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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.229.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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6.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 884/2011 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nel’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Enzima desossiribonucleasi, con una attività da 10 000 a 25 000 unità/mg, in un tampone acquoso di conservazione a pH 6,5. Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto per uso di laboratorio nella reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR). |
3507 90 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3507 , 3507 90 e 3507 90 90 . La modalità di preparazione del prodotto consente di mantenere l’attività dell’enzima durante la conservazione. Il prodotto non contiene alcuna altra sostanza se non lo stesso enzima che consente di effettuare una reazione di rivelazione. È quindi esclusa la classificazione alla voce 3822 come reattivo per diagnostica o da laboratorio. Data la sua composizione, il prodotto può essere considerato un enzima preparato ai sensi della voce 3507 . Il prodotto va pertanto classificato al codice NC 3507 90 90 come altri enzimi preparati non nominati né compresi altrove. |
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6.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 885/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2011
relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
Una domanda di autorizzazione del preparato Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
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(4) |
L'impiego del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione (2). |
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(5) |
A sostegno della domanda di autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) per galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi sono stati presentati nuovi dati. Nel proprio parere del 15 marzo 2011 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) non ha effetti avversi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente, e che l'impiego di tale preparato può migliorare il rendimento zootecnico delle specie animali. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(6) |
La valutazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1.
(3) EFSA Journal 2011; 9(3):2114.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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|
CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
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4b1823 |
Kemin Europa N.V. |
Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) |
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Galline ovaiole Anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso Struzzi |
— |
1 × 107 |
— |
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26 settembre 2021 |
||||||||||||||
(1) Maggiori informazioni sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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6.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 886/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2011
relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 122001) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato enzimatico 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Trichoderma reesei CBS 122001. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda concerne l'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Trichoderma reesei (CBS 122001) come additivo per mangimi destinati a scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
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(4) |
L'impiego di tale preparato è stato autorizzato dal regolamento (UE) n. 277/2010 della Commissione (2), per il pollame da ingrasso e da allevamento diverso dai tacchini da ingrasso, per il pollame ovaiolo e per i suini diversi dalle scrofe, e dal regolamento (UE) n. 891/2010 della Commissione (3) per i tacchini. |
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(5) |
A sostegno della domanda di autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Trichoderma reesei (CBS 122001) per le scrofe sono stati presentati nuovi dati. Nel proprio parere del 15 marzo 2011 (4), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Trichoderma reesei (CBS 122001) non ha effetti avversi sulla salute animale e umana o sull'ambiente e che il suo impiego può migliorare la digeribilità del calcio e del fosforo nelle scrofe. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(6) |
La valutazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Trichoderma reesei (CBS 122001) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 13.
(3) GU L 266 del 9.10.2010, pag. 4.
(4) EFSA Journal 2011;9(3):2111.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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|
Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione. |
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4a12 |
Roal Oy |
6-fitasi EC 3.1.3.26 |
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Scrofe |
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250 PPU |
— |
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26 settembre 2021 |
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(1) 1 PPU è la quantità di enzima che libera 1 μmol di fosfato inorganico al minuto dal fitato di sodio, a pH = 5,0 e 37 °C.
(2) Maggiori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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6.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 887/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2011
relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Norel S.A.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
Una domanda di autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 è stata presentata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda concerne l’autorizzazione del preparato di cui all'allegato come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria degli «additivi zootecnici». |
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(4) |
Nel proprio parere del 16 marzo 2011 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, l'additivo Enterococcus faecium CECT 4515 non ha effetti avversi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente e che può aumentare il peso corporeo e il rapporto mangime/peso dei polli da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione del preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2011; 9 (3):2118.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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|
CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
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4b1713 |
Norel S.A. |
Enterococcus faecium CECT 4515 |
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Polli da ingrasso |
— |
1 × 109 |
— |
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26 settembre 2021 |
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(1) Maggiori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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6.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 888/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2011
relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
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(2) |
Il diclazuril, numero CAS 101831-37-2, è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso a norma della direttiva 70/524/CEE e come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole fino all'età di 16 settimane e ai tacchini fino all'età di 12 settimane a norma del regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (3). L'additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il suo impiego è stato ulteriormente autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 1118/2010 della Commissione (4), per le faraone dal regolamento (UE) n. 169/2011 della Commissione (5) e per i conigli dal regolamento (UE) n. 971/2008 della Commissione (6). |
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(3) |
In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, con la richiesta che esso sia classificato nella categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Nel suo parere del 16 marzo 2011 (7), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il diclazuril non ha effetti avversi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente e che è efficace per il controllo della coccidiosi nei tacchini da ingrasso. Ha inoltre concluso che il preparato non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure protettive adeguate. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione del diclazuril dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente regolamento, occorre sopprimere la voce corrispondente al diclazuril nel regolamento (CE) n. 2430/1999. |
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(7) |
Poiché le modifiche delle condizioni dell'autorizzazione non sono legate a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti di premiscele e mangimi composti contenenti questo preparato, come autorizzato dal regolamento (CE) n. 2430/1999 per l'impiego nei tacchini fino all'età di 12 settimane. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2430/1999 è soppressa la voce corrispondente al diclazuril per i tacchini, identificata dal numero di registrazione 27.
Articolo 3
Le premiscele e i mangimi etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE e contenenti diclazuril, come autorizzato dal regolamento (CE) n. 2430/1999 per l'impiego nei tacchini fino all'età di 12 settimane, possono continuare a essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.
(4) GU L 317 del 3.12.2010, pag. 5.
(5) GU L 49 del 24.2.2011, pag. 6.
(6) GU L 265 del 4.10.2008, pag. 3.
(7) EFSA Journal 2011; 9(4):2115.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 % |
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Coccidiostatici e istomonostatici |
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5 1 771 |
Janssen Pharmaceutica N.V. |
Diclazuril 0,5 g/ 100 g (Clinacox 0,5 %) |
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Tacchini da ingrasso |
— |
1 |
1 |
|
26 settembre 2021 |
1 500 μg di diclazuril/kg di fegato pesato umido 1 000 μg di diclazuril/kg di reni pesato umido 500 μg di diclazuril/kg di tessuto muscolare pesato umido 500 μg di diclazuril/kg di tessuto cutaneo e adiposo pesato umido |
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(1) Maggiori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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6.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 889/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
EC |
32,6 |
|
MK |
49,0 |
|
|
ZZ |
40,8 |
|
|
0707 00 05 |
AR |
24,2 |
|
TR |
130,3 |
|
|
ZZ |
77,3 |
|
|
0709 90 70 |
AR |
40,2 |
|
EC |
39,5 |
|
|
TR |
120,5 |
|
|
ZZ |
66,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
76,8 |
|
CL |
75,7 |
|
|
MX |
39,8 |
|
|
PY |
33,5 |
|
|
TR |
66,0 |
|
|
UY |
37,4 |
|
|
ZA |
84,7 |
|
|
ZZ |
59,1 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
128,0 |
|
IL |
80,3 |
|
|
MA |
175,2 |
|
|
TR |
121,8 |
|
|
ZA |
59,8 |
|
|
ZZ |
113,0 |
|
|
0808 10 80 |
CL |
106,6 |
|
CN |
78,7 |
|
|
NZ |
109,8 |
|
|
US |
77,4 |
|
|
ZA |
80,4 |
|
|
ZZ |
90,6 |
|
|
0808 20 50 |
CI |
48,9 |
|
CN |
74,6 |
|
|
TR |
124,8 |
|
|
ZA |
121,5 |
|
|
ZZ |
92,5 |
|
|
0809 30 |
TR |
138,6 |
|
ZZ |
138,6 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
41,6 |
|
KE |
58,0 |
|
|
ZZ |
49,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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6.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 890/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2011 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 6 settembre 2011
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
48,70 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
48,70 |
0,29 |
|
1701 12 10 (1) |
48,70 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
48,70 |
0,00 |
|
1701 91 00 (2) |
52,94 |
1,59 |
|
1701 99 10 (2) |
52,94 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
52,94 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,53 |
0,20 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
Rettifiche
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6.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/16 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante disposizioni di applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195 del 25 luglio 2009 )
A pagina 20, nell'allegato, parte II, capitolo IV «Prove d’urto del dispositivo di simulazione della coscia contro il bordo anteriore del cofano», la figura 4 è sostituita dalla seguente:
Figura 4
Velocità nelle prove d’urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano in funzione della forma del veicolo
A pagina 42, nell'allegato, parte IV, capitolo IV «Velocità d’impatto del dispositivo di simulazione della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale», la figura 4 è sostituita dalla seguente:
Figura 4
Velocità d’impatto del dispositivo di simulazione della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale
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6.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/18 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201 del 3 agosto 2010 )
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1. |
Alla pagina 7, articolo 11, paragrafo 3: |
anziché:
«opportune disposizioni all’articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1794/2006»,
leggi:
«opportune disposizioni all’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1794/2006».
|
2. |
Alla pagina 7, articolo 13, paragrafo 2: |
anziché:
«gli Stati membri»,
leggi:
«gli Stati membri di cui trattasi».
|
3. |
Alla pagina 8, articolo 14, paragrafo 2: |
anziché:
«gli Stati membri»,
leggi:
«gli Stati membri di cui trattasi».
|
4. |
Alla pagina 8, articolo 15, titolo: |
anziché:
«Piani e obiettivi prestazionali adottati successivamente all’inizio del periodo di riferimento»,
leggi:
«Piani prestazionali o misure correttive adottati successivamente all’inizio del periodo di riferimento».
|
5. |
[Rettifica che non riguarda la versione italiana] |
|
6. |
Alla pagina 13, allegato I, parte 2, paragrafo 1, lettera a), ultima frase: |
anziché:
«questi indicatori essenziali di prestazione»,
leggi:
«questo indicatore essenziale di prestazione».
|
7. |
[Rettifica che non riguarda la versione italiana] |
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8. |
Alla pagina 14, allegato I, parte 2, paragrafo 4.2: |
anziché:
«un secondo IEP di capacità nazionale o di BFSA»,
leggi:
«un secondo IEP in materia di efficienza economica nazionale o di BFSA».
|
9. |
Alla pagina 15, allegato II, paragrafo 1.2: |
anziché:
«(previsioni di traffico, tendenza del tasso unitario, ecc.)»,
leggi:
«(previsioni di traffico, ecc.)».
|
10. |
Alla pagina 18, allegato IV, sezione 2, seconda frase: |
anziché:
«sotto il limite dell’articolo 1, paragrafo 2»,
leggi:
«sotto il limite dell’articolo 1, paragrafo 3».
|
11. |
Alla pagina 18, allegato IV, paragrafo 2.1, lettera b): |
anziché:
«del regolamento sui requisiti comuni»,
leggi:
«del regolamento (CE) n. 2096/2005».
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12. |
Alla pagina 20, allegato IV, paragrafo 3.1, lettera p): |
anziché:
«“tipo di volo”: “IFR” per aeromobile che vola secondo le regole del volo strumentale definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago del 1944 (decima edizione, luglio 2005) o “VFR” per aeromobile che vola secondo le regole del volo a vista definite nello stesso allegato.»,
leggi:
«“tipo di volo”: il tipo di volo definito nell’appendice 2 del documento 4444 dell’ICAO (15a edizione — giugno 2007);».
|
13. |
[Rettifica che non riguarda la versione italiana]. |