dei dazi compensativi sullo stesso prodotto importato. In particolare, nulla dimostra che per effetto del CIIS il prezzo all’esportazione di un prodotto sia diminuito in maniera diversa dal prezzo dei prodotti venduti sul mercato interno. Ne deriva che il CIIS influenza i prezzi a cui il produttore vende i propri beni sul mercato interno e sui mercati d’esportazione nello stesso modo e in egual misura. |
|
(93) |
In quanto tali, queste sovvenzioni influiscono sul prezzo all’esportazione del richiedente, dando così luogo a un margine di dumping più elevato. In altri termini, il margine di dumping definitivo accertato nell’inchiesta antidumping iniziale è dovuto in parte all’esistenza delle sovvenzioni all’esportazione. |
|
(94) |
Di conseguenza, le aliquote del dazio antidumping definitivo per il richiedente devono ora essere adeguate in modo da tener conto del livello riveduto del vantaggio conferito dalle sovvenzioni all’esportazione nel corso del PIR nel presente riesame in modo da rispecchiare l’effettivo margine di dumping dopo l’imposizione del dazio compensativo definitivo adeguato che neutralizza l’effetto delle sovvenzioni all’esportazione. |
|
(95) |
In altre parole occorre tener conto dei nuovi livelli delle sovvenzioni al fine di adeguare i margini di dumping precedentemente fissati. |
|
(96) |
L’aliquota del dazio antidumping per il richiedente dovrebbe pertanto essere pari a 132,6 EUR per tonnellata. |
|
(97) |
Il richiedente e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni sulla base dei quali si intendeva proporre la chiusura dell’inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte riguardante Reliance Industries Limited della tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 193/2007 è sostituita da quanto segue:
|
Paese |
Società |
Dazio compensativo (EUR/t) |
Codice addizionale TARIC |
|
«India |
Reliance Industries Ltd |
90,4 |
A181 » |
Articolo 2
La parte riguardante Reliance Industries Ltd della tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007 è sostituita da quanto segue:
|
Paese |
Società |
Dazio antidumping (EUR/t) |
Codice addizionale TARIC |
|
«India |
Reliance Industries Ltd |
132,6 |
A181 » |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.
(3) GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.
(4) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1.
(5) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.
(6) GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.
(7) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.
(8) GU C 151 del 10.6.2010, pag. 17.
|
9.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 907/2011 DEL CONSIGLIO
del 6 settembre 2011
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan (2), in particolare l'articolo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
|
(1) |
Il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e classificati attualmente con il codice NC 5402 20 00 («prodotto in esame»). |
|
(2) |
In considerazione dell’alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio antidumping («inchiesta iniziale») nella RPC, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra 0 % e 5,5 % per le società incluse nel campione, mentre per le altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata fissata un’aliquota del dazio del 5,3 %. Due società che hanno collaborato non incluse nel campione, alle quali è stato concesso un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, hanno ottenuto dazi dello 0 % e del 9,8 %. Per tutte le altre società della RPC è stata fissata un’aliquota del dazio del 9,8 %. |
|
(3) |
L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 offre ai nuovi produttori esportatori cinesi che soddisfano le condizioni stabilite in tale articolo la possibilità di ottenere l’aliquota del dazio del 5,3 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. |
B. RICHIESTE DEI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
|
(4) |
Due società («i richiedenti») hanno chiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. |
|
(5) |
Per determinare se ciascun richiedente rispetta le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori stabilite all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, è stato effettuato un esame volto a verificare se il richiedente:
|
|
(6) |
Ai richiedenti è stato inviato un questionario ed è stato chiesto di dimostrare la loro conformità ai criteri sopraindicati. |
|
(7) |
La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie per determinare se sono state rispettate le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei due richiedenti:
|
C. CONCLUSIONI
|
(8) |
Per quanto riguarda un richiedente, Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd, le informazioni presentate sono risultate sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite nell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010. Il richiedente ha quindi potuto ottenere l’aliquota del dazio medio ponderato concessa alle società che hanno collaborato non incluse nel campione (5,3 %), a norma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, e può essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento. |
|
(9) |
Per quanto riguarda l’altro richiedente, Amann Twisting Yancheng Co. Ltd, le informazioni presentate non sono risultate sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite nell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010. L’inchiesta ha rivelato in particolare che la principale materia prima utilizzata nel processo di produzione, i filati di poliestere ad alta tenacità, non è prodotta dal richiedente ma acquistata da fornitori indipendenti. Il filamento viene trasformato dal richiedente nel corso di diverse fasi di produzione, tra cui la cordatura, ed esportato infine con la definizione del prodotto in esame. Dato che il richiedente non ha fabbricato il prodotto in esame, ma lo ha semplicemente trasformato, si è concluso che la società Amann Twisting Yancheng Co. Ltd non può essere considerata un produttore del prodotto in esame. Essa non soddisfa quindi la condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di essere un «produttore» del prodotto in esame. |
|
(10) |
La sua richiesta del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori è stata pertanto respinta. |
D. MODIFICA DELL’ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI ALIQUOTE DEL DAZIO INDIVIDUALI
|
(11) |
Visti i risultati dell’inchiesta di cui al considerando 8, si conclude che la società Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd dovrebbe essere aggiunta all’elenco delle società menzionate singolarmente nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 con un’aliquota del dazio del 5,3 %. |
|
(12) |
I richiedenti e l’industria dell’Unione sono stati informati dei risultati dell’inchiesta ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
|
(13) |
Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state analizzate e all’occorrenza tenute in debita considerazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 è sostituito dal seguente allegato.
«ALLEGATO
PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE
Codice addizionale TARIC A977
|
Ragione sociale della società |
Città |
|
Heilongjiang Longdi Co. Ltd |
Harbin |
|
Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd |
Wujiang |
|
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd |
Jiaxing |
|
Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co. Ltd |
Shanghai |
|
Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co. Ltd |
Shaoxing |
|
Sinopec Shanghai Petrochemical Company |
Shanghai |
|
Wuxi Taiji Industry Co. Ltd |
Wuxi» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
|
9.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 908/2011 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AR |
33,3 |
|
EC |
32,6 |
|
|
MK |
49,0 |
|
|
ZZ |
38,3 |
|
|
0707 00 05 |
AR |
24,2 |
|
TR |
127,5 |
|
|
ZZ |
75,9 |
|
|
0709 90 70 |
AR |
40,2 |
|
EC |
39,5 |
|
|
TR |
125,7 |
|
|
ZZ |
68,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
76,3 |
|
CL |
91,9 |
|
|
MX |
39,8 |
|
|
PY |
33,5 |
|
|
TR |
66,0 |
|
|
UY |
48,4 |
|
|
ZA |
82,6 |
|
|
ZZ |
62,6 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
156,9 |
|
MA |
175,2 |
|
|
TR |
118,3 |
|
|
ZA |
59,8 |
|
|
ZZ |
127,6 |
|
|
0808 10 80 |
CL |
62,8 |
|
CN |
78,7 |
|
|
NZ |
105,6 |
|
|
US |
82,4 |
|
|
ZA |
89,4 |
|
|
ZZ |
83,8 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
74,4 |
|
TR |
116,3 |
|
|
ZA |
99,6 |
|
|
ZZ |
96,8 |
|
|
0809 30 |
TR |
146,7 |
|
ZZ |
146,7 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
41,6 |
|
KE |
58,0 |
|
|
ZZ |
49,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».