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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.215.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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20.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 834/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2011
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2). |
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(2) |
È opportuno modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5). |
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(3) |
L’iscrizione dell’etalfluralin, dell’acido indolilacetico e del tiobencarb come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
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(4) |
L’iscrizione della guazatina come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione della guazatina, con la denominazione «triacetato di guazatina», come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, la guazatina non può essere utilizzata come pesticida e deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione della guazatina nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presentata in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (6). Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene meno il motivo della sospensione dell’iscrizione nell’allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza guazatina nell’elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
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(5) |
L’iscrizione dell’1,3-dicloropropene come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto l’1,3-dicloropropene non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione dell’1,3-dicloropropene nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I ai sensi della direttiva 91/414/CEE presentata in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda di includere l’1,3-dicloropropene come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata nuovamente oggetto di una decisione negativa e pertanto l’1,3-dicloropropene rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l’inclusione nella parte 2 dell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza 1,3-dicloropropene nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
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(6) |
L’iscrizione dell’alossifop-P come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione favorevole e pertanto l’alossifop-P non è più vietato per l’uso come pesticida. La sostanza attiva, denominata alossifop-R, dovrebbe pertanto essere cancellata dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
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(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
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(8) |
Per dare agli Stati membri e all’industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l’applicazione del presente regolamento. |
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(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.
(3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(4) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:
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1) |
la parte 1 è così modificata:
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2) |
alla parte 2 sono aggiunte le seguenti voci:
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20.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 835/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 (1) del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 (2) della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, definisce i livelli massimi del benzo(a)pirene in una serie di prodotti alimentari. |
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(2) |
Il benzo(a)pirene appartiene al gruppo degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed è utilizzato come marcatore della presenza e dell'effetto nei prodotti alimentari di IPA cancerogeni secondo il parere scientifico dell'ex comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) (3). Nel suo parere del dicembre 2002 il comitato ha raccomandato ulteriori analisi delle relative proporzioni di questi IPA negli alimenti per determinare, in futuro, se sia opportuno o no mantenere il benzo(a)pirene come marcatore. |
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(3) |
Nuovi dati sulla presenza di IPA cancerogeni nei prodotti alimentari sono stati raccolti dagli Stati membri nell'ambito della raccomandazione 2004/108/CE (4) della Commissione. La Commissione ha invitato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a riesaminare il parere dell'SCF tenendo conto dei nuovi dati sulla presenza dei contaminanti, altre informazioni scientifiche nuove, nonché l'approccio del margine di esposizione. All'EFSA è stato chiesto inoltre di rivalutare l'opportunità di mantenere il benzo(a)pirene come marcatore. |
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(4) |
Il 9 giugno 2008 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'EFSA ha adottato un parere sulla presenza degli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti (5). In questo parere l'EFSA ha concluso che il benzo(a)pirene non è un marcatore adatto per la presenza di idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti e che un sistema di quattro (IPA4 (6)) o otto (IPA8 (7)) sostanze specifiche sarebbe più adatto per rilevare la presenza degli IPA negli alimenti. L'EFSA ha inoltre concluso che un sistema di otto sostanze (IPA8) non offrirebbe un valore aggiunto maggiore rispetto a un sistema di quattro sostanze (IPA4). |
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(5) |
Inoltre il gruppo CONTAM, utilizzando l'approccio del margine di esposizione, ha concluso che i rischi per la salute dei consumatori dovuti all'esposizione media stimata attraverso l'alimentazione sono trascurabili. Tuttavia, per i consumi elevati, i margini di esposizione corrispondono a circa 10 000, quindi un potenziale rischio per la salute umana. |
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(6) |
In base alle conclusioni dell'EFSA non è possibile mantenere l'attuale sistema che utilizza il benzo(a)pirene come unico marcatore per il gruppo di idrocarburi policiclici aromatici. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1881/2006. |
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(7) |
È necessario introdurre nuovi tenori massimi per la somma delle quattro sostanze (IPA4) benzo(a)pirene, crisene, benzo(a)antracene e benzo(b)fluorantene e mantenere nel contempo un tenore massimo separato per il benzo(a)pirene. |
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(8) |
Un tale sistema consentirebbe di mantenere il tenore di IPA negli alimenti a livelli non preoccupanti per la salute e fornirebbe la possibilità di controllare la quantità di IPA nei campioni in cui non è individuabile il benzo(a)pirene ma sono presenti altri IPA. |
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(9) |
Il tenore massimo separato per il benzo(a)pirene è mantenuto al fine di garantire la comparabilità di dati precedenti e futuri. Dopo un certo periodo di applicazione della presente modifica e in base ai nuovi dati che saranno generati in futuro è opportuno rivalutare la necessità di mantenere un tenore massimo separato per il benzo(a)pirene. |
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(10) |
Per quanto riguarda la somma delle quattro sostanze (IPA4), vanno utilizzate concentrazioni lower bound come base per le decisioni di conformità. |
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(11) |
I tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici devono essere sicuri e tanto bassi quanto è ragionevolmente possibile (ALARA), tenuto conto delle buone prassi di fabbricazione e di agricoltura/pesca. I nuovi dati di occorrenza degli IPA indicano che i livelli di fondo degli IPA sono inferiori a quelli precedentemente ipotizzati in alcuni prodotti alimentari. I tenori massimi di benzo(a)pirene sono stati pertanto adeguati in modo da riflettere livelli di fondo più realistici nei molluschi bivalvi freschi ed affumicati. |
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(12) |
Anche i dati per il pesce e la carne affumicati dimostrano che sono realizzabili tenori massimi inferiori. Tuttavia potrebbero rivelarsi necessari adeguamenti dell'attuale tecnologia di affumicatura. Quindi, prima di applicare tenori massimi inferiori, occorre stabilire una procedura in due fasi per la carne e il pesce affumicati, che preveda un periodo di transizione di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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(13) |
Rispetto ad altri pesci affumicati, negli spratti affumicati e negli spratti affumicati in scatola sono stati riscontrati livelli più elevati di IPA. Occorre quindi stabilire tenori massimi specifici per gli spratti affumicati e per gli spratti affumicati in scatola, in modo da riflettere i livelli realizzabili per questi prodotti alimentari. |
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(14) |
In passato è stato stabilito un tenore massimo di benzo(a)pirene nel "muscolo di pesce non affumicato" come indicatore dell'inquinamento ambientale. Tuttavia è stato dimostrato che gli IPA sono velocemente metabolizzati nel pesce fresco e non si accumulano nel muscolo. Quindi non è più opportuno mantenere un tenore massimo di IPA nel pesce fresco. |
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(15) |
Elevati livelli di IPA sono stati riscontrati in alcuni tipi di carne trattata termicamente e nei prodotti a base di carne trattati termicamente venduti al consumatore finale. Tali livelli sono evitabili se vengono impiegate condizioni e attrezzature di trasformazione appropriate. È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di IPA nella carne e nei prodotti a base di carne che sono stati trattati termicamente con un processo noto per la potenziale formazione di IPA (solo la cottura alla griglia). |
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(16) |
A norma del regolamento (CE) n. 1881/2006 il burro di cacao è stato temporaneamente esonerato dall'applicazione dei tenori massimi di benzo(a)pirene negli oli e nei grassi; il riesame dell'opportunità di fissare un tenore massimo di IPA nel burro di cacao era previsto entro il 1o aprile 2007. Tale riesame è stato posticipato in attesa della rivalutazione scientifica degli IPA da parte dell'EFSA, che allora era in corso. |
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(17) |
Il burro di cacao contiene livelli di IPA superiori a quelli di altri oli e grassi. Ciò è dovuto principalmente a pratiche inappropriate di essiccazione dei semi di cacao e al fatto che il burro di cacao non può essere raffinato come altri oli e grassi vegetali. Il burro di cacao è uno dei principali ingredienti dei prodotti grezzi di cacao (ad es. semi di cacao, pasta di cacao, frammenti di semi di cacao o liquore al cacao) ed è presente nel cioccolato e in altri prodotti di cacao spesso consumati dai bambini. Esso contribuisce pertanto all'esposizione umana, in particolare all'esposizione dei bambini. Occorre quindi stabilire i tenori massimi di IPA nei semi di cacao e nei prodotti derivati, compreso il burro di cacao. |
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(18) |
I tenori massimi di IPA nei semi di cacao devono essere stabiliti a livelli tanto bassi quanto è ragionevolmente possibile, tenuto conto delle attuali possibilità tecnologiche dei paesi produttori. Essi vanno stabiliti in base al grasso in quanto gli IPA sono concentrati nella parte grassa, il burro di cacao. Per consentire ai paesi produttori di apportare i miglioramenti tecnologici necessari per adeguarsi a tali tenori massimi, è opportuno posticipare la data di applicazione dei tenori massimi per i semi di cacao e per i prodotti derivati. Inoltre, inizialmente deve essere applicato a questi prodotti un tenore massimo più elevato per la somma delle quattro sostanze. Dopo il periodo transitorio di due anni dovrà essere applicato un tenore massimo inferiore. I livelli di IPA nei semi di cacao e nei prodotti derivati devono essere sorvegliati regolarmente al fine di valutare la possibilità di un'ulteriore riduzione dei tenori massimi. |
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(19) |
I dati dimostrano che l'olio di cocco può contenere quantità superiori di IPA4 rispetto ad altri oli e grassi vegetali. Ciò è dovuto alla presenza proporzionalmente più alta di benzo(a)antracene e crisene che non possono essere facilmente rimossi durante la raffinazione dell'olio di cocco. I tenori massimi specifici per l'olio di cocco devono essere quindi stabiliti a livelli tanto bassi quanto è ragionevolmente possibile, tenuto conto delle attuali possibilità tecnologiche dei paesi produttori. Poiché si prevedono miglioramenti tecnologici nei paesi produttori, i livelli di IPA nell'olio di cocco devono essere regolarmente sorvegliati al fine di valutare la possibilità di ridurre i tenori massimi in futuro. |
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(20) |
Gli attuali dati sulla presenza degli IPA nei cereali e negli ortaggi sono molto limitati. I dati disponibili indicano che i cereali e gli ortaggi contengono livelli piuttosto bassi di IPA. I livelli bassi riscontrati nei dati di occorrenza attualmente disponibili non giustificano la fissazione immediata di tenori massimi. Secondo l'EFSA tuttavia i cereali e gli ortaggi contribuiscono notevolmente all'esposizione umana, poiché vengono consumati in grandi quantità. Quindi occorre continuare a sorvegliare i livelli degli IPA in questi due gruppi di prodotti. La necessità di fissare tenori massimi sarà valutata in base agli ulteriori dati raccolti. |
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(21) |
In alcuni integratori alimentari sono stati riscontrati elevati livelli di IPA. Tuttavia i livelli sono variabili e dipendono dal tipo specifico di integratore alimentare; quindi è necessario raccogliere ulteriori dati sugli integratori alimentari. Una volta che saranno disponibili questi dati, sarà valutata la necessità di fissare tenori massimi di IPA negli integratori alimentari. |
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(22) |
Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare devono disporre di tempo per adeguarsi ai tenori massimi fissati dal presente regolamento. È pertanto opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento. Un periodo transitorio deve essere previsto per i prodotti immessi sul mercato precedentemente alla data di applicazione delle modifiche introdotte dal presente regolamento. |
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(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. I prodotti alimentari, legalmente immessi sul mercato prima del 1o settembre 2012, che non rispettano i tenori massimi applicabili a decorrere dal 1o settembre 2012 a norma della parte 6 "Idrocarburi policiclici aromatici" dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, modificato dal presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla data di minima di conservazione o la data limite di consumo.
2. I prodotti alimentari, legalmente immessi sul mercato prima del 1o settembre 2014, che non rispettano i tenori massimi applicabili a decorrere dal 1o settembre 2014 a norma dei punti 6.1.4 e 6.1.5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, modificato dal presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla data di minima di conservazione o la data limite di consumo.
3. I prodotti alimentari, legalmente immessi sul mercato prima del 1o aprile 2013, che non rispettano i tenori massimi applicabili a decorrere dal 1o aprile 2013 a norma del punto 6.1.2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, modificato dal presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla data di minima di conservazione o la data limite di consumo.
4. I prodotti alimentari, legalmente immessi sul mercato prima del 1o aprile 2015, che non rispettano i tenori massimi applicabili a decorrere dal 1o aprile 2015 a norma del punto 6.1.2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, modificato dal presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla data di minima di conservazione o la data limite di consumo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(3) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sui rischi per la salute umana rappresentati dagli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti (adottato il 4 dicembre 2002).
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf.
(4) GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 43.
(5) The EFSA Journal (2008) 724, 1-114.
(6) Benzo(a)pirene, crisene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene.
(7) Benzo(a)pirene, crisene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, dibenz(a,h)antracene e indeno(1,2,3-c,d)pirene.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
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(1) |
Parte 6: Idrocarburi policiclici aromatici è sostituito dal seguente: «Parte 6: Idrocarburi policiclici aromatici
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(2) |
La nota a piè pagina (35) è soppressa |
(1) Le concentrazioni lower bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori delle quattro sostanze inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.
(2) La carne e i prodotti di carne sottoposti ad un trattamento termico che potrebbe risultare nella formazione di IPA, vale a dire cottura alla griglia.
(3) Per i prodotti in scatola le analisi sono effettuate su tutto il contenuto del barattolo. Per quanto riguarda il tenore massimo dell'intero prodotto composito si applicano l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 2, paragrafo 2.»
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20.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 836/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), definisce i tenori massimi del contaminante benzo(a)pirene. |
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(2) |
Il 9 giugno 2008 il gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla presenza degli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti (3). L’EFSA ha concluso che il benzo(a)pirene non è un marcatore adatto per la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli alimenti e che un sistema di quattro o otto sostanze specifiche sarebbero più adatti ad indicare la presenza IPA negli alimenti. L’EFSA ha inoltre concluso che un sistema di otto sostanze non offrirebbe un valore aggiunto maggiore rispetto a un sistema di quattro sostanze. |
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(3) |
Di conseguenza il regolamento (UE) n. 835/2011 della Commissione (4) modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 in modo da fissare i tenori massimi per la somma di quattro idrocarburi policiclici aromatici [benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene]. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (5) stabilisce criteri di prestazione analitici solo per il benzo(a)pirene. È pertanto necessario stabilire i criteri di prestazione analitici per le altre tre sostanze per le quali il regolamento (CE) n. 1881/2006 fissa tenori massimi. |
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(5) |
Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli idrocarburi policiclici aromatici (EU-RL PAH), in collaborazione con i laboratori di riferimento nazionali, ha effettuato un’indagine tra i laboratori di controllo ufficiali per determinare quali criteri di prestazione analitici sarebbero realizzabili per il benzo(a)pirene, il benzo(a)antracene, il benzo(b)fluorantene e il crisene nelle relative matrici alimentari. Il risultato di quest’indagine è stato sintetizzato dall’EU-RL PAH nella relazione «Caratteristiche di prestazione dei metodi di analisi per l’individuazione di quattro idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari» (6). I risultati dell’indagine dimostrano che i criteri di prestazione analitici attualmente applicabili al benzo(a)pirene sono adeguati anche alle altre tre sostanze. |
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(6) |
L’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (CE) n. 333/2007 ha dimostrato che in alcuni casi le attuali disposizioni di campionamento potrebbero essere impraticabili o comportare danni economici alla partita sottoposta a campionamento. Per questi casi occorre consentire una deroga alle procedure di campionamento, purché il campionamento sia sufficientemente rappresentativo della partita o sottopartita sottoposta a campionamento e che la procedura impiegata sia completamente documentata. Per il campionamento nella fase di distribuzione a dettaglio, esiste già la possibilità di derogare alle procedure di campionamento. Le disposizioni di campionamento a questo livello devono essere allineate con le procedure generali di campionamento. |
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(7) |
Occorre stabilire disposizioni più dettagliate riguardanti il materiale dei contenitori di campionamento utilizzati per il prelievo di campioni per le analisi IPA. L’uso di contenitori in plastica è molto diffuso tra le autorità di pubblica sicurezza. Tuttavia tali contenitori non sono idonei per il prelievo di campioni destinati all’analisi IPA, poiché il contenuto di IPA del campione può essere alterato dal materiale del contenitore. |
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(8) |
È opportuno chiarire alcuni aspetti delle prescrizioni specifiche per i metodi analitici, in particolare le disposizioni relative all’uso di criteri di prestazione e al criterio dell’idoneità allo scopo. Inoltre la presentazione delle tabelle con i criteri di prestazione deve essere modificata in modo da essere più uniforme per tutti gli analiti. |
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(9) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 333/2007. Poiché il regolamento (UE) n. 835/2011 e il presente regolamento sono interconnessi, entrambi i regolamenti devono entrare in vigore alla stessa data. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato come segue:
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1) |
il titolo è sostituito dal seguente: « Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari »; |
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2) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il campionamento e l’analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) di cui alle parti 3, 4 e 6 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuati conformemente all’allegato del presente regolamento.»; |
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3) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(3) The EFSA Journal (2008) 724, pag. 1.
(4) Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29.
(6) JRC Report 59046, 2010.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato come segue:
|
1) |
al punto B.1.7. «Confezionamento e invio dei campioni» è aggiunto il seguente paragrafo: «Nel caso di campionamenti destinati ad analisi IPA vanno evitati, nella misura del possibile, i contenitori in plastica in quanto tali contenitori possono alterare il contenuto IPA del campione. Occorre utilizzare, per quanto possibile, contenitori inerti in vetro senza IPA, proteggendo adeguatamente il campione dalla luce. Qualora ciò sia praticamente impossibile, va evitato almeno il contatto diretto del campione con la plastica, ad esempio nel caso di campioni solidi mediante il confezionamento del campione in foglio d’alluminio prima di inserirlo nel contenitore.»; |
|
2) |
i punti B.2 e B.3 sono sostituiti dai seguenti: «B.2. PIANI DI CAMPIONAMENTO B.2.1. Divisione delle partite in sottopartite Le partite di grandi dimensioni vanno suddivise in sottopartite purché ciò sia materialmente possibile. La tabella 1 si applica ai prodotti commercializzati sfusi (ad esempio i cereali). Per gli altri prodotti si applica la tabella 2. Considerando che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto del peso delle sottopartite, quest’ultimo può superare il peso indicato per un massimo del 20 %. B.2.2. Numero di campioni elementari Il campione globale deve essere di almeno 1 kg o 1 litro, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia composto da una confezione o da un’unità. Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o sottopartita è indicato nella tabella 3. Nel caso di prodotti liquidi sfusi, la partita o la sottopartita deve essere accuratamente mescolata — per quanto possibile e nella misura in cui ciò non alteri la qualità del prodotto — manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del campionamento. In tal caso si presume che i contaminanti siano distribuiti omogeneamente all’interno della partita o della sottopartita. È quindi sufficiente prelevare tre campioni elementari dalla partita o dalla sottopartita per formare il campione globale. I campioni elementari devono avere peso/volume analogo. Ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi o avere un volume di 100 millilitri per formare un campione globale di almeno 1 kg o 1 litro. Qualsiasi deroga a tale metodo va segnalata nel verbale di cui al punto B.1.8 del presente allegato. Tabella 1 Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi
Tabella 2 Suddivisione delle partite in sottopartite per gli altri prodotti
Tabella 3 Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita
Per le partite o sottopartite costituite da confezioni o unità singole, il numero di confezioni o di unità che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 4. Tabella 4 Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale nel caso di partita o sottopartita costituita da confezioni o unità singole
Per quanto concerne lo stagno inorganico, i tenori massimi si riferiscono al contenuto di ciascuna confezione, ma per motivi pratici è necessario adottare una forma di campionamento globale. Se il risultato del test sul campione globale delle confezioni dà un valore inferiore ma vicino al tenore massimo stabilito per lo stagno e se si ha il sospetto che singole confezioni superino tale valore, può essere necessario effettuare ulteriori indagini. Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo qui descritte senza causare effetti commerciali inaccettabili (ad esempio per motivi di forma d’imballaggio o di danneggiamenti alla partita, ecc.) oppure è praticamente impossibile applicare le modalità di prelievo di cui sopra si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia sufficientemente rappresentativo della partita o sottopartita e che il metodo applicato sia debitamente documentato. B.2.3. Modalità specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci grandi che arrivano in partite di grandi dimensioni Se la partita o sottopartita sottoposta a campionamento contiene pesci di grandi dimensioni (pesci individuali con peso superiore a circa 1 kg) e la partita o sottopartita pesa più di 500 kg, il campione elementare consiste della parte centrale del pesce. Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi. B.3. CAMPIONAMENTO NELLA FASE DI DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Il prelievo di campioni di prodotti alimentari nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle norme di campionamento di cui al punto B.2.2 del presente allegato. Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo descritte al punto B.2.2 senza causare effetti commerciali inaccettabili (ad esempio per motivi di forma d’imballaggio o danneggiamenti alla partita, ecc.) oppure è praticamente impossibile applicare le modalità di prelievo di cui sopra si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia sufficientemente rappresentativo della partita o sottopartita e che il metodo applicato sia debitamente documentato.»; |
|
3) |
nel primo comma del punto C.1 «Norme di qualità applicabili ai laboratori» è soppressa la nota 1; |
|
4) |
al punto C.2.2.1 «Procedure specifiche per il piombo, il cadmio, il mercurio e lo stagno inorganico» il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esistono numerose procedure specifiche di preparazione dei campioni che risultano adeguate e sono utilizzabili per i prodotti considerati. Per gli aspetti non specificamente disciplinati dal presente regolamento risultano adeguate le disposizioni descritte nella norma CEN “Prodotti alimentari — Determinazione di elementi in tracce — Criteri di prestazione, considerazioni generali e preparazione del campione”, ma altre possono essere altrettanto valide.»; |
|
5) |
il punto C.2.2.2 è sostituito dal seguente: «C.2.2.2. L’analista deve garantire che i campioni non subiscano alcuna contaminazione durante la loro preparazione. Prima dell’uso i contenitori devono essere risciacquati con esano o acetone purissimo per ridurre al minimo i rischi di contaminazione. Se possibile, le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto con il campione devono essere realizzate con materiali inerti, quali l’alluminio, il vetro o l’acciaio inossidabile lucidato. È opportuno evitare le materie plastiche quali il polipropilene o il PTFE, poiché gli analiti può essere assorbito da questi materiali.»; |
|
6) |
il punto C.3.1 «Definizioni» è così modificato:
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7) |
il punto C.3.2 è sostituito dal seguente: «C.3.2. Prescrizioni generali I metodi di analisi utilizzati per il controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni dell’allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004. I metodi di analisi per lo stagno totale sono appropriati per i controlli ufficiali relativi al tenore di stagno inorganico. Per l’analisi relativa alla presenza di piombo nel vino sono applicabili i metodi e le norme stabilite dall’OIV (*6) conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (*7). (*6) Organisation internationale de la vigne et du vin." (*7) Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).»;" |
|
8) |
il punto C.3.3.1 è sostituito dal seguente: «C.3.3.1. In assenza di metodi specifici stabiliti a livello dell’Unione europea per la determinazione dei contaminanti nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare qualsiasi metodo di analisi convalidato per la matrice fornita, purché esso rispetti gli specifici criteri di prestazione di cui alle tabelle da 5 a 7. Si raccomanda di utilizzare metodi debitamente convalidati (vale a dire metodi convalidati mediante prove interlaboratorio per la relativa matrice) se appropriati e disponibili. È possibile utilizzare anche altre metodi convalidati adeguati (ad esempio metodi convalidati a livello interno per la relativa matrice), purché soddisfino i criteri di prestazione di cui alle tabelle da 5 a 7. Se possibile la convalida dei metodi convalidati a livello interno include materiali di riferimento certificati.
(*8) W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,1980, 63, 1344." (*9) M. Thompson, Analyst, 2000, pagg. 125 e 385-386.»;" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9) |
il punto C.3.3.2 è sostituito dal seguente: «C.3.3.2. Criterio dell’idoneità allo scopo Per i metodi convalidati a livello interno come alternativa è possibile utilizzare un criterio di idoneità allo scopo (*10) per valutare l’adeguatezza per i controlli ufficiali. I metodi idonei ai fini del controllo ufficiale devono produrre risultati con un’incertezza di misura standard combinata (u) inferiore alla massima incertezza di misura standard calcolata mediante la seguente formula:
in cui:
Tabella 8 Valori numerici da attribuire alla costante α nella formula di cui sopra, in funzione della concentrazione di interesse
Si richiama l’attenzione dell’analista sulla relazione dal titolo “Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation” (*11). (*10) M. Thompson and R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006, pagg. 10 e 471-478." (*11) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf»;" |
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10) |
al punto D.1.2. «Calcoli del recupero», il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il metodo analitico non prevede una fase di estrazione (ad esempio, nel caso dei metalli), il risultato può essere presentato non corretto per il recupero purché si dimostri, preferibilmente mediante adeguati materiali di riferimento certificati, il raggiungimento della concentrazione certificata tenendo conto dell’incertezza di misura (ovvero accuratezza di misura elevata) e quindi che tale metodo non è parziale. Va indicato il fatto che il risultato è presentato non corretto per il recupero.»; |
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11) |
al punto D.1.3. «Incertezza di misura» il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si richiama l’attenzione dell’analista sulla relazione dal titolo “Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation” (*12). (*12) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf»." |
(*1) Horwitz W. e Albert, R., 2006, The Horwitz Ratio (HorRat): A useful Index of Method Performance with respect to Precision, Journal of AOAC International, Vol. 89, 1095-1109.
(*2) Thompson, Analyst, 2000, pagg. 125 e 385-386.»;
(*3) Horwitz W. e Albert, R., 2006, The Horwitz Ratio (HorRat): A useful Index of Method Performance with respect to Precision, Journal of AOAC International, Vol. 89, 1095-1109.
(*4) Thompson, Analyst, 2000, pagg. 125 e 385-386.»;
(*5) International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM), JCGM 200:2008.»;
(*6) Organisation internationale de la vigne et du vin.
(*7) Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).»;
(*8) W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,1980, 63, 1344.
(*9) M. Thompson, Analyst, 2000, pagg. 125 e 385-386.»;
(*10) M. Thompson and R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006, pagg. 10 e 471-478.
(*11) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf»;
(*12) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf».»
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20.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 837/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AR |
38,5 |
|
MK |
29,3 |
|
|
ZZ |
33,9 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
74,4 |
|
ZZ |
74,4 |
|
|
0709 90 70 |
EC |
45,6 |
|
TR |
125,7 |
|
|
ZZ |
85,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
60,9 |
|
BR |
45,3 |
|
|
TR |
64,0 |
|
|
UY |
60,8 |
|
|
ZA |
79,4 |
|
|
ZZ |
62,1 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
67,8 |
|
MK |
41,0 |
|
|
TR |
155,5 |
|
|
ZZ |
88,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
85,5 |
|
BR |
43,8 |
|
|
CL |
112,6 |
|
|
CN |
64,4 |
|
|
NZ |
103,0 |
|
|
US |
209,5 |
|
|
ZA |
91,1 |
|
|
ZZ |
101,4 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
161,3 |
|
CL |
156,9 |
|
|
CN |
52,2 |
|
|
TR |
148,9 |
|
|
ZA |
116,2 |
|
|
ZZ |
127,1 |
|
|
0809 30 |
TR |
125,4 |
|
ZZ |
125,4 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
46,2 |
|
ZZ |
46,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
20.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 838/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2011
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di agosto 2011 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 agosto 2011 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 agosto 2011 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione del 0,490234 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
DECISIONI
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20.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2011
che autorizza la commercializzazione di fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2011) 5897]
(2011/513/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 28 settembre 2009 la società Cantox Health Sciences International per conto di Enzymotec Ltd ha chiesto alle autorità competenti della Finlandia di poter commercializzare la fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia quale nuovo ingrediente alimentare. |
|
(2) |
Il 14 aprile 2010 l’ente finlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale nella quale si trae la conclusione che Enzymotec ha fornito informazioni sufficienti perché venga autorizzata la commercializzazione della fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia quale nuovo ingrediente alimentare. |
|
(3) |
Il 21 aprile 2010 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri. |
|
(4) |
Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 è stata presentata, in applicazione di tale disposizione, un’obiezione motivata alla commercializzazione del prodotto in questione relativa all’assunzione massima giornaliera. A norma di quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 4, è necessaria una decisione di esecuzione della Commissione che tenga conto dell’obiezione motivata presentata. |
|
(5) |
La fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia risulta conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia di cui all’allegato I può essere commercializzata nell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi elencati nell’allegato II.
Articolo 2
La denominazione della fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia autorizzata dalla presente decisione figurante sull’etichetta del prodotto alimentare che la contiene è «fosfatidilserina da soia».
Articolo 3
La società Enzymotec Ltd, P.O. Box 6, Migdal HaEmeq, 23106 Israele è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
ALLEGATO I
Specifiche della fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia
Descrizione:
Il nuovo ingrediente alimentare è una polvere il cui colore varia tra il bianco sporco e il giallo chiaro. Esso è inoltre disponibile in forma liquida, il cui colore varia tra il marrone chiaro e l’arancione, contenente triacilgliceroli a catena media (MCT) come vettore. La forma liquida presenta livelli inferiori di fosfatidilserina in quanto contiene notevoli quantitativi di olio (MCT).
La fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia è fosfatidilserina ottenuta mediante transfosfatidilazione enzimatica di lecitina di soia ad alto contenuto di fosfatidilcolina con l’aminoacido L-serina. La fosfatidilserina è costituita da una struttura di glicerofosfato coniugato con 2 acidi grassi e L-serina da un legame fosfodiesterico.
Formula di struttura:
|
Caratteristiche della fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia |
||
|
Parametro |
Polvere |
Forma liquida |
|
Tenore di umidità |
inferiore al 2 % |
inferiore al 2 % |
|
Fosfolipidi |
non inferiori all’85 % |
non inferiori al 25 % |
|
Fosfatidilserina |
non inferiore al 61 % |
non inferiore al 20 % |
|
Gliceridi |
inferiori al 2 % |
non applicabile |
|
L-serina in forma libera |
inferiore all’1 % |
inferiore all’1 % |
|
Tocoferoli |
inferiori allo 0,3 % |
inferiori allo 0,3 % |
|
Fitosteroli |
inferiori allo 0,2 % |
inferiori allo 0,2 % |
ALLEGATO II
|
Livelli d’uso (in mg) della fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia |
|
|
Bevande a base di yogurt |
50 mg/100 ml |
|
Polveri a base di latte in polvere |
3,5 g/100 g (pari a 40 mg/100 ml pronti da bere) |
|
Alimenti a base di yogurt |
80 mg/100 g |
|
Barrette di cereali |
350 mg/100 g |
|
Dolciumi a base di cioccolato |
200 mg/100 g |
La fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia può essere impiegata in alimenti destinati a fini medici speciali soltanto conformemente alla direttiva 1999/21/CE della Commissione (1).