ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.221.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 221

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
27 agosto 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 863/2011 della Commissione, del 25 agosto 2011, recante divieto di pesca del melù nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 864/2011 della Commissione, del 26 agosto 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/518/PESC del Consiglio, del 25 agosto 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

5

 

 

2011/519/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa alla misura SA.27106 (C 13/09 — ex N 614/08) a cui la Francia intende dare esecuzione a favore del settore portuale [notificata con il numero C(2011) 4391]  ( 1 )

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/1


REGOLAMENTO (UE) N. 863/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2011

recante divieto di pesca del melù nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 agli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

38/T&Q

Stato membro

Irlanda

Stock

WHB/1X14

Specie

Melù (Micromesistius poutassou)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIA, VIIIB, VIIID, VIIIE, XII e XIV

Data

17.8.2011


27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 864/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

35,6

EC

29,1

MK

48,0

ZA

77,2

ZZ

47,5

0707 00 05

TR

142,3

ZZ

142,3

0709 90 70

EC

41,0

TR

131,0

ZZ

86,0

0805 50 10

AR

81,9

BR

41,3

CL

81,4

TR

67,0

UY

79,4

ZA

95,6

ZZ

74,4

0806 10 10

EG

142,0

MA

177,0

TR

122,0

ZZ

147,0

0808 10 80

AR

89,3

BR

56,6

CL

109,6

CN

68,3

NZ

114,2

US

142,8

ZA

82,3

ZZ

94,7

0808 20 50

AR

132,0

CN

69,9

NZ

91,3

TR

134,9

ZA

114,6

ZZ

108,5

0809 30

TR

120,9

ZZ

120,9

0809 40 05

BA

43,7

ZZ

43,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/5


DECISIONE 2011/518/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 agosto 2011

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2 e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/121/PESC (1) che nomina il sig. Peter SEMNEBY quale rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale.- Il mandato del sig. Peter SEMNEBY è scaduto il 28 febbraio 2011.

(2)

Il 25 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/760/PESC (2) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in Georgia. Il mandato del sig. Pierre MOREL scade il 31 agosto 2011.

(3)

È opportuno nominare un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia per il periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2012.

(4)

Il mandato dell’RSUE si svolgerà nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nomina

Il sig. Philippe LEFORT è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia per il periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2012. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione per il Caucaso meridionale, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008. Tali obiettivi consistono, tra l’altro:

a)

conformemente agli strumenti in vigore, inclusi l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il suo gruppo di Minsk, nel prevenire i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, inclusa la crisi in Georgia e il conflitto nel Nagorno-Karabakh tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e tramite altri mezzi appropriati, e nell'appoggiare l'attuazione di siffatta soluzione conformemente ai principi del diritto internazionale;

b)

nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

c)

nell'incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;

d)

nell'accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;

b)

incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;

c)

contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti conformemente ai principi del diritto internazionale e facilitare l'attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l’OSCE e il suo gruppo di Minsk;

d)

riguardo alla crisi in Georgia:

i)

contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008 ("discussioni internazionali di Ginevra") e alle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008, incluse le modalità di sicurezza e stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni in base ai principi riconosciuti a livello internazionale e qualsiasi altro argomento di comune accordo tra le parti,

ii)

contribuire a definire la posizione dell'Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i), e

iii)

agevolare l'attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008;

e)

favorire lo sviluppo e l'attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia;

f)

assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione all'attuazione di una possibile soluzione del conflitto;

g)

intensificare il dialogo tra l'Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

h)

assistere l'Unione nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;

i)

nell'ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2012 è pari a 1 758 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o settembre 2011. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione che l'ha distaccato o del SEAE ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione nella regione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato dell'RSUE e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente al CPS e all'AR oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione del CPS o dell'AR, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio "Affari esteri".

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Georgia, fornisce consulenza politica a livello locale al capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia). Se necessario, l’RSUE ed il comandante civile dell’operazione dell'EUMM Georgia si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di gennaio 2012 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine del mandato dell'RSUE.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 49 del 21.2.2006, pag. 14.

(2)  GU L 259 del 27.9.2008, pag. 16.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

relativa alla misura SA.27106 (C 13/09 — ex N 614/08) a cui la Francia intende dare esecuzione a favore del settore portuale

[notificata con il numero C(2011) 4391]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/519/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (2) ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») (3) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 4 dicembre 2008 le autorità francesi hanno notificato, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), un regime di aiuti consistente in misure fiscali di accompagnamento della riforma portuale, prevista dalla legge n. 2008-660 del 4 luglio 2008 (4). Tale notifica è stata protocollata con il numero N 614/08.

(2)

Il dispositivo fiscale notificato era finalizzato ad accompagnare il trasferimento delle attrezzature di manutenzione portuale a operatori privati previsto dalla riforma. Il dispositivo prevedeva due misure: da una parte, una riduzione decrescente, della durata limitata di 5 anni, del valore locativo utilizzato come base per il calcolo delle imposte locali degli operatori privati che rilevano attrezzature di manutenzione portuale e, dall’altra, la possibilità per gli enti locali che gestiscono porti marittimi di esentare le imprese di manutenzione dalla tassa professionale per una durata limitata a sei anni.

(3)

Con lettera dell’11 dicembre 2008 la Commissione ha invitato le autorità francesi a fornire informazioni complementari, non solo sul dispositivo fiscale notificato, ma anche sul procedimento di cessione, da parte dei grandi porti marittimi, delle attrezzature, apparecchiature e impianti specifici della manutenzione portuale. Su richiesta delle autorità francesi, il termine per la risposta è stato prorogato fino al 9 febbraio 2009.

(4)

Il 28 gennaio 2009 si è svolta una riunione tra le autorità francesi e i servizi della Commissione. Con lettera del 10 febbraio 2009 le autorità francesi hanno inviato alla Commissione informazioni supplementari.

(5)

Con lettera del 9 aprile 2009 (D/2165) la Commissione ha notificato alle autorità francesi la decisione dell’8 aprile 2009 di avviare il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. La decisione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5), riguarda, da una parte, il dispositivo fiscale notificato e, dall’altra, il procedimento di cessione delle attrezzature, apparecchiature e impianti specifici della manutenzione portuale. Alla fine della decisione la Commissione invitava la Francia e le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito.

(6)

In data 11 maggio 2009 (A/18191), la Commissione ha ricevuto le osservazioni delle autorità francesi. Ha inoltre ricevuto, entro i termini stabiliti, le osservazioni di una parte interessata: l’organizzazione dei porti marittimi europei (in appresso: ESPO). Tali osservazioni sono state trasmesse alle autorità francesi con lettera del 16 luglio 2009 (D/60307) che hanno comunicato le loro osservazioni in merito con lettera del 27 agosto 2009 (A/28446).

(7)

Il 30 novembre 2009 si è svolta una riunione tra le autorità francesi e i servizi della Commissione. Con lettere, rispettivamente, del 25 gennaio 2010 (A/3263) e del 24 marzo 2010 (A/5136), le autorità hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari.

(8)

Con lettera del 9 giugno 2011 (D/7519) la Commissione ha chiesto alle autorità francesi, nell’ambito della riforma della tassa professionale avvenuta in Francia, di fornire ulteriori informazioni. Con tale lettera, la Commissione desiderava ottenere chiarimenti sulle ripercussioni della tassa professionale sul dispositivo notificato nonché sulla procedura.

(9)

Con lettera del 2 luglio 2010, le autorità francesi hanno chiesto una proroga del termine fissato per rispondere. La loro risposta è pervenuta alla Commissione in data 4 agosto 2010 (A/11533).

(10)

Nella lettera le autorità francesi comunicavano che ritiravano la notifica per quanto riguardava la parte fiscale relativa alla possibilità, per gli enti locali che gestiscono porti marittimi, di esentare le imprese di manutenzione dalla tassa professionale per una durata limitata a sei anni. La misura prevedeva infatti la possibilità di non tener conto, a determinate condizioni e per il periodo 2010-2015, del valore locativo delle attrezzature, apparecchiature e impianti specifici della manutenzione portuale nel calcolo della tassa professionale. Ora tale possibilità, che non ha più motivo di esistere dal momento che la tassa professionale è stata abolita, è stata abrogata dalla legge finanziaria per il 2010.

(11)

Per quanto riguarda la parte fiscale concernente la riduzione decrescente e limitata nel tempo del valore locativo sulla cui base vengono stabilite le imposte locali per gli operatori privati che rilevano le attrezzature, le apparecchiature e gli impianti dei grandi porti marittimi, nella lettera del 2 luglio le autorità francesi hanno fatto sapere che tale riduzione si applicava anche al contributo fondiario che le imprese sono tenute a versare nell’ambito del contributo economico territoriale (6) e che sostituisce la tassa professionale. Le autorità francesi hanno informato la Commissione sull’identità delle quattro imprese beneficiarie (7) di questa misura e sull’importo del vantaggio fiscale derivante a ciascuna di esse.

(12)

I dati aggiornati per i benefici fiscali ricevuti indicano, per tre delle imprese in questione, un’esenzione fiscale inferiore alla soglia di duecentomila euro per il periodo di tre esercizi di bilancio, stabilita dal regolamento della Commissione (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (8). Non è così per la quarta impresa in questione.

(13)

In tale contesto e a seguito di diversi contatti con la Commissione, le autorità francesi hanno deciso di limitare il beneficio fiscale concesso alle imprese in applicazione della misura di cui al punto 11 al massimale definito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 e alle condizioni da esso stabilite.

(14)

Pertanto, con lettera del 20 gennaio 2011, le autorità francesi hanno informato la Commissione di aver adottato, in data 29 dicembre 2010, l’articolo 36 della legge finanziaria rettificativa per il 2010 n. 2010-1658 (9), il quale subordina il beneficio della riduzione fiscale decrescente previsto nell’ambito della riforma portuale al rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006. Le autorità francesi hanno anche informato la Commissione di aver ritirato la notifica relativa a quest’ultima parte fiscale della riforma portuaria.

(15)

La Commissione prende atto del ritiro da parte delle autorità francesi della notifica relativa all’insieme del dispositivo fiscale notificato. La presente decisione riguarda soltanto la procedura di cessione delle attrezzature, apparecchiature e impianti specifici della manutenzione portuale che sono oggetto della decisione della Commissione dell’8 aprile 2009. La presente decisione non concerne le condizioni di esercizio delle attrezzature, apparecchiature e impianti specifici della manutenzione portuale prima o dopo la loro cessione.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA OGGETTO DI INDAGINE

2.1.   Il contesto

(16)

La misura in questione rientra nell’ambito della riforma portuale che è oggetto della legge relativa alla riforma portuale (10). L’obiettivo della riforma è di migliorare il rendimento e la competitività dei porti marittimi francesi (Dunkerque, Le Havre, Nantes Saint Nazaire, Le Rochelle, Bordeaux e Marsiglia).

(17)

In tale contesto, la legge relativa alla riforma portuale mira a:

ridefinire le funzioni dei porti autonomi che diventano in Francia metropolitana «grandi porti marittimi» (11);

ammodernare la gestione dei grandi porti marittimi;

organizzare il coordinamento tra porti sullo stesso versante o situati sullo stesso asse fluviale;

semplificare e razionalizzare la manutenzione portuale secondo il modello dei principali porti europei mediante l’introduzione di operatori integrati di terminal responsabili per tutte le operazioni di manutenzione.

(18)

Le funzioni dei grandi porti marittimi saranno incentrate su attività connesse alla sovranità dello Stato (sicurezza e polizia portuale) e sui compiti connessi alla pianificazione dei porti. Tuttavia, gli operatori integrati di terminal saranno responsabili per tutte le operazioni di manutenzione al fine di migliorare l’efficacia delle attività.

(19)

Le autorità francesi hanno precisato che il trasferimento delle attività di manutenzione portuale ancora esercitate dai grandi porti marittimi a operatori privati mediante una procedura di cessione delle attrezzature nei grandi porti marittimi rientrava in tale contesto di semplificazione e razionalizzazione della manutenzione portuale. Esse hanno inoltre sottolineato che la riforma avvicina il sistema francese al modello europeo in cui le funzioni rispettive dell’autorità portuale e dell’operatore portuale sono chiaramente distinte e in cui quest’ultimo è per lo più un’impresa privata.

2.2.   La procedura della cessione delle attrezzature

(20)

I grandi porti marittimi cessano di gestire le attrezzature e gli impianti specifici di manutenzione portuale (in appresso: «le attrezzature portuali») e le cedono ad imprese private mediante la procedura di vendita di cui all’articolo 9 della legge relativa alla riforma portuale.

(21)

Secondo tale disposizione (12), la procedura di vendita delle attrezzature di manutenzione e di cessione dei diritti di proprietà ad esse relativi si articola in diverse fasi:

in un primo tempo, i grandi porti marittimi negoziano le modalità del trasferimento delle attrezzature di manutenzione con gli operatori che si servono regolarmente dei servizi portuali o che hanno effettuato investimenti significativi sul terminal;

se non ci sono operatori oppure se i negoziati non portano a risultati entro tre mesi, i grandi porti marittimi pubblicano un invito a presentare proposte nell’ambito di una procedura trasparente e non discriminatoria;

se l’invito a presentare proposte è infruttuoso e quando il progetto strategico del grande porto marittimo lo prevede, il porto può istituire una controllata cui affidare l’attività in questione. Al termine di un periodo di cinque anni, viene promosso un nuovo invito a presentare proposte. Al termine della procedura devono essere conclusi contratti di terminal con gli operatori selezionati.

(22)

Conformemente all’articolo 9 della legge relativa alla riforma portuale, una commissione nazionale indipendente, vale a dire la commissione nazionale per la valutazione delle cessioni di attrezzature portuali (in appresso: «CNECOP»), è responsabile del buon funzionamento e della trasparenza di tale procedura (13). Il suo ruolo consiste nell’emettere pareri sulla valutazione dei beni prima della loro cessione. Nello svolgimento di tale funzione, la commissione deve tener conto dell’equilibrio economico e delle prospettive di sviluppo dell’attività. Ai fini di tale valutazione, la CNECOP può anche interpellare un esperto per stimare il valore dei beni.

(23)

I pareri della CNECOP sono formulati sulla base dei progetti di atto di cessione che devono essere obbligatoriamente contenuti nel fascicolo trasmesso dai presidenti del consiglio di amministrazione dei grandi porti marittimi in applicazione dell’articolo 9 della legge relativa alla riforma portuale. Tali progetti comprendono la descrizione delle attrezzature da cedere, il loro prezzi di vendita e le condizioni del loro finanziamento.

(24)

Nessun atto definitivo di cessione può essere firmato senza il parere preventivo della CNECOP. Si tratta di un semplice parere (non vincolante), pubblicato a livello nazionale e locale.

(25)

La CNECOP annovera tra i suoi membri un magistrato della Corte dei conti, un rappresentante degli enti locali e un esperto scelto per le sue competenze nel settore portuale. Le funzioni di membro della CNECOP sono incompatibili con altri incarichi di responsabilità nella direzione o sorveglianza dei grandi porti marittimi o di imprese di manutenzione che acquistano attrezzature pubbliche, per tutta la durata del mandato e per i cinque anni ad esso successivi.

3.   RAGIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(26)

Nella decisione dell’8 aprile 2009 la Commissione ha ritenuto di non poter escludere che la cessione delle attrezzature di manutenzione nell’ambito di una trattativa privata contenesse elementi di aiuto di Stato. La Commissione ha osservato, a questo proposito, che il parere della CNECOP non è vincolante. Pertanto, la Commissione ha espresso i propri dubbi sul fatto che le attrezzature sarebbero vendute a prezzo di mercato. La Commissione ha anche messo in discussione l’indipendenza dei membri della CNECOP.

(27)

Per quanto riguarda l’esame della compatibilità con il mercato interno della procedura di cessione delle attrezzature pubbliche, la Commissione ha ritenuto che nessuna delle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE si applicava al caso in esame.

(28)

La Commissione ha deciso pertanto di avviare il procedimento di indagine formale per dissipare i dubbi in merito alla qualificazione di aiuto di Stato della procedura di cessione delle attrezzature di manutenzione e in merito alla sua compatibilità con il mercato interno.

4.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI

(29)

Per quanto riguarda la natura del parere emesso dalla CNECOP, le autorità francesi ricordano che quest’ultima è costituita da quattro membri indipendenti, che il presidente è designato tra i magistrati della Corte dei conti dal presidente di quest’ultima e che la commissione emette un parere sui fascicoli di cessione delle attrezzature pubbliche che le vengono trasmessi dai presidenti del consiglio di amministrazione dei grandi porti marittimi. Tali fascicoli devono prevedere una descrizione della trattativa privata seguita, un elenco dei beni ceduti, il progetto di atto di cessione con indicazione del prezzo di vendita previsto e delle condizioni previste per la gestione del terminal.

(30)

Esse fanno anche presente che la CNECOP ha proprio la funzione di garantire, conformemente all’articolo L. 3211-18 del codice generale sulla proprietà delle persone giuridiche di diritto pubblico, che le attrezzature pubbliche non vengano cedute «né a titolo gratuito, né a un prezzo inferiore al loro valore di mercato» e che rispettino quindi il requisito relativo alla cessione dei beni pubblici a prezzi di mercato.

(31)

Esse aggiungono, inoltre, che tale commissione emette un parere semplice che sarà reso pubblico al fine di evitare che avvengano cessioni a un prezzo inferiore a quello di mercato e, a tal fine, si impegnano a far sì che il parere venga pubblicato sul bollettino ufficiale del ministero dell’Ecologia, dell’Energia, dello Sviluppo sostenibile e della gestione del territorio sul sito del ministero nonché, a livello locale, affisso in tutti i grandi porti marittimi. Le autorità francesi si impegnano ad inviare a ciascun presidente del consiglio di amministrazione di un grande porto marittimo (il cui direttore è responsabile per la protezione degli interessi del porto) una lettera con l’indicazione delle modalità di funzionamento della CNECOP e delle regole sulla cessione dei beni pubblici a cui essi devono obbligatoriamente conformarsi.

(32)

In tale contesto, le autorità francesi aggiungono che, conformemente all’articolo L. 313-6 del codice delle giurisdizioni finanziarie, i presidenti del consiglio di amministrazione - qualora procurino o tentino di procurare ad altri un indebito vantaggio, pecuniario o in natura, che arrechi pregiudizio al Tesoro, agli enti locali o all’organismo interessato – sono passibili di un’ammenda il cui importo può elevarsi fino al doppio dell’importo della retribuzione o dello stipendio lordo annuo da loro percepito alla data dell’infrazione.

(33)

Le autorità francesi si impegnano, inoltre, a notificare alla Commissione europea, prima della firma dell’atto di cessione, tutte le decisioni di un presidente del consiglio di amministrazione di un grande porto marittimo che deroghino al parere della CNECOP.

(34)

Per quanto riguarda la competenza e l’indipendenza dei membri della CNECOP, le autorità francesi trasmettono alla Commissione i curriculum vitae dei quattro membri della CNECOP, tra cui quello del presidente, illustrando le qualifiche di ciascuno dei membri per quanto riguarda le competenze della CNECOP. Secondo le autorità francesi, i membri sono stati scelti per la loro conoscenza del processo di trasferimento e privatizzazione o per la loro esperienza nel settore portuale, come risulta dai loro curriculum.

(35)

Le autorità francesi fanno presente, a questo proposito, che l’indipendenza dei magistrati della Corte dei conti rispetto al potere legislativo e al potere esecutivo è sancita dalla Costituzione del 4 ottobre 1958 e confermata dalla decisione del Consiglio costituzionale 2001-448 DC del 25 luglio 2001 e che l’indipendenza dei parlamentari rispetto al potere esecutivo è garantita dall’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 che stabilisce il principio della separazione dei poteri e figura nel preambolo della Costituzione del 4 ottobre 1958.

(36)

Dal canto loro, le autorità francesi ricordano che, conformemente all’articolo 6 del decreto n. 2008-1032 del 9 ottobre 2008 recante attuazione della legge n. 2008-660 (14), sono previste norme in materia di incompatibilità, per tutta la durata del mandato e per i cinque anni ad esso successivi, per garantire ulteriormente l’indipendenza dei membri della CNECOP rispetto a:

qualsiasi mandato di membro del consiglio di amministrazione, della direzione o del consiglio di vigilanza di una società di manutenzione portuale che abbia acquistato attrezzature portuali pubbliche nonché l’esercizio di attività retribuite per conto di tale impresa;

qualsiasi mandato di membro del consiglio di vigilanza o della direzione di un grande porto marittimo.

(37)

Infine, ricordano che le competenze della CNECOP possono essere potenziate dal momento che l’articolo 7 del decreto n. 2008-1032 del 9 ottobre 2008 prevede la possibilità di ricorrere a un esperto al fine di stimare con maggiore precisione il valore dei beni prima della loro cessione alle imprese di manutenzione.

(38)

Alla luce di quanto precede, le autorità francesi ritengono che le procedure di cessione previste dalla legge relativa alla riforma portuale offrano tutte le garanzie sufficienti a garantire che la cessione delle attrezzature di manutenzione portuale e dei diritti di proprietà ad esse relativi avverrà a prezzo di mercato e quindi non conterrà alcun elemento di aiuto di Stato.

5.   OSSERVAZIONI DELLA PARTE INTERESSATA E OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI SULLE OSSERVAZIONI DELLA PARTE INTERESSATA

(39)

L’ESPO fa presente, a sostegno della posizione delle autorità francesi, che la riforma in questione contribuisce, instaurando il cosiddetto «landlord model», a migliorare la competitività dei porti francesi e il rendimento globale dei porti europei. Il trasferimento delle attività di manutenzione portuale dai grandi porti marittimi a operatori privati modernizzerà l’amministrazione dei grandi porti marittimi francesi adeguandoli al modello più diffuso nell’Unione europea e nel mondo.

(40)

Considerata la complessità di tale riforma e le sue implicazioni sociali e finanziarie, l’ESPO segnala che un sostegno da parte dello Stato membro in cui ha luogo una riforma portuale di tali dimensioni è spesso l’unico modo per rendere quest’ultima accettabile per tutte le parti in causa.

(41)

Pur non desiderando valutare nel dettaglio se le misure in questione costituiscano o meno un aiuto di Stato, l’ESPO osserva che le condizioni per la valutazione delle attrezzature sono di natura tale da garantire che la loro cessione avvenga a prezzo di mercato.

(42)

Le autorità francesi prendono atto delle osservazioni dell’ESPO.

6.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(43)

A seguito del procedimento formale di indagine avviato sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e tenuto conto degli argomenti presentati in questo ambito dalle autorità francesi e dalla parte interessata, la Commissione ritiene che la misura in questione non si configuri come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(44)

Secondo l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono «incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(45)

Affinché una misura nazionale possa definirsi aiuto di Stato occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative, e precisamente: la misura in questione deve conferire un vantaggio mediante risorse statali, 2) il vantaggio deve essere selettivo e 3) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri (15).

(46)

Nel presente contesto è opportuno anzitutto rilevare, al fine di escludere qualsiasi vantaggio, che i beni pubblici in questione, cioè le attrezzature di manutenzione portuale, devono essere venduti a prezzo di mercato.

(47)

A questo proposito, la Commissione osserva che la vendita delle attrezzature di manutenzione non si effettua nell’ambito di una procedura di offerta aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata dal momento che, solo nel caso in cui non vadano in porto le trattative private con gli operatori già presenti o se non vi sono operatori presenti, viene attivata tale procedura (si veda il punto 21).

(48)

La Commissione constata tuttavia che, in caso di vendita a trattativa privata, la procedura proposta prevede l’istituzione di una commissione nazionale per la valutazione dei beni ceduti, la CNECOP. La Commissione ricorda che la CNECOP deve emettere, prima della cessione, un parere pubblico sul valore dei beni oggetto della vendita.

(49)

Nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine dell’8 aprile 2009, la Commissione ha fatto presente che, poiché il parere espresso dalla CNECOP non è vincolante, non si poteva escludere che i beni fossero venduti a un prezzo inferiore a quello di mercato.

(50)

Preso atto dei dubbi espressi dalla Commissione, le autorità francesi hanno informato quest’ultima, con lettere del 20 gennaio 2010 e del 24 marzo 2010, della corrispondenza inviata dal direttore dei servizi di trasporto a tutti i presidenti del consiglio di amministrazione dei grandi porti marittimi, in data 16 marzo 2009 e 18 gennaio 2010, al fine di chiarire il quadro delle trattative per la cessione delle attrezzature di manutenzione portuale e di precisare le condizioni da rispettare ai fini della cessione.

(51)

Da un lato, le lettere informano i presidenti del consiglio di amministrazione dei grandi porti marittimi che la CNECOP chiederà sistematicamente ai grandi porti marittimi di far effettuare una perizia per la valutazione dei beni da cedere. In tale contesto, si richiede che si proceda, prima di ricorrere alla CNECOP, a una valutazione tecnica indipendente del valore di mercato delle attrezzature portuali, realizzata da uno studio di esperti indipendenti, che figurerà nel fascicolo presentato alla CNECOP.

(52)

Dall’altro, i presidenti del consiglio di amministrazione dei grandi porti marittimi vengono informati del fatto che, anche se la legge non attribuisce ai pareri della CNECOP carattere di conformità, essi non possono essere elusi; non può essere firmato nessun atto di cessione che deroghi ad un parere emesso dalla CNECOP. Quindi, nell’ipotesi di un parere negativo della CNECOP, è opportuno «riprendere le trattative, se la data in cui ricorrere alla CNECOP […] ne lasci il tempo, e presentare, se del caso, un nuovo fascicolo» oppure «constatare che le trattative sono fallite e avviare un invito a presentare proposte».

(53)

Viene inoltre ricordato che i commissari governativi dei grandi porti marittimi devono opporsi sistematicamente a tutte le deliberazioni del Consiglio di vigilanza del porto che non tengano conto del parere della CNECOP mentre, ai presidenti del consiglio di amministrazione dei grandi porti marittimi, vengono fatte presenti le sanzioni previste nel caso in cui procurino a terzi un indebito vantaggio nell’esercizio delle proprie funzioni.

(54)

La Commissione ritiene che le prescrizioni imposte ai presidenti del consiglio di amministrazione dei grandi porti marittimi per quanto riguarda la necessità di far effettuare una valutazione indipendente delle attrezzature di manutenzione da cedere e il carattere vincolante del parere della CNECOP siano tali da garantire che le attrezzature in questione non vengano vendute ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

(55)

La Commissione riscontra che ciò è rafforzato dal fatto che il parere della CNECOP deve essere pubblicato sia a livello nazionale, dalle autorità nazionali, che a quello locale, ad opera dei porti interessati. Tali pubblicazioni sono, se del caso, tali da permettere la contestazione delle condizioni di cessione delle attrezzature di manutenzione in questione.

(56)

Per quanto riguarda l’indipendenza e le qualifiche dei membri della CNECOP ai fini della valutazione dei beni ceduti, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione i curriculum vitae dei suoi quattro membri, tra cui quello del presidente.

(57)

A questo proposito, è opportuno constatare che uno dei suoi membri, che è membro della Corte dei conti, è stato proposto dal presidente di tale Corte come presidente della CNECOP in quanto possiede un’esperienza professionale direttamente legata agli affari marittimi. In questo contesto, le autorità francesi ricordano che l’indipendenza dei magistrati della Corte dei conti nei confronti del potere legislativo e del potere esecutivo è sancita dalla Costituzione del 4 ottobre 1958 e confermata dalla decisione del Consiglio costituzionale 2001-448 DC del 25 luglio 2001.

(58)

Il membro della CNECOP incaricato di rappresentare gli enti locali possiede, dal canto suo, competenze strettamente legate ai porti marittimi. In questo contesto le autorità francesi ricordano che l’indipendenza dei parlamentari rispetto al potere esecutivo è garantita dall’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 che stabilisce il principio della separazione dei poteri e figura nel preambolo della Costituzione del 4 ottobre 1958.

(59)

Per quanto riguarda i due membri proposti in qualità di persone qualificate, si evince chiaramente dal loro curriculum vitae che uno di loro possiede competenze nel settore portuale e l’altro nel settore del trasferimento di beni pubblici.

(60)

Le autorità francesi, inoltre, hanno fatto presente che, conformemente all’articolo 6 del decreto n. 2008-1032 del 9 ottobre 2008 (16), i membri della CNECOP sono tenuti a rispettare una serie di norme in materia di incompatibilità per tutta la durata del mandato e per i cinque anni ad esso successivi (si veda il punto 36).

(61)

La Commissione riconosce che tali norme in materia di incompatibilità costituiscono, nel caso in esame, una garanzia supplementare dell’indipendenza dei membri della CNECOP.

(62)

Sulla base di tali elementi e nelle circostanze specifiche di questo caso, la Commissione ritiene che l’obbligo di far effettuare da uno studio di esperti indipendenti una perizia sul valore di mercato delle attrezzature da cedere, stima sulla cui base i membri qualificati ed indipendenti della CNECOP emetteranno un parere vincolante, permetta di garantire, in linea di principio, che le cessioni vengano effettuate a condizioni di mercato.

(63)

A condizione che vengano strettamente rispettate le condizioni e le circostanze di cui al titolo 6. Valutazione della misura, non vi sono motivi per ritenere che la cessione delle attrezzature di manutenzione portuale che avviene nel contesto di una vendita a trattativa privata possa apportare un vantaggio economico agli acquirenti di tali attrezzature. Non sarebbe così, invece, nel caso di eventuali operazioni individuali che non rispettassero strettamente tali condizioni.

7.   CONCLUSIONI

(64)

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione

prende atto del ritiro della notifica riguardante le due misure di accompagnamento notificate in relazione alla parte fiscale della riforma portuale di cui al punto 2 della presente decisione;

ritiene che la procedura di cessione delle attrezzature, apparecchiature e impianti specifici della manutenzione portuale, descritta ai punti 16-25 della presente decisione, che è anche oggetto della decisione della Commissione dell’8 aprile 2009, non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura consistente nel trasferimento delle attrezzature di manutenzione portuale a operatori privati, a cui la Francia intende dare esecuzione nell’ambito della riforma portuale prevista dalla legge n. 2008-660 del 4 luglio 2008, non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’esecuzione di tale aiuto è, pertanto, autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(2)  GU C 122 del 30.5.2009, pag. 16.

(3)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ma non sono cambiati nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(4)  JORF n. 0156 del 5.7.2008.

(5)  GU C 122 del 30 maggio 2009, pag. 16.

(6)  Conformemente alla legge finanziaria n. 2009-1673 del 30 dicembre 2009 per il 2010 (JORF n. 0303 del 31.12.2009), è istituito un contributo economico territoriale composto di una quota fondiaria delle imprese e di una quota sul valore aggiunto delle imprese.

(7)  La société d’Équipement du Terminal de Normandie (SETN), la Générale de Manutention Portuaire (GMP), la Compagnie Nouvelle de Manutention portuaire (CNMP) e la STMC6.

(8)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(9)  Tale disposizione, che modifica l’articolo 1518 A bis del codice generale delle imposte relativo all’imposizione delle imposte locali, è entrata in vigore il 1o gennaio 2011 e si applica quindi sin dal primo anno di esenzione. All’articolo 1518 A bis di cui sopra si è aggiunto il seguente comma: «Il beneficio della riduzione è subordinato al rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).»

(10)  Legge n. 2008-660 del 4 luglio 2008 relativa alla riforma portuale (si veda la nota 4).

(11)  In seguito a questa riforma, i porti marittimi saranno classificati in due categorie: i grandi porti marittimi, eredi dei grandi porti autonomi, e gli altri porti commerciali detti «decentrati» dipendenti dagli enti locali.

(12)  «I – La procedura di vendita delle attrezzature di cui all’articolo 7 e di cessione dei diritti privati ad esse relativi è la seguente: 1o Se uno o più operatori hanno già effettuato un investimento sul terminal o, in qualità di utilizzatori regolari delle attrezzature, hanno gestito un traffico significativo su tale terminal, le trattative per il trasferimento vengono realizzate, su loro richiesta, con loro; 2o In caso di assenza degli operatori di cui al punto 1o oppure se le trattative non hanno portato ad alcun risultato entro tre mesi dall’adozione del progetto strategico o del decreto di cui all’articolo 8, i grandi porti marittimi lanciano un invito a presentare proposte. Successivamente, procedono alle trattative con i candidati che sono selezionati nell’ambito di una procedura trasparente e non discriminatoria. Al termine delle trattative, i grandi porti marittimi scelgono l’operatore con cui concludere un contratto di terminal. Tale contratto, equivalente a un’autorizzazione per l’utilizzazione del demanio pubblico, può prevedere obiettivi di trasporto; 3o Se l’invito a presentare proposte di cui al 2o punto è infruttuoso e quando il progetto strategico lo prevede, i grandi porti marittimi affidano le attività a una controllata per un periodo non superiore a cinque anni. Al termine di tale periodo, i porti devono procedere ad un nuovo invito a presentare proposte. Nel caso in cui quest’ultimo non desse risultati, l’attività continua ad essere esercitata dalla controllata, se il progetto strategico lo prevede. Il processo sopra descritto viene ripetuto tutte le volte che lo si ritiene necessario entro un termine non superiore a cinque anni, finché l’invito a presentare proposte non dà risultati.»

(13)  Le modalità di funzionamento della CNECOP sono stabilite dagli articoli 6 e 7 del decreto n. 2008-1032 del 9 ottobre 2008 recante attuazione della legge relativa alla riforma portuale e recante applicazione di diverse disposizioni in materia portuale.

(14)  JORF n. 0237 del 10.10.2008.

(15)  Si veda, per esempio, la sentenza della Corte del 10 gennaio 2006 nella causa C-222/04, ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze, pag. I-289, punto 129.

(16)  Decreto n. 2008-1032 del 9 ottobre 2008 recante attuazione della legge n. 2008-660 del 4 luglio 2008 relativa alla riforma portuale e recante attuazione di diverse disposizioni in materia portuale