ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.205.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 205

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
10 agosto 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2011 della Commissione, dell’8 agosto 2011, recante centocinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva spiroxamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva teflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( 1 )

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

DECISIONI

 

 

2011/496/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 agosto 2011, sulla conformità della norma EN 16156:2010 Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Prescrizioni di sicurezza e della norma EN ISO 12863:2010 Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette all’obbligo di sicurezza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti della norma EN 16156:2010 Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Prescrizioni di sicurezza e della norma EN ISO 12863:2010 Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [notificata con il numero C(2011) 5626]  ( 1 )

31

 

 

2011/497/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 agosto 2011, che autorizza la commercializzazione dell’estratto di fagioli neri fermentati in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 5645]

33

 

 

2011/498/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 agosto 2011, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) originario della Repubblica popolare cinese

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 796/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2011

recante centocinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 29 luglio 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone giuridiche, gruppi o entità al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, nonché di modificare due voci dell’elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità”:

(a)

“Emarat Kavkaz. Altre informazioni: (a) opera prevalentemente nella Federazione russa, in Afghanistan e in Pakistan; (b) guidato da Doku Khamatovich Umarov. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2011.”

(b)

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias (a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, (b) Tehrik-e-Taliban, (c) Pakistani Taliban, (d) Tehreek-e-Taliban). Altre informazioni: (a) l’organizzazione Tehrik-e Taliban è basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan; (b) costituita nel 2007, il suo leader è Hakimullah Mehsud; (c) Wali Ur Rehman è l’emiro del TTP per il Waziristan meridionale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2011.”

(2)

La voce “Hakimullah Mehsud (alias (a) Hakeemullah Mehsud, (b) Zulfiqar). Data di nascita: circa 1979. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) leader di Tehrik-i-Taliban Pakistan, un’organizzazione basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita da quanto segue:

“Hakimullah Mehsud (alias (a) Hakeemullah Mehsud, (b) Zulfiqar). Data di nascita: intorno al 1979. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) leader di Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), un’organizzazione basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.”

(3)

La voce “Wali Ur Rehman. Data di nascita: circa 1970. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) emiro di Tehrik-i-Taliban per l’Agenzia del Waziristan meridionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita da quanto segue:

“Wali Ur Rehman. Data di nascita: intorno al 1970. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) emiro di Tehrik-i-Taliban (TTP) per l’Agenzia del Waziristan meridionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.”


10.8.2011   

IT

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L 205/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 797/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2011

che approva la sostanza attiva spiroxamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2, del medesimo,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive iscritte nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l’elenco di tali sostanze (3) per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. La spiroxamina è iscritta nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007.

(2)

Secondo quanto previsto dalla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che applica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4), l’autorizzazione per la spiroxamina scade il 31 dicembre 2011. Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 è stata presentata una notifica mirante al rinnovo dell’iscrizione della spiroxamina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, entro i termini previsti da tale articolo.

(3)

La Commissione ha ritenuto ammissibile tale notifica con la decisione 2008/656/CE, del 28 luglio 2008, sull’ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, flurossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l’elenco dei notificanti interessati (5).

(4)

Il notificante ha trasmesso i dati richiesti nei termini previsti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, corredandoli con una nota esplicativa relativa alla pertinenza di ogni nuovo studio presentato.

(5)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e, in data 17 settembre 2009, l’ha trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l’Autorità») e alla Commissione. Oltre alla valutazione della sostanza attiva, la relazione contiene l’elenco degli studi sui quali si è basato lo Stato membro relatore per la sua valutazione.

(6)

L’Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. Essa ha inoltre reso pubblica la relazione di valutazione.

(7)

Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata oggetto di un esame inter pares da parte degli Stati membri e dell’Autorità. In data 1o settembre 2010 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame inter pares di valutazione dei rischi della spiroxamina (6). La relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 17 giugno 2011, il riesame si è concluso sotto forma di relazione di riesame della Commissione sulla spiroxamina.

(8)

In base alle verifiche effettuate è lecito ritenere che i prodotti fitosanitari contenenti spiroxamina continueranno a soddisfare, nel complesso, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nella relazione di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la spiroxamina.

(9)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni non previste all’atto della prima iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(10)

Ferma restando la conclusione che sia opportuno approvare la spiroxamina è, in particolare, necessario raccogliere ulteriori informazioni di conferma.

(11)

Prima dell’approvazione, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo ragionevole per consentire loro e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi requisiti da essa derivanti.

(12)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto della specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti spiroxamina. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto, è concesso un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo, di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, relativo a ogni prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi.

(13)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni all’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della 1a fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti riguardo all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di tale direttiva. Ciò non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I della direttiva o i regolamenti che approvano le sostanze attive.

(14)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 deve essere modificato di conseguenza.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva spiroxamina, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.

Articolo 2

Riesame di prodotti fitosanitari

1.   Se necessario, gli Stati membri modificano o revocano, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, entro il 30 giugno 2012, le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti spiroxamina come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari in tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, o possa accedervi, ai sensi delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga spiroxamina come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte inserite, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, deve essere riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenga conto della parte B della colonna sulle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni fissate all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto deciso, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente spiroxamina come unica sostanza attiva, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro e non oltre il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente spiroxamina come una tra più sostanze attive, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 oppure entro il termine, fissato per tale modifica o revoca, dagli atti legislativi che hanno iscritto la/le sostanza/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o hanno approvato tale/i sostanza/e, se esso cade più tardi.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento (CE) n. 540/2011 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.

(4)   GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(5)   GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance spiroxamine (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva spiroxamina). EFSA Journal 2010;8(9)1719. [102 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010 1719. Disponibile on-line al sito www.efsa.europa.eu

(7)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Spiroxamina

n. CAS 1181134-30-8

n. CIPAC: 572

(8-tert-butil-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-

ilmetil)-etilpropilamina (ISO)

≥ 940 g/kg

(diastereomeri A e B combinati)

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla spiroxamina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

1)

al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale;

2)

alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

3)

al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma:

a)

sul possibile impatto su lavoratori e consumatori e sulla valutazione del rischio ambientale della potenziale degradazione stereoselettiva di ciascun isomero nelle piante, negli animali e nell’ambiente;

b)

sulla tossicità dei metaboliti vegetali che si formano negli ortofrutticoli e sulla potenziale idrolisi dei residui di ortofrutticoli nei prodotti trasformati;

c)

sulla valutazione dell’esposizione delle acque sotterranee al metabolita M03 (2);

d)

sul rischio per gli organismi acquatici.

Il notificante deve trasmettere agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità le informazioni di cui ai punti a) e b) entro 2 anni dall’adozione di istruzioni specifiche e le informazioni di cui ai punti b), c) e d) entro il 31 dicembre 2013.


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

(2)  M03: ossido di [(8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina.


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato come segue:

1)

nella parte A la voce relativa alla spiroxamina è soppressa;

2)

nella parte B è inserita la voce seguente:

«7

Spiroxamina

n. CAS 1181134-30-8

n. CIPAC: 572

(8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina (ISO)

≥ 940 g/kg

(diastereomeri A e B combinati)

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla spiroxamina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

1)

al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale;

2)

alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

3)

al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma:

a)

sul possibile impatto su lavoratori e consumatori e sulla valutazione del rischio ambientale della potenziale degradazione stereoselettiva di ciascun isomero nelle piante, negli animali e nell’ambiente;

b)

sulla tossicità dei metaboliti vegetali che si formano negli ortofrutticoli e sulla potenziale idrolisi dei residui di ortofrutticoli nei prodotti trasformati;

c)

sulla valutazione dell’esposizione delle acque sotterranee al metabolita M03 (*1);

d)

sul rischio per gli organismi acquatici.

Il notificante deve trasmettere agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità le informazioni di cui ai punti a) e b) entro 2 anni dall’adozione di istruzioni specifiche e le informazioni di cui ai punti b), c) e d) entro il 31 dicembre 2013.


(*1)  M03: ossido di [(8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina.»


10.8.2011   

IT

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L 205/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 798/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2011

che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2, del medesimo,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza in conformità all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (3), per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. Oxifluorfen è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza ai sensi di tale regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono le modalità di attuazione della 2a e 3a fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza oxifluorfen.

(3)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002, che stabilisce le modalità attuative della 3a fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 2229/2004, che stabilisce le modalità attuative della 4a fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6), il notificante ha ritirato il sostegno all’iscrizione di tale sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro 2 mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso. Al fine di non iscrivere l’oxifluorfen, è stata pertanto adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (7).

(4)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in prosieguo «il richiedente») ha chiesto con una nuova domanda l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I della medesima.

(5)

La domanda è stata presentata alla Spagna, che era stata designata Stato membro relatore ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti sostanziali e procedurali di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

La Spagna ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione complementare inviata in data 13 gennaio 2010 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l’Autorità») e alla Commissione. L’Autorità ha trasmesso la relazione complementare agli altri Stati membri e al richiedente per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. In data 23 novembre 2010, l’Autorità ha presentato alla Commissione su richiesta di quest’ultima e ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, le sue conclusioni sull’oxifluorfen (8). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione complementare e la conclusione dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso in data 17 giugno 2011 nella forma di relazione di riesame della Commissione sull’oxifluorfen.

(7)

Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengono oxifluorfen soddisfino in generale i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi esaminati e specificati nella relazione di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’oxifluorfen in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009

(8)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.

(9)

Ferma restando la conclusione che sia opportuno approvare l’oxifluorfen è, in particolare, necessario raccogliere ulteriori informazioni di conferma.

(10)

È bene che, fino all’approvazione, trascorra un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti derivanti dall’approvazione.

(11)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto la specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti oxifluorfen. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, verrà concesso un periodo di tempo maggiore per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato, descritto all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato in base ai principi uniformi.

(12)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni all’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (9) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti riguardo all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di tale direttiva. Ciò non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I della direttiva o i regolamenti che approvano le sostanze attive. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (10) deve essere modificato di conseguenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(13)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione dell’oxifluorfen e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante l’oxifluorfen nell’allegato di tale decisione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva oxifluorfen, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.

Articolo 2

Riesame di prodotti fitosanitari

1.   Se necessario, gli Stati membri modificano o revocano, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, entro il 30 giugno 2012, le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti oxifluorfen come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari in tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, o possa accedervi, ai sensi delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga oxifluorfen come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte inserite, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, deve essere riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenga conto della parte B della colonna sulle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni fissate all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto deciso, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente oxifluorfen come unica sostanza attiva, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente oxifluorfen come una tra più sostanze attive, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 oppure entro il termine, fissato per tale modifica o revoca, dagli atti legislativi che hanno iscritto la/le sostanza/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o hanno approvato tale/i sostanza/e, se esso cade più tardi.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento (CE) n. 540/2011 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche alla decisione 2008/934/CE

La riga riguardante l’oxifluorfen nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)   GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)   GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

(7)   GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oxifluorfen. (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva oxifluorfen)». EFSA Journal 2010;8(11):1906. [78 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1906. Disponibile on-line al sito www.efsa.europa.eu

(9)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(10)   GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Oxifluorfen

n. CAS 42874-03-3

n. CIPAC: 538

2-cloro-α,α,α-trifluoro-p-tolil 3-etossi-4-nitrofenil etere

≥ 970 g/kg

Impurità:

N,N-dimetilnitrosammina: non oltre 50 μg/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall’autunno all’inizio della primavera

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’oxifluorfen, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;

b)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici, per i mammiferi che si nutrono di lombrichi, per i macroorganismi terricoli, per artropodi e piante non bersaglio.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sull’incidenza delle impurità;

2)

all’equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

3)

al rischio potenziale per gli organismi acquatici della sostanza attiva e dei metaboliti RH-45469 (2), MW 306 (3), MW 347 (4), MW 274 (5) e del metabolita non identificato Deg 27;

4)

al rischio potenziale di bioaccumulazione e di bioamplificazione nella catena alimentare acquatica, organismi presenti nei sedimenti compresi;

5)

ai dati di esposizione per l’applicazione a scaglioni che possano servire come valori di riduzione della deriva.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 giugno 2012 e le informazioni di cui ai punti da 3) a 5) entro il 31 dicembre 2013.


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nella relazione di riesame.

(2)  5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2-[(metossimetil)ammino]fenolo.

(3)  acido 3-cloro-4-[3-(etenilossi)-4-idrossifenossi]benzoico.

(4)  2-cloro-1-(3-metossi-4-nitrofenossi)-4-(trifluorometil)benzene.

(5)  acido 4-(3-etossi-4-idrossifenossi)benzoico.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce che segue:

«11

Oxifluorfen

n. CAS 42874-03-3

n. CIPAC 538

2-cloro-α,α,α-trifluoro-p-tolil 3-etossi-4-nitrofenil etere

≥ 970 g/kg

Impurità:

N,N-dimetilnitrosammina: non oltre 50 μg/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall’autunno all’inizio della primavera

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’oxifluorfen, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;

b)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici, per i mammiferi che si nutrono di lombrichi, per i macroorganismi terricoli, per artropodi e piante non bersaglio.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sull’incidenza delle impurità;

2)

all’equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

3)

al rischio potenziale per gli organismi acquatici della sostanza attiva e dei metaboliti RH-45469 (*1), MW 306 (*2), MW 347 (*3), MW 274 (*4) e del metabolita non identificato Deg 27;

4)

al rischio potenziale di bioaccumulazione e di bioamplificazione nella catena alimentare acquatica, organismi presenti nei sedimenti compresi;

5)

ai dati di esposizione per l’applicazione a scaglioni che possano servire come valori di riduzione della deriva.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 giugno 2012 e le informazioni di cui ai punti da 3) a 5) entro il 31 dicembre 2013.


(*1)  5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2-[(metossimetil)ammino]fenolo.

(*2)  acido 3-cloro-4-[3-(etenilossi)-4-idrossifenossi]benzoico.

(*3)  2-cloro-1-(3-metossi-4-nitrofenossi)-4-(trifluorometil)benzene.

(*4)  acido 4-(3-etosssi-4-idrofenossi)benzoico.»


10.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 799/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2011

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l’elenco») ai punti d’entrata nei territori indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l’elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze delle missioni effettuate nei paesi terzi dall’Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l’elenco.

(4)

Occorre segnatamente modificare l’elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le suddette fonti di informazione indicano in generale un grado soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell’Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato.

(5)

Occorre inoltre inserire nell’elenco alcuni altri prodotti per i quali le fonti di informazione indicano un grado di mancata conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza, che giustifica pertanto l’introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza nell’elenco le voci relative ad alcune importazioni dall’Azerbaigian, dalla Cina, dall’Egitto, dall’India e dal Pakistan.

(7)

Per quanto riguarda la voce relativa alle importazioni di peperoncini freschi dalla Thailandia, è opportuno inserire una precisazione relativa ai codici NC corrispondenti.

(8)

Occorre che le modifiche dell’elenco riguardanti la soppressione dei riferimenti ai prodotti si applichino quanto prima, dal momento che i problemi iniziali di sicurezza sono stati risolti. È opportuno pertanto che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(9)

In considerazione del numero di modifiche che occorre apportare all’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, è opportuno sostituire detto allegato con il testo dell’allegato del presente regolamento.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011.

La soppressione della voce relativa al riso Basmati proveniente dal Pakistan si applica tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

A.   Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(utilizzazione prevista)

Codice NC (1)

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità

(%)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Argentina (AR)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Nocciole

con guscio o sgusciate

0802 21 00 ; 0802 22 00

Azerbaigian (AZ)

Aflatossine

10

(Mangimi e alimenti)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Brasile (BR)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Paste alimentari secche

ex 1902

Cina (CN)

Alluminio

10

(Alimenti)

Pomeli freschi

ex 0805 40 00

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (11)

20

(Alimenti)

Foglie di tè nero e verde

0902

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (10)

10

(Alimenti)

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00

Repubblica dominicana(DO)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)

50

Melone amaro

(Momordica charantia)

ex 0709 90 90 ; ex 0710 80 95

Zucca bottiglia

(Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90 ; ex 0710 80 95

Peperoni (Capsicum spp)

0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; ex 0710 80 59

Melanzane

0709 30 00 ; ex 0710 80 95

(Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)

Arance fresche o secche

0805 10 20 ; 0805 10 80

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7)

10

Pesche, tranne le pesche noci

0809 30 90

Melagrane

ex 0810 90 95

Fragole

0810 10 00

Fagioli verdi

ex 0708 20 00

(Alimenti – frutta e verdure fresche)

Peperoni (Capsicum spp)

0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; ex 0710 80 59

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (12)

10

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Ghana (GH)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

(Mangimi e alimenti)

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5)

10

(Alimenti – erbe aromatiche)

Pimenti (Capsicum annuum) interi

0904 20 10

India (IN)

Aflatossine

50

Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati

ex 0904 20 90

Prodotti derivati dal peperoncino (curry)

0910 91 05

Noci moscate

(Myristica fragrans)

0908 10 00

Macis

(Myristica fragrans)

0908 20 00

Zenzero

(Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (curcuma)

0910 30 00

(Alimenti – spezie essiccate)

Arachidi con guscio

1202 10 90

India (IN)

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Additivi per mangimi e premiscele

ex 2309

India (IN)

Cadmio e piombo

10

(Mangimi)

Gombi freschi

ex 0709 90 90

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2)

10

(Alimenti)

Semi di cocomero (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 99 97 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99

Nigeria (NG)

Aflatossine

50

(Alimenti)

Pimenti (Capsicum annuum) interi

0904 20 10

Perù (PE)

Aflatossine e ocratossina A

10

Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati

ex 0904 20 90

(Alimenti — spezie essiccate)

Peperoncini freschi (Capsicum spp)

0709 60 10 , ex 0709 60 99

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (9)

10

(Alimenti)

Foglie di coriandolo

ex 0709 90 90

Thailandia (TH)

Salmonella (6)

10

Basilico

ex 1211 90 85

Menta

ex 1211 90 85

(Alimenti — erbe aromatiche)

Foglie di coriandolo

ex 0709 90 90

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

20

Basilico

ex 1211 90 85

(Alimenti — erbe aromatiche)

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

50

Melanzane

0709 30 00 ; ex 0710 80 95

Cavoli

0704 ; ex 0710 80 95

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

Peperoni (Capsicum annuum)

0709 60 10 ; 0710 80 51

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8)

10

Pomodori

0702 00 00 ; 0710 80 70

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

Uve secche

0806 20

Uzbekistan(UZ)

Ocratossina A

50

(Alimenti)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Sud Africa (ZA)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati

ex 0904 20 90

Tutti i paesi terzi

Coloranti Sudan

10

Prodotti derivati dal peperoncino (curry)

0910 91 05

Curcuma longa (curcuma)

0910 30 00

(Alimenti - spezie essiccate)

Olio di palma rosso

ex 1511 10 90

(Alimenti)

B.   Definizioni

Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche:

i)

Sudan I (numero CAS 842-07-9);

ii)

Sudan II (numero CAS 3118-97-6);

iii)

Sudan III (numero CAS 85-86-9);

iv)

Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).»


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex” (ad esempio, ex 1006 30 : è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano diretto).

(2)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos.

(3)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

(4)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-metile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

(5)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.

(6)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(7)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoato, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

(8)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezine, diafentiuron, dimetoato, formetanato, malation, procimidone, tetradifon, tiofenato-metile.

(9)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano, metomil, ometoato, dimetoato, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, carbendazim, triforina, procimidone, formetanato.

(10)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: buprofezin, imidacloprid, fenvalerate/esfenvalerate (somma di isomeri RS/SR e RR/SS) profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)].

(11)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration metile, fentoato.

(12)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano (somma), clorpirifos, cipermetrina (somma), ciproconazolo, dicofol (somma), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz, profenofos, propiconazole, tiofanato-metile e triforina.


10.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 800/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2011

che approva la sostanza attiva teflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (3). Il teflutrin è una sostanza attiva la cui completezza è stata stabilita in conformità a detto regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il teflutrin.

(3)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6), il notificante ha ritirato il proprio sostegno all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall'entrata in vigore del suddetto regolamento. Di conseguenza è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (7), che prevede la non iscrizione del teflutrin.

(4)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata, conformemente agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I.

(5)

La domanda è stata presentata alla Germania, designata Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

La Germania ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 9 dicembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato le proprie conclusioni sul teflutrin alla Commissione, in data 20 agosto 2010 (8). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 17 giugno 2011, inserite nel rapporto di riesame definitivo della Commissione per il teflutrin.

(7)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti teflutrin si possono considerare conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno approvare il teflutrin in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche è tuttavia necessario includere determinate condizioni e restrizioni.

(9)

Fatta salva la conclusione in base alla quale è opportuno approvare il teflutrin, si ritiene necessario richiedere informazioni supplementari di conferma.

(10)

Prima dell'approvazione è opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni da essa derivanti.

(11)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 conseguenti all'approvazione e tenendo conto della situazione specifica creatasi in seguito al passaggio dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009 si applica quanto segue. È necessario concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi successivo all'approvazione per rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti teflutrin. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suindicato, occorre accordare un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, secondo i principi uniformi.

(12)

L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (9) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I della suddetta direttiva o dei regolamenti che approvano le sostanze attive.

(13)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (10).

(14)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del teflutrin e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante il teflutrin nell'allegato di tale decisione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva teflutrin, come specificato nell'allegato I, è approvata alle condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti teflutrin come sostanza attiva entro il 30 giugno 2012.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle illustrate nella parte B dell'allegato, nella colonna relativa alle disposizioni specifiche, e verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, della direttiva nonché all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente teflutrin come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2011 nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche presente nell'allegato I del presente regolamento. In seguito a questa valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente teflutrin come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; o

b)

nel caso di un prodotto contenente teflutrin come una di più sostanze attive modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 o entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti che hanno iscritto o approvato la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche alla decisione 2008/934/CE

La riga riguardante il teflutrin nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)   GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)   GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

(7)   GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance teflutrin (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva teflutrin). The EFSA Journal 2010; 8(5):1592. [67 pp.]. doi: 10.2903/j.efsa.2010.1592. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu

(9)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(10)   GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Condizioni di approvazione come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009:

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data dell'autorizzazione

Scadenza dell'autorizzazione

Disposizioni specifiche

Teflutrin

n. CAS: 79538-32-2

n. CIPAC: 451

2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzil (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

Il teflutrin è una miscela (nel rapporto 1:1) di: enantiomeri Z-(1R, 3R) e Z-(1S, 3S)

≥ 920 g/kg

Esaclorobenzene: non più di 1 mg/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida.

La copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul teflutrin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, e a far sì che le condizioni d'impiego autorizzate prevedano l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di organi respiratori,

al rischio per gli uccelli e i mammiferi. È necessario applicare le misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire un'elevata incorporazione nel suolo e la riduzione al minimo delle perdite,

a far sì che le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che esse sono state trattate con teflutrin e indichino le misure di attenuazione dei rischi previste dall'autorizzazione.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;

2)

un metodo convalidato di analisi delle acque;

3)

il possibile impatto ambientale della conversione e/o degradazione preferenziale degli isomeri nonché una stima della tossicità relativa e una valutazione del rischio per operatori e lavoratori.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2012, le informazioni di cui al punto 2 entro il 31 dicembre 2012 e le informazioni di cui al punto 3 due anni dopo l'adozione di un documento contenente le disposizioni specifiche per la valutazione delle miscele di isomeri.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce seguente:

«10

Teflutrin

n. CAS: 79538-32-2

n. CIPAC: 451

2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzil (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

Il teflutrin è una miscela (nel rapporto 1:1) di: enantiomeri Z-(1R, 3R) e Z-(1S, 3S)

≥ 920 g/kg

Esaclorobenzene: non più di 1 mg/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida.

La copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul teflutrin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, e a far sì che le condizioni d'impiego autorizzate prevedano l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di organi respiratori,

al rischio per gli uccelli e i mammiferi. È necessario applicare le misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire un'elevata incorporazione nel suolo e la riduzione al minimo delle perdite,

a far sì che le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che esse sono state trattate con teflutrin e indichino le misure di attenuazione dei rischi previste dall'autorizzazione.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;

2)

un metodo convalidato di analisi delle acque;

3)

il possibile impatto ambientale della conversione e/o degradazione preferenziale degli isomeri nonché una stima della tossicità relativa e una valutazione del rischio per operatori e lavoratori.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2012, le informazioni di cui al punto 2 entro il 31 dicembre 2012 e le informazioni di cui al punto 3 due anni dopo l'adozione di un documento contenente le disposizioni specifiche per la valutazione delle miscele di isomeri.»


10.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 801/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite di animali vivi o carni fresche. Istituisce inoltre elenchi di paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell’Unione tali partite.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui all’allegato II, parte 1, di tale regolamento per i quali detta parte preveda nell’elenco un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata.

(3)

Quattro parti del territorio del Botswana sono elencate nell’allegato II, parte 1, di detto regolamento come regioni in provenienza dalle quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche disossate e frollate di ungulati. Queste regioni comprendono una serie di zone veterinarie di sorveglianza.

(4)

Il 5 maggio 2011 il Botswana ha comunicato alla Commissione la sospetta insorgenza dell’afta epizootica sulla base dei segni clinici riscontrati in otto bovini di un’azienda agricola. I focolai sono stati confermati e notificati alla Commissione l’11 maggio 2011 a seguito dell’isolamento di un virus aftoso SAT2.

(5)

I focolai si sono verificati nella zona veterinaria di sorveglianza 6, compresa in una delle quattro parti del territorio del Botswana in provenienza dalle quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche disossate e frollate di ungulati.

(6)

Dato il rischio di introduzione dell’afta epizootica attraverso le importazioni nell’Unione di carni fresche di specie sensibili a tale malattia e alla luce delle garanzie fornite dal Botswana che consentono la regionalizzazione del paese, l’autorizzazione del Botswana a esportare nell’Unione, dalla parte di territorio interessata, le carni fresche disossate e frollate di ungulati deve essere sospesa a decorrere dall’11 maggio 2011, data della conferma del focolaio di afta epizootica.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11 maggio 2011

1o dicembre 2007

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 marzo 2002

BW-3

La zona veterinaria di sorveglianza 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 ottobre 2008

20 gennaio 2009

BW-4

La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica

BOV

F

1

 

18 febbraio 2011»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.


10.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 802/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

140,7

ZZ

140,7

0709 90 70

TR

132,3

ZZ

132,3

0805 50 10

AR

67,9

TR

63,0

UY

72,6

ZA

72,5

ZZ

69,0

0806 10 10

EG

165,5

MA

187,2

TR

161,9

ZZ

171,5

0808 10 80

AR

97,7

BR

64,6

CL

91,0

CN

56,0

NZ

99,8

US

121,3

ZA

91,5

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

68,0

CL

75,1

CN

49,3

NZ

108,0

ZA

102,9

ZZ

80,7

0809 20 95

TR

333,3

US

510,8

ZZ

422,1

0809 30

TR

126,9

ZZ

126,9

0809 40 05

BA

49,9

IL

149,1

XS

57,7

ZZ

85,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

10.8.2011   

IT

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L 205/31


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2011

sulla conformità della norma EN 16156:2010 «Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Prescrizioni di sicurezza» e della norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette» all’obbligo di sicurezza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti della norma EN 16156:2010 «Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Prescrizioni di sicurezza» e della norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette» nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

[notificata con il numero C(2011) 5626]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/496/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

sentito il comitato permanente istituito a norma dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti a immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione.

(4)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione è tenuta a pubblicare i riferimenti di tali norme.

(5)

Nel giugno 2008 la Commissione ha trasmesso al CEN (comitato europeo di normalizzazione) il mandato M/425 relativo all’elaborazione di una norma europea di sicurezza riguardante il rischio d’incendio provocato dalle sigarette.

(6)

Il CEN ha adottato la norma EN 16156:2010 «Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Prescrizioni di sicurezza» in risposta al mandato della Commissione. Tale norma fa riferimento alla norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette». Di conseguenza, nel pubblicare il riferimento alla norma EN 16156:2010 va fatto riferimento anche alla norma EN ISO.

(7)

La norma EN ISO 12863:2010 è stata oggetto di una rettifica tecnica (3). La rettifica è stata accolta dal CEN senza nessuna modifica (4) ed è quindi stata inserita nella norma EN 16156:2010.

(8)

Le norme EN 16156:2010 e EN ISO 12863:2010 assolvono il mandato M/425 e sono conformi all’obbligo di sicurezza della direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

Per garantire una corretta attuazione delle norme, l’industria deve disporre di un periodo di tempo sufficiente per adeguare la produzione al livello di sicurezza di cui alle norme. La pubblicazione dei riferimenti delle norme nella Gazzetta ufficiale 12 mesi dopo la messa a disposizione delle norme da parte del CEN, il 17 novembre 2010, è destinata a garantire che, successivamente, in tutti gli Stati membri la presunzione di sicurezza antincendio sia fondata su criteri comuni. Per garantire la chiarezza e la certezza legale sul mercato interno, le autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri devono tenere conto delle norme europee di cui al considerando 8 nel valutare la sicurezza antincendio delle sigarette, anche nella fase di vendita delle sigarette ai consumatori.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui alla direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La norma EN 16156:2010 «Sigarette — Valutazione della propensione all’innesco — Prescrizioni di sicurezza» e la norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette» soddisfano l’obbligo di sicurezza della direttiva 2001/95/CE per il rischio di cui trattano.

Articolo 2

I riferimenti della norma EN 16156:2010 e della norma EN ISO 12863:2010 sono pubblicati nella parte C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 novembre 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)   GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  Rettifica tecnica 1. Numero di riferimento ISO 12863:2010/Cor.1:2011 (E).

(4)  Riferimento: EN ISO 12863:2010/AC:2011.


10.8.2011   

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L 205/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2011

che autorizza la commercializzazione dell’estratto di fagioli neri fermentati in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 5645]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2011/497/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 8 luglio 2008 la società Cantox Health Sciences International per conto della CBC Co. (Giappone) ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter commercializzare l’estratto di fagioli neri fermentati come nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari.

(2)

In data 28 gennaio 2009 l’ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. Nella suddetta relazione l’ente conclude che l’estratto di fagioli neri fermentati può essere accettato quale nuovo ingrediente alimentare, a condizione che siano rispettate le specifiche e i livelli d’uso del prodotto.

(3)

Il 5 febbraio 2009 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(4)

Entro il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente a tale disposizione, obiezioni motivate all’immissione sul mercato del prodotto in questione.

(5)

Il 19 agosto 2009 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6)

L’8 aprile 2011 l’EFSA, nel documento «Parere scientifico sulla sicurezza dell’estratto di fagioli neri fermentati (Touchi) come nuovo ingrediente alimentare» (2) ha concluso che l’estratto di fagioli neri fermentati è sicuro alle condizioni d’uso proposte.

(7)

Sulla base della valutazione scientifica si può stabilire che l’estratto di fagioli neri fermentati è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97, ferme restando le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (4).

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’estratto di fagioli neri fermentati di cui all’allegato può essere commercializzato nell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare negli integratori alimentari, ferme restando le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (CE) n. 1925/2006, per una dose massima giornaliera di 4,5 g.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «estratto di fagioli neri (soia) fermentati» o «estratto di soia fermentata».

Articolo 3

La CBC Co. Ltd., 2-15-13, Tsukima, Chuo-ku, Tokyo 104-0052, Giappone, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)   The EFSA Journal 2011; 9(5):2136. [20 pp.]

(3)   GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(4)   GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.


ALLEGATO

SPECIFICHE DELL’ESTRATTO DI FAGIOLI NERI FERMENTATI

Descrizione:

L’estratto di fagioli neri fermentati (estratto Touchi) è una polvere fine, di color marrone chiaro, proteica, ottenuta per estrazione con acqua da piccoli semi di soia (Glycine max) fermentati con Aspergillus oryzae. L’estratto contiene un inibitore dell’a-glucosidase.

Caratteristiche chimiche dell’estratto di fagioli neri fermentati

grassi

Non più dell’1 %

proteine

Non meno del 55 %

acqua

Non più del 7 %

ceneri

Non più del 10 %

carboidrati

Non meno del 20 %

attività inibitoria dell’a-glucosidase

IC50 min 0,025 mg/ml

isoflavoni di soia

Non più di 0,3 g/100 g


10.8.2011   

IT

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L 205/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2011

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) originario della Repubblica popolare cinese

(2011/498/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 23 luglio 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping, a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, riguardante le importazioni nell’Unione di fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) («TCPP») originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 9 giugno 2010 dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione complessiva dell’Unione di TCPP. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all’esistenza di pratiche di dumping sul TCPP originario della RPC e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(4)

Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori e di importatori, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori e gli importatori sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (1o luglio 2009-30 giugno 2010).

(5)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate e visto il numero elevato di importatori dichiaratisi disposti a cooperare, si è deciso che occorreva procedere al campionamento per quanto riguarda gli importatori indipendenti. Dato lo scarso numero di produttori esportatori dichiaratisi disposti a collaborare, non si è ritenuto necessario costituire un campione dei produttori esportatori.

(6)

Sei importatori indipendenti, che rappresentano il 25 % delle importazioni nell’Unione, hanno accettato di essere inclusi nel campione. Sono stati inclusi nel campione due importatori che rappresentano circa il 20 % delle importazioni originarie della RPC e oltre l’80 % delle importazioni effettuate dagli importatori che hanno accettato di essere inclusi nel campione. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni in merito alla selezione del campione. Non sono state sollevate obiezioni per quanto concerne la selezione del campione.

(7)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione, ai produttori dell’Unione, agli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati e ai produttori noti del paese di riferimento, in questo caso gli Stati Uniti d’America («USA»). Hanno risposto al questionario quattro produttori esportatori della RPC, un produttore del paese di riferimento, tre produttori dell’Unione, due importatori inclusi nel campione e 35 utilizzatori dell’UE. Uno dei quattro produttori esportatori cinesi ha tuttavia risposto in maniera gravemente incompleta al questionario ed è quindi stato considerato come se non avesse collaborato.

(8)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Due (gruppi di) società hanno chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base o il TI, a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, dello stesso regolamento, qualora l’inchiesta avesse stabilito che essi non soddisfacevano le condizioni per ottenere il TEM. Una società ha chiesto unicamente il TI.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società.

 

Produttori esportatori della RPC

Albemarle Chemicals (Nanjing), Nanjing, RPC,

Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd, Yixing, RPC.

 

Importatori collegati dell’UE

Albemarle Europe, Louvain-La-Neuve, Belgio,

Shekoy Chemicals Europe B.V., Breda, Paesi Bassi.

 

Produttori dell’Unione

ICL-IP Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Germania,

LANXESS Deutschland GmbH, Leverkusen, Germania,

PCC Rokita SA, Brzeg Dolny, Polonia.

(10)

Vista l’esigenza di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC a cui potrebbe non essere concesso il TEM e per il produttore esportatore che ha richiesto unicamente il TI, è stato effettuato un accertamento per determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, in questo caso gli USA, presso la sede della seguente società:

ICL-IP America Inc., St. Louis, Missouri, USA.

2.1.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(11)

L’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

3.   Prodotto in esame e prodotto simile

3.1.   Prodotto in esame

(12)

Il prodotto in esame è il fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) originario della RPC, attualmente classificato al codice NC ex 2919 90 00 .

Il prodotto ha il numero Customs and Statistics (CUS) 0024577-2. È detto anche «TCPP» ed è noto con i seguenti sinonimi:

2-Propanol, 1-cloro, fosfato (3:1),

tris(monocloroisopropil)fosfato (TMCP),

tris(2-cloroisopropil)fosfato (TCIP),

acido fosforico, tris(2-cloro-1-metiletile)estere,

tris(beta-cloroisopropil)fosfato,

1-cloro-2-propanol fosfato (3:1).

(13)

Il prodotto in esame è un ritardante di fiamma usato principalmente nella produzione di poliuretano (PUR) destinato al settore della costruzione e alla fabbricazione di mobili.

3.2.   Prodotto simile

(14)

Dall’inchiesta è emerso che il TCPP prodotto e venduto sul mercato interno della RPC e il TCPP importato nell’Unione originario della RPC, nonché quello prodotto e venduto sul mercato interno degli USA, paese di riferimento, e quello prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Di conseguenza, tali prodotti sono considerati prodotti analoghi conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.   Conclusioni preliminari e procedimento successivo

(15)

Il 27 aprile 2011 la Commissione ha trasmesso alle parti interessate un documento d’informazione in cui esponeva le sue conclusioni preliminari per quanto concerne il procedimento in questione. Tenuto conto della necessità di approfondire determinati aspetti dell’inchiesta, si è ritenuto appropriato non istituire misure provvisorie ma continuare l’inchiesta. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare elementi di prova e osservazioni pertinenti sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(16)

Con lettera del 16 giugno 2011 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia.

(17)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(18)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di questa decisione.

(19)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) originario della PRC debba essere chiuso senza l’istituzione di misure antidumping,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato al codice NC ex 2919 90 00 , è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU C 201 del 23.7.2010, pag. 5.