ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.227.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 227

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
2 settembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2011 del Consiglio, del 26 agosto 2011, che chiude il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2011 del Consiglio, del 1o settembre 2011, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 873/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 874/2011 della Commissione, del 31 agosto 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2011 della Commissione, del 31 agosto 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2011 della Commissione, del 1o settembre 2011, recante centocinquantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 877/2011 della Commissione, del 1o settembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione 2011/521/PESC del Consiglio, del 1o settembre 2011, che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 871/2011 DEL CONSIGLIO

del 26 agosto 2011

che chiude il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafi 2, 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

A seguito di un’inchiesta antidumping condotta conformemente all’articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1212/2005 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2009 (3).

(2)

Le aliquote individuali del dazio variavano tra lo 0 % e il 37,9 % a seconda del fabbricante del prodotto in esame e il livello del dazio residuo è stato fissato al 47,8 %.

1.2.   Richieste di riesame

(3)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping applicabili nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (4), la Commissione ha ricevuto, in data 25 marzo 2010, una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e, in data 29 aprile 2010, un’altra domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stata presentata da Eurofonte, per conto di sette dei suoi membri, e da Fundiciones de Odena («i richiedenti») per conto di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione dell’Unione di alcuni tipi di pezzi fusi.

(5)

La domanda conteneva elementi di prova prima facie tali da dimostrare che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio a danno dell’industria dell’Unione.

(6)

La domanda a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è stata presentata da Shandong Lulong Group Co. Ltd., un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese. La domanda riguardava soltanto la verifica delle pratiche di dumping relativamente alla società Shandong Lulong Group Co. Ltd.

1.3.   Aperture

(7)

Di conseguenza la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5) un avviso di apertura in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi, attualmente classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325109910), ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325991010), originari della Repubblica popolare cinese.

(8)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori interessati, i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, gli utenti rappresentativi e i produttori dell’Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

(9)

La Commissione ha inoltre pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) l’avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping di cui al considerando 7, limitato alla verifica delle pratiche di dumping relativamente alla società Shandong Lulong Group Co. Ltd.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

(10)

Con una lettera del 9 giugno 2011 indirizzata alla Commissione i richiedenti hanno ufficialmente ritirato la loro domanda. Nella lettera i richiedenti hanno sostenuto che, considerata l’instabilità dei pertinenti parametri economici, non sarebbe possibile escludere per il futuro pratiche di dumping pregiudizievoli. In questa situazione un aumento delle importazioni dalla Cina potrebbe, a loro avviso, mettere in pericolo la sopravvivenza dell’industria dell’Unione e per questo i richiedenti ritengono che la Commissione debba attivamente monitorare le importazioni del prodotto in esame ed essere pronta ad aprire rapidamente un nuovo procedimento.

(11)

La Commissione riconosce che il mercato dei pezzi fusi è considerevolmente mutato nel corso dell’ultimo anno, in particolare a causa della recente crisi economica che ha avuto un impatto notevole sul settore delle costruzioni e ha determinato tagli della spesa pubblica destinata a progetti infrastrutturali. Ciò ha prodotto un calo generale della domanda, anche per quanto riguarda le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi. Dato che non è chiaro quale sarà l’evoluzione del mercato a breve e medio termine, non è possibile escludere completamente la ricomparsa di pratiche di dumping pregiudizievoli. Si ritiene quindi opportuno monitorare le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. Il periodo di monitoraggio non deve superare i ventiquattro mesi dalla pubblicazione della chiusura del presente procedimento. Inoltre la Commissione non esclude l’apertura di una nuova inchiesta sullo stesso prodotto se e quando verranno presentati elementi di prova relativi a pratiche di dumping pregiudizievoli, conformemente a quanto stabilito dal regolamento di base.

(12)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base un procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda di riesame, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(13)

Si è ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, in quanto l’inchiesta non ha fatto emergere alcun elemento indicante che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni tali da giustificare conclusioni diverse.

(14)

Si è pertanto concluso che il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping riguardanti le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese debba essere chiuso e che le misure in vigore debbano essere abrogate.

(15)

Di conseguenza si è altresì concluso che debba essere chiuso anche il riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping relativamente alla società Shandong Lulong Group Co. Ltd.,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono chiusi il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di pezzi fusi di ghisa non malleabile e di ghisa a grafite sferoidale (ghisa duttile) del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, anche lavorati a macchina, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, attualmente classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325109910) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325991010), originari della Repubblica popolare cinese, e tali misure sono abrogate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

(3)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 6.

(4)  GU C 72 del 20.3.2010, pag. 11.

(5)  GU C 203 del 27.7.2010, pag. 2.

(6)  GU C 324 dell’1.12.2010, pag. 21.


2.9.2011   

IT

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L 227/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 872/2011 DEL CONSIGLIO

del 1o settembre 2011

che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

tenuto conto degli sviluppi in Libia, è opportuno modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le voci relative alle entità che figurano nell’allegato del presente regolamento sono soppresse dall’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Entità di cui all’articolo 1

2.

Economic and Social Development Fund (ESDF)

8.

National Commercial Bank

9.

Gumhouria Bank

10.

Sahara Bank

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

13.

Brega

14.

Sirte Oil Company

15.

Waha Oil Company

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (alias Oil Libya Holding Company)

23.

First Gulf Libyan Bank

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (alias National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; alias National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

26.

North African Geophysical Exploration Company (alias NAGECO; alias North African Geophysical Exploration)

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

28.

Mabruk Oil Operations

30.

Harouge Oil Operations (alias Harouge; alias Veba Oil Libya GmbH)

31.

Jawaby Property Investment Limited

32.

Tekxel Limited

39.

Mediterranean Oil Services Company (alias Mediterranean Sea Oil Services Company)

40.

Mediterranean Oil Services GmbH (alias MED OIL OFFICE DUESSELDORF, alias MEDOIL)

41.

Libyan Arab Airlines

43.

Autorità portuale di Tripoli

44.

Autorità portuale di Al Khoms

45.

Autorità portuale di Brega

46.

Autorità portuale di Ras Lanuf

47.

Autorità portuale di Zawia

48.

Autorità portuale di Zuwara

49.

Al-Sharara Oil Services Company (alias Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)


2.9.2011   

IT

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L 227/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 873/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell'Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nell'Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Fatte salve le misure vigenti nell'Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nell'Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Merce composita costituita da una spugna in materia plastica alveolare (poliuretano) (11,5 cm × 8,2 cm × 1,1 cm) e da un tessuto a maglia in poliestere che racchiude la spugna.

Il tessuto è costituito da filati testurizzati di poliestere e fibre di poliestere ricoperte di alluminio (prodotte grazie a un processo di metallizzazione per vapore) lavorati insieme. La spugna è completamente inserita nel tessuto.

(articolo per pulizia)

(cfr. fotografie nn. 656 A e 656 B) (1)

6307 10 10

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7, lettera e), della sezione XI, della nota 1 del capitolo 63 e del testo dei codici NC 6307, 6307 10 e 6307 10 10.

L'articolo è una merce composita ai sensi della regola generale d'interpretazione (GIR) 3 b) poiché la spugna è unita al tessuto in modo da formare un tutto praticamente inseparabile. [Cfr. anche la nota esplicativa del sistema armonizzato relativa alla GIR 3 b), (IX)].

Il tessuto, che è un articolo tessile, è un articolo confezionato ai sensi della nota 7 e) della sezione XI, poiché il tessuto a maglia è tenuto insieme mediante incollatura. Il fatto che una spugna sia inserita nell'articolo tessile confezionato rende inoltre l'intera merce un articolo confezionato. L'articolo rientra dunque nel sottocapitolo I del capitolo 63 in virtù della nota 1 di tale capitolo.

Sia il tessuto a maglia che la spugna hanno le caratteristiche oggettive di articoli destinati alla pulizia con acqua e detergenti. Tuttavia, la superficie ruvida del tessuto a maglia conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della GIR 3 b), poiché a causa di tale superficie l'articolo è destinato a rimuovere macchie secche dalle superfici lisce. La spugna serve unicamente ad aumentare la capacità di assorbimento di acqua e detergente. Il carattere essenziale della merce composita è dunque determinato dal tessuto.

L'articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 6307 10 10 come articolo per pulizia a maglia.


Image

Image

656 A

656 B


(1)  Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.


2.9.2011   

IT

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L 227/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 874/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Propoli grezza presentata sfusa in blocchi marroni di forma irregolare. Il prodotto è essenzialmente composto dai seguenti elementi (in % del peso):

resine vegetali e balsami vegetali

55

cere

30

oli essenziali

8-10

polline

5

Tali materiali raccolti dalle api sono trasformati dagli enzimi della loro saliva.

Il prodotto è utilizzato nella fabbricazione di prodotti farmaceutici e integratori alimentari.

0410 00 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo del codice NC 0410 00 00.

La classificazione nel capitolo 13 è esclusa perché il prodotto contiene elementi costitutivi ottenuti mediante l’azione di animali.

Date le sue caratteristiche, il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 0410 come prodotto commestibile di origine animale, non nominato né compreso altrove.


2.9.2011   

IT

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L 227/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 875/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Custodia subacquea per fotocamera digitale, realizzata principalmente in materie plastiche come definite nella nota 1 al capitolo 39.

Il prodotto è costituito da due metà trasparenti munite di pulsanti a pressione manuale, di manopole in metallo per la regolazione o il funzionamento e di bordi con dispositivi di fissaggio in plastica. Può essere dotato inoltre di schermo protettivo antiriflesso, di supporto e di impugnatura supplementare.

La custodia impermeabile presenta, sulla parte frontale, una cavità per alloggiare l’obiettivo, costituita da una parte esterna in metallo dotata di filettatura interna per ottiche ausiliarie, all’estremità della quale si trova una finestrella in vetro. Sul retro è presente una parte imbottita per il mirino della fotocamera.

Il prodotto è progettato per contenere una fotocamera digitale completa e per permetterne l’utilizzo in ambienti umidi o polverosi.

(Si vedano le foto 1 e 2) (1)

3926 90 97

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 (b) e 6 per l’interpretazione della Nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 39, nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.

La classificazione alla voce 4202 come custodia per apparecchi fotografici è esclusa. Le custodie per apparecchi fotografici rientrano nella voce 4202. Tuttavia, la custodia subacquea non serve semplicemente a contenere le fotocamere digitali ma presenta una funzionalità propria. Data la presenza di pulsanti e manopole per la regolazione o il funzionamento, il prodotto non può essere considerato un contenitore.

La classificazione alla voce 8529 è esclusa perché, sebbene l’articolo sia un accessorio per macchine fotografiche, non può essere considerato una parte di apparecchi fotografici digitali perché non è essenziale per il funzionamento di tali apparecchi.

La classificazione alle voci 9006 o 9007 ai sensi della nota 2 (b) del capitolo 90 è parimenti esclusa perché rientrano in tali voci unicamente gli apparecchi fotografici e le cineprese tradizionali, non le fotocamere digitali.

Il prodotto è costituito da materiali diversi e deve pertanto essere classificato in base al materiale che conferisce al prodotto il proprio carattere essenziale, come previsto dalla regola generale 3 b).

Poiché è la plastica a conferire al prodotto il suo carattere essenziale, esso deve essere classificato alla voce 3926 con il codice 3926 90 97“altri lavori di materie plastiche”.


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Foto 1

Foto 2


(1)  Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.


2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 876/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2011

recante centocinquantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 19 agosto 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 22 agosto 2011 ha altresì deciso di aggiungere una persona fisica al medesimo elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce seguente è aggiunta all’elenco "Persone fisiche":

"Mati ur-Rehman (alias a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial). Data di nascita: intorno al 1977. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: Mati ur-Rehman è il comandante operativo in capo di Lashkar i Jhangvi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.8.2011."

(2)

La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Abdul Latif Saleh (alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir). Titolo: dott. Indirizzo: Ultima residenza nota: Emirati Arabi Uniti. Data di nascita: 5.3.1957. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: a) giordana, b) albanese (dal 1992). Passaporto n.: a) D366 871 (passaporto giordano), b) 314772 (passaporto albanese emesso l'8.3.1993), c) 0334695 (passaporto albanese emesso il 1.12.1995). Altre informazioni: Espulso dall'Albania nel 1999.".


2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 877/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

121,5

ZZ

121,5

0709 90 70

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

70,8

CL

81,4

PY

39,4

TR

65,0

UY

81,8

ZA

84,4

ZZ

70,5

0806 10 10

EG

155,4

IL

80,3

MA

175,6

TR

126,3

ZZ

134,4

0808 10 80

AR

118,9

CL

100,7

CN

50,3

NZ

106,6

US

142,8

ZA

89,2

ZZ

101,4

0808 20 50

AR

132,0

CI

48,9

CN

42,6

NZ

91,3

TR

127,0

ZA

73,2

ZZ

85,8

0809 30

TR

130,4

ZZ

130,4

0809 40 05

BA

41,6

ZZ

41,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/15


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/521/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o settembre 2011

che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

tenuto conto degli sviluppi in Libia, è opportuno modificare gli elenchi delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportati nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le voci relative alle entità che figurano nell’allegato della presente decisione sono soppresse dall’elenco riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.


ALLEGATO

Entità di cui all’articolo 1

2.

Economic and Social Development Fund (ESDF)

8.

National Commercial Bank

9.

Gumhouria Bank

10.

Sahara Bank

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

13.

Brega

14.

Sirte Oil Company

15.

Waha Oil Company

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (alias Oil Libya Holding Company)

23.

First Gulf Libyan Bank

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (alias National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; alias National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

26.

North African Geophysical Exploration Company (alias NAGECO; alias North African Geophysical Exploration)

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

28.

Mabruk Oil Operations

30.

Harouge Oil Operations (alias Harouge; alias Veba Oil Libya GmbH)

31.

Jawaby Property Investment Limited

32.

Tekxel Limited

39.

Mediterranean Oil Services Company (alias Mediterranean Sea Oil Services Company)

40.

Mediterranean Oil Services GmbH (alias MED OIL OFFICE DUESSELDORF, alias MEDOIL)

41.

Libyan Arab Airlines

43.

Autorità portuale di Tripoli

44.

Autorità portuale di Al Khoms

45.

Autorità portuale di Brega

46.

Autorità portuale di Ras Lanuf

47.

Autorità portuale di Zawia

48.

Autorità portuale di Zuwara

49.

Al-Sharara Oil Services Company (alias Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)