ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.206.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 206

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
11 agosto 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2011 del Consiglio, del 4 agosto 2011, che abroga il dazio compensativo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell’India e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 804/2011 del Consiglio, del 10 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

19

 

*

Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluquinconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva triazossido conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

44

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

48

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/499/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, che modifica e proroga la decisione 2010/450/PESC che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan

50

 

*

Decisione di esecuzione 2011/500/PESC del Consiglio, del 10 agosto 2011, che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 803/2011 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2011

che abroga il dazio compensativo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell’India e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nel maggio 2005, in seguito a due riesami combinati, uno in previsione della scadenza e uno intermedio («riesame combinato»), il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 713/2005 (2) un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionati in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto («prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 2941 10 00 ed ex 2941 90 00 originari dell’India. Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem che va dal 17,3 % al 32 %. Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio (3).

(2)

In seguito a un riesame intermedio parziale, il Consiglio ha modificato con il regolamento (CE) n. 1176/2008 (4) l’aliquota del dazio compensativo applicabile a un esportatore indiano.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza del regolamento (CE) n. 713/2005, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Le società DSM e Sandoz («i richiedenti») rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni antibiotici ad ampio spettro.

(4)

La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure poteva comportare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

(5)

Prima dell’apertura del riesame in previsione della scadenza e a norma dell’articolo 10, paragrafo 9, e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all’amministrazione pubblica indiana di avere ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata. L’amministrazione pubblica indiana è stata invitata a partecipare a consultazioni al fine di chiarire la situazione riguardo al contenuto della richiesta e a giungere ad una soluzione reciprocamente concordata. La risposta dell’amministrazione pubblica indiana a quest’invito è pervenuta con molto ritardo e quindi le consultazioni non hanno avuto luogo.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 12 maggio 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) («avviso di apertura»), l’avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

1.4.   Inchiesta

1.4.1.   Periodo dell’inchiesta

(7)

L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1o gennaio 2007 alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo considerato»).

1.4.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(8)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori a monte, gli utilizzatori notoriamente interessati e l’amministrazione pubblica indiana. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(9)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(10)

Visto l’elevato numero di produttori esportatori indiani del prodotto in esame menzionati nella richiesta, è stata presa in considerazione l’opportunità di ricorrere al campionamento, a norma dell’articolo 27 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate, a norma dell’articolo 27 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Dato che si sono manifestati solo tre produttori esportatori, il campionamento non è stato applicato.

(11)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro i termini fissati nell’avviso di apertura. Sono pervenute le risposte di tre produttori dell’Unione, di tre produttori esportatori e dell’amministrazione pubblica indiana. Nessun altro produttore ha risposto al questionario o ha fornito informazioni. Nessuno degli importatori ha partecipato al campionamento e nessun altro importatore ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell’inchiesta.

(12)

Uno dei produttori ha sostenuto che la valutazione della situazione dell’industria dell’Unione dovrebbe comprendere anche i dati di un altro presunto produttore dell’Unione. Dato che è stato constatato che quest’ultima società non produceva il prodotto oggetto dell’inchiesta, questa richiesta è stata comunque respinta.

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e il conseguente pregiudizio nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate:

a)

produttori dell’Unione:

la società DSM Anti-Infectives B.V., Delft (Paesi Bassi), che ha risposto al questionario della Commissione anche a nome della DSM Anti-Infectives Chemferm SA, Santa Perpetua de Mogoda (Spagna). Le due società sono denominate insieme «DSM» qui di seguito,

la società Deretil SA (in precedenza DSM Anti-Infectives Deretil SA), Almeria, Spagna, denominata «Deretil»,

la società Sandoz GmbH, Kundl (Austria), che ha risposto al questionario della Commissione anche a nome della Sandoz Industrial Products SA, Barcellona (Spagna). Le due società sono, qui di seguito, denominate insieme «Sandoz»;

b)

produttori esportatori indiani:

Lupin Limited, Mumbai;

M/s Surya Pharmaceuticals Ltd., Chandigarh e Baddi, e

Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon;

c)

amministrazione pubblica indiana:

Ministero del Commercio, Nuova Delhi.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(14)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio, cioè l’amoxicillina triidrato, l’ampicillina triidrato e la cefalexina, non confezionati in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto, attualmente classificati ai codici NC ex 2941 10 00 ed ex 2941 90 00 originari dell’India («prodotto in esame»).

(15)

Come la precedente inchiesta di riesame, l’inchiesta ha confermato che il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti dai produttori esportatori sul mercato interno dell’India e quelli fabbricati e venduti nell’Unione dai produttori dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base ed hanno gli stessi utilizzatori e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

3.1.   Introduzione

(16)

Come indicato nel considerando 11, tre produttori esportatori si sono manifestati ed hanno risposto al questionario. Tuttavia, solo due di questi tre produttori esportatori hanno dichiarato di avere venduto il prodotto in esame nell’Unione durante il PIR.

(17)

In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e nelle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che comporterebbero la concessione di sovvenzioni.

 

Regimi nazionali:

a)

sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS);

b)

sistema di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS);

c)

sistema di promozione delle esportazioni di beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme - EPCGS);

d)

regime Focus Market Scheme (FMS);

e)

autorizzazione delle importazioni esenti da dazio (Duty Free Import Authorisation - DFIA);

f)

unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units — EOU)/zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones — EPZ)/zone economiche speciali (Special Economic Zones — SEZ);

g)

regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme — ECS);

h)

regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme - ITES).

 

Regimi regionali:

i)

regime di incentivi all’industria del Punjab (Punjab Industrial Incentive Scheme); e

j)

regime di incentivi all’industria del Gujarat (Gujarat Industrial Incentive Scheme).

(18)

I regimi sopramenzionati compresi tra le lettere a) ed f) si basano sulla legge relativa al commercio estero (sviluppo e regolamentazione) Foreign Trade (Development and Regulation) Act del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 (di seguito «il Foreign Trade Act»). Il Foreign Trade Act autorizza l’amministrazione pubblica indiana a emettere comunicazioni riguardanti le politiche in materia di esportazione e importazione, che sono riassunte nei documenti relativi alla politica del commercio estero (FTP — Foreign Trade Policy), pubblicati dal ministero del Commercio ogni cinque anni e aggiornati regolarmente. Due documenti FTP sono pertinenti per il PIR in questo caso, i documenti FTP 04-09 e FTP 09-14. Quest’ultimo è entrato in vigore nell’agosto 2009. Inoltre, l’amministrazione pubblica indiana ha definito le procedure che disciplinano la politica del commercio estero FTP 04-09 e FTP 09-14 in un manuale delle procedure intitolato «Handbook of Procedures, volume I» (rispettivamente «HOP I 04-09» e «HOP I 09-14»). Questo manuale delle procedure viene aggiornato regolarmente.

(19)

Il regime di cui alla lettera g) si basa sui capitoli 21 e 35 A della legge relativa al regolamento bancario Banking Regulation Act del 1949, che permette alla Banca centrale dell’India (Reserve Bank of India — RBI) di dare istruzioni alle banche commerciali nel campo dei crediti all’esportazione.

(20)

Il regime di cui alla lettera h) si basa sulla legge relativa all’imposta sul reddito Income Tax Act del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria Finance Act.

(21)

Il regime di cui alla lettera i) è amministrato dal governo del Punjab e si basa sul codice per gli incentivi e le politiche industriali del governo del Punjab.

(22)

Il regime di cui alla lettera j) è amministrato dal governo del Gujarat e si basa sulla politica di incentivi industriali del Gujarat.

3.2.   Sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS)

a)   Base giuridica

(23)

La descrizione dettagliata di questo sistema figura ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 dei documenti FTP 04-09 e FTP 09-14 e ai punti da 4.1 a 4.30 A del manuale HOP I 04-09 e HOP I 09-14.

b)   Ammissibilità

(24)

L’AAS si compone di sei sottosistemi, descritti più dettagliatamente nel considerando 25. Questi sottosistemi differiscono, tra l’altro, dal punto di vista dell’ammissibilità. I produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori possono beneficiare dell’AAS per le esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo. I produttori esportatori che riforniscono l’esportatore finale possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono le categorie per le «esportazioni presunte», di cui al punto 8.2 dei documenti FTP 04-09 e FTP 09-14, come i fornitori di un’unità orientata all’esportazione (EOU), possono beneficiare dell’AAS per le esportazioni presunte. Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare delle sovvenzioni per le esportazioni presunte previste dai sottosistemi Advance release order – ARO e Back to back inland letter of credit.

c)   Attuazione pratica

(25)

Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per:

i)

esportazioni fisiche: è il sottosistema principale, che permette l’importazione in franchigia dei fattori produttivi per la fabbricazione di uno specifico prodotto destinato all’esportazione. In questo contesto, il termine «fisico» indica che il prodotto di esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e il tipo di prodotto destinato all’esportazione sono specificati nell’autorizzazione preventiva;

ii)

fabbisogno annuo: questa autorizzazione preventiva non è legata a uno specifico prodotto destinato all’esportazione, ma a un gruppo di prodotti più ampio (per esempio prodotti chimici e affini). Il titolare dell’autorizzazione preventiva può importare in franchigia, fino a un valore limite che dipende dalle esportazioni precedentemente effettuate, qualsiasi fattore produttivo per la fabbricazione di tutti i prodotti che rientrano in tale gruppo di prodotti. Egli ha la possibilità di decidere se esportare i prodotti compresi nel gruppo di prodotti e fabbricati utilizzando materiali importati in franchigia;

iii)

forniture intermedie: questo sottosistema riguarda casi in cui due produttori intendono fabbricare un unico prodotto di esportazione, dividendosi le fasi del processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in franchigia e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L’esportatore finale completa la produzione ed è obbligato a esportare il prodotto finito;

iv)

esportazioni presunte: questo sottosistema permette a un contraente principale di importare fattori produttivi in franchigia per la fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti indicate al punto 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) dei documenti FTP 04-09 e FTP 09-14. Secondo l’amministrazione pubblica indiana, per esportazioni presunte si intendono le operazioni in cui i beni forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte varie categorie di forniture, a condizione che le merci siano fabbricate in India, ad esempio la fornitura di merci a un’unità orientata all’esportazione (EOU) o a un’impresa situata in una SEZ;

v)

ARO: il titolare di un’autorizzazione preventiva che intende procurarsi i fattori produttivi da fonti indiane invece di importarli direttamente, ha la possibilità di acquistarli con i buoni di approvvigionamento anticipato Advance Release Orders (ARO). In questi casi le autorizzazioni preventive sono convalidate come ARO e girate al fornitore nazionale alla consegna dei prodotti specificati nell’ARO. La girata dell’ARO dà diritto al fornitore nazionale di fruire dei vantaggi delle esportazioni presunte, di cui al punto 8.3 dei documenti FTP 04-09 e FTP 09-14 (AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione dei dazi sulle presunte esportazioni e rimborso dell’accisa finale). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli all’esportatore finale, sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi nazionali sia per quelli importati;

vi)

back to back inland letter of credit: anche questo sottosistema riguarda le forniture nazionali al titolare di un’autorizzazione preventiva, che può aprire una lettera di credito interna presso una banca a favore di un fornitore nazionale. L’autorizzazione preventiva sarà invalidata dalla banca per le importazioni dirette solo per quanto riguarda il valore e il volume delle merci acquistate localmente e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte, come stabilito al punto 8.3 dei documenti FTP 04-09 e FTP 09-14 (AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione dei dazi sulle presunte esportazioni e rimborso dell’accisa finale).

(26)

Durante il PIR uno dei due esportatori che hanno collaborato ha ottenuto concessioni dell’AAS. Il sottosistema utilizzato da questa società è quello delle esportazioni fisiche, di cui al punto i). Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottosistemi non utilizzati.

(27)

I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per fabbricare il prodotto destinato all’esportazione. L’obbligo di esportazione va soddisfatto entro un termine prescritto in seguito al rilascio dell’autorizzazione preventiva. Dopo il riesame combinato esso è stato esteso a 36 mesi (24 mesi con due proroghe di sei mesi ciascuna).

(28)

Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un’autorizzazione preventiva è tenuto per legge a tenere un registro del consumo effettivo («una contabilità corretta e accurata») delle merci importate in franchigia/acquistate sul mercato interno, con tutte le autorizzazioni preventive e nel formato prescritto (punti 4.26 e 4.30 e appendice 23 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14). Questo registro deve essere controllato da un revisore dei conti ufficiale esterno/contabile di costi e lavori, che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le registrazioni pertinenti sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell’appendice 23 sono assolutamente veritiere e corrette.

(29)

Per quanto riguarda l’utilizzo del sistema AAS per le esportazioni fisiche nel PIR, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dall’amministrazione pubblica indiana e sono documentati nell’autorizzazione preventiva. Inoltre, al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti devono essere trascritte sull’autorizzazione preventiva dai funzionari della pubblica amministrazione. Il volume delle importazioni autorizzate secondo questo sistema è fissato dal governo indiano in base alle Standard Input-Output Norms (SION). Le SION esistono per la maggioranza dei prodotti, compreso il prodotto in esame, e sono emanate dal governo indiano. In seguito al riesame combinato le SION sono state riviste al ribasso e durante il PIR esse erano inferiori, per il principale fattore di produzione e a seconda del prodotto e della via, dal 2,3 % al 16,1 % rispetto al periodo del riesame combinato.

(30)

Nonostante la riduzione delle SION, è stato rilevato che per uno dei tipi del prodotto in esame il consumo effettivo era ancora inferiore alle SION. È stato inoltre constatato che la società non ha tenuto, sebbene fosse obbligatorio, il registro del consumo di cui al considerando 28 («appendice 23»), che va verificato da un revisore esterno. Nonostante l’inosservanza della prescrizione, la società ha beneficiato dei vantaggi dell’AAS, in misura superiore a quanto previsto dalle disposizioni legali, vista la sovrastima rilevata delle SION.

d)   Osservazioni sulle comunicazioni

(31)

L’amministrazione pubblica indiana e un produttore esportatore hanno presentato osservazioni sul sistema AAS.

(32)

L’amministrazione pubblica indiana ha sostenuto che l’AAS funziona come un sistema di restituzione dei dazi consentito o di restituzione sostitutiva con un sistema di verifica, conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III del regolamento di base, volto a controllare il rapporto tra i fattori produttivi importati in franchigia e i prodotti risultanti destinati all’esportazione. L’amministrazione pubblica indiana ha inoltre affermato che, secondo il regolamento di base, è compensabile solo la remissione o la restituzione degli oneri sulle importazioni superiori agli importi prelevati sui fattori di produzione importati utilizzati per la produzione dei prodotti esportati. Per quanto riguarda il sistema di verifica, essi hanno insistito sul fatto che il sistema di verifica utilizzato era adeguato. A tale proposito, hanno fatto riferimento a una serie di elementi di verifica di cui disponeva l’amministrazione pubblica indiana, tra cui le SION, le informazioni relative alla quantità contenute nei documenti di importazione ed esportazione e la verifica dei rimborsi dopo il completamento delle operazioni di importazione ed esportazione. L’amministrazione pubblica indiana ha anche ricordato che il sistema esige, in caso di fattori produttivi inutilizzati, il pagamento del totale dei dazi con gli interessi.

(33)

Il produttore esportatore che ha utilizzato l’AAS per la sue vendite nell’Unione non ha presentato osservazioni sui risultati per quanto riguarda la descrizione e l’attuazione pratica, come descritto alle sezioni da a) a c), ma ha contestato varie cifre nel calcolo dell’importo di sovvenzione. Il calcolo è stato verificato e non sono state necessarie rettifiche, come è stato spiegato alla società interessata.

e)   Conclusioni

(34)

L’esenzione dai dazi d’importazione è una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario dell’amministrazione pubblica indiana a favore dell’esportatore soggetto all’inchiesta.

(35)

Inoltre, l’AAS per le esportazioni fisiche è chiaramente condizionato, di diritto, all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione una società non può ottenere vantaggi nell’ambito di questo sistema.

(36)

Il riesame in previsione della scadenza ha quindi confermato che il sottosistema principale utilizzato in questo caso non può essere considerato un sistema di restituzione dei dazi consentito o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Sebbene esista un sistema o una procedura di verifica per confermare se e in quali quantità sono stati consumati i fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato (allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, allegato III, parte II, paragrafo 2, di detto regolamento), l’amministrazione pubblica indiana non lo ha applicato efficacemente. Le norme SION non possono essere considerate un sistema di verifica del consumo effettivo poiché sono risultate troppo generose ed è stato constatato che l’amministrazione pubblica indiana non recupera le eccedenze dei benefici concessi. Esso non ha infatti effettuato alcun controllo efficace basato su un registro dei consumi effettivi tenuto correttamente. Inoltre, l’amministrazione pubblica indiana non ha eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se tale esame sarebbe normalmente necessario in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, paragrafo 5, e allegato III, parte II, paragrafo 3, del regolamento di base). Infine, è stato confermato che la partecipazione di revisori contabili ufficiali al processo di verifica, anche se obbligatoria per legge, non è garantita nella pratica.

(37)

Il sistema AAS per le esportazioni fisiche è quindi passibile di misure compensative.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(38)

In mancanza di un sistema di restituzione dei dazi consentito o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile è costituito dalla remissione del totale dei dazi d’importazione normalmente dovuti al momento dell’importazione dei fattori produttivi. A tale proposito e per quanto riguarda l’argomentazione dell’amministrazione pubblica indiana di cui al considerando 32, va notato che il regolamento di base non prevede soltanto la compensazione di una remissione dei dazi «in eccesso». A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, può essere compensata solo una remissione dei dazi in eccesso, purché siano soddisfatte le condizioni previste negli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Quindi, se si constata la mancanza di una procedura di controllo adeguata, l’eccezione sopraindicata per i sistemi di restituzione dei dazi non può essere applicata e si applica invece la regola normale della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (rinuncia ad entrate), piuttosto che della presunta remissione dei dazi in eccesso. Come stabilito nell’allegato II, parte II, e nell’allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all’autorità incaricata dell’inchiesta calcolare la remissione dei dazi in eccesso. Al contrario, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa abbia elementi di prova per confutare l’adeguatezza del sistema di verifica sotto esame.

(39)

L’importo della sovvenzione per l’esportatore che ha utilizzato l’AAS è stato calcolato sulla base dei dazi d’importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sulle merci importate nel quadro del sottosistema utilizzato per il prodotto in esame durante il PIR (numeratore). A norma dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, gli oneri necessariamente sostenuti per ricevere la sovvenzione sono stati detratti dall’importo della sovvenzione, dietro presentazione di una richiesta giustificata. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto in esame durante il PIR, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(40)

Il tasso di sovvenzione stabilito riguardo a questo sistema durante il PIR per l’unico produttore che ha collaborato e ne ha beneficiato ammonta al 12,3 %.

3.3.   Sistema di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

a)   Base giuridica

(41)

Il sistema DEPBS è descritto dettagliatamente al punto 4.3 dei documenti FTP 04-09 e FTP 09-14 nonché al capitolo 4 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14.

b)   Ammissibilità

(42)

Possono beneficiare di questo sistema tutti i produttori esportatori ed operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica

(43)

Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, calcolati come percentuale del valore dei prodotti esportati nell’ambito di questo sistema. Le autorità indiane hanno fissato le aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto in esame. Esse sono calcolate sulla base delle norme SION (cfr. considerando 29) e dell’incidenza del dazio doganale sul presunto contenuto delle importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi d’importazione siano stati effettivamente pagati. Le aliquote DEPBS per il prodotto in esame durante il PIR della presente inchiesta erano dell’8 % per l’amoxicillina triidrato e del 7 % per l’ampicillina triidrato e la cefalexina e quindi in ogni caso più elevate che durante il riesame combinato.

(44)

Per poter beneficiare di tale sistema, una società deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che l’esportazione avviene nell’ambito del DEPBS. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, durante la procedura di spedizione, una bolla di sortita per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS che sarà concesso per tale operazione di esportazione. In questa fase della procedura l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, l’amministrazione pubblica indiana non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS che serve per calcolare il beneficio è quella applicata al momento in cui è stata presentata la dichiarazione di esportazione. Non esiste quindi alcuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del beneficio.

(45)

È stato constatato che secondo le norme di contabilità dell’India, i crediti DEPBS possono essere registrati secondo il principio della contabilità per competenza come entrate nei conti commerciali, dopo l’adempimento dell’obbligo di esportazione. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, ad eccezione dei beni strumentali. Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (dietro pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio.

(46)

Le domande di crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono comprendere una quantità illimitata di operazioni di esportazione. Di fatto non esistono termini perentori per le domande di crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni di esportazione che superano il termine di presentazione indicato al punto 4.47 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14. Inoltre, come stabilisce chiaramente il punto 9.3 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione su versamento di una penale trascurabile (10 % della concessione).

(47)

È stato constatato che il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha beneficiato di questo sistema durante il PIR.

d)   Osservazioni sulle comunicazioni

(48)

L’amministrazione pubblica indiana ha affermato che il «beneficio per il ricevente» può essere misurato e che la compensabilità della sovvenzione può essere determinata solo se le licenze DEPBS sono vendute sul mercato, dato che esse conferiscono un vantaggio se e quando sono vendute sul mercato. In altre parole, i crediti DEPBS non sarebbero compensabili quando sono utilizzati per il pagamento del dazio doganale sulle merci importate utilizzate come fattori produttivi per la fabbricazione delle merci esportate.

e)   Conclusioni sul DEPBS

(49)

Il DEPBS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito DEPBS costituisce un contributo finanziario accordato dall’amministrazione pubblica indiana, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi d’importazione, riducendo così le entrate dell’amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento di dazi che sarebbero altrimenti dovuti. Il credito DEPBS conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, perché migliora la sua liquidità non solo se una licenza è venduta sul mercato, come sostiene l’amministrazione pubblica indiana, ma anche se viene utilizzato per il pagamento dei dazi doganali sulle merci importate.

(50)

Il DEPBS è anche condizionato, di diritto, all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(51)

Questo sistema non può essere considerato un sistema di restituzione dei dazi consentito o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigide disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e dell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. L’esportatore non è tenuto a consumare effettivamente le merci importate in franchigia nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Inoltre, non esiste alcun sistema o procedura per verificare quali fattori produttivi siano consumati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi d’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, l’esportatore può beneficiare dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi i fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Pertanto, anche gli esportatori che acquistano sul mercato nazionale tutti i loro fattori produttivi e non importano alcun prodotto che possa essere utilizzato come fattore produttivo hanno diritto a beneficiare del DEPBS.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(52)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario e accertato durante il periodo dell’inchiesta del riesame. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato come conferito al beneficiario al momento dell’effettuazione dell’operazione di esportazione nell’ambito di questo sistema. In quel momento, l’amministrazione pubblica indiana è tenuta a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base.

(53)

Alla luce di quanto precede, si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alla somma dei crediti ottenuti in base a tutte le operazioni di esportazione effettuate nell’ambito di questo sistema durante il PIR.

(54)

Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, le tasse versate necessarie per ricevere la sovvenzione sono state detratte dai crediti così calcolati per ottenere l’importo della sovvenzione usato come numeratore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

(55)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta del riesame, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(56)

In considerazione di quanto precede, il tasso di sovvenzione stabilito riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato e ne ha beneficiato durante il PIR ammonta al 6,9 %.

3.4.   Sistema di promozione delle esportazioni di beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

a)   Base giuridica

(57)

Il sistema EPCGS è descritto dettagliatamente nel capitolo 5 dei documenti FTP 04-09 e FTP 09-14 nonché al capitolo 5 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14.

b)   Ammissibilità

(58)

Possono beneficiare di questo sistema i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi.

c)   Attuazione pratica

(59)

A condizione che rispetti l’obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano, vecchi fino a dieci anni) versando un’aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, l’amministrazione pubblica indiana rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. Questo sistema accorda una riduzione del 5 % dell’aliquota del dazio d’importazione su tutti i beni strumentali importati nell’ambito del sistema. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci destinate all’esportazione nel corso di un certo periodo. Secondo l’FTP 09-14, i beni strumentali possono essere importati con un’aliquota del dazio dello 0 % nel quadro del sistema EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all’obbligo di esportazione è più breve.

(60)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricante nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS.

(61)

Entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato risultano aver utilizzato questo sistema durante il PIR.

d)   Osservazioni sulle comunicazioni

(62)

A seguito della comunicazione delle informazioni, l’amministrazione pubblica indiana ha contestato la compensabilità del sistema EPCGS. In particolare, essa ha sostenuto che le sovvenzioni dell’EPCGS, per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali se l’obbligo d’esportazione è già stato adempiuto prima del PIR, non devono più essere considerate come condizionate all’andamento delle esportazioni. Un produttore esportatore, che è risultato aver beneficiato delle sovvenzioni EPCGS, ha sostenuto che tali sovvenzioni non avrebbero dovuto essere prese in considerazione poiché non sono state utilizzate per l’acquisto di beni strumentali per la produzione del prodotto in esame.

e)   Conclusioni sul sistema EPCGS

(63)

Il sistema EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dall’amministrazione pubblica indiana, in quanto con tale concessione esse rinunciano a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio all’esportatore, poiché i dazi risparmiati all’importazione migliorano la liquidità della società.

(64)

L’argomentazione che le sovvenzioni EPCGS non siano più condizionate all’andamento delle esportazioni per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali, se l’obbligo d’esportazione è già stato adempiuto prima del PIR, va respinta. Infatti, è indiscutibile che il sistema EPCGS sia condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, dato che queste licenze EPCGS non possono essere ottenute senza un impegno a esportare. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, l’EPCGS è pertanto ritenuto specifico e compensabile. Il momento in cui l’obbligo di esportazione è effettivamente adempiuto è irrilevante a tale riguardo. Per quanto concerne la questione dell’utilizzo dei beni strumentali per la produzione del prodotto in esame, conformemente al punto 5.2 del documento FTP 09-14, l’EPCGS permette l’importazione di beni strumentali per la pre-produzione, la produzione e la post-produzione [compresi complete knock-down («CKD»)/semi knock-down («SKD») e sistemi informatici]. È quindi evidente che anche le merci non utilizzate per la produzione del prodotto in esame possono beneficiare dell’EPCGS. È stato inoltre stabilito che l’obbligo di esportare previsto dall’EPCGS è stato adempiuto utilizzando le esportazioni del prodotto in esame. L’argomentazione è quindi respinta.

(65)

L’EPCGS non può essere considerato un sistema di restituzione dei dazi consentito o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I beni strumentali non rientrano nell’ambito di questi sistemi consentiti, come stabilito nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, dato che non sono utilizzati per la produzione dei prodotti esportati.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(66)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria in questione. A quest’importo sono stati aggiunti gli interessi affinché l’importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tale scopo, è stato considerato appropriato il tasso d’interesse commerciale per i prestiti in valuta locale, vigente in India nel periodo dell’inchiesta del riesame.

(67)

In conformità all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni durante il PIR, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni.

(68)

Il tasso di sovvenzione stabilito riguardo a questo sistema per i produttori esportatori che hanno collaborato durante il PIR ammonta allo 0,1 %-0,5 %.

3.5.   Regime Focus Market Scheme (FMS)

a)   Base giuridica

(69)

Il regime FMS è descritto dettagliatamente ai punti da 3.9.1 a 3.9.2.2 del documento FTP 04-09 e ai punti da 3.14.1 a 3.14.3 del documento FTP 09-14 nonché ai punti da 3.20 a 3.20.3 del manuale HOP I 04-09 e ai punti da 3.8 a 3.8.2 del manuale HOP I 09-14.

b)   Ammissibilità

(70)

Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica

(71)

In base a questo regime, le esportazioni di tutti i prodotti verso i paesi notificati a norma dell’appendice 37 C dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14 possono ottenere un credito sul dazio pari al 2,5 % del valore fob dei prodotti esportati nell’ambito di tale regime. Sono esclusi dal regime alcuni tipi di attività di esportazione, come l’esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l’esportazione di servizi e il fatturato dell’esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all’esportazione. Sono esclusi dal regime anche determinati tipi di prodotti, come i diamanti, i metalli preziosi, i minerali, i cereali, lo zucchero e i prodotti petroliferi.

(72)

I crediti sul dazio del regime FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del relativo certificato di autorizzazione al credito. Possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi fattore di produzione o merce, compresi i beni strumentali.

(73)

Il certificato di autorizzazione al credito viene emesso dal porto da cui sono partite le esportazioni e dopo la realizzazione delle esportazioni o della spedizione delle merci. Se il richiedente fornisce alle autorità una copia di tutti i documenti d’esportazione pertinenti (ordine d’esportazione, fatture, bolle di sortita, certificati bancari di realizzazione), l’amministrazione pubblica indiana non ha alcun potere decisionale in merito all’assegnazione dei crediti sul dazio.

d)   Osservazioni sulle comunicazioni

(74)

Dopo la comunicazione delle informazioni, l’amministrazione pubblica indiana ha affermato che il certificato di autorizzazione al credito, finché è venduto sul mercato, non conferisce nessun vantaggio al beneficiario e quindi non è compensabile. È stato sostenuto che i crediti sul dazio FMS non sarebbero compensabili quando sono utilizzati per il pagamento del dazio doganale sulle merci importate utilizzate come fattori produttivi per la produzione di merci esportate. Il produttore esportatore che ha collaborato e ha beneficiato dei vantaggi FMS ha sostenuto che il regime è geograficamente legato ad altri paesi e quindi non è compensabile dall’Unione.

e)   Conclusioni sul regime FMS

(75)

Il regime FMS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio FMS costituisce un contributo finanziario accordato dall’amministrazione pubblica indiana, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi d’importazione, riducendo così le entrate dell’amministrazione pubblica indiana, derivanti dal pagamento di dazi che sarebbero altrimenti dovuti. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il certificato di autorizzazione al credito venga utilizzato per compensare i dazi d’importazione o venga venduto sul mercato, il credito sul dazio FMS conferisce un vantaggio all’esportatore, perché migliora la sua liquidità.

(76)

Il regime FMS è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Il fatto che i paesi dell’Unione non siano compresi nel regime FMS non è in contrasto con l’attuazione pratica del regime e il modo in cui il vantaggio del FMS è utilizzato, come indicato nei considerando da 72 a 74. Pertanto, quest’argomentazione è stata respinta.

(77)

Questo regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio consentito o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigide disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e dell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. L’esportatore non è tenuto a consumare effettivamente le merci importate in franchigia nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non è stato istituito alcun sistema o procedura per verificare quali fattori produttivi siano consumati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi d’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III, del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi del regime FMS indipendentemente dal fatto che importi i fattori di produzione. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Pertanto, anche gli esportatori che acquistano sul mercato nazionale tutti i loro fattori produttivi e non importano alcun prodotto che possa essere utilizzato come fattore produttivo, hanno diritto a beneficiare del regime FMS. Un esportatore può inoltre utilizzare i crediti sui dazi FMS per importare beni strumentali anche se questi ultimi non sono compresi nell’ambito di applicazione dei sistemi di restituzione dei dazi consentiti, come stabilito nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono utilizzati per la fabbricazione dei prodotti esportati.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(78)

L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del PIR e registrato dal produttore esportatore che ha collaborato e ha usufruito del regime, secondo il principio della contabilità per competenza come entrate al momento dell’operazione di esportazione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) è stato assegnato in base al fatturato delle esportazioni durante il PIR, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(79)

Il tasso di sovvenzione stabilito riguardo a questo regime durante il PIR per il produttore esportatore che ha collaborato e ha beneficiato di questo regime è inferiore a 0,1 %.

3.6.   Autorizzazione delle importazioni in franchigia (Duty Free Import Authorisation — DFIA)

(80)

Nel corso dell’inchiesta è emerso che i produttori indiani che hanno collaborato non hanno ottenuto alcun vantaggio dal sistema DFIA durante il PIR. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo sistema nella presente inchiesta.

3.7.   Unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units — EOU)/Zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones — EPZ)/Zone economiche speciali (Special Economic Zones — SEZ)

(81)

Nel corso dell’inchiesta è emerso che i produttori indiani che hanno collaborato non hanno ottenuto alcun vantaggio dai sistemi EOU/EPZ/SEZ durante il PIR. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questi sistemi nella presente inchiesta.

3.8.   Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme — ECS)

a)   Base giuridica

(82)

Questo regime è descritto dettagliatamente nella circolare Master Circular on Rupee/Foreign Currency Export Credit & Customer Services to Exporters DBOD No DIR.(Exp). BC 07/04.02.02/2009-10 della RBI, destinata a tutte le banche commerciali dell’India.

b)   Ammissibilità

(83)

Possono beneficiare di questo regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Applicazione pratica

(84)

Nell’ambito di questo regime, la RBI fissa i tassi d’interesse massimi vincolanti applicabili ai crediti all’esportazione, in rupie indiane o in valuta estera, che le banche commerciali possono esigere da un esportatore. L’ECS si compone di due sottosistemi, il regime di crediti all’esportazione precedenti alla spedizione (Pre-Shipment Export Credit Scheme — packing credit), che accorda crediti agli esportatori per acquistare, trasformare, fabbricare, imballare e/o spedire merci prima dell’esportazione, e il regime di crediti all’esportazione successivi alla spedizione (Post-Shipment Export Credit Scheme) che fornisce prestiti al capitale circolante allo scopo di finanziare crediti a breve termine per l’esportazione. La RBI impone inoltre alle banche di destinare un determinata percentuale del loro credito netto al finanziamento delle esportazioni.

(85)

In base a quanto previsto dalla Master Circular della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi d’interesse preferenziali rispetto a quelli dei crediti commerciali normali (cash credits), praticati a condizioni di mercato. La differenza di tasso può essere inferiore per le società con una buona classificazione creditizia. Le società con le migliori classificazioni creditizie, infatti, hanno la possibilità di ottenere crediti all’esportazione e crediti per cassa alle stesse condizioni.

d)   Conclusioni sul regime ECS

(86)

I tassi d’interesse preferenziali di un credito ECS stabiliti dalla Master Circular della RBI e menzionati nel considerando 85 possono ridurre i costi degli interessi di un esportatore rispetto ai costi del credito determinati soltanto dalle condizioni di mercato e conferire quindi a tale esportatore un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il finanziamento delle esportazioni non è, di per sé, più sicuro del finanziamento interno. In effetti, esso è generalmente considerato più rischioso e l’ampiezza delle garanzie richieste per un certo credito, indipendentemente dall’oggetto del finanziamento, rappresenta una scelta puramente commerciale di una data banca commerciale. Le differenze di tasso tra le diverse banche dipendono dalla metodologia adottata dalla RBI per fissare i tassi d’interesse massimi per ogni singola banca commerciale. Inoltre, le banche commerciali non sarebbero più obbligate a trasferire ai beneficiari di finanziamenti alle esportazioni eventuali tassi d’interesse più vantaggiosi per i crediti all’esportazione in valuta estera.

(87)

Anche se i crediti preferenziali ECS vengono concessi da banche commerciali, questo vantaggio costituisce un contributo finanziario accordato da un’amministrazione pubblica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. A tale proposito va notato che per stabilire l’esistenza di una sovvenzione né l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base né l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASMC) richiedono un onere a carico dei conti pubblici, ad esempio il rimborso delle banche commerciali da parte dell’amministrazione pubblica indiana, bensì solo un’indicazione del governo per eseguire le funzioni descritte nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento di base. La RBI è un organismo pubblico e rientra quindi nella definizione di «pubblica amministrazione» figurante nell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Essa è di proprietà statale al 100 %, persegue obiettivi di politiche pubbliche, ad esempio della politica monetaria, e i suoi dirigenti sono nominati dall’amministrazione pubblica indiana. La RBI dà ordini agli enti privati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo comma, del regolamento di base, dato che le banche commerciali sono vincolate alle condizioni che essa impone, tra l’altro, riguardo ai tassi d’interesse massimi sui crediti all’esportazione prescritti dalla Master Circular della RBI e alle disposizioni della RBI che stabiliscono che le banche commerciali devono destinare al finanziamento delle esportazioni una determinata percentuale di loro credito bancario netto. Tali disposizioni obbligano le banche commerciali a eseguire le funzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, che nel caso in questione sono prestiti sotto forma di finanziamenti preferenziali delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a particolari condizioni spettano di norma all’amministrazione pubblica e la prassi non differisce in sostanza dalla prassi normalmente seguita dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Questa sovvenzione è considerata specifica e compensabile perché i tassi d’interesse preferenziali sono disponibili solo nell’ambito del finanziamento di operazioni di esportazione e quindi sono condizionati dall’andamento delle esportazioni, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(88)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse pagato sui crediti all’esportazione utilizzati durante il PIR e il tasso d’interesse che avrebbe dovuto essere pagato su crediti commerciali normali utilizzati dall’unico produttore esportatore che ha collaborato ed è ricorso al sistema. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale delle esportazioni effettuate nel PIR, usato come denominatore appropriato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(89)

Il tasso di sovvenzione stabilito riguardo a questo regime nel PIR per il produttore esportatore che ha collaborato e ha beneficiato del regime è irrilevante.

3.9.   Regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — ITES)

(90)

Nel corso dell’inchiesta è emerso che i produttori indiani che hanno collaborato non hanno ottenuto alcun vantaggio dal regime ITES durante il PIR. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nella presente inchiesta.

3.10.   Regime di incentivi all’industria del Punjab (Punjab Industrial Incentive Scheme)

(91)

Nel corso dell’inchiesta è emerso che i produttori indiani che hanno collaborato non hanno ottenuto, durante il PIR, alcun vantaggio dal regime di incentivi all’industria del Punjab. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nella presente inchiesta.

3.11.   Regime di incentivi all’industria del Gujarat (Gujarat Industrial Incentive Scheme)

(92)

Nel corso dell’inchiesta è emerso che i produttori indiani che hanno collaborato non hanno ottenuto, durante il PIR, alcun vantaggio dal regime di incentivi all’industria del Gujarat. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nella presente inchiesta.

3.12.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(93)

Per i produttori esportatori soggetti all’inchiesta, l’importo delle sovvenzioni compensabili, espresso ad valorem e determinato conformemente alle disposizioni del regolamento di base, varia dal 7,5 % al 12,4 %. Questi importi delle sovvenzioni superano il limite minimo fissato all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(94)

A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, si ritiene quindi che le sovvenzioni siano continuate durante il PIR.

3.13.   Conclusioni sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

(95)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di causare il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni.

(96)

A tale proposito si ricorda che hanno collaborato solo due produttori esportatori noti del prodotto in esame. In base ai dati statistici disponibili per l’India e l’Unione, non è possibile stabilire la percentuale delle vendite di questi esportatori rispetto al totale delle vendite effettuate nell’Unione dai produttori esportatori indiani del prodotto in esame. Tali dati statistici dimostrerebbero però che esistono altri produttori che potrebbero vendere il prodotto in esame nell’Unione.

(97)

È stato constatato che durante il PIR i produttori esportatori che hanno collaborato hanno continuato a beneficiare delle sovvenzioni compensabili dell’amministrazione pubblica indiana. I regimi di sovvenzione sopra analizzati conferiscono continui vantaggi e nulla indica che questi programmi saranno gradualmente abbandonati o modificati in un prossimo futuro o che i produttori esportatori che hanno collaborato non otterranno più i vantaggi offerti da tali regimi.

(98)

Non si dispone di informazioni che indichino che gli altri produttori esportatori non abbiano continuato a beneficiare dei regimi di sovvenzione sopra analizzati. Si conclude pertanto che le sovvenzioni a livello nazionale sono continuate.

(99)

Alla luce dei risultati descritti sopra si conclude che le sovvenzioni sono persistite durante il PIR e rischiano di persistere in futuro.

4.   LA PRODUZIONE DELL’UNIONE

(100)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il prodotto simile è stato fabbricato nell’Unione dai seguenti produttori dell’Unione: Sandoz, DSM, Deretil, ACS Dobfar SpA e Antibioticos S.A.. Le ricorrenti hanno chiesto un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzione in vigore. Tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell’Unione, comprese quelle fornite nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori dell’Unione prima e dopo l’apertura dell’inchiesta di riesame, sono state utilizzate per stabilire la produzione totale dell’Unione. In base a tali informazioni, la produzione totale dell’Unione nel PIR è stata stimata a 7 093 tonnellate.

(101)

I produttori dell’Unione che rappresentano la produzione totale dell’Unione costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base e sono di seguito denominati «industria dell’Unione». Dato che il prodotto simile fabbricato dai tre produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario durante il PIR ha costituito fino al 95 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile, i dati di questi produttori sono considerati rappresentativi per tutta l’industria dell’Unione.

5.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

5.1.   Osservazione preliminare

(102)

Per analizzare i volumi delle importazioni e le tendenze dei prezzi, sono state utilizzate le statistiche Eurostat sulle importazioni per i codici TARIC 2941101010, 2941102010 e 2941900030 per gli anni 2007 e 2008 e i codici TARIC 2941100010 e 2941900030 per l’anno 2009 e gli anni seguenti, applicabili nel periodo considerato.

(103)

In considerazione del numero di produttori dell’Unione e del fatto che un produttore dell’Unione ha fabbricato il prodotto simile nel quadro di un contratto in conto lavorazione con un altro produttore, i dati relativi all’industria dell’Unione, se necessari, sono stati indicati solo in indici e in fasce, al fine di tutelare la riservatezza dei dati.

5.2.   Consumo sul mercato dell’Unione

(104)

Il prodotto simile è stato venduto dall’industria dell’Unione ad acquirenti non collegati e venduto/trasferito alle società collegate per un’ulteriore lavorazione a valle.

(105)

Le vendite a entità non collegate sono state considerate vendite sul «mercato libero», mentre le vendite/i trasferimenti a entità collegate sono state considerate vendite per «uso vincolato».

(106)

Nel calcolo del consumo apparente dell’Unione del prodotto in esame e del prodotto simile, la Commissione ha sommato:

il volume totale delle importazioni del prodotto in esame verso l’Unione rilevato da Eurostat,

il volume delle vendite del prodotto simile nell’Unione fabbricato dall’industria dell’Unione,

il volume del prodotto simile destinato all’uso vincolato dall’industria dell’Unione, e

la stima delle vendite del prodotto simile effettuate nell’Unione da altri produttori noti dell’Unione.

(107)

Va notato che, al fine di evitare il doppio conteggio dei volumi delle vendite, dal calcolo sopraindicato sono state escluse le vendite effettuate nel quadro di un contratto in conto lavorazione tra due produttori dell’Unione.

(108)

In base a quanto precede, il consumo dell’Unione del prodotto in esame e del prodotto simile è aumentato gradualmente del 28 % nel corso del periodo considerato:

Consumo (t)

2007

2008

2009

PIR

Prodotto in esame e prodotto simile

6 601

7 021

7 783

8 423

Indice

100

106

118

128

5.3.   Importazioni dall’India

5.3.1.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dall’India

Importazioni (t)

2007

2008

2009

PIR

Importazioni del prodotto in esame immesse in libera pratica

32,6

16,1

1,9

1,4

Indice

100

49

6

4

Importazioni del prodotto in esame nel quadro del regime di perfezionamento attivo

45,5

3,7

15,5

14,5

Indice

100

8

34

32

(109)

In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni del prodotto in esame dall’India immesse in libera pratica è diminuito del 96 % durante il periodo considerato. Nel 2008 è stato registrato un calo considerevole del 51 %, seguito da un ulteriore calo del 43 % nel 2009 e del 2 % nel PIR.

(110)

Una tendenza leggermente diversa è stata osservata per le importazioni effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, che sono esenti da dazi compensativi e doganali. Dopo un calo iniziale del 92 % tra il 2007 e il 2008, le importazioni sono aumentate nel 2009 e sono rimaste relativamente stabili nel PIR.

Prezzo d’importazione medio (EUR/tonnellata)

2007

2008

2009

PIR

Importazioni del prodotto in esame immesse in libera pratica

25 863

28 934

34 758

19 200

Indice

100

112

134

74

Importazioni del prodotto in esame nel quadro del regime di perfezionamento attivo

35 616

37 443

30 894

30 044

Indice

100

105

87

84

(111)

Il prezzo d’importazione medio del prodotto in esame originario dell’India e immesso in libera circolazione è aumentato del 34 % tra il 2007 e il 2009 ed è calato fortemente nel PIR, raggiungendo un livello inferiore del 26 % rispetto a quello del 2007. Anche i prezzi delle importazioni effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo hanno seguito una tendenza al ribasso e sono calati del 16 % nel periodo considerato. Le diverse tendenze dei prezzi tra i due regimi d’importazione sono dovute al diverso tipo di prodotto in esame principalmente importato, la cefalexina, più costosa rispetto agli altri tipi.

Quota di mercato delle importazioni dall’India

2007

2008

2009

PIR

Importazioni del prodotto in esame immesse in libera pratica

0,5 %

0,2 %

0,0 %

0,0 %

Indice

100

46

5

3

Importazioni del prodotto in esame nel quadro del regime di perfezionamento attivo

0,7 %

0,1 %

0,2 %

0,2 %

Indice

100

8

29

25

(112)

La quota di mercato delle importazioni dall’India immesse in libera circolazione o effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo è stata molto bassa nel periodo considerato ed è diminuita in entrambi i casi.

(113)

Un produttore dell’Unione ha osservato che le stime delle importazioni indiane, basate sui dati Eurostat, non erano corrette, poiché secondo le statistiche indiane sulle esportazioni i volumi delle esportazioni erano più elevati di quelli registrati da Eurostat. A tale proposito va notato che è prassi corrente della Commissione utilizzare i dati Eurostat come base per le statistiche sull’importazione. Va notato inoltre che le statistiche indiane relative alle esportazioni non indicano la destinazione finale delle esportazioni e se sono effettivamente destinate all’Unione. Quest’argomentazione è stata quindi respinta.

5.3.2.   Sottoquotazione del prezzo

(114)

Data la quantità estremamente bassa di importazioni dall’India immessa in libera pratica sul mercato dell’Unione, non è stato possibile trarre conclusioni significative in merito alla sottoquotazione del prezzo (price undercutting). Per quanto riguarda le importazioni effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, il margine di sottoquotazione rilevato è stato negativo. Queste importazioni ammontavano tuttavia a meno di dieci tonnellate e comprendevano un unico tipo di prodotto (la cefalexina), che è anche il tipo di prodotto più costoso e meno rappresentato sul mercato. È stato concluso pertanto che i dati sulle transazioni concernenti le importazioni effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo non erano rappresentativi ai fini di un calcolo della sottoquotazione significativo e non erano adeguati per ulteriori analisi.

(115)

Un produttore dell’Unione ha sostenuto che un’analisi separata delle due categorie di importazioni, quelle immesse in libera pratica e quelle effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, non era in linea con l’approccio del precedente riesame ed era anche contraria alla prassi corrente della Commissione.

(116)

A tale riguardo va notato che, come concluso nel considerando 115, le quantità importate nel quadro del regime di perfezionamento attivo o immesse in libera pratica non sono state sufficienti per poter trarre conclusioni significative. Visto il basso livello del volume aggregato, questa conclusione vale anche per tale volume.

5.4.   Importazioni da altri paesi terzi

Importazioni da paesi terzi

2007

2008

2009

PIR

Volume (t)

 

 

 

 

Singapore

1 557,7

1 448,2

2 030,5

2 425,3

Indice

100

93

130

156

Cina

487,6

622,5

1 176,9

1 234,7

Indice

100

128

241

253

Oman

373,4

438,5

301,7

287,9

Indice

100

117

81

77

Altri paesi terzi

67,8

327,5

74,2

73,2

Indice

100

483

109

108

Totale

2 486,5

2 836,7

3 583,3

4 021,1

Indice

100

114

144

162

(117)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi diversi dall’India sono aumentate del 62 % nel periodo considerato e la quota di mercato è aumentata di oltre 10 punti percentuali, dal 37,6 % al 47,7 %, un aumento che è coinciso con l’incremento del consumo sul mercato dell’UE. Tra i paesi esportatori, Singapore, Cina e Oman sono stati i principali fornitori del mercato dell’Unione.

Prezzo d’importazione medio per tonnellata (EUR)

2007

2008

2009

PIR

Singapore

44 218

36 590

27 007

22 485

Indice

100

83

61

51

Cina

29 515

26 622

21 224

20 683

Indice

100

90

72

70

Oman

29 875

27 665

23 440

22 597

Indice

100

93

78

76

Altri paesi terzi

38 324

35 987

45 628

46 938

Indice

100

94

119

122

Totale

39 020

32 953

25 193

22 385

Indice

100

84

65

57

(118)

I prezzi medi delle importazioni dai paesi terzi hanno subito un forte calo del 43 % nel periodo considerato. Anche se nel PIR i prezzi dei principali paesi esportatori (Singapore, Cina e Oman) risultano inferiori ai prezzi dell’Unione all’incirca del 20 % confrontando i singoli prodotti e anche se i volumi delle importazioni possono essere considerati significativi, queste importazioni a basso prezzo non hanno apparentemente influito sulla redditività dell’industria dell’Unione.

(119)

Un produttore dell’Unione ha sostenuto che l’analisi delle tendenze del prezzo medio all’importazione deve tener conto dei vari tipi di prodotto. A tale riguardo va notato che, in linea con la prassi corrente, l’analisi delle tendenze del prezzo, tra l’altro, va effettuata in base al prodotto in esame, indipendentemente dalle quantità di ciascun tipo di prodotto. Va notato inoltre che nel presente caso non è stata tratta alcuna conclusione dalla tendenza dei prezzi delle importazioni effettuate dai paesi terzi durante il periodo considerato. Questa argomentazione ha quindi dovuto essere respinta.

(120)

Tutti i produttori dell’Unione hanno sostenuto che le importazioni dalla Cina, dall’Oman, ecc. consistono principalmente in amoxicillina triidrato per uso veterinario e questo avrebbe dovuto essere preso in considerazione nell’analisi dei prezzi sopraindicati. A tale proposito va notato che il prodotto oggetto del riesame comprende antibiotici per il consumo umano e veterinario. Inoltre, le informazioni fornite a sostegno di quest’obiezione sono state comprovate. L’argomentazione ha quindi dovuto essere respinta.

(121)

Un produttore dell’Unione ha contestato la base su cui sono stati effettuati i confronti dei prezzi dell’amoxicillina triidrato e dell’ampicillina triidrato nel PIR, dato che i dati Eurostat non distinguono tra questi due tipi di prodotto. A tale riguardo, essendo stato constatato che i prezzi dell’industria dell’Unione di questi due tipi di prodotti erano simili, un confronto dei prezzi complessivi era ragionevole.

(122)

Per quanto riguarda le importazioni da Singapore, tutti i produttori dell’Unione hanno sostenuto che sono state effettuate a prezzi di trasferimento tra acquirenti collegati. In tali circostanze, l’inclusione di queste importazioni comporterebbe una distorsione dei prezzi medi delle importazioni dagli altri paesi terzi. Va notato che se queste importazioni dovessero essere escluse dal confronto dei prezzi, il risultato sopra menzionato relativo al margine di sottoquotazione cambierebbe notevolmente e la conclusione che le importazioni a basso prezzo non hanno influito sulla redditività dell’industria dell’Unione rimarrebbe valida.

5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(123)

Per i seguenti indicatori economici relativi all’industria dell’Unione è stato constatato che un’analisi e una valutazione significative dovevano concentrarsi sulla situazione prevalente sul mercato libero: sul volume e sui prezzi delle vendite sul mercato dell’Unione, sulla quota di mercato e sulla redditività. Ove possibile e giustificato, queste conclusioni sono state messe a confronto successivamente con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione.

(124)

Per quanto riguarda invece gli altri indicatori economici, dall’inchiesta è emerso che potevano essere ragionevolmente esaminati solo facendo riferimento all’attività complessiva. La produzione (sia per il mercato vincolato che per il mercato libero), la capacità, l’utilizzazione degli impianti, gli inventari, gli investimenti, le scorte, l’occupazione, la produttività, i salari, la crescita e la capacità di ottenere capitali dipendono infatti dall’attività complessiva, indipendentemente dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero.

(125)

In seguito alle osservazioni presentate da un produttore dell’Unione in merito alla comunicazione finale dei fatti e delle considerazioni in base a cui è stata proposta la conclusione del procedimento, alcuni indicatori economici dei seguenti considerando sono stati corretti. Queste modifiche non hanno giustificato un cambiamento delle conclusioni riguardanti la situazione dell’industria dell’Unione.

5.5.1.   Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

 

2007

2008

2009

PIR

Capacità indicizzata

100

100

104

107

Produzione indicizzata

100

95

96

98

Utilizzazione degli impianti indicizzata

100

95

92

91

(126)

La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile dal 2007 al 2008, aumentando poi del 4 % dal 2008 al 2009 e del 3 % nel PIR.

(127)

Il volume di produzione non ha tuttavia seguito quest’aumento, a causa di difficoltà tecniche impreviste incontrate da un produttore dell’Unione nel 2008, quando il volume di produzione è diminuito del 5 %, riprendendosi poi gradualmente fino al PIR.

(128)

A causa dell’aumento della capacità produttiva combinato con un leggero calo della produzione, il tasso di utilizzazione degli impianti è diminuito progressivamente nel periodo considerato e nel PIR ha raggiunto un livello inferiore del 9 % rispetto a quello del 2007.

5.5.2.   Volume e prezzo delle vendite, quota di mercato

5.5.2.1.   Vendite sul mercato libero

Vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione

2007

2008

2009

PIR

Volume indicizzato

100

97

93

99

Prezzo medio di vendita indicizzato

100

121

104

104

Quota di mercato indicizzata

100

90

79

78

(129)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è stato leggermente inferiore nel PIR rispetto al livello del 2007 ed è calato del 7 % nel 2009, aumentando poi del 6 % durante il PIR.

(130)

Il prezzo medio delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è aumentato del 4 % nel corso del periodo considerato. I prezzi sono dapprima aumentati fortemente del 21 % nel 2008 e poi sono diminuiti del 17 % nel 2009 e sono rimasti stabili nel PIR.

(131)

Un produttore dell’Unione ha sostenuto che l’impatto delle importazioni provenienti dall’India sull’industria dell’Unione non è stato valutato correttamente. A tale riguardo, va notato innanzitutto che non è stata constatata alcuna sottoquotazione dei prezzi, come indicato al considerando 115. Inoltre, come spiegato nel considerando precedente, i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati del 4 % durante il periodo considerato. In queste circostanze si ritiene che le importazioni dall’India non abbiano avuto alcun effetto negativo sulla situazione dell’industria dell’Unione.

(132)

Il calo delle vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione si è riflesso sull’evoluzione della quota di mercato, che nel PIR è diminuita del 22 % rispetto al 2007.

5.5.2.2.   Mercato vincolato

Mercato vincolato nell’Unione

2007

2008

2009

PIR

Volume indicizzato

100

115

122

128

Prezzo medio indicizzato delle vendite vincolate

100

100

111

110

Quota di mercato indicizzata

100

109

104

100

(133)

Durante il periodo considerato, le vendite vincolate sono aumentate del 28 %, mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito nonostante l’aumento della domanda.

(134)

La quota del mercato vincolato dell’industria dell’Unione è aumentata del 9 % nel 2008 ed è poi diminuita progressivamente fino al livello del 2007.

5.5.2.3.   Quota di mercato dell’industria dell’Unione/Crescita

Vendite ad acquirenti indipendenti, vendite vincolate e utilizzo vincolato

2007

2008

2009

PIR

Volume indicizzato

100

107

108

114

Quota di mercato indicizzata

100

100

92

90

(135)

La quota di mercato di tutta l’industria dell’Unione è stata misurata sommando i volumi del mercato libero e vincolato dell’Unione. Anche se questo volume è aumentato del 14 % nel periodo considerato, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 10 %, mentre il consumo è aumentato del 28 % nello stesso periodo. Ciò dimostra che l’industria dell’Unione non ha beneficiato della crescita del consumo.

5.5.3.   Scorte

Scorte

2007

2008

2009

PIR

Volume indicizzato

100

74

63

46

(136)

Il livello delle scorte è diminuito del 54 % dal 2007 alla fine del PIR, soprattutto a causa dell’aumento della domanda vincolata.

5.5.4.   Redditività

5.5.4.1.   Redditività sul mercato libero

Redditività sul mercato libero

2007

2008

2009

PIR

Indice

100

447

218

253

(137)

La redditività delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione è migliorata in modo considerevole del 153 % durante il PIR. Quest’evoluzione è dovuta a un aumento medio dei prezzi del 2 % e a un calo del costo di produzione. Rispetto al margine di profitto raggiunto nel periodo dell’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza, il profitto è aumentato di oltre 400 punti percentuali.

(138)

Va notato che, fuorché nel 2007, il livello del profitto dell’industria dell’Unione è stato superiore al margine di profitto di riferimento stabilito nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, pari al 10 % («obiettivo di profitto»), durante il periodo considerato.

(139)

Due produttori dell’Unione hanno sostenuto che la redditività non era stata valutata correttamente, perché il profitto raggiunto dai fornitori collegati a monte era stato detratto dai loro costi. In tali casi, secondo la prassi corrente, si detraggono i profitti raggiunti dalle parti collegate partecipanti alla produzione delle materie prime. Per questo motivo l’argomentazione ha dovuto essere respinta.

5.5.4.2.   Redditività delle vendite vincolate

Redditività delle vendite vincolate

2007

2008

2009

PIR

Indice

100

55

153

151

(140)

La redditività delle vendite vincolate dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è migliorata del 51 % durante il PIR. Quest’evoluzione è dovuta principalmente a un aumento medio dei prezzi del 10 %. Tuttavia, dato che la tendenza dei prezzi si basa sui prezzi di trasferimento, non si possono trarre conclusioni significative da tali considerazioni.

5.5.5.   Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di reperire capitali

 

2007

2008

2009

PIR

Investimenti indicizzati

100

246

342

129

Utile sul capitale investito indicizzato

100

233

52

62

Flusso di cassa indicizzato

100

236

83

107

(141)

Nel periodo considerato è stato registrato un incremento degli investimenti. Gli investimenti erano legati ad aumenti della capacità produttiva, destinati a rifornire sia il mercato vincolato che il mercato libero.

(142)

Dall’inchiesta è emerso inoltre che l’utile sul capitale investito, cioè il profitto netto, al lordo delle imposte, del prodotto, espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso destinato al prodotto, è diminuito durante il periodo considerato.

(143)

Il flusso di cassa è aumentato del 7 % nel periodo considerato, poiché la riduzione della redditività ha potuto essere compensata da una riduzione delle scorte nella seconda metà del periodo considerato.

5.5.6.   Occupazione, produttività e salari

 

2007

2008

2009

PIR

Occupazione indicizzata

100

106

111

109

Produzione indicizzata

100

89

87

89

Salari indicizzati

100

104

106

106

(144)

L’occupazione è aumentata del 9 % nel periodo considerato, insieme agli investimenti nella capacità produttiva, mentre i salari medi sono aumentati solo del 6 %. La produttività è diminuita complessivamente dell’11 %, in seguito alle difficoltà tecniche impreviste di un produttore dell’Unione.

5.5.7.   Entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni

(145)

Tenuto conto del volume delle importazioni sovvenzionate originarie dell’India, l’impatto dell’effettivo importo delle sovvenzioni non può essere considerato significativo.

(146)

La situazione dell’industria dell’Unione è migliorata notevolmente dopo l’ultima inchiesta di riesame e nel periodo considerato. Si può quindi concludere che l’industria dell’Unione è riuscita a riprendersi completamente dalle precedenti sovvenzioni.

5.6.   Conclusioni sulla situazione economica dell’industria dell’Unione

(147)

Tra il 2007 e il periodo dell’inchiesta di riesame, il volume delle importazioni sovvenzionate del prodotto in esame è stato trascurabile. Ad eccezione di alcuni indicatori di pregiudizio come la quota di mercato, il volume di produzione e l’utile sul capitale investito, nel periodo considerato la maggior parte degli indicatori ha avuto un andamento positivo, come la redditività (+ 153 %), il prezzo di vendita (+ 4 %), il volume delle vendite (+ 14 %), l’occupazione (+ 10 %) e gli investimenti (+ 29 %). I livelli del profitto raggiunti sul mercato dell’Unione sono stati, fuorché nel 2007, superiori al margine di profitto di riferimento stabilito nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, pari al 10 %. La tendenza positiva della grande maggioranza degli indicatori è dovuta soprattutto all’affidabilità dell’industria dell’Unione e alle relazioni commerciali di lunga data che ha sviluppato nel corso degli anni, ma anche al livello dei prezzi che essa è riuscita a raggiungere sul mercato.

(148)

Un produttore dell’Unione ha sostenuto che l’analisi delle tendenze dei prezzi e dei profitti dovrebbe tenere conto della scarsità delle materie prime registrata nel 2007 e 2008. È stato affermato che questa scarsità ha determinato un aumento eccezionale dei prezzi e dei profitti nel 2008 e un aumento più limitato nel 2009. A tale proposito va detto che, come mostrano le tabelle 5.5.2.1 e 5.5.4.1, i livelli eccezionali dei prezzi e dei profitti riguardano solo il 2008. I livelli di profitto raggiunti nel 2009 e nel PIR non sembrano più subire gli effetti della scarsità delle materie prime. Le conclusioni del considerando 139, secondo cui nel corso di tutto il periodo considerato i profitti sono stati superiori all’obiettivo di profitto, rimangono valide.

(149)

Per quanto riguarda le vendite vincolate, l’alternativa per l’industria dell’Unione di vendere parte della sua produzione sul mercato vincolato ha garantito un alto livello di utilizzazione degli impianti e ha consentito all’industria dell’Unione di diminuire i costi fissi e di rimanere competitiva sotto il profilo dei costi.

(150)

In conclusione, visto l’andamento positivo degli indicatori relativi all’industria dell’Unione, si ritiene che essa non abbia subito un pregiudizio grave durante il periodo considerato.

5.7.   Effetti delle importazioni sovvenzionate

(151)

Dato il volume ridotto delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo considerato, le importazioni sovvenzionate non hanno avuto effetti negativi sulle prestazioni dell’industria dell’Unione. Come indicato sopra, è stato infatti ritenuto che l’industria dell’Unione non abbia subito un pregiudizio grave durante il periodo considerato.

6.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(152)

Si ricorda che l’industria dell’Unione non ha subito un grave pregiudizio durante il periodo considerato, dato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto una tendenza positiva in tale periodo. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato quindi esaminato se la scadenza delle misure in vigore possa determinare la persistenza o reiterazione del pregiudizio.

6.1.   Capacità produttiva inutilizzata nel paese interessato

(153)

Dall’inchiesta è emerso che l’utilizzo degli impianti dei tre produttori indiani che hanno collaborato ha raggiunto livelli molto elevati nel PIR. Le capacità inutilizzate, che potrebbero essere dirette verso il mercato dell’Unione in mancanza di misure, sembrano quindi limitate.

(154)

Dopo la comunicazione delle informazioni, vari produttori dell’Unione hanno affermato che l’India disponeva di considerevoli capacità inutilizzate e che il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori esportatori indiani non era rappresentativo per l’intero settore indiano. Un produttore dell’Unione ha sostenuto persino che il volume delle capacità inutilizzate dei sette maggiori esportatori indiani era ampiamente superiore al consumo del mercato libero dell’Unione.

(155)

A tale riguardo va sottolineato in primo luogo che il tasso di utilizzo delle capacità dei tre produttori esportatori che hanno collaborato è stato calcolato come una media ponderata basata su dati verificati e riguardante in modo specifico il prodotto in esame. Inoltre, i tre produttori esportatori che hanno collaborato erano grandi produttori e facevano parte dei sette «principali» esportatori indiani a cui si riferiva il denunziante. I dati presentati dai produttori dell’Unione sulle capacità inutilizzate di questi sette produttori indiani si basavano invece soprattutto sulla «conoscenza del mercato» e non hanno potuto essere validamente dimostrati, anche se ciò era stato espressamente richiesto. Di conseguenza queste informazioni non sono state prese in considerazione ed è stato confermato che, in base ai dati verificati del dossier, le capacità inutilizzate indiane sembravano limitate.

6.2.   Andamento delle esportazioni dei produttori esportatori indiani

(156)

Sulla base dei dati statistici ufficiali indiani, è stato stabilito che i prezzi delle vendite all’esportazione verso i dieci maggiori mercati d’esportazione dell’India erano inferiori all’incirca del 20 % rispetto ai prezzi delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione nel PIR. Questi prezzi all’esportazione indiani erano in linea con ai prezzi degli altri principali operatori del mercato dell’Unione, come spiegato nel considerando 119. È stato constatato che le importazioni a basso prezzo effettuate nel periodo considerato da questi altri paesi non hanno avuto un effetto negativo sulle prestazioni dell’industria dell’Unione. In queste circostanze è stato rilevato che se si lasciassero scadere le misure, i prezzi delle esportazioni indiane non sarebbero probabilmente pregiudizievoli per l’industria dell’Unione, poiché essa affronta già la concorrenza di altri paesi esportatori che seguono la stessa politica dei prezzi senza subire un grave pregiudizio.

(157)

Due produttori dell’Unione hanno anche sostenuto che se si lasciassero scadere le misure, i produttori indiani invierebbero nell’Unione le esportazioni attualmente destinate ad altri mercati, a causa dell’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di prezzi. In primo luogo va notato che se i produttori indiani dovessero inviare le loro esportazioni nell’Unione, entrerebbero in concorrenza con altri paesi terzi che esportano già quantità considerevoli verso l’Unione. Inoltre, come spiegato al considerando 119, è stato constatato che le importazioni provenienti da paesi terzi, a prezzi simili ai prezzi delle esportazioni indiane verso gli altri mercati, non hanno influito sulle prestazioni dell’industria dell’Unione. È stato quindi concluso che se le quantità delle esportazioni indiane verso l’Unione dovessero aumentare a prezzi simili a quelli degli altri mercati d’esportazione, l’industria dell’Unione non subirebbe un grave pregiudizio.

(158)

Due produttori dell’Unione hanno anche sostenuto che l’esistenza negli Stati Uniti del divieto d’importazione di antibiotici da alcuni impianti di produzione dell’India porterebbe all’invio di quantità supplementari sul mercato dell’Unione. A tale riguardo valgono tuttavia le conclusioni del considerando precedente sul possibile invio di esportazioni nell’Unione.

6.3.   Mercato vincolato

(159)

Mentre il mercato vincolato ha rappresentato dal 50 % al 60 % dei mercati libero e vincolato dell’industria dell’Unione nel periodo considerato, il consumo sul mercato vincolato dell’industria dell’Unione è aumentato di più del 20 % nello stesso periodo. In considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni di tale mercato, si ritiene che, se si lasciassero scadere le misure, il probabile aumento delle esportazioni indiane non influirebbe sul mercato vincolato, che continuerebbe a garantire tassi elevati di utilizzo delle capacità ed economie di scala per l’industria dell’Unione.

6.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

(160)

In considerazione di quanto precede, è stato concluso che se si lasciassero scadere le misure, le importazioni sovvenzionate provenienti dall’India non causerebbero probabilmente un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, dato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un’evoluzione positiva nel periodo considerato, nonostante le considerevoli e crescenti importazioni da altri paesi vendute a prezzi simili alle esportazioni indiane verso gli altri paesi. È stato concluso pertanto che la scadenza delle misure non provocherebbe probabilmente alcun grave pregiudizio.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(161)

Un produttore dell’Unione ha sostenuto che avrebbe dovuto essere effettuata un’analisi dell’interesse dell’Unione. A tale riguardo, dato che non sussiste alcun rischio di reiterazione del pregiudizio, è stato concluso che un’analisi dell’interesse dell’Unione non servirebbe. In queste circostanze l’argomentazione è stata respinta.

8.   MONITORAGGIO SPECIALE

(162)

Viste le conclusioni sul rischio di persistenza delle sovvenzioni di cui al considerando 100 e visto il loro possibile impatto sul futuro flusso commerciale, la Commissione controllerà i volumi delle importazioni del prodotto in esame. Se dovesse prodursi un cambiamento significativo nelle quantità importate, la Commissione esaminerà quale misura dovrà essere adottata, se del caso.

(163)

Il monitoraggio sarà limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

9.   CHIUSURA DELL’INCHIESTA

(164)

Alla luce dei risultati dell’inchiesta di riesame, si ritiene opportuno abrogare il dazio compensativo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell’India.

(165)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stato proposto di chiudere l’inchiesta ed hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Queste sono state esaminate nelle sezioni corrispondenti e non sono di una natura tale da modificare le conclusioni sopra riportate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro, attualmente classificati ai codici NC ex 2941 10 00 ed ex 2941 90 00 originari dell’India, avviato a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009, è chiuso e le misure in vigore sulle importazioni originarie dell’India sono abrogate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU L 121 del 13.5.2005, pag. 1.

(3)  GU L 273 del 9.10.1998, pag. 1.

(4)  GU L 319 del 29.11.2008, pag. 1.

(5)  GU C 21 del 28.1.2010, pag. 40.

(6)  GU C 123 del 12.5.2010, pag. 11.


11.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 804/2011 DEL CONSIGLIO

del 10 agosto 2011

che attua il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

(2)

tenuto conto della situazione in Libia e conformemente alla decisione di esecuzione 2011/500/PESC del Consiglio del 10 agosto 2011 che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2), è opportuno inserire due altre entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le entità che figurano nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 agosto 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Entità di cui all'articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Al-Sharara Oil Services Company

(a.k.a.: Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)

Al-Saqa District, Beside al-Saqa Mosque, Tripoli, Libya

Tel: +218 21362 2163

Fax: +218 21362 2161

Entità che agisce per conto o sotto la direzione del regime di Gheddafi.

10.8.2011

2.

Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC)

www.odac-libya.com

Entità che agisce per conto o sotto la direzione del regime di Gheddafi e fonte potenziale di finanziamenti per il regime. L'ODAC ha facilitato migliaia di progetti per infrastrutture finanziate dal governo.

10.8.2011


11.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/21


REGOLAMENTO (UE) N. 805/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2011

che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8 quater, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 216/2008, che ha l’obiettivo di mantenere un elevato livello uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa, stabilisce le modalità per conseguire questo ed altri obiettivi nel settore dell’aviazione civile.

(2)

Ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008, nonché della nuova legislazione sul cielo unico europeo II (2), è necessario adottare modalità di applicazione più dettagliate, specialmente con riguardo al rilascio delle licenze dei controllori del traffico aereo, allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa, di raggiungere i massimi livelli di responsabilità e competenza, di aumentare la disponibilità di controllori del traffico aereo e di promuovere il riconoscimento reciproco delle licenze, perseguendo al contempo l’obiettivo di un miglioramento globale della sicurezza del traffico aereo e delle competenze del personale.

(3)

I controllori del traffico aereo, al pari delle persone e delle organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici degli stessi controllori, devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, in virtù del quale i controllori del traffico aereo, come pure le persone e le organizzazioni che partecipano alla loro formazione, possono ottenere i certificati o licenze soltanto se soddisfano i requisiti essenziali.

(4)

La licenza introdotta dalla direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (3), si è dimostrata un valido strumento per il riconoscimento del ruolo specifico che i controllori del traffico aereo svolgono per garantire la sicurezza delle operazioni di controllo aereo. L’istituzione di livelli di competenza dei controllori a livello dell’Unione ha ridotto la frammentazione del settore, contribuendo a una più efficiente organizzazione del lavoro nell’ambito di una crescente collaborazione a livello regionale fra i fornitori di servizi di navigazione aerea. Di conseguenza, il mantenimento e il rafforzamento del sistema comune di licenze per i controllori del traffico aereo nell’Unione europea costituiscono un elemento essenziale del sistema europeo di controllo del traffico aereo.

(5)

La direttiva 2006/23/CE è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le disposizioni della direttiva 2006/23/CE continuano tuttavia ad applicarsi fino alla data di applicazione delle misure di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008. Il presente regolamento reca disposizioni relative a tali misure.

(6)

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento riflettano lo stato dell’arte, ivi compresi le migliori pratiche e i progressi scientifici e tecnici, nel settore della formazione dei controllori del traffico aereo. Dette disposizioni sono state elaborate sulla base della direttiva 2006/23/CE e fissano per gli Stati membri modalità comuni di recepimento delle norme e delle pratiche raccomandate di cui alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e delle norme di sicurezza adottate dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), istituita dalla Convenzione internazionale del 13 dicembre 1960.

(7)

Per garantire l’applicazione uniforme dei requisiti comuni per il rilascio delle licenze e della certificazione medica dei controllori del traffico aereo, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (nel prosieguo «l’agenzia»), seguano procedure comuni per verificare l’osservanza di tali requisiti; è opportuno che l’agenzia elabori specifiche di certificazione, mezzi accettabili per garantire la conformità e materiale di orientamento per agevolare la necessaria uniformità normativa.

(8)

Le caratteristiche peculiari del traffico aereo nell’Unione europea impongono l’introduzione e l’applicazione effettiva di livelli di competenza comuni per i controllori del traffico aereo operanti alle dipendenze di fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) al pubblico.

(9)

È opportuno, tuttavia, che gli Stati membri garantiscano, nella misura del possibile, che i servizi forniti o messi a disposizione del pubblico dal personale militare offrano un livello di sicurezza almeno equivalente al livello previsto dai requisiti essenziali di cui all’allegato V ter del regolamento di base. Pertanto, gli Stati membri possono altresì decidere di applicare il presente regolamento al loro personale militare che fornisce i servizi al pubblico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento.

(10)

È opportuno che le autorità investite di compiti di vigilanza e verifica della conformità siano sufficientemente indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e di addestramento, mantenendo al contempo la capacità di svolgere i loro compiti con efficienza. L’autorità competente designata ai fini del presente regolamento può coincidere con l’ente o gli enti designati o istituiti conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (5), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009. Ai fini del presente regolamento l’agenzia dovrebbe agire come autorità competente per il rilascio e il rinnovo dei certificati delle organizzazioni di formazione dei controllori del traffico aereo situate al di fuori del territorio degli Stati membri e, se pertinente, del loro personale.

(11)

La fornitura di servizi di navigazione aerea richiede personale altamente qualificato, le cui competenze possono essere dimostrate con differenti modalità. Per quanto riguarda il controllo del traffico aereo, la modalità più adeguata è il mantenimento di un sistema comune di licenze per i controllori del traffico aereo nell’Unione europea, una sorta di diploma da assegnare ai singoli controllori del traffico aereo. L’abilitazione riportata sulla licenza dovrebbe indicare il tipo di servizio di traffico aereo che il controllore è competente a fornire. Allo stesso tempo, le specializzazioni riportate nella licenza attestano sia le capacità specifiche del controllore sia l’autorizzazione delle autorità competenti a fornire servizi per un particolare settore o gruppo di settori. Per questo motivo, le autorità dovrebbero essere in grado di valutare la competenza dei controllori del traffico aereo quando rilasciano le licenze o prorogano la validità delle specializzazioni. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter sospendere la licenza, le abilitazioni o le specializzazioni, quando sussistano dubbi sulla competenza del titolare.

(12)

Riconoscendo la necessità di rafforzare ulteriormente la cultura della sicurezza, soprattutto attraverso l’integrazione di un’accurata rendicontazione degli incidenti e della «cultura giusta», al fine di trarre i dovuti insegnamenti dagli incidenti, è opportuno che il presente regolamento non istituisca un nesso automatico tra un incidente e la sospensione della licenza, abilitazione o specializzazione. La revoca della licenza dovrebbe essere considerata una decisione da prendere in ultima istanza in casi estremi.

(13)

Per rafforzare negli Stati membri un clima di fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di rilascio delle licenze, sono indispensabili norme comuni per il rilascio e il mantenimento in vigore delle licenze. Per assicurare il massimo livello di sicurezza è quindi importante armonizzare i requisiti in materia di addestramento, qualifiche, competenza ed accesso alla professione di controllore del traffico aereo e garantire in tal modo la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di elevata qualità e contribuire al riconoscimento delle licenze in tutta l’Unione europea, migliorando così sia la libertà di circolazione sia la disponibilità di controllori del traffico aereo.

(14)

È opportuno che il presente regolamento non consenta di aggirare le disposizioni nazionali in vigore che disciplinano i diritti e gli obblighi applicabili al rapporto lavorativo tra il datore di lavoro e i candidati controllori del traffico aereo.

(15)

Affinché siano paragonabili in tutta l’Unione europea, è necessario che le competenze vengano strutturate in modo chiaro e generalmente accettato. Ciò contribuirà a garantire la sicurezza non soltanto all’interno dello spazio aereo soggetto al controllo di un fornitore di servizi di navigazione aerea, ma soprattutto nell’interfaccia tra i vari fornitori di servizi.

(16)

In molti inconvenienti e incidenti la comunicazione è risultata d’importanza fondamentale. Il presente regolamento fissa pertanto requisiti dettagliati in materia di conoscenza delle lingue da parte dei controllori del traffico aereo, basati sui requisiti adottati dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO), e stabilisce le modalità per far applicare tali norme riconosciute a livello internazionale. È necessario che siano rispettati i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità in materia di competenze linguistiche, in modo da incoraggiare la libera circolazione e garantire al contempo la sicurezza.

(17)

Gli obiettivi della formazione iniziale sono descritti nel documento di Eurocontrol dal titolo «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training» (Specifica per l’addestramento iniziale dei controllori del traffico aereo sui contenuti essenziali comuni), preparato su richiesta dei membri di Eurocontrol, e sono considerati di livello adeguato. Per quanto concerne l’addestramento di unità operativa, è opportuno sopperire alla carenza di norme generalmente accettate mediante una serie di misure, compresa l’approvazione degli esaminatori e valutatori delle competenze, atte a garantire elevati livelli di competenza. Ciò è tanto più importante perché l’addestramento di unità operativa è estremamente costoso e cruciale ai fini della sicurezza. L’ICAO ha elaborato norme anche in settori in cui non esistono requisiti comuni europei in materia di formazione. In mancanza di requisiti europei in materia di formazione gli Stati membri possono adottare le norme ICAO.

(18)

A richiesta degli Stati membri di Eurocontrol sono stati elaborati requisiti di ordine medico, ritenuti adeguati per garantire la conformità al presente regolamento. In particolare è necessario che la certificazione medica sia rilasciata conformemente ai requisiti stabiliti da Eurocontrol per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo.

(19)

La certificazione delle organizzazioni di formazione dovrebbe essere considerata, in termini di sicurezza, uno dei fattori decisivi per garantire la qualità della formazione dei controllori del traffico aereo. È necessario definire pertanto appositi requisiti per le organizzazioni di formazione. È opportuno considerare la formazione un servizio simile ai servizi di navigazione aerea e assoggettarlo pertanto a un processo di certificazione. È opportuno che il presente regolamento renda possibile la certificazione per tipo di formazione, per pacchetti di servizi di formazione o per pacchetto di servizi di formazione e di navigazione aerea, senza perdere di vista le caratteristiche peculiari della formazione stessa.

(20)

Il presente regolamento conferma una giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea nel campo del riconoscimento reciproco dei diplomi e della libertà di circolazione dei lavoratori. Il principio di proporzionalità, una giustificazione motivata dell’imposizione di misure di compensazione e la predisposizione di adeguate procedure di ricorso, costituiscono principi basilari da applicare anche al settore della gestione del traffico aereo in modo più visibile. È opportuno che gli Stati membri abbiano altresì la facoltà di rifiutare il riconoscimento delle licenze non rilasciate in conformità del presente regolamento. Poiché il presente regolamento è finalizzato a garantire il riconoscimento reciproco delle licenze, esso non disciplina le condizioni riguardanti l’accesso al lavoro.

(21)

La professione di controllore del traffico aereo è soggetta a innovazioni tecniche che richiedono il periodico aggiornamento delle competenze di tale personale. È opportuno che i necessari adeguamenti del presente regolamento agli sviluppi tecnici e al progresso scientifico seguano l’opportuna procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (6).

(22)

Il presente regolamento potrebbe avere ripercussioni sulle prassi di lavoro quotidiane dei controllori del traffico aereo. È opportuno che le parti sociali siano informate e consultate in modo adeguato in merito a tutte le misure che hanno rilevanti implicazioni sociali.

Per questo motivo le parti sociali sono state consultate nell’ambito della procedura con iter accelerato dell’agenzia. Sull’ulteriore attuazione delle misure adottate dalla Commissione è opportuno consultare il comitato per il dialogo settoriale istituito con decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo fra le parti sociali a livello europeo (7).

(23)

È opportuno che le condizioni generali per il rilascio della licenza, nella misura in cui si riferiscano all’età, ai requisiti medici, ai requisiti di istruzione e alla formazione iniziale, non interessino i titolari delle licenze già rilasciate. È necessario che le licenze e la certificazione medica rilasciata dagli Stati membri in conformità della direttiva 2006/23/CE siano considerate conformi al presente regolamento al fine di garantire il mantenimento delle prerogative garantite dalle licenze esistenti e una transizione fluida sia per i titolari delle licenze sia per le autorità competenti.

(24)

È opportuno prevedere deroghe per consentire che continuino a essere applicate pratiche nazionali divergenti nei settori in cui non sono state ancora emanate norme comuni nel corso della procedura accelerata applicata per le norme di attuazione della prima fase.

(25)

È opportuno che l’agenzia effettui una valutazione del sistema europeo di rilascio delle licenze di controllore del traffico aereo e di ulteriori miglioramenti finalizzati a definire un «approccio globale all’aviazione» e stabilire il pieno rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, al fine di poter presentare un parere alla Commissione che includa eventuali modifiche al presente regolamento.

(26)

È opportuno che il parere in oggetto prenda inoltre in esame aspetti per i quali, nel corso della prima fase della procedura accelerata, non è stato possibile stabilire norme comuni per sostituire le diverse pratiche nazionali e che sia mantenuta, in via transitoria, se del caso, l’applicabilità della normativa nazionale degli Stati membri.

(27)

Le misure di cui al presente regolamento sono basate sul parere formulato dall’agenzia conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento ha l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo all’interno dell’Unione europea tramite il rilascio di una licenza di controllore del traffico aereo basata su requisiti comuni.

Articolo 2

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze dei controllori del traffico aereo e degli studenti controllori del traffico aereo, nonché delle relative abilitazioni e specializzazioni, della certificazione medica e dei certificati delle organizzazioni di formazione e fissa le condizioni per il mantenimento della loro validità, per il rinnovo, per la riconvalida e l’utilizzo.

2.   Il presente regolamento si applica:

(a)

agli studenti controllori del traffico aereo;

(b)

ai controllori del traffico aereo che esercitano le loro funzioni nell’ambito del regolamento (CE) n. 216/2008, e

(c)

alle persone e organizzazioni che partecipano al rilascio delle licenze, alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici dei candidati in conformità del presente regolamento.

3.   Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, gli Stati membri, per quanto possibile, assicurano che i servizi forniti o messi a disposizione del pubblico dal personale militare, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, offrano un livello di sicurezza almeno equivalente al livello previsto dai requisiti essenziali di cui all’allegato V ter del medesimo regolamento.

4.   Al fine di raggiungere un livello armonizzato di sicurezza all’interno dello spazio aereo europeo, gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento al proprio personale militare che fornisce i servizi al pubblico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento.

5.   I servizi di controllo del traffico aereo che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 possono essere forniti solo da controllori del traffico aereo che hanno ottenuto la licenza in conformità del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.   «servizio di controllo del traffico aereo»: i servizi prestati al fine di prevenire collisioni fra aeromobili e, nell’area di manovra, collisioni fra aeromobili e ostacoli, nonché al fine di rendere spedito e mantenere ordinato il flusso di traffico aereo;

2.   «fornitore di servizi di navigazione aerea»: qualsiasi organismo, pubblico o privato, che fornisce servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale;

3.   «traffico aereo generale»: l’insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché l’insieme dei movimenti di aeromobili di Stato (compresi gli aeromobili militari, dei servizi doganali e della polizia), quando questi movimenti sono svolti secondo le procedure dell’ICAO;

4.   «licenza»: il certificato, comunque denominato, rilasciato e riportante le specializzazioni ai sensi del presente regolamento, che abilita il suo legittimo titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso indicate;

5.   «abilitazione»: l’autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte integrante e ne specifica le condizioni, le prerogative o le limitazioni particolari relative alla licenza stessa;

6.   «specializzazione dell’abilitazione»: l’autorizzazione riportata nella licenza, di cui è e parte integrante, che indica le condizioni, le prerogative o le limitazioni particolari relative alla pertinente abilitazione;

7.   «specializzazione di unità operativa»: l’autorizzazione riportata nella licenza, e parte integrante della stessa, indicante il codice ICAO della località, nonché i settori e/o le posizioni operative nei quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni;

8.   «specializzazione linguistica»: l’autorizzazione riportata nella licenza, e parte integrante della stessa, indicante le competenze linguistiche del titolare;

9.   «specializzazione di istruttore operativo»: l’autorizzazione riportata nella licenza, e parte integrante della stessa, indicante la competenza del titolare a impartire un addestramento in posizione operativa;

10.   «codice ICAO della località»: il codice di quattro lettere formato secondo le regole dell’ICAO, di cui al manuale ICAO DOC 7910, e assegnato alla località in cui si trova una stazione aeronautica fissa;

11.   «settore»: una parte di un’aerea di controllo e/o una parte di una regione o regione superiore di informazione di volo;

12.   «formazione»: l’insieme dei corsi teorici, delle esercitazioni pratiche, comprese le simulazioni e l’addestramento in posizione operativa, finalizzati all’acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per garantire servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di qualità elevata; la formazione comprende:

13.   «organizzazione di formazione»: l’organizzazione certificata dall’autorità competente come idonea a fornire uno o più tipi di formazione;

14.   «programma di competenza di unità operativa»: il programma approvato che indica il metodo con cui presso l’unità operativa è mantenuta valida la competenza dei propri titolari di licenza;

15.   «programma di addestramento di unità operativa»: il programma approvato che specifica i processi e i tempi necessari per consentire l’applicazione delle procedure dell’unità operativa all’area locale sotto la sorveglianza di un istruttore operativo.

Articolo 4

Autorità competente

Ai fini del presente regolamento, l’autorità competente è l’autorità nominata o istituita dagli Stati membri quale autorità nazionale di vigilanza incaricata di assolvere i compiti ad essa assegnati dal presente regolamento, fatta eccezione per le certificazioni delle organizzazioni di formazione, di cui all’articolo 27, la cui autorità competente è:

a)

l’autorità designata o istituita dallo Stato membro in cui il richiedente ha la sede operativa principale o, eventualmente, la sede sociale, salvo se diversamente disposto da accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri o autorità competenti;

b)

l’agenzia, se il richiedente ha la sede operativa principale o, eventualmente, la sede sociale, al di fuori del territorio degli Stati membri.

CAPO II

LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI

Articolo 5

Domanda di rilascio di licenze, abilitazioni e specializzazioni

1.   La domanda di rilascio, riconvalida o rinnovo delle licenze, delle abilitazioni e/o delle specializzazioni associate viene presentata all’autorità competente conformemente alla procedura stabilita dalla stessa autorità.

2.   La domanda è corredata dalla prova che il richiedente è competente a svolgere l’attività di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico aereo in conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Le prove relative alla competenza dei richiedenti si riferiscono alle conoscenze, all’esperienza, alle capacità e alle competenze linguistiche.

3.   La licenza riporta tutte le informazioni pertinenti relative alle prerogative che tale documento conferisce e deve essere conforme alle disposizioni di cui all’allegato I.

4.   La licenza resta di proprietà della persona alla quale è stata rilasciata e che vi ha apposto la firma.

Articolo 6

Sospensione e revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2:

a)

la licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese quando sia in dubbio la competenza del controllore del traffico aereo o in caso di negligenza professionale;

b)

la licenza può essere revocata in caso di negligenza grave o abuso.

Articolo 7

Esercizio delle prerogative della licenza

L’esercizio delle prerogative riconosciute da una licenza è subordinato alla validità delle abilitazioni, delle specializzazioni e della certificazione medica.

Articolo 8

Licenza di studente controllore del traffico aereo

1.   I titolari di una licenza di studente controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo del traffico aereo sotto la supervisione di un istruttore abilitato all’addestramento operativo in conformità con l’abilitazione/le abilitazioni e la specializzazione/le specializzazioni dell’abilitazione indicate nella licenza.

2.   Per presentare domanda di rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo i richiedenti devono:

a)

avere almeno 18 anni di età;

b)

essere titolari di almeno un diploma che consenta l’accesso all’università o di un titolo di studio equivalente, o di qualsiasi altro diploma di istruzione secondaria, che consenta loro di completare la formazione di controllore del traffico aereo;

c)

aver completato con esito positivo un addestramento iniziale approvato, pertinente ai fini dell’abilitazione e, ove applicabile, la specializzazione di abilitazione, come specificato nell’allegato II, parte A;

d)

detenere una certificazione medica in corso di validità;

e)

aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all’articolo 13.

3.   La licenza di studente controllore del traffico aereo indica la specializzazione linguistica e almeno una abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione.

Articolo 9

Licenza di controllore del traffico aereo

1.   I titolari di una licenza di controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità con le abilitazioni e specializzazioni riportate nella licenza.

2.   Le prerogative di una licenza di controllore del traffico aereo includono le prerogative di una licenza di studente controllore del traffico aereo di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

3.   Per presentare domanda di rilascio di una licenza di controllore del traffico aereo i richiedenti devono:

a)

avere almeno 21 anni di età; tuttavia, gli Stati membri possono stabilire un’età minima inferiore in casi debitamente giustificati;

b)

essere titolari di una licenza di studente controllore del traffico aereo;

c)

aver completato un programma approvato di addestramento di unità operativa e superato con esito positivo gli opportuni esami o valutazioni conformemente ai requisiti di cui all’allegato II, parte B;

d)

detenere una certificazione medica in corso di validità;

e)

aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all’articolo 13.

4.   La licenza di controllore del traffico aereo è convalidata mediante l’inclusione di una o più abilitazioni e delle relative specializzazioni dell’abilitazione, di unità operativa e linguistica, per le quali l’addestramento è stato completato con esito positivo.

Articolo 10

Abilitazioni dei controllori del traffico aereo

1.   Le licenze riportano una o più delle seguenti abilitazioni, in modo da indicare il tipo di servizi che il titolare può fornire:

a)

«controllo di aeroporto a vista» (ADV, aerodrome control visual), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire un servizio di controllo del traffico aereo per il traffico di aeroporto in un aeroporto nel quale non esistono procedure pubblicate di avvicinamento o di partenza strumentali;

b)

«controllo di aeroporto strumentale» (ADI, aerodrome control instrument), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo per il traffico di aeroporto in un aeroporto che dispone di procedure pubblicate di avvicinamento o di partenza strumentali; tale abilitazione è accompagnata da almeno una delle specializzazioni dell’abilitazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

c)

«controllo avvicinamento procedurale» (APP, approach control procedural), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito senza l’uso di apparati di sorveglianza;

d)

«controllo di avvicinamento con sorveglianza» (APS, approach control surveillance), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito con l’ausilio di apparati di sorveglianza; tale abilitazione è accompagnata da almeno una delle specializzazioni dell’abilitazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2;

e)

«controllo di area procedurale» (ACP, area control procedural), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili senza l’ausilio di apparati di sorveglianza;

f)

«controllo di area con sorveglianza» (ACS, area control surveillance), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili con l’ausilio di apparati di sorveglianza; tale abilitazione è accompagnata da almeno una delle specializzazioni dell’abilitazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

2.   Il titolare di una abilitazione che non abbia esercitato le prerogative ad essa associate per un periodo di quattro anni consecutivi, può iniziare un addestramento di unità operativa per tale abilitazione solo dopo che sia stato adeguatamente accertato che egli continua a soddisfare i requisiti stabiliti per tale abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze di formazione risultanti dal predetto accertamento.

Articolo 11

Specializzazioni dell’abilitazione

1.   L’abilitazione «controllo di aeroporto strumentale» (ADI) deve contenere almeno una delle seguenti specializzazioni:

a)

«controllo di torre» (TWR, tower control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo, quando il controllo di aeroporto è effettuato da un’unica posizione operativa;

b)

«controllo movimenti al suolo» (GMC, ground movement control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo dei movimenti al suolo;

c)

«sorveglianza movimenti al suolo» (GMS, ground movement surveillance), rilasciata in aggiunta alle specializzazioni «controllo movimenti al suolo» o «controllo di torre», indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo dei movimenti al suolo con l’impiego di sistemi per la guida della circolazione di superficie negli aeroporti;

d)

«controllo aereo» (AIR, air control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo;

e)

«controllo radar di aeroporto» (RAD, aerodrome radar control), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «controllo aereo» o «controllo di torre», indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo di aeroporto con l’ausilio di apparati radar di sorveglianza.

2.   L’abilitazione «controllo di avvicinamento con sorveglianza» (APS) contiene almeno una delle seguenti specializzazioni:

a)

«radar» (RAD, radar), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo di avvicinamento con l’impiego di apparati radar primari e/o secondari;

b)

«radar avvicinamento di precisione» (PAR, precision approach radar), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «radar», indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti di precisione controllati da terra con l’impiego di apparati radar per l’avvicinamento di precisione;

c)

«radar avvicinamento di sorveglianza» (SRA, surveillance radar approach), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «radar», indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti non di precisione controllati da terra per mezzo di apparati di sorveglianza;

d)

«sorveglianza automatica dipendente» (ADS, automatic dependent surveillance), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo di avvicinamento con l’ausilio di sistemi di sorveglianza automatica dipendente;

e)

«controllo di terminale» (TCL, terminal control), rilasciata in aggiunta alle specializzazioni «radar» o «sorveglianza automatica dipendente», indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l’impiego di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi;

3.   L’abilitazione «controllo di area con sorveglianza» (ACS) contiene almeno una delle seguenti specializzazioni:

a)

«radar» (RAD, radar), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo dell’area con l’impiego di apparati radar di sorveglianza;

b)

«sorveglianza automatica dipendente» (ADS), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire i servizi di controllo di area con l’ausilio di sistemi di sorveglianza dipendente automatica;

c)

«controllo di terminale» (TCL, terminal control), rilasciata in aggiunta alle specializzazioni «radar» o «sorveglianza automatica dipendente», indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l’impiego di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi;

d)

«controllo oceanico» (OCN, oceanic control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in un’area di controllo oceanico.

4.   Il titolare di una specializzazione dell’abilitazione che non abbia esercitato le prerogative associate a tale specializzazione dell’abilitazione per un periodo di quattro anni consecutivi, può iniziare un addestramento di unità operativa per tale specializzazione dell’abilitazione solo dopo che sia stato adeguatamente accertato che egli continua a soddisfare i requisiti stabiliti per tale specializzazione dell’abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze di formazione risultanti dal predetto accertamento.

Articolo 12

Specializzazione di unità operativa

1.   La specializzazione di unità operativa indica che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo per un particolare settore, gruppo di settori o posizioni di lavoro operative sotto la responsabilità di un’unità di controllo del traffico aereo.

2.   Le specializzazioni di unità operativa sono valide per un periodo iniziale di 12 mesi.

3.   La validità delle specializzazioni di unità operativa può essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, oltre a quello di cui al paragrafo 2, se il fornitore di servizi di navigazione aerea può dimostrare all’autorità competente che:

a)

il richiedente ha esercitato, negli ultimi 12 mesi, i compiti previsti dalla licenza per un numero minimo di ore, come indicato nel programma di competenza di unità operativa;

b)

la competenza del richiedente è stata valutata in conformità dell’allegato II, parte C;

c)

il richiedente è in possesso di una certificazione medica in corso di validità.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera a), le unità operative all’interno dei fornitori di servizi di navigazione aerea registrano le ore effettivamente lavorate nei settori, gruppi di settori o nelle posizioni operative da ogni titolare di licenza che lavora nell’unità e presentano su richiesta queste informazioni all’autorità competente e al titolare della licenza.

4.   Per gli istruttori operativi il numero minimo di ore di lavoro prescritto per mantenere la validità della specializzazione di unità operativa può essere ridotto in proporzione al tempo dedicato all’addestramento dei controllori sulle postazioni operative per le quali è richiesta l’estensione di validità, come specificato negli programmi di competenza di unità operativa.

5.   Qualora la specializzazione di unità operativa cessi di essere valida, per la sua riconvalida deve essere completato con esito positivo lo specifico programma di addestramento di unità operativa.

Articolo 13

Specializzazione linguistica

1.   I controllori del traffico aereo e gli studenti controllori del traffico aereo non possono esercitare le funzioni contemplate dalla loro licenza se non sono in possesso di una specializzazione linguistica in inglese.

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre requisiti linguistici locali, qualora lo ritengano necessario per motivi di sicurezza.

Tali requisiti devono essere non discriminatori, proporzionati e trasparenti e devono essere notificati sollecitamente all’agenzia.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 i candidati a una specializzazione linguistica devono dimostrare di possedere quantomeno un livello operativo (livello 4) di competenza linguistica sia nell’uso della fraseologia specialistica sia nel linguaggio comune.

A tal fine i richiedenti devono essere in grado di:

a)

comunicare efficacemente tanto nei contatti in cui l’interlocutore non è presente (voice-only: telefono/radiotelefono) quanto in presenza dell’interlocutore;

b)

comunicare con precisione e chiarezza su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa;

c)

utilizzare strategie comunicative appropriate per lo scambio di messaggi e per riconoscere e risolvere i malintesi sia in un contesto generale che nell’ambito professionale;

d)

risolvere con relativa facilità le difficoltà linguistiche nate da complicazioni o eventi inaspettati che si verificano durante l’espletamento dell’attività di routine o delle mansioni di comunicazione con le quali hanno in genere familiarità; e

e)

parlare con un’inflessione dialettale o con un accento comprensibili alla comunità aeronautica.

4.   Il livello di competenza linguistica è determinato in conformità con la classificazione di cui all’allegato III.

5.   Fatto salvo il paragrafo 3, il fornitore di servizi di navigazione aerea ha la facoltà di richiedere il livello avanzato (livello 5) della classificazione di cui all’allegato III, in applicazione dei paragrafi 1 e 2, qualora le circostanze operative della particolare abilitazione o specializzazione richiedano un livello superiore per motivi imperativi di sicurezza. Tale requisito deve essere non discriminatorio, proporzionato, trasparente e obiettivamente giustificato dal fornitore di servizi di navigazione aerea che desideri applicare un livello superiore di competenze e deve essere approvato dall’autorità competente.

6.   Le competenze linguistiche del richiedente sono valutate ufficialmente a intervalli regolari.

Tranne nel caso dei candidati che abbiano dimostrato di possedere competenze a livello di esperto (livello 6) conformemente all’allegato III, la competenza linguistica è valida per un periodo rinnovabile di:

a)

tre anni se il livello dimostrato corrisponde a quello operativo (livello 4) in conformità con l’allegato III; oppure

b)

sei anni se il livello dimostrato corrisponde a quello avanzato (livello 5) in conformità con l’allegato III.

7.   La competenza linguistica è attestata da un certificato rilasciato in seguito a una valutazione trasparente e obiettiva approvata dall’autorità competente.

Articolo 14

Specializzazione di istruttore operativo

1.   I titolari della specializzazione di istruttore operativo sono autorizzati a fornire addestramento e supervisione in posizione operativa per le aree per cui sono titolari di una specializzazione di unità operativa in corso di validità.

2.   La specializzazione di istruttore operativo è rilasciata al candidato che:

a)

è titolare di una licenza di controllore del traffico aereo;

b)

ha esercitato le funzioni contemplate dalla licenza di controllore del traffico aereo per una durata di almeno un anno nel periodo immediatamente precedente, o per un periodo di durata superiore stabilita dall’autorità competente, tenuto conto delle abilitazioni e delle specializzazioni per le quali è impartita la formazione;

c)

ha completato con esito positivo un corso approvato per istruttori operativi, durante il quale le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche sono state valutate tramite esami adeguati.

3.   La specializzazione di istruttore operativo è valida per un periodo rinnovabile di 3 anni.

CAPO III

CERTIFICAZIONE MEDICA

Articolo 15

Domande e rilascio della certificazione medica

1.   La domanda di rilascio, riconvalida o rinnovo della certificazione medica è presentata all’autorità competente secondo la procedura stabilita dalla stessa autorità.

2.   La certificazione medica è rilasciata da un organismo sanitario dell’autorità competente o da medici esaminatori aeronautici o da centri medici aeronautici riconosciuti dall’autorità competente.

3.   Il rilascio della certificazione medica deve essere conforme con le disposizioni dell’allegato I della Convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale e dei requisiti previsti da Eurocontrol per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo.

4.   Le autorità competenti provvedono affinché siano istituite procedure di ricorso e di riesame effettive con l’opportuna partecipazione di consulenti medici indipendenti.

Articolo 16

Validità della certificazione medica

1.   La certificazione medica è valida per un periodo di:

a)

24 mesi fino ai 40 anni di età del controllore del traffico aereo;

b)

12 mesi dopo i 40 anni di età.

2.   I periodi di cui al paragrafo 1 sono calcolati dalla data della visita medica in caso di rilascio iniziale e di rinnovo della certificazione medica e dalla data di scadenza della certificazione precedente in caso di riconvalida.

3.   La visita per la riconvalida della certificazione medica può essere effettuata a partire da 45 giorni prima della data di scadenza della stessa.

4.   Qualora il controllore del traffico aereo non effettui una visita medica per la riconvalida della certificazione medica entro la data di scadenza di quest’ultima, è tenuto a sottoporsi a una visita per il rinnovo.

5.   La certificazione medica può essere limitata, sospesa o revocata in qualsiasi momento se le condizioni mediche del titolare lo giustificano.

Articolo 17

Ridotta idoneità fisica

1.   Il titolare di una licenza:

a)

si astiene dall’esercizio delle funzioni contemplate dalla licenza in tutti i casi in cui sia consapevole di una diminuzione della propria idoneità fisica che può pregiudicare l’esercizio sicuro di tali funzioni;

b)

informa il fornitore di servizi di navigazione aerea di ogni diminuzione della propria idoneità fisica o del fatto di essere sotto l’influenza di sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderlo non idoneo a esercitare in modo sicuro le funzioni contemplate dalla licenza.

2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea stabiliscono procedure per gestire le conseguenze dei casi di ridotta idoneità fisica e informano le autorità competenti nei casi in cui sia stata accertata la non idoneità fisica di un titolare di licenza.

3.   Le procedure di cui al paragrafo 2 sono soggette all’approvazione dell’autorità competente.

CAPO IV

REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI DI FORMAZIONE

Articolo 18

Certificazione delle organizzazioni di formazione

1.   Le domande di certificazione delle organizzazioni di formazione sono presentate all’autorità competente conformemente alla procedura stabilita dall’autorità stessa.

2.   Le organizzazioni di formazione sono tenute a dimostrare di disporre di attrezzature e personale adeguati e di operare in un ambiente idoneo ad assicurare la formazione necessaria per ottenere il rilascio o il mantenimento della licenza di studente controllore del traffico aereo e di controllore del traffico aereo.

3.   Le organizzazioni di formazione garantiscono l’accesso alle strutture da loro impiegate a qualsiasi persona autorizzata dall’autorità competente per esaminare i registri, i dati, le procedure e qualsiasi altro materiale pertinente allo svolgimento dei compiti dell’autorità competente.

Articolo 19

Sistema di gestione delle organizzazioni di formazione

Le organizzazioni di formazione sono tenute a:

a)

disporre di un sistema di gestione efficiente e di sufficiente personale dotato di qualifiche ed esperienza adeguate per provvedere alla formazione in conformità del presente regolamento;

b)

definire linee chiare in materia di responsabilità della sicurezza all’interno dell’organizzazione di formazione riconosciuta, compresa la responsabilità diretta del personale direttivo;

c)

disporre delle installazioni, attrezzature e strutture d’accoglienza necessarie ed appropriate per il tipo di formazione offerto;

d)

fornire prova del sistema di gestione della qualità che deve essere parte integrante del sistema di gestione utilizzato per verificare la conformità e l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure al fine di garantire che i servizi di formazione forniti soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento;

e)

adottare un sistema di archiviazione che consenta un’adeguata registrazione e una tracciabilità affidabile delle pertinenti attività;

f)

dimostrare che dispongono di finanziamenti sufficienti a condurre la formazione in conformità del presente regolamento e che le attività fruiscono di una copertura assicurativa sufficiente e adeguata per la natura della formazione impartita.

Articolo 20

Requisiti per i corsi di formazione, per i piani di formazione iniziale e di addestramento di unità operativa e i programmi di competenza di unità operativa

1.   Le organizzazioni di formazione comunicano all’autorità competente la metodologia che intendono utilizzare per stabilire i dettagli relativi al contenuto, l’organizzazione e la durata dei corsi di formazione e, ove applicabile, dei piani di addestramento di unità operativa e dei programmi di competenza di unità operativa.

2.   Esse comunicano inoltre le modalità organizzative degli esami e delle valutazioni. Per gli esami relativi alla formazione iniziale, compresi i dispositivi di simulazione, devono essere chiaramente indicate le abilitazioni degli esaminatori e dei valutatori.

CAPO V

REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 21

Indipendenza delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti sono indipendenti sia dai fornitori di servizi di navigazione aerea sia dalle organizzazioni di formazione. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra le autorità competenti e detti fornitori. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino le loro competenze in modo imparziale e trasparente.

2.   Gli Stati membri notificano all’agenzia i nominativi e i recapiti delle autorità competenti, nonché le eventuali modifiche degli stessi.

Articolo 22

Compiti delle autorità competenti

1.   Per garantire i livelli di competenza indispensabili affinché i controllori del traffico aereo possano svolgere il loro lavoro con livelli di sicurezza elevati, le autorità competenti esercitano attività di vigilanza e controllo sulla loro formazione.

2.   Tra i compiti delle autorità competenti figurano:

a)

il rilascio e la revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni per le quali sono state completate la formazione e la valutazione appropriate nel settore di responsabilità dell’autorità competente;

b)

la riconvalida, il rinnovo e la sospensione di abilitazioni e specializzazioni, le cui prerogative siano esercitate sotto la responsabilità dell’autorità competente;

c)

la certificazione delle organizzazioni di formazione;

d)

l’approvazione dei corsi di formazione, dei piani di addestramento di unità operativa e dei regimi di competenza di unità operativa;

e)

l’approvazione degli esaminatori o dei valutatori delle competenze;

f)

il controllo e l’audit dei sistemi di formazione;

g)

la definizione di adeguati meccanismi di ricorso e di notifica;

h)

l’approvazione della necessità di elevare il livello (livello 5) di competenza linguistica in conformità dell’articolo 13, paragrafo 5;

i)

l’approvazione delle procedure relative alla ridotta idoneità fisica, conformemente all’articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 23

Rilascio e mantenimento delle licenze, delle abilitazioni, delle specializzazioni e delle certificazioni

1.   L’autorità competente stabilisce le procedure per la domanda e il rilascio, il rinnovo e la riconvalida delle licenze, delle abilitazioni e delle specializzazioni ad esse connesse e della certificazione medica.

2.   Una volta ricevuta la domanda, l’autorità competente verifica che il richiedente soddisfi i requisiti del presente regolamento.

3.   Una volta constatato che il richiedente soddisfa i requisiti del presente regolamento, l’autorità competente rilascia, rinnova o riconvalida la licenza in questione e le abilitazioni, le specializzazioni e le certificazioni mediche ad essa associati.

4.   La licenza rilasciata dall’autorità competente contiene le voci indicate nell’allegato I.

5.   Se una licenza è rilasciata in una lingua diversa dall’inglese, essa riporta una traduzione in inglese delle voci indicate nell’allegato I.

Articolo 24

Valutazione delle competenze

1.   Le autorità competenti rilasciano un’autorizzazione ai titolari di licenza abilitati ad esercitare le funzioni di esaminatori o valutatori delle competenze per la formazione di unità operativa e la formazione continua.

2.   L’autorizzazione è valida per un periodo rinnovabile di tre anni.

Articolo 25

Registrazione

Le autorità competenti assicurano il mantenimento di una banca dati nella quale sono registrate le competenze di tutti i titolari di licenza di loro competenza e le date di validità delle relative specializzazioni.

Articolo 26

Scambio di informazioni

Fermo restando il rispetto dei principi di riservatezza di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, le autorità competenti si scambiano le informazioni pertinenti e si assistono reciprocamente per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento, in particolare nei casi che interessano la libera circolazione dei controllori del traffico aereo all’interno dell’Unione.

Articolo 27

Procedura di certificazione delle organizzazioni di formazione

1.   Le autorità competenti stabiliscono le procedure per la domanda, il rilascio e il mantenimento della validità dei certificati delle organizzazioni di formazione.

2.   Le autorità competenti rilasciano i certificati alle organizzazioni di formazione richiedenti che soddisfano i requisiti di cui al Capo IV.

3.   Possono essere rilasciati certificati per ogni tipo di addestramento, ovvero in combinazione con altri servizi di navigazione aerea, restando inteso che il tipo di addestramento e il tipo di servizio di navigazione aerea sono certificati congiuntamente come pacchetto di servizi.

4.   I certificati specificano le informazioni di cui all’allegato IV.

Articolo 28

Controllo delle attività delle organizzazioni di formazione e provvedimenti attuativi

1.   Le autorità competenti verificano che siano rispettati i requisiti e le condizioni contemplate dai certificati delle organizzazioni di formazione.

2.   Le autorità competenti sottopongono periodicamente a verifica le organizzazioni di formazione allo scopo di garantire l’effettiva osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.

3.   Oltre alle verifiche periodiche, le autorità competenti possono effettuare verifiche senza preavviso per accertare l’effettiva osservanza dei requisiti del presente regolamento.

4.   Se le autorità competenti accertano che il titolare di un certificato di organizzazione di formazione non soddisfa più i requisiti o le condizioni ad esso relative, adotta i provvedimenti necessari, tra cui eventualmente il ritiro del certificato.

5.   I certificati rilasciati in conformità con le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti reciprocamente.

Articolo 29

Riconoscimento delle licenze

1.   Gli Stati membri riconoscono le licenze di controllore del traffico aereo e di studente controllore e le relative abilitazioni, specializzazioni di abilitazione, specializzazioni linguistiche e certificazioni mediche rilasciate da altri Stati membri in conformità del presente regolamento.

Tuttavia, nel caso degli Stati membri che fissano un limite di età inferiore a 21 anni, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, il diritto di esercitare le funzioni previste dalla licenza di controllore del traffico aereo è limitato al territorio dello Stato membro che ha rilasciato la licenza fino a quando il titolare della stessa abbia raggiunto i 21 anni di età.

Nei casi in cui il titolare di una licenza eserciti le funzioni inerenti alla stessa in uno Stato membro diverso da quello in cui la licenza è stata rilasciata, egli ha il diritto di convertire la sua licenza con una licenza rilasciata nello Stato membro in cui esercita le funzioni, senza che gli vengano imposte condizioni supplementari.

Ai fini del rilascio della specializzazione di unità operativa, le autorità competenti impongono al richiedente di soddisfare le condizioni particolari associate alla specializzazione, specificando l’unità, il settore o la posizione operativa. Nell’elaborare il programma di addestramento di unità operativa, l’organizzazione di formazione tiene debitamente conto delle competenze e dell’esperienza acquisite dal richiedente.

2.   Le autorità competenti approvano o respingono il programma di addestramento di unità operativa relativo alla formazione proposta per il richiedente entro sei settimane dalla presentazione della documentazione, fatto salvo il ritardo dovuto alla presentazione di eventuali ricorsi. Le autorità competenti si assicurano che siano rispettati i principi di non discriminazione e di proporzionalità.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Conformità ai requisiti essenziali

L’agenzia effettua una valutazione del sistema di rilascio delle licenze di controllore del traffico aereo istituito dal presente regolamento e dei miglioramenti necessari per un «approccio globale all’aviazione» e per garantire la piena conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, al fine di presentare alla Commissione un parere, se del caso indicante le modifiche da apportare al regolamento.

Articolo 31

Deroghe

1.   In deroga all’articolo 11 del presente regolamento, gli Stati membri che hanno elaborato le specializzazioni di abilitazione nazionali, di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2006/23/CE, possono continuare ad applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   In deroga all’articolo 12 del presente regolamento, gli Stati membri che, in conformità con l’articolo 10 della direttiva 2006/23/CE, hanno stabilito che le funzioni inerenti alla specializzazione di unità operativa possono essere esercitate soltanto da titolari di licenza al di sotto di un dato limite di età, possono continuare ad applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri che decidano di applicare le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, ne informano la Commissione e l’agenzia.

Articolo 32

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all’allegato II, parte A, del presente regolamento, le organizzazioni di formazione possono continuare ad applicare i programmi di formazione basati sul documento di Eurocontrol dal titolo «Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training» (Orientamenti per la formazione iniziale dei controllori del traffico aereo sui contenuti essenziali comuni), edizione del 10 dicembre 2004, per un periodo di un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni, le certificazioni mediche e i certificati rilasciati alle organizzazioni di formazione in conformità con le pertinenti disposizioni delle legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE, si considerano rilasciati a norma del presente regolamento.

3.   Le persone che presentano domanda di licenza, abilitazione, specializzazione, certificazione medica o di certificato di organizzazione di formazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e alle quali non sia già stata rilasciata una licenza, un’abilitazione, una specializzazione, una certificazione medica o un certificato di organizzazione di formazione, devono dimostrare la conformità con le disposizioni del presente regolamento, prima che la licenza, l’abilitazione, la specializzazione, la certificazione medica o il certificato di organizzazione di formazione siano rilasciati.

4.   L’autorità competente di uno Stato membro che ha ricevuto domanda di rilascio di un certificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da parte di organizzazioni di formazione la cui autorità competente sia l’agenzia conformemente all’articolo 4, rilascia la certificazione in collaborazione con l’agenzia e trasferisce il fascicolo a quest’ultima una volta rilasciato il certificato.

5.   L’autorità competente di uno Stato membro responsabile del controllo di sicurezza delle organizzazioni di formazione la cui autorità competente sia l’agenzia ai sensi dell’articolo 4, trasferisce tale funzione all’agenzia sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

(3)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 22.

(4)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.

(5)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27.


ALLEGATO I

SPECIFICHE DELLE LICENZE

Le licenze rilasciate in conformità del presente regolamento sono conformi alle seguenti specifiche:

1.   Dati

1.1.

Sulla licenza figurano i dati riportati di seguito. Le voci da tradurre in inglese sono contrassegnate da un asterisco:

a)

*nome dello Stato o dell’autorità che rilascia la licenza (in grassetto);

b)

*denominazione della licenza (in grassetto nerissimo);

c)

numero di serie (in numeri arabi) della licenza attribuito dall’autorità che rilascia la licenza;

d)

nome per esteso del titolare (in caratteri latini anche se la grafia della lingua nazionale non utilizza l’alfabeto latino);

e)

data di nascita;

f)

cittadinanza del titolare;

g)

firma del titolare;

h)

*certificazione relativa alla validità e all’autorizzazione del titolare a esercitare le prerogative inerenti alla licenza, con le seguenti indicazioni:

(i)

abilitazioni, specializzazioni delle abilitazioni, specializzazioni linguistiche, specializzazioni di istruttore operativo e specializzazioni di unità operativa:

(ii)

data del rispettivo primo rilascio,

(iii)

data di scadenza della rispettiva validità;

i)

firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio;

j)

timbro o sigillo dell’autorità che rilascia la licenza.

1.2.

La licenza deve essere accompagnata da una certificazione medica in corso di validità.

2.   Materiale

È utilizzata carta di prima qualità o altro materiale appropriato su cui figurano con chiarezza le voci di cui al punto 1.

3.   Colore

3.1.

Se si usa materiale di uno stesso colore per tutte le licenze relative alla navigazione aerea rilasciate da uno Stato membro, il colore del materiale è il bianco.

3.2.

Se le licenze relative alla navigazione aerea rilasciate da uno Stato membro sono contraddistinte da un contrassegno cromatico, il colore della licenza di controllore del traffico aereo è il giallo.


ALLEGATO II

REQUISITI IN MATERIA DI FORMAZIONE

PARTE A

Requisiti per la formazione iniziale dei controllori del traffico aereo

La formazione iniziale è finalizzata ad assicurare che gli studenti controllori del traffico aereo soddisfino, come minimo, gli obiettivi della formazione di base e della formazione per l’abilitazione di cui alla pubblicazione di Eurocontrol dal titolo «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training» (Specifica per l’addestramento iniziale dei controllori del traffico aereo sui contenuti essenziali comuni), edizione del 21 ottobre 2008 (1), in modo che i controllori siano capaci di dirigere il traffico aereo in modo sicuro, rapido ed efficiente.

La formazione iniziale riguarda le seguenti materie: legislazione aeronautica, gestione del traffico aereo, ivi comprese le procedure per la cooperazione civile e militare, meteorologia, navigazione aerea, aeromobili e principi del volo, inclusa la comprensione tra controllori del traffico aereo e piloti, fattori umani, apparecchiature e sistemi, ambiente professionale, sicurezza e cultura della sicurezza, sistemi di gestione della sicurezza, situazioni inusuali e di emergenza, degrado dei sistemi e competenze linguistiche, inclusa la fraseologia utilizzata in radiotelefonia.

L’insegnamento delle singole materie è impartito in modo da preparare gli studenti all’esercizio dei vari tipi di servizi di traffico aereo e a mettere in evidenza gli aspetti legati alla sicurezza. La formazione iniziale si articola in corsi teorici e pratici, anche con l’ausilio di simulazioni, la cui durata è stabilita nei programmi di formazione iniziale approvati. Le competenze acquisite devono essere tali da garantire che il candidato possa essere considerato idoneo a gestire situazioni di traffico denso e complesso, facilitando la sua transizione all’addestramento di unità operativa.

La competenza del candidato che ha completato la formazione iniziale è valutata mediante esami specifici o un sistema di valutazione permanente.

PARTE B

Requisiti per l’addestramento dei controllori del traffico aereo presso l’unità operativa

I piani di addestramento di unità operativa specificano i processi e i tempi necessari per consentire di applicare le procedure utilizzate dall’unità operativa all’area locale sotto la supervisione di un istruttore operativo. Il piano approvato contiene l’indicazione di tutti gli elementi del sistema di valutazione delle competenze, comprese le disposizioni sull’attività lavorativa, gli accertamenti intermedi e gli esami, oltre alle procedure di notifica all’autorità competente. L’addestramento di unità operativa può comprendere elementi della formazione iniziale specificamente connessi alla situazione nazionale.

Durante l’addestramento di unità operativa i controllori del traffico aereo ricevono una formazione sufficiente in materia di gestione della sicurezza e delle situazioni di crisi.

La durata dell’addestramento di unità operativa è stabilita nel programma di addestramento di unità operativa. Le competenze richieste vengono accertate tramite appositi esami o un sistema di valutazione continua a cura di esaminatori o valutatori delle competenze debitamente autorizzati, il cui giudizio deve essere neutrale ed obiettivo. A tal fine, le autorità competenti definiscono meccanismi di ricorso per assicurare l’equo trattamento dei candidati.

PARTE C

Requisiti per la formazione continua dei controllori del traffico aereo

La validità delle specializzazioni di abilitazione e delle specializzazioni di unità operativa riportate sulle licenze dei controllori del traffico aereo è mantenuta tramite una formazione continua approvata, consistente in un addestramento idoneo a mantenere le competenze dei controllori del traffico aereo, corsi di aggiornamento, addestramento alle situazioni inusuali e di emergenza, degrado dei sistemi, e, se necessario, un addestramento linguistico.

Durante la formazione continua i controllori del traffico aereo ricevono una formazione sufficiente in materia di gestione della sicurezza e delle situazioni di crisi.

La formazione iniziale si articola in corsi teorici e pratici, anche con l’ausilio di simulazioni. A tal fine l’organizzazione di formazione elabora programmi di competenza di unità operativa che specificano i processi, il personale e i tempi necessari per fornire un’adeguata formazione continua e per dimostrare il possesso delle competenze previste. Tali programmi sono rivisti ed approvati con periodicità almeno triennale. La durata della formazione continua è stabilita in relazione alle esigenze funzionali dei controllori del traffico aereo che lavorano nell’unità operativa, tenuto conto, in particolare, delle modifiche o dei progetti di modifica delle procedure o delle apparecchiature, ovvero delle esigenze generali legate alla gestione della sicurezza. La competenza di ciascun controllore del traffico aereo è soggetta ad adeguata valutazione almeno ogni tre anni. Il fornitore di servizi di navigazione aerea assicura che siano utilizzati meccanismi atti a garantire l’equo trattamento dei titolari di licenze, la validità delle cui specializzazioni non può essere prorogata.


(1)  Edizione 1.0, data dell’edizione; 21.10.2008, riferimento n.: EUROCONTROL-SPEC-0113.


ALLEGATO III

REQUISITI DI COMPETENZA LINGUISTICA

Classificazione delle competenze linguistiche: livello esperto, livello elevato e livello operativo

Livello

Pronuncia

Si presuppone l’uso di un’inflessione dialettale e/o di un accento comprensibile alla comunità aeronautica.

Struttura

Le pertinenti strutture grammaticali e sintattiche sono determinate da funzioni linguistiche adeguate alle mansioni.

Vocabolario

Fluidità

Comprensione

Interazioni

Esperto

6

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione – per quanto risentano dell’influsso della prima lingua o di varianti regionali – non incidono quasi mai sulla facilità di comprensione.

Costante buona padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche sia di base che complesse.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare con efficacia su un gran numero di argomenti noti e non noti. Il vocabolario è idiomatico, vario e adeguato al registro.

Capacità di parlare a lungo con naturalezza e senza fatica. Capacità di variare il discorso per ottenere effetti stilistici, ad esempio per insistere su un punto determinato. Capacità di utilizzare spontanea-mente e correttamente le marche e i connettivi del discorso.

Buona capacità di comprensione in quasi tutti i contesti, compresa la comprensione di sottigliezze linguistiche e culturali.

Capacità di interagire con facilità in quasi tutte le situazioni. Capacità di reagire ai segnali verbali e non verbali e di rispondervi adeguata-mente.

Avanzato

5

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione – per quanto risentano dell’influsso della prima lingua o di varianti regionali – raramente incidono sulla facilità di comprensione.

Buona e costante padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche. Tenta di comporre strutture complesse, tuttavia con errori che talvolta incidono sul senso.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa. Capacità di parafrasare con coerenza e successo. Il vocabolario è talvolta idiomatico.

Capacità di parlare a lungo con relativa facilità su argomenti noti, ma non di variare il flusso del discorso come strumento stilistico. Capacità di utilizzare adeguatamente marche o i connettivi del discorso.

La comprensione è precisa su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa e quasi sempre precisa quando il locutore si trova dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato. Capacità di comprendere una gamma di varietà di discorso (inflessione dialettale e/o accento) o di registro.

Le risposte sono immediate, appropriate e informative. Gestisce con efficacia il rapporto locutore-interlocutore.

Operativo

4

Pronuncia, accentuazione, ritmo ed intonazione sono influenzati dalla prima lingua o da varietà regionali, ma solo occasional-mente incidono sulla facilità di comprensione.

Le strutture grammaticali e sintattiche di base sono usate in modo creativo e sono generalmente ben controllate. Possono intervenire errori, specialmente in circostanze inusuali o inaspettate, che raramente incidono sul senso.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono in genere sufficienti per comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa. Può spesso parafrasare con successo quando faccia difetto il vocabolario in circostanze inusuali o inaspettate.

Capacità di produrre enunciati ad un ritmo adeguato. Può verificarsi occasional-mente una perdita di fluidità di espressione passando da formule apprese all’interazione spontanea, senza che ciò impedisca una comunicazione efficace. Capacità di fare un uso limitato di marche o connettivi del discorso. I riempitivi non distraggono l’attenzione.

Buona comprensione della maggior parte degli argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa quando l’accento o la variante utilizzati sono sufficientemente intelligibili per una comunità internazionale di utenti. Dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o un evento inaspettato la comprensione può essere più lenta o richiedere strategie di chiarimento.

Le risposte sono in genere immediate, adeguate e informative. Inizia e mantiene la conversazione anche in situazioni impreviste. Reagisce adeguatamen-te a eventuali malintesi tramite verifiche, conferme e chiarimenti.


Classificazione delle competenze linguistiche: livello pre-operativo, livello elementare e livello pre-elementare

Livello

Pronuncia

Uso di un’inflessione dialettale e/o di un accento comprensibile alla comunità aeronautica.

Struttura

Le pertinenti strutture grammaticali e sintattiche sono determinate da funzioni linguistiche adeguate alle mansioni.

Vocabolario

Fluidità

Comprensione

Interazioni

Pre- operativo

3

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione risentono dell’influsso della prima lingua o di varianti regionali e interferiscono spesso con la facilità di comprensione.

Le strutture grammaticali di base e le strutture sintattiche associate a situazioni prevedibili non sono sempre ben padroneggiate. Gli errori incidono spesso sul senso della frase.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono spesso sufficienti per comunicare su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa, ma il vocabolario è limitato e la scelta delle parole spesso scorretta. Il locutore è spesso incapace di ricorrere a parafrasi quando gli fa difetto il vocabolario.

Capacità di produrre enunciati, ma la struttura delle frasi e le pause sono spesso inadeguate. Le esitazioni o lentezza nella produzione di frasi possono impedire un’efficace comunicazione. I riempitivi distraggono talvolta l’attenzione.

La comprensione è spesso corretta su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa quando l’accento o la varietà utilizzata sono sufficientemente comprensibili per una comunità internazionale di utenti. La comprensione può venire meno dinanzi a una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato.

Le risposte sono talvolta immediate, adeguate ed informative. È capace di iniziare e sostenere una conversazione con ragionevole facilità su argomenti familiari e in situazioni prevedibili. Risposta generalmente inadeguata dinanzi a situazioni impreviste.

Elementare

2

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione risentono pesantemente dell’influsso della prima lingua o di varianti regionali e in genere interferiscono con la facilità di comprensione.

Dimostra soltanto una padronanza limitata di poche e semplici strutture grammaticali e frasi memorizzate.

Vocabolario limitato consistente esclusivamente di parole isolate e frasi memorizzate.

Può produrre enunciati molto brevi, isolati e memorizzati, con pause frequenti. L’impiego di riempitivi per cercare espressioni e articolare parole meno familiari distrae l’attenzione.

La comprensione si limita a espressioni isolate e memorizzate, quando sono articolate lentamente e distintamente.

I tempi di risposta sono lenti e spesso inadeguati. L’interazione si limita a semplici dialoghi di routine.

Pre-elementare

1

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.


ALLEGATO IV

Specifiche per i certificati delle organizzazioni di formazione

I certificati delle organizzazioni di formazione rilasciati dall’autorità competente a norma del presente regolamento specificano:

a)

l’autorità competente che rilascia il certificato;

b)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

c)

il tipo di formazione e/o, a seconda dei casi, i servizi certificati;

d)

una dichiarazione che attesta che il candidato soddisfa i requisiti di cui al Capo V;

e)

la data di rilascio e la durata di validità del certificato.


11.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 806/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2011

che approva la sostanza attiva fluquinconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2), si applica alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza in conformità all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (3), per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. Il fluquinconazolo è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza ai sensi di tale regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono le modalità di attuazione della 2a e 3a fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il fluquinconazolo.

(3)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 2229/2004, che stabilisce le modalità attuative della 4a fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6), il notificante ha ritirato il sostegno all’iscrizione di tale sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso. Al fine di non iscrivere il fluquinconazolo, è stata pertanto adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (7).

(4)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in prosieguo «il richiedente») ha chiesto con una nuova domanda l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I della medesima.

(5)

La domanda è stata presentata all’Irlanda, designato Stato membro relatore ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti sostanziali e procedurali di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

L’Irlanda ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione complementare inviata in data 13 aprile 2010 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l’Autorità») e alla Commissione. L’Autorità ha trasmesso la relazione complementare agli altri Stati membri e al richiedente per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. In data 25 febbraio 2011, l’Autorità ha presentato alla Commissione su richiesta di quest’ultima e ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, le sue conclusioni sul fluquinconazolo (8). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione complementare e la conclusione dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso in data 17 giugno 2011 nella forma di relazione di riesame della Commissione sul fluquinconazolo.

(7)

Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengono fluquinconazolo soddisfino in generale i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi esaminati e specificati nella relazione di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fluquinconazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.

(9)

Ferma restando la conclusione che sia opportuno approvare il fluquinconazolo è, in particolare, necessario raccogliere ulteriori informazioni di conferma.

(10)

È bene che, fino all’approvazione, trascorra un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti derivanti dall’approvazione.

(11)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto la specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti fluquinconazolo.Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, verrà concesso un periodo di tempo maggiore per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato, descritto all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato in base ai principi uniformi.

(12)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni all’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (9) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti riguardo all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di tale direttiva. Ciò non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I della direttiva o i regolamenti che approvano le sostanze attive.

(13)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (10) deve essere modificato di conseguenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(14)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del fluquinconazolo e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante il fluquinconazolo nell’allegato di tale decisione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva fluquinconazolo, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.

Articolo 2

Riesame di prodotti fitosanitari

1.   Se necessario, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti fluquinconazolo come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari in tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, o possa accedervi, ai sensi delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga fluquinconazolo come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte inserite, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, deve essere riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenga conto della parte B della colonna sulle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni fissate all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto deciso, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente fluquinconazolo come unica sostanza attiva, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente fluquinconazolo come una tra più sostanze attive, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 oppure entro il termine, fissato per tale modifica o revoca, dagli atti legislativi che hanno iscritto la/le sostanza/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o hanno approvato tale/i sostanza/e, se esso cade più tardi.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento (CE) n. 540/2011 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche alla decisione 2008/934/CE

La riga riguardante il fluquinconazolo nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)  GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

(7)  GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluquinconazole (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva fluquinconazolo). EFSA Journal 2011;9(5):2096. [112 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2096. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu

(9)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(10)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, Numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Fluquinconazolo

n. CAS 136426-54-5

n. CIPAC 474

3-(2,4-diclorofenil)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)quinazolin-4(3H)one

≥ 955 g/kg

1o gennaio 2012.

31 dicembre 2021.

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fluquinconazolo, in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

b)

prestare particolare attenzione all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs);

c)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e per i mammiferi.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)

ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale;

2)

al contributo nelle colture a rotazione di potenziali residui del metabolita dione all’esposizione dei consumatori;

3)

al rischio acuto per mammiferi insettivori;

4)

al rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori ed erbivori,

5)

al rischio di mammiferi che si nutrono di lombrichi;

6)

al potenziale di disturbo endocrino negli organismi acquatici (studio del ciclo di vita completo dei pesci).

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità tali informazioni entro il 31 dicembre 2013


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nella relazione di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce che segue:

Numero

Nome comune, Numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«14

Fluquinconazolo

n. CAS 136426-54-5

n. CIPAC: 474

3-(2,4-diclorofenil)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)quinazolin-4(3H)one

≥ 955 g/kg

1o gennaio 2012.

31 dicembre 2021.

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fluquinconazolo, in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

b)

prestare particolare attenzione all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs);

c)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e per i mammiferi.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)

ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale;

2)

al contributo, nelle colture a rotazione, di potenziali residui del metabolita dione all’esposizione dei consumatori;

3)

al rischio acuto per mammiferi insettivori;

4)

al rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori ed erbivori;

5)

al rischio di mammiferi che si nutrono di lombrichi;

6)

al potenziale di disturbo endocrino negli organismi acquatici (studio del ciclo di vita completo dei pesci).

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.»


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nella relazione di riesame.


11.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 807/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2011

che approva la sostanza attiva triazossido conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (3) per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. Il triazossido è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza conformemente al suddetto regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il triazossido. Con la decisione 2009/860/CE della Commissione (6) è stato deciso di non includere il triazossido nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I.

(4)

La domanda è stata presentata al Regno Unito, designato Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2009/860/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

Il Regno Unito ha valutato le informazioni e i dati nuovi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare, che è stata inviata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione il 10 giugno 2010.

(6)

L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, la relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’Autorità. L’Autorità ha quindi presentato alla Commissione le sue conclusioni sul triazossido il 15 febbraio 2011 (7). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame è stato ultimato il 17 giugno 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il triazossido.

(7)

La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le nuove conclusioni dell’Autorità si concentrano sugli elementi preoccupanti che avevano determinato la non iscrizione della sostanza. In particolare, non era stato possibile effettuare una valutazione affidabile dei rischi per i consumatori poiché mancavano dati che consentissero di determinare la natura dei residui nei prodotti vegetali e il possibile trasferimento dei residui nei prodotti di origine animale.

(8)

Le nuove informazioni presentate dal richiedente indicano che l’esposizione dei consumatori può considerarsi accettabile.

(9)

Di conseguenza le informazioni supplementari fornite dal richiedente consentono di superare le criticità che avevano determinato la non iscrizione. Non risultano esservi altre questioni scientifiche aperte.

(10)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti triazossido si possano considerare conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno approvare il triazossido conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni.

(12)

Ferma restando la conclusione che il triazossido va approvato, è in particolare opportuno richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(13)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (8).

(14)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva triazossido, quale specificata nell’allegato I, è approvata fatte salve le condizioni figuranti in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 81.

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triazoxide (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva triazossido). EFSA Journal 2011;9(3): 86 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2018. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(8)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Triazossido

N. CAS 72459-58-6

N. CIPAC 729

7-chloro-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide

≥ 970 g/kg

Impurezze:

toluene: non più di 3 g/kg

1o ottobre 2011

30 settembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per il trattamento delle sementi.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triazossido, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

In tale valutazione complessiva gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

b)

prestare particolare attenzione al rischio per gli uccelli granivori e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente trasmette alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio a lungo termine per i mammiferi granivori entro il 30 settembre 2013.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«17

Triazossido

N. CAS 72459-58-6

N. CIPAC 729

7-chloro-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide

≥ 970 g/kg

Impurezze:

toluene: non più di 3 g/kg

1o ottobre 2011

30 settembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida nel trattamento delle sementi.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triazossido, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

b)

prestare particolare attenzione al rischio per gli uccelli granivori e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente trasmette alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio a lungo termine per i mammiferi granivori entro il 30 settembre 2013.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


11.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

73,7

TR

63,0

UY

98,8

ZA

72,4

ZZ

77,0

0806 10 10

EG

150,8

MA

187,2

TR

166,4

ZZ

168,1

0808 10 80

AR

114,4

BR

63,1

CL

86,0

CN

56,0

NZ

102,2

US

121,3

ZA

88,7

ZZ

90,2

0808 20 50

AR

95,9

CL

75,1

CN

49,3

NZ

108,0

ZA

96,2

ZZ

84,9

0809 30

TR

126,5

ZZ

126,5

0809 40 05

BA

50,1

XS

57,7

ZZ

53,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

11.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/50


DECISIONE 2011/499/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o agosto 2011

che modifica e proroga la decisione 2010/450/PESC che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC (1) che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il Sudan per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011.

(2)

Il 9 luglio 2011 la Repubblica del Sudan meridionale ha dichiarato la propria indipendenza e da allora la RSUE si occupa di due paesi indipendenti.

(3)

La sig.ra Rosalind MARSDEN dovrebbe essere nominata RSUE per la Repubblica del Sudan e per la Repubblica del Sudan meridionale per il periodo dal 9 luglio 2011 al 30 giugno 2012. È opportuno di conseguenza modificare e prorogare la decisione 2010/450/PESC.

(4)

La RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/450/PESC è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

La sig.ra Rosalind MARSDEN è nominata rappresentante speciale dell’Unione europea (“RSUE”) per la Repubblica del Sudan (“Sudan”) e per la Repubblica del Sudan meridionale (“Sudan meridionale”) per il periodo dal 9 luglio 2011 al 30 giugno 2012. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“AR”).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (“l’UE” o “l’Unione”) in rapporto al Sudan e al Sudan meridionale, vale a dire collaborare con le parti sudanesi, l’Unione africana (“UA”) e le Nazioni Unite (“ONU”) e altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale per giungere a una pacifica coesistenza tra il Sudan e il Sudan meridionale in seguito alla scadenza dell’accordo globale di pace (“CPA”) e all’indipendenza del Sudan meridionale intervenuta il 9 luglio 2011. Gli obiettivi politici dell’Unione comprendono un contributo attivo alla risoluzione di eventuali questioni in sospeso del CPA e successive a quest’ultimo e un aiuto alle parti affinché attuino quanto convenuto, un sostegno agli sforzi volti a stabilizzare l’instabile zona di frontiera tra nord e sud, il sostegno alla costruzione istituzionale e la promozione della stabilità, della sicurezza e dello sviluppo nel Sudan meridionale, la facilitazione di una soluzione politica del conflitto nel Darfur, la promozione della governance democratica, della responsabilità e del rispetto dei diritti umani, inclusa una cooperazione con la Corte penale internazionale, il mantenimento dell’impegno nel Sudan orientale; il miglioramento dell’accesso umanitario nell’intero territorio del Sudan e del Sudan meridionale.

Inoltre, il mandato dell’RSUE si baserà sull’obiettivo politico dell’Unione di contribuire all’attenuazione e all’eliminazione delle minacce alla stabilità del Sudan meridionale e della regione in generale rappresentate dall’Esercito di resistenza del Signore (“LRA”).

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, la RSUE ha il mandato di:

a)

mettersi in collegamento con il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i partiti politici del Sudan e del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur nonché con la società civile e le organizzazioni non governative, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell’Unione;

b)

mantenere una stretta collaborazione con l’ONU, con l’UA, in particolare il gruppo di attuazione ad alto livello dell’UA (“AUHIP”) per il Sudan, la Lega degli Stati arabi, l’Agenzia intergovernativa per lo sviluppo e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali, compreso l’inviato speciale degli Stati Uniti;

c)

partecipare a pertinenti consessi internazionali e pubblici per promuovere gli obiettivi politici dell’Unione e la coerenza dell’impegno internazionale a favore del Sudan;

d)

contribuire agli sforzi internazionali volti ad agevolare un accordo di pace globale, inclusivo e duraturo per il Darfur in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l’Unione africana, il governo del Qatar ed altri soggetti interessati internazionali;

e)

promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo mantenendo contatti regolari con le competenti autorità del Sudan e del Sudan meridionale, con l’Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, con l’Ufficio dell’alto commissario per i diritti dell’uomo e con gli osservatori dei diritti dell’uomo presenti nella regione;

f)

contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi i suoi orientamenti in materia, segnatamente gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati e gli orientamenti sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché all’attuazione della politica dell’Unione riguardo alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU 1325 (2000) sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

g)

contribuire attivamente all’attuazione di un approccio globale dell’Unione nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale, come convenuto dal Consiglio “Affari esteri” del 20 giugno 2011;

h)

vigilare sull’impegno dell’Unione e coordinarlo con tutti i pertinenti soggetti interessati a sostegno degli sforzi per attenuare ed eliminare la minaccia rappresentata per la popolazione civile e per la stabilità del Sudan meridionale e della regione in generale dall’LRA.

2.   Ai fini dell’espletamento del suo mandato, la RSUE tra l’altro:

a)

fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell’Unione nei consessi internazionali al fine di promuovere e consolidare in modo proattivo un approccio politico coerente dell’Unione nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale;

b)

mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione e coopera strettamente con le delegazioni dell’Unione a Khartoum e Juba, e con le delegazioni dell’Unione presso l’UA ad Addis Abeba e l’ONU a New York;

c)

contribuisce al processo politico e alle attività riguardanti la risoluzione di eventuali questioni in sospeso del CPA e successive a quest’ultimo, e ad aiutare le parti affinché attuino quanto convenuto nonché a sostenere gli sforzi nel settore della costruzione istituzionale nel Sudan meridionale;

d)

contribuisce all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi i suoi orientamenti in materia, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati e gli orientamenti sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché all’attuazione della politica dell’Unione per quanto riguarda la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell’ONU concernente le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi e relazioni sugli sviluppi intervenuti al riguardo; e

e)

vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti del Sudan e del Sudan meridionale, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, segnatamente le risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1590 (2005), 1591 (2005), 1593 (2005), 1612 (2005), 1663 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1769 (2007), 1778 (2007), 1881 (2009), 1882 (2009), 1891 (2009), 1919 (2010).»;

3)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   La RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (“SEAE”).»;

4)

all’articolo 5 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario di 1 820 000 EUR sarà aumentato di 955 000 EUR per coprire le spese connesse con il mandato della RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 30 giugno 2012.»;

5)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, la RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. La RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso la RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso la RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati alla RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato o del SEAE ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

4.   Uffici dell’RSUE sono mantenuti a Bruxelles, a Khartoum e a Juba e comprendono il necessario personale di sostegno politico, amministrativo e logistico.»;

6)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

La RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

7)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Sicurezza

In conformità della politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, la RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali, regoli la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e includa un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.»;

8)

all’articolo 11 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e sulla situazione del Sudan e del Sudan meridionale.»;

9)

nell’articolo 12 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione, incluse quelle di Khartoum, Juba, Addis Abeba e New York, e con i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere la RSUE nell’esecuzione del mandato. La RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.»;

10)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. La RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro gennaio 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 9 luglio 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 1o agosto 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;


11.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/53


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/500/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 agosto 2011

che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, è opportuno inserire due altre entità nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le entità elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 agosto 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.


ALLEGATO

Entità di cui all'articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Al-Sharara Oil Services Company

(a.k.a.: Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)

Al-Saqa District, Beside al-Saqa Mosque, Tripoli, Libya

Tel: +218 21362 2163

Fax: +218 21362 2161

Entità che agisce per conto o sotto la direzione del regime di Gheddafi.

10.8.2011

2.

Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC)

www.odac-libya.com

Entità che agisce per conto o sotto la direzione del regime di Gheddafi e fonte potenziale di finanziamenti per il regime. L'ODAC ha facilitato migliaia di progetti per infrastrutture finanziate dal governo.

10.8.2011