ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.214.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 214

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
19 agosto 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 831/2011 del Consiglio, del 16 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2011 della Commissione, del 18 agosto 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2011 della Commissione, del 18 agosto 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

13

 

 

DECISIONI

 

 

2011/510/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 agosto 2011, recante proroga del periodo previsto dall’articolo 114, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione alle disposizioni nazionali che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli notificate dalla Germania a norma dell’articolo 114, paragrafo 4 [notificata con il numero C(2011) 5355]  ( 1 )

15

 

 

2011/511/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 agosto 2011, che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2011) 5777]  ( 1 )

19

 

 

2011/512/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 agosto 2011, che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Libano figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2011) 5863]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 831/2011 DEL CONSIGLIO

del 16 agosto 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1175/2005 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). L’aliquota dello specifico dazio definitivo variava da 6,3 EUR a 56,4 EUR per tonnellata.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2)

In seguito alla pubblicazione, nel marzo 2010, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbonato di bario originarie della RPC (3), il 19 aprile 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(3)

La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata dalla società Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG («richiedente»), unico produttore di carbonato di bario dell’Unione europea, che rappresenta il 100 % della produzione complessiva dell’Unione di carbonato di bario. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

(4)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, l’esistenza di elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) («avviso di apertura»).

3.   Inchiesta

3.1.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo considerato

(5)

L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

(6)

L’esame delle tendenze necessario per la valutazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1o gennaio 2007 alla fine del PIR («periodo considerato»).

3.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame il richiedente, i produttori esportatori della RPC, gli importatori/operatori commerciali, gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati e le loro associazioni, i produttori del paese di riferimento e le autorità della RPC.

(8)

La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto il loro punto di vista e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(9)

Visto l’apparente elevato numero di produttori esportatori cinesi elencati nella domanda, nell’avviso di apertura è stata presa in considerazione l’opportunità di ricorrere al campionamento per determinare il dumping e il rischio di persistenza del dumping, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

(10)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come richiesto nell’avviso di apertura, informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame svolte nel periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010.

(11)

Solo tre società o gruppi di società della RPC hanno risposto alla Commissione e di conseguenza si è deciso che il campionamento non era necessario per i produttori esportatori cinesi.

(12)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che hanno richiesto un questionario entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(13)

Al questionario hanno risposto il richiedente e il suo agente collegato, nove utilizzatori, quattro importatori, due produttori esportatori della RPC e due produttori dei possibili paesi di riferimento. Uno dei produttori esportatori cinesi che hanno partecipato al campionamento ha deciso di non collaborare ulteriormente al procedimento.

(14)

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio e per valutare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a)

il richiedente

Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG, Hannover e la sua società collegata Solvay Bario e Derivati SpA, Massa

b)

i produttori esportatori della RPC

Zaozhuang Yongli Chemical Co., Ltd, Shangdong Province

Guizhou Red Star Developing Import & Export Co., Ltd, Guizhou Province

c)

il produttore del paese di riferimento (India):

Solvay Vishnu Barium Private Limited, Hyderabad

d)

gli importatori

Norkem Limited, Knutsford, Regno Unito

L’Aprochimide Srl, Muggio, Italia

e)

l’ utilizzatore

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Ilmenau, Germania.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta precedente ed è così definito: carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, originario della RPC, classificato attualmente al codice NC 2836 60 00.

(16)

Il carbonato di bario è utilizzato principalmente nell’industria del mattone e delle tegole, nel settore della ceramica e nella produzione di ferrite. Esso è stato utilizzato precedentemente nella produzione di tubi a raggi catodici (TRC) per televisori, ma quest’applicazione è scomparsa nell’Unione in seguito alla loro sostituzione con schermi al plasma e LCD.

2.   Prodotto simile

(17)

Come l’inchiesta iniziale, la presente procedura ha dimostrato che il carbonato di bario prodotto nella RPC ed esportato nell’Unione, quello prodotto e venduto sul mercato interno del paese di riferimento (India) e quello prodotto e venduto nell’Unione dal richiedente hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi fondamentali.

(18)

Tali prodotti sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

(19)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure esistenti possa comportare la persistenza del dumping.

1.   Aspetti generali

(20)

Dei 16 produttori esportatori cinesi noti contattati all’apertura dell’inchiesta in previsione della scadenza, tre hanno partecipato al campionamento e solo due hanno collaborato pienamente con la Commissione rispondendo all’intero questionario.

2.   Paese di riferimento

(21)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e dato che la RPC è un’economia in transizione, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in un’economia di mercato («TEM») deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito di un paese terzo a economia di mercato appropriato («paese di riferimento»).

(22)

Gli USA sono stati utilizzati come paese di riferimento nell’inchiesta iniziale e sono stati proposti per stabilire il valore normale nella presente inchiesta. È stato però ritenuto necessario verificare se questo paese fosse ancora appropriato per il presente riesame in previsione della scadenza. Tutti i produttori noti di carbonato di bario del mondo sono stati contattati, in Brasile, India, Giappone e negli USA. Sono pervenute due risposte, una da un produttore statunitense e una da un produttore dell’India.

(23)

Dopo un’attenta analisi di criteri come la produzione totale, il numero di produttori, la concorrenza del mercato, le importazioni totali, i dazi antidumping e i dazi doganali dei mercati interni americano e indiano, è stato deciso di scegliere l’India come paese di riferimento. L’India, selezionata in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, è stata considerata più appropriata degli USA a causa delle maggiori dimensioni del suo mercato, del maggior volume di importazioni e della maggiore concorrenza sul suo mercato interno per il prodotto in esame. Le parti interessate non hanno presentato alcuna osservazione od obiezione al riguardo. Di conseguenza, il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il MET è stato basato sui dati forniti dal produttore indiano.

3.   Importazioni in dumping durante il PIR

3.1.   Valore normale

(24)

Riguardo alla società cui è stato concesso il TEM nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se le vendite di carbonato di bario effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero state rappresentative durante il PIR, cioè se il volume totale di queste vendite corrispondesse ad almeno il 5 % delle loro esportazioni del prodotto in esame nell’Unione. Dall’inchiesta è emerso che queste vendite non erano rappresentative e quindi il valore normale ha dovuto essere costruito. Il valore normale stabilito è stato basato sul costo di produzione totale, aggiungendovi le spese generali, amministrative e di vendita («spese SGAV») e il profitto ottenuto sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.

(25)

Per la società cui non è stato concesso il TEM nell’inchiesta iniziale il valore normale è stato stabilito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, sulla base delle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato del paese di riferimento.

(26)

È stato innanzitutto stabilito se il volume totale delle vendite interne del prodotto simile ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame esportato nell’Unione. Le vendite sul mercato interno del produttore indiano che ha collaborato sono state considerate sufficientemente rappresentative durante il PIR.

(27)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell’ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata, per il prodotto simile venduto sul mercato indiano, la percentuale delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il PIR. Dato che non sono state effettuate vendite remunerative del prodotto simile durante il PIR, il valore normale ha dovuto essere costruito. Esso è stato calcolato sommando al totale del costo di produzione del produttore interessato un importo ragionevole per le spese SGAV e un importo ragionevole per il profitto, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Le SGAV e il profitto sommati ai costi di produzione del prodotto simile erano in linea con quelli utilizzati nell’inchiesta iniziale e ammontavano al 10,6 % per le SGAV e al 7,2 % per il profitto. Non sono state fornite altre informazioni che dimostrassero che questi importi non erano ragionevoli o che il livello del profitto utilizzato superava il profitto normalmente realizzato da altri esportatori o produttori con le vendite di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d’origine.

3.2.   Prezzo all’esportazione

(28)

Poiché tutte le vendite all’esportazione verso l’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti dell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

3.3.   Confronto

(29)

Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica.

(30)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione e a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, apportando adeguamenti, di alcune differenze nelle spese di trasporto e di commissione, che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità.

3.4.   Margine di dumping

(31)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, allo stesso stadio commerciale.

(32)

Per la società cui è stato concesso il TEM nell’inchiesta iniziale, il confronto ha dimostrato che essa ha continuato il dumping a un livello persino superiore.

(33)

Per la società cui non è stato concesso il TEM nell’inchiesta iniziale, il confronto effettuato conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, ha dimostrato che essa ha praticato un dumping significativo. Questa società rappresenta il 98 % delle esportazioni soggette al dazio residuo e il rimanente 2 % dei produttori esportatori che non hanno collaborato al procedimento non può influire sul margine di dumping rilevato. Vista la loro mancata collaborazione, si ritiene inoltre che essi non possano praticare il dumping a un livello inferiore a quello della società che ha collaborato.

D.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING

(34)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se l’abrogazione delle misure potesse comportare il rischio del persistere del dumping.

(35)

Per quanto riguarda la probabilità del persistere del dumping, sono stati esaminati l’evoluzione della produzione e della capacità produttiva nella RPC nonché la probabile evoluzione delle vendite all’esportazione verso i mercati dell’Unione e di altri paesi terzi.

(36)

Secondo la denuncia, la RPC è di gran lunga il maggior produttore mondiale di carbonato di bario. Inoltre, essa è anche il maggior produttore di barite, la principale materia prima necessaria per la fabbricazione del prodotto in esame. Le due società che hanno collaborato dispongono, da sole, di una capacità produttiva di 331 000 tonnellate all’anno, corrispondenti al triplo del consumo dell’Unione nel PIR. Le due società hanno inoltre una capacità inutilizzata complessiva di 34 000 tonnellate, sufficiente per soddisfare metà del consumo dell’Unione.

(37)

Tre dei principali produttori mondiali di carbonato di bario (USA, India e Brasile) applicano attualmente misure antidumping sulle importazioni cinesi del prodotto in esame. A causa della significativa capacità produttiva inutilizzata della RPC e delle pratiche di dumping di alcuni mercati, si può concludere che in caso di abrogazione delle misure si riverserebbero volumi supplementari sul mercato dell’Unione.

(38)

Il fatto che i produttori esportatori cinesi siano riusciti, nonostante l’esistenza di misure antidumping sulle importazioni cinesi, ad esportare quantità significative verso l’Unione nel PIR (a un prezzo medio di 251 EUR per tonnellata) e ad aumentare la loro quota di mercato nell’Unione, dimostra il continuo interesse degli esportatori cinesi per il mercato dell’Unione.

(39)

In base alle statistiche sulle esportazioni cinesi risulta ancor più chiaramente che l’Unione è un mercato molto attraente i produttori esportatori cinesi, perché esportando nell’Unione hanno potuto praticare alcuni dei loro prezzi all’esportazione più elevati, anche se in dumping. Secondo le statistiche sulle esportazioni cinesi, durante il PIR il prezzo medio di vendita all’Unione era di 269 USD, fob, mentre il prezzo medio delle esportazioni verso l’India era di 220 USD.

(40)

Le statistiche sulle esportazioni cinesi hanno rivelato che nonostante la scomparsa della principale applicazione del carbonato di bario, la produzione di TRC, le esportazioni cinesi sono aumentate a livello mondiale da 130 000 tonnellate nel 2009 a 158 000 tonnellate nel 2010.

(41)

Vista l’enorme capacità produttiva inutilizzata della RPC, si prevede che in caso di abrogazione delle misure le esportazioni cinesi saranno probabilmente dirette verso l’Unione. Il fatto che i principali mercati del mondo, come gli USA, l’India e il Brasile, siano protetti da elevati dazi antidumping conferma questa conclusione.

(42)

Dato che non sussistono motivi per ritenere che gli esportatori cambieranno la loro politica dei prezzi in caso di abrogazione delle misure, i loro prezzi all’esportazione continueranno probabilmente a essere oggetto di dumping.

(43)

Si conclude pertanto che esiste un rischio di persistenza del dumping.

E.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(44)

L’unico produttore dell’Unione che ha collaborato rappresentava il 100 % della produzione di carbonato di bario dell’Unione nel PIR. Si ritiene quindi che questo produttore costituisca l’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

F.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Consumo dell’Unione

Tabella 1

Consumo dell’Unione

 

2007

2008

2009

PIR

Consumo (t)

123 354

104 037

62 637

76 560

Indice

100

84

51

62

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario e statistiche di Eurostat.

(45)

Il consumo dell’Unione è stato calcolato sommando il volume delle vendite dell’industria dell’Unione nell’UE e il volume delle importazioni dai paesi terzi, secondo i dati di Eurostat.

(46)

In base a ciò e come illustrato sopra nella tabella 1, nel periodo considerato il consumo dell’Unione ha registrato un notevole calo del 38 %, dovuto alla scomparsa dell’attività di produzione di TRC nell’Unione.

2.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla RPC

Tabella 2

Importazioni dalla RPC in volume, quota di mercato e prezzo all’importazione

 

2007

2008

2009

PIR

Volume delle importazioni (t)

76 306

64 573

37 341

48 720

Indice

100

85

49

64

Quota di mercato

61,9 %

62,1 %

59,6 %

63,6 %

Indice

100

100

96

103

Prezzo all’importazione cif EUR/t

230

257

239

251

Indice

100

112

104

109

Fonte: statistiche di Eurostat.

(47)

Durante il periodo considerato i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 36 %, mentre il consumo nell’Unione è diminuito del 38 %. Nonostante l’applicazione delle misure antidumping e il calo dei consumi, la quota di mercato cinese è aumentata del 3 % nel corso del periodo considerato.

(48)

I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 9 % nel periodo considerato. Il maggior aumento dei prezzi è stato registrato tra il 2007 e il 2008, mentre nel 2009 i prezzi sono diminuiti, prima di aumentare nuovamente nel PIR.

(49)

Il prezzo medio franco fabbrica dell’industria dell’Unione è stato confrontato con i prezzi medi delle importazioni cinesi, cif franco frontiera dell’Unione. Questi prezzi sono stati dedotti dai dati di Eurostat e comprendevano i costi post-importazione, i dazi doganali e i dazi antidumping. Il confronto ha evidenziato che i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori del 37,9 % rispetto al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione durante il PIR. In base a quanto precede, è stato rilevato che se non fossero state in vigore le misure, i prezzi delle importazioni cinesi sarebbero stati inferiori del 44,1 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione.

3.   Volume e quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

(50)

Nel periodo considerato, il volume totale delle importazioni di carbonato di bario dai paesi terzi diversi dalla RPC è stato irrilevante e ha costituito meno dell’1 % del consumo dell’Unione.

(51)

Va notato che i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi non erano inferiori rispetto ai prezzi dell’Unione nel PIR.

4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(52)

Dato che l’industria dell’Unione è costituita da un solo produttore, i dati relativi a produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti hanno dovuto essere indicati in forma indicizzata.

Tabella 3

Produzione dell’Unione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Indice

2007

2008

2009

PIR

Produzione

100

79

36

47

Capacità produttiva

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

100

79

36

47

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario.

(53)

La produzione dell’industria dell’Unione è aumentata del 53 % nel corso del periodo considerato. Va notato che l’industria dell’Unione ha adattato il suo modello di produzione dal 2003 per affrontare adeguatamente la nuova situazione del mercato e la scomparsa della produzione di televisori con TRC nell’Unione. Di conseguenza, la capacità produttiva è stata ridotta di oltre il 50 %, dato che il prodotto oggetto del riesame è ora fabbricato in alternanza con il carbonato di stronzio, per mezzo degli stessi impianti.

(54)

La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile nel periodo considerato. L’utilizzo degli impianti ha quindi seguito un’evoluzione simile a quella dei volumi di produzione.

4.2.   Scorte

Tabella 4

Scorte

 

2007

2008

2009

PIR

Indice

100

97

41

41

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario.

(55)

Durante il periodo considerato le scorte sono diminuite del 59 %, una riduzione dovuta al calo della domanda e alla capacità dell’industria dell’Unione di adattarsi alla nuova situazione del mercato.

4.3.   Volume delle vendite e prezzi

Tabella 5

Volume e valore delle vendite e prezzo di vendita unitario

 

2007

2008

2009

PIR

Volume delle vendite (indice)

100

84

53

59

Valore delle vendite (indice)

100

92

66

73

Prezzo di vendita unitario (indice)

100

109

124

123

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario.

(56)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 41 % nel periodo considerato. Il calo maggiore è avvenuto nel 2009, a causa della crisi economica generale. La riduzione del volume delle vendite dell’industria dell’Unione è stata quindi proporzionalmente maggiore di quella del consumo dell’Unione nello stesso periodo. Il valore delle vendite è diminuito meno fortemente del volume, perché l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare il livello dei prezzi nel periodo considerato, durante il quale i prezzi di vendita unitari sono aumentati del 23 %.

4.4.   Quota di mercato e crescita

Tabella 6

Quota di mercato dell’industria dell’Unione

 

2007

2008

2009

PIR

Indice

100

100

105

95

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario e statistiche corrette di Eurostat.

(57)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata del 5 % nel 2009 ed è poi diminuita notevolmente, del 10 %, nel PIR. Ciò dimostra che in assenza di una crescita sul mercato, l’industria dell’Unione non è riuscita a mantenere la sua quota di mercato.

4.5.   Occupazione, salari e produttività

Tabella 7

Occupazione, salari e produttività

 

2007

2008

2009

PIR

Occupazione (indice)

100

87

55

57

Salari (EUR/dipendente; indice)

100

108

106

113

Produttività (indice)

100

91

65

82

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario.

(58)

L’occupazione è diminuita nettamente nel periodo considerato, a causa della crisi economica e della nuova situazione del mercato. I salari medi sono aumentati del 13 % per l’alto tasso di inflazione che ha avuto un impatto diretto sull’indicizzazione dei salari. La produttività è diminuita del 18 % nello stesso periodo, a causa della riduzione del volume di produzione che non ha potuto essere compensata con la riduzione degli effettivi.

4.6.   Redditività

Tabella 8

Redditività

 

2007

2008

2009

PIR

Indice

–100

–192

–351

–206

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario.

(59)

La redditività dell’industria dell’Unione è diminuita di oltre il 106 % nel periodo considerato, a causa della crisi economica e della cessazione della produzione di televisori con TRC, che hanno avuto ripercussioni sui volumi di vendita e sui costi di produzione. L’industria ha subito perdite continue durante tutto il periodo considerato.

4.7.   Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

Tabella 9

Investimenti e utile sul capitale investito

 

2007

2008

2009

PIR

Investimenti (indice)

100

82

90

97

Utile sul capitale investito (indice)

–100

–251

–506

–176

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario.

(60)

Durante il periodo considerato gli investimenti sono rimasti stabili. Gli investimenti dell’industria dell’Unione sono stati imputati all’anno in cui sono stati effettuati. L’utile sul capitale investito (utile espresso in percentuale degli investimenti per anno) ha subito un’evoluzione negativa nel periodo considerato, come la redditività.

(61)

Dall’inchiesta non sono emerse prove del fatto che l’industria dell’Unione abbia avuto gravi problemi di reperimento di capitali. Va tuttavia notato che gli investimenti effettuati nel periodo considerato non sono stati significativi.

4.8.   Flusso di cassa

Tabella 10

Flusso di cassa

 

2007

2008

2009

PIR

Indice

–100

–83

25

32

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario.

(62)

Il flusso di cassa è notevolmente migliorato nel periodo considerato a causa della riduzione dei volumi delle scorte.

4.9.   Entità del margine di dumping

(63)

In base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e da Eurostat, durante il PIR ha continuato a essere praticato, nonostante le misure in vigore, un dumping considerevole, a livelli persino superiori a quelli stabiliti nell’inchiesta iniziale.

4.10.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(64)

L’industria dell’Unione, in un contesto economico negativo dovuto alla crisi economica generale e alla scomparsa di un’importante applicazione, non si è ripresa dalle pratiche di dumping anteriori, in particolare in termini di volume delle vendite, prezzi di vendita e redditività. È stato inoltre constatato che le pratiche di dumping sono continuate nel PIR.

4.11.   Attività di esportazione dell’industria dell’Unione

Tabella 11

Volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione

 

2007

2008

2009

PIR

Indice

100

86

45

66

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario.

(65)

Le esportazioni di carbonato di bario dell’industria dell’Unione sono diminuite del 34 % nel periodo considerato. L’industria dell’Unione ha potuto esportare solo volumi limitati, a causa della forte concorrenza delle esportazioni cinesi sui mercati dei paesi terzi. Il calo del volume delle esportazioni nel periodo considerato era dovuto anche alla crisi economica.

4.12.   Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione

(66)

Mentre tutti i principali indicatori di pregiudizio, come il volume delle vendite, la redditività, la produzione, l’occupazione e la produttività, hanno avuto un’evoluzione negativa durante il periodo considerato, le misure antidumping hanno attenuato la gravità della situazione dell’industria dell’Unione.

(67)

La tendenza lievemente decrescente della quota di mercato dell’industria dell’Unione dimostra che, nonostante le misure in vigore e mentre il consumo del mercato diminuiva, le importazioni cinesi hanno non solo escluso gli altri paesi dal mercato, ma hanno anche acquisito quote di mercato ai danni dell’industria dell’Unione.

(68)

In conclusione, visto l’evoluzione positiva degli indicatori relativi all’industria dell’Unione, si ritiene che essa non abbia continuato a subire un grave pregiudizio durante il periodo considerato. Pertanto, è stato esaminato il rischio di persistenza del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

G.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

1.   Sintesi dell’analisi del rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del dumping pregiudizievole

(69)

Si ricorda che il consumo del mercato dell’Unione è diminuito considerevolmente dopo l’inchiesta iniziale, a causa della scomparsa dei TRC e della crisi economica. In queste circostanze, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata di più del 15 %, mentre quella dell’industria dell’Unione e le importazioni dai paesi terzi sono diminuite notevolmente. Ciò dimostra che, nonostante le misure in vigore e il calo del consumo nell’Unione, i produttori esportatori cinesi hanno continuato a interessarsi al mercato dell’Unione e sono riusciti ad escludere i paesi terzi dal mercato dell’Unione.

(70)

Si ricorda inoltre che nel PIR i produttori esportatori della RPC hanno continuato, in misura molto significativa, a praticare il dumping e la sottoquotazione dei prezzi dell’industria dell’Unione. Di conseguenza non vi è motivo di credere che in futuro i produttori esportatori cinesi non continueranno a praticare il dumping e la sottoquotazione dei prezzi dell’industria dell’Unione.

(71)

Dall’inchiesta è emerso che nel PIR i produttori esportatori cinesi avevano considerevoli capacità inutilizzate, che ammontavano a circa 280 000 tonnellate, corrispondenti a più del triplo del consumo del mercato dell’Unione nel PIR. Nonostante l’aumento della domanda previsto nella RPC, si ritiene che l’eccesso di capacità continuerà e rimarrà molto significativo nei prossimi anni.

(72)

Il mercato dell’Unione è la principale destinazione delle esportazioni cinesi. Gli altri grandi mercati d’esportazione, come gli USA e l’India, applicano dazi antidumping elevati (5) sulle importazioni di carbonato di bario originarie dalla RPC. Questi mercati sono quindi praticamente inaccessibili per le esportazioni cinesi. Visto l’interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato dell’Unione, si prevede che in caso di abrogazione delle misure, un volume considerevole di esportazioni si riverserà sul mercato dell’Unione, determinando una forte depressione dei prezzi.

2.   Conclusioni sul rischio di persistenza del pregiudizio

(73)

In base a quanto precede, si ritiene che in caso di abrogazione delle misure, esista il rischio di un aumento significativo delle importazioni in dumping dalla RPC verso l’Unione, che eserciterà una pressione al ribasso sui prezzi. Una tale situazione porterebbe probabilmente a medio termine alla chiusura dell’industria dell’Unione dato che, da un lato, la diminuzione dei volumi delle vendite non le permetterebbe di diluire sufficientemente i costi fissi e, dall’altro, essa non potrebbe raggiungere livelli dei prezzi sufficienti. Nel periodo considerato la persistenza del pregiudizio è stata aggravata dalla crisi economica e dalla scomparsa di un’importante applicazione.

3.   Evoluzioni successive al PIR

(74)

Sebbene i prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC siano aumentati del 17,8 % dalla fine del PIR al febbraio 2011, mentre i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono aumentati solo circa del 7 % nello stesso periodo, i prezzi delle importazioni dalla RPC sono rimasti inferiori di più del 15 % rispetto ai prezzi dell’Unione dopo il PIR.

H.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Osservazione preliminare

(75)

In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contraria all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione degli interessi delle varie parti coinvolte, cioè l’industria dell’Unione, gli importatori e gli utilizzatori del prodotto in esame.

(76)

Dato che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza, essa richiede che si analizzi una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore e si valuti qualsiasi impatto negativo indebito causato da tali misure alle parti interessate.

(77)

In base a ciò, è stato esaminato se esistono ragioni valide per concludere che non è nell’interesse dell’Unione mantenere le misure in questo specifico caso, nonostante le conclusioni sopraindicate sul rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio.

2.   Interessi dell’industria dell’Unione

(78)

L’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione ha operato in modo efficace sotto il profilo dei costi. In effetti, essa ha ridotto i suoi effettivi e ha cambiato i modelli di produzione per adeguarsi alla nuova situazione del mercato e garantire la sostenibilità dell’impianto in cui, come menzionato nel considerando 53, si producono in alternanza carbonato di bario e carbonato di stronzio. Anche se non hanno contribuito alla ripresa della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, le misure hanno permesso di attenuarne la gravità. Senza le misure in vigore, infatti, è probabile che il mercato dell’Unione sarebbe stato inondato da importazioni a basso prezzo originarie della RPC e l’industria dell’Unione avrebbe dovuto cessare l’attività.

(79)

Come indicato sopra, il modello di produzione dell’industria dell’Unione è basato su due prodotti interdipendenti, il che significa che sono necessari volumi di vendita sufficienti per entrambi i prodotti per diluire i costi fissi. Se le misure dovessero scadere, l’aumento prevedibile del volume delle importazioni in dumping causerà una forte riduzione della produzione di carbonato di bario, che renderà meno redditizia la produzione di carbonato di stronzio, portando infine allo smantellamento dell’intero impianto.

(80)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che è nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure contro le importazioni in dumping dalla RPC.

3.   Interesse degli importatori indipendenti

(81)

La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori indipendenti noti. Hanno risposto quattro importatori indipendenti, due dei quali erano produttori di una soluzione composta da carbonato di bario, additivi e acqua, destinata all’industria del mattone.

(82)

Gli importatori hanno sostenuto che i dazi antidumping avevano determinato un aumento dei prezzi al momento della loro istituzione. A tale proposito va notato che tale differenza non era più visibile, poiché i prezzi delle esportazioni verso l’Unione sono risultati di un livello simile a quello dei prezzi medi di tutti i mercati dei paesi terzi durante il PIR (6).

(83)

Gli importatori hanno inoltre sostenuto che non vi era alcuna penuria di carbonato di bario sul mercato dell’Unione, anche se incontravano sempre più difficoltà a procurarsi carbonato di bario proveniente dalla RPC a causa dell’aumento della domanda interna. Le statistiche relative alle importazioni non indicano tuttavia alcuna diminuzione del volume delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione durante o dopo il PIR, come confermato anche dai risultati riguardanti l’eccesso di capacità di cui al considerando 71.

(84)

È stato anche constatato che le misure in vigore non hanno avuto effetti negativi sulla situazione finanziaria degli importatori.

(85)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che le misure attualmente in vigore non hanno alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerà indebitamente.

4.   Interesse degli utilizzatori

(86)

La Commissione ha inviato questionari a tutti gli utilizzatori noti. Hanno risposto nove utilizzatori del prodotto in esame. Come indicato nel considerando 16, i principali utilizzatori industriali di carbonato di bario nell’Unione sono attivi nell’industria del mattone e delle tegole, nel settore della ceramica e nella produzione di ferrite.

(87)

Un utilizzatore ha affermato che l’esistenza o il mantenimento delle misure non è nell’interesse degli utilizzatori, ma non ha dimostrato la propria asserzione. Nessun altro utilizzatore fra quelli che hanno risposto al questionario ha sostenuto che le misure avessero un impatto significativo sulle loro attività e che dovrebbero essere abrogate.

5.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

(88)

In base a quanto precede, si è concluso che non esistono ragioni valide contrarie alla proroga delle misure antidumping in vigore.

I.   MISURE ANTIDUMPING

(89)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure. È stato anche fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni e richieste concernenti le informazioni comunicate. In seguito alla comunicazione delle informazioni non sono pervenute osservazioni.

(90)

Da quanto precede consegue che, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di carbonato di bario originario della RPC, istituite dal regolamento (CE) n. 1175/2005, devono essere mantenute in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario, con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836600010), originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L’importo del dazio antidumping definitivo è pari al valore fisso indicato di seguito per i prodotti fabbricati dai seguenti produttori:

Società

Aliquota del dazio

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County, Hubei Province, RPC

6,3

A606

Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd, South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District, Shandong Province, RPC

8,1

A607

Tutte le altre società

56,4

A999

3.   In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (7), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del valore fisso summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e resta in vigore per un per un periodo di cinque anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 15.

(3)  GU C 78 del 27.3.2010, pag. 4.

(4)  GU C 192 del 16.7.2010, pag. 4.

(5)  I dazi antidumping indiani sulle importazioni cinesi di carbonato di bario vanno da 76,06 USD a 236 USD per tonnellata; i dazi antidumping degli USA sulle importazioni cinesi di carbonato di bario vanno da 34,4 % a 81,3 %.

(6)  Fonte: statistiche cinesi sulle esportazioni.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


19.8.2011   

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L 214/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 832/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

38,5

MK

29,3

ZZ

33,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 90 70

EC

45,6

TR

147,7

ZZ

96,7

0805 50 10

AR

62,5

BR

45,3

CL

75,4

TR

64,0

UY

94,4

ZA

82,0

ZZ

70,6

0806 10 10

EG

67,8

MK

41,0

TR

158,0

ZZ

88,9

0808 10 80

AR

84,3

BR

60,8

CA

98,2

CL

115,4

CN

73,5

NZ

100,9

US

161,1

ZA

90,7

ZZ

98,1

0808 20 50

AR

161,3

CL

156,9

CN

49,3

NZ

115,4

ZA

117,2

ZZ

120,0

0809 30

TR

121,9

ZZ

121,9

0809 40 05

BA

46,2

ZZ

46,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.8.2011   

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L 214/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 833/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 823/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 209 del 17.8.2011, pag. 41.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 19 agosto 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

48,04

0,00

1701 11 90 (1)

48,04

0,49

1701 12 10 (1)

48,04

0,00

1701 12 90 (1)

48,04

0,20

1701 91 00 (2)

53,24

1,50

1701 99 10 (2)

53,24

0,00

1701 99 90 (2)

53,24

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

19.8.2011   

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2011

recante proroga del periodo previsto dall’articolo 114, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione alle disposizioni nazionali che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli notificate dalla Germania a norma dell’articolo 114, paragrafo 4

[notificata con il numero C(2011) 5355]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/510/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 gennaio 2011 il governo federale tedesco ha chiesto alla Commissione, a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il permesso di mantenere le disposizioni esistenti in forza della normativa tedesca per i seguenti cinque elementi: piombo, arsenico, mercurio, bario e antimonio, nonché per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sprigionate dal materiale di cui sono fatti i giocattoli, oltre la data di entrata in vigore dell’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1).

(2)

L’articolo 114, paragrafi 4 e 6, del trattato TFUE stabilisce:

«4.   Allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambiente e dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

(…)

6.   La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 […] sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.»

(3)

La direttiva 2009/48/CE (di seguito «la direttiva») stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell’Unione europea. Conformemente all’articolo 54, gli Stati membri devono adottare, entro il 20 gennaio 2011, le disposizioni nazionali per conformarsi a tale direttiva e devono applicarle a decorrere dal 20 luglio 2011. L’allegato II, parte III, della direttiva si applicherà a decorrere dal 20 luglio 2013.

(4)

La direttiva contiene, all’allegato II, parte III, punto 8, valori specifici per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili. Tali sostanze sono vietate nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, se la migrazione delle sostanze è pari o superiore a 0,05 mg/kg per le nitrosammine e a 1 mg/kg per le sostanze nitrosabili. L’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva, contiene limiti di migrazione specifica per diversi elementi, compreso il piombo, l’arsenico, il mercurio, il bario e l’antimonio. Vi sono tre diversi limiti di migrazione legati al tipo di materiale di cui è fatto il giocattolo: materiale secco, fragile, in polvere o flessibile, liquido o colloso e materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura. Non devono essere superati i seguenti limiti: 13,5, 3,4 e 160 mg/kg per il piombo, 3,8, 0,9 e 47 mg/kg per l’arsenico, 7,5, 1,9 e 94 mg/kg per il mercurio, 4 500, 1 125 e 56 000 mg/kg per il bario, nonché 45, 11,3 e 560 mg/kg per l’antimonio.

(5)

L’ordinanza tedesca sui prodotti di consumo (Bedarfsgegenständeverordnung) stabilisce requisiti per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili. Tali disposizioni sono state adottate nel 2008 in un contesto caratterizzato dalla mancanza di prescrizioni UE specifiche in tema di nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli. La suddetta ordinanza dispone che, per quanto concerne le nitrosammine e le sostanze nitrosabili presenti nei giocattoli fatti di gomma naturale o sintetica concepiti per bambini di età inferiore ai 36 mesi e destinati ad essere portati alla bocca o che verranno probabilmente portati alla bocca, il quantitativo liberato a seguito di migrazione deve essere talmente piccolo da non essere rilevabile in laboratorio. Essa prescrive attualmente che la migrazione di nitrosammine e di sostanze nitrosabili sia inferiore a 0,01 mg/kg per le nitrosammine e inferiore a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili. Le disposizioni dettagliate in merito alle nitrosammine e alle sostanze nitrosabili sono riportate nell’allegato 4, punto 1.b, e nell’allegato 10, punto 6, della citata ordinanza sui prodotti di consumo (Bedarfsgegenständeverordnung), pubblicata il 23 dicembre 1997 e modificata da ultimo dall’ordinanza del 6 marzo 2007.

(6)

La seconda ordinanza sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti — sicurezza dei giocattoli (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug — 2. GPSGV) riguarda in particolare i seguenti elementi: piombo, arsenico, mercurio, bario e antimonio. I valori limite per gli elementi summenzionati riportati nella seconda ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi e dei prodotti — sicurezza dei giocattoli sono quelli stabiliti dalla direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (2). Tali valori si applicano nell’UE dal 1990. La biodisponibilità giornaliera massima è pari a 0,7 μg per il piombo, 0,1 μg per l’arsenico, 0,5 μg per il mercurio, 25 μg per il bario e 0,2 μg per l’antimonio. Le disposizioni dettagliate relative agli elementi summenzionati sono stabilite al paragrafo 2 della seconda ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi e dei prodotti — sicurezza dei giocattoli (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug — 2. GPSGV), modificata da ultimo dall’ordinanza del 6 marzo 2007.

(7)

Al momento dell’adozione della direttiva (maggio 2009), la Germania ha espresso voto contrario motivandolo, tra l’altro, sulla base di un livello di protezione a suo parere inadeguato per quanto riguarda i requisiti chimici.

(8)

Con una prima lettera del suo ministero federale dell’Economia e della tecnologia, il 20 gennaio 2011 il governo federale tedesco ha chiesto alla Commissione, a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del TFUE, di essere autorizzato a mantenere le disposizioni vigenti della normativa tedesca per i seguenti cinque elementi: piombo, arsenico, mercurio, bario e antimonio, nonché per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili rilasciate dal materiale di cui sono fatti i giocattoli, oltre la data di entrata in vigore della parte III, allegato II, della direttiva. Una giustificazione completa di tale richiesta è stata trasmessa dal governo federale tedesco con una lettera datata 2 marzo 2011 inviata dalla sua Rappresentanza permanente. Essa conteneva diversi allegati tra cui studi scientifici, datati gennaio 2011, svolti dal Bundesinstitut für Risikobewertung (istituto federale per la valutazione dei rischi, di seguito «BfR») sulla valutazione dei rischi per la salute posti dalle sostanze in questione.

(9)

La Commissione ha confermato il ricevimento della domanda per mezzo delle sue lettere del 24 febbraio e del 14 marzo 2011 e ha fissato al 5 settembre 2011 il termine ultimo per la sua risposta, a norma dell’articolo 114, paragrafo 6, del TFUE.

(10)

Con lettera datata 24 giugno 2011 la Commissione ha informato gli altri Stati membri circa la notifica trasmessa dal governo federale tedesco. La Commissione ha pubblicato inoltre un avviso riguardante la notifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) al fine di informare le altre parti interessate delle disposizioni nazionali che il governo federale tedesco intende mantenere in vigore, nonché delle motivazioni presentate.

(11)

L’articolo 114, paragrafo 4, riguarda i casi di notifica di disposizioni nazionali relativamente a una misura di armonizzazione dell’UE qualora le prime siano state adottate e siano entrate in vigore prima dell’adozione della seconda e qualora il mantenimento delle disposizioni nazionali sarebbe incompatibile con il provvedimento di armonizzazione dell’UE. Le disposizioni nazionali sono state notificate in relazione alla direttiva 2009/48/CE, una misura di armonizzazione adottata sulla base dell’articolo 95 del precedente trattato CE. Sono state adottate e sono entrate in vigore nel 1990 e nel 2008, quindi prima dell’adozione di tale direttiva.

Inoltre, secondo l’articolo 114, paragrafo 4, la notifica delle disposizioni nazionali deve precisare le motivazioni relative a una o più delle esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro. La domanda presentata dalla Germania contiene una spiegazione dei motivi relativi alla protezione della salute umana che, secondo la Germania, giustificano il mantenimento delle disposizioni nazionali.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene ricevibile la domanda presentata dalla Germania al fine di ottenere l’autorizzazione a mantenere le proprie disposizioni nazionali concernenti i cinque seguenti elementi: piombo, arsenico, mercurio, bario, antimonio, nitrosammine e sostanze nitrosabili.

(12)

Dopo un attento esame di tutte le informazioni, la Commissione ritiene che le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafo 6, terzo comma, del TFUE siano soddisfatte e quindi essa ha la facoltà di prorogare il periodo di sei mesi di cui dispone per approvare o respingere le disposizioni nazionali notificate dalla Germania.

(13)

Il governo federale tedesco ha fornito diversi allegati contenenti giustificazioni dettagliate e informazioni scientifiche a sostegno delle misure nazionali notificate. In particolare, è stata presentata una valutazione dei rischi per la salute del gennaio 2011 effettuata dal BfR concernente piombo, arsenico, mercurio, bario, antimonio, nitrosammine e sostanze nitrosabili.

(14)

Le informazioni ricevute dal BfR comprendono dati tossicologici dettagliati e complessi relativi alle sostanze summenzionate, oltre a un’ampia bibliografia comprendente relazioni e letteratura scientifiche. Affinché la Commissione pervenga a una decisione, a norma dell’articolo 114, paragrafo 6, del TFUE, è necessario verificare se le informazioni trasmesse dalla Germania siano già state esaminate durante il processo di revisione della suddetta direttiva, o se debbano essere considerate nuovi dati scientifici.

(15)

L’articolo 46 della direttiva prevede la possibilità di modificare alcune disposizioni riguardanti prodotti chimici al fine di garantirne l’adeguamento agli sviluppi tecnici e scientifici. Le prescrizioni riguardanti i cinque elementi oggetto della domanda presentata dalla Germania (piombo, arsenico, mercurio, bario e antimonio) possono quindi essere modificate e adeguate agli ultimi dati scientifici.

(16)

Su richiesta degli Stati membri, nel 2010 la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro sulle sostanze chimiche nei giocattoli (di seguito «il gruppo di lavoro»). Tale gruppo, formato da esperti chimici di Germania, Danimarca, Italia, Francia, Svezia, Austria, Paesi Bassi, Repubblica ceca, da operatori del settore e da organizzazioni dei consumatori valuta i nuovi dati scientifici e fornisce raccomandazioni agli Stati membri e alla Commissione sulle modalità con cui procedere a modifiche di determinate disposizioni inerenti ai prodotti chimici contenute nella direttiva.

(17)

La Commissione richiederà il parere del gruppo di lavoro in merito alla giustificazione dettagliata presentata dalla Germania al fine di determinare se essa può essere considerata come nuova informazione scientifica e quindi fungere da base per la modifica, mediante l’imposizione di requisiti più rigorosi, delle disposizioni in tema di sostanze chimiche contenute nella direttiva. La prossima riunione del gruppo di lavoro è prevista per il 31 agosto 2011.

(18)

Il 5 aprile 2011 il gruppo di lavoro ha raccomandato agli esperti degli Stati membri di abbassare gli attuali valori del piombo. Tali raccomandazioni sono state appoggiate dalla Commissione e dagli esperti degli Stati membri. La Commissione ha avviato i lavori preparatori per tali modifiche e la valutazione preliminare dell’impatto sarà presentata per la discussione durante la prossima riunione con gli esperti degli Stati membri, fissata per ottobre 2011. Si prevede di adottare una proposta formale nella prima metà del 2012.

(19)

Il gruppo di lavoro ha esaminato gli attuali valori limite del bario affermando che non erano disponibili nuove prove scientifiche, tuttavia sono state prese in considerazione diverse valutazioni effettuate da organizzazioni scientifiche. Il gruppo di lavoro ha stabilito la necessità di un’ulteriore discussione su questo tema. Esso dovrebbe adottare le proprie raccomandazioni durante la riunione del 31 agosto 2011 e presentarle agli esperti degli Stati membri nell’ottobre 2011.

(20)

Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) sta attualmente valutando la gravità dei rischi posti dalla presenza di nitrosammine e sostanze nitrosabili nei palloncini e nei prodotti cosmetici. Il suo parere, previsto per settembre 2011, getterà nuova luce sull’esposizione dei bambini alle nitrosammine e alle sostanze nitrosabili e sui relativi rischi.

(21)

Al fine di poter esaminare attentamente tutte le prove attuali e future e trarre conclusioni in merito alle disposizioni nazionali, è pertanto opportuno che la Commissione attenda i risultati delle discussioni e delle valutazioni in corso prima di pervenire a una decisione, a norma dell’articolo 114, paragrafo 6, primo comma. La Commissione ritiene dunque giustificato prorogare il periodo di sei mesi di cui essa dispone per approvare o respingere le disposizioni nazionali di un ulteriore periodo di tempo con scadenza il 5 marzo 2012.

(22)

Come indicato all’articolo 55 della direttiva, i punti 8 e 13 dell’allegato II, parte III saranno applicabili a decorrere dal 20 luglio 2013. Fino a quella data si applicano le attuali disposizioni relative a piombo, arsenico, mercurio, bario e antimonio di cui alla direttiva 88/378/CEE e alla seconda ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi e dei prodotti (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug — 2. GPSGV). Data la mancanza di disposizioni UE sulle nitrosammine e sulle sostanze nitrosabili nei giocattoli, sono applicabili fino al 20 luglio 2013 anche l’allegato 4, punto 1.b e l’allegato 10, punto 6 dell’ordinanza tedesca sui prodotti di consumo (Bedarfsgegenständeverordnung).

(23)

Di conseguenza, dato che le disposizioni nazionali che il governo federale tedesco intende mantenere non saranno abrogate fino al 20 luglio 2013, la Commissione conclude che è soddisfatta la condizione di assenza di pericolo per la salute.

(24)

Alla luce di quanto esposto, la Commissione conclude che la domanda della Germania, notificata il 2 marzo 2011, con l’obiettivo di ottenere l’approvazione del mantenimento dei valori fissati per piombo, arsenico, mercurio, bario, antimonio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o nei giocattoli destinati a essere portati alla bocca, è ricevibile.

(25)

Tuttavia, vista la complessità della questione e l’assenza di dati comprovanti il pericolo per la salute umana, la Commissione ritiene giustificato prorogare il periodo di cui all’articolo 114, paragrafo 6, primo comma, fino al 5 marzo 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell’articolo 114, paragrafo 6, terzo comma, del TFUE, il periodo di sei mesi di cui al primo comma dello stesso paragrafo 6, stabilito per approvare o respingere le disposizioni nazionali relative ai cinque elementi piombo, arsenico, mercurio, bario, antimonio, nonché alle nitrosammine e alle sostanze nitrosabili notificate dalla Germania il 2 marzo 2011, a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, è prorogato fino al 5 marzo 2012.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2011

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.

(3)  GU C 159 del 28.5.2011, pag. 23.


19.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2011

che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

[notificata con il numero C(2011) 5777]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/511/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (2), per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici stabilisce, nell’intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l’autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

(2)

Con la decisione 2004/452/CE (3) la Commissione ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.

(3)

L’unità Strategia della protezione e dell’inclusione sociale della direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione europea e l’Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Madrid, Spagna, sono da considerarsi enti che soddisfano le condizioni prescritte e devono quindi essere inseriti nell’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 831/2002.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2011

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

(3)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI

Banca centrale europea

Banca centrale spagnola

Banca centrale italiana

University of Cornell, Stato di New York, Stati Uniti d’America

Department of Political Science, Baruch College, The City University of New York, Stato di New York, Stati Uniti d’America

Banca centrale tedesca

Unità Analisi occupazionale, direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità della Commissione europea

Università di Tel Aviv, Israele

Banca mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, New Jersey, Stati Uniti d’America

The University of Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d’America

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)

Family and Labour Studies Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), direzione generale Centro comune di ricerca della Commissione europea

Unità Supporto allo Spazio europeo della ricerca (SERA), direzione generale Centro comune di ricerca della Commissione europea

Canada Research Chair, School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, Stati Uniti d’America

Rady School of Management, University of California, San Diego, Stati Uniti d’America

Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES), ministero del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà, Parigi, Francia

Research Foundation, The State University of New York (RFSUNY), Albany, Stati Uniti d’America

Eläketurvakeskus (ETK) (Centro finlandese delle pensioni), Finlandia

Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES), facente capo al ministero del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà, al ministero della Sanità, della gioventù e dello sport e al ministero del Bilancio, dei conti pubblici e della funzione pubblica, Parigi, Francia

Duke University (DUKE), North Carolina, Stati Uniti d’America

Kansaneläkelaitos (KELA) (Istituto delle assicurazioni sociali della Finlandia), Finlandia

The Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Israele

Service public fédéral “Sécurité sociale”/Federale Overheidsdienst “Sociale Zekerheid”, Belgio

Sabanci University, Tuzla/Istanbul, Turchia

McGill University, Montréal, Canada

Direzione Servizio economico e riforme strutturali, direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione europea

Unità Strategia della protezione e dell’inclusione sociale, direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione europea

Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Madrid, Spagna»


19.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2011

che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Libano figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2011) 5863]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/512/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi (2), in provenienza dai paesi terzi, in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4 e l’articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE reca prescrizioni applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni. Tali prescrizioni devono essere per lo meno equivalenti alle prescrizioni applicabili agli scambi tra Stati membri.

(2)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell’Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell’Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi indenni da morva da sei mesi.

(3)

La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (3) stabilisce un elenco dei paesi terzi, o delle loro parti, ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri debbono autorizzare l’importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, ed indica le altre condizioni applicabili a queste importazioni. Tale elenco figura all’allegato I della detta decisione e include cavalli registrati e loro sperma provenienti dal Libano.

(4)

La commissione regionale dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) per il Medio Oriente ha informato la Commissione della conferma, da parte di un laboratorio di riferimento della OIE, di casi di morva (Burkholderia mallei) in equidi provenienti dal Libano.

(5)

Quindi l’importazione di cavalli registrati e del loro sperma dal Libano non può più essere autorizzata. Di conseguenza, è necessario modificare la voce corrispondente al Libano nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/211/CE.

(6)

Nell’aprile 2010, la Commissione ha ricevuto una relazione su casi confermati di morva nella zona settentrionale di Bahrein. Al fine di sospendere l’introduzione nell’Unione di cavalli registrati, e del loro sperma, ovuli e embrioni, la Commissione ha adottato la decisione 2010/333/UE, del 14 giugno 2010, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Brasile figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli e embrioni della specie equina (4).

(7)

Una missione di ispezione veterinaria effettuata in Bahrein nel giugno 2011 ha dimostrato che tale paese aveva applicato misure per il controllo della malattia nel nord e che i controlli eseguiti in tutto il territorio confermavano l’assenza continuata di tale malattia nel sud. Inoltre, il Bahrein ha effettuato controlli degli spostamenti, comprendenti un divieto degli spostamenti di equidi dalla parte settentrionale del territorio di Bahrein alla parte meridionale dell’isola principale di Bahrein. Di conseguenza, è possibile dividere il Bahrein per regioni al fine di autorizzare l’ammissione temporanea e le importazioni nell’Unione di cavalli registrati originari della parte meridionale dell’isola principale di Bahrein.

(8)

Di conseguenza, è necessario modificare la voce corrispondente al Bahrein e fornire particolari della deliminatazione della parte meridionale dell’isola principale di Bahrein nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/211/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

1)

la voce riguardante il Libano è sostituita dal testo seguente:

«LB

Libano

LB-0

L’intero paese

E

—»

 

2)

la voce riguardante il Bahrein è sostituita dalla seguente:

«BH

Bahrein

BH-0

L’intero paese

E

 

BH-1

Parte meridionale dell’isola principale di Bahrein

(per ulteriori dettagli cfr. riquadro 4)

E

X

X

—»

 

3)

il riquadro 4 è aggiunto conformemente all’allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.

(4)  GU L 150 del 16.6.2010, pag. 53.


ALLEGATO

Il seguente riquadro 4 è aggiunto all’allegato I della decisione 2004/211/CE:

Riquadro 4:

«BH

Bahrein

BH-1

Delimitazione della parte meridionale dell’isola principale di Bahrein

Confine settentrionale

:

Dalla costa occidentale alla fine dell’autostrada Zallaq all’entrata dell’hotel Sofitel in direzione est lungo l’autostrada Zallaq fino all’incrocio con l’autostrada SHK Khalifa,

continua lungo l’autostrada SHK Khalifa in direzione nord fino al confine di Al Rawdha, delimitato dalle mura del palazzo reale,

continua lungo i confini della zona di Al Rawdha in direzione est fino alla rotatoria di Al Safra sull’autostrada SHK Salman e segue in direzione sud fino alla rotatoria all’entrata del villaggio di Awali,

continua lungo l’autostrada Muaskar in direzione est fino alla rotatoria dell’autostrada Al Esteglal/autostrada Hawar e procede in direzione sud sull’autostrada Hawar fino al termine della costa orientale all’entrata del villaggio di Askar.

Confine occidentale

:

linea costiera

Confine orientale

:

linea costiera

Confine meridionale

:

linea costiera»