ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.203.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 203

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
6 agosto 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

1

 

 

2011/492/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 783/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 724/2010 recante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 784/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, relativa al versamento, a partire dal 16 ottobre 2011, di anticipi dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 785/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio relativamente alla superficie massima garantita per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 789/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2012 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

30

 

 

DECISIONI

 

 

2011/493/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva il piano di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici in Bulgaria [notificata con il numero C(2011) 5625]

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2011/210/PESC del Consiglio, del 1o aprile 2011, relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno di operazioni di assistenza umanitaria in risposta alla situazione di crisi in Libia (EUFOR Libia) (GU L 89 del 5.4.2011)

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/1


Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

A seguito della decisione del Consiglio del 20 giugno 2011 (1) di approvare l’accordo in oggetto, l’Unione europea ha depositato in data 7 luglio 2011 il suo strumento di approvazione presso il direttore generale della FAO.


(1)  GU L 191 del 22.7.2011, pag. 1.


6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro

(2011/492/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Ouagadougou, Burkina Faso il 22 giugno 2010 (2) («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea,

di concerto con l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-UE sono stati violati.

(2)

Conformemente all’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE, il 29 marzo 2011 sono state avviate consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau, alla presenza di rappresentanti del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, tra cui l’Unione africana, l’ECOWAS (Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale) e la CPLP (Comunità dei paesi di lingua portoghese), durante le quali i rappresentanti del governo della Guinea-Bissau hanno presentato proposte d’impegno soddisfacenti.

(3)

Occorre pertanto decretare la chiusura delle consultazioni avviate a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e adottare misure appropriate ai fini dell’adempimento di detti impegni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le consultazioni avviate con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE sono concluse.

Articolo 2

Le misure specificate nella lettera figurante in allegato sono adottate quali misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-UE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 19 luglio 2012.

Essa è riesaminata con periodicità almeno semestrale, preferibilmente sulla base di missioni congiunte di monitoraggio da parte del servizio europeo per l’azione esterna, con la partecipazione della Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.


ALLEGATO

PROGETTO DI LETTERA

Signor Presidente della Repubblica,

Signor Primo ministro,

l’Unione europea ritiene che la rivolta del 1o aprile 2010 e la successiva nomina dei suoi principali istigatori ai vertici della gerarchia militare costituiscano una violazione particolarmente grave e flagrante degli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 («accordo di partenariato ACP-UE»). A più riprese ha espresso preoccupazioni sul mancato rispetto della preminenza del potere civile e dei principi di buon governo democratico in Guinea-Bissau.

Essa ha quindi avviato un dialogo politico con il governo, a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE, per esaminare la situazione e le possibili soluzioni. In seguito all’accettazione da parte del governo della Guinea-Bissau, le consultazioni sono state avviate il 29 marzo 2011, a Bruxelles.

Nel corso della riunione le parti hanno discusso delle misure necessarie a garantire la preminenza del potere civile, migliorare il buon governo democratico, assicurare il rispetto dell’ordine costituzionale e dello Stato di diritto e lottare contro l’impunità e la criminalità organizzata. In preparazione alle consultazioni, la Guinea-Bissau aveva presentato un memorandum comprendente alcune proposte atte a dirimere le preoccupazioni espresse nella lettera d’invito dell’Unione europea.

Quest’ultima ha preso atto degli impegni della Guinea-Bissau nel corso delle consultazioni, in particolare per quanto riguarda:

lo svolgimento e la conclusione, in piena indipendenza e in condizioni materiali e di sicurezza adeguate, delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi agli omicidi perpetrati nel marzo e nel giugno 2009,

l’effettiva attuazione della riforma del settore sicurezza, sulla base della strategia approvata dal parlamento nazionale e del pacchetto legislativo predisposto con l’appoggio della missione PSDC dell’Unione europea,

il rinnovo delle gerarchie militari allo scopo di garantire la nomina ai vertici di comando di persone non implicate in comportamenti anticostituzionali o illegali, né in episodi di violenza, conformemente alle conclusioni e alle raccomandazioni della tabella di marcia dell’ECOWAS per la riforma del settore sicurezza,

l’approvazione e l’agevolazione di una missione di esperti a supporto della riforma del settore sicurezza e della protezione di esponenti politici, effettuata con il sostegno dell’ECOWAS, della CPLP e/o di altri partner,

l’elaborazione, l’adozione e l’effettiva realizzazione di piani operativi nazionali per l’attuazione della riforma del settore sicurezza e per la lotta al narcotraffico,

il miglioramento della gestione amministrativa e finanziaria del personale civile e militare, nonché delle misure di lotta al riciclaggio di denaro.

Nelle sue conclusioni al termine delle consultazioni, l’Unione europea ha invitato i rappresentanti della Repubblica di Guinea-Bissau ad avviare immediatamente le indagini e i procedimenti giudiziari riguardanti gli avvenimenti del 1o aprile 2010, al fine di rafforzare la lotta contro l’impunità, e a proporre un calendario dettagliato per l’attuazione degli impegni sopra descritti, conformemente ai tempi stabiliti nella tabella di marcia dell’ECOWAS.

L’Unione europea ha giudicato complessivamente incoraggianti gli impegni assunti dalla Guinea-Bissau. Si è così deciso di concludere le consultazioni e di adottare misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-UE.

La ripresa della cooperazione, volta ad accompagnare il ritorno al rispetto degli elementi essenziali dell’accordo di partenariato ACP-UE, avverrà progressivamente secondo le fasi di seguito descritte, conformemente all’allegato I (prospetto degli impegni).

1.

Attualmente l’Unione europea continua a finanziare contratti in fase di esecuzione, nonché azioni umanitarie, di emergenza, a diretto sostegno della popolazione, riguardanti la lotta alla criminalità transnazionale e di supporto al consolidamento della democrazia. La Guinea-Bissau è ammissibile all’iniziativa OSM del FES. L’assegnazione di finanziamenti nel quadro dei progetti regionali che includono la Guinea-Bissau e di altri strumenti del FES (risorse idriche, energia, ecc.) e l’avvio di attività preparatorie per l’attuazione di progetti futuri, ivi comprese la preparazione e l’attuazione di eventuali operazioni da parte della Banca europea per gli investimenti, saranno esaminati caso per caso.

2.

La sospensione dei progetti e dei programmi dei settori prioritari «Prevenzione dei conflitti» (ad eccezione di PROJUST e di PARACEM e dell’erogazione del contributo al fondo pensioni RSS nel quadro del programma PARSS) e «Risorse idriche ed energia» (progetto di elettrificazione di Bissau), nonché dei settori non prioritari (progetto di sostegno alla gestione sostenibile dei trasporti su strada e programma di sostegno al settore privato) sarà revocata previo adempimento delle seguenti condizioni:

i)

presentazione di un calendario dettagliato per l’attuazione degli impegni in materia di riforma del settore sicurezza, conformemente alla tabella di marcia dell’ECOWAS;

ii)

elaborazione definitiva, adozione, promulgazione e pubblicazione della legislazione quadro relativa alla riforma del settore sicurezza, predisposta con il sostegno della missione PSDC dell’UE (UE RSS);

iii)

approvazione e agevolazione di una missione di esperti a supporto della riforma del settore sicurezza e della protezione di esponenti politici, effettuata con il sostegno dell’ECOWAS, della CPLP e/o di altri partner; ed

iv)

elaborazione, adozione e avvio dell’attuazione concreta di piani operativi nazionali riguardanti la riforma del settore sicurezza, nonché la lotta al narcotraffico e al riciclaggio di denaro.

3.

L’erogazione del primo contributo del FES al fondo pensioni per il collocamento a riposo del personale anziano in esubero del settore sicurezza (programma PARSS, 9o FES), subordinatamente alla dotazione messa realmente a disposizione dal governo e dall’ECOWAS, potrà avvenire in funzione:

i)

dello svolgimento e della conclusione, in piena indipendenza e in condizioni materiali e di sicurezza adeguate, delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi agli omicidi perpetrati nel marzo e nel giugno 2009; e

ii)

del miglioramento della gestione amministrativa e finanziaria del personale statale, civile e militare, della Guinea-Bissau.

4.

L’Unione europea prenderà in esame l’opportunità di riprendere il suo sostegno al bilancio, di rilanciare il nuovo programma di sostegno al settore giustizia (PROJUST, settore prioritario «Prevenzione dei conflitti») e di elaborare un nuovo programma di sostegno alle riforme civili e militari (PARACEM, settore prioritario «Prevenzione dei conflitti») dopo:

i)

il proseguimento dell’attuazione effettiva dei piani operativi nazionali riguardanti la riforma del settore sicurezza, nonché la lotta al narcotraffico e al riciclaggio di denaro;

ii)

l’avvio delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi agli avvenimenti del 1o aprile 2010; e

iii)

il rinnovo delle gerarchie militari, che garantisca la nomina ai vertici di comando delle forze armate di persone non implicate in comportamenti anticostituzionali o illegali, né in episodi di violenza, conformemente alle conclusioni e alle raccomandazioni della tabella di marcia dell’ECOWAS per la riforma del settore sicurezza.

L’Unione europea si riserva il diritto di modificare le suddette misure in funzione dell’evolversi della situazione politica e dello stato di attuazione degli impegni.

Nel quadro della procedura prevista dall’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE, l’Unione europea continuerà a seguire da vicino la situazione della Guinea-Bissau per un periodo di monitoraggio di dodici mesi. Nel corso di tale periodo si provvederà a mantenere un dialogo rafforzato con il governo, ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo di partenariato ACP-UE, allo scopo di accompagnare il processo di ritorno al rispetto degli elementi essenziali dell’accordo stesso. L’Unione europea effettuerà esami periodici della situazione; una prima missione di monitoraggio si svolgerà entro un termine che, in linea di massima, non sarà superiore a sei mesi.

A norma dell’articolo 8 dell’accordo di partenariato ACP-UE, le parti si impegnano ad avviare un dialogo politico regolare in merito alle riforme nel settore della governanza politica, giudiziaria ed economica, prestando particolare attenzione alla riforma del settore sicurezza, alla lotta contro l’impunità e al fenomeno della criminalità organizzata, segnatamente il narcotraffico.

Vogliate gradire, Signor Presidente della Repubblica e Signor Primo ministro, i nostri distinti saluti.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON

Per la Commissione

Commissario

A. PIEBALGS

ALLEGATO I: PROSPETTO DEGLI IMPEGNI

Impegni delle parti

Impegni della Guinea-Bissau

Impegni dell’Unione europea

SITUAZIONE ATTUALE

Prosecuzione del finanziamento dei contratti in fase di esecuzione, nonché delle azioni umanitarie, di emergenza, a diretto sostegno della popolazione, riguardanti la lotta alla criminalità transnazionale e di supporto al consolidamento della democrazia. Congelamento dei programmi e delle azioni oggetto di misure appropriate. Paese ammissibile all’iniziativa OSM. L’assegnazione di finanziamenti nel quadro dei progetti regionali che includono la Guinea-Bissau e di altri strumenti del FES (risorse idriche, energia, ecc.) e l’avvio di attività preparatorie per l’attuazione di progetti futuri, ivi compresa la preparazione e l’attuazione di eventuali operazioni da parte della Banca europea per gli investimenti, saranno esaminati caso per caso dai servizi competenti dell’Unione europea.

Attuazione degli impegni seguenti:

presentazione di un calendario dettagliato per l’attuazione degli impegni in materia di riforma del settore sicurezza, conformemente alla tabella di marcia dell’ECOWAS,

elaborazione definitiva, adozione, promulgazione e pubblicazione della legislazione quadro (1) relativa alla riforma del settore sicurezza (RSS), predisposta con il sostegno della missione PSDC dell’UE,

approvazione e agevolazione di una missione di esperti a supporto della riforma del settore sicurezza e della protezione di esponenti politici, effettuata con il sostegno dell’ECOWAS, della CPLP e/o di altri partner,

elaborazione, adozione e avvio dell’attuazione concreta di piani operativi nazionali riguardanti la riforma del settore sicurezza, nonché la lotta al narcotraffico e al riciclaggio di denaro.

Ripresa dei progetti e dei programmi:

del settore prioritario «Prevenzione dei conflitti» (ad eccezione di PROJUST e di PARACEM e dell’erogazione del contributo al fondo pensioni RSS nel quadro del programma PARSS),

del settore prioritario «Risorse idriche ed energia» (progetto di elettrificazione di Bissau),

dei settori non prioritari (progetto di sostegno alla gestione durevole dei trasporti su strada e programma di sostegno al settore privato).

(importo indicativo attuale: 23,2 milioni di EUR)

Attuazione degli impegni seguenti:

svolgimento e conclusione, in piena indipendenza e in condizioni materiali e di sicurezza adeguate, delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi agli omicidi perpetrati nel marzo e nel giugno 2009,

miglioramento della gestione amministrativa e finanziaria del personale statale, civile e militare, della Guinea-Bissau.

Erogazione del contributo al fondo pensioni per il collocamento a riposo del personale anziano in esubero nel quadro del programma di sostegno alla riforma del settore sicurezza – PARSS (settore prioritario «Prevenzione dei conflitti»), subordinatamente alla dotazione messa realmente a disposizione dal governo e dall’ECOWAS.

(importo indicativo attuale: 3 milioni di EUR)

Attuazione degli impegni seguenti:

effettiva attuazione dei piani operativi nazionali riguardanti la riforma del settore sicurezza, nonché la lotta al narcotraffico e al riciclaggio di denaro,

avvio delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi agli avvenimenti del 1o aprile 2010,

rinnovo delle alte gerarchie militari, che garantisca la nomina ai vertici di comando delle Forze armate di persone non implicate in comportamenti anticostituzionali o illegali, né in episodi di violenza, conformemente alle conclusioni e alle raccomandazioni della tabella di marcia dell’ECOWAS per la riforma del settore sicurezza.

Ripresa dei progetti e dei programmi:

di sostegno al settore giustizia — PROJUST (settore prioritario «Prevenzione dei conflitti»),

di sostegno alla riforma dell’amministrazione civile e militare — PARACEM (settore prioritario «Prevenzione dei conflitti»),

di sostegno al bilancio.

(importo indicativo attuale: 46 milioni di EUR)


(1)  Legislazione quadro riguardante la riforma del settore sicurezza (elenco indicativo): impostazione strategica della difesa nazionale, legge organica sulla difesa nazionale, legge organica di base sull’organizzazione delle Forze armate, legge organica sullo Stato maggiore generale delle Forze armate, legge organica sull’Esercito, legge organica sulla Marina, legge organica sull’Aeronautica, legge organica sul ministero della Difesa nazionale, legge sullo status del personale militare (revisione della legge n. 3/99), legge sul servizio militare (revisione della legge n. 4/99), legge organica sul ministero degli Interni.


REGOLAMENTI

6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 783/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 724/2010 recante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 724/2010 della Commissione (2), che prevede un limite di catture del 15 % di novellame di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano o, se il quantitativo di merluzzo bianco nel campione è superiore al 75 % del totale delle quattro specie in un’unica retata, il livello limite di catture è fissato al 10 %, in peso, di novellame delle suddette specie.

(2)

In conformità all’allegato I del regolamento (UE) n. 724/2010 viene prelevato un campione se si stima che siano presenti in una retata almeno 300 kg di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano.

(3)

Come stabilito nelle consultazioni in materia di pesca per il 2011 tenutesi il 4 dicembre 2010 tra l’Unione e la Norvegia, è opportuno che l’Unione modifichi i principali parametri del sistema di chiusura in tempo reale nel Mare del Nord e nello Skagerrak, ad esempio il livello di catture limite e il quantitativo minimo stimato di pesce delle specie considerate contenuto in una retata, in modo da rendere il sistema più efficace.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 724/2010.

(5)

Il comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura non ha emesso un parere in merito alle misure previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 724/2010 è modificato come segue:

1)

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Livello limite di catture

1.   Il livello di catture che determina la chiusura in tempo reale delle attività di pesca, di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è pari al 10 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie di cui all’articolo 2, presente in un’unica retata.

2.   Tuttavia, se il quantitativo di merluzzo bianco nel campione è superiore al 75 % del totale delle quattro specie in un’unica retata, il livello limite di catture è fissato al 7,5 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie presente in un’unica retata.»;

2)

nell’allegato I, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

È prelevato un campione se si stima che siano presenti in una retata almeno 200 kg di qualunque mescolanza di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro o merlano.

a)

La dimensione minima del campione è pari a 200 kg di qualunque mescolanza di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro o merlano.

b)

Il campione deve essere prelevato in modo tale che rispecchi la composizione delle catture in relazione alle quattro specie.

c)

Se opportuno, tenuto conto della dimensione delle catture, il campione deve essere prelevato all’inizio, a metà e alla fine delle catture.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 213 del 13.8.2010, pag. 1.


6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 784/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

relativa al versamento, a partire dal 16 ottobre 2011, di anticipi dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I di tale regolamento sono effettuati tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell’anno civile successivo. Tuttavia, l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento autorizza la Commissione a prevedere anticipi.

(2)

Nel 2011 in Europa, le condizioni meteorologiche avverse dall’inverno molto rude seguito da una primavera tardiva, cui hanno fatto seguito un’estrema siccità e temperature elevate, hanno causato seri danni alla produzione vegetale e foraggera. Di conseguenza gli agricoltori, e in particolar modo gli allevatori di bovini, hanno subito importanti rovesci finanziari. Queste difficoltà sono state amplificate dalla crisi finanziaria in essere che ha generato seri problemi di liquidità a molti agricoltori. Questa situazione già difficile è stata peggiorata dagli effetti sui mercati della diffusione del batterio E. coli che ha fatto precipitare la domanda e i prezzi degli ortofrutticoli. Per contribuire ad appianare queste difficoltà, è opportuno autorizzare il versamento di anticipi agli agricoltori fino a un massimo del 50 % dei pagamenti previsti dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. Per quanto attiene ai pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, è inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri ad aumentare fino a un massimo dell’80 % il versamento degli anticipi di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione (2).

(3)

Affinché siano contabilizzati nell’esercizio 2012, gli anticipi devono essere versati a decorrere dal 16 ottobre 2011. Nondimeno, ai fini di un’oculata gestione finanziaria, la necessaria verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, deve essere effettuata prima del versamento degli anticipi.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 16 ottobre 2011 gli Stati membri possono versare anticipi agli agricoltori fino a un massimo del 50 % dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2011, previa esecuzione della verifica delle condizioni di ammissibilità prevista dall’articolo 20 del medesimo regolamento.

Per quanto attiene ai pagamento per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare fino a un massimo dell’80 % l’importo di cui al primo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.


6.8.2011   

IT

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L 203/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 785/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio relativamente alla superficie massima garantita per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 81, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa la superficie massima garantita per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche.

(2)

L’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 dispone che qualora, a norma dell’articolo 67, uno Stato membro decida di integrare il premio per le colture proteiche nel regime di pagamento unico, la Commissione riduce la superficie massima garantita di cui all’articolo 81, paragrafo 1, proporzionalmente agli importi relativi alle colture proteiche corrispondenti a detto Stato membro che figurano nell’allegato XII.

(3)

Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito, tranne l’Inghilterra, hanno deciso di integrare il premio per le colture proteiche nel regime di pagamento unico.

(4)

Occorre modificare di conseguenza l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituito dal seguente:

«1.   È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 505 056 ettari, per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.


6.8.2011   

IT

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L 203/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 786/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza in conformità all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (3), per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. L’1-naftilacetammide è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza ai sensi di tale regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (4) e (CE) n. 2229/2004 (5) fissano le modalità per attuare la 4a fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e istituiscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l’1-naftilacetammide.

(3)

Ai sensi dell’articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004, il notificante ha rinunciato a sostenere l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro 2 mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Al fine di non iscrivere l’1-naftilacetammide, è stata pertanto adottata la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (6).

(4)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in prosieguo «il richiedente») ha chiesto con una nuova domanda l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I.

(5)

La domanda è stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti sostanziali e procedurali di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

La Francia ha valutato i dati complementari presentati dal richiedente e ha redatto una relazione aggiuntiva inviata in data 12 marzo 2010 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l’Autorità») e alla Commissione. L’Autorità ha trasmesso la relazione aggiuntiva agli altri Stati membri e al richiedente per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. In data 15 febbraio 2011, l’Autorità ha presentato alla Commissione su richiesta di quest’ultima e ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, le sue conclusioni sull’1-naftilacetammide (7). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione aggiuntiva e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; in data 17 giugno 2011, il riesame si è concluso in forma di relazione di riesame della Commissione sull’1-naftilacetammide.

(7)

Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengono 1-naftilacetammide soddisfino in generale i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’1-naftilacetammide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009

(8)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.

(9)

Ferma restando la conclusione che sia opportuno approvare l’1-naftilacetammide è, in particolare, necessario raccogliere ulteriori informazioni di conferma.

(10)

È bene che, fino all’approvazione, trascorra un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti derivanti dall’approvazione.

(11)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto della specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti 1-naftilacetammide. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, verrà concesso un periodo di tempo maggiore per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato, descritto all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato in base ai principi uniformi.

(12)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni all’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti riguardo all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di tale direttiva. Ciò non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I della direttiva o i regolamenti che approvano le sostanze attive.

(13)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (9), va modificato di conseguenza.

(14)

La decisione 2008/941/CE prevede la non iscrizione dell’1-naftilacetammide e la revoca entro il 31 dicembre 2011 delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza. È necessario sopprimere la voce riguardante l’1-naftilacetammide nell’allegato di tale decisione. Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2008/941/CE.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di sostanze attive

La sostanza attiva 1-naftilacetammide, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.

Articolo 2

Riesame di prodotti fitosanitari

1.   Se necessario, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti l’1-naftilacetammide come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari di tale allegato, siano rispettate e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, o possa accedervi, in conformità alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga 1-naftilacetammide come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive tutte inserite, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, nell’elenco di cui all’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, deve essere riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna sulle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni fissate all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto deciso, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente 1-naftilacetammide come unica sostanza attiva, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente 1-naftilacetammide come una tra più sostanze attive, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 oppure entro il termine fissato per tale modifica o revoca dagli atti legislativi che hanno iscritto la/le sostanza/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o hanno approvato tale/i sostanza/e, se esso cade più tardi.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche alla decisione 2008/941/CE

Nell’allegato della decisione 2008/941/CE la voce relativa all’1-naftilacetammide è soppressa.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(5)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(6)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-(1-naphthyl)acetamide (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva 2-(1-naftil)acetamide)», EFSA Journal 2011;9(2):2020. [58 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2020. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu

(8)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(9)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, Numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

1-naftilacetammide

n. CAS

86-86-2

n. CIPAC: 282

2-(1-naftil)acetammide

≥ 980 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’impiego come fitoregolatore

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'1-naftilacetammide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

b)

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

c)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici;

d)

prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio;

e)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)

al rischio per le piante non bersaglio;

2)

al rischio a lungo termine per gli uccelli.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce che segue:

Numero

Nome comune, Numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«12

1-naftilacetammide

n. CAS

86-86-2

Numero CIPAC: 282

2-(1-naftil)acetammide

≥ 980 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’impiego come fitoregolatore

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'1-naftilacetammide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

b)

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

c)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici;

d)

prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio;

e)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)

al rischio per le piante non bersaglio;

2)

al rischio a lungo termine per gli uccelli.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.»


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 787/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2, del medesimo,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza in conformità all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (3), per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. L’acido 1-naftilacetico, in precedenza denominato «acido naftilacetico» è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza ai sensi di tale regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (4) e (CE) n. 2229/2004 (5) fissano le modalità per attuare la 4a fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e istituiscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l’acido 1-naftilacetico.

(3)

Ai sensi dell’articolo 24e del regolamento (CE) n. 2229/2004, il notificante ha rinunciato a sostenere l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro 2 mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Al fine di non iscrivere l’acido 1-naftilacetico, è stata pertanto adottata la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (6).

(4)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in prosieguo «il richiedente») ha chiesto con una nuova domanda l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I della medesima.

(5)

La domanda è stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti sostanziali e procedurali di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

La Francia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione complementare inviata in data 12 marzo 2010 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l’Autorità») e alla Commissione. L’Autorità ha trasmesso la relazione complementare agli altri Stati membri e al richiedente per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. In data 15 febbraio 2011, l’Autorità ha presentato alla Commissione su richiesta di quest’ultima e ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, le sue conclusioni sull’acido 1-naftilacetico (7). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione aggiuntiva e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; in data 17 giugno 2011 il riesame si è concluso in forma di relazione di riesame della Commissione sull’acido 1-naftilacetico.

(7)

Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengono acido 1-naftilacetico soddisfino in generale i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’acido 1-naftilacetico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009

(8)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.

(9)

Ferma restando la conclusione che sia opportuno approvare l’acido 1-naftilacetico è, in particolare, necessario raccogliere ulteriori informazioni di conferma.

(10)

È bene che, fino all’approvazione, trascorra un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti derivanti dall’approvazione.

(11)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto la specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti acido 1-naftilacetico. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, verrà concesso un periodo di tempo maggiore per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato, descritto all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato in base ai principi uniformi.

(12)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni all’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della 1a fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti riguardo all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di tale direttiva. Ciò non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I della direttiva o i regolamenti che approvano le sostanze attive.

(13)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (9), va modificato di conseguenza.

(14)

La decisione 2008/941/CE prevede la non iscrizione dell’acido 1-naftilacetico e la revoca entro il 31 dicembre 2011 delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza. È necessario sopprimere la voce riguardante l’acido naftilacetico nell’allegato di tale decisione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/941/CE.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva acido 1-naftilacetico, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.

Articolo 2

Riesame di prodotti fitosanitari

1.   Se necessario, ai sensi della direttiva 1107/2009/CEE, gli Stati membri modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti acido 1-naftilacetico come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari in tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, o possa accedervi, ai sensi delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga acido 1-naftilacetico o come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte inserite, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, deve essere riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna sulle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni fissate all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto deciso, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente acido 1-naftilacetico come unica sostanza attiva, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente acido 1-naftilacetico come una tra più sostanze attive, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 o entro il termine fissato per tale modifica o revoca dagli atti legislativi che hanno iscritto la/le sostanza/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o hanno approvato tale/i sostanza/e, se il termine scade più tardi.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento (CE) n. 540/2011 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche alla decisione 2008/941/CE

Nell’allegato della decisione 2008/941/CE la voce relativa all’ «acido naftilacetico» è soppressa.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(5)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(6)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-naphthylacetic acid» (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva acido 1-naftilacetico). EFSA Journal 2011;9(2):2019. [54 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2019. Disponibile on line al sito www.efsa.europa.eu

(8)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(9)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Acido 1-naftilacetico

n. CAS 86-87-3

n. CIPAC: 313

acido 1-naftilacetico

≥ 980 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’acido 1-naftilacetico, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale;

b)

prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione con la dieta alimentare, in vista di future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui;

c)

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

d)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici;

e)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)

alla via e al tasso di degradazione nel suolo insieme a una valutazione sulle possibilità di fotolisi;

2)

al rischio a lungo termine per gli uccelli.

Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenute nella relazione di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce che segue:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«13

acido 1-naftilacetico

n. CAS

86-87-3

n. CIPAC: 313

acido 1-naftilacetico

≥ 980 g/kg

1 gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’impiego come fitoregolatore

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’acido 1-naftilacetico, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

a)

prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale;

b)

prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione con la dieta alimentare, in vista di future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui;

c)

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

d)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici;

e)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)

alla via e al tasso di degradazione nel suolo insieme a una valutazione sulle possibilità di fotolisi.

2)

al rischio a lungo termine per gli uccelli.

Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.»


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenute nella relazione di riesame.


6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 788/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza in conformità all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (3), per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. Il fluazifop-P è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza ai sensi di tale regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono le modalità di attuazione della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il fluazifop-P.

(3)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6), il notificante ha ritirato il sostegno all’iscrizione di tale sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro 2 mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso. Al fine di non iscrivere il fluazifop-P, è stata pertanto adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (7).

(4)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in prosieguo «il richiedente») ha chiesto con una nuova domanda l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I della medesima.

(5)

La domanda è stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002. Il periodo di tempo per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti sostanziali e procedurali di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

La Francia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione complementare inviata in data 19 febbraio 2010 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l’Autorità») e alla Commissione. L’Autorità ha trasmesso la relazione complementare agli altri Stati membri e al richiedente per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. In data 17 novembre 2010, l’Autorità ha presentato alla Commissione su richiesta di quest’ultima e ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, le sue conclusioni sul fluazifop-P (8). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione aggiuntiva e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; in data 17 giugno 2011 il riesame si è concluso in forma di relazione di riesame della Commissione sul fluazifop-P.

(7)

Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengono fluazifop-P soddisfino in generale i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi esaminati e specificati nella relazione di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fluazifop-P in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.

(9)

Ferma restando la conclusione che sia opportuno approvare il fluazifop-P è, in particolare, necessario raccogliere ulteriori informazioni di conferma.

(10)

È bene che, fino all’approvazione, trascorra un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti derivanti dall’approvazione.

(11)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto la specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti fluazifop-P. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, verrà concesso un periodo di tempo maggiore per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato, descritto all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato in base ai principi uniformi.

(12)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni all’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (9), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti riguardo all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di tale direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I.

(13)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (10) deve essere modificato di conseguenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(14)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del fluazifop-P e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce riguardante il fluazifop-P nell’allegato di tale decisione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva fluazifop-P, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.

Articolo 2

Riesame di prodotti fitosanitari

1.   Se necessario, gli Stati membri modificano o revocano, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, entro il 30 giugno 2012, le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti fluazifop-P come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari in tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, o possa accedervi, ai sensi delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga fluazifop-P come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte inserite, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, deve essere riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenga conto della parte B della colonna sulle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni fissate all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto deciso, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente fluazifop-P come unica sostanza attiva, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente fluazifop-P come una tra più sostanze attive, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 o entro il termine fissato per tale modifica o revoca dagli atti legislativi che hanno iscritto la/le sostanza/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o hanno approvato tale/i sostanza/e, se il termine scade più tardi.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento (CE) n. 540/2011 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche alla decisione 2008/934/CE

La voce riguardante il fluazifop-P nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)  GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

(7)  GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare — Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluazifop-P-butyl (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva fluazifop-P-butil). EFSA Journal 2010;8(11): [24 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1905. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(9)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(10)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Fluazifop-P

N. CAS 83066-88-0 (fluazifop-P)

N. CIPAC: 467 (fluazifop-P)

acido (R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2-piridilossi]fenossi}propionico (fluazifop-P)

≥ 900 g/kg in fluazifop-P-butil

La seguente impurità: 2-chloro-5-(trifluorometil)piridina non deve essere riscontrata in misura superiore a 1,5 g/kg nel materiale fabbricato.

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo impieghi come erbicida per frutteti (applicazione basale) con un’applicazione ogni anno.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fluazifop-P-butil, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata, in data 17 giugno 2011, dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l’eventuale uso di adeguati dispositivi di protezione individuale,

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque di superficie e sotterranee nelle zone vulnerabili,

prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sull’incidenza dell’impurità R154719;

2)

all’equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

3)

al potenziale rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori;

4)

alla durata e al comportamento nell’ambiente dei composti metaboliti X (2) e IV (3);

5)

al potenziale rischio di esposizione dei pesci e degli invertebrati acquatici al composto metabolita IV.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 giugno 2012 e le informazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 entro il 31 dicembre 2013.


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenute nella relazione di riesame.

(2)  5-(trifluorometil)-2(1H)-piridinone.

(3)  4-{[5-(trifluorometil)-2-piridinil]ossi}fenolo.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce che segue:

«15

Fluazifop-P

N. CAS 83066-88-0 (fluazifop-P)

N. CIPAC: 467 (fluazifop-P)

acido (R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2-piridilossi]fenossi}propionico (fluazifop-P)

≥ 900 g/kg in fluazifop-P-butil

La seguente impurità: 2-chloro-5-(trifluorometil)piridina non deve essere riscontrata in misura superiore a 1,5 g/kg nel materiale fabbricato.

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo impieghi come erbicida per frutteti (applicazione basale) con una applicazione ogni anno.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fluazifop-P-butil, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata, in data 17 giugno 2011, dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l’eventuale uso di adeguati dispositivi di protezione individuale,

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque di superficie e sotterranee nelle zone vulnerabili,

prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sull’incidenza dell’impurità R154719;

2)

all’equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

3)

al potenziale rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori;

4)

alla durata e al comportamento nell’ambiente dei composti metaboliti X (1) e IV (2);

5)

al potenziale rischio di esposizione dei pesci e degli invertebrati acquatici al composto metabolita IV.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 giugno 2012 e le informazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 entro il 31 dicembre 2013.


(1)  5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone.

(2)  4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenol.»


6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 789/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2012 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda i titoli di esportazione e le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America nel quadro dei contingenti previsti dagli accordi conclusi nel corso dei negoziati commerciali multilaterali possono essere rilasciati secondo una procedura particolare, che permette di designare gli importatori preferenziali negli Stati Uniti.

(2)

Occorre avviare tale procedura per quanto riguarda le esportazioni del 2012 e stabilire le modalità complementari necessarie.

(3)

Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso all'Unione europea nell’ambito dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell’ammissibilità di tali prodotti nel contingente statunitense in questione secondo la Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.

(4)

Al fine di esportare il quantitativo massimo possibile nell'ambito dei contingenti che suscitano un interesse limitato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all'intero quantitativo del contingente.

(5)

Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. Si ritiene che le comunicazioni di cui al capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 e al presente regolamento, si possano effettuare mediante detto sistema, conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (3). Nell'interesse di un'amministrazione efficiente gli Stati membri sono invitati ad avvalersi di tale sistema d'informazione, a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.

(6)

Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno indicare che l’applicazione delle misure previste dal presente regolamento termina alla fine del 2012.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell’allegato I del presente regolamento, da esportare nel 2012 negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1187/2009, sono rilasciati in conformità delle disposizioni del capo III, sezione 2, di detto regolamento e delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Le domande di titoli di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 (di seguito "le domande") sono presentate alle autorità competenti dal 1o al 9 settembre 2011.

2.   Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo.

Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento, il quantitativo disponibile è ripartito tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, ogni domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato.

Le informazioni di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono presentate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.

3.   Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate ma senza superare il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate ma senza superare il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

4.   La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente.

Qualora l’interessato introduca in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

Articolo 3

1.   Entro il 16 settembre gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all'assenza di domande, sono trasmesse a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.

2.   Tale notifica comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente:

a)

un elenco dei richiedenti, il loro nome, indirizzo e numero di riferimento;

b)

i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2011);

c)

il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento dell’importatore designato dal richiedente.

Articolo 4

In conformità all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2011.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione, per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi assegnati a ciascun richiedente, il codice del prodotto, il numero di riferimento della domanda e il numero di riferimento dell'importatore designato, in conformità all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

I quantitativi assegnati per estrazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC.

La comunicazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.

Articolo 5

La verifica delle informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli e comunque non oltre il 15 dicembre 2011.

Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione. La comunicazione è effettuata a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 e comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente:

a)

il numero di riferimento del richiedente;

b)

i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2011);

c)

il numero di riferimento dell'importatore designato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso scade il 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 228 del 1.9.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

Formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2012 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 e del regolamento (UE) n. 789/2011

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativo disponibile per il 2012

Nota

Gruppo

 

Kg

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908 877

16-Uruguay

3 446 000

17

Blue Mould

17-Uruguay

350 000

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050 000

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100 000

21

Italian type

21-Uruguay

2 025 000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

22-Uruguay

380 000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

25-Uruguay

2 420 000


ALLEGATO II

Presentazione delle informazioni richieste a norma dell’Articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009

Identificazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (UE) n. 789/2011:

 

Identificazione del gruppo di cui all’allegato I, colonna 2, del regolamento (UE) n. 789/2011: …

Origine del contingente:

Uruguay Round: 

Tokyo Round: 


Nome/indirizzo del richiedente

Codice del prodotto della nomenclatura combinata

Quantitativo richiesto in kg

Codice della

Harmonised Tariff Schedule of the USA

Nome/indirizzo dell’importatore designato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 


6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 790/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

63,8

CL

76,3

TR

57,0

UY

92,0

ZA

84,4

ZZ

74,7

0806 10 10

EG

152,5

MA

187,2

TR

164,1

ZA

98,7

ZZ

150,6

0808 10 80

AR

95,7

BR

74,7

CL

105,4

CN

56,0

NZ

102,4

US

100,4

ZA

89,2

ZZ

89,1

0808 20 50

AR

83,3

CL

81,6

CN

31,1

NZ

108,0

ZA

103,2

ZZ

81,4

0809 20 95

CA

870,0

TR

315,2

US

510,8

ZZ

565,3

0809 30

TR

126,6

ZZ

126,6

0809 40 05

BA

50,1

IL

149,1

XS

57,7

ZZ

85,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/32


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

che approva il piano di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici in Bulgaria

[notificata con il numero C(2011) 5625]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2011/493/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’allegato XVIII, parte B, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/85/CE (di seguito «la direttiva») istituisce misure UE di lotta all’afta epizootica, comprese quelle da applicare in caso di conferma della presenza di afta epizootica negli animali selvatici.

(2)

Tra il 5 gennaio e il 7 aprile 2011 sono stati confermati nella regione di Burgas in Bulgaria un caso di afta epizootica in un cinghiale e una serie di focolai della stessa malattia nel bestiame. La Bulgaria ha quindi adottato misure nel quadro della direttiva.

(3)

Conformemente all’articolo 85, paragrafo 4, della direttiva, non appena l’autorità competente bulgara ha avuto conferma del caso primario di afta epizootica negli animali selvatici ha applicato le misure di cui all’allegato XVIII, parte A, della direttiva al fine di contenere la diffusione della malattia.

(4)

La Bulgaria ha inoltre elaborato un piano di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici per la zona definita come infetta e ha specificato le misure applicate nelle aziende ivi ubicate a norma dell’allegato XVIII, parte B, della direttiva.

(5)

Il 4 aprile 2011, entro 90 giorni dalla conferma del caso di afta epizootica negli animali selvatici, la Bulgaria ha presentato un piano di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici in zone delle regioni di Burgas, Yambol e Haskovo.

(6)

Sulla base dell’esame della Commissione il piano presentato dalla Bulgaria risulta conforme ai requisiti di cui all’allegato XVIII, parte B della direttiva e sembra poter consentire il raggiungimento degli obiettivi desiderati. È pertanto opportuno approvare tale piano.

(7)

Nelle zone delle regioni di Burgas e Yambol le misure di cui al piano di eradicazione sono inoltre rafforzate dalle misure istituite dalla decisione 2011/44/UE (2), del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del piano di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici in Bulgaria

Il piano presentato alla Commissione dalla Bulgaria il 4 aprile 2011 per l’eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici sensibili a tale malattia nelle zone di cui all’allegato è approvato.

Articolo 2

Conformità

La Bulgaria adotta e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione.

Ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.


ALLEGATO

Zone della Bulgaria in cui attuare il piano di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici sensibili

Le zone delle regioni di Burgas, Yambol e Haskovo entro i seguenti confini:

1.

Confini settentrionali:

a)

nei comuni di Primorsko e Sozopol (regione di Burgas):

i)

la strada statale 99 a partire da ovest della città di Kiten lungo la costa del Mar Nero fino a Primorsko e da qui la strada provinciale 992 in direzione Yasna Polyana e proseguendo fino a Novo Panicharevo fino alla statale 9/E87;

ii)

la statale 9/E87 in direzione nord fino all’incrocio con la strada provinciale che conduce a Izvor;

iii)

la strada che conduce a Izvor, Zidarovo e Gabar fino al punto in cui la strada comunale raggiunge il confine amministrativo del comune di Sredets a 42°18′19,82″N / 27°17′12,11″E;

b)

nel comune di Sredets (regione di Burgas):

i)

la strada comunale che conduce a Drachevo dal punto descritto al precedente punto iii), il paese di Drachevo e poi, proseguendo oltre, la strada che conduce dalla zona settentrionale di Drachevo al punto di intersezione della statale 79 con la statale 53 nella zona orientale del paese di Sredets;

ii)

i confini meridionali di Sredets;

iii)

la strada comunale che da Sredets in direzione ovest conduce al paese di Belila e che conduce al ponte di tale strada sul fiume Sredetska nella zona occidentale del paese di Prohod e il paese di Prohod incluso;

iv)

il fiume Sredetska dall’intersezione con la strada comunale che conduce da Prohod a Bistrets fino al punto in cui quel ramo del fiume che conduce al paese di Oman (comune di Bolyarovo) raggiunge il confine con il comune di Bolyarovo a 42°16′57,78″N / 26°57′33,54″E;

c)

nel comune di Bolyarovo (regione di Yambol):

i)

il fiume Sredetska dal punto in cui quel ramo del fiume che conduce al paese di Oman raggiunge il confine con il comune di Bolyarovo a 42°16′57,78″N / 26°57′33,54″E oltre Oman;

ii)

la strada che da Oman conduce a Dennitsa e proseguendo fino all’intersezione della strada che da Kamenets conduce a Stefan Karadzhovo;

iii)

la strada che conduce da Stefan Karadzhovo a Dabovo, proseguendo verso Popovo fino a raggiungere il confine con il comune di Elhovo a 42°10′48″N / 26°41′45″E;

d)

nel comune di Elhovo (regione di Yambol):

i)

la strada che conduce a Dobrich dal punto descritto al punto c), iii) fino all’intersezione con la statale 79 nella zona meridionale di Dobrich;

ii)

la statale 79 da Dobrich fino all’intersezione con la statale 7 nella zona orientale di Elhovo.

2.

Confini occidentali:

a)

nel comune di Elhovo (regione di Yambol):

i)

la statale 7 da Elhovo fino all’intersezione con la statale 76 nella zona nordoccidentale del paese di Knyazhevo;

ii)

la provinciale che incrocia la statale 76 nella zona settentrionale del paese di Knyazhevo che conduce a Srem;

b)

nel comune di Topolovgrad (regione di Haskovo)

i)

La strada che da Knyazhevo conduce a Srem e Ustem fino a Planinovo;

ii)

la strada da Planinovo fino all’intersezione a 41°57′12″N / 26°21′56″E vicino al confine con il comune di Svilengrad;

c)

nel comune di Svilengrad (regione di Haskovo)

i)

la strada che dall’intersezione descritta al punto b), ii) in direzione sud conduce a Dervishka Mogila e Levka fino all’intersezione con la statale 55 che conduce a Svilengrad;

ii)

la statale 55 dall’intersezione descritta al precedente punto i) fino all’intersezione con la statale 8 nella zona settentrionale di Svilengrad;

iii)

la statale 8 dalla zona sudorientale di Svilengrad che procede parallelamente alla statale E 80 fino a Kapitan Andreevo al confine con la Turchia.

3.

Confini meridionali:

Il confine nazionale (terrestre e fluviale) tra la Bulgaria e la Turchia da Kapitan Andreevo a ovest a Rezovo a est.

4.

Confini orientali:

La costa del Mar Nero tra Rezovo e Kiten.


Rettifiche

6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/36


Rettifica della decisione 2011/210/PESC del Consiglio del 1o aprile 2011 relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno di operazioni di assistenza umanitaria in risposta alla situazione di crisi in Libia (EUFOR Libia)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 89 del 5 aprile 2011 )

Pagina 18, considerando 11:

anziché:

«(11)

A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente operazione,»;

leggi:

«(11)

A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente operazione,».