ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.226.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 226

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
1 settembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 868/2011 della Commissione, del 31 agosto 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 21762) e di un preparato di Lactobacillus buchneri (DSM 22963) come additivi per mangimi per tutte le specie animali ( 1 )

2

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2011 della Commissione, del 31 agosto 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2011 della Commissione, del 31 agosto 2011, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o settembre 2011

7

 

 

DECISIONI

 

 

2011/520/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 agosto 2011, relativa al riconoscimento del Marocco a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare [notificata con il numero C(2011) 6020]  ( 1 )

10

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 342/09/COL, del 23 luglio 2009, relativa a un’esenzione dalla tassa CO2 norvegese su gas e GPL per l’impiego del gas per scopi diversi dal riscaldamento degli edifici (Norvegia)

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/1


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra

L’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, firmato a Bruxelles l’11 febbraio 2011 (1), è entrato in vigore il 1o luglio 2011, conformemente all’articolo 23 del protocollo.


(1)  GU L 177 del 6.7.2011, pag. 1.


REGOLAMENTI

1.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 868/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2011

relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 21762) e di un preparato di Lactobacillus buchneri (DSM 22963) come additivi per mangimi per tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti ad un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono state presentate le domande di autorizzazione per un preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 21762) e per un preparato Lactobacillus buchneri (DSM 22963). Dette domande erano corredate delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Le domande riguardano l'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 21762) e di un preparato di Lactobacillus buchneri (DSM 22963) come additivi per mangimi per tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 15 marzo 2011 (2) che il Lactobacillus plantarum (DSM 21762) non ha effetti nocivi per la salute animale e umana o per l'ambiente e che il preparato ha la potenzialità di migliorare la produzione di insilati provenienti da tutti i foraggi attraverso una riduzione del pH e una maggiore conservazione della sostanza secca. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi degli additivi nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Nel suo parere del 7 aprile 2011 (3), l'Autorità ha concluso che il Lactobacillus buchneri (DSM 22963) non ha effetti nocivi per la salute animale e umana o per l'ambiente e che il preparato ha la potenzialità di migliorare la produzione di insilati attraverso una maggiore produzione di acido acetico. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi degli additivi nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 21762) e del preparato di Lactobacillus buchneri (DSM 22963) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza si può autorizzare l'impiego dei preparati descritti nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per insilati», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2011; 9(3):2113.

(3)  The EFSA Journal 2011; 9(4):2138.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU /kg di materiale organico

Categoria di additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per insilati.

1k2071

Lactobacillus plantarum (DSM 21762)

 

Composizione dell'additivo:

Preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 21762) contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Lactobacillus plantarum (DSM 21762)

 

Metodo analitico  (1):

 

Conteggio: metodo di inclusione in piastra (pour plate): EN 15787

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.

2.

La dose minima di additivo può essere adattata qualora esso sia impiegato in combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati.

3.

A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.

21 settembre 2021

1k2072

Lactobacillus buchneri (DSM 22963)

 

Composizione dell'additivo:

Preparato di Lactobacillus buchneri (DSM 22963) contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Lactobacillus buchneri (DSM 22963)

 

Metodo analitico  (1):

 

Conteggio:

 

metodo di inclusione in piastra (pour plate): EN 15787

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.

2.

La dose minima di additivo può essere adattata qualora esso sia impiegato in combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati.

3.

A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.

21 settembre 2021


(1)  Maggiori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


1.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 869/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

ZA

77,2

ZZ

77,2

0707 00 05

TR

130,3

ZZ

130,3

0709 90 70

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

72,4

BR

41,3

CL

81,4

PY

39,4

TR

65,0

UY

81,8

ZA

82,9

ZZ

66,3

0806 10 10

EG

155,2

IL

80,3

MA

175,4

TR

124,6

ZZ

133,9

0808 10 80

AR

118,9

CL

104,1

CN

50,3

NZ

100,2

US

142,8

ZA

89,0

ZZ

100,9

0808 20 50

AR

132,0

CI

48,9

NZ

91,3

TR

127,0

ZA

114,0

ZZ

102,6

0809 30

TR

124,9

ZZ

124,9

0809 40 05

BA

41,3

ZZ

41,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 870/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2011

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o settembre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o settembre 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o settembre 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o settembre 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

17.8.2011-30.8.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

252,73

199,46

Prezzo FOB USA

320,44

310,44

290,44

Premio sul Golfo

17,97

Premio sui Grandi laghi

28,64

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

17,85 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

47,90 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

1.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/10


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2011

relativa al riconoscimento del Marocco a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

[notificata con il numero C(2011) 6020]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/520/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), e in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

vista la domanda presentata da Cipro il 13 maggio 2005,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo in parola sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, (di seguito «Convenzione STCW») (2), quale modificata nel 1995.

(2)

Con lettera del 13 maggio 2005, Cipro ha presentato una domanda di riconoscimento del Marocco. In seguito alla domanda di Cipro, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione del Marocco per verificare se tale paese soddisfa gli obblighi della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’ispezione eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di dicembre 2006. Nel corso di tale ispezione erano state identificate diverse lacune nei sistemi di formazione e abilitazione.

(3)

La Commissione ha comunicato agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

(4)

Con lettere datate 4 febbraio 2009 e 9 marzo 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità marocchine di fornire le prove che le lacune identificate siano state colmate.

(5)

Con lettere del 13 maggio 2009, 29 maggio 2009, 2 aprile 2010 e 4 gennaio 2011, le autorità marocchine hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per rimediare a tutte le lacune rilevate durante la valutazione di conformità.

(6)

Le lacune residue riguardavano da un lato l’assenza di disposizioni di legge sull’attrezzatura per la formazione e sulle qualifiche e la formazione degli istruttori e degli esaminatori, d’altro lato l’assenza di attrezzatura per la formazione presso il principale istituto di istruzione e formazione del Marocco. Le autorità marocchine sono pertanto state invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi in merito. Tali inconvenienti non autorizzano tuttavia a mettere in dubbio il livello generale di conformità dei sistemi marocchini in materia di formazione e abilitazione della gente di mare con la convenzione STCW.

(7)

L’esito della valutazione di conformità e l’esame delle informazioni trasmesse dalle autorità marocchine dimostrano che il Marocco soddisfa tutti gli obblighi della convenzione STCW e che ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati e dovrebbe pertanto essere riconosciuto dalla Commissione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE, il Marocco è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

1.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/12


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 342/09/COL

del 23 luglio 2009

relativa a un’esenzione dalla tassa CO2 norvegese su gas e GPL per l’impiego del gas per scopi diversi dal riscaldamento degli edifici (Norvegia)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

VISTO l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 5, della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (4),

VISTA la guida dell’Autorità all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE (5), in particolare i capitoli sugli aiuti per la tutela dell’ambiente e sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese,

VISTA la decisione dell’Autorità del 14 luglio 2004 relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 (6),

DOPO AVERE INVITATO gli interessati a presentare osservazioni ai sensi delle suddette disposizioni,

considerando quanto segue:

I.   ANTEFATTI

1.   Procedimento

Con lettera del 9 marzo 2007 del ministero norvegese della Pubblica amministrazione e delle riforme indirizzata all’Unione europea (che inoltrava una lettera del ministero delle Finanze dell’8 marzo 2007), entrambe ricevute e protocollate dall’Autorità il 9 marzo 2007 (doc. n. 412984), le autorità norvegesi hanno notificato l’intenzione di modificare la tassa CO2 sui prodotti minerali, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Le autorità norvegesi intendono modificare la tassa CO2 in modo tale da includere la tassazione del gas naturale e del gas di petrolio liquefatto (in appresso «GPL»), che non sono attualmente assoggettati alla tassa CO2.

A seguito di una serie di scambi di corrispondenza (7), con lettera del 23 novembre 2007, l’Autorità ha informato le autorità norvegesi di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 in relazione a tale disposizione.

La decisione n. 597/07/COL dell’Autorità di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel supplemento SEE (8). L’Autorità ha invitato le parti interessate a presentare eventuali osservazioni sulla misura in questione.

L’Autorità ha ricevuto due osservazioni dalle parti interessate; la prima da Norsk Bioenergiforening (l’Associazione norvegese per la bioenergia) in data 11 luglio 2008 (doc. n. 485500); la seconda da Norges Naturvernforbund, Zero Emission Resource Organisation, e da Natur og Ungdom il 16 luglio 2008 (doc. n. 486001).

Le autorità norvegesi hanno trasmesso altresì ulteriori osservazioni il 20 dicembre 2007 (doc. n.: 458478) e il 13 marzo 2008 (doc. n.: 512262) e successivamente hanno avviato discussioni informali con l’Autorità.

2.   Descrizione della misura proposta

2.1.   Quadro generale

Lo Stato norvegese impone una tassa sulle emissioni di CO2 per l’impiego di determinati prodotti minerali. Attualmente, le tasse CO2 in Norvegia riguardano soltanto l’uso di olio minerale e petrolio. Si propone di estendere la tassa all’uso di gas naturale e GPL, limitatamente però ai casi in cui siano impiegati per il riscaldamento degli edifici.

La tassa CO2 è prevista per l’uso dei prodotti menzionati nel capitolo sull’imposizione fiscale in Norvegia. Sono soggetti alla tassa i prodotti importati e quelli nazionali. La tassa CO2 è inserita in un capitolo di bilancio sulle tasse ambientali cui sono assoggettati i prodotti minerali, intitolato «Om miljøavgifter på mineralske produkter mv.» Il titolo A di tale capitolo riguarda la tassa CO2 sulle emissioni di CO2 da prodotti minerali (avgift på mineralske produkter). La sezione A1 prevede l’imposizione di una tassa su olio minerale e petrolio. Essa così recita (9):

«Fra 1. januar 2007 skal det i henhold til lov 19 mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen på følgendende mineralske produkter etter følgende satser: […]

a)

Mineralolje: kr. 0,47 per liter. […]

b)

Bensin: kr 0,80 per liter»;

la traduzione italiana della traduzione inglese è la seguente:

«Dal 1o gennaio 2007, in conformità della legge n. 11, del 19 maggio 1933, relativa agli oneri particolari, la tassa CO2 sarà versata al Tesoro per i seguenti prodotti minerali e nelle seguenti percentuali […]

a)

olio minerale: NOK 0,47 al litro […]

b)

petrolio: NOK 0,80 al litro».

La sezione A2 tratta delle esenzioni dall’imposta, in base all’uso del prodotto. La sezione A2.1 elenca una serie di esenzioni generali correlate ad attività varie, in particolare all’impiego dell’olio minerale come materia prima nel processo produttivo [sezione A2, paragrafo 1, lettera c)]. La sezione A2.2 e la sezione A2.3 prevedono ulteriori esenzioni in base all’uso, rispettivamente, di olio minerale e petrolio.

Nella sua proposta di bilancio per l’anno 2007, il governo norvegese ha suggerito una modifica al relativo capitolo di bilancio, che è stata accettata dal Parlamento. La proposta era contenuta nella proposta di legge «St.prp. n. 1» (2006-2007), II A e B, e così recita:

 

«A

Fra 1 juli 2007 gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd nye bokstaver c og d skal lyde:

c)

Naturgass: kr. 0,47 pr. standardkubikkmeter

d)

LPG: kr. 0,60 pr. kg.

 

B

§2 første ledd ny nr. 4 skal lyde:

4.

Gass til annen bruk en oppvarming mv. i boliger og næringsbygg

La traduzione italiana della traduzione inglese è la seguente:

 

«A

A partire dal 1o luglio 2007 entreranno in vigore le seguenti modifiche:

nella sezione 1, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere c) e d), del seguente tenore:

c)

gas: NOK 0,47 al metro cubo standard

d)

GPL: NOK 0,60 al chilogrammo.

 

B

Nella sezione 2, paragrafo 1, è aggiunto il punto 4, che così recita:

4.

Il gas impiegato a scopi diversi dal riscaldamento di abitazioni ed edifici commerciali».

Aggiungendo le nuove lettere c) e d) alla sezione 1 (nel titolo A), il campo di applicazione della tassa CO2 è esteso al gas naturale e al GPL. La nuova disposizione menzionata nel titolo B introduce un’esenzione per il gas naturale e il GPL usati per tutti gli scopi diversi dal riscaldamento di abitazioni ed edifici commerciali.

Le autorità norvegesi sostengono che la modifica proposta vuole incoraggiare l’uso di energie verdi in alternativa al gas naturale e al GPL per il riscaldamento degli edifici. Precisano che la tassa CO2 sul gas naturale e il GPL è stata adottata come imposta generale, anziché come imposta specifica, soltanto per una ragione di carattere tecnico. Quando adottano una tassa generale, infatti, le autorità hanno uno spazio di manovra maggiore a livello di controlli. Le autorità norvegesi sostengono che soltanto se una misura è approvata come tassa generale tutti i produttori di beni tassabili sono obbligati a registrarsi presso le autorità come responsabili del versamento dell’imposta e a tenere la contabilità delle vendite. Secondo le autorità norvegesi, se la tassa fosse stata adottata con un raggio d’azione più limitato sul riscaldamento degli edifici, i commercianti che vendono gas naturale o GPL per scopi diversi dal riscaldamento degli edifici non avrebbero avuto l’obbligo di registrarsi e di tenere la contabilità.

2.2.   L’obiettivo della tassa

L’obiettivo della tassa CO2 è ridurre le emissioni di carbonio; secondo le autorità norvegesi essa si prefigge lo scopo di: «fissare un prezzo per il danno ambientale causato dall’impiego dei prodotti tassati e incoraggiare l’uso di prodotti meno dannosi per l’ambiente. La tassa è applicata al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse e quindi di generare un beneficio per l’ambiente. La tassa è generica.»

Lo scopo dell’estensione della tassa CO2 al gas naturale e al GPL è ulteriormente descritto nella proposta di bilancio per il 2007, che fa riferimento alla cosiddetta «dichiarazione di Soria Moria» (10):

«L’uso del gas a scopo domestico non è soggetto alla tassa CO2. Dal 2005 il gas utilizzato in alcune industrie è soggetto al sistema dello scambio di quote di emissioni di CO2. Il gas utilizzato per scopi diversi, per esempio nelle abitazioni, negli stabilimenti industriali e per fonti mobili, non è soggetto a schemi di incentivazione della riduzione di CO2. Nella dichiarazione di Soria Moria si annuncia che il governo esaminerà la tassa CO2 per impedire che, per il riscaldamento, si preferisca il gas ad alternative energetiche più favorevoli per l’ambiente.»

2.3.   Base giuridica nazionale della misura di aiuto

L’estensione della tassa CO2 al gas naturale e al GPL è stata approvata dallo Stortinget (Parlamento) norvegese. La proposta di governo è stata formulata nella proposta di legge «St.prp. n. 1» (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak e adottata dal Parlamento il 28 novembre 2006.

Oltre alla disposizione parlamentare, si dovrà introdurre una modifica anche al regolamento sulle accise (Forskrift om endring av Forskrift om særavgifter). La nuova sezione 3-6-5 del regolamento prevede l’esenzione dalla tassa CO2 per il gas naturale e il GPL impiegati per scopi diversi dal riscaldamento di edifici. La sezione 3-6-5, paragrafo 1, stabilisce che il gas naturale e il GPL usati per scopi diversi dal riscaldamento di edifici, edifici commerciali e altre abitazioni godono di un’esenzione. L’esenzione non riguarda il riscaldamento diretto o indiretto (11). Il gas utilizzato in unità inferiori a 20 kg è esente dalla tassa ai sensi della sezione 3-6-5, paragrafo 2, del regolamento.

2.4.   Beneficiario

Le autorità norvegesi affermano che il 94 % del consumo di gas naturale e GPL è riconducibile a scopi diversi dal riscaldamento di edifici. Solo una piccola percentuale del consumo domestico (norvegese) è correlata al riscaldamento degli edifici, perché il consumo prevalente di gas naturale è correlato a scopi industriali, in via predominante da parte del settore produttivo. Secondo Statistics Norway, circa l’80 % del consumo interno netto di gas è collegato alle attività produttive, minerarie ed estrattive. Le autorità norvegesi affermano altresì che metà del consumo di gas da parte del settore produttivo è attribuibile all’impianto di produzione di metanolo della società StatoilHydro a Tjeldbergodden. Un altro grande consumatore è Hydro, che utilizza il gas per la produzione di alluminio.

2.5.   Stanziamento e durata

Le autorità norvegesi non hanno comunicato all’Autorità una durata specifica o uno stanziamento per l’esenzione.

2.6.   Motivi per avviare il procedimento

L’Autorità ha espresso dubbi in merito al fatto che l’esenzione costituisca una misura generale, come sostengono le autorità norvegesi. L’Autorità temeva che la misura favorisse (perlomeno indirettamente) taluni settori dell’economia a scapito di altri. Per il fatto che l’esenzione si applica soltanto a determinate imprese o alla produzione di determinati beni, si riteneva che l’esenzione sollevasse dette imprese da oneri che altrimenti avrebbero dovuto sostenere, falsando in tal modo la concorrenza e provocando conseguenze sugli scambi nel SEE.

Ipotizzando che l’esenzione equivalesse a un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, l’Autorità dubitava che un’esenzione totale dalla tassa potesse essere considerata compatibile con l’articolo 61, paragrafo 2, o con l’articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo.

3.   Osservazioni di terzi

L’Autorità ha ricevuto due commenti da terzi.

L’associazione norvegese per la bioenergia (Nobio, Norsk Bioenergiforening) (12) concordava con le conclusioni preliminari espresse dall’Autorità nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, e cioè che la misura equivaleva effettivamente a un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, contestando in particolare che si trattava di una misura selettiva e incoerente con la natura e l’impostazione generale del sistema fiscale. Più in generale, l’associazione ha fatto notare una mancanza di logica nel sistema norvegese complessivo della tassa CO2, sottolineando la scarsa coerenza in relazione ai settori e alle fonti di energia tassati (e chiedendo, per esempio, le ragioni per cui il settore dei trasporti e l’industria di trasformazione sono, di fatto, esenti dall’imposta) nonché in relazione ai rispettivi livelli di tassazione.

L’Autorità ha inoltre ricevuto una lettera contenente le osservazioni trasmesse da tre associazioni per la protezione dell’ambiente: l’associazione Amici della Terra - Norvegia [Norges Naturvernforbund  (13)], l’associazione Natura e gioventù [Natur og Ungdom  (14)] e l’associazione «Zero Emission Resources Organisation» (15). Secondo queste organizzazioni, la tassa CO2 dovrebbe essere imposta per tutte le emissioni di CO2 e il settore dei trasporti e l’industria di trasformazione dovrebbero essere assoggettati alla tassa. Propongono altresì aliquote diverse da quelle specificate nella normativa.

4.   Osservazioni delle autorità norvegesi

In due lettere inviate all’Autorità dopo l’avvio dell’indagine formale, le autorità norvegesi hanno ribadito il loro parere che, in primo luogo, la misura rappresenta nella pratica (se non formalmente) una tassa specifica sul riscaldamento degli edifici e non una tassa generica sul gas naturale e sul GPL, da cui sono esenti talune forme di impiego, e che, in secondo luogo, la misura non è selettiva poiché la tassa sul riscaldamento degli edifici è imposta a tutti i settori e a tutte le imprese che consumano gas.

II.   VALUTAZIONE

1.   Presenza di aiuto di Stato

Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

Il paragrafo 1 dell’articolo 61 dell’accordo SEE così recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

1.1.   Presenza di risorse statali

La misura di aiuto è concessa dallo Stato o mediante risorse statali. La concessione di un’esenzione dall’imposta comporta una perdita di gettiti d’imposta che equivale alla concessione di risorse di Stato (cfr. il punto 3, paragrafo 3, della guida dell’Autorità sugli aiuti di Stato in materia di tassazione delle imprese).

1.2.   Vantaggio per talune imprese o talune produzioni

In primo luogo, l’aiuto di Stato deve conferire ai beneficiari vantaggi che sollevano questi ultimi da oneri cui normalmente si fa fronte tramite risorse attinte dai bilanci. L’imposizione di tasse è un onere di questo tipo e l’esenzione dal pagamento di tale onere conferisce un vantaggio ai beneficiari.

In secondo luogo, l’aiuto deve essere selettivo nel senso che deve favorire «talune imprese o talune produzioni».

Le tasse ambientali non rientrano nel novero degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE poiché sono misure generiche che non favoriscono determinate aziende o determinati settori dell’industria. Tuttavia, le eccezioni a un’imposta generale rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, se sono destinate a talune aziende o taluni settori, a meno che non siano giustificate dalla natura o dalla struttura generale del sistema impositivo.

Le autorità norvegesi sostengono che la restrizione dell’imposta al riscaldamento degli edifici costituisce una misura generica, che è diretta a tutte le imprese e a tutti i settori. Tutti i settori e le imprese che utilizzano gas naturale o GPL per il riscaldamento degli edifici sono soggetti, per questo uso, al pagamento di una tassa, mentre i settori e le imprese che utilizzano (anche) gas naturale o GPL nel processo produttivo o per scopi diversi dal riscaldamento degli edifici non sono assoggettati alla tassa sul gas impiegato per questi altri scopi. Un produttore che utilizzasse anche gas naturale o GPL per il riscaldamento, per esempio, dei locali ad uso amministrativo pagherebbe la tassa per quest’uso allo stesso modo di qualsiasi altra impresa, mentre non sarebbe assoggettato ad alcuna tassazione per il consumo di gas naturale o GPL nel processo produttivo.

Come si è detto, le autorità norvegesi hanno altresì dichiarato di non considerare la misura notificata come un’esenzione dalla tassa CO2 sul gas per taluni settori, bensì come l’imposizione di una tassa limitata sull’uso del gas per il riscaldamento degli edifici; in altri termini, la tassa (sul riscaldamento degli edifici) deve intendersi come un onere imposto alle entità assoggettate alla tassa anziché come un’esenzione e un vantaggio per i soggetti che consumano gas per scopi diversi da quelli tassabili. Le autorità norvegesi fanno notare che il 94 % del gas consumato in Norvegia è usato a scopi diversi dal riscaldamento degli edifici, ragion per cui soltanto il 6 % del gas consumato sarà soggetto a un’imposta.

L’Autorità tuttavia rileva che, nella legge norvegese, il gas naturale e il GPL sono stati introdotti come nuovi prodotti nella sezione 1 del capitolo del bilancio che prevede l’imposizione di una tassa CO2 sui prodotti minerali, mentre l’esenzione dalla tassa per scopi diversi dal riscaldamento è stata inserita nella sezione del capitolo di bilancio che tratta delle esenzioni. L’Autorità richiama altresì la sentenza della Corte EFTA nella causa riguardante l’esenzione dall’imposta sull’energia in Norvegia (16), in cui il Regno di Norvegia sosteneva che, nonostante l’esistenza di disposizioni di legge che facevano riferimento all’esenzione dalla tassa sul consumo di energia elettrica per taluni settori (minerario e manifatturiero), nella realtà soltanto determinati utilizzi dell’energia elettrica godevano dell’esenzione. La Corte EFTA ha richiamato la giurisprudenza consolidata, in base alla quale è l’effetto e non la forma dell’aiuto ad essere decisivo, concludendo anche (al punto 79 della sua sentenza) che:

«in primo luogo, il regolamento introduceva un’esenzione dalla regola generale secondo cui il consumo di energia elettrica è soggetto a tassazione. Intendere questa norma secondo l’interpretazione dei richiedenti, e cioè che il regolamento stabilisce un’imposizione soltanto per un determinato impiego di energia elettrica, significherebbe entrare in contrasto con la struttura dello schema impositivo in questione e ribaltare il consueto rapporto tra norma ed eccezione, come confermato dall’uso esplicito del termine “eccezione” nel regolamento. In secondo luogo, è evidente che l’esenzione in parola conferisce vantaggi alle imprese che appartengono ai settori economici esentati dal pagamento e quindi favorisce determinate imprese ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.»

Inoltre, l’Autorità richiama il principio ribadito dalla Corte di giustizia europea nella sua recente sentenza nella causa British Aggregates  (17). La Corte (annullando così la sentenza del Tribunale di primo grado) ha confermato che, nella valutazione dell’applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, non si può tener conto dello scopo o dell’obiettivo di una determinata misura, e che l’unico valido accertamento per valutare la selettività di una misura è stabilire se la misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. Nelle sue conclusioni sulla causa (18), l’avvocato generale Mengozzi ha inoltre espresso dei dubbi circa l’attenzione che il Tribunale di primo grado ha focalizzato sugli aspetti formali del provvedimento considerato, affermando che: «dal punto di vista dell’impatto sulla concorrenza […] non c’è molta differenza tra, da un lato, l’imposizione di una tassa generale assortita di un’esenzione in favore di determinati beneficiari e, dall’altro, l’imposizione di un onere su determinati contribuenti ad esclusione di altri che si trovano in una situazione comparabile» (19).

Nel valutare se la misura sia selettiva o rappresenti un provvedimento generico, come sostengono le autorità norvegesi, l’Autorità deve individuare il sistema di riferimento, ossia deve confrontare la posizione delle imprese che ottengono il beneficio dell’esenzione con quella di qualsiasi altra impresa che si trovi in una situazione fattuale e giuridica analoga e che non usufruisca del beneficio in questione (20). L’Autorità identifica quindi il sistema di riferimento in tutti quei settori e quelle imprese che sono assoggettati alla tassa CO2, ossia coloro che consumano o producono olio minerale, petrolio, GPL o gas naturale.

Considerato il fatto che l’esenzione si applica esclusivamente all’uso di GPL e gas naturale (e soltanto in relazione a determinati impieghi di GPL e gas naturale), l’Autorità considera la misura selettiva, in quanto favorisce solo talune imprese e la produzione di talune merci. L’Autorità osserva altresì a tale riguardo che la Corte di giustizia europea, nella sentenza nella causa Adria Wien Pipeline GmbH  (21), ha rinvenuto che un’esenzione dal pagamento dell’imposta sull’energia (applicabile soltanto a imprese il cui fulcro di attività sia la produzione di beni materiali) era selettiva, precisando che «né il numero elevato di imprese beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori ai quali queste imprese appartengono consentono di ritenere un’iniziativa statale come un provvedimento generale di politica economica».

Essendo quindi il provvedimento selettivo, l’Autorità deve stabilire se questa selettività sia giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema impositivo. A tal fine l’Autorità deve innanzitutto valutare l’obiettivo della tassa in questione e successivamente decidere se l’esenzione è coerente con quella logica. L’obiettivo della tassa CO2 è ridurre le emissioni di carbonio. In tal caso, ciascuno dei prodotti minerali (olio minerale, petrolio, gas naturale e GPL) è soggetto alla stessa disposizione di legge che introduce la tassazione per scopi di protezione ambientale. All’Autorità non è chiaro in che modo il principio ambientalista di imporre il pagamento di una tassa per gli effetti provocati dalle emissioni di carbonio possa trovare posto all’interno di un sistema che esclude dalla tassazione settori che consumano gas naturale o GPL, quando questi stessi settori potrebbero essere in grado di ridurre le emissioni di CO2 diminuendo l’uso di gas o passando a prodotti più ecologici. Spetta allo Stato SEE che ha introdotto una siffatta differenziazione dimostrare che essa sia effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di cui trattasi (22). Le autorità norvegesi non hanno dichiarato che l’esenzione rientra nella natura o nella struttura generale dell’imposta e, poiché tale giustificazione non è stata addotta (né risulta evidente), l’Autorità conclude che il provvedimento non è giustificato dalla natura e dalla struttura generale del sistema impositivo CO2.

L’Autorità pertanto stabilisce che la misura in questione è selettiva nel senso che favorisce talune imprese o talune produzioni e non può essere giustificata in base alla natura o alla struttura generale del sistema impositivo.

1.3.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra le parti contraenti

L’aiuto deve minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra le parti contraenti.

Le riduzioni degli scaglioni d’imposta cui sono soggette le imprese ne rafforzano la posizione finanziaria rispetto ai loro concorrenti. Il regime di aiuti si applica a tutti i settori e i potenziali beneficiari operano in un elevato numero di mercati in cui avvengono scambi commerciali all’interno del SEE. Due dei beneficiari sono, per esempio, Hydro e StatoilHydro, entrambe società che operano a livello internazionale. L’esenzione dall’imposta deve pertanto ritenersi all’origine di effetti sugli scambi commerciali tra parti contraenti, potenzialmente in grado di falsare la concorrenza (23).

2.   Obblighi procedurali

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, «all’Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

Presentando la notifica dell’esenzione dalla tassa CO2 sul gas, con lettera del 9 marzo 2007 del ministero norvegese della Pubblica amministrazione e delle riforme, le autorità norvegesi hanno soddisfatto il requisito della notifica. Le autorità norvegesi hanno altresì confermato che la tassa e le relative esenzioni devono ancora essere attuate.

L’Autorità può pertanto concludere che le autorità norvegesi hanno ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

3.   Compatibilità dell’aiuto

Le misure di sostegno di cui all’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE sono generalmente incompatibili con il funzionamento dell’accordo stesso, a meno che non possano beneficiare di una deroga ai sensi dei paragrafo 2 o 3 del medesimo articolo. L’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE stabilisce che gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE quando sono destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi tra le parti contraenti in misura contraria al comune interesse.

Dall’epoca dell’adozione della decisione di avviare un’indagine formale, l’Autorità ha adottato una nuova disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (24) ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi del punto 204 della guida, l’Autorità applica la nuova disciplina a tutte le misure di aiuti notificati sui quali è chiamata a decidere successivamente alla pubblicazione della disciplina, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione della stessa.

In linea con la disciplina sugli aiuti per la tutela ambientale, gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali da imposte ambientali possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE purché: i) contribuiscano, almeno indirettamente, a migliorare il livello di tutela ambientale; ii) non compromettano gli obiettivi generali perseguiti; e iii), nel caso di imposte che sono state armonizzate nella Comunità europea, in particolare quelle armonizzate ai sensi della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (la «direttiva sulla tassazione dell’energia») (25), risultino compatibili con i principi della normativa comunitaria applicabile e soddisfino i limiti e le condizioni di cui alla medesima (26).

i)

Lo sgravio o l’esenzione dalla tassa migliora la tutela ambientale? e

ii)

Lo sgravio o l’esenzione dalla tassa compromette l’obiettivo generale della tassa?

Se è vero che il modo in cui la riduzione di una tassa sull’energia potrebbe migliorare la tutela ambientale o risultare coerente con l’obiettivo generale della tassa non è immediatamente ovvio, altrettanto vero è che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale stabilisce che il potenziale di derogare dalle tasse ambientali per taluni settori o gruppi di imprese può permettere alle autorità nazionali di mantenere, in generale, un livello di imposizione ambientale più elevato. Ciò potrebbe quindi contribuire maggiormente a internalizzare i costi del danno ambientale e a offrire maggiori incentivi al miglioramento della tutela ambientale (27).

L’Autorità, tuttavia, teme che un’esenzione totale dalla tassazione sull’energia non possa soddisfare i criteri pertinenti, pur potendo consentire di imporre livelli di tassazione più elevati su altre fonti di energia. L’Autorità ritiene, pertanto, che le risposte alle domande dipendano in certa misura dalla conformità o meno ai principi sanciti nella direttiva sulla tassazione dell’energia (28).

iii)

La tassa è una tassa armonizzata dalla direttiva sulla tassazione dell’energia e,in caso affermativo i principi contenuti nella direttiva sono soddisfatti?

Come precisato al punto 10 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale dell’Autorità, sebbene la direttiva sulla tassazione dell’energia non sia stata integrata nell’accordo SEE, al fine di assicurare un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto il SEE, l’Autorità applicherà, in generale, gli stessi punti di riferimento contenuti nella disciplina comunitaria nella valutazione della compatibilità degli aiuti ambientali con il funzionamento dell’accordo SEE (29).

Ai sensi del punto 153 della disciplina (dell’Autorità) degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali armonizzate nella Comunità sono compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE per un periodo di 10 anni, purché i beneficiari corrispondano almeno al livello comunitario minimo di imposizione prescritto dalla direttiva applicabile. La tassa CO2 è una tassa sull’uso di prodotti che sono, almeno in parte, soggetti ad armonizzazione comunitaria tramite la direttiva sulla tassazione dell’energia. In conformità con l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sulla tassazione dell’energia, le tasse sul consumo di energia possono, in determinate circostanze, essere ridotte ai livelli minimi di tassazione previsti nella medesima direttiva. Attualmente i livelli minimi sono 41 EUR per 1 000 kg per il GPL e 0,3 EUR per gigajoule per il gas naturale (uso industriale/commerciale).

In questo caso non viene pagata alcuna tassa sull’uso del gas naturale e del GPL per scopi diversi dal riscaldamento degli edifici e, di conseguenza, i livelli minimi di tassazione comunitaria sull’energia non sono soddisfatti (30). L’unica disposizione nella direttiva sulla tassazione dell’energia che prevede una riduzione del livello di tassazione fino a zero è l’articolo 17, paragrafo 2. Questo articolo si applica soltanto alle esenzioni dalla tassa concesse a imprese a forte consumo di energia (31) (soggette alle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4). L’esenzione notificata non è limitata a questi utenti.

Per queste ragioni, l’Autorità è del parere che l’esenzione dalla tassa non sia coerente con i punti di riferimento per le esenzioni contenute nella direttiva sulla tassazione dell’energia e pertanto non possa essere considerata compatibile con l’accordo SEE a norma del punto 153 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

Secondo il punto 154 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali diverse da quelle di cui al punto 153 (nel caso di specie, le esenzioni che sono al di sotto del livello di tassazione minimo comunitario e, ove applicabili, le tasse non previste dalla normativa comunitaria) possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE, anche in tal caso per un periodo di 10 anni, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 155 a 159 della disciplina. Al riguardo è necessaria un’ulteriore analisi della necessità e della proporzionalità dell’aiuto.

Ai sensi del punto 158 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, l’Autorità considererebbe gli aiuti necessari qualora risultassero soddisfatte le seguenti condizioni: 1) i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti devono essere, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile; 2) l’imposta ambientale al netto dello sgravio deve consentire un aumento sostanziale dei costi di produzione e; di conseguenza, 3) non è possibile far gravare sul consumatore l’aumento dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite. In questo caso l’Autorità, alla luce dell’opinione dichiarata dalle autorità norvegesi che l’intenzione alla base dell’estensione della tassa al gas naturale e al GPL era imporre una tassa sul riscaldamento in modo da incoraggiare alternative più ecologiche, nutre perplessità circa il fatto che i beneficiari (ossia le imprese che utilizzano gas naturale e GPL per scopi diversi dal riscaldamento) siano stati in effetti veramente selezionati sulla base di criteri obiettivi e trasparenti. In ogni caso, l’Autorità non ha ricevuto informazioni sull’entità dell’aumento sostanziale di costi che non possono essere fatti gravare sul consumatore prodotto dalla tassa CO2, e pertanto dubita che l’aiuto sia necessario. L’Autorità, quindi, non possiede elementi probatori (per esempio, sotto forma di previsioni di una riduzione probabile del fatturato o delle quote di mercato) che le consentano di concludere che l’esenzione è necessaria perché l’aumento della tassa non potrebbe essere fatto gravare sul consumatore senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite.

Quanto alla proporzionalità dell’aiuto, ciascun beneficiario (ai sensi del punto 159 della disciplina degli aiuti di Stato sulla tutela ambientale) dovrebbe soddisfare una delle seguenti condizioni: 1) deve corrispondere una parte dell’imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE (i beneficiari usufruiscono al massimo di una riduzione pari all’aumento dei costi di produzione indotto dall’imposta utilizzando la tecnica più vantaggiosa e che non è possibile far gravare sul consumatore); 2) corrisponde almeno il 20 % dell’imposta nazionale, a meno che non sia giustificata un’aliquota inferiore; o 3) deve concludere accordi con lo Stato membro dell’EFTA in forza dei quali si impegna a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti a quelli in applicazione dei punti 1 o 2 o del livello comunitario minimo di imposizione. In questo caso l’Autorità non possiede elementi riguardanti la tecnica più vantaggiosa, benché sia evidente che questo non rappresenti un requisito della misura dell’imposta; la condizione che prevede il pagamento del 20 % dell’imposta nazionale non è pertinente, considerando che non rappresenterebbe un importo notevolmente maggiore rispetto ai livelli minimi previsti dalla direttiva sulla tassazione dell’energia. Infine, l’Autorità non è informata in merito all’esistenza di accordi con le autorità norvegesi volti al raggiungimento dei medesimi obiettivi ambientali. L’Autorità pertanto non considera l’esenzione proporzionata.

4.   Conclusione

L’Autorità ritiene quindi che non sia stato dimostrato che l’esenzione sia necessaria o proporzionata e che essa non sia compatibile con la disciplina dell’Autorità degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

L’Autorità tuttavia non esclude che, in determinate circostanze, esenzioni più limitate dall’imposta possano essere considerate compatibili con l’accordo SEE. In alcune circostanze esenzioni limitate (circoscritte, per esempio, alle imprese che si accollano spese nette per la partecipazione al sistema norvegese di scambio delle quote di emissione, restringendo l’esenzione all’ammontare di tali spese), potrebbero essere considerate necessarie e proporzionate (32).

Inoltre, le esenzioni previste dalla direttiva sulla tassazione, limitate a dieci anni, in cui i beneficiari corrispondono perlomeno il livello comunitario minimo di imposizione, potrebbero essere applicate in conformità dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 (regolamento generale di esenzione per categoria) (33), che è stato integrato nell’accordo SEE.

Le proposte delle autorità norvegesi, tuttavia, non contengono tali restrizioni e l’Autorità non ha quindi valutato ulteriormente tali possibilità. L’Autorità conclude pertanto che la misura non è compatibile con l’accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura di aiuto cui le autorità norvegesi intendono dare esecuzione non è compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

Articolo 2

La misura non può essere attuata.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 4

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «Autorità».

(2)  In appresso denominato «accordo SEE».

(3)  In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  In appresso denominato «protocollo 3».

(5)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 dell’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata e pubblicata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e nel supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1, in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata sul sito Internet dell’Autorità all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(6)  Decisione n. 195/04/COL del 14 luglio 2004, pubblicata nella GU L 139 del 25.5.2006, pag. 57, e supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1. La versione consolidata di tale decisione è pubblicata sul sito Internet dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(7)  Per informazioni più dettagliate sulla corrispondenza intercorsa tra l’Autorità e le autorità norvegesi si rimanda alla decisione dell’Autorità di avviare il procedimento di indagine formale.

(8)  Pubblicata nella GU C 146 del 12.6.2008, pag. 2 e nel supplemento SEE n. 32 del 12.6.2008, pag. 17.

(9)  Questa traduzione della legislazione norvegese e le altre contenute nella presente decisione sono state effettuate dall’Autorità.

(10)  La dichiarazione di Soria Moria è una dichiarazione politica rilasciata dai tre partiti politici che formano l’attuale governo norvegese.

(11)  A differenza del riscaldamento degli edifici.

(12)  Un’associazione indipendente il cui obiettivo è promuovere un utilizzo razionale della bioenergia in Norvegia, cfr.: www.nobio.no

(13)  url: http://www.naturvern.no/engl/

(14)  url: http://www.nu.no/english/

(15)  url: http://www.zero.no/zero/view?set_language=en

(16)  Cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04, Fesil e Finnfjord, PIL e altri, e Regno di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, relazione Corte EFTA 2005, pag. 117.

(17)  British Aggregates Association contro Commissione delle Comunità europee, sentenza 22 dicembre 2008, causa C-487/06.

(18)  Conclusioni presentate il 17 luglio 2008, causa C-487/06.

(19)  Punto 100 delle conclusioni.

(20)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH, Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH contro Finanzlandesdirektion für Kärnten, [2001] Racc. pag. I-8365, punto 41.

(21)  Cfr. la nota 20 per il riferimento.

(22)  Cfr. la causa C-159/01, Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee, [2004] Racc. pag. I-4461, punti 43-47.

(23)  Cfr. a tale riguardo la causa 730/79, Phillip Morris contro Commissione delle Comunità europee, [1989] Racc. pag. 2671.

(24)  Questa guida corrisponde alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, adottata il 23 gennaio 2008 (GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1).

(25)  Il livello di tassazione minimo fissato dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), e successive modifiche.

(26)  Punti 151-152 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Cfr. anche il punto 70, paragrafo 15, e il punto 10.

(27)  Punto 57 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(28)  Un principio recentemente accettato dalla Commissione europea nel caso N 22/08 del 19 maggio 2008 (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 6), relativo alla Svezia, e dall’Autorità nella sua decisione n. 502/08/COL sull’esenzione dalla tassa CO2 e la riduzione dell’aliquota fiscale sull’olio combustibile (anche Norvegia).

(29)  La valutazione della compatibilità delle esenzioni dalla tassa ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1) è basata sulla conformità con la direttiva sulla tassazione dell’energia.

(30)  L’Autorità sottolinea, tuttavia, che ciò non deve essere inteso come un implicito riferimento al fatto che il Regno di Norvegia sia costretto a conformarsi alla normativa comunitaria non recepita nell’accordo SEE; il riferimento alla direttiva sulla tassazione dell’energia è utilizzato soltanto come base per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo medesimo.

(31)  Secondo la definizione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione dell’energia.

(32)  Cfr. il punto 58 della decisione della Commissione europea nel caso 41/06 «Sgravio dalla tassa CO2 dovuto al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione — Danimarca» (non ancora pubblicata). L’esenzione richiederebbe una notifica distinta all’Autorità.

(33)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3, integrato nell’allegato XV all’accordo SEE con la decisione del Comitato misto SEE n. 120/2008 (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 111, e supplemento SEE n. 79 del 18.12.2008, pag. 20), e in vigore dall’8.11.2008.