ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.220.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
26.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 855/2011 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2011
recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell’UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
33/T&Q |
Stato membro |
Paesi Bassi |
Stock |
SRX/2AC4-C |
Specie |
Razze (Rajidae) |
Zona |
Acque UE delle zone IIa e IV |
Data |
18.7.2011 |
26.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 856/2011 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2011
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
34/T&Q |
Stato membro |
Paesi Bassi |
Stock |
COD/7XAD34 |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
Data |
18.7.2011 |
26.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 857/2011 DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2011
recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
28/T&Q |
Stato membro |
Portogallo |
Stock |
ANF/8C3411 |
Specie |
Rana pescatrice (Lophiidae) |
Zona |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
Data |
10.6.2011 |
26.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 858/2011 DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2011
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIId per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
35/T&Q |
Stato membro |
Paesi Bassi |
Stock |
COD/07D. |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
VIId |
Data |
18.7.2011 |
26.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 859/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (2), non contiene norme per merci e posta trasportate negli aeroporti dell'Unione da paesi terzi. È necessario introdurre tali norme al fine di proteggere l'aviazione civile che trasporta dette merci da atti di interferenza illecita. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza. |
(3) |
Nel valutare la sicurezza del settore aeronautico nei paesi terzi, verrà tenuto conto degli accordi di cooperazione e partenariato conclusi tra l'Unione o singoli Stati membri e paesi terzi, che costituiscono la base per garantire la corretta attuazione delle norme relative alla sicurezza dell'aviazione civile. |
(4) |
È necessario che, nel concludere accordi di trasporto aereo con paesi terzi, la Commissione e gli Stati membri provvedano a ottenere una maggiore cooperazione in materia di sicurezza aerea, sostenendo l'attuazione e l'applicazione nei paesi terzi di standard e principi equivalenti a quelli in vigore nell'Unione, quando ciò sia importante per far fronte a minacce e rischi. |
(5) |
È opportuno che, entro luglio 2013, la Commissione, assieme a Stati membri e parti interessate, esamini le conseguenze pratiche e la fattibilità della procedura di validazione indipendente per vettori aerei che trasportano merci da aeroporti di paesi terzi nell'UE, nonché per agenti regolamentati e mittenti conosciuti dai quali accettano direttamente spedizioni, e procedere a correzioni al sistema, tra cui emendamenti al presente regolamento, se necessario. |
(6) |
Basandosi sulla responsabilità degli Stati contraenti dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) a ottemperare almeno agli standard ICAO in materia di sicurezza del trasporto di merci, è necessario che la Commissione e gli Stati membri invitino le autorità dei paesi terzi a cooperare e, ove possibile e se viene richiesto, fornire un'assistenza nello sviluppo delle capacità in relazione all'attuazione di requisiti per la messa in sicurezza delle merci e della posta trasportate per via aerea nell'UE. |
(7) |
La Commissione intende coordinare e partecipare attivamente alle iniziative dell'Unione per facilitare l'attuazione dei requisiti in materia di sicurezza aerea per quanto riguarda le operazioni nell'Unione provenienti da aeroporti di paesi terzi e fornire a organismi non dell'UE l'accesso a informazioni rilevanti sulla base dello stretto principio della necessità di sapere e a condizione che esistano sufficienti garanzie. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La Commissione verificherà e valuterà l'applicazione delle misure previste nel presente regolamento e, se necessario, presenterà una proposta entro e non oltre il 1o luglio 2015.
La Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, valuterà il probabile impatto dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare i requisiti in materia di validazione indipendente. I risultati verranno trasmessi al comitato per la sicurezza dell'aviazione civile. Se opportuno, la Commissione proporrà modifiche ai suddetti requisiti entro il 1o luglio 2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 55 del 5.4.2010, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:
A) |
il punto 6.1.2 è sostituito dal testo seguente:
|
B) |
al punto 6.3.2.6, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
|
C) |
al capitolo 6 sono aggiunti i seguenti punti: «6.7. MERCI O POSTA AD ALTO RISCHIO (HRCM) Le modalità relative a merci e posta ad alto rischio sono stabilite in una decisione separata della Commissione. 6.8. PROTEZIONE DI MERCI E POSTA TRASPORTATE NELL'UNIONE DA PAESI TERZI 6.8.1. Designazione dei vettori aerei
6.8.2. Controlli di sicurezza per merci e posta provenienti da un paese terzo
6.8.3. Designazione di agenti regolamentati nei paesi terzi, mittenti conosciuti e mittenti responsabili
6.8.4. Non conformità
|
D) |
l'appendice 6-F è sostituita dal testo seguente: «APPENDICE 6-F MERCI E POSTA 6-Fi RICONOSCIMENTO DEI PAESI TERZI CHE APPLICANO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI 6-Fii PAESI TERZI PER I QUALI NON È RICHIESTA LA DESIGNAZIONE ACC3 I paesi terzi per i quali non è richiesta la designazione ACC3 sono elencati in una decisione separata della Commissione.»; |
E) |
sono aggiunte le seguenti appendici: «APPENDICE 6-G DISPOSIZIONI RELATIVE A MERCI E POSTA PROVENIENTI DA PAESI TERZI Il programma di sicurezza ACC3 deve indicare, nella forma opportuna e per ogni singolo aeroporto di un paese terzo o in un documento generico che specifichi le eventuali variazioni intervenute presso gli aeroporti del suddetto paese terzo:
APPENDICE 6-H DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — ACC3 Il sottoscritto dichiara che:
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione. Nome: Mansioni: Data: Firma: APPENDICE 6-I Le modalità relative a merci ad alto rischio sono stabilite in una decisione separata della Commissione. APPENDICE 6-J Le disposizioni relative all'uso delle attrezzature di screening sono stabilite in una decisione separata della Commissione.»; |
F) |
al capitolo 11 è aggiunto il seguente punto: 11.0.5. Ai fini del presente regolamento, uno dei seguenti soggetti può agire come validatore indipendente:
|
(1) GU L 107 del 27.4.2011, pag. 1.
(2) GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1.
(3) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, modificato dalla direttiva 2008/101/CE (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).»;
26.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 860/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 agosto 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AR |
35,6 |
EC |
29,1 |
|
MK |
48,0 |
|
ZA |
77,2 |
|
ZZ |
47,5 |
|
0707 00 05 |
TR |
124,2 |
ZZ |
124,2 |
|
0709 90 70 |
EC |
41,0 |
TR |
133,6 |
|
ZZ |
87,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
68,4 |
BR |
41,3 |
|
CL |
68,7 |
|
TR |
66,0 |
|
UY |
71,9 |
|
ZA |
82,0 |
|
ZZ |
66,4 |
|
0806 10 10 |
EG |
142,2 |
MA |
177,2 |
|
TR |
129,8 |
|
ZZ |
149,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
89,3 |
BR |
56,6 |
|
CL |
91,8 |
|
CN |
68,3 |
|
NZ |
112,8 |
|
US |
135,7 |
|
ZA |
84,9 |
|
ZZ |
91,3 |
|
0808 20 50 |
CN |
69,9 |
TR |
148,9 |
|
ZA |
107,7 |
|
ZZ |
108,8 |
|
0809 30 |
TR |
122,3 |
ZZ |
122,3 |
|
0809 40 05 |
BA |
43,7 |
ZZ |
43,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
26.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 861/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 841/2011 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 agosto 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.
(4) GU L 216 del 23.8.2011, pag. 8.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 26 agosto 2011
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
48,70 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
48,70 |
0,29 |
1701 12 10 (1) |
48,70 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
48,70 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
54,67 |
1,07 |
1701 99 10 (2) |
54,67 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
54,67 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,55 |
0,19 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
26.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 862/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2011
relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la terza gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2010/11 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto. |
(2) |
Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare un dazio doganale minimo per codice NC a otto cifre. |
(3) |
In base alle offerte ricevute nell’ambito della terza gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701, ma non per i restanti codici a otto cifre. |
(4) |
Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(5) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la terza gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 24 agosto 2011, per ogni codice a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 170 del 30.6.2011, pag. 21.
ALLEGATO
Dazi doganali minimi
(EUR/t) |
|||||
Codice NC a otto cifre |
Dazio doganale minimo |
||||
1 |
2 |
||||
1701 11 10 |
170,06 |
||||
1701 11 90 |
190,00 |
||||
1701 12 10 |
X |
||||
1701 12 90 |
X |
||||
1701 91 00 |
X |
||||
1701 99 10 |
250,00 |
||||
1701 99 90 |
X |
||||
|
DECISIONI
26.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2011
relativa al riconoscimento dell’Azerbaigian a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione e abilitazione per la gente di mare
[notificata con il numero C(2011) 6003]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/517/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1) e in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,
vista la richiesta presentata dal Belgio il 7 agosto 2008,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo in parola sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, (di seguito «convenzione STCW») (2), quale modificata nel 1995. |
(2) |
Con lettera del 7 agosto 2008, il Belgio ha presentato una domanda di riconoscimento dell’Azerbaigian. In seguito a tale domanda, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione dell’Azerbaigian per verificare se tale paese soddisfa gli obblighi della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione si è basata sui risultati di un’ispezione eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel febbraio 2009. Nel corso di tale ispezione erano state identificate determinate carenze nei sistemi di formazione e abilitazione. |
(3) |
La Commissione ha presentato agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione. |
(4) |
Con lettere del 4 dicembre 2009 e 26 ottobre 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità dell’Azerbaigian di fornire prove per comprovare che le carenze identificate sono state corrette. |
(5) |
Con lettera del 13 gennaio 2010 e 24 dicembre 2010, le autorità dell’Azerbaigian hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per rimediare a tutte le carenze rilevate durante la valutazione di conformità. |
(6) |
Il risultato della valutazione di conformità e l’esame delle informazioni trasmesse dalle autorità dell’Azerbaigian dimostrano che questo stato soddisfa gli obblighi della convenzione STCW e che ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Deve pertanto essere riconosciuto dalla Commissione. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE, l’Azerbaigian è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.
(2) Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.