ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.220.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 220

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
26 agosto 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 855/2011 della Commissione, del 23 agosto 2011, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell’UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

1

 

*

Regolamento (UE) n. 856/2011 della Commissione, del 23 agosto 2011, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

3

 

*

Regolamento (UE) n. 857/2011 della Commissione, del 24 agosto 2011, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

5

 

*

Regolamento (UE) n. 858/2011 della Commissione, del 24 agosto 2011, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIId per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 della Commissione, del 25 agosto 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta ( 1 )

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 860/2011 della Commissione, del 25 agosto 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2011 della Commissione, del 25 agosto 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 862/2011 della Commissione, del 25 agosto 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la terza gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011

20

 

 

DECISIONI

 

 

2011/517/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 agosto 2011, relativa al riconoscimento dell’Azerbaigian a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione e abilitazione per la gente di mare [notificata con il numero C(2011) 6003]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/1


REGOLAMENTO (UE) N. 855/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2011

recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell’UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

33/T&Q

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

SRX/2AC4-C

Specie

Razze (Rajidae)

Zona

Acque UE delle zone IIa e IV

Data

18.7.2011


26.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/3


REGOLAMENTO (UE) N. 856/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2011

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

34/T&Q

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

COD/7XAD34

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

Data

18.7.2011


26.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/5


REGOLAMENTO (UE) N. 857/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2011

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

28/T&Q

Stato membro

Portogallo

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

Data

10.6.2011


26.8.2011   

IT

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L 220/7


REGOLAMENTO (UE) N. 858/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2011

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIId per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

35/T&Q

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

COD/07D.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

VIId

Data

18.7.2011


26.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 859/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (2), non contiene norme per merci e posta trasportate negli aeroporti dell'Unione da paesi terzi. È necessario introdurre tali norme al fine di proteggere l'aviazione civile che trasporta dette merci da atti di interferenza illecita.

(2)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(3)

Nel valutare la sicurezza del settore aeronautico nei paesi terzi, verrà tenuto conto degli accordi di cooperazione e partenariato conclusi tra l'Unione o singoli Stati membri e paesi terzi, che costituiscono la base per garantire la corretta attuazione delle norme relative alla sicurezza dell'aviazione civile.

(4)

È necessario che, nel concludere accordi di trasporto aereo con paesi terzi, la Commissione e gli Stati membri provvedano a ottenere una maggiore cooperazione in materia di sicurezza aerea, sostenendo l'attuazione e l'applicazione nei paesi terzi di standard e principi equivalenti a quelli in vigore nell'Unione, quando ciò sia importante per far fronte a minacce e rischi.

(5)

È opportuno che, entro luglio 2013, la Commissione, assieme a Stati membri e parti interessate, esamini le conseguenze pratiche e la fattibilità della procedura di validazione indipendente per vettori aerei che trasportano merci da aeroporti di paesi terzi nell'UE, nonché per agenti regolamentati e mittenti conosciuti dai quali accettano direttamente spedizioni, e procedere a correzioni al sistema, tra cui emendamenti al presente regolamento, se necessario.

(6)

Basandosi sulla responsabilità degli Stati contraenti dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) a ottemperare almeno agli standard ICAO in materia di sicurezza del trasporto di merci, è necessario che la Commissione e gli Stati membri invitino le autorità dei paesi terzi a cooperare e, ove possibile e se viene richiesto, fornire un'assistenza nello sviluppo delle capacità in relazione all'attuazione di requisiti per la messa in sicurezza delle merci e della posta trasportate per via aerea nell'UE.

(7)

La Commissione intende coordinare e partecipare attivamente alle iniziative dell'Unione per facilitare l'attuazione dei requisiti in materia di sicurezza aerea per quanto riguarda le operazioni nell'Unione provenienti da aeroporti di paesi terzi e fornire a organismi non dell'UE l'accesso a informazioni rilevanti sulla base dello stretto principio della necessità di sapere e a condizione che esistano sufficienti garanzie.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione verificherà e valuterà l'applicazione delle misure previste nel presente regolamento e, se necessario, presenterà una proposta entro e non oltre il 1o luglio 2015.

La Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, valuterà il probabile impatto dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare i requisiti in materia di validazione indipendente. I risultati verranno trasmessi al comitato per la sicurezza dell'aviazione civile. Se opportuno, la Commissione proporrà modifiche ai suddetti requisiti entro il 1o luglio 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 55 del 5.4.2010, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

A)

il punto 6.1.2 è sostituito dal testo seguente:

«6.1.2.

Quando vi è ragione di ritenere che una spedizione sottoposta a controlli di sicurezza sia stata manomessa o non sia stata protetta da interferenze illecite dopo l'effettuazione dei controlli di sicurezza, la spedizione in questione verrà sottoposta a un controllo da parte di un agente regolamentato prima di essere caricata su un aeromobile. Le spedizioni che all'apparenza sono state gravemente manomesse o che risultano sospette per altri motivi, verranno trattate come merci o posta ad alto rischio (HRCM) in conformità al punto 6.7»;

B)

al punto 6.3.2.6, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d)

lo status di sicurezza della spedizione, attestato dalla scritta:

“SPX”, a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto passeggeri o per trasporto posta, oppure

“SCO”, a significare che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto posta, oppure

“SHR” a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto passeggeri o per trasporto posta in conformità ai requisiti ad alto rischio.»;

C)

al capitolo 6 sono aggiunti i seguenti punti:

«6.7.   MERCI O POSTA AD ALTO RISCHIO (HRCM)

Le modalità relative a merci e posta ad alto rischio sono stabilite in una decisione separata della Commissione.

6.8.   PROTEZIONE DI MERCI E POSTA TRASPORTATE NELL'UNIONE DA PAESI TERZI

6.8.1.   Designazione dei vettori aerei

6.8.1.1.

Requisiti fino al 30 giugno 2014:

a)

qualsiasi vettore aereo che trasporta merci o posta provenienti da un aeroporto di un paese terzo non elencato all'appendice 6-F per trasferimento, transito o scarico in uno degli aeroporti compresi nel regolamento (CE) n. 300/2008, verrà designato come “Vettore aereo per merci o per posta operante nell'Unione da un paese terzo” (ACC3):

dall'autorità competente dello Stato membro elencato nell'allegato al regolamento (UE) n. 394/2011 della Commissione (1), che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 (2) sull'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

dall'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato di operatore aereo per i vettori aerei che non figurano nell'allegato al regolamento (UE) n. 394/2011,

dall'autorità competente dello Stato membro dove il vettore ha la sua base operativa principale all'interno dell'Unione, o da qualsiasi altra autorità competente dell'Unione, previo accordo con detta autorità, per i vettori aerei che non figurano nell'allegato al regolamento (UE) n. 394/2011 e che non possiedono un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro;

b)

per essere designato come ACC3, il vettore dovrà:

garantire che il suo programma di sicurezza copra tutti i punti elencati nell'appendice 6-G in relazione alle merci e alla posta destinati al carico nell'aeromobile in ogni aeroporto di paesi terzi per trasporto all'interno dell'Unione, nonché

presentare una “Dichiarazione di impegni — ACC3” come stabilito nell'appendice 6-H all'autorità interessata competente. Tale dichiarazione verrà firmata dal rappresentante legale del vettore o dal responsabile della sicurezza, nonché

nominare una persona che sia pienamente responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza per le merci o la posta nei paesi terzi per conto del vettore e fornire i dati di questa persona all'autorità competente interessata;

c)

l'originale o un copia della “Dichiarazione di impegni firmata — ACC3” verrà conservata dall'autorità competente interessata. Nel caso l'originale sia conservato dal vettore aereo, esso dovrà essere disponibile per ispezione almeno durante il suo periodo di validità;

d)

l'autorità competente interessata comunicherà i dettagli necessari del vettore alla Commissione che li renderà disponibili a tutti gli Stati membri;

e)

un ACC3 notificato alla Commissione ai sensi della lettera d), verrà riconosciuto in tutti gli Stati membri per tutte le operazioni effettuate nell'Unione dall'aeroporto del paese terzo specificato.

6.8.1.2.

Requisisti alle quali deve conformarsi entro il 1o luglio 2014:

a)

oltre ai requisiti stabiliti al punto 6.8.1.1, lettera b), il vettore aereo si assicurerà che una verifica in loco delle operazioni relative a merci e posta siano state eseguite nell'aeroporto paese terzo da un validatore indipendente, entro il 1o luglio 2004 al più tardi;

b)

il validatore indipendente esaminerà il programma di sicurezza del vettore aereo e garantirà che copra tutti i punti stabiliti nell'appendice 6-G, verificherà la conformità col programma nell'aeroporto del paese terzo utilizzando la checklist che figura all'appendice 6-C3 e presenterà una relazione:

all'autorità competente dello Stato membro elencato nell'allegato al regolamento (UE) n. 394/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE,

all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato di operatore aereo per i vettori aerei che non figurano nell'allegato al regolamento (UE) n. 394/2011,

all'autorità competente dello Stato membro dove il vettore ha la sua base operativa principale all'interno dell'Unione, o a qualsiasi altra autorità competente dell'Unione, previo accordo con detta autorità, per i vettori aerei che non figurano nell'allegato al regolamento (UE) n. 394/2011 e che non possiedono un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro;

c)

se convinta dalla relazione del validatore indipendente, l'autorità competente interessata garantirà che i dettagli necessari dell'ACC3 vengano inseriti nella banca dati dell'Unione relativa agli agenti regolamentati e ai mittenti conosciuti;

d)

durante la creazione della voce nella banca dati, l'autorità competente interessata attribuirà un unico codice di identificazione alfanumerico nel formato standard che identifica il vettore e l'aeroporto del paese terzo dal quale avviene il trasporto verso l'Unione. Il codice unico di identificazione alfanumerico apparirà nella documentazione che accompagna le spedizioni trasportate, in formato elettronico o cartaceo;

e)

se l'autorità competente interessata non è convinta dalle informazioni fornite dal vettore aereo o dalla relazione di validazione indipendente, le ragioni verranno prontamente notificate al vettore che ha richiesto la designazione come ACC3;

f)

un ACC3 elencato nella banca dati dell'Unione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti in conformità al punto 6.8.1.2, verrà riconosciuto in tutti gli Stati membri per tutte le operazioni aventi luogo dall'aeroporto di un paese terzo verso l'Unione;

g)

un ACC3 elencato nella banca dati dell'Unione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti sarà rivalidato ad intervalli non superiori ai cinque anni, nell'aeroporto del paese terzo per il quale è stato designato e ripresenterà una dichiarazione di impegni al momento di ciascuna rivalidazione.

6.8.2.   Controlli di sicurezza per merci e posta provenienti da un paese terzo

6.8.2.1.

L'ACC3 assicurerà che tutte le merci e la posta trasportati per trasferimento, transito o scarico in un aeroporto dell'Unione, vengano controllati, a meno che:

a)

la spedizione sia stata sottoposta ai controlli previsti di sicurezza da parte di un agente regolamentato e sia stata protetta da interferenze illecite dal momento in cui sono stati eseguiti i suddetti controlli di sicurezza fino all'imbarco; oppure

b)

la spedizione sia stata sottoposta ai controlli di sicurezza prescritti da parte di un mittente conosciuto e sia stata protetta da interferenze illecite dal momento in cui sono stati eseguiti i suddetti controlli di sicurezza fino all'imbarco; oppure

c)

la spedizione sia stata sottoposta ai controlli di sicurezza previsti da parte di un mittente responsabile, sia stata protetta da interferenze illecite dal momento in cui sono stati eseguiti i suddetti controlli fino all'imbarco e non sia trasportata da un aeromobile per il trasporto di passeggeri; oppure

d)

la spedizione sia dispensata dai controlli in conformità al punto 6.1.1, lettera d), e sia stata protetta da interferenze illecite dal momento in cui è divenuta identificabile come merce o posta da trasportare per via aerea fino all'effettuazione del carico.

6.8.2.2.

Fino al 30 giugno 2014, i requisiti di cui al punto 6.8.2.1, dovranno almeno essere conformi agli standard ICAO. In seguito, merci e posta trasportate verso l'Unione saranno:

a)

sottoposte a screening da uno dei mezzi o metodi elencati al punto 6.2.1, fino ad un livello sufficiente ad assicurare ragionevolmente che non contenga articoli vietati; oppure

b)

sottoposte a controlli di sicurezza da parte di un agente regolamentato, mittente conosciuto o mittente responsabile designati in conformità al punto 6.8.3; oppure

c)

dispensate dai controlli in conformità al punto 6.1.1, lettera d), e protette da interferenze illecite dal momento in cui sono divenute identificabili come merce o posta da trasportare per via aerea fino all'effettuazione del carico.

6.8.2.3.

Lo stato di sicurezza della spedizione verrà indicato nella documentazione allegata alla stessa, sia sotto forma di una lettera di trasporto aereo, di documentazione postale equivalente o in una dichiarazione separata, sia in formato elettronico che cartaceo.

6.8.3.   Designazione di agenti regolamentati nei paesi terzi, mittenti conosciuti e mittenti responsabili

6.8.3.1.

Fino al 30 giugno 2014, l'ACC3 stabilirà i dettagli dei controlli di sicurezza attuati dagli agenti regolamentati, mittenti conosciuti e mittenti responsabili dai quali accetta direttamente le spedizioni all'interno del suo programma di sicurezza. Inoltre in seguito, l'ACC3 dovrà:

a)

assicurare che detti agenti regolamentati e mittenti conosciuti dei paesi terzi siano validati autonomamente in conformità alla checklist che figura rispettivamente negli allegati 6-C2 e 6-C ad intervalli non superiori ai 5 anni;

b)

garantire che le checklist complete siano a disposizione per ispezione dell'autorità competente o della Commissione;

c)

conservare una banca dati che dia accesso alle seguenti informazioni per ogni agente regolamentato, mittente conosciuto e mittente responsabile:

i dati relativi all'impresa, compreso l'indirizzo sociale bona fide,

la natura dell'attività svolta, escluse le informazioni commercialmente sensibili,

le coordinate di contatto, comprese quelle dei responsabili per la sicurezza,

il numero di iscrizione dell'impresa, ove applicabile.

La banca dati dovrà essere disponibile per ispezioni.

6.8.3.2.

Per i mittenti responsabili di paesi terzi dai quali si accettano direttamente le spedizioni, l'ACC3 assicurerà che i requisiti descritti dal punto 6.5.2 al punto 6.5.6 vengano soddisfatti. I certificati AEO (operatore economico autorizzato) rilasciati da paesi terzi possono essere riconosciuti solo per paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo di mutuo riconoscimento AEO.

6.8.4.   Non conformità

6.8.4.1.

Se la Commissione o un'autorità competente identifica una mancanza grave in relazione ad un'operazione ACC3 che possa avere un impatto significativo sul livello generale della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione dovrà:

a)

informare prontamente l'ACC3 interessato e richiedere spiegazioni;

b)

informare prontamente la Commissione e altri Stati membri, come opportuno.

6.8.4.2.

La Commissione può, in conformità alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008, decidere che il vettore non venga più riconosciuto come ACC3, sia per tratte specifiche che per tutte le tratte da paesi terzi verso l'Unione. In tali casi, i dettagli sull'ACC3 verranno rimossi dalla banca dati dell'Unione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti.

6.8.4.3.

Un vettore aereo il cui riconoscimento come ACC3 è stato ritirato in conformità al punto 6.8.4.2, non verrà reinserito o incluso nella banca dati dell'Unione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti fino a che un validatore indipendente non abbia confermato che la grave mancanza non sia stata risolta e che il Comitato per la sicurezza dell'aviazione civile sia stato informato dall'autorità competente interessata.

D)

l'appendice 6-F è sostituita dal testo seguente:

«APPENDICE 6-F

MERCI E POSTA

6-Fi

RICONOSCIMENTO DEI PAESI TERZI CHE APPLICANO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI

6-Fii

PAESI TERZI PER I QUALI NON È RICHIESTA LA DESIGNAZIONE ACC3

I paesi terzi per i quali non è richiesta la designazione ACC3 sono elencati in una decisione separata della Commissione.»;

E)

sono aggiunte le seguenti appendici:

«APPENDICE 6-G

DISPOSIZIONI RELATIVE A MERCI E POSTA PROVENIENTI DA PAESI TERZI

Il programma di sicurezza ACC3 deve indicare, nella forma opportuna e per ogni singolo aeroporto di un paese terzo o in un documento generico che specifichi le eventuali variazioni intervenute presso gli aeroporti del suddetto paese terzo:

a)

la descrizione delle misure adottate per posta e merci destinate al trasporto per via aerea;

b)

le procedure di accettazione;

c)

lo schema e i criteri per agenti regolamentati;

d)

lo schema e i criteri per mittenti conosciuti;

e)

lo schema e i criteri per mittenti responsabili;

f)

gli standard per lo screening e l'esame fisico;

g)

i siti per lo screening e l'esame fisico;

h)

i dettagli relativi all'attrezzatura di screening;

i)

i dettagli relativi all'operatore o al fornitore di servizi;

j)

l'elenco di esenzioni dallo screening di sicurezza o dall'esame fisico;

k)

il trattamento destinato al carico o alla posta ad alto rischio.

APPENDICE 6-H

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — ACC3

Il sottoscritto dichiara che:

a sua conoscenza, le informazioni contenute nel programma di sicurezza della compagnia in merito alle spedizioni trasportate all'interno dell'Unione europea e provenienti da paesi terzi sono veritiere e precise,

le pratiche e le procedure stabilite nel programma di sicurezza in relazione alle spedizioni trasportate all'interno dell'Unione europea e provenienti da paesi terzi verranno attuate e mantenute in tutti i siti interessati dal programma,

il programma di sicurezza verrà adattato e adeguato per conformarsi a tutti i futuri cambiamenti della normativa dell'Unione europea specificando i requisiti per merci e posta introdotte per trasporto aereo all'interno dell'Unione europea da paesi terzi, a meno che [nome del vettore aereo] non informi [nome dell'autorità competente] che non desidera trasportare ulteriori spedizioni all'interno dell'Unione da nessun paese terzo,

[nome del vettore aereo] informerà [nome dell'autorità competente] per iscritto in merito ad eventuali modifiche alle parti rilevanti del proprio programma di sicurezza entro 10 giorni,

la compagnia ha nominato [nome del responsabile individuale] come responsabile generale per le misure di sicurezza riguardo alle operazioni di trasporto aereo di merci/posta nel/negli [nomi degli aeroporti dei paesi terzi] per conto della compagnia,

dal 1o luglio 2014 [nome del vettore aereo] manterrà una banca dati degli agenti regolamentati, mittenti conosciuti e mittenti responsabili dei paesi terzi e renderà tale banca dati disponibile per ispezione,

[nome del vettore aereo] coopererà pienamente con tutte le ispezioni, come richiesto, e fornirà l'accesso a tutti i documenti e alla banca dati summenzionata, come richiesto dagli ispettori,

[nome del vettore aereo] informerà [nome dell'autorità competente] in merito ad eventuali gravi violazioni della sicurezza e su eventuali circostanze sospette che possano avere rilevanza per la sicurezza delle merci o della posta trasportate per via aerea nel paese terzo, segnalando in particolare qualsiasi tentativo di nascondere articoli proibiti nelle spedizioni, nonché

[nome del vettore aereo] informerà [nome dell'autorità competente] qualora:

a)

cessi l'attività oppure cambi nome;

b)

non tratti più merci o posta trasportate per via aerea; oppure

c)

non sia più in grado di soddisfare i requisiti della normativa specifica dell'Unione europea relativa alle merci e alla posta trasportate all'interno dell'Unione europea e provenienti da paesi terzi.

Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Nome:

Mansioni:

Data:

Firma:

APPENDICE 6-I

Le modalità relative a merci ad alto rischio sono stabilite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 6-J

Le disposizioni relative all'uso delle attrezzature di screening sono stabilite in una decisione separata della Commissione.»;

F)

al capitolo 11 è aggiunto il seguente punto:

11.0.5.   Ai fini del presente regolamento, uno dei seguenti soggetti può agire come validatore indipendente:

un rappresentante delle autorità nazionali di uno Stato membro dell'Unione,

qualsiasi altra persona fisica o giuridica riconosciuta da uno Stato membro o dalla Commissione a questo scopo.»


(1)  GU L 107 del 27.4.2011, pag. 1.

(2)  GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1.

(3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, modificato dalla direttiva 2008/101/CE (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).»;


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 860/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

35,6

EC

29,1

MK

48,0

ZA

77,2

ZZ

47,5

0707 00 05

TR

124,2

ZZ

124,2

0709 90 70

EC

41,0

TR

133,6

ZZ

87,3

0805 50 10

AR

68,4

BR

41,3

CL

68,7

TR

66,0

UY

71,9

ZA

82,0

ZZ

66,4

0806 10 10

EG

142,2

MA

177,2

TR

129,8

ZZ

149,7

0808 10 80

AR

89,3

BR

56,6

CL

91,8

CN

68,3

NZ

112,8

US

135,7

ZA

84,9

ZZ

91,3

0808 20 50

CN

69,9

TR

148,9

ZA

107,7

ZZ

108,8

0809 30

TR

122,3

ZZ

122,3

0809 40 05

BA

43,7

ZZ

43,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.8.2011   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 861/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 841/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 216 del 23.8.2011, pag. 8.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 26 agosto 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

48,70

0,00

1701 11 90 (1)

48,70

0,29

1701 12 10 (1)

48,70

0,00

1701 12 90 (1)

48,70

0,00

1701 91 00 (2)

54,67

1,07

1701 99 10 (2)

54,67

0,00

1701 99 90 (2)

54,67

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


26.8.2011   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 862/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2011

relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la terza gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2010/11 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.

(2)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare un dazio doganale minimo per codice NC a otto cifre.

(3)

In base alle offerte ricevute nell’ambito della terza gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701, ma non per i restanti codici a otto cifre.

(4)

Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 24 agosto 2011, per ogni codice a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 30.6.2011, pag. 21.


ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre

Dazio doganale minimo

1

2

1701 11 10

170,06

1701 11 90

190,00

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

250,00

1701 99 90

X

(—)

non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate).

(X)

nessuna offerta.


DECISIONI

26.8.2011   

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L 220/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2011

relativa al riconoscimento dell’Azerbaigian a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione e abilitazione per la gente di mare

[notificata con il numero C(2011) 6003]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/517/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1) e in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

vista la richiesta presentata dal Belgio il 7 agosto 2008,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo in parola sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, (di seguito «convenzione STCW») (2), quale modificata nel 1995.

(2)

Con lettera del 7 agosto 2008, il Belgio ha presentato una domanda di riconoscimento dell’Azerbaigian. In seguito a tale domanda, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione dell’Azerbaigian per verificare se tale paese soddisfa gli obblighi della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione si è basata sui risultati di un’ispezione eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel febbraio 2009. Nel corso di tale ispezione erano state identificate determinate carenze nei sistemi di formazione e abilitazione.

(3)

La Commissione ha presentato agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

(4)

Con lettere del 4 dicembre 2009 e 26 ottobre 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità dell’Azerbaigian di fornire prove per comprovare che le carenze identificate sono state corrette.

(5)

Con lettera del 13 gennaio 2010 e 24 dicembre 2010, le autorità dell’Azerbaigian hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per rimediare a tutte le carenze rilevate durante la valutazione di conformità.

(6)

Il risultato della valutazione di conformità e l’esame delle informazioni trasmesse dalle autorità dell’Azerbaigian dimostrano che questo stato soddisfa gli obblighi della convenzione STCW e che ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Deve pertanto essere riconosciuto dalla Commissione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE, l’Azerbaigian è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.